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Document 11992E118A

    TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
    TITOLO VIII : POLITICA SOCIALE ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTU
    CAPO 1 : DISPOSIZIONI SOCIALI
    ARTICOLO 118A

    /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1992/art_118a/oj

    11992E118A

    TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - TITOLO VIII : POLITICA SOCIALE ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTU - CAPO 1 : DISPOSIZIONI SOCIALI - ARTICOLO 118A /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */

    Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0045


    Articolo 118 A

    1. Gli Stati membri si adoperano per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e si fissano come obiettivo l'armonizzazione, in una prospettiva di progresso, delle condizioni esistenti in questo settore.

    2. Per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo previsto al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta mediante direttive le prescrizioni minime, applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. (35)()

    Tali direttive eviteranno di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

    3. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano a che ciascuno Stato membro mantenga e stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, per una maggiore protezione delle condizioni di lavoro.

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