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Document 11992E118A
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY # TITLE VIII: SOCIAL POLICY EDUCATION VOCATIONAL TRAINING AND YOUTH # CHAPTER 1 : SOCIAL PROVISIONS # ARTICLE 118A
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
TITOLO VIII : POLITICA SOCIALE ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTU
CAPO 1 : DISPOSIZIONI SOCIALI
ARTICOLO 118A
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
TITOLO VIII : POLITICA SOCIALE ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTU
CAPO 1 : DISPOSIZIONI SOCIALI
ARTICOLO 118A
/* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */
In force
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - TITOLO VIII : POLITICA SOCIALE ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTU - CAPO 1 : DISPOSIZIONI SOCIALI - ARTICOLO 118A /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0045
Articolo 118 A 1. Gli Stati membri si adoperano per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e si fissano come obiettivo l'armonizzazione, in una prospettiva di progresso, delle condizioni esistenti in questo settore. 2. Per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo previsto al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta mediante direttive le prescrizioni minime, applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. (35)() Tali direttive eviteranno di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. 3. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano a che ciascuno Stato membro mantenga e stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, per una maggiore protezione delle condizioni di lavoro.