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Document 11992E002
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY # PART ONE: PRINCIPLES # ARTICLE 2
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
PARTE PRIMA: PRINCIPI
ARTICOLO 2
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
PARTE PRIMA: PRINCIPI
ARTICOLO 2
/* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */
GU C 224 del 31.8.1992, p. 8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA - PARTE PRIMA: PRINCIPI - ARTICOLO 2 /* TESTO COORDINATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA */
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0008
Articolo 2 La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 3 A, uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell'insieme della Comunità, una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l'ambiente, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.