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Document 11957E007

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE PRIMA - PRINCIPI, ARTICOLO 7

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teec/art_7/sign

11957E007

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE PRIMA - PRINCIPI, ARTICOLO 7


Articolo 7

Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Il Consiglio, su proposta della Commissione e in cooperazione con il Parlamento europeo, può stabilire, a maggioranza qualificata, tutte le regolamentazioni intese a vietare tali discriminazioni(*).

(*)Secondo comma così modificato dall'articolo 6, paragrafo 2 dell'AUE.

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