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Document 02020L2184-20201223
Consolidated text: Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02020L2184 — IT — 23.12.2020 — 000.002
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DIRETTIVA (UE) 2020/2184 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1) |
Rettificata da:
DIRETTIVA (UE) 2020/2184 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2020
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Obiettivi
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
per «acque destinate al consumo umano» si intendono:
tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, culinario o per la preparazione di cibi o per altri usi domestici in locali sia pubblici sia privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, fornite mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente;
tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano;
per «sistema di distribuzione domestico» si intendono: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al consumo umano in locali sia pubblici sia privati e la rete di distribuzione nel caso in cui per essi, secondo la pertinente legislazione nazionale, non sia responsabile il fornitore dell’acqua in quanto tale;
per «fornitore di acqua» si intende l’azienda che fornisce acque destinate al consumo umano;
per «locali prioritari» si intendono gli immobili di grandi dimensioni non civili, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all’acqua, in particolare immobili di grandi dimensioni per uso pubblico, come individuati dagli Stati membri;
per «impresa alimentare» si intende un’impresa alimentare quale definita all’articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 178/2002;
per «operatore del settore alimentare» si intende un operatore del settore alimentare quale definito all’articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 178/2002;
per «pericolo» si intende un agente biologico, chimico, fisico o radiologico contenuto nell’acqua, o un altro aspetto relativo alla condizione dell’acqua, in grado di provocare danni alla salute umana;
per «evento pericoloso» si intende un evento che introduce pericoli nel sistema di fornitura di acque destinate al consumo umano o che non riesce a eliminarli da tale sistema;
per «rischio» si intende una combinazione della probabilità di un evento pericoloso e della gravità delle conseguenze se il pericolo e l’evento pericoloso si verificano nel sistema di fornitura di acque destinate al consumo umano;
per «sostanza di partenza» si intende una sostanza che è stata aggiunta intenzionalmente nella produzione di materiali organici o di miscele per materiali cementizi;
per «composizione» si intende la composizione chimica di metalli, smalti, ceramiche o altri materiali inorganici.
Articolo 3
Esenzioni
La presente direttiva non si applica:
alle acque minerali naturali riconosciute come tali dalle autorità responsabili, ai sensi della direttiva 2009/54/CE; o
alle acque considerate medicinali a norma della direttiva 2001/83/CE.
Gli Stati membri possono prevedere esenzioni dalla presente direttiva:
per le acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali le autorità nazionali competenti ritengono che la qualità delle acque non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati;
per le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m3 al giorno o che approvvigioni meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell’ambito di un’attività commerciale o pubblica.
Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di acque destinate al consumo umano fornite in bottiglie o contenitori rispettino gli articoli da 1 a 5 e all’allegato I, parti A e B.
I requisiti minimi di cui all’allegato I, parte A, non si applicano tuttavia all’acqua di sorgente di cui alla direttiva 2009/54/CE.
Articolo 4
Obblighi generali
Fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite. Ai fini dell’osservanza dei requisiti minimi previsti dalla presente direttiva le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
tali acque non contengono microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
tali acque soddisfano i requisiti minimi di cui all’allegato I, parti A, B e D;
gli Stati membri hanno adottato ogni altra misura necessaria per soddisfare gli articoli da 5 a 14.
I risultati della valutazione sono comunicati alla Commissione entro il 12 gennaio 2026.
Entro il 12 gennaio 2028, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 21, al fine di integrare la presente direttiva, che stabilisce una soglia basata sull’ILI o altro metodo appropriato al di sopra della quale gli Stati membri devono presentare un piano d’azione. Tale atto delegato è elaborato utilizzando le valutazioni degli Stati membri e il tasso medio di perdita dell’Unione determinato sulla base di tali valutazioni.
Entro due anni dall’adozione dell’atto delegato di cui al terzo comma, gli Stati membri il cui tasso di perdita supera la soglia stabilita nell’atto delegato presentano alla Commissione un piano d’azione contenente una serie di misure da adottare per ridurre il loro tasso di perdita.
Articolo 5
Standard qualitativi
Articolo 6
Punti in cui i valori devono essere rispettati
I valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5 per i parametri elencati nell’allegato I, parti A e B, devono essere rispettati nei seguenti punti:
per le acque destinate al consumo umano fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto, all’interno di locali o stabilimenti, in cui le acque fuoriescono dai rubinetti, di norma utilizzati per le acque destinate al consumo umano;
per le acque destinate al consumo umano fornite da una cisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono dalla cisterna;
per le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori, nel punto in cui sono confezionate in bottiglie o contenitori;
per le acque destinate al consumo umano utilizzate in un’impresa alimentare, nel punto in cui sono utilizzate in tale impresa.
Qualora si applichi il paragrafo 2 del presente articolo e sussista il rischio che le acque destinate al consumo umano di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non siano conformi ai valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5, gli Stati membri assicurano comunque che:
siano prese misure appropriate per ridurre o eliminare il rischio di non conformità ai valori di parametro — ad esempio offrendo ai proprietari consulenza sugli eventuali provvedimenti correttivi da adottare — e, se necessario, siano prese altre misure, quali adeguate tecniche di trattamento, per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura al fine di ridurre o eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura; e
i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti correttivi supplementari da adottare.
Articolo 7
Approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio
L’approccio basato sul rischio comporta i seguenti elementi:
una valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano, in conformità dell’articolo 8;
una valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di fornitura che includa l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di erogazione, effettuata dai fornitori di acqua in conformità dell’articolo 9; e
una valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici, in conformità dell’articolo 10.
Articolo 8
Valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano
Gli Stati membri assicurano che la valutazione del rischio includa i seguenti elementi:
una caratterizzazione dei bacini idrografici per i punti di estrazione, che includa:
una specificazione e mappatura dei bacini idrografici per i punti di estrazione;
una mappatura delle zone di salvaguardia laddove tali zone siano state definite a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di estrazione dai bacini idrografici; poiché tali dati sono potenzialmente sensibili, in particolare in termini di salute pubblica e sicurezza pubblica, gli Stati membri provvedono affinché tali dati siano protetti e comunicati esclusivamente alle autorità competenti e ai fornitori di acqua;
una descrizione dell’uso del suolo, del dilavamento e dei processi di ravvenamento nei bacini idrografici per i punti di estrazione;
l’individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi nei bacini idrografici per i punti di estrazione e la valutazione del rischio che essi potrebbero rappresentare per la qualità delle acque destinate al consumo umano; tale valutazione prende in esame i possibili rischi che potrebbero causare il deterioramento della qualità dell’acqua, nella misura in cui ciò possa rappresentare un rischio per la salute umana.
un adeguato monitoraggio nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee o entrambe per i punti di estrazione o nelle acque non trattate di pertinenti parametri, sostanze o inquinanti selezionati tra i seguenti:
parametri di cui all’allegato I, parti A e B, o fissati conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della presente direttiva;
inquinanti delle acque sotterranee di cui all’allegato I della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e gli inquinanti e gli indicatori di inquinamento per i quali gli Stati membri hanno stabilito valori soglia, conformemente all’allegato II di tale direttiva;
sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti di cui all’allegato I della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti dagli Stati membri conformemente alla direttiva 2000/60/CE;
altri inquinanti pertinenti per le acque destinate al consumo umano, stabiliti dagli Stati membri sulla base dell’esame delle informazioni raccolte a norma lettera b) del presente comma;
sostanze presenti naturalmente che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana attraverso l’uso di acque destinate al consumo umano;
sostanze e composti inseriti nell’elenco di controllo stabilito a norma dell’articolo 13, paragrafo 8, della presente direttiva.
Ai fini della lettera a) del primo comma, gli Stati membri possono utilizzare le informazioni raccolte conformemente agli articoli da 5 a 7 della direttiva 2000/60/CE.
Ai fini della lettera b) del primo comma, gli Stati membri possono utilizzare l’esame dell’impatto delle attività umane svolto a norma dell’articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, nonché le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell’allegato II, punti 1.4, 1.5, e da 2.3 a 2.5, di detta direttiva.
Gli Stati membri scelgono dalla lettera c), punto i) alla lettera c), punto vii), del primo comma i parametri, le sostanze o gli inquinanti da monitorare perché considerati pertinenti alla luce dei pericoli e degli eventi pericolosi individuati in base alla lettera b) del primo comma, o alla luce delle informazioni comunicate dai fornitori di acqua conformemente al paragrafo 3.
Ai fini di un adeguato monitoraggio di cui al primo comma, lettera c), teso altresì ad individuare nuove sostanze pericolose per la salute umana attraverso l’uso di acque destinate al consumo umano, gli Stati membri possono utilizzare il monitoraggio effettuato conformemente agli articoli 7 e 8 della direttiva 2000/60/CE o ad altra legislazione dell’Unione pertinente per i bacini idrografici per i punti di estrazione.
Sulla base dei risultati della valutazione del rischio effettuata a norma del paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le opportune misure di gestione del rischio seguenti intese a prevenire o controllare i rischi individuati, partendo dalle misure di prevenzione:
definizione e attuazione di misure di prevenzione nei bacini idrografici per i punti di estrazione oltre alle misure previste o adottate ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2000/60/CE, ove necessario per garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano; se del caso, tali misure di prevenzione sono incluse nei programmi di misure di cui all’articolo 11, di tale direttiva; ove opportuno, gli Stati membri provvedono, in collaborazione con i fornitori di acqua e altri pertinenti portatori di interessi, affinché chi inquina adotti tali misure di prevenzione in conformità della direttiva 2000/60/CE;
definizione e attuazione di misure di attenuazione nei bacini idrografici per i punti di estrazione oltre alle misure previste o adottate ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2000/60/CE, ove necessario per garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano; se del caso, tali misure di attenuazione sono incluse nei programmi di misure di cui all’articolo 11 di tale direttiva; ove opportuno, gli Stati membri provvedono, in collaborazione con i fornitori di acqua e altri pertinenti portatori di interessi, affinché chi inquina adotti tali misure di attenuazione in conformità della direttiva 2000/60/CE;
garanzia di un adeguato monitoraggio dei parametri, delle sostanze o degli inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee, o entrambe, dei bacini idrografici per i punti di estrazione o nelle acque non trattate che potrebbero costituire un rischio per la salute umana attraverso il consumo di acqua o comportare un deterioramento inaccettabile della qualità delle acque destinate al consumo umano e che non sono stati presi in considerazione nel quadro del monitoraggio effettuato conformemente agli articoli 7 e 8 della direttiva 2000/60/CE. Se del caso, tale monitoraggio è incluso nei programmi di monitoraggio di cui all’articolo 8 di tale direttiva;
valutazione della necessità di definire o adattare zone di salvaguardia per le acque sotterranee e superficiali, di cui all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, e qualsiasi altra zona pertinente.
Gli Stati membri provvedono affinché l’efficacia delle misure di cui al presente paragrafo sia riesaminata a intervalli adeguati.
Sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono:
imporre ai fornitori di acqua di effettuare ulteriori monitoraggi o trattamenti di alcuni parametri;
consentire ai fornitori di acqua di ridurre la frequenza del monitoraggio di un parametro, o di rimuovere un parametro dall’elenco dei parametri che il fornitore di acqua deve monitorare conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), senza dover effettuare una valutazione del rischio del sistema di fornitura, a condizione che:
non si tratti di un parametro fondamentale ai sensi dell’allegato II, parte B, punto 1, e
nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque destinate all’uso umano.
Articolo 9
Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura
Gli Stati membri provvedono affinché la valutazione del rischio del sistema di fornitura:
tenga conto dei risultati della valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione effettuata conformemente all’articolo 8;
includa una descrizione del sistema di fornitura dal punto di estrazione, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell’acqua, fino al punto di erogazione; e
individui i pericoli e gli eventi pericolosi nel sistema di fornitura e includa una valutazione dei rischi che essi potrebbero rappresentare per la salute umana attraverso l’uso delle acque destinate al consumo umano, tenendo conto dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici, da perdite e condutture con perdite.
Sulla base dei risultati della valutazione del rischio condotta conformemente al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le misure di gestione del rischio seguenti:
definizione e attuazione delle misure di controllo per la prevenzione e l’attenuazione dei rischi individuati nel sistema di fornitura che potrebbero compromettere la qualità delle acque destinate al consumo umano;
definizione e attuazione delle misure di controllo nel sistema di fornitura, oltre alle misure previste o adottate conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della presente direttiva o all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE per l’attenuazione dei rischi provenienti dai bacini idrografici per i punti di estrazione che potrebbero compromettere la qualità delle acque destinate al consumo umano;
attuazione di un programma di monitoraggio operativo specifico alla fornitura conformemente all’articolo 13;
nei casi in cui la disinfezione rientri nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, garanzia che sia verificata l’efficacia della disinfezione applicata, che la contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione, che la contaminazione da prodotti chimici per il trattamento sia mantenuta al livello più basso possibile e che le sostanze restanti nell’acqua non compromettano l’espletamento degli obblighi generali di cui all’articolo 4;
una verifica della conformità rispetto agli articoli 11 e 12 dei materiali, dei prodotti chimici per il trattamento e del materiale filtrante a contatto con le acque destinate al consumo umano che sono utilizzati nel sistema di fornitura.
Sulla base dei risultati della valutazione del rischio del sistema di fornitura effettuata conformemente al paragrafo 2, gli Stati membri:
consentono la possibilità di ridurre la frequenza di monitoraggio di un parametro o di rimuovere un parametro dall’elenco dei parametri da sottoporre a monitoraggio, eccetto per i parametri fondamentali di cui all’allegato II, parte B, punto 1, qualora l’autorità competente abbia accertato che ciò non compromette la qualità delle acque destinate al consumo umano:
sulla base del verificarsi di un parametro in acqua non trattata, conformemente alla valutazione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2;
quando un parametro può solo derivare dall’uso di una determinata tecnica di trattamento o di un determinato metodo di disinfezione che non siano utilizzati dal fornitore di acqua; ovvero
sulla base delle specifiche di cui all’allegato II, parte C;
garantiscono che l’elenco dei parametri da sottoporre a monitoraggio nelle acque destinate al consumo umano a norma dell’articolo 13 sia ampliato o che la frequenza del controllo sia aumentata:
sulla base del verificarsi di un parametro in acqua non trattata, conformemente alla valutazione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2; oppure
sulla base delle specifiche di cui all’allegato II, parte C;
Nel caso di tale esenzione, i fornitori di acqua esentati effettuano un controllo periodico in conformità dell’articolo 13.
Articolo 10
Valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici
Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici. Tale valutazione del rischio comprendente gli elementi seguenti:
un’analisi generale dei rischi potenziali associati ai sistemi di distribuzione domestici, e ai relativi prodotti e materiali, che consenta di determinare se tali rischi potenziali pregiudicano la qualità dell’acqua nel punto in cui fuoriesce dai rubinetti comunemente utilizzati per le acque destinate al consumo umano; tale analisi generale non comporta un’analisi dei singoli beni immobili; e
il controllo dei parametri elencati nell’allegato I, parte D, nei locali in cui sono stati individuati rischi specifici per la qualità dell’acqua e la salute umana durante l’analisi generale effettuata in conformità della lettera a).
Per quanto concerne la Legionella o il piombo, gli Stati membri possono decidere di incentrare il controllo di cui alla lettera b) del primo comma sui locali prioritari.
Per quanto concerne la Legionella, tali misure sono indirizzate quantomeno ai locali prioritari.
Al fine di ridurre i rischi connessi alla distribuzione domestica in tutti i sistemi di distribuzione domestici, gli Stati membri provvedono affinché siano prese in considerazione tutte le misure seguenti e siano adottate le misure ritenute pertinenti:
incoraggiare i proprietari di locali pubblici e privati a effettuare una valutazione del rischio del sistema di distribuzione domestico;
informare i consumatori e i proprietari di locali pubblici e privati in merito alle misure volte a eliminare o ridurre il rischio di non conformità alle norme di qualità delle acque destinate al consumo umano a causa del sistema di distribuzione domestico;
avvisare debitamente i consumatori circa le condizioni di consumo e di uso dell’acqua destinata al consumo umano e le eventuali azioni per evitare che il rischio si ripresenti;
promuovere corsi di formazione per gli idraulici e gli altri professionisti che operano nei settori dei sistemi di distribuzione domestici e dell’installazione di prodotti e materiali da costruzione che entrano in contatto con l’acqua destinata al consumo umano;
per quanto concerne la Legionella, assicurare che siano attuate efficaci misure di controllo e di gestione — proporzionate al rischio — per prevenire e contrastare l’insorgere di eventuali epidemie; e
per quanto concerne il piombo, se economicamente e tecnicamente fattibile, attuare misure tese a sostituire le componenti in piombo nei sistemi di distribuzione domestici esistenti.
Articolo 11
Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano
Ai fini dell’articolo 4, gli Stati membri assicurano che i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in caso di riparazione o ricostruzione, in impianti esistenti per l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio, o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che entrano a contatto con tali acque:
non compromettano direttamente o indirettamente la tutela della salute umana come previsto dalla presente direttiva;
non alterino il colore, l’odore o il sapore dell’acqua;
non favoriscano la crescita microbica;
non causino il rilascio nell’acqua di contaminanti in livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto per quel materiale.
Al fine di garantire l’applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire i requisiti minimi specifici di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano sulla base dei principi sanciti nell’allegato V. Tali atti di esecuzione devono stabilire:
entro il 12 gennaio 2024, metodologie per testare e accettare le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti da includere negli elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni o costituenti, inclusi limiti di migrazione specifica e precondizioni scientifiche riguardanti sostanze o materiali;
entro il 12 gennaio 2025, sulla base di elenchi comprendenti le date di scadenza compilati dall’ECHA, elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni o costituenti per ciascun gruppo di materiali, vale a dire organici, cementizi, metallici, smalti, e ceramiche o altri materiali inorganici di cui è autorizzato l’uso nella fabbricazione di materiali o prodotti a contatto con acqua destinata al consumo umano, ivi compresi, se del caso, le condizioni per il loro utilizzo e i limiti di migrazione, stabiliti sulla base delle metodologie adottate a norma della lettera a) del presente comma e tenendo conto dei paragrafi 3 e 4;
entro il 12 gennaio 2024, procedure e metodi per testare e accettare materiali finali utilizzati in un prodotto costituito da materiali o combinazioni di sostanze di partenza, composizioni o costituenti di cui agli elenchi positivi europei, tra cui:
l’individuazione di sostanze pertinenti e altri parametri quali torbidità, sapore, odore, colore, carbonio organico totale, rilascio di sostanze non attese e aumento della crescita microbica da testare nell’acqua di migrazione;
metodi per testare gli effetti sulla qualità dell’acqua, tenuto conto delle pertinenti norme europee;
criteri di accettazione/rigetto dei risultati delle prove che tengano conto, tra l’altro, dei fattori di conversione della migrazione di sostanze nei livelli previsti per l’acqua di rubinetto, e delle condizioni di applicazione o di utilizzo, ove opportuno.
Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22.
L’elenco europeo positivo di sostanze di partenza per i materiali organici tiene conto dell’elenco stabilito dalla Commissione a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
Gli elenchi positivi europei contengono le date di scadenza fissate sulla base di una raccomandazione dell’ECHA. Le date di scadenza sono fissate, in particolare, in base alle proprietà pericolose delle sostanze, alla qualità delle valutazioni del rischio sottostanti e alla misura in cui tali valutazioni del rischio sono aggiornate. Gli elenchi positivi europei possono contenere altresì disposizioni transitorie.
Sulla scorta dei pareri dell’ECHA di cui al paragrafo 6, la Commissione rivede e aggiorna periodicamente, ove necessario, gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), in linea con i più recenti sviluppi scientifici e tecnologici.
La prima revisione è completata entro 15 anni dall’adozione del primo elenco europeo positivo.
La Commissione garantisce che tutti gli atti pertinenti o i mandati di normalizzazione da essa adottati ai sensi di altre normative dell’Unione, siano conformi alla presente direttiva.
La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 21 al fine di stabilire una procedura — comprendente obblighi di informazione — relativa alla procedura di presentazione delle domande. La procedura garantisce che le domande siano corredate di valutazioni del rischio e che gli operatori economici o le autorità competenti forniscano le informazioni necessarie per la valutazione del rischio in un formato specifico.
Gli Stati membri provvedono affinché solo tali prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano che utilizzano i materiali finali approvati ai sensi della presente direttiva possano essere immessi sul mercato ai fini della presente direttiva.
Ciò non impedisce agli Stati membri, in particolare quando la qualità specifica delle acque locali non trattate lo richiede, di adottare provvedimenti di protezione più rigorosi per l’uso di materiali finali in circostanze specifiche o debitamente giustificate, ai sensi dell’articolo 193 TFUE. Tali provvedimenti devono essere notificati alla Commissione.
Ai prodotti contemplati dal presente articolo si applica il regolamento (UE) 2019/1020.
Entro il 12 gennaio 2032, la Commissione, procede a un riesame del meccanismo istituito dal presente articolo e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata in particolare sull’esperienza acquisita con l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 1935/2004 e (UE) n. 305/2011, in cui valuta:
se la salute umana per quanto riguarda le materie contemplate dal presente articolo è garantita in modo adeguato in tutta l’Unione;
che sia assicurato il corretto funzionamento del mercato interno per i prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano;
l’eventuale necessità di ulteriori proposte legislative nelle materie contemplate dal presente articolo.
Articolo 12
Requisiti minimi per i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano
Ai fini dell’articolo 4, gli Stati membri garantiscono che i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano:
non compromettano direttamente o indirettamente la tutela della salute umana come previsto dalla presente direttiva;
non alterino il colore, l’odore o il sapore dell’acqua;
non favoriscano involontariamente una crescita microbica;
non rilascino nell’acqua contaminanti a livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto.
Articolo 13
Monitoraggio
Per l’adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1, opportuni programmi di monitoraggio sono istituiti conformemente all’allegato II, parte A, per tutte le acque destinate al consumo umano. Tali programmi di monitoraggio riguardano specificamente l’erogazione, tenendo conto dei risultati della valutazione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione e ai sistemi di fornitura e consistono degli elementi seguenti:
il monitoraggio dei parametri elencati nell’allegato I, parti A, B e C, e dei parametri stabiliti conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, in conformità dell’allegato II, e, qualora sia effettuata una valutazione del rischio del sistema di fornitura, in conformità dell’articolo 9 e dell’allegato II, parte C, a meno che uno Stato membro non decida che uno di tali parametri possa essere rimosso, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, lettera b), o dell’articolo 9, paragrafo 4, lettera a), dall’elenco di parametri da monitorare;
il monitoraggio dei parametri elencati nell’allegato I, parte D, ai fini della valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b);
il monitoraggio delle sostanze e dei composti che figurano nell’elenco di controllo in conformità del paragrafo 8, quinto comma del presente articolo;
il monitoraggio, ai fini dell’individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera c);
il monitoraggio operativo svolto conformemente all’allegato II, parte A, punto 3.
Gli Stati membri devono conformarsi alle specifiche relative all’analisi dei parametri indicati nell’allegato III, nel rispetto dei principi seguenti:
possono essere usati metodi di analisi diversi da quelli indicati nell’allegato III, parte A, purché si possa dimostrare che i risultati ottenuti sono affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati nell’allegato III, parte A, comunicando alla Commissione tutte le informazioni pertinenti su tali metodi e sulla loro equivalenza;
per i parametri elencati nell’allegato III, parte B, si può utilizzare qualsiasi metodo, a condizione che rispetti i requisiti di cui allo stesso allegato.
Le sostanze e i composti sono aggiunti all’elenco di controllo quando è probabile che siano presenti nelle acque destinate al consumo umano e potrebbero presentare un potenziale rischio per la salute umana. A tal fine, la Commissione si avvale in particolare delle ricerche scientifiche dell’OMS. L’aggiunta di qualsiasi nuova sostanza o composto è debitamente giustificata ai sensi degli articoli 1 e 4.
Il betaestradiolo e il nonilfenolo sono inclusi nel primo elenco di controllo in considerazione delle loro proprietà di interferenti endocrini e del rischio che pongono per la salute umana. Il primo elenco di controllo è redatto entro il 12 gennaio 2022.
L’elenco di controllo indica un valore indicativo per ciascuna sostanza o composto e, se necessario, un possibile metodo di analisi che non comporti costi eccessivi.
Gli Stati membri introducono obblighi di monitoraggio per quanto riguarda l’eventuale presenza di sostanze o composti inclusi nell’elenco di controllo nei pertinenti punti della catena di approvvigionamento per le acque destinate al consumo umano.
A tal fine, gli Stati membri possono tenere conto delle informazioni raccolte a norma dell’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, della presente direttiva e possono utilizzare i dati di monitoraggio raccolti a norma delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE o di altra pertinente legislazione dell’Unione, per evitare la sovrapposizione di obblighi di monitoraggio.
I risultati del monitoraggio sono inclusi nelle serie di dati stabilite in conformità dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), insieme ai risultati del monitoraggio effettuato a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera c).
Se vengono rilevate tali sostanze o composti inclusi nell’elenco di controllo, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, o a norma del quinto comma del presente paragrafo, in concentrazioni superiori ai valori indicativi stabiliti nell’elenco di controllo, gli Stati membri provvedono affinché siano prese in considerazione tutte le misure seguenti e siano adottate le misure ritenute pertinenti:
adottare misure di prevenzione, misure di attenuazione o procedere a un adeguato monitoraggio nei bacini idrografici per i punti di estrazione o nelle acque non trattate secondo quanto disposto all’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c);
imporre ai fornitori di acqua di effettuare il monitoraggio di tali sostanze o composti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, lettera a);
imporre ai fornitori di acqua di verificare che il trattamento sia adeguato per raggiungere il valore indicativo o, se necessario, di ottimizzare il trattamento; e
adottare provvedimenti correttivi conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, qualora gli Stati membri lo ritengano necessario per proteggere la salute umana.
Gli atti di esecuzione previsti dal presente paragrafo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 22.
Articolo 14
Provvedimenti correttivi e limitazioni dell’uso
In caso di mancata conformità ai valori di parametro di cui all’allegato I, parte D, il provvedimento correttivo comprende le misure di cui all’articolo 10, paragrafo 3.
Gli Stati membri considerano una mancata conformità ai requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell’allegato I, parti A e B, come un potenziale pericolo per la salute umana, tranne nel caso in cui l’autorità competente giudichi trascurabile l’inosservanza del valore di parametro.
Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, qualora l’inosservanza dei valori di parametro sia considerata un potenziale pericolo per la salute umana, gli Stati membri adottano quanto prima tutte le misure seguenti:
informano tutti i consumatori interessati del potenziale pericolo per la salute umana e della relativa causa, del superamento di un valore di parametro e dei provvedimenti correttivi intrapresi, compresi divieti, o limitazioni dell’uso o altri provvedimenti;
forniscono, e aggiornano periodicamente, le necessarie informazioni ai consumatori sulle condizioni di uso e consumo dell’acqua, tenendo conto in particolare dei gruppi di popolazione maggiormente esposti a rischi per la salute connessi all’acqua; e
una volta stabilito che non sussiste più alcun pericolo potenziale per la salute umana, ne informano i consumatori comunicando il ripristino del normale servizio.
Articolo 15
Deroghe
In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere deroghe ai valori di parametro di cui all’allegato I, parte B, o a quelli stabiliti in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, fino a un valore massimo che essi stessi possono fissare, a condizione che tali deroghe non costituiscano un pericolo potenziale per la salute umana e a condizione che la fornitura di acque destinate al consumo umano nella zona interessata non possa essere garantita in nessun altro modo ragionevole. Tali deroghe si limitano a quanto segue:
un nuovo bacino idrografico per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano;
una nuova fonte di inquinamento rilevata nel bacino idrografico per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano o parametri recentemente ricercati o individuati; o
una situazione imprevista ed eccezionale in un bacino idrografico esistente per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano che potrebbe comportare un superamento limitato temporaneo dei valori di parametro.
Le deroghe di cui al primo comma sono limitate il più possibile nel tempo e non superano una durata di tre anni. Verso la fine del periodo della deroga, gli Stati membri effettuano un’analisi per stabilire se sono stati compiuti progressi sufficienti.
In casi eccezionali, uno Stato membro può concedere una seconda deroga per quanto riguarda il primo comma, lettere a) e b). Qualora uno Stato membro intenda concedere una seconda deroga, esso comunica alla Commissione i risultati del riesame, unitamente alle motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga. Tale seconda deroga non ha una durata superiore a tre anni.
Le deroghe concesse a norma del paragrafo 1 specificano quanto segue:
i motivi della deroga;
il parametro interessato, i risultati del precedente monitoraggio pertinente e il valore di parametro massimo ammissibile per la deroga;
l’area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sugli operatori del settore alimentare interessate;
un opportuno programma di monitoraggio, che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei monitoraggi;
una sintesi del piano relativo al necessario provvedimento correttivo, compreso un calendario dei lavori e una stima dei costi, nonché disposizioni per il riesame; e
la durata della deroga.
In tal caso, le autorità o altri organi competenti fissano nella deroga solo il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e il periodo concesso per risolvere il problema.
Gli obblighi di cui al primo comma non si applicano alle circostanze di cui al paragrafo 3, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente.
Articolo 16
Accesso all’acqua destinata al consumo umano
A tal fine gli Stati membri:
individuano le persone prive di accesso o con un accesso limitato alle acque destinate al consumo umano, compresi i gruppi vulnerabili ed emarginati e i motivi di tale mancanza di accesso;
valutano le possibilità di migliorare l’accesso di dette persone;
informano tali persone sulle possibilità dell’allacciamento alla rete di distribuzione o su modi alternativi di accesso all’acqua destinata al consumo umano;
adottano le misure che ritengono necessarie e adeguate per garantire l’accesso all’acqua destinata al consumo umano dei gruppi vulnerabili o emarginati.
Gli Stati membri possono inoltre adottare le seguenti misure per promuovere l’uso dell’acqua di rubinetto destinata al consumo umano:
sensibilizzare riguardo ai dispositivi all’esterno e all’interno degli spazi pubblici;
avviare campagne di informazione ai cittadini circa la qualità di tale acqua;
incoraggiare la messa a disposizione di tale acqua nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici;
incoraggiare la messa a disposizione di tale acqua a titolo gratuito, o a prezzi modici, per i clienti nei ristoranti, nelle mense, e nei servizi di ristorazione.
Articolo 17
Informazioni al pubblico
Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti riforniti con acqua destinata al consumo umano ricevano le seguenti informazioni periodicamente e almeno una volta all’anno, senza doverne fare richiesta, e nella forma più appropriata e facilmente accessibile, per esempio nella bolletta o con mezzi digitali quali applicazioni intelligenti:
le informazioni concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano, inclusi i parametri indicatori;
il prezzo dell’acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo;
il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo familiare annuo, se tecnicamente fattibile e se tali informazioni sono a disposizione del fornitore di acqua;
il confronto del consumo idrico annuo del nucleo familiare con il consumo medio di un nucleo familiare, se applicabile, conformemente alla lettera c);
un link al sito web contenente le informazioni di cui all’allegato IV.
Articolo 18
Informazioni relative al controllo dell’attuazione
Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, gli Stati membri, assistiti dall’AEA:
istituiscono, entro il 12 gennaio 2029, e aggiornano successivamente ogni sei anni, una serie di dati contenente le informazioni relative alle misure adottate per migliorare l’accesso e promuovere l’uso delle acque destinate al consumo umano nonché relative alla percentuale della loro popolazione che ha accesso alle acque destinate al consumo umano conformemente all’articolo 16; tale disposizione non si applica all’acqua in bottiglia o contenitori;
istituiscono, entro il 12 luglio 2027, e aggiornano successivamente ogni sei anni, una serie di dati contenente le informazioni relative alla valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione effettuata conformemente all’articolo 8 e istituiscono, entro il 12 gennaio 2029, e aggiornano successivamente ogni sei anni una serie di dati contenente le informazioni relative alla valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici effettuata in conformità dell’articolo 10, compresi gli elementi seguenti:
informazioni sui bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera a);
i risultati del monitoraggio condotto a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera c), e dell’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera b); e
in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4 e dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, comprese le informazioni sul tipo di misure adottate, e sui progressi compiuti, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera f);
in caso di superamento dei valori di parametro stabiliti nell’allegato I, parti A e B, istituiscono e aggiornano in seguito, su base annua, una serie di dati contenente i risultati del monitoraggio e rilevati conformemente agli articoli 9 e 13 nonché le informazioni sui provvedimenti correttivi adottati in conformità dell’articolo 14;
istituiscono e aggiornano, in seguito, su base annua, una serie di dati contenente le informazioni sugli incidenti attinenti all’acqua destinata al consumo umano che hanno generato un potenziale rischio per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata conformità ai valori di parametro che si sia verificata, protrattasi per più di 10 giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno 1 000 persone, comprese le cause di tali incidenti e i provvedimenti correttivi adottati in conformità dell’articolo 14; e
istituiscono e aggiornano, in seguito, su base annua, una serie di dati contenente le informazioni su tutte le deroghe concesse a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, comprese le informazioni previste all’articolo 15, paragrafo 2.
Ove possibile, i servizi relativi ai dati territoriali ai sensi dell’articolo 3, punto 4, della direttiva 2007/2/CE sono utilizzati al fine di presentare la serie di dati di cui al primo comma.
Il quadro generale a livello di Unione comprende, come opportuno, indicatori di risultato, i risultati e gli effetti della presente direttiva, carte d’insieme a livello di Unione e relazioni di sintesi degli Stati membri.
Articolo 19
Valutazione
La Commissione, entro il 12 gennaio 2035, effettua una valutazione della presente direttiva. Tale valutazione si basa, tra l’altro, sugli elementi seguenti:
l’esperienza acquisita con l’attuazione della presente direttiva;
le serie di dati degli Stati membri istituite a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, e i quadri d’insieme a livello dell’Unione elaborati dall’AEA, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 3;
i pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici;
le raccomandazioni dell’OMS, ove disponibili.
Nel contesto della valutazione, la Commissione presta particolare attenzione agli aspetti seguenti:
l’approccio basato sul rischio di cui all’articolo 7;
le disposizioni relative all’accesso all’acqua destinata al consumo umano di cui all’articolo 16;
le disposizioni riguardanti le informazioni da fornire al pubblico conformemente all’articolo 17 e all’allegato IV.
Articolo 20
Revisione e modifica degli allegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 al fine di modificare il valore di parametro del bisfenolo-A nell’allegato I, parte B, nella misura necessaria per adeguarlo al progresso scientifico e tecnico, essenzialmente sulla base dell’attuale riesame effettuato dall’EFSA.
Articolo 21
Esercizio della delega
Articolo 22
Procedura di comitato
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 23
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro il 12 gennaio 2023, notificano alla Commissione tali norme e misure e la informano di ogni eventuale successiva modifica.
Articolo 24
Recepimento
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 25
Periodo transitorio
Articolo 26
Abrogazione
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VII.
Articolo 27
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 28
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE AI VALORI DI PARAMETRO UTILIZZATI PER VALUTARE LA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
Parte A
Parametri microbiologici
Parametro |
Valore di parametro |
Unità di misura |
Note |
Enterococchi intestinali |
0 |
numero/100 ml |
Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l’unità di misura è «numero/250 ml» |
Escherichia coli (E. coli) |
0 |
numero/100 ml |
Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l’unità di misura è «numero/250 ml» |
Parte B
Parametri chimici
Parametro |
Valore di parametro |
Unità di misura |
Note |
Acrilammide |
0,10 |
μg/l |
Il valore di parametro di 0,10 μg/l si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell’acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l’acqua. |
Antimonio |
10 |
μg/l |
|
Arsenico |
10 |
μg/l |
|
Benzene |
1,0 |
μg/l |
|
Benzo(a)pirene |
0,010 |
μg/l |
|
Bisfenolo A |
2,5 |
μg/l |
|
Boro |
1,5 |
mg/l |
Il valore di parametro di 2,4 mg/l si applica qualora l’acqua desalinizzata sia la principale fonte del sistema di fornitura in questione o in regioni in cui le condizioni geologiche potrebbero causare livelli elevati di boro nelle acque sotterranee. |
Bromato |
10 |
μg/l |
|
Cadmio |
5,0 |
μg/l |
|
Clorato |
0,25 |
mg/l |
Quando per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano si utilizza un metodo di disinfezione che genera clorato, in particolare diossido di cloro, si applica il valore di parametro di 0,70 mg/l. Ove possibile, gli Stati membri si adoperano per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione. Questo parametro è misurato esclusivamente se si utilizzano i metodi di disinfezione in questione. |
Clorite |
0,25 |
mg/l |
Quando per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano si utilizza un metodo di disinfezione che genera clorite, in particolare diossido di cloro, si applica il valore di parametro di 0,70 mg/l. Ove possibile, gli Stati membri si adoperano per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione. Questo parametro è misurato esclusivamente se si utilizzano i metodi di disinfezione in questione. |
Cromo |
25 |
μg/l |
Il valore di parametro di 25 μg/l deve essere soddisfatto al più tardi il 12 gennaio 2036. Il valore di parametro per il cromo fino a tale data è 50 μg/l. |
Rame |
2,0 |
mg/l |
|
Cianuro |
50 |
μg/l |
|
1,2-dicloroetano |
3,0 |
μg/l |
|
Epicloridrina |
0,10 |
μg/l |
Il valore di parametro di 0,10 μg/l si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell’acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l’acqua. |
Fluoruro |
1,5 |
mg/l |
|
Acidi aloacetici (HAAs) |
60 |
μg/l |
Questo parametro è misurato esclusivamente se per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano si utilizzano metodi di disinfezione suscettibili di generare acidi aloacetici. Esso è la somma delle seguenti cinque sostanze rappresentative: acido monocloro-, dicloro-, e tricloro-acetico, acido mono- e dibromo-acetico. |
Piombo |
5,0 |
μg/l |
Il valore di parametro di 5,0 μg/l deve essere soddisfatto al più tardi entro il 12 gennaio 2036. Il valore di parametro per il piombo fino a tale data è 10 μg/l. |
|
|
|
Dopo tale data, il valore di parametro di 5,0 μg/l deve essere soddisfatto almeno al punto di erogazione dei sistemi di distribuzione domestici. Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b), si applica il valore di parametro di 5,0 μg/l per l’acqua di rubinetto. |
Mercurio |
1,0 |
μg/l |
|
Microcistina-LR |
1,0 |
μg/l |
È necessario che questo parametro sia misurato esclusivamente in caso di potenziali efflorescenze nell’acqua sorgiva (densità crescente di cellule cianobatteriche o potenziale formazione di efflorescenze). |
Nichel |
20 |
μg/l |
|
Nitrati |
50 |
mg/l |
Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione: [nitrati]/50 + [nitriti]/3 ≤ 1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di parametro di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento. |
Nitriti |
0,50 |
mg/l |
Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione: [nitrati]/50 + [nitriti]/3 ≤ 1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di parametro di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento. |
Antiparassitari |
0,10 |
μg/l |
Per «antiparassitari» s’intende: — insetticidi organici — erbicidi organici — fungicidi organici — nematocidi organici — acaricidi organici — alghicidi organici — rodenticidi organici — slimicidi organici — prodotti connessi (tra l’altro regolatori della crescita) e relativi metaboliti ai sensi dell’articolo 3, punto 32, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ritenuti pertinenti per le acque destinate al consumo umano. Un metabolita di antiparassitari è considerato pertinente per le acque destinate al consumo umano se esistono motivi per ritenere che possieda proprietà intrinseche, comparabili a quelle della sostanza madre, in termini di attività antiparassitaria bersaglio o che generi (esso stesso o i suoi prodotti di trasformazione) un rischio per la salute dei consumatori. |
|
|
|
Il valore di ad ogni singolo parametro di 0,10 μg/l si applica antiparassitario. Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore di parametro è pari a 0,030 μg/l. Gli Stati membri definiscono un valore indicativo per gestire la presenza di metaboliti non rilevanti di pesticidi nell’acqua destinata al consumo umano. Il monitoraggio è necessario solo per gli antiparassitari di cui è probabile la presenza in una determinata fornitura. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri, la Commissione può istituire una banca dati di antiparassitari e dei relativi metaboliti tenendo conto della loro possibile presenza nelle acque destinate al consumo umano. |
Antiparassitari — Totale |
0,50 |
μg/l |
Per «antiparassitari — totale» si intende la somma di tutti i singoli antiparassitari — sopra precisati — rilevati e quantificati nella procedura di monitoraggio. |
PFAS Totale |
0,50 |
μg/l |
Per «PFAS — totale» si intende la totalità delle sostanze per- e polifluoro alchiliche. Tale valore di parametro si applica esclusivamente dopo l’elaborazione di orientamenti tecnici per il monitoraggio di tale parametro in conformità dell’articolo 13, paragrafo 7. Gli Stati membri possono quindi decidere di utilizzare uno o entrambi i parametri «PFAS — totale» o «Somma di PFAS». |
Somma di PFAS |
0,10 |
μg/l |
Per «somma di PFAS» si intende la somma di tutte le sostanze per- e polifluoro alchiliche ritenute preoccupanti per quanto riguarda le acque destinate al consumo umano di cui all’allegato III, parte B, punto 3. Si tratta di un sottoinsieme di sostanze «PFAS — totale» contenenti un gruppo perfluoroalchilico con tre o più atomi di carbonio (vale a dire –CnF2n–, n ≥ 3) o un gruppo perfluoroalchiletere con due o più atomi di carbonio (vale a dire –CnF2nOCmF2 m–, n e m ≥ 1). |
Idrocarburi policiclici aromatici |
0,10 |
μg/l |
Somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: benzo(b) fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene. |
Selenio |
20 |
μg/l |
Il valore di parametro di 30 μg/l si applica per le regioni in cui le condizioni geologiche potrebbero comportare livelli elevati di selenio nelle acque sotterranee. |
Tetracloroetilene e tricloroetilene |
10 |
μg/l |
Somma delle concentrazioni di tali due parametri. |
Trialometani — Totale |
100 |
μg/l |
Ove possibile, gli Stati membri si adoperano per applicare valori di parametro inferiori senza compromettere la disinfezione. Essa à la somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, e bromodiclorometano. |
Uranio |
30 |
μg/l |
|
Vinilcloruro |
0,50 |
μg/l |
Il valore di parametro di 0,50 μg/l si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell’acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l’acqua. |
(1)
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 dell’24.11.2009, pag. 1). |
Parte C
Parametri indicatori
Parametro |
Valore di parametro |
Unità di misura |
Note |
Alluminio |
200 |
μg/l |
|
Ammonio |
0,50 |
mg/l |
|
Cloruro |
250 |
mg/l |
L’acqua non deve essere corrosiva. |
Clostridium perfringens spore comprese |
0 |
Numero/100 ml |
Questo parametro deve essere misurato se indicato come appropriato dalla valutazione del rischio. |
Colore |
Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
|
|
Conduttività |
2 500 |
μS cm-1 a 20 °C |
L’acqua non deve essere aggressiva. |
Concentrazione ioni idrogeno |
≥ 6,5 e ≤ 9,5 |
Unità pH |
L’acqua non deve essere aggressiva. Per le acque non frizzanti confezionate in bottiglie o contenitori il valore minimo può essere ridotto a 4,5 unità pH. Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite artificialmente, il valore minimo può essere inferiore. |
Ferro |
200 |
μg/l |
|
Manganese |
50 |
μg/l |
|
Odore |
Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
|
|
Ossidabilità |
5,0 |
mg/l O2 |
Se si analizza il parametro TOC non è necessario misurare questo valore. |
Solfato |
250 |
mg/l |
L’acqua non deve essere corrosiva. |
Sodio |
200 |
mg/l |
|
Sapore |
Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
|
|
Conteggio delle colonie a 22 °C |
Senza variazioni anomale |
|
|
Batteri coliformi |
0 |
numero/100 ml |
Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l’unità di misura è «numero/250 ml». |
Carbonio organico totale (TOC) |
Senza variazioni anomale |
|
Non è necessario misurare questo parametro per forniture d’acqua inferiori a 10 000 m3 al giorno. |
Torbidità |
Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
|
|
L’acqua non deve essere aggressiva o corrosiva. Ciò si applica in particolare all’acqua sottoposta a trattamento (demineralizzazione, addolcimento, trattamento con membrane, osmosi inversa ecc.). |
|||
Se le acque destinate al consumo umano sono ricavate da un trattamento che le demineralizza o addolcisce significativamente, è possibile aggiungere sali di calcio e di magnesio per correggere la durezza dell’acqua al fine di ridurre il potenziale impatto negativo sulla salute, nonché al fine di ridurre la corrosività e l’aggressività dell’acqua, e di migliorarne il sapore. Si potrebbero definire concentrazioni minime di calcio e magnesio o del totale di solidi disciolti nell’acqua addolcita o deminerallizata tenendo conto delle caratteristiche dell’acqua sottoposta a tali processi. |
PARTE D
Parametri pertinenti per la valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici
Parametro |
Valore di parametro |
Unità di misura |
Note |
Legionella |
< 1 000 |
CFU/l |
Questo valore di parametro è definito ai fini degli articoli 10 e 14. Le azioni previste a tali articoli potrebbero essere prese in considerazione anche al di sotto del valore di parametro, ad esempio in caso di infezioni e focolai. In questi casi va confermata la fonte dell’infezione e identificata la specie di Legionella. |
Piombo |
10 |
μg/l |
Questo valore di parametro è definito ai fini degli articoli 10 e 14. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per raggiungere un valore più basso, ossia 5,0 μg/l, al più tardi quindici anni dopo il 12 gennaio 2036. |
ALLEGATO II
MONITORAGGIO
Parte A
Obiettivi generali e programmi di monitoraggio per le acque destinate al consumo umano
1. I programmi di monitoraggio stabiliti a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, per le acque destinate al consumo umano:
verificano che le misure previste per contenere i rischi per la salute umana in tutta la catena di approvvigionamento (dall’estrazione, al trattamento e allo stoccaggio fino alla distribuzione) siano efficaci e che le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite nel punto in cui i valori devono essere rispettati;
mettono a disposizione informazioni sulla qualità dell’acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che gli obblighi di cui all’articolo 4, nonché i valori parametrici stabiliti conformemente all’articolo 5, siano stati rispettati;
individuare le misure più adeguate per mitigare i rischi per la salute umana.
2. I programmi di monitoraggio stabiliti a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, includono una delle due seguenti misure o una loro combinazione:
raccolta e analisi di campioni discreti delle acque;
misurazioni registrate attraverso un processo di monitoraggio continuo.
Inoltre, i programmi di monitoraggio possono consistere in:
ispezioni delle registrazioni inerenti la funzionalità e lo stato di manutenzione delle attrezzature;
ispezioni dell’area di estrazione delle acque, e del trattamento, dello stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione fatte salve le prescrizioni in materia di monitoraggio di cui all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera c), e all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera b).
3. I programmi di monitoraggio comprendono anche un programma di monitoraggio operativo, che fornisce una rapida panoramica delle prestazioni operative e dei problemi relativi alla qualità dell’acqua, e che consente di adottare rapidamente provvedimenti correttivi predeterminati. Tali programmi operativi riguardano specificamente l’erogazione, tenendo conto dei risultati dell’individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi e della valutazione del rischio del sistema di fornitura, e sono intesi a confermare l’efficacia di tutte le misure di controllo su estrazione, trattamento, distribuzione e stoccaggio.
Il programma di monitoraggio operativo include il monitoraggio del parametro della «torbidità presso l’impianto di fornitura dell’acqua» per controllare periodicamente l’efficacia dei processi di eliminazione fisica mediante filtrazione, in conformità con i valori di riferimento e le frequenze indicate nella tabella seguente (non applicabile alle acque sotterranee in cui la torbidità è causata dal ferro e dal manganese):
Parametro operativo |
Valore di riferimento |
Torbidità presso l’impianto di fornitura dell’acqua |
0,3 NTU nel 95 % dei campioni e nessun superamento di 1 NTU |
Volume (m3) di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento |
Frequenza minima di campionamento e analisi |
≤ 1 000 |
Settimanale |
> 1 000 fino a ≤ 10 000 |
Una volta al giorno |
> 10 000 |
Continuo |
Il programma di monitoraggio operativo include inoltre il monitoraggio dei seguenti parametri nelle acque non trattate al fine di controllare l’efficacia dei processi di trattamento contro i rischi microbiologici:
Parametro operativo |
Valore di riferimento |
Unità di misura |
Note |
Colifagi somatici |
50 (per acque non trattate) |
unità formanti placca (PFU)/100 ml |
Questo parametro deve essere misurato se indicato come appropriato dalla valutazione del rischio. Se rilevato in acque non trattate in concentrazioni > 50 PFU/100 ml, dovrebbe essere analizzato dopo fasi del processo di trattamento volte a determinare la riduzione logaritmica da parte delle barriere esistenti e valutare se il rischio di resistenza di virus patogeni è sufficientemente sotto controllo. |
4. Gli Stati membri provvedono affinché i programmi di monitoraggio siano riesaminati regolarmente e aggiornati o confermati almeno ogni sei anni.
Parte B
Parametri e frequenze di campionamento
1. Elenco dei parametri
Gruppo A
Occorre monitorare i seguenti parametri (gruppo A) secondo la frequenza di cui alla tabella 1 del punto 2:
Escherichia coli (E. coli), enterococchi intestinali, batteri coliformi, conteggio delle colonie a 22 °C, colore, torbidità, sapore, odore, pH, e conduttività;
altri parametri ritenuti pertinenti per il programma di monitoraggio, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, e, se del caso, attraverso la valutazione del rischio del sistema di fornitura a norma dell’articolo 9 e alla parte C del presente allegato.
In circostanze specifiche, ai parametri del gruppo A vanno aggiunti quelli elencati di seguito:
ammonio e nitrito, se si utilizza la cloramina;
alluminio e ferro, se utilizzati come prodotti chimici per il trattamento delle acque.
Escherichia coli (E. coli) ed enterococchi intestinali sono considerati «parametri fondamentali» e le loro frequenze di monitoraggio non possono essere oggetto di una riduzione dovuta a una valutazione del rischio della fornitura conformemente all’articolo 9 e alla parte C del presente allegato. Essi sono sempre monitorati almeno con la frequenza indicata nella tabella 1 del punto 2.
Gruppo B
Al fine di determinare la conformità con tutti i valori parametrici stabiliti alla presente direttiva, occorre monitorare tutti gli altri parametri non previsti nel gruppo A e stabiliti a norma dell’articolo 5, eccetto i parametri dell’allegato I, parte D, alla frequenza indicata nella tabella 1 del punto 2, tranne qualora una diversa frequenza di campionamento sia determinata sulla base della valutazione del rischio della fornitura effettuata conformemente all’articolo 9 e alla parte C del presente allegato.
2. Frequenza di campionamento
Tabella 1 Frequenza minima di campionamento e analisi per il monitoraggio di conformità
Volume di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento (cfr. note 1 e 2) m3 |
Parametri — gruppo A numero di campioni all’anno |
Parametri — gruppo B numero di campioni all’anno |
|
|
< 10 |
> 0 (cfr. nota 4) |
> 0 (cfr. nota 4) |
≥ 10 |
≤ 100 |
2 |
1 (cfr. nota 5) |
> 100 |
≤ 1 000 |
4 |
1 |
> 1 000 |
≤ 10 000 |
4 per i primi 1 000 m3/d + 3 per ogni 1 000 m3/d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale (cfr. nota 3) |
1 per i primi 1 000 m3/d + 1 per ogni 4 500 m3/d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale (cfr. nota 3) |
> 10 000 |
≤ 100 000 |
3 per i primi 10 000 m3/d + 1 per ogni 10 000 m3/d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale (cfr. nota 3) |
|
> 100 000 |
|
12 per i primi 100 000 m3/d + 1 per ogni 25 000 m3/d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale (cfr. nota 3) |
|
Nota 1: una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all’interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e dentro la quale la qualità dell’acqua può essere considerata sostanzialmente uniforme. Nota 2: i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la frequenza minima è possibile basarsi sul numero di abitanti in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d’acqua, supponendo un consumo di 200 l/(giorno*pro capite). Nota 3: la frequenza indicata è così calcolata: ad esempio 4 300 m3/d = 16 campioni per i parametri del gruppo A (quattro per i primi 1 000 m3/d + 12 per gli ulteriori 3 300 m3/d). Nota 4: per i fornitori di acqua, se non è stata concessa un’esenzione a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri fissano la frequenza minima di campionamento per i parametri del gruppo A e del gruppo B, a condizione che i parametri fondamentali siano monitorati almeno una volta all’anno. Nota 5: gli Stati membri possono ridurre la frequenza di campionamento, a condizione che tutti i parametri fissati conformemente all’articolo 5 siano monitorati almeno una volta ogni sei anni come pure siano monitorati nei casi in cui una nuova fonte di acqua sia integrata nel sistema di fornitura d’acqua o siano realizzate modifiche a tale sistema, per cui si possano prevedere effetti potenzialmente negativi sulla qualità dell’acqua. |
Parte C
Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura
1. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio del sistema di fornitura di cui all’articolo 9, viene ampliato l’elenco dei parametri considerati nel monitoraggio e vengono aumentate le frequenze di campionamento stabilite nella parte B, se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
l’elenco dei parametri o delle frequenze di cui al presente allegato non è sufficiente a soddisfare gli obblighi imposti a norma dell’articolo 13, paragrafo 1;
è necessario procedere a ulteriori monitoraggi ai fini dell’articolo 13, paragrafo 5;
è necessario fornire le garanzie di cui al punto 1, lettera a), della parte A;
è necessario aumentare la frequenza di campionamento conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, lettera a).
2. A seguito della valutazione del rischio del sistema di fornitura, possono essere ridotti l’elenco dei parametri considerati nel monitoraggio e le frequenze di campionamento stabilite nella parte B, a condizione che si osservino tutte le seguenti condizioni:
l’ubicazione e la frequenza del campionamento è determinata in relazione all’origine del parametro, nonché alla variabilità e alla tendenza a lungo termine riguardante la sua concentrazione, tenendo conto dell’articolo 6;
per quanto riguarda la riduzione della frequenza di campionamento minima di un parametro, i risultati ottenuti da campioni raccolti ad intervalli regolari nell’arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell’intera zona di approvvigionamento sono tutti inferiori al 60 % del valore di parametro;
per quanto riguarda la rimozione di un parametro dall’elenco di quelli da sottoporre a monitoraggio, i risultati ottenuti dai campioni raccolti ad intervalli regolari nell’arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell’intera zona di approvvigionamento sono tutti inferiori al 30 % del valore di parametro;
per quanto riguarda la rimozione di un parametro dall’elenco di parametri da sottoporre a monitoraggio, la decisione è basata sui risultati della valutazione del rischio, che tiene conto dei risultati del controllo delle fonti di acqua destinata al consumo umano e deve confermare che la salute umana sia protetta dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, come stabilito all’articolo 1;
per quanto riguarda la riduzione della frequenza di campionamento di un parametro oppure rimuovere un parametro dall’elenco dei parametri da controllare, la valutazione del rischio conferma che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano.
I risultati del controllo, comprovanti il rispetto delle condizioni di cui ai punti da 2), lettera b) a 2), lettera e), che siano già disponibili entro il 12 gennaio 2021, possono essere utilizzati a decorrere da tale data al fine di adeguare i controlli successivi alla valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura.
Qualora siano già stati attuati adeguamenti del controllo a seguito della valutazione del rischio della fornitura conformemente, tra l’altro, alla parte C dell’allegato II della direttiva 98/83/CE, gli Stati membri possono prevedere la possibilità di confermare la loro validità senza richiedere il controllo a norma dei punti 2), lettera b) e 2), lettera c), per un altro periodo di almeno tre anni da punti rappresentativi dell’intera zona di fornitura.
Parte D
Metodi di campionamento e punti campionamento
1. I punti di prelievo dei campioni sono individuati in modo da garantire l’osservanza dell’articolo 6, paragrafo 1. Nel caso di una rete di distribuzione, ogni Stato membro può prelevare campioni nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri se si può dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in questione non sarebbe modificato negativamente. Nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo.
2. Il campionamento al punto in cui i valori devono essere rispettati soddisfa gli obblighi seguenti:
i campioni per verificare l’osservanza di obblighi relativi ad alcuni parametri chimici, in particolare rame, piombo e nichel, sono prelevati dal rubinetto dei consumatori senza prima far scorrere l’acqua. Occorre prelevare un campione casuale diurno pari a un litro. In alternativa, gli Stati membri possono utilizzare metodi che ricorrono al tempo fisso di ristagno e riflettono più precisamente le rispettive situazioni nazionali, come la dose settimanale media assunta dai consumatori, a condizione che, a livello di zona di approvvigionamento, ciò non rilevi un minor numero di casi di infrazione rispetto all’utilizzo del metodo casuale diurno;
i campioni da utilizzare per verificare l’osservanza dei parametri microbiologici nel punto in cui i valori devono essere rispettati vanno prelevati in conformità della norma EN ISO 19458 (scopo B del campionamento).
3. I campioni per il controllo della Legionella nei sistemi di distribuzione domestici sono prelevati nei punti che rappresentano un rischio di proliferazione della Legionella, nei punti che rappresentano un’esposizione sistemica alla Legionella, o entrambi. Gli Stati membri elaborano orientamenti per i metodi di campionamento relativi alla Legionella.
4. Il campionamento presso la rete di distribuzione, ad eccezione che presso i rubinetti dei consumatori, deve essere conforme alla norma ISO 5667-5. Per i parametri microbiologici, i campionamenti presso la rete di distribuzione vanno effettuati e condotti in conformità della norma EN ISO 19458 (scopo A del campionamento).
ALLEGATO III
SPECIFICHE PER L’ANALISI DEI PARAMETRI
Gli Stati membri garantiscono che i metodi di analisi utilizzati ai fini del controllo e per dimostrare il rispetto della presente direttiva, con l’eccezione della torbidità, siano convalidati e documentati conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 o ad altre norme equivalenti internazionalmente accettate. Gli Stati membri assicurano che i laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma EN ISO/IEC 17025 o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute.
Ai fini della valutazione dell’equivalenza dei metodi alternativi ai metodi di cui al presente allegato, gli Stati membri possono usare la norma EN ISO 17994, stabilita quale norma di riferimento per l’equivalenza dei metodi microbiologici o la norma EN ISO 16140, o qualsiasi altro protocollo analogo riconosciuto a livello internazionale, per stabilire l’equivalenza dei metodi basati su principi diversi dalla coltura, che esulano dall’ambito di applicazione della norma EN ISO 17994.
In mancanza di un metodo di analisi che rispetta i criteri minimi di efficienza di cui alla parte B, gli Stati membri assicurano che il controllo sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi.
Parte A
Parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di analisi
I metodi d’analisi per i parametri microbiologici sono:
Escherichia coli (E. coli) e batteri coliformi (EN ISO 9308-1 o EN ISO 9308-2);
Enterococchi intestinali (EN ISO 7899-2);
conteggio delle colonie o conteggio degli eterotrofi su piastra a 22 °C (EN ISO 6222);
Clostridium perfringens spore comprese (EN ISO 14189);
Legionella (EN ISO 11731 conforme al valore stabilito nell’allegato I, parte D);
per il controllo di verifica basato sul rischio e per completare i metodi colturali possono essere utilizzati in aggiunta altri metodi, quali la norma ISO/TS 12869, i metodi colturali rapidi, i metodi non basati sulla coltura, e i metodi molecolari, in particolare la qPCR;
colifagi somatici;
per il monitoraggio operativo, è possibile utilizzare l’allegato II, parte A, norme EN ISO 10705-2 e EN ISO 10705-3.
Parte B
Parametri chimici e indicatori per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione
1. Parametri chimici e indicatori
Per i parametri di cui alla tabella 1 del presente allegato, il metodo di analisi utilizzato è quantomeno in grado di misurare concentrazioni uguali all’indicatore parametrico con un limite di quantificazione, definito nell’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/90/CE della Commissione ( 5 ) del 30 %, o inferiore, del valore di parametro pertinente e un’incertezza di misura quale quella specificata nella tabella 1 del presente allegato. Il risultato è espresso utilizzando almeno lo stesso numero di cifre significative per il valore di parametro di cui alle parti B e C dell’allegato I della presente direttiva.
L’incertezza di misura indicata nella tabella 1 non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori di parametro di cui all’allegato I.
Tabella 1 Caratteristica di prestazione minima «Incertezza di misura»
Parametri |
Incertezza di misura (cfr. nota 1) % del valore di parametro (ad eccezione che per il pH) |
Note |
Alluminio |
25 |
|
Ammonio |
40 |
|
Acrilammide |
30 |
|
Antimonio |
40 |
|
Arsenico |
30 |
|
Benzo(a)pirene |
50 |
cfr. nota 2 |
Benzene |
40 |
|
Bisfenolo A |
50 |
|
Boro |
25 |
|
Bromato |
40 |
|
Cadmio |
25 |
|
Cloruro |
15 |
|
Clorato |
40 |
|
Clorite |
40 |
|
Cromo |
30 |
|
Rame |
25 |
|
Cianuro |
30 |
cfr. nota 3 |
1,2-dicloroetano |
40 |
|
Epicloridrina |
30 |
|
Fluoruro |
20 |
|
Acidi aloacetici |
50 |
|
Concentrazione ioni idrogeno (pH) |
0,2 |
cfr. nota 4 |
Ferro |
30 |
|
Piombo |
30 |
|
Manganese |
30 |
|
Mercurio |
30 |
|
Microcistina-LR |
30 |
|
Nichel |
25 |
|
Nitrati |
15 |
|
Nitriti |
20 |
|
Ossidabilità |
50 |
cfr. nota 5 |
Antiparassitari |
30 |
cfr. nota 6 |
PFAS |
50 |
|
Idrocarburi policiclici aromatici |
40 |
cfr. nota 7 |
Selenio |
40 |
|
Sodio |
15 |
|
Solfato |
15 |
|
Tetracloroetilene |
40 |
cfr. nota 8 |
Tricloroetene |
40 |
cfr. nota 8 |
Trialometano totale |
40 |
cfr. nota 7 |
Carbonio organico totale (TOC) |
30 |
cfr. nota 9 |
Torbidità |
30 |
cfr. nota 10 |
Uranio |
30 |
|
Vinilcloruro |
50 |
|
2. Note alla tabella 1
Nota 1 |
: |
L’incertezza della misura è un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate. Il criterio di prestazione per l’incertezza di misura (k = 2) è la percentuale del valore di parametro indicato nella tabella, o qualsiasi valore più stringente. L’incertezza della misura è stimata a livello dei valori parametrici, salvo diversa indicazione. |
Nota 2 |
: |
In caso sia impossibile soddisfare il valore dell’incertezza di misura, occorre scegliere la miglior tecnica disponibile (fino al 60 %). |
Nota 3 |
: |
Il metodo determina il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme. |
Nota 4 |
: |
Il valore dell’incertezza di misura è espresso in unità pH. |
Nota 5 |
: |
Metodo di riferimento: EN ISO 8467. |
Nota 6 |
: |
Le caratteristiche di prestazione dei singoli antiparassitari vengono fornite a titolo indicativo. Per diversi antiparassitari è possibile ottenere valori di incertezza di misura di appena il 30 %, mentre per molti è possibile autorizzare valori più alti, fino all’80 %. |
Nota 7 |
: |
Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 25 % del valore di parametro che figura nella parte B dell’allegato I. |
Nota 8 |
: |
Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 50 % del valore di parametro che figura nella parte B dell’allegato I. |
Nota 9 |
: |
L’incertezza di misura dovrebbe essere stimata al livello di 3 mg/l del carbonio organico totale (TOC). Occorre utilizzare le linee guida EN 1484 per la determinazione del TOC e del carbonio organico disciolto (DOC) per la specifica dell’incertezza del metodo di prova. |
Nota 10 |
: |
L’incertezza di misura dovrebbe essere stimata al livello di 1,0 NTU (unità nefelometriche di torbidità) conformemente alla norma EN ISO 7027 o ad altro equivalente metodo standard. |
3. Somma di PFAS
Le seguenti sostanze sono analizzate sulla base delle linee guida tecniche sviluppate conformemente all’articolo 13, paragrafo 7:
Tali sostanze sono controllate quando la valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per punti di estrazione effettuata in conformità dell’articolo 8 conclude che vi è la probabilità che tali sostanze siano presenti in una determinata fornitura d’acqua.
ALLEGATO IV
INFORMAZIONI AL PUBBLICO
Le informazioni ai punti seguenti sono accessibili online ai consumatori secondo modalità di facile utilizzo e personalizzate e i consumatori possono ottenere l’accesso a tali informazioni in altro modo, su richiesta debitamente motivata.
individuazione del pertinente fornitore di servizi idrici, della zona e del numero di utenti nonché del metodo di produzione dell’acqua, comprese informazioni generali sui procedimenti di trattamento e disinfezione dell’acqua applicati; gli Stati membri possono derogare a tale requisito in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE;
i più recenti risultati dei controlli relativi ai parametri elencati nell’allegato I, parti A, B e C, compresa la frequenza di monitoraggio, oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente all’articolo 5; i risultati dei controlli non devono essere risalenti a più di un anno, tranne qualora la frequenza del controllo stabilita dalla presente direttiva non permetta altrimenti;
informazioni sui seguenti parametri non elencati nell’allegato I, parte C e relativi valori:
durezza;
minerali, anioni/cationi disciolti in acqua:
in caso di potenziale pericolo per la salute umana quale stabilito dalle autorità o da altri organi competenti in seguito al superamento dei valori di parametro stabiliti conformemente all’articolo 5, le informazioni relative al potenziale pericolo per la salute umana e i relativi consigli sanitari e di consumo o un link che dia accesso a tali informazioni;
informazioni pertinenti sulla valutazione del rischio del sistema di fornitura;
consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il consumo idrico, se del caso, come utilizzare l’acqua in maniera responsabile in funzione delle condizioni locali e come evitare i rischi per la salute causati dall’acqua stagnante;
per i fornitori di acqua che forniscono almeno 10 000 m3 di acqua al giorno o che servono almeno 50 000 persone, informazioni annuali su:
la prestazione complessiva del sistema idrico in termini di efficienza e i tassi di perdita, quando tali informazioni saranno disponibili e al più tardi alla data di cui all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma;
l’assetto proprietario dell’approvvigionamento idrico da parte del fornitore di acqua;
nel caso in cui i costi siano recuperati mediante un sistema tariffario, le informazioni sulla struttura della tariffa applicata per metro cubo di acqua, compresi i costi fissi e variabili nonché i costi relativi alle misure prese ai fini dell’articolo 16, nei casi in cui tali misure siano state adottate dai fornitori di acqua;
se disponibili, una sintesi e statistiche riguardanti i reclami dei consumatori ricevuti dai fornitori di acqua su materie che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva;
su richiesta giustificata, i consumatori hanno accesso a dati storici per le informazioni di cui ai punti 2) e 3), risalenti fino ai 10 anni precedenti, se disponibili e non prima del 13 gennaio 2023.
ALLEGATO V
PRINCIPI PER LA DEFINIZIONE DI METODOLOGIE COMUNI DI CUI ALL’ARTICOLO 11
Gruppi di materiali
1. Materiali organici
I materiali organici sono composti esclusivamente di:
sostanze di partenza figuranti nell’elenco positivo europeo delle sostanze di partenza che la Commissione stabilisce conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b); e
sostanze riguardo alle quali non è possibile che esse e i loro prodotti di reazione siano presenti a livelli superiori a 0,1 μg/l nelle acque destinate al consumo umano, a meno che per sostanze specifiche, tenendo conto della loro tossicità, sia necessario un valore più rigoroso.
I materiali organici sono testati conformemente alla tabella 1 in linea con i metodi di prova specificati nelle pertinenti norme europee o, in mancanza di questi, con un metodo riconosciuto a livello internazionale o nazionale e soddisfano i requisiti ivi contenuti. A tale scopo, i risultati delle prove in termini di migrazione di sostanze sono convertiti in livelli attesi al rubinetto.
2. Materiali metallici
Sono utilizzati esclusivamente i materiali metallici figuranti nell’elenco positivo europeo delle composizioni che la Commissione stabilisce conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b). Sono rispettati i limiti previsti nell’elenco positivo europeo riguardo alla composizione di tali materiali, al loro utilizzo per determinati prodotti e all’utilizzo di detti prodotti.
I materiali metallici sono testati conformemente alla tabella 1 in linea con i metodi di prova specificati nelle pertinenti norme europee o, in mancanza di questi, con un metodo riconosciuto a livello internazionale o nazionale e soddisfano i requisiti ivi contenuti.
3. Materiali cementizi
I materiali cementizi sono composti esclusivamente da uno o più degli elementi seguenti:
costituenti organici figuranti nell’elenco positivo europeo dei costituenti che la Commissione stabilisce conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b);
costituenti organici riguardo ai quali non è possibile che essi e i loro prodotti di reazione siano presenti a livelli superiori a 0,1 μg/l nelle acque destinate al consumo umano; o
costituenti inorganici.
I materiali cementati sono testati conformemente alla tabella 1 in linea con i metodi di prova specificati nelle pertinenti norme europee o, in mancanza di questi, con un metodo riconosciuto a livello internazionale o nazionale e soddisfano i requisiti ivi contenuti. A tale scopo, i risultati delle prove in termini di migrazione di sostanze sono convertiti in livelli attesi al rubinetto.
4. Smalti e materiali ceramici
Gli smalti e i materiali ceramici sono composti esclusivamente di sostanze di partenza figuranti negli elenchi positivi europei delle composizioni che la Commissione stabilisce conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b), dopo aver proceduto ad una valutazione degli elementi utilizzati nella composizione di tali materiali.
Gli smalti e i materiali ceramici sono testati conformemente alla tabella 1 in linea con i metodi di prova specificati nelle pertinenti norme europee o, in mancanza di questi, con un metodo riconosciuto a livello internazionale o nazionale e soddisfano i requisiti ivi contenuti. A tale scopo, i risultati delle prove in termini di migrazione di sostanze sono convertiti in livelli attesi al rubinetto.
5. Deroghe alla valutazione dei materiali utilizzati in componenti minori e assemblati
Per i prodotti assemblati: componenti, parti e materiali minori sono descritti in dettaglio e la prova è di conseguenza ridotta. A tale scopo «minori» fa riferimento a un livello di influenza sulla qualità delle acque destinate al consumo umano tale da non rendere necessaria una prova completa.
Tabella 1 Prove legate ai tipi di materiali
Criteri |
Organico (cfr. nota 1) |
Metallico (cfr. nota 2) |
Cementizio |
Smalti e materiali ceramici |
Elenchi positivi europei |
|
|
|
|
Elenco positivo europeo delle sostanze di partenza per materiali organici |
X |
N.N. |
X |
N.N |
Elenco positivo europeo delle composizioni metalliche accettate |
N.N. |
X |
N.N. |
N.N |
►C1 Elenco positivo europeo dei costituenti per materiali cementizi ◄ |
N.N. |
N.N. |
X |
N.N. |
Elenco positivo europeo delle composizioni per smalti e materiali ceramici |
N.N |
N.N |
N.N |
X |
Prove organolettiche |
|
|
|
|
Odore e sapore |
X |
N.N. |
X |
N.N. |
Colore e torbidità |
X |
N.N. |
X |
N.N. |
Valutazioni generali d’igiene |
|
|
|
|
Lisciviazione del carbonio organico totale |
X |
N.N. |
X |
N.N. |
Residui di superficie (metalli) |
N.N. |
X |
N.N. |
N.N. |
Prove di migrazione |
|
|
|
|
Parametri pertinenti della presente direttiva |
X |
X |
X |
X |
concentrazione massima tollerata (MTC)tap delle sostanze figuranti nell’elenco positivo |
X |
N.N. |
X (cfr. nota 3) |
N.N. |
Sostanze non attese (GCMS) |
X |
N.N. |
X (cfr. nota 3) |
N.N. |
Conformità all’elenco delle composizioni |
N.N. |
X |
N.N. |
X |
Aumento della crescita microbica |
X |
N.N. |
X (cfr. nota 3) |
N.N. |
(1)
Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1). N.N.: non necessario MTCtap: concentrazione massima tollerata (MTC) al rubinetto (sulla base sia del parere dell’ECHA ai fini dell’inclusione della sostanza nell’elenco positivo europeo, sia di un limite di migrazione specifica stabilito nel regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione (1) e tenendo conto di un fattore di attribuzione del 10 % e di un consumo di due litri di acqua al giorno). GCMS: gascromatografia — spettrometria di massa (metodo di screening) Nota 1: Deroghe specifiche da determinare in linea con il punto 5 del presente allegato. Nota 2: I metalli non sono sottoposti a prove organolettiche perché è generalmente accettato che se si rispettano i valori di parametro stabiliti nell’allegato I è improbabile che si verifichino problemi di natura organolettica. Nota 3: In base alla presenza di sostanze organiche nella composizione. |
ALLEGATO VI
Parte A
Direttiva abrogata e successivi atti di modifica
(di cui all’articolo 26)
Direttiva 98/83/CE del Consiglio (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32). |
|
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). |
Solo allegato II, punto 29 |
Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14). |
Solo punto 2.2 dell’allegato |
Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6). |
|
Parte B
Termini di recepimento nel diritto interno
(di cui all’articolo 26)
Direttiva |
Termine di recepimento |
98/83/CE |
25 dicembre 2000 |
(UE) 2015/1787 |
27 ottobre 2017 |
ALLEGATO VII
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 98/83/CE |
La presente direttiva |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, punto 1) |
Articolo 2, punto 1) |
Articolo 2, punto 2) |
Articolo 2, punto 2) |
— |
Articolo 2, punti da 3) a 11) |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
— |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
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Articolo 3, paragrafi 5 e 6 |
Articolo 4, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 4, paragrafi 1 e 2 |
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Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
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Articolo 7 |
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Articolo 8 |
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Articolo 9 |
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Articolo 10 |
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Articolo 11 |
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Articolo 12 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 2, parte introduttiva |
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Articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a e) |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
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Articolo 7, paragrafi 5 e 6 |
Articolo 13, paragrafi 4 e 5 |
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Articolo 13, paragrafi da 6 a 8 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 2, primo comma |
— |
Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 14, paragrafo 3, primo comma |
— |
Articolo 14, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 4 |
Articolo 14, paragrafo 5 |
Articolo 8, paragrafo 5 |
— |
Articolo 8, paragrafo 6 |
Articolo 14, paragrafo 6 |
Articolo 8, paragrafo 7 |
Articolo 14, paragrafo 4, parte introduttiva, lettera a) |
— |
Articolo 14, paragrafo 4, lettere b) e c) |
Articolo 9, paragrafo 1, prima frase |
Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, parte introduttiva |
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Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c) |
Articolo 9, paragrafo 1, seconda frase |
Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 9, paragrafo 1, terza frase |
Articolo 15, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 9, paragrafo 2 |
— |
Articolo 9, paragrafi da 3 a 6 |
Articolo 15, paragrafi da 2 a 5 |
Articolo 9, paragrafo 7 |
Articolo 18, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 9, paragrafo 8 |
Articolo 15, paragrafo 6 |
— |
Articolo 16 |
Articolo 10 |
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Articolo 11 |
Articolo 20 |
Articolo 12 |
Articolo 22 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
— |
Articolo 17, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 13, paragrafi da 2 a 6 |
— |
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Articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d) |
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Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma |
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Articolo 18, paragrafi da 2 a 5 |
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Articolo 19 |
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Articolo 21 |
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Articolo 23 |
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Articolo 25 |
Articolo 14 |
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Articolo 15 |
— |
Articolo 16 |
Articolo 26 |
Articolo 17 |
Articolo 24 |
Articolo 18 |
Articolo 27 |
Articolo 19 |
Articolo 28 |
Allegato I, parte A |
Allegato I, parte A |
Allegato I, parte B |
Allegato I, parte B |
Allegato I, parte C |
Allegato I, parte C |
— |
Allegato I, parte D |
Allegato II, parte A, punti 1) e 2) |
Allegato II, parte A, punti 1) e 2) |
Allegato II, parte A, punto 3) |
— |
— |
Allegato II, parte A, punto 3) |
Allegato II, parte A, punto 4) |
Allegato II, parte A, punto 4) |
Allegato II, parte B, punto 1) |
— |
Allegato II, parte B, punto 2) |
Allegato II, parte B, punto 1) |
Allegato II, parte B, punto 3) |
Allegato II, parte B, punto 2) |
Allegato II, parte C |
Allegato II, parte C |
Allegato II, parte D, punti 1) e 2) |
Allegato II, parte D, punti 1) e 2) |
— |
Allegato II, parte D, punto 3) |
Allegato II, parte D, punto 3) |
Allegato II, parte D, punto 4) |
Allegato III, primo comma |
Allegato III, primo comma |
— |
Allegato III, secondo comma |
Allegato III, secondo comma |
Allegato III, terzo comma |
Allegato III, parte A, primo e secondo comma |
— |
Allegato III, parte A, terzo comma, lettere da a) a f) |
Allegato III, parte A |
Allegato III, parte B, punto 1), primo comma |
Allegato III, parte B, punto 1), primo comma |
Allegato III, parte B, punto 1), secondo comma |
— |
Allegato III, parte B, punto 1), terzo comma e Tabella 1 |
Allegato III, parte B, punto 1), secondo comma e Tabella 1 |
Allegato III, parte B, punto 1), Tabella 2 |
— |
Allegato III, parte B, punto 2) |
Allegato III, parte B, punto 2) |
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Allegato III, parte B, punto 3) |
Allegato IV |
— |
Allegato V |
Allegato VII |
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Allegato IV |
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Allegato V |
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Allegato VI |
( 1 ) Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).
( 2 ) Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).
( 3 ) Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).
( 4 ) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
( 5 ) Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 36).