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Document 02019R1686-20230129

    Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1686 della Commissione, dell’8 ottobre 2019, che autorizza un’estensione dell’uso dell’isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1686/2023-01-29

    02019R1686 — IT — 29.01.2023 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1686 DELLA COMMISSIONE

    dell’8 ottobre 2019

    che autorizza un’estensione dell’uso dell’isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 258 del 9.10.2019, pag. 13)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/65 DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 2023

      L 6

    1

    9.1.2023




    ▼B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1686 DELLA COMMISSIONE

    dell’8 ottobre 2019

    che autorizza un’estensione dell’uso dell’isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    Articolo 1

    1.  
    La voce figurante nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito con regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, riguardante la sostanza «isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino», è modificata come specificato nell’allegato del presente regolamento.
    2.  
    La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti di etichettatura indicati nell’allegato del presente regolamento.
    3.  
    L’autorizzazione di cui al presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (UE) n. 609/2013 e della direttiva 2002/46/CE.

    Articolo 2

    L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO

    L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

    1) 

    nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), la voce «Isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino» è sostituita dalla seguente:



    «Nuovo alimento autorizzato

    Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

    Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

    Altri requisiti

    Tutela dei dati

    ▼M1

    Isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino

    Categoria dell’alimento specificato

    Livelli massimi

    La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “isolato di proteine di siero di latte dolce”.

    Gli integratori alimentari contenenti isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino recano la seguente dicitura:

    “Questo integratore alimentare non è indicato per i lattanti/i bambini/gli adolescenti di età inferiore a uno/tre/diciotto (*) anni.”

    (*)  in funzione della fascia di età cui è destinato l’integratore alimentare.

     

    Autorizzato il 20 novembre 2018. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Armor Protéines S.A.S., 19 bis rue de la Libération, 35460 Saint-Brice-en-Coglès, Francia. Durante il periodo di tutela dei dati, solo la società Armor Protéines S.A.S. è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento “isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino”, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Armor Protéines S.A.S.. Data finale della tutela dei dati: 20 novembre 2023.»

    Formule per lattanti, quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

    30 mg/100 g (in polvere)

    3,9 mg/100 ml (ricostituito)

    Formule di proseguimento, quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

    30 mg/100 g (in polvere)

    4,2 mg/100 ml (ricostituito)

    Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

    300 mg/giorno

    Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

    30 mg/100 g (formula in polvere destinata ai lattanti nei primi mesi di vita fino all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare)

    3,9 mg/100 ml (formula ricostituita destinata ai lattanti nei primi mesi di vita fino all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare)

    30 mg/100 g (formula in polvere destinata ai lattanti nel momento in cui viene introdotta un’adeguata alimentazione complementare)

    4,2 mg/100 ml (formula ricostituita destinata ai lattanti nel momento in cui viene introdotta un’adeguata alimentazione complementare)

    58 mg/giorno per i bambini nella prima infanzia

    380 mg/giorno per i bambini e gli adolescenti di età compresa tra 3 e 18 anni

    610 mg/giorno per gli adulti

    Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

    25 mg/giorno per i lattanti

    58 mg/giorno per i bambini nella prima infanzia

    250 mg/giorno per i bambini e gli adolescenti di età compresa tra 3 e 18 anni

    610 mg/giorno per gli adulti

    ▼B

    2) 

    nella tabella 2 (Specifiche), la voce «Isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino» è sostituita dalla seguente:



    «Nuovo alimento autorizzato

    Specifiche

    Isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino

    Descrizione

    L’isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino è una polvere di colore grigio giallognolo, ottenuta da latte vaccino scremato mediante una serie di procedure di isolamento e purificazione.

    Caratteristiche/composizione

    Proteine totali (p/peso del prodotto): ≥ 90 %

    Lattoferrina (p/peso del prodotto): 25-75 %

    Lattoperossidasi (p/peso del prodotto): 10-40 %

    Altre proteine (p/peso del prodotto): ≤ 30 %

    TGF-β2: 12-18 mg/100 g

    Umidità: ≤ 6,0 %

    pH (soluzione al 5 % p/v): 5,5 - 7,6

    Lattosio: ≤ 3,0 %

    Grassi: ≤ 4,5 %

    Ceneri: ≤ 3,5 %

    Ferro: ≤ 25 mg/100 g

    Metalli pesanti

    Piombo: < 0,1 mg/kg

    Cadmio: < 0,2 mg/kg

    Mercurio: < 0,6 mg/kg

    Arsenico: < 0,1 mg/kg

    Criteri microbiologici

    Conta batteri aerobi mesofili: ≤ 10 000 CFU/g

    Enterobatteriacee: ≤ 10 CFU/g

    Escherichia coli: negativo/g

    Stafilococchi coagulasi-positivi: negativo/g

    Salmonella: negativo/25 g

    Listeria: negativo/25 g

    Cronobacter spp.: negativo/25 g

    Muffe: ≤ 50 CFU/g

    Lieviti: ≤ 50 CFU/g

    CFU: unità formanti colonie».

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