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Document 02009E0788-20100329

Consolidated text: Posizione comune 2009/788/PESC del Consiglio del 27 ottobre 2009 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2009/788/2010-03-29

2009E0788 — IT — 29.03.2010 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

POSIZIONE COMUNE 2009/788/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2009

concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

(GU L 281, 28.10.2009, p.7)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DECISIONE 2009/1003/PESC DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2009

  L 346

51

23.12.2009

►M2

DECISIONE 2010/186/PESC DEL CONSIGLIO del 29 marzo 2010

  L 83

23

30.3.2010




▼B

POSIZIONE COMUNE 2009/788/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2009

concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 settembre 2009 l’Unione europea (UE) ha condannato fermamente la repressione violenta da parte delle forze di sicurezza delle manifestazioni politiche svoltesi a Conakry il 28 settembre 2009 e ha chiesto il rilascio dei manifestanti e dei membri dell’opposizione arrestati. L’UE ha esortato le autorità della Repubblica di Guinea a procedere immediatamente a un’indagine approfondita sugli incidenti.

(2)

Il 6 ottobre 2009, costernata per le presunte violazioni dei diritti umani a seguito della repressione e profondamente preoccupata per gli sviluppi della situazione nella Repubblica di Guinea, l’UE ha esortato il Consiglio nazionale per la democrazia e lo sviluppo (CNDS), i partiti politici e tutti gli attori pertinenti nella Repubblica di Guinea a adottare immediatamente delle misure per ristabilire lo stato di diritto e riportare il paese sulla via del ritorno all’ordine costituzionale e alla democrazia.

(3)

Tenuto conto della gravità dell’attuale situazione nella Repubblica di Guinea, il Consiglio ritiene necessario adottare misure dirette contro i membri del CNDS ed i soggetti ad essi associati, responsabili della repressione violenta o della situazione di stallo politico in cui versa il paese, e imporre un embargo sulle armi nei confronti della Repubblica di Guinea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:



▼M1

Articolo 1

1.  Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione alla Repubblica di Guinea di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o meno di detto territorio.

2.  È vietato:

a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Repubblica di Guinea, o destinati ad essere ivi utilizzati;

b) concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o prestare assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Repubblica di Guinea, o destinati ad essere ivi utilizzati;

c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).

Articolo 2

1.  L'articolo 1 non si applica:

a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'UE, ovvero ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE e dell'ONU;

b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’UE e dei suoi Stati membri nella Repubblica di Guinea;

c) alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di mediazione ed altri servizi connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni;

d) alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni,

purché le esportazioni e l'assistenza in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.

2.  L’articolo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Repubblica di Guinea da personale dell'ONU, da personale dell’UE o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale.

▼B

Articolo 3

▼M1

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio dei singoli membri del CNDS e delle persone ad essi associate, elencati nell'allegato.

▼B

2.  Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l’ingresso nel proprio territorio.

3.  Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare:

a) in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall’ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione; o

c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.

4.  Il paragrafo 3 si applica anche qualora lo Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.  Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 o 4.

6.  Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall’UE, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nella Repubblica di Guinea.

7.  Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8.  Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.

▼M1

Articolo 3 bis

1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dai singoli membri del CNDS e dalle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati, elencati nell'allegato.

2.  Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato.

3.  Alle condizioni che ritiene appropriate l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute, connesse alla prestazione di servizi giuridici;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia comunicato all'autorità competente degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che dovrebbe essere concessa un'autorizzazione specifica.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo.

4.  In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 3 bis sono stati inclusi nell'allegato, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima di tale data;

b) i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencato nell'allegato; e

d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.

5.  Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alla presente posizione comune,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

▼B

Articolo 4

Tenuto conto degli sviluppi politici nella Repubblica di Guinea, il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche dell’elenco riportato in allegato.

Articolo 5

Per massimizzare l’impatto delle succitate misure, l’UE incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente posizione comune.

Articolo 6

La presente azione comune si applica per un periodo di 12 mesi. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 7

La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione.

Articolo 8

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

▼M1




ALLEGATO



Elenco delle persone di cui agli articoli 3 e 3 bis

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità (funzione/titolo, data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto (Pass.)/carta d'identità …)

Motivi

1.

Capitano Moussa Dadis CAMARA

d.d.n.: 01/01/64 o 29/12/68

Pass: R0001318

Presidente del CNDD

▼M2 —————

▼M1

4.

Colonnello Mathurin BANGOURA

d.d.n.: 15/11/62

Pass: R0003491

Ministro delle telecomunicazioni e delle nuove tecnologie dell'informazione

5.

Tenente Colonnello Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA

d.d.n.: 22/10/1979

Pass: R0017873

Ministro e segretario permanente del CNDD (espulso dall'esercito il 26/01/09)

6.

Comandante Oumar BALDÉ

d.d.n.: 26/12/64

Pass: R0003076

Membro del CNDD

7.

Comandante Mamadi (alias Mamady) MARA

d.d.n.: 01/01/54

Pass: R0001343

Membro del CNDD

8.

Comandante Almamy CAMARA

d.d.n.: 17/10/75

Pass: R0023013

Membro del CNDD

9.

Tenente Colonnello Mamadou Bhoye DIALLO

d.d.n.: 01/01/56

Pass: R0001855

Membro del CNDD

10.

Capitano Koulako BÉAVOGUI

 

Membro del CNDD

11.

Tenente Colonnello della polizia Kandia (alias Kandja) MARA

Pass: R0178636

Membro del CNDD

Direttore della polizia regionale di Labé

12.

Colonnello Sékou MARA

d.d.n. 1957

Membro del CNDD

Direttore aggiunto della polizia nazionale

13.

Morciré CAMARA

d.d.n.: 01/01/49

Pass: R0003216

Membro del CNDD

14.

Alpha Yaya DIALLO

 

Membro del CNDD

Direttore nazionale delle dogane

15.

Colonnello Mamadou Korka DIALLO

d.d.n.: 19/02/62

Ministro del commercio, dell'industria e delle PMI

▼M2 —————

▼M1

17.

Colonnello Fodeba TOURÉ

d.d.n.: 07/06/61

Pass: R0003417 /R0002132

Governatore di Kindia (ex Ministro della gioventù, destituito da Ministro il 7/5/09)

18.

Comandante Sceicco Sékou (alias Ahmed) Tidiane CAMARA

d.d.n. 12/05/66

Membro del CNDD

19.

Colonnello Sékou (alias Sékouba) SAKO

 

Membro del CNDD

20.

Tenente Jean-Claude dit COPLAN PIVI

d.d.n.: 01/01/60

Membro del CNDD

Ministro incaricato della sicurezza del presidente

21.

Capitano Saa Alphonse TOURÉ

d.d.n.: 03/06/70

Membro del CNDD

22.

Colonnello Moussa KEITA

d.d.n.: 01/01/66

Membro del CNDD

Ministro Segretario permanente del CNDD incaricato delle relazioni con le istituzioni repubblicane

23.

Tenente Colonnello Aïdor (alias Aëdor) BAH

 

Membro del CNDD

24.

Comandante Bamou LAMA

 

Membro del CNDD

25.

Mohamed Lamine KABA

 

Membro del CNDD

26.

Capitano Daman (alias Dama) CONDÉ

 

Membro del CNDD

27.

Comandante Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

 

Membro del CNDD

28.

Comandante Moussa Tiégboro CAMARA

d.d.n.: 01/01/68

Pass: 7190

Membro del CNDD

Ministro presso la Presidenza incaricato dei servizi speciali della lotta antidroga e della grande criminalità

29.

Capitano Issa CAMARA

d.d.n.: 1954

Membro del CNDD

Governatore di Mamou

30.

Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

d.d.n. 26/02/57

Pass: 13683

Membro del CNDD

Ministro della sanità e dell'igiene pubblica

31.

Mamady CONDÉ

d.d.n.: 28/11/52

Pass.: R0003212

Membro del CNDD

32.

Sottotenente Sceicco Ahmed TOURÉ

 

Membro del CNDD

33.

Tenente Colonnello Aboubacar Biro CONDÉ

d.d.n.: 15/10/62

Pass: 2443/R0004700

Membro del CNDD

34.

Bouna KEITA

 

Membro del CNDD

35.

Idrissa CHERIF

d.d.n.: 13/11/67

Pass: R0105758

Ministro incaricato della comunicazione presso la Presidenza e Ministro della difesa

36.

Mamoudou (alias Mamadou) CONDÉ

d.d.n.: 09/12/60

Pass: R0020803

Sottosegretario di Stato, incaricato delle missioni, delle questioni strategiche e dello sviluppo sostenibile

37.

Tenente Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

Aiutante di campo del Presidente

38.

Ibrahima Khalil DIAWARA

d.d.n.: 01/01/76

Pass: R0000968

Consigliere speciale di Aboubacar Chérif «Toumba» Diakité

39.

Sottotenente Marcel KOIVOGUI

 

Vice di Aboubacar Chérif «Toumba» Diakité

40.

Papa Koly KOUROUMA

d.d.n.: 03/11/62

Pass: R11914/R001534

Ministro dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile

41.

Comandante Nouhou THIAM

d.d.n.: 1960

Pass: 5180

Ispettore generale delle forze armate

Portavoce del CNDD

42.

Capitano di polizia Théodore (alias Siba) KOUROUMA

d.d.n.: 13/05/71

Pass: Service R0001204

Addetto presso il Gabinetto della Presidenza

▼M2 —————

▼M1

44.

Capitano Mamadou SANDÉ

d.d.n.: 12/12/69

Pass: R0003465

Ministro presso la Presidenza incaricato dell'economia e delle finanze

45.

Alhassane (alias Al-Hassane) Siba ONIPOGUI

d.d.n. : 31/12/61

Pass: 5938/R00003488

Ministro presso la Presidenza incaricato del controllo di Stato

46.

Joseph KANDUNO

 

Ministro incaricato della revisione dei conti, della trasparenza e del buongoverno

47.

Fodéba (alias Isto) KÉIRA

d.d.n. : 04/06/61

Pass: R0001767

Ministro della gioventù, dello sport e della promozione occupazione dei giovani

48.

Colonnello Siba LOHALAMOU

d.d.n. : 01/08/62

Pass: R0001376

Ministro della giustizia Guardasigilli

49.

Dr. Frédéric KOLIÉ

d.d.n. : 01/01/60

Pass : R0001714

Ministro dell'amministrazione del territorio e degli affari politici

50.

Alexandre Cécé LOUA

d.d.n. :01/01/56

Pass: R0001757 /

diplomatico: R 0000027

Ministro degli affari esteri e dei guineani nel mondo

51.

Mamoudou (alias Mahmoud) THIAM

d.d.n.:04/10/68

Pass: R0001758

Ministro delle miniere e dell'energia

52.

Boubacar BARRY

d.d.n.: 28/05/64

Pass: R0003408

Ministro di Stato presso la Presidenza incaricato dell'edilizia, dell'assetto territoriale e del patrimonio edilizio pubblico

53.

Demba FADIGA

d.d.n.: 01/01/52

Pass: carta di soggiorno FR365845/365857

Membro del CNDD,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario Incaricato delle relazioni fra il CNDD e il governo

54.

Mohamed DIOP

d.o.b : 01/01/63

Pass: R0001798

Membro del CNDD

Governatore di Conakry

55.

Sergente Mohamed (alias Tigre) CAMARA

 

Membro delle forze di sicurezza in servizio presso il campo della Guardia presidenziale «Koundara»

56.

Mr Habib HANN

d.d.n.: 15/12/50

Pass: 341442

Comitato di controllo e sorveglianza dei settori strategici dello Stato

57.

Ousmane KABA

 

Comitato di controllo e sorveglianza dei settori strategici dello Stato

58.

Alfred MATHOS

 

Comitato di controllo e sorveglianza dei settori strategici dello Stato

59.

Capitano Mandiou DIOUBATÉ

d.d.n.: 01/01/60

Pass: R0003622

Direttore dell'ufficio stampa della Presidenza

Portavoce del CNDD

60.

Sceicco Sydia DIABATÉ

d.d.n.: 23/04/68

Pass: R0004490

Membro delle forze armate

Direttore dei servizi d'informazione e d'investigazione presso il Ministero della difesa

61.

Ibrahima Ahmed BARRY

d.d.n.: 11/11/61

Pass: R0048243

Direttore generale della radiotelevisione guineana

62.

Alhassane BARRY

d.d.n.: 15/11/62

Pass: R0003484

Governatore della Banca centrale

63.

Roda Namatala FAWAZ

d.d.n.: 06/07/47

Pass: R0001977

Uomo d'affari legato al CNDD

64.

Dioulde DIALLO

 

Uomo d'affari legato al CNDD

65.

Kerfalla CAMARA KPC

 

«KPC» Amministratore delegato di Gui. Co. Pres

Uomo d'affari legato al CNDD

66.

Dr. Moustapha ZABATT

d.d.n.: 06/02/65

Medico e consigliere personale del Presidente

67.

Aly MANET

 

Movimento «Dadis Doit Rester»

68.

Louis M'bemba SOUMAH

 

Ministro del lavoro, della riforma amministrativa e della funzione pubblica

69.

Sceicco Fantamady CONDÉ

 

Ministro dell'informazione e della cultura

70.

Boureima CONDÉ

 

Ministro dell'agricoltura e della pastorizia

71.

Mariame SYLLA

 

Ministro del decentramento e dello sviluppo locale

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