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Έγγραφο 02008R0810-20080701

Ενοποιημένο κείμενο: Regolamento (CE) n . 810/2008 della Commissione dell' 11 agosto 2008 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (Rifusione)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/810/2008-07-01

2008R0810 — IT — 01.07.2008 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 810/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2008

recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

(Rifusione)

(GU L 219, 14.8.2008, p.3)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1136/2008 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2008

  L 307

3

18.11.2008




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 810/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2008

recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

(Rifusione)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT ( 1 ), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ( 2 ), ha subito diverse e sostanziali modificazioni ( 3 ). Esso deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

La Comunità si è impegnata, nel quadro dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ( 4 ), ad aprire contingenti tariffari annuali per carni bovine di alta qualità e per carni di bufalo congelate. È necessario aprire tali contingenti a titolo pluriennale per periodi di 12 mesi decorrenti dal 1o luglio e definire le modalità d'applicazione di tali contingenti.

(3)

I paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti. Occorre definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego; È opportuno che il certificato di autenticità sia rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione e che l'organismo emittente offra tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi.

(4)

È opportuno che il contingente in causa venga gestito mediante titoli d'importazione. A tal fine è necessario stabilire le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 5 ), e del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine ( 6 ).

(5)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ( 7 ), stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di titoli di importazione, alla qualità dei richiedenti e al rilascio dei titoli. Detto regolamento limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati per il contingente interessato, fatte salve le condizioni supplementari stabilite dal presente regolamento.

(6)

Per garantire una gestione efficace delle importazioni di queste carni è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni figuranti nei certificati di autenticità.

(7)

Come l'esperienza dimostra, gli importatori non comunicano sempre alle autorità competenti che hanno rilasciato i titoli d'importazione il quantitativo e l'origine delle carni bovine importate nell'ambito del contingente in causa. Tali dati sono importanti per valutare la situazione del mercato. È quindi opportuno istituire una cauzione per il rispetto di tale comunicazione.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

1.  Sono aperti ogni anno, per il periodo compreso tra il 1o luglio di un anno e il 30 giugno dell’anno successivo, di seguito denominato «periodo contingentale», i seguenti contingenti tariffari:

a) 60 250 t di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202, nonché di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91. Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4002;

b) 2 250 t di carne di bufalo disossata congelata di cui al codice NC 0202 30 90, espresse in peso di carne disossata. Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4001.

Ai fini dell’imputazione ai contingenti di cui al primo comma, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata.

2.  Ai fini del presente regolamento si intende per «carne congelata» la carne che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C.

3.  Nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale ad valorem è fissato al 20 %.

Articolo 2

Il contingente tariffario di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è ripartito come segue:

a) 28 000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95, conformi alla seguente definizione:

«Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi, manzi giovani o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse di manzo sono classificate nelle categorie “JJ”, “J”, “U” o “U2” e le carcasse di manzo giovane e di giovenca sono classificate nelle categorie “AA”, “A” o “B”, secondo la classificazione ufficiale delle carni bovine stabilita in Argentina dal segretariato per l'Agricoltura, l'allevamento, la pesca e l'alimentazione (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA)».

I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ).

Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione «carne bovina di alta qualità»;

b) 7 150 tonnellate, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

«Tagli selezionati ottenuti da carcasse di manzi o giovenche classificati in una delle seguenti categorie ufficiali: “Y”, “YS”, “YG”, “YGS”, “YP” e “YPS”, quali definite da AUS-MEAT Australia. Il colore della carne bovina deve essere conforme alle norme di riferimento da 1 B a 4 di AUS-MEAT in materia di colore della carne, il colore del grasso deve essere conforme alle norme di riferimento da 0 a 4 di AUS-MEAT in materia di colore del grasso e lo spessore del grasso (misurato nel punto P 8) deve essere conforme alle categorie di ingrasso da 2 a 5 di AUS-MEAT.»

I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Alle informazioni che figurano sull’etichetta può essere aggiunta l’indicazione «carne bovina di alta qualità»;

c) 6 300 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95, conformi alla seguente definizione:

«Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi (“novillo”) o giovenche (“vaquillona”) come definiti nella classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Uruguay dall'Istituto nazionale delle carni (Instituto Nacional de Carnes — INAC). Gli animali che possono essere ammessi alla produzione di carni di alta qualità sono stati alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nelle categorie “I”, “N” o “A”, con spessore di grasso “1”, “2” o “3”, secondo la summenzionata classificazione».

I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione «carne bovina di alta qualità»;

d) 5 000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95, conformi alla seguente definizione:

«Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nella categoria “B” con spessore di grasso “2” o “3”, secondo la classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Brasile dal ministero dell'Agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)».

I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione «carne bovina di alta qualità»;

e) 1 300 tonnellate, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

«Tagli selezionati di carne refrigerata o congelata, ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 325 kg; le carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro ed uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo. I tagli devono essere imballati a vuoto e recare la dicitura “carne bovina di alta qualità”»;

f) 11 500 t, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

«Carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini di età inferiore a 30 mesi, che abbiano ricevuto per almeno cento giorni un'alimentazione equilibrata ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70 % di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo “choice” o “prime” secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell'agricoltura statunitense (USDA) rientrano automaticamente nella predetta definizione. Le carni classificate Canada A, Canada AA, Canada AAA, Canada Choice e Canada Prime, A1, A2 e A3, secondo la tabella di classificazione dell'Agence Canadienne d'inspection des aliments del governo canadese, corrispondono a tale definizione»;

g) 1 000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0202 30 90, conformi alla seguente definizione:

«Filetti (lomito), lombate (lomo), culatte (rabadilla), coppe (carnaza negra) ottenuti da animali ibridi selezionati con meno del 50 % di razze del tipo zebù, alimentati esclusivamente al pascolo o con fieno. Gli animali macellati sono manzi o giovenche della categoria “V” del sistema di classificazione delle carcasse bovine da cui si ottengono carcasse di peso non superiore a 260 chilogrammi».

I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

L'indicazione «carne bovina di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull'etichetta.

Articolo 3

1.  L'importazione delle carni di cui all'articolo 2, lettera f), è subordinata, all'atto dell'immissione in libera pratica, alla presentazione:

a) di un titolo di importazione rilasciato conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 e

b) di un certificato di autenticità rilasciato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.

2.  Per le importazioni della quantità stabilita all’articolo 2, lettera f), il periodo contingentale è diviso in 12 sottoperiodi di un mese ciascuno. La quantità disponibile per ogni sottoperiodo corrisponde ad un dodicesimo della quantità totale.

Articolo 4

Per poter ricevere il titolo di importazione di cui all'articolo 3 devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese d’origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «si». I titoli vincolano all’importazione dallo Stato indicato;

b) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture elencate nell’allegato III.

Articolo 5

1.  La domanda di titolo di cui all’articolo 4 può essere presentata soltanto nei primi cinque giorni di ogni mese del periodo contingentale.

In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 382/2008, le domande possono riguardare, per uno stesso numero d’ordine di contingente, uno o più prodotti di cui ai codici NC o ai gruppi di codici NC elencati nell’allegato I del medesimo regolamento. Qualora le domande riguardino più codici NC, sono specificati i quantitativi richiesti per codice NC o gruppo di codici NC. In ogni caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda e del titolo.

2.  Entro le ore 16.00 (ora di Bruxelles) del secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande, per paese d’origine.

3.  I titoli di importazione sono rilasciati il quindicesimo giorno di ogni mese.

Ciascun titolo rilasciato specifica, per codice NC o per gruppo di codici NC, i quantitativi corrispondenti.

Articolo 6

1.  Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Il formulario deve avere un formato di circa 210 mm × 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m2.

2.  Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

Sulla parte posteriore del formulario deve apparire la definizione prevista all'articolo 2 applicabile alle carni originarie del paese esportatore.

3.  Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 7. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

4.  L'originale e le copie possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, il formulario è compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.

5.  Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente a quanto indicato negli allegati I e II, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

6.  Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

Articolo 7

1.  Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II:

a) sono riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori;

b) si impegnano a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;

c) si impegnano a comunicare alla Commissione ogni mercoledì qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2.  L'elenco di cui all'allegato II può essere riveduto dalla Commissione qualora un organismo emittente non sia più riconosciuto, qualora esso non adempia ad uno dei suoi compiti o qualora sia designato un nuovo organismo emittente.

Articolo 8

1.  L'importazione delle quantità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 2, lettere da a) ad e) e g), è subordinata, all'atto dell'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4, lettere a) e b), e del paragrafo 2 del presente articolo.

2.  L’originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo quanto disposto dagli articoli 6 e 7, sono presentati all’autorità competente insieme alla domanda del primo titolo d’importazione ad esso relativo.

Un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo ivi indicato. In tal caso, la competente autorità indica a tergo del certificato il quantitativo imputato.

La competente autorità può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali in materia. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.

3.  In deroga alle disposizioni previste al paragrafo 2, primo e terzo comma, e nel rispetto dei paragrafi 4, 5 e 6, l'autorità competente può rilasciare un titolo d'importazione quando:

a) viene presentato l'originale del certificato di autenticità, ma non sono ancora pervenute le informazioni della Commissione pertinenti, o

b) non viene presentato l'originale del certificato di autenticità, o

c) viene presentato l'originale del certificato di autenticità e sono pervenute le informazioni della Commissione pertinenti, ma alcuni dati non sono conformi.

4.  Nei casi di cui al paragrafo 3, in deroga all'articolo 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 382/2008, l'importo della cauzione da costituire per il titolo d'importazione è pari all'importo corrispondente, per i prodotti in causa, all'aliquota intera del dazio della tariffa doganale comune (TDC) applicabile il giorno della richiesta del titolo d'importazione.

Dopo aver ricevuto l'originale del certificato di autenticità e le informazioni della Commissione relative al certificato in questione e previa verifica della conformità dei dati, gli Stati membri svincolano la cauzione, a condizione che sia stata costituita per lo stesso titolo d'importazione la cauzione di cui all'articolo 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 382/2008.

5.  La presentazione all'organismo competente dell'originale del certificato di autenticità conforme prima della scadenza del periodo di validità del titolo d'importazione in causa costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ( 9 ) per la cauzione derogatoria di cui al primo comma del paragrafo 4.

6.  Gli importi non svincolati della cauzione di cui al primo comma del paragrafo 4 sono incamerati e trattenuti a titolo di dazi doganali.

Articolo 9

I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi per tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 30 giugno successivo alla data del rilascio.

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per le quantità di cui all’articolo 2, lettera f), del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008, del regolamento (CE) n. 1301/2006 e del regolamento (CE) n. 382/2008.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per le quantità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 2, lettere da a) ad e) e g), del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008, del capitolo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 e del regolamento (CE) n. 382/2008.

Articolo 11

1.  In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) entro il 10 di ogni mese, per il contingente tariffario di importazione recante il numero d'ordine 09.4002, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel mese precedente;

b) entro il 31 agosto successivo al termine di ciascun periodo contingentale, per il contingente tariffario di importazione recante il numero d'ordine 09.4001, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel periodo contingentale precedente;

c) i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati:

i) insieme alle comunicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento relative alle domande presentate per l'ultimo sottoperiodo per periodo contingentale;

ii) entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale.

2.  Entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti che sono stati effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale precedente.

Tuttavia, a decorrere dal periodo contingentale che inizia il 1o luglio 2009 gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a partire dal 1o luglio 2009 in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

3.  Ai fini delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso prodotto, per paese di origine e per categoria di prodotto conformemente all'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

Le comunicazioni relative ai quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 2, lettere da a) ad e) e g), del presente regolamento sono effettuate conformemente agli allegati IV, V e VI del presente regolamento.

Articolo 12

Il regolamento (CE) n. 936/97 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato VIII.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

1. Esportatore (nome e indirizzo)2. Certificato n.ORIGINALE3. Organismo emittente4. Destinatario (nome e indirizzo)5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀCARNI BOVINERegolamento (CE) n. 810/20086. Mezzo di trasporto7. Marchi, numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci8. Peso lordo (kg)9. Peso netto (kg)10. Peso netto (in lettere)11. ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTEIl sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato corrispondono alle specificazioni fornite a tergo:a) per carni bovine di alta qualità (1)b) per carni di bufalo (1)Luogo:Data:Firma e timbro (o emblema stampato)Compilare a macchina oppure a mano in stampatello.(1) Cancellare la dicitura inutile.

Definizione

Carni di alta qualità originarie di …

(definizione applicabile)

Carni di bufalo originarie dell'Australia




ALLEGATO II

Elenco degli organismi di paesi esportatori abilitati ad emettere certificati di autenticità

 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS (SAGPyA):

 per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a).

 DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY — AUSTRALIA:

 per le carni originarie dell'Australia:

 

a) conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera b),

b) conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).

 INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC):

 per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera c).

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DIPOA):

 per le carni originarie del Brasile, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera d).

 NEW ZEALAND MEAT BOARD:

 per le carni originarie della Nuova Zelanda, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera e).

 FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA):

 per le carni originarie degli Stati Uniti d'America, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera f).

 CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY — GOVERNMENT OF CANADA/AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS — GOUVERNEMENT DU CANADA:

 per le carni originarie del Canada, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera f).

►M1  

 SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL,DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD E INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL:

 ◄

 per le carni originarie del Paraguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera g).




ALLEGATO III

Diciture di cui all’articolo 4, lettera b)

in bulgaro

:

Говеждо/телешко месо с високо качество (Регламент (ЕО) № 810/2008)

in spagnolo

:

Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento (CE) no 810/2008]

in ceco

:

Vysoce jakostní hovězí/telecí maso (nařízení (ES) č. 810/2008)

in danese

:

Oksekød af høj kvalitet (forordning (EF) nr. 810/2008)

in tedesco

:

Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 810/2008)

in estone

:

Kõrgekvaliteediline veiseliha/vasikaliha (määrus (EÜ) nr 810/2008)

in greco

:

Βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2008]

in inglese

:

High-quality beef/veal (Regulation (EC) No 810/2008)

in francese

:

Viande bovine de haute qualité [règlement (CE) no 810/2008]

in italiano

:

Carni bovine di alta qualità [regolamento (CE) n. 810/2008]

in lettone

:

Augstākā labuma liellopu/teļa gaļa (Regula (EK) Nr. 810/2008)

in lituano

:

Aukštos kokybės jautiena ir (arba) veršiena (Reglamentas (EB) Nr. 810/2008)

in ungherese

:

Kiváló minőségű marha-/borjúhús (810/2008/EK rendelet)

in maltese

:

Kwalita għolja ta’ ċanga/vitella (Regolament (KE) Nru 810/2008)

in neerlandese

:

Rundvlees van hoge kwaliteit (Verordening (EG) nr. 810/2008)

in polacco

:

Wołowina/cielęcina wysokiej jakości (Rozporządzenie (WE) nr 810/2008)

in portoghese

:

Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento (CE) n.o 810/2008]

in rumeno

:

Carne de vită/vițel de calitate superioară [Regulamentul (CE) nr. 810/2008]

in slovacco

:

Vysoko kvalitné hovädzie/teľacie mäso (Nariadenie (ES) č. 810/2008)

in sloveno

:

Visokokakovostno goveje/telečje meso (Uredba (ES) št. 810/2008)

in finlandese

:

Korkealaatuista naudanlihaa (asetus (EY) N:o 810/2008)

in svedese

:

Nötkött av hög kvalitet (förordning (EG) nr 810/2008)




ALLEGATO IV



Comunicazione dei titoli di importazione (rilasciati) – Regolamento (CE) n. 810/2008

N. d'ordine

Categoria o categorie di prodotti (1)

Quantitativo

(chilogrammi di peso prodotto)

Paese di origine

09.4001

 
 

Australia

09.4002

 
 

Argentina

Australia

Uruguay

Brasile

Nuova Zelanda

Paraguay

(1)   Categoria o categorie di prodotti indicate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.




ALLEGATO V



Comunicazione dei titoli di importazione (quantitativi non utilizzati) — Regolamento (CE) n. 810/2008

N. d'ordine

Categoria o categorie di prodotti (1)

Quantitativi non utilizzati

(chilogrammi di peso prodotto)

Paese di origine

09.4001

 
 

Australia

09.4002

 
 

Argentina

Australia

Uruguay

Brasile

Nuova Zelanda

Paraguay

(1)   Categoria o categorie di prodotti indicate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.




ALLEGATO VI



Comunicazione dei quantitativi di prodotti immessi in libera pratica — Regolamento (CE) n. 810/2008

N. d'ordine

Categoria o categorie di prodotti (1)

Quantitativi immessi in libera pratica

(chilogrammi di peso prodotto)

Paese di origine

09.4001

 
 

Australia

09.4002

 
 

Argentina

Australia

Uruguay

Brasile

Nuova Zelanda

Paraguay

(1)   Categoria o categorie di prodotti indicate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.




ALLEGATO VII



Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione

(GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10)

 

Regolamento (CE) n. 2048/97 della Commissione

(GU L 287 del 21.10.1997, pag. 10)

soltanto per quanto concerne i riferimenti fatti dall'articolo 1 al regolamento (CE) n. 936/97

Regolamento (CE) n. 31/98 della Commissione

(GU L 5 del 9.1.1998, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 260/98 della Commissione

(GU L 25 del 31.1.1998, pag. 42)

soltanto l'articolo 4

Regolamento (CE) n. 1299/98 della Commissione

(GU L 180 del 24.6.1998, pag. 6)

soltanto l'articolo 1

Regolamento (CE) n. 1680/98 della Commissione

(GU L 212 del 30.7.1998, pag. 36)

soltanto l'articolo 1

Regolamento (CE) n. 134/1999 della Commissione

(GU L 17 del 22.1.1999, pag. 22)

soltanto l'articolo 1

Regolamento (CE) n. 361/2002 della Commissione

(GU L 58 del 28.2.2002, pag. 5)

 

Regolamento (CE) n. 1524/2002 della Commissione

(GU L 229 del 27.8.2002, pag. 7)

 

Regolamento (CE) n. 1781/2002 della Commissione

(GU L 270 dell'8.10.2002, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 649/2003 della Commissione

(GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 13)

soltanto l'articolo 2

Regolamento (CE) n. 1118/2004 della Commissione

(GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10)

soltanto l'articolo 2

Regolamento (CE) n. 2186/2005 della Commissione

(GU L 347 del 30.12.2005, pag. 74)

 

Regolamento (CE) n. 408/2006 della Commissione

(GU L 71 del 10.3.2006, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 1745/2006 della Commissione

(GU L 329 del 25.11.2006, pag. 22)

 

Regolamento (CE) n. 1965/2006 della Commissione

(GU L 408 del 30.12.2006, pag. 26)

soltanto l'articolo 2 e l'allegato II

Regolamento (CE) n. 317/2007 della Commissione

(GU L 84 del 24.3.2007, pag. 4)

 




ALLEGATO VIII



Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 936/97

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 1, paragrafi 2 e 3

Articolo 1, paragrafi 2 e 3

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4, frase introduttiva

Articolo 4, frase introduttiva

Articolo 4, lettera c)

Articolo 4, lettera a)

Articolo 4, lettera d)

Articolo 4, lettera b)

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, frase introduttiva

Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, frase introduttiva

Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, primo trattino

Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino

Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino

Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 3, secondo e terzo comma

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 3, quarto comma

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 3, quinto comma

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VIII



( 1 ) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

( 2 ) GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 317/2007 (GU L 84 del 24.3.2007, pag. 4).

( 3 ) Vedere allegato VII.

( 4 ) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

( 5 ) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 514/2008 (GU L 150 del 10.6.2008, pag. 7).

( 6 ) GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 514/2008.

( 7 ) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

( 8 ) GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

( 9 ) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

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