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Document 02003L0091-20240101

    Consolidated text: Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/91/2024-01-01

    02003L0091 — IT — 01.01.2024 — 018.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DIRETTIVA 2003/91/CE DELLA COMMISSIONE

    del 6 ottobre 2003

    che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 254 del 8.10.2003, pag. 11)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

     M1

    DIRETTIVA 2006/127/CE DELLA COMMISSIONE  del 7 dicembre 2006

      L 343

    82

    8.12.2006

     M2

    DIRETTIVA 2007/49/CE DELLA COMMISSIONE  del 26 luglio 2007

      L 195

    33

    27.7.2007

     M3

    DIRETTIVA 2008/83/CE DELLA COMMISSIONE  del 13 agosto 2008

      L 219

    55

    14.8.2008

     M4

    DIRETTIVA 2009/97/CE DELLA COMMISSIONE  del 3 agosto 2009

      L 202

    29

    4.8.2009

     M5

    DIRETTIVA 2010/46/UE DELLA COMMISSIONE  del 2 luglio 2010

      L 169

    7

    3.7.2010

     M6

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2011/68/UE DELLA COMMISSIONE  del 1o luglio 2011

      L 175

    17

    2.7.2011

     M7

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/44/UE DELLA COMMISSIONE  del 26 novembre 2012

      L 327

    37

    27.11.2012

     M8

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2013/57/UE DELLA COMMISSIONE  del 20 novembre 2013

      L 312

    38

    21.11.2013

     M9

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/105/UE DELLA COMMISSIONE  del 4 dicembre 2014

      L 349

    44

    5.12.2014

     M10

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2015/1168 DELLA COMMISSIONE  del 15 luglio 2015

      L 188

    39

    16.7.2015

     M11

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2016/1914 DELLA COMMISSIONE  del 31 ottobre 2016

      L 296

    7

    1.11.2016

     M12

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2018/100 DELLA COMMISSIONE  del 22 gennaio 2018

      L 17

    34

    23.1.2018

     M13

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2019/114 DELLA COMMISSIONE  del 24 gennaio 2019

      L 23

    35

    25.1.2019

     M14

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2019/1985 DELLA COMMISSIONE  del 28 novembre 2019

      L 308

    86

    29.11.2019

     M15

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2021/746 DELLA COMMISSION  del 6 maggio 2021

      L 160

    94

    7.5.2021

     M16

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2022/905 DELLA COMMISSION  del 9 giugno 2022

      L 157

    1

    10.6.2022

    ►M17

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2022/1648 DELLA COMMISSION  del 23 settembre 2022

      L 248

    52

    26.9.2022

    ►M18

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2023/1438 DELLA COMMISSION  del 10 luglio 2023

      L 176

    17

    11.7.2023


    Rettificata da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 266, 13.10.2022, pag.  24 (2022/1648)




    ▼B

    DIRETTIVA 2003/91/CE DELLA COMMISSIONE

    del 6 ottobre 2003

    che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    Articolo 1

    1.  
    Gli Stati membri provvedono ad inserire in un catalogo nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE le varietà delle specie di ortaggi che soddisfano le condizioni fissate al paragrafo 2.

    ▼M17

    2.  

    Per quanto riguarda la differenziabilità, l’omogeneità e la stabilità:

    a) 

    le specie elencate nell’allegato I sono conformi alle condizioni fissate nei «Protocolli per l’esecuzione dell’esame della differenziabilità, dell’omogeneità e della stabilità», formulati dal consiglio di amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e figuranti nel suddetto allegato;

    b) 

    le specie elencate nell’allegato II sono conformi alle linee direttrici per l’esecuzione dell’esame della differenziabilità, dell’omogeneità e della stabilità dell’Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) figuranti in detto allegato.

    In deroga al primo comma, per quanto riguarda l’omogeneità, le varietà biologiche adatte alla produzione biologica che appartengono alle specie elencate nell’allegato III, parte A, possono invece essere conformi alle condizioni elencate nella parte B di tale allegato.

    Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno e fino al 31 dicembre 2030, in merito al numero di domande di registrazione delle varietà e ai risultati degli esami di differenziabilità, omogeneità e stabilità (DUS) concernenti tali varietà biologiche.

    ▼B

    Articolo 2

    Tutti i caratteri varietali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i caratteri contrassegnati da un asterisco (*) nelle linee direttrici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono essere utilizzati, purché l'osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un qualsiasi altro carattere e purché la manifestazione di un carattere non sia ostacolata dalle condizioni ambientali in cui viene realizzato il test.

    Articolo 3

    Gli Stati membri provvedono affinché, per le specie elencate negli allegati I e II, siano rispettate al momento degli esami le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi attinenti alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione, stabilite nelle linee direttrici menzionate negli allegati.

    Articolo 4

    La direttiva 72/168/CEE è abrogata.

    Articolo 5

    1.  
    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.  
    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 6

    1.  

    Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcune varietà non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi e gli esami ufficiali siano iniziati anteriormente a tale data in conformità delle disposizioni:

    a) 

    della direttiva 72/168/CEE oppure

    b) 

    delle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o delle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie,

    le varietà di cui trattasi sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.

    2.  

    Il paragrafo 1 si applica unicamente qualora l'esito delle prove permetta di concludere che le varietà sono conformi alle disposizioni fissate:

    a) 

    nella direttiva 72/168/CEE oppure

    b) 

    nelle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o nelle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie.

    Articolo 7

    La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    ▼M18




    ALLEGATO I



    Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell'UCVV (*1)

    Nome scientifico

    Nome comune

    Protocollo UCVV

    Allium cepa L. (var. cepa)

    Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)

    TP 46/2 dell'1.4.2009

    Allium cepa L. (var. aggregatum)

    Scalogno

    TP 46/2 dell'1.4.2009

    Allium fistulosum L.

    Cipolletta

    TP 161/1 dell'11.3.2010

    Allium porrum L.

    Porro

    TP 85/2 dell'1.4.2009

    Allium sativum L.

    Aglio

    TP 162/2 del 30.5.2023

    Allium schoenoprasum L.

    Erba cipollina

    TP 198/2 dell'11.3.2015

    Apium graveolens L.

    Sedano

    TP 82/1 del 13.3.2008

    Apium graveolens L.

    Sedano-rapa

    TP 74/1 del 13.3.2008

    Asparagus officinalis L.

    Asparago

    TP 130/2 del 16.2.2011

    Beta vulgaris L.

    Barbabietola rossa, compresa la barbabietola di Cheltenham

    TP 60/1 dell'1.4.2009

    Beta vulgaris L.

    Bietola da costa

    TP 106/2 del 14.4.2021

    Brassica oleracea L.

    Cavolo laciniato

    TP 90/1 del 16.2.2011

    Brassica oleracea L.

    Cavolfiore

    TP 45/2 Rev. 2 del 21.3.2018

    Brassica oleracea L.

    Broccoli asparagi o a getto

    TP 151/2 Rev. 2 del 21.4.2020

    Brassica oleracea L.

    Cavoletti di Bruxelles

    TP 54/2 Rev. del 15.3.2017

    Brassica oleracea L.

    Cavolo rapa

    TP 65/2 del 30.5.2023

    Brassica oleracea L.

    Cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso

    TP 48/3 Rev. 2 del 25.3.2021

    Brassica rapa L.

    Cavolo cinese

    TP 105/1 del 13.3.2008

    Capsicum annuum L.

    Peperoncino o peperone

    TP 76/2 Rev. 2 Corr. del 21.4.2020

    Cichorium endivia L.

    Indivia riccia e indivia scarola

    TP 118/3 del 19.3.2014

    Cichorium intybus L.

    Cicoria industriale

    TP 172/2 dell'1.12.2005

    Cichorium intybus L.

    Cicoria da foglia

    TP 154/2 Rev. del 31.3.2023

    Cichorium intybus L.

    Cicoria Witloof

    TP 173/2 del 21.3.2018

    Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

    Anguria o cocomero

    TP 142/2 Rev. 2 del 31.3.2023

    Cucumis melo L.

    Melone

    TP 104/2 Rev. 2 Corr. del 25.3.2021

    Cucumis sativus L.

    Cetriolo e cetriolino

    TP 61/2 Rev. 2 del 19.3.2019

    Cucurbita maxima Duchesne

    Zucca

    TP 155/1 dell'11.3.2015

    Cucurbita pepo L.

    Zucchino

    TP 119/1 Rev. del 19.3.2014

    Cynara cardunculus L.

    Carciofo e cardo

    TP 184/2 Rev. del 6.3.2020

    Daucus carota L.

    Carota commestibile e carota da foraggio

    TP 49/3 Corr. del 13.3.2008

    Foeniculum vulgare Mill.

    Finocchio

    TP 183/2 del 14.4.2021

    Lactuca sativa L.

    Lattuga

    TP 13/6 Rev. 3 del 27.4.2022

    Solanum lycopersicum L.

    Pomodoro

    TP 44/4 Rev. 5 del 14.4.2021

    Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

    Prezzemolo

    TP 136/1 Corr. del 21.3.2007

    Phaseolus coccineus L.

    Fagiolo di Spagna

    TP 9/1 del 21.3.2007

    Phaseolus vulgaris L.

    Fagiolo nano e fagiolo rampicante

    TP 12/4 del 27.2.2013

    Pisum sativum L. (partim)

    Pisello a grano rugoso, pisello rotondo e pisello dolce

    TP 7/2 Rev. 3 Corr. del 6.3.2020

    Raphanus sativus L.

    Ravanello, ramolaccio

    TP 64/2 Rev. Corr. dell'11.3.2015

    Rheum rhabarbarum L

    Rabarbaro

    TP 62/1 del 19.4.2016

    Scorzonera hispanica L.

    Scorzonera

    TP 116/1 dell'11.3.2015

    Solanum melongena L.

    Melanzana

    TP 117/1 del 13.3.2008

    Spinacia oleracea L.

    Spinaci

    TP 55/5 Rev. 4 del 27.4.2022

    Valerianella locusta (L.) Laterr.

    Valerianella o lattughella

    TP 75/2 del 21.3.2007

    Vicia faba L. (partim)

    Fava

    TP 206/1 del 25.3.2004

    Zea mays L. (partim)

    Granturco dolce e pop corn

    TP 2/3 dell'11.3.2010

    Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner

    Pomodoro portainnesto

    TP 294/1 Rev. 5 del 14.4.2021

    Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne

    Ibridi interspecifici di Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne da usare come portainnesto

    TP 311/1 del 15.3.2017

    (*1)   

    Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).




    ALLEGATO II



    Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici per i test dell'UPOV (*1)

    Nome scientifico

    Nome comune

    Linea direttrice dell'UPOV

    Brassica rapa L.

    Rapa

    TG/37/11 del 23.9.2022

    (*1)   

    Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).

    ▼M17




    ALLEGATO III

    PARTE A

    Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma

    Carota
    Cavolo rapa

    PARTE B

    Disposizioni specifiche relative all’esame della differenziabilità, dell’omogeneità e della stabilità per le varietà biologiche delle specie di ortaggi adatte alla produzione biologica

    1.    Norma generale

    Quanto segue si applica alle varietà biologiche delle specie di ortaggi adatte alla produzione biologica.

    1.1. Per quanto riguarda la differenziabilità e la stabilità, devono essere osservati e descritti tutti i caratteri menzionati nei protocolli e nelle linee direttrici di cui agli allegati I e II.

    1.2. Per quanto riguarda l’omogeneità, devono essere osservati e descritti tutti i caratteri menzionati nei protocolli e nelle linee direttrici di cui agli allegati I e II, e ai caratteri elencati al punto 2 si applica quanto segue:

    a) 

    tali caratteri possono essere valutati in modo meno rigoroso;

    b) 

    se al punto 2 per tali caratteri è prevista una deroga al rispettivo protocollo tecnico, il livello di omogeneità all’interno della varietà deve essere analogo al livello di omogeneità delle varietà comparabili comunemente note nell’Unione.

    2.    Deroga ai protocolli tecnici

    2.1.   Carota

    Per le varietà appartenenti alla specie carota (Daucus carota L.), i seguenti caratteri DUS del protocollo dell’UCVV UCVV-TP/049/3 della varietà esaminata possono discostarsi dai seguenti requisiti DUS di omogeneità:

    UCVV n. 4

    Foglia: divisione

    UCVV n. 5

    Foglia: intensità del colore verde

    UCVV n. 19

    Radice: diametro del cuore in rapporto al diametro totale

    UCVV n. 20

    Radice: colore del cuore

    UCVV n. 21

    Ad eccezione delle varietà con cuore di colore bianco. Radice: intensità del colore del cuore

    UCVV n. 28

    Radice: epoca di colorazione dell’estremità

    UCVV n. 29

    Pianta: altezza dell’ombrella primaria all’epoca di fioritura

    ▼C1

    2.2.   Cavolo rapa

    Per le varietà appartenenti alla specie cavolo rapa (Brassica oleracea L.), i seguenti caratteri DUS del protocollo dell’UCVV UCVV-TP/065/1 Rev. della varietà esaminata possono discostarsi dai seguenti requisiti DUS di omogeneità del rispettivo protocollo tecnico dell’UCVV:

    UCVV n. 2

    Plantula: intensità della colorazione verde dei cotiledoni

    UCVV n. 6

    Peziolo: portamento

    UCVV n. 8

    Lembo fogliare: lunghezza

    UCVV n. 9

    Lembo fogliare: larghezza

    UCVV n. 10

    Lembo fogliare: forma dell’apice

    UCVV n. 11

    Lembo fogliare: divisioni alla nervatura principale (parte inferiore della foglia)

    UCVV n. 12

    Lembo fogliare: numero di incisioni del margine (parte superiore della foglia)

    UCVV n. 13

    Lembo fogliare: profondità delle incisioni del margine (parte superiore della foglia)

    UCVV n. 14

    Lembo fogliare: forma in sezione trasversale

    UCVV n. 19

    Rapa: numero di foglie interne.

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