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Document 02003L0091-20200601
Commission Directive 2003/91/EC of 6 October 2003 setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directive 2002/55/EC as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of vegetable species (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02003L0091 — IT — 01.06.2020 — 014.001
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DIRETTIVA 2003/91/CE DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 2003 che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 254 del 8.10.2003, pag. 11) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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DIRETTIVA 2006/127/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 7 dicembre 2006 |
L 343 |
82 |
8.12.2006 |
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DIRETTIVA 2007/49/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 26 luglio 2007 |
L 195 |
33 |
27.7.2007 |
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DIRETTIVA 2008/83/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 13 agosto 2008 |
L 219 |
55 |
14.8.2008 |
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DIRETTIVA 2009/97/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 3 agosto 2009 |
L 202 |
29 |
4.8.2009 |
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DIRETTIVA 2010/46/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 2 luglio 2010 |
L 169 |
7 |
3.7.2010 |
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L 175 |
17 |
2.7.2011 |
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L 327 |
37 |
27.11.2012 |
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L 312 |
38 |
21.11.2013 |
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L 349 |
44 |
5.12.2014 |
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L 188 |
39 |
16.7.2015 |
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L 296 |
7 |
1.11.2016 |
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L 17 |
34 |
23.1.2018 |
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L 23 |
35 |
25.1.2019 |
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L 308 |
86 |
29.11.2019 |
DIRETTIVA 2003/91/CE DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 2003
che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
1. Gli Stati membri provvedono ad inserire in un catalogo nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE le varietà delle specie di ortaggi che soddisfano le condizioni fissate al paragrafo 2.
2. Per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l'omogeneità:
le specie elencate nell'allegato I sono conformi alle condizioni fissate nei «Protocolli per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità», formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e figuranti nel suddetto allegato;
le specie elencate nell'allegato II sono conformi alle linee direttrici per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) figuranti in detto allegato.
Articolo 2
Tutti i caratteri varietali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i caratteri contrassegnati da un asterisco (*) nelle linee direttrici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono essere utilizzati, purché l'osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un qualsiasi altro carattere e purché la manifestazione di un carattere non sia ostacolata dalle condizioni ambientali in cui viene realizzato il test.
Articolo 3
Gli Stati membri provvedono affinché, per le specie elencate negli allegati I e II, siano rispettate al momento degli esami le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi attinenti alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione, stabilite nelle linee direttrici menzionate negli allegati.
Articolo 4
La direttiva 72/168/CEE è abrogata.
Articolo 5
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 6
1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcune varietà non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi e gli esami ufficiali siano iniziati anteriormente a tale data in conformità delle disposizioni:
della direttiva 72/168/CEE oppure
delle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o delle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie,
le varietà di cui trattasi sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.
2. Il paragrafo 1 si applica unicamente qualora l'esito delle prove permetta di concludere che le varietà sono conformi alle disposizioni fissate:
nella direttiva 72/168/CEE oppure
nelle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o nelle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie.
Articolo 7
La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell’UCVV ( 1 )
Nome scientifico |
Nome comune |
Protocollo UCVV |
Allium cepa L. (var. cepa) |
Cipolla, anche di tipo lungo (echalion) |
TP 46/2 dell’1.4.2009. |
Allium cepa L. (var. aggregatum) |
Scalogno |
TP 46/2 dell’1.4.2009. |
Allium fistulosum L. |
Cipolletta |
TP 161/1 dell’11.3.2010. |
Allium porrum L. |
Porro |
TP 85/2 dell’1.4.2009. |
Allium sativum L. |
Aglio |
TP 162/1 del 25.3.2004. |
Allium schoenoprasum L. |
Erba cipollina |
TP 198/2 dell’11.3.2015. |
Apium graveolens L. |
Sedano |
TP 82/1 del 13.3.2008. |
Apium graveolens L. |
Sedano-rapa |
TP 74/1 del 13.3.2008. |
Asparagus officinalis L. |
Asparago |
TP 130/2 del 16.2.2011. |
Beta vulgaris L. |
Barbabietola rossa, compresa la barbabietola di Cheltenham |
TP 60/1 dell’1.4.2009. |
Beta vulgaris L. |
Bietola da costa |
TP 106/1 dell’11.3.2015. |
Brassica oleracea L. |
Cavolo laciniato |
TP 90/1 del 16.2.2011. |
Brassica oleracea L. |
Cavolfiore |
TP 45/2 rev. 2 del 21.3.2018. |
Brassica oleracea L. |
Broccoli asparagi o a getto |
TP 151/2 rev. del 15.3.2017. |
Brassica oleracea L. |
Cavoletti di Bruxelles |
TP 54/2 rev. del 15.3.2017. |
Brassica oleracea L. |
Cavolo rapa |
TP 65/1 rev. del 15.3.2017. |
Brassica oleracea L. |
Cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso |
TP 48/3 rev. del 15.3.2017. |
Brassica rapa L. |
Cavolo cinese |
TP 105/1 del 13.3.2008. |
Capsicum annuum L. |
Peperoncino o peperone |
TP 76/2 rev. del 15.3.2017. |
Cichorium endivia L. |
Indivia riccia e indivia scarola |
TP 118/3 del 19.3.2014. |
Cichorium intybus L. |
Cicoria industriale |
TP 172/2 dell’1.12.2005. |
Cichorium intybus L. |
Cicoria da foglia |
TP 154/1 rev. del 19.3.2019. |
Cichorium intybus L. |
Cicoria Witloof |
TP 173/2 del 21.3.2018. |
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai |
Anguria o cocomero |
TP 142/2 del 19.3.2014. |
Cucumis melo L. |
Melone |
TP 104/2 del 21.3.2007. |
Cucumis sativus L. |
Cetriolo e cetriolino |
TP 61/2 rev. 2 del 19.3.2019. |
Cucurbita maxima Duchesne |
Zucca |
TP 155/1 dell’11.3.2015. |
Cucurbita pepo L. |
Zucchino |
TP 119/1 rev. del 19.3.2014. |
Cynara cardunculus L. |
Carciofo e cardo |
TP 184/2 del 27.2.2013. |
Daucus carota L. |
Carota commestibile e carota da foraggio |
TP 49/3 del 13.3.2008. |
Foeniculum vulgare Mill. |
Finocchio |
TP 183/1 del 25.3.2004. |
Lactuca sativa L. |
Lattuga |
TP 13/6 rev. del 15.2.2019. |
Solanum lycopersicum L. |
Pomodoro |
TP 44/4 rev. 3 del 21.3.2018. |
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill |
Prezzemolo |
TP 136/1 del 21.3.2007. |
Phaseolus coccineus L. |
Fagiolo di Spagna |
TP 9/1 del 21.3.2007. |
Phaseolus vulgaris L. |
Fagiolo nano e fagiolo rampicante |
TP 12/4 del 27.2.2013. |
Pisum sativum L. (partim) |
Pisello a grano rugoso, pisello rotondo e pisello dolce |
TP 7/2 rev. 2 del 15.3.2017. |
Raphanus sativus L. |
Ravanello, ramolaccio |
TP 64/2 rev. dell’11.3.2015. |
Rheum rhabarbarum L |
Rabarbaro |
TP 62/1 del 19.4.2016. |
Scorzonera hispanica L. |
Scorzonera |
TP 116/1 dell’11.3.2015. |
Solanum melongena L. |
Melanzana |
TP 117/1 del 13.3.2008. |
Spinacia oleracea L. |
Spinaci |
TP 55/5 rev. 2 del 15.3.2017. |
Valerianella locusta (L.) Laterr. |
Valerianella o lattughella |
TP 75/2 del 21.3.2007. |
Vicia faba L. (partim) |
Fava |
TP Broadbean/1 del 25.3.2004. |
Zea mays L. (partim) |
Granturco dolce e pop corn |
TP 2/3 dell’11.3.2010. |
Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner |
Pomodoro portainnesto |
TP 294/1 rev. 3 del 21.3.2018. |
Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne |
Ibridi interspecifici fra Cucurbita maxima Duchesne e Cucurbita Moschata Duchesne da usare come portainnesto |
TP 311/1 del 15.3.2017. |
ALLEGATO II
Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici per i test dell’UPOV ( 2 )
Nome scientifico |
Nome comune |
Linea direttrice dell’UPOV |
Brassica rapa L. |
Rapa |
TG/37/10 del 4.4.2001. |
( 1 ) Il testo di tali protocolli può essere consultato sul sito web dell’UCVV (www.cpvo.europa.eu).
( 2 ) Il testo di tali linee direttrici può essere consultato sul sito web dell’UPOV (www.upov.int).