Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003L0091-20200601

Consolidated text: Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/91/2020-06-01

02003L0091 — IT — 01.06.2020 — 014.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DIRETTIVA 2003/91/CE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2003

che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 254 del 8.10.2003, pag. 11)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DIRETTIVA 2006/127/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 7 dicembre 2006

  L 343

82

8.12.2006

 M2

DIRETTIVA 2007/49/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 26 luglio 2007

  L 195

33

27.7.2007

 M3

DIRETTIVA 2008/83/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 13 agosto 2008

  L 219

55

14.8.2008

 M4

DIRETTIVA 2009/97/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 3 agosto 2009

  L 202

29

4.8.2009

 M5

DIRETTIVA 2010/46/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 2 luglio 2010

  L 169

7

3.7.2010

 M6

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2011/68/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 1o luglio 2011

  L 175

17

2.7.2011

 M7

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/44/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 26 novembre 2012

  L 327

37

27.11.2012

 M8

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2013/57/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 20 novembre 2013

  L 312

38

21.11.2013

 M9

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/105/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 4 dicembre 2014

  L 349

44

5.12.2014

 M10

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2015/1168 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 15 luglio 2015

  L 188

39

16.7.2015

 M11

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2016/1914 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 31 ottobre 2016

  L 296

7

1.11.2016

 M12

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2018/100 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 22 gennaio 2018

  L 17

34

23.1.2018

 M13

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2019/114 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 24 gennaio 2019

  L 23

35

25.1.2019

►M14

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2019/1985 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 28 novembre 2019

  L 308

86

29.11.2019




▼B

DIRETTIVA 2003/91/CE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2003

che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

1.  Gli Stati membri provvedono ad inserire in un catalogo nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE le varietà delle specie di ortaggi che soddisfano le condizioni fissate al paragrafo 2.

2.  Per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l'omogeneità:

a) 

le specie elencate nell'allegato I sono conformi alle condizioni fissate nei «Protocolli per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità», formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e figuranti nel suddetto allegato;

b) 

le specie elencate nell'allegato II sono conformi alle linee direttrici per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) figuranti in detto allegato.

Articolo 2

Tutti i caratteri varietali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i caratteri contrassegnati da un asterisco (*) nelle linee direttrici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono essere utilizzati, purché l'osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un qualsiasi altro carattere e purché la manifestazione di un carattere non sia ostacolata dalle condizioni ambientali in cui viene realizzato il test.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché, per le specie elencate negli allegati I e II, siano rispettate al momento degli esami le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi attinenti alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione, stabilite nelle linee direttrici menzionate negli allegati.

Articolo 4

La direttiva 72/168/CEE è abrogata.

Articolo 5

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

1.  Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcune varietà non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi e gli esami ufficiali siano iniziati anteriormente a tale data in conformità delle disposizioni:

a) 

della direttiva 72/168/CEE oppure

b) 

delle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o delle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie,

le varietà di cui trattasi sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.

2.  Il paragrafo 1 si applica unicamente qualora l'esito delle prove permetta di concludere che le varietà sono conformi alle disposizioni fissate:

a) 

nella direttiva 72/168/CEE oppure

b) 

nelle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o nelle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M14




ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell’UCVV ( 1 )



Nome scientifico

Nome comune

Protocollo UCVV

Allium cepa L. (var. cepa)

Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)

TP 46/2 dell’1.4.2009.

Allium cepa L. (var. aggregatum)

Scalogno

TP 46/2 dell’1.4.2009.

Allium fistulosum L.

Cipolletta

TP 161/1 dell’11.3.2010.

Allium porrum L.

Porro

TP 85/2 dell’1.4.2009.

Allium sativum L.

Aglio

TP 162/1 del 25.3.2004.

Allium schoenoprasum L.

Erba cipollina

TP 198/2 dell’11.3.2015.

Apium graveolens L.

Sedano

TP 82/1 del 13.3.2008.

Apium graveolens L.

Sedano-rapa

TP 74/1 del 13.3.2008.

Asparagus officinalis L.

Asparago

TP 130/2 del 16.2.2011.

Beta vulgaris L.

Barbabietola rossa, compresa la barbabietola di Cheltenham

TP 60/1 dell’1.4.2009.

Beta vulgaris L.

Bietola da costa

TP 106/1 dell’11.3.2015.

Brassica oleracea L.

Cavolo laciniato

TP 90/1 del 16.2.2011.

Brassica oleracea L.

Cavolfiore

TP 45/2 rev. 2 del 21.3.2018.

Brassica oleracea L.

Broccoli asparagi o a getto

TP 151/2 rev. del 15.3.2017.

Brassica oleracea L.

Cavoletti di Bruxelles

TP 54/2 rev. del 15.3.2017.

Brassica oleracea L.

Cavolo rapa

TP 65/1 rev. del 15.3.2017.

Brassica oleracea L.

Cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso

TP 48/3 rev. del 15.3.2017.

Brassica rapa L.

Cavolo cinese

TP 105/1 del 13.3.2008.

Capsicum annuum L.

Peperoncino o peperone

TP 76/2 rev. del 15.3.2017.

Cichorium endivia L.

Indivia riccia e indivia scarola

TP 118/3 del 19.3.2014.

Cichorium intybus L.

Cicoria industriale

TP 172/2 dell’1.12.2005.

Cichorium intybus L.

Cicoria da foglia

TP 154/1 rev. del 19.3.2019.

Cichorium intybus L.

Cicoria Witloof

TP 173/2 del 21.3.2018.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Anguria o cocomero

TP 142/2 del 19.3.2014.

Cucumis melo L.

Melone

TP 104/2 del 21.3.2007.

Cucumis sativus L.

Cetriolo e cetriolino

TP 61/2 rev. 2 del 19.3.2019.

Cucurbita maxima Duchesne

Zucca

TP 155/1 dell’11.3.2015.

Cucurbita pepo L.

Zucchino

TP 119/1 rev. del 19.3.2014.

Cynara cardunculus L.

Carciofo e cardo

TP 184/2 del 27.2.2013.

Daucus carota L.

Carota commestibile e carota da foraggio

TP 49/3 del 13.3.2008.

Foeniculum vulgare Mill.

Finocchio

TP 183/1 del 25.3.2004.

Lactuca sativa L.

Lattuga

TP 13/6 rev. del 15.2.2019.

Solanum lycopersicum L.

Pomodoro

TP 44/4 rev. 3 del 21.3.2018.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Prezzemolo

TP 136/1 del 21.3.2007.

Phaseolus coccineus L.

Fagiolo di Spagna

TP 9/1 del 21.3.2007.

Phaseolus vulgaris L.

Fagiolo nano e fagiolo rampicante

TP 12/4 del 27.2.2013.

Pisum sativum L. (partim)

Pisello a grano rugoso, pisello rotondo e pisello dolce

TP 7/2 rev. 2 del 15.3.2017.

Raphanus sativus L.

Ravanello, ramolaccio

TP 64/2 rev. dell’11.3.2015.

Rheum rhabarbarum L

Rabarbaro

TP 62/1 del 19.4.2016.

Scorzonera hispanica L.

Scorzonera

TP 116/1 dell’11.3.2015.

Solanum melongena L.

Melanzana

TP 117/1 del 13.3.2008.

Spinacia oleracea L.

Spinaci

TP 55/5 rev. 2 del 15.3.2017.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Valerianella o lattughella

TP 75/2 del 21.3.2007.

Vicia faba L. (partim)

Fava

TP Broadbean/1 del 25.3.2004.

Zea mays L. (partim)

Granturco dolce e pop corn

TP 2/3 dell’11.3.2010.

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner

Pomodoro portainnesto

TP 294/1 rev. 3 del 21.3.2018.

Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne

Ibridi interspecifici fra Cucurbita maxima Duchesne e Cucurbita Moschata Duchesne da usare come portainnesto

TP 311/1 del 15.3.2017.




ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici per i test dell’UPOV ( 2 )



Nome scientifico

Nome comune

Linea direttrice dell’UPOV

Brassica rapa L.

Rapa

TG/37/10 del 4.4.2001.



( 1 ) Il testo di tali protocolli può essere consultato sul sito web dell’UCVV (www.cpvo.europa.eu).

( 2 ) Il testo di tali linee direttrici può essere consultato sul sito web dell’UPOV (www.upov.int).

Top