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Document 02003L0091-20070816

    Consolidated text: Direttiva 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003 che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/91/2007-08-16

    2003L0091 — IT — 16.08.2007 — 002.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    DIRETTIVA 2003/91/CE DELLA COMMISSIONE

    del 6 ottobre 2003

    che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 254, 8.10.2003, p.11)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

     M1

    DIRETTIVA 2006/127/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 7 dicembre 2006

      L 343

    82

    8.12.2006

    ►M2

    DIRETTIVA 2007/49/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 26 luglio 2007

      L 195

    33

    27.7.2007




    ▼B

    DIRETTIVA 2003/91/CE DELLA COMMISSIONE

    del 6 ottobre 2003

    che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ( 1 ), modificata dalla direttiva 2003/61/CE ( 2 ), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 72/168/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi ( 3 ), modificata dalla direttiva 2002/8/CE ( 4 ), ha stabilito i caratteri minimi che devono essere esaminati per l'ammissione delle varie specie nei cataloghi degli Stati membri nonché le condizioni minime per l'esecuzione di tali esami.

    (2)

    Alcune linee direttrici relative alle condizioni dell'esame delle varietà sono state emanate dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), istituito dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ( 5 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1650/2003 ( 6 ), per quanto attiene a talune specie.

    (3)

    A livello internazionale esistono linee direttrici che fissano le condizioni per l'esame delle varietà. L'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) ha formulato linee direttrici per l'esecuzione di tali esami.

    (4)

    La direttiva 72/168/CEE è stata modificata dalla direttiva 2002/8/CE per garantire coerenza tra le linee direttrici dell'UCVV e le condizioni per l'esame delle varietà ai fini dell'ammissione nei cataloghi nazionali degli Stati membri nella misura in cui sono state fissate linee direttrici dell'UCVV. L'UCVV ha nel frattempo formulato linee direttrici per diverse altre specie.

    (5)

    Occorre garantire coerenza tra le linee direttrici dell'UCVV e le condizioni fissate per le varietà ai fini dell'ammissione nei cataloghi nazionali degli Stati membri.

    (6)

    È necessario che il sistema comunitario si fondi sulle linee direttrici dell'UPOV ove l'UCVV non abbia ancora formulato linee direttrici specifiche. La legislazione nazionale si applica alle specie non coperte dalla presente direttiva.

    (7)

    Occorre pertanto abrogare la direttiva 72/168/CEE.

    (8)

    Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



    Articolo 1

    1.  Gli Stati membri provvedono ad inserire in un catalogo nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE le varietà delle specie di ortaggi che soddisfano le condizioni fissate al paragrafo 2.

    2.  Per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l'omogeneità:

    a) le specie elencate nell'allegato I sono conformi alle condizioni fissate nei «Protocolli per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità», formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e figuranti nel suddetto allegato;

    b) le specie elencate nell'allegato II sono conformi alle linee direttrici per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) figuranti in detto allegato.

    Articolo 2

    Tutti i caratteri varietali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i caratteri contrassegnati da un asterisco (*) nelle linee direttrici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono essere utilizzati, purché l'osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un qualsiasi altro carattere e purché la manifestazione di un carattere non sia ostacolata dalle condizioni ambientali in cui viene realizzato il test.

    Articolo 3

    Gli Stati membri provvedono affinché, per le specie elencate negli allegati I e II, siano rispettate al momento degli esami le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi attinenti alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione, stabilite nelle linee direttrici menzionate negli allegati.

    Articolo 4

    La direttiva 72/168/CEE è abrogata.

    Articolo 5

    1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 6

    1.  Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcune varietà non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi e gli esami ufficiali siano iniziati anteriormente a tale data in conformità delle disposizioni:

    a) della direttiva 72/168/CEE oppure

    b) delle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o delle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie,

    le varietà di cui trattasi sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.

    2.  Il paragrafo 1 si applica unicamente qualora l'esito delle prove permetta di concludere che le varietà sono conformi alle disposizioni fissate:

    a) nella direttiva 72/168/CEE oppure

    b) nelle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o nelle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie.

    Articolo 7

    La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    ▼M2




    ALLEGATO I

    Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) che devono conformarsi ai protocolli dei test dell'UCVV



    Nome scientifico

    Nome comune

    Protocollo UCVV

    Allium cepa L. (varietà Cepa)

    Cipolla e cipolla di tipo lungo (echalion)

    TP 46/1 del 14.6.2005

    Allium cepa L. (varietà Aggregatum)

    Scalogno

    TP 46/1 del 14.6.2005

    Allium porrum L.

    Porro

    TP 85/1 del 15.11.2001

    Allium sativum L.

    Aglio

    TP 162/1 del 25.3.2004

    Asparagus officinalis L.

    Asparago

    TP 130/1 del 27.3.2002

    Brassica oleracea L.

    Cavolfiore

    TP 45/1 del 15.11.2001

    Brassica oleracea L.

    Broccoletti o broccoli a getto

    TP 151/2 del 21.3.2007

    Brassica oleracea L.

    Cavoletti di Bruxelles

    TP 54/2 dell'1.12.2005

    Brassica oleracea L.

    Cavolo rapa

    TP 65/1 del 25.3.2004

    Brassica oleracea L.

    Cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso

    TP 48/2 dell'1.12.2005

    Capsicum annuum L.

    Peperoncino rosso o peperone

    TP 76/2 del 21.3.2007

    Cichorium endivia L.

    Indivia riccia e indivia scarola

    TP 118/2 dell'1.12.2005

    Cichorium intybus L.

    Cicoria industriale

    TP 172/2 del 1.12.2005

    Cichorium intybus L.

    Cicoria di tipo Witloof

    TP 173/1 del 25.3.2004

    Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

    Anguria

    TP 142/1 del 21.3.2007

    Cucumis melo L.

    Melone

    TP 104/2 del 21.3.2007

    Cucumis sativus L.

    Cetriolo e cetriolini

    TP 61/1 del 27.3.2002

    Cucurbita pepo L.

    Zucca o zucchina

    TP 119/1 del 25.3.2004

    Cynara cardunculus L.

    Carciofo e cardo

    TP 184/1 del 25.3.2004

    Daucus carota L.

    Carota e carota da foraggio

    TP 49/2 dell'1.12.2005

    Foeniculum vulgare Mill.

    Finocchio

    TP 183/1 del 25.3.2004

    Lactuca sativa L.

    Lattuga

    TP 13/3 del 21.3.2007

    Lycopersicon esculentum Mill.

    Pomodoro

    TP 44/3 del 21.3.2007

    Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

    Prezzemolo

    TP 136/1 del 21.3.2007

    Phaseolus coccineus L.

    Fagiolo di Spagna

    TP 9/1 del 21.3.2007

    Phaseolus vulgaris L.

    Fagiolo nano e fagiolo rampicante

    TP 12/2 dell'1.12.2005

    Pisum sativum L. (partim)

    Pisello rugoso, pisello rotondo e pisello dolce

    TP 7/1 del 6.11.2003

    Raphanus sativus L.

    Ravanello

    TP 64/1 del 27.3.2002

    Spinacia oleracea L.

    Spinaci

    TP 55/1 del 27.3.2002

    Valerianella locusta (L.) Laterr.

    Valerianella o lattughella

    TP 75/2 del 21.3.2007

    Vicia faba L. (partim)

    Fava

    TP Broadbean/1 del 25.3.2004

    Zea mays L. (partim)

    Granturco dolce e pop corn

    TP 2/2 del 15.11.2001

    Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).




    ALLEGATO II

    Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) che devono conformarsi alle linee direttrici del test dell'UPOV



    Nome scientifico

    Nome comune

    Linee direttrici dell'UPOV

    Allium fistulosum L.

    Cipolletta

    TG/161/3 dell'1.4.1998

    Allium schoenoprasum L.

    Erba cipollina

    TG/198/1 del 9.4.2003

    Apium graveolens L.

    Sedano

    TG/82/4 del 17.4.2002

    Apium graveolens L.

    Sedano rapa

    TG/74/4 corr. del 17.4.2002 + 5.4.2006

    Beta vulgaris L.

    Bietola da costa

    TG/106/4 del 31.3.2004

    Beta vulgaris L.

    Barbabietola rossa, compresa la barbabietola di Cheltenham

    TG/60/6 del 18.10.1996

    Brassica oleracea L.

    Cavolo laciniato

    TG/90/6 del 31.3.2004

    Brassica rapa L.

    Cavolo cinese

    TG/105/4 del 9.4.2003

    Brassica rapa L.

    Rapa

    TG/37/10 del 4.4.2001

    Cichorium intybus L.

    Cicoria a foglia larga o cicoria di tipo italiano

    TG/154/3 del 18.10.1996

    Cucurbita maxima Duchesne

    Zucca

    TG/155/4 del 14.3.2007

    Raphanus sativus L.

    Ramolaccio

    TG/63/6 del 24.3.1999

    Rheum rhabarbarum L.

    Rabarbaro

    TG/62/6 del 24.3.1999

    Scorzonera hispanica L.

    Scorzonera

    TG/116/3 del 21.10.1988

    Solanum melongena L.

    Melanzana

    TG/117/4 del 17.4.2002

    Il testo delle presenti linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).



    ( 1 ) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 23.

    ( 2 ) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23.

    ( 3 ) GU L 103 del 2.5.1972, pag. 6.

    ( 4 ) GU L 37 del 7.2.2002, pag. 7.

    ( 5 ) GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

    ( 6 ) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 28.

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