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Document 02002A0515(02)-20210901

    Consolidated text: Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/357(1)/2021-09-01

    02002A0515(02) — IT — 01.09.2021 — 004.002


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    ACCORDO EUROMEDITERRANEO

    che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra

    (GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    PROTOCOLLO all’accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

      L 283

    3

    26.10.2005

    ►M2

    ACCORDO in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell'accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo

      L 41

    3

    13.2.2006

     M3

    DECISIONE N. 1/2006 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA del 15 giugno 2006

      L 209

    30

    31.7.2006

     M4

    Protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

      L 40

    64

    13.2.2010

     M5

    DECISIONE N. 1/2010 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA del 16 settembre 2010

      L 253

    60

    28.9.2010

    ►M6

    PROTOCOLLO all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell’Unione

      L 117

    2

    27.4.2013

    ►M7

    PROTOCOLLO che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

      L 132

    81

    21.5.2016

     M8

    DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA del 19 luglio 2016

      L 233

    6

    30.8.2016

     M9

    DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA del 4 dicembre 2018

      L 9

    147

    11.1.2019

    ►M10

    DECISIONE N. 1/2021 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA del 15 aprile 2021

      L 164

    1

    10.5.2021

    ►M11

    DECISIONE n. 1/2022 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA del 15 marzo 2022

      L 232

    37

    7.9.2022




    ▼B

    ACCORDO EUROMEDITERRANEO

    che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra



    IL REGNO DEL BELGIO,

    IL REGNO DI DANIMARCA,

    LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    LA REPUBBLICA ELLENICA,

    IL REGNO DI SPAGNA,

    LA REPUBBLICA FRANCESE,

    L'IRLANDA,

    LA REPUBBLICA ITALIANA,

    IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

    IL REGNO DEI PAESI BASSI,

    LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

    LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

    LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    IL REGNO DI SVEZIA,

    IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

    in appresso denominati «gli Stati membri», e

    LA COMUNITÀ EUROPEA,

    LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

    in appresso denominate «la Comunità»,

    da una parte, e

    IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA,

    in appresso denominato «la Giordania»,

    dall'altra,

    CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti tra la Comunità, i suoi Stati membri e la Giordania e i valori comuni che essi condividono,

    CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e la Giordania desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità e sul partenariato e integrare ulteriormente l'economia giordana in quella europea,

    CONSIDERANDO l'importanza che le parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell'uomo, ai principi democratici e alle libertà politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione,

    CONSIDERANDO gli sviluppi di carattere politico ed economico verificatisi negli ultimi anni in Europa e in Medio Oriente,

    CONSAPEVOLI della necessità di unire i loro sforzi per consolidare la stabilità politica e lo sviluppo economico della regione attraverso la promozione della cooperazione regionale,

    DESIDERANDO instaurare e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse,

    CONVINTI della necessità di rafforzare il processo di ammodernamento sociale ed economico avviato dalla Giordania con l'obiettivo di giungere a una piena integrazione della sua economia nelle economie mondiali e alla sua partecipazione alla comunità dei paesi democratici,

    CONSIDERANDO il diverso grado di sviluppo economico e sociale tra la Giordania e la Comunità,

    DESIDERANDO instaurare una cooperazione, sostenuta da un dialogo continuativo, in campo economico, scientifico, tecnologico, culturale, nel settore degli audiovisivi e in relazione alle questioni sociali al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione,

    CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dalla Giordania a favore del libero scambio e in particolare del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT),

    CONVINTI che l'accordo di associazione creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche, e in particolare per lo sviluppo degli scambi, degli investimenti e della cooperazione economica e tecnologica,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



    Articolo 1

    1.  
    È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Giordania, dall'altra.
    2.  

    Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:

    — 
    costituire un ambito adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le parti,
    — 
    creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali,
    — 
    stimolare lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti attraverso il dialogo e la cooperazione,
    — 
    migliorare le condizioni di vita e di impiego e promuovere la produttività e la stabilità finanziaria,
    — 
    incoraggiare la cooperazione regionale al fine di consolidare la coesistenza pacifica e la stabilità economica e politica,
    — 
    promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse.

    Articolo 2

    Le relazioni tra le parti, così come tutte le disposizioni dell'accordo stesso, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.



    TITOLO I

    DIALOGO POLITICO

    Articolo 3

    1.  
    Tra le parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato duraturo e incentiva la solidarietà e la reciproca comprensione.
    2.  

    Il dialogo politico e la cooperazione mireranno in particolare a:

    — 
    sviluppare una migliore comprensione reciproca e una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle parti,
    — 
    permettere a ciascuna delle parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra,
    — 
    promuovere la stabilità e la sicurezza regionale,
    — 
    promuovere iniziative comuni.

    Articolo 4

    Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse e mira a porre le premesse per nuove forme di cooperazione attraverso le quali raggiungere obiettivi comuni, in particolare la pace, la sicurezza, i diritti umani, la democrazia e lo sviluppo regionale.

    Articolo 5

    1.  

    Il dialogo politico favorisce il perseguimento di iniziative congiunte e si svolge a scadenze periodiche e ogniqualvolta necessario, in particolare:

    a) 

    a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione;

    b) 

    a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Giordania, da una parte, e della presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra;

    c) 

    attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;

    d) 

    con qualsiasi altro mezzo che possa utilmente contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

    2.  
    Tra il Parlamento europeo e il Parlamento giordano si instaura un dialogo politico.



    TITOLO II

    LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI



    PRINCIPI FONDAMENTALI

    Articolo 6

    Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Giordania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, in appresso denominato «GATT».



    CAPO 1

    PRODOTTI INDUSTRIALI

    Articolo 7

    Le disposizioni del presente capo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Giordania diversi da quelli specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea.

    Articolo 8

    Negli scambi tra la Comunità e la Giordania non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione né altri oneri di effetto equivalente.

    Articolo 9

    I prodotti originari della Giordania sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente e in esenzione da restrizioni quantitative e da qualsiasi altra misura di effetto equivalente.

    Articolo 10

    1.  
    a) 

    Le disposizioni del presente capo non ostano al mantenimento, da parte della Comunità, di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci elencate nell'allegato I originarie della Giordania.

    b) 

    L'elemento agricolo può configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem.

    c) 

    Le disposizioni del capo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, con gli opportuni adattamenti, all'elemento agricolo.

    2.  
    a) 

    Le disposizioni del presente capo non ostano al mantenimento, da parte della Giordania, di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci elencate all'allegato II originarie della Comunità.

    b) 

    Gli elementi agricoli che la Giordania può applicare, a norma della lettera a), alle importazioni dalla Comunità, non possono superare il 50 % dell'aliquota del dazio di base applicato alle importazioni da paesi che non beneficiano di regimi commerciali preferenziali, ma beneficiano del trattamento della nazione più favorita.

    c) 

    Qualora la Giordania dimostri che l'equivalenza dei dazi applicabili ai prodotti agricoli incorporati nelle merci di cui all'allegato 2 supera l'aliquota massima di cui alla lettera b), il consiglio di associazione può concordare un'aliquota più elevata.

    d) 

    La Giordania può ampliare l'elenco delle merci cui si applica il suddetto elemento agricolo, a condizione che le merci in questione siano elencate nell'allegato I. Prima dell'adozione, l'elemento agricolo deve essere notificato per essere esaminato dal comitato di associazione, che può prendere qualsiasi decisione necessaria.

    e) 

    Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato II originari della Comunità, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo la Giordania applica dazi doganali all'importazione e oneri di effetto equivalente non superiori a quelli in vigore al 1o gennaio 1996.

    3.  
    Per quanto riguarda l'elemento industriale dei prodotti di cui all'allegato II originari della Comunità, la Giordania abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione o gli oneri di effetto equivalente secondo le disposizioni di cui all'articolo 11.
    4.  
    Qualora, negli scambi tra la Comunità e la Giordania, gli oneri applicabili a un prodotto agricolo di base siano ridotti, qualora tali riduzioni siano il risultato di reciproche concessioni relative ai prodotti agricoli trasformati, gli elementi agricoli applicati a norma dei paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti.
    5.  
    Le riduzioni di cui al paragrafo 4, l'elenco delle merci interessate e, se del caso, i contingenti tariffari cui si riferiscono le riduzioni sono stabiliti dal consiglio di associazione.

    Articolo 11

    1.  
    A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo sono soppressi i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Giordania di prodotti originari della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati II, III e IV.
    2.  

    A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, i dazi doganali totali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Giordania dei prodotti agricoli trasformati originari della Comunità elencati nell'allegato 2 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:

    — 
    quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti del 10 % rispetto al dazio di base,
    — 
    cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti del 20 % rispetto al dazio di base,
    — 
    sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti del 30 % rispetto al dazio di base,
    — 
    sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti del 40 % rispetto al dazio di base,
    — 
    otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti del 50 % rispetto al dazio di base.
    3.  

    I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Giordania dei prodotti originari della Comunità di cui all'elenco A dell'allegato III sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:

    — 
    alla data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all'80 % del dazio di base,
    — 
    un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60 % del dazio di base,
    — 
    due anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40 % del dazio di base,
    — 
    tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 20 % del dazio di base,
    — 
    quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono eliminati.
    4.  

    I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Giordania dei prodotti originari della Comunità di cui all'elenco B dell'allegato III sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:

    — 
    quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90 % del dazio di base,
    — 
    cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all'80 % del dazio di base,
    — 
    sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 70 % del dazio di base,
    — 
    sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60 % del dazio di base,
    — 
    otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50 % del dazio di base,
    — 
    nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40 % del dazio di base,
    — 
    dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30 % del dazio di base,
    — 
    undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 20 % del dazio di base,
    — 
    dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono eliminati.
    5.  
    Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato IV, le disposizioni applicabili sono riesaminate dal consiglio di associazione quattro anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo. In occasione di tale riesame, il consiglio di associazione stabilisce un calendario per lo smantellamento delle tariffe per i prodotti di cui all'allegato IV.
    6.  
    In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 può essere sottoposto a revisione di comune accordo a opera del comitato di associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo transitorio massimo di dodici anni. Se il comitato di associazione non ha adottato alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, la Giordania può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.
    7.  
    Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 è il dazio effettivamente applicato nei confronti della Comunità al 1o gennaio 1996.
    8.  
    Qualora, successivamente al 1o gennaio 1996, si applichi una riduzione tariffaria erga omnes, a decorrere dalla data in cui si applicano dette riduzioni i dazi ridotti sostituiscono i dazi di base di cui al paragrafo 7.
    9.  
    La Giordania comunica alla Comunità i suoi dazi di base.

    ▼M2

    Articolo 11 bis

    1.  
    I dazi doganali applicabili all'importazione in Giordania di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità enumerati nell'elenco C dell'allegato III sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell'accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo.
    2.  
    I dazi doganali applicabili all'importazione in Giordania di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità enumerati nell'elenco D dell'allegato III sono soppressi in quattro uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006; tali prodotti beneficiano di un accesso in franchigia doganale a decorrere dal 1o maggio 2009.
    3.  
    I dazi doganali applicabili all'importazione in Giordania di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità enumerati nell'elenco E dell'allegato III sono soppressi in otto uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006; tali prodotti beneficiano di un accesso in franchigia doganale a decorrere dal 1o maggio 2013.
    4.  
    I dazi doganali applicabili all'importazione in Giordania di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità enumerati nell'elenco F dell'allegato III sono ridotti del 50 % in cinque uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006; tali prodotti beneficiano di un accesso al 50 % del tasso di base a decorrere dal 1o maggio 2010.
    5.  
    I dazi doganali applicabili all'importazione in Giordania di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità enumerati nell'elenco G dell'allegato III non sono soppressi.
    6.  
    Ai fini della soppressione dei dazi doganali di cui ai paragrafi da 1 a 5, il dazio di base cui si applicano le riduzioni successive è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell'accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo.
    7.  
    Qualora, successivamente alla firma del presente protocollo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dai negoziati tariffari in sede di OMC, tali dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 6 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

    ▼B

    Articolo 12

    Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

    Articolo 13

    1.  
    La Giordania può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, maggiorando o reintroducendo dazi doganali.

    Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

    I dazi doganali all'importazione applicabili in Giordania ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità. La media annuale del valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 20 % della media annuale del valore complessivo delle importazioni di prodotti industriali originari della Comunità nel corso degli ultimi tre anni per i quali siano disponibili dati statistici.

    Tali misure sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo transitorio massimo di dodici anni.

    Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di quattro anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o delle misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

    La Giordania informa il comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Giordania presenta al comitato un calendario per l'eliminazione dei dazi doganali introdotti a norma del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, a decorrere al più tardi dai due anni successivi alla loro introduzione. Il comitato di associazione può decidere un calendario diverso.

    2.  
    In deroga alle disposizioni del quarto comma del paragrafo 1, il comitato di associazione può, in via eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di una nuova industria e qualora determinati settori siano in fase di ristrutturazione o in gravi difficoltà, autorizzare la Giordania a mantenere le misure già adottate a norma del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo transitorio di dodici anni.



    CAPO 2

    PRODOTTI AGRICOLI

    Articolo 14

    Le disposizioni del presente capo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Giordania elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea.

    ▼M2

    Articolo 14 bis

    Negli scambi di prodotti agricoli tra la Comunità e la Giordania non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione né altri oneri di effetto equivalente.

    ▼B

    Articolo 15

    La Comunità e la Giordania procedono alla progressiva liberalizzazione dei reciproci scambi di prodotti agricoli.

    Articolo 16

    1.  
    I prodotti agricoli originari della Giordania beneficiano all'importazione nella Comunità delle disposizioni di cui al protocollo 1.
    2.  
    I prodotti agricoli originari della Comunità beneficiano all'importazione in Giordania delle disposizioni di cui al protocollo 2.

    Articolo 17

    ▼M2

    1.  
    A decorrere dal 1o gennaio 2009 la Comunità e il Regno hashemita di Giordania esaminano la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e la Giordania devono applicare a decorrere dal 1o gennaio 2010 in base all'obiettivo di cui all'articolo 15.

    ▼B

    2.  
    Fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente e tenendo conto dei flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le parti, nonché della particolare sensibilità di tali prodotti, la Comunità e la Giordania possono periodicamente esaminare, nell'ambito del consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi di reciprocità, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.



    CAPO 3

    DISPOSIZIONI COMUNI

    Articolo 18

    1.  
    Negli scambi tra la Comunità e la Giordania non si introduce alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione, né alcuna misura d'effetto equivalente.
    2.  
    Le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente applicabili negli scambi tra la Comunità e la Giordania sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
    3.  
    La Comunità e la Giordania non applicano alle reciproche esportazioni né dazi doganali o oneri d'effetto equivalente, né restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.

    Articolo 19

    1.  
    Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica o in caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la parte interessata può modificare, per i prodotti che ne costituiscono oggetto, il regime stabilito dall'accordo.
    2.  
    La Parte che procede a tale modifica ne informa il comitato di associazione. Su richiesta dell'altra parte, il comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima.
    3.  
    Qualora la Comunità o la Giordania, sede di applicazione del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, essi concedono, per le importazioni originarie dell'altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.
    4.  
    L'applicazione del presente articolo può essere oggetto di consultazioni in sede di consiglio di associazione.

    Articolo 20

    1.  
    I prodotti originari della Giordania non beneficiano all'importazione nella Comunità di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
    2.  
    Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

    Articolo 21

    1.  
    Le parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra parte.
    2.  
    I prodotti esportati verso il territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

    Articolo 22

    1.  
    Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dall'accordo.
    2.  
    Nell'ambito del consiglio di associazione si tengono consultazioni tra la Comunità e la Giordania in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte dell'Unione, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e della Giordania.

    Articolo 23

    Qualora una delle parti constati che negli scambi con l'altra parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, essa può adottare le misure adeguate contro tali pratiche a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26.

    Articolo 24

    Qualora un prodotto sia importato in quantità maggiorate tali e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

    — 
    pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle parti, o
    — 
    gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia,

    la parte interessata può adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26.

    Articolo 25

    Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 3, comporti:

    i) 

    la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la parte esportatrice continua ad applicare, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente, o

    ii) 

    una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,

    e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure adeguate, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

    Articolo 26

    1.  
    Nel caso in cui la Comunità o la Giordania assoggettino le importazioni di prodotti che possono creare le difficoltà di cui all'articolo 24 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, ne informano l'altra parte.
    2.  
    Nei casi specificati agli articoli 23, 24 e 25, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il più rapidamente possibile, la parte in questione fornisce al comitato di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per analizzare a fondo la situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

    Nella scelta delle misure adeguate si devono privilegiare quelle che meno perturbano il funzionamento dell'accordo.

    Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche, in sede di comitato stesso, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

    3.  

    Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

    a) 

    Per quanto riguarda l'articolo 23, la parte esportatrice dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate.

    b) 

    Per quanto riguarda l'articolo 24, le difficoltà generate dalla situazione prevista in detto articolo sono sottoposte all'esame del comitato di associazione, che può prendere ogni decisione necessaria per porvi fine.

    Qualora il comitato di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte.

    c) 

    Per quanto riguarda l'articolo 25, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del comitato di associazione.

    Il comitato di associazione può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso una decisione in tal senso entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato.

    d) 

    Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata può applicare subito, nelle situazioni specificate negli articoli 23, 24 e 25, le misure precauzionali strettamente necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra parte.

    Articolo 27

    Nessuna disposizione del presente accordo osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

    Articolo 28

    La nozione di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo 3.

    Articolo 29

    Per classificare le merci negli scambi tra le parti si utilizza la nomenclatura combinata.



    TITOLO III

    DIRITTO DI STABILIMENTO E SERVIZI



    CAPO 1

    DIRITTO DI STABILIMENTO

    Articolo 30

    1.  
    a) 

    La Comunità e i suoi Stati membri concedono alle società giordane che si stabiliscono sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso a società analoghe di qualsiasi paese terzo.

    b) 

    Fatte salve le riserve elencate all'allegato V, la Comunità e i suoi Stati membri concedono alle consociate delle società giordane stabilite in uno Stato membro un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso a qualsiasi analoga società comunitaria.

    c) 

    La Comunità e i suoi Stati membri concedono alle filiali delle società giordane stabilite in uno Stato membro un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle analoghe filiali di società di qualsiasi paese terzo.

    2.  
    a) 

    Fatte salve le riserve elencate all'allegato VI, la Giordania concede alle società comunitarie che si stabiliscono sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società o, se migliore, alle società di qualsiasi paese terzo.

    b) 

    La Giordania concede alle consociate e alle filiali di società comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle sue società o filiali oppure, se migliore, alle consociate o filiali giordane di società di qualsiasi paese terzo.

    3.  
    Le disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 2, lettera b), non possono essere usate per eludere la legislazione e le normative di una parte applicabili all'accesso a settori o attività specifici da parte di consociate o filiali di società dell'altra parte stabilite sul territorio della prima.

    Beneficiano del trattamento di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) e al paragrafo 2, lettera b), le società, le consociate e le filiali stabilite rispettivamente nella Comunità e in Giordania alla data di entrata in vigore del presente accordo e le società, consociate e filiali stabilite successivamente a questa data, a decorrere dal loro stabilimento.

    Articolo 31

    1.  
    Le disposizioni dell'articolo 30 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo.
    2.  

    Tuttavia, per le attività svolte da agenzie di spedizione per la prestazione di servizi internazionali di trasporto marittimo, comprese le attività intermodali che comportano una tratta marittima, ciascuna parte autorizza la presenza commerciale sul suo territorio delle società dell'altra parte sotto forma di consociate o di filiali applicando, per lo stabilimento e le varie attività, condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se migliori, alle consociate e filiali di società di qualsiasi paese terzo. Dette attività comprendono, fra l'altro:

    a) 

    la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, indipendentemente dal fatto che detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;

    b) 

    l'acquisto e l'uso, in proprio o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, in particolare il trasporto fluviale, ferroviario e stradale, necessari per la fornitura di un servizio integrato;

    c) 

    la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;

    d) 

    la fornitura di informazioni commerciali di qualsiasi tipo, anche attraverso i sistemi di informazione computerizzati e la trasmissione elettronica dei dati (fatte salve eventuali restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);

    e) 

    la conclusione di accordi commerciali, anche tramite la partecipazione al capitale azionario della società e la nomina del personale locale (oppure, per il personale straniero, in base alle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi agenzia di spedizione stabilita in loco;

    f) 

    le operazioni effettuate a nome delle società, l'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.

    Articolo 32

    Ai fini del presente accordo:

    a) 

    per «società comunitaria» o «società giordana»: si intende rispettivamente una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Giordania che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio rispettivamente della Comunità o della Giordania.

    Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o rispettivamente della Giordania che abbia solo la sede sociale sul territorio della Comunità o rispettivamente della Giordania viene considerata una società comunitaria o rispettivamente giordana se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Giordania.

    b) 

    Per «consociata»: di una società si intende una società controllata dalla stessa.

    c) 

    Per «filiale»: di una società si intende un centro di attività economica senza personalità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone di una direzione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere transazioni nel centro di attività economica che ne costituisce l'estensione.

    d) 

    Per «stabilimento»: si intende il diritto delle società comunitarie o giordane di cui alla lettera a) di intraprendere attività economiche aprendo consociate e filiali rispettivamente in Giordania o nella Comunità.

    e) 

    Per «attività»: si intendono le attività economiche.

    f) 

    Per «attività economiche»: si intendono le attività a carattere industriale, commerciale e professionale.

    g) 

    Per «cittadino di uno Stato membro o della Giordania»: si intende una persona fisica che ha la cittadinanza, rispettivamente, di uno degli Stati membri o della Giordania.

    h) 

    Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capo e del capo 2 anche i cittadini degli Stati membri o della Giordania stabiliti al di fuori della Comunità o rispettivamente della Giordania e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Giordania e controllate da cittadini di uno Stato membro o rispettivamente della Giordania, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o rispettivamente in Giordania in base alle rispettive legislazioni.

    Articolo 33

    1.  
    Le parti fanno il possibile per evitare di adottare qualsiasi misura o di intraprendere qualsiasi iniziativa che renda le condizioni di stabilimento e di attività delle rispettive società più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente alla data della firma dell'accordo.
    2.  
    Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 44. Le situazioni di cui all'articolo 44 sono disciplinate unicamente dalle relative disposizioni, ad esclusione di qualsiasi altra disposizione.

    Articolo 34

    1.  
    Una società comunitaria o giordana stabilita, rispettivamente, sul territorio della Giordania o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, secondo la legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Giordania e della Comunità, cittadini degli Stati membri della Comunità e rispettivamente della Giordania, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 e siano impiegati esclusivamente da tali società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
    2.  

    I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all'interno della società» a norma della lettera c) del presente articolo e rientrano nelle seguenti categorie, purché l'organizzazione abbia personalità giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per un periodo di almeno un anno immediatamente precedente a questo trasferimento:

    a) 

    persone che ricoprono una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte principalmente alla direzione dell'impresa, prevalentemente sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione, degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

    — 
    dirigono l'impresa, un suo dipartimento o una sua componente,
    — 
    svolgono compiti di supervisione e coordinamento dell'attività di altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive,
    — 
    sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti o altre iniziative relative al personale;
    b) 

    i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze può riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;

    c) 

    per «persona trasferita all'interno della società» si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle parti e che è trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione che svolge effettivamente attività economiche analoghe sul territorio dell'altra parte.

    3.  

    L'ingresso e la temporanea presenza nei territori della Giordania e della Comunità di cittadini, rispettivamente, degli Stati membri e della Giordania sono autorizzati quando i suddetti rappresentanti di società sono persone che ricoprono una carica elevata a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono responsabili dello stabilimento di una società giordana o comunitaria rispettivamente nella Comunità o in Giordania, quando

    — 
    detti rappresentanti non sono impegnati ad effettuare vendite dirette o a fornire servizi, e
    — 
    la società non ha altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate in uno Stato membro della Comunità o, rispettivamente, in Giordania.

    Articolo 35

    Per facilitare i cittadini della Comunità e della Giordania intenzionati a intraprendere e perseguire attività sottoposte a regolamentazione rispettivamente in Giordania e nella Comunità, il consiglio di associazione esamina le misure da adottare per consentire il reciproco riconoscimento delle qualifiche.

    Articolo 36

    Le disposizioni dell'articolo 30 non ostano all'applicazione, ad opera di una parte, di norme particolari relative allo stabilimento e all'attività sul suo territorio di filiali di società di un'altra parte non registrate nel territorio della prima parte giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e le filiali di società registrate nel suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario a seguito di tali differenze giuridiche o tecniche o, per quanto riguarda i servizi finanziari, per motivi prudenziali.



    CAPO 2

    PRESTAZIONI TRANSFRONTALIERE DI SERVIZI

    Articolo 37

    1.  
    Le parti fanno il possibile per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di società comunitarie o giordane stabilite nel territorio di una parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle parti.
    2.  
    Il consiglio di associazione formula raccomandazioni per il perseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1.

    Articolo 38

    Per garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti in funzione delle loro esigenze commerciali, dopo l'entrata in vigore del presente accordo le parti possono, ove opportuno negoziare accordi specifici sulle condizioni del reciproco accesso al mercato nonché sui servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo.

    Articolo 39

    1.  

    Per quanto riguarda i trasporti marittimi, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico internazionale su base commerciale.

    a) 

    Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea applicabili a una delle parti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate a condizione che si attengano al principio di una concorrenza leale su base commerciale.

    b) 

    Le parti ribadiscono il loro impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa.

    2.  

    Nell'applicare i principi del paragrafo 1, le parti:

    a) 

    non introducono clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi relativi agli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa e al traffico di linea. Ciò non esclude tuttavia la possibilità di accordi in tal senso relativi al carico delle navi di linea nelle circostanze eccezionali in cui ciò sia necessario per offrire alle agenzie marittime di linea di una parte del presente accordo l'effettiva possibilità di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;

    b) 

    aboliscono, dall'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali, nonché gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione occulta o avere effetti discriminatori rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale.

    Ogni parte concede, tra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi, alle navi utilizzate per il trasporto di merci, passeggeri, o entrambi, gestite da cittadini o società dell'altra parte per quanto riguarda l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari di tali porti e i relativi diritti e oneri, le infrastrutture doganali e l'assegnazione di ormeggi e infrastrutture per il carico e lo scarico.



    CAPO 3

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 40

    1.  
    Le parti si impegnano a prendere in considerazione l'opportunità di ampliare il presente titolo al fine di definire un «accordo di integrazione economica», come definito dall'articolo 5 dell'accordo generale sul commercio nei servizi (GATS).
    2.  
    L'obiettivo di cui al paragrafo 1 è oggetto di un primo esame da parte del consiglio di associazione al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
    3.  
    Nel procedere al suddetto esame, il consiglio di associazione tiene conto dei progressi compiuti nel ravvicinamento delle legislazioni tra le parti nelle attività pertinenti.

    Articolo 41

    1.  
    L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.
    2.  
    Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio delle parti e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

    Articolo 42

    Ai fini del presente titolo, nessun elemento del presente accordo vieta alle parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, a condizione che non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle parti da una disposizione specifica dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 41.

    Articolo 43

    Beneficiano delle disposizioni del presente titolo anche le società controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da società giordane e comunitarie.

    Articolo 44

    A decorrere dal giorno che precede di un mese la data di entrata in vigore dei corrispondenti obblighi del GATS, il trattamento concesso da ciascuna parte all'altra in forza del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non può in alcun caso essere più favorevole di quello concesso dalla parte in questione a norma delle disposizioni del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.

    Articolo 45

    Ai fini del presente titolo non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dalla Giordania in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica secondo i principi dell'articolo V del GATS.

    Articolo 46

    1.  
    Fatta salva ogni altra disposizione dell'accordo, ciascuna parte è libera di prendere misure cautelative, tra le quali misure volte a tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Qualora non siano conformi alle disposizioni dell'accordo, tali misure non sono utilizzate dalle parti per eludere gli obblighi ivi previsti.
    2.  
    Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

    Articolo 47

    Le disposizioni del presente accordo non ostano all'applicazione, ad opera di ciascuna delle parti, delle misure necessarie ad impedire l'elusione delle sue misure relative all'accesso al suo mercato da parte di paesi terzi attraverso le disposizioni del presente accordo.



    TITOLO IV

    PAGAMENTI, MOVIMENTI DI CAPITALI E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE



    CAPO 1

    PAGAMENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI

    Articolo 48

    Nel rispetto delle disposizioni degli articoli 51 e 52, i pagamenti correnti relativi ai movimenti di beni, persone, servizi e capitali nell'ambito del presente accordo non sono soggetti a restrizioni.

    Articolo 49

    1.  
    Nell'ambito delle disposizioni del presente accordo, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 50 e 51 e fatto salvo l'allegato VI di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), non vi sono restrizioni ai movimenti di capitali dalla Comunità verso la Giordania e ai movimenti di capitali che comportano investimenti diretti dalla Giordania nella Comunità.
    2.  
    I flussi di capitali giordani verso la Comunità, fatta eccezione per gli investimenti diretti, sono soggetti alle leggi in vigore in Giordania.
    3.  
    Le parti terranno consultazioni per giungere alla completa liberalizzazione dei movimenti di capitali non appena saranno soddisfatte le condizioni necessarie.

    Articolo 50

    Nel rispetto delle altre disposizioni del presente accordo e degli altri obblighi internazionali della Comunità e della Giordania, le disposizioni dell'articolo 49 lasciano impregiudicata l'applicazione di eventuali restrizioni esistenti tra le parti alla data di entrata in vigore del presente accordo, per quanto riguarda i movimenti di capitali tra l'una e l'altra parte legati agli investimenti diretti, anche in campo immobiliare, e allo stabilimento.

    Tali restrizioni non riguardano tuttavia il trasferimento all'estero di investimenti effettuati in Giordania da persone residenti nella Comunità o nella Comunità da persone residenti in Giordania e degli utili derivanti da tali investimenti.

    Articolo 51

    Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e la Giordania provochino, o minaccino di provocare, gravi difficoltà per la gestione della politica dei cambi o della politica monetaria della Comunità o della Giordania, la Comunità o la Giordania, rispettivamente, possono adottare, secondo le condizioni previste nel quadro del GATS e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure di salvaguardia per quanto riguarda i movimenti di capitali tra la Comunità e la Giordania per un periodo non superiore a sei mesi, sempreché tali misure siano strettamente necessarie.

    Articolo 52

    Qualora uno o più Stati membri della Comunità o la Giordania abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Giordania, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo GATT e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreché dette misure siano strettamente necessarie. La Comunità o la Giordania, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l'altra parte e le presenta il più rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.



    CAPO 2

    CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

    Articolo 53

    1.  

    Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e la Giordania:

    a) 

    tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

    b) 

    lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Giordania, o in una sua parte sostanziale;

    c) 

    qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

    2.  
    Ogni pratica contraria al presente articolo è valutata secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle norme stabilite negli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea e, per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, delle norme di cui agli articoli 65 e 66 di tale trattato, nonché delle norme relative agli aiuti pubblici, ivi compreso il diritto derivato.
    3.  
    Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di associazione adotta con una decisione le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

    Fino all'adozione delle norme di cui sopra, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, punto iii) e delle parti pertinenti del paragrafo 2 le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT.

    4.  
    a) 

    Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), le parti convengono che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Giordania a imprese sia valutato tenendo conto del fatto che tale paese è assimilato alle regioni della Comunità ove il tenore di vita è anormalmente basso, oppure si registra una grave forma di sottoccupazione, a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea.

    Il consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Giordania, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi quinquennali.

    b) 

    Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra parte sull'importo totale e sulla distribuzione degli aiuti concessi e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra parte fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.

    5.  

    Per quanto riguarda i prodotti di cui al capo 2 del titolo II:

    — 
    il paragrafo 1, lettera c), non si applica,
    — 
    ogni pratica contraria al paragrafo 1, lettera a), deve essere valutata secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26 del Consiglio.
    6.  

    Se la Comunità o la Giordania ritengono che una pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 del presente articolo, e

    — 
    tale pratica non è adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o
    — 
    in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'altra parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi,

    esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione.

    Nel caso di pratiche incompatibili a norma del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, tali misure opportune, qualora si applichi in materia l'accordo GATT, possono essere adottate soltanto secondo le procedure e le condizioni fissate da detto accordo o da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato nel quadro di tale accordo e applicabile tra le parti.

    7.  
    Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate a norma del paragrafo 3, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e del segreto aziendale.

    Articolo 54

    Gli Stati membri e la Giordania adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Giordania rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il comitato di associazione sarà informato delle misure adottate a tal fine.

    Articolo 55

    Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata né mantenuta alcuna misura che possa distorcere gli scambi tra la Comunità e la Giordania in misura tale da ledere gli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.

    Articolo 56

    1.  
    A norma delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato VII, le parti concedono e assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.
    2.  
    L'attuazione del presente articolo e dell'allegato VII è periodicamente esaminata dalle parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

    Articolo 57

    Le parti si adoperano per ridurre le differenze per quanto riguarda la normalizzazione e la valutazione della conformità. A tal fine le parti concludono, se del caso, accordi di reciproco riconoscimento nel settore della valutazione della conformità.

    Articolo 58

    Le parti concordano in merito all'obiettivo della progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici. Il consiglio di associazione tiene consultazioni per il conseguimento di tale obiettivo.



    TITOLO V

    COOPERAZIONE ECONOMICA

    Articolo 59

    Obiettivi

    1.  
    Le parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica, nel reciproco interesse e secondo gli obiettivi generali dell'accordo.
    2.  
    Obiettivo della cooperazione economica è sostenere l'azione della Giordania volta a conseguire uno sviluppo economico e sociale durevole.

    Articolo 60

    Ambito di applicazione

    1.  
    La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attività interessati da difficoltà interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia giordana in generale e degli scambi tra la Giordania e la Comunità in particolare.
    2.  
    La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento dell'economia della Comunità e della Giordania, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro.
    3.  
    Le parti promuoveranno la cooperazione economica tra la Giordania e altri paesi della regione.
    4.  
    Nell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica si tiene conto, se pertinente, della tutela dell'ambiente e dell'equilibrio ecologico.
    5.  
    Le parti possono convenire di ampliare la cooperazione economica ad altri settori non contemplati dalle disposizioni del presente titolo.

    Articolo 61

    Metodi e modalità

    La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:

    a) 

    un dialogo economico a scadenze regolari tra le parti, che copre tutti i settori della politica macroeconomica;

    b) 

    uno scambio periodico di informazioni e di idee in tutti i settori della cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti;

    c) 

    la trasmissione di consulenze, esperienze e attività di formazione;

    d) 

    l'esecuzione di iniziative congiunte, quali seminari e incontri di lavoro;

    e) 

    l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare;

    f) 

    la promozione delle joint-venture.

    Articolo 62

    Cooperazione regionale

    Al fine di promuovere la cooperazione regionale, le parti favoriscono le iniziative a impatto regionale o che associano altri paesi della regione.

    Tali iniziative riguardano in particolare:

    — 
    il commercio a livello intraregionale,
    — 
    le questioni ambientali,
    — 
    lo sviluppo delle infrastrutture economiche,
    — 
    la ricerca scientifica e tecnologica,
    — 
    il settore della cultura,
    — 
    le questioni doganali.

    Articolo 63

    Istruzione e formazione

    Le parti cooperano al fine di individuare e utilizzare gli strumenti più efficaci per un significativo miglioramento della situazione dell'istruzione e della formazione professionale, in particolare per quanto riguarda le imprese pubbliche e private, i servizi attinenti al commercio, le pubbliche amministrazioni e le autorità, le agenzie tecniche, gli organismi di normalizzazione e certificazione e altre organizzazioni interessate. In questo contesto si rivolgerà particolare attenzione alla formazione professionale per la ristrutturazione industriale.

    La cooperazione favorisce inoltre l'istituzione di legami tra organismi specializzati della Comunità e della Giordania e promuove lo scambio di informazioni e di esperienze e la condivisione di risorse tecniche.

    Articolo 64

    Cooperazione scientifica e tecnologica

    La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

    a) 

    favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle parti, in particolare attraverso:

    — 
    l'accesso della Giordania ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo, in base alle disposizioni in vigore relative alla partecipazione di paesi terzi,
    — 
    la partecipazione della Giordania alle reti di cooperazione decentrata,
    — 
    la promozione di sinergie tra la formazione e la ricerca;
    b) 

    consolidare la capacità di ricerca della Giordania;

    c) 

    stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e la divulgazione del know-how, in particolare al fine di accelerare l'adeguamento della capacità industriale giordana.

    Articolo 65

    Ambiente

    1.  
    La cooperazione mira a prevenire il degrado dell'ambiente, a controllare l'inquinamento e a garantire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo duraturo e promuovere progetti ambientali a livello regionale.
    2.  

    La cooperazione verte in particolare sui seguenti aspetti:

    — 
    desertificazione,
    — 
    qualità dell'acqua marina e prevenzione dell'inquinamento del mare,
    — 
    gestione delle risorse idriche,
    — 
    uso adeguato dell'energia,
    — 
    gestione dei rifiuti,
    — 
    impatto dello sviluppo industriale sull'ambiente in generale e sicurezza degli impianti industriali in particolare,
    — 
    impatto dell'agricoltura sulla qualità del suolo e delle acque,
    — 
    educazione e sensibilizzazione ambientale,
    — 
    utilizzo di strumenti moderni di gestione ambientale, metodi di monitoraggio ambientale e vigilanza, ivi compreso in particolare l'uso del Sistema informativo ambientale (Environmental Information System, EIS) e delle tecniche di valutazione dell'impatto ambientale,
    — 
    salinizzazione.

    Articolo 66

    Cooperazione industriale

    La cooperazione promuove e incoraggia in particolare:

    — 
    la cooperazione industriale tra gli operatori economici della Comunità e della Giordania, anche tramite l'accesso della Giordania alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese e alle reti create nel contesto della cooperazione decentrata,
    — 
    l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria giordana,
    — 
    l'istituzione e la promozione di un clima favorevole allo sviluppo dell'iniziativa privata per stimolare l'espansione e la diversificazione dalla produzione industriale,
    — 
    la cooperazione tra le piccole e medie imprese della Comunità e della Giordania,
    — 
    il trasferimento di tecnologie, l'innovazione, la ricerca e sviluppo,
    — 
    la diversificazione della produzione industriale della Giordania,
    — 
    il potenziamento delle risorse umane,
    — 
    un migliore accesso al credito per il finanziamento degli investimenti,
    — 
    lo stimolo delle innovazioni,
    — 
    il potenziamento dei servizi informativi di supporto.

    Articolo 67

    Investimenti e promozione degli investimenti

    La cooperazione mira a creare un clima stabile e favorevole agli investimenti in Giordania e prevede lo sviluppo:

    — 
    di procedure amministrative armonizzate e semplificate, meccanismi di investimento congiunto, soprattutto per le piccole e medie imprese delle due parti, canali per lo scambio di informazioni e strumenti che consentano di individuare le opportunità di investimento,
    — 
    di un quadro giuridico che favorisca gli investimenti tra le parti, se del caso attraverso la conclusione da parte degli Stati membri e della Giordania di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione,
    — 
    dell'accesso al mercato dei capitali per il finanziamento di investimenti produttivi,
    — 
    di joint venture tra imprese giordane e comunitarie.

    Articolo 68

    Normalizzazione e valutazione della conformità

    La cooperazione in questo campo mirerà in particolare a:

    a) 

    incrementare l'applicazione delle norme comunitarie nel settore della normalizzazione, della metrologia, degli standard di qualità e del riconoscimento della conformità;

    b) 

    innalzare il livello degli organismi di valutazione della conformità giordani al fine di concludere, in futuro e nella misura del possibile, accordi di reciproco riconoscimento nel campo della valutazione della conformità;

    c) 

    sviluppare strutture e organismi responsabili della tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, della normalizzazione e della fissazione degli standard di qualità.

    Articolo 69

    Ravvicinamento delle legislazioni

    Le parti fanno il possibile per ravvicinare le rispettive legislazioni al fine di agevolare l'attuazione del presente accordo.

    Articolo 70

    Servizi finanziari

    Le parti cooperano al fine di ravvicinare le loro norme e i loro standard, e in particolare:

    a) 

    consolidare e ristrutturare il settore finanziario della Giordania;

    b) 

    migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione dei settori del credito e delle assicurazioni e degli altri settori finanziari della Giordania.

    Articolo 71

    Agricoltura

    Le parti concentrano la cooperazione in particolare sui seguenti aspetti:

    — 
    il sostegno alle politiche da essi attuate per diversificare la produzione,
    — 
    la promozione di un'agricoltura compatibile con l'ambiente,
    — 
    il consolidamento delle relazioni tra imprese, gruppi e organizzazioni spontanei che rappresentano mestieri e professioni in Giordania e nella Comunità,
    — 
    assistenza tecnica e formazione,
    — 
    l'armonizzazione delle norme in campo fitosanitario e veterinario,
    — 
    lo sviluppo rurale integrato, ivi compresi il potenziamento dei servizi di base e lo sviluppo delle attività economiche connesse,
    — 
    la cooperazione tra regioni rurali e lo scambio di esperienze e conoscenze tecniche relative allo sviluppo rurale.

    Articolo 72

    Trasporti

    La cooperazione si prefigge:

    — 
    la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse,
    — 
    la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento paragonabili a quelli in vigore nella Comunità,
    — 
    il rinnovamento delle attrezzature tecniche per renderle compatibili con gli standard comunitari in materia di trasporto strada/rotaia, containerizzazione e trasbordo,
    — 
    la progressiva agevolazione dei requisiti per il transito,
    — 
    il miglioramento della gestione degli aeroporti, delle ferrovie e del controllo aereo, ivi compresa la cooperazione tra gli organismi nazionali competenti.

    Articolo 73

    Infrastrutture del settore dell'informazione e telecomunicazioni

    La cooperazione verte sui seguenti aspetti:

    a) 

    le telecomunicazioni in generale;

    b) 

    la normalizzazione, i collaudi di conformità e la certificazione in materia di tecnologia dell'informazione e di telecomunicazioni;

    c) 

    la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione, in particolare nel campo delle reti e delle loro interconnessioni (Reti digitali di servizi integrati — ISDN — e Interscambio di dati elettronici — EDI);

    d) 

    lo stimolo della ricerca e della definizione di nuovi strumenti per la comunicazione e le tecnologie dell'informazione al fine di sviluppare il mercato delle attrezzature, dei servizi e delle applicazioni connesse alle tecnologie dell'informazione e alle comunicazioni, ai servizi e alle installazioni.

    Articolo 74

    Energia

    I settori di cooperazione prioritari saranno i seguenti:

    — 
    la promozione delle energie rinnovabili e delle fonti energetiche locali;
    — 
    la promozione del risparmio energetico e dell'efficienza energetica;
    — 
    la ricerca applicata relativa alle reti di banche-dati in campo economico e sociale, in particolare per collegare gli operatori comunitari e giordani;
    — 
    il sostegno ai programmi di ammodernamento e di sviluppo delle reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti della Comunità.

    La cooperazione si concentrerà inoltre sull'agevolazione del transito del gas, del petrolio e dell'elettricità.

    Articolo 75

    Turismo

    Le priorità della cooperazione in questo campo sono le seguenti:

    — 
    migliorare le conoscenze del settore turistico e assicurare una maggiore coerenza delle politiche relative al turismo,
    — 
    promuovere una buona distribuzione stagionale del turismo,
    — 
    promuovere la cooperazione tra regioni e città dei paesi limitrofi,
    — 
    migliorare le informazioni per i turisti e la tutela dei loro interessi,
    — 
    sottolineare l'importanza turistica del patrimonio culturale,
    — 
    assicurare che venga adeguatamente mantenuta l'interazione tra turismo e ambiente,
    — 
    rendere il turismo più concorrenziale sostenendo una maggiore professionalità, in particolare per quanto riguarda la gestione alberghiera,
    — 
    consentire scambi di informazioni sui previsti sviluppi turistici e sui progetti di commercializzazione turistica, sulle esposizioni turistiche, le mostre, i convegni e le pubblicazioni.

    Articolo 76

    Dogane

    1.  

    Le parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scambi. La cooperazione riguarderà in particolare:

    a) 

    la semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento delle merci;

    b) 

    l'uso del documento amministrativo unico e di un sistema che colleghi i regimi di transito della Comunità e della Giordania.

    2.  
    Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le autorità amministrative delle parti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo 4.

    Articolo 77

    Cooperazione nel settore statistico

    Il principale obiettivo della cooperazione in questo settore è l'armonizzazione della metodologia al fine di creare una base attendibile per la gestione delle statistiche relative agli scambi, alla popolazione, ai flussi migratori e in generale a tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.

    Articolo 78

    Riciclaggio del denaro

    1.  
    Le parti cooperano in particolare al fine di prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e del traffico illecito di stupefacenti in particolare.
    2.  
    La cooperazione nel settore comprende, in particolare, un'assistenza tecnica e amministrativa finalizzata alla definizione di norme per combattere il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e da altri organismi internazionali competenti, in particolare dalla Task Force «Azione finanziaria» (FATF).

    Articolo 79

    Lotta contro gli stupefacenti

    1.  

    La cooperazione tra le parti si prefigge in particolare i seguenti obiettivi:

    — 
    rendere più efficaci le politiche e le misure volte a contrastare la fornitura e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e ridurre l'abuso di tali prodotti,
    — 
    favorire un'impostazione congiunta per ridurre il consumo illecito di tali prodotti.
    2.  
    Le parti definiscono congiuntamente, secondo la rispettiva legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.

    Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private competenti, secondo le rispettive competenze e in collaborazione con gli organismi competenti della Giordania, della Comunità e dei suoi Stati membri.

    3.  

    La cooperazione prende la forma di scambi di informazioni e, se del caso, attività congiunte relative:

    — 
    alla creazione o al rafforzamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti,
    — 
    all'attuazione di progetti di prevenzione, di formazione e di ricerca epidemiologica,
    — 
    alla definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la «Chemical Action Task Force» (CATF).



    TITOLO VI

    COOPERAZIONE IN CAMPO SOCIALE E CULTURALE



    CAPO 1

    DIALOGO IN CAMPO SOCIALE

    Articolo 80

    1.  
    Tra le Parti si instaura un dialogo continuativo su tutti gli aspetti del settore sociale di reciproco interesse.
    2.  
    Tale dialogo serve a ricercare gli strumenti e le modalità attraverso i quali realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini della Giordania e della Comunità che risiedono legalmente negli Stati ospiti.
    3.  

    Il dialogo riguarda in particolare i problemi relativi:

    a) 

    alle condizioni di vita e di lavoro delle comunità immigrate;

    b) 

    all'emigrazione;

    c) 

    all'immigrazione illegale e alle condizioni di rimpatrio delle persone immigrate illegalmente secondo la legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento del paese ospite;

    d) 

    ai progetti e ai programmi per la promozione della parità di trattamento tra cittadini della Giordania e della Comunità, della conoscenza delle reciproche culture e civiltà, dello sviluppo della tolleranza e dell'eliminazione delle discriminazioni.

    Articolo 81

    Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse procedure previsti al titolo I del presente accordo, che possono essere utilizzati come contesto di tale dialogo.



    CAPO 2

    AZIONI DI COOPERAZIONE IN CAMPO SOCIALE

    Articolo 82

    1.  
    Le parti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che dovrebbe procedere di pari passo con qualsiasi sviluppo economico. Esse attribuiscono una particolare priorità al rispetto dei diritti sociali fondamentali.
    2.  
    Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si intraprendono azioni e programmi relativi a qualsiasi argomento di reciproco interesse.

    Rivestono a questo proposito carattere prioritario le seguenti azioni:

    a) 

    la riduzione della pressione migratoria, attraverso la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo della formazione nelle zone ad alto tasso di emigrazione;

    b) 

    il reinserimento delle persone immigrate illegalmente e rimpatriate;

    c) 

    la promozione del ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i mezzi d'informazione, coerentemente con la politica giordana in questo settore;

    d) 

    lo sviluppo e il consolidamento dei programmi giordani di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;

    e) 

    il miglioramento del sistema previdenziale;

    f) 

    il miglioramento del sistema sanitario;

    g) 

    il miglioramento delle condizioni di vita nelle zone più povere, ad alta densità demografica;

    h) 

    l'attuazione e il finanziamento di programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani giordani ed europei residenti negli Stati membri per promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza.

    Articolo 83

    I progetti di cooperazione possono essere realizzati in coordinamento con gli Stati membri e con gli organismi internazionali competenti.

    Articolo 84

    Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione istituisce un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l'attuazione delle disposizioni dei capi 1 e 2.



    CAPO 3

    COOPERAZIONE IN CAMPO CULTURALE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

    Articolo 85

    1.  
    Al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione, e coerentemente con i progetti già elaborati in materia, le parti si impegnano, in uno spirito di rispetto delle reciproche culture, a porre solide basi per un dialogo culturale continuativo e a promuovere una cooperazione culturale a lungo termine in qualsiasi settore di attività pertinente.
    2.  
    Nella definizione dei progetti e dei programmi di cooperazione e delle attività congiunte, le parti rivolgono particolare attenzione ai giovani e alle tecniche di espressione e di comunicazione attraverso i mezzi scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della cultura.
    3.  
    Le parti convengono che i programmi di cooperazione culturale esistenti nella Comunità e negli Stati membri possano essere estesi alla Giordania.
    4.  
    Le parti promuovono attività di reciproco interesse nel settore dell'informazione e delle comunicazioni.



    TITOLO VII

    COOPERAZIONE FINANZIARIA

    Articolo 86

    Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione della Giordania un pacchetto di cooperazione finanziaria secondo le procedure adeguate e con le risorse finanziarie richieste.

    Dette procedure sono stabilite di comune accordo tra le parti tramite gli strumenti più opportuni successivamente all'entrata in vigore dell'accordo.

    Oltre agli aspetti contemplati ai titoli V e VI dell'accordo, la cooperazione finanziaria verte sui seguenti aspetti:

    — 
    promozione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia,
    — 
    potenziamento delle infrastrutture economiche,
    — 
    promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro,
    — 
    adeguamento alle conseguenze sull'economia giordana della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dell'industria,
    — 
    misure di accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale.

    Articolo 87

    Nel quadro degli strumenti finanziari comunitari esistenti destinati a sostenere i programmi di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei, e in stretto coordinamento con le autorità giordane e altri donatori, in particolare con altre istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità studierà gli strumenti più adeguati per sostenere le politiche strutturali della Giordania volte a ristabilire l'equilibrio finanziario dei principali aggregati e a favorire la creazione di un ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita, e a migliorare al tempo stesso il benessere sociale della popolazione.

    Articolo 88

    Per garantire l'adozione di un'impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall'attuazione del presente accordo, le parti seguono con particolare attenzione l'evoluzione dei reciproci scambi commerciali e l'andamento delle relazioni finanziarie tra la Comunità e la Giordania nel quadro del dialogo economico continuativo istituito a norma del titolo V.



    TITOLO VIII

    DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

    Articolo 89

    È istituito un consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

    Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

    Articolo 90

    1.  
    Il consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del Governo della Giordania, dall'altra.
    2.  
    I membri del consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.
    3.  
    Il consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
    4.  
    Il consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo della Giordania, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.

    Articolo 91

    Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi ivi specificati.

    Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

    Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le due parti.

    Articolo 92

    1.  
    Fatte salve le competenze attribuite al consiglio, è istituito un comitato di associazione, incaricato dell'attuazione dell'accordo.
    2.  
    Il consiglio di associazione può delegare al comitato di associazione la totalità o una parte delle proprie competenze.

    Articolo 93

    1.  
    Il comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti del governo della Giordania, dall'altra.
    2.  
    Il comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.

    ▼M1

    3.  
    Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee e da un rappresentante del governo di Giordania.

    ▼B

    Articolo 94

    1.  
    Il comitato di associazione è competente ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché nei settori per i quali il consiglio gli ha delegato le proprie competenze.
    2.  
    Le decisioni del comitato sono adottate di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.

    Articolo 95

    Il consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo.

    Articolo 96

    Il consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e il Parlamento giordano.

    Articolo 97

    1.  
    Ciascuna delle parti può sottoporre al consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
    2.  
    Il consiglio di associazione può risolvere la controversia mediante una decisione.
    3.  
    Ciascuna delle parti è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
    4.  
    Nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia.

    Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

    Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

    Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.

    Articolo 98

    Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare qualsiasi misura:

    a) 

    ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

    b) 

    inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

    c) 

    ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

    Articolo 99

    Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

    — 
    il regime applicato dalla Giordania nei confronti della Comunità non dà luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società,
    — 
    il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Giordania non dà luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società della Giordania.

    Articolo 100

    Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione del presente accordo avrà l'effetto:

    — 
    di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta parte sia tenuta,
    — 
    di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle parti, di qualsiasi misura destinata a evitare l'elusione o l'evasione fiscale,
    — 
    di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.

    Articolo 101

    1.  
    Le parti adottano ogni misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma dell'accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo.
    2.  
    Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

    Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno ledono per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in sede di consiglio di associazione.

    Articolo 102

    I protocolli 1-4 e gli allegati 1-7 costituiscono parte integrante del presente accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere figurano nell'atto finale che costituisce parte integrante del presente accordo.

    Articolo 103

    Ai fini del presente accordo, per «Parti» si intendono la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, da una parte, e la Giordania, dall'altra.

    Articolo 104

    L'accordo è concluso per un periodo illimitato.

    Ciascuna delle parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra parte. L'accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.

    Articolo 105

    Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, da una parte, e al territorio della Giordania, dall'altra.

    Articolo 106

    Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

    Articolo 107

    1.  
    Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le loro rispettive procedure.

    Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

    2.  
    A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita della Giordania e l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Regno hascemita della Giordania, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

    Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete

    Udfærdiget i Bruxelles, den fireogtyvende november nitten hundrede og sygoghalvfems

    Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebenundneunzig

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά

    Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-seven

    Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept

    Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantasette

    Gedaan te Brussel, de vierentwintigste november negentienhonderd zevenennegentig

    Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Novembro de mil novecentos e noventa e sete

    Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän

    Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november nittonhundranittiosju

    image

    Pour le Royaume de Belgique

    Voor het Koninkrijk België

    Für das Königreich Belgien

    signatory

    Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

    Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

    Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

    På Kongeriget Danmarks vegne

    signatory

    Für die Bundesrepublik Deutschland

    signatory

    Για την Ελληνική Δημοκρατία

    signatory

    Por el Reino de España

    signatory

    Pour la République française

    signatory

    Thar cheann Na hÉireann

    For Ireland

    signatory

    Per la Repubblica italiana

    signatory

    Pour le Grand-Duché de Luxembourg

    signatory

    Voor het Koninkrijk der Nederlanden

    signatory

    Für die Republik Österreich

    signatory

    Pela República Portuguesa

    signatory

    Suomen tasavallan puolesta

    signatory

    För Konungariket Sverige

    signatory

    For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

    signatory

    Por las Comunidades Europeas

    For De Europæiske Fællesskaber

    Für die Europäischen Gemeinschaften

    Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

    For the European Communities

    Pour les Communautés européennes

    Per le Comunità europee

    Voor de Europese Gemeenschappen

    Pelas Comunidades Europeias

    Euroopan yhteisöjen puolesta

    På Europeiska gemenskapernas vägnar

    signatory

    signatory

    signatory

    signatory

    ELENCO DEGLI ALLEGATI



    ALLEGATO I:

    Elenco dei prodotti industriali originari della Giordania per i quali la Comunità può mantenere un elemento agricolo di cui all'articolo 10, paragrafo 1

    ALLEGATO II:

    Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità per i quali la Giordania può mantenere un elemento agricolo di cui all'articolo 10, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2

    ALLEGATO III:

    Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità per i quali è applicabile, all'importazione in Giordania, il calendario per lo smantellamento delle tariffe di cui all'articolo 11, paragrafi 3 e 4

    ALLEGATO IV:

    Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità di cui all'articolo 11, paragrafo 5

    ALLEGATO V:

    Elenco delle riserve comunitarie di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) (diritto di stabilimento)

    ALLEGATO VI:

    Elenco delle riserve giordane di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a) (diritto di stabilimento)

    ALLEGATO VII:

    Proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 56

    ▼M2

    ALLEGATO I

    Elenco dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 1



    Codice NC

    Designazione

    (1)

    (2)

    1704

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

    ex 1704 90 99

    – – – – – –  Altri prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    1806

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

    ex 1806 90 90

    – –  Altri prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

    1905 90

    –  altri:

    1905 90 90

    – – – –  altri

    ALLEGATO II

    Elenco dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2



    Codice NC

    Designazione

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

    da 0403 10 51 a 0403 10 99

    – – – –  Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

    da 0403 90 71 a 0403 90 99

    – –  Altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

    0405

    Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere

    0405 20

    –  Paste da spalmare lattiere:

    0405 20 10

    – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

    0405 20 30

    – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

    0711 90 30

    Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui viene presentato

    2208

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; liquori ed altre bevande alcoliche

    ALLEGATO III

    Elenchi dei prodotti industriali originari della Comunità per i quali è applicabile, all'importazione in Giordania, il calendario per lo smantellamento delle tariffe di cui all'articolo 11, paragrafi 3 e 4

    ELENCO A



    130219100

    130219900

    190110200

    190190200

    210690300

    210690400

    210690600

    250300000

    250410000

    250490000

    250700000

    250810000

    250820000

    250830000

    250840000

    250850000

    250860000

    250870000

    250900000

    251010000

    251020000

    251110000

    251120000

    251200000

    251319000

    251320100

    251400000

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    252020100

    252400000

    252610000

    252620000

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    253090200

    253090300

    260111000

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    261100000

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    261310000

    261390000

    261400000

    261510000

    261590000

    261610000

    261690000

    261710000

    261790000

    261800000

    261900000

    262011000

    262019000

    262020000

    262030000

    262040000

    262050000

    262090000

    262100000

    270111000

    270112000

    270119000

    270120000

    270210000

    270220000

    270300000

    270400000

    270500000

    270600000

    270710000

    270720000

    270730000

    270740000

    270750000

    270760000

    270791000

    270799000

    270810000

    270820000

    270900000

    271000520

    271000700

    271220100

    271311000

    271312000

    271320000

    271390000

    271410000

    271490000

    280130000

    280200000

    280300000

    280429100

    280429200

    280470000

    280490000

    280511000

    280519000

    280521000

    280522000

    280530000

    280540000

    280620000

    280700000

    280800000

    280910000

    280920000

    281000000

    281111000

    281119100

    281119900

    281122000

    281129000

    281210100

    281210200

    281210300

    281210400

    281210500

    281210600

    281210700

    281210800

    281210900

    281290000

    281310000

    281390000

    281520000

    281530000

    281610000

    281620000

    281630000

    281700000

    281810000

    281820000

    281830000

    281990100

    282010000

    282110100

    282120100

    282200100

    282300000

    282410000

    282420000

    282490000

    282510000

    282520000

    282530000

    282540000

    282550000

    282560000

    282570000

    282580000

    282590900

    282611000

    282612000

    282619000

    282620000

    282630000

    282690000

    282710000

    282720000

    282731000

    282732000

    282733000

    282734000

    282735000

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    282919000

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    283020000

    283030000

    283090000

    283311000

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    283321000

    283322000

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    283324000

    283325000

    283326000

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    283330000

    283340000

    283421000

    283429100

    283510100

    283522100

    283523100

    283524100

    283525100

    283526100

    283529100

    283531100

    283539100

    283610100

    283620100

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    283691100

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    950440000

    950490000

    950510000

    950590000

    950611000

    950612000

    950619000

    950621000

    950629000

    950631000

    950632000

    950639000

    950640000

    950651000

    950659000

    950661000

    950662000

    950669000

    950670000

    950691000

    950699000

    950710000

    950720000

    950730000

    950790000

    950800000

    960110000

    960190100

    960190900

    960200200

    960200900

    960310000

    960321000

    960329000

    960330000

    960340000

    960350000

    960360000

    960390100

    960390900

    960400000

    960500000

    960810900

    960820000

    960831000

    960839000

    960840000

    960850000

    960860000

    960891000

    960899900

    960910900

    960920000

    960990000

    961000000

    961100000

    961210000

    961220000

    961310000

    961320000

    961330000

    961380000

    961390000

    961420000

    961490000

    961511000

    961519000

    961590000

    961620000

    961700000

    961800000

    970110000

    970190000

    970200000

    970300000

    970400000

    970500900

    970600000

    ELENCO C

    Elenco dei prodotti agricoli trasformati per i quali i dazi doganali sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo:



    050100000

    050210000

    050290000

    050300000

    050510000

    050590000

    050610000

    050690000

    050710000

    050790000

    050800000

    050900000

    130212100

    130220000

    130232000

    140110000

    140120000

    140190000

    140200000

    140300000

    140410110

    140420000

    140490100

    150500100

    150500900

    150600100

    151590100

    151590300

    151710100

    151800000

    152000100

    152110000

    152190100

    152190900

    152200100

    170250000

    180310200

    180310900

    180320200

    180320900

    180400000

    180500900

    190190100

    190211000

    190219100

    190300000

    210390100

    210420100

    210610100

    210610900

    210690700

    210690800

    220720000

    290543000

    290544000

    290545100

    330190100

    330190200

    330210200

    330210300

    350110000

    350510000

    350520100

    380910000

    382311000

    382312000

    382313000

    382319000

    382370000

    382460000

    ELENCO D

    Elenco dei prodotti agricoli trasformati per i quali i dazi doganali sono soppressi in quattro uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006:



    130213000

    130214000

    130231000

    140410900

    151590200

    180500100

    190110900

    190120900

    190190900

    190410000

    190420000

    190430000

    190490000

    190590100

    190590300

    190590400

    210111000

    210112000

    210120000

    210130000

    210210000

    210220000

    210230000

    210690910

    210690990

    290545900

    ELENCO E

    Elenco dei prodotti agricoli trasformati per i quali i dazi doganali sono soppressi in otto uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006:



    051000000

    071040000

    071190900

    090300000

    121220000

    130212900

    140410190

    140490900

    150600900

    151590900

    151620900

    151790200

    151790900

    152000900

    170410000

    170490000

    180610000

    180620000

    180631000

    180632000

    180690000

    190219900

    190220000

    190300000

    190510000

    190520000

    200190000

    200410000

    200490000

    200510000

    200520100

    200520900

    200580000

    200811000

    200891000

    200899900

    210310000

    210320000

    210330000

    210390900

    210410000

    210420900

    210500000

    210690200

    210690990

    220110000

    220190000

    220210000

    220290000

    220710100

    220710900

    220890500

    330190900

    350520900

    350520900

    ELENCO F

    Elenco dei prodotti agricoli trasformati per i quali i dazi doganali sono ridotti del 50 % in cinque uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006:



    190531000

    190539000

    ELENCO G

    Elenco dei prodotti agricoli trasformati per i quali i dazi doganali non sono soppressi e che sono soggetti a una clausola di revisione:



    220300000

    220510000

    220590000

    220820000

    220830000

    220840000

    220850000

    220860000

    220870000

    220890300

    220890400

    220890900

    240210000

    240220000

    240290100

    240290200

    240310100

    240310900

    240391000

    240399300

    240399900

    ALLEGATO IV

    Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità di cui all'articolo 11, paragrafo 5



    220300000

    220500000

    240200000

    240300000

    240390000

    240399000

    240399200

    570100000

    570110000

    570190000

    570200000

    570210000

    570220000

    570230000

    570231000

    570239000

    570240000

    570241000

    570249000

    570250000

    570251000

    570259000

    570290000

    570291000

    570299000

    570300000

    570310000

    570390000

    570400000

    570410000

    570500000

    610110000

    610190000

    610210000

    610230000

    610290000

    610312000

    610319000

    610321000

    610322000

    610323000

    610329000

    610339000

    610349000

    610402900

    610412000

    610413000

    610423000

    610431000

    610439000

    610444000

    610449000

    610459000

    610461000

    610469000

    610610000

    610811000

    610819000

    610829000

    610832000

    610839000

    610899000

    611090000

    611190000

    611220000

    611231000

    611239000

    611241000

    611249000

    611300000

    611410000

    611490000

    611599900

    611610000

    611691000

    611692000

    611693000

    611699000

    611710000

    611720000

    611780000

    611790000

    620113000

    620119000

    620199000

    620219000

    620291000

    620299000

    620590000

    620610000

    620640000

    620690000

    620711000

    620719000

    620722000

    620729000

    620792000

    620799000

    620811000

    620819000

    620821000

    620822000

    620829000

    620891000

    620892000

    620899000

    620910000

    620990000

    621010000

    621040000

    621050000

    621111000

    621112000

    621120000

    621131000

    621133000

    621139000

    621141000

    621143000

    621149000

    621220000

    621230000

    621290000

    621310000

    621320000

    621390000

    621600000

    621710900

    621790000

    630900000

    630900100

    630900900

    640110000

    640191000

    640192000

    640199000

    640212000

    640219000

    640220000

    640230000

    640291000

    640299000

    640510000

    640520000

    640590000

    640610000

    640620000

    640691000

    640699100

    640699200

    640699910

    640699990

    ex870310 000  (*1)

    ex870321 000  (*1)

    ex870322 000  (*1)

    ex870323 000  (*1)

    ex870324 000  (*1)

    ex870331 000  (*1)

    ex870332 000  (*1)

    ex870333 000  (*1)

    ex870339 000  (*1)

    940120000

    940130000

    940140000

    940150000

    940161000

    940169000

    940171000

    940179000

    940180000

    940190000

    940210100

    940310000

    940320000

    940330000

    940340000

    940350000

    940360000

    940370000

    940380000

    940390000

    940410000

    940421000

    940429000

    940430000

    940490000

    940510000

    940520000

    940530000

    940540900

    940550900

    940560000

    940591000

    940592000

    940599000

    940600190

    940600200

    940600300

    940600900

    (*1)   

    Si intendono per veicoli d'occasione i veicoli aventi più di 6 mesi dalla registrazione e che hanno percorso almeno 6 000 km.

    ▼B

    ALLEGATO V

    Elenco delle riserve comunitarie di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b)

    Settore minerario

    In alcuni Stati membri può essere necessaria una concessione per consentire a società non controllate da persone fisiche o giuridiche comunitarie di acquisire i diritti minerari e di procedere alle attività estrattive.

    Pesca

    Salvo diverse disposizioni, l'accesso alle risorse biologiche e delle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri della Comunità e il loro utilizzo sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di un territorio comunitario.

    Acquisto di beni immobili

    In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili è soggetto a restrizioni.

    Servizi audiovisivi, compresa la radio

    Il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, può essere riservato a impianti audiovisivi che rispondano a determinati criteri di origine.

    Servizi di telecomunicazione, compresi i servizi mobili e satellitari

    Servizi riservati.

    In alcuni Stati membri l'accesso al mercato per le infrastrutture e i servizi complementari è soggetto a restrizioni.

    Agricoltura

    Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionale alle società non controllate da persone fisiche o giuridiche comunitarie che intendono intraprendere attività agricole. L'acquisto di vigneti da parte di società non controllate da persone fisiche o giuridiche comunitarie è soggetto a notifica o, a seconda dei casi, ad autorizzazione.

    Agenzie di stampa

    In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle società radiotelevisive è soggetta a restrizioni.

    ALLEGATO VI

    Riserve giordane al trattamento nazionale di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a)

    Al fine di migliorare le condizioni del trattamento nazionale in tutti i settori, l'elenco delle riserve di cui sopra sarà riesaminato entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

    — 
    Gli investitori non giordani non possono detenere più del 50 % di qualsiasi progetto o attività economica nei seguenti settori:
    a) 

    appalti nel settore edilizio;

    b) 

    commercio e servizi commerciali;

    c) 

    settore minerario.

    — 
    Gli investitori non giordani possono acquistare i titoli quotati sul mercato finanziario di Amman in moneta giordana purché i fondi siano trasferiti da una valuta estera convertibile.
    — 
    La partecipazione azionaria non giordana a una società per azioni non può, superare il 50 %, a meno che la percentuale di azioni non giordane risulti superiore al 50 % al momento di chiudere la sottoscrizione, nel qual caso il massimale per la partecipazione non giordana equivale alla percentuale in questione.
    — 
    L'importo minimo degli investimenti non giordani in qualsiasi progetto è pari a 100 000 JOD (centomila dinari giordani), fatta eccezione per gli investimenti sul mercato finanziario di Amman, dove l'investimento minimo è di 1 000 JOD (mille dinari giordani).

    Per l'acquisto, la vendita o l'affitto di beni immobili da parte di non giordani occorre l'approvazione preventiva del Consiglio dei ministri.

    ALLEGATO VII

    Proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 56

    1. Entro il termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, la Giordania aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali in materia di diritti di proprietà:

    — 
    Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi del 1971),
    — 
    Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961),
    — 
    Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Atto di Ginevra del 1977, emendato nel 1979),
    — 
    Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979),
    — 
    Protocollo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989),
    — 
    Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980),
    — 
    Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) (Atto di Ginevra del 1991).

    2. Entro il settimo anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Giordania aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali:

    — 
    Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).

    3. La Giordania si impegna ad assicurare un'adeguata ed efficace protezione dei brevetti per i prodotti chimici e farmaceutici, a norma degli articoli 27-34 dell'accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, entro il termine del terzo anno dall'entrata in vigore del presente accordo o, se precedente, dalla sua adesione all'OMC.

    4. Il Consiglio di associazione può decidere che i paragrafi 1, 2 e 3 si applichino ad altre convenzioni multilaterali in questo settore.

    5. Le Parti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

    — 
    Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979).

    ELENCO DEI PROTOCOLLI



    PROTOCOLLO n. 1

    relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Giordania

    PROTOCOLLO n. 2

    relativo al regime applicabile all'importazione nella Giordania di prodotti agricoli originari della Comunità

    PROTOCOLLO n. 3

    relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa

    PROTOCOLLO n. 4

    sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

    PROTOCOLLO

    all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell’Unione

    PROTOCOLLO

    che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

    ▼M2

    PROTOCOLLO N. 1

    relativo alle disposizioni applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Giordania

    1. 

    Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Giordania sono soggette alle condizioni di seguito specificate.

    2. 

    All'entrata in vigore del presente protocollo i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Giordania sono soppressi, tranne per i prodotti elencati in allegato.

    3. 

    I prodotti elencati in allegato originari della Giordania sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e in allegato.

    4. 

    Per i prodotti agricoli originari della Giordania elencati nell'allegato al presente protocollo i dazi doganali sono soppressi o ridotti nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna B.

    5. 

    I dazi doganali applicati ai quantitativi eccedenti i contingenti sono ridotti della percentuale indicata per ciascun prodotto nella colonna C.

    6. 

    Per i prodotti della voce 1509 la soppressione dei dazi doganali si applica unicamente alle importazioni di olio d'oliva non trattato, interamente ottenuto in Giordania e trasportato direttamente dalla Giordania nella Comunità. Ai prodotti della voce 1509 che non soddisfano tale condizione si applica il dazio doganale previsto dalla tariffa doganale comune.

    7. 

    A decorrere dal 1o gennaio 2010 sono soppressi i dazi doganali all'importazione nella Comunità di tutti i prodotti agricoli originari della Giordania, tranne per i prodotti dei codici NC 0603 10 e 1509 10 , ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei punti da 3 a 5.

    8. 

    In deroga a quanto disposto ai punti da 2 a 6, per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata ai quali si applica un prezzo d'entrata in conformità del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione ( 1 ), e per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

    9. 

    Per i prodotti di seguito elencati, il prezzo d'entrata convenuto a partire dal quale i dazi specifici sono ridotti a zero durante i periodi indicati corrisponde a quello indicato di seguito. Per tutti gli altri periodi si applica il prezzo d'entrata normale.



    Codice NC

    Prodotto

    Periodo

    Prezzo d'entrata convenuto (per 100 kg)

    0702 00 00

    Pomodori, freschi o refrigerati

    1.10–31.5

    € 46,1

    0707 00 05

    Cetrioli, freschi o refrigerati

    1.11–31.5

    € 44,9

    0709 10 00

    Carciofi, freschi o refrigerati

    1.11–31.12

    € 57,1

    0709 90 70

    Zucchine, fresche o refrigerate

    1.10–31.1

    € 42,4

    1.4–20.4

    € 42,4

    0805 10 20

    Arance fresche

    1.12–31.5

    € 26,4

    ex 0805 20 10

    Clementine fresche

    1.11–fine febbraio

    € 48,4

    10. 

    Per i prodotti di cui al punto 9:

    — 
    se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, del 4 %, del 6 % o dell'8 % al prezzo d'entrata convenuto, il dazio doganale specifico è pari, rispettivamente, al 2 %, al 4 %, al 6 % o all'8 % di tale prezzo d'entrata convenuto;
    — 
    se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata convenuto, si applica il dazio doganale specifico consolidato nell'ambito dell'OMC;
    — 
    i prezzi d'entrata convenuti sono ridotti nelle stesse proporzioni e al medesimo ritmo dei prezzi d'entrata consolidati nell'ambito dell'OMC.

    ALLEGATO AL PROTOCOLLO 1

    relativo alle disposizioni applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Giordania



    Codice NC (1)

    Designazione (2)

    Riduzione del dazio doganale NPF (%)

    Volume del contingente tariffario annuale (t in peso netto)

    Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente (%)

     

     

    A

    B

    C

    0603 10

    Fiori recisi, freschi

    100

    2006: 2 000

    2007: 4 500

    2008: 7 000

    2009: 9 500

    dal 2010: 12 000

    60

    0701 90 50

    0701 90 90

    Patate di primizia, fresche o refrigerate

    Altre patate, fresche o refrigerate

    100

    2006: 1 000

    2007: 2 350

    2008: 3 700

    2009: 5 000

    50

    0703 20 00

    Aglio, fresco o refrigerato

    100

    1 000

    0

    0707 00

    Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

    100

    2006: 2 000

    2007: 3 000

    2008: 4 000

    2009: 5 000

    0

    0805

    Agrumi, freschi o secchi

    100

    2006: 1 000

    2007: 3 350

    2008: 5 700

    2009: 8 000

    0

    0810 10 00

    Fragole, fresche

    100

    2006: 500

    2007: 1 000

    2008: 1 500

    2009: 2 000

    40

    1509 10

    Olio d'oliva vergine

    100

    2006: 2 000

    2007: 4 500

    2008: 7 000

    2009: 9 500

    dal 2010: 12 000

    0

    (1)   

    Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione (GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1).

    (2)   

    Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati «ex» codici NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

    PROTOCOLLO N. 2

    relativo alle disposizioni applicabili all'importazione in Giordania di prodotti agricoli originari della Comunità

    1. 

    Le importazioni in Giordania dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle condizioni specificate di seguito.

    2. 

    I dazi doganali applicabili all'importazione in Giordania di taluni prodotti agricoli originari della Comunità sono soppressi in conformità dell'allegato.

    3. 

    Ai fini della soppressione dei dazi doganali di cui al paragrafo 2 si applicano le seguenti condizioni:

    — 
    i dazi doganali applicabili ai prodotti elencati in allegato nella categoria «A» sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo,
    — 
    i dazi doganali applicabili ai prodotti elencati in allegato nella categoria «B« sono soppressi in due uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006; tali prodotti beneficiano di un accesso in franchigia doganale a decorrere dal 1o maggio 2007,
    — 
    i dazi doganali applicabili ai prodotti elencati in allegato nella categoria «C» sono soppressi in quattro uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006; tali prodotti beneficiano di un accesso in franchigia doganale a decorrere dal 1o maggio 2009,
    — 
    i dazi doganali applicabili ai prodotti elencati in allegato nella categoria «D» sono soppressi in cinque uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006; tali prodotti beneficiano di un accesso in franchigia doganale a decorrere dal 1o maggio 2010,
    — 
    i dazi doganali applicabili ai prodotti elencati in allegato nella categoria «E» sono soppressi in otto uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006; tali prodotti beneficiano di un accesso in franchigia doganale a decorrere dal 1o maggio 2013,
    — 
    i dazi doganali applicabili ai prodotti elencati in allegato nella categoria «F» sono ridotti del 40 % in otto uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006; tali prodotti beneficiano di un accesso al 60 % del tasso di base a decorrere dal 1o maggio 2013,
    — 
    i dazi doganali applicabili ai prodotti elencati in allegato nella categoria «G» non sono soppressi.
    4. 

    Ai fini della soppressione dei dazi doganali di cui al paragrafo 2, il dazio di base cui si applicano le riduzioni successive è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma dello scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell'accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo. La Giordania comunica alla Comunità i suoi dazi di base.

    5. 

    Qualora, successivamente alla firma dello scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell'accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dai negoziati tariffari in sede di OMC, tali dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

    ALLEGATO AL PROTOCOLLO 2

    relativo alle disposizioni applicabili all'importazione in Giordania di prodotti agricoli originari della Comunità, sulla base della nomenclatura doganale della Giordania

    Categoria «A» – prodotti per i quali i dazi doganali sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo:



    010110000

    010190000

    010310000

    010391000

    010392000

    010611000

    010612000

    010619000

    010620000

    010631000

    010632000

    010639000

    010690000

    020500000

    020610000

    020621000

    020622000

    020629000

    020630000

    020641000

    020649000

    020680000

    020690000

    020726100

    020727100

    021011000

    021012000

    021019000

    021020000

    021091000

    021092000

    021093000

    021099000

    040210200

    040210910

    040221200

    040221910

    040229200

    040229910

    040390100

    040410100

    040690100

    040700200

    040811000

    040891000

    050400000

    051110000

    051191100

    051191200

    051199100

    051199200

    051199300

    060230200

    060230900

    060240100

    060290200

    060290400

    060290900

    070310200

    070310900

    070390000

    071010000

    071190100

    071190200

    071220200

    071231100

    071232100

    071233100

    071239100

    071290200

    071310100

    071310900

    071320100

    071331100

    071331900

    071332100

    071332900

    071333100

    071333900

    071339100

    071339900

    071340100

    071350100

    071390100

    071390900

    080410900

    080420000

    081310000

    090910100

    100110000

    100190000

    100200000

    100300000

    100400000

    100700000

    100810000

    100820000

    100830000

    100890000

    110100000

    110210000

    110220000

    110230000

    110290000

    110311000

    110313000

    110319000

    110320000

    110412000

    110419100

    110419900

    110422000

    110423000

    110429000

    110430000

    110510000

    110520000

    110610100

    110630100

    110710000

    110720000

    110811100

    110812200

    110813000

    110814000

    110819200

    110820000

    110900000

    120100000

    120400000

    120510000

    120590000

    120600100

    120710000

    120720000

    120730000

    120740000

    120750100

    120799000

    120810000

    120890100

    120890400

    120910000

    120921000

    120922000

    120923000

    120924000

    120925000

    120926000

    120929900

    120930000

    120991000

    120999000

    121010000

    121020000

    121110000

    121120000

    121130000

    121140000

    121190000

    121210000

    121230000

    121300000

    121410000

    121490000

    130110100

    130110100

    130120100

    130190100

    130239000

    150200000

    150410000

    150420000

    150430000

    150710000

    150790100

    150810000

    151211000

    151219100

    151311000

    151319100

    151321000

    151329100

    151411000

    151419100

    151491000

    151499100

    151511000

    151519100

    151521000

    151529200

    151530100

    151540100

    151590100

    151590300

    151620300

    151620400

    151620500

    151710100

    152200900

    170111000

    170112000

    170211000

    170219000

    170230000

    170240000

    170290300

    170310000

    170390100

    180100000

    200520100

    200899200

    200911100

    210690300

    210690400

    210690600

    230110000

    230120000

    230210000

    230220000

    230230000

    230240000

    230250000

    230300000

    230310000

    230320000

    230330000

    230400000

    230500000

    230610000

    230620000

    230630000

    230641000

    230649000

    230650000

    230660000

    230670000

    230690000

    230800000

    230990100

    230990200

    230990300

    230990300

    330111000

    330112000

    330113000

    330114000

    330119000

    330121000

    330122000

    330123000

    330124000

    330125000

    330126000

    330129000

    330130000

    330210300

    350190000

    350211000

    350219000

    350220000

    350290000

    350300100

    350300200

    350400000

    350510000

    410120000

    410150000

    410190000

    410210000

    410221000

    410229000

    410310000

    410320000

    410330000

    410390000

    500100000

    500200000

    500310000

    500390000

    510111000

    510119000

    510121000

    510129000

    510130000

    510211000

    510219000

    510220000

    510310000

    510320000

    510330000

    520100000

    520210000

    520291000

    520299000

    520300000

    530110000

    530121000

    530129000

    530130000

    530210000

    530290000

    Categoria «B» – prodotti per i quali i dazi doganali sono soppressi in due uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006 e che beneficiano di un accesso in franchigia doganale a decorrere dal 1o maggio 2007:



    010210000

    010290000

    010410000

    010420000

    010511000

    010512000

    010519000

    010592000

    010593000

    010599000

    020110000

    020120000

    020130900

    020210000

    020220000

    020230900

    020410000

    020421000

    020422000

    020423900

    020430000

    020441000

    020442000

    020443900

    020450000

    070110000

    071320900

    071340900

    071350900

    100510000

    100590000

    100610000

    100620000

    100630000

    100640000

    130213000

    330210900

    430110000

    430130000

    430160000

    430170000

    430180000

    430190000

    Categoria «C» – prodotti per i quali i dazi doganali sono soppressi in quattro uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006 e che beneficiano di un accesso in franchigia doganale a decorrere dal 1o maggio 2009:



    040210990

    040221990

    040229990

    040510000

    040520000

    040590000

    051199400

    060110000

    060120900

    060210000

    060220000

    071290100

    080620000

    151790300

    350300900

    Categoria «D» – prodotti per i quali i dazi doganali sono soppressi in cinque uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006 e che beneficiano di un accesso in franchigia doganale a decorrere dal 1o maggio 2010:



    020810000

    020820000

    020830000

    020840000

    020850000

    020890000

    081050000

    090111000

    090112000

    090190000

    090210000

    090220000

    090230000

    090240000

    Categoria «E» – prodotti per i quali i dazi doganali sono soppressi in otto uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006 e che beneficiano di un accesso in franchigia doganale a decorrere dal 1o maggio 2013:



    020130100

    020230100

    020311000

    020312000

    020319000

    020321000

    020322000

    020329000

    020423100

    020443100

    020711000

    020713000

    020724000

    020725000

    020726900

    020727900

    020732000

    020733000

    020734000

    020735000

    020736000

    020900000

    040110000

    040120000

    040130000

    040291000

    040299000

    040310000

    040390900

    040410900

    040490000

    040610000

    040620000

    040630000

    040640000

    040690900

    040700100

    040700900

    040819000

    040899000

    040900000

    041000000

    051191900

    051199900

    060120100

    060230300

    060240900

    060290300

    060310000

    060390000

    060410000

    060491000

    060499000

    070190100

    070190900

    070200000

    070310300

    070320000

    070410000

    070420000

    070490000

    070511000

    070519000

    070521000

    070529000

    070610000

    070690000

    070700000

    070810000

    070820000

    070890000

    070910000

    070920000

    070930000

    070940000

    070951000

    070952000

    070959000

    070960000

    070970000

    070990000

    071021000

    071022000

    071029000

    071030000

    071080000

    071090000

    071120000

    071130000

    071140000

    071151000

    071159000

    071190900

    071220900

    071231900

    071232900

    071233900

    071239900

    071290900

    071410000

    071420000

    071490000

    080111000

    080119000

    080121000

    080122000

    080131000

    080132000

    080211000

    080212000

    080221000

    080222000

    080231000

    080232000

    080240000

    080250000

    080290000

    080300100

    080300900

    080410100

    080410300

    080430000

    080440000

    080450000

    080510100

    080510900

    080520000

    080540000

    080550000

    080590000

    080610000

    080711000

    080719000

    080720000

    080810100

    080810900

    080820000

    080910000

    080920000

    080930000

    080940000

    081010000

    081020000

    081030000

    081040000

    081060000

    081090000

    081110000

    081120000

    081190000

    081210000

    081290000

    081320000

    081330000

    081340000

    081350000

    081400000

    090121000

    090122000

    090411000

    090412000

    090420000

    090500000

    090610000

    090620000

    090700000

    090810000

    090820000

    090830000

    090910900

    090920000

    090930000

    090940000

    090950000

    091010000

    091020000

    091030000

    091040000

    091050000

    091091000

    091099000

    110610900

    110620000

    110630900

    110811900

    110812900

    110819900

    120210000

    120220000

    120300000

    120600900

    120750900

    120760000

    120791000

    120890900

    120929100

    121291000

    121299000

    130110900

    130110900

    130120900

    130190900

    130211000

    150100000

    150300000

    150790900

    150890000

    150910000

    151000000

    151190900

    151219900

    151221000

    151229000

    151319900

    151329900

    151419900

    151499900

    151519900

    151529900

    151530900

    151540900

    151550000

    151590900

    151610000

    151620200

    151620900

    151710900

    151790200

    151790900

    160220000

    160239000

    160241000

    160242000

    160249000

    160290000

    170191000

    170199900

    170220000

    170260000

    170290100

    170290900

    170390900

    180200000

    200110000

    200190000

    200210000

    200290000

    200310000

    200320000

    200390000

    200510000

    200520900

    200540000

    200551000

    200559000

    200560000

    200570000

    200590000

    200600000

    200710000

    200791000

    200799000

    200811000

    200819000

    200820000

    200830000

    200840000

    200850000

    200860000

    200870000

    200880000

    200892000

    200899900

    200911900

    200912900

    200919900

    200921900

    200929900

    200931900

    200939900

    200941900

    200949900

    200950000

    200961900

    200969900

    200971900

    200979900

    200980900

    200990900

    210690500

    230700000

    230910000

    230990900

    Categoria «F» – prodotti per i quali i dazi doganali sono ridotti del 40 % in otto uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006 e che beneficiano di un accesso al 60 % del tasso di base a decorrere dal 1o maggio 2013;



    220410000

    220421000

    220429000

    220430000

    220600000

    Categoria «G» – prodotti per i quali i dazi doganali non sono soppressi:



    020712000

    020714000

    150990000

    160100000

    160210000

    160231000

    160232000

    160250000

    170199100

    240110000

    240120000

    240130000

    ▼M10

    PROTOCOLLO N. 3

    relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa



    Articolo 1

    Norme di origine applicabili

    1.  
    Ai fini dell'applicazione dell'accordo si applicano l'appendice I e le disposizioni pertinenti dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 2 ) («convenzione»), da ultimo modificata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
    2.  
    Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti all'accordo.

    Articolo 2

    Norme di origine alternative applicabili

    1.  
    Fatto salvo l'articolo 1 del presente protocollo, ai fini dell'applicazione dell'accordo, anche i prodotti che acquisiscono l'origine preferenziale conformemente alle norme di origine alternative applicabili di cui all'appendice A del presente protocollo («norme transitorie») sono considerati originari dell'Unione europea o del Regno hashemita di Giordania.
    2.  
    Le norme transitorie si applicano fino all'entrata in vigore della modifica della convenzione su cui sono basate le norme transitorie.

    Articolo 3

    Composizione delle controversie

    1.  
    Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione o all'articolo 34 dell'appendice A del presente protocollo che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Consiglio di associazione.
    2.  
    La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

    Articolo 4

    Modifiche del protocollo

    Il Consiglio di associazione può decidere di modificare il presente protocollo.

    Articolo 5

    Recesso dalla convenzione

    1.  
    Se l'Unione europea o il Regno hashemita di Giordania notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e il Regno hashemita di Giordania avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione dell'accordo.
    2.  
    Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine rinegoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi all'accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e il Regno hashemita di Giordania.

    APPENDICE A

    NORME DI ORIGINE ALTERNATIVE APPLICABILI

    Norme per l'applicazione facoltativa tra le parti contraenti della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee in attesa del completamento e dell'entrata in vigore della modifica della Convenzione

    («norme» o «norme transitorie»)

    DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    INDICE

    FINALITÀ

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Definizioni

    DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

    Articolo 2

    Requisiti di carattere generale

    Articolo 3

    Prodotti interamente ottenuti

    Articolo 4

    Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

    Articolo 5

    Norma di tolleranza

    Articolo 6

    Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

    Articolo 7

    Cumulo dell'origine

    Articolo 8

    Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine

    Articolo 9

    Unità da prendere in considerazione

    Articolo 10

    Assortimenti

    Articolo 11

    Elementi neutri

    Articolo 12

    Separazione contabile

    REQUISITI TERRITORIALI

    Articolo 13

    Principio della territorialità

    Articolo 14

    Non modificazione

    Articolo 15

    Esposizioni

    RESTITUZIONE O ESENZIONE

    Articolo 16

    Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

    PROVA DELL'ORIGINE

    Articolo 17

    Requisiti di carattere generale

    Articolo 18

    Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

    Articolo 19

    Esportatore autorizzato

    Articolo 20

    Procedura di rilascio del certificato di circolazione EUR.1

    Articolo 21

    Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

    Articolo 22

    Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

    Articolo 23

    Validità della prova dell'origine

    Articolo 24

    Zone franche

    Articolo 25

    Requisiti per l'importazione

    Articolo 26

    Importazioni con spedizioni scaglionate

    Articolo 27

    Esonero dalla prova dell'origine

    Articolo 28

    Discordanze ed errori formali

    Articolo 29

    Dichiarazione del fornitore

    Articolo 30

    Importi espressi in euro

    PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI

    Articolo 31

    Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

    Articolo 32

    Composizione delle controversie

    COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    Articolo 33

    Notifica e cooperazione

    Articolo 34

    Controllo delle prove dell'origine

    Articolo 35

    Controllo delle dichiarazioni del fornitore

    Articolo 36

    Sanzioni

    APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A

    Articolo 37

    Spazio economico europeo

    Articolo 38

    Liechtenstein

    Articolo 39

    Repubblica di San Marino

    Articolo 40

    Principato di Andorra

    Articolo 41

    Ceuta e Melilla

    Elenco degli allegati

    ALLEGATO I

    Note introduttive all'elenco dell'allegato II

    ALLEGATO II

    Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

    ALLEGATO III

    Testo della dichiarazione di origine

    ALLEGATO IV

    Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1

    ALLEGATO V

    Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla

    ALLEGATO VI

    Dichiarazione del fornitore

    ALLEGATO VII

    Dichiarazione a lungo termine del fornitore

    FINALITÀ

    Le presenti norme sono facoltative. Esse sono destinate a un'applicazione provvisoria in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione PEM» o «convenzione»). Le presenti norme saranno applicate bilateralmente agli scambi tra le parti contraenti che accettano di far riferimento a esse o di includerle nei loro accordi commerciali preferenziali bilaterali. Le presenti norme sono destinate a essere applicate in alternativa alle norme della convenzione che, conformemente alla convenzione, non pregiudicano i principi stabiliti nei singoli accordi pertinenti o in altri accordi bilaterali pertinenti tra le parti contraenti. Di conseguenza, le presenti norme non saranno obbligatorie ma facoltative. Possono essere applicate dagli operatori economici che desiderino chiedere il trattamento preferenziale in base a esse anziché in base alle norme della convenzione.

    Le presenti norme non hanno lo scopo di modificare la convenzione, che rimane pienamente in applicazione tra le parti contraenti della convenzione. Le presenti norme non altereranno i diritti e gli obblighi delle parti contraenti nell'ambito della convenzione.

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente protocollo:

    a) 

    per «parte contraente applicatrice» si intende una parte contraente della convenzione PEM che incorpora il presente protocollo nei suoi accordi commerciali preferenziali bilaterali con un'altra parte contraente della convenzione PEM e comprende le parti dell'accordo;

    b) 

    per «capitoli», «voci» e «sottovoci» si intendono i capitoli, le voci e le sottovoci (codici a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato»), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;

    c) 

    il termine «classificato» si riferisce alla classificazione delle merci in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

    d) 

    con il termine «spedizione» si intendono i prodotti:

    i) 

    spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure

    ii) 

    accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

    e) 

    con «autorità doganali della parte o della parte contraente applicatrice» si intende per l'Unione europea qualsiasi autorità doganale degli Stati membri dell'Unione europea;

    f) 

    per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);

    g) 

    per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella parte nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi relativi alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto. Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» si riferisce all'impresa appaltante.

    Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nella parte, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

    h) 

    per «materiali fungibili» o «prodotti fungibili» si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro;

    i) 

    per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;

    j) 

    per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;

    k) 

    per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

    l) 

    per «contenuto massimo di materiali non originari» si intende il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;

    m) 

    per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

    n) 

    il termine «territori» comprende il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali di una parte;

    o) 

    per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati originari delle altre parti contraenti applicatrici con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice;

    p) 

    per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

    TITOLO II

    DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

    Articolo 2

    Requisiti di carattere generale

    Ai fini dell'applicazione dell'accordo si considerano prodotti originari di una parte quando sono esportati nell'altra parte:

    a) 

    i prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3;

    b) 

    i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in tale parte di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4.

    Articolo 3

    Prodotti interamente ottenuti

    1.  

    Si considerano interamente ottenuti in una parte quando sono esportati nell'altra parte:

    a) 

    i prodotti minerari e l'acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

    b) 

    le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;

    c) 

    gli animali vivi, ivi nati e allevati;

    d) 

    i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

    e) 

    i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;

    f) 

    i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

    g) 

    i prodotti dell'acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;

    h) 

    i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;

    i) 

    i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);

    j) 

    gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

    k) 

    gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

    l) 

    i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori dalle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

    m) 

    le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

    2.  

    Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

    a) 

    che sono immatricolate nella parte esportatrice o nella parte importatrice;

    b) 

    che battono bandiera della parte esportatrice o della parte importatrice;

    c) 

    che soddisfano una delle seguenti condizioni:

    i) 

    appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini della parte esportatrice o della parte importatrice oppure

    ii) 

    appartengono a società

    — 
    la cui sede principale e il cui luogo principale di attività sono situati nella parte esportatrice o nella parte importatrice e
    — 
    appartengono, in misura non inferiore al 50 %, alla parte esportatrice o alla parte importatrice o a enti pubblici o a cittadini di dette parti.
    3.  
    Ai fini del paragrafo 2, quando la parte esportatrice o la parte importatrice è l'Unione europea, si intendono gli Stati membri dell'Unione europea.
    4.  
    Ai fini del paragrafo 2, gli Stati EFTA sono considerati un'unica parte contraente applicatrice.

    Articolo 4

    Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

    1.  
    Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l'articolo 6, i prodotti che non sono interamente ottenuti in una parte si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II per le merci in questione.
    2.  
    Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in una parte conformemente al paragrafo 1 è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
    3.  
    La conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere determinata per ciascun prodotto.

    Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle parti possono autorizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore dei materiali non originari come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

    4.  
    Nel caso in cui si applichi il paragrafo 3, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite degli stessi prodotti effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione degli stessi prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito nella parte esportatrice o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.
    5.  
    Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.
    6.  
    I valori medi di cui al paragrafo 4 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell'accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

    Articolo 5

    Norma di tolleranza

    1.  

    In deroga all'articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore accertato non superi:

    a) 

    il 15 % del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;

    b) 

    il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a).

    Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato I.

    2.  
    Il paragrafo 1 del presente articolo non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell'elenco contenuto nell'allegato II.
    3.  
    I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafo 1, la tolleranza prevista da tali disposizioni si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato II, devono essere interamente ottenuti.

    Articolo 6

    Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

    1.  

    Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

    a) 

    le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

    b) 

    la scomposizione e la composizione di confezioni;

    c) 

    il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

    d) 

    la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

    e) 

    le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

    f) 

    la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;

    g) 

    le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;

    h) 

    la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

    i) 

    l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

    j) 

    il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli);

    k) 

    le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

    l) 

    l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

    m) 

    la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;

    n) 

    la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

    o) 

    la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti;

    p) 

    il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

    q) 

    la macellazione degli animali;

    r) 

    il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q).

    2.  
    Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella parte esportatrice su quel prodotto.

    Articolo 7

    Cumulo dell'origine

    1.  
    Fatto salvo l'articolo 2, si considerano originari della parte esportatrice quando sono esportati nell'altra parte i prodotti fabbricati all'interno della prima utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
    2.  
    Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della parte esportatrice non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6, il prodotto ottenuto utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice è considerato originario della parte esportatrice soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di una delle altre parti contraenti applicatrici. In caso contrario, il prodotto ottenuto si considera originario della parte contraente applicatrice che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nella parte esportatrice.
    3.  
    Fatto salvo l'articolo 2 con l'esclusione dei prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in una parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.
    4.  
    Fatto salvo l'articolo 2, per i prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 e solamente per gli scambi bilaterali tra le parti, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella parte importatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.

    Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola parte contraente applicatrice.

    5.  
    Le parti possono decidere unilateralmente di estendere l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo all'importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63. La parte che decide tale estensione ne dà notifica all'altra parte e informa la Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.
    6.  
    Ai fini del cumulo ai sensi dei paragrafi da 3 a 5 del presente articolo i prodotti originari sono considerati originari della parte esportatrice solo se la lavorazione o trasformazione ivi effettuata va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6.
    7.  
    I prodotti originari delle parti contraenti applicatrici di cui al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella parte esportatrice conservano la loro origine quando vengono esportati in una delle altre parti contraenti applicatrici.

    Articolo 8

    Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine

    1.  

    Il cumulo di cui all'articolo 7 si può applicare soltanto a condizione che:

    a) 

    un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) sia in vigore tra le parti contraenti applicatrici che partecipano all'acquisizione del carattere originario e la parte contraente applicatrice di destinazione e

    b) 

    le merci abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle del presente protocollo.

    2.  
    Gli avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in una pubblicazione ufficiale della Giordania, secondo le rispettive procedure.

    Il cumulo di cui all'articolo 7 si applica dalla data indicata in tali avvisi.

    Le parti comunicano alla Commissione europea i dettagli degli accordi conclusi con altre parti contraenti applicatrici che comprendono tali norme, incluse le relative date di entrata in vigore.

    3.  
    La prova dell'origine include la dicitura in inglese ‘CUMULATION APPLIED WITH (nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i in inglese)’ se i prodotti hanno ottenuto il carattere originario mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7.

    Se come prova dell'origine si usa un certificato di circolazione EUR.1, tale dicitura figura nella casella 7 di detto certificato.

    4.  
    Le parti possono decidere, per i prodotti esportati verso di esse che hanno ottenuto il carattere originario nella parte esportatrice mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7, di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui al paragrafo 3 del presente articolo ( 3 ).

    Le parti notificano la deroga alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

    Articolo 9

    Unità da prendere in considerazione

    1.  

    L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che:

    a) 

    quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

    b) 

    quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare il presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

    2.  
    Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
    3.  
    Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

    Articolo 10

    Assortimenti

    Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.

    Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

    Articolo 11

    Elementi neutri

    Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

    a) 

    energia e combustibile;

    b) 

    impianti e attrezzature;

    c) 

    macchine e utensili;

    d) 

    merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

    Articolo 12

    Separazione contabile

    1.  
    Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, gli operatori economici possono garantire la gestione dei materiali utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i materiali in scorte separate.
    2.  
    Gli operatori economici possono garantire la gestione di prodotti fungibili originari e non originari della voce 1701 utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i prodotti in scorte separate.
    3.  
    Le parti possono chiedere che l'applicazione della separazione contabile sia subordinata all'autorizzazione preventiva delle autorità doganali. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate e monitorano l'uso che viene fatto dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione qualora il beneficiario ne faccia un uso improprio in qualsiasi modo o non soddisfi una delle altre condizioni previste dal presente protocollo.

    Attraverso l'utilizzo della separazione contabile si deve garantire che, in qualsiasi momento, non si possano considerare prodotti «originari della parte esportatrice» più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte.

    Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella parte esportatrice.

    4.  
    Il beneficiario del metodo di cui ai paragrafi 1 e 2 emette prove dell'origine o ne fa richiesta per la quantità di prodotti che si possono considerare originari della parte esportatrice. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti

    TITOLO III

    REQUISITI TERRITORIALI

    Articolo 13

    Principio di territorialità

    1.  
    Le condizioni enunciate al titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella parte interessata.
    2.  

    I prodotti originari esportati da una parte verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

    a) 

    che i prodotti reimportati sono gli stessi che erano stati esportati e

    b) 

    che essi non sono stati sottoposti ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

    3.  

    L'acquisizione del carattere originario in conformità delle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della parte esportatrice sui materiali esportati da quest'ultima e successivamente reimportati, purché:

    a) 

    tali materiali siano interamente ottenuti nella parte esportatrice o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione; e

    b) 

    si possa dimostrare alle autorità doganali che:

    i) 

    i prodotti reimportati derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati e

    ii) 

    il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della parte esportatrice con l'applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si richiede il riconoscimento del carattere originario.

    4.  
    Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della parte esportatrice. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte esportatrice e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di tale parte con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.
    5.  
    Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della parte esportatrice, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.
    6.  
    I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5.
    7.  
    Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della parte esportatrice sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

    Articolo 14

    Non modificazione

    1.  
    Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo e dichiarati per l'importazione in una parte a condizione che tali prodotti siano gli stessi che sono stati esportati dalla parte esportatrice. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi terzi di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno.
    2.  
    Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di transito.
    3.  
    Fatto salvo il titolo V della presente appendice, il frazionamento delle spedizioni è ammesso solo se queste restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di frazionamento.
    4.  

    In caso di dubbio la parte importatrice può chiedere all'importatore o al suo rappresentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giustificativo e in particolare da:

    a) 

    documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico;

    b) 

    prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli;

    c) 

    un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento; oppure

    d) 

    qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

    Articolo 15

    Esposizioni

    1.  

    I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli per cui si può applicare il cumulo a norma degli articoli 7 e 8 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in una parte beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo pertinente, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

    a) 

    un esportatore ha inviato i prodotti da una parte verso il paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

    b) 

    l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario in un'altra parte;

    c) 

    i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e

    d) 

    dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

    2.  
    Alle autorità doganali della parte importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al titolo V della presente appendice, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
    3.  
    Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

    TITOLO IV

    RESTITUZIONE O ESENZIONE

    Articolo 16

    Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

    1.  
    I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato originari di una parte, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente al titolo V della presente appendice, non sono soggetti, nella parte esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
    2.  
    Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella parte esportatrice ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
    3.  
    L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
    4.  
    Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica negli scambi tra le parti per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario applicando il cumulo dell'origine di cui all'articolo 7, paragrafo 4 o 5.
    5.  
    Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica negli scambi bilaterali tra le parti senza applicazione del cumulo con i materiali originari di un'altra parte contraente applicatrice.

    TITOLO V

    PROVA DELL'ORIGINE

    Articolo 17

    Requisiti di carattere generale

    1.  

    I prodotti originari di una delle parti importati nell'altra parte beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:

    a) 

    un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV della presente appendice;

    b) 

    nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una dichiarazione («dichiarazione di origine») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato III della presente appendice.

    2.  
    In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 27, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
    3.  
    Fatto salvo il paragrafo 1, le parti possono concordare che, per gli scambi preferenziali tra di esse, le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), siano sostituite da attestazioni dell'origine compilate da esportatori registrati in una banca dati elettronica conformemente alla pertinente legislazione delle parti.

    L'uso di un'attestazione dell'origine rilasciata dagli esportatori registrati in una banca dati elettronica concordata da una o più parti contraenti applicatrici non osta all'uso del cumulo diagonale con altre parti contraenti applicatrici.

    4.  
    Ai fini del paragrafo 1, le parti possono concordare di istituire un sistema che consenta di rilasciare elettronicamente e/o presentare elettronicamente le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
    5.  
    Ai fini dell'articolo 7, se si applica l'articolo 8, paragrafo 4, l'esportatore in una parte contraente applicatrice che rilascia o chiede una prova dell'origine sulla base di un'altra prova dell'origine che beneficia di una deroga all'obbligo di includere la dicitura come altrimenti richiesto dall'articolo 8, paragrafo 3, adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronta a presentare tutti i documenti pertinenti alle autorità doganali.

    Articolo 18

    Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

    1.  

    La dichiarazione di origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

    a) 

    da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, oppure

    b) 

    da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000  EUR.

    2.  
    La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti possono essere considerati originari di una parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
    3.  
    L'esportatore che compila una dichiarazione di origine dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale della parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.
    4.  
    La dichiarazione di origine dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato III della presente appendice, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
    5.  
    Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché egli consegni alle autorità doganali della parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
    6.  
    La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente («dichiarazione di origine a posteriori»), purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

    In caso di frazionamento di una spedizione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, e a condizione che il termine di due anni sia rispettato, l'attestazione di origine può essere rilasciata retroattivamente dall'esportatore della parte esportatrice dei prodotti.

    Articolo 19

    Esportatore autorizzato

    1.  
    Fatti salvi i requisiti nazionali, le autorità doganali della parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito in tale parte («esportatore autorizzato») a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.
    2.  
    L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
    3.  
    Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.
    4.  
    Le autorità doganali verificano il corretto uso dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione se l'esportatore autorizzato ne fa un uso scorretto e lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2.

    Articolo 20

    Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

    1.  
    Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali della parte esportatrice su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
    2.  
    A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV della presente appendice. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
    3.  
    Il certificato di circolazione EUR.1 include nella casella 7 la dicitura in inglese ‘TRANSITIONAL RULES’.
    4.  
    L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.
    5.  
    Un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della parte esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
    6.  
    Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Esse si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
    7.  
    La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 di detto certificato.
    8.  
    Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

    Articolo 21

    Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

    1.  

    In deroga all'articolo 20, paragrafo 8, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

    a) 

    non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

    b) 

    viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici;

    c) 

    la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell'esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3;

    d) 

    è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o EUR.MED conformemente alle norme della convenzione PEM per prodotti che sono originari anche conformemente al presente protocollo; l'esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronto a presentare alle autorità doganali tutti i documenti pertinenti che dimostrino che il prodotto è originario ai sensi del presente protocollo; oppure

    e) 

    è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4, e l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, è richiesta all'importazione in un'altra parte contraente applicatrice.

    2.  
    Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
    3.  
    Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 entro due anni dalla data di esportazione e solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
    4.  
    In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: ‘ISSUED RETROSPECTIVELY’.
    5.  
    La dicitura di cui al paragrafo 4 deve figurare nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1.

    Articolo 22

    Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

    1.  
    In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
    2.  
    In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, il duplicato rilasciato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve recare la seguente dicitura in inglese: ‘DUPLICATE’.
    3.  
    La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
    4.  
    Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

    Articolo 23

    Validità della prova dell'origine

    1.  
    La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio o di compilazione nella parte esportatrice e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice.
    2.  
    Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della parte importatrice dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
    3.  
    Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della parte importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

    Articolo 24

    Zone franche

    1.  
    Le parti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento.
    2.  
    In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di una parte contraente applicatrice importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, è possibile rilasciare o compilare una nuova prova dell'origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme al presente protocollo.

    Articolo 25

    Requisiti per l'importazione

    Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte.

    Articolo 26

    Importazioni con spedizioni scaglionate

    Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 , per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

    Articolo 27

    Esonero dalla prova dell'origine

    1.  
    Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.
    2.  

    Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

    a) 

    le importazioni presentano un carattere occasionale;

    b) 

    le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;

    c) 

    per loro natura e quantità esse consentono di escludere ogni fine commerciale.

    3.  
    Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200  EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

    Articolo 28

    Discordanze ed errori formali

    1.  
    La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
    2.  
    In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non vengono respinti se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essi riportate.

    Articolo 29

    Dichiarazione del fornitore

    1.  
    Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una parte per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da un'altra parte contraente applicatrice, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali parti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale a norma dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
    2.  
    La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in una parte contraente applicatrice al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della parte esportatrice e soddisfino gli altri obblighi del presente protocollo.
    3.  
    Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato VI, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.
    4.  
    Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in una parte contraente applicatrice rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore») valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VII e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.
    5.  
    Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue dell'accordo, conformemente al diritto interno della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
    6.  
    Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

    Articolo 30

    Importi espressi in euro

    1.  
    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi nelle monete nazionali delle parti equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.
    2.  
    Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.
    3.  
    Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi in questione a tutti i paesi interessati.
    4.  
    Una parte può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Una parte può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore nella moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
    5.  
    Gli importi espressi in euro sono riveduti dal Consiglio di associazione su richiesta di una delle parti. Nel procedere a detta revisione, il Consiglio di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

    TITOLO VI

    PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI

    Articolo 31

    Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

    1.  
    Un esportatore che ha compilato una dichiarazione di origine o ha richiesto un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare una copia cartacea o una versione elettronica di tali prove dell'origine e di tutti i documenti giustificativi del carattere originario del prodotto per almeno tre anni dalla data di rilascio o di compilazione della dichiarazione di origine.
    2.  
    Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture e le bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6.

    Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

    3.  

    Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i documenti giustificativi del carattere originario includono, tra l'altro:

    a) 

    una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

    b) 

    documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente applicatrice, conformemente al suo diritto interno;

    c) 

    documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella parte interessata, compilati o rilasciati in tale parte, conformemente al diritto interno;

    d) 

    dichiarazioni di origine o certificati di circolazione EUR.1 comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nelle parti in conformità del presente protocollo;

    e) 

    prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori delle parti in applicazione degli articoli 13 e 14 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tali articoli.

    4.  
    Le autorità doganali della parte esportatrice che rilasciano certificati di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
    5.  
    Le autorità doganali della parte importatrice devono conservare per almeno tre anni le dichiarazioni di origine e i certificati di circolazione EUR.1 loro presentati.
    6.  
    Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nelle parti contraenti applicatrici i materiali utilizzati, compilate in tale parte, sono considerate uno dei documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 29, paragrafo 6, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di tale parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri obblighi stabiliti dal presente protocollo.

    Articolo 32

    Composizione delle controversie

    Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 o relative all'interpretazione della presente appendice che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Consiglio di associazione.

    La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della parte importatrice è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

    TITOLO VII

    COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    Articolo 33

    Notifica e cooperazione

    1.  
    Le autorità doganali delle parti si comunicano a vicenda il fac-simile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, con i modelli dei numeri di autorizzazione rilasciati agli esportatori autorizzati e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni di origine.
    2.  
    Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano reciproca assistenza, mediante le autorità doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine, delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

    Articolo 34

    Controllo delle prove dell'origine

    1.  
    Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della parte importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
    2.  
    Quando presentano una domanda di controllo a posteriori, le autorità doganali della parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte esportatrice il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
    3.  
    Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali della parte esportatrice. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
    4.  
    Qualora le autorità doganali della parte importatrice decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
    5.  
    I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle parti e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
    6.  
    Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

    Articolo 35

    Controllo delle dichiarazioni del fornitore

    1.  
    Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali di una parte in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
    2.  
    Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della parte di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la dichiarazione a lungo termine del fornitore e le fatture, le bolle di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

    A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.

    3.  
    Il controllo viene effettuato dall'autorità doganale della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo essa ha il diritto di chiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o a ogni altro controllo che ritenga utile.
    4.  
    I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.

    Articolo 36

    Sanzioni

    Ciascuna parte prevede l'applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione nazionale in relazione al presente protocollo.

    TITOLO VIII

    APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A

    Articolo 37

    Spazio economico europeo

    Le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono considerate originarie dell'Unione europea, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia («parti contraenti del SEE») se esportate rispettivamente dall'Unione europea, dall'Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia in Giordania, a condizione che gli accordi di libero scambio che si avvalgono del presente protocollo siano applicabili tra la Giordania e le parti contraenti del SEE.

    Articolo 38

    Liechtenstein

    Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.

    Articolo 39

    Repubblica di San Marino

    Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, i prodotti originari della Repubblica di San Marino sono considerati originari dell'Unione europea.

    Articolo 40

    Principato di Andorra

    Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, i prodotti originari del Principato di Andorra classificati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono considerati originari dell'Unione europea.

    Articolo 41

    Ceuta e Melilla

    1.  
    Ai fini del presente protocollo, il termine «Unione europea» non comprende Ceuta e Melilla.
    2.  
    I prodotti originari della Giordania importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e degli adattamenti ai trattati ( 4 ). La Giordania riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal pertinente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari dell'Unione europea.
    3.  
    Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'allegato V.

    ▼M11

    APPENDICE B

    ADDENDUM DELL’ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ PRODOTTI TRASFORMATI IN GIORDANIA POSSANO OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

    Articolo 1

    Disposizioni comuni

    A.   Definizione di origine

    1. Per i prodotti di cui all’articolo 2 della presente appendice è possibile applicare le norme seguenti anziché quelle che figurano nell’allegato II dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 3 («convenzione»), se tali prodotti soddisfano le condizioni seguenti:

    a) 

    le necessarie lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché i prodotti possano ottenere il carattere di prodotto originario avvengono in impianti di produzione situati nel territorio della Giordania; e

    b) 

    la forza lavoro complessiva di ciascun impianto di produzione situato nel territorio della Giordania in cui i prodotti sono lavorati o trasformati è composta da una percentuale di rifugiati siriani di almeno il 15 % (calcolata singolarmente per ciascun impianto di produzione).

    2. La pertinente percentuale a norma del paragrafo 1, lettera b), è calcolata in qualsiasi momento successivo all’entrata in vigore della presente appendice e in seguito su base annua, tenendo conto del numero di rifugiati siriani che sono occupati su base equivalente a tempo pieno e in impieghi dignitosi e formali e che hanno ottenuto un permesso di lavoro valido per un periodo minimo di 12 mesi, ai sensi della legislazione applicabile in Giordania.

    3. Le autorità giordane competenti provvedono a monitorare che gli impianti di produzione ammissibili rispettino le condizioni di cui al paragrafo 1. Le autorità giordane competenti provvedono a monitorare che gli impianti di produzione ammissibili rispettino le condizioni di cui al paragrafo 1, concedono agli impianti di produzione che soddisfano tali condizioni un numero di autorizzazione e revocano immediatamente tale numero di autorizzazione se gli impianti di produzione non soddisfano più dette condizioni.

    B.   Prova dell’origine

    4. Una prova dell’origine compilata secondo le disposizioni della presente appendice contiene la menzione seguenti in lingua inglese:

    «Derogation – Appendix B of Protocol 3 – [authorisation number granted by the competent authorities of Jordan]».

    C.   Cooperazione amministrativa

    5. Quando, a norma dell’articolo 32, paragrafo 5, dell’appendice I della convenzione, le autorità doganali della Giordania informano la Commissione europea o le autorità doganali richiedenti degli Stati membri dell’Unione europea («Stati membri») in merito ai risultati del controllo, esse precisano che i prodotti di cui all’articolo 2 della presente appendice soddisfano le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo.

    6. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Giordania effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione europea o delle autorità doganali degli Stati membri, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione europea o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle indagini.

    D.   Relazione, monitoraggio e revisione

    7. Entro 12 mesi dopo l’entrata in vigore della presente appendice, e successivamente su base annuale, la Giordania presenta alla Commissione europea una relazione sul funzionamento e sugli effetti della presente appendice, che include statistiche su produzione ed esportazione al livello di otto cifre o con il massimo livello di dettaglio disponibile per i prodotti coperti dal regime istituito dalla decisione n. 1/2016 e un elenco che identifica gli impianti di produzione in Giordania e precisa la percentuale di rifugiati siriani impiegati in ciascun singolo impianto di produzione su base annua. La Giordania fornisce inoltre relazioni alla Commissione europea con cadenza trimestrale sul numero complessivo di permessi di lavoro attivi o di altri mezzi misurabili corrispondenti a posti di lavoro legali e attivi determinati dal comitato di associazione. Le parti riesaminano congiuntamente tali relazioni e tutte le questioni relative all’attuazione e al monitoraggio della presente appendice nell’ambito degli organismi istituiti dall’accordo, in particolare del sottocomitato industria, commercio e servizi. Le parti assicurano che le pertinenti organizzazioni internazionali, quali l’Organizzazione internazionale del lavoro e la Banca mondiale siano coinvolte nel processo di monitoraggio.

    8. Una volta che la Giordania abbia raggiunto il suo obiettivo di promuovere una maggiore partecipazione dei rifugiati siriani al mercato del lavoro formale mediante il rilascio di almeno 60 000 permessi di lavoro attivi, o altri mezzi misurabili corrispondenti a occupazione legale e attiva determinata dal comitato di associazione, ai rifugiati siriani, le parti applicano la presente appendice a tutti i prodotti disciplinati dalla presente appendice senza il requisito di soddisfare le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b).

    9. Se ritiene che non vi siano prove sufficienti del rispetto da parte della Giordania delle condizioni di cui al paragrafo 8, l’Unione europea può deferire la questione al comitato di associazione. Se il comitato di associazione non dichiara entro 90 giorni dal deferimento della questione che le condizioni di cui al paragrafo 8 sono rispettate o non modifica la presente appendice, l’Unione europea può decidere che si applicano le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b).

    E.   Sospensione temporanea

    10. 

    a) 

    Fatti salvi i paragrafi 8 e 9, l’Unione europea può deferire la questione al comitato di associazione se ritiene che non vi siano prove sufficienti che la Giordania o uno specifico impianto di produzione rispettino le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Il deferimento determina se il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 è attribuibile alla Giordania o a uno specifico impianto di produzione.

    b) 

    Se il comitato di associazione non dichiara entro 90 giorni dal deferimento della questione che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono rispettate o non modifica la presente appendice, l’applicazione della presente appendice è sospesa. La durata della sospensione è quella contenuta nel deferimento effettuato dall’Unione europea al comitato di associazione.

    c) 

    Il comitato di associazione può decidere di prorogare il termine di 90 giorni. In tal caso la sospensione dell’applicazione della presente appendice ha effetto qualora il Consiglio di associazione non abbia adottato alcuna delle azioni indicate nella lettera b) entro il termine prorogato.

    d) 

    Il comitato di associazione può decidere di revocare la sospensione dell’applicazione della presente appendice.

    e) 

    In caso di sospensione, la presente appendice continua ad avere applicazione per un periodo di quattro mesi con riferimento ai prodotti che, alla data di sospensione temporanea dell’appendice, si trovano in transito o in regime di deposito provvisorio in magazzini doganali o zone franche nell’Unione europea, e per i quali è stata compilata una prova dell’origine conformemente alla presente appendice prima della data di sospensione temporanea.

    F.   Meccanismo di salvaguardia

    11. Qualora un prodotto di cui all’articolo 2, che beneficia dell’applicazione della presente appendice, sia importato in quantitativi talmente accresciuti e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare seri danni ai produttori dell’Unione europea di prodotti analoghi o direttamente concorrenti nella totalità o in parte del territorio dell’Unione europea, o gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell’economia dell’Unione europea, a norma degli articoli 24 e 26 dell’accordo, l’Unione europea può deferire la questione al comitato di associazione affinché la esamini. Se entro 90 giorni dalla data del deferimento il comitato di associazione non adotta una decisione che ponga fine a tali seri danni, minacce o gravi perturbazioni, o nel caso in cui non sia stata raggiunta alcuna soluzione soddisfacente, l’applicazione della presente appendice è sospesa per quanto riguarda tale prodotto fino a quando il comitato di associazione non adotti una decisione che dichiari la fine di tali danni, minacce o perturbazioni, o non sia raggiunta dalle parti una soluzione soddisfacente che sia comunicata al comitato di associazione.

    G.   Entrata in vigore e applicazione

    12. La presente appendice si applica dalla data di applicazione della decisione del Consiglio di associazione, alla quale esso è allegato, e si applica fino al 31 dicembre 2030.

    Articolo 2

    Elenco dei prodotti e delle necessarie lavorazioni e trasformazioni

    L’elenco dei prodotti cui si applica la presente appendice e le norme di lavorazione e trasformazione che possono essere applicate in alternativa a quelle elencate nell’appendice I, allegato II, della convenzione sono riportati qui di seguito.

    L’appendice I, allegato II, della convenzione contenente le note introduttive dell’elenco dell’appendice I, allegato II, della convenzione si applica mutatis mutandis all’elenco seguente, con gli emendamenti seguenti:

    Alla nota 5.2, secondo paragrafo, sono aggiunti i seguenti materiali di base:

    «— 

    fibre di vetro;

    — 

    fibre di metallo.».

    Alla nota 7.3, il testo è sostituito dal seguente:

    «Ai sensi delle voci ex  27 07 e 2713 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine.».

    Ai fini della presente appendice si applica l’elenco seguente:



    «ex capitolo 25

    Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex  25 19

    Carbonato di magnesio naturale (magnesite) frantumato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Può tuttavia essere utilizzato il carbonato di magnesio naturale (magnesite).

    ex capitolo 27

    Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex  27 07

    Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

    Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

    o

    altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2710

    Oli di petrolio o di materiali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati

    Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

    o

    altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2711

    Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (2)

    o

    altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2712

    Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati.

    Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

    o

    altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2713

    Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

    Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

    o

    altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 28

    Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex  28 11

    Triossido di zolfo nonché

    Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex  28 40

    Perborato di sodio;

    Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    2843

    Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2843

    ex  28 52

    — Composti di mercurio di eteri interni e di loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

     

    — Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852 , 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex capitolo 29

    Prodotti chimici organici, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex  29 05

    Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905 Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    2905,43; 2905,44; 2905,45

    Mannitolo; D-glucitolo (sorbitolo); glicerolo

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto. Tuttavia materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    2915

    Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex  29 32

    — Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

     

    — Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    2933

    Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    2934

    Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    Capitolo 31

    Concimi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    Capitolo 32

    Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex capitolo 33

    Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex  33 01

    Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un “gruppo” (3) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex capitolo 34

    Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l’odontoiatria” e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex  34 04

    Cere artificiali e cere preparate:

    — a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    Capitolo 35

    Sostanze albuminoidi; amidi modificati; colle; enzimi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Capitolo 37

    Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex capitolo 38

    Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex  38 03

    Tallol raffinato

    Raffinazione di tallol greggio

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex  38 05

    Essenza di trementina al solfato, depurata

    Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    3806 30

    “Gomme-esteri”

    Fabbricazione a partire da acidi resinici

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex  38 07

    Pece nera (pece di catrame vegetale)

    Distillazione del catrame di legno

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    3809 10

    Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: a base di sostanze amidacee

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    3823

    Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3823

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    3824 60

    Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905.44

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905.44. Tuttavia materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex capitolo 39

    Materie plastiche e lavori di tali materie; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex  39 07

    — Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (4)

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

     

    — Poliestere

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex  39 20

    Fogli e pellicole di ionomeri

    Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero dell’etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex  39 21

    Fogli di plastica, metallizzati

    Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza di spessore inferiore a 23 micron (5)

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex capitolo 40

    Gomma e lavori di gomma; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    4012

    Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma:

     

     

    — Pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma

    Rigenerazione di pneumatici usati

     

    — altro

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex capitolo 41

    Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    da 4101 da 4103

    Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) del capitolo 41

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    da 4104 da 4106

    Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

    Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 4104,11, 4104,19, 4105,10, 4106,21, 4106,31 o 4106,91

    o

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    4107 , 4112 , 4113

    Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali delle sottovoci 4104,41, 4104,49, 4105,30, 4106,22, 4106,32 e 4106,92, solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli conciati o in crosta allo stato secco

    Capitolo 42

    Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella (diversi dal pelo di Messina)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex capitolo 43

    Pelli da pellicceria e loro lavori; relativi lavori; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    4301

    Pelli da pellicceria gregge (comprese teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    ex  43 02

    Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:

     

     

    — tavole, croci e manufatti simili

    Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

     

    — altro

    Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

    4303

    Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

    Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

    ex capitolo 44

    Legno e lavori di legno; carbone di legna; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex  44 07

    Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

    Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

    ex  44 08

    Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

    Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

    da ex  44 10 a ex  44 13

    Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

    Fabbricazione di liste o modanature

    ex  44 15

    Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, in legno

    Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

    ex  44 18

    — Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) di legno

     

    — Liste e modanature

    Fabbricazione di liste o modanature

    ex  44 21

    Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

    Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

    ex capitolo 51

    Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    da 5106 da 5110

    Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

    Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura (6)

    da 5111 da 5113

    Tessuti di lana, di peli fini o grossolani di animali o di crine:

    Tessitura (6)

    o

    stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 52

    Cotone; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    da 5204 da 5207

    Filati di cotone

    Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (6)

    da 5208 da 5212

    Tessuti di cotone:

    Tessitura (6)

    o

    stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 53

    Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    da 5306 da 5308

    Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

    Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (6)

    da 5309 da 5311

    Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

    Tessitura (6)

    stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 5401 da 5406

    Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

    Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (6)

    5407 e 5408

    Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

    Tessitura (6)

    o

    stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 5501 da 5507

    Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali

    da 5508 da 5511

    Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

    Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (6)

    da 5512 da 5516

    Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

    Tessitura (6)

    o

    stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 56

    Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi:

    Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali

    o

    floccaggio accompagnato da tintura o stampa (6)

    5602

    Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

     

     

    — Feltri all’ago

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto

    Tuttavia:

    — i filamenti di polipropilene della voce 5402 ,

    — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , oppure

    — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

    nei quali la denominazione di un singolo filato o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (6)

     

    — altri

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto

    o

    unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (6)

    5603

    Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

    Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica

    5604

    Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

     

     

    — Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

    Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili

     

    — altri

    Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (6)

    5605

    Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

    Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco (6)

    5606

    Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella”

    Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco

    o

    filatura accompagnata da floccaggio

    o

    floccaggio accompagnato da tintura (6)

    Capitolo 57

    Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

    Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

    o

    fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta

    o

    floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

    o

    fabbricazione di tessuti “tufted” accompagnata da tintura o da stampa

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica (6)

    Tuttavia:

    — i filamenti di polipropilene della voce 5402 ,

    — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , oppure

    — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

    nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

    ex capitolo 58

    Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:

    Tessitura (6)

    o

    stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    5805

    Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    5810

    Ricami in pezza, in strisce o in motivi

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    5901

    Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

    Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

    o

    floccaggio accompagnato da tintura o stampa

    5902

    Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

     

     

    — contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

    Tessitura

     

    — altri

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

    5903

    Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

    Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

    o

    stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    5904

    Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

    Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura (6)

    5905

    Rivestimenti murali di materie tessili:

     

     

    — impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

    Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

     

    — altri

    Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

    o

    tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

    o

    stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6).

    5906

    Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

     

     

    — tessuti a maglia

    Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia

    o

    lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura

    o

    tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (6)

     

    — altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

     

    — altri

    Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

    o

    tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura

    5907

    Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

    Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

    o

    floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

    o

    stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    5908

    Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

     

     

    — reticelle ad incandescenza, impregnate

    Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia

     

    — altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    da 5909 da 5911

    Manufatti tessili per usi industriali:

     

     

    — Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

    Tessitura

     

    — Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

    Tessitura (6)

     

    — altri

    Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata da tessitura (6)

    o

    tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

    Capitolo 60

    tessuti a maglia

    Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia

    o

    lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura

    o

    floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

    o

    tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia

    o

    torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Capitolo 61

    Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

     

     

    — ottenuti riunendo mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

    Fabbricazione a partire da tessuti

     

    — altri

    Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)

    o

    tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) (6)

    ex capitolo 62

    Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi:

    Fabbricazione a partire da tessuti

    6213 e 6214

    Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

     

     

    — ricamati

    Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

    o

    fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)

    o

    confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6) (7)

     

    — altri

    Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

    o

    confezione seguita da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6) (7)

    6217

    Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :

     

     

    — ricamati

    Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

    o

    fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)

     

    — equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

    Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

    o

    spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (7)

     

    — tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 63

    Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; stracci; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    da 6301 da 6304

    Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l’arredamento:

     

     

    — in feltro, di stoffe non tessute

    Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l’agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)

     

    — altri:

     

     

    --  ricamati

    Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio)

    o

    fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) (8)

     

    --  altri

    Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio)

    6305

    Sacchi e sacchetti da imballaggio

    Tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (6)

    6306

    Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

     

     

    — non tessuti

    Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l’agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)

     

    — altri

    Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) (6) (7)

    o

    spalmatura, a condizione che il valore del tessuto non spalmato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata da confezione (compreso il taglio)

    6307

    Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    6308

    Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

    Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

    ex capitolo 64

    Calzature, ghette ed oggetti simili parti di questi oggetti; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

    6406

    Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    Capitolo 65

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    ex capitolo 68

    Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex  68 03

    Lavori di ardesia naturale o agglomerata

    Fabbricazione a partire da ardesia lavorata

    ex  68 12

    Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    ex  68 14

    Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie

    Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

    Capitolo 69

    Prodotti ceramici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex capitolo 70

    Vetro e lavori di vetro, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    7006

    Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato

     

     

    — lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (9)

    Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006

     

    — altro

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

    7010

    Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    7013

    Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex  70 19

    Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

    Fabbricazione a partire da:

    — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), o

    — lana di vetro

    ex capitolo 71

    Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    7106 , 7108 e 7110

    Metalli preziosi:

     

     

    — greggi

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106 , 7108 o 7110

    o

    separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110

    o

    fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 , tra di loro o con metalli comuni

     

    — semilavorati o in polvere

    Produzione a partire da metalli preziosi greggi

    ex  71 07 , ex  71 09 ed ex  71 11

    Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

    Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

    7115

    Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    7117

    Minuterie di fantasia

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 73

    Lavori di ferro o acciaio; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    ex  73 01

    Palancole

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207

    7302

    Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

    7304 , 7305 e 7306

    Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 o 7224

    ex  73 07

    Accessori per tubi di acciai inossidabili

    Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    7308

    Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o di acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301

    ex  73 15

    Catene antisdrucciolevoli

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 74

    Rame e lavori di rame; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    7403

    Rame raffinato e leghe di rame, greggio

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    ex capitolo 76

    Alluminio e lavori di alluminio; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    7601

    Alluminio greggio

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    7607

    Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7606

    ex capitolo 78

    Piombo e lavori di piombo, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    7801

    Piombo greggio:

     

     

    — piombo raffinato

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

     

    — altro

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati

    Capitolo 80

    Stagno e lavori di stagno

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    ex capitolo 82

    Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    8206

    Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

    8211

    Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni

    8214

    Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni

    8215

    Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni

    ex capitolo 83

    Lavori diversi di metalli comuni; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex  83 02

    Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici e congegni di chiusura automatica per porte

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Gli altri materiali della voce 8302 si possono tuttavia utilizzare, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex  83 06

    Statuette ed altri oggetti ornamentali, di metalli comuni

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Gli altri materiali della voce 8306 si possono tuttavia utilizzare, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 84

    Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    8401

    Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce), non irradiati, per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    8407

    Motori a pistone alternativo o rotativo con accensione a scintilla (motori a scoppio)

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    8408

    Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    8427

    Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    8482

    Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex capitolo 85

    Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    8501 , 8502

    Motori e generatori elettrici; gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    8513

    Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    8519

    Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    8521

    Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    8523

    Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    8525

    Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    8526

    Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    8527

    Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    8528

    Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    da 8535 a 8537

    Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    8540 11 e 8540 12

    Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    da ex 8542 31 a ex 8542 33 ed ex 8542 39

    Circuiti integrati monolitici

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    o

    operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte

    8544

    Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    8545

    Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    8546

    Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    8547

    Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    8548

    Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    Capitolo 86

    Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione.

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex capitolo 87

    Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; esclusi:

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    8711

    Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“sidecar”)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex capitolo 90

    Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    9002

    Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    9033

    Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    Capitolo 91

    Orologeria

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    Capitolo 94

    Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex capitolo 95

    Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex  95 06

    Mazze da golf e parti delle mazze

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

    ex capitolo 96

    Lavori diversi, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    9601 e 9602

    Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura).

    Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa quella della voce 3503 , e lavori di gelatina non indurita

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    9603

    Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, scope di filacce e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere, raschini di gomma o di simili materie flessibili

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    9605

    Assortimenti da viaggio per la toletta personale, il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

    Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

    9606

    Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

    Fabbricazione:

    — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9608

    Penne e matite a sfera; penne e pennarelli con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce

    9612

    Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

    Fabbricazione:

    — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9613 20

    Accendini tascabili, a gas, ricaricabili

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9614

    Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    (1)   

    Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

    (2)   

    Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. la nota introduttiva 7.2.

    (3)   

    Per “gruppo” si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

    (4)   

    Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

    (5)   

    Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.

    (6)   

    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

    (7)   

    Cfr. nota introduttiva 6.

    (8)   

    Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

    (9)   

    SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.».

    ▼M10

    ALLEGATO I

    NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

    Nota 1 –    Introduzione generale

    L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del titolo II della presente appendice. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:

    a) 

    attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;

    b) 

    a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;

    c) 

    deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;

    d) 

    la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

    Nota 2 –    Struttura dell'elenco

    2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da ‘ex’: ciò significa che le norme della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.

    2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

    2.3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna 3.

    2.4. Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione «oppure», l'esportatore può scegliere quale applicare.

    Nota 3 –    Esempi di applicazione delle norme

    3.1. L'articolo 4 del titolo II della presente appendice, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte.

    3.2. In conformità dell'articolo 6 del titolo II della presente appendice, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complesse delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte.

    Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 del titolo II della presente appendice, le norme dell'elenco specificano la lavorazione o trasformazione minima richiesta da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse quindi conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere.

    Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di fabbricazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

    Se una norma non autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

    Esempio: se la norma dell'elenco per il capitolo 19 prevede che «i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 % del peso», l'impiego (vale a dire l'importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (materiali a uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato.

    3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa descrizione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

    Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce…» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

    3.4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

    3.5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma.

    3.6. Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

    Nota 4 –    Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

    4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di una parte sono considerati originari del territorio di tale parte, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate.

    4.2. Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (per esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.

    Nota 5 –    Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

    5.1. Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione «fibre naturali» definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

    5.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0511 , la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105 , le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305 .

    5.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

    5.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507 .

    5.5. Per «stampa (se insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia, al tufting o al floccaggio)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico.

    5.6. Per «stampa (operazione indipendente)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    Nota 6 –    Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti

    6.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).

    6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

    Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

    — 
    seta;
    — 
    lana;
    — 
    peli grossolani di animali;
    — 
    peli fini di animali;
    — 
    crine di cavallo;
    — 
    cotone;
    — 
    carta e materiali per la produzione della carta;
    — 
    lino;
    — 
    canapa;
    — 
    iuta e altre fibre tessili liberiane;
    — 
    sisal e altre fibre tessili del genere Agave;
    — 
    cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;
    — 
    filamenti sintetici di polipropilene;
    — 
    filamenti sintetici di poliestere;
    — 
    filamenti sintetici di poliammide;
    — 
    filamenti sintetici di poliacrilonitrile;
    — 
    filamenti sintetici di poliimmide;
    — 
    filamenti sintetici di politetrafluoroetilene;
    — 
    filamenti sintetici di polisolfuro di fenilene;
    — 
    filamenti sintetici di cloruro di polivinile;
    — 
    altri filamenti sintetici;
    — 
    filamenti artificiali di viscosa;
    — 
    altri filamenti artificiali;
    — 
    filamenti conduttori elettrici;
    — 
    fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
    — 
    fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
    — 
    fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
    — 
    fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
    — 
    fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
    — 
    fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
    — 
    fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
    — 
    fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
    — 
    altre fibre sintetiche in fiocco;
    — 
    fibre artificiali in fiocco di viscosa;
    — 
    altre fibre artificiali in fiocco;
    — 
    filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
    — 
    prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
    — 
    altri prodotti della voce 5605 ;
    — 
    fibre di vetro;
    — 
    fibre di metallo;
    — 
    fibre minerali.

    6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

    6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

    Nota 7 –    Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

    7.1. Quando nell'elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    7.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

    7.3. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63.

    Nota 8 –    Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27

    8.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex  27 07 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:

    a) 

    distillazione sotto vuoto;

    b) 

    ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

    c) 

    cracking;

    d) 

    reforming;

    e) 

    estrazione mediante solventi selettivi;

    f) 

    trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

    g) 

    polimerizzazione;

    h) 

    alchilazione;

    i) 

    isomerizzazione.

    8.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710 , 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

    a) 

    distillazione sotto vuoto;

    b) 

    ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

    c) 

    cracking;

    d) 

    reforming;

    e) 

    estrazione mediante solventi selettivi;

    f) 

    trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

    g) 

    polimerizzazione;

    h) 

    alchilazione;

    i) 

    isomerizzazione;

    j) 

    solo per gli oli pesanti della voce ex  27 10 , desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

    k) 

    solo per i prodotti della voce 2710 , deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

    l) 

    solo per gli oli pesanti della voce ex  27 10 , trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex  27 10 , aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

    m) 

    solo per gli oli combustibili della voce ex  27 10 , distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;

    n) 

    solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex  27 10 , voltolizzazione ad alta frequenza;

    o) 

    solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex  27 12 , disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

    8.3. Ai fini delle voci ex  27 07 e 2713 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

    Nota 9 –    Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni effettuati in relazione ad alcuni prodotti

    9.1. I prodotti di cui al capitolo 30 ottenuti in una parte con colture cellulari sono considerati originari di tale parte. Si definisce «coltura cellulare» la coltivazione di cellule umane, animali e vegetali in condizioni controllate (per esempio determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, pH) al di fuori di un organismo vivente.

    9.2. I prodotti di cui ai capitoli 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26) ottenuti in una parte mediante fermentazione sono considerati originari di tale parte. La «fermentazione» è un procedimento biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati per la produzione dei prodotti di cui ai capitoli da 29 a 39.

    9.3. Le seguenti operazioni di trasformazione sono considerate sufficienti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, per i prodotti di cui ai capitoli 28, 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26):

    — 
    Reazione chimica: per «reazione chimica» si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola. Una reazione chimica può essere espressa mediante una modifica del «numero CAS».
    Ai fini dell'origine non vanno presi in considerazione i processi seguenti: a) dissoluzione in acqua o in altri solventi; b) eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; oppure c) aggiunta o eliminazione di acqua di cristallizzazione. Una reazione chimica come sopra definita deve essere considerata un processo che conferisce l'origine.
    — 
    Miscele e miscugli: la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, a eccezione dell'aggiunta di diluenti, al fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine.
    — 
    Depurazione: la depurazione deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine a condizione che essa avvenga nel territorio di una o di entrambe le parti, soddisfacendo uno dei seguenti criteri:
    a) 

    la depurazione di un prodotto comporta l'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità esistenti; oppure

    b) 

    la riduzione o l'eliminazione delle impurità comporta un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:

    i) 

    sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari;

    ii) 

    prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;

    iii) 

    elementi e componenti per l'uso in microelettronica;

    iv) 

    usi ottici specializzati;

    v) 

    uso biotecnico (per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore);

    vi) 

    vettori usati in processi di separazione; oppure

    vii) 

    usi di tipo nucleare.

    — 
    Modifica della dimensione delle particelle: la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
    — 
    Materiali standard: i materiali standard (comprese le soluzioni standard) sono preparati adatti all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore. La produzione di materiali standard è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
    — 
    Separazione di isomeri: l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri è considerata un'operazione che conferisce l'origine.

    ALLEGATO II



    ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

    Voce SA

    Designazione del prodotto

    Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari

    (1)

    (2)

    (3)

    capitolo 1

    Animali vivi

    Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

    capitolo 2

    Carni e frattaglie commestibili

    Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute

    capitolo 3

    Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

    capitolo 4

    Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

    ex capitolo 5

    Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    ex 0511 91

    Uova e lattimi di pesce, non commestibili

    Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti

    capitolo 6

    Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti

    capitolo 7

    Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

    capitolo 8

    Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni

    Fabbricazione in cui tutta la frutta e la frutta a guscio e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti

    capitolo 9

    Caffè, tè, mate e spezie

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    capitolo 10

    Cereali

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

    capitolo 11

    Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

    Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 8, 10 e 11, delle voci 0701 , 0714 , 2302 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti

    capitolo 12

    Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    ex capitolo 13

    Gomma lacca, gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    ex  13 02

    Sostanze pectiche, pectinati e pectati

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

    capitolo 14

    Materie vegetali da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    ex capitolo 15

    Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    da 1504 a 1506

    Grassi e oli e loro frazioni di pesci o di mammiferi marini; grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina; altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    1508

    Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

    1509 e 1510

    Olio d'oliva e sue frazioni

    Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

    1511

    Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

    ex  15 12

    Oli di girasole e loro frazioni:

     

    —  per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    —  altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

    1515

    Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

    ex  15 16

    Grassi e oli di pesci e loro frazioni

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    1520

    Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    capitolo 16

    Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

    Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti

    ex capitolo 17

    Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:

     

    —  maltosio o fruttosio chimicamente puri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

    —  altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108 , 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale

    1704

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

    — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

    oppure

    — il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 18

    Cacao e sue preparazioni, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

    ex  18 06

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

    — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

    oppure

    — il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    1806 10

    Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

    1901

    Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

     

    —  estratti di malto

    Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

    —  altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

    1902

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

    — il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

    — il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale

    1903

    Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

    1904

    Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

    — il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

    — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

    1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale

    ex capitolo 20

    Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    2002 e 2003

    Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali vegetali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

    2006

    Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta e altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

    2007

    Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

    ex  20 08

    Prodotti diversi da:

    — frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

    — burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

    — altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

    2009

    Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

    ex capitolo 21

    Preparazioni alimentari diverse, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    2103

    —  preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate

    —  farina di senapa e senapa preparata

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    2105

    Gelati, anche contenenti cacao

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

    — il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale

    e

    — il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale

    2106

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

    ex capitolo 22

    Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti

    2202

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    2207 e 2208

    Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico superiore o inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti

    ex capitolo 23

    Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, escluse:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    2309

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

    Fabbricazione in cui:

    — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti,

    — il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale,

    — il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale, e

    — il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 50 % del peso del prodotto finale

    ex capitolo 24

    Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati

    2401

    Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

    Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 2401 sono interamente ottenuti

    ex  24 02

    Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403 19 , in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto

    ex  24 03

    Prodotti destinati a essere inalati mediante riscaldamento o con altri mezzi, senza combustione

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto

    ex capitolo 25

    Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex  25 19

    Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

    capitolo 26

    Minerali, scorie e ceneri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    ex capitolo 27

    Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex  27 07

    Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili

    Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

    oppure

    altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2710

    Oli di petrolio e oli ottenuti da minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

    Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

    oppure

    altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2711

    Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi

    Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

    oppure

    altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2712

    Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

    Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

    oppure

    altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2713

    Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi

    Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

    oppure

    altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 28

    Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 29

    Prodotti chimici organici, esclusi:

    Uno o diversi trattamenti specifici (4)

    oppure

    fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex  29 01

    Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

    Uno o diversi trattamenti specifici (4)

    oppure

    operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

    oppure

    fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex  29 02

    Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili

    Uno o diversi trattamenti specifici (4)

    oppure

    operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

    oppure

    fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex  29 05

    Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

    Uno o diversi trattamenti specifici (4)

    oppure

    fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 30

    Prodotti farmaceutici

    Uno o diversi trattamenti specifici (4)

    oppure

    fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    capitolo 31

    Concimi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 32

    Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

    Uno o diversi trattamenti specifici (4)

    oppure

    fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 33

    Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche

    Uno o diversi trattamenti specifici (4)

    oppure

    fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 34

    Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

    Uno o diversi trattamenti specifici (4)

    oppure

    fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 35

    Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

    Uno o diversi trattamenti specifici (4)

    oppure

    fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 36

    Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

    Uno o diversi trattamenti specifici (4)

    oppure

    fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 37

    Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

    Uno o diversi trattamenti specifici (4)

    oppure

    fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 38

    Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:

    Uno o diversi trattamenti specifici (4)

    oppure

    fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex  38 11

    Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

    Uno o diversi trattamenti specifici (4)

    oppure

     

    —  additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

    fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3824 99 ed ex 3826 00

    Biodiesel

    Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione e/o esterificazione o mediante idrotrattamento

    capitolo 39

    Materie plastiche e lavori di tali materie

    Uno o diversi trattamenti specifici (4)

    oppure

    fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 40

    Gomma e lavori di gomma, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex  40 12

    Pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate di gomma

    Rigenerazione di pneumatici usati

    ex capitolo 41

    Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    da 4104 a 4106

    Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

    Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

    oppure

    fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    capitolo 42

    Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 43

    Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    ex  43 02

    Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

     

     

    —  tavole, croci e manufatti simili

    Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

     

    —  altri

    Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

    4303

    Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria

    Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

    ex capitolo 44

    Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex  44 07

    Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

    Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

    ex  44 08

    Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

    Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

    da 4410 a ex  44 13

    Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

    Fabbricazione di liste o modanature

    ex  44 15

    Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno

    Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

    ex  44 18

    —  Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

     

    —  Liste e modanature

    Fabbricazione di liste o modanature

    ex  44 21

    Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

    Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

    capitolo 45

    Sughero e lavori di sughero

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 46

    Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 47

    Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 48

    Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 49

    Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 50

    Seta, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    ex  50 03

    Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

    Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

    da 5004 a ex  50 06

    Filati di seta e filati di cascami di seta

     (2)

    Filatura di fibre naturali

    oppure

    estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura

    oppure

    estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione

    oppure

    torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

    5007

    Tessuti di seta o di cascami di seta

     (2)

    Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

    oppure

    tessitura insieme alla tintura

    oppure

    tintura di filati insieme alla tessitura

    oppure

    tessitura insieme alla stampa

    oppure

    stampa (operazione indipendente)

    ex capitolo 51

    Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    da 5106 a 5110

    Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

     (2)

    Filatura di fibre naturali

    oppure

    estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

    oppure

    torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

    da 5111 a 5113

    Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine

     (2)

    Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    tessitura insieme alla tintura

    oppure

    tintura di filati insieme alla tessitura

    oppure

    tessitura insieme alla stampa

    oppure

    stampa (operazione indipendente)

    ex capitolo 52

    Cotone, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    da 5204 a 5207

    Filati di cotone

     (2)

    Filatura di fibre naturali

    oppure

    estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

    oppure

    torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

    da 5208 a 5212

    Tessuti di cotone

     (2)

    Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

    oppure

    tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

    oppure

    tintura di filati insieme alla tessitura

    oppure

    tessitura insieme alla stampa

    oppure

    stampa (operazione indipendente)

    ex capitolo 53

    Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    da 5306 a 5308

    Filati di altre fibre tessili vegetali;

    filati di carta

     (2)

    Filatura di fibre naturali

    oppure

    estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

    oppure

    torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

    da 5309 a 5311

    Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

     (2)

    Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

    oppure

    tintura di filati insieme alla tessitura

    oppure

    tessitura insieme alla stampa

    oppure

    stampa (operazione indipendente)

    da 5401 a 5406

    Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

     (2)

    Filatura di fibre naturali

    oppure

    estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

    oppure

    torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

    5407 e 5408

    Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali

     (2)

    Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

    oppure

    tintura di filati insieme alla tessitura

    oppure

    tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

    oppure

    tessitura insieme alla stampa

    oppure

    stampa (operazione indipendente)

    da 5501 a 5507

    Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali

    da 5508 a 5511

    Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

     (2)

    Filatura di fibre naturali

    oppure

    estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

    oppure

    torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

    da 5512 a 5516

    Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

     (2)

    Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

    oppure

    tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

    oppure

    tintura di filati insieme alla tessitura

    oppure

    tessitura insieme alla stampa

    oppure

    stampa (operazione indipendente)

    ex capitolo 56

    Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:

     (2)

    Filatura di fibre naturali

    oppure

    estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

    5601

    Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

    Filatura di fibre naturali

    oppure

    estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

    oppure

    floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

    oppure

    spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    5602

    Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

     

     

    —  feltri all'ago

     (2)

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto.

    Tuttavia:

    — il filato di polipropilene della voce 5402 ,

    — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o

    — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

    nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali

     

    —  altri

     (2)

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto

    oppure

    unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali

    5603

    Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

     

    da 5603 11 a 5603 14

    Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti sintetici o artificiali

    Fabbricazione a partire da:

    — filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio

    oppure

    — sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale,

    in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto

    da 5603 91 a 5603 94

    Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti diversi da quelli sintetici o artificiali

    Fabbricazione a partire da:

    — fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio

    e/o

    — filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale,

    in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto

    5604

    Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

     

     

    —  fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili

    Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

     

    —  altri

     (2)

    Filatura di fibre naturali

    oppure

    estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

    oppure

    torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

    5605

    Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

     (2)

    Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche

    oppure

    estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

    oppure

    torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

    5606

    Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

     (2)

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

    oppure

    torsione insieme al gimping

    oppure

    filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche

    oppure

    floccaggio insieme alla tintura

    capitolo 57

    Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

     (2)

    Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting»

    oppure

    estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»

    oppure

    fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua

    oppure

    «tufting» insieme alla tintura o alla stampa

    oppure

    floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

    oppure

    estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica

    Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

    ex capitolo 58

    Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:

     (2)

    Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting»

    oppure

    estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»

    oppure

    tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

    oppure

    «tufting» insieme alla tintura o alla stampa

    oppure

    floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

    oppure

    tintura di filati insieme alla tessitura

    oppure

    tessitura insieme alla stampa

    oppure

    stampa (operazione indipendente)

    5805

    Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    5810

    Ricami in pezza, in strisce o in motivi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    5901

    Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

    Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

    oppure

    floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

    5902

    Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

     

     

    —  contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

    Tessitura

     

    —  altri

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

    5903

    Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

    Tessitura insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione

    oppure

    tessitura insieme alla stampa

    oppure

    stampa (operazione indipendente)

    5904

    Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

     (2)

    Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

    Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

    5905

    Rivestimenti murali di materie tessili:

    — impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

    Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione

     

    —  altri

     (2)

    Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione

    oppure

    tessitura insieme alla stampa

    oppure

    stampa (operazione indipendente)

    5906

    Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 :

    — tessuti a maglia

     (2)

    Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

    oppure

    estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

    oppure

    lavorazione a maglia insieme alla gommatura

    oppure

    gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    —  altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

     

    —  altri

    Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura o spalmatura/gommatura

    oppure

    tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto

    oppure

    gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    5907

    Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

    Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura

    oppure

    floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

    oppure

    stampa (operazione indipendente)

    5908

    Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

     

    —  reticelle a incandescenza impregnate

    Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

    —  altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    da 5909 a 5911

    Manufatti tessili per usi industriali:

     (2)

    Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

    oppure

    spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 60

    Stoffe a maglia

     (2)

    Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

    oppure

    estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

    oppure

    lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa

    oppure

    floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

    oppure

    tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia

    oppure

    torsione o testurizzazione insieme a lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 61

    Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:

     

    —  ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

     (2) (3)

    Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

    —  altri

     (2)

    Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

    oppure

    estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

    oppure

    lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione

    ex capitolo 62

    Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:

     (2) (3)

    Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

    oppure

    confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

    ex  62 02 , ex  62 04 , ex  62 06 , ex  62 09 ed ex  62 11

    Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) e altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati

     (3)

    Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

    oppure

    fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex  62 10 ed ex  62 16

    Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

     (2) (3)

    Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

    oppure

    spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto

    ex  62 12

    Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

     (2) (3)

    Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

    oppure

    confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

    6213 e 6214

    Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

     

     

    —  ricamati

     (2) (3)

    Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

    oppure

    fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    confezione, compreso il taglio del tessuto

    preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

     

    —  altri

     (2) (3)

    Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

    oppure

    confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

    6217

    Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :

     

     

    —  ricamati

     (3)

    Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

    oppure

    fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

     

    —  equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

     (3)

    Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

    oppure

    spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto

     

    —  tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

    Fabbricazione:

    — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

     

    —  altri

     (3)

    Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

    ex capitolo 63

    Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    da 6301 a 6304

    Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

     

     

    —  in feltro, non tessuti

     (2)

    Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

     

    —  altri:

     

     

    - -  ricamati

     (2) (3)

    Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

    oppure

    fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    - -  altri

     (2) (3)

    Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

    6305

    Sacchi e sacchetti da imballaggio

     (2)

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto.

    6306

    Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

     

     

    —  non tessuti

     (2) (3)

    Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

     

    —  altri

     (2) (3)

    Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

    6307

    Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    6308

    Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

    Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

    ex capitolo 64

    Calzature, ghette e oggetti simili, parti di questi oggetti; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

    6406

    Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    capitolo 65

    Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    capitolo 66

    Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti;

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 67

    Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 68

    Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 69

    Prodotti ceramici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    ex capitolo 70

    Vetro e lavori di vetro

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    7010

    Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    7013

    Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    ex capitolo 71

    Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex  71 02 , ex  71 03 ed ex  71 04

    Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto

    7106 , 7108 e 7110

    Metalli preziosi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 o 7110 o

    separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 o

    fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

    —  greggi

    —  semilavorati o in polvere

    Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

    ex  71 07 , ex  71 09 ed ex  71 11

    Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

    Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

    ex capitolo 72

    Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    7207

    Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

    da 7208 a 7212

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

    da 7213 a 7216

    Vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

    7217

    Fili di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

    7218 91 e 7218 99

    Semiprodotti

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

    da 7219 a 7222

    Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

    Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

    7223

    Fili di acciai inossidabili

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

    7224 90

    Semiprodotti

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

    da 7225 a 7228

    Prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

    Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206 , 7218 o 7224

    7229

    Fili di altri acciai legati

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

    ex capitolo 73

    Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    ex  73 01

    Palancole

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207

    7302

    Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

    7304 , 7305 e 7306

    Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 7206 a 7212 e 7218 o 7224

    ex  73 07

    Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712 ), composti di più parti

    Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    7308

    Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati.

    ex  73 15

    Catene antisdrucciolevoli

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 74

    Rame e lavori di rame, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    7403

    Rame raffinato e leghe di rame, greggio

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    7408

    Fili di rame

    Fabbricazione:

    — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 75

    Nichel e lavori di nichel

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    ex capitolo 76

    Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

    Fabbricazione:

    — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    7601

    Alluminio greggio

    Fabbricazione:

    — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

    7602

    Cascami e avanzi di alluminio

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    ex  76 16

    Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

    Fabbricazione:

    — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e

    — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 78

    Piombo e lavori di piombo

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    capitolo 79

    Zinco e lavori di zinco

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    capitolo 80

    Stagno e lavori di stagno

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    capitolo 81

    Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    ex capitolo 82

    Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8206

    Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

    capitolo 83

    Lavori diversi di metalli comuni

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 84

    Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8407

    Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8408

    Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8425 a 8430

    Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti:

    Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru

    Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

    Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)

    Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

    Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8444 a 8447

    Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

    Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

    Telai per tessitura

    Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8448

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8456 a 8465

    Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia

    Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

    Torni che operano con asportazione di metallo

    Macchine

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8466

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8470 a 8472

    Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivo di calcolo; registratori di cassa

    Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni

    Altre macchine e apparecchi per ufficio

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8473

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 85

    Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8501 a 8502

    Motori e generatori elettrici

    Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8503

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8519 , 8521

    Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

    Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8522

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8525 a 8528

    Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

    Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando

    Apparecchi riceventi per la radiodiffusione

    Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8529

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8535 a 8537

    Apparecchi per l'interruzione, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8538

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8542 31 a 8542 39

    Circuiti integrati monolitici

    Diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8544 a 8548

    Fili, cavi, e altri conduttori isolati per l'elettricità, cavi di fibre ottiche

    Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

    Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

    Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

    Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

    Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 86

    Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

    Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 87

    Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi:

    Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8708

    Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8711

    Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 88

    Navigazione aerea o spaziale

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 89

    Navigazione marittima o fluviale

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 90

    Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9001 50

    Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni:

    — finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali

    — rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 91

    Orologeria

    Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 92

    Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 93

    Armi e munizioni e loro parti e accessori

    Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 94

    Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 95

    Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 96

    Lavori diversi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 97

    Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    (1)   

    Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive da 8.1 a 8.3.

    (2)   

    Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

    (3)   

    Cfr. la nota introduttiva 7.

    (4)   

    Cfr. la nota introduttiva 9.

    ALLEGATO III

    TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

    La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè pagina. Tuttavia, le note a piè pagina non devono essere riprodotte.

    Versione albanese

    Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. …(1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale …(2) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

    Versione araba

    image

    Versione bosniaca

    Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

    Versione bulgara

    Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …(1)), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …(2) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

    Versione croata

    Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnogpodrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

    Versione ceca

    Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v …(2).

    Versione danese

    Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. …(1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …(2) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

    Versione neerlandese

    De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …(2) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

    Versione inglese

    The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin according to the transitional rules of origin.

    Versione estone

    Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (ttolli kinnitus nr. …(1)) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt …(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

    Versione faroese

    Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (1)) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (2) sambært skiftisreglunum um uppruna.

    Versione finlandese

    Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja …(2) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

    Versione francese

    L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no …(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle …(2) selon les règles d’origine transitoires.

    Versione tedesca

    Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte …(2) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

    Versione georgiana

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    Versione greca

    Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. …(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής …(2) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

    Versione ebraica

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    Versione ungherese

    A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális …(2) származásúak.

    Versione islandese

    Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. .…(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af …(2) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

    Versione italiana

    L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2) conformemente alle norme di origine transitorie.

    Versione lettone

    To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir …(2) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

    Versione lituana

    Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. …(1)) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi …(2) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.

    Versione macedone

    Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. …(1)) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со …(2) преференцијално потекло, во согласност со преодните правила за потекло.

    Versione maltese

    L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2) skont ir-regoli ta’ oriġini tranżitorji.

    Versione montenegrina

    Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. …(1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи …(2) преференцијалног поријекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

    Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.

    Versione norvegese

    Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr …(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse (2).

    Versione polacca

    Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.

    Versione portoghese

    O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o …(1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …(2) de acordo com as regras de origem transitórias.

    Versione rumena

    Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială …(2) în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.

    Versione serba

    Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.

    Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

    Versione slovacca

    Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v …(2).

    Versione slovena

    Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

    Versione spagnola

    El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.o …(1)) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial …(2) con arreglo a las normas de origen transitorias.

    Versione svedese

    Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande …(2) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.

    Versione turca

    Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: …(1)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiș menșe kurallarına göre …(2) tercihli menșeli olduğunu beyan eder.

    Versione ucraina

    Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл №… ( 5 )) заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має… ( 6 ) преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.

    (Luogo e data) ( 7 )

    (Firma dell'esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione) ( 8 )

    ALLEGATO IV

    FAC-SIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DOMANDA DI CERTIFICATO EUR.1

    ISTRUZIONI PER LA STAMPA

    1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

    2. Le autorità pubbliche delle parti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l’identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

    CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

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    DOMANDA PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

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    DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

    Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

    DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del certificato allegato;

    PRECISA le circostanze che hanno permesso alle merci di soddisfare a tali condizioni:

    PRESENTA i seguenti documenti giustificativi ( 9 ):

    SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli, da parte di dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

    CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

    (Luogo e data)

    (Firma)

    ALLEGATO V

    CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRODOTTI ORIGINARI DI CEUTA E MELILLA

    Articolo unico

    1.  

    Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all'articolo 14 della presente appendice, si considerano:

    1) 

    prodotti originari di Ceuta e Melilla:

    a) 

    i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

    b) 

    i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione che:

    i) 

    tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure

    ii) 

    tali prodotti siano originari della Giordania o dell'Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice;

    2) 

    prodotti originari della Giordania:

    a) 

    i prodotti interamente ottenuti in Giordania;

    b) 

    i prodotti ottenuti in Giordania nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli interamente ottenuti in Giordania, a condizione:

    i) 

    che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure

    ii) 

    che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice.

    2.  
    Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
    3.  
    L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato inserisce il nome della parte esportatrice e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, l'indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione di origine.
    4.  
    Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e a Melilla.

    ALLEGATO VI

    DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

    La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

    DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

    relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in parti contraenti applicatrici senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

    Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:

    1. 

    per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:



    Designazione delle merci fornite (1)

    Designazione dei materiali non originari utilizzati

    Voce dei materiali non originari utilizzati (2)

    Valore dei materiali non originari utilizzati (2) (3)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Valore totale

     

    (1)   

    Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.


    Esempio


    Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

    (2)   

    Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.


    Esempi


    La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.


    Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

    (3)   

    Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].


    Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

    2. 

    tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e];

    3. 

    le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'articolo 13 della presente appendice, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:



    Designazione delle merci fornite

    Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (1)

     

     

     

     

     

     

     

    (Luogo e data)

     

     

     

    (Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

    (1)   

    Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

    ALLEGATO VII

    DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

    La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

    DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

    relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in una parte contraente applicatrice senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

    Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a ( 10 ) … dichiaro che:

    1. 

    per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:



    Designazione delle merci fornite (1)

    Designazione dei materiali non originari utilizzati

    Voce dei materiali non originari utilizzati (2)

    Valore dei materiali non originari utilizzati (2) (3)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Valore totale

     

    (1)   

    Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.


    Esempio


    Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450 . Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

    (2)   

    Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.


    Esempi


    La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.


    Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

    (3)   

    Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].


    Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

    2. 

    tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della parte contraente applicatrice interessata];

    3. 

    le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'appendice A, articolo 13, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:



    Designazione delle merci fornite

    Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (1)

     

     

     

     

     

     

    (1)   

    Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

    La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci da…

    a… ( 11 )

    Mi impegno a informare immediatamente… (10)  qualora la dichiarazione non sia più valida.



     

    (Luogo e data)

     

     

     

    (Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

    ▼B

    PROTOCOLLO N. 4

    sull'assistenza reciproca tra l'autorità amministrative in materia doganale



    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

    a) 

    «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle parti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti;

    b) 

    «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente a tal fine designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;

    c) 

    «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente a tal fine designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale;

    d) 

    «dati a carattere personale»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.  
    Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo ai fini della prevenzione, dell'individuazione e della constatazione delle operazioni contrarie alla legislazione doganale.
    2.  
    L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

    Articolo 3

    Assistenza su richiesta

    1.  
    Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
    2.  
    Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state regolarmente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
    3.  

    Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita, nel quadro della propria legislazione, una sorveglianza particolare su:

    a) 

    le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    b) 

    i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione delle altre parti;

    c) 

    i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    d) 

    i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

    Articolo 4

    Assistenza spontanea

    Le parti si prestano assistenza reciproca, secondo le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare quando ricevono informazioni riguardanti:

    — 
    operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare altre parti,
    — 
    nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni,
    — 
    merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale,
    — 
    persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale,
    — 
    mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

    Articolo 5

    Comunicazione/Notifica

    Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, secondo la propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per:

    — 
    fornire tutti i documenti, e
    — 
    notificare tutte le decisioni

    che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

    Articolo 6

    Forma e contenuto delle domande di assistenza

    1.  
    Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
    2.  

    Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

    a) 

    l'autorità richiedente che presenta la domanda;

    b) 

    la misura richiesta;

    c) 

    l'oggetto e il motivo della domanda;

    d) 

    le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

    e) 

    ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

    f) 

    una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

    3.  
    Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.
    4.  
    Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se ne può richiedere la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

    Articolo 7

    Adempimento delle domande

    1.  
    Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche al servizio amministrativo cui è stata rivolta la domanda dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa procedere direttamente.
    2.  
    Le domande di assistenza sono adempiute secondo le disposizioni legislative, regolamentari e gli altri strumenti giuridici della parte interpellata.
    3.  
    I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
    4.  
    I funzionari di una parte, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni stabilite da quest'ultima, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

    Articolo 8

    Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

    1.  
    L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
    2.  
    La consegna dei documenti di cui al paragrafo 1 può essere sostituita dalla fornitura di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

    Articolo 9

    Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

    1.  

    Le parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò:

    a) 

    possa pregiudicare la sovranità della Giordania o di uno Stato membro della Comunità richiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo; o

    b) 

    possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o

    c) 

    faccia intervenire una normativa diversa dalla legislazione doganale; ovvero

    d) 

    implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

    2.  
    Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. In tal caso, spetta all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
    3.  
    Se l'assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

    Articolo 10

    Scambio di informazioni e riservatezza

    1.  
    Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto professionale e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili in materia nel territorio della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le istituzioni comunitarie.
    2.  
    La comunicazione di dati a carattere personale può avvenire unicamente se il livello di tutela delle persone previsto dalla legislazione delle parti è equivalente. Le parti devono quantomeno garantire un livello di tutela che si ispiri ai principi delle disposizioni riportate in allegato al presente protocollo.
    3.  
    Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le parti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e dette informazioni sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. L'uso delle informazioni è inoltre soggetto a qualsiasi restrizione stabilita da detta autorità.
    4.  
    Il paragrafo 3 non osta all'uso di informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito tali informazioni è informata senza indugio di detto uso.
    5.  
    Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati in base alle disposizioni del presente protocollo.

    Articolo 11

    Esperti e testimoni

    1.  
    Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.
    2.  
    Il funzionario autorizzato beneficia, sul territorio dell'autorità richiedente, della tutela accordata ai suoi funzionari dalla legislazione in vigore.

    Articolo 12

    Spese di assistenza

    Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù dell'applicazione del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

    Articolo 13

    Applicazione

    1.  
    L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali nazionali della Giordania, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri della Comunità, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in vigore in materia di protezione dei dati. Essi possono, attraverso il comitato di cooperazione doganale istituito dall'articolo 40 del protocollo n. 4, proporre al Consiglio di associazione le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie.
    2.  
    Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di applicazione adottate in base alle disposizioni del presente protocollo.

    Articolo 14

    Complementarità

    Fatto salvo l'articolo 10, gli accordi di assistenza reciproca conclusi o che possono essere conclusi tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Giordania non pregiudicano disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni raccolte in materia doganale che possano interessare la Comunità.

    ▼M6

    PROTOCOLLO

    all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell’Unione



    L’UNIONE EUROPEA, in prosieguo «Unione»,

    da una parte, e

    IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, in prosieguo «Giordania»,

    dall’altra,

    in appresso denominate «Parti»,

    CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

    (1)

    Il Regno hascemita di Giordania ha concluso un accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra ( 12 ) (in prosieguo «accordo»), che è entrato in vigore il 1o maggio 2002.

    (2)

    Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto della proposta della Commissione europea relativa a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.

    (3)

    In numerose altre occasioni il Consiglio si è espresso favorevolmente in merito a tale politica.

    (4)

    Il Consiglio, il 5 marzo 2007, ha espresso il proprio sostegno all’approccio generale e globale esposto nella comunicazione della Commissione europea del 4 dicembre 2006, che consiste nel permettere ai partner della politica europea di vicinato di partecipare, in funzione dei loro meriti e qualora le basi giuridiche lo consentano, alle agenzie e ai programmi della Comunità.

    (5)

    La Giordania ha manifestato il proprio interesse a partecipare a una serie di programmi dell’Unione.

    (6)

    Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Giordania a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, devono essere stabilite nell’ambito di un memorandum di intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti della Giordania,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



    Articolo 1

    La Giordania può partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell’Unione aperti alla partecipazione del Regno hascemita di Giordania conformemente alle pertinenti disposizioni di adozione di tali programmi.

    Articolo 2

    La Giordania fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell’Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

    Articolo 3

    I rappresentanti della Giordania possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano la Giordania, ai comitati di gestione responsabili del monitoraggio dei programmi ai quali la Giordania contribuisce finanziariamente.

    Articolo 4

    Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti della Giordania si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

    Articolo 5

    Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Giordania a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario che dovrà essere versato e le procedure di relazione e di valutazione, sono stabilite nell’ambito di un memorandum di intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti della Giordania, sulla base dei criteri stabiliti nei programmi in questione.

    Qualora la Giordania chieda l’assistenza esterna dell’Unione per partecipare a un determinato programma dell’Unione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato ( 13 ), o di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca alla Giordania l’assistenza esterna dell’Unione, le condizioni secondo le quali la Giordania beneficia dell’assistenza esterna dell’Unione sono stabilite nel quadro di un accordo di finanziamento, che rispetti in particolare l’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.

    Articolo 6

    Ciascun memorandum di intesa concluso a norma dell’articolo 5 stipula che, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 14 ), il controllo finanziario, le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione europea, dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la loro autorità.

    Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione europea, all’Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell’Unione.

    Articolo 7

    Il presente protocollo è applicabile fintantoché l’accordo rimane in vigore.

    Il presente protocollo è firmato e approvato dalle Parti in conformità delle rispettive procedure.

    Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all’altra Parte contraente. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

    L’estinzione del presente protocollo previa denuncia di una delle Parti non ha alcuna incidenza sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.

    Articolo 8

    Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminare l’attuazione del presente protocollo sulla base dell’effettiva partecipazione della Giordania ai programmi dell’Unione.

    Articolo 9

    Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e alle condizioni ivi precisate, e, dall’altro, al territorio della Giordania.

    Articolo 10

    Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente attraverso i canali diplomatici l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie alla sua entrata in vigore.

    In attesa della sua entrata in vigore le Parti decidono di applicare a titolo provvisorio il presente protocollo a decorrere dalla sua firma.

    Articolo 11

    Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo.

    Articolo 12

    Il presente protocollo redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, irlandese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Съставено в Брюксел на деветнадесети декември две хиляди и дванадесета година.

    Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de dos mil doce.

    V Bruselu dne devatenáctého prosince dva tisíce dvanáct.

    Udfærdiget i Bruxelles den nittende december to tusind og tolv.

    Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember zweitausendzwölf.

    Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαεννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

    Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year two thousand and twelve.

    Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mille douze.

    Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre duemiladodici.

    Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada deviņpadsmitajā decembrī.

    Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio devynioliktą dieną Briuselyje.

    Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenkilencedik napján.

    Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax.

    Gedaan te Brussel, de negentiende december tweeduizend twaalf.

    Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego.

    Feito em Bruxelas, em dezanove de dezembro de dois mil e doze.

    Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece decembrie două mii doisprezece.

    V Bruseli devätnásteho decembra dvetisícdvanásť.

    V Bruslju, dne devetnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst.

    Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

    Som skedde i Bryssel den nittonde december tjugohundratolv.

    image

    За Европейския съюз

    Por la Unión Europea

    Za Evropskou unii

    For Den Europæiske Union

    Für die Europäische Union

    Euroopa Liidu nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

    For the European Union

    Pour l'Union européenne

    Per l'Unione europea

    Eiropas Savienības vārdā –

    Europos Sąjungos vardu

    Az Európai Unió részéről

    Għall-Unjoni Ewropea

    Voor de Europese Unie

    W imieniu Unii Europejskiej

    Pela União Europeia

    Pentru Uniunea Europeană

    Za Európsku úniu

    Za Evropsko unijo

    Euroopan unionin puolesta

    För Europeiska unionen

    signatory

    signatory

    signatory

    За Хашемитското кралство Йордания

    Por el Reino Hachemita de Jordania

    Za Jordánské hášimovské království

    For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

    Für das Haschemitische Königreich Jordanien

    Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

    Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

    For the Hashemite Kingdom of Jordan

    Pour le Royaume hachémite de Jordanie

    Per il Regno hascemita di Giordania

    Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā –

    Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

    A Jordán Hásimita Királyság részéről

    Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

    Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

    W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

    Pelo Reino Hachemita da Jordânia

    Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

    Za Jordánske hášimovské kráľovstvo

    Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

    Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

    För Hashemitiska konungariket Jordanien

    signatory

    signatory

    ▼M7

    PROTOCOLLO

    che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea



    IL REGNO DEL BELGIO,

    LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

    LA REPUBBLICA CECA,

    IL REGNO DI DANIMARCA,

    LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

    L'IRLANDA,

    LA REPUBBLICA ELLENICA,

    IL REGNO DI SPAGNA,

    LA REPUBBLICA FRANCESE,

    LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

    LA REPUBBLICA ITALIANA,

    LA REPUBBLICA DI CIPRO,

    LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

    LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

    IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

    L'UNGHERIA,

    LA REPUBBLICA DI MALTA,

    IL REGNO DEI PAESI BASSI,

    LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

    LA REPUBBLICA DI POLONIA,

    LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

    LA ROMANIA,

    LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

    LA REPUBBLICA SLOVACCA,

    LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    IL REGNO DI SVEZIA,

    IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    in quanto parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e Stati membri dell'Unione europea (gli «Stati membri»), e

    L'UNIONE EUROPEA,

    da una parte, e

    IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA,

    dall'altra,

    VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1o luglio 2013,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



    Articolo 1

    La Repubblica di Croazia è parte dell'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e dal Regno hascemita di Giordania, dall'altra ( 15 ), firmato il 15 dicembre 2010 («accordo»).

    Articolo 2

    Il testo dell'accordo in lingua croata ( 16 ) fa fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche.

    Articolo 3

    1.  
    Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia, qualora dovesse essere approvato dalle parti successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, il protocollo entrerebbe in vigore, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo, un mese dopo la data dell'ultima nota trasmessa nell'ambito di uno scambio di note diplomatiche tra le parti che confermi l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente protocollo.
    2.  
    Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo ed è applicato in via provvisoria a decorrere dalla firma da parte delle parti.

    Fatto a Bruxelles il 3 maggio 2016, in duplice esemplare, in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

    За държавите-членки

    Por los Estados miembros

    Za členské státy

    For medlemsstaterne

    Für die Mitgliedstaaten

    Liikmesriikide nimel

    Για τα κράτη μέλη

    For the Member States

    Pour les États membres

    Za države članice

    Per gli Stati membri

    Dalībvalstu vārdā –

    Valstybių narių vardu

    A tagállamok részéről

    Għall-Istati Membri

    Voor de lidstaten

    W imieniu Państw Członkowskich

    Pelos Estados-Membros

    Pentru statele membre

    Za členské štáty

    Za države članice

    Jäsenvaltioiden puolesta

    För medlemsstaterna

    signatory

    signatory

    За Европейския съюз

    Рог la Unión Europea

    Za Evropskou unii

    For Den Europæiske Union

    Für die Europäische Union

    Euroopa Liidu nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

    For the European Union

    Pour l'Union européenne

    Za Europsku uniju

    Per l'Unione europea

    Eiropas Savienības vārdā –

    Europos Sąjungos vardu

    Az Európai Unió részéről

    Għall-Unjoni Ewropea

    Voor de Europese Unie

    W imieniu Unii Europejskiej

    Pela União Europeia

    Pentru Uniunea Europeană

    Za Európsku úniu

    Za Evropsko unijo

    Euroopan unionin puolesta

    För Europeiska unionen

    signatory

    signatory

    За Хашемитското кралство Йордания

    Por el Reino Hachemí de Jordania

    Za Jordánské hášimovské království

    For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

    Für das Haschemitische Königreich Jordanien

    Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

    Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

    For the Hashemite Kingdom of Jordan

    Pour le Royaume hachémite de Jordanie

    Za Hašemitsku Kraljevinu Jordan

    Per il Regno hascemita di Giordania

    Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā –

    Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

    A Jordán Hásimita Királyság részéről

    Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

    Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

    W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

    Pelo Reino Hachemita da Jordânia

    Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

    Za Jordánske hášimovské kráľovstvo

    Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

    Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

    För Hashemitiska konungariket Jordanien

    signatory

    signatory

    ▼B

    ATTO FINALE



    I plenipotenziari:

    del REGNO DEL BELGIO,

    del REGNO DI DANIMARCA,

    della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    della REPUBBLICA ELLENICA,

    del REGNO DI SPAGNA,

    della REPUBBLICA FRANCESE,

    dell'IRLANDA,

    della REPUBBLICA ITALIANA,

    del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

    del REGNO DEI PAESI BASSI,

    della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

    della REPUBBLICA PORTOGHESE,

    della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    del REGNO DI SVEZIA,

    del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

    in prosieguo denominati «Stati membri», e

    della COMUNITÀ EUROPEA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

    in prosieguo denominate «Comunità»,

    da una parte, e

    i plenipotenziari del REGNO HASCEMITA DELLA GIORDANIA,

    in prosieguo denominato «Giordania»,

    dall'altra,

    riuniti a Bruxelles, il 24 novembre 1997, per la firma dell'accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita della Giordania, dall'altra, in prosieguo denominato «accordo euro-mediterraneo», hanno adottato i testi elencati in appresso:



    l'accordo euro-mediterraneo, i suoi allegati nonché i seguenti protocolli:

    Protocollo 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Giordania
    Protocollo 2 relativo al regime applicabile all'importazione nella Giordania di prodotti agricoli originari della Comunità
    Protocollo 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
    Protocollo 4 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale
    Protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell’Unione
    Protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

    I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Giordania, hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

    Dichiarazione comune sull'articolo 28 dell'accordo
    Dichiarazione comune sugli articoli 51 e 52 dell'accordo
    Dichiarazione comune sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articolo 56 ed allegato VII)
    Dichiarazione comune sull'articolo 62 dell'accordo
    Dichiarazione comune sulla cooperazione decentrata
    Dichiarazione comune sul titolo VII dell'accordo
    Dichiarazione comune sull'articolo 101 dell'accordo
    Dichiarazione comune sui lavoratori
    Dichiarazione comune sulla cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale
    Dichiarazione comune sulla protezione dei dati
    Dichiarazione comune sul Principato di Andorra
    Dichiarazione comune sulla Repubblica di San Marino

    I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Giordania hanno altresì preso atto dell'accordo in forma di scambio di lettere precedentemente indicato ed allegato al presente Atto finale:

    ▼M2 —————

    ▼B

    Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete

    Udfærdiget i Bruxelles, den fireogtyvende november nitten hundrede og sygoghalvfems

    Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebenundneunzig

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά

    Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-seven

    Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept

    Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantasette

    Gedaan te Brussel, de vierentwintigste november negentienhonderd zevenennegentig

    Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Novembro de mil novecentos e noventa e sete

    Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän

    Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november nittonhundranittiosju

    image

    Pour le Royaume de Belgique

    Voor het Koninkrijk België

    Für das Königreich Belgien

    signatory

    Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

    Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

    Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

    På Kongeriget Danmarks vegne

    signatory

    Für die Bundesrepublik Deutschland

    signatory

    Για την Ελληνική Δημοκρατία

    signatory

    Por el Reino de España

    signatory

    Pour la République française

    signatory

    Thar cheann Na hÉireann

    For Ireland

    signatory

    Per la Repubblica italiana

    signatory

    Pour le Grand-Duché de Luxembourg

    signatory

    Voor het Koninkrijk der Nederlanden

    signatory

    Für die Republik Österreich

    signatory

    Pela República Portuguesa

    signatory

    Suomen tasavallan puolesta

    signatory

    För Konungariket Sverige

    signatory

    For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

    signatory

    Por las Comunidades Europeas

    For De Europæiske Fællesskaber

    Für die Europäischen Gemeinschaften

    Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

    For the European Communities

    Pour les Communautés européennes

    Per le Comunità europee

    Voor de Europese Gemeenschappen

    Pelas Comunidades Europeias

    Euroopan yhteisöjen puolesta

    På Europeiska gemenskapernas vägnar

    signatory

    signatory

    signatory

    signatory

    DICHIARAZIONI COMUNI

    DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 28

    Al fine di agevolare la progressiva istituzione di una vasta zona euromediterranea di libero scambio, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Cannes e con le conclusioni della Conferenza di Barcellona, le parti:

    — 
    convengono di istituire il protocollo n. 3 sulla definizione della nozione di «prodotti originari» per l'applicazione del cumulo diagonale prima della conclusione e dell'entrata in vigore degli accordi di libero scambio tra i paesi mediterranei,
    — 
    ribadiscono il loro impegno per l'armonizzazione delle norme di origine in tutta la zona euromediterranea di libero scambio. Il Consiglio di associazione adotta, se del caso, misure per rivedere il protocollo al fine di rispettare tale obiettivo.

    DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI ARTICOLI 51 E 52

    Qualora, nel corso della progressiva attuazione dell'accordo, la Giordania dovesse incontrare gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti, la Giordania e la Comunità possono tenere consultazioni per definire gli strumenti e le modalità più adeguate per aiutare la Giordania a far fronte a tali difficoltà.

    Dette consultazioni si svolgeranno in collaborazione con il Fondo monetario internazionale.

    DICHIARAZIONE COMUNE SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE (ARTICOLO 56 ED ALLEGATO VII)

    Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi dei servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul «know-how».

    DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 62

    Le parti ribadiscono il loro impegno a sostenere il processo di pace in Medio Oriente e la loro convinzione che la pace dovrebbe essere consolidata attraverso la cooperazione regionale. La Comunità è disposta a sostenere progetti di sviluppo comuni presentati dalla Giordania e da altre parti della regione, fatte salve le pertinenti procedure tecniche e di bilancio della Comunità.

    DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE DECENTRATA

    Le parti riaffermano l'importanza che annettono ai programmi di cooperazione decentrati quale strumento per promuovere gli scambi di esperienze e il trasferimento di conoscenze specialistiche nella regione mediterranea e tra la Comunità europea e i suoi partner mediterranei.

    DICHIARAZIONE COMUNE SUL TITOLO VII

    La Comunità e la Giordania adotteranno le misure adeguate per incoraggiare ed assistere le imprese giordane, fornendo loro assistenza tecnica e finanziaria, al fine di ammodernare le infrastrutture esistenti e di crearne di nuove.

    DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 101

    1. Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le parti convengono che i «casi particolarmente urgenti» di cui all'articolo 101 dell'accordo sono costituiti dai casi di violazione sostanziale dell'accordo ad opera di una delle parti. Una violazione sostanziale dell'accordo consiste:

    — 
    nella denuncia dell'accordo non autorizzato dalle norme generali del diritto internazionale,
    — 
    nella violazione degli elementi essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2.

    2. Le parti convengono che le «misure appropriate» di cui all'articolo 101 sono misure adottate secondo il diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti, a norma dell'articolo 101, l'altra parte può invocare la procedura di risoluzione delle controversie.

    DICHIARAZIONE COMUNE SUI LAVORATORI

    Le parti riaffermano l'importanza che esse annettono all'equo trattamento dei lavoratori stranieri legalmente residenti e occupati sul loro territorio. Gli Stati membri concordano che, qualora la Giordania ne faccia richiesta, ciascuno di essi è disposto a prendere in considerazione il negoziato di accordi reciproci bilaterali relativi alle condizioni di lavoro e ai diritti previdenziali dei lavoratori giordani e degli Stati membri legalmente residenti e occupati nei loro rispettivi territori.

    DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE

    1.

    Le parti convengono di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione illegale. A tal fine ciascuna delle parti conviene di permettere il ritorno dei suoi cittadini illegalmente presenti sul territorio dell'altra parte a richiesta di quest'ultima e senza altre formalità. Le parti forniranno inoltre ai loro cittadini adeguati documenti d'identità a tal fine.

    Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, tale obbligo si applica unicamente in relazione alle persone che, ai fini della Comunità, devono essere considerate cittadini degli stessi, in base alla dichiarazione n. 2 relativa al trattato sull'Unione europea.

    2.

    Ciascuna parte conviene di concludere, a richiesta dell'altra parte, accordi bilaterali che disciplinino gli obblighi specifici relativi alla cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale, ivi compreso un obbligo di consentire il ritorno dei cittadini di altri Stati e degli apolidi giunti sul territorio di una parte dall'altra parte.

    3.

    Il Consiglio di associazione esamina la possibilità di intraprendere sforzi congiunti per prevenire e controllare l'immigrazione illegale.

    4.

    Nell'applicazione della presente dichiarazione comune nessun elemento può essere interpretato nel senso di violare o contravvenire ai rispettivi obblighi di ciascuna delle parti in base alle norme applicabili in materia di diritti umani.

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI

    Le parti convengono che si garantirà la protezione dei dati in tutti i campi in cui si prevede lo scambio di dati a carattere personale.

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

    1. La Giordania accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.

    2. Il protocollo n. 3 si applica, con gli opportuni adeguamenti, ai fini della definizione del carattere originario dei suddetti prodotti.

    DICHIARAZIONE COMUNE SULLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

    1. La Giordania accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

    2. Il protocollo n. 3 si applica, con gli opportuni adattamenti, ai fini della definizione del carattere originario dei suddetti prodotti.



    ( 1 ) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

    ( 2 ) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

    ( 3 ) Le parti concordano di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

    ( 4 ) GU CE L 302 del 15.11.1985, pag. 23.

    ( 5 ) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

    ( 6 ) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla "CM".

    ( 7 ) Queste indicazioni possono essere omesse qualora l’informazione sia già presente nel documento.

    ( 8 ) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

    ( 9 ) Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del produttore, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.

    ( 10 ) Nome e indirizzo del cliente.

    ( 11 ) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 24 mesi.

    ( 12 ) GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.

    ( 13 ) GU UE L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

    ( 14 ) GU CE L 248 del 16.9.2002, pag.1.

    ( 15 ) Il testo dell'accordo è pubblicato in GU L 334 del 6.12.2012, pag. 3.

    ( 16 ) Edizione speciale in lingua croata, capo 7, volume 24, pag. 280.

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