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Document 01999R0174-20060331

    Consolidated text: Regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione del 26 gennaio 1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/174/2006-03-31

    1999R0174 — IT — 31.03.2006 — 029.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) N. 174/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 26 gennaio 1999

    recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    (GU L 020, 27.1.1999, p.8)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    REGOLAMENTO (CE) N. 1596/1999 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 1999

      L 188

    39

    21.7.1999

    ►M2

    REGOLAMENTO (CE) N. 1961/2000 DELLA COMMISSIONE del 15 settembre 2000

      L 234

    10

    16.9.2000

    ►M3

    REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2000 DELLA COMMISSIONE del 21 settembre 2000

      L 238

    28

    22.9.2000

     M4

    REGOLAMENTO (CE) N. 2114/2000 DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 2000

      L 252

    6

    6.10.2000

    ►M5

    REGOLAMENTO (CE) N. 2287/2000 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 2000

      L 260

    22

    14.10.2000

    ►M6

    REGOLAMENTO (CE) N. 2357/2000 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2000

      L 272

    15

    25.10.2000

     M7

    REGOLAMENTO (CE) N. 2884/2000 DELLA COMMISSIONE del 27 dicembre 2000

      L 333

    76

    29.12.2000

    ►M8

    REGOLAMENTO (CE) N. 806/2001 DELLA COMMISSIONE del 26 aprile 2001

      L 118

    4

    27.4.2001

    ►M9

    REGOLAMENTO (CE) N. 1202/2001 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2001

      L 163

    10

    20.6.2001

    ►M10

    REGOLAMENTO (CE) N. 1370/2001 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2001

      L 183

    18

    6.7.2001

    ►M11

    REGOLAMENTO (CE) N. 1681/2001 DELLA COMMISSIONE del 22 agosto 2001

      L 227

    36

    23.8.2001

    ►M12

    REGOLAMENTO (CE) N. 1923/2001 DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 2001

      L 261

    53

    29.9.2001

    ►M13

    REGOLAMENTO (CE) N. 2298/2001 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2001

      L 308

    16

    27.11.2001

     M14

    REGOLAMENTO (CE) N. 156/2002 DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 2002

      L 25

    24

    29.1.2002

    ►M15

    REGOLAMENTO (CE) N. 787/2002 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2002

      L 127

    6

    14.5.2002

    ►M16

    REGOLAMENTO (CE) N. 1166/2002 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2002

      L 170

    51

    29.6.2002

    ►M17

    REGOLAMENTO (CE) N. 1368/2002 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2002

      L 198

    33

    27.7.2002

     M18

    REGOLAMENTO (CE) N. 1472/2002 DELLA COMMISSIONE del 13 agosto 2002

      L 219

    4

    14.8.2002

     M19

    REGOLAMENTO (CE) N. 2279/2002 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2002

      L 347

    31

    20.12.2002

    ►M20

    REGOLAMENTO (CE) N. 186/2003 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2003

      L 27

    11

    1.2.2003

     M21

    REGOLAMENTO (CE) N. 754/2003 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2003

      L 107

    5

    30.4.2003

     M22

    REGOLAMENTO (CE) N. 833/2003 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 2003

      L 120

    18

    15.5.2003

     M23

    REGOLAMENTO (CE) N. 1392/2003 DELLA COMMISSIONE del 4 agosto 2003

      L 197

    3

    5.8.2003

     M24

    REGOLAMENTO (CE) N. 1948/2003 DELLA COMMISSIONE del 4 novembre 2003

      L 287

    13

    5.11.2003

    ►M25

    REGOLAMENTO (CE) N. 597/2004 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2004

      L 94

    42

    31.3.2004

    ►M26

    REGOLAMENTO (CE) N. 810/2004 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2004

      L 215

    104

    16.6.2004

    ►M27

    REGOLAMENTO (CE) N. 1846/2004 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2004

      L 322

    16

    23.10.2004

    ►M28

    REGOLAMENTO (CE) N. 2250/2004 DELLA COMMISSIONE del 27 dicembre 2004

      L 381

    25

    28.12.2004

    ►M29

    REGOLAMENTO (CE) N. 558/2005 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 2005

      L 94

    22

    13.4.2005

    ►M30

    REGOLAMENTO (CE) N. 1513/2005 DELLA COMMISSIONE del 16 settembre 2005

      L 241

    45

    17.9.2005

    ►M31

    REGOLAMENTO (CE) N. 2107/2005 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2005

      L 337

    20

    22.12.2005

    ►M32

    REGOLAMENTO (CE) N. 409/2006 DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 2006

      L 71

    5

    10.3.2006

    ►M33

    REGOLAMENTO (CE) N. 508/2006 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 2006

      L 92

    10

    30.3.2006


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 021, 28.1.1999, pag. 28  (174/99)

    ►C2

    Rettifica, GU L 265, 19.10.2000, pag. 30  (2287/00)




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) N. 174/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 26 gennaio 1999

    recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari



    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ( 2 ), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 16 bis, paragrafo 1, e l'articolo 17, paragrafi 9 e 14,

    (1)

    considerando che il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 3 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2184/98 ( 4 ), ha subito diverse e sostanziali modificazioni; che in occasione di nuove modificazioni, è opportuno, per motivi di razionalità e chiarezza, procedere alla sua rifusione;

    (2)

    considerando che, in virtù dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro degli accordi GATT dell'Uruguay Round ( 5 ) (in prosieguo: «l'accordo sull'agricoltura»), la concessione di restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli, compresi i prodotti lattiero-caseari, è soggetta a limiti espressi in quantità e in valore per ciascun periodo di dodici mesi a decorrere dal 1o luglio 1995; che, per garantire il rispetto di tali limiti, è necessario sorvegliare il rilascio dei titoli di esportazione; che occorre altresì stabilire le modalità di attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione;

    (3)

    considerando che il regolamento (CEE) n. 804/68 ha fissato norme generali per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare per consentire la sorveglianza dei limiti in valore e in volume delle restituzioni; che occorre definire le modalità di applicazione di tale regime;

    (4)

    considerando che, in deroga al regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ( 6 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2334/98 ( 7 ), occorre precisare in quali casi la restituzione può essere concessa senza presentare un titolo di esportazione e fissare il periodo massimo durante il quale i prodotti possono restare sotto controllo doganale;

    (5)

    considerando che è opportuno prevedere norme specifiche per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare per quanto riguarda i titoli, in deroga al regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 8 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 ( 9 ); che occorre altresì ridurre il livello di tolleranza ammesso da questo regolamento per quanto concerne la quantità di prodotti esportati rispetto a quella indicata nel titolo nonché precisare, ai fini di un adeguato controllo dei limiti, che nessuna restituzione venga pagata per la quantità in eccesso a quella indicata nel titolo; che è necessario fissare l'importo delle cauzioni che devono essere costituite all'atto della presentazione delle domande di titolo ad un livello tale da escludere le domande a fini speculativi;

    (6)

    considerando che occorre fissare la durata di validità dei titoli; che è opportuno differenziare il periodo previsto a seconda dei prodotti interessati, determinando in particolare un periodo ridotto per i prodotti in relazione ai quali il rischio di speculazione risulta più elevato;

    (7)

    considerando che, per garantire un accurato controllo dei prodotti esportati e ridurre in tal modo al minimo i rischi di speculazioni, è opportuno limitare la possibilità di cambiare il prodotto per il quale un titolo è rilasciato;

    (8)

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 prevede, all'articolo 2 bis, paragrafo 2, le modalità relative all'utilizzazione di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione per l'esportazione di un prodotto corrispondente ad un codice a dodici cifre diverso da quello indicato nella casella 16 del titolo; che tali disposizioni si applicano a un settore specifico unicamente a condizione che le categorie di prodotti ai sensi dell'articolo 13 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88 e i gruppi di prodotti ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3665/87 siano stati definiti;

    (9)

    considerando che, per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, una serie di categorie di prodotti è stata definita con riferimento alle categorie previste nell'accordo sull'agricoltura; che, ai fini di una corretta gestione del regime, occorre conservare l'impiego di queste categorie e applicare l'articolo 2 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 unicamente sulla base di una definizione dei gruppi di prodotti;

    (10)

    considerando che, nel settore lattiero-caseario, la fissazione delle restituzioni è caratterizzata da una precisa differenziazione dei tassi di restituzione, segnatamente in funzione del tenore di materia grassa dei prodotti; che, al fine di salvaguardare tale disciplina rispettando nel contempo l'obiettivo di proporzionalità di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3665/87, occorre da un lato definire i gruppi di prodotti entro margini ristretti e dall'altro, per determinati prodotti, estendere la validità del titolo di esportazione ai codici di prodotto direttamente contigui, quanto al tenore di materia grassa, al prodotto per cui è stata fissata la restituzione anticipata;

    (11)

    considerando che, per consentire agli operatori di partecipare alle gare indette dai paesi terzi senza compromettere il rispetto dei limiti di volume, occorre istituire un sistema di titoli provvisori che conferisca agli aggiudicatari il diritto al rilascio di un titolo definitivo;

    (12)

    considerando che, per garantire il controllo dei titoli rilasciati, basato sulle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione, è opportuno fissare un termine prima del rilascio del titolo; che, per garantire il corretto funzionamento del regime e in particolare un'equa assegnazione dei quantitativi nel rispetto dei limiti imposti dall'accordo sull'agricoltura, è necessario prevedere diverse misure di gestione, e in particolare la facoltà di sospendere il rilascio dei titoli e di applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi richiesti;

    (13)

    considerando che è opportuno determinare il tasso di restituzione per i prodotti che beneficiano delle restituzioni all'esportazione nell'ambito delle azioni di aiuto alimentare;

    (14)

    considerando che, per talune operazioni di esportazione con restituzioni, è opportuno definire il paese di destinazione come una destinazione obbligatoria di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87 al fine di garantire la corretta utilizzazione dei titoli;

    (15)

    considerando che, per i formaggi, si è osservato come le domande di titoli di esportazione subiscano variazioni divergenti a seconda delle destinazioni; che, per consentire l'applicazione di misure particolari, che variano in funzione della destinazione indicata nelle domande di titolo, occorre fissare le zone di destinazione e rendere obbligatoria la zona di destinazione indicata nei titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406;

    (16)

    considerando che, per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, i cui prezzi sono determinati dai prezzi dei rispettivi componenti, è opportuno precisare le modalità di fissazione della restituzione, che dev'essere proporzionata alla percentuale degli elementi costitutivi; che tuttavia, per facilitare la gestione delle restituzioni relative a tali prodotti, e in particolare delle misure intese a garantire il rispetto degli impegni assunti in materia di esportazione nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, occorre fissare una quantità massima di saccarosio incorporato che può beneficiare di una restituzione; che la percentuale del 43 %, in peso del prodotto intero è rappresentativa del tenore di saccarosio di tali prodotti;

    (17)

    considerando che l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3665/87 prevede la possibilità di concedere restituzioni per i componenti di origine comunitaria del formaggio fuso fabbricato in regime di perfezionamento attivo; che occorre prevedere talune modalità particolari al fine di garantire il corretto funzionamento e il controllo efficace di questa misura specifica;

    (18)

    considerando che, nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada, approvato con decisione 95/591/CE del Consiglio ( 10 ), è diventato obbligatorio presentare un titolo di esportazione rilasciato dalla Comunità per i formaggi importati nel Canada a condizioni preferenziali; che è opportuno precisare le modalità del rilascio di detto titolo; che, al fine di garantire che i quantitativi di formaggio che beneficiano del contingente d'importazione verso il Canada corrispondano a quelli per i quali è rilasciato un titolo, occorre disporre il rinvio dei titoli vistati dalle autorità canadesi agli organismi competenti degli Stati membri, nonché la comunicazione alla Commissione dei dati relativi alle esportazioni da parte degli Stati membri;

    (19)

    considerando che, nell'ambito delle consultazioni con la Svizzera relative all'attuazione dei risultati dell'Uruguay Round, è stato convenuto di applicare un pacchetto di misure che prevedono, in particolare, una riduzione dei dazi doganali per le importazioni di taluni formaggi comunitari in Svizzera; che occorre garantire l'origine comunitaria dei prodotti; che, a tal fine, occorre rendere obbligatori i titoli di esportazione per le esportazioni di tutti i formaggi che beneficiano del regime, compresi quelli che non hanno diritto ad alcuna restituzione; che il rilascio dei titoli deve essere subordinato alla presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione attestante l'origine comunitaria del prodotto;

    (20)

    considerando che, per quanto riguarda il contingente supplementare di formaggi comunitari negli Stati Uniti derivante dall'accordo sull'agricoltura, è concessa alla Comunità la facoltà di designare gli importatori che potranno importare nell'ambito di tale contingente; che il ricorso a questa facoltà consente alla Comunità di aumentare al massimo il valore del contingente; che occorre pertanto definire una procedura per la selezione degli importatori da designare in base all'attribuzione dei titoli di esportazione per i prodotti considerati;

    (21)

    considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



    CAPO I

    Regime generale delle restituzioni all'esportazione

    Articolo 1

    1.  Le esportazioni dalla Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, per la quale è richiesta una restituzione, è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione, salvo nei casi previsti dall'articolo 2. L'importo della restituzione è quello da applicare il giorno della richiesta del titolo di esportazione o dell'eventuale titolo provvisorio.

    ▼M12

    In deroga tuttavia al primo comma, un titolo di esportazione deve essere presentato anche per l'esportazione dei prodotti di cui all'allegato I, categoria II, salvo nei casi previsti dall'articolo 2.

    ▼M1

    2.  La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 7, il paese di destinazione e il numero di codice nel paese o del territorio di destinazione, quali figurano nella nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa, istituita dalla Commissione sulla base dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio ( 11 ).

    ▼M28

    3.  Le domande di titolo per tutti i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio ( 12 ), il cui giorno di presentazione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ( 13 ) è il mercoledì o il giovedì successivo al termine di ogni periodo di gara di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione ( 14 ) e all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione ( 15 ), si considerano presentate il primo giorno lavorativo successivo al giovedì di cui trattasi.

    ▼M31

    4.  Per poter beneficiare di una restituzione, i prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 ) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ), in particolare essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e rispettare le prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

    ▼M3

    Articolo 2

    La restituzione è concessa unicamente dietro presentazione di un titolo di esportazione, con la sola eccezione dei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo e quarto trattino del regolamento (CE) n. 1291/2000.

    ▼M6

    Tuttavia, in deroga al primo comma, il titolo d'esportazione che prevede la fissazione anticipata della restituzione può essere utilizzato per la concessione di una restituzione a favore delle esportazioni di prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/1999.

    ▼M3

    Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CE) n. 1291/2000, se la dichiarazione di esportazione reca più codici distinti della nomenclatura delle restituzioni, di cui al regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ( 18 ), o della nomenclatura combinata, le diciture relative a ciascuno di questi codici si considerano costituire una dichiarazione separata.

    ▼B

    Articolo 3

    ▼M1

    Non è concessa alcuna restituzione nell'ambito di un'esportazione di formaggio il cui prezzo franco frontiera, prima dell'applicazione della restituzione nello Stato membro di esportazione, risulta inferiore a 230 EUR/100 kg. Per prezzo franco frontiera si intende il prezzo franco fabbrica maggiorato di un importo forfettario di 3 EUR/100 kg.

    Quando è richiesta una restituzione, il titolo reca, nella casella 22, la dicitura seguente: «Rispettato il prezzo minimo franco frontiera di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 174/199».

    Il richiedente fornisce, su domanda delle autorità competenti, tutte le informazioni e tutti i documenti giustificativi supplementari da queste ritenuti necessari per verificare il rispetto del prezzo franco frontiera in occasione dell'espletamento delle formalità doganali ed accetta qualsiasi eventuale controllo, da parte delle suddette autorità, relativo alla contabilità, ai sensi del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio ( 19 ).

    ▼M29 —————

    ▼B

    Articolo 4

    1.  Le quattro categorie di prodotti ai sensi dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro degli accordi GATT dell'Uruguay Round (in prosieguo: «l'accordo sull'agricoltura»), sono fissate all'allegato I.

    2.  L'articolo 13 bis, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applica ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento.

    3.  Salvo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento, i gruppi di prodotti ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3665/87 sono fissati all'allegato II.

    Articolo 5

    1.  La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso recano nella casella 16 il codice del prodotto, a dodici cifre, della nomenclatura delle restituzioni. Il titolo è valido esclusivamente per il prodotto così designato, salvo nei casi definiti ai paragrafi 2 e 3.

    2.  Per i prodotti dei codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309, l'interessato può chiedere che il codice della casella 16 del titolo di esportazione venga trasformato in un altro codice della stessa categoria di cui all'allegato I, per il quale il tasso di restituzione è identico. La domanda deve essere fatta prima di espletare le formalità di cui all'articolo 3 o all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

    3.  In deroga all'articolo 2 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3665/87, un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione è valido anche per l'esportazione di un prodotto di un codice a dodici cifre non menzionato nella casella 16 qualora i due prodotti risultino contigui nell'ambito dello stesso gruppo fissato all'allegato II o appartengano entrambi al gruppo 23.

    4.  Nel caso di cui al paragrafo 3, la restituzione concessa viene calcolata conformemente all'articolo 2 bis, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3665/87.

    Articolo 6

    Il titolo di esportazione è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, sino alle date seguenti:

    ▼M20

    a) alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0402 10;

    ▼B

    b) alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0405;

    ▼M1

    c) alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0406;

    ▼B

    d) alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68;

    e) alla data in cui devono essere adempiuti gli obblighi derivanti da una gara prevista all'articolo 8, paragrafo 1, e non oltre la fine dell'ottavo mese successivo a quello del rilascio del titolo definitivo di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

    Articolo 7

    In deroga all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3665/87, il periodo durante il quale i prodotti contemplati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 possono restare sotto il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio ( 20 ) è pari al periodo restante di validità del titolo di esportazione.

    Articolo 8

    1.  Nell'ambito di una gara indetta da un organismo pubblico in un paese terzo di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, escluse le gare relative ai prodotti del codice NC 0406, gli interessati possono chiedere un titolo di esportazione provvisorio per il quantitativo oggetto della loro offerta, dietro costituzione di una cauzione. L'importo della cauzione relativa ai titoli provvisori è pari al 75 % del tasso fissato conformemente all'articolo 9.

    La prova del carattere pubblico o di diritto pubblico dell'organismo è fornita dall'interessato.

    2.  I titoli provvisori sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, sempreché nel frattempo non siano state adottate misure particolari di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

    3.  In deroga all'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3719/88, il termine per la presentazione delle offerte di cui a detta disposizione è di 60 giorni. Prima dello scadere di questo termine, l'operatore richiede il titolo di esportazione definitivo che gli viene rilasciato immediatamente su presentazione della prova di aggiudicazione.

    Su presentazione di una prova che l'offerta è stata respinta o che il quantitativo aggiudicato è inferiore a quello indicato nel titolo provvisorio, la cauzione viene integralmente o parzialmente svincolata, secondo il caso.

    4.  Le domande di titolo di cui ai paragrafi 2 e 3 sono presentate conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

    5.  Ai titoli definitivi si applicano le disposizioni del presente capo, ad eccezione dell'articolo 10.

    ▼M10

    Articolo 9

    ▼M16

    L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è pari alla percentuale in appresso indicata dell'importo della restituzione fissato per ciascun codice di prodotto e da applicare il giorno della presentazione della domanda di titolo di esportazione:

    ▼M32

    a) il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0405;

    b) il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0402 10;

    c) il 15 % per i prodotti di cui al codice NC 0406;

    d) il 15 % per gli altri prodotti.

    ▼M10

    L'importo della cauzione non può tuttavia essere inferiore a 6 EUR per 100 chilogrammi.

    L'importo della restituzione di cui al primo comma è quello calcolato per il quantitativo totale del prodotto considerato, ad eccezione dei prodotti lattiero-caseari zuccherati.

    ▼M17

    In deroga al regolamento (CE) n. 1291/2000, il disposto dell'articolo 35, paragrafo 3, di tale regolamento non si applica ai titoli rilasciati conformemente al presente regolamento.

    ▼M10

    Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati l'importo della restituzione di cui al primo comma è pari al quantitativo totale del prodotto intero considerato, moltiplicato per il tasso di restituzione applicabile per chilogrammo di prodotto lattiero-caseario.

    ▼M2

    Articolo 10

    1.  I titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, a condizione che i quantitativi per i quali sono stati richiesti siano stati comunicati conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1498/1999 della Commissione ( 21 ) e sempreché nel frattempo non siano state adottate misure particolari di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b).

    2.  Una o più delle misure particolari di cui al paragrafo 3 possono essere adottate nel caso in cui il rilascio dei titoli:

    a) provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l'esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione, per il periodo di 12 mesi in causa o per un periodo inferiore da stabilirsi ai sensi dell'articolo 11,

    o

    b) non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa,

    o

    c) provochi una distorsione della concorrenza tra gli operatori.

    Ai fini del primo comma, per il prodotto in oggetto si tiene conto segnatamente del carattere stagionale degli scambi, della situazione del mercato e, in particolare, dell'andamento dei prezzi di mercato e delle conseguenti condizioni di esportazione.

    3.  Nei casi contemplati al paragrafo 2 la Commissione può decidere, per il prodotto o i prodotti interessati:

    a) di respingere in tutto o in parte le domande pendenti per le quali i titoli di esportazione non sono stati ancora rilasciati;

    b) di applicare ai quantitativi richiesti un coefficiente di attribuzione; se ai quantitativi richiesti viene applicato un coefficiente inferiore a 0,4, l'interessato può chiedere, entro un termine di tre giorni lavorativi dal giorno della pubblicazione della decisione che fissa il coefficiente, l'annullamento della sua domanda di titolo e lo svincolo della cauzione;

    c) di sospendere la presentazione delle domande di titoli per cinque giorni lavorativi al massimo.

    La Commissione può inoltre decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999:

    a) di sospendere la presentazione delle domande di titoli per il prodotto o i prodotti interessati per un periodo superiore a cinque giorni lavorativi;

    b) di fissare restituzioni mediante gara, dopo il periodo di sospensione della presentazione delle domande o il rifiuto delle stesse, per i prodotti dei codici NC 0402 10 19, 0405 10 90, 0405 90 10, 0405 90 90 e 0405 10 19. I titoli sono assegnati in conformità.

    ▼B

    Articolo 11

    Qualora il livello delle domande di titoli sia tale che i quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo di dodici mesi in causa rischino di esaurirsi anzitempo, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, di ripartire i quantitativi massimi suddetti su periodi da determinare.

    Articolo 12

    1.  Se il quantitativo esportato supera il quantitativo indicato nel titolo, l'eccedenza non dà diritto al pagamento della restituzione.

    A tal fine, la casella 22 del titolo riporta la seguente dicitura: «Pagamento della restituzione limitato al quantitativo che figura nelle caselle 17 e 18».

    2.  In deroga all'articolo 8, paragrafo 5, e all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88, si applicano i tassi seguenti:

    a) il tasso previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, è del 2 %;

    b) i tassi previsti dall'articolo 33, paragrafo 2, primo e secondo comma, sono del 98%.

    c) il tasso previsto dall'articolo 33, paragrafo 2, terzo comma, è del 2 %.

    Non si applica l'articolo 44, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3719/88.

    Articolo 13

    1.  L'articolo 10 non si applica al rilascio dei titoli di esportazione richiesti per forniture a titolo di aiuto alimentare, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura.

    ▼M13 —————

    ▼B

    Articolo 14

    Il paese di destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, costituisce una destinazione obbligatoria ai fini dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87 per i titoli rilasciati conformemente all'articolo 8 del presente regolamento.

    Articolo 15

    1.  Nel caso dei titoli rilasciati per i prodotti di cui al codice NC 0406, la domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 20 la dicitura seguente:

    «Titolo valido per la zona ... quale definita all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999»

    .

    Viene indicata la zona definita al paragrafo 3 a cui appartiene il paese di destinazione indicato nella casella 7 della domanda di titolo e del titolo stesso.

    2.  La zona di cui al paragrafo 1 costituisce una destinazione obbligatoria ai fini dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87.

    Qualora il paese di destinazione reale sia situato in una zona non indicata nella domanda di titolo e nel titolo, non viene versata alcuna restituzione.

    ▼M30

    3.  Ai fini del presente regolamento s'intende per:

    a) zona I: codici di destinazione AL, BA, XK, MK, XM e XS;

    b) zona II: codice di destinazione US;

    c) zona III: tutti gli altri codici di destinazione

    ▼B

    Articolo 16

    1.  Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, la restituzione concessa è uguale alla somma degli elementi seguenti:

    a) un elemento destinato a tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari;

    b) un elemento destinato a tener conto della quantità di saccarosio addizionato, fino a un massimo del 43 % in peso del prodotto intero.

    L'elemento di cui al primo comma, lettera b), viene calcolato solo se il saccarosio addizionato è stato ottenuto da barbabietole o canne da zucchero prodotte nella Comunità.

    2.  L'elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato moltiplicando l'importo di base della restituzione per il tenore in prodotti lattieri del prodotto intero.

    L'importo di base di cui al primo comma è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero.

    3.  L'elemento di cui al paragrafo 1, lettera b), è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero, fino ad un massimo del 43 %, l'importo di base della restituzione relativo al giorno della richiesta del titolo per i prodotti di cui all'articolo l, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio ( 22 ).

    ▼M11

    Tuttavia, l'elemento relativo alla quantità di saccarosio non viene preso in considerazione nel caso in cui l'importo di base della restituzione per la parte lattica di cui al paragrafo 2, secondo comma, è fissato a zero o non è fissato.

    ▼B

    4.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), è assimilato al saccarosio prodotto con barbabietole o canne da zucchero raccolte nella Comunità il saccarosio che, a seconda dei casi:

    a) sia stato importato nella Comunità in forza del protocollo n. 8 sullo zucchero allegato alla convenzione ACP-CEE di Lomé ( 23 ) o dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna ( 24 );

    b) sia stato ottenuto a partire da uno dei prodotti importati in forza degli atti di cui alla lettera a).

    Articolo 17

    1.  La domanda di titoli di esportazione per i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di prodotti di cui al codice NC 0406 30, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3665/87 è accompagnata dall'autorizzazione concessa dalle autorità competenti per il regime doganale in questione.

    2.  La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, un riferimento al presente articolo.

    3.  Nell'ambito del regime di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'identificazione e il controllo della qualità e quantità dei prodotti di cui a detto paragrafo per i quali è stata fatta una domanda di restituzione, nonché per l'applicazione delle disposizioni sul diritto alla restituzione.



    CAPO II

    Regimi specifici

    Articolo 18

    1.  Le esportazioni di formaggi verso il Canada nell'ambito del contingente istituito in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada sono subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione.

    2.  La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

    a) nella casella 7, la dicitura «CANADA — 404»;

    b) nella casella 15, la designazione delle merci secondo la nomenclatura combinata a livello di sei cifre per i prodotti di cui ai codici NC 0406 10, 0406 20, 0406 30 e 0406 40 e di otto cifre per i prodotti di cui al codice NC 0406 90. La domanda di titolo e il titolo stesso possono includere nella casella 15 fino a un massimo di sei prodotti così designati;

    c) nella casella 16, il codice della nomenclatura combinata a otto cifre nonché la quantità espressa in chilogrammi per ciascun prodotto di cui alla casella 15. Il titolo è valido unicamente per i prodotti e i quantitativi così designati;

    d) nelle caselle 17 e 18, il quantitativo totale di prodotti di cui alla casella 16;

    e) nella casella 20, la dicitura seguente:

    «Formaggi destinati all'esportazione diretta in Canada. Articolo 18 del regolamento (CE) n. 174/1999. Contingente per l'anno ...»

    o, se del caso

    «Formaggi destinati all'esportazione diretta/via New York in Canada. Articolo 18 del regolamento (CE) n. 174/1999. Contingente per l'anno ...»

    Qualora il formaggio sia trasportato in Canada passando per paesi terzi europei, tali paesi devono essere indicati al posto della dicitura «New York» o unitamente ad essa;

    f) nella casella 22, la dicitura «senza restituzione all'esportazione».

    3.  Le domande di titoli sono ricevibili soltanto se il richiedente:

    a) dichiara per iscritto che tutte le materie di cui al capitolo 4 della nomenclatura combinata, utilizzate per la fabbricazione dei prodotti per i quali è presentata la domanda, sono state interamente ottenute sul territorio della Comunità;

    b) s'impegna per iscritto a fornire, su richiesta delle autorità competenti, eventuali documenti giustificativi supplementari da esse ritenuti necessari ai fini del rilascio del titolo, nonché ad accettare eventuali controlli da esse effettuati in materia di contabilità e riguardo alle circostanze di fabbricazione dei prodotti interessati.

    4.  Il titolo è rilasciato immediatamente dopo l'inoltro della domanda. Su richiesta dell'interessato viene rilasciata una copia certificata del titolo stesso.

    5.  Il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, fino al 31 dicembre successivo a tale data.

    Tuttavia, a partire dal 20 dicembre di ogni anno è autorizzato il rilascio di certificati validi dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo, a condizione che la domanda di titolo e il titolo stesso rechino alla casella 20, nella dicitura «contingente per l'anno...», un riferimento all'anno successivo.

    ▼M1

    6.  Un titolo di esportazione presentato all'autorità competente per imputazione e vidimazione, conformemente all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3719/88, può essere utilizzato per una sola dichiarazione di esportazione. La validità del titolo scade al momento in cui viene presentata la dichiarazione di esportazione.

    Il titolare del titolo di esportazione garantisce che una copia certificata del titolo sia presentata all'autorità competente canadese in occasione della richiesta della licenza d'importazione.

    ▼B

    7.  In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli non sono trasferibili.

    ▼M1

    8.  L'autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione, conformemente all'allegato IV, entro la fine del mese di luglio per il semestre precedente ed entro la fine del mese di gennaio per l'anno di contingente precedente, il numero di titoli rilasciati e il quantitativo di formaggio considerato.

    ▼B

    9.  Le disposizioni del capo I non si applicano.

    ▼M15

    Articolo 19

    Al fine di beneficiare di una riduzione o di un'esenzione dai dazi doganali all'importazione in Svizzera, le esportazioni verso tale paese dei formaggi definiti nell'appendice 2 dell'allegato III dell'accordo bilaterale concluso tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, relativo agli scambi di prodotti agricoli, sono subordinate alla presentazione della dichiarazione di esportazione, corredata della prova di origine rilasciata secondo le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica del 22 luglio 1972.

    ▼B

    Articolo 20

    ▼M27

    1.  Secondo la procedura di cui all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la Commissione può decidere che i titoli di esportazione siano rilasciati, conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 11 del presente articolo, per i prodotti di cui al codice NC 0406 esportati negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei seguenti contingenti:

    a) il contingente supplementare derivante dall’accordo sull’agricoltura;

    b) i contingenti tariffari derivanti originariamente dal Tokyo Round e concessi dagli Stati Uniti d’America all’Austria, alla Finlandia e alla Svezia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round;

    c) i contingenti tariffari derivanti originariamente dall’Uruguay Round e concessi dagli Stati Uniti d’America alla Repubblica ceca, all’Ungheria, alla Polonia e alla Slovacchia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round.

    ▼M30

    2.  Le esportazioni di formaggio verso gli Stati Uniti d’America nel quadro dei contingenti di cui al paragrafo 1 sono soggetti alla presentazione di un titolo di esportazione. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, prima frase, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, il codice del prodotto a otto cifre della nomenclatura combinata.

    Entro un termine da stabilire, gli interessati possono richiedere un titolo di esportazione provvisorio per l'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 nel corso dell'anno civile successivo, costituendo una cauzione di importo pari al 50 % del tasso fissato all'articolo 9, con un minimo di 6 EUR per 100 kg.

    I richiedenti di titoli di esportazione provvisori relativi al gruppo di prodotti e contingenti designati come 22-Tokyo e 22-Uruguay nel regolamento che apre la procedura per l’attribuzione dei suddetti titoli di esportazione, devono fornire la prova di aver esportato formaggio verso gli Stati Uniti d’America in almeno uno dei tre anni precedenti.

    I richiedenti di titoli di esportazione provvisori relativi al gruppo di prodotti e contingenti designati come 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20-, 21- Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nel regolamento che apre la procedura per l’attribuzione dei suddetti titoli di esportazione devono presentare la prova di aver esportato i prodotti in questione verso gli Stati Uniti d’America in almeno uno dei tre anni precedenti e che il loro importatore designato è una filiale del richiedente.

    Tuttavia, per quanto riguarda il contingente relativo all’anno 2006, i richiedenti di titoli di esportazione provvisori per i gruppi di prodotti e i contingenti di cui al quarto comma, non sono soggetti al requisito che l’importatore designato sia la loro filiale se forniscono la prova di aver esportato tali prodotti verso gli Stati Uniti d’America in ognuno dei tre anni precedenti.

    Inoltre, per il contingente dell’anno 2006, l’importatore designato preferenziale di un richiedente può essere considerato una filiale per il 2006, a condizione che

    i) la domanda sia stata inoltrata:

     nella Repubblica ceca, ai fini del rilascio di un titolo provvisorio per l'esportazione di formaggi negli Stati Uniti d'America nell'ambito dei contingenti menzionati nelle note addizionali 16, 17, 18, 20 e 25 del capitolo 4 della HTS, o

     in Ungheria, ai fini del rilascio di un titolo provvisorio per l'esportazione di formaggi negli Stati Uniti d'America nell'ambito del contingente menzionato nella nota addizionale 25 del capitolo 4 della HTS,

     in Polonia, ai fini del rilascio di un titolo provvisorio per l'esportazione di formaggi negli Stati Uniti d'America nell'ambito dei contingenti menzionati nelle note addizionali 16 e 21 del capitolo 4 della HTS,

     in Slovacchia, ai fini del rilascio di un titolo provvisorio per l’esportazione di formaggi negli Stati Uniti d’America nell’ambito del contingente menzionato nella nota addizionale 16 del capitolo 4 della HTS;

    ii) il richiedente fornisca all'autorità competente dello Stato membro in cui è stata inoltrata la domanda una prova documentale del fatto che egli è stabilito in uno dei nuovi Stati membri da almeno tre anni e che ha esportato i formaggi in questione negli USA in ciascuno dei tre anni civili precedenti la presentazione della domanda;

    iii) il richiedente fornisca all'autorità competente dello Stato membro in cui è stata inoltrata la domanda la prova documentale che è stata avviata la procedura per lo stabilimento di una filiale negli USA;

    iv) il richiedente fornisca all’autorità competente dello Stato membro in cui è stata inoltrata la domanda una prova delle esportazioni effettuate a destinazione degli importatori preferenziali nel corso dei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.

    Gli operatori devono inoltre indicare nelle domande di titoli di esportazione provvisori:

    a) la designazione del gruppo di prodotti che rientrano nel contingente americano secondo le note addizionali da 16 a 23 e 25 del capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America» (nella sua ultima versione);

    b) la designazione dei prodotti secondo la «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America» (nella sua ultima versione);

    c) il nome e l'indirizzo dell'importatore designato dal richiedente negli Stati Uniti.

    La domanda deve essere accompagnata inoltre da un documento dell'importatore designato attestante il possesso dei requisiti necessari, secondo le norme vigenti negli Stati Uniti, per il rilascio di un titolo d'importazione relativo ai prodotti di cui al paragrafo 1 nell'ambito del contingente.

    Per il contingente dell’anno 2006, le domande di titoli di esportazione provvisori devono indicare se l’importatore designato è una filiale del richiedente o se sia considerato una filiale conformemente al sesto comma.

    3.  Quando le domande di titoli provvisori per un gruppo di prodotti o un contingente come indicato al paragrafo 1, superano il quantitativo disponibile per l’anno in questione, la Commissione applica un coefficiente di assegnazione uniforme ai quantitativi per i quali è stata effettuata la domanda.

    Indipendentemente dal primo comma, quando viene applicato un coefficiente di assegnazione nei confronti di domande di titoli provvisori per il 2006, il coefficiente di assegnazione applicato ai richiedenti i cui importatori designati preferenziali sono filiali o sono considerati filiali conformemente al sesto comma del paragrafo 2, sarà tre volte superiore a quello previsto per gli altri richiedenti.

    4.  Quando il risultato dell’applicazione del coefficiente di assegnazione consiste nell’assegnare titoli provvisori per meno di 10 tonnellate per domanda, i quantitativi corrispondenti disponibili saranno assegnati dallo Stato membro interessato tramite sorteggio. Lo Stato membro sorteggerà titoli provvisori di 10 tonnellate ciascuno fra i richiedenti che si sono visti assegnare quantitativi inferiori a 10 tonnellate in conseguenza dell’applicazione del coefficiente di assegnazione.

    Anche i quantitativi inferiori a 10 tonnellate che residuano alla fissazione dei lotti verranno distribuiti in aggiunta ai lotti di 10 tonnellate prima del sorteggio.

    Se dall’applicazione del coefficiente di assegnazione residua un quantitativo inferiore a 10 tonnellate, tale quantitativo verrà considerato un singolo lotto.

    La cauzione relativa alle domande rimaste senza esito nell’assegnazione per sorteggio sarà immediatamente svincolata.

    ▼B

    5.  Qualora la richiesta di titoli provvisori riguardi un quantitativo di prodotti inferiore ai contingenti di cui al paragrafo 1 per l'anno in causa, la Commissione può attribuire i quantitativi residui agli interessati proporzionalmente alle domande presentate.

    6.  Il titolo provvisorio di cui al paragrafo 2, primo comma, reca nella casella 20 la seguente dicitura:

    «Titolo provvisorio previsto dall'articolo 20, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 174/1999: non valido per l'esportazione.»

    7.  I nomi degli importatori designati dagli operatori ai quali sono rilasciati titoli provvisori sono comunicati alle autorità competenti degli Stati Uniti.

    8.  Se il titolo d'importazione per i quantitativi in questione non viene attribuito all'importatore designato da un operatore in circostanze che non mettano in causa la buona fede dell'attestato di cui al paragrafo 2, terzo comma, l'operatore può essere autorizzato dallo Stato membro a designare un altro importatore, a condizione che questi figuri nell'elenco trasmesso alle autorità competenti degli Stati Uniti conformemente al paragrafo 7. Lo Stato membro informa quanto prima la Commissione circa il cambiamento dell'importatore designato e la Commissione lo notifica alle autorità competenti degli Stati Uniti.

    9.  La cauzione è svincolata totalmente o parzialmente per le domande respinte o per i quantitativi superiori a quelli attribuiti.

    ▼M11

    10.  Prima della fine dell'anno per il quale sono rilasciati i titoli provvisori, l'interessato chiede, anche per quantitativi parziali, il titolo di esportazione definitivo, che gli verrà rilasciato immediatamente, previo aumento della cauzione di cui al paragrafo 2 fino all'importo totale previsto all'articolo 9 per le quantità per le quali sono assegnati titoli. La domanda di titolo definitivo e il titolo stesso recano, nella casella 20, la seguente dicitura: «Da esportare verso gli Stati Uniti d'America: articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999».

    I titoli definitivi rilasciati sono validi unicamente per le esportazioni di cui al paragrafo 1.

    ▼M27

    La cauzione per il titolo definitivo è svincolata soltanto su presentazione della dichiarazione di esportazione debitamente vidimata dalle autorità doganali competenti.

    ▼M2

    11.  Le disposizioni del capitolo I, ad eccezione della prima frase dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 10, si applicano ai titoli definitivi. Tuttavia, il periodo di validità dei titoli di cui all'articolo 6 non può superare la fine dell'anno in questione.

    ▼M1

    Articolo 20 bis

    1.  Le seguenti disposizioni si applicano alle esportazioni verso la Repubblica dominicana di latte in polvere che beneficia, all'importazione in tale paese, di una riduzione dei dazi doganali nell'ambito del contingente, per ogni periodo di dodici mesi a partire dal 1o luglio, di cui al memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana ed approvato con decisione 98/486/CE del Consiglio ( 25 ).

    2.  Le esportazioni di cui al paragrafo 1 sono subordinate alla presentazione, alle autorità competenti della Repubblica dominicana, di una copia certificata del titolo di esportazione rilasciato conformemente al presente articolo e di una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione per ciascuna spedizione.

    3.  Sono rilasciati in via prioritaria i titoli di esportazione per il latte in polvere dei seguenti codici della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione:

    ▼M33

     040210119000,

    ▼M1

     040210199000,

     040221119900,

     040221199900,

     040221919200,

     040221999200.

    I prodotti per i quali viene presentata domanda devono essere interamente ottenuti nella Comunità europea. Il richiedente fornisce, su domanda delle autorità competenti, tutti gli eventuali documenti giustificativi supplementari da queste ritenuti necessari ai fini del rilascio del titolo ed accetta tutti gli eventuali controlli da queste effettuati in materia di contabilità e riguardo alle condizioni di fabbricazione dei prodotti interessati.

    4.  Il contingente di cui al paragrafo 1 ammonta a 22 400 tonnellate per ciascun periodo di dodici mesi a partire dal 1o luglio. Tale contingente è diviso in due quote:

    ▼M33

    a) la prima quota, pari all’80 %, ossia a 17 920 tonnellate, è ripartita tra gli esportatori della Comunità che possono dimostrare di aver esportato prodotti di cui al paragrafo 3 nella Repubblica dominicana nel corso di almeno tre dei quattro anni civili precedenti il periodo di presentazione delle domande;

    ▼M1

    b) la seconda quota, pari al 20 %, ossia a 4 480 tonnellate, è riservata ai richiedenti, diversi da quelli di cui alla lettera a), che possono dimostrare, al momento della presentazione della domanda, di esercitare da almeno dodici mesi un'attività nel settore degli scambi con paesi terzi di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 4 della nomenclatura tariffaria e statistica e della tariffa doganale comune e che sono iscritti in un registro IVA nazionale.

    5.  Le domande di titoli di esportazione possono riguardare al massimo, per ciascun richiedente:

    ▼M8

     per la quota di cui al paragrafo 4, lettera a), un quantitativo pari al 110 % del quantitativo totale di prodotti di cui al paragrafo 3 esportati durante uno dei tre anni civili, escluso l'anno 2000, che precedono il periodo di presentazione delle domande;

    ▼M1

     per la quota di cui al paragrafo 4, lettera b), un quantitativo totale massimo di 600 tonnellate.

     Se il richiedente non rispetta tali limiti, le sue domande sono respinte.

    6.  

    a) Pena l'irricevibilità, dev'essere presentata una sola domanda di titolo di esportazione per ciascun codice della nomenclatura per le restituzioni e tutte le domande devono essere presentate contemporaneamente presso l'organismo competente di un unico Stato membro.

    b) Le domande di titoli di esportazione possono essere ricevute soltanto se il richiedente, al momento della presentazione:

    ▼M8

     versa una cauzione di 15 EUR per 100 kg;

    ▼M1

     per la quota di cui al paragrafo 4, lettera a), indica il quantitativo di prodotti di cui al paragrafo 3 da lui esportati nella Repubblica dominicana durante uno dei tre anni di cui al paragrafo 4, lettera a), e lo dimostra in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato; a tal fine, si considera esportatore l'operatore il cui nome figura nella dichiarazione di esportazione attinente;

     per la quota di cui al paragrafo 4, lettera b), dimostra, in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver rispettato le condizioni previste.

    7.  Le domande di titoli sono presentate dal 1o al 10 aprile di ogni anno per il contingente relativo al periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

    Tuttavia, per il periodo dal 1o luglio 1999 al 30 giugno 2000 le domande di titoli sono presentate dal 1o luglio al 10 agosto 1999.

    Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1, tutte le domande presentate entro i termini stabiliti sono considerate come presentate il primo giorno del periodo in questione per la presentazione delle domande di titoli.

    ▼M30 —————

    ▼M1

    9.  Le domande di titolo ed i titoli recano:

    a) nella casella 7, la dicitura «Repubblica dominicana 456»;

    b) nelle caselle 17 e 18, il quantitativo per cui è richiesto il titolo;

    ▼M26

    c) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

     

    Artículo 20 bis del Reglamento (CE) no 174/1999:

    contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7…-30.6… fijado en el Memorándum de acuerdo celebrado entre la Comunidad Europea y la República Dominicana y aprobado mediante la Decisión 98/486/CE del Consejo.

     

    čl. 20 písm. a) nařízení (ES) č. 174/1999:

    Celní kvóta pro období od 1.7..... do 30.6..... pro sušené mléko v rámci memoranda o porozumění uzavřeného mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou a schváleného rozhodnutím Rady 98/486/ES.

     

    Artikel 20a i forordning (EF) nr. 174/1999:

    toldkontingent for perioden 1.7… til 30.6… for mælkepulver i henhold til den aftale, som blev indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Dominikanske Republik og godkendt ved Rådets afgørelse 98/486/EF.

     

    Artikel 20a der Verordnung (EG) Nr. 174/1999:

    Milchpulverkontingent für das Jahr 1.7…-30.6… gemäß der mit dem Beschluss 98/486/EG des Rates genehmigten Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Dominikanischen Republik.

     

    Määruse (EÜ) nr 174/1999 artikkel 20a:

    Piimapulbri tariifikvoot 1.7.... – 30.06..... vastastikuse mõistmise memorandumi alusel, mis on sõlmitud Euroopa Ühenduse ja Dominikaani Vabariigi vahel ning heaks kiidetud nõukogu otsusega 98/486/EÜ.

     

    Άρθρο 20α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999:

    δασμολογική ποσόστωση, για το έτος 1.7…-30.6…, γάλακτος σε σκόνη δυνάμει του μνημονίου συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δομινικανικής Δημοκρατίας και εγκρίθηκε από την απόφαση 98/486/ΕΚ του Συμβουλίου.

     

    Article 20a of Regulation (EC) No 174/1999:

    tariff quota for 1.7…-30.6…, for milk powder under the Memorandum of Understanding concluded between the European Community and the Dominican Republic and approved by Council Decision 98/486/EC.

     

    Article 20 bis du règlement (CE) no 174/1999:

    contingent tarifaire pour l’année 1.7…-30.6…, de lait en poudre au titre du mémorandum d’accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil.

     

    Articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999:

    contingente tariffario per l’anno 1.7…-30.6… di latte in polvere a titolo del memorandum d’intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana e approvato con la decisione 98/486/CE del Consiglio.

     

    Regulas (EK) Nr. 174/1999 20.a pants:

    Tarifa kvota 1.7.…. – 30.06.…. sausajam pienam (piena pulverim) saskaņā ar Saprašanās memorandu, kas noslēgts starp Eiropas Kopienu un Dominikānas Republiku un apstiprināts ar Padomes Lēmumu 98/486/EK.

     

    Reglamento (EB) Nr. 174/1999 20a straipsnis:

    tarifinė kvota 1.7.… – 30.6.... pieno milteliams, numatyta Europos bendrijos ir Dominikos Respublikos susitarimo memorandume ir patvirtinta Tarybos sprendimu 98/486/EB.

     

    Az 174/1999/EK rendelet 20. cikk a) pont:

    A 98/486/EK tanácsi rendelet által jóváhagyott, az Európai Közösség és a Dominikai Köztársaság között megkötött egyetértési megállapodás értelmében a tejporra [year] július 1- től [year] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.

     

    Artikolu 20a tar-Regolament (KE) Nru 174/1999:

    Quota ta «tariffa għal 1.7.…. – 30.06.…., għall-ħalib tat-trab taħt il-Memorandum ta» Ftehim konkluż bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Dominikana u approvat permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/486/KE

     

    Artikel 20 bis van Verordening (EG) nr. 174/1999:

    tariefcontingent melkpoeder voor het jaar 1.7…-30.6… krachtens het memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Dominicaanse Republiek, goedgekeurd bij Besluit 98/486/EG van de Raad.

     

    Artykuł 20a Rozporządzenie (WE) nr 174/1999:

    Kontyngent taryfowy na okres od 1.7.…. do 30.06.…. na mleko w proszku zgodnie z Protokołem Ustaleń zawartym między Wspólnotą Europejską a Republiką Dominikańską i przyjętym decyzją Rady 98/486/WE.

     

    Artigo 20.oA do Regulamento (CE) n.o 174/1999:

    contingente pautal do ano 1.7…-30.6…, de leite em pó ao abrigo do memorando de acordo concluído entre a Comunidade Europeia e a República Dominicana e aprovado pela Decisão 98/486/CE do Conselho.

     

    Článok 20a nariadenia (ES) č. 174/1999:

    Tarifná kvóta pre 1.7.....- 30.06..... pre sušené mlieko podľa Memoranda o vzájomnom porozumení uzatvorenom medzi Európskym spoločenstvom a Dominikánskou republikou a schváleným rozhodnutím Rady (ES) č. 98/486.

     

    Člen 20a Uredbe (ES) št. 174/1999:

    Tarifna kvota za obdobje 1.7.…. – 30.06.…. za mleko v prahu v skladu z Memorandumom o soglasju, sklenjenim med Evropsko skupnostjo in Dominikansko republiko in potrjenim z Odločbo Sveta 98/486/ES.

     

    Asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 a artikla:

    neuvoston päätöksellä 98/486/EY hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirjan mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7… ja 30.6… välisenä aikana.

     

    Artikel 20a i förordning (EG) nr 174/1999:

    tullkvot för året 1.7…–30.6…, för mjölkpulver enligt avtalsmemorandumet mellan Europeiska gemenskapen och Dominikanska republiken, godkänt genom rådets beslut 98/486/EG.

    I titoli rilasciati conformemente al presente articolo obbligano ad esportare verso la destinazione indicata nella casella 7.

    ▼M1

    10.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, conformemente al modello di cui all'allegato V, entro il quinto giorno lavorativo che segue il periodo di richiesta dei titoli, una comunicazione che indica, per entrambe le parti del contingente e per ciascun codice di prodotto della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione, i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli o, eventualmente, la mancanza di domande.

    Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o fax il giorno lavorativo suindicato.

    Prima del rilascio dei titoli gli Stati membri verificano, in particolare, le informazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

    Qualora si constati che un operatore a cui è stato rilasciato un titolo ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione viene incamerata.

    11.  La Commissione decide, quanto prima possibile, in quale misura possa essere dato seguito alle domande presentate ad essa comunicate e ne informa gli Stati membri.

    Se il totale quantitativi per cui sono stati richiesti titoli per ciascuna delle due quote del contingente supera uno dei quantitativi di cui al paragrafo 4, la Commissione stabilisce coefficienti di attribuzione. Se, in seguito all'applicazione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo fissato per ciascun richiedente è inferiore a 20 tonnellate, il richiedente può rinunciare alla sua domanda di titolo. In tal caso, egli ne informa l'autorità competente entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione. La cauzione viene immediatamente svincolata. L'autorità competente comunica alla Commissione, entro gli otto giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione, i quantitativi a cui i richiedenti hanno rinunciato e per i quali le cauzioni sono state svincolate.

    Se il quantitativo totale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile per il periodo in questione, la Commissione assegna il quantitativo rimanente, in base a criteri oggettivi e tenendo conto, in particolare, delle richieste di titoli relative a tutti i prodotti dei codici NC 0402 10, 0402 21 e 0402 29.

    12.   ►M8  I titoli sono rilasciati, su richiesta dell'operatore, tra il 1o giugno ed il 15 febbraio successivo. Essi sono rilasciati esclusivamente agli operatori le cui domande di titoli sono state comunicate conformemente al paragrafo 10. ◄

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o marzo, conformemente all'allegato VI e per ciascuna delle due quote del contingente, i quantitativi per cui non sono stati rilasciati titoli.

    ▼M9

    13.  In deroga all'articolo 6, il titolo di esportazione è valido a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino al 30 giugno dell'anno contingentale per il quale è stato richiesto il titolo.

    ▼M1

     

    La cauzione è svincolata esclusivamente in uno dei due casi seguenti:

    a) su presentazione della prova di cui all'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ( 26 ), accompagnata da copia della dichiarazione di esportazione debitamente vistata dalle autorità competenti della Repubblica dominicana;

    b) per i quantitativi oggetto di domanda per i quali non ha potuto essere rilasciato alcun titolo.

     ◄

    In deroga all'articolo 33, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento (CEE) n. 3719/88, le cauzioni relative ai quantitativi non esportati vengono incamerate.

    15.  In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli non sono trasferibili.

    16.  Ogni anno l'autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione entro il 1o settembre, conformemente all'allegato VII e ripartiti per codice del prodotto della nomenclatura relativa alle restituzioni all'esportazione:

     il quantitativo assegnato,

     il quantitativo per cui sono stati rilasciati titoli, e

     il quantitativo esportato,

    durante il periodo di dodici mesi di cui al precedente paragrafo 1.

    ▼M25

    17.  Le disposizioni di cui al capo I si applicano ad eccezione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 6, 9 e 10.

    ▼M33

    18.  In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, il titolare di un titolo può chiedere la sostituzione del codice riportato nella casella 16 del titolo di esportazione con un altro codice di cui al paragrafo 3 del presente articolo, per il quale il tasso di restituzione è identico.

    Tale richiesta deve essere presentata prima dell’espletamento delle formalità di cui all’articolo 5 o all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 800/1999.

    Entro i due giorni lavorativi successivi alla sostituzione del codice, l’autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione:

    a) nome e indirizzo del titolare del titolo di esportazione;

    b) numero di serie del titolo o del relativo estratto e data del rilascio;

    c) codice originario del prodotto;

    d) codice finale del prodotto.

    ▼M26 —————

    ▼B



    CAPO III

    Disposizioni finali

    Articolo 21

    Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3665/87 e (CEE) n. 3719/88.

    Articolo 22

    Il regolamento (CE) n. 1466/95 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

    Il regolamento (CE) n. 1466/95 tuttavia resta d'applicazione ai titoli rilasciati sulla base di domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 23

    ►C1  Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno ◄ successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 1999.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO I



    Categorie di prodotti fissate dall'articolo 4, paragrafo 1

    Numero della categoria

    Designazione della categoria

    Codici della nomenclatura combinata

    I

    Burro, altre materie grasse del latte e paste da spalmare lattiere

    0405 10

    0405 20 90

    0405 90

    II

    Latte scremato in polvere

    0402 10

    III

    Formaggi e latticini

    0406

    IV

    Altri prodotti lattiero-caseari

    0401

    0402 21

    0402 29

    0402 91

    0402 99

    0403 10 11 a 0403 10 39

    0403 90 11 a 0403 90 69

    0404 90

    2309 10 15

    2309 10 19

    2309 10 39

    2309 10 59

    2309 10 70

    2309 90 35

    2309 90 39

    2309 90 49

    2309 90 59

    2309 90 70

    ▼M5




    ALLEGATO II



    Gruppi di prodotti fissati dall'articolo 4, paragrafo 3

    Gruppo n.

    Codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari

    per le restituzioni all'esportazione

    1

    040110109000

    040120119100

    040120119500

    040120919000

    040130119400

    040130119700

    040130319100

    040130319400

    040130319700

    040130919100

    040130919500

    2

    040110909000

    040120199100

    040120199500

    040120999000

    040130199700

    040130399100

    040130399400

    040130399700

    040130999100

    040130999500

    3

    040221119200

    040221119300

    040221119500

    040221119900

    040221919100

    040221919200

    040221919350

    040221919500

    4

    040221179000

    040221199300

    040221199500

    040221199900

    040221999100

    040221999200

    040221999300

    040221999400

    040221999500

    040221999600

    040221999700

    040221999900

    5

    040229159200

    040229159300

    040229159500

    040229159900

    040229919000

    6

    040229199300

    040229199500

    040229199900

    040229999100

    040229999500

    8

    040291119370

    040291319300

    040291519000

    10

    040291199370

    040291399300

    040291599000

    040291999000

    11

    040299319300

    040299319500

    12

    040299119350

    040299319150

    040299319300

    040299319500

    040299919000

    14

    040299199350

    040299399150

    040299399300

    040299399500

    ►C2  040299999000 ◄

    17

    040390119000

    040390139200

    040390139300

    040390139500

    040390139900

    040390199000

    18

    040390339400

    040390339900

    19

    040390519100

    040390599170

    040390599310

    040390599340

    040390599370

    040390599510

    21

    040490219120

    040490219160

    040490239120

    040490239130

    040490239140

    040490239150

    22

    040490819100

    040490839110

    040490839130

    040490839150

    040490839170

    23

    040510119500

    040510119700

    040510199500

    040510199700

    040510309100

    040510309300

    040510309700

    040510509300

    040510509500

    040510509700

    040510909000

    040520909500

    040520909700

    040590109000

    040590909000

    ▼M15 —————

    ▼M1




    ALLEGATO IV

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    ▼M1




    ALLEGATO V

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    ALLEGATO VI

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    ALLEGATO VII

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    ▼M26 —————



    ( 1 ) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    ( 2 ) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

    ( 3 ) GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

    ( 4 ) GU L 275 del 10. 10. 1998, pag. 21.

    ( 5 ) GU L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1.

    ( 6 ) GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

    ( 7 ) GU L 291 del 30. 10. 1998, pag. 15.

    ( 8 ) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

    ( 9 ) GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

    ( 10 ) GU L 334 del 30. 12. 1995, pag. 25.

    ( 11 ) GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10.

    ( 12 ) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

    ( 13 ) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

    ( 14 ) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64.

    ( 15 ) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67.

    ( 16 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

    ( 17 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

    ( 18 ) GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

    ( 19 ) GU L 388 del 30.12.1989, pag. 10.

    ( 20 ) GU L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

    ( 21 ) GU L 174 del 9.7.1999, pag. 3.

    ( 22 ) GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

    ( 23 ) GU L 229 del 17. 8. 1991, pag. 3.

    ( 24 ) GU L 190 del 23. 7. 1975, pag. 36.

    ( 25 ) GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.

    ( 26 ) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

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