Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01999D0478-20041220

    Consolidated text: Decisione della Commissione del 14 luglio 1999 che rinnova il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura [notificata con il numero C(1999) 2042] (1999/478/CE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/478/2004-12-20

    1999D0478 — IT — 20.12.2004 — 001.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 14 luglio 1999

    che rinnova il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura

    [notificata con il numero C(1999) 2042]

    (1999/478/CE)

    (GU L 187, 20.7.1999, p.70)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2004

      L 370

    91

    17.12.2004




    ▼B

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 14 luglio 1999

    che rinnova il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura

    [notificata con il numero C(1999) 2042]

    (1999/478/CE)



    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    (1)

    considerando che la Commissione desidera conoscere i pareri delle categorie professionali interessate sui problemi sollevati dall'introduzione di una politica comune della pesca (PCP);

    (2)

    considerando che un comitato consultivo è stato istituito nel settore della pesca con la decisione 71/128/CEE della Commissione ( 1 ), il cui testo è stato sostituito da ultimo dalla decisione 89/4/CEE ( 2 ), modificata dalla decisione 97/246/CE ( 3 );

    (3)

    considerando che appare opportuno, nel quadro del comitato consultivo suddetto, ampliare il dialogo sull'elaborazione e la gestione della politica comune della pesca (PCP) a tutte le categorie economiche interessate, in particolare al settore dell'acquacoltura e alle orgnaizzazioni non professionali; che è pertanto necessario rivedere la struttura del comitato;

    (4)

    considerando che, al fine di incoraggiare la formulazione di analisi e di posizioni comuni sulla PCP, è utile invitare i membri del comitato a trattare i problemi che li concernono direttamente;

    (5)

    considerendo che per garantire un lavoro efficace occorre limitare il numero dei membri del comitato;

    (6)

    considerando che è utile migliorare le condizioni di dialogo attraverso una migliore articolazione tra una «plenaria», incaricata di orientare i lavori del comitato e di emettere pareri, e i gruppi di lavoro incaricati di preparare detti pareri;

    (7)

    considerando che il mandato dei membri del comitato scade il 31 luglio 1999, al termine del periodo di transizione fissato per attuare una riforma del comitato suddetto; che è quindi opportuno modificare il testo della decisione nel senso sopra indicato;

    (8)

    considerando che per motivi di chiarezza è opportuno sostituire il testo della decisione 71/128/CEE,

    DECIDE:



    Articolo 1

    1.  È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura, composto da una plenaria, di seguito denominata «il comitato», e dai quattro gruppi di lavoro di cui all'articolo 7.

    2.  Il comitato è composto di rappresentanti delle seguenti categorie economiche: le organizzazioni professionali rappresentative delle imprese di produzione, di trasformazione o di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e le organizzazioni non professionali rappresentative degli interessi dei consumatori, dell'ambiente e dello sviluppo.

    3.  Nei gruppi definiti all'articolo 7 sono inoltre rappresentati gli esperti del settore della pesca che rappresentano gli organismi scientifici e/o economici, di credito e di prima commercializzazione.

    Articolo 2

    Il comitato può essere consultato dalla Commissione, o pronunciarsi su iniziativa del presidente o a richiesta di uno o più dei suoi membri, sui problemi relativi alla normativa della politica comune della pesca, e in particolare sulle misure che la Commissione riterrà di dover adottare nel quadro di detta normativa, nonché sui problemi economici e sociali del settore della pesca, salvo quelli riguardanti i datori di lavoro e i lavoratori del settore, nella loro veste di parti sociali.

    Articolo 3

    ▼M1

    Il comitato è composto da ventuno membri, di seguito denominati membri del comitato.

    ▼B

    1) È attribuito un seggio a ciascuna delle seguenti undici categorie interessate, enumerate da 1 a 11. Per ciascuno di questi undici seggi sono previsti un titolare e un supplente.



    Organizzazioni professionali:

    Imprese di pesca:

    1)  Armatori privati

    2)  Armatori associati

    3)  Organizzazioni di produttori

    Imprese d'acquacolcura:

    4)  Allevatori di molluschi e crostacei

    5)  Piscicoltori

    Imprese a valle:

    6)  Trasformatori

    7)  Commercianti (intermediari, import/export e venditori all'ingrosso)

    Organizzazioni di lavoratori:

    8)  Pescatori e salariati delle imprese del settore

    Organizzazioni non professionali interessate dalla PCP:

     

    9)  Consumatori

     

    10)  Ambiente

     

    11)  Sviluppo

    ▼M1

    2) Partecipano inoltre di diritto al comitato il presidente e il vicepresidente del comitato di dialogo settoriale «pesca» e i presidenti e i vicepresidenti dei gruppi di lavoro n. 1, 2, 3 e 4 di cui all'articolo 7.

    ▼B

    Articolo 4

    1.  I membri del comitato sono nominati dalla Commissione su proposta della organizzazioni costituite a livello della Comunità e che sono le più rappresentative delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Il rappresentante dei consumatori è proposto dal comitato dei consumatori ( 4 ).

    Per ciascuno dei seggi da assegnare, esclusi quelli riservati al comitato di dialogo settoriale «pesca», le predette organizzazioni propongono due candidati di diversa nazionalità. Per i seggi attribuiti alle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, le proposte precisano il nome del titolare e quello del supplente.

    I membri del comitato restano in carica per tre anni e il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

    Al termine del triennio, i membri del comitato rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

    Il mandato di un membro termina prima della scadenza del triennio in caso di dimissioni o di decesso.

    Il mandato di un membro può essere altresì interrotto se l'organizzazione che ne ha presentanto la candidature chiede che l'interessato venga sostituito.

    In tal caso si provvede alla sua sostituzione, per la rimanente durata del mandato, secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

    2.  L'elenco dei membri del comitato è pubblicato, a titolo informativo, dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 5

    Il comitato elegge, per la durata di tre anni, un presidente e due vicepresidenti. L'elezione ha luogo alla maggioranza di due terzi dei membri presenti.

    I membri del comitato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, compongono l'ufficio di presidenza del comitato, ad esclusione del rappresentante degli armatori membro del comitato di dialogo settoriale.

    L'ufficio di presidenza elegge il presidente e prepara e organizza i lavori dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 7.

    Articolo 6

    A richiesta di una delle organizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il presidente può invitare un delegato di tale organizzazione ad assistere alle riunioni del comitato. Allo stesso modo, il presidente può invitare a partecipare ai lavori del comitato, in qualità di esperto, chiunque abbia una specifica competenza riguardo ad una delle questioni che figurano all'ordine del giorno. I membri supplenti possono assistere, a loro spese, alle riunioni in qualità di osservatori.

    Articolo 7

    Il comitato istituisce quattro gruppi di lavoro per elaborare i suoi pareri.

    La denominazione di questi gruppi come pure le rispettive presidenze e composizioni figurano in allegato alla presente decisione.

    D'intesa con la Commissione, i partecipanti ai gruppi di lavoro sono scelti in funzione dell'ordine del giorno di ogni riunione dalle organizzazioni costituite a livello della Comunità e più rappresentative. I rappresentanti delle categorie biologia ed economia sono scelti dal CSTEP ( 5 ). La Commissione può, in base all'ordine del giorno, designare esperti supplementari.

    Articolo 8

    1.  Il comitato si riunisce su convocazione della Commissione in funzione di un programma di lavoro annuale definito d'intesa con la Commissione. L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente, d'intesa con la Commissione.

    2.  I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

    3.  I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segretariato del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

    4.  D'intesa con la Commissione, il comitato elabora le regole relative all'esecuzione del programma di lavoro, alla preparazione delle riunioni, alla tenuta delle sedute, ai resoconti, alle prese di posizione o sintesi di conclusioni, alla formulazione di pareri e raccomandazioni.

    Articolo 9

    Il comitato è invitato a pronunciarsi sulle domande di parere formulate dalla Commissione nonché sugli argomenti che figurano nel suo programma di lavoro.

    Nel chiedere il parere del comitato, la Commissione ha la facoltà di fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere espresso.

    Le prese di posizione di ciascuna delle categorie rappresentante figurano in un resoconto trasmesso alla Commissione.

    Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità, il comitato redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

    Articolo 10

    Fatte salve le disposizioni dell'articolo 287 del trattato, i membri del comitato e quelli dei gruppi di lavoro sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato stesso o dei gruppi di lavoro, qualora la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia di carattere riservato.

    In tal caso assistono alle riunioni soltanto i membri del comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione.

    Articolo 11

    Le decisioni 71/128/CEE e 97/247/CE della Commissione ( 6 ) sono abrogate.

    Articolo 12

    La presente decisione entra in vigore il 1o agosto 1999.




    ALLEGATO

    Gruppi di lavoro di cui all'articolo 7

    1.   Denominazioni dei gruppi di lavoro

    Gruppo n. 1

    :

    Accesso alle risorse e gestione delle attività di pesca

    Gruppo n. 2

    :

    Acquacoltura: allevamenti di pesci, crostacei e molluschi

    Gruppo n. 3

    :

    Mercati e politica commerciale

    Gruppo n. 4

    :

    Questioni generali: economia e analisi di filiera

    2.   Presidenze e vicepresidenze

    La presidenza dei gruppi di lavoro n. 1 e 4 spetta ad un rappresentante degli armatori privati.

    La vicepresidenza del gruppo di lavoro n. 1 spetta ad un rappresentante degli armatori associati.

    La presidenza e la vicepresidenza del gruppo di lavoro n. 2 spettano in alternanza ad un rappresentante dei piscicoltori e ad un rappresentante degli allevatori di molluschi/crostacei.

    La presidenza del gruppo di lavoro n. 3 spetta ad un rappresentante dei trasformatori.

    La vicepresidenza del gruppo di lavoro n. 4 spetta ad un rappresentante dei commercianti.

    La vicepresidenza del gruppo di lavoro n. 3 septta ad un rappresentante delle organizzazioni di produttori.

    3.   Numero di seggi per categoria interessata



     

    Gruppo 1

    Gruppo 2

    Gruppo 3

    Gruppo 4

    Armatori privati

    5

    1

    3

    Armatori associati

    3

    1

    2

    Pescatori/dipendenti

    2

    1

    1

    2

    Organizzazioni di produttori

    1

    3

    1

    Piscicoltori

    6

    1

    1

    Allevatori di molluschi/crostacei

    4

    1

    1

    Trasformatori

    3

    2

    Commercianti

    2

    1

    Consumatori

    1

    1

    1

    Ambiente

    1

    1

    1

    1

    Sviluppo

    1

    1

    1

    Biologia

    1

    1

    Economia

    1

    1

    1

    1

    Banche

    1

    1

    Aste e porti

    1

     

    15

    15

    19

    18

    La Commissione può designare esperti supplementari in funzione dell'ordine del giorno.



    ( 1 ) GU L 68 del 22.3.1971, pag. 18.

    ( 2 ) GU L 5 del 7.1.1989, pag. 33.

    ( 3 ) GU L 97 del 12.4.1997, pag. 27.

    ( 4 ) GU L 162 del 13.7.1995, pag. 37.

    ( 5 ) GU L 297 del 2.12.1993, pag. 25.

    ( 6 ) GU L 97 del 12.4.1997, pag. 28.

    Top