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Document 01993D0329-19930527
Council Decision of 15 March 1993 concerning the conclusion of the Convention on Temporary Admission and accepting its annexes (93/329/EEC)
Consolidated text: Decisione del consiglio, del 15 marzo 1993, sulla conclusione della convenzione relativa all'ammissione temporanea e sull'accettazione dei suoi allegati (93/329/CEE)
Decisione del consiglio, del 15 marzo 1993, sulla conclusione della convenzione relativa all'ammissione temporanea e sull'accettazione dei suoi allegati (93/329/CEE)
01993D0329 — IT — 27.05.1993 — 000.001
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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 15 marzo 1993 sulla conclusione della convenzione relativa all'ammissione temporanea e sull'accettazione dei suoi allegati (GU L 130 dell'27.5.1993, pag. 1) |
Rettificata da:
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 15 marzo 1993
sulla conclusione della convenzione relativa all'ammissione temporanea e sull'accettazione dei suoi allegati
(93/329/CEE)
Articolo 1
La convenzione relativa all'ammissione temporanea è approvata e i suoi allegati, corredati di riserve, sono accettati a nome della Comunità economica europea.
Il testo della convenzione e dei suoi allegati, nonché le riserve su detti allegati, figurano rispettivamente negli allegati I e II della presente decisione.
Le modifiche richieste figurano nell'allegato III della presente decisione.
Le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione doganale relative ai carnet ATA e ai carnet CPD sono accettate a nome della Comunità, alle condizioni di cui all'allegato IV della presente decisione. Il testo delle raccomandazioni figura rispettivamente negli allegati V e VI della presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di ratifica della convenzione di cui all'articolo 1 e ad accettare gli allegati corredati delle riserve, parimenti contemplati in detto articolo, nonché a conferirle i poteri necessari ad impegnare la Comunità. Il deposito e l'accettazione si effettuano simultaneamente al deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri.
La persona abilitata notifica inoltre al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale le condizioni di applicazione o le informazioni richieste in virtù dell'articolo 24, paragrafo 6 della convenzione, nonché l'accettazione delle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione doganale.
INDICE
Corpus della convenzione
Allegato A |
relativo ai titoli di ammissione temporanea (carnet ATA, carnet CPD) |
Allegato B.l |
relativo alle merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di un'esposizione, una fiera, un congresso o una manifestazione analoga |
Allegato B.2 |
relativo al materiale professionale |
Allegato B.3 |
relativo ai contenitori, alle palette, agli imballaggi, ai campioni e alle altre merci importate nel quadro di un'operazione commerciale |
Allegato B.4 |
relativo alle merci importate nel quadro di un processo di fabbricazione |
Allegato B.5 |
relativo alle merci importate a fini educativi, scientifici o culturali |
Allegato B.6 |
relativo agli effetti personali dei viaggiatori e alle merci importate a fini sportivi |
Allegato B.7 |
relativo al materiale di propaganda turistica |
Allegato B.8 |
relativo alle merci importate in regime di trafficò frontaliero |
Allegato B.9 |
relativo alle merci importate a fini umanitari |
Allegato C |
concernente i mezzi di trasporto |
Allegato D |
relativo agli animali |
Allegato E |
relativo alle merci importate in sospensione parziale dei dazi e delle tasse all'importazione |
ALLEGATO I
CONVENZIONE RELATIVA ALL’AMMISSIONE TEMPORANEA
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Definizioni
Articolo 1
Ai fini dell’applicazione della presente convenzione si intendono per:
a) ammissione temporanea:
il regime doganale che consente di ricevere in un territorio doganale, in esenzione di dazi e tasse all’importazione e senza proibizioni o restrizioni all’importazione di carattere economico, talune merci (ivi compresi i mezzi di trasporto), importate a determinati fini e destinate ad essere riesportate, entro un dato termine, senza avere subito alcuna modifica, se se ne eccettua il normale deprezzamento per l’uso che ne è fatto;
b) dazi e tasse all’importazione:
i dazi doganali e tutti gli altri tributi, tasse o canoni e imposizioni varie, che vengono riscossi all’importazione o in occasione dell’importazione delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto), eccettuati i canoni e le imposizioni il cui ammontare è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;
c) garanzia:
ciò che garantisce, a giudizio dell’amministrazione doganale, l’esecuzione di un obbligo nei confronti di questa. La garanzia è detta «globale» quando garantisce l’esecuzione degli obblighi risultanti da più operazioni;
d) titolo di ammissione temporanea:
il documento doganale internazionale, equivalente alla dichiarazione doganale, che permette d’identificare le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) e che comporta una garanzia valida sul piano internazionale per coprire i dazi e le tasse all’importazione;
e) unione doganale o economica:
un’unione costituita e composta dai membri di cui all’articolo 24, paragrafo 1 della presente convenzione, competente ad adottare la propria legislazione che è vincolante per i suoi membri nelle materie contemplate dalla presente convenzione e a decidere, secondo le proprie procedure interne, di firmare, ratificare o aderire alla presente convenzione;
f) persona:
sia una persona fisica che una persona giuridica, a meno che il contesto non. disponga diversamente;
g) Consiglio:
l’organizzazione istituita dalla convenzione sull’istituzione di un Consiglio di cooperazione doganale, adottata a Bruxelles il 15 dicembre 1950;
h) ratifica:
la ratifica vera e propria, l’accettazione o l’approvazione.
CAPITOLO II
Campo d’applicazione della convenzione
Articolo 2
1. Ogni parte contraente s’impegna ad accordare l’ammissione temporanea, alle condizioni previste dalla presente convenzione, alle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) che formano oggetto degli allegati della presente convenzione.
2. Senza pregiudizio delle disposizioni proprie dell’allegato E, l’ammissione temporanea è accordata in esenzione di dazi e tasse all’importazione e senza proibizioni o restrizioni all’importazione di carattere economico.
Struttura degli allegati
Articolo 3
Ogni allegato della presente convenzione si compone, in linea di massima:
a) delle definizioni dei principali termini doganali utilizzati nell’allegato;
b) di disposizioni particolari applicabili alle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto), oggetto dell’allegato.
CAPITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Documento e garanzia
Articolo 4
1. A meno che un allegato non disponga diversamente, ogni parte contraente ha il diritto di subordinare l’ammissione temporanea delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) alla presentazione di un documento doganale e alla costituzione di una garanzia.
2. Quando, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, venga richiesta una garanzia, le persone che effettuano abitualmente operazioni di ammissione temporanea possono essere autorizzate a costituire una garanzia globale.
3. Salvo disposizioni contrarie previste in un allegato, l’importo della garanzia non supera l’importo dei dazi e delle tasse all’importazione la cui riscossione è sospesa.
4. Nel caso di merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) soggette a proibizioni o a restrizioni all’importazione risultanti da leggi e regolamenti nazionali può essere richiesta una garanzia complementare alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale.
Titoli di ammissione temporanea
Articolo 5
Senza pregiudizio delle operazioni di ammissione temporanea di cui all’allegato E, ogni parte contraente accetta, in sostituzione dei documenti doganali e a garanzia delle somme di cui all’articolo 8 dell’allegato A, qualsiasi titolo di ammissione temporanea valido nel suo territorio, rilasciato e utilizzato nelle condizioni di cui al predetto allegato per le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) importate temporaneamente in applicazione degli altri allegati della presente convenzione da essa accettati.
Identificazione
Articolo 6
Ogni parte contraente può subordinare l’ammissione temporanea delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) alla condizione che possano essere identificate all’atto dell’appuramento dell’ammissione temporanea.
Termine per la riesportazione
Articolo 7
1. Le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) in regime di ammissione temporanea devono essere riesportate nel termine stabilito, ritenuto sufficiente per raggiungere l’obiettivo dell’ammissione temporanea. Questo termine è stabilito in ciascun allegato.
2. Le autorità doganali possono accordare un termine più lungo di quello previsto in ciascun allegato o prorogare il termine iniziale.
3. Quando le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) in regime di ammissione temporanea non possono essere riesportate in seguito a sequestro e tale sequestro non è stato effettuato a richiesta di privati, l’obbligo di riesportazione è sospeso per tutta la durata del sequestro.
Trasferimento dell’ammissione temporanea
Articolo 8
Ogni parte contraente può, a richiesta, autorizzare il trasferimento del beneficio del regime dell’ammissione temporanea ad altra persona, quando questa:
a) soddisfi alle condizioni di cui alla presente convenzione, e
b) si assuma gli obblighi del beneficiario iniziale dell’ammissione temporanea.
Appuramento dell’ammissione temporanea
Articolo 9
L’appuramento normale dell’ammissione temporanea avviene con la riesportazione delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) in regime di ammissione temporanea.
Articolo 10
Le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) in regime di ammissione temporanea possono essere riesportate con una o più spedizioni.
Articolo 11
Le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) in regime di ammissione temporanea possono essere riesportate da un ufficio doganale diverso da quello d’importazione.
Altri possibili casi di appuramento
Articolo 12
L’appuramento dell’ammissione temporanea può essere ottenuto, d’intesa con le autorità competenti, con l’introduzione delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) in porti franchi, in zone franche o in depositi doganali o con il loro vincolo al regime di transito doganale, in vista della loro successiva esportazione o del loro vincolo ad altra destinazione ammessa.
Articolo 13
L’appuramento dell’ammissione temporanea può essere ottenuto con l’immissione in consumo, quando le circostanze lo giustifichino e la legislazione nazionale lo autorizzi, sempre che siano soddisfatte le condizioni e le formalità in tal caso applicabili.
Articolo 14
1. L’appuramento dell’ammissione temporanea jpuò essere ottenuto se le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto), gravemente danneggiate in seguito ad incidente o forza maggiore, sono, secondo la decisione delle autorità doganali:
a) soggette ai dazi e alle tasse all’importazione esigibili alla data in cui sono presentate alla dogana danneggiate, ai fini dell’appuramento dell’ammissione temporanea;
b) cedute gratuitamente alle autorità competenti del territorio di ammissione temporanea; in tal caso, il beneficiario dell’ammissione temporanea è esentato dal pagamento dei dazi e delle tasse all’importazione; oppure
c) distrutte, sotto controllo ufficiale, a spese degli interessati; i relativi residui e pezzi recuperati sono soggetti, in caso di immissione in consumo, ai dazi e alle tasse all’importazione esigibili alla data e nello stato in cui sono presentati alla dogana dopo l’incidente o in caso di forza maggiore.
2. L’appuramento dell’ammissione temporanea può essere ottenuto anche se, a richiesta dell’interessato e secondo la decisione delle autorità doganali, alle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) è attribuita una delle destinazioni previste al precedente paragrafo 1, lettera b) oc).
3. L’appuramento dell’ammissione temporanea può essere ottenuto, a richiesta dell’interessato, anche se questi giustifica, a giudizio delle autorità doganali, la distruzione o la perdita totale delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) in seguito a incidente o a cause di forza maggiore. In tal caso, il beneficiario dell’ammissione temporanea è esentato dal pagamento dei dazi e delle tasse all’importazione.
CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE
Riduzione delle formalità
Articolo 15
Ogni parte contraente riduce al minimo le formalità doganali relative alle facilitazioni previste dalla presente convenzione e pubblica, al più presto, i regolamenti che emana in merito a tali formalità.
Autorizzazione preliminare
Articolo 16
1. Quando l’ammissione temporanea sia subordinata ad un’autorizzazione preliminare, questa è concessa quanto prima dall’ufficio doganale competente.
2. Quando, in casi eccezionali, sia richiesta un’autorizzazione diversa dall’autorizzazione doganale, questa è concessa al più presto.
Facilitazioni minime
Articolo 17
Le disposizioni della presente convenzione stabiliscono facilitazioni minime e non ostano all’applicazione di facilitazioni maggiori che talune parti contraenti accordano o accorderanno con disposizioni unilaterali o in virtù di accordi bilaterali o multilaterali.
Unioni doganali o economiche
Articolo 18
1. Ai fini dell’applicazione della presente convenzione i territori delle parti contraenti che formano un’unione doganale o economica possono essere considerati come un solo territorio.
2. Nessuna disposizione della presente convenzione esclude il diritto per le parti contraenti che formano un’unione doganale o economica di prevedere norme particolari applicabili alle operazioni di ammissione temporanea nel territorio di tale unione, sempre che tali norme non riducano le facilitazioni previste dalla presente convenzione.
Proibizioni e restrizioni
Articolo 19
Le disposizioni della presente convenzione non ostano all’applicazione delle proibizioni e delle restrizioni derivanti da leggi e regolamenti nazionali e basate su considerazioni di carattere non economico, come considerazioni di carattere morale o di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di igiene o sanità pubblica, o su considerazioni di carattere veterinario o fitosanitario o relative alla protezione delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione o relative alla protezione dei diritti di autore e della proprietà industriale.
Infrazioni
Articolo 20
1. Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente convenzione rende il trasgressore, nel territorio della parte contraente in cui l’infrazione è stata commessa, passibile delle sanzioni previste dalla normativa di tale parte contraente.
2. Quando non sia possibile determinare il territorio in cui è stata commessa l’infrazione, si ritiene che essa sia stata commessa nel territorio della parte contraente in cui è stata accertata.
Scambio d’informazioni
Articolo 21
Le parti contraenti si comunicano mutualmente, a richiesta e nella misura autorizzata dalla normativa nazionale, le informazioni necessarie all’applicazione delle disposizioni della presente convenzione.
CAPITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Comitato di gestione
Articolo 22
1. Viene costituito un comitato di gestione incaricato di esaminare l’applicazione della presente convenzione e di predisporre qualsiasi misura atta a garantire l’interpretazione e l’applicazione uniforme e di esaminare qualsiasi emendamento proposto. Esso decide l’incorporazione nella presente convenzione di nuovi allegati.
2. Le parti contraenti sono membri del comitato di gestione. Il comitato può decidere che l’amministrazione competente di qualsiasi membro, Stato o territorio doganale di cui all’articolo 24 che non sia parte contraente o i rappresentanti delle organizzazioni internazionali possano assistere alle riunioni del comitato, per le questioni che li interessano, in qualità di osservatori.
3. Il Consiglio fornisce al comitato i servizi di segreteria necessari.
4. Il comitato procede, in occasione di ciascuna sessione, all’elezione del presidente e del vicepresidente.
5. Le amministrazioni competenti delle parti contraenti comunicano al Consiglio proposte motivate di emendamenti alla presente convenzione nonché le domande d’iscrizione di questioni all’ordine del giorno delle sessioni del comitato. Il Consiglio informa di tali comunicazioni le autorità competenti delle parti contraenti e dei membri, Stati o territori doganali di cui all’articolo 24 che non sono parti contraenti.
6. Il Consiglio convoca il comitato ad una data stabilita da quest’ultimo, anche a richiesta delle amministrazioni competenti di almeno due parti contraenti. Esso trasmette il progetto di ordine del giorno alle amministrazioni competenti delle parti contraenti e dei membri, Statio territori doganali di cui all’articolo 24 che non sono parti contraenti, almeno sei settimane prima della sessione del comitato.
7. Su decisione del comitato, presa a norma delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il Consiglio invita le amministrazioni competenti dei membri, Stati o territori doganali di cui all’articolo 24 che non sono parti contraenti, nonché le organizzazioni internazionali interessate, a farsi rappresentare alle sessioni del comitato da osservatori.
8. Le proposte sono messe ai voti. Ogni parte contraente rappresentata alla riunione dispone di un voto. Le proposte diverse dalle proposte di emendamento della presente convenzione sono adottate dal comitato a maggioranza dei voti espressi dai membri presenti e votanti. Le proposte di emendamento della presente convenzione sono adottate a maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti.
9. Quando si applichi l’articolo 24, paragrafo 7 le unioni doganali o economiche, parti contraenti della convenzione, dispongono, in caso di voto, unicamente di un numero di voti eguale al totale dei voti attribuibili ai loro membri che sono parti contraenti della presente convenzione.
10. Prima della chiusura della sessione il comitato adotta una relazione.
11. In mancanza di disposizioni pertinenti nel presente articolo, nei casi appropriati si applica il regolamento interno del Consiglio, salvo decisione contraria del comitato.
Composizione delle controversie
Articolo 23
1. Qualsiasi controversia tra due o più parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione è composta, per quanto possibile, mediante negoziati diretti fra le parti.
2. Qualsiasi controversia che non abbia potuto essere composta mediante negoziati diretti viene sottoposta dalle parti in causa al comitato di gestione, che la esamina e formula raccomandazioni per la sua composizione.
3. Le parti in causa possono convenire preventivamente di accettare le raccomandazioni del comitato di gestione.
Firma, ratifica e adesione
Articolo 24
1. Qualsiasi membro del Consiglio e qualsiasi membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate può diventare parte contraente della presente convenzione:
a) firmandola senza riserva di ratifica;
b) depositando uno strumento di ratifica dopo averlo firmato con riserva di ratifica; oppure
c) aderendovi.
2. La presente convenzione è aperta alla firma dei membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o durante le sessioni del Consiglio nel corso delle quali è stata adottata o, successivamente, presso la sede del Consiglio a Bruxelles, fino al 30 giugno 1991. Dopo tale data la convenzione resta aperta alla loro adesione.
3. Ogni Stato o governo di un territorio doganale distinto, proposto da una parte contraente ufficialmente incaricata dello svolgimento delle sue relazioni diplomatiche, ma autonomo nel condurre le proprie relazioni commerciali, non membro delle organizzazioni di cui al paragrafo 1, che abbia ricevuto in proposito un invito dal depositario a richiesta del comitato di gestione, può diventare parte contraente della presente convenzione aderendovi dopo l’entrata in vigore.
4. Ogni membro, Stato o territorio doganale di cui ai paragrafi 1 o 3 precisa, nel momento in cui firma senza riserva di ratifica, di ratificare la presente convenzione o di aderirvi, gli allegati che accetta, rimanendo inteso che è tenuto ad accettare l’allegato A e almeno un altro allegato. Esso può successivamente notificare al depositario di accettare un altro o altri allegati.
5. Le parti contraenti che accettino un nuovo allegato che il comitato di gestione decide di incorporare nella presente convenzione lo notificano al depositario conformemente al paragrafo 4.
6. Le parti contraenti notificano al depositario le condizioni d’applicazione o le informazioni richieste a norma dell’articolo 8 e dell’articolo 24, paragrafo 7, dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3 dell’allegato A e dell’articolo 4 dell’allegato E. Esse notificano anche qualsiasi cambiamento intervenuto nell’applicazione di tali disposizioni.
7. Ogni unione doganale o economica può, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4, diventare parte contraente della presente convenzione. Siffatta unione doganale o economica informa il depositario delle sue competenze in relazione alle materie contemplate dalla presente convenzione. Tale unione doganale o economica, parte contraente della presente convenzione, esplica, per le questioni di sua competenza e a proprio nome, i diritti e si assume le responsabilità che la presente convenzione conferisce ai suoi membri, parti contraenti della presente convenzione. In tal caso, detti membri non sono abilitati ad esercitare questi diritti individualmente, neppure il diritto di voto.
Depositario
Articolo 25
1. La presente convenzione, tutte le firme con o senza riserva di ratifica e tutti gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il depositario.
2. Il depositario:
a) riceve i testi originali della presente convenzione e provvede alla loro custodia;
b) predispone copie certificate conformi ai testi originali della presente convenzione e le trasmette ai membri e alle unioni doganali o economiche di cui all’articolo 24, paragrafi 1 e 7;
c) riceve qualsiasi firma con o senza riserva di ratifica, ratifica o adesione alla presente convenzione, riceve e custodisce tutti gli strumenti, le notifiche e comunicazioni relative alla presente convenzione;
d) controlla che una firma, uno strumento, una notifica o una comunicazione relativa alla presente convenzione siano fatti nella debita forma e, all’occorrenza, provvede a farlo presente alla parte in causa;
e) notifica alle parti contraenti della presente convenzione, agli altri firmatari, ai membri del Consiglio che non sono parti contraenti della presente convenzione e al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:
— le firme, ratifiche, adesioni e accettazioni di allegati di cui all’articolo 24 della presente convenzione;
— i nuovi allegati che il comitato di gestione decide d’incorporare nella convenzione;
— la data in cui la presente convenzione e ciascuno dei suoi allegati entrano in vigore conformemente all’articolo 26;
— le notifiche ricevute conformemente agli articoli 24, 29, 30 e 32;
— le denunzie ricevute conformemente all’articolo 31;
— gli emendamenti ritenuti accettati conformemente all’articolo 32 e la data della loro entrata in vigore.
3. Quando insorga una controversia tra una parte contraente e il depositario riguardo all’esplicazione delle mansioni di quest’ultimo, il depositario o la parte in causa deve informare le altre parti contraenti e i firmatari all’occorrenza, il Consiglio.
Entrata in vigore
Articolo 26
1. La presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque membri o unioni doganali o economiche di cui all’articolo 24, paragrafi 1 e 7, hanno firmato la presente convenzione senza fiserva di ratifica o hanno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione.
2. Nei confronti di qualsiasi parte contraente che firmi la presente convenzione senza riserva di ratifica, che la ratifichi o vi aderisca dopo che cinque membri o unioni doganali o economiche hanno o firmato la convenzione senza riserva di ratifica o depositato il loro strumento di ratifica o di adesione, la presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data in cui tale parte contraente ha firmato senza riserva di ratifica o ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.
3. Qualsiasi allegato della presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data in cui cinque membri o unioni doganali o economiche lo hanno accettato.
4. Nei confronti di qualsiasi parte contraente che accetti un allegato dopo che cinque membri o unioni doganali o economiche l’hanno accettato, tale allegato entra in vigore tre mesi dopo la data in cui tale parte contraente ha notificato la propria accettazione. Tuttavia, nessun allegato entra in vigore nei confronti di una parte contraente prima che la convenzione stessa sia entrata in vigore nei confronti di tale parte contraente.
Disposizione abrogativa
Articolo 27
All’entrata in vigore di un allegato della presente convenzione recante una disposizione abrogativa, tale allegato abroga e sostituisce le convenzioni o le disposizioni delle convenzioni che formano oggetto della disposizione abrogativa negli scambi tra le parti contraenti che hanno accettato tale allegato e che sono parti contraenti delle predette convenzioni.
Convenzione e allegati
Articolo 28
1. Ai fini dell’applicazione della presente convenzione gli allegati in vigore nei confronti di una parte contraente costituiscono parte integrante della convenzione; per quanto riguarda tale parte contraente, qualsiasi riferimento alla convenzione si applica anche, di conseguenza, a tali allegati.
2. Ai fini della votazione in seno al comitato di gestione si considera che ogni allegato costituisca una convenzione separata.
Riserve
Articolo 29
1. Si ritiene che ogni parte contraente che accetti un allegato ne accetti tutte le disposizioni, a meno che non notifichi al depositario, al momento dell’accettazione del predetto allegato o in un secondo tempo, la disposizione o le disposizioni su cui formula riserve, quando tale possibilità sia prevista nell’allegato in causa, indicando le disparità esistenti tra le disposizioni della propria legislazione nazionale e le disposizioni in oggetto.
2. Ogni parte contraente esamina, almeno ogni cinque anni, le disposizioni su cui ha formulato riserve, raffrontandole alle disposizioni della propria legislazione nazionale, e notifica al depositario i risultati di tale esame.
3. Ogni parte contraente che abbia formulato riserve può, in qualsiasi momento, scioglierle, in tòto o in parte, dandone notifica al depositario e indicando la data in cui tali riserve vengono sciolte.
Estensione territoriale
Articolo 30
1. Ogni parte contraente può, al momento della firma senza riserva di ratifica, della ratifica o dell’adesione, o in un secondo tempo, notificare al depositario che la presente convenzione si estende all’insieme o ad alcuni dei territori le cui relazioni internazionali sono soggette alla sua responsabilità. Tale notifica ha efficacia tre mesi dopo la data in cui il depositario la riceve. Tuttavia, la convenzione non può applicarsi ai territori designati nella notifica prima di essere entrata in vigore nei confronti della parte contraente interessata.
2. Ogni parte contraente che abbia notificato, in applicazione del paragrafo 1, che la presente convenzione si estende a un territorio le cui relazioni internazionali sono soggette alla sua responsabilità, può notificare al depositario, alle condizioni di cui all’articolo 31, che tale territorio cessa di applicare la convenzione.
Denunzia
Articolo 31
1. La presente convenzione è conclusa per una durata illimitata. Tuttavia, ogni parte contraente può denunciarla in qualsiasi momento dopo la data della sua entrata in vigore, quale è stabilita all’articolo 26.
2. La denunzia è notificata a mezzo di strumento scritto depositato presso il depositario.
3. La denunzia ha efficacia sei mesi dopo che il depositario ha ricevuto lo strumento di denunzia.
4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 sono applicabili anche per quanto riguarda gli allegati della convenzione; ogni parte contraente può, in qualsiasi momento dopo la data della loro entrata in vigore, quale è stabilita all’articolo 26, annullare l’accettazione di uno o più allegati. Si ritiene che la parte contraente che annulla l’accettazione di tutti gli allegati abbia denunziato la convenzione. Inoltre, si ritiene che la parte contraente che annulla l’accettazione dell’allegato A, pur continuando ad accettare gli altri, abbia denunziato la convenzione.
Procedura modificata
Articolo 32
1. Il comitato di gestione, riunito alle condizioni di cui all’articolo 22, può raccomandare emendamenti alla presente convenzione e ai suoi allegati.
2. Il testo di qualsiasi emendamento così raccomandato è comunicato dal depositario alle parti contraenti della presente convenzione, agli altri firmatari e ai membri del Consiglio che non sono parti contraenti della presente convenzione.
3. Ogni raccomandazione di emendamento comunicata conformemente al paragrafo precedente entra in vigore nei confronti di tutte le parti contraenti nel termine di sei mesi a decorrere dalla scadenza del periodo di dodici mesi che segue la data della comunicazione della raccomandazione di emendamento, qualora in tale periodo una parte contraente non abbia notificato al depositario obiezioni alla predetta raccomandazione di emendamento.
4. Se un’obiezione alla raccomandazione di emendamento è stata notificata al depositario da una parte contraente prima della scadenza del termine di dodici mesi di cui al paragrafo 3, si reputa che l’emendamento non sia stato accettato e rimane privo di effetti.
5. Ai fini della notifica di un’obiezione, si reputa che ogni allegato costituisca una convenzione separata.
Accettazione degli emendamenti
Articolo 33
1. Si reputa che ogni parte contraente che ratifichi la presente convenzione o vi aderisca abbia accettato gli emendamenti entrati in vigore alla data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.
2. Si reputa che ogni parte contraente che accetti un allegato abbia accettato gli emendamenti di tale allegato entrati in vigore alla data in cui ha notificato al depositàrio la propria accettazione, salvo il caso in cui abbia formulato riserve conformemente alle disposizioni dell’articolo 29.
Registrazione e testi autentici
Articolo 34
Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite la presente convenzione è registrata presso il segretariato delle Nazioni Unite, a richiesta del depositario.In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto a Istanbul, il ventisei giugno millenovecentonovanta in un solo esemplare in inglese e in francese, i due testi facenti ugualmente fede.
Il depositario è invitato a predisporre e a trasmettere traduzioni ufficiali della presente convenzione in arabo, cinese, spagnolo e russo.
ALLEGATO A
ALLEGATO RELATIVO AI TITOLI DI AMMISSIONE TEMPORANEA
(CARNET ATA, CARNET CPD)
CAPITOLO I
Definizioni
Articolo 1
Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per:
a) titolo di ammissione temporanea:
il documento doganale internazionale, utilizzato per la dichiarazione in dogana, che permette d'identificare le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) e che comporta una garanzia valida sul piano internazionale per coprire i dazi e le tasse all'importazione;
b) carnet ATA:
il titolo di ammissione temporanea utilizzato per l'ammissione temporanea delle merci, ad eccezione dei mezzi di trasporto;
c) carnet CPD:
il titolo di ammissione temporanea utilizzato per l'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto;
d) catena di garanti:
il sistema di garanzia gestito da un'organizzazione internazionale cui sono affiliate le associazioni garanti;
e) organizzazione internazionale:
l'organizzazione cui sono affiliate le associazioni nazionali abilitate a garantire e a rilasciare i titoli di ammissione temporanea;
f) associazione garante:
l'associazione, riconosciuta dall'autorità doganale di una parte contraente, che garantisce le somme di cui all'articolo 8 del presente allegato nel territorio di detta parte contraente e che è affiliata ad una catena di garanti;
g) associazione emittente:
l'associazione autorizzata dall'autorità doganale a rilasciare i titoli di ammissione temporanea, affiliata, direttamente o indirettamente, ad una catena di garanti;
h) associazione emittente corrispondente:
l'associazione emittente stabilita in un'altra parte contraente, affiliata alla medesima catena di garanti; __
i) transito doganale:
il regime doganale al quale sono vincolate le merci trasportate sotto controllo doganale da un ufficio doganale ad un altro.
CAPITOLO II
Campo d'applicazione
Articolo 2
1. Ciascuna parte contraente accetta, in sostituzione dei propri documenti doganali nazionali e a garanzia delle somme di cui all'articolo 8 del presente allegato, alle condizioni dell'articolo 5 della presente convenzione, qualsiasi titolo di ammissione temporanea valido nel proprio territorio, emesso e utilizzato alle condizioni stabilite nel presente allegato, per le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) importate temporaneamente in applicazione degli altri allegati della presente convenzione da essa accettati.
2. Ciascuna parte contraente può egualmente accettare qualsiasi titolo di ammissione temporanea, rilasciato e utilizzato alle medesime condizioni, per le operazioni di ammissione temporanea effettuate in applicazione delle proprie leggi e dei propri regolamenti nazionali.
3. Ciascuna parte contraente può accettare per il transito doganale qualsiasi titolo di ammissione temporanea rilasciato e utilizzato alle medesime condizioni.
4. Le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) che devono essere sottoposte a lavorazione o riparazione non possono essere importate a fronte di un titolo di ammissione temporanea.
Articolo 3
1. I titoli di ammissione temporanea sono conformi ai modelli figuranti nelle appèndici del presente allegato: per il carnet ATA vedasi l'appendice I, per il carnet CPD l'appendice II.
2. Le appendici del presente allegato ne costituiscono parte integrante.
CAPITOLO III
Garanzia ed emissione dei titoli di ammissione temporanea
Articolo 4
1. Alle condizioni e con le garanzie da essa stabilite, ciascuna parte contraente può abilitare talune associazioni garanti a garantire e a rilasciare i titoli di ammissione temporanea direttamente o tramite associazioni emittenti.
2. Un'associazione garante può essere riconosciuta da una parte contraente solo se la sua garanzia copre le responsabilità che devono essere assunte in questa parte contraente in occasione di operazioni effettuate a fronte di titoli di ammissione temporanea rilasciati dalle associazioni emittenti corrispondenti.
Articolo 5
1. Le associazioni emittenti non possono rilasciare titoli di ammissione temporanea la cui validità sia superiore a un anno a decorrere dal giorno del rilascio.
2. Qualsiasi modifica apportata dalle associazioni emittenti alle indicazioni figuranti nel titolo di ammissione temporanea deve essere debitamente approvata dall'associazione emittente o dall'associazione garante. Dopo l'accettazione dei titoli da parte dell'autorità doganale del territorio di ammissione temporanea non è più permessa alcuna modifica senza il consenso della predetta autorità.
3. Dopo il rilascio del carnet ATA, alla lista delle merci figurante a tergo della copertina e all'occorrenza sui fogli supplementari allegati (lista generale) non può più essere aggiunta alcuna merce.
Articolo 6
Sul titolo di ammissione temporanea devono figurare:
— il nome dell'associazione emittente,
— il nome della catena di garanti internazionale,
— i paesi o i territori doganali in cui il titolo è valido e
— il nome delle associazioni garanti di tali paesi o territori doganali.
Articolo 7
Il termine stabilito per la riesportazione delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) importate a fronte di un titolo di ammissione temporanea non può, in alcun caso, superare il termine di validità del medesimo.
CAPITOLO IV
Garanzia
Articolo 8
1. Ciascuna associazione garante garantisce all'autorità doganale della parte contraente nel cui territorio ha sede il pagamento dell'ammontare dei dazi e delle tasse all'importazione e delle altre somme esigibili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 4 della presente convenzione, in caso di mancata osservanza delle condizioni stabilite per l'ammissione temporanea o per il transito doganale di merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) introdotte in tale territorio a fronte di un titolo di ammissione temporanea rilasciato da un'associazione emittente corrispondente. Essa è tenuta, congiuntamente e solidamente con le persone debitrici delle somme suindicate, al pagamento delle stesse.
2. Carnet ATA
L'associazione garante non è tenuta al pagamento di una somma che superi di oltre il 10 % l'importo dei dazi e delle tasse all'importazione.
Carnet CPD
L'associazione garante non è tenuta al pagamento di una somma che superi l'importo dei dazi e delle tasse all'importazione eventualmente maggiorato dei diritti di mora.
3. Quando l'autorità doganale del territorio di ammissione temporanea abbia scaricato senza riserve un titolo di ammissione temporanea di talune merci (ivi compresi mezzi di trasporto), non può più richiedere all'associazione garante, per quanto riguarda tali merci (ivi compresi i mezzi di trasporto), il pagamento delle somme di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia, una richiesta di pagamento in garanzia può ancora essere presentata all'associazione garante se in un secondo tempo si constati che lo scarico è stato ottenuto irregolarmente o fraudolentemente o vi è stata violazione delle condizioni alle quali l'ammissione temporanea o il transito doganale erano subordinati.
4. Carnet ATA
L'autorità doganale non può mai esigere dall'associazione garante il pagamento delle somme di cui al paragrafo 1 se la sua richiesta non è stata presentata entro un anno dalla data di scadenza del carnet ATA.
Carnet CPD
L'autorità doganale non può mai esigere dall'associazione garante il pagamento delle somme di cui al paragrafo 1 se a quest'ultima non è stato comunicato il mancato scarico del carnet CPD entro un anno a decorrere dalla data di scadenza del medesimo. L'autorità doganale fornisce all'associazione garante informazioni sul calcolo dei dazi e delle tasse all'importazione entro un anno dalla comunicazione del mancato scarico. La responsabilità dell'associazione garante in merito a queste somme decade se le predette informazioni non vengono fornite nel termine stabilito.
CAPITOLO V
Regolarizzazione dei titoli di ammissione temporanea
Articolo 9
1. Carnet ATA
a) Le associazioni garanti hanno sei mesi di tempo a decorrere dalla data in cui l'autorità doganale richiede il pagamento delle somme di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del presente allegato per fornire la prova della riesportazione delle merci in causa alle condizioni previste dal presente allegato, o di ogni altro scarico regolare del carnet ATA.
b) Se tale prova non è fornita nel termine stabilito, l'associazione garante deposita immediatamente tali somme o le versa a titolo provvisorio. Questo deposito o versamento diventa definitivo alla scadenza di un termine di tre mesi dalla data del deposito o del versamento stesso. In quest'ultimo periodo l'associazione garante può ancora, in vista della restituzione delle somme depositate o versate, fornire le prove di cui alla lettera a).
c) Per le parti contraenti le cui leggi e i cui regolamenti non prevedano il deposito o il versamento provvisorio dei dazi e delle tasse all'importazione, i pagamenti che venissero effettuati alle condizioni di cui alla lettera b) sono da considerarsi definitivi, ma il loro ammontare è rimborsato qualora le prove di cui alla lettera a) siano fornite in un termine di tre mesi dalla data del pagamento.
2. Carnet CPD
a) Le associazioni garanti hanno un anno di tempo a decorrere dalla data della comunicazione del mancato scarico dei carnet CPD per fornire la prova della riesportazione dei mezzi di trasporto, alle condizioni previste dal presente allegato, o di ogni altro scarico regolare del carnet CPD. Tuttavia, questo periodo può avere efficacia solo a decorrere dalla data di scadenza dei carnet CPD. Se l'autorità doganale contesta la validità della prova fornita deve informarne l'associazione garante entro un termine non superiore a un anno.
b) Se tale prova non è fornita nel termine stabilito, l'associazione garante deve depositare o versare a titolo provvisorio, nel termine massimo di tre mesi, i dazi e le tasse all'importazione esigibili. Questo deposito o versamento diventa definitivo alla scadenza del termine di un anno a decorrere dalla data del deposito o del versamento stesso. In quest'ultimo periodo l'associazione garante può ancora, ai fini della restituzione delle somme depositate o versate, fornire le prove di cui alla lettera a).
c) Per le parti contraenti le cui leggi e i cui regolamenti non prevedano il deposito o il versamento provvisorio dei dazi e delle tasse all'importazione, i pagamenti che venissero fatti alle condizioni di cui alla lettera b) sono da considerarsi definitivi, ma il loro ammontare è rimborsato qualora le prove di cui alla lettera a) siano fornite nel termine di un anno a decorrere dalla data del pagamento.
Articolo 10
1. La prova della riesportazione delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) importate a fronte di un titolo di ammissione temporanea è fornita dalla matrice «riesportazione» di tale titolo, debitamente compilata, su cui è stato apposto il timbro dell'autorità doganale del territorio di ammissione temporanea.
2. Se non è stato accertato che la riesportazione ha avuto luogo conformemente al paragrafo 1, l'autorità doganale del territorio di ammissione temporanea può accettare come prova della riesportazione, anche dopo la scadenza del titolo di ammissione temporanea:
a) le diciture apposte dall'autorità doganale di un'altra parte contraente sui titoli di ammissione temporanea, all'atto dell'importazione o della reimportazione, oppure un certificato emesso da detta autorità, che si fonda sulle diciture apposte su un tagliando staccato dal titolo all'atto dell'importazione o della reimportazione nel loro territorio, sempre che tali diciture si riferiscano a una importazione o a una reimportazione che si possa stabilire essere effettivamente avvenuta dopo la riesportazione di cui si deve fornire la prova;
b) qualsiasi altra prova che stabilisca che le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) si trovano fuori di detto territorio.
3. Nel caso in cui l'autorità doganale di una parte contraente dispensi dalla riesportazione talune merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) ammesse nel suo territorio a fronte di un titolo di ammissione temporanea, l'associazione garante è liberata dai suoi obblighi solamente quando l'autorità summenzionata abbia attestato, sul titolo in causa, che la posizione delle merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) è stata regolarizzata.
Articolo 11
Nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del presente allegato, l'autorità doganale si riserva il diritto di riscuotere una tassa di regolarizzazione.
CAPITOLO VI
Disposizioni varie
Articolo 12
I visti dei titoli di ammissione temporanea utilizzati alle condizioni previste dal presente allegato non danno luogo al pagamento di una rimunerazione a favore dei servizi doganali quando quest'operazione venga effettuata negli uffici doganali e durante l'orario di apertura ordinario.
Articolo 13
In caso di distruzione, perdita o furto di un titolo di ammissione temporanea relativo a merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) che si trovano nel territorio di una parte contraente, l'autorità doganale di detta parte contraente accetta, a richiesta dell'associazione emittente e fatta salva l'osservanza delle condizioni che tale autorità ha stabilito, un titolo sostitutivo la cui validità scade alla stessa data del titolo sostituito.
Articolo 14
1. Quando sia previsto che l'operazione di ammissione temporanea oltrepassi il termine di validità del titolo di ammissione temporanea e il suo titolare non sia in grado di riesportare le merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) entro tale termine, l'associazione che ha emesso il titolo può rilasciare un titolo sostitutivo. Quest'ultimo viene sottoposto a controllo da parte delle autorità doganali delle parti contraenti in causa. Al momento dell'accettazione del titolo sostitutivo le autorità doganali interessate procedono allo scarico del titolo sostituito.
2. La validità dei carnet CPD può essere prorogata una sola volta per un periodo non superiore a un anno. Dopo tale termine deve essere rilasciato un nuovo carnet, in sostituzione del precedente, che deve essere accettato dall'autorità doganale.
Articolo 15
Quando si applichi l'articolo 7, paragrafo 3 della presente convenzione, l'autorità doganale notifica, per quanto possibile, all'associazione garante i sequestri effettuati, da essa o a Sua richiesta, di merci (ivi compresi i mezzi di trasporto) coperte da un titolo di ammissione temporanea garantito da tale associazione e le comunica le misure che intende adottare.
Articolo 16
In caso di frode, d'infrazione o di abuso, le parti contraenti hanno il diritto, fatte salve le disposizioni del presente allegato, di procedere contro le persone che si avvalgono di un titolo di ammissione temporanea per recuperare i dazi e le tasse all'importazione e le altre somme esigibili nonché per esigere il pagamento delle penalità di cui tali persone sarebbero passibili. In questo caso, le associazioni devono coadiuvare le autorità doganali.
Articolo 17
Sono ammessi al beneficio della franchigia sui dazi e sulle tasse all'importazione e non sono sottoposti ad alcuna proibizione o restrizione all'importazione i titoli di ammissione temporanea, o le parti di questi titoli, rilasciati o destinati ad essere rilasciati nel territorio d'importazione dei medesimi, spediti alle associazioni, emittenti da un'associazione garante, da un'organizzazione internazionale o dall'autorità doganale di una parte contraente. Agevolazioni analoghe sono concesse all'esportazione.
Articolo 18
1. Ciascuna parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente convenzione, in merito all'accettazione dei carnet ATA per il traffico postale.
2. Sul presente allegato non possono essere formulate altre riserve.
Articolo 19
1. Al momento dell'entrata in vigore il presente allegato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 della presente convenzione, abroga e sostituisce la convenzione doganale sul «carnet ATA» per l'ammissione temporanea delle merci (Bruxelles, 6 dicembre 1961) negli scambi tra le parti contraenti che hanno accettato tale allegato e che sono parti contraenti della predetta convenzione.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i carnet ATA che sono stati rilasciati in applicazione della convenzione doganale sul «carnet ATA» per l'ammissione temporanea delle merci del 1961 prima dell'entrata in vigore del presente allegato, sono accettati fino al termine delle operazioni per le quali sono stati rilasciati.
Appendice I de l’annexe A
Appendix I to Annex A
Appendice I dell’allegato A
MODÈLE DE CARNET ATA
MODEL OF ATA CARNET
MODELLO DI CARNET ATA
Le carnet ATA est imprimé en français ou en anglais et, au besoin, dans une deuxième langue.
Les dimensions du carnet ATA sont 396x210 mm et celles des volets 297x210 mm.
The ATA carnet shall be printed in English or French and may also be printed in a second language.
The size of the ATA carnet shall be 396x210 mm and that of the vouchers 297x210 mm.
Il carnet ATA è stampato in francese o in inglese e, all’occorrenza, in una seconda lingua.
Il formato del carnet ATA è di 396x210 mm e quello dei tagliandi di 297x210 mm.
Appendice II de l’annexe A
Appendix II to Annex A
Appendice II dell’allegato A
MODÈLE DE CARNET CPD
MODEL OF CPD CARNET
MODELLO DI CARNET CPD
Toutes les mentions imprimées du carnet CPD sont rédigées en français et en anglais.
Les dimensions du carnet CPD sont 21x29,7 cm.
L'association émettrice doit faire figurer son nom sur chacun des volets et faire suivre ce nom des initiales de la chaîne de garantie à laquelle elle est affiliée.
The CPD carnet is printed in English and French.
The size of the CPD carnet shall be 21x29,7 cm.
The issuing association shall insert its name on each voucher and shall include the initials of the international guaranteeing chain to which it belongs.
Tutte le diciture stampate del carnet CPD sono redatte in inglese e in francese.
Le dimensioni del carnet CPD sono di 21x29,7 cm.
Su ciascun tagliando l’associazione emittente deve far figurare il proprio nome, seguito dalle iniziali della catena di garanti di cui fa parte.
ALLEGATO B.1
ALLEGATO RELATIVO ALLE MERCI DESTINATE AD ESSERE PRESENTATE O UTILIZZATE IN OCCASIONE DI UN’ESPOSIZIONE, UNA FIERA, UN CONGRESSO O UNA MANIFESTAZIONE ANALOGA
CAPITOLO I
Definizione
Articolo 1
Ai fini dell’applicazione del presente allegato per «manifestazioni» si intendono:
1) le esposizioni, le fiere, i saloni e le manifestazioni analoghe del commercio, dell’industria, dell’agricoltura e dell’artigianato;
2) le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo filantropico;
3) le esposizioni o le manifestazioni organizzate principalmente a scopo scientifico, tecnico, artigianale, artistico, educativo o culturale, sportivo, religioso o di culto, allo scopo di promuovere il turismo o di coadiuvare la comprensione tra i popoli;
4) le riunioni di rappresentanti di organizzazioni o di associazioni internazionali;
5) le cerimonie e le manifestazioni a carattere ufficiale o commemorativo,
escluse le esposizioni organizzate a titolo privato in negozi o locali commerciali per la vendita di merci estere.
CAPITOLO II
Campo di applicazione
Articolo 2
1. Beneficiano dell’ammissione temporanea conformemente all’articolo 2 della presente convenzione:
a) le merci destinate ad essere esposte o a formare oggetto di dimostrazione nel corso di una manifestazione, compreso il materiale di cui agli allegati dell’accordo per l’importazione di oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (UNESCO, Nuova York, 22 novembre 1950) e relativo protocollo (Nairobi, 26 novembre 1976);
b) le merci destinate ad esser utilizzate in occasione di una manifestazione per esigenze di presentazione di prodotti esteri, quali:
i) le merci necessarie alla dimostrazione di macchine o di apparecchi esteri esposti,
ii) il materiale da costruzione e da decorazione, compresa l’attrezzatura elettrica, per i padiglioni provvisori di espositori stranieri,
iii) il materiale pubblicitario e dimostrativo destinato manifestamente ad essere utilizzato per la pubblicità delle merci estere esposte, quali le registrazioni sonore e televisive, i film e le diapositive, nonché l’apparecchiatura necessaria per la loro utilizzazione;
c) il materiale, comprese le apparecchiature per l’interpretazione, gli apparecchi di registrazione del suono e di registrazione televisiva, nonché i film a carattere educativo, scientifico o culturale, destinato ad essere utilizzato in occasione di riunioni, conferenze e congressi internazionali.
2. Per poter beneficiare delle facilitazioni concesse dal presente allegato:
a) i materiali debbono essere importati in quantità ragionevole tenuto conto della loro destinazione;
b) le condizioni stabilite dalla presente convenzione debbono essere soddisfatte a giudizio dell’autorità doganale del territorio di ammissione temporanea.
CAPITOLÒ III
Disposizioni varie
Articolo 3
Finché beneficiano delle agevolazioni previste dalla presente convenzione e sempre che la legislazione nazionale del territorio di ammissione temporanea lo consenta, le merci vincolate al regime dell’ammissione temporanea non possono essere:
a) prestate, locate o utilizzate dietro rimunerazione;
né
b) trasportate fuori del luogo della manifestazione.
Articolo 4
1. Il termine per la riesportazione delle merci importate per essere presentate o utilizzate in occasione di un’esposizione, una fiera, un congresso o una manifestazione analoga è di almeno sei mesi a decorrere dalla data dell’ammissione temporanea.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità doganale autorizza gli interessati a lasciare nel territorio di ammissione temporanea le merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di una manifestazione successiva, sempre che si conformino alle disposizioni legali e regolamentari di questo territorio e le merci vengano riesportate entro un anno a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
Articolo 5
1. In applicazione delle disposizioni dell’articolo 13 della presente convenzione, l’immissione in consumo è ammessa, in franchigia dai dazi e dalle tasse all’importazione e senza che i divieti o le restrizioni all’importazione vengano applicati, per le merci seguenti:
a) piccoli campioni rappresentativi delle merci estere esposte in occasione di una manifestazione, compresi i campioni di prodotti alimentari e di bevande, importati in quanto tali o ottenuti nel corso della manifestazione da merci importate alla rinfusa, sempre che:
i) si tratti di prodotti esteri forniti gratuitamente, che servono esclusivamente per distribuzioni gratuite al pubblico durante la manifestazione, e sono destinati ad essere utilizzati o consumati dalle persone cui sono distribuiti,
ii) questi prodotti siano identificabili come campioni di carattere pubblicitario aventi scarso valore unitario,
iii) non possano prestarsi alla commercializzazione ed eventualmente siano presentati in imballaggi contenenti una quantità di merce inferiore alla quantità minima della stessa merce effettivamente venduta in commercio,
iv) i campioni di prodotti alimentari e di bevande che non sono distribuiti in imballaggi conformi al punto iii) siano consumati sul posto nel corso della manifestazione, e
v) stando al parere dell’autorità doganale del territorio di ammissione temporanea, il loro valore globale e la loro quantità siano in rapporto con la natura della manifestazione, col numero dei visitatori e con l’entità della partecipazione dell’espositore;
b) merci importate unicamente per la loro dimostrazione o per la dimostrazione di macchine e apparecchi esteri presentati alla manifestazione e consumati o distrutti nel corso di dette dimostrazioni, sempre che, stando al parere dell’autorità doganale del territorio di ammissione temporanea, il loro valore globale e la loro quantità siano in rapporto con la natura della manifestazione, col numero dei visitatori e con l’entità della partecipazione dell’espositore;
c) prodotti di scarso valore utilizzati per la costruzione, la sistemazione e la decorazione di padiglioni provvisori di espositori esteri (colori, vernici, carta da parati, ecc.), distrutti a seguito della loro stessa utilizzazione;
d) stampati, cataloghi, prospetti, listini dei prezzi, manifesti pubblicitari, calendari (illustrati o meno) e fotografie prive di cornice, destinati, manifestamente, ad essere utilizzati a fini pubblicitari per le merci, sempre che:
i) si tratti di prodotti esteri, forniti gratuitamente, che servono esclusivamente per distribuzioni gratuite al pubblico nel luogo della manifestazione e,
ii) stando al parere dell’autorità doganale del territorio di ammissione temporanea, il loro valore globale e la loro quantità siano in rapporto con la natura della manifestazione, col numero dei visitatori e con l’entità della partecipazione dell’espositore;
e) fascicoli, archivi, moduli e altri documenti destinati ad essere utilizzati in quanto tali nel corso o in occasione di riunioni, conferenze o congressi internazionali.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle bevande alcoliche, ai tabacchi e ai combustibili.
Articolo 6
1. Sia all’importazione che alla riesportazione, la verifica e lo sdoganamento delle merci che saranno o sono state presentate o utilizzate in occasione di una manifestazione vengono effettuati, in tutti i casi in cui ciò sia possibile ed opportuno, nel luogo stesso della manifestazione in causa.
2. Ciascuna parte contraente provvede, in tutti i casi in cui lo ritenga utile, tenuto conto dell’importanza della manifestazione, ad aprire, per una durata ragionevole, un ufficio doganale sul luogo della manifestazione organizzata nel suo territorio.
Articolo 7
I prodotti accessoriamente ottenuti nel corso della manifestazione con merci importate temporaneamente, in occasione della dimostrazione di macchine o apparecchi esposti, sono soggetti alle disposizioni della presente convenzione.
Articolo 8
Ciascuna parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all’articolo 29 della presente convenzione, in merito alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del presente allegato.
Articolo 9
Al momento della sua entrata in vigore il presente allegato abroga e sostituisce, conformemente all’articolo 27 della presente convenzione, la convenzione doganale per l’importazione di merci destinate a esposizioni, fiere e congressi (Bruxelles, 8 giugno 1961) negli scambi tra le parti contraenti che hanno accettato il presente allegato e che sono parti contraenti della predetta convenzione.
ALLEGATO B.2
ALLEGATO RELATIVO AL MATERIALE PROFESSIONALE
CAPITOLO I
Definizione
Articolo 1
Ai fini dell’applicazione del presente allegato per «materiale professionale» si intendono:
1) il materiale per la stampa, la radiodiffusione e la televisione, necessario ai rappresentanti della stampa, della radiodiffusione o della televisione che si rechino nel territorio di un altro paese per effettuare servizi giornalistici, registrazioni o trasmissioni nel quadro di programmi determinati. La lista illustrativa di questo materiale figura. nell’appendice I del presente allegato;
2) il materiale cinematografico necessario a chiunque si rechi nel territorio di un altro paese per realizzare uno o più film. La lista illustrativa di questo materiale figura nell’appendice II del presente allegato;
3) ogni altro materiale necessario per l’esercizio del mestiere o della professione a chiunque si rechi nel territorio di un altro paese per compiervi un lavoro determinato. È escluso il materiale destinato ad essere utilizzato nella frabbicazione industriale, per il condizionamento di merci o, sempre che non si tratti di un’attrezzatura manuale, nello sfruttamento di risorse naturali, nella costruzione, nella riparazione ò nella manutenzione di immobili, per l’esecuzione di lavori di terrazzamento o di lavori analoghi. La lista illustrativa di questo materiale figura nell’appendice III del presente allegato;
4) gli apparecchi ausiliari del materiale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e i relativi accessori.
CAPITOLO II
Campo di applicazione
Articolo 2
Beneficiano dell’ammissione temporanea conformemente all’articolo 2 della presente convenzione:.
a) il materiale professionale;
b) le parti staccate importate per la riparazione di materiale professionale vincolato al regime dell’ammissione temporanea in virtù della lettera a).
CAPITOLO III
Disposizioni varie
Articolo 3
1. Per poter beneficiare delle agevolazioni accordate dal presente allegato il materiale professionale deve:
a) appartenere ad una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea;
b) essere importato da una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea;
c) essere utilizzato esclusivamente dalla persona che si rechi nel territorio di ammissione temporanea o sotto la sua direzione.
2. Il paragrafo 1, lettera c) non si applica al materiale importato per la realizzazione di film, di programmi televisivi o di opere audiovisive, in esecuzione di un contratto di coproduzione concluso con una persona stabilita nel territorio di ammissione temporanea e approvato dalle autorità competenti di tale territorio nel quadro di un accordo di coproduzione intergovernativo.
3. Il materiale cinematografico, per la stampa, la radiodiffusione e la televisione non deve costituire oggetto di un contratto di locazione o di un contratto analogo del quale sia parte una persona stabilita nel territorio di ammissione temporanea, fermo restando che questa condizione non si applica in caso di realizzazione di programmi comuni di radiodiffusione o di televisione.
Articolo 4
1. L’ammissione temporanea dei materiali destinati alla produzione e ai servizi giornalistici radiofonici o televisivi e dei veicoli appositamente adattati per essere utilizzati per la realizzazione di servizi giornalistici radiofonici o televisivi e la loro attrezzatura, importati da enti pubblici o privati riconosciuti a tal fine dall’autorità doganale del territorio di ammissione temporanea è accordata senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia.
2. L’autorità doganale può richiedere la presentazione di una lista o di un inventario particolareggiato del materiale di cui al paragrafo 1, corredato di un impegno scritto di riesportazione.
Articolo 5
Il termine per la riesportazione del materiale professionale è di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della sua ammissione temporanea. Tuttavia, per i veicoli, il termine per la riesportazione può essere fissato tenendo conto del motivo e della prevedibile durata della loro permanenza nel territorio di ammissione temporanea.
Articolo 6
Ciascuna parte contraente ha il diritto di rifiutare o di revocare il beneficio dell’ammissione temporanea ai veicoli indicati nelle appendici I, II e III del presente allegato che, anche a titolo occasionale, carichino persone dietro pagamento, o merci, nel suo territorio, per scaricarle in un luogo situato nel medesimo territorio.
Articolo 7
Le appendici del presente allegato ne costituiscono parte integrante.
Articolo 8
Al momento della sua entrata in vigore il presente allegato abroga e sostituisce, conformemente all’articolo 27 della presente convenzione, la convenzione doganale relativa all’importazione temporanea di materiale professionale (Bruxelles, 8 giugno 1961), negli scambi tra le parti contraenti che hanno accettato il presente allegato e che sono parti contraenti della predetta convenzione.
Appendice I
MATERIALE PER LA STAMPA, LA RADIODIFFUSIONE E LA TELEVISIONE
Lista illustrativa
A. Materiale per la stampa, quale:
— personal computer;
— telecopiatrici;
— macchine per scrivere;
— apparecchi da presa di immagini di qualsiasi genere (cinematografici o elettronici);
— apparecchi di trasmissione, di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini (magnetofoni, videoregistratori, lettori di videocassette, microfoni, tavoli di dosaggio, casse acustiche);
— supporti di suono o di immagini, registrati o meno;
— strumenti e apparecchi di misurazione e di controllo tecnico (oscillografi, sistemi di controllo dei magnetofoni e dei videoregistratori, multimetri, cassette per attrezzi e sacche, vettorscopi, generatori di videosegnali, ecc.);
— materiale per illuminazione (proiettori, trasformatori, supporti);
— accessori (cassette, fotometri, obiettivi, supporti, accumulatori, cinghie di trasmissione, caricabatteria, monitor).
B. Materiale per la radiodiffusione, quale:
— materiale per telecomunicazioni, quale apparecchi ricetrasmittenti o apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione, terminali raccordabili a rete o a cavo, collegamenti via satellite;
— apparecchi di produzione della frequenza audio (apparecchi di registrazione del suono, di registrazione e di riproduzione);
— strumenti e apparecchi di misurazione e di controllo tecnico (oscillografi, sistemi di controllo dei magnetofoni e dei videoregistratori, multimetri, cassette per attrezzi e sacche, vettorscopi, generatori di videosegnali, ecc.);
— accessori (orologi, cronometri, bussole, microfoni, tavoli di dosaggio, nastri magnetici per la registrazione del suono, gruppi elettrogeni, trasformatori, pile e accumulatori, carica-batteria, apparecchi di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e di ventilazione, ecc.);
— supporti di suono, registrati o meno.
C. Materiale per la televisione, quale:
— apparecchi per la ripresa di immagini televisive;
— telecinema;
— strumenti e apparecchi di misurazione e di controllo tecnico;
— apparecchi di trasmissione e di ritrasmissione;
— apparecchi di comunicazione;
— apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini (magnetofoni, videoregistratori, lettori video, microfoni, tavoli di dosaggio, casse acustiche);
— materiale per illuminazione (proiettori, trasformatori, supporti);
— materiale per il montaggio;
— accessori (orologi, cronometri, bussole, obiettivi fotometri, cavalietti, carica-batteria, cassette, gruppi elettrogeni);
— trasformatori, batterie e accumulatori, apparecchi di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e di ventilazione, ecc.);
— supporti di suono o di immagini, registrati o meno (titoli di testa, segnali d'identificazione delle emittenti, stacchi musicali, ecc.);
— copie rapide;
— strumenti musicali, costumi, scenari e altri accessori di teatro, palchi, prodotti per il trucco, asciugacapelli.
D. Veicoli progettati o adattati appositamente per essere utilizzati ai fini sopraindicati, quali veicoli per:
— trasmissioni televisive,
— accessori televisivi,
— la registrazione di videosegnali,
— la registrazione e la riproduzione del suono,
— la diffusione di immagini al rallentatore,
— l'illuminazione.
Appendice II
MATERIALE CINEMATOGRAFICO
Lista illustrativa
A. Materiale, quale:
— apparecchi da presa di immagini di qualsiasi genere (cinematografici o elettronici);
— strumenti e apparecchi di misurazione e di controllo tecnico (oscillografi, sistemi di controllo dei magnetofoni, multimetri, cassette per attrezzi e sacche, vettorscopi, generatori di videosegnali, ecc.);
— carrelli e gru;
— materiale per illuminazione (proiettori, trasformatori, supporti);
— materiale per il montaggio;
— apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini (magnetofoni, videoregistratori, lettori di videocassette, microfoni, tavoli di dosaggio, casse acustiche);
— supporti di suono o di immagini, registrati o meno (titoli di testa, segnali d'identificazione dell'emittente, stacchi musicali, ecc.);
— copie rapide;
— accessori (orologi, cronometri, bussole, microfoni, tavoli di dosaggio, nastri magnetici, gruppi elettrogeni, trasformatori, batterie e accumulatori, carica-batteria, apparecchi di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e di ventilazione, ecc.);
— strumenti musicali, costumi, scenari e altri accessori di teatro, palchi, prodotti per il trucco, asciugacapelli.
B. Veicoli progettati o adattati appositamente per essere utilizzati ai fini sopraindicati.
Appendice III
ALTRO MATERIALE
Lista illustrativa
A. Materiale per il montaggio, il collaudo, l'avviamento, il controllo, la verifica, la manutenzione o la riparazione di macchine, di attrezzature, di materiale da trasporto, ecc., quale:
— utensili;
— materiale e apparecchi di misurazione, verifica o controllo (di temperatura, di pressione, di distanza, di altezza, di superficie, di velocità, ecc.), compresi gli apparecchi elettrici (voltimetri, amperometri, cavi di misurazione, comparatori, trasformatori, registratori, ecc.) e i calibri;
— apparecchi e materiale per fotografare le macchine e le attrezzature durante e dopo il montaggio;
— apparecchi per il controllo tecnico delle navi.
B. Materiale necessario agli uomini d'affari, agli esperti di organizzazione scientifica o tecnica del lavoro, di produttività, di contabilità, nonché alle persone che esercitano professioni analoghe, quale:
— personal computer,
— macchine per scrivere,
— apparecchi di trasmissione, di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini,
— strumenti e apparecchi di calcolo.
C. Materiale necessario agli esperti incaricati di rilevamenti topografici o di lavori di prospezione geofisica, quale:
— strumenti e apparecchi di misurazione,
— materiale di trivellazione,
— apparecchi di trasmissione e di comunicazione.
D. Materiale necessario agli esperti incaricati di combattere l'inquinamento.
E. Strumenti a apparecchi necessari ai medici, ai chirurghi, ai veterinari, alle levatrici, nonché alle persone che esercitano professioni analoghe.
F. Materiale necessario agli esperti di archeologia, paleontologia, geografia, zoologia, ecc.
G. Materiale necessario agli artisti, alle compagnie teatrali e alle orchestre, quale gli oggetti utilizzati per la rappresentazione, gli strumenti musicali, gli scenari e i costumi, ecc.
H. Materiale necessario ai conferenzieri per illustrare le conferenze.
I. Materiale necessario in occasione di viaggi effettuati per realizzare fotografie (apparecchi fotografici di qualsiasi tipo, cassette, esposimetri, obiettivi, cavalietti, accumulatori, cinghie di trasmissione, carica-, batteria, monitor, materiale per illuminazione, articoli alla moda e accessori per indossatrici, ecc).
J. Veicoli progettati o adattati appositamente per essere utilizzati ai fini di cui sopra, quali posti di controllo mobili, veicoli-officina, veicoli-laboratorio, ecc.
ALLEGATO B.3
ALLEGATO RELATIVO AI CONTENITORI, ALLE PALETTE, AGLI IMBALLAGGI, AI CAMPIONI E ALLE ALTRE MERCI IMPORTATE NEL QUADRO DI UN'OPERAZIONE COMMERCIALE
CAPITOLO I
Definizioni
Articolo 1
Ai fini dell'applicazione del presente allegato si intendono per:
a) merci importate nel quadro di un'operazione commerciale:
i contenitori, le palette, gli imballaggi, i campioni, i film pubblicitari nonché le merci di qualsiasi genere importate nel quadro di un'operazione commerciale, senza che la loro importazione costituisca, di per sé un'operazione commerciale;
b) imballaggio:
tutti gli articoli e i materiali che servono o che sono destinati a servire, nello stato in cui sono importati, ad imballare, proteggere, fissare o separare merci, esclusi i materiali (paglia, carta, fibra di vetro, trucioli, ecc.) importati alla rinfusa. Sono parimenti esclusi i contenitori e le palette definiti(e) rispettivamente alle lettere c) e d);
c) contenitore:
un dispositivo per il trasporto (telaio, cisterna amovibile o altro dispositivo analogo):
i) che costituisce uno scompartimento, totalmente o parzialmente chiuso, destinato a contenere merci,
ii) che ha carattere permanente ed è pertanto abbastanza resistente da poter essere usato ripetutamente,
iii) che è specialmente progettato per facilitare il trasporto delle merci, senza rottura di carico, mediante uno o più modi di trasporto,
iv) che è progettato in modo da poter essere facilmente manipolato, in particolare durante il trasbordo da un modo di trasporto a un altro,
v) che è progettato in modo da essere facilmente riempito e vuotato, e
vi) che ha un volume interno di almeno un metro cubo.
Il termine «contenitore» comprende gli accessori e l'attrezzatura del contenitore in base alla sua categoria, a condizione che siano trasportati con il contenitore. Il termine «contenitore» non comprende i veicoli, gli accessori o i pezzi staccati dei veicoli, gli imballaggi e le palette. Le «carrozzerie amovibili» sono assimilate ai contenitori;
d) palette:
un dispositivo sul cui ripiano può essere raggruppata una certa quantità di merci in modo da costituire un'unità di carico ai fini del trasporto, della movimentazione o dell'accatastamento con l'impiego di apparecchi meccanici. Quésto dispositivo è costituito da due ripiani collegati tra loro da traverse o da un ripiano che poggia su piedi; la sua altezza totale è per quanto possibile ridotta, pur permettendo la movimentazione mediante carrelli elevatori a forca o transpalette; esso può essere munito o meno di sovrastruttura;
e) campione:
gli articoli che sono rappresentativi di una determinata categoria di merci già prodotte o che sono modelli di merci delle quali è prevista la fabbricazione, esclusi gli articoli identici introdotti dalla stessa persona o spediti allo stesso destinatario in quantità tali che, considerati nel loro insieme, non costituiscono più campioni secondo gli usi normali del commercio;
f) film pubblicitario:
i supporti di immagini registrati, con o senza sonorizzazione, che riproducono essenzialmente immagini dimostrative della natura o del funzionamento di prodotti o materiali messi in vendita o in locazione da una persona stabilita o residente nel territorio di un'altra parte contraente, sempre che siano di natura tale da essere presentati ad eventuali clienti e non in sale di pubblico spettacolo, siano importati in un collo non contenente più di una copia di ciascun film e non formino parte di un invio di film di maggiore entità;
g) traffico interno:
il trasporto di merci caricate all'interno del territorio doganale di una parte contraente per essere scaricate all'interno del territorio doganale della medesima parte contraente.
CAPITOLO II
Campo di applicazione
Articolo 2
Beneficiano dell'ammissione temporanea, conformemente all'articolo 2 della presente convenzione, le merci indicate qui di seguito o importate nel quadro di un'operazione commerciale:
a) gli imballaggi importati pieni per essere riesportati vuoti o pieni, oppure importati vuoti per essere riesportati pieni;
b) i contenitori riempiti o meno di merci nonché gli accessori e le attrezzature di contenitori ammessi temporaneamente, importati con il contenitore per essere riesportati separatamente o con un altro contenitore, oppure importati separatamente per essere riesportati con un contenitore;
c) i pezzi staccati importati per la riparazione dei contenitori vincolati al regime dell'ammissione temporanea in conformità della lettera b) del presente articolo;
d) le palette;
e) i campioni;
f) i film pubblicitari;
g) ogni altra merce importata per uno dei fini di cui all'appendice I del presente allegato nel quadro di un'operazione commerciale ma la cui importazione non costituisce, di per sé, un'operazione commerciale.
Articolo 3
Le disposizioni del presente allegato lasciano affatto impregiudicate le legislazioni doganali delle parti contraenti applicabili all'atto dell'importazione delle merci trasportate in contenitori o in imballaggi o su palette.
Articolo 4
1. Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato:
a) gli imballaggi devono essere riesportati unicamente dal beneficiario dell'ammissione temporanea. Essi non possono essere utilizzati nel traffico interno neppure occasionalmente;
b) i contenitori devono essere muniti di marchi alle condizioni di cui all'appendice II del presente allegato. Essi possono essere utilizzati nel traffico interno ma, in tal caso, ogni parte contraente ha la facoltà di far applicare le seguenti condizioni:
— il contenitore deve percorrere l'itinerario più breve per giungere nel luogo, o nelle sue vicinanze, in cui le merci da esportare devono essere caricate o a partire dal quale il contenitore deve essere riesportato vuoto;
— il contenitore può essere utilizzato nel traffico interno una sola volta prima di essere riesportato;
c) le palette o un numero eguale di palette dello stesso tipo e di valore pressoché uguale devono essere esportate preventivamente o essere esportate o riesportate in un secondo tempo;
d) i campioni e i film pubblicitari devono appartenere a una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea ed essere importati nel solo intento di essere presentati o di essere oggetto di dimostrazione nel territorio di ammissione temporanea per suscitare ordinazioni di merci che saranno importate in questo stesso territorio. Essi non devono essere venduti, né destinati al loro uso normale tranne per le necessità della dimostrazione, né utilizzati in alcun modo in locazione o contro rimunerazione durante la permanenza nel territorio di ammissione temporanea;
e) l'utilizzazione delle merci di cui ai punti 1 e 2 dell'appendice I del presente allegato non deve costituire un'attività lucrativa.
2. Ogni parte contraente ha il diritto di rifiutare l'ammissione temporanea ai contenitori, alle palette o agli imballaggi che hanno formato oggetto di acquisto, locazionevendita, noleggio o di un contratto simile concluso da una persona stabilita o residente nel suo territorio.
Articolo 5
1. L'ammissione temporanea dei contenitori, delle palette e degli imballaggi è concessa senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia.
2. In sostituzione del documento doganale e della garanzia per i contenitori, il beneficiario dell'ammissione temporanea può essere tenuto ad impegnarsi per iscritto:
i) a fornire all'autorità doganale, a sua richiesta, le informazioni dettagliate relative ai movimenti di ogni contenitore vincolato al regime dell'ammissione temporanea, ivi comprese le date e i luoghi di entrata nel territorio di ammissione temporanea e di uscita da tale territorio, oppure la lista dei contenitori accompagnata da un impegno scritto di riesportazione,
ii) a pagare i dazi e le tasse all'importazione che potrebbero essere esigibili nel caso in cui non fossero soddisfatte le condizioni che disciplinano l'ammissione temporanea.
3. In sostituzione del documento doganale e della garanzia per le palette e gli imballaggi, il beneficiario dell'ammissione temporanea può essere tenuto a presentare all'autorità doganale un impegno scritto in merito alla loro riesportazione.
4. Le persone che si avvalgono regolarmente del regime dell'ammissione temporanea sono autorizzate a sottoscrivere un impegno globale.
Articolo 6
Il termine per la riesportazione delle merci importate nel quadro di un'operazione commerciale è di almeno sei mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
.Articolo 7
Ciascuna parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente convenzione, nei confronti:
a) di al massimo tre gruppi di merci fra quelli di cui all'articolo 2;
b) dell'articolo 5, paragrafo 1,
del presente allegato.
Articolo 8
Le appendici del presente allegato ne costituiscono parte integrante.
Articolo 9
Al momento della sua entrata in vigore il presente allegato abroga e sostituisce, conformemente all'articolo 27 della presente convenzione, le convenzioni e disposizioni qui di seguito indicate:
— convenzione europea relativa al regime doganale delle palette utilizzate per trasporti internazionali, Ginevra, 9 dicembre 1960;
— convenzione doganale relativa all'importazione temporanea degli imballaggi, Bruxelles, 6 ottobre 1960;
— articoli da 2 a 11 e allegati 1 (paragrafi 1 e 2), 2 e'3 della convenzione doganale relativa ai contenitori, Ginevra, 2 dicembre 1972;
— articoli 3, 5e6(l.be2) della convenzione internazionale per facilitare l'importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario, Ginevra, 7 novembre 1952,
negli scambi tra le parti contraenti che hanno accettato il presente allegato e che sono parti contraenti delle predette convenzioni.
Appendice I
Lista delle merci conformemente all'articolo 2, lettera g)
1. Merci che devono essere sottoposte a prove, controlli, esperimenti o dimostrazioni.
2. Merci che devono essere impiegate per prove, controlli, esperimenti o dimostrazioni.
3. Pellicole cinematografiche impressionate e sviluppate, positivi e altri supporti di immagini registrati destinati ad essere visionati prima della loro utilizzazione commerciale.
4. Pellicole cinematografiche, nastri magnetici, pellicole magnetizzate ed altri supporti di suono o di immagini destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione.
5. Supporti d'informazione registrati, inviati gratuitamente e destinati ad essere utilizzati nell'elaborazione automatica dei dati.
6. Oggetti (ivi compresi i veicoli) che, per loro natura, possono servire unicamente a propagandare un articolo determinato o a uno scopo determinato.
Appendice II
Disposizioni relative alla marcatura dei contenitori
1. Sui contenitori, in un punto adeguato e ben visibile, devono essere apposte, in modo duraturo, le seguenti indicazioni:
a) identificazione del proprietario o dell'utilizzatore principale;
b) marchi e numeri d'identificazione del contenitore adottati dal proprietario o dall'utilizzatore, e
c) tara del contenitore, comprese tutte le attrezzature fisse.
2. Il paese di appartenenza del contenitore può essere indicato per intero o per mezzo del codice di paese ISO alfa-2 previsto nella norma internazionale ISO 3166 o con la sigla in uso per indicare il paese d'immatricolazione degli autoveicoli per la circolazione stradale internazionale. Ogni paese può subordinare l'impiego sui contenitori del suo nome o della sua sigla all'osservanza delle disposizioni della propria legislazione nazionale. L'identificazione del proprietario o dell'utilizzatore può essere effettuata indicandone il nome o con una sigla, consacrata dall'uso, esclusi i simboli quali emblemi o bandiere.
3. Affinché i marchi e i numeri d'identificazione figuranti sui contenitori possano considerarsi iscritti in modo duraturo, quando venga utilizzato un foglio di plastica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'adesivo da utilizzare deve essere di qualità. La striscia, una volta applicata, deve presentare una resistenza alla trazione più modesta della forza di adesione in modo da non poterla staccare senza danneggiarla. Soddisfa tali requisiti una striscia ottenuta per colata. Non ci si può quindi avvalere di una striscia ottenuta per calandratura;
b) quando i marchi e i numeri d'identificazione debbano essere modificati, la striscia da sostituire deve essere completamente rimossa prima d'incollare la nuova. È vietato apporre la nuova striscia sulla vecchia.
4. Le specifiche relative all'utilizzazione di un foglio di plastica per la marcatura dei contenitori di cui al punto 3 della presente appendice non escludono la possibilità di avvalersi di altri metodi di marcatura duratura.
ALLEGATO B.4
ALLEGATO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE NEL QUADRO DI UN PROCESSO DI FABBRICAZIONE
CAPITOLO I
Definizione
Articolo 1
Ai fini dell'applicazione del presente allegato per «merci importate nel quadro di un processo di fabbricazione» si intendono:
1.
a) le matrici, i clichés, gli stampi, i disegni, i progetti, i modelli e altri oggetti simili,
b) gli strumenti di misura, di controllo, di verifica ed altri oggetti simili,
c) gli utensili e gli strumenti speciali,
importati per essere utilizzati nel corso del processo di fabbricazione; e
2. per «mezzi di produzione sostitutivi»:
gli strumenti, gli apparecchi e le macchine che, in attesa della fornitura o della riparazione di merci simili, sono messi a disposizione di un cliente dal fornitore o dal riparatore, a seconda dei casi.
CAPITOLO II
Campo d'applicazione
Articolo 2
Beneficiano dell'ammissione temporanea, conformemente all'articolo 2 della presente convenzione, le merci importate nel quadro di un processo di fabbricazione.
CAPITOLO III
Disposizioni varie
Articolo 3
Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato:
a) le merci importate nel quadro di un processo di fabbricazione devono appartenere ad una persona stabilita fuori del territorio di ammissione temporanea ed essere destinate ad una persona stabilita in detto territorio;
b) la totalità o parte (secondo le disposizioni della legislazione nazionale) della produzione risultante dall'impiego delle merci importate nel quadro di un processo di fabbricazione, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente allegato, deve essere esportata dal territorio di ammissione temporanea;
c) i mezzi di produzione sostitutivi devono essere messi provvisoriamente e gratuitamente a disposizione della persona stabilita nel territorio di ammissione temporanea da o per iniziativa del fornitore dei mezzi di produzione la cui consegna subisce un ritardo o che debbono essere riparati.
Articolo 4
1. Il termine per la riesportazione delle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente allegato è di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
2. Il termine per la riesportazione dei mezzi di produzione sostitutivi è di almeno sei mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
ALLEGATO B.5
ALLEGATO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE A FINI EDUCATIVI, SCIENTIFICI O CULTURALI
CAPITOLO I
Definizioni
Articolo 1
Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per:
a) merci importate a fini educativi, scientifici o culturali:
il materiale scientifico e didattico, il materiale per il conforto dei marittimi e ogni altra merce importata nel quadro di un'attività educativa, scientifica o culturale;
b) alla lettera a):
i) materiale scientifico e didattico:
i modelli, gli strumenti, gli apparecchi, le macchine e i loro accessori utilizzati per la ricerca scientifica e l'insegnamento o la formazione professionale;
ii) materiale per il conforto dei marittimi:
il materiale destinato alle attività di carattere culturale, educativo, ricreativo, religioso o sportivo delle persone che svolgono compiti inerenti al funzionamento o al servizio in mare di una nave estera adibita al traffico marittimo internazionale.
Liste illustrative del «materiale didattico», del «materiale per il conforto dei marittimi» e di «ogni altra merce importata nel quadro di un'attività educativa, scientifica o culturale» figurano rispettivamente nelle appendici I, II e III del presente allegato.
CAPITOLO II
Campo di applicazione
Articolo 2
Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione:
a) le merci importate esclusivamente a fini educativi, scientifici o culturali;
b) i pezzi di ricambio relativi al materiale scientifico e didattico vincolato al regime dell'ammissione temporanea ai sensi della lettera a), nonché gli utensili appositamente progettati per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del predetto materiale.
CAPITOLO III
Disposizioni varie
Articolo 3
Per poter beneficiare delle agevolazioni accordate dal presente allegato:
a) le merci importate a fini educativi, scientifici o culturali devono appartenere ad una persona stabilita fuori del territorio di ammissione temporanea ed essere importate, in numero ragionevole, da istituti riconosciuti, tenuto conto della loro destinazione. Esse non devono essere utilizzate a fini commerciali;
b) il materiale per il conforto dei marittimi deve essere utilizzato a bordo di navi straniere adibite al traffico marittimo internazionale o temporaneamente sbarcato da una nave per essere utilizzato a terra dall'equipaggio, o importato per esser utilizzato in luoghi di ritrovo, circoli e locali di ricreazione per marittimi gestiti da organismi ufficiali o da organizzazioni religiose o di altro genere, senza scopo di lucro, e in luoghi di culto in cui si celebrano regolarmente funzioni religiose per i marittimi.
Articolo 4
L'ammissione temporanea di materiale scientifico e didattico e di materiale per il conforto dei marittimi utilizzato a bordo delle navi è accordata senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia. Per quanto riguarda il materiale scientifico e didattico possono essere richiesti, all'occorrenza, l'inventario di detto materiale e un impegno scritto in merito alla sua riesportazione.
Articolo 5
Il termine per la riesportazione delle merci importate a fini educativi, scientifici o culturali è di dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
Articolo 6
Ciascuna parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente convenzione, nei confronti delle disposizioni dell'articolo 4 del presente allegato, relativamente al materiale scientifico e didattico.
Articolo 7
Le appendici del presente allegato ne costituiscono parte integrante.
Articolo 8
Al momento della sua entrata in vigore il presente allegato, conformemente all'articolo 27 della presente convenzione, abroga e sostituisce la convenzione doganale relativa al materiale ricreativo destinato alla gente di mare (Bruxelles, 1° dicembre 1964), la convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale scientifico (Bruxelles, 11 giugno 1968), e la convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale pedagogico (Bruxelles, 8 giugno 1970), negli scambi tra le parti contraenti che hanno accettato il presente allegato e che sono parti contraenti delle predette convenzioni.
Appendice I
Lista illustrativa
a) Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o delle immagini, quali:
— proiettori di diapositive o di pellicole fisse;
— proiettori cinematografici;
— retroproiettori ed episcopi;
— magnetofoni, videoregistratori e cinescopi;
— televisioni a circuito chiuso.
b) Supporti di suono e di immagini, quali:
— diapositive, pellicole fisse e microfilm;
— pellicole cinematografiche;
— registrazioni sonore (nastri magnetici, dischi);
— videocassette.
c) Materiale specializzato, quale:
— materiale bibliografico e audiovisivo per biblioteche;
— librerie mobili;
— laboratori di lingue;
— materiale per l'interpretazione simultanea;
— macchine meccaniche o elettroniche per l'insegnamento programmato;
— oggetti appositamente progettati per l'insegnamento o la formazione professionale dei minorati.
d) Altro materiale, quale:
— tabelloni, modelli, grafici, carte, piani, fotografie e disegni;
— strumenti, apparecchi e modelli concepiti per la dimostrazione;
— collezioni di oggetti corredati di informazioni didattiche, visive o sonore, preparate per l'insegnamento di una materia («study kits»);
— strumenti, apparecchi, utensileria e macchine utensili per l'apprendimento di tecniche o di mestieri;
— materiali, compresi i veicoli progettati o adattati appositamente per essere utilizzati da soccorritori, destinati alla formazione di persone chiamate a prestare soccorso.
Appendice II
Lista illustrativa
a) Libri e stampati, quali:
— libri di qualsiasi genere;
— corsi per corrispondenza;
— giornali e pubblicazioni periodiche;
— opuscoli contenenti informazioni sui servizi di conforto esistenti nei porti.
b) materiale audiovisivo, quale:
— apparecchi di riproduzione del suono e delle immagini;
— registratori a nastri magnetici;
— apparecchi riceventi per la radiodiffusione, apparecchi riceventi per la televisione, proiettori;
— registrazione su dischi o su nastri magnetici (corsi di lingue, trasmissioni radiofoniche, messaggi augurali, musica e spettacoli di intrattenimento);
— pellicole impressionate e sviluppate;
— diapositive;
— videocassette.
c) Articoli sportivi, quali:
— indumenti sportivi;
— palloni e palle;
— racchette e reti;
— giochi in coperta;
— materiale per l'atletica;
— materiale per la ginnastica.
d) Materiale per la pratica di giochi o passatempi, quali:
— giochi di società;
— strumenti musicali;
— materiale e accessori per il teatro dilettantistico;
— materiale per la pittura artistica, la scultura, il lavoro del legno, dèi metalli, la confezione dei tappeti, ecc.
e) Oggetti per il culto.
f) Parti, pezzi staccati e accessori del materiale di conforto.
Appendice III
Lista illustrativa
Merci quali:
1. costumi e accessori di scena inviati a titolo di prestito gratuito a filodrammatiche o a teatri;
2. spartiti musicali inviati a titolo di prestito gratuito a sale per concerti o ad orchestre.
ALLEGATO B.6
ALLEGATO RELATIVO AGLI EFFETTI PERSONALI DEI VIAGGIATORI E ALLE MERCI IMPORTATE A FINI SPORTIVI
CAPITOLO I
Definizioni
Articolo 1
Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per:
a) viaggiatore:
chiunque entri temporaneamente nel territorio di una parte contraente in cui non abbia la residenza normale per turismo, sport, affari, riunioni professionali, salute, studi, ecc.;
b) effetti personali:
tutti gli articoli, nuovi o usati, di cui un viaggiatore possa ragionevolmente aver bisogno per uso personale durante il viaggio, in considerazione di tutte circostanze del medesimo, ad esclusione di qualsiasi merce importata a fini commerciali. La lista illustrativa degli effetti personali figura nell'appendice I del presente allegato;
c) merci importate a fini sportivi:
articoli sportivi e altri materiali destinati ad essere utilizzati dai viaggiatori in occasione di gare o di dimostrazioni sportive o a fini di allenamento nel territorio di ammissione temporanea. La lista illustrativa di queste merci figura nell'appendice II del presente allegato.
CAPITOLO II
Campo d'applicazione
Articolo 2
Beneficiano dell'ammissione temporanea, conformemente all'articolo 2 della presente convenzione, gli effetti personali e le merci importate a fini sportivi.
CAPITOLO III
Disposizioni varie
Articolo 3
Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato:
a) gli effetti personali devono essere importati dal viaggiatore sulla sua persona o essere contenuti nei suoi bagagli (accompagnati o meno);
b) le merci importate a fini sportivi devono appartenere ad una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea ed essere importate in numero ragionevole tenuto conto della loro destinazione.
Articolo 4
1. Viene accordata l'ammissione temporanea per gli effetti personali senza che venga richiesto un documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia, eccezion fatta per gli articoli soggetti ad un'elevata aliquota di dazi e tasse all'importazione.
2. Per le merci importate a fini sportivi, in sostituzione del documento doganale e della costituzione di una garanzia può essere richiesto l'inventario di dette merci e, per quanto possibile, un impegno scritto in merito alla loro riesportazione.
Articolo 5
1. La riesportazione degli effetti personali ha luogo, al più tardi, quando la persona che li ha importati lascia il territorio di ammissione temporanea.
2. Il termine per la riesportazione delle merci importate a fini sportivi è di dodici mesi a decorrere dalla data dell'ammissione temporanea.
Articolo 6
Le appendici del presente allegato ne costituiscono parte integrante.
Articolo 7
Al momento della sua entrata in vigore il presente allegato abroga e sostituisce, conformemente all'articolo 27 della presente convenzione, le disposizioni degli articoli da 2 a 5 della convenzione sulle facilitazioni doganali a favore del turismo, (Nuova York, 4 giugno 1954), negli scambi tra le parti contraenti che hanno accettato il presente allegato e che sono parti contraenti della suddetta convenzione.
Appendice I
Lista illustrativa
1. Indumenti.
2. Articoli da toeletta.
3. Gioielli personali.
4. Apparecchi fotografici e cineprese con una quantità ragionevole di pellicole e di accessori,
5. Proiettori portatili di diapositive o di pellicole e relativi accessori, insieme ad una quantità ragionevole di diapositive o di pellicole.
6. Videocamere e apparecchi portatili di registrazione televisiva accompagnati da un quantitativo rgionevole di nastri.
7. Strumenti musicali portatili.
8. Fonografi portatili, con dischi.
9. Apparecchi portatili per la registrazione e la riproduzione del suono, compresi i dittafoni, con nastri.
10. Apparecchi riceventi per la radiodiffusione portatili.
11. Apparecchi riceventi per la televisione portatili.
12. Macchine da scrivere portatili.
13. Calcolatrici portatili.
14. Personal computer portatili.
15. Binocoli.
16. Carrozzine.
17. Carrozzelle per invalidi.
18. Attrezzi ed attrezzatura sportiva, quali tende ed altro materiale da campeggio, oggetti per la pesca, attrezzatura per l'alpinismo, materiale per immersione, armi da caccia con cartucce, cicli senza motore, canoe e kayak di lunghezza inferiore a 5,5 m, sci, racchette da tennis, tavole da surf, tavole a vela, attrezzatura per il golf, deltaplani, parapendio.
19. Apparecchi portatili per dialisi e materiale medico affine nonché articoli «usa e getta» importati per essere utilizzati con questo materiale.
20. Altri articoli aventi manifestamente carattere personale.
Appendice II
Lista illustrativa
A. Materiale per l'atletica leggera, quale:
— ostacoli,
— giavellotti, dischi, aste, pesi, martelli.
B. Materiale per giochi con la palla, quale:
— palle di qualsiasi genere,
— racchette, mazzette, mazze da golf, bastoni, mazze da baseball e articoli affini,
— reti di qualsiasi tipo,
— montanti da rete.
C. Materiale per gli sport invernali, quale:
— sci e bastoncini,
— pattini,
— slitte e bob,
— materiale per il «curling».
D. Indumenti, calzature, guanti e copricapo di qualsiasi genere per uso sportivo, ecc.
E. Materiale per gli sport nautici, quale:
— canoe e kayak,
— barche a vela e a remi, vele, imbarcazioni leggere per il canottaggio e pagaie,
— acquaplani e vele.
F. Veicoli, quali autovetture, motociclette, natanti.
G. Materiale destinato a varie manifestazioni, quale:
— armi da tiro sportivo e munizioni,
— cicli senza motore,
— archi e frecce,
— materiale per la scherma,
— materiale per la ginnastica,
— bussole,
— tappeti per gli sport di lotta e talami,
— materiale per il sollevamento pesi,
— materiale per l'equitazione, sulkies,
— parapendio, deltaplani, tavole a vela,
— materiale per l'alpinismo,
— cassette musicali per accompagnare le dimostrazioni.
H. Materiale ausiliario, quale:
— materiale di misurazione e affissione dei risultati,
— apparecchi per l'analisi del sangue e dell'urina.
ALLEGATO Β.7
ALLEGATO RELATIVO AL MATERIALE DI PROPAGANDA TURISTICA
CAPITOLO I
Definizione
Articolo 1
Ai fini dell'applicazione del presente allegato, per «materiale di propaganda turistica» si intendono:
le merci aventi come scopo d'indurre il pubblico a visitare paesi stranieri, in particolare ad assistere a riunioni o a manifestazioni di carattere culturale, religioso, turistico, sportivo o professionale. Una lista illustrativa di questo materiale figura nell'appendice del presente allegato.
CAPITOLO II
Campo d'applicazione
Articolo 2
Il materiale di propaganda turistica beneficia dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione, ad eccezione del materiale di cui all'articolo 5 del presente allegato, per il quale è accordata la franchigia sui dazi e sulle tasse all'importazione.
CAPITOLO III
Disposizioni varie
Articolo 3
Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato il materiale di propaganda turistica deve appartenere ad una persona stabilita fuori del territorio di ammissione temporanea ed essere importato in quantità ragionevole tenuto conto della sua destinazione.
Articolo 4
Il termine per la riesportazione del materiale di propaganda turistica è di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della sua ammissione temporanea.
Articolo 5
L'ammissione in franchigia dai dazi e dalle tasse all'importazione è accordata al materiale di propaganda turistica indicato qui di seguito:
a) documenti (opuscoli, stampati, libri, riviste, guide, manifesti incorniciati o meno, fotografie e ingrandimenti fotografici non incorniciati, carte geografiche illustrate o meno, vetrofanie) destinati ad essere distribuiti gratuitamente, purché tali documenti non contengano più del 25 % di pubblicità commerciale privata e purché il loro scopo di propaganda di carattere generale sia evidente;
b) gli elenchi e gli annuari di alberghi stranieri, pubblicati dagli enti del turismo ufficiali o sotto il loro patrocinio, e gli orari relativi ai servizi di trasporto gestiti all'estero, se tali documenti sono destinati alla distribuzione gratuita e non contengono più del 25 % di pubblicità commerciale privata;
c) il materiale tecnico inviato ai rappresentanti accreditati o ai corrispondenti designati dagli enti ufficiali del turismo nazionali, non destinato alla distribuzione, cioè gli annuari, gli elenchi degli abbonati del telefono, le liste di alberghi, i cataloghi di fiere, i campioni di prodotti dell'artigianato di valore trascurabile, la documentazione su musei, università, stazioni terminali o altre istituzioni analoghe.
Articolo 6
L'appendice del presente allegato ne costituisce parte integrante.
Articolo 7
Al momento della sua entrata in vigore il presente allegato abroga e sostituisce, conformemente all'articolo 27 della presente convenzione, il protocollo aggiuntivo alla convenzione sulle facilitazioni doganali a favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica (Nuova York, 4 giugno 1954), negli scambi tra le parti contraenti che hanno accettato il presente allegato e che sono parti contraenti del predetto procotollo.
Appendice
Lista illustrativa
1. Oggetti destinati ad essere esposti negli uffici dei rappresentanti accreditati o dei corrispondenti designati da enti del turismo ufficiali nazionali o in altri locali autorizzati dall'autorità doganale del territorio di ammissione temporanea: quadri e disegni, fotografie e ingrandimenti fotografici incorniciati, libri d'arte, dipinti, stampe o litografie, sculture, arazzi e altre opere d'arte simili.
2. Materiale per esposizione (vetrine, supporti e oggetti simili), ivi compresi gli apparecchi elettrici o meccanici necessari per il loro funzionamento.
3. Film documentari, dischi, nastri magnetici impressionati e altre registrazioni sonore, destinati a spettacoli gratuiti, ad esclusione di quelli il cui soggetto tende alla propaganda commerciale e di quelli correntemente messi in vendita nel territorio di ammissione temporanea.
4. Vessilli in numero ragionevole.
5. Diorama, modelli, diapositive, clichés per la stampa, negativi fotografici.
6. Esemplari in numero ragionevole di prodotti dell'artigianato nazionale, di costumi regionali e di altri oggetti simili di carattere folcloristico.
ALLEGATO B.8
ALLEGATO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE IN REGIME DI TRAFFICO FRONTALIERO
CAPITOLO I
Definizione
Articolo 1
Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per:
a) merci importate in regime di traffico frontaliero:
— le merci che vengono importate dai frontalieri per l'esercizio del loro mestiere o della loro professione (artigiani, medici, ecc.);
— gli effetti personali o le suppellettili dei frontalieri importati dai medesimi a fini di riparazione, lavorazione o trasformazione;
— il materiale destinato alla coltivazione di fondi situati nella zona di frontiera del territorio di ammissione temporanea;
— il materiale appartenente ad un organismo ufficiale importato nel quadro di un'operazione di soccorso (incendio, alluvione, ecc.);
b) zona di frontiera:
la striscia di territorio doganale attigua alla frontiera terrestre la cui estensione è stabilita dalla legislazione nazionale e la cui delimitazione serve a distinguere il traffico frontaliero dagli altri traffici:
c) frontalieri:
le persone stabilite o residenti in una zona di frontiera;
d) traffico frontaliero:
le importazioni effettuate da frontalieri tra due zone di frontiera attigue.
CAPITOLO II
Campo d'applicazione
Articolo 2
Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione le merci importate in regime di traffico frontaliero.
CAPITOLO III
Disposizioni varie
Articolo 3
Per poter beneficiare delle agevolazioni accordate dal presente allegato:
a) le merci importate in regime di traffico frontaliero devono appartenere ad un frontaliero stabilito nella zona di frontiera attigua a quella di ammissione temporanea;
b) il materiale destinato alla coltivazione dei fondi deve essere utilizzato da frontalieri stabiliti nella zona di frontiera attigua a quella di ammissione temporanea che coltivano terreni situati in quest'ultima zona di frontiera. Questo materiale deve essere utilizzato per l'esecuzione di lavori agricoli o di lavori forestali, quali lo scarico o il trasporto di legname, oppure la piscicoltura;
c) il traffico frontaliero a fini di riparazione, lavorazione o trasformazione deve essere privo di qualsiasi carattere commerciale.
Articolo 4
1. L'ammissione temporanea delle merci importate in regime di traffico frontaliero è accordata senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia.
2. Ciascuna delle parti contraenti può subordinare il beneficio dell'ammissione temporanea delle merci importate in regime di traffico frontaliero alla presentazione dell'inventario di dette merci e di un impegno scritto in merito alla loro riesportazione.
3. Il beneficio dell'ammissione temporanea può essere accordato anche dietro semplice iscrizione in un registro depositato nell'ufficio doganale.
Articolo 5
1. Il termine per la riesportazione delle merci importate in regime di traffico frontaliero è di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
2. Tuttavia, il materiale destinato alla coltivazione dei terreni deve essere riesportato a lavori ultimati.
ALLEGATO B.9
ALLEGATO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE A FINI UMANITARI
CAPITOLO I
Definizioni
Articolo 1
Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per:
a) merci importate a fini umanitari:
il materiale medico-chirurgico e di laboratorio e le spedizioni aventi carattere d'urgenza;
b) spedizioni aventi carattere d'urgenza:
qualsiasi merce, come veicoli o altri mezzi di trasporto, coperte, tende, case prefabbricate o altri generi di prima necessità, spedita per soccorrere le vittime di catastrofi naturali o di sinistri analoghi.
CAPITOLO II
Campo d'applicazione
Articolo 2
Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione le merci importate a fini umanitari.
CAPITOLO III
Disposizioni varie
Articolo 3
Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato:
a) le merci importate a fini umanitari devono appartenere ad una persona stabilita fuori del territorio di ammissione temporanea ed essere inviate a titolo di prestito gratuito;
b) il materiale medico-chirurgico e di laboratorio deve essere destinato a ospedali o ad altri centri sanitari che, per circostanze eccezionali, ne abbiano urgente bisogno, sempre che tale materiale non sia disponibile, in quantità sufficiente, nel territorio di ammissione temporanea;
c) le spedizioni aventi carattere di urgenza devono essere destinate a persone autorizzate dalle autorità competenti del territorio di ammissione temporanea.
Articolo 4
1. Per il materiale medico-chirurgico e di laboratorio devono poter essere accettati, in sostituzione del documento doganale e della garanzia, l'inventario di tali merci e un impegno scritto in merito alla loro riesportazione.
2. L'ammissione temporanea delle spedizioni aventi carattere di urgenza è accordata senza che venga richiesto un documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia. Tuttavia, l'autorità doganale può chiedere che vengano presentati l'inventario di tali merci e un impegno scritto in merito alla loro riesportazione.
Articolo 5
1. Il termine per la riesportazione del materiale medico-chirurgico e di laboratorio è stabilito tenendo conto delle necessità.
2. Il termine per la riesportazione delle spedizioni aventi carattere di urgenza è di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
ALLEGATO C
ALLEGATO CONCERNENTE I MEZZI DI TRASPORTO
CAPITOLO I
Definizioni
Articolo 1
Ai fini dell'applicazione del presente allegato si intendono per:
a) mezzi di trasporto:
qualsiasi nave (ivi comprese le bettoline e le chiatte, anche trasportate a bordo di una nave, e gli idroscivolanti), hovercraft, aeromobili, veicoli stradali a motore (ivi compresi i cicli a motore, i rimorchi, i semirimorchi e i complessi di veicoli), e il materiale ferroviario rotabile nonché i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali che si trovano a bordo del mezzo di trasporto, compreso il materiale speciale per il carico, lo scarico, la movimentazione e la protezione delle merci;
b) uso commerciale:
il trasporto di persone a titolo oneroso o il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o meno;
c) uso privato:
utilizzazione, da parte dell'interessato, esclusivamente per uso personale, escluso qualsiasi uso commerciale;
d) traffico interno:
il trasporto di persone o di merci caricate nel territorio di ammissione temporanea per essere scaricate all'interno di detto territorio;
e) serbatoi normali:
i serbatoi previsti dal costruttore su tutti i mezzi di trasporto dello stesso tipo del mezzo considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta di un tipo di carburante, sia per la trazione dei mezzi di trasporto sia, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi installati sui mezzi di trasporto che consentono l'utilizzazione diretta di altri tipi di carburante nonché i serbatoi adattati ad altri sistemi di cui possono essere muniti i mezzi di trasporto.
CAPITOLO II
Campo d'applicazione
Articolo 2
Beneficiano dell'ammissione temporanea conformemente all'articolo 2 della presente convenzione:
a) i mezzi di trasporto per uso commerciale o per uso privato;
b) i pezzi di ricambio e le attrezzature importate per la riparazione di un mezzo di trasporto già importato temporaneamente. I pezzi e le attrezzature sostituiti, non riesportati, sono soggetti ai dazi e alle tasse all'importazione a meno che ad essi non venga attribuita una delle destinazioni prevista dall'articolo 14 della presente convenzione.
Articolo 3
Le normali operazioni di manutenzione e le riparazioni dei mezzi di trasporto diventate necessarie durante il viaggio, a destinazione o all'interno del territorio di ammissione temporanea, e che sono effettuate durante il vincolo al regime dell'ammissione temporanea, non costituiscono una modifica ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della presente convenzione.
Articolo 4
1. I combustibili e i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei mezzi di trasporto importati temporaneamente e i lubrificanti destinati alle normali esigenze di detti mezzi di trasporto sono ammessi in franchigia dei dazi e delle tasse all'importazione senza essere soggetti ad alcuna proibizione o restrizione all'importazione.
2. Per quanto riguarda i veicoli stradali a motore per uso commerciale, ciascuna parte contraente ha tuttavia il diritto di stabilire massimali per i quantitativi di combustibili e di carburanti che possono essere ammessi in franchigia dei dazi e delle tasse all'importazione, senza che siano soggetti ad alcuna proibizione o restrizione all'importazione sul suo territorio e che sono contenuti nei serbatoi normali del veicolo stradale a motore importato temporaneamente.
CAPITOLO III
Disposizioni varie
Articolo 5
Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato:
a) i mezzi di trasporto per uso commerciale devono essere immatricolati in un territorio diverso da quello di ammissione temporanea, a nome di una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea, ed essere importati e utilizzati da persone che esercitano la loro attività a partire da tale territorio;
b) i mezzi di trasporto per uso privato devono essere immatricolati in un territorio diverso da quello di ammissione temporanea, a nome di una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea,ed essere importati e utilizzati da persone residenti in tale territorio.
Articolo 6
L'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto è concessa senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia.
Articolo 7
Nonostante le disposizioni dell'articolo 5 del presente allegato:
a) i mezzi di trasporto per uso commerciale possono essere utilizzati da terzi, debitamente autorizzati dal beneficiario dell'ammissione temporanea ed esplicanti la loro attività per conto di questi, anche se sono stabiliti o residenti nel territorio di ammissione temporanea;
b) i mezzi di trasporto per uso privato possono essere utilizzati da terzi, debitamente autorizzati dal beneficiario dell'ammissione temporanea. Ciascuna parte contraente può accettare che una persona residente nel suo territorio utilizzi un mezzo di trasporto per uso privato, in particolare quando l'utilizzi per conto e su istruzioni del beneficiario dell'ammissione temporanea.
Articolo 8
Ciascuna parte contraente ha il diritto di rifiutare o di revocare il beneficio dell'ammissione temporanea:
a) ai mezzi di trasporto per uso commerciale utilizzati nel traffico interno;
b) ai mezzi di trasporto per uso privato utilizzati per uso commerciale nel traffico interno;
c) ai mezzi di trasporto dati in locazione dopo l'importazione o, se erano in locazione al momento dell'importazione, a quelli rilocati o sublocati a fini diversi dall'esportazione immediata.
Articolo 9
1. La riesportazione dei mezzi di trasporto per uso commerciale avviene una volta ultimate le operazioni di trasporto per cui erano stati importati.
2. I mezzi di trasporto per uso privato possono restare nel territorio di ammissione temporanea per un periodo consecutivo o meno di sei mesi per periodo di dodici mesi.
Articolo 10
Ciascuna parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni previste dall'articolo 29 della presente convenzione, nei confronti:
a) dell'articolo 2, lettera a), per quanto riguarda l'ammissione temporanea, per uso commerciale, dei veicoli stradali a motore e del materiale ferroviario rotabile;
b) dell'articolo 6, per quanto riguarda i veicoli stradali a motore per uso commerciale e i mezzi di trasporto per uso privato;
c) dell'articolo 9, paragrafo 2,
del presente allegato.
Articolo 11
Al momento della sua entrata in vigore il presente allegato abroga e sostituisce, conformemente all'articolo 27 della presente convenzione, la convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali privati (Nuova York, 4 giugno 1954), la convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali commerciali (Ginevra, 18 maggio 1956) e la convenzione doganale relativa alla temporanea importazione per uso privato di aerei e delle imbarcazioni da diporto (Ginevra, 18 maggio 1956), negli scambi tra le parti contraenti che hanno accettato il presente allegato e che sono parti contraenti delle predette convenzioni.
ALLEGATO D
ALLEGATO RELATIVO AGLI ANIMALI
CAPITOLO I
Definizioni
Articolo 1
Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per:
a) animali:
gli animali vivi di qualsiasi specie;
b) zona di frontiera:
la striscia di territorio doganale attigua alla frontiera terrestre la cui estensione è stabilita dalla legislazione nazionale e la cui delimitazione serve a distinguere il traffico frontaliero dagli altri traffici;
c) frontalieri:
le persone stabilite o residenti in una zona di frontiera;
d) traffico frontaliero:
le importazioni effettuate da frontalieri tra due zone di frontiera attigue.
CAPITOLO II
Campo d'applicazione
Articolo 2
Beneficiano dell'ammissione temporanea - conformemente all'articolo 2 della presente convenzione gli animali importati per i fini elencati nell'appendice del presente allegato.
CAPITOLO III
Disposizioni varie
Articolo 3
Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato:
a) gli animali devono appartenere ad una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea;
b) gli animali da tiro utilizzati per la coltivazione di terreni situati nella zona di frontiera di ammissione temporanea devono essere importati da frontalieri della zona di frontiera attigua a quella di ammissione temporanea.
Articolo 4
1. L'ammissione temporanea degli animali da tiro di cui all'articolo 3, lettera b) del presente allegato o degli animali importati per la transumanza o il pascolo su terreni situati nella zona di frontiera è accordata senza che venga richiesto alcun documento doganale e senza che venga costituita alcuna garanzia.
2. Ciascuna parte contraente può subordinare il beneficio dell'ammissione temporanea degli animali di cui al paragrafo 1 alla presentazione di un inventario e di un impegno scritto in merito alla loro riesportazione.
Articolo 5
1. Ciascuna parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente convenzione, nei confronti dell'articolo 4, paragrafo 1 del presente allegato.
2. Ciascuna parte contraente ha parimenti il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente convenzione, nei confronti dei punti 12 e 13 dell'appendice del presente allegato.
Articolo 6
Il termine per la riesportazione degli animali è di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
Articolo 7
L'appendice del presente allegato ne costituisce parte integrante.
Appendice
Lista di cui all'articolo 2
1. Ammaestramento
2. Addestramento
3. Riproduzione
4. Ferratura o pesatura
5. Trattamento veterinario
6. Prova (ad esempio in vista dell'acquisto)
7. Partecipazione a manifestazioni pubbliche, esposizioni, concorsi, competizioni o dimostrazioni
8. Spettacoli (animali da circo, ecc.)
9. Trasferimenti turistici (ivi compresi gli animali da compagnia dei viaggiatori)
10. Esercizio di un'attività (cani o cavalli della polizia, cani da ricerca, cani per ciechi, ecc.)
11. Operazioni di salvataggio
12. Transumanza o pascolo
13. Esecuzione di un lavoro o di un trasporto
14. Uso medico (produzione di veleno, ecc.)
ALLEGATO E
ALLEGATO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE IN SOSPENSIONE PARZIALE DEI DAZI E DELLE TASSE ALL'IMPORTAZIONE
CAPITOLO I
Definizioni
Articolo 1
Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per:
a) merci importate in sospensione parziale:
le merci che sono menzionate negli altri allegati della presente convenzione ma che non soddisfano tutte le condizioni previste per beneficiare del regime dell'ammissione temporanea in sospensione totale dei dazi e delle tasse all'importazione, nonché le merci che non sono menzionate negli altri allegati della presente convenzione e che sono destinate ad essere utilizzate temporaneamente per fini quali la produzione o l'esecuzione di lavori;
b) sospensione parziale:
la sospensione di parte dell'importo dei dazi e delle tasse all'importazione che sarebbe stato riscosso se le merci fossero state immesse in consumo il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.
CAPITOLO II
Campo d'applicazione
Articolo 2
Beneficiano dell'ammissione temporanea in sospensione parziale conformemente all'articolo 2 della presente convenzione le merci di cui all'articolo 1, lettera a) del presente allegato.
CAPITOLO III
Disposizioni varie
Articolo 3
Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato le merci importate in sospensione parziale devono appartenere ad una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea.
Articolo 4
Ciascuna parte contraente può redigere un elenco delle merci ammesse al o escluse dal beneficio dell'ammissione temporanea in sospensione parziale. Il contenuto di tale elenco è comunicato al depositario della presente convenzione.
Articolo 5
L'importo dei dazi e delle tasse all'importazione esigibili a titolo del presente allegato non deve essere superiore al 5 %, per mese o frazione di mese durante il quale le merci sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea in sospensione parziale, dell'importo dei dazi e delle tasse che sarebbe stato riscosso per tali merci se queste fossero state immesse in consumo il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.
Articolo 6
L'importo dei dazi e delle tasse all'importazione da riscuotere non deve, in alcun caso, essere superiore a quello che sarebbe stato riscosso in caso di immissione in consumo delle merci in causa il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.
Articolo 7
1. La riscossione dell'importo dei dazi e delle tasse all'importazione esigibili a norma del presente allegato è effettuata dall'autorità competente a regime appurato.
2. Quando, conformemente all'articolo 13 della presente convenzione, l'appuramento dell'ammissione temporanea è operato con l'immissione in consumo delle merci, l'importo dei dazi e delle tasse all'importazione eventualmente già riscosso a titolo della sospensione parziale deve essere detratto dall'importo dei dazi e delle tasse all'importazione da pagare a titolo di immissione in consumo.
Articolo 8
Il termine per la riesportazione delle merci importate in sospensione parziale è stabilito tenendo conto delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente allegato.
Articolo 9
Ciascuna parte contraente ha il diritto di formulare una riserva, alle condizioni di cui all'articolo 29 della presente convenzione, nei confronti dell'articolo 2 del presente allegato, in merito alla sospensione parziale delle tasse all'importazione.
ALLEGATO II
RISERVE
La Comunità accetta gli allegati della convenzione di Istanbul formulando le riserve seguenti:
— Allegato A
— In applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1 il traffico postale non è contemplato dalla legislazione comunitaria relativa al carnet ATA.
— Allegato B.3
— In applicazione dell'articolo 7, riguardo all'articolo 5, paragrafo 1 la legislazione comunitaria prescrive, in talune circostanze, che venga esibito un documento doganale e che venga costituita una garanzia per i contenitori, le palette e gli imballaggi.
— Allegato B.5
— In applicazione dell'articolo 6, riguardo all'articolo 4, per quanto concerne il materiale scientifico e didattico la legislazione comunitaria prevede che debba esso formare oggetto delle normali formalità previste per il vincolo al regime di ammissione temporanea.
— Allegato C
— In applicazione dell'articolo 10, riguardo all'articolo 6, per quanto concerne i veicoli stradali a motore per uso commerciale e i mezzi di trasporto per uso privato, la legislazione comunitaria prevede che in certi casi possa essere richiesto un documento doganale corredato, se del caso, di una garanzia.
— Allegato E
— In applicazione dell'articolo 9, riguardo all'articolo 2, per quanto concerne le sospensione parziale delle tasse all'importazione, la legislazione comunitaria prevede la sospensione parziale dei dazi all'importazione, ma non prevede la sospensione parziale delle tasse all'importazione.
ALLEGATO III
NOTIFIGHE
Conformemente all’articolo 24, paragrafo 6 della convenzione di Istanbul, la Comunità europea notifica al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale, depositario della convenzione, che per l’applicazione:
— dell’articolo 8 della convenzione, la Comunità autorizza il trasferimento del beneficio del regime dell’ammissione temporanea a qualsiasi altra persona, alle condizioni indicate in detto articolo;
— dell’articolo 24, paragrafo 7 della convenzione, la Comunità, agendo in quanto unione doganale o economica, è competente per tutte le materie contemplate dalla convenzione, ad eccezione:
—
— della determinazione dell’importo dei dazi, tributi, tasse o canoni e imposizioni varie di cui all’articolo 1, lettera b) della convenzione, diversi dai dazi doganali comunitari e dalle tasse di effetto equivalente, nonché dai prelievi agricoli e dalle altre imposizioni all’importazione previste nell’ambito della politica agricola della Comunità,
— delle notifiche di cui all’articolo 30;
— dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3 dell’allegato A, la Comunità accetta ogni titolo di ammissione temporanea per le operazioni di ammissione temporanea effettuate in applicazione delle proprie disposizioni legislative e regolamentari e per il transito doganale;
— dell’articolo 4 dell’allegato E, la Comunità redige un elenco delle merci escluse dal beneficio dell’ammissione temporanea in sospensione parziale, il cui contenuto è comunicato al depositario della convenzione.
Per l’applicazione dell’articolo 18 della convenzione, il territorio della Comunità deve essere considerato come un solo territorio per i settori di sua competenza, conformemente alla notifica citata in precedenza a norma dell’articolo 24, paragrafo 7 della convenzione.
ALLEGATO IV
ACCETTAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE
Ai fini dell'applicazione degli allegati A e C della convenzione di Istanbul, la Comunità notifica al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale la sua accettazione della raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 25 giugno 1992, relativa all'accettazione del carnet ATA nel quadro dell'ammissione temporanea, nonché della raccomandazione del 25 giugno 1992 del medesimo Consiglio relativa all'accettazione del carnet CPD nel quadro dell'ammissione temporanea, entro i termini e alle condizioni previsti dalle raccomandazioni medesime. La Comunità applica dette raccomandazioni nell'ambito delle sue relazioni con le parti contraenti di una delle convenzioni contemplate da dette raccomandazioni, che le abbiano parimenti accettate.
ALLEGATO V
RACCOMANDAZIONE DEL 25 GIUGNO 1992 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE RIGUARDANTE L'ACCETTAZIONE DEL CARNET ATA NELL'AMBITO DELL'AMMISSIONE TEMPORANEA
IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE
RICORDANDO la convenzione relativa all'ammissione temporanea (convenzione di Istanbul) adottata nelle sessioni settantacinquesima e settantaseiesima tenutesi a Istanbul il 26 giugno 1990,
RICORDANDO che l'appendice I dell'allegato A di detta convenzione contiene un modello di titolo d'ammissione temporanea (carnet ATA) da utilizzare per l'ammissione temporanea delle merci, ad eccezione dei mezzi di trasporto, e che detto modello, come le condizioni del suo impiego, sono praticamente identici a quelli del carnet ATA utilizzato per l'ammissione temporanea a norma della convenzione doganale del 1961 relativa al carnet ATA per l'ammissione temporanea delle merci (convenzione ATA),
PRENDENDO ATTO del fatto che l'allegato A della convenzione di Istanbul sostituirà a tempo debito la convenzione ATA, ma che il sistema del carnet ATA istituito da detta convenzione continuerà ad essere applicato ai sensi della convenzione di Istanbul,
CONVINTO dell'opportunità di prendere i provvedimenti necessari affinché il sistema del carnet ATA continui ad essere applicato senza difficoltà,
CONSAPEVOLE che il modello di carnet ATA allegato alla convenzione ATA è stato modificato solo di recente e che le associazioni che emettono carnet ATA ne hanno stampati un gran numero nella sua versione modificata,
TENENDO CONTO delle perdite finanziarie che potrebbero subire dette associazioni qualora dovessero sostituire le scorte di carnet ATA appena stampati con nuovi carnet conformi al modello che figura nell'appendice I dell'allegato A della convenzione di Istanbul,
PRENDENDO ATTO che le associazioni emittenti e garanti che eserciteranno la loro attività conformemente all'allegato A della convenzione di Istanbul saranno le stesse che esercitano già la loro attività nel quadro della convenzione ATA,
RALLEGRANDOSI per la volontà manifestata dalle associazioni emittenti e garanti che esercitano la loro attività nel quadro della convenzione ATA, di applicare il sistema del carnet ATA anche nel quadro della convenzione di Istanbul e per l'impegno da esse assunto di garantire il rilascio dei carnet ATA previsti da entrambe le convenzioni,
RACCOMANDA che le parti contraenti della convenzione ATA o della convenzione di Istanbul che accettano il carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci nel loro territorio, accettino tanto il modello di carnet ATA che figura in allegato alla convenzione ATA quanto il modello di carnet ATA previsto nell'appendice I dell'allegato A della convenzione di Istanbul.
CHIEDE al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale di notificare alle parti contraenti della convenzione ATA o della convenzione di Istanbul l'impegno delle associazione emittenti e garanti nei confronti delle amministrazioni doganali di garantire il rilascio dei carnet previsti da entrambe le convenzioni. Il segretario generale è altresì invitato ad allegare a detta notifica la presente raccomandazione.
CHIEDE a ciascuna parte contraente della convenzione ATA o della convenzione di Istanbul di notificare al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale la propria accettazione o mancata accettazione della presente raccomandazione. Detta notifica deve essere effettuata entro un anno dalla data in cui il segretario generale avrà notificato alle parti contraenti l'impegno delle associazioni emittenti e garanti di garantire il rilascio dei carnet previsti da entrambe le convenzioni.
In caso di accettazione la parte contraente dovrà altresì notificare al segretario generale la decorrenza e le modalità d'applicazione.
La mancata notifica di una parte contraente al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale entro il termine prestabilito starà ad indicare che essa non è in grado di accettare la raccomandazione. La parte contraente può tuttavia accettare la raccomandazione in data successiva.
Il segretario generale trasmetterà queste informazioni alle amministrazioni delle dogane dei membri del Consiglio. Egli le trasmetterà altresì alle amministrazioni doganali dei membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle istituzioni specializzate di queste ultime, alle unioni doganali o economiche che potrebbero diventare parti contraenti, nonché all'ufficio internazionale delle Camere di commercio.
ALLEGATO VI
RACCOMANDAZIONE DEL 25 GIUGNO 1992 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE RIGUARDANTE L'ACCETTAZIONE DEL CARNET CPD NELL'AMBITO DELL'AMMISSIONE TEMPORANEA
IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE
RICORDANDO la convenzione relativa all'ammissione temporanea (convenzione di Istanbul) adottata nelle sessioni settantacinquesima e settantaseiesima tenutesi a Istanbul il 26 giugno 1990,
RICORDANDO che l'appendice II dell'allegato A di detta convenzióne contiene un modello di titolo d'ammissione temporanea (carnet CPD) da utilizzare per l'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto in conformità delle disposizioni dell'allegato C della suddetta convenzione e che questo modello e le condizioni del suo impiego sono praticamente identici a quelli dei titoli d'importazione temporanea («carnets de passages en douane») concordati nella convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali privati (1954) e nella convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali commerciali (1956) (denominate in appresso «Convenzione relative ai veicoli»),
PRENDENDO ATTO che le associazioni emittenti e garanti che eserciteranno la loro attività conformemente all'allegato C della convenzione di Istanbul saranno le stesse che esercitano già la loro attività nel quadro delle convenzioni relative ai veicoli,
CONSAPEVOLE della necessità di agevolare il passaggio dalle convenzioni relative ai veicoli all'allegato C della convenzione di Istanbul e per evitare che le associazioni emittenti e garanti incontrino difficoltà,
RALLEGRANDOSI per la volontà manifestata dalle associazioni emittenti e garanti che esercitano la loro attività nel quadro delle convenzioni relative ai veicoli di rendere operative le catene emittenti e garanti anche per quanto riguarda i veicoli stradali a motore e i rimorchi conformemente alle disposizioni degli allegati A e C della convenzione di Istanbul e per l'impegno da esse assunto di garantire il rilascio dei carnet CPD previsti dalle tre convenzioni,
RACCOMANDA che le parti contraenti della convenzione di Istanbul che accettano l'allegato C alla convenzione di Istanbul e che accettano un carnet CPD per l'ammissione temporanea di mezzi di trasporto ai sensi del suddetto allegato, accettino tanto il carnet CPD previsto nell'appendice II dell'allegato A alla convenzione di Istanbul quanto i titoli d'importazione temporanea (carnets de passages en douane) previsti dalle convenzioni relative ai veicoli.
CHIEDE al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale di notificare alle parti contraenti della convenzione di Istanbul l'impegno assunto dalle associazioni emittenti e garanti nei confronti delle amministrazioni doganali di garantire il rilascio dei carnet previsti dalle tre convenzioni. Il segretario generale è altresì invitato ad allegare a detta notifica la presente raccomandazione.
CHIEDE a ciascuna parte contraente della convenzione di Istanbul di notificare al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale la propria accettazione o mancata accettazione della presente raccomandazione. Detta notifica deve avvenire entro un anno dalla data in cui il segretario generale avrà notificato alle parti contraenti l'impegno delle associazioni emittenti e garanti di garantire il rilascio dei carnet previsti dalle tre convenzioni.
In caso di accettazione la parte contraente dovrà altresì notificare al segretario generale la decorrenza e le modalità d'applicazione.
La mancata notifica di una parte contraente al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale entro il termine prestabilito starà ad indicare che essa non è in grado di accettare la raccomandazione. La parte contraente può tuttavia accettare la raccomandazione in data successiva.
Il segretario generale trasmetterà queste informazioni alle amministrazioni delle dogane dei membri del Consiglio. Egli le trasmetterà altresì alle amministrazioni doganali dei membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle istituzioni specializzate di queste ultime, al segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, alle Unioni doganali o economiche che potrebbero diventare parti contraenti, nonché all'Alleanza internazionale del turismo e alla Federazione internazionale dell'automobile.