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Document 01991L0439-20090826

    Consolidated text: Direttiva del Consiglio del 29 luglio 1991 concernente la patente di guida (91/439/CEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/439/2009-08-26

    1991L0439 — IT — 26.08.2009 — 010.003


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 29 luglio 1991

    concernente la patente di guida

    (91/439/CEE)

    (GU L 237, 24.8.1991, p.1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    DIRETTIVA 94/72/CE DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1994

      L 337

    86

    24.12.1994

    ►M2

    DIRETTIVA 96/47/CE DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1996

      L 235

    1

    17.9.1996

    ►M3

    DIRETTIVA 97/26/CE DEL CONSIGLIO del 2 giugno 1997

      L 150

    41

    7.6.1997

    ►M4

    DIRETTIVA 2000/56/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 14 settembre 2000

      L 237

    45

    21.9.2000

    ►M5

    DIRETTIVA 2003/59/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2003

      L 226

    4

    10.9.2003

    ►M6

    REGOLAMENTO (CE) N. 1882/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2003

      L 284

    1

    31.10.2003

    ►M7

    DIRETTIVA 2006/103/CE DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

      L 363

    344

    20.12.2006

    ►M8

    DIRETTIVA 2006/126/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 20 dicembre 2006

      L 403

    18

    30.12.2006

    ►M9

    DIRETTIVA 2008/65/CE DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2008

      L 168

    36

    28.6.2008

    ►M10

    DIRETTIVA 2009/112/CE DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 2009

      L 223

    26

    26.8.2009


    Modificato da:

     A1

      C 241

    21

    29.8.1994

     

      L 001

    1

    ..

     A2

      L 236

    33

    23.9.2003




    ▼B

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 29 luglio 1991

    concernente la patente di guida

    (91/439/CEE)



    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

    vista la proposta della Commissione ( 1 ),

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

    considerando che, ai fini della politica comune dei trasporti e nell'intento di contribuire a migliorare la sicurezza della circolazione stradale nonché a facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno sostenuto un esame di guida, è opportuno che vi sia una patente di guida nazionale conforme al modello comunitario, riconosciuta reciprocamente dagli Stati membri senza obbligo di sostituzione;

    considerando che una prima tappa in questo senso è stata compiuta con la prima direttiva 80/1263/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria ( 4 ), che ha definito il modello comunitario di patente nazionale e il reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri delle patenti di guida nazionali nonché la sostituzione della patente di quei titolari che trasferiscono la loro residenza normale o il loro luogo di lavoro da uno Stato membro ad un altro; che si devono proseguire i progressi compiuti in tal senso;

    considerando che è opportuno adattare il modello comunitario di patente nazionale definito dalla direttiva 80/1263/CEE per tener conto segnatamente dell'armonizzazione delle categorie e delle sottocategorie di veicoli e per facilitare la comprensione delle patenti sia all'interno che all'esterno della Comunità;

    considerando che, per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, è necessario fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida;

    considerando che l'articolo 3 della direttiva 80/1263/CEE stabilisce che le disposizioni definitive volte a generalizzare nella Comunità le categorie di veicoli di cui all'articolo medesimo, devono essere adottate senza possibilità di deroga, come pure le condizioni di validità delle patenti di guida;

    considerando che è opportuno prevedere la possibilità di suddividere tali categorie di veicoli per permettere segnatamente di accedere gradualmente alla guida dei medesimi al fine della sicurezza stradale e per tener conto delle situazioni nazionali esistenti;

    considerando che occorre adottare disposizioni specifiche per consentire l'accesso alla guida dei veicoli a persone affette da minorazioni fisiche;

    considerando che l'articolo 10 della direttiva 80/1263/CEE prevede una maggiore armonizzazione delle norme relative agli esami che i conducenti devono superare nonché al rilascio della patente di guida; che a tal fine occorre definire le conoscenze, le capacità e i comportamenti necessari per la guida degli autoveicoli, nonché strutturare l'esame di guida in funzione di questi concetti e ridefinire le norme minime riguardo ai requisiti fisici e psichici della guida di detti veicoli;

    considerando che le disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 80/1263/CEE e, in particolare, l'obbligo di sostituire le patenti entro un anno in caso di cambiamento di Stato di residenza normale, costituiscono un ostacolo alla libera circolazione delle persone e sono quindi inammissibili tenuto conto dei progressi compiuti in vista dell'integrazione europea;

    considerando inoltre che, per motivi di sicurezza e di circolazione stradale, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di ritiro, sospensione e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



    Articolo 1

    1.  Gli Stati membri istituiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la patente nazionale di guida secondo il modello comunitario descritto nell'allegato I ►M2  o I bis ◄ . ►M1  Tuttavia, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia possono continuare a rilasciare le patenti di guida nel loro modello attuale sino al 31 dicembre 1997. ◄

    2.  Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.

    3.  Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente, lo Stato membro ospitante può applicargli le proprie disposizioni nazionali in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e può iscrivere nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della medesima.

    Articolo 2

    1.  La sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida figura nell'emblema disegnato a pagina 1 del modello comunitario di patente di guida.

    2.  Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida.

    3.  Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono apportare al modello che figura nell'allegato I ►M2  o I bis ◄ le modifiche necessarie per l'elaborazione elettronica della patente di guida.

    ▼M8 —————

    ▼B

    Articolo 3

    1.  La patente di guida di cui all'articolo 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:

    categoria A

     motocicli, con o senza sidecar;

    categoria B

     autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

     complessi composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 3 500 kg e in cui la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;

    categoria B + E

     complessi di veicoli agganciati composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B;

    categoria C

     autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3 500 kg; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

    categoria C + E

     complessi di veicoli agganciati composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

    categoria D

     autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

    categoria D + E

     complessi di veicoli agganciati composti di una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

    2.  Nell'ambito delle categorie A, B, B + E, C, C + E, D e D + E può essere rilasciata una patente specifica per guidare i veicoli delle seguenti sottocategorie;

    sottocategoria A1

     motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm3, e di potenza massima di 11 kW;

    sottocategoria B1

     veicoli a motore a tre e a quattro ruote;

    sottocategoria C1

     autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata supera 3 500 kg senza peraltro eccedere 7 500 kg; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

    sottocategoria C1 + E

     complessi di veicoli agganciati composti da una motrice rientrante nella sottocategoria C1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg e la massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;

    sottocategoria D1

     autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad 8 ma non supera i 16, sempre escluso il posto del conducente; agli autoveicoli di questa sottocategoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

    sottocategoria D1 + E

     complessi di veicoli agganciati composti da una motrice rientrante nella sottocategoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg, sempre che:

     

     la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg e la massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;

     il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone.

    3.  Ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intende:

     per «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;

     per «triciclo» e «quadriciclo», ogni veicolo rispettivamente a tre o a quattro ruote che rientra nella categoria B, la cui velocità massima, per costruzione, è superiore a ►M3  45 km/h ◄ o munito di motore termico ad accensione comandata di cilindrata superiore a 50 cm3, o avente altro motore di potenza equivalente. La massa a vuoto non può eccedere 550 kg. La massa a vuoto dei veicoli a propulsione elettrica non deve tener conto della massa delle batterie.

     Gli Stati membri possono stabilire norme più rigorose in materia di massa a vuoto e prevederne altre concernenti, per esempio, la cilindrata massima o la potenza;

    ▼M3

     per «motociclo», ogni veicolo a due ruote, con o senza side-car, munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

    ▼B

     per «autoveicolo», un veicolo a motore che non sia un motociclo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;

     per «trattore agricolo o forestale», ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino: specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.

    4.  Previa consultazione della Commissione e sempreché ne sia fatta menzione sulla patente, gli Stati membri possono derogare alle velocità indicate al paragrafo 3, secondo e terzo trattino, a condizione di stabilire velocità inferiori.

    5.  Per la sottocategoria A1, gli Stati membri possono imporre norme restrittive complementari.

    6.  Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente articolo alcuni tipi particolari di autoveicoli, come i veicoli speciali per minorati fisici.

    Articolo 4

    1.  La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente è abilitato a condurre.

    2.  Se, a causa di deficienze fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'articolo 7 verrà effettuata a bordo di un tale veicolo.

    Articolo 5

    1.  Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

    a) la patente per le categorie C o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;

    b) la patente per le categorie B + E, C + E, D + E può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C o D.

    2.  La validità della patente di guida è fissata come segue:

    a) la patente convalidata per le categorie C + E o D + E è convalidata anche per guidare complessi della categoria B + E;

    b) la patente convalidata per la categoria C + E è convalidata anche per la categoria D + E se il suo titolare è già in possesso di patente per la categoria D.

    3.  Per guidare sul territorio nazionale, gli Stati membri possono accordare la seguente equipollenza:

    a) i tricicli e i quadricicli a motore possono essere guidati con una patente della categoria A o A1;

    b) i motocicli leggeri possono essere guidati con una patente della categoria B.

    4.  Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la guida:

    a) di autoveicoli della categoria D1 (non oltre 16 posti a sedere, escluso quello del conducente, e una massa massima autorizzata di 3 500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al trasporto di minorati fisici) da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di patente di guida della categoria B, sempreché tali autoveicoli siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti;

    b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di una patente di guida della categoria B, sempre che tali autoveicoli siano essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre 9 persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che è stato loro assegnato.

    Articolo 6

    1.  In materia di età minima, le condizioni per il rilascio della patente di guida sono le seguenti:

    a) 16 anni:

     per la sottocategoria A1

     per la sottocategoria B1

    b) 18 anni:

     per la categoria A; tuttavia, l'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg), è subordinata all'acquisizione di un'esperienza di almeno due anni su motocicli aventi caratteristiche inferiori, con patente di guida della categoria A. Questa esperienza preliminare può non essere richiesta se il candidato è di età non inferiore a 21 anni, fatto salvo il superamento di una prova specifica di controllo delle capacità e dei comportamenti;

     per le categorie B, B + E;

     per le categorie C, C + E e per le sottocategorie C1, C1 + E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli dal regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ( 5 ).

    c) 21 anni:

     per le categorie D, D + E e le sottocategorie D1, D1 + E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli dal regolamento (CEE) n. 3820/85.

    2.  Gli Stati membri possono derogare alle condizioni in materia di età minima fissate per le categorie A, B e B + E e rilasciare tali categorie di patenti a partire da 17 anni, tranne per le disposizioni relative alla categoria A, previste al paragrafo 1, lettera b), primo trattino, ultima frase.

    3.  Gli Stati membri possono rifiutarsi di riconoscere la validità sul loro territorio di una patente di guida il cui titolare non abbia ancora compiuto 18 anni.

    Articolo 7

    1.  Il rilascio della patente di guida è subordinato inoltre:

    a) al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;

    b) alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno 6 mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.

    2.  Fatte salve le disposizioni che il Consiglio adotterà in materia, ogni Stato membro conserva il diritto di stabilire, in base a criteri nazionali, la durata di validità delle patenti di guida che esso rilascia.

    3.  Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni dell'allegato III, quando tali deroghe siano compatibili con i progressi della medicina e con i principi stabiliti in tale allegato.

    4.  Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni della loro normativa nazionale relative a condizioni diverse da quelle di cui alla presente direttiva.

    5.  Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro.

    ▼M3

    Articolo 7 bis

    1.  È definita, secondo la procedura di cui all'articolo 7 ter, una suddivisione dei codici comunitari armonizzati riportati negli allegati I e I bis, in particolare dei codici 04, 05, 44 e 55.

    Si segue la stessa procedura anche per decidere se l'utilizzazione di certe suddivisioni di codici comunitari armonizzati debba essere eventualmente resa obbligatoria.

    2.  Gli emendamenti necessari per adeguare al progresso scientifico e tecnico la parte degli allegati I e I bis riguardante i codici armonizzati e gli allegati II e III sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 7 ter.

    ▼M6

    Articolo 7 ter

    1.  La Commissione è assistita da un «Comitato per la patente», in seguito denominato «il Comitato».

    2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ( 6 ), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    3.  Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

    ▼B

    Articolo 8

    1.  Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equipollente; spetta allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare, se del caso, se la patente presentata sia effettivamente in corso di validità.

    2.  Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l'annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.

    3.  Lo Stato membro che procede alla sostituzione restituisce la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.

    4.  Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere ad una persona che sul suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti citati al paragrafo 2, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.

    Uno Stato membro può rifiutarsi anche di rilasciare la patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un altro Stato membro.

    5.  La sostituzione di una patente di guida in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuta presso le autorità competenti dello Stato in cui il titolare ha la propria residenza normale; queste ultime procedono alla sostituzione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente iniziale.

    6.  Quando uno Stato membro sostituisce una patente di guida rilasciata da un paese terzo con una patente di guida di modello comunitario, tale sostituzione, nonché ogni rinnovo o sostituzione successiva, vengono indicati sulla patente.

    Tale sostituzione può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un paese terzo è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che procede alla sostituzione. In caso di spostamento della residenza normale del titolare di tale patente in un altro Stato membro, quest'ultimo potrà non applicare le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2.

    Articolo 9

    Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, per «residenza normale» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.

    Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

    Articolo 10

    Previo accordo della Commissione, gli Stati membri definiscono le equipollenze tra le categorie delle patenti rilasciate anteriormente all'attuazione della presente direttiva e le categorie di cui all'articolo 3.

    Previo accordo della Commissione, gli Stati membri hanno facoltà di apportare nelle rispettive legislazioni nazionali le modifiche necessarie all'applicazione del disposto dell'articolo 8, paragrafi 4, 5 e 6.

    Articolo 11

    Cinque anni dopo la messa in applicazione della presente direttiva e su proposta della Commissione, il Consiglio esamina le disposizioni nazionali relative alle sottocategorie facoltative eventualmente create in conformità dell'articolo 3, ai fini della loro armonizzazione o della loro soppressione.

    Articolo 12

    1.  Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri adottano anteriormente al 1o luglio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o luglio 1996.

    2.  Allorché gli Stati membri le adottano, tali disposizioni contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate del riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri adottano le modalità di tale riferimento.

    3.  Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'applicazione della presente direttiva e si scambiano, se occorre, le informazioni sulle patenti che essi hanno registrato.

    Articolo 13

    La direttiva 80/1263/CEE è abrogata a decorrere dal 1o luglio 1996.

    Articolo 14

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




    ALLEGATO I

    DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DELLA PATENTE DI GUIDA

    1.

    Il colore della patente comunitaria è rosa e le sue dimensioni, tutto compreso, sono le seguenti:

     altezza 106 mm

     larghezza 222 mm

    2.

    La patente si compone di 6 pagine:

    pagina 1: contiene:

     la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida;

     la menzione dello Stato membro che rilascia la patente (facoltativa);

    ▼M7

     la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, come indicato in appresso:

     

    B

    :

    Belgio

    BG

    :

    Bulgaria

    CZ

    :

    Repubblica ceca

    DK

    :

    Danimarca

    D

    :

    Germania

    EST

    :

    Estonia

    GR

    :

    Grecia

    E

    :

    Spagna

    F

    :

    Francia

    IRL

    :

    Irlanda

    I

    :

    Italia

    CY

    :

    Cipro

    LV

    :

    Lettonia

    LT

    :

    Lituania

    L

    :

    Lussemburgo

    H

    :

    Ungheria

    M

    :

    Malta

    NL

    :

    Paesi Bassi

    A

    :

    Austria

    PL

    :

    Polonia

    P

    :

    Portogallo

    RO

    :

    Romania

    SLO

    :

    Slovenia

    SK

    :

    Slovacchia

    FIN

    :

    Finlandia

    S

    :

    Svezia

    UK

    :

    Regno Unito

    ▼B

     la dicitura «patente di guida», stampata in grassetto nella(e) lingua(e) dello Stato membro che rilascia la patente. Essa è apposta in caratteri piccoli, dopo adeguato spazio, nelle altre lingue delle Comunità europee;

     la dicitura «modello delle Comunità europee», stampata nella(e) lingua(e) dello Stato membro che rilascia la patente.

    pagina 2: contiene:

    1. cognome del titolare

    2. nome del titolare

    3. data e luogo di nascita del titolare

    4. designazione dell'autorità competente che rilascia la patente (nonché luogo e data di rilascio e timbro dell'autorità)

    5. numero della patente

    6. fotografia del titolare

    7. firma del titolare

    8. residenza, domicilio o indirizzo postale (menzione facoltativa)

    pagine 3 e 4:

    contengono le (sotto)categorie di autoveicoli, la data di rilascio della (sotto)categoria, il periodo di validità, il timbro dell'autorità (bollo, ecc.), le eventuali indicazioni addizionali o restrittive sotto forma codificata rispetto a ciascuna (sotto)categoria in questione.

    Le sottocategorie non previste nella legislazione nazionale di uno Stato membro possono non essere menzionate sulla patente di guida rilasciata da tale Stato membro.

    I codici utilizzati a pagina 4 saranno stabiliti come segue:

    ▼M4

    codici da 01 a 99 :

    codici comunitari armonizzati

    CONDUCENTE (motivi medici)

    01.   Correzione della vista e/o protezione degli occhi

    01.01Occhiali

    01.02Lenti a contatto

    01.03Occhiali protettivi

    01.04Lente opaca

    01.05Occlusore oculare

    01.06Occhiali o lenti a contatto

    02.   Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

    02.01Apparecchi acustici monoauricolari

    02.02Apparecchi acustici biauricolari

    03.   Protesi/ortosi per gli arti

    03.01Protesi/ortosi per gli arti superiori

    03.02Protesi/ortosi per gli arti inferiori

    05.   Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)

    05.01Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)

    05.02Guida entro un raggio di … km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione …

    05.03Guida senza passeggeri

    05.04Velocità di guida limitata a … km/h

    05.05Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente

    05.06Guida senza rimorchio

    05.07Guida non autorizzata in autostrada

    05.08Niente alcool

    MODIFICHE DEL VEICOLO

    10.   Cambio di velocità modificato

    10.01Cambio manuale

    ▼M9

    10.02Veicoli privi di pedale della frizione (o di leva manuale per le categorie A o A1)

    ▼M4

    10.03Cambio elettronico

    10.04Leva del cambio adattata

    10.05Senza cambio marce secondario

    15.   Frizione modificata

    15.01Pedale della frizione adattato

    15.02Frizione manuale

    15.03Frizione automatica

    15.04Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile

    20.   Dispositivi di frenatura modificati

    20.01Pedale del freno modificato

    20.02Pedale del freno allargato

    20.03Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro

    20.04Pedale del freno ad asola

    20.05Pedale del freno basculante

    20.06Freno di servizio manuale (adattato)

    20.07Pressione massima sul freno di servizio rinforzato

    20.08Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza

    20.09Freno di stazionamento modificato

    20.10Freno di stazionamento a comando elettrico

    20.11Freno di stazionamento a pedale (adattato)

    20.12Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile

    20.13Freno a ginocchio

    20.14Freno di servizio a comando elettrico

    25.   Dispositivi di accelerazione modificati

    25.01Pedale dell'acceleratore modificato

    25.02Acceleratore ad asola

    25.03Pedale dell'acceleratore basculante

    25.04Acceleratore manuale

    25.05Acceleratore a ginocchio

    25.06Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)

    25.07Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno

    25.08Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro

    25.09Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile

    30.   Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione

    30.01Pedali paralleli

    30.02Pedali sullo stesso livello (o quasi)

    30.03Acceleratore e freno a slitta

    30.04Acceleratore e freno a slitta per otrosi

    30.05Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili

    30.06Fondo rialzato

    30.07Elemento di protezione a fianco del pedale del freno

    30.08Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno

    30.09Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore

    30.10Sostegno per calcagno/gamba

    30.11Acceleratore e freno a comando elettrico

    35.   Disposizione dei comandi modificata

    35.01Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida

    35.02Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

    35.03Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

    35.04Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

    35.05Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura

    40.   Sterzo modificato

    40.01Servosterzo standard

    40.02Servosterzo rinforzato

    40.03Sterzo con sistema di sicurezza

    40.04Piantone del volante prolungato

    40.05Volante adattato (a sezione allargata o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)

    40.06Volante inclinabile

    40.07Volante verticale

    40.08Volante orizzontale

    40.09Sterzo controllato tramite piede

    40.10Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)

    40.11Volante con impugnatura a manovella

    40.12Volante dotato di ortosi della mano

    40.13Con ortosi collegata al tendine

    42.   Retrovisore/i modificato/i

    42.01Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro

    42.02Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango

    42.03Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico

    42.04Specchietto retrovisore interno panoramico

    42.05Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore

    42.06Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico

    43.   Sedile conducente modificato

    43.01Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali

    43.02Sedile conducente adattato alla forma del corpo

    43.03Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto

    43.04Sedile conducente dotato di braccioli

    43.05Sedile del conducente con scorrimento prolungato

    43.06Cinture di sicurezza modificate

    43.07Cinture di sicurezza a quattro punti

    44.   Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)

    44.01Impianto frenante su una sola leva

    44.02Freno manuale (adattato), ruota anteriore

    44.03Freno a pedale (adattato), ruota posteriore

    44.04Leva dell'acceleratore

    44.05Cambio e frizione manuale (adattati)

    44.06Spechietto/i retrovisore/i (adattato/i)

    44.07Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)

    44.08Altezza della sella tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente

    45.

    Solo per motocicli con sidecar

    50.

    Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)

    51.

    Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)

    QUESTIONI AMMINISTRATIVE

    70.

    Sostituzione della patente n. … rilasicata da … (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)

    71.

    Duplicato della patente n. … (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)

    72.

    Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125cc e potenza non superiore a 11kW (A1)

    73.

    Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)

    74.

    Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1)

    75.

    Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente (D1)

    76.

    Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1 + E)

    77.

    Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1 + E).

    ▼M9

    78.

    Limitata a veicoli privi di pedale della frizione (o di leva manuale, per le categorie A o A1)

    ▼M4

    79.

    (…) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva

    90.01:a sinistra

    90.02a destra

    90.03:sinistra

    90.04:destra

    90.05:mano

    90.06:piede

    90.07:utilizzabile.

    ▼M5

    95.

    Conducente titolare di CAP in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui all'articolo 3 fino a … (ad esempio: 95. 01.01.2012)

    ▼B

    codici 100 e oltre : codici nazionali validi unicamente per circolare nel territorio dello Stato che ha rilasciato la patente.

    La data del primo rilascio di ciascuna categoria deve essere ritrascritta a pagina 3 all'atto di qualsiasi sostituzione o scambio successivo.

    pagina 5:

    questa pagina può contenere qualsiasi informazione, come ad esempio:

     gli eventuali periodi di decadenza del diritto di guidare,

     le infrazioni gravi commesse nel territorio dello Stato di residenza normale e prese in considerazione nell'ambito del sistema di controllo del conducente vigente in tale Stato.

    pagina 6: contiene:

     le convalide limitate al territorio dello Stato che le ha accordate per equipollenza o per categorie di autoveicoli non comprese nella presente direttiva (nonché le date di rilascio e di validità, ecc.);

     gli spazi riservati all'iscrizione (facoltativa) dei cambiamenti di residenza del titolare.

    3.

    Le scritte che figurano sulle pagine diverse da pagina 1 sono redatte nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente.

    ▼M7

    Lo Stato membro che desideri redigere tali scritte in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti (bulgaro, spagnolo, ceco, danese, tedesco, estone, greco, inglese, francese, italiano, lettone, lituano, ungherese, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, finlandese o svedese) redigerà una versione bilingue della patente utilizzando una delle suddette lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

    ▼B

    4.

    Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest'ultimo può indicare:

     nella pagina 6, il (i) cambiamento(i) di residenza

     nella pagina 5, le indicazioni indispensabili alla gestione della patente, come ad esempio le infrazioni gravi commesse nel suo territorio

    sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nella patente che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario.

    In deroga al punto 2, le patenti di guida rilasciate dal Regno Unito potranno non contenere la fotografia del titolare per un periodo massimo di 10 anni dopo l'adozione della presente direttiva.

    image

    MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

    image

    image

    ESEMPIO DI PATENTE DI GUIDA SECONDO IL MODELLO COMUNITARIO: PATENTE BELGA

    (A titolo indicativo)

    ▼M2




    ALLEGATO I bis

    DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

    (Modello alternativo al modello dell'allegato I)

    1.

    Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.

    I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.

    2.

    La patente si compone di due facciate:

    La pagina 1 contiene:

    a) la dicitura «patente di guida» stampata in grassetto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente;

    b) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la patente;

    ▼M7

    c) il segno distintivo dello Stato membro che rilascia la patente, stampato in negativo in un rettangolo azzurro e circondato da dodici stelle gialle; i segni distintivi sono i seguenti:

    B

    :

    Belgio

    BG

    :

    Bulgaria

    CZ

    :

    Repubblica ceca

    DK

    :

    Danimarca

    D

    :

    Germania

    EST

    :

    Estonia

    GR

    :

    Grecia

    E

    :

    Spagna

    F

    :

    Francia

    IRL

    :

    Irlanda

    I

    :

    Italia

    CY

    :

    Cipro

    LV

    :

    Lettonia

    LT

    :

    Lituania

    L

    :

    Lussemburgo

    H

    :

    Ungheria

    M

    :

    Malta

    NL

    :

    Paesi Bassi

    A

    :

    Austria

    PL

    :

    Polonia

    P

    :

    Portogallo

    RO

    :

    Romania

    SLO

    :

    Slovenia

    SK

    :

    Slovacchia

    FIN

    :

    Finlandia

    S

    :

    Svezia

    UK

    :

    Regno Unito

    ▼M2

    d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:

    1) cognome del titolare;

    2) nome del titolare;

    3) data e luogo di nascita del titolare;

    4) 

    a) data di rilascio della patente;

    b) data di scadenza della validità amministrativa della patente oppure un trattino qualora la durata del documento sia illimitata;

    c) designazione dell'autorità competente che rilascia la patente (può essere stampata nella seconda pagina);

    d) numero diverso da quello di cui al punto 5, utile per la gestione della patente (menzione facoltativa);

    5) numero della patente;

    6) fotografia del titolare;

    7) firma del titolare;

    8) residenza, domicilio o indirizzo postale (menzione facoltativa);

    9) le categorie o sottocategorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);

    ▼M7

    e) la dicitura modello delle Comunità europee nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura patente di guida nelle altre lingue della Comunità, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:

    Свидетелство за управление на МПС

    Permiso de Conducción

    Řidičský průkaz

    Kørekort

    Führerschein

    Juhiluba

    Άδεια Οδήγησης

    Driving Licence

    Permis de conduire

    Ceadúnas Tiomána

    Patente di guida

    Vadītāja apliecība

    Vairuotojo pažymėjimas

    Vezetői engedély

    Liċenzja tas-Sewqan

    Rijbewijs

    Prawo Jazdy

    Carta de Condução

    Permis de conducere

    Vodičský preukaz

    Vozniško dovoljenje

    Ajokortti

    Körkort;

    ▼M2

    f) colori di riferimento:

    blu : Pantone Reflex Blue,

    giallo : Pantone Yellow.

    La pagina 2 contiene:

    a) 

    9) le categorie o sottocategorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);

    10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria o sottocategoria (questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio);

    11) la data di scadenza della validità per ciascuna categoria o sottocategoria;

    12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna categoria o sottocategoria interessata.

    I codici sono stabiliti nel modo seguente:

    ▼M4

    codici da 01 a 99 :

    codici comunitari armonizzati

    CONDUCENTE (motivi medici)

    01.   Correzione della vista e/o protezione degli occhi

    01.01Occhiali

    01.02Lenti a contatto

    01.03Occhiali protettivi

    01.04Lente opaca

    01.05Occlusore oculare

    01.06Occhiali o lenti a contatto

    02.   Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

    02.01Apparecchi acustici monoauricolari

    02.02Apparecchi acustici biauricolari

    03.   Protesi/ortosi per gli arti

    03.01Protesi/ortosi per gli arti superiori

    03.02Protesi/ortosi per gli arti inferiori

    05.   Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)

    05.01Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)

    05.02Guida entro un raggio di … km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione …

    05.03Guida senza passeggeri

    05.04Velocità di guida limitata a … km/h

    05.05Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente

    05.06Guida senza rimorchio

    05.07Guida non autorizzata in autostrada

    05.08Niente alcool

    MODIFICHE DEL VEICOLO

    10.   Cambio di velocità modificato

    10.01Cambio manuale

    ▼M9

    10.02Veicoli privi di pedale della frizione (o di leva manuale per le categorie A o A1)

    ▼M4

    10.03Cambio elettronico

    10.04Leva del cambio adattata

    10.05Senza cambio marce secondario

    15.   Frizione modificata

    15.01Pedale della frizione adattato

    15.02Frizione manuale

    15.03Frizione automatica

    15.04Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile

    20.   Dispositivi di frenatura modificati

    20.01Pedale del freno modificato

    20.02Pedale del freno allargato

    20.03Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro

    20.04Pedale del freno ad asola

    20.05Pedale del freno basculante

    20.06Freno di servizio manuale (adattato)

    20.07Pressione massima sul freno di servizio rinforzato

    20.08Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza

    20.09Freno di stazionamento modificato

    20.10Freno di stazionamento a comando elettrico

    20.11Freno di stazionamento a pedale (adattato)

    20.12Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile

    20.13Freno a ginocchio

    20.14Freno di servizio a comando elettrico

    25.   Dispositivi di accelerazione modificati

    25.01Pedale dell'acceleratore modificato

    25.02Acceleratore ad asola

    25.03Pedale dell'acceleratore basculante

    25.04Acceleratore manuale

    25.05Acceleratore a ginocchio

    25.06Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)

    25.07Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno

    25.08Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro

    25.09Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile

    30.   Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione

    30.01Pedali paralleli

    30.02Pedali sullo stesso livello (o quasi)

    30.03Acceleratore e freno a slitta

    30.04Acceleratore e freno a slitta per otrosi

    30.05Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili

    30.06Fondo rialzato

    30.07Elemento di protezione a fianco del pedale del freno

    30.08Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno

    30.09Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore

    30.10Sostegno per calcagno/gamba

    30.11Acceleratore e freno a comando elettrico

    35.   Disposizione dei comandi modificata

    35.01Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida

    35.02Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

    35.03Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

    35.04Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

    35.05Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura

    40.   Sterzo modificato

    40.01Servosterzo standard

    40.02Servosterzo rinforzato

    40.03Sterzo con sistema di sicurezza

    40.04Piantone del volante prolungato

    40.05Volante adattato (a sezione allargata o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)

    40.06Volante inclinabile

    40.07Volante verticale

    40.08Volante orizzontale

    40.09Sterzo controllato tramite piede

    40.10Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)

    40.11Volante con impugnatura a manovella

    40.12Volante dotato di ortosi della mano

    40.13Con ortosi collegata al tendine

    42.   Retrovisore/i modificato/i

    42.01Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro

    42.02Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango

    42.03Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico

    42.04Specchietto retrovisore interno panoramico

    42.05Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore

    42.06Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico

    43.   Sedile conducente modificato

    43.01Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali

    43.02Sedile conducente adattato alla forma del corpo

    43.03Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto

    43.04Sedile conducente dotato di braccioli

    43.05Sedile del conducente con scorrimento prolungato

    43.06Cinture di sicurezza modificate

    43.07Cinture di sicurezza a quattro punti

    44.   Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)

    44.01Impianto frenante su una sola leva

    44.02Freno manuale (adattato), ruota anteriore

    44.03Freno a pedale (adattato), ruota posteriore

    44.04Leva dell'acceleratore

    44.05Cambio e frizione manuale (adattati)

    44.06Spechietto/i retrovisore/i (adattato/i)

    44.07Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)

    44.08Altezza della sella tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente

    45.

    Solo per motocicli con sidecar

    50.

    Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)

    51.

    Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)

    QUESTIONI AMMINISTRATIVE

    70.

    Sostituzione della patente n. … rilasicata da … (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)

    71.

    Duplicato della patente n. … (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)

    72.

    Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125cc e potenza non superiore a 11kW (A1)

    73.

    Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)

    74.

    Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1)

    75.

    Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente (D1)

    76.

    Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1 + E)

    77.

    Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1 + E).

    ▼M9

    78.

    Limitata a veicoli privi di pedale della frizione (o di leva manuale, per le categorie A o A1)

    ▼M4

    79.

    (…) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva

    90.01:a sinistra

    90.02a destra

    90.03:sinistra

    90.04:destra

    90.05:mano

    90.06:piede

    90.07:utilizzabile.

    ▼M5

    95.

    Conducente titolare di CAP in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui all'articolo 3 fino a … (ad esempio: 95. 01.01.2012)

    ▼M2

    codici 100 e superiori : codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.

    Se un codice si applica a tutte le categorie o sottocategorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le colonne 9, 10 e 11;

    13) uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del punto 3, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente;

    14) uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro che rilascia la patente delle indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente.

    Previo consenso scritto specifico del titolare, possono essere riportate in questo spazio anche menzioni non connesse alla gestione della patente di guida o alla sicurezza stradale; l'aggiunta di tali menzioni non condiziona assolutamente l'uso del modello come patente di guida.

    b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle pagine 1 e 2 della patente (almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12).

    Lo Stato membro che desideri redigere le scritte in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti (bulgaro, spagnolo, ceco, danese, tedesco, estone, greco, inglese, francese, italiano, lettone, lituano, ungherese, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, finlandese o svedese) redigerà una versione bilingue della patente utilizzando una delle suddette lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

    c) Sul modello comunitario di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente.

    3.

    Disposizioni particolari

    a) Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro in conformità del presente allegato ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest'ultimo può indicare nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della stessa, sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nelle patenti che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario.

    b) Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

    Nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla patente o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.

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    Pagina 1

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    Pagina 2

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    ▼M4




    ALLEGATO II

    I.   REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la verifica delle cognizioni, delle capacità e dei comportamenti necessari per la guida di un autoveicolo, adottando a tal fine le seguenti prove di controllo:

     una prova teorica, e quindi

     una prova pratica e di comportamento.

    Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.

    A.   PROVA TEORICA

    1.   Modalità

    La modalità prescelta deve essere tale da permettere di verificare che il candidato possiede le conoscenze necessarie nelle materie indicate ai punti 2, 3 e 4.

    Il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha superato la prova teorica per una categoria diversa.

    2.   Programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli

    2.1.

    Devono essere formulate domande riguardanti tutti i punti indicati di seguito; la forma e il contenuto di tali domande sono lasciati alla discrezione degli Stati membri.

    2.1.1. Le norme che regolano la circolazione stradale:

     in particolare: segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e limiti di velocità.

    2.1.2. Il conducente:

     importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della strada,

     osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento.

    2.1.3. La strada:

     principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata ed alla tenuta di strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche che della strada,

     fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche ed al passaggio dal giorno alla notte,

     caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento,

    ▼M9

     guida sicura nelle gallerie stradali.

    ▼M4

    2.1.4. Gli altri utenti della strada:

     fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta,

     rischi legati alla manovra ed alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente.

    2.1.5. Norme e disposizioni di carattere generale e questioni diverse:

     formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli,

     regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati,

     fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico ed alle persone trasportate.

    2.1.6. Precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo,

    2.1.7. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;

    2.1.8. sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la sicurezza dei bambini;

    2.1.9. regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.).

    3.   Disposizioni specifiche per le categorie A e A1

    3.1.

    Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

    3.1.1. impiego di guanti, stivali, caschi ed abbigliamento protettivo di altro tipo;

    3.1.2. percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;

    3.1.3. fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;

    3.1.4. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio ed alla catena.

    4.   Disposizioni specifiche per le categorie C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E

    4.1.

    Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

    4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo ai sensi della direttiva (CEE) n. 3820/85 del Consiglio ( 7 ); impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio ( 8 );

    4.1.2. disposizioni che regolano il trasporto di cose o persone, a seconda del caso;

    4.1.3. documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di cose o persone sia a livello nazionale che internazionale;

    4.1.4. comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonché rudimenti di prima assistenza;

    4.1.5. precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;

    4.1.6. disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocità;

    4.1.7. limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;

    4.1.8. lettura delle carte stradali, pianificazione del percorso, compreso l'impiego dei sistemi di navigazione elettronici (opzionale);

    4.1.9. fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico ed impiego di attrezzature di movimentazione (solo categorie C, C + E, C1, C1 + E);

    4.1.10. responsabilità del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri; trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali, ecc.) (solo categorie D, D + E, D1, D1 + E).

    4.2.

    Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le categorie C, C + E, D e D + E:

    4.2.1. nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna, sui liquidi (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), sul sistema di alimentazione del carburante, su quello elettrico, su quello di accensione e su quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);

    4.2.2. lubrificazione e protezione dal gelo;

    4.2.3. nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici;

    4.2.4. freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, anche di ABS;

    4.2.5. frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria (solo categorie C + E, D + E);

    4.2.6. metodi per individuare le cause dei guasti;

    4.2.7. manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie;

    4.2.8. responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni concordate (solo categorie C, C + E).

    B.   PROVA DI CAPACITÀ E COMPORTAMENTO

    5.   Il veicolo e le sue dotazioni

    5.1.

    Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio.

    ▼M9

    Se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su di un veicolo privo di pedale della frizione (o di leva manuale, per le categorie A e A1), tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente rilasciata in base a tale prova. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli privi di pedale della frizione (o di leva manuale, per le categorie A o A1).

    Per «veicolo dotato di cambio automatico» si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione (o la leva manuale, per le categorie A o A1.

    ▼M4

    5.2.

    I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di rendere tali criteri più severi o di adottare criteri aggiuntivi.

    Categoria A:

     rilascio progressivo [prima ipotesi del primo trattino dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)]: un motociclo senza sidecar, di cilindrata non superiore a 120 cm3 e capace di sviluppare una velocità di almeno 45 km/h,

     rilascio diretto [seconda ipotesi del primo trattino dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)]: un motociclo senza sidecar, di potenza superiore o uguale a 35 kW.

    Sottocategoria A1:

    un motociclo senza sidecar di cilindrata pari o superiore a 75 cm3.

    Categoria B:

    un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.

    Categoria B + E:

    un veicolo adatto alla prova per la categoria B combinato ad un rimorchio con massa limite di almeno 1 000 chilogrammi, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h, tale da non far rientrare la combinazione nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del veicolo trainante; il cassone può anche essere leggermente meno largo del veicolo trainante, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultimo; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 chilogrammi di massa totale effettiva.

    Sottocategoria B1:

    un veicolo a motore a tre o quattro ruote, capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h.

    Categoria C:

    un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12 000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore; deve essere presentato con un minimo di 10 000 chilogrammi di massa totale effettiva.

    Categoria C + E:

    un autoarticolato o un veicolo adatto alla prova per la categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20 000 chili, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore, presentato con un minimo di 15 000 chilogrammi di massa totale effettiva.

    Sottocategoria C1:

    un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4 000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 5 metri, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore.

    Sottocategoria C1 + E:

    un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 chilogrammi, per una lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore; il cassone può anche essere leggermente meno largo del veicolo trainante, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultimo; presentato con un minimo di 800 chilogrammi di massa totale effettiva.

    Categoria D:

    un veicolo della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.

    Categoria D + E:

    un veicolo adatto alla prova per la categoria D combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 metri, presentato con un minimo di 800 chilogrammi di massa totale effettiva.

    Sottocategoria D1:

    un veicolo di sottocategoria D1 con massa limite pari o superiore a 4 000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 5 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.

    Sottocategoria D1 + E:

    un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 chilogrammi e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 metri, presentato con un minimo di 800 chilogrammi di massa totale effettiva.

    ▼M9

    I veicoli utilizzati per le prove per le categorie B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 e D1+E che non risultano conformi ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati fino alla data specificata nell'articolo 3 della direttiva 2008/65/CE della Commissione ( 9 ), possono continuare a essere utilizzati fino al 30 settembre 2013. Gli Stati membri possono dare attuazione alle prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati fino al 30 settembre 2013.

    ▼M4

    6.   Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie A e A1

    6.1.

    Categorie A ed A1: preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale.

    I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:

    6.1.1.

    indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;

    6.1.2.

    effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.

    6.2.

    Categorie A ed A1: manovre particolari, oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

    6.2.1.

    mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo;

    6.2.2.

    parcheggiare il motociclo sul cavalletto.

    6.2.3.

    Almeno due manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonché la posizione dei piedi sui poggiapiedi.

    6.2.4.

    Almeno due manovre da eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, ad una velocità di almeno 30 km/h, ed una volta ad evitare un ostacolo ad una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare la posizione sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di virata ed la tecnica di cambio delle marce;

    6.2.5.

    frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza ad una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo.

    Le manovre speciali di cui ai punti 6.2.3, 6.2.4 e 6.2.5 devono figurare fra quelle della prova pratica ►M9  nel punto entro il 30 settembre 2008 ◄ .

    6.3.

    Comportamento nel traffico

    I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

    6.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;

    6.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

    6.3.3. guida in curva;

    6.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

    6.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

    6.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

    6.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

    6.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; ►M9  gallerie; ◄

    6.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

    7.   Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie B, B1, B + E

    7.1.

    Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale.

    I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:

    7.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;

    7.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e di altre eventuali dotazioni;

    7.1.3. controllo della chiusura delle porte;

    7.1.4. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;

    7.1.5. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la categoria B + E);

    7.1.6. controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per la categoria B + E).

    7.2.

    Categorie B e B1: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale.

    Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro):

    7.2.1. marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;

    7.2.2. inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;

    7.2.3. parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);

    7.2.4. frenata di precisione rispetto ad un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è opzionale.

    7.3.

    Categoria B + E: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

    7.3.1. aggancio e sgancio di un rimorchio dal veicolo trainante; all'inizio della manovra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro);

    7.3.2. marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;

    7.3.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.

    7.4.

    Comportamento nel traffico

    I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

    7.4.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;

    7.4.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

    7.4.3. guida in curva;

    7.4.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

    7.4.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

    7.4.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

    7.4.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

    7.4.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; ►M9  gallerie; ◄

    7.4.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

    8.   Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E

    8.1.

    Categorie C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E: preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale.

    I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:

    8.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;

    8.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;

    8.1.3. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;

    8.1.4. controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;

    8.1.5. controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni;

    8.1.6. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le categorie C, C + E, C1, C1 + E);

    8.1.7. controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per le categorie C + E, C1 + E, D + E, D1 + E);

    8.1.8. adozione di misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura esterna, aperture di servizio, uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, D + E, D1, D1 + E);

    8.1.9. lettura di una cartina stradale (opzionale).

    8.2.

    Categorie C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E; manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

    8.2.1. aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dal veicolo trainante (solo per le categorie C + E, C1 + E, D + E, D1 + E); all'inizio della manovra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro);

    8.2.2. marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;

    8.2.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari (solo per le categorie C, C + E, C1, C1 + E);

    8.2.4. parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, D + E, D1, D1 + E).

    8.3.

    Comportamento nel traffico

    I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

    8.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;

    8.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

    8.3.3. guida in curva;

    8.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

    8.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

    8.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

    8.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

    8.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; ►M9  gallerie; ◄

    8.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

    9.   Valutazione della prova di capacità e comportamento

    9.1.

    Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l'esaminatore o l'accompagnatore abbia o meno dovuto intervenire, determinano il fallimento della prova. Spetta tuttavia all'esaminatore decidere se la prova di capacità e comportamento debba o meno essere portata a termine.

    Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacità dei candidati di guidare in sicurezza. L'operato degli esaminatori deve essere oggetto di supervisione da parte di un organismo a tal fine designato dagli Stati membri, per garantire che gli errori vengano valutati in modo corretto e coerente in applicazione del presente allegato.

    9.2.

    Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione al fatto che il candidato dimostri o meno nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'atro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti), anticipandone le mosse.

    9.3.

    L'esaminatore valuta inoltre le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:

    9.3.1. controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno (sistema terziario compreso, se disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse velocità; tenuta di strada; massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico (solo per le categorie B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D + E, D1 + E); comfort dei passeggeri (solo per le categorie D, D + E, D1, D1 + E) (nessuna accelerazione né frenata brusca, guida fluida);

    9.3.2. guida attenta ai consumi ed all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E);

    9.3.3. osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga ed a media distanza, nonché a distanza ravvicinata;

    9.3.4. precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali);

    9.3.5. corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;

    9.3.6. distanze di sicurezza: mantenimento delle distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;

    9.3.7. velocità: rispetto del limite massimo di velocità, adattamento della velocità alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili;

    9.3.8. semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;

    9.3.9. segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada;

    9.3.10. frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C, C + E, D, D + E); riduzione della velocità con sistemi diversi da quelli di frenatura (solo per le categorie C, C + E, D, D + E).

    10.   Durata della prova

    La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui alla lettera B del presente allegato. La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A1, B, B1 e B + E ed a 45 minuti per tutte le altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre particolari e per comunicare il risultato della prova pratica.

    11.   Luogo di prova

    La parte di prova di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su di un apposito percorso di prova. La parte di prova volta ad esaminare il comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o similare), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di prova deve essere impiegato al meglio per valutare le capacità del candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che dovranno essere quanto più vari possibile.

    II.   Conoscenze, capacità e comportamenti necessari per la guida di un veicolo a motore

    Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità e comportamenti descritti nei precedenti punti da 1 a 9, in modo da poter:

     riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravità,

     essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagire prontamente trovandovisi invece coinvolto,

     rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere il traffico scorrevole,

     individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza, e porvi adeguato rimedio,

     tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il comportamento al volante (alcool, stanchezza, disturbi della vista, ecc.), rimanendo così nel pieno possesso di tutte le facoltà necessarie per garantire la sicurezza della guida,

     contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei più esposti ed indifesi, dimostrando il dovuto rispetto per il prossimo.

    Gli Stati membri possono adottare misure opportune affinché i conducenti che non presentano più le conoscenze, le capacità ed i comportamenti indicati ai citati punti da 1 a 9 possano recuperare tali conoscenze e capacità, ritornando a comportarsi come si conviene ad un buon conducente.

    ▼B




    ALLEGATO III

    NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITÀ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

    DEFINIZIONI

    1.

    Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:

    1.1.   Gruppo 1

    conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1 e B1

    1.2.   Gruppo 2

    conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 + E, D1 e D1 + E

    1.3.

    La legislazione nazionale potrà prevedere disposizioni al fine di applicare ai conducenti di veicoli rientranti nella categoria B e che utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi, ambulanze, ecc.) le disposizioni previste nel presente allegato per i conducenti del gruppo 2.

    2.

    Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno quando il permesso sarà rilasciato o rinnovato.

    ESAMI MEDICI

    3.   Gruppo 1

    i candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l'espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si debbono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente allegato.

    4.   Gruppo 2

    i candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono sottoporsi agli esami periodici che saranno prescritti dalla legislazione nazionale.

    5.

    Gli Stati membri potranno esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida, norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato.

    ▼M10

    VISTA

    6. Il candidato alla patente di guida deve sottoporsi a esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c’è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da un’autorità medica competente. Durante questo esame l’attenzione dovrà essere rivolta in particolare ai seguenti elementi: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità all’abbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura.

    Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo e l’acutezza visiva, il rilascio della patente può essere autorizzato in «casi eccezionali»; in questi casi il conducente deve essere sottoposto a un esame da parte di un’autorità medica competente per dimostrare l’assenza di altre patologie che pregiudichino la funzione visiva, fra cui la sensibilità all’abbagliamento e al contrasto e la visione crepuscolare. Il conducente o il candidato deve anche essere sottoposto a una prova pratica positiva svolta da un’autorità competente.

    Gruppo 1

    6.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un’acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme.

    Inoltre, il campo visivo orizzontale deve essere almeno di 120 gradi, l’estensione almeno di 50 gradi verso sinistra e verso destra e di 20 gradi verso l’alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 20 gradi rispetto all’asse centrale.

    Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi progressiva, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata a condizione che il candidato si sottoponga a un esame periodico praticato da un’autorità medica competente.

    6.2. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista da un occhio o che utilizza soltanto un occhio (per esempio in caso di diplopia), deve avere un’acutezza visiva di almeno 0,5, se del caso con lenti correttive. L’autorità medica competente deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo da consentire l’adattamento del soggetto e che il campo visivo di tale occhio soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 6, comma 1.

    6.3. A seguito di diplopia sviluppata recentemente o della perdita della visione da un occhio, deve essere previsto un periodo di adattamento adeguato (sei mesi, per esempio) in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo, la guida è autorizzata esclusivamente previo parere favorevole rilasciato da specialisti della vista e della guida.

    Gruppo 2

    6.4. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un’acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, di almeno 0,8 per l’occhio più sano e di almeno 0,1 per l’occhio meno sano. Se per ottenere i valori di 0,8 e 0,1 sono utilizzate lenti correttive, l’acutezza visiva minima (0,8 e 0,1) deve essere ottenuta o mediante correzione per mezzo di lenti con potenza non superiore a otto diottrie o mediante lenti a contatto. La correzione deve essere ben tollerata.

    Inoltre, il campo visivo orizzontale con i due occhi deve essere almeno di 160 gradi, l’estensione almeno di 70 gradi verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l’alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all’asse centrale.

    La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffre di alterazione della sensibilità al contrasto o di diplopia.

    A seguito della perdita della visione da un occhio, deve essere prescritto un periodo di adattamento adeguato (sei mesi, ad esempio) in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo, la guida è autorizzata esclusivamente previo parere favorevole rilasciato da specialisti della vista e della guida.

    ▼B

    UDITO

    7.

    La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 2, con parere dell'autorità medica competente; l'esame medico terrà conto, segnatamente, delle possibilità di compensazione.

    MINORATI DELL'APPARATO LOCOMOTORE

    8.

    La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie del sistema locomotore, che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore.

    Gruppo 1

    8.1.

    La patente di guida con condizioni restrittive può essere rilasciata, se del caso, previo esame di un'autorità medica competente, al candidato o conducente fisicamente minorato. Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o dell'anomalia in questione ed eventualmente su una prova pratica; deve essere completato con l'indicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve essere dotato, nonché della necessità o meno dell'uso di un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo delle capacità e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non è pericolosa.

    8.2.

    La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una affezione evolutiva con la riserva che l'interessato si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.

    La patente di guida senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata quando la minorazione si sia stabilizzata.

    Gruppo 2

    8.3.

    L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

    AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI

    9.

    Le affezioni che possono esporre il conducente o candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa mancanza del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale.

    Gruppo 1

    9.1.

    La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco.

    9.2.

    La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, con parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

    9.3.

    Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa sarà valutato in funzione degli altri dati dell'esame, delle eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono costituire per la sicurezza della circolazione.

    9.4.

    In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio è subordinato a un parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare.

    Gruppo 2

    9.5.

    L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

    ▼M10

    DIABETE MELLITO

    10. Nei paragrafi seguenti per «ipoglicemia grave» si intende la condizione in cui è necessaria l’assistenza di un’altra persona, mentre per «ipoglicemia ricorrente» si intende la manifestazione di una seconda ipoglicemia grave in un periodo di 12 mesi.

    Gruppo 1

    10.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito. In caso di trattamento farmacologico, il candidato o il conducente deve essere soggetto al parere di un medico autorizzato e a visita medica regolare, adattati in funzione del singolo caso a intervalli non superiori a cinque anni.

    10.2. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffre di ipoglicemia grave ricorrente e/o di un’alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. Il conducente affetto da diabete deve dimostrare di comprendere il rischio dell’ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.

    Gruppo 2

    10.3. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida del gruppo 2 a conducenti affetti da diabete mellito può essere preso in considerazione. In caso di trattamento con farmaci che comportano il rischio di indurre ipoglicemia (con insulina e determinate compresse), occorre applicare i criteri seguenti:

     assenza di crisi di ipoglicemia grave nei 12 mesi precedenti,

     il conducente è pienamente cosciente dei rischi connessi all’ipoglicemia,

     il conducente deve dimostrare di controllare in modo adeguato la sua condizione monitorando regolarmente il livello di glucosio nel sangue, almeno due volte al giorno e nei momenti rilevanti per la guida,

     il conducente deve dimostrare di comprendere i rischi connessi all’ipoglicemia, e

     assenza di altre complicanze connesse al diabete che possano proibire la guida.

    Inoltre, in questi casi, la patente di guida deve essere rilasciata subordinatamente al parere di un’autorità medica competente e a un controllo medico periodico, eseguito a intervalli non superiori a tre anni.

    10.4. Una crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida, deve essere segnalato e seguito da una nuova valutazione dell’idoneità alla guida.

    ▼B

    MALATTIE NEUROLOGICHE

    11.

    La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato.

    A tal fine, i disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, tropici, che perturbano l'equilibrio e il coordinamento, saranno considerati in funzione delle possibilità funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà in tal caso essere subordinato ad esami periodici ove sussista un rischio di aggravamento.

    ▼M10

    12. Le crisi di epilessia o le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.

    Per «epilessia» si intende il manifestarsi di due o più crisi epilettiche, a distanza di meno di cinque anni l’una dall’altra. Per «crisi epilettica provocata» si intende una crisi scatenata da una causa identificabile ed evitabile.

    Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida. È richiesto il referto di uno specialista, che deve specificare il periodo di interdizione alla guida e le misure da adottare.

    È estremamente importante identificare la sindrome epilettica specifica e il tipo di sindrome dell’interessato per valutare correttamente il livello di sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia più adeguata. La valutazione deve essere effettuata da un neurologo.

    Gruppo 1

    12.1. La patente di guida di un conducente epilettico del gruppo 1 deve essere oggetto di valutazione finché l’interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche.

    I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni. Una notifica deve essere trasmessa all’autorità che rilascia la patente.

    12.2. Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile, con scarsa probabilità che si ripeta al volante, può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico (se del caso, la valutazione deve essere conforme ad altre sezioni pertinenti dell’allegato III, con riferimento, ad esempio, all’uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).

    12.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica appropriata. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine.

    12.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida.

    12.5. Epilessia: il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di un anno senza ulteriori crisi.

    12.6. Crisi esclusivamente durante il sonno: il candidato o il conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il sonno può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l’epilessia. In caso di attacchi/crisi durante la veglia, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. «Epilessia»).

    12.7. Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacità di azione: il candidato o il conducente che soffre esclusivamente di crisi a proposito delle quali è dimostrato che non incidono sullo stato di coscienza e che non causano incapacità funzionale, può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l’epilessia. In caso di attacchi/crisi di natura diversa, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. «Epilessia»).

    12.8. Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del medico: al paziente può essere raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi dall’inizio del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il trattamento medico è stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato viene nuovamente applicato.

    12.9. Dopo un intervento chirurgico per curare l’epilessia: cfr. «Epilessia».

    Gruppo 2

    12.10. Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per tutto il prescritto periodo senza crisi. Deve essere stato effettuato un controllo medico appropriato. Un approfondito esame neurologico non ha rilevato alcuna patologia cerebrale rilevante e l’elettroencefalogramma (EEG) non rivela alcuna attività epilettiforme. Dopo l’episodio acuto è opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.

    12.11. Crisi epilettica provocata: Il candidato che ha una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile con scarsa probabilità di ripetizione durante la guida può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico. Dopo l’episodio acuto è opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.

    Un soggetto con una lesione strutturale intracerebrale che presenta un rischio accresciuto di crisi non deve guidare veicoli appartenenti al gruppo 2 finché il rischio di crisi epilettica non è sceso almeno al 2 % all’anno. Ove opportuno, la valutazione deve avvenire conformemente ad altre sezioni pertinenti dell’allegato III (ad esempio in caso di uso di alcol).

    12.12. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di cinque anni senza ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica appropriata. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine.

    12.13. Altra perdita di conoscenza: La perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida. Il rischio di ricorrenza deve essere pari o inferiore al 2 % all’anno.

    12.14. Epilessia: devono trascorrere 10 anni senza crisi epilettiche senza l’assunzione di farmaci antiepilettici. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine. La stessa regola si applica anche in caso di «epilessia giovanile».

    Determinati disturbi (per esempio malformazione arterio-venosa o emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi, anche se le crisi non si sono ancora verificate. In una siffatta situazione un’autorità medica competente deve effettuare una valutazione; ai fini del rilascio della patente di guida il rischio di crisi epilettica deve essere pari o inferiore al 2 % all’anno.

    ▼B

    TURBE PSICHICHE

    Gruppo 1

    13.1.

    La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente:

     colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumatismi o interventi neurochirurgici;

     colpito da ritardo mentale grave;

     colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità

    salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente con un controllo medico regolare.

    Gruppo 2

    13.2.

    L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

    ALCOLE

    14.

    Il consumo di alcole costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.

    Gruppo 1

    14.1.

    La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza nei confronti dell'alcole o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcole.

    La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza nei confronti dell'alcole, al termine di un periodo constatato di astinenza e con parere di un medico autorizzato e un controllo medico regolare.

    Gruppo 2

    14.2.

    L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

    DROGHE E MEDICINALI

    15.   Abuso

    La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza nei confronti di sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia regolarmente abuso, qualunque sia la categoria di patente richiesta.

    Consumo regolare

    Gruppo 1

    15.1.

    La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che consumi regolarmente sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua capacità a guidare senza pericolo, nel caso in cui la quantità assorbita sia tale da avere un'influenza nefasta sulla guida. Lo stesso vale per qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali che abbiano influenza sull'idoneità alla guida.

    Gruppo 2

    15.2.

    L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

    AFFEZIONI RENALI

    Gruppo 1

    16.1.

    La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che soffra di insufficienza renale grave, con parere di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli medici periodici.

    Gruppo 2

    16.2.

    La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che soffra d'insufficienza renale grave irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati con parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

    DISPOSIZIONI VARIE

    Gruppo 1

    17.1.

    La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente un'incidenza sull'idoneità alla guida, con parere di un medico autorizzato e, se del caso, controllo medico regolare.

    Gruppo 2

    17.2.

    L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

    18.

    In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da una affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che possa costituire o determinare una incapacità funzionale tale da compromettere la sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente con controllo medico regolare.



    ( 1 ) GU n. C 48 del 27. 2. 1989, pag. 1.

    ( 2 ) GU n. C 175 del 16. 7. 1990, pag. 40.

    ( 3 ) GU n. C 159 del 26. 6. 1989, pag. 21.

    ( 4 ) GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 1.

    ( 5 ) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 1.

    ( 6 ) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

    ( 7 ) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1.

    ( 8 ) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

    ( 9 ) GU L 168 del 28.6.2008, pag. 36.

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