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Document 01976L0768-20050218
Council Directive of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products (76/768/EEC)
Consolidated text: Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (76/768/CEE)
Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (76/768/CEE)
1976L0768 — IT — 18.02.2005 — 011.002
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, 27.9.1976, p.169) |
Modificato da:
Modificato da:
L 291 |
17 |
19.11.1979 |
||
L 302 |
23 |
15.11.1985 |
Rettificato da:
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 27 luglio 1976
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici
(76/768/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),
considerando che le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore negli Stati membri definiscono le caratteristiche di composizione cui devono rispondere i prodotti cosmetici e prescrivono regole per la loro etichettatura e per il loro imballaggio; che dette disposizioni differiscono da uno Stato membro all'altro;
considerando che le differenze tra queste legislazioni costringono le imprese comunitarie del settore dei prodotti cosmetici a differenziare la loro produzione a seconda dello Stato membro di destinazione; che esse ostacolano gli scambi di questi prodotti e hanno pertanto effetti immediati sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;
considerando che obiettivo essenziale di tali legislazioni è la salvaguardia della sanità pubblica e che pertanto la legislazione comunitaria in questo settore deve proporsi lo stesso obiettivo; che tuttavia questo fine dovrà essere perseguito con mezzi che tengano conto anche delle esigenze economiche e tecnologiche;
considerando che è necessario determinare a livello comunitario le regole che devono essere osservate per quanto riguarda la composizione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti cosmetici;
considerando che la presente direttiva riguarda soltanto i prodotti cosmetici ad esclusione delle specialità farmaceutiche e medicinali; che a questo scopo è opportuno delimitare con precisione il campo di applicazione della direttiva tracciando una netta distinzione tra il settore dei prodotti cosmetici e quello dei medicinali; che tale distinzione risulta soprattutto dalla definizione particolareggiata dei prodotti cosmetici, la quale fa riferimento sia ai punti di applicazione dei prodotti stessi, sia ai fini perseguiti con il loro impiego; che la presente direttiva non è applicabile ai prodotti che rientrano nella definizione di prodotto cosmetico ma che sono destinati esclusivamente alla prevenzione delle malattie; che è inoltre opportuno precisare che alcuni prodotti rientrano in tale definizione, mentre non rientrano nell'ambito dei prodotti cosmetici i prodotti destinati ad essere ingeriti, inalati, iniettati o innestati nel corpo umano;
considerando che allo stato attuale della ricerca è opportuno escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva i prodotti cosmetici contenenti una delle sostanze elencate all'allegato V;
considerando che i prodotti cosmetici non devono essere nocivi nelle condizioni normali o prevedibili di uso; che è necessario, in particolare, tener conto della possibilità di danno alle zone corporee contigue alla zona di applicazione;
considerando che in particolare la determinazione dei metodi di analisi e le eventuali modifiche o aggiunte da apportarvi, in base ai risultati delle ricerche scientifiche e tecniche, sono misure di applicazione di carattere tecnico, e che per semplificare ed accelerare la procedura è opportuno affidare alla Commissione, a determinate condizioni precisate nella presente direttiva, il compito di adottarle;
considerando che il progresso della tecnica esige un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite dalla presente direttiva e da ulteriori direttive in materia; che, per facilitare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie, è opportuno prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno al comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici;
considerando che è necessario elaborare, in base a ricerche scientifiche e tecniche, proposte di elenchi di sostanze autorizzate che possono comprendere gli antiossidanti, le tinture per capelli, i conservanti ed i filtri ultravioletti, tenuto conto in particolare dei problemi posti dalle sostanze sensibilizzanti;
considerando che qualche prodotto cosmetico messo in commercio, pur essendo conforme alle prescrizioni della presente direttiva e dei suoi allegati, potrebbe rivelarsi pericoloso per la sanità pubblica; che è opportuno pertanto prevedere una procedura che permetta di ovviare a tale pericolo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. Per prodotti cosmetici si intendono le sostanze o le preparazioni destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto e/o correggere gli odori corporei e/o proteggerli o mantenerli in buono stato.
2. Sono da considerare prodotti cosmetici ai sensi di questa definizione in particolare i prodotti che figurano all'allegato I.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva i prodotti cosmetici che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato V. Riguardo a tali prodotti gli Stati membri adottano tutte le disposizioni che ritengono utili.
Articolo 2
I prodotti cosmetici commercializzati all'interno della Comunità non devono causare danni alla salute umana se applicati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare della presentazione del prodotto, dell'etichettatura, delle eventuali istruzioni per l'uso e l'eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione da parte del fabbricante o del suo mandatario o di ogni altro responsabile della commercializzazione di questi prodotti sul mercato comunitario.
La presenza di queste avvertenze non dispensa tuttavia dal rispetto degli altri obblighi previsti dalla presente direttiva.
Articolo 3
Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i prodotti cosmetici siano messi in commercio soltanto se conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati.
Articolo 4
1. Fatti salvi gli obblighi generali loro imposti dall'articolo 2, gli Stati membri vietano l'immissione in commercio dei prodotti cosmetici che contengono:
a) sostanze di cui all'allegato II;
b) sostanze elencate nella parte prima dell'allegato III oltre i limiti stabiliti e al di fuori delle condizioni indicate;
c) coloranti diversi da quelli elencati nella prima parte dell'allegato IV, ad eccezione dei prodotti cosmetici contenenti coloranti destinati esclusivamente a colorare le zone pilifere;
d) coloranti elencati nella prima parte dell'allegato IV, utilizzati al di fuori delle condizioni indicate, ad eccezione dei prodotti cosmetici contenenti coloranti destinati unicamente a colorare le zone pilifere;
e) conservanti diversi da quelli elencati nella parte prima dell'allegato VI;
f) conservanti elencati nella parte prima dell'allegato VI, oltre i limiti stabiliti e in condizioni diverse da quelle indicate, a meno che non vengano usate altre concentrazioni per scopi specifici risultanti dalla presentazione del prodotto;
g) filtri UV diversi da quelli elencati nella parte prima dell'allegato VII;
h) filtri UV elencati nella parte prima dell'allegato VII, se impiegati oltre i limiti stabiliti e in condizioni diverse da quelle indicate.
▼M37 —————
2. Si tollera la presenza di tracce delle sostanze elencate nell'allegato Il a condizione che essa sia tecnicamente inevitabile, nonostante l'osservanza di procedimenti corretti di fabbricazione e purché sia conforme all'articolo 2.
Articolo 4 bis
1. Fatti salvi gli obblighi generali ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri vietano:
a) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;
b) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;
c) la realizzazione, sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva;
d) la realizzazione, sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, dalla data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ( 3 ) o nell'allegato IX della presente direttiva.
La Commissione elabora, entro l'11 settembre 2004, il testo dell'allegato IX, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP).
2. La Commissione, previa consultazione dell'SCCNFP e del Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi (ECVAM) e tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE, stabilisce calendari per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), comprese le scadenze per la graduale soppressione dei vari esperimenti. I calendari sono messi a disposizione del pubblico entro l'11 settembre 2004 e sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio. Il periodo di attuazione è limitato ad un massimo di 6 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/15/CE in relazione al paragrafo 1, lettere a), b) e d).
2.1. Per quanto riguarda gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi, il periodo di attuazione è limitato ad un massimo di 10 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/15/CE in relazione al paragrafo 1, lettere a) e b).
2.2. La Commissione studia le possibili difficoltà tecniche per quanto riguarda il rispetto del divieto in relazione agli esperimenti concernenti, in particolare, la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi. Le informazioni sui risultati provvisori e finali di tali studi figurano nella relazione annuale di cui all'articolo 9.
Sulla base di tali relazioni annuali, i calendari stabiliti a norma del paragrafo 2 possono essere adeguati fatto salvo il rispetto del termine massimo di 6 anni di cui al paragrafo 2 o di 10 anni, come indicato al paragrafo 2.1 e previa consultazione degli stessi organismi di cui al paragrafo 2.
2.3. La Commissione studia i progressi e il rispetto delle scadenze nonché eventuali difficoltà tecniche che ostacolano il rispetto del divieto. Le informazioni sui risultati provvisori e definitivi dagli studi della Commissione figurano nella relazione annuale di cui all'articolo 9. Qualora tali studi concludano, al più tardi entro 2 anni prima della scadenza del limite massimo indicato al paragrafo 2.1, che, per motivi tecnici, uno o più esperimenti di cui al paragrafo 2.1 non saranno messi a punto e convalidati prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 2.1, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio e presenta una proposta legislativa conformemente all'articolo 251 del trattato.
2.4. In circostanze eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di accordare una deroga al paragrafo 1. La richiesta contiene una valutazione della situazione e indica le misure necessarie. Su tale base la Commissione, previa consultazione dell'SCCNFP, può autorizzare con una decisione motivata la deroga secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. L'autorizzazione in questione stabilisce le condizioni di tale deroga per quanto riguarda gli obiettivi specifici, la durata e la relazione sui risultati.
Una deroga può essere accordata soltanto se:
a) l'ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga;
b) il problema specifico riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e supportata da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione.
La decisione di autorizzazione, le relative condizioni e il risultato finale raggiunto formano parte integrante della relazione annuale che la Commissione deve presentare conformemente all'articolo 9.
3. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) «prodotto cosmetico finito»: il prodotto cosmetico nella sua formulazione finale quale immesso sul mercato a disposizione del consumatore finale, ovvero il suo prototipo.
b) «prototipo»: il primo modello o progetto che non è stato prodotto in lotti e dal quale è stato copiato o sviluppato il prodotto cosmetico finito.
Articolo 4 ter
L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1, 2 o 3, ai sensi dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE è vietato. A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie in conformità della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Una sostanza classificata nella categoria 3 può essere utilizzata nei cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione dell'SCCNFP e dichiarata accettabile per l'utilizzo nei prodotti cosmetici.
Articolo 5
Gli Stati membri ammettono l'immissione in commercio dei prodotti cosmetici che contengono:
a) sostanze elencate nella seconda parte dell'allegato III, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nella colonna g) dell'allegato stesso;
b) coloranti elencati nella seconda parte dell'allegato IV, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nell'allegato stesso;
c) conservanti elencati nella seconda parte dell'allegato VI, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nella colonna f) dell'allegato stesso. Tuttavia alcune di queste sostanze possono essere utilizzate, a concentrazioni diverse, per fini specifici che vanno indicati nella presentazione del prodotto stesso;
d) filtri UV elencati nella parte seconda dell'allegato VII, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nella colonna f) dell'allegato stesso.
Alle date sudette tali sostanze, coloranti, conservanti e filtri UV saranno:
— o definitivamente ammessi,
— o definitivamente vietati (allegato II),
— o mantenuti per un periodo determinato nella seconda parte degli allegati III, IV, VI e VII,
— o soppressi da tutti gli allegati, in funzione della valutazione delle informazioni scientifiche disponibili oppure perché non vengono più utilizzati.
Articolo 5 bis
1. Entro il 14 dicembre 1994 la Commissione elabora, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10, un inventario degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici segnatamente sulla base delle informazioni fornite dall'industria in questione.
Ai sensi del presente articolo, per «ingrediente cosmetico» si intende ogni sostanza chimica o preparazione di origine sintetica o naturale, eccetto i composti odoranti e aromatici, che rientri nella composizione dei prodotti cosmetici.
L'inventario è suddiviso in due parti, concernenti rispettivamente le materie prime odoranti e aromtiche e le altre sostanze.
2. L'inventario contiene informazioni concernenti:
— l'identità dell'ingrediente, segnatamente la denominazione chimica, la denominazione CTFA, la denominazione della Farmacopea europea, la denominazione comune internazionale dell'OMS, i numeri EINECS, IUPAC, CAS e Color Index, la denominazione comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
— la funzione usuale o le funzioni usuali dell'ingrediente nel prodotto finito;
— se del caso, le restrizioni e le modalità di impiego e le avvertenze che vanno obbligatoriamente indicate sull'etichetta, conformemente agli allegati.
3. La Commissione pubblica l'inventario e lo aggiorna periodicamente, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10. L'inventario è indicativo e non costituisce un elenco delle sostanze il cui impiego è autorizzato nei prodotti cosmetici.
Articolo 6
1. Gli Stati membri adottano adeguate misure affinché i prodotti cosmetici possano essere immessi sul mercato soltanto se il recipiente e l'imballaggio recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili; tuttavia, le indicazioni di cui alla lettera g) possono figurare unicamente sull'imballaggio:
a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito all'interno della Comunità. Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l'abbreviazione permetta, in linea di massima, di identificare l'impresa in questione. Per i prodotti fabbricati fuori della Comunità, gli Stati membri possono esigere l'indicazione del paese di origine;
b) il contenuto nominale al momento della confezione, indicato in peso o in volume, fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi; per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati, che vengono solitamente commercializzati per insieme di pezzi e per i quali l'indicazione del peso o del volume non ha alcun rilievo, il contenuto può non essere indicato, purché sull'imballaggio venga menzionato il numero di pezzi. Questa indicazione non è necessaria qualora il numero di pezzi sia facile da determinare dall'esterno o qualora il prodotto venga solitamente commercializzato solo ad unità;
c) la data di durata minima è indicata con la dicitura «da usare preferibilmente entro …» seguita
— dalla data stessa, oppure
— dall'indicazione del punto della confezione su cui questa figura.
La data è indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata.
L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata tramite il simbolo raffigurato nell'allegato VIII bis, seguito dal periodo (mese, anno);
d) le precauzioni particolari per l'impiego, segnatamente quelle indicate nella colonna «Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta» degli allegati III, IV, VI e VII, le quali debbono figurare sul recipiente e sull'imballaggio, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale, in particolare quelli destinati ai parrucchieri. In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati devono riportare tali indicazioni, alle quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo raffigurato nell'allegato VIII, che devono comparire sul recipiente e sull'imballaggio;
e) il numero della partita di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificarla. In caso di impossibilità pratica, dovuta alle modeste dimensioni dei cosmetici, questa indicazione deve figurare solamente sulla confezione.
f) la funzione del prodotto, salvo se risulta dalla presentazione del prodotto;
g) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine «ingredienti». In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegato devono riportare gli ingredienti, ai quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo di cui all'allegato VIII, che devono comparire sulla confezione.
Tuttavia, non sono considerate ingredienti:
— le impurità contenute nelle materie prime utilizzate,
— le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito,
— le sostanze utilizzate nei quantitativi strettamente necessari come solventi o come vettori di composti odoranti e aromatici.
I composti odoranti e aromatici e le loro materie prime vengono indicati con il termine «profumo» o «aroma». Tuttavia, la presenza di sostanze la cui indicazione è prescritta ai sensi della colonna «Altre limitazioni e prescrizioni» dell'allegato III figurano nell'elenco indipendentemente dalla funzione che hanno nel prodotto.
Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 % possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 %.
I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti, conformemente al numero Colour Index o alla denominazione di cui all'allegato IV. Per i prodotti cosmetici da trucco immessi sul mercato in varie sfumature di colore, può essere menzionato l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole «può contenere» o il simbolo «+/-».
Gli ingredienti devono essere indicati sotto la loro denominazione comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2 oppure, in mancanza di questa, sotto una delle denominazioni di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, primo trattino.
La Commissione, conformemente alla procedura cui all'articolo 10, paragrafo 2, può modificare i criteri e le condizioni stabiliti dalla direttiva 95/17/CE della Commissione, del 19 giugno 1995, recante modalità d'applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio ( 4 ), riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici, in base ai quali un fabbricante può, per motivi attinenti al segreto commerciale, chiedere la non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco succitato.
Qualora, a causa delle dimensioni o della forma, sia impossibile far figurare le indicazioni di cui alle lettere d) e g) su un foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni devono figurare su un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico.
Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno, nonché di altri prodotti piccoli, a causa delle dimensioni o della forma, sia impossibile far figurare le indicazioni di cui alla lettera g) su un'etichetta, una fascetta o un cartellino, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni devono figurare su un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita.
2. Per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo cui vanno indicate le menzioni di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni adeguate affinché in sede di etichettatura, di presentazione alla vendita e di pubblicità dei cosmetici non vengano impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche che non possiedono. ►M37 ————— ◄
Inoltre il fabbricante o il responsabile dell'immissione del prodotto cosmetico sul mercato comunitario può attirare l'attenzione delle Comunità europee, sulla confezione del prodotto o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce a tale prodotto, sul fatto che quest'ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul prodotto finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici. Sono elaborate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea linee guida, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Il Parlamento europeo riceve i progetti di misure sottoposti al comitato.
Articolo 7
1. Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alle esigenze contenute nella presente direttiva e nei suoi allegati, rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati.
2. Tuttavia essi possono prescrivere che le indicazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) d) e f) vengano redatte almeno nella loro lingua o nelle loro lingue nazionali o ufficiali; inoltre possono prescrivere che le indicazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) vengano redatte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori. A questo riguardo la Commissione stabilisce una nomenclatura comune degli ingredienti conformemente alla procedura prevista dall'articolo 10.
3. Inoltre, per rendere possibile nei casi di alterazione della salute un trattamento medico pronto ed adeguato, ogni Stato membro può esigere che informazioni appropriate e sufficienti sulle sostanze utilizzate nei prodotti cosmetici siano messe a disposizione dell'autorità competente, la quale garantisce che dette informazioni vengano usate unicamente a scopo di trattamento medico.
Gli Stati membri designano l'autorità competente e ne comunicano gli estremi alla Commissione, che li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 7 bis
1. Il fabbricante o il suo mandatario, o la persona per conto della quale un prodotto cosmetico viene fabbricato oppure il responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di un prodotto cosmetico importato, tiene a immediata disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, all'indirizzo specificato sull'etichetta, a fini di controllo conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), le seguenti informazioni:
a) la formula qualitativa e quantitativa del prodotto; per i composti odoranti e i profumi, le informazioni si limitano al nome e al numero di codice del composto e all'identità del fornitore;
b) le specifiche fisicochimiche e microbiologiche delle materie prime e del prodotto finito e i criteri di purezza e di controllo microbiologico dei prodotti cosmetici;
c) il metodo di fabbricazione conformemente alle buone prassi di fabbricazione previste dal diritto comunitario o, in mancanza di norme comunitarie, dal diritto dello Stato membro in questione; il responsabile della fabbricazione o della prima importazione nella Comunità deve possedere un livello di qualifica professionale o di esperienza appropriato, secondo la legislazione e la prassi dello Stato membro del luogo di fabbricazione o di prima importazione;
d) la valutazione della sicurezza per la salute umana del prodotto finito. A tale riguardo, il fabbricante prende in considerazione il profilo tossicologico generale degli ingredienti, la loro struttura chimica e il loro livello d'esposizione. Prende in considerazione in particolare le caratteristiche peculiari dell'esposizione delle parti sulle quali il prodotto viene applicato o la popolazione alla quale il prodotto è destinato. In particolare, effettua, fra l'altro, una specifica valutazione dei prodotti cosmetici destinati a bambini di età inferiore a tre anni e di quelli destinati unicamente all'igiene intima esterna.
Nel caso in cui uno stesso prodotto venga fabbricato in vari punti del territorio comunitario, il fabbricante può scegliere un solo luogo di fabbricazione in cui dette informazioni siano a disposizione. A questo riguardo, e su richiesta a fini di controllo, è tenuto a comunicare il luogo scelto alla(alle) autorità di controllo interessata(e). In tal caso le informazioni sono facilmente accessibili;
e) il nome e l'indirizzo delle persone qualificate responsabili della valutazione di cui alla lettera d). Tali persone devono essere in possesso di un diploma quale definito all'articolo 1 della direttiva 89/48/CEE, nei settori farmaceutico, tossicologico, dermatologico, medico o in una disciplina analoga;
f) i dati esistenti per quanto riguarda gli effetti indesiderabili per la salute umana provocati dal prodotto cosmetico in seguito alla sua utilizzazione;
g) le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi;
h) i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di paesi non membri.
Fatta salva la tutela, in particolare, della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, gli Stati membri garantiscono che le informazioni richieste ai sensi delle lettere a) e f) siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo, inclusi i mezzi elettronici. Le informazioni quantitative di cui alla lettera a) che devono essere messe a disposizione del pubblico, sono limitate alle sostanze pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE.
2. La valutazione della sicurezza per la salute umana di cui al paragrafo 1, lettera d) viene effettuata conformemente ai principi di buone prassi di laboratorio previsti nella direttiva 87/18/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche ( 5 ).
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere disponibili nella lingua o nelle lingue nazionali dello Stato membro in questione o in una lingua facilmente comprensibile per le autorità competenti.
4. Il fabbricante o il suo mandatario, o la persona per conto della quale un prodotto cosmetico viene fabbricato, oppure il responsabile dell'immissione di un prodotto cosmetico importato sul mercato comunitario, notifica all'autorità competente dello Stato membro del luogo di fabbricazione o di prima importazione l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione o di prima importazione nella Comunità dei prodotti cosmetici prima della immissione sul mercato comunitario.
5. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 4 e ne comunicano gli estremi alla Commissione, che li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri vigilano affinché dette autorità cooperino tra di loro nei settori in cui ciò sia necessario per la corretta applicazione della presente direttiva.
Articolo 8
1. Sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 10:
— i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici,
— i criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici e i metodi di controllo di detti criteri.
2. Con la stessa procedura vengono adottate, se del caso, la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici e, previa consultazione del ►M37 comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori ◄ , le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati.
Articolo 8 bis
1. In deroga all'articolo 4 e fermo restando l'articolo 8, paragrafo 2, uno Stato membro può autorizzare nel suo territorio l'impiego di altre sostanze che non figurano negli elenchi delle sostanze autorizzate per determinati prodotti cosmetici specificati nell'autorizzazione nazionale, sempreché siano osservate le seguenti condizioni:
a) l'autorizzazione deve essere limitata ad un periodo di tre anni al massimo;
b) lo Stato membro deve esercitare un controllo ufficiale sui prodotti cosmetici fabbricati mediante la sostanza o il preparato di cui ha autorizzato l'impiego;
c) i prodotti cosmetici così fabbricati devono recare un indicazione particolare che sarà definita nell'autorizzazione.
2. Lo Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri il testo di qualsiasi decisione di autorizzazione presa in virtù del paragrafo 1, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui tale decisione è entrata in vigore.
3. Prima dello scadere del termine di tre anni previsto nel paragrafo 1, lo Stato membro può depositare presso la Commissione una domanda di iscrizione, in un elenco di sostanze autorizzate, della sostanza che abbia ottenuto un'autorizzazione nazionale in virtù del paragrafo 1. Lo Stato membro in questione fornisce contemporaneamente i documenti che ritiene possano giustificare tale iscrizione e indica gli usi a cui è destinata la sostanza o la materia. Entro un termine di diciotto mesi a decorrere dal deposito della domanda si decide, in base alle più recenti conoscenze scientifiche e tecniche, previa consultazione del ►M37 comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori ◄ su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, e in base alla procedura prevista all'articolo 10, se la sostanza in questione può essere iscritta in un elenco di sostanze autorizzate, ovvero se l'autorizzazione nazionale deve essere revocata. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorizzazione nazionale resta in vigore finché non sarà stata presa una decisione sulla domanda di iscrizione.
Articolo 9
Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione:
a) sui progressi realizzati in materia di messa a punto, convalida e legalizzazione di metodi alternativi. La relazione contiene dati precisi sul numero e il tipo di sperimentazioni relative a prodotti cosmetici effettuate sugli animali. Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere tali dati, in aggiunta alla raccolta di dati statistici imposta loro dalla direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ( 6 ). La Commissione assicura in particolare la messa a punto, la convalida e la legalizzazione di metodi alternativi di sperimentazione che non utilizzano animali vivi;
b) sui progressi compiuti dalla Commissione nel tentativo di far accettare dall'OCSE metodi alternativi convalidati a livello comunitario e di favorire il riconoscimento, da parte dei paesi non membri, dei risultati di test di sicurezza effettuati nella Comunità con metodi alternativi, segnatamente nel quadro degli accordi di cooperazione fra la Comunità e tali paesi;
c) sul modo in cui bisogni specifici delle piccole e medie imprese sono stati presi in considerazione, segnatamente nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 bis.
Articolo 10
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti cosmetici.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 11
Fatto salvo l'articolo 5, al più tardi un anno dopo la scadenza del periodo contemplato nell'articolo 14, paragrafo 1, per l'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri, la Commissione, sulla base dei risultati delle più recenti ricerche scientifiche e tecniche, presenta al Consiglio adeguate proposte che fissano gli elenchi delle sostanze consentite.
Articolo 12
1. Se uno Stato membro costata, in base ad una motivazione dettagliata, che un prodotto cosmetico, quantunque conforme alle prescrizioni della presente direttiva, può mettere in pericolo la salute, detto Stato può vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari nel proprio territorio l'immissione nel mercato di tale prodotto cosmetico. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi che giustificano la sua decisione.
2. La Commissione procede al più presto alla consultazione degli Stati membri interessati; essa esprime poi senza indugio il proprio parere e prende i provvedimenti del caso.
3. Qualora la Commissione ritenga necessario apportare adeguamenti tecnici alla presente direttiva, essi sono adottati dalla Commissione o dal Consiglio secondo la procedura prevista all'articolo 10; in tal caso, lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di tali adeguamenti.
Articolo 13
Ogni atto individuale, adottato in applicazione della presente direttiva e comportante restrizioni o divieti dell'immissione nel mercato dei prodotti cosmetici, deve essere motivato circostanziatamente. Detto atto viene notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti della (SIC! dalla) legislazione vigente negli Stati membri e del termine entro cui i ricorsi possono essere presentati.
Articolo 14
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi dalla data della sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio, per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva, l'immissione sul mercato di prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 15
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
ELENCO INDICATIVO PER CATEGORIA DEI PRODOTTI COSMETICI
— Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso, ecc.)
— Maschere di bellezza (ad esclusione dei prodotti per il peeling)
— Fondotinta (liquidi, paste, ciprie)
— Cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l'igiene corporale, ecc.
— Saponi di bellezza, saponi deodoranti, ecc.
— Profumi, acque da toletta ed acqua di Colonia
— Preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel, ecc.)
— Prodotti per la depilazione
— Deodoranti ed antisudoriferi
— Prodotti per la cura dei capelli:
—— tinture per capelli e decoloranti
— prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio
— prodotti per la messa in piega
— prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo)
— prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli)
— prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine)
— Prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni, ecc.)
— Prodotti per il trucco e lo strucco del viso e degli occhi
— Prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra
— Prodotti per la cura dei denti e della bocca
— Prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse
— Prodotti per cure intime esterne
— Prodotti solari
— Prodotti abbrozanti senza sole
— Prodotti per schiarire la pelle
— Prodotti antirughe
ALLEGATO II
ELENCO DELLE SOSTANZE CHE NON POSSONO ENTRARE NELLA COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI COSMETICI
1. Acetilammino-2 cloro-5 benzossazolo
2. ß-acetossietil trimetilammonio idrossido (Acetilcolina) e suoi sali
3. Deanoli aceglumas ( 7 )
4. Spironolactonum*
5. Acido [(idrossi-4 iodo-3 fenossi)-4 diiodo-3,5 fenil] acetico (3,3′, 5-triiodo-tiroacetico acido) e suoi sali
6. Methotrexatum*
7. Acidum aminocaproicum* e suoi sali
8. Cinchophenum*, suoi sali, derivati e sali dei suoi derivati
9. Acidum thyropropicum* e suoi sali
10. Acido tricloracetico
11. Aconitum napellus L. (foglie, radici e preparati)
12. Aconitina (alcaloide principale dell'Aconitum napellus L.) e suoi sali
13. Adonis vernalis L. e suoi preparati
14. Epinephrinum*
15. Alcaloidi dei Rauwolfia serpentina e loro sali
16. Alcoli acetilenici, loro esteri, loro eteri ossidi e loro sali
17. Isoprenalinum*
18. Allile, isotiocianato d'
19. Alloclamidum e suoi sali
20. Nalorphinum*, suoi sali e suoi eteri ossidi
21. Ammine simpaticomimetiche che agiscono sul sistema nervoso centrale: tutte le sostanze contenute nel primo elenco di medicinali, riportato nella risoluzione A.P. (69) 2 del Consiglio d'Europa, rilasciate dietro prescrizione medica
22. Amminobenzene, suoi sali e suoi derivati alogenati e solfonati (Anilina)
23. Betoxycainum* e suoi sali
24. Zoxazolaminum*
25. Procainamidum*, suoi sali e suoi derivati
26. Amminodifenile, di-(Benzidina)
27. Tuaminoheptanum*, suoi isomeri e suoi sali
28. Octodrinum* e suoi sali
29. Amnino-2 bis-(metossi-4 fenil) 1-2 etanolo e suoi sali
30. Ammino-2 metil-4 esano e suoi sali
31. Ammino-4 salicilico, acido e suoi sali
32. Amminotoluene, suoi isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e solfonati
33. Amminoxileni, loro isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e solfonati
34. Imperatorine (metil-3′ buteno-2′ xilossi) 9 osso-7 furo (3,2 g) cromo
35. Ammi maius L. e suoi preparati
36. Amilene cloruro (dicloro-2,3 metil-2 butano)
37. Androgena (sostanze ad attività)
38. Antracene (olio di)
39. Antibiotici ►M17 ◄
40. Antimonio e suoi composti
41. Apocynum cannabinum L. e suoi preparati
42. 5, 6, 6a, 7-Tetraidro-6-metil-4 H-dibenzo [di, g) chinolina-10, 11-diol. (Apomorfina) e suoi sali
43. Arsenico e suoi composti
44. Atropa belladonna L. e suoi preparati
45. Atropina, suoi sali e suoi derivati
46. Bario (sali di), esclusi il solfato di bario, il solfuro di bario alle condizioni previste nell'allegato III (parte prima), le lacche, i pigmenti e i sali dei coloranti indicati con il riferimento (5) nell'elenco degli allegati III (parte seconda) e IV (parte seconda)
47. Benzene
48. Benzimidazolone
49. Benzo-azepina e dibenzoazepina, suoi sali e derivati
50. 2-(dimetilamino) metil-2-butanol-benzoato e suoi sali (Amilocaina)
51. Benzoil-trimetil-Ossipiperidina (Benzamina) e suoi sali
52. Isocarboxazidum*
53. Bendroflumethiazidum* e suoi derivati
54. Glucinio e suoi composti
55. Bromo elementare
56. Bretylii tosilas*
57. Carbromalum*
58. Bromisovalum
59. Brompheniraminum* e suoi sali
60. Benzilonii brominum*
61. Tetrylammonii bromidum*
62. Brucina
63. Tetracainum* e suoi sali
64. Mofebutazonum*
65. Tolbutamidum *
66. Carbutamidum*
67. Phenylbutazom*
68. Cadmio e suoi composti
69. Cantaris vesicatoria
70. Cantaridina
71. Phenprobamatum *
72. Carbazolo (derivati nitrati del)
73. Carbonio (solfuro di)
74. Catalase
75. Cefelina e suoi sali
76. Chenopodium ambrosioides L. (essenza)
77. Cloralio idrato
78. Cloro elementare
79. Chlorpropramidum*
80. Diphenoxylatum*
81. Cloridrato-citrato di 2-4-diammino-azobenzene (Crizoidina, cloridrato e citrato)
82. Chlorzoxazonum*
83. Clorodimetilammino metil pirimidina (Crimidina)
84. Chlorprothixenum* e suoi sali
85. Clofenanidum*
86. Bis-(cloroetil) metilammino-N ossido e suoi sali (Mustina N-ossido)
87. Chlormethinum*e suoi sali
88. Cyclophosphamidum* e suoi sali
89. Mannomustinum* e suoi sali
90. Butanilicainum* e suoi sali
91. Chlormezanonum*
92. Triparanolum*
93. [(Cloro-4 fenil)-2 fenil-2) acetil-2 diosso-1,3 indane] (Clorofacinone)
94. Chlorphenoxaminum*
95. Phenaglycodolum*
96. Cloruro di etile
97. Sali di cromo, acido cromico e suoi sali
98. Claviceps purpurea Tul., suoi alcaloidi e preparati
99. Conium maculatum L. (frutti, polvere, preparati)
100. Glycyclamidum*
101. Cobalto (benzene sulfonato di)
102. Colchicina, suoi sali e suoi derivati
103. Colchicoside e suoi derivati
104. Colchicum autumnale L. e suoi preparati
105. Convallatossina
106. Anamirta Cocculus L. (frutti)
107. Croton tiglium L. (olio)
108. N-(crotonoilammino-4 benzene sulfonil) N'-butilurea
109. Curaro e curarine
110. Curarizzanti di sintesi
111. Cianidrico (acido) e suoi sali
112. Cicloesil-1 dietilammino-3 (dietilamminometil-2 fenil)-1 propano e suoi sali
113. Cyclomenolum* e suoi sali
114. Natrii hexacyclonas*
115. Hexapropymatum*
116. Dextropropoxyphenum*
117. 0,0′-diacetil N-allil normorfina
118. Pipazetatum* e suoi sali
119. (α, β-1 dibromofeniletil)-5 metil-5 idantoina
120. bis-(trimetilammonio)-1,5 pentano (sali di) ( per es.: Pentamethonii bromidum*)
121. Azamethonii bromidum*
122. Cyclarbamatum*
123. Clofenotanum*
124. bis-(trietilammonio)-1,6 esano (sali di) (per es.: Hexamethonii bromidum*)
125. Dicloroetano (Cloruri di etilene)
126. Dicloroetilene (Cloruri di acetilene)
127. Lysergidum* e suoi sali
128. Dietilamminoetil (fenil-4′ idrossi-3′ benzoato)-2 e suoi sali
129. Cinchocainum* e suoi sali
130. Dietilammino-3 propil cinnamato
131. Dietilnitro-4 fenil tiofosfato
132. N, N′-bis (2-dietilamminoetil) ossamido bis (2-clorobenzile) (sali di) (per es.: Ambenonii chloridum*)
133. Methyprylonum* e suoi sali
134. Digitalina e tutti gli eterossidi della digitale
135. (Diidrossi-2, 6 metil-4aza-4 esil)-7 teofillina (Xantinolo)
136. Dioxethedrinum* e suoi sali
137. Piprocurarii iodidum*
138. Propyphenazonum*
139. Tetrabenazinum* e suoi sali
140. Captodiamum*
141. Mefechlorazinum* e suoi sali
142. Dimetilammina
143. (Dimetilammino)-1 [(dimatilammino)-metil]-2 butanol-2 benzoato e suoi sali
144. Methapyrilenum* e suoi sali
145. Metamfepramonum* e suoi sali
146. Amitriptylinum* e suoi sali
147. Metforminum* e suoi sali
148. Isosorbidi dinitras*
149. Dinitrile malonico
150. Dinitrile succinico
151. Dinitrofenoli isomeri
152. Inproquonum*
153. Dimevamidum* e suoi sali
154. Diphenylpyralinum* e suoi sali
155. Sulfinpyrazonum*
156. N-(4-Ammino-4-oso-3,3-difenil butil)-N,N-diisopropil-N-metil-ammonio (sali di) (per es.: isopropanidi iodidum*)
157. Benactyzinum*
158. Benzatropinum* e suoi sali
159. Cyclizinum* e suoi sali
160. Difenil-5,5 tetraidrogliossalinone-4
161. Probenecidun'*
162. Disulfiramum*
163. Emetina, suoi sali e suoi derivati
164. Efedrina e suoi sali
165. Oxanamidum* e suoi derivati
166. Eserina o fisostigmina e suoi sali
167. Esteri dell'acido p-amminobenzoico (con gruppo ammino libero), salvo quello citato nell' ►M9 allegato VII (parte seconda) ◄
168. Esteri della colina e della metilcolina e loro sali
169. Caramiphienum* e suoi sali
170. Estere dietilfosforico del para nitrofenolo
171. Metethoheptazinum* e suoi sali
172. Oxypheneridinum e suoi sali
173. Ethoheptazinum* e suoi sali
174. Metheptazinum* e suoi sali
175. Methylphenidatum* e suoi sali
176. Doxylaminum* e suoi sali
177. Tolboxanum*
178. 4-Benzilossifenolo e 4-etossifenolo
179. Parethoxycainum* e suoi sali
180. Fenozolonum*
181. Glutethimidum* e suoi sali
182. Etilene (ossido di)
183. Bemegridum* e suoi sali
184. Valnoctamidum*
185. Haloperidolum*
186. Paramethazonum*
187. Fluanisonum*
188. Trifluperidolum*
189. Fluoresonum*
190. Fluorouracilum*
191. ►M3 Fluoridrico (acido), suoi sali, suoi composti complessi e gli idrofluoruri, salvo quelli nominati nell'allegato III (parte prima) ◄
192. Furfuriltrimetilammonio (sali di) (per es.: Furtrethonii iodidum*)
193. Galantaminum*
194. Gestagena (sostanze ad attività), ►M17 ◄
195. Esacloro-1,2,3,4,5,6 cicloesano (o HCH)
196. Esacloro-1,2,3,4,10,10 epossi-6,7 ottaidro-1,4,4a,5,6,7,8,8a endo, endodimetilene-1,4; 8,5 naftalene (Endrina)
197. Esacloroetano
198. Esacloro-1,2,3,4,10,10 esaidro-1,4,4a,5,8,8a, endo-endo-dimetilene-1,4,5,8 naftalene (Isodrina)
199. Idrastina, idrastinina e loro sali
200. Idrazidi e loro sali
201. Idrazina, suoi derivati e loro sali
202. Octamoxinum* e suoi sali
203. Warfarinum* e suoi sali
204. Bis-idrossi-4 cumarinil-2 acetato di etile e sali dell'acido
205. Methocarbamolum*
206. Propatylnitratum*
207. Bis (idrossi-4 osso-2-2H-1-benzopiran) 3 il)-1,1 metiltio-3 propano
208. Fenadiazolum*
209. Nitroxolinum* e suoi sali
210. Iosciamina, suoi sali e suoi derivati
211. Hyoscyamus niger L., (foglie, semi, polveri e preparati)
212. Pemolinum* e suoi sali
213. Iodio elementare
214. bis-(trimetilammonio)-1, 10 decano (sali di) (per es.: Decamethonii bromidum*)
215. Ipeca Uragoga ipecacuanha Baill. e specie vicine (radici e loro preparati)
216. N-(isopropil-2 pentene-4 oil) urea (Apronalide)
217. Santonina
218. Lobelia inflata L. e preparati
219. Lobelinum* e suoi sali
220. Acido barbiturico, suoi derivati e loro sali
221. Mercurio e suoi composti, ad eccezione di quelli inclusi ►M18 nell'allegato VI, parte prima ◄ .
222. Mescalina e suoi sali
223. Poliacetaldeide (Metaldeide)
224. (Metossi-2 allil-4 fenossi)-2 N,N dietilacetammide e suoi sali
225. Coumetarolum*
226. Dextromethorphanum* e suoi sali
227. Metilammino-2 eptano e suoi sali
228. Isometheptenum* e suoi sali
229. Mecamylaminum*
230. Guaifenesinum*
231. Dicoumarolum*
232. Phenmetrazinum*, suoi derivati e suoi sali
233. Thiamazolum*
234. (Metil -2 metossi-2′ fenil-4') diidropirano-3, 4 cumarina (ciclocumarolo)
235. Carisoprodolum*
236. Meprobamatum
237. Tefazolinum* e suoi sali
238. Arecolina
239. Poldini Metilsulfas*
240. Hydroxyzinum*
241. Naftolo β-
242. Naftilazolinum* e suoi sali
243. α Naftil-3-idrossi-4-cumarina
244. Naphazolinum* e suoi sali
245. Neostigmina e suoi sali (per es.: Neostigmini bromidum*)
246. Nicotina e suoi sali
247. Nitriti di amile
248. Nitriti metallici, salvo nitrito di sodio
249. Nitrobenzene
250. Nitrocresoli e loro sali alcalini
251. Nitrofurantoinum*
252. Furazolidonum*
253. Nitroglicerina
254. Acenocoumarolum*
255. Nitroferricianuri alcalini (Nitroprussiati)
256. Nitrostilbeni, omologhi e loro derivati
257. Noradrenalina e suoi sali
258. Noscapinum* e suoi sali
259. Guanethidinum* e suoi sali
260. Estrogena (sostanze ad attività) ►M15 ◄
261. Oleandrina
262. Chlortalidonum*
263. Pelletierina e suoi sali
264. Pentacloroetano
265. Pentaerithrityli tetranitras*
266. Petrichloralum*
267. Octamylaminum* e suoi sali
268. Acido picrico
269. Phenacemidum*
270. Difencloxazinum*
271. Fenil-2 indanedione-1,3 (Fenindione)
272. Ethylphenacemidum*
273. Phenprocoumonum *
274. Fenyramidolum*
275. Triamterenum* e suoi sali
276. Pirofostato di tetraetile
277. Tricresilfosfato
278. Psilocybinum*
279. Fosforo e fosfuri metallici
280. Thalidomidum* e suoi sali
281. Physostigma Venenosum Balf.
282. Picrotossina
283. Pilocarpina e suoi sali
284. α -piperidil (-2) benzil acetato forma L. treolevogiro (Levofacetoperano) e suoi sali
285. Pipradrolum* e suoi sali
286. Azacylonolum* e suoi sali
287. Bietamiverinum*
288. Butopiprinum* e suoi sali
289. Piombo e suoi composti
290. Conina
291. Prunus laurocerasus L. (acqua distillata di lauroceraso)
292. Metyraponum*
293. Sostanze radioattive, quali definite dalla direttiva 96/29/Euratom ( 8 ) che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
294. Juniperus sabina L. (foglie, oli essenziali e preparati)
295. Scopolamina, suoi sali e suoi derivati
296. Sali di oro
297. Selenio e suoi composti, ad eccezione del disolfuro di selenio, alle condizioni previste nell'allegato III, pane prima, numero 49
298. Solanum nigrum L. e suoi preparati
299. Sparteina e suoi sali
300. Glucocorticoidi
301. Datura stramonium L. e suoi preparati
302. Strofantine, loro genine (Strofantidina) e rispettivi derivati
303. Strofanto (specie) e loro preparati
304. Stricnina e suoi sali
305. Strychnos (specie) e loro preparati
306. Stupefacenti: ogni sostanza elencata nelle tabelle I e II della Convenzione unica sugli stupefacenti firmata a New York il 30 marzo 1961
307. Sulfonammidi (para-ammino benzen-sulfonammide e suoi derivati ottenuti per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno legati a un atomo di azoto) e loro sali
308. Sultiamum*
309. Neodimio e suoi sali
310. Thiotepum*
311. Pilocarpus jaborandi Holmes e suoi preparati
312. Tellurno e suoi composti
313. Xylometazolinum* e suoi sali
314. Tetracloroetilene
315. Tetracloruro di carbonio
316. Tetrafosfato di esaetile
317. Tallio e suoi composti
318. Glicosidi estratti dal tevetis neriifolia Juss
319. Ethionamidum*
320. Phenothiazinum* e suoi composti
321. Tiourea e suoi derivati, salvo quello nominato nell'allegato III (parte prima)
322. Mephenesinum* e suoi esteri
323. Vaccini, tossine o sieri riportati nell'allegato della seconda direttiva del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13)
324. Tranylcyprominum* e suoi sali
325. Tricloronitrometano
326. Tribromo-etanolo (alcol e tribronio-etilico)
327. Trichlormethinum* e suoi sali
328. Tretaminum*
329. Gallamini triethiodidum*
330. Urginea Scilla Stern e suoi preparati
331. Veratrina e suoi sali
332. Schoenocaulon officinale Lind, suoi semi e suoi preparati
333. Veratrum Spp. e preparati
334. Cloruro di vinile monomero
335. Ergocalciferolum* + Cholecalciferolo (vitamina D2 + D3)
336. Xantati esteri detrocarbonei e alchilxantati alcalini
337. Yohimbina e suoi sali
338. Dimethili sulfoxidum*
339. Diphenhydraminum* e suoi sali
340. p-butil terz.-fenol
341. p-butil terz.-pinocatecol
342. Dihydrotachysterolum*
343. Diossano (1,4 dietilene diossido)
344. Morfolina e suoi sali
345. Piretro album L. e suoi preparati
346. Maleato di pirianisamina
347. Tripelennaminum*
348. Tetraclorosalicilanilidi
349. Diclorosalicilanilidi
350. Tetrabromosalicilanilidi ►M13 ◄
351. Dibromosalicilanilidi ►M13 ◄
352. Bithionolum*
353. Monosulfuri tiouramici
354. Disulfuri tiouramici
355. Dimetileformamide
356. Acetone benzilidene
357. Benzoati di coniferile, salvo tenori normali nelle essenze naturali utilizzate
358. Furocumarine (per esempio trioxysalan*, metossi-8-psoralene, metossi-5-psoralene), salvo tenori normali nelle essenze naturali impiegate
Nei prodotti di protezione solare e negli abbronzanti, le furocumarine devono essere presenti in quantità inferiori a 1 mg/kg
359. Oli di semi di Laurus nobilis L.
360. Safrolo, salvo tenori normali degli oli naturali utilizzati e a condizione che la concentrazione non sia superiore a
100 ppm nel prodotto finito
50 ppm nei prodotti per la cura dei denti e della bocca, a condizione che il safrolo non sia presente nei dentifrici per bambini
361. Iodotimolo
▼M32 —————
362. 3'-etil-tetraidro-5',6',7',8'-tetraidro-5',5',8',8'-tetrametil-2'-acetonaftalene o 1,1,4,4-tetrametil-6-etil-7-acetil-1,2,3,4-tetraidro-naftalene
363. o-Fenilendiammina e suoi sali
364. 4-Metil-m-fenilendiammina e suoi sali
▼M32 —————
365. Acido aristolochico e suoi sali; Aristolochia Spp. e suoi preparati
366. Cloroformio
▼M32 —————
367. 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina
368. 6-acetossi-2,4-dimetil-1,3-diossano (dimetossano)
369. N-ossido di 2-idrossipiridina: sale sodico- (piritione sodico)
370. N-(triclorometiltio) cicloexen-4-dicarbossimide 1,2 (Captano)
371. 2,2'-diidrossi-3,3',5,5',6,6'-esaclorodifenil-metano (Esaclorofene)
▼M32 —————
372 6-(1-piperidinil)-2,4-pirimidindiammina-3-ossido (Minoxidil) e suoi sali
373. 3,4',5-Tribromosalicilanilide
374. Fitolacca (Phytolacca Spp.) e suoi preparati
375. Tretinoin * (acido retinoico e suoi sali)
376. 1-Metossi-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminoanisole-Cl 76050) ►M17 e suoi sali ◄
377. 1-Metossi-2,5-diaminobenzene (2,5-diaminoanisole) ►M17 e suoi sali ◄
378. Colorante Cl 12140
379. Colorante Cl 26105
380. Colorante Cl 42555
Colorante Cl 42555-1
Colorante Cl 42555-2
381. Amil-4-dimetillamminobenzoato (miscela di isomeri) (padimato A (DCI)
▼M39 —————
383. 2-Ammino-4-nitrofenolo
384. 2-Ammino-5-nitrofenolo
385. 11-α-idrossipregn-4-en-3,20-dione e i suoi esteri
385. 11-alfa-idrossipregn-4-ene-3,20-dione e suoi esteri
▼M32 —————
386. Colorante C.I. 42 640
387. Il colorante CI 13 065
388. Il colorante CI 42 535
389. Il colorante CI 61 554
▼M32 —————
390. Antiandrogeni a struttura steroidea
391. Zirconio e suoi derivati, ad eccezione delle sostanze che fanno capo al numero d'ordine 50 dell'allegato III, prima parte e di lacche, pigmenti o sali di zirconio dei coloranti che figurano nell'allegato IV, prima parte, con il riferimento «3»
393. Acetonitrile
394. Tetraidrozolina e suoi sali
395. idrossi-8-chinolina e il suo solfato, ad eccezione delle utilizzazioni previste al numero 51 dell'allegato III, prima parte;
396. 2,2 ditiobispiridin-1,1-diossido (prodotto di addizione con il solfato triidrato di magnesio)-(piritione disolfuro + solfato di magnesio);
397. il colorante CI 12075, suoi lacche, pigmenti e sali;
398. il colorante CI 45170 e CI 45170:1;
399. lidocaina
400. 1,2-epossibutano
401. Colorante CI 15585
402. Lattato di stronzio
403. Nitrato di stronzio
404. Policarbonato di stronzio
405. Pramocaina
406. 4-etossi-m-fenilenediammina e i suoi sali
407. 2,4-diammino-feniletanolo e i suoi sali
408. Catecolo
409. Pirogallolo
410. Nitroammine
411. Alchil- ed alcanolamine secondarie e loro sali
412. 4-ammino-2-nitrofenolo
413. 2-metil-m-fenilendiammina
414. 4-tert-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene (muschio d'ambretta)
▼M28 —————
416. Cellule, tessuti o prodotti di origine umana
417. 3,3-bis (4-idrossifenil)ftalide (fenolftaleina*)
418. Acido-3-imidazol-4-ilacrilico e il suo estere etilico (acido urocanico)
419. ►M35
Dalla data di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ), i materiali a rischio specifico che figurano nell'allegato V di tale regolamento, e gli ingredienti derivati.
Fino a tale data, i materiali a rischio specifico di cui all'allegato XI capitolo A del regolamento (CE) 999/2001, e gli ingredienti derivati.
Tuttavia i derivati del sego possono essere usati purché siano stati impiegati i seguenti metodi che devono essere rigorosamente certificati dal produttore:
— transesterificazione o idrolisi ad un minimo di 200 °C e sotto pressione corrispondente adeguata, per 20 minuti (glicerolo, acidi grassi ed esteri grassi derivati);
— saponificazione con NaOH 12M (glicerolo e sapone)
—— processo discontinuo: a 95 °C per 3 ore
— o
— processo continuo a 140 °C, 2 bar (2 000hPa) per 8 minuti o condizioni equivalenti
420. Catrami di carbone grezzi e raffinati
421. 1,1,3,3,5-pentamentil-4,6-dinitroindano (moschene)
422. 5-terz-butil-1,2,3-trimetil-4,6-dinitrobenzene (muschio tibetene)
423. Olio essenziale di radice di enula (Inula helenium) (numero CAS 97676-35-2), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
424. Cianuro di benzile (numero CAS 140-29-4), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
425. Ciclaminalcol (3-p-cumenil-2-metilpropionalcol) (numero CAS 4756-19-8), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
426. Maleato di dietile (numero CAS 141-05-9), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
427. Diidrocumarina (numero CAS 119-84-6), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose
428. 2,4-Diidrossi-3-metil-benzaldeide (numero CAS 6248-20-0), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose
429. 3,7-Dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo) (numero CAS 40607-48-5), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
430. 4,6-Dimetil-8-terz-butil-cumarina (numero CAS 17874-34-9), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose
431. Citraconato di dimetile (numero CAS 617-54-9), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
432. 7,11-Dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one (numero CAS 26651-96-7), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
433. 6,10-Dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one (numero CAS 141-10-6), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
434. Difenilammina (numero CAS 122-39-4), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose
435. Etilacrilato (numero CAS 140-88-5), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
436. Assoluta di foglia di fico (Ficus carica) (numero CAS 68916-52-9), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose
437. trans-2-eptenale (numero CAS 18829-55-5), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
438. trans-2-esenale-dietilacetale (numero CAS 67746-30-9), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
439. trans-2-esenale-dimetilacetale (numero CAS 18318-83-7), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
440. Alcol idroabietilico (numero CAS 13393-93-6), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
441. 6-Isopropyl-2-decaidronaftalenolo (numero CAS 34131-99-2), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
442. 7-Metossicumarina (numero CAS 531-59-9), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose
443. 4-(4-Metossifenil)-3-butene-2-one (numero CAS 943-88-4), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
444. 1-(4-Metossifenil)-1-penten-3-one (numero CAS 104-27-8), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
445. Metil-trans-2-butenoato (numero CAS 623-43-8), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
446. 7-Metilcumarina (numero CAS 2445-83-2), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose
447. 5-Metil-2,3-esandione (numero CAS 13706-86-0), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
448. 2-Pentilidencicloesanone (numero CAS 25677-40-1), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
449. 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one (numero CAS 1117-41-5), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose
450. Essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth.) (numero CAS 8024-12-2), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose
►C7 451. Metileugenolo (numero CAS 93-15-2) ◄ , eccettuati i quantitativi contenuti nelle essenze naturali impiegate e purché la concentrazione non superi i valori seguenti:
a) 0,01 % nei profumi,
b) 0,004 % in eau de toilette,
c) 0,002 % nelle creme profumanti,
d) 0,001 % in prodotti da eliminare con il risciacquo,
e) 0,0002 % in altri prodotti destinati a rimanere a contatto con la pelle e nei prodotti per l'igiene orale
452. 6-(2-cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano (CAS n. 37894-46-5)
453. Dicloruro di cobalto (CAS n. 7646-79-9)
454. Solfato di cobalto (CAS n. 10124-43-3)
455. Monossido di nichel (CAS n. 1313-99-1)
456. Triossido di dinichel (CAS n. 1314-06-3)
457. Diossido di nichel (CAS n. 12035-36-8)
458. Disolfuro di trinichel (CAS n. 12035-72-2)
459. Tetracarbonilnichel (CAS n. 13463-39-3)
460. Solfuro di nichel (CAS n. 16812-54-7)
461. Bromato di potassio (CAS n. 7758-01-2)
462. Monossido di carbonio (CAS n. 630-08-0)
463. Buta-1,3-diene (CAS n. 106-99-0)
464. Isobutano (CAS n. 75-28-5), con contenuto ≥ 0,1 % p/p di butadiene
465. Butano (CAS n. 106-97-8), con contenuto ≥ 0,1 % p/p di butadiene
466. Gas (petrolio), C3-4 (CAS n. 68131-75-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
467. Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliticamente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna di frazionamento ad assorbimento (CAS n. 68307-98-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
468. Gas di coda (petrolio), nafta di polimerizzazione catalitica, stabilizzante di frazionamento (CAS n. 68307-99-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
469. Gas di coda (petrolio), nafta riformata cataliticamente, stabilizzante di frazionamento, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-00-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
470. Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato, stripper di «hydrotreating» (CAS n. 68308-01-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
471. Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento (CAS n. 68308-03-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
472. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas (CAS n. 68308-04-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
473. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, deetanizzatore (CAS n. 68308-05-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
474. Gas di coda (petrolio), distillato idrodesolforato e nafta idrodesolforata dal frazionatore, privi di acidi (CAS n. 68308-06-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
475. Gas di coda (petrolio), idrodesolforato dall'impianto di stripping del gasolio, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-07-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
476. Gas di coda (petrolio), nafta isomerizzata dallo stabilizzatore di frazionamento (CAS n. 68308-08-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
477. Gas di coda (petrolio), nafta di prima distillazione dallo stabilizzatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-09-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
478. Gas di coda (petrolio), distillato di prima distillazione dall'idrodesolforatore, privo di idrogeno solforato (CAS n. 68308-10-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
479. Gas di coda (petrolio), alchilazione propano-propilene, preparazione carica deetanizzatore (CAS n. 68308-11-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
480. Gas di coda (petrolio), gasolio sotto vuoto dall'idrodesolforatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-12-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
481. Gas (petrolio), frazioni di testa crackizzate cataliticamente (CAS n. 68409-99-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
482. Alcani, C1-2 (CAS n. 68475-57-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
483. Alcani, C2-3 (CAS n. 68475-58-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
484. Alcani, C3-4 (CAS n. 68475-59-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
485. Alcani, C4-5 (CAS n. 68475-60-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
486. Gas combustibili (CAS n. 68476-26-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
487. Gas combustibili, distillati di petrolio grezzo (CAS n. 68476-29-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
488. Idrocarburi, C3-4 (CAS n. 68476-40-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
489. Idrocarburi, C4-5 (CAS n. 68476-42-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
490. Idrocarburi, C2-4, arricchiti in C3 (CAS n. 68476-49-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
491. Gas di petrolio, liquefatti (CAS n. 68476-85-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
492. Gas di petrolio, liquefatti, addolciti (CAS n. 68476-86-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
493. Gas (petrolio), C3-4, ricchi di isobutano (CAS n. 68477-33-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
494. Distillati (petrolio), C3-6, ricchi di piperilene (CAS n. 68477-35-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
495. Gas (petrolio), carica sistema amminico (CAS n. 68477-65-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
496. Gas (petrolio), dall'idrodesolforatore dell'impianto benzene (CAS n. 68477-66-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
497. Gas (petrolio), riciclo dall'impianto benzene, ricchi di idrogeno (CAS n. 68477-67-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
498. Gas (petrolio), da olio di miscela, ricco in idrogeno-azoto (CAS n. 68477-68-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
499. Gas (petrolio), frazioni di testa dello splitter del butano (CAS n. 68477-69-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
500. Gas (petrolio), C2-3 (CAS n. 68477-70-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
501. Gas (petrolio), da gasolio di cracking catalitico, frazioni di fondo del depropanizzatore, ricchi di C4 privi di acido (CAS n. 68477-71-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
502. Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di fondo del debutanizzatore, ricchi di C3-5 (CAS n. 68477-72-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
503. Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di testa del depropanizzatore, ricchi di C3 privi di acido (CAS n. 68477-73-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
504. Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico (CAS n. 68477-74-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
505. Gas (petrolio), da impianto di cracking catalitico, ricchi di C1-5 (CAS n. 68477-75-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
506. Gas (petrolio), frazione di testa stabilizzatore nafta polimerizzata cataliticamente, ricchi di C2-4 (CAS n. 68477-76-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
507. Gas (petrolio), nafta dal reforming catalitico, teste dello stripper (CAS n. 68477-77-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
508. Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ricchi di C1-4 (CAS n. 68477-79-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
509. Gas (petrolio), C6-8 riciclo di reforming catalitico (CAS n. 68477-80-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
510. Gas (petrolio), C6-8, da reforming catalitico (CAS n. 68477-81-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
511. Gas (petrolio), C6-8, riciclo di reforming catalitico, arricchiti in idrogeno (CAS n. 68477-82-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
512. Gas (petrolio), C3-5, carica di alchilazione olefinica-paraffinica (CAS n. 68477-83-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
513. Gas (petrolio), corrente di ritorno C2 (CAS n. 68477-84-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
514. Gas (petrolio), ricchi di C4 (CAS n. 68477-85-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
515. Gas (petrolio), frazioni di testa del deetanizzatore (CAS n. 68477-86-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
516. Gas (petrolio), frazioni di testa della colonna del deisobutanizzatore (CAS n. 68477-87-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
517. Gas (petrolio), secchi dal depropanizzatore, ricchi di propilene (CAS n. 68477-90-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
518. Gas (petrolio), frazioni di testa del depropanizzatore (CAS n. 68477-91-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
519. Gas (petrolio), secchi leggermente acidi, dall'impianto di concentrazione gas (CAS n. 68477-92-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
520. Gas (petrolio), distillazione riassorbitore concentrazione gas (CAS n. 68477-93-0), con contenuto 0,1 % p/p di butadiene
521. Gas (petrolio), frazioni di testa depropanizzatore impianto recupero gas (CAS n. 68477-94-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
522. Gas (petrolio), alimentazione impianto Girbatol (CAS n. 68477-95-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
523. Gas (petrolio), da assorbitore idrogeno (CAS n. 68477-96-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
524. Gas (petrolio), ricchi di idrogeno (CAS n. 68477-97-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
525. Gas (petrolio), riciclo olio di miscela idrotrattato, ricchi di idrogeno-azoto (CAS n. 68477-98-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
526. Gas (petrolio), frazionati di benzina pesante isomerizzata, arricchiti in C4, esenti da idrogeno solforato (CAS n. 68477-99-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
527. Gas (petrolio), riciclo, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-00-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
528. Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-01-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
529. Gas (petrolio), idrotrattamento, reforming (CAS n. 68478-02-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
530. Gas (petrolio), idrotrattamento-reforming, ricchi di idrogeno-metano (CAS n. 68478-03-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
531. Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-04-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
532. Gas (petrolio), distillazione da cracking termico (CAS n. 68478-05-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
533. Gas di coda (petrolio), da torre di riflusso frazionamento olio purificato di cracking catalitico e residuo sotto vuoto di cracking termico (CAS n. 68478-21-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
534. Gas di coda (petrolio), assorbitore di stabilizzazione nafta crackizzata cataliticamente (CAS n. 68478-22-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
535. Gas di coda (petrolio), dai processi di cracking e reforming catalitico e dal frazionatore combinato con l'idrodesolforatore (CAS n. 68478-24-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
536. Gas di coda (petrolio), dall'assorbitore di rifrazionamento dell'apparecchiatura di cracking catalitico (CAS n. 68478-25-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
537. Gas di coda (petrolio), dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-26-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
538. Gas di coda (petrolio), separatore nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-27-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
539. Gas di coda (petrolio), stabilizzatore nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-28-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
540. Gas di coda (petrolio), separatore di idrotrattamento del distillato crackizzato (CAS n. 68478-29-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
541. Gas di coda (petrolio), separatore nafta di prima distillazione idrodesolforata (CAS n. 68478-30-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
542. Gas di coda (petrolio), corrente mista impianto di gas saturo, ricco di C4 (CAS n. 68478-32-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
543. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero di gas saturo, ricco di C1-2 (CAS n. 68478-33-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
544. Gas di coda (petrolio), dall'impianto di cracking termico di residui sotto vuoto (CAS n. 68478-34-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
545. Idrocarburi, ricchi di C3-4, distillato di petrolio (CAS n. 68512-91-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
546. Gas (petrolio), tagli di testa nafta di prima distillazione sottoposta a reforming catalitico (CAS n. 68513-14-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
547. Gas (petrolio), dall'apparecchio di deesanizzazione di nafta di prima distillazione, gamma completa di frazioni (CAS n. 68513-15-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
548. Gas (petrolio), dal depropanizzatore di idrocracking, ricchi di idrocarburi (CAS n. 68513-16-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
549. Gas (petrolio), dalla stabilizzazione frazioni leggere di nafta di prima distillazione (CAS n. 68513-17-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
550. Gas (petrolio), dal flashing ad alta pressione dell'effluente del reforming (CAS n. 68513-18-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
551. Gas (petrolio), dal flashing a bassa pressione dell'effluente del reforming (CAS n. 68513-19-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
552. Residui (petrolio), splitter di alchilazione, ricchi di C4 (CAS n. 68513-66-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
553. Idrocarburi, C1-4 (CAS n. 68514-31-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
554. Idrocarburi, C1-4, addolciti (CAS n. 68514-36-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
555. Gas (petrolio), da distillazione gas di raffineria di petrolio (CAS n. 68527-15-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
556. Idrocarburi, C1-3 (CAS n. 68527-16-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
557. Idrocarburi, C1-4, frazione debutanizzatore (CAS n. 68527-19-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
558. Gas (petrolio), frazioni di testa del depentanizzatore di idrotrattamento dell'unità benzene (CAS n. 68602-82-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
559. Gas (petrolio), C1-5, umidi (CAS n. 68602-83-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
560. Gas (petrolio), da assorbitore secondario, frazionamento frazioni di testa cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68602-84-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
561. Idrocarburi, C2-4 (CAS n. 68606-25-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
562. Idrocarburi, C3 (CAS n. 68606-26-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
563. Gas (petrolio), carica di alchilazione (CAS n. 68606-27-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
564. Gas (petrolio), dal frazionamento di residui del depropanizzatore (CAS n. 68606-34-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
565. Prodotti del petrolio, gas di raffineria (CAS n. 68607-11-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
566. Gas (petrolio), hydrocracking, dal separatore a bassa pressione (CAS n. 68783-06-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
567. Gas (petrolio), miscela di raffineria (CAS n. 68783-07-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
568. Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico (CAS n. 68783-64-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
569. Gas (petrolio), C2-4, addolciti (CAS n. 68783-65-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
570. Gas (petrolio), di raffineria (CAS n. 68814-67-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
571. Gas (petrolio), dal separatore di prodotti di platforming (CAS n. 68814-90-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
572. Gas (petrolio), dalla stabilizzazione in depentanizzatore di cherosene «sour» idrotrattato (CAS n. 68911-58-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
573. Gas (petrolio), da «flash drum» di cherosene «sour» idrotrattato (CAS n. 68911-59-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
574. Gas (petrolio), dal frazionamento del grezzo (CAS n. 68918-99-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
575. Gas (petrolio), dal deesanizzatore (CAS n. 68919-00-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
576. Gas (petrolio), distillato, dallo stripper del processo di desolforazione «unifining» (CAS n. 68919-01-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
577. Gas (petrolio), dal frazionamento del cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-02-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
578. Gas (petrolio), da assorbitore secondario di scrubbing dell'impianto di cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-03-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
579. Gas (petrolio), da stripper di desolforazione di idrotrattamento di distillato pesante (CAS n. 68919-04-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
580. Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione (CAS n. 68919-05-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
581. Gas (petrolio), da stripper di desolforazione «unifining» di nafta (CAS n. 68919-06-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
582. Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione (CAS n. 68919-07-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
583. Gas (petrolio), dalla torre di «preflash», distillazione del grezzo (CAS n. 68919-08-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
584. Gas (petrolio), da reforming catalitico di nafta di prima distillazione (CAS n. 68919-09-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
585. Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di prima distillazione (CAS n. 68919-10-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
586. Gas (petrolio), dallo stripper del catrame (CAS n. 68919-11-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
587. Gas (petrolio), dallo stripper «unifining» (CAS n. 68919-12-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
588. Gas (petrolio), frazioni di testa di splitter di cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-20-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
589. Gas (petrolio), da debutanizzatore di nafta crackizzata cataliticamente (CAS n. 68952-76-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
590. Gas di coda (petrolio), da stabilizzatore di nafta e distillato crackizzati cataliticamente (CAS n. 68952-77-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
591. Gas di coda (petrolio), da separatore di nafta idrodesolforata cataliticamente (CAS n. 68952-79-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
592. Gas di coda (petrolio), da idrodesolforatore di nafta di prima distillazione (CAS n. 68952-80-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
593. Gas di coda (petrolio), da assorbitore di nafta, gasolio e distillato crackizzati termicamente (CAS n. 68952-81-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
594. Gas di coda (petrolio), da stabilizzazione per frazionamento di idrocarburi crackizzati termicamente, coking del petrolio (CAS n. 68952-82-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
595. Gas (petrolio), da frazioni leggere di cracking con vapore, concentrati in butadiene (CAS n. 68955-28-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
596. Gas (petrolio), da torre di assorbimento a spugna, frazionamento prodotti di testa impianti di cracking a letto fluido e desolforazione gasolio (CAS n. 68955-33-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
597. Gas (petrolio), nafta di prima distillazione, frazione di testa stabilizzatore reforming catalitico (CAS n. 68955-34-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
598. Gas (petrolio), da distillazione e cracking catalitico del grezzo (CAS n. 68989-88-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
599. Idrocarburi, C4 (CAS n. 87741-01-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
600. Alcani, C1-4, ricchi di C3 (CAS n. 90622-55-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
601. Gas (petrolio), scarico di scrubber di gasolio a dietanolammina (CAS n. 92045-15-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
602. Gas (petrolio), effluente da idrodesolforazione di gasolio (CAS n. 92045-16-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
603. Gas (petrolio), spurgo dell'idrodesolforazione del gasolio (CAS n. 92045-17-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
604. Gas (petrolio), scarico da flash drum di effluente dell'idrogenatore (CAS n. 92045-18-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
605. Gas (petrolio), residui di cracking con vapore ad alta pressione di nafta (CAS n. 92045-19-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
606. Gas (petrolio), residuo «visbreaking» (CAS n. 92045-20-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
607. Gas (petrolio), cracker a vapore ricchi di C3 (CAS n. 92045-22-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
608. Idrocarburi, C4, distillato da cracker a vapore (CAS n. 92045-23-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
609. Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, frazione C4 (CAS n. 92045-80-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
610. Idrocarburi, C4, privi di 1,3-butadiene e isobutene (CAS n. 95465-89-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
611. Raffinati (petrolio), frazione C4 crackizzata con vapore dell'estrazione con ammonio acetato di rame, C3-5 e C3-5 insaturi, privi di butadiene (CAS n. 97722-19-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene
612. Benzo[def]crisene (benzo[a]pirene) (CAS n. 50-32-8)
613. Pece, catrame-petrolio di carbone (CAS n. 68187-57-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
614. Distillati (carbone-petrolio), aromatici a nuclei condensati (CAS n. 68188-48-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
615. Distillati (catrame da carbone), di testa, esenti da fluorene (CAS n. 84989-10-6), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
616. Distillati (catrame da carbone), di testa, ricchi di fluorene (CAS n. 84989-11-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
617. Olio di creosoto, frazione acenaftene, privo di acenaftene (CAS n. 90640-85-0), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
618. Pece, catrame di carbone, bassa temperatura (CAS n. 90669-57-1), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
619. Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, trattata termicamente (CAS n. 90669-58-2), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
620. Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, ossidata (CAS n. 90669-59-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
621. Residui di estrazione (carbone), bruno (CAS n. 91697-23-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
622. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura (CAS n. 92045-71-1), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
623. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura (CAS n. 92045-72-2), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
624. Solidi di scarto, coking della pece di catrame di carbone (CAS n. 92062-34-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
625. Pece, catrame di carbone, alta temperatura, secondaria (CAS n. 94114-13-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
626. Residui (carbone), estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-46-2), con contenuto 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
627. Liquidi di carbone, soluzione di estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-47-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
628. Liquidi di carbone, estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-48-4), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
629. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con carbone (CAS n. 97926-76-6), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
630. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con argilla (CAS n. 97926-77-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
631. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con acido silicico (CAS n. 97926-78-8), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
632. Oli di assorbimento, frazione idrocarburica aromatica biciclica ed eterocilica (CAS n. 101316-45-4), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
633. Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene-polipropilene (CAS n. 101794-74-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
634. Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene (CAS n. 101794-75-6), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
635. Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polistirene (CAS n. 101794-76-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
636. Pece, catrame di carbone, alta temperatura, trattata termicamente (CAS n. 121575-60-8), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
637. Dibenzo[a,h]antracene (CAS n. 53-70-3)
638. Benzo[a]antracene (CAS n. 56-55-3)
639. Benzo[e]pirene (CAS n. 192-97-2)
640. Benzo[j]fluorantene (CAS n. 205-82-3)
641. Benzo(e)acefenantrilene (CAS n. 205-99-2)
642. Benzo[k]fluorantene (CAS n. 207-08-9)
643. Crisene (CAS n. 218-01-9)
644. 2-bromopropano (CAS n. 75-26-3)
645. Tricloroetilene (CAS n. 79-01-6)
646. 1,2-dibromo-3-cloropropano (CAS n. 96-12-8)
647. 2,3-dibromopropan-1-olo (CAS n. 96-13-9)
648. 1,3-dicloropropan-2-olo (CAS n. 96-23-1)
649. α,α,α-triclorotoluene (CAS n. 98-07-7)
650. α-clorotoluene (CAS n. 100-44-7)
651. 1,2-dibromoetano (CAS n. 106-93-4)
652. Esaclorobenzene (CAS n. 118-74-1)
653. Bromoetilene (CAS n. 593-60-2)
654. 1,4-diclorobut-2-ene (CAS n. 764-41-0)
655. Metilossirano (CAS n. 75-56-9)
656. (Epossietil)benzene (CAS n. 96-09-3)
657. 1-cloro-2,3-epossipropano (CAS n. 106-89-8)
658. R-1-cloro-2,3-epossipropano (CAS n. 51594-55-9)
659. 1,2-epossi-3-fenossipropano (CAS n. 122-60-1)
660. 2,3-epossipropan-1-olo (CAS n. 556-52-5)
661. R-2,3-epossi-1-propanolo (CAS n. 57044-25-4)
662. 2,2′-biossirano (CAS n. 1464-53-5)
663. ►C10 (2RS,3RS)-3-(2-clorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]ossirano (CAS n. 133855-98-8) ◄
664. Ossido di clorometile e metile (CAS n. 107-30-2)
665. 2-metossietanolo (CAS n. 109-86-4)
666. 2-etossietanolo (CAS n. 110-80-5)
667. Ossibis[clorometan], ossido di bis(clorometile) (CAS n. 542-88-1)
668. 2-metossipropanolo (CAS n. 1589-47-5)
669. Propiolattone (CAS n. 57-57-8)
670. Cloruro di dimetilcarbammile (CAS n. 79-44-7)
671. Uretano (CAS n. 51-79-6)
672. Acetato di 2-metossietile (CAS n. 110-49-6)
673. Acetato di 2-etossietile (CAS n. 111-15-9)
674. Acido metossiacetico (CAS n. 625-45-6)
675. Ftalato di dibutile (CAS n. 84-74-2)
676. Ossido di bis(2-metossietile) (CAS n. 111-96-6)
677. Ftalato di bis(2-etilesile) (CAS n. 117-81-7)
678. Ftalato di bis(2-metossietile) (CAS n. 117-82-8)
679. Acetato di 2-metossipropile (CAS n. 70657-70-4)
680. [[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]metil]tio]acetato di 2-etilesile (CAS n. 80387-97-9)
681. Acrilammide, qualora non sia indicato altrimenti nella direttiva (CAS n. 79-06-1)
682. Acrilonitrile (CAS n. 107-13-1)
683. 2-nitropropano (CAS n. 79-46-9)
684. Dinosebe (CAS n. 88-85-7), suoi sali e esteri, ad eccezione di quelli indicati altrove nell'elenco
685. 2-nitroanisolo (CAS n. 91-23-6)
686. 4-nitrobifenile (CAS n. 92-93-3)
687. 2,4-dinitrotoluene (CAS n. 121-14-2)
688. Binapacril (CAS n. 485-31-4)
689. 2-nitronaftalene (CAS n. 581-89-5)
690. 2,3-dinitrotoluene (CAS n. 602-01-7)
691. 5-nitroacenaftene (CAS n. 602-87-9)
692. 2,6-dinitrotoluene (CAS n. 606-20-2)
693. 3,4-dinitrotoluene (CAS n. 610-39-9)
694. 3,5-dinitrotoluene (CAS n. 618-85-9)
695. 2,5-dinitrotoluene (CAS n. 619-15-8)
696. Dinoterbe (CAS n. 1420-07-1), suoi sali e esteri
697. Nitrofene (CAS n. 1836-75-5)
698. Dinitrotoluene (CAS n. 25321-14-6)
699. Diazometano (CAS n. 334-88-3)
700. 1,4,5,8-tetraamminoantrachinone (Blu Disperso 1) (CAS n. 2475-45-8)
701. Dimetilnitrosoammina (CAS n. 62-75-9)
702. 1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina (CAS n. 70-25-7)
703. Nitrosodipropilammina (CAS n. 621-64-7)
704. 2,2′-(nitrosoimmino)bisetanolo (CAS n. 1116-54-7)
705. 4,4′-metilendianilina (CAS n. 101-77-9)
706. 4,4′-(4-imminocicloesa-2,5-dienilidenemetilen)dianilina, cloridrato (CAS n. 569-61-9)
707. 4,4′-metilendi-o-toluidina (CAS n. 838-88-0)
708. o-anisidina (CAS n. 90-04-0)
709. 3,3′-dimetossibenzidina (CAS n. 119-90-4)
710. Sali di o-dianisidina
711. Sostanze coloranti azoiche a base di o-dianisidina
712. 3,3′-diclorobenzidina (CAS n. 91-94-1)
713. Benzidina, dicloridrato (CAS n. 531-85-1)
714. Solfato di [[1,1′-bifenil]-4,4′-diil]diammonio (CAS n. 531-86-2)
715. 3,3′-diclorobenzidina, dicloridrato (CAS n. 612-83-9)
716. Solfato di benzidina (CAS n. 21136-70-9)
717. Acetato di benzidina (CAS n. 36341-27-2)
718. Diidrogenobis(solfato) di 3,3′-diclorobenzidina (CAS n. 64969-34-2)
719. Solfato di 3,3′-diclorobenzidina (CAS n. 74332-73-3)
720. Azocoloranti della benzidina
721. 4,4′-bi-o-toluidina (CAS n. 119-93-7)
722. 4,4′-bi-o-toluidina, dicloridrato (CAS n. 612-82-8)
723. Bis(idrogenosolfato) di [3,3′-dimetil[1,1′-bifenil]-4,4′-diil]diammonio (CAS n. 64969-36-4)
724. Solfato di 4,4′-bi-o-toluidina (CAS n. 74753-18-7)
725. Sostanze coloranti a base di o-tolidina
726. Bifenil-4-ilammina (CAS n. 92-67-1) e suoi sali
727. Azobenzene (CAS n. 103-33-3)
728. Acetato di (metil-ONN-azossi)metile (CAS n. 592-62-1)
729. Cicloesimide (CAS n. 66-81-9)
730. 2-metilaziridina (CAS n. 75-55-8)
731. Imidazolidin-2-tione (CAS n. 96-45-7)
732. Furano (CAS n. 110-00-9)
733. Aziridina (CAS n. 151-56-4)
734. Captafolo (CAS n. 2425-06-1)
735. Carbadox (CAS n. 6804-07-5)
736. Flumioxazine (CAS n. 103361-09-7)
737. Tridemorfo (CAS n. 24602-86-6)
738. Vinclozolin (CAS n. 50471-44-8)
739. Fluazifop-butile (CAS n. 69806-50-4)
740. Flusilazolo (CAS n. 85509-19-9)
741. 1,3,5-tris(ossiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (CAS n. 2451-62-9)
742. Tioacetammide (CAS n. 62-55-5)
743. N,N-dimetilformammide (CAS n. 68-12-2)
744. Formammide (CAS n. 75-12-7)
745. N-metilacetammide (CAS n. 79-16-3)
746. N-metilformammide (CAS n. 123-39-7)
747. N,N-dimetilacetammide (CAS n. 127-19-5)
748. Triammide esametilfosforica (n. CAS 680-31-9)
749. Solfato di dietile (CAS n. 64-67-5)
750. Solfato di dimetile (CAS n. 77-78-1)
751. 1,3-propansulfone (CAS n. 1120-71-4)
752. Cloruro di dimetilsolfammoile (CAS n. 13360-57-1)
753. Sulfallate (CAS n. 95-06-7)
754. Miscela di: 4-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-4H-1,2,4-triazolo e 1-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-1H-1,2,4-triazolo (EC n. 403-250-2)
755. (+/–) tetraidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorochinossalin-2-ilossi)fenilossi]propionato (CAS n. 119738-06-6)
756. 6-idrossi-1-(3-isopropossipropil)-4-metil-2-osso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-diidro-3-piridin carbonitrile (CAS n. 85136-74-9)
757. Formiato di (6-(4-idrossi-3-(2-metossifenilazo)-2-solfonato-7-naftilammino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis[(ammino-1-metiletil)ammonio (CAS n. 108225-03-2)
758. [4′-(8-acetilammino-3,6-disolfonato-2-naftilazo)-4″-(6-benzoilammino-3-solfonato-2-naftilazo)-bifenil-1,3′,3″,1″′-tetraolato-O,O′, O″, O″′]rame(II) di trisodio (EC n. 413-590-3)
759. Miscela di: N-[3-idrossi-2-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e N-[2,3-bis-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e metilacrilammide e 2-metil-N-(2-metilacriloilamminometossipropossimetil)-2-metilacrilammide e N-(2,3-diidrossipropossimetil)-2-metilacrilammide (EC n. 412-790-8)
760. 1,3,5-tris-[(2S e 2R)-2,3-epossipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (CAS n. 59653-74-6)
761. Erionite (CAS n. 12510-42-8)
762. Amianto (CAS n. 12001-28-4)
763. Petrolio (CAS n. 8002-05-9)
764. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di idrocracking (CAS n. 64741-76-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
765. Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante raffinata con solvente (CAS n. 64741-88-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
766. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera raffinata con solvente (CAS n. 64741-89-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
767. Oli residui (petrolio), deasfaltazione con solvente (CAS n. 64741-95-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
768. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante raffinata con solvente (CAS n. 64741-96-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
769. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera raffinata con solvente (CAS n. 64741-97-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
770. Oli residui (petrolio), raffinati con solvente (CAS n. 64742-01-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
771. Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con argilla (CAS n. 64742-36-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
772. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con argilla (CAS n. 64742-37-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
773. Oli residui (petrolio), trattati con argilla (CAS n. 64742-41-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
774. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con argilla (CAS n. 64742-44-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
775. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con argilla (CAS n. 64742-45-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
776. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante idrotrattata (CAS n. 64742-52-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
777. Distillati (petrolio), naftenici leggeri idrotrattati (CAS n. 64742-53-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
778. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti idrotrattati (CAS n. 64742-54-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
779. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri idrotrattati (CAS n. 64742-55-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
780. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-56-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
781. Oli residui (petrolio), idrotrattati (CAS n. 64742-57-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
782. Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-62-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
783. Distillati (petrolio), naftenici pesanti deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-63-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
784. Distillati (petrolio), naftenici leggeri deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-64-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
785. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-65-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
786. Olio di trasudamento (petrolio) (CAS n. 64742-67-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
787. Oli naftenici (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-68-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
788. Oli naftenici (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-69-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
789. Oli di paraffina (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-70-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
790. Oli di paraffina (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-71-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
791. Oli naftenici (petrolio), pesanti complessi deparaffinati (CAS n. 64742-75-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
792. Oli naftenici (petrolio), leggeri complessi deparaffinati (CAS n. 64742-76-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
793. Estratti (petrolio), con solvente, da distillato naftenico pesante, concentrato in aromatici (CAS n. 68783-00-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
794. Estratti (petrolio), con solvente, da distillato paraffinico pesante raffinato con solvente (CAS n. 68783-04-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
795. Estratti (petrolio), distillati paraffinici pesanti, deasfaltati con solvente (CAS n. 68814-89-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
796. Oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, alta viscosità, idrotrattati (CAS n. 72623-85-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
797. Oli lubrificanti (petrolio), C15-30, a base di olio neutro, idrotrattati (CAS n. 72623-86-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
798. Oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, idrotrattati (CAS n. 72623-87-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
799. Oli lubrificanti (CAS n. 74869-22-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
800. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati complessi (CAS n. 90640-91-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
801. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati complessi (CAS n. 90640-92-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
802. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, trattati con argilla (CAS n. 90640-94-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
803. Idrocarburi, C20-50, paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, idrotrattati (CAS n. 90640-95-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
804. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, trattati con argilla (CAS n. 90640-96-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
805. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, idrotrattati (CAS n. 90640-97-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
806. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrotrattato (CAS n. 90641-07-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
807. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, idrotrattati (CAS n. 90641-08-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
808. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrotrattati (CAS n. 90641-09-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
809. Oli residui (petrolio), idrotrattati deparaffinati con solvente (CAS n. 90669-74-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
810. Oli residui (petrolio), deparaffinati cataliticamente (CAS n. 91770-57-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
811. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 91995-39-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
812. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 91995-40-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
813. Distillati (petrolio), raffinati con solvente idrocrackizzati, deparaffinati (CAS n. 91995-45-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
814. Distillati (petrolio), naftenici leggeri raffinati con solvente, idrotrattati (CAS n. 91995-54-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
815. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero idrotrattato (CAS n. 91995-73-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
816. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico leggero, idrodesolforato (CAS n. 91995-75-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
817. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, trattati con acido (CAS n. 91995-76-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
818. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrodesolforati (CAS n. 91995-77-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
819. Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto, idrotrattati (CAS n. 91995-79-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
820. Olio da residuo di fondo (petrolio), idrotrattato (CAS n. 92045-12-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
821. Oli lubrificanti (petrolio), C17-35, estratti con solvente, deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 92045-42-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
822. Oli lubrificanti (petrolio), non aromatici idrocrackizzati deparaffinati con solvente (CAS n. 92045-43-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
823. Oli residui (petrolio), idrocrackizzati trattati con acido deparaffinati con solvente (CAS n. 92061-86-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
824. Oli paraffinici (petrolio), pesanti deparaffinati raffinati con solvente (CAS n. 92129-09-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
825. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, trattati con argilla (CAS n. 92704-08-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
826. Oli lubrificanti (petrolio), oli di base, paraffinici (CAS n. 93572-43-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
827. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrodesolforato (CAS n. 93763-10-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
828. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante deparaffinato con solvente, idrodesolforato (CAS n. 93763-11-2), con contenuto 3 % p/p di estratto di DMSO
829. Idrocarburi, residui paraffinici idrocrackizzati della distillazione, deparaffinati con solvente (CAS n.93763-38-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
830. Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido (CAS n. 93924-31-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
831. Olio di sedimento (petrolio), trattato con argilla (CAS n. 93924-32-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
832. Idrocarburi, C20-50, distillato sotto vuoto dell'idrogenazione dell'olio residuo (CAS n. 93924-61-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
833. Distillati (petrolio), pesanti idrotrattati raffinati con solvente, idrogenati (CAS n. 94733-08-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
834. Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente (CAS n. 94733-09-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
835. Oli lubrificanti (petrolio), C18-40, a base distillato deparaffinati con solvente idrocrackizzati (CAS n. 94733-15-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
836. Oli lubrificanti (petrolio), C18-40, a base distillato deparaffinati con solvente idrogenati (CAS n. 94733-16-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
837. Idrocarburi, C13-30, ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente (CAS n. 95371-04-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
838. Idrocarburi, C16-32, ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente (CAS n. 95371-05-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
839. Idrocarburi, C37-68, residui della distillazione sotto vuoto deparaffinati deasfaltati idrotrattati (CAS n. 95371-07-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
840. Idrocarburi, C37-65, residui della distillazione sotto vuoto deasfaltati idrotrattati (CAS n. 95371-08-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
841. Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente (CAS n. 97488-73-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
842. Distillati (petrolio), pesanti idrogenati raffinati con solvente (CAS n. 97488-74-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
843. Oli lubrificanti (petrolio), C18-27, idrocrackizzati deparaffinati con solvente (CAS n. 97488-95-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
844. Idrocarburi, C17-30, residuo della distillazione atmosferica deasfaltato con solvente idrotrattato, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-87-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
845. Idrocarburi, C17-40, residuo della distillazione idrotrattato deasfaltato con solvente, frazioni leggere della distillazione sotto vuoto (CAS n. 97722-06-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
846. Idrocarburi, C13-27, naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-09-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
847. Idrocarburi, C14-29, naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-10-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
848. Olio di sedimento (petrolio), trattato con carbone (CAS n. 97862-76-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
849. Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido silicico (CAS n. 97862-77-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
850. Idrocarburi, C27-42, dearomatizzati (CAS n. 97862-81-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
851. Idrocarburi, C17-30, distillati idrotrattati, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97862-82-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
852. Idrocarburi, C27-45, distillazione naftenica sotto vuoto (CAS n. 97862-83-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
853. Idrocarburi, C27-45, dearomatizzati (CAS n. 97926-68-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
854. Idrocarburi, C20-58, idrotrattati (CAS n. 97926-70-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
855. Idrocarburi, C27-42, naftenici (CAS n. 97926-71-1), con contenuto 3 % p/p di estratto di DMSO
856. Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con carbone (CAS n. 100684-02-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
857. Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con argilla (CAS n. 100684-03-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
858. Estratti (petrolio), leggeri sotto vuoto, gasolio solvente, trattati con carbone (CAS n. 100684-04-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
859. Estratti (petrolio), gasolio leggero sotto vuoto solvente, trattato con argilla (CAS n. 100684-05-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
860. Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con carbone (CAS n. 100684-37-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
861. Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con argilla (CAS n. 100684-38-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
862. Oli lubrificanti (petrolio), C>25, estratti con solvente, deasfaltati, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-69-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
863. Oli lubrificanti (petrolio), C17-32, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-70-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
864. Oli lubrificanti (petrolio), C20-35, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-71-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
865. Oli lubrificanti (petrolio), C24-50, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-72-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO
866. Distillati (petrolio), frazione intermedia addolcita (CAS n. 64741-86-2), a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
867. Gasoli (petrolio), raffinati con solvente (CAS n. 64741-90-8) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
868. Distillati (petrolio), frazione intermedia raffinata con solvente (CAS n. 64741-91-9) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
869. Gasoli (petrolio), trattati con acido (CAS n. 64742-12-7) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
870. Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con acido (CAS n. 64742-13-8) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
871. Distillati (petrolio), frazione leggera trattata con acido (CAS n. 64742-14-9) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
872. Gasoli (petrolio), neutralizzati chimicamente (CAS n. 64742-29-6) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
873. Distillati (petrolio), frazione intermedia neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-30-9) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
874. Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con argilla (CAS n. 64742-38-7) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
875. Distillati (petrolio), frazione intermedia idrotrattata (CAS n. 64742-46-7) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
876. Gasoli (petrolio), idrodesolforati (CAS n. 64742-79-6) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
877. Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati (CAS n. 64742-80-9) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
878. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, altobollenti (CAS n. 68477-29-2) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
879. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, a punto di ebollizione intermedio (CAS n. 68477-30-5) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
880. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, bassobollenti (CAS n. 68477-31-6) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
881. Alcani, C12-26-ramificati e lineari (CAS n. 90622-53-0) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
882. Distillati (petrolio), intermedi altamente raffinati (CAS n. 90640-93-0) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
883. Distillati (petrolio), da reforming catalitico, concentrato di aromatici pesanti (CAS n. 91995-34-5) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
884. Gasoli, paraffinici (CAS n. 93924-33-5) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
885. Nafta (petrolio), raffinata con solvente idrodesolforata pesante (CAS n. 97488-96-5) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
886. Idrocarburi, C16-20, idrotrattati, distillato intermedio, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-85-9) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
887. Idrocarburi, C12-20, paraffinici idrotrattati, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-86-0) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
888. Idrocarburi, C11-17, naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-08-2) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
889. Gasoli, idrotrattati (CAS n. 97862-78-7) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
890. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri trattati con carbone (CAS n. 100683-97-4) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
891. Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con carbone (CAS n. 100683-98-5) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
892. Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con argilla (CAS n. 100683-99-6) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
893. Grassi lubrificanti (CAS n. 74869-21-9) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
894. Paraffina molle (petrolio) (CAS n. 64742-61-6) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
895. Paraffina molle (petrolio), trattata con acido (CAS n. 90669-77-5) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
896. Paraffina molle (petrolio), trattata con argilla (CAS n. 90669-78-6) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
897. Paraffina molle (petrolio), idrotrattata (CAS n. 92062-09-4) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
898. Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione (CAS n. 92062-10-7) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
899. Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione, idrotrattata (CAS n. 92062-11-8) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
900. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con carbone (CAS n. 97863-04-2) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
901. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con argilla (CAS n. 97863-05-3) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
902. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con acido silicico (CAS n. 97863-06-4) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
903. Paraffina molle (petrolio), trattata con carbone (CAS n. 100684-49-9) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena
904. Petrolato (CAS n. 8009-03-8), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
905. Petrolato (petrolio), ossidato (CAS n. 64743-01-7), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
906. Petrolato (petrolio), trattato con allumina (CAS n. 85029-74-9), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
907. Petrolato (petrolio), idrotrattato (CAS n. 92045-77-7), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
908. Petrolato (petrolio), trattato con carbone (CAS n. 97862-97-0), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
909. Petrolato (petrolio), trattato con acido silicico (CAS n. 97862-98-1), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
910. Petrolato (petrolio), trattato con argilla (CAS n. 100684-33-1), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
911. Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking catalitico (CAS n. 64741-59-9)
912. Distillati (petrolio), frazioni intermedie di cracking catalitico (CAS n. 64741-60-2)
913. Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking termico (CAS n. 64741-82-8)
914. Distillati (petrolio), idrodesolforati leggeri crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-25-5)
915. Distillati (petrolio), frazione leggera di nafta crackizzata con vapore d'acqua (CAS n. 68475-80-9)
916. Distillati (petrolio), distillati di «steam cracking» del petrolio crackizzati (CAS n. 68477-38-3)
917. Gasoli (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua (CAS n. 68527-18-4)
918. Distillati (petrolio), intermedi crackizzati termicamente idrodesolforati (CAS n. 85116-53-6)
919. Gasoli (petrolio), crackizzati termicamente, idrodesolforati (CAS n. 92045-29-9)
920. Residui (petrolio), nafta crackizzata con vapore idrogenata (CAS n. 92062-00-5)
921. Residui (petrolio), distillazione di nafta da cracking con vapore (CAS n. 92062-04-9)
922. Distillati (petrolio), leggeri da cracking catalitico, degradati termicamente (CAS n. 92201-60-0)
923. Residui (petrolio), nafta da immersione di calore («heat soaking») e cracking con vapore (CAS n. 93763-85-0)
924. Gasoli (petrolio), leggeri sotto vuoto, idrodesolforati crackizzati termicamente (CAS n. 97926-59-5)
925. Distillati (petrolio), idrodesolforati intermedi da «coker» (CAS n. 101316-59-0)
926. Distillati (petrolio), pesanti crackizzati con vapore (CAS n. 101631-14-5)
927. Residui (petrolio), torre di distillazione atmosferica (CAS n. 64741-45-3)
928. Gasoli (petrolio), frazioni pesanti sotto vuoto (CAS n. 64741-57-7)
929. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking catalitico (CAS n. 64741-61-3)
930. Oli purificati (petrolio), cracking catalitico (CAS n. 64741-62-4)
931. Residui (petrolio), frazionatore di reforming catalitico (CAS n. 64741-67-9)
932. Residui (petrolio), frazioni di idrocracking (CAS n. 64741-75-9)
933. Residui (petrolio), da cracking termico (CAS n. 64741-80-6)
934. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking termico (CAS n. 64741-81-7)
935. Gasoli (petrolio), idrotrattati, sotto vuoto (CAS n. 64742-59-2)
936. Residui (petrolio), idrodesolforati torre di distillazione atmosferica (CAS n. 64742-78-5)
937. Gasoli (petrolio), pesanti idrodesolforati sotto vuoto (CAS n. 64742-86-5)
938. Residui (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua (CAS n. 64742-90-1)
939. Residui (petrolio), atmosferici (CAS n. 68333-22-2)
940. Oli purificati (petrolio), idrodesolforati crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-26-6)
941. Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-27-7)
942. Distillati (petrolio), idrodesolforati pesanti crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-28-8)
943. Olio combustibile, oli di prima distillazione da residui, ad alto contenuto di zolfo (CAS n. 68476-32-4)
944. Olio combustibile, residuo (CAS n. 68476-33-5)
945. Residui (petrolio), distillazione residui frazionatore impianto di reforming catalitico (CAS n. 68478-13-7)
946. Residui (petrolio), gasolio pesante di coking e gasolio sotto vuoto (CAS n. 68478-17-1)
947. Residui (petrolio), tagli pesanti di coking e frazioni leggere sotto vuoto (CAS n. 68512-61-8)
948. Residui (petrolio), frazione leggera sotto vuoto (CAS n. 68512-62-9)
949. Residui (petrolio), leggeri crackizzati con vapore (CAS n. 68513-69-9)
950. Olio combustibile n. 6 (CAS n. 68553-00-4)
951. Residui (petrolio), impianto di topping, basso tenore di zolfo (CAS n. 68607-30-7)
952. Gasoli (petrolio), pesanti, distillazione atmosferica (CAS n. 68783-08-4)
953. Residui (petrolio), da scrubber impianto coking, contenenti aromatici ad anelli condensati (CAS n. 68783-13-1)
954. Distillati (petrolio), sotto vuoto, residui di petrolio (CAS n. 68955-27-1)
955. Residui (petrolio), crackizzati con vapore, resinosi (CAS n. 68955-36-2)
956. Distillati (petrolio), tagli intermedi sotto vuoto (CAS n. 70592-76-6)
957. Distillati (petrolio), tagli leggeri sotto vuoto (CAS n. 70592-77-7)
958. Distillati (petrolio), sotto vuoto (CAS n. 70592-78-8)
959. Gasoli (petrolio), pesanti sotto vuoto da coker idrodesolforati (CAS n. 85117-03-9)
960. Residui (petrolio), crackizzati con vapore, distillati (CAS n. 90669-75-3)
961. Residui (petrolio), sotto vuoto, leggeri (CAS n. 90669-76-4)
962. Olio combustibile, pesante, alto livello di zolfo (CAS n. 92045-14-2)
963. Residui (petrolio), cracking catalitico (CAS n. 92061-97-7)
964. Distillati (petrolio), intermedi da cracking catalitico, degradati termicamente (CAS n. 92201-59-7)
965. Oli residui (petrolio) (CAS n. 93821-66-0)
966. Residui, crackizzati con vapore, trattati termicamente (CAS n. 98219-64-8)
967. Distillati (petrolio), idrodesolforati taglio intero intermedi (CAS n. 101316-57-8)
968. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere (CAS n. 64741-50-0)
969. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti (CAS n. 64741-51-1)
970. Distillati (petrolio), frazioni nafteniche leggere (CAS n. 64741-52-2)
971. Distillati (petrolio), frazioni nafteniche pesanti (CAS n. 64741-53-3)
972. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con acido (CAS n. 64742-18-3)
973. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con acido (CAS n. 64742-19-4)
974. Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con acido (CAS n. 64742-20-7)
975. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con acido (CAS n. 64742-21-8)
976. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti neutralizzate chimicamente (CAS n. 64742-27-4)
977. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere neutralizzate chimicamente (CAS n. 64742-28-5)
978. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-34-3)
979. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-35-4)
980. Estratti (petrolio), frazione naftenica leggera distillata con solvente (CAS n. 64742-03-6)
981. Estratti (petrolio), frazione paraffinica pesante distillata con solvente (CAS n. 64742-04-7)
982. Estratti (petrolio), frazione paraffinica leggera distillata con solvente (CAS n. 64742-05-8)
983. Estratti (petrolio), distillato naftenico pesante da solvente (CAS n. 64742-11-6)
984. Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto (CAS n. 91995-78-7)
985. Idrocarburi, C26-55, ricchi di aromatici (CAS n. 97722-04-8)
986. 3,3′-[[1,1′-bifenil]-4,4′-diilbis(azo)] bis(4-amminonaftalen-1-solfonato) di disodio, (CAS n. 573-58-0)
987. 4-ammino-3-[[4′-[(2,4-diamminofenil)azo] [1,1′-bifenil]-4-il]azo]-5-idrossi-6-(fenilazo) naftalen-2,7-disolfonato di disodio, (CAS n. 1937-37-7)
988. 3,3′-[[1,1′-bifenil]-4,4′-diilbis(azo)]bis[5-ammino-4-idrossinaftalen-2,7-disolfonato] di tetrasodio, (CAS n. 2602-46-2)
989. 4-o-tolilazo-o-toluidina, (CAS n. 97-56-3)
990. 4-amminoazobenzene, (CAS n. 60-09-3)
991. [5-[[4′-[[2,6-diidrossi-3-[(2-idrossi-5-solfofenil)azo]fenil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]salicilato(4-)]cuprato(2-) (CAS n. 16071-86-6)
992. Etere diglicidilico di resorcinolo (CAS n. 101-90-6)
993. 1,3-difenilguanidina (CAS n. 102-06-7)
994. Epossido di eptacloro (CAS n. 1024-57-3)
995. 4-nitrosofenolo (CAS n. 104-91-6)
996. Carbendazina (CAS n. 10605-21-7)
997. Ossido di allile e glicidile (CAS n. 106-92-3)
998. Cloroacetaldeide (CAS n. 107-20-0)
999. Esano (CAS n. 110-54-3)
1000. 2-(2-metossietossi)etanolo (CAS n. 111-77-3)
1001. (+/–)-2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2-tetrafluoroetiletere (CAS n. 112281-77-3)
1002. 4-[4-(1,3-diidrossiprop-2-il)fenilammino]-1,8-diidrossi-5-nitroantrachinone (CAS n. 114565-66-1)
1003. 5,6,12,13-tetracloroantra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)diisochinolin-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone (CAS n. 115662-06-1)
1004. Fosfato di tris(2-cloroetile) (CAS n. 115-96-8)
1005. 4′-etossi-2-benzimidazolanilide (CAS n. 120187-29-3)
1006. Diidrossido di nichel (CAS n. 12054-48-7)
1007. N,N-dimetilanilina (CAS n. 121-69-7)
1008. Simazina (CAS n. 122-34-9)
1009. Bis(ciclopentadienil)-bis(2,6-difluoro-3-(pirrol-1-il)-fenil)titanio (CAS n. 125051-32-3)
1010. N,N,N′,N′-tetraglicidil-4,4′-diammino-3,3′-dietildifenilmetano (CAS n. 130728-76-6)
1011. Pentaossido di divanadio (CAS n. 1314-62-1)
1012. Sali alcalini di pentaclorofenolo (CAS n. 131-52-2 e 7778-73-6)
1013. Fosfamidon (CAS n. 13171-21-6)
1014. N-(triclorometiltio)ftalimmide (CAS n. 133-07-3)
1015. N-2-naftilanilina (CAS n. 135-88-6)
1016. Ziram (CAS n. 137-30-4)
1017. 1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene (CAS n. 138526-69-9)
1018. Propazina (CAS n. 139-40-2)
1019. Tricloroacetato di 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetiluronio; monuron-TCA (CAS n. 140-41-0)
1020. Isoxaflutolo (CAS n. 141112-29-0)
1021. Kresoxim-metile (CAS n. 143390-89-0)
1022. Clordecone (CAS n. 143-50-0)
1023. 9-vinilcarbazolo (CAS n. 1484-13-5)
1024. Acido 2-etilesanoico (CAS n. 149-57-5)
1025. Monuron (CAS n. 150-68-5)
1026. Cloruro di morfolin-4-carbonile (CAS n. 15159-40-7)
1027. Daminozide (CAS n. 1596-84-5)
1028. Alacloro (CAS n. 15972-60-8)
1029. Prodotto di condensazione UVCB di: cloruro di tetrachis-idrossimetilfosfonio, urea e sego alchilammina C16-18 distillata idrogenata (CAS n. 166242-53-1)
1030. Iossinilo (CAS n. 1689-83-4)
1031. 3,5-dibromo-4-idrossibenzonitrile (CAS n. 1689-84-5)
1032. Ottanoato di 2,6-dibromo-4-cianofenile (CAS n. 1689-99-2)
1033. [4-[[4-(dimetilammino)fenil][4-[etil(3-solfonatobenzil)ammino]fenil]metilen]cicloesa-2,5-dien-1-iliden](etil)(3-solfonatobenzil)ammonio, sale di sodio (CAS n. 1694-09-3)
1034. 5-cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one (CAS n. 17630-75-0)
1035. Benomil (CAS n. 17804-35-2)
1036. Clorotalonil (CAS n. 1897-45-6)
1037. N′-(4-cloro-o-tolil)-N,N-dimetilformammidina, monocloridrato (CAS n. 19750-95-9)
1038. 4,4′-metilenbis(2-etilanilina) (CAS n. 19900-65-3)
1039. Valinammide (CAS n. 20108-78-5)
1040. [(p-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-24-5)
1041. [(m-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-25-6)
1042. Ossido di 2,3-epossipropile e o-tolile (CAS n. 2210-79-9)
1043. [(tolilossi)metil]ossirano, cresile glicidile etere (CAS n. 26447-14-3)
1044. Diallato (CAS n. 2303-16-4))
1045. Benzil-2,4-dibromobutanoato (CAS n. 23085-60-1)
1046. Trifluoroiodometano (CAS n. 2314-97-8)
1047. Tiofanato-metile (CAS n. 23564-05-8)
1048. Dodecacloropentaciclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]decano (CAS n. 2385-85-5)
1049. Propizammida (CAS n. 23950-58-5)
1050. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6)
1051. 2,3,4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7)
1052. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2)
1053. (R)-α-feniletilammonio(-)-(1R,2S)-(1,2-epossipropil)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7)
1054. 5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)
1055. Giallo Disperso 3 (CAS n. 2832-40-8)
1056. 1,2,4-triazolo (CAS n. 288-88-0)
1057. Aldrin (CAS n. 309-00-2)
1058. Diuron (CAS n. 330-54-1)
1059. Linuron (CAS n. 330-55-2)
1060. Carbonato di nichel (CAS n. 3333-67-3)
1061. 3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea (CAS n. 34123-59-6)
1062. Iprodione (CAS n. 36734-19-7)
1063. Ottanoato di 4-ciano-2,6-diiodofenile (CAS n. 3861-47-0)
1064. 5-(2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidropirimidina)-3-fluoro-2-idrossimetiltetraidrofurano (CAS n. 41107-56-6)
1065. Crotonaldeide (CAS n. 4170-30-3)
1066. Esaidrociclopenta(c)pirrol-1-(1H)-ammonio-N-etossicarbonil-N-(p-oilsolfonil)azanide (EC n. 418-350-1)
1067. 4,4′-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina] (CAS n. 492-80-8)
1068. DNOC (CAS n. 534-52-1)
1069. Cloruro di toluidinio (CAS n. 540-23-8)
1070. Solfato di toluidina (1:1) (CAS n. 540-25-0)
1071. 2-(4-terz-butilfenil)etanolo (CAS n. 5406-86-0)
1072. Fention (CAS n. 55-38-9)
1073. Clordano, puro (CAS n. 57-74-9)
1074. Esan-2-one (CAS n. 591-78-6)
1075. Fenarimol (CAS n. 60168-88-9)
1076. Acetammide (CAS n. 60-35-5)
1077. N-cicloesil-N-metossi-2,5-dimetil-3-furammide (CAS n. 60568-05-0)
1078. Dieldrin (CAS n. 60-57-1)
1079. 4,4′-isobutiletilidendifenolo (CAS n. 6807-17-6)
1080. Clordimeforme (CAS n. 6164-98-3)
1081. Amitrolo (CAS n. 61-82-5)
1082. Carbaril (CAS n. 63-25-2)
1083. Distillati (petrolio), frazioni leggere di idrocracking (CAS n. 64741-77-1)
1084. Bromuro di 1-etil-1-metilmorfolinio (CAS n. 65756-41-4)
1085. (3-clorofenil)-(4-metossi-3-nitrofenil)metanone (CAS n. 66938-41-8)
1086. Combustibili, diesel (CAS n. 68334-30-5), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena
1087. Olio combustibile n. 2 (CAS n. 68476-30-2)
1088. Olio combustibile n. 4 (CAS n. 68476-31-3)
1089. Combustibili, diesel n. 2 (CAS n. 68476-34-6)
1090. 2,2-dibromo-2-nitroetanolo (CAS n. 69094-18-4)
1091. Bromuro di 1-etil-1-metilpirrolidinio (CAS n. 69227-51-6)
1092. Monocrotofos (CAS n. 6923-22-4)
1093. Nichel (CAS n. 7440-02-0)
1094. Bromometano (CAS n. 74-83-9)
1095. Clorometano (CAS n. 74-87-3)
1096. Iodometano (CAS n. 74-88-4)
1097. Bromoetano (CAS n. 74-96-4)
1098. Eptacloro (CAS n. 76-44-8)
1099. Idrossido di fentina (CAS n. 76-87-9)
1100. Solfato di nichel (CAS n. 7786-81-4)
1101. 3,5,5-trimetilcicloes-2-enone (CAS n. 78-59-1)
1102. 2,3-dicloropropene (CAS n. 78-88-6)
1103. Fluazifop-P-butile (CAS n. 79241-46-6)
1104. Acido (S)-2,3-diidro-1H-indol-carbossilico (CAS n. 79815-20-6)
1105. Toxafene (CAS n. 8001-35-2)
1106. (4-idrazinofenil)-N-metilmetansolfonammide, cloridrato (CAS n. 81880-96-8)
1107. ►C10 CI Solvente Giallo 14 (CAS n. 842-07-9) ◄
1108. Clozolinate (CAS n. 84332-86-5)
1109. Alcani, C10-13, cloro (CAS n. 85535-84-8)
1110. Pentaclorofenolo (CAS n. 87-86-5)
1111. 2,4,6-triclorofenolo (CAS n. 88-06-2)
1112. Cloruro di dietilcarbammoile (CAS n. 88-10-8)
1113. 1-vinil-2-pirrolidone (CAS n. 88-12-0)
1114. Miclobutanil; 2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)esanonitrile (CAS n. 88671-89-0)
1115. Acetato di fentina (CAS n. 900-95-8)
1116. Bifenil-2-ilammina (CAS n. 90-41-5)
1117. Trans-4-cicloesil-L-prolina, monocloridrato (CAS n. 90657-55-9)
1118. Diisocianato di 2-metil-m-fenilene (CAS n. 91-08-7)
1119. Diisocianato di 4-metil-m-fenilene (CAS n. 584-84-9)
1120. Diisocianato di m-tolilidene (CAS n. 26471-62-5)
1121. Carburanti, aerei a reazione, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking (CAS n. 94114-58-6)
1122. Carburanti, diesel, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking (CAS n. 94114-59-7)
1123. Pece (CAS n. 61789-60-4), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene
1124. 2-butanossima (CAS n. 96-29-7)
1125. Idrocarburi, C16-20, residuo della distillazione di paraffine da idrocracking deparaffinati con solvente (CAS n. 97675-88-2)
1126. α,α-diclorotoluene (CAS n. 98-87-3)
1127. ►C10 Lana minerale, ad eccezione di quelle indicate altrove nell’elenco; [Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un’orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) superiore al 18 % in peso] ◄
1128. ►C10 Prodotto di reazione di acetofenone, formaldeide, cicloesilammina, metanolo e acido acetico (EC n. 406-230-1) ◄
1129. Sali di 4,4′-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina]
1130. 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesani, ad eccezione di quelli indicati altrove nell'elenco
1131. ►C10 Bis(7-acetammido-2-(4-nitro-2-ossidofenilazo)-3-solfonato-1-naftolato)cromato(1-) di trisodio (EC n. 400-810-8) ◄
1132. ►C10 Miscela di: 4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi-2-idrossipropil-2-(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenossi)fenolo e 4-allil-6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenolo (EC n. 417-470-1) ◄
ALLEGATO III
PARTE PRIMA
ELENCO DELLE SOSTANZE IL CUI USO È VIETATO NEI PRODOTTI COSMETICI, SALVO IN DETERMINATI LIMITI E CONDIZIONI
Numero d'ordine |
Sostanze |
Restrizioni |
Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta |
||
Campo di applicazione e/o uso |
Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito |
Altre limitazioni e prescrizioni |
|||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
1a |
Acido borico, borati e tetraborati |
(a) Talco |
(a) 5 % (espresso in acido borico, massa/massa) |
(a) 1. Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni 2. Da non usare su pelli escoriate o irritate se il tenore di borato solubile libero supera l'1,5 % (espresso in acido borico, massa/massa) |
(a) 1. Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni 2. Da non usare su pelli escoriate o irritate |
(b) Prodotti per l'igiene orale |
(b) 0,1 % (espresso in acido borico, massa/massa) |
(b) 1. Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni |
(b) 1. Non ingerire 2. Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni |
||
(c) Altri prodotti (ad eccezione dei prodotti per il bagno e per l'arricciatura dei capelli) |
(c) 3 % (espresso in acido borico, massa/massa) |
(c) 1. Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni 2. Da non usare su pelli escoriate o irritate se il tenore di borato solubile libero supera l'1,5 % (espresso in acido borico, massa/massa) |
(c) 1. Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni 2. Da non usare su pelli escoriate o irritate |
||
1b |
Tetraborati |
(a) Prodotti per il bagno |
(a) 18 % (espresso in acido borico, massa/massa) |
(a) Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni |
(a) Da non usare per il bagno di bambini al di sotto dei 3 anni |
(b) Prodotti per l'arricciatura dei capelli |
(b) 8 % (espresso in acido borico, massa/massa) |
(b) Risciacquare abbondantemente |
|||
2a |
Acido tioglicolico e i suoi sali |
a) Prodotti per l'arricciatura o la stiratura dei capelli |
(a) (b) (c) le istruzioni per l'uso formulate nella (nelle) lingua(e) nazionale(i) o ufficiale(i) deve comportare obbligatoriamente le seguenti frasi: — Evitare il contatto con gli occhi — Se il prodotto viene a contatto con gli occhi sciacquarli immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista — Indossare guanti appropriati [unicamente per a) e c)] |
(a) — Contiene sali dell'acido tioglicolico — Seguire le istruzioni per l'uso — Da conservare fuori dalla portata dei bambini — Solo per uso professionale (b) e (c)— Contiene sali dell'acido tioglicolico — Seguire le istruzioni per l'uso — Da conservare fuori dalla portata dei bambini |
|
— uso generale |
— 8 % pronto per l'uso pH 7-9,5 |
||||
— uso professionale |
— 11 % pronto per l'uso pH 7-9,5 |
||||
b) Prodotti per la depilazione |
— 5 % pronto per l'uso pH 7-12,7 |
||||
c) Altri prodotti per il trattamento dei capelli, destinati ad essere eliminati dopo l'applicazione |
— 2 % pronto per l'uso pH 7-9,5 Le percentuali sopra indicate sono calcolate in acido tioglicolico |
||||
2b |
Esteri dell'acido tioglicolico |
Prodotti per l'arricciatura e la stiratura dei capelli |
Le istruzioni per l'uso formulate nella (nelle) lingua(e) nazionale(i) o ufficiale(i) deve comportare obbligatoriamente le seguenti frasi: — Può causare una sensibilizzazione da contatto con la pelle — Evitare il contatto della sostanza con gli occhi — Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista — Indossare guanti appropriati |
— Contiene esteri dell'acido tioglicolico — Seguire le istruzioni per l'uso — Da conservare fuori dalla portata dei bambini |
|
— uso generale |
— 8 % pronto per l'uso pH 6-9,5 |
||||
— uso professionale |
— 11 % pronto per l'uso pH 6-9,5 Le percentuali sopra indicate sono calcolate in acido tioglicolico |
— ►C3 Solo per uso professionale ◄ |
|||
3 |
Acido ossalico, suoi esteri e suoi sali alcalini |
Prodotti per i capelli |
5 % |
Solo per uso professionale |
|
4 |
Ammoniaca |
6 % calcolato in NH3 |
Superiore al 2 %: contiene ammoniaca |
||
5 |
Tosylchloramidum natricum (*) |
0,2 % |
|||
6 |
Clorati di metalli alcalini |
a) Dentifrici b) Altri usi |
a) 5 % b) 3 % |
||
7 |
Cloruro di metilene |
35 % (In caso di miscela con 1,1,1 tricloroetano, la concentrazione totale non può superare il 35 %) |
Contenuto massimo di impurità: 0,2 % |
||
8 |
►M34 m- e p-fenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell'azoto e loro sali; derivati delle o-fenilendiammine (5) per sostituzione dell'azoto, ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato ◄ |
Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli: |
6 % calcolato in base libera |
||
a) uso generale |
a) Può dare una reazione allergica. ►M20 ◄ Contiene diamminnnobenzeni. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia |
||||
b) uso professionale |
b) Solo per uso professionale. Contiene diamminobenzeni. Può dare una reazione allergica. ►M20 ◄ ►M22 Portare guanti deguati ◄ |
||||
9 |
►M5 Diamminotolueni, loro derivati sostituiti all'azoto e loro sali (1) esclusa la sostanza 364 dell'allegato II ◄ |
Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli: |
10 % calcolato in base libera |
||
a) uso generale |
a) Può dare una reazione allergica. ►M20 ◄ Contiene Diamminotolueni. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia |
||||
b) uso professionale |
b) Solo per uso professionale. Contiene diamminotolueni. Può dare una reazione. alergica ►M20 ◄ ►M22 Portare guanti adeguati ◄ |
||||
10 |
Diamminofeloni (1) |
Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli: |
10 % calcolato in base libera |
||
a) uso generale |
a) Può dare una reazione allergica. ►M20 ◄ Contiene diamminofenoli. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia |
||||
b) uso professionale |
b) Solo per uso professionale. Contiene diamminofenoli. Può dare una reazione allergica. ►M20 ◄ ►M22 Portare guanti adeguati ◄ |
||||
11 |
Diclorofene (*) |
0,5 % |
Contiene diclorofene |
||
12 |
Acqua ossigenata e altri prodotti o miscele che liberano acqua ossigenata fra cui il carbammide di acqua ossigenata e il perossido di zinco |
a) Preparati per trattamenti capillari |
12 % di H2O2 (40 volumi), presente o liberata |
►M22 a) Portare guanti adeguati ◄ |
|
b) Preparati per l'igiene della pelle |
4 % di H2O2, presente o liberata |
a) b) c) Contiene acqua ossigenata |
|||
c) Preparati per rinforzare le unghie |
2 % di H2O2, presente o liberata |
Evitare il contatto del prodotto con gli occhi |
|||
d) Prodotti per l'igiene della bocca |
0,1 % di H2O2, presente o liberata |
Risciacquare immediatamente gli occhi, in caso di contatto con il prodotto |
|||
13 |
Formaldeide |
Preparati per indurire le unghie |
5 % calcolato in aldeide formica |
Proteggere la pipite con una sostanza grassa Contiene formaldeide (2) |
|
14 |
Idrochinone (3) |
a) Colorante ossidante in tinture per capelli: |
0,3 % |
a) 1. — Non utilizzare per tingere ciglia o sopracciglia |
|
1. Uso generale |
— Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto col prodotto — Contiene idrochinone |
||||
2. Uso professionale |
2. — Per uso esclusivamente professionale. — Contiene idrochinone — Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto col prodotto |
||||
b) kit di unghie finte |
0,02 % (dopo miscelazione per l'uso) |
Uso esclusivamente professionale |
b) — Per uso esclusivamente professionale — Evitare il contatto con la pelle — Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso |
||
15a |
Potassa caustica o soda caustica |
a) Solvente delle cuticole delle unghie |
a) 5 % in peso (4) |
a) Contiene un agente alcalino. Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità. Da tenere lontano dai bambini |
|
b) Prodotti per la stiratura dei capelli |
b) | b) | |||
1. uso generale |
1. 2 % in peso (4) |
1. Contiene un agente alcalino. Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità. Da tenere lontano dai bambini |
|||
2. uso professionale |
2. 4,5 % in peso (4) |
2. Solo per uso professionale. Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità |
|||
c) Regolatore del pH — depilatori |
c) Fino al pH 12,7 |
c) Da tenere lontano dai bambini. Evitare il contatto con gli occhi |
|||
d) Altri usi come regolatore del pH |
d) Fino al pH 11 |
||||
15b |
Lithium hydroxide |
a) Prodotti per la stiratura dei capelli |
a) |
a) |
|
1. Uso generale |
1. 2 % in peso (6) |
1. Contiene alcali Evitare il contatto con gli occhi. Può causare cecità Tenere lontano dalla portata dei bambini |
|||
2. Uso professionale |
2. 4,5 % in peso (6) |
2. Per uso esclusivamente professionale Evitare il contatto con gli occhi. Può causare cecità |
|||
b) Regolatore del pH — per depilatori |
b) valore del pH non superiore a 12,7 |
b) Contiene alcali Tenere lontano dalla portata dei bambini Evitare il contatto con gli occhi |
|||
c) Altri impieghi — regolatore del pH (unicamente per prodotti da eliminare con il risciacquo) |
c) valore del pH non superiore a 11 |
||||
15c |
Calcium hydroxide |
a) Prodotti per la stiratura dei capelli contenenti due componenti: idrossido di calcio ed un sale della guanidina |
a) 7 % in peso di Calcium hydroxide |
a) Contiene alcali Evitare il contatto con gli occhi Tenere lontano dalla portata dei bambini Può causare cecità |
|
b) Regolatore del pH — per depilatori |
b) valore del pH non superiore a 12,7 |
b) Contiene alcali Tenere lontano dalla portata dei bambini Evitare il contatto con gli occhi |
|||
c) Altri impieghi (ad esempio regolatore del pH, adiuvanti di processo) |
c) valore del pH non superiore a 11 |
||||
16 |
1-Naphthol (numero CAS 90-15-3) e suoi sali |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
2,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % |
Può causare una reazione allergica |
17 |
Nitrito di sodio |
Anticorrosivo |
0,2 % |
Da non usare con le ammine secondarie e/o terziarie o altre sostanze che formino nitroammine |
|
18 |
Nitrometano |
Anticorrosivo |
0,3 % |
||
19 |
Fenolo e suoi sali alcalini |
Saponi e preparati per lavare i capelli (shampoo) |
1 % calcolato in fenolo |
Contiene fenolo. |
|
►M20 ◄ |
|||||
21 |
Chinino e suoi sali |
a) Preparati per lavare i capelli (shampoo) |
a) 0,5 % calcolato in chinino-base |
||
b) lozioni per i capelli |
b) 0,2 % calcolato in chinino-base |
||||
22 |
Resorcina (3) |
a) Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli: |
a) 5 % |
a) | |
1. Uso generale |
1. Contiene resorcina. Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente |
||||
2. Uso professionale |
2. Solo per uso professionale. Contiene resorcina. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente. |
||||
b) Lozioni per i capelli e preparati per lavare i capelli (shampoo) |
b) 0,5 % |
b) Contiene resorcina |
|||
23 |
a) Solfuri alcalini |
a) Prodotti per la depilazione |
a) 2 % calcolato in zolfo pH ≤ 12,7 |
a) Da tenere lontano dai bambini. Evitare il contatto con gli occhi |
|
b) Solfuri alcalino-terrosi |
b) Prodotti per la depilazione |
b) 6 % calcolato in zolfo pH ≤ 12,7 |
b) Da tenere lontano dai bambini. Evitare il contatto con gli occhi |
||
24 |
Sali di zinco idrosoluili, tranne lo zinco piritione |
1 % calcolato in zinco |
|||
25 |
Zinco solfofenato |
Deodoranti, antitraspiranti e lozioni astringenti |
6 % calcolato in percentuale di sostanza anidra |
Evitare il contatto con gli occhi |
|
26 |
Monofluorofosfato di ammonio |
Prodotti per la cura della bocca |
0,15 % calcolato in F. In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 % |
Contiene monofluorofosfato di ammonio |
|
27 |
Monofluorofosfato di sodio |
idem |
0,15 % idem |
Contiene monofluorofosfato di sodio |
|
28 |
Monofluorofosfato di potassio |
idem |
0,15 % idem |
Contiene monofluorofosfato di potassio |
|
29 |
Monofluorofosfato di calcio |
idem |
0,15 % idem |
Contiene monofluorofosfato di calcio |
|
30 |
Flururo di calcio |
idem |
0,15 % idem |
Contiene fluoruro di calcio |
|
31 |
Fluoruro di sodio |
idem |
0,15 % idem |
Contiene fluoruro di sodio |
|
32 |
Fluoruro di potassio |
idem |
0,15 % idem |
Contiene fluoruro di potassio |
|
33 |
Fluoruro di ammonio |
idem |
0,15 % idem |
Contiene fluoruro di ammonio |
|
34 |
Fluoruro di alluminio |
idem |
0,15 % idem |
Contiene fluoruro di alluminio |
|
35 |
Fluoruro stannoso |
idem |
0,15 % idem |
Contiene fluoruro stannoso |
|
36 |
Idrofluoruro di cetilammina (idrofluoruro di esadecilammina) |
idem |
0,15 % idem |
Contiene idrofluoruro di cetilammina |
|
37 |
Diidrofluoruro di bis-(idrossietil) amminopropil-N-idrossietil-ottadecilammina |
idem |
0,15 % idem |
Contiene diidrofluoruro di bis-(idrossietil) amminopropil-N-idrossietil-ottadecilammina |
|
38 |
Diidrofluoruro di N,N′,N′-tri (poliossietilene)-N-esadecil-propilenediammina |
idem |
0,15 % idem |
Contiene diidrofluoruro di N,N′,N′-tri (poliossietilene)-N-esadecil-propilenediammina |
|
39 |
Idrofluoruro di ottadecenilammina |
idem |
0,15 % idem |
Contiene idrofluoruro di ottadecenilammina. |
|
40 |
Silicofluoruro di sodio |
idem |
0,15 % idem |
Contiene silicofluoruro di sodio |
|
41 |
Silicofluoruro di potassio |
idem |
0,15 % idem |
Contiene silicofluoruro di potassio |
|
42 |
Silicofluoruro di ammonio |
idem |
0,15 % idem |
Contiene silicofluoruro di potassio |
|
43 |
Silicofluoruro di magnesio |
idem |
0,15 % idem |
Contiene silicofluoruro di magnesio |
|
44 |
Bis (idrossimetil)-1,3-tione-2-imidazolidina |
a) Preparati per la cura dei capelli b) Preparati per la cura delle unghie |
a) fino al 2 % b) fino al 2 % |
a) Vietato negli aerosol (spray) b) Il pH del prodotto pronto per l'uso deve essere inferiore 4 |
Contiene bis(idrossimetil)-1,3-tione-2-imidazolidina |
45 |
Alcole benzilico |
Solventi, profumi e composizioni profumanti |
|||
46 |
Metil-6-cumarina |
Prodotti per l'igiene della bocca |
0,003 % |
||
47 |
Fluoridrato di nicometanolo |
Prodotti destinati all'igiene orale |
0,15 % calcolato in F |
Contiene fluoridrato di nicometanolo |
|
In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 % |
|||||
48 |
Nitrato d'argento |
Unicamente per i prodotti destinati alla colorazione delle ciglia e sopracciglia |
4 % |
— Contiene nitrato d'argento — Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente |
|
49 |
Disolfuro di selenio |
Shampoo antiforfora |
1 % |
Contiene disolfuro di selenio Evitare il contatto con gli occhie la pelle lesa |
|
50 |
Idrossicloruro di alluminio e di zirconio idrati AlxZr(OH)yClz e loro complessi con la glicina |
Antisudoriferi |
20 % di idrossicloruro di alluminio e di zirconio anidro 5,4 % di zirconio |
1. Il rapporto tra il numero di atomi di alluminio e di zirconio deve essere compreso tra 2 e 10 2. Il rapporto tra il numero di atomi di (Al + Zr) e di cloro deve essere compreso tra 0,9 e 2,1 3. Vietato nei generatori aerosol («spray») |
Non applicare sulla cute irritata o lesa |
51 |
Idrossi-8-Chinolina e sudsolfato |
Stabilizzante dell'acqua ossigenata nei preparati per il trattamento dei capelli destinati ad essere risciacquati. |
0,3 % calcolato come base |
||
Stabilizzante dell'acqua ossigenata nei preparati per il trattamento dei capelli che non vengono eliminati dopo l'applicazione |
0,03 % calcolato come base |
||||
52 |
Alcool metilico |
Denaturante per l'alcooletilico e l'alcool isopropilico |
5 % calcolato in % dell'alcool etilico e isopropilico |
||
53 |
Acido etidronico e i suoi sali (acido-1-idrossi-etilidendi-fosfonico e suoi sali) |
a) Prodotti per la cura dei capelli |
1,5 % espressi in acido etidronico |
►M15 ◄ |
|
b) Sapone |
0,2 % espressi in acido etidronico |
||||
54 |
Fenossipropano |
— Unicamente per i prodotti eliminati con risciacquo |
2,0 % |
Come conservante: vedi allegato VI, parte prima, n. 43 |
|
— Vietato nei prodotti per l'igiene della bocca |
|||||
▼M43 ————— |
|||||
56 |
Fluoruro di magnesio |
Prodotti per l'igiene della bocca |
0,15 % calcolato in fluoro. In caso di miscela con altri composti fluorati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima in fluoro resta stabilita a 0,15 % |
Contiene fluoruro di magnesio |
|
57 |
Cloruro di stronzio (esaidrato) |
a) Dentifrici |
3,5 % calcolato come stronzio. In caso di miscela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato, la concentrazione massima di stronzio resta fissata a 3,5 % |
Contiene cloruro di stronzio. Se ne sconsiglia l'impiego per i bambini |
|
b) Shampoo e prodotti per il trattamento del viso |
Calcolato come 2,1 % di stronzio. In caso di miscela con altri composti di stronzio, autorizzati da questo allegato, la concentrazione massima di stronzio resta fissata 2,1 % |
||||
58 |
Acetato di stronzio (semi - idrato) |
Dentifrici |
3,5 % alcolato come stronzio. In caso di miscela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato, la concentrazione massima di stronzio resta fissata a 3,5 %. |
Contiene acetato di stronzio. Se ne sconsiglia l'impiego per i bambini. |
|
59 |
Talco: silicato di magnesio idratato |
a) Prodotti polverulenti per bambini di età inferiore a tre anni b) Altri prodotti |
►C6 a) Tenere lontano dal naso e dalla bocca del bambino ◄ |
||
60 |
Dialchilamidi e dialcanolamidi di acidi grassi |
Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 % |
— ►C9 Non impiegare con sistemi nitrosanti ◄ — Tenore massimo di amine secondarie: 5 % (per le materie prime) — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti |
||
61 |
Monoalchilamine, monoalcanolamine e loro sali |
Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 % |
— ►C9 Non impiegare con sistemi nitrosanti ◄ — Purezza minima: 99 % — ►C9 Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 % (per le materie prime) ◄ — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti |
||
62 |
Trialchilamine, trialcanolamine e loro sali |
a) prodotti da non eliminare con il risciacquo b) altri prodotti |
a) 2,5 % |
a) b) — ►C9 Non impiegare con sistemi nitrosanti ◄ — Purezza minima: 99 — ►C9 Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 % (per le materie prime) ◄ — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitriti |
|
63 |
Idrossido di stronzio |
Regolatore del PH nei prodotti depilatori |
3,5 % calcolato come stronzio pH max 12,7 |
— Tenere lontano dalla portata dei bambini — Evitare il contatto con gli occhi |
|
64 |
Perossido di stronzio |
Prodotti di risciacquo per la cura dei capelli, uso professionale |
4,5 % calcolato come stronzio nel prodotto pronto per l'uso |
Tutti i prodotti devono ottemperare le esigenze in materia di perossido di idrogeno |
— Evitare il contatto con gli occhi — Sciacquare immediatamente gli occhi eventualmente entrati in contatto con il prodotto — Uso professionale — Indossare guanti appropriati |
65 |
Cloruro, bromuro e saccarinato di benzalconio |
(a) Prodotti per i capelli, da eliminare mediante risciacquo |
(a) 3 % (espresso in cloruro di benzalconio) |
(a) nel prodotto finito le concentrazioni di cloruro, bromuro e saccarinato di benzalconio, con catena alchilica pari o inferiore a C14, non devono superare lo 0,1 % (espresso in benzalconio) |
(a) evitare il contatto con gli occhi |
(b) Altri prodotti |
(b) 0,1 % (espresso in cloruro di benzalconio) |
(b) evitare il contatto con gli occhi |
|||
66 |
Polyacrylamides |
a) Proddotti per il trattamento del corpo non eliminati per risciacquo |
a) Tenore massimo residuo d'acrilammide 0,1 mg/kg |
||
b) Altri prodotti cosmetici |
b) Tenore massimo residuo d'acrilammide 0,5 mg/kg |
||||
67 |
Amylcinnamal (n. CAS 122-40-7) |
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|||
68 |
Alcole benzilico (n. CAS 100-51-6) |
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|||
69 |
Alcole cinnamilico (n. CAS 104-54-1) |
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|||
70 |
Citrale (n. CAS 5392-40-5) |
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|||
71 |
Eugenolo (n. CAS 97-53-0) |
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|||
72 |
Idrossicitronellale (n. CAS 107-75-5) |
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|||
73 |
Isoeugenolo (n. CAS 97-54-1) |
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|||
74 |
Alcole beta-pentilcinnamilico (n. CAS 101-85-9) |
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|||
75 |
Salicilato di benzile (n. CAS 118-58-1) |
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|||
76 |
Cinnamaldeide (n. CAS 104-55-2) |
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|||
77 |
Cumarina (n. CAS 91-64-5) |
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|||
78 |
Geraniolo (n. CAS 106-24-1) |
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|||
79 |
4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-encarbaldeide (n. CAS 31906-04-4) |
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|||
80 |
Alcole anisilico (n. CAS 105-13-5) |
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|||
81 |
Cinnamato di benzile (n. CAS 103-41-3) |
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|||
82 |
Farnesolo (n. CAS 4602-84-0) |
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|||
83 |
2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide (n. CAS 80-54-6) |
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|||
84 |
Linalolo (n. CAS 78-70-6) |
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|||
85 |
Benzoato di benzile (n. CAS 120-51-4) |
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g, se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|||
86 |
Citronellolo (n. CAS 106-22-9) |
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|||
87 |
Alfa-esilcinnamaldeide (n. CAS 101-86-0) |
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|||
88 |
D'limonene (n. CAS 5989-27-5) |
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|||
89 |
Ott-2-inoato di metile (n. CAS 111-12-6) |
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|||
90 |
3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one (n. CAS 127-51-5) |
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|||
91 |
Estratto di evernia prunastri ed evernia furfuracea (n. CAS 90028-68-5) |
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|||
92 |
Evernia furfuracea, estratto (n. CAS 90028-67-4) |
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati, — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati |
|||
93 |
2,4-Diamino-pirimidina-3 ossido (no CAS 74638-76-9) |
Prodotti per la cura dei capelli |
1,5 % |
||
94 |
Perossido di benzoile |
Coadiuvante tecnico in kit di unghie finte |
0,7 % (dopo miscelazione) |
Uso esclusivamente professionale |
— Per uso esclusivamente professionale — Evitare il contatto con la pelle — Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso |
95 |
Idrochinone dimetiletere |
kit di unghie finte |
0,02 % (dopo miscelazione per l'uso) |
Uso esclusivamente professionale |
— Per uso esclusivamente professionale — Evitare il contatto con la pelle — Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso |
96 |
Muschio xilene (n. CAS 81-15-2) |
Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale |
a) 1,0 % nel «parfum» b) 0,4 % nell’«eau de toilette» c) 0,03 % negli altri prodotti |
||
97 |
Muschio chetone (n. CAS 81-14-1) |
Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale |
a) 1,4 % nel «parfum» b) 0,56 % nell’«eau de toilette» c) 0,042 % negli altri prodotti |
||
(1) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non superi l'unità. (2) Solo se la concentrazione è superiore a 0,05 %. (3) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non sia superiore a 2. (4) La quantità d'idrossido di sodio, di potassio o di litio è espressa in peso di idrossido di sodio. In casa (SIC! caso) di miscela la somma non deve superare il limite dato nella colonna d. (5) Queste sostanze possono venir impiegate separatamente o in combinazione purché la somma dei rapporti tra il livello di ciascuna di esse nel prodotto cosmetico e il livello massimo autorizzato per tale sostanza non superi 1. (6) La concentrazione d'idrossido di sodio, potassio o litio è espressa come peso di idrossido di sodio. In caso di miscele la somma dei composti non deve superare i limiti riportati nella colonna d. |
►M14 SECONDA PARTE ◄
ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE PROVVISORIAMENTE
Numero d'ordine |
Sostanze |
Restrizioni |
Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'eticheta |
Autorizzato fino al |
||
Campo de applicazione e/o uso |
Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito |
Altre limitazioni e prescrizioni |
||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
1 |
Basic Blue 7 (numero CAS 2390-60-5) |
Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
0,2 % |
Può causare una reazione allergica |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
2 |
2-Amino-3-nitrophenol (numero CAS 603-85-0) e suoi sali |
a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
a) 3,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % |
a) b) Può causare una reazione allergica |
►M40 31.12.2005 ◄ |
b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
b) 3,0 % |
|||||
3 |
4-Amino-3-nitrophenol (numero CAS 610-81-1) e suoi sali |
a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
a) 3,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % |
a) b) Può causare una reazione allergica |
►M40 31.12.2005 ◄ |
b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
b) 3,0 % |
|||||
4 |
2,7-Naphthalenediol (numero CAS 582-17-2) e suoi sali |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
1,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,5 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
5 |
m-Aminophenol (numero CAS 591-27-5) e suoi sali |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
2,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % |
Può causare una reazione allergica |
►M40 31.12.2005 ◄ |
6 |
2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine (numero CAS 84540-47-6) e suoi sali |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
2,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % |
Può causare una reazione allergica |
►M40 31.12.2005 ◄ |
7 |
4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (numero CAS 92952-81-3) e suoi sali |
a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
a) 5,2 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 2,6 % |
a) b) Può causare una reazione allergica |
►M40 31.12.2005 ◄ |
b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
b) 2,6 % |
|||||
8 |
6-Nitro-2,5-pyridinediamine (numero CAS 69825-83-3) e suoi sali |
Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
3,0 % |
Può causare una reazione allergica |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
9 |
HC Blue No. 11 (numero CAS 23920-15-2) e suoi sali |
a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
a) 3,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % |
a) b) Può causare una reazione allergica |
►M40 31.12.2005 ◄ |
b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
b) 2,0 % |
|||||
10 |
Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine (numero CAS 100418-33-5) e suoi sali |
a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
a) 2,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % |
a) b) Può causare una reazione allergica |
►M40 31.12.2005 ◄ |
b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
b) 1,0 % |
|||||
11 |
2-Hydroxyethyl picramic acid (numero CAS 99610-72-7) e suoi sali |
a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
a) 3,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % |
a) b) Può causare una reazione allergica |
►M40 31.12.2005 ◄ |
b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
b) 2,0 % |
|||||
12 |
p-Methylaminophenol (numero CAS 150-75-4) e suoi sali |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
3,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % |
Può causare una reazione allergica |
►M40 31.12.2005 ◄ |
13 |
2,4-Diamino-5-methylphenoxyethanol (numero CAS 141614-05-3) e suoi sali |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
3,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % |
Può causare una reazione allergica |
►M40 31.12.2005 ◄ |
14 |
HC Violet No. 2 numero CAS 104226-19-9) e suoi sali |
Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
2,0 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
||
15 |
Hydroxyethyl-2,6- dinitro-p-anisidine (numero CAS 122252-11-3) e suoi sali |
Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
3,0 % |
Può causare una reazione allergica |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
16 |
HC Blue No. 12 (numero CAS 104516-93-0) e suoi sali |
a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
a) 1,5 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,75 % |
a) b) Può causare una reazione allergica |
►M40 31.12.2005 ◄ |
b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
b) 1,5 % |
|||||
17 |
►C8 2,4-Dicimino-5 methylphenetol (numero CAS 113715-25-6) e suoi sali ◄ |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
2,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % |
Può causare una reazione allergica |
►M40 31.12.2005 ◄ |
18 |
1,3-Bis-(2,4-diaminophenoxy)propane (numero CAS 81892-72-0) e suoi sali |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
2,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % |
Può causare una reazione allergica |
►M40 31.12.2005 ◄ |
19 |
►C8 3-Amino-2,4-dichlorophenol (numero CAS 61693-43-4) e suoi sali ◄ |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
2,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % |
Può causare una reazione allergica |
►M40 31.12.2005 ◄ |
20 |
Phenyl methyl pyrazolone (numero CAS 89-25-8) e suoi sali |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
0,5 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
21 |
2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol (numero CAS 55302-96-0) e suoi sali |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
2,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % |
Può causare una reazione allergica |
►M40 31.12.2005 ◄ |
22 |
Hydroxybenzomorpholine (numero CAS 26021-57-8) e suoi sali |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
2,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % |
Può causare una reazione allergica |
►M40 31.12.2005 ◄ |
23 |
1,7-Naphthalenediol (numero CAS 575-38-2) e suoi sali |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
1,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,5 % |
Può causare una reazione allergica |
►M40 31.12.2005 ◄ |
24 |
HC Yellow No. 10 (numero CAS 109023-83-8) e suoi sali |
Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
0,2 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
||
25 |
2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine (numero CAS 85679-78-3) e suoi sali |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
0,5 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 % |
Può causare una reazione allergica |
►M40 31.12.2005 ◄ |
26 |
HC Orange No. 2 (numero CAS 85765-48-6) e suoi sali |
Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
1,0 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
||
27 |
HC Violet No. 1 (numero CAS 82576-75-8) e suoi sali |
a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
a) 0,5 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
b) 0,5 % |
|||||
28 |
3-Mehylamino-4-nitrophenoxyethanol (numero CAS 59820-63-2) e suoi sali |
Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
1,0 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
||
29 |
2-Hydroxyethylamino-5-nitro-anisole (numero CAS 66095-81-6) e suoi sali |
Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
1,0 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
||
30 |
2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine (numero CAS 50610-28-1) e suoi sali |
a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
a) 2,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
b) 1,0 % |
|||||
31 |
►C8 HC Red No. 13 (numero CAS 94158-13-1) e suoi sali ◄ |
a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
a) 2,5 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,25 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
b) 2,5 % |
|||||
32 |
1,5-Naphhthalenediol (numero CAS 83-56-7) e suoi sali |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
1,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,5 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
33 |
Hydroxypropyl bis (N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) (numero CAS 128729-30-6) e suoi sali |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
3,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % |
Può causare una reazione allergica |
►M40 31.12.2005 ◄ |
34 |
o-Aminophenol (numero CAS 95-55-6) e suoi sali |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
2,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
35 |
4-Amino-2-hydroxytoluene (numero CAS 2835-95-2) e suoi sali |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
3,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
36 |
►C8 2,4-Diaminophenoxyethanol (numero CAS 66422-95-5) e suoi sali ◄ |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
4,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 2,0 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
37 |
2-Methylresorcinol (numero CAS 608-25-3) e suoi sali |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
2,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
38 |
4-Amino-m-cresol (numero CAS 2835-99-6) e suoi sali |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
3,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
39 |
2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole (numero CAS 83763-47-7) e suoi sali |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
3,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
40 |
3,4-Diamino-benzoic acid (numero CAS 619-05-6) e suoi sali |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
2,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
41 |
6-Amino-o-cresol (numero CAS 17672-22-9) e suoi sali |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
3,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
42 |
2-Aminomethyl-p-aminophenol (numero CAS 79352-72-0) e suoi sali |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
3,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
43 |
Hydroxyethylamino-methyl-p-aminophenol (numero CAS 110952-46-0) e suoi sali |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
3,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
44 |
Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline (numero CAS 81329-90-0) e suoi sali |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
3,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
45 |
►C8 Acid Black 52 (numero CAS 3618-58-4) e suoi sali ◄ |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
2,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
46 |
2-Nitro-p-phenylenediamine (numero CAS 5307-14-2) e suoi sali |
a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
a) 0,3 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,15 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
b) 0,3 % |
|||||
47 |
HC Blue No. 2 (numero CAS 33229-34-4) e suoi sali |
Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
2,8 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
||
48 |
3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol (numero CAS 65235-31-6) e suoi sali |
a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
a) 6,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 3,0 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
b) 6,0 % |
|||||
49 |
4-Nitrophenyl aminoethylurea (numero CAS 27080-42-8) e suoi sali |
a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
a) 0,5 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
b) 0,5 % |
|||||
50 |
HC Red No. 10 + HC Red No. 11 (numero CAS 95576-89-9 + 95576-92-4) e loro sali |
a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
a) 2,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
b) 2,0 % |
|||||
51 |
HC Yellow No. 6 (numero CAS 104333-00-8) e suoi sali |
a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
a) 2,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
b) 1,0 % |
|||||
52 |
HC Yellow No. 12 (numero CAS 59320-13-7) e suoi sali |
a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
a) 1,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,5 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
b) 0,5 % |
|||||
53 |
►C8 HC Blue No. 10 (numero CAS 102767-27-1) e suoi sali ◄ |
Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
2,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
54 |
HC Blue No. 9 (numero CAS 114087-47-1) e suoi sali |
a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
a) 2,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
b) 1,0 % |
|||||
55 |
2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (numero CAS 131657-78-8) e suoi sali |
a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
a) 3,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
b) 3,0 % |
|||||
56 |
2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol (numero CAS 6358-09-4) e suoi sali |
a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
a) 2,0 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
b) 2,0 % |
|||||
57 |
Basic Blue 26 (numero CAS 2580-56-5) (CI 44045) e suoi sali |
a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
a) 0,5 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
b) 0,5 % |
|||||
58 |
Acid Red 33 (numero CAS 3567-66-6) (CI 17200) e suoi sali |
Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
2,0 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
||
59 |
Ponceau SX (numero CAS 4548-53-2) (CI 14700) e suoi sali |
Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
2,0 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
||
60 |
Basic Violet 14 (numero CAS 632-99-5) (CI 42510) e suoi sali |
a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli |
a) 0,3 % |
In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,15 % |
►M40 31.12.2005 ◄ |
|
b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli |
b) 0,3 % |
|||||
▼M41 ————— |
ALLEGATO IV
►M14 PRIMA PARTE ◄
ELENCO DEI COLORANTI CHE ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI (1)
Campo d'applicazione
Numero Color Index o denominazione |
Colorazione |
Campo d'applicazione |
Altre limitazioni e prescrizioni (2) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
10006 |
Verde |
X |
||||
10020 |
Verde |
X |
||||
10316 (3) |
Giallo |
X |
||||
11680 |
Giallo |
X |
||||
11710 |
Giallo |
X |
||||
11725 |
Arancione |
X |
||||
11920 |
Arancione |
X |
||||
12010 |
Rosso |
X |
||||
►M18 ◄ |
||||||
12085 |
Rosso |
X |
Massimo 3% nel prodotto finito |
|||
12120 |
Rosso |
X |
||||
12150 |
Rosso |
X |
||||
12370 |
Rosso |
X |
||||
12420 |
Rosso |
X |
||||
12480 |
Giallo |
X |
||||
12490 |
Rosso |
X |
||||
12700 |
Giallo |
X |
►M15 ◄ |
|||
13015 |
Giallo |
Χ |
Ε 105 |
|||
►M13 ◄ |
||||||
14270 |
Arancione |
X |
E 103 |
|||
14700 |
Rosso |
X |
||||
14720 |
Rosso |
X |
E 122 |
|||
14815 |
Rosso |
X |
E 125 |
|||
15510 (3) |
Arancione |
X |
||||
15525 |
Rosso |
X |
||||
15580 |
Rosso |
X |
||||
►M18 ◄ |
||||||
15620 |
Rosso |
X |
||||
15630 (3) |
Rosso |
X |
Massimo 3 % nel prodotto finito |
|||
15800 |
Rosso |
X |
►M15 ◄ |
|||
15850 (3) |
Rosso |
Χ |
||||
15865 (3) |
Rosso |
X |
||||
15880 |
Rosso |
X |
||||
15980 |
Arancione |
X |
E 111 |
|||
15985 (3) |
Giallo |
X |
E 110 |
|||
16035 |
Rosso |
X |
||||
16185 |
Rosso |
X |
E 123 |
|||
16230 |
Arancione |
X |
||||
16255 (3) |
Rosso |
X |
E 124 |
|||
16290 |
Rosso |
X |
E 126 |
|||
Rosso |
X |
|||||
18050 |
Rosso |
X |
||||
18130 |
Rosso |
X |
||||
18690 |
Giallo |
X |
||||
18736 |
Rosso |
X |
||||
18820 |
Giallo |
X |
||||
18965 |
Giallo |
X |
||||
19140 (3) |
Giallo |
X |
E 102 |
|||
20040 |
Giallo |
X |
Tenore massimo di 5 ppm in 3,3′-dimentibenzina nel colorante |
|||
20170 |
Arancione |
X |
||||
20470 |
Nero |
X |
►M15 ◄ |
|||
21100 |
Giallo |
X |
Tenore massimo di 5ppm in 3,3′-dimentibenzina nel colorante |
|||
21108 |
Giallo |
X |
idem |
|||
21230 |
Giallo |
X |
||||
24790 |
Rosso |
X |
||||
26100 |
Rosso |
X |
Criteri di purezza: anilina ≤0,2 % 2-naftolo ≤0,2 % 4-amminoazobenzene ≤ 0,1 % 1-(fenilazo)-2-naftolo ≤ 3 % 1-[[2-(fenilazo)fenil]azo]-2 naftalenolo ≤ 2 % |
|||
27290 (3) |
Rosso |
X |
||||
27755 |
Nero |
X |
E 152 |
|||
28440 |
Nero |
X |
E 151 |
|||
40215 |
Arancione |
X |
||||
40800 |
Arancione |
X |
||||
40820 |
Arancione |
X |
E 160 e |
|||
40825 |
Arancione |
X |
E 160 f |
|||
40850 |
Arancione |
X |
E 161 g |
|||
42045 |
Blu |
X |
►M17 ◄ |
|||
42051 (3) |
Blu |
Χ |
E 131 |
|||
42053 |
Verde |
X |
||||
42080 |
Blu |
X |
||||
42090 |
Blu |
X |
||||
42100 |
Verde |
X |
||||
42170 |
Verde |
X |
►M15 ◄ |
|||
42510 |
Violetto |
Χ |
||||
42520 |
Violetto |
X |
Massimo 5 ppm nel prodotto finito |
|||
►M17 ◄ |
||||||
42735 |
Blu |
X |
||||
44045 |
Blu |
►M17 X ◄ |
►M17 ◄ |
|||
44090 |
Verde |
X |
E 142 |
|||
45100 |
Rosso |
X |
||||
►M18 ◄ |
||||||
►M18 ◄ |
||||||
45190 |
Violetto |
X |
►M15 ◄ |
|||
45220 |
Rosso |
Χ |
||||
45350 |
Giallo |
X |
Massimo 6% nel prodotto finito |
|||
45370 (3) |
Arancione |
X |
Tenore massimo dell' 1% in fluoresceina e del 2% in monobromofluoresceina |
|||
45380 (3) |
Rosso |
X |
idem |
|||
45396 |
Arancione |
X |
Quando viene usato per le labbra il colorante è ammesso soltanto sotto forma di acido libero alla concentrazione massima dell' 1% |
|||
45405 |
Rosso |
X |
Tenore massimo dell' 1% in fluoresceina e del 2% in monobromofluoresceina |
|||
45410 (3) |
Rosso |
X |
idem |
|||
45425 |
Rosso |
X |
Tenore massimo dell' 1% in fluoresceina e del 3% in monoiodofluresceina |
|||
45430 (3) |
Rosso |
X |
E 127 idem |
|||
47000 |
Giallo |
X |
►M15 ◄ |
|||
47005 |
Giallo |
Χ |
Ε 104 |
|||
50325 |
Violetto |
X |
||||
50420 |
Nero |
X |
||||
51319 |
Violetto |
X |
||||
58000 |
Rosso |
X |
||||
59040 |
Verde |
X |
||||
60724 |
Violetto |
X |
||||
60725 |
Violetto |
X |
||||
60730 |
Violetto |
X |
||||
61565 |
Verde |
X |
||||
61570 |
Verde |
X |
||||
61585 |
Blu |
X |
||||
62045 |
Blu |
X |
||||
69800 |
Blu |
X |
E 130 |
|||
69825 |
Blu |
X |
||||
71105 |
Arancione |
X |
||||
73000 |
Blu |
X |
||||
73015 |
Blu |
X |
E 132 |
|||
73360 |
Rosso |
X |
||||
73385 |
Violetto |
X |
||||
73900 |
Violetto |
X |
►M20 ◄ |
|||
73915 |
Rosso |
X |
||||
74100 |
Blu |
X |
||||
74160 |
Blu |
X |
||||
74180 |
Blu |
X |
►M20 ◄ |
|||
74260 |
Verde |
X |
||||
75100 |
Giallo |
X |
||||
75120 |
Arancione |
X |
E 160 b |
|||
75125 |
Giallo |
X |
E 160 d |
|||
75130 |
Arancione |
X |
E 160 a |
|||
75135 |
Giallo |
X |
E 161 d |
|||
75170 |
Bianco |
X |
||||
75300 |
Giallo |
X |
E 100 |
|||
75470 |
Rosso |
X |
E 120 |
|||
75810 |
Verde |
X |
E 140 e E 141 |
|||
77000 |
Bianco |
X |
E 173 |
|||
77002 |
Bianco |
X |
||||
77004 |
Bianco |
X |
||||
77007 |
Blu |
X |
||||
77015 |
Rosso |
X |
||||
77120 |
Bianco |
X |
||||
77163 |
Bianco |
X |
||||
77220 |
Bianco |
X |
E 170 |
|||
77231 |
Bianco |
X |
||||
77266 |
Nero |
X |
||||
77267 |
Nero |
X |
||||
77268:1 |
Nero |
X |
E 153 |
|||
77288 |
Verde |
X |
Esente da ioni cromato |
|||
77289 |
Verde |
X |
Esente da ioni cromato |
|||
77346 |
Verde |
Χ |
||||
77400 |
Bruno |
X |
||||
77480 |
Bruno |
X |
E 175 |
|||
77489 |
Arancione |
X |
E 172 |
|||
77491 |
Rosso |
X |
E 172 |
|||
77492 |
Giallo |
X |
E 172 |
|||
77499 |
Nero |
X |
E 172 |
|||
77510 |
Blu |
X |
Esente da ioni di cianuro |
|||
77713 |
Bianco |
X |
||||
77742 |
Violetto |
X |
||||
77745 |
Rosso |
X |
||||
77820 |
Bianco |
X |
E 174 |
|||
77891 |
Bianco |
X |
E 171 |
|||
77947 |
Bianco |
X |
||||
Lattoflvina |
Giallo |
X |
E 101 |
|||
Caramello |
Bruno |
X |
E 150 |
|||
Capsantina, capsorubina |
Arancione |
X |
E 160 c |
|||
Rosso di barbabietola, betanina |
Rosso |
X |
E 162 |
|||
Antociani |
Rosso |
X |
E 163 |
|||
Stearati di alluminio, di zinco, di magnesio e di calcio |
Bianco |
X |
||||
Blu di bromotimolo |
Blu |
X |
||||
Verde di bromocresolo |
Verde |
X |
||||
►C3 Acid red 195 ◄ |
Rosso |
X |
||||
(1) Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti contenenti sostanze non vietate dall'allegato II o escluse dal campo d'applicazione della direttiva in base all'allegato V. (2) I coloranti il cui numero è accompagnato dalla lettera E, conformemente alle disposizioni delle direttive CEE del 1962 relative ai prodotti alimentari e ai coloranti, devono soddisfare le condizioni di purezza fissate in tali direttive. Essi continuano ad essere soggetti ai criteri generali di cui all'allegato III della direttiva 1962 relativa ai coloranti qualora la lettera E sia stata soppressa in questa direttiva. (3) Sono altresì autorizzati le lacche, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8. Colonna 1 = Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici. Colonna 2 = Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici, eccettuati quelli destinati ad essere applicati vicino agli occhi e in particolare i prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi. Colonna 3 = Coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti cosmetici non destinati a venire a contatto con le mucose. Colonna 4 = Coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti cosmetici destinati a venire solo brevemente a contatto con la pelle. |
PARTE SECONDA
ELENCO DEI COLORANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI (1)
Campo d'applicazione
Numero ColorIndex o denominazione |
Colorazione |
Campo d'applicazione |
Altre limitazioni o prescrizioni (2) |
Autorizzato fino al |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
►M13 ◄ |
|||||||
►M17 ◄ |
|||||||
►M20 ◄ |
|||||||
►M15 ◄ |
|||||||
►M17 ◄ |
|||||||
►M15 ◄ |
|||||||
►M20 ◄ |
|||||||
►M17 ◄ |
|||||||
►M15 ◄ |
|||||||
►M17 ◄ |
|||||||
►M13 ◄ |
|||||||
►M17 ◄ |
|||||||
►M15 ◄ |
|||||||
►M17 ◄ |
|||||||
►M13 ◄ |
|||||||
►M20 ◄ |
|||||||
►M15 ◄ |
|||||||
►M20 ◄ |
|||||||
►M15 ◄ |
|||||||
►M12 ◄ |
|||||||
►M13 ◄ |
|||||||
►M20 ◄ |
|||||||
(1) Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti contenenti sostanze non vietate dall'allegato II o escluse dal campo d'applicazione della direttiva in base all'allegato V. (2) I coloranti il cui numero è accompagnato dalla lettera E conformemente alle disposizioni delle direttive CEE del 1962 relative ai prodotti alimentari e ai coloranti devono soddisfare le condizioni di purezza fissate in tali direttive. Essi continuano ad essere soggetti ai criteri generali di cui all'allegato III della direttiva del 1962 relativa ai coloranti qualora la lettera E sia stata soppressa in questa direttiva. Colonna 1 = Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici. Colonna 2 = Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici, eccettuati quelli destinati ad essere applicati vicino agli occhi e in particolare i prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi. Colonna 3 = Coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti cosmetici non destinati a venire a contatto con le mucose. Colonna 4 = Coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti cosmetici destinati a venire solo brevemente a contatto con la pelle. |
ALLEGATO V
ELENCO DELLE SOSTANZE ESCLUSE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA
▼M17 —————
▼M12 —————
▼M17 —————
▼M5 —————
5. Stronzio e derivati, ad eccezione del lattato di stronzio, del nitrato di stronzio e del policarbossilato di stronzio inseriti nell'allegato II, del solfuro di stronzio, del cloruro di stronzio, dell'acetato di stronzio, dell'idrossido di stronzio e del perossido di stronzio alle condizioni previste dall'allegato III, prima parte, e delle lacche, pigmenti o sali di stronzio dei coloranti che figurano con il riferimento (3) nell'allegato IV.
▼M17 —————
▼M18 —————
▼M17 —————
▼M10 —————
ALLEGATO VI
ELENCO DEI CONSERVANTI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI
PREMESSA
1. Si definiscono conservanti le sostanze che entrano a far parte dei prodotti cosmetici principalmente per inibirvi lo sviluppo di microrganismi.
2. Le sostanze contrassegnate dal simbolo (*) possono essere aggiunte ai prodotti cosmetici anche in concentrazioni diverse da quelle specificate nel presente allegato per altri scopi specifici risultanti dalla presentazione del prodotto, ad esempio: come deodorante nei saponi o come agente antiforfora negli shampoo.
3. Altre sostanze impiegate nella formula dei prodotti cosmetici possono possedere proprietà antimicrobiche e quindi possono favorime la conservazione, come ad esempio numerosi oli essenziali ed alcuni alcoli. Queste sostanze non figurano nel presente allegato.
4. Nel presente elenco si intendono per:
— sali: i sali dei cationi sodio, potassio, calcio, magnesio, ammonio e le etanolammine; degli· anioni cloruro, bromuro, solfato, acetato;
— esteri: gli esteri di metile, etile, propile, isopropile, butile, isobutile, fenile.
5. Tutti i prodotti finiti contenenti formaldeide o sostanze che figurano nel presente allegato e che liberano formaldeide devono obbligatoriamente indicare sull'etichetta la dicitura: «contiene formaldeide», qualora la concentrazione di formaldeide nel prodotto finito superi lo 0,05 %.
PARTE PRIMA
ELENCO DEI CONSERVANTI AUTORIZZATI
Numero d'ordine |
Sostanze |
Concentrazione massima autorizzata |
Limitazioni e prescrizioni |
Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta |
a |
b |
c |
d |
e |
1 |
Acido benzoico, suoi sali esteri (*) |
0,5 % (acido) |
||
2 |
Acido propionico e suoi sali (*) |
2 % (acido) |
||
3 |
Acido salicilico e suoi sali (*) |
0,5 % (acido) |
Da non utilizzare nei preparati per bambini al di sotto dei 3 anni, esclusi gli shampoo |
Da non usare per l'igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni (1) |
4 |
Acido sorbico e suoi sali (*) |
0,6 % (acido) |
||
5 |
Formaldeide e paraformaldeide |
0,2 % (salvo per l'igiene della bocca) 0,1 % (igiene della bocca) concentrazioni espresse in formaldeide libera |
Vietato nei generatori aerosol (spray) |
|
►M12 ◄ |
||||
7 |
O-fenilfenolo e suoi sali (*) |
0,2 % espresso in fenolo |
||
8 |
Piridin-1-ossi-2titolo, sali di zinco (*) (zinco piritone) |
0,5 % |
Autorizzato nei prodotti eliminati con sciacquatura, vietato nei prodotti per l'igiene della bocca |
|
9 |
Solfiti e bisolfiti inorganici (*) |
0,2 % espresso in SO2 libero |
||
10 |
Iodato di sodio |
0,1 % |
Unicamente nei prodotti eliminati con sciacquatura |
|
11 |
1, 1, 1-Tricloro-2-metilproanolo-2 (Clorobutanolo) |
0,5 % |
Vietato negli aerosol (spray) |
Contiene clorobutanolo |
12 |
Acido p-idrossibenzoico, suoi sali ed esteri (*) |
0,4 % (acido) per un estere |
||
0,8 % (acido) per le miscele di esteri |
||||
13 |
Acido deidoracetico e suoi sali |
0,6 % (acido) |
Vietato negli aerosol (spray) |
|
14 |
Acido formico e il suo sale di sodio |
0,5 % (calcolato come acido) |
||
15 |
1,6-di (4-amidino-2-bromofenossi)-n-esano (dibromoesamidina) e suoi sali (compreso l'isetionato) |
0,1 % |
||
16 |
Tiosalicilato di etilmercurio, sale sodico (tiomersale) |
0,007 % (in Hg) In caso di miscela con altri composti mercuriali autorizzati dalla presente direttiva, la concentrazione massima di Hg resta stabilita allo 0,007 % |
Unicamente per i prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi |
Contiene tiosalicilato di etilmercurio, sale sodico |
17 |
Fenilmercurio e suoi sali (compreso il borato) |
Idem |
Idem |
Contiene composti fenilmercurici |
18 |
Acido undecilinico e suoi sali (*) |
0,2 % (acido) |
Vedi allegato VI, parte seconda, n. 8 |
|
19 |
Ammino-5-bis (etil-2-esil)-1,3 metil-5-peridropirimidina (*)— (esetidina) |
0,1 % |
►M13 ◄ |
|
20 |
5-bromo-5-nitro-1,3-diossano |
0,1 % |
Unicamente nei prodotti eliminati per risciacquo Evitare la formazione nitrosammine ►M15 ◄ |
|
21 |
2-bromo-2-nitro-1,3 propandiolo (bronopol) (*) |
0,1 % |
Evitare la formazione di nitrosammine |
|
22 |
Alcole dicoloro- 2,4-benzilico (*) |
0,15 % |
||
23 |
3,4,4′-tricolocarbanilide (*) (tricolocarbano) |
0,2 % |
Criteri di purezza: 3-3′-4-4′-tetracloroazobenzene < 1 ppm 3-3′-4-4′-tetracloroazoossibenzene < 1 ppm |
|
24 |
p-cloro-m-cresolo (*) |
0,2 % |
Vietato nei prodotti destinati a venire a contatto con le mucose |
|
25 |
2,4,4′-tricloro-2′ didrossidifeniletere (*) (tricolosan) |
0,3 % |
||
26 |
Paraclorometaxilenolo (*) |
0,5 % |
||
27 |
Imidazolidimilurea (*) |
0,6 % |
||
28 |
Poliesametilendiguanide cloridrato (*) |
0,3 % |
||
29 |
2-fenossietanolo (*) |
1,0 % |
||
30 |
Esametilentetramina (*) (metenamina) |
0,15 % |
||
31 |
Cloruro di 1-(3-cloroallil)-3,5,7-triaza-1-azonia adamantano (Dowicil 200) |
0,2 % |
||
32 |
1-imidazolil-1-(4-clorofenossi) 3,3-dimetil-burtan-2-one (*) |
0,5 % |
||
33 |
Dimetiolo, dimetilidantoina (*) |
0,6 % |
||
34 |
Alcole benzilico (*) |
1,0 % |
||
35 |
1-idrossi-4-metilte-6 (2,4,4-trimetil-pentil) 2-biridone e suo sale monoetanolamminico (*) |
1,0 % 0,5 % |
Nei prodotti eliminati per risciacquo Negli altri prodotti |
|
36 |
1,2-Dibromo-2,4-dicianobutano (methyldibromo glutaronitrile) |
0,1 % |
Unicamente in prodotti da eliminare con il risciacquo |
|
37 |
3,3′-dibromo-5,5′-dicloro-2,2′- diidrossidifenilmetano (*) |
0,1 % |
||
38 |
Isopropil-m-cresolo |
0,1 % |
||
39 |
5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one+2-metil-4-isotiazilin-3-one+cloruro di magnesio e nitrato di magnesio |
►M15 0,0015 % ◄ (di una miscela in proporzione di 3:1 di 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one-2-metil-4-isotiazolin-3-one) |
||
40 |
2-Benzil-4-cloro fenolo (clorofene) |
0,2 % |
||
41 |
Cloracetammide |
0,3 % |
Contiene cloracetammide |
|
42 |
Bis-(p-clorofenildiguanido)-1,6-esano (+): acetato gluconato e cloridrato (cloresidina) |
0,3 % espressi in cloresidina |
||
43 |
Fenossipropanolo |
1,0 % |
Solamente per i prodotti eliminati con risciacquo dopo l'applicazione |
|
44 |
Bromuro e cloruro di alchil-(C12-C22)-trimetilammonio (*) |
0,1 % |
||
45 |
4,4-dimetil-1,3-ossazolidina |
0,1 % |
Il ph del prodotto finito non deve essere inferiore a 6 |
|
46 |
N-(idrossimetil)-N-(1,3 di idrossimetil 2,5 dioxo-4-imidazolidinil)-N-(idrossimetil) urea |
0,5 % |
||
47 |
1,6-Di (4-amidinofenossi)-n-esano (Esamidina) e i suoi sali (compreso l'isetionato e il p-idrossibenzoato) (+) |
0,1 % |
||
48 |
Glutaraldeide (1,5 pentandiale) |
0,1 % |
Vietato negli aerosol (spray) |
Contiene glutaraldeide (quando la concentrazione di glutaraldeide nel prodotto supera lo 0,05 %) |
49 |
5-etil-3,7-dioxa-1-azabiciclo [3.3.0] ottano |
0,3 % |
Vietato nei prodotti per l'igiene della bocca e nei prodotti destinati alle mucose |
|
50 |
3-(ρ-clorofenossi)-propano-1,2 diol (clorfenesina) |
0,3 % |
||
51 |
idrossimetilaminoacetato di sodio (idrossimetilglicinato di sodio) |
0,5 % |
||
52 |
Cloruro d'argento deposto su diossido di titanio |
0,004 % espresso in AgCl |
20 % AgCl (p/p) su TiO2. Vietato nei prodotti destinati ai bambini di età inferiore ai 3 anni, nei prodotti per l'igiene della bocca e in quelli destinati ad essere applicati attorno agli occhi o alle labbra |
|
53 |
Cloruro di benzetonio |
0,1 % |
Solo per prodotti destinati ad essere eliminati col risciacquo dopo l'uso |
|
55 (SIC! 54) |
Cloruro, bromuro e saccarinato di benzalconio |
0,1 % espresso come cloruro di benzalconio |
Evitare il contatto con gli occhi |
|
55 |
Benzilformale |
0,15 % |
Solo per i prodotti da eliminare mediante risciacquo |
|
56 |
3-iodo-2-propinilbutilcarbammato |
0,05 % |
1. Non utilizzare nei prodotti per l'igiene orale e per le labbra |
|
2. Se la concentrazione nei prodotti destinati a rimanere sulla cute supera 0,02 % aggiungere la dicitura «contiene iodio» |
Contiene iodio |
|||
(1) Soltanto per i prodotti che potrebbero eventualmente essere utilizzati per l'igiene dei bambini al di sotto di tre anni e che restano a contatto prolungato con la pelle. |
PARTE SECONDA
ELENCO DEI CONSERVANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI
Numero d'ordine |
Sostanze |
Concentrazione massima autorizzata |
Limitazioni e prescrizioni |
Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta |
Autorizzato fino al |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
►M15 ◄ |
|||||
►M25 ◄ |
|||||
►M15 ◄ |
|||||
►M18 ◄ |
|||||
►M15 ◄ |
|||||
►M18 ◄ |
|||||
►M13 ◄ |
|||||
►M12 ◄ |
|||||
►M13 ◄ |
|||||
►M12 ◄ |
|||||
►M13 ◄ |
|||||
►M24 ◄ |
|||||
►M30 ◄ |
|||||
►M18 ◄ |
|||||
►M13 ◄ |
|||||
►M15 ◄ |
|||||
►M20 ◄ |
|||||
▼M31 ————— |
|||||
►M13 ◄ |
|||||
►M15 ◄ |
|||||
►M23 ◄ |
|||||
▼M31 ————— |
ALLEGATO VII
ELENCO DEI FILTRI UV DI CUI È AUTORIZZATO L'USO NEI PRODOTTI COSMETICI
I filtri UV ai sensi della direttiva sono sostanze che, contenute in prodotti cosmetici per protezione solare, sono destinati specificamente a filtrare talune radiazioni UV per proteggere la pelle contro determinati effetti nocivi di tali radiazioni.
Questi filtri UV possono essere aggiunti ad altri prodotti cosmetici nei limiti e alle condizioni stabilite nel presente allegato.
Non figurano nel presente elenco altri filtri UV utilizzati nei prodotti cosmetici unicamente per la protezione dei prodotti contro le radiazioni UV.
PARTE PRIMA
Elenco dei filtri UV ammessi di cui è autorizzato l'uso nei prodotti cosmetici
Numero d'ordine |
Sostanze |
Concentrazionemassima autorizzata |
Altre limitazioni e prescrizioni |
Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
1 |
Acido 4-amminobenzoico |
5 % |
||
2 |
N,N,N-trimetil-[(2-cheto-3-bornilidene) metil]4-anilina metilsolfato |
6 % |
||
3 |
Homosalato (DCI) |
10 % |
||
4 |
Oxybenzone (DCI) |
10 % |
Contiene oxybenzone (1) |
|
►M22 ◄ |
||||
6 |
Acido 2-fenil-benzimidazolo 5 solfonico e suoi sali di potassio, sodio e trietanolammina |
8 % (espresso inacido) |
||
7 |
3,3′-(1,4-fenilenedimetilene) bis [7,7-dimetil-2-ossibiciclo-(2,2,1) epta-1-ilmetanosolfonico acido] e sali derivati |
10 % (calcolato come acido) |
||
8 |
1-(4-tert-butil-fenil)-3-(4-metossifenil)propano-1,3-dione |
5 % |
||
9 |
Acido alfa (ossi-2-bornilidene-3-)-toluene-4-solfonico e sali derivati |
6 % (calcolato come acido) |
||
10 |
Acido 2-ciano-3,3-difenilacrilico, estere 2 etilesile (octocrilene) |
10 % (calcolato come acido) |
||
11 |
Polimero di N-{(2 e 4)-[2-ossoborn-3-ilidene)metil]benzil}acrilammide |
6 % |
||
12 |
Ottil-metossi-cinnamato |
10 % |
||
13 |
Etossilato etil-4-amminobenzoato (PEG-25 PABA) |
10 % |
||
14 |
Isopentil-4-metossicinnamato (isoamyl p-metossicinnammato) |
10 % |
||
15 |
2,4,6-trianilino-(p-carbo-2′-etilessil-1'ossi)-1,3,5-triazina (ottiltriazone) |
5 % |
||
16 |
Fenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-metil-6-(2-metil-3-(1,3,3,3-tetrametil-1-(trimetilsilil)ossi)-disilossanil)propil)) (drometrizolo trisiloxano) |
15 % |
||
17 |
Acido benzoico, 4,4-((6-(((1,1-dimetiletil)ammino)carbonil)fenil)ammino)1,3,5-trianzin-2,4-diil)diimmino)bis-,bis(2-etilesil)estere) |
10 % |
||
18 |
3-(4′-metilbenziliden)-d-l canfora (4-metilbenzilidene canfora) |
4 % |
||
19 |
3-benziliden canfora (3-benzilidene canfora) |
2 % |
||
20 |
2-etilesil salicitato (ottilsalicilato) |
5 % |
||
21 |
4-dimetilamminobenzoato di 2-etilesile [octil-dimetil-PABA) |
8 % |
||
22 |
acido-2-idrossi-4-metossibenzofenone-5-sulfonico [benzofenone-5] e il suo sale sodico |
5 % (espresso in acido) |
||
23 |
2,2'-metilene-bis-6(2H-benzotriazolo-2-il)-4-(tetrametilbutile)-1,1,3,3-fenolo |
10 % |
||
24 |
sale monosodico dell'acido 2-2'-bis-(1,4-fenilene)1H-benzimidazolo-4,6-disulfonico |
10 % (espresso in acido) |
||
25 |
(1,3,5)-triazina-2,4-bis{[4-(2-etil-esilossi)-2-idrossi]-fenil}-6-(4-metossifenile) |
10 % |
||
26 |
Dimethicodiethylbenzalmalonate (numero CAS 207574-74-1) |
10 % |
||
27 |
Titanium dioxide |
25 % |
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28 |
Acido benzoico, 2-[-4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl-, hexylester (denominazione INCI: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate numero CAS 302776-68-7) |
10 % nei prodotti per la protezione solare |
||
(1) La prescrizione non si applica se la concentrazione è pari o inferiore allo 0,5 % quando la sostanza è usata per proteggere il prodotto. |
PARTE SECONDA
ELENCO DEI FILTRI UV DI CUI È PROVVISIORAMENTE (SIC! PROVVISORIAMENTE) AUTORIZZATO L'USO NEI PRODOTTI COSMETICI
Numero d'ordine |
Sostanze |
Concentrazione massima autorizzata |
Altre limitazioni e prescrizioni |
Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta |
Autorizzato fino al |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
►M20 ◄ |
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►M30 ◄ |
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►M20 ◄ |
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▼M31 ————— |
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►M30 ◄ |
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►M30 ◄ |
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►M28 ◄ |
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►M20 ◄ |
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▼M31 ————— |
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►M23 ◄ |
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►M30 ◄ |
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►M30 ◄ |
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►M23 ◄ |
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▼M31 ————— |
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►M22 ◄ |
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►M30 ◄ |
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►M25 ◄ |
Allegato VIII
Allegato VIII bis
ALLEGATO IX
ELENCO DEI METODI CONVALIDATI ALTERNATIVI ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE
Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della presente direttiva che non sono elencati nell'allegato V della direttiva del Consiglio 67/548/CEE, del 27 giugno 1967, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classifica, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. Poiché la sperimentazione animale non può essere completamente sostituita da un metodo alternativo, occorre indicare nell'allegato IX se il metodo alternativo sostituisce la sperimentazione animale parzialmente o per intero.
Numero di riferimento |
Metodi alternativi convalidati |
Sostituzione totale o parziale |
A |
B |
C |
( 1 ) GU n. C 40 dell'8. 1974, pag. 71.
( 2 ) GU n. C 60 del 26. 7. 1973, pag. 16.
( 3 ) GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).
( 4 ) GU L 140 del 23.6.1995, pag. 26.
( 5 ) GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 29.
( 6 ) GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.
( 7 ) Nella presente direttiva è apposto un asterisco a fianco delle denominazione conformi al «computer printout 1975, International Non proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN» pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, agosto 1975.
( 8 ) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.
( 9 ) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.