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Document 01976L0768-20050218

    Consolidated text: Direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (76/768/CEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/768/2005-02-18

    1976L0768 — IT — 18.02.2005 — 011.002


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 27 luglio 1976

    concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

    (76/768/CEE)

    (GU L 262, 27.9.1976, p.169)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

     M1

    Direttiva 79/661/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, che modifica la direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici 

      L 192

    35

    31.7.1979

     M2

    Direttiva della Commissione 82/147/CEE dell'11 febbraio 1982

      L 63

    26

    6.3.1982

    ►M3

    Direttiva del Consiglio 82/368/CEE del 17 maggio 1982

      L 167

    1

    15.6.1982

    ►M4

    Direttiva della Commissione 83/191/CEE del 30 marzo 1983

      L 109

    25

    26.4.1983

    ►M5

    Direttiva della Commissione 83/341/CEE del 29 giugno 1983

      L 188

    15

    13.7.1983

     M6

    Direttiva della Commissione 83/496/CEE del 22 settembre 1983

      L 275

    20

    8.10.1983

    ►M7

    Direttiva del Consiglio 83/574/CEE del 26 ottobre 1983

      L 332

    38

    28.11.1983

    ►M8

    Direttiva della Commissione 84/415/CEE del 18 luglio 1984

      L 228

    31

    25.8.1984

    ►M9

    Direttiva della Commissione 85/391/CEE del 16 luglio 1985

      L 224

    40

    22.8.1985

    ►M10

    Direttiva della Commissione 86/179/CEE del 28 febbraio 1986

      L 138

    40

    24.5.1986

    ►M11

    Direttiva della Commissione 86/199/CEE del 26 marzo 1986

      L 149

    38

    3.6.1986

    ►M12

    Direttiva della Commissione 87/137/CEE del 2 febbraio 1987

      L 56

    20

    26.2.1987

    ►M13

    Direttiva della Commissione 88/233/CEE del 2 marzo 1988

      L 105

    11

    26.4.1988

    ►M14

    Direttiva del Consiglio 88/667/CEE del 21 dicembre 1988

      L 382

    46

    31.12.1988

    ►M15

    Direttiva della Commissione 89/174/CEE del 21 febbraio 1989

      L 64

    10

    8.3.1989

     M16

    Direttiva del Consiglio 89/679/CEE del 21 dicembre 1989

      L 398

    25

    30.12.1989

    ►M17

    Direttiva della Commissione 90/121/CEE del 20 febbraio 1990

      L 71

    40

    17.3.1990

    ►M18

    Direttiva della Commissione 91/184/CEE del 12 marzo 1991

      L 91

    59

    12.4.1991

     M19

    Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 18 febbraio 1992 

      L 70

    23

    17.3.1992

    ►M20

    Direttiva 92/86/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992 

      L 325

    18

    11.11.1992

    ►M21

    Direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 

      L 151

    32

    23.6.1993

    ►M22

    Direttiva 93/47/CEE della Commissione del 22 giugno 1993 

      L 203

    24

    13.8.1993

    ►M23

    Direttiva 94/32/CE della Commissione del 29 giugno 1994 

      L 181

    31

    15.7.1994

    ►M24

    Direttiva 95/34/CE della Commissione del 10 luglio 1995 

      L 167

    19

    18.7.1995

    ►M25

    Direttiva 96/41/CE della Commissione del 25 giugno 1996 

      L 198

    36

    8.8.1996

     M26

    Direttiva 97/1/CE della Commissione del 10 gennaio 1997 

      L 16

    85

    18.1.1997

     M27

    Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997 

      L 114

    43

    1.5.1997

    ►M28

    Direttiva 97/45/CE della Commissione del 14 luglio 1997 

      L 196

    77

    24.7.1997

    ►M29

    Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998 

      L 77

    44

    14.3.1998

    ►M30

    Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998 

      L 253

    20

    15.9.1998

    ►M31

    DIRETTIVA 2000/6/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 29 febbraio 2000

      L 56

    42

    1.3.2000

    ►M32

    DIRETTIVA 2000/11/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 10 marzo 2000

      L 65

    22

    14.3.2000

     M33

    DIRETTIVA 2000/41/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 19 giugno 2000

      L 145

    25

    20.6.2000

    ►M34

    DRETTIVA 2002/34/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 15 aprile 2002

      L 102

    19

    18.4.2002

    ►M35

    DIRETTIVA 2003/1/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 6 gennaio 2003

      L 5

    14

    10.1.2003

     M36

    DIRETTIVA 2003/16/CE DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2003

      L 46

    24

    20.2.2003

    ►M37

    DIRETTIVA 2003/15/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 27 febbraio 2003

      L 66

    26

    11.3.2003

     M38

    DIRETTIVA 2003/80/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 5 settembre 2003

      L 224

    27

    6.9.2003

    ►M39

    DIRETTIVA 2003/83/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 24 settembre 2003

      L 238

    23

    25.9.2003

    ►M40

    DIRETTIVA 2004/87/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 7 settembre 2004

      L 287

    4

    8.9.2004

    ►M41

    DIRETTIVA 2004/88/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 7 settembre 2004

      L 287

    5

    8.9.2004

    ►M42

    DIRETTIVA 2004/94/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 15 settembre 2004

      L 294

    28

    17.9.2004

    ►M43

    DIRETTIVA 2004/93/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 21 settembre 2004

      L 300

    13

    25.9.2004

    ►M44

    DIRETTIVA 2005/9/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 28 gennaio 2005

      L 27

    46

    29.1.2005


    Modificato da:

     A1

    Atto di adesione della Grecia

      L 291

    17

    19.11.1979

     A2

      L 302

    23

    15.11.1985


    Rettificato da:

     C1

    Rettifica, GU L 104, 17.4.1984, pag. 26  (83/574)

     C2

    Rettifica, GU L 255, 25.9.1984, pag. 28  (84/415)

    ►C3

    Rettifica, GU L 157, 24.6.1988, pag. 36  (88/233)

     C4

    Rettifica, GU L 250, 9.9.1988, pag. 31  (88/233)

     C5

    Rettifica, GU L 199, 13.7.1989, pag. 23  (89/174)

    ►C6

    Rettifica, GU L 273, 25.10.1994, pag. 38  (94/32)

    ►C7

    Rettifica, GU L 341, 17.12.2002, pag. 71  (02/34)

    ►C8

    Rettifica, GU L 151, 19.6.2003, pag. 44  (02/34)

    ►C9

    Rettifica, GU L 058, 26.2.2004, pag. 28  (03/83)

    ►C10

    Rettifica, GU L 097, 15.4.2005, pag. 63  (04/93)




    ▼B

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 27 luglio 1976

    concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

    (76/768/CEE)



    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

    considerando che le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore negli Stati membri definiscono le caratteristiche di composizione cui devono rispondere i prodotti cosmetici e prescrivono regole per la loro etichettatura e per il loro imballaggio; che dette disposizioni differiscono da uno Stato membro all'altro;

    considerando che le differenze tra queste legislazioni costringono le imprese comunitarie del settore dei prodotti cosmetici a differenziare la loro produzione a seconda dello Stato membro di destinazione; che esse ostacolano gli scambi di questi prodotti e hanno pertanto effetti immediati sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

    considerando che obiettivo essenziale di tali legislazioni è la salvaguardia della sanità pubblica e che pertanto la legislazione comunitaria in questo settore deve proporsi lo stesso obiettivo; che tuttavia questo fine dovrà essere perseguito con mezzi che tengano conto anche delle esigenze economiche e tecnologiche;

    considerando che è necessario determinare a livello comunitario le regole che devono essere osservate per quanto riguarda la composizione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti cosmetici;

    considerando che la presente direttiva riguarda soltanto i prodotti cosmetici ad esclusione delle specialità farmaceutiche e medicinali; che a questo scopo è opportuno delimitare con precisione il campo di applicazione della direttiva tracciando una netta distinzione tra il settore dei prodotti cosmetici e quello dei medicinali; che tale distinzione risulta soprattutto dalla definizione particolareggiata dei prodotti cosmetici, la quale fa riferimento sia ai punti di applicazione dei prodotti stessi, sia ai fini perseguiti con il loro impiego; che la presente direttiva non è applicabile ai prodotti che rientrano nella definizione di prodotto cosmetico ma che sono destinati esclusivamente alla prevenzione delle malattie; che è inoltre opportuno precisare che alcuni prodotti rientrano in tale definizione, mentre non rientrano nell'ambito dei prodotti cosmetici i prodotti destinati ad essere ingeriti, inalati, iniettati o innestati nel corpo umano;

    considerando che allo stato attuale della ricerca è opportuno escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva i prodotti cosmetici contenenti una delle sostanze elencate all'allegato V;

    considerando che i prodotti cosmetici non devono essere nocivi nelle condizioni normali o prevedibili di uso; che è necessario, in particolare, tener conto della possibilità di danno alle zone corporee contigue alla zona di applicazione;

    considerando che in particolare la determinazione dei metodi di analisi e le eventuali modifiche o aggiunte da apportarvi, in base ai risultati delle ricerche scientifiche e tecniche, sono misure di applicazione di carattere tecnico, e che per semplificare ed accelerare la procedura è opportuno affidare alla Commissione, a determinate condizioni precisate nella presente direttiva, il compito di adottarle;

    considerando che il progresso della tecnica esige un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite dalla presente direttiva e da ulteriori direttive in materia; che, per facilitare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie, è opportuno prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno al comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici;

    considerando che è necessario elaborare, in base a ricerche scientifiche e tecniche, proposte di elenchi di sostanze autorizzate che possono comprendere gli antiossidanti, le tinture per capelli, i conservanti ed i filtri ultravioletti, tenuto conto in particolare dei problemi posti dalle sostanze sensibilizzanti;

    considerando che qualche prodotto cosmetico messo in commercio, pur essendo conforme alle prescrizioni della presente direttiva e dei suoi allegati, potrebbe rivelarsi pericoloso per la sanità pubblica; che è opportuno pertanto prevedere una procedura che permetta di ovviare a tale pericolo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



    Articolo 1

    ▼M21

    1.  Per prodotti cosmetici si intendono le sostanze o le preparazioni destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto e/o correggere gli odori corporei e/o proteggerli o mantenerli in buono stato.

    ▼B

    2.  Sono da considerare prodotti cosmetici ai sensi di questa definizione in particolare i prodotti che figurano all'allegato I.

    ▼M14

    3.  Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva i prodotti cosmetici che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato V. Riguardo a tali prodotti gli Stati membri adottano tutte le disposizioni che ritengono utili.

    ▼M21

    Articolo 2

    I prodotti cosmetici commercializzati all'interno della Comunità non devono causare danni alla salute umana se applicati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare della presentazione del prodotto, dell'etichettatura, delle eventuali istruzioni per l'uso e l'eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione da parte del fabbricante o del suo mandatario o di ogni altro responsabile della commercializzazione di questi prodotti sul mercato comunitario.

    La presenza di queste avvertenze non dispensa tuttavia dal rispetto degli altri obblighi previsti dalla presente direttiva.

    ▼B

    Articolo 3

    Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i prodotti cosmetici siano messi in commercio soltanto se conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati.

    ▼M3

    Articolo 4

    1.  Fatti salvi gli obblighi generali loro imposti dall'articolo 2, gli Stati membri vietano l'immissione in commercio dei prodotti cosmetici che contengono:

    a) sostanze di cui all'allegato II;

    b) sostanze elencate nella parte prima dell'allegato III oltre i limiti stabiliti e al di fuori delle condizioni indicate;

    ▼M14

    c) coloranti diversi da quelli elencati nella prima parte dell'allegato IV, ad eccezione dei prodotti cosmetici contenenti coloranti destinati esclusivamente a colorare le zone pilifere;

    d) coloranti elencati nella prima parte dell'allegato IV, utilizzati al di fuori delle condizioni indicate, ad eccezione dei prodotti cosmetici contenenti coloranti destinati unicamente a colorare le zone pilifere;

    ▼M3

    e) conservanti diversi da quelli elencati nella parte prima dell'allegato VI;

    f) conservanti elencati nella parte prima dell'allegato VI, oltre i limiti stabiliti e in condizioni diverse da quelle indicate, a meno che non vengano usate altre concentrazioni per scopi specifici risultanti dalla presentazione del prodotto;

    ▼M7

    g) filtri UV diversi da quelli elencati nella parte prima dell'allegato VII;

    h) filtri UV elencati nella parte prima dell'allegato VII, se impiegati oltre i limiti stabiliti e in condizioni diverse da quelle indicate.

    ▼M37 —————

    ▼M3

    2.  Si tollera la presenza di tracce delle sostanze elencate nell'allegato Il a condizione che essa sia tecnicamente inevitabile, nonostante l'osservanza di procedimenti corretti di fabbricazione e purché sia conforme all'articolo 2.

    ▼M37

    Articolo 4 bis

    1.  Fatti salvi gli obblighi generali ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri vietano:

    a) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;

    b) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;

    c) la realizzazione, sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva;

    d) la realizzazione, sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, dalla data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ( 3 ) o nell'allegato IX della presente direttiva.

    La Commissione elabora, entro l'11 settembre 2004, il testo dell'allegato IX, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP).

    2.  La Commissione, previa consultazione dell'SCCNFP e del Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi (ECVAM) e tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE, stabilisce calendari per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), comprese le scadenze per la graduale soppressione dei vari esperimenti. I calendari sono messi a disposizione del pubblico entro l'11 settembre 2004 e sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio. Il periodo di attuazione è limitato ad un massimo di 6 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/15/CE in relazione al paragrafo 1, lettere a), b) e d).

    2.1.  Per quanto riguarda gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi, il periodo di attuazione è limitato ad un massimo di 10 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/15/CE in relazione al paragrafo 1, lettere a) e b).

    2.2.  La Commissione studia le possibili difficoltà tecniche per quanto riguarda il rispetto del divieto in relazione agli esperimenti concernenti, in particolare, la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi. Le informazioni sui risultati provvisori e finali di tali studi figurano nella relazione annuale di cui all'articolo 9.

    Sulla base di tali relazioni annuali, i calendari stabiliti a norma del paragrafo 2 possono essere adeguati fatto salvo il rispetto del termine massimo di 6 anni di cui al paragrafo 2 o di 10 anni, come indicato al paragrafo 2.1 e previa consultazione degli stessi organismi di cui al paragrafo 2.

    2.3.  La Commissione studia i progressi e il rispetto delle scadenze nonché eventuali difficoltà tecniche che ostacolano il rispetto del divieto. Le informazioni sui risultati provvisori e definitivi dagli studi della Commissione figurano nella relazione annuale di cui all'articolo 9. Qualora tali studi concludano, al più tardi entro 2 anni prima della scadenza del limite massimo indicato al paragrafo 2.1, che, per motivi tecnici, uno o più esperimenti di cui al paragrafo 2.1 non saranno messi a punto e convalidati prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 2.1, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio e presenta una proposta legislativa conformemente all'articolo 251 del trattato.

    2.4.  In circostanze eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di accordare una deroga al paragrafo 1. La richiesta contiene una valutazione della situazione e indica le misure necessarie. Su tale base la Commissione, previa consultazione dell'SCCNFP, può autorizzare con una decisione motivata la deroga secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. L'autorizzazione in questione stabilisce le condizioni di tale deroga per quanto riguarda gli obiettivi specifici, la durata e la relazione sui risultati.

    Una deroga può essere accordata soltanto se:

    a) l'ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga;

    b) il problema specifico riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e supportata da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione.

    La decisione di autorizzazione, le relative condizioni e il risultato finale raggiunto formano parte integrante della relazione annuale che la Commissione deve presentare conformemente all'articolo 9.

    3.  Ai fini del presente articolo si intende per:

    a) «prodotto cosmetico finito»: il prodotto cosmetico nella sua formulazione finale quale immesso sul mercato a disposizione del consumatore finale, ovvero il suo prototipo.

    b) «prototipo»: il primo modello o progetto che non è stato prodotto in lotti e dal quale è stato copiato o sviluppato il prodotto cosmetico finito.

    Articolo 4 ter

    L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1, 2 o 3, ai sensi dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE è vietato. A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie in conformità della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Una sostanza classificata nella categoria 3 può essere utilizzata nei cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione dell'SCCNFP e dichiarata accettabile per l'utilizzo nei prodotti cosmetici.

    ▼M14

    Articolo 5

    Gli Stati membri ammettono l'immissione in commercio dei prodotti cosmetici che contengono:

    a) sostanze elencate nella seconda parte dell'allegato III, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nella colonna g) dell'allegato stesso;

    b) coloranti elencati nella seconda parte dell'allegato IV, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nell'allegato stesso;

    c) conservanti elencati nella seconda parte dell'allegato VI, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nella colonna f) dell'allegato stesso. Tuttavia alcune di queste sostanze possono essere utilizzate, a concentrazioni diverse, per fini specifici che vanno indicati nella presentazione del prodotto stesso;

    d) filtri UV elencati nella parte seconda dell'allegato VII, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nella colonna f) dell'allegato stesso.

    Alle date sudette tali sostanze, coloranti, conservanti e filtri UV saranno:

     o definitivamente ammessi,

     o definitivamente vietati (allegato II),

     o mantenuti per un periodo determinato nella seconda parte degli allegati III, IV, VI e VII,

     o soppressi da tutti gli allegati, in funzione della valutazione delle informazioni scientifiche disponibili oppure perché non vengono più utilizzati.

    ▼M21

    Articolo 5 bis

    1.  Entro il 14 dicembre 1994 la Commissione elabora, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10, un inventario degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici segnatamente sulla base delle informazioni fornite dall'industria in questione.

    Ai sensi del presente articolo, per «ingrediente cosmetico» si intende ogni sostanza chimica o preparazione di origine sintetica o naturale, eccetto i composti odoranti e aromatici, che rientri nella composizione dei prodotti cosmetici.

    L'inventario è suddiviso in due parti, concernenti rispettivamente le materie prime odoranti e aromtiche e le altre sostanze.

    2.  L'inventario contiene informazioni concernenti:

     l'identità dell'ingrediente, segnatamente la denominazione chimica, la denominazione CTFA, la denominazione della Farmacopea europea, la denominazione comune internazionale dell'OMS, i numeri EINECS, IUPAC, CAS e Color Index, la denominazione comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

     la funzione usuale o le funzioni usuali dell'ingrediente nel prodotto finito;

     se del caso, le restrizioni e le modalità di impiego e le avvertenze che vanno obbligatoriamente indicate sull'etichetta, conformemente agli allegati.

    3.  La Commissione pubblica l'inventario e lo aggiorna periodicamente, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10. L'inventario è indicativo e non costituisce un elenco delle sostanze il cui impiego è autorizzato nei prodotti cosmetici.

    ▼M14

    Articolo 6

    ▼M21

    1.  Gli Stati membri adottano adeguate misure affinché i prodotti cosmetici possano essere immessi sul mercato soltanto se il recipiente e l'imballaggio recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili; tuttavia, le indicazioni di cui alla lettera g) possono figurare unicamente sull'imballaggio:

    ▼M14

    a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito all'interno della Comunità. Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l'abbreviazione permetta, in linea di massima, di identificare l'impresa in questione. Per i prodotti fabbricati fuori della Comunità, gli Stati membri possono esigere l'indicazione del paese di origine;

    b) il contenuto nominale al momento della confezione, indicato in peso o in volume, fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi; per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati, che vengono solitamente commercializzati per insieme di pezzi e per i quali l'indicazione del peso o del volume non ha alcun rilievo, il contenuto può non essere indicato, purché sull'imballaggio venga menzionato il numero di pezzi. Questa indicazione non è necessaria qualora il numero di pezzi sia facile da determinare dall'esterno o qualora il prodotto venga solitamente commercializzato solo ad unità;

    ▼M37

    c) la data di durata minima è indicata con la dicitura «da usare preferibilmente entro …» seguita

     dalla data stessa, oppure

     dall'indicazione del punto della confezione su cui questa figura.

    La data è indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata.

    L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata tramite il simbolo raffigurato nell'allegato VIII bis, seguito dal periodo (mese, anno);

    ▼M21

    d) le precauzioni particolari per l'impiego, segnatamente quelle indicate nella colonna «Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta» degli allegati III, IV, VI e VII, le quali debbono figurare sul recipiente e sull'imballaggio, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale, in particolare quelli destinati ai parrucchieri. In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati devono riportare tali indicazioni, alle quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo raffigurato nell'allegato VIII, che devono comparire sul recipiente e sull'imballaggio;

    ▼M14

    e) il numero della partita di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificarla. In caso di impossibilità pratica, dovuta alle modeste dimensioni dei cosmetici, questa indicazione deve figurare solamente sulla confezione.

    ▼M21

    f) la funzione del prodotto, salvo se risulta dalla presentazione del prodotto;

    ▼M37

    g) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine «ingredienti». In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegato devono riportare gli ingredienti, ai quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo di cui all'allegato VIII, che devono comparire sulla confezione.

    Tuttavia, non sono considerate ingredienti:

     le impurità contenute nelle materie prime utilizzate,

     le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito,

     le sostanze utilizzate nei quantitativi strettamente necessari come solventi o come vettori di composti odoranti e aromatici.

    I composti odoranti e aromatici e le loro materie prime vengono indicati con il termine «profumo» o «aroma». Tuttavia, la presenza di sostanze la cui indicazione è prescritta ai sensi della colonna «Altre limitazioni e prescrizioni» dell'allegato III figurano nell'elenco indipendentemente dalla funzione che hanno nel prodotto.

    Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 % possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 %.

    I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti, conformemente al numero Colour Index o alla denominazione di cui all'allegato IV. Per i prodotti cosmetici da trucco immessi sul mercato in varie sfumature di colore, può essere menzionato l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole «può contenere» o il simbolo «+/-».

    Gli ingredienti devono essere indicati sotto la loro denominazione comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2 oppure, in mancanza di questa, sotto una delle denominazioni di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, primo trattino.

    La Commissione, conformemente alla procedura cui all'articolo 10, paragrafo 2, può modificare i criteri e le condizioni stabiliti dalla direttiva 95/17/CE della Commissione, del 19 giugno 1995, recante modalità d'applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio ( 4 ), riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici, in base ai quali un fabbricante può, per motivi attinenti al segreto commerciale, chiedere la non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco succitato.

    ▼M21

    Qualora, a causa delle dimensioni o della forma, sia impossibile far figurare le indicazioni di cui alle lettere d) e g) su un foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni devono figurare su un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico.

    Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno, nonché di altri prodotti piccoli, a causa delle dimensioni o della forma, sia impossibile far figurare le indicazioni di cui alla lettera g) su un'etichetta, una fascetta o un cartellino, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni devono figurare su un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita.

    ▼M14

    2.  Per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo cui vanno indicate le menzioni di cui al paragrafo 1.

    3.  Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni adeguate affinché in sede di etichettatura, di presentazione alla vendita e di pubblicità dei cosmetici non vengano impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche che non possiedono. ►M37  ————— ◄

    ▼M37

    Inoltre il fabbricante o il responsabile dell'immissione del prodotto cosmetico sul mercato comunitario può attirare l'attenzione delle Comunità europee, sulla confezione del prodotto o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce a tale prodotto, sul fatto che quest'ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul prodotto finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici. Sono elaborate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea linee guida, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Il Parlamento europeo riceve i progetti di misure sottoposti al comitato.

    ▼B

    Articolo 7

    1.  Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alle esigenze contenute nella presente direttiva e nei suoi allegati, rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati.

    ▼M21

    2.  Tuttavia essi possono prescrivere che le indicazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) d) e f) vengano redatte almeno nella loro lingua o nelle loro lingue nazionali o ufficiali; inoltre possono prescrivere che le indicazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) vengano redatte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori. A questo riguardo la Commissione stabilisce una nomenclatura comune degli ingredienti conformemente alla procedura prevista dall'articolo 10.

    3.  Inoltre, per rendere possibile nei casi di alterazione della salute un trattamento medico pronto ed adeguato, ogni Stato membro può esigere che informazioni appropriate e sufficienti sulle sostanze utilizzate nei prodotti cosmetici siano messe a disposizione dell'autorità competente, la quale garantisce che dette informazioni vengano usate unicamente a scopo di trattamento medico.

    Gli Stati membri designano l'autorità competente e ne comunicano gli estremi alla Commissione, che li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 7 bis

    1.  Il fabbricante o il suo mandatario, o la persona per conto della quale un prodotto cosmetico viene fabbricato oppure il responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di un prodotto cosmetico importato, tiene a immediata disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, all'indirizzo specificato sull'etichetta, a fini di controllo conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), le seguenti informazioni:

    a) la formula qualitativa e quantitativa del prodotto; per i composti odoranti e i profumi, le informazioni si limitano al nome e al numero di codice del composto e all'identità del fornitore;

    b) le specifiche fisicochimiche e microbiologiche delle materie prime e del prodotto finito e i criteri di purezza e di controllo microbiologico dei prodotti cosmetici;

    c) il metodo di fabbricazione conformemente alle buone prassi di fabbricazione previste dal diritto comunitario o, in mancanza di norme comunitarie, dal diritto dello Stato membro in questione; il responsabile della fabbricazione o della prima importazione nella Comunità deve possedere un livello di qualifica professionale o di esperienza appropriato, secondo la legislazione e la prassi dello Stato membro del luogo di fabbricazione o di prima importazione;

    ▼M37

    d) la valutazione della sicurezza per la salute umana del prodotto finito. A tale riguardo, il fabbricante prende in considerazione il profilo tossicologico generale degli ingredienti, la loro struttura chimica e il loro livello d'esposizione. Prende in considerazione in particolare le caratteristiche peculiari dell'esposizione delle parti sulle quali il prodotto viene applicato o la popolazione alla quale il prodotto è destinato. In particolare, effettua, fra l'altro, una specifica valutazione dei prodotti cosmetici destinati a bambini di età inferiore a tre anni e di quelli destinati unicamente all'igiene intima esterna.

    Nel caso in cui uno stesso prodotto venga fabbricato in vari punti del territorio comunitario, il fabbricante può scegliere un solo luogo di fabbricazione in cui dette informazioni siano a disposizione. A questo riguardo, e su richiesta a fini di controllo, è tenuto a comunicare il luogo scelto alla(alle) autorità di controllo interessata(e). In tal caso le informazioni sono facilmente accessibili;

    ▼M21

    e) il nome e l'indirizzo delle persone qualificate responsabili della valutazione di cui alla lettera d). Tali persone devono essere in possesso di un diploma quale definito all'articolo 1 della direttiva 89/48/CEE, nei settori farmaceutico, tossicologico, dermatologico, medico o in una disciplina analoga;

    f) i dati esistenti per quanto riguarda gli effetti indesiderabili per la salute umana provocati dal prodotto cosmetico in seguito alla sua utilizzazione;

    g) le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi;

    ▼M37

    h) i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di paesi non membri.

    Fatta salva la tutela, in particolare, della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, gli Stati membri garantiscono che le informazioni richieste ai sensi delle lettere a) e f) siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo, inclusi i mezzi elettronici. Le informazioni quantitative di cui alla lettera a) che devono essere messe a disposizione del pubblico, sono limitate alle sostanze pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE.

    ▼M21

    2.  La valutazione della sicurezza per la salute umana di cui al paragrafo 1, lettera d) viene effettuata conformemente ai principi di buone prassi di laboratorio previsti nella direttiva 87/18/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche ( 5 ).

    3.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere disponibili nella lingua o nelle lingue nazionali dello Stato membro in questione o in una lingua facilmente comprensibile per le autorità competenti.

    4.  Il fabbricante o il suo mandatario, o la persona per conto della quale un prodotto cosmetico viene fabbricato, oppure il responsabile dell'immissione di un prodotto cosmetico importato sul mercato comunitario, notifica all'autorità competente dello Stato membro del luogo di fabbricazione o di prima importazione l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione o di prima importazione nella Comunità dei prodotti cosmetici prima della immissione sul mercato comunitario.

    5.  Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 4 e ne comunicano gli estremi alla Commissione, che li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Gli Stati membri vigilano affinché dette autorità cooperino tra di loro nei settori in cui ciò sia necessario per la corretta applicazione della presente direttiva.

    ▼M3

    Articolo 8

    1.  Sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 10:

     i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici,

     i criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici e i metodi di controllo di detti criteri.

    ▼M21

    2.  Con la stessa procedura vengono adottate, se del caso, la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici e, previa consultazione del ►M37  comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori ◄ , le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati.

    ▼M3

    Articolo 8 bis

    1.  In deroga all'articolo 4 e fermo restando l'articolo 8, paragrafo 2, uno Stato membro può autorizzare nel suo territorio l'impiego di altre sostanze che non figurano negli elenchi delle sostanze autorizzate per determinati prodotti cosmetici specificati nell'autorizzazione nazionale, sempreché siano osservate le seguenti condizioni:

    a) l'autorizzazione deve essere limitata ad un periodo di tre anni al massimo;

    b) lo Stato membro deve esercitare un controllo ufficiale sui prodotti cosmetici fabbricati mediante la sostanza o il preparato di cui ha autorizzato l'impiego;

    c) i prodotti cosmetici così fabbricati devono recare un indicazione particolare che sarà definita nell'autorizzazione.

    2.  Lo Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri il testo di qualsiasi decisione di autorizzazione presa in virtù del paragrafo 1, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui tale decisione è entrata in vigore.

    3.  Prima dello scadere del termine di tre anni previsto nel paragrafo 1, lo Stato membro può depositare presso la Commissione una domanda di iscrizione, in un elenco di sostanze autorizzate, della sostanza che abbia ottenuto un'autorizzazione nazionale in virtù del paragrafo 1. Lo Stato membro in questione fornisce contemporaneamente i documenti che ritiene possano giustificare tale iscrizione e indica gli usi a cui è destinata la sostanza o la materia. Entro un termine di diciotto mesi a decorrere dal deposito della domanda si decide, in base alle più recenti conoscenze scientifiche e tecniche, previa consultazione del ►M37  comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori ◄ su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, e in base alla procedura prevista all'articolo 10, se la sostanza in questione può essere iscritta in un elenco di sostanze autorizzate, ovvero se l'autorizzazione nazionale deve essere revocata. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorizzazione nazionale resta in vigore finché non sarà stata presa una decisione sulla domanda di iscrizione.

    ▼M37

    Articolo 9

    Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione:

    a) sui progressi realizzati in materia di messa a punto, convalida e legalizzazione di metodi alternativi. La relazione contiene dati precisi sul numero e il tipo di sperimentazioni relative a prodotti cosmetici effettuate sugli animali. Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere tali dati, in aggiunta alla raccolta di dati statistici imposta loro dalla direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ( 6 ). La Commissione assicura in particolare la messa a punto, la convalida e la legalizzazione di metodi alternativi di sperimentazione che non utilizzano animali vivi;

    b) sui progressi compiuti dalla Commissione nel tentativo di far accettare dall'OCSE metodi alternativi convalidati a livello comunitario e di favorire il riconoscimento, da parte dei paesi non membri, dei risultati di test di sicurezza effettuati nella Comunità con metodi alternativi, segnatamente nel quadro degli accordi di cooperazione fra la Comunità e tali paesi;

    c) sul modo in cui bisogni specifici delle piccole e medie imprese sono stati presi in considerazione, segnatamente nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 bis.

    Articolo 10

    1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti cosmetici.

    2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    ▼B

    Articolo 11

    Fatto salvo l'articolo 5, al più tardi un anno dopo la scadenza del periodo contemplato nell'articolo 14, paragrafo 1, per l'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri, la Commissione, sulla base dei risultati delle più recenti ricerche scientifiche e tecniche, presenta al Consiglio adeguate proposte che fissano gli elenchi delle sostanze consentite.

    Articolo 12

    1.  Se uno Stato membro costata, in base ad una motivazione dettagliata, che un prodotto cosmetico, quantunque conforme alle prescrizioni della presente direttiva, può mettere in pericolo la salute, detto Stato può vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari nel proprio territorio l'immissione nel mercato di tale prodotto cosmetico. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi che giustificano la sua decisione.

    ▼M14

    2.  La Commissione procede al più presto alla consultazione degli Stati membri interessati; essa esprime poi senza indugio il proprio parere e prende i provvedimenti del caso.

    ▼B

    3.  Qualora la Commissione ritenga necessario apportare adeguamenti tecnici alla presente direttiva, essi sono adottati dalla Commissione o dal Consiglio secondo la procedura prevista all'articolo 10; in tal caso, lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di tali adeguamenti.

    Articolo 13

    Ogni atto individuale, adottato in applicazione della presente direttiva e comportante restrizioni o divieti dell'immissione nel mercato dei prodotti cosmetici, deve essere motivato circostanziatamente. Detto atto viene notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti della (SIC! dalla) legislazione vigente negli Stati membri e del termine entro cui i ricorsi possono essere presentati.

    Articolo 14

    1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi dalla data della sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

    2.  Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio, per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva, l'immissione sul mercato di prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

    3.  Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 15

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




    ALLEGATO I

    ELENCO INDICATIVO PER CATEGORIA DEI PRODOTTI COSMETICI

     Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso, ecc.)

     Maschere di bellezza (ad esclusione dei prodotti per il peeling)

     Fondotinta (liquidi, paste, ciprie)

     Cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l'igiene corporale, ecc.

     Saponi di bellezza, saponi deodoranti, ecc.

     Profumi, acque da toletta ed acqua di Colonia

     Preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel, ecc.)

     Prodotti per la depilazione

     Deodoranti ed antisudoriferi

     Prodotti per la cura dei capelli:

     

     tinture per capelli e decoloranti

     prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio

     prodotti per la messa in piega

     prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo)

     prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli)

     prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine)

     Prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni, ecc.)

     Prodotti per il trucco e lo strucco del viso e degli occhi

     Prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra

     Prodotti per la cura dei denti e della bocca

     Prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse

     Prodotti per cure intime esterne

     Prodotti solari

     Prodotti abbrozanti senza sole

     Prodotti per schiarire la pelle

     Prodotti antirughe




    ALLEGATO II

    ▼M3

    ELENCO DELLE SOSTANZE CHE NON POSSONO ENTRARE NELLA COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI COSMETICI

    ▼B

    1. Acetilammino-2 cloro-5 benzossazolo

    2. ß-acetossietil trimetilammonio idrossido (Acetilcolina) e suoi sali

    3. Deanoli aceglumas ( 7 )

    4. Spironolactonum*

    5. Acido [(idrossi-4 iodo-3 fenossi)-4 diiodo-3,5 fenil] acetico (3,3′, 5-triiodo-tiroacetico acido) e suoi sali

    6. Methotrexatum*

    7. Acidum aminocaproicum* e suoi sali

    8. Cinchophenum*, suoi sali, derivati e sali dei suoi derivati

    9. Acidum thyropropicum* e suoi sali

    10. Acido tricloracetico

    11. Aconitum napellus L. (foglie, radici e preparati)

    12. Aconitina (alcaloide principale dell'Aconitum napellus L.) e suoi sali

    13. Adonis vernalis L. e suoi preparati

    14. Epinephrinum*

    15. Alcaloidi dei Rauwolfia serpentina e loro sali

    16. Alcoli acetilenici, loro esteri, loro eteri ossidi e loro sali

    17. Isoprenalinum*

    18. Allile, isotiocianato d'

    19. Alloclamidum e suoi sali

    20. Nalorphinum*, suoi sali e suoi eteri ossidi

    21. Ammine simpaticomimetiche che agiscono sul sistema nervoso centrale: tutte le sostanze contenute nel primo elenco di medicinali, riportato nella risoluzione A.P. (69) 2 del Consiglio d'Europa, rilasciate dietro prescrizione medica

    22. Amminobenzene, suoi sali e suoi derivati alogenati e solfonati (Anilina)

    23. Betoxycainum* e suoi sali

    24. Zoxazolaminum*

    25. Procainamidum*, suoi sali e suoi derivati

    26. Amminodifenile, di-(Benzidina)

    27. Tuaminoheptanum*, suoi isomeri e suoi sali

    28. Octodrinum* e suoi sali

    29. Amnino-2 bis-(metossi-4 fenil) 1-2 etanolo e suoi sali

    30. Ammino-2 metil-4 esano e suoi sali

    31. Ammino-4 salicilico, acido e suoi sali

    32. Amminotoluene, suoi isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e solfonati

    33. Amminoxileni, loro isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e solfonati

    34. Imperatorine (metil-3′ buteno-2′ xilossi) 9 osso-7 furo (3,2 g) cromo

    35. Ammi maius L. e suoi preparati

    36. Amilene cloruro (dicloro-2,3 metil-2 butano)

    37. Androgena (sostanze ad attività)

    38. Antracene (olio di)

    39. Antibiotici ►M17   ◄

    40. Antimonio e suoi composti

    41. Apocynum cannabinum L. e suoi preparati

    42. 5, 6, 6a, 7-Tetraidro-6-metil-4 H-dibenzo [di, g) chinolina-10, 11-diol. (Apomorfina) e suoi sali

    43. Arsenico e suoi composti

    44. Atropa belladonna L. e suoi preparati

    45. Atropina, suoi sali e suoi derivati

    ▼M4

    46. Bario (sali di), esclusi il solfato di bario, il solfuro di bario alle condizioni previste nell'allegato III (parte prima), le lacche, i pigmenti e i sali dei coloranti indicati con il riferimento (5) nell'elenco degli allegati III (parte seconda) e IV (parte seconda)

    ▼B

    47. Benzene

    48. Benzimidazolone

    49. Benzo-azepina e dibenzoazepina, suoi sali e derivati

    50. 2-(dimetilamino) metil-2-butanol-benzoato e suoi sali (Amilocaina)

    51. Benzoil-trimetil-Ossipiperidina (Benzamina) e suoi sali

    52. Isocarboxazidum*

    53. Bendroflumethiazidum* e suoi derivati

    54. Glucinio e suoi composti

    55. Bromo elementare

    56. Bretylii tosilas*

    57. Carbromalum*

    58. Bromisovalum

    59. Brompheniraminum* e suoi sali

    60. Benzilonii brominum*

    61. Tetrylammonii bromidum*

    62. Brucina

    63. Tetracainum* e suoi sali

    64. Mofebutazonum*

    65. Tolbutamidum *

    66. Carbutamidum*

    67. Phenylbutazom*

    68. Cadmio e suoi composti

    69. Cantaris vesicatoria

    70. Cantaridina

    71. Phenprobamatum *

    72. Carbazolo (derivati nitrati del)

    73. Carbonio (solfuro di)

    74. Catalase

    75. Cefelina e suoi sali

    76. Chenopodium ambrosioides L. (essenza)

    77. Cloralio idrato

    78. Cloro elementare

    79. Chlorpropramidum*

    80. Diphenoxylatum*

    81. Cloridrato-citrato di 2-4-diammino-azobenzene (Crizoidina, cloridrato e citrato)

    82. Chlorzoxazonum*

    83. Clorodimetilammino metil pirimidina (Crimidina)

    84. Chlorprothixenum* e suoi sali

    85. Clofenanidum*

    86. Bis-(cloroetil) metilammino-N ossido e suoi sali (Mustina N-ossido)

    87. Chlormethinum*e suoi sali

    88. Cyclophosphamidum* e suoi sali

    89. Mannomustinum* e suoi sali

    90. Butanilicainum* e suoi sali

    91. Chlormezanonum*

    92. Triparanolum*

    93. [(Cloro-4 fenil)-2 fenil-2) acetil-2 diosso-1,3 indane] (Clorofacinone)

    94. Chlorphenoxaminum*

    95. Phenaglycodolum*

    96. Cloruro di etile

    97. Sali di cromo, acido cromico e suoi sali

    98. Claviceps purpurea Tul., suoi alcaloidi e preparati

    99. Conium maculatum L. (frutti, polvere, preparati)

    100. Glycyclamidum*

    101. Cobalto (benzene sulfonato di)

    102. Colchicina, suoi sali e suoi derivati

    103. Colchicoside e suoi derivati

    104. Colchicum autumnale L. e suoi preparati

    105. Convallatossina

    106. Anamirta Cocculus L. (frutti)

    107. Croton tiglium L. (olio)

    108. N-(crotonoilammino-4 benzene sulfonil) N'-butilurea

    109. Curaro e curarine

    110. Curarizzanti di sintesi

    111. Cianidrico (acido) e suoi sali

    112. Cicloesil-1 dietilammino-3 (dietilamminometil-2 fenil)-1 propano e suoi sali

    113. Cyclomenolum* e suoi sali

    114. Natrii hexacyclonas*

    115. Hexapropymatum*

    116. Dextropropoxyphenum*

    117. 0,0′-diacetil N-allil normorfina

    118. Pipazetatum* e suoi sali

    119. (α, β-1 dibromofeniletil)-5 metil-5 idantoina

    120. bis-(trimetilammonio)-1,5 pentano (sali di) ( per es.: Pentamethonii bromidum*)

    121. Azamethonii bromidum*

    122. Cyclarbamatum*

    123. Clofenotanum*

    124. bis-(trietilammonio)-1,6 esano (sali di) (per es.: Hexamethonii bromidum*)

    125. Dicloroetano (Cloruri di etilene)

    126. Dicloroetilene (Cloruri di acetilene)

    127. Lysergidum* e suoi sali

    128. Dietilamminoetil (fenil-4′ idrossi-3′ benzoato)-2 e suoi sali

    129. Cinchocainum* e suoi sali

    130. Dietilammino-3 propil cinnamato

    131. Dietilnitro-4 fenil tiofosfato

    132. N, N′-bis (2-dietilamminoetil) ossamido bis (2-clorobenzile) (sali di) (per es.: Ambenonii chloridum*)

    133. Methyprylonum* e suoi sali

    134. Digitalina e tutti gli eterossidi della digitale

    135. (Diidrossi-2, 6 metil-4aza-4 esil)-7 teofillina (Xantinolo)

    136. Dioxethedrinum* e suoi sali

    137. Piprocurarii iodidum*

    138. Propyphenazonum*

    139. Tetrabenazinum* e suoi sali

    140. Captodiamum*

    141. Mefechlorazinum* e suoi sali

    142. Dimetilammina

    143. (Dimetilammino)-1 [(dimatilammino)-metil]-2 butanol-2 benzoato e suoi sali

    144. Methapyrilenum* e suoi sali

    145. Metamfepramonum* e suoi sali

    146. Amitriptylinum* e suoi sali

    147. Metforminum* e suoi sali

    148. Isosorbidi dinitras*

    149. Dinitrile malonico

    150. Dinitrile succinico

    151. Dinitrofenoli isomeri

    152. Inproquonum*

    153. Dimevamidum* e suoi sali

    154. Diphenylpyralinum* e suoi sali

    155. Sulfinpyrazonum*

    156. N-(4-Ammino-4-oso-3,3-difenil butil)-N,N-diisopropil-N-metil-ammonio (sali di) (per es.: isopropanidi iodidum*)

    157. Benactyzinum*

    158. Benzatropinum* e suoi sali

    159. Cyclizinum* e suoi sali

    160. Difenil-5,5 tetraidrogliossalinone-4

    161. Probenecidun'*

    162. Disulfiramum*

    163. Emetina, suoi sali e suoi derivati

    164. Efedrina e suoi sali

    165. Oxanamidum* e suoi derivati

    166. Eserina o fisostigmina e suoi sali

    167. Esteri dell'acido p-amminobenzoico (con gruppo ammino libero), salvo quello citato nell' ►M9  allegato VII (parte seconda) ◄

    168. Esteri della colina e della metilcolina e loro sali

    169. Caramiphienum* e suoi sali

    170. Estere dietilfosforico del para nitrofenolo

    171. Metethoheptazinum* e suoi sali

    172. Oxypheneridinum e suoi sali

    173. Ethoheptazinum* e suoi sali

    174. Metheptazinum* e suoi sali

    175. Methylphenidatum* e suoi sali

    176. Doxylaminum* e suoi sali

    177. Tolboxanum*

    ▼C9

    178. 4-Benzilossifenolo e 4-etossifenolo

    ▼B

    179. Parethoxycainum* e suoi sali

    180. Fenozolonum*

    181. Glutethimidum* e suoi sali

    182. Etilene (ossido di)

    183. Bemegridum* e suoi sali

    184. Valnoctamidum*

    185. Haloperidolum*

    186. Paramethazonum*

    187. Fluanisonum*

    188. Trifluperidolum*

    189. Fluoresonum*

    190. Fluorouracilum*

    191.  ►M3  Fluoridrico (acido), suoi sali, suoi composti complessi e gli idrofluoruri, salvo quelli nominati nell'allegato III (parte prima) ◄

    192. Furfuriltrimetilammonio (sali di) (per es.: Furtrethonii iodidum*)

    193. Galantaminum*

    194. Gestagena (sostanze ad attività), ►M17   ◄

    195. Esacloro-1,2,3,4,5,6 cicloesano (o HCH)

    196. Esacloro-1,2,3,4,10,10 epossi-6,7 ottaidro-1,4,4a,5,6,7,8,8a endo, endodimetilene-1,4; 8,5 naftalene (Endrina)

    197. Esacloroetano

    198. Esacloro-1,2,3,4,10,10 esaidro-1,4,4a,5,8,8a, endo-endo-dimetilene-1,4,5,8 naftalene (Isodrina)

    199. Idrastina, idrastinina e loro sali

    200. Idrazidi e loro sali

    201. Idrazina, suoi derivati e loro sali

    202. Octamoxinum* e suoi sali

    203. Warfarinum* e suoi sali

    204. Bis-idrossi-4 cumarinil-2 acetato di etile e sali dell'acido

    205. Methocarbamolum*

    206. Propatylnitratum*

    207. Bis (idrossi-4 osso-2-2H-1-benzopiran) 3 il)-1,1 metiltio-3 propano

    208. Fenadiazolum*

    209. Nitroxolinum* e suoi sali

    210. Iosciamina, suoi sali e suoi derivati

    211. Hyoscyamus niger L., (foglie, semi, polveri e preparati)

    212. Pemolinum* e suoi sali

    213. Iodio elementare

    214. bis-(trimetilammonio)-1, 10 decano (sali di) (per es.: Decamethonii bromidum*)

    215. Ipeca Uragoga ipecacuanha Baill. e specie vicine (radici e loro preparati)

    216. N-(isopropil-2 pentene-4 oil) urea (Apronalide)

    217. Santonina

    218. Lobelia inflata L. e preparati

    219. Lobelinum* e suoi sali

    220. Acido barbiturico, suoi derivati e loro sali

    ▼M11

    221. Mercurio e suoi composti, ad eccezione di quelli inclusi ►M18  nell'allegato VI, parte prima ◄ .

    ▼B

    222. Mescalina e suoi sali

    223. Poliacetaldeide (Metaldeide)

    224. (Metossi-2 allil-4 fenossi)-2 N,N dietilacetammide e suoi sali

    225. Coumetarolum*

    226. Dextromethorphanum* e suoi sali

    227. Metilammino-2 eptano e suoi sali

    228. Isometheptenum* e suoi sali

    229. Mecamylaminum*

    230. Guaifenesinum*

    231. Dicoumarolum*

    232. Phenmetrazinum*, suoi derivati e suoi sali

    233. Thiamazolum*

    234. (Metil -2 metossi-2′ fenil-4') diidropirano-3, 4 cumarina (ciclocumarolo)

    235. Carisoprodolum*

    236. Meprobamatum

    237. Tefazolinum* e suoi sali

    238. Arecolina

    239. Poldini Metilsulfas*

    240. Hydroxyzinum*

    241. Naftolo β-

    242. Naftilazolinum* e suoi sali

    243. α Naftil-3-idrossi-4-cumarina

    244. Naphazolinum* e suoi sali

    245. Neostigmina e suoi sali (per es.: Neostigmini bromidum*)

    246. Nicotina e suoi sali

    247. Nitriti di amile

    248. Nitriti metallici, salvo nitrito di sodio

    249. Nitrobenzene

    250. Nitrocresoli e loro sali alcalini

    251. Nitrofurantoinum*

    252. Furazolidonum*

    253. Nitroglicerina

    254. Acenocoumarolum*

    255. Nitroferricianuri alcalini (Nitroprussiati)

    256. Nitrostilbeni, omologhi e loro derivati

    257. Noradrenalina e suoi sali

    258. Noscapinum* e suoi sali

    259. Guanethidinum* e suoi sali

    260. Estrogena (sostanze ad attività) ►M15   ◄

    261. Oleandrina

    262. Chlortalidonum*

    263. Pelletierina e suoi sali

    264. Pentacloroetano

    265. Pentaerithrityli tetranitras*

    266. Petrichloralum*

    267. Octamylaminum* e suoi sali

    ▼M3

    268. Acido picrico

    ▼B

    269. Phenacemidum*

    270. Difencloxazinum*

    271. Fenil-2 indanedione-1,3 (Fenindione)

    272. Ethylphenacemidum*

    273. Phenprocoumonum *

    274. Fenyramidolum*

    275. Triamterenum* e suoi sali

    276. Pirofostato di tetraetile

    277. Tricresilfosfato

    278. Psilocybinum*

    279. Fosforo e fosfuri metallici

    280. Thalidomidum* e suoi sali

    281. Physostigma Venenosum Balf.

    282. Picrotossina

    283. Pilocarpina e suoi sali

    284. α -piperidil (-2) benzil acetato forma L. treolevogiro (Levofacetoperano) e suoi sali

    285. Pipradrolum* e suoi sali

    286. Azacylonolum* e suoi sali

    287. Bietamiverinum*

    288. Butopiprinum* e suoi sali

    ▼M43

    289. Piombo e suoi composti

    ▼B

    290. Conina

    291. Prunus laurocerasus L. (acqua distillata di lauroceraso)

    292. Metyraponum*

    ▼M34

    293. Sostanze radioattive, quali definite dalla direttiva 96/29/Euratom ( 8 ) che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti

    ▼B

    294. Juniperus sabina L. (foglie, oli essenziali e preparati)

    295. Scopolamina, suoi sali e suoi derivati

    296. Sali di oro

    ▼M9

    297. Selenio e suoi composti, ad eccezione del disolfuro di selenio, alle condizioni previste nell'allegato III, pane prima, numero 49

    ▼B

    298. Solanum nigrum L. e suoi preparati

    299. Sparteina e suoi sali

    300. Glucocorticoidi

    301. Datura stramonium L. e suoi preparati

    302. Strofantine, loro genine (Strofantidina) e rispettivi derivati

    303. Strofanto (specie) e loro preparati

    304. Stricnina e suoi sali

    305. Strychnos (specie) e loro preparati

    306. Stupefacenti: ogni sostanza elencata nelle tabelle I e II della Convenzione unica sugli stupefacenti firmata a New York il 30 marzo 1961

    307. Sulfonammidi (para-ammino benzen-sulfonammide e suoi derivati ottenuti per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno legati a un atomo di azoto) e loro sali

    308. Sultiamum*

    309. Neodimio e suoi sali

    310. Thiotepum*

    311. Pilocarpus jaborandi Holmes e suoi preparati

    312. Tellurno e suoi composti

    313. Xylometazolinum* e suoi sali

    314. Tetracloroetilene

    315. Tetracloruro di carbonio

    316. Tetrafosfato di esaetile

    317. Tallio e suoi composti

    318. Glicosidi estratti dal tevetis neriifolia Juss

    319. Ethionamidum*

    320. Phenothiazinum* e suoi composti

    ▼M3

    321. Tiourea e suoi derivati, salvo quello nominato nell'allegato III (parte prima)

    ▼B

    322. Mephenesinum* e suoi esteri

    323. Vaccini, tossine o sieri riportati nell'allegato della seconda direttiva del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13)

    324. Tranylcyprominum* e suoi sali

    325. Tricloronitrometano

    326. Tribromo-etanolo (alcol e tribronio-etilico)

    327. Trichlormethinum* e suoi sali

    328. Tretaminum*

    329. Gallamini triethiodidum*

    330. Urginea Scilla Stern e suoi preparati

    331. Veratrina e suoi sali

    332. Schoenocaulon officinale Lind, suoi semi e suoi preparati

    ▼M8

    333. Veratrum Spp. e preparati

    ▼B

    334. Cloruro di vinile monomero

    335. Ergocalciferolum* + Cholecalciferolo (vitamina D2 + D3)

    336. Xantati esteri detrocarbonei e alchilxantati alcalini

    337. Yohimbina e suoi sali

    338. Dimethili sulfoxidum*

    339. Diphenhydraminum* e suoi sali

    340. p-butil terz.-fenol

    341. p-butil terz.-pinocatecol

    342. Dihydrotachysterolum*

    343. Diossano (1,4 dietilene diossido)

    344. Morfolina e suoi sali

    345. Piretro album L. e suoi preparati

    346. Maleato di pirianisamina

    347. Tripelennaminum*

    348. Tetraclorosalicilanilidi

    349. Diclorosalicilanilidi

    ▼M3

    350. Tetrabromosalicilanilidi ►M13   ◄

    351. Dibromosalicilanilidi ►M13   ◄

    ▼B

    352. Bithionolum*

    353. Monosulfuri tiouramici

    354. Disulfuri tiouramici

    355. Dimetileformamide

    356. Acetone benzilidene

    357. Benzoati di coniferile, salvo tenori normali nelle essenze naturali utilizzate

    ▼M24

    358. Furocumarine (per esempio trioxysalan*, metossi-8-psoralene, metossi-5-psoralene), salvo tenori normali nelle essenze naturali impiegate

    Nei prodotti di protezione solare e negli abbronzanti, le furocumarine devono essere presenti in quantità inferiori a 1 mg/kg

    ▼B

    359. Oli di semi di Laurus nobilis L.

    ▼M3

    360. Safrolo, salvo tenori normali degli oli naturali utilizzati e a condizione che la concentrazione non sia superiore a

    100 ppm nel prodotto finito

    50 ppm nei prodotti per la cura dei denti e della bocca, a condizione che il safrolo non sia presente nei dentifrici per bambini

    ▼B

    361. Iodotimolo

    ▼M32 —————

    ▼M32

    362. 3'-etil-tetraidro-5',6',7',8'-tetraidro-5',5',8',8'-tetrametil-2'-acetonaftalene o 1,1,4,4-tetrametil-6-etil-7-acetil-1,2,3,4-tetraidro-naftalene

    ▼M5

    363.  o-Fenilendiammina e suoi sali

    364. 4-Metil-m-fenilendiammina e suoi sali

    ▼M32 —————

    ▼M32

    365. Acido aristolochico e suoi sali; Aristolochia Spp. e suoi preparati

    ▼M10

    366. Cloroformio

    ▼M32 —————

    ▼M32

    367. 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina

    ▼M10

    368. 6-acetossi-2,4-dimetil-1,3-diossano (dimetossano)

    369. N-ossido di 2-idrossipiridina: sale sodico- (piritione sodico)

    ▼M12

    370. N-(triclorometiltio) cicloexen-4-dicarbossimide 1,2 (Captano)

    371. 2,2'-diidrossi-3,3',5,5',6,6'-esaclorodifenil-metano (Esaclorofene)

    ▼M32 —————

    ▼M32

    372 6-(1-piperidinil)-2,4-pirimidindiammina-3-ossido (Minoxidil) e suoi sali

    373. 3,4',5-Tribromosalicilanilide

    374. Fitolacca (Phytolacca Spp.) e suoi preparati

    ▼M13

    375. Tretinoin * (acido retinoico e suoi sali)

    376. 1-Metossi-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminoanisole-Cl 76050) ►M17  e suoi sali ◄

    377. 1-Metossi-2,5-diaminobenzene (2,5-diaminoanisole) ►M17  e suoi sali ◄

    378. Colorante Cl 12140

    379. Colorante Cl 26105

    380. Colorante Cl 42555

    Colorante Cl 42555-1

    Colorante Cl 42555-2

    ▼M15

    381. Amil-4-dimetillamminobenzoato (miscela di isomeri) (padimato A (DCI)

    ▼M39 —————

    ▼M15

    383. 2-Ammino-4-nitrofenolo

    384. 2-Ammino-5-nitrofenolo

    ▼M17

    385. 11-α-idrossipregn-4-en-3,20-dione e i suoi esteri

    ▼M32

    385. 11-alfa-idrossipregn-4-ene-3,20-dione e suoi esteri

    ▼M32 —————

    ▼M32

    386. Colorante C.I. 42 640

    ▼M17

    387. Il colorante CI 13 065

    388. Il colorante CI 42 535

    389. Il colorante CI 61 554

    ▼M32 —————

    ▼M32

    390. Antiandrogeni a struttura steroidea

    391. Zirconio e suoi derivati, ad eccezione delle sostanze che fanno capo al numero d'ordine 50 dell'allegato III, prima parte e di lacche, pigmenti o sali di zirconio dei coloranti che figurano nell'allegato IV, prima parte, con il riferimento «3»

    393. Acetonitrile

    394. Tetraidrozolina e suoi sali

    ▼M18

    395. idrossi-8-chinolina e il suo solfato, ad eccezione delle utilizzazioni previste al numero 51 dell'allegato III, prima parte;

    396. 2,2 ditiobispiridin-1,1-diossido (prodotto di addizione con il solfato triidrato di magnesio)-(piritione disolfuro + solfato di magnesio);

    397. il colorante CI 12075, suoi lacche, pigmenti e sali;

    398. il colorante CI 45170 e CI 45170:1;

    399. lidocaina

    ▼M20

    400. 1,2-epossibutano

    401. Colorante CI 15585

    402. Lattato di stronzio

    403. Nitrato di stronzio

    404. Policarbonato di stronzio

    405. Pramocaina

    406. 4-etossi-m-fenilenediammina e i suoi sali

    407. 2,4-diammino-feniletanolo e i suoi sali

    408. Catecolo

    409. Pirogallolo

    410. Nitroammine

    ▼M39

    411. Alchil- ed alcanolamine secondarie e loro sali

    ▼M22

    412. 4-ammino-2-nitrofenolo

    ▼M23

    413. 2-metil-m-fenilendiammina

    ▼M24

    414. 4-tert-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene (muschio d'ambretta)

    ▼M28 —————

    ▼M24

    416. Cellule, tessuti o prodotti di origine umana

    417. 3,3-bis (4-idrossifenil)ftalide (fenolftaleina*)

    ▼M25

    418. Acido-3-imidazol-4-ilacrilico e il suo estere etilico (acido urocanico)

    ▼M29

    419.  ►M35  

    Dalla data di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ), i materiali a rischio specifico che figurano nell'allegato V di tale regolamento, e gli ingredienti derivati.

    Fino a tale data, i materiali a rischio specifico di cui all'allegato XI capitolo A del regolamento (CE) 999/2001, e gli ingredienti derivati.

    Tuttavia i derivati del sego possono essere usati purché siano stati impiegati i seguenti metodi che devono essere rigorosamente certificati dal produttore:

    ▼M31

     transesterificazione o idrolisi ad un minimo di 200 °C e sotto pressione corrispondente adeguata, per 20 minuti (glicerolo, acidi grassi ed esteri grassi derivati);

    ▼M29

     saponificazione con NaOH 12M (glicerolo e sapone)

     

     processo discontinuo: a 95 °C per 3 ore

     o

     processo continuo a 140 °C, 2 bar (2 000hPa) per 8 minuti o condizioni equivalenti

    ▼M28

    420. Catrami di carbone grezzi e raffinati

    ▼M30

    421. 1,1,3,3,5-pentamentil-4,6-dinitroindano (moschene)

    422. 5-terz-butil-1,2,3-trimetil-4,6-dinitrobenzene (muschio tibetene)

    ▼M34

    423. Olio essenziale di radice di enula (Inula helenium) (numero CAS 97676-35-2), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

    424. Cianuro di benzile (numero CAS 140-29-4), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

    425. Ciclaminalcol (3-p-cumenil-2-metilpropionalcol) (numero CAS 4756-19-8), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

    426. Maleato di dietile (numero CAS 141-05-9), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

    427. Diidrocumarina (numero CAS 119-84-6), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

    428. 2,4-Diidrossi-3-metil-benzaldeide (numero CAS 6248-20-0), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

    429. 3,7-Dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo) (numero CAS 40607-48-5), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

    430. 4,6-Dimetil-8-terz-butil-cumarina (numero CAS 17874-34-9), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

    431. Citraconato di dimetile (numero CAS 617-54-9), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

    432. 7,11-Dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one (numero CAS 26651-96-7), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

    433. 6,10-Dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one (numero CAS 141-10-6), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

    434. Difenilammina (numero CAS 122-39-4), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

    435. Etilacrilato (numero CAS 140-88-5), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

    436. Assoluta di foglia di fico (Ficus carica) (numero CAS 68916-52-9), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

    437. trans-2-eptenale (numero CAS 18829-55-5), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

    438. trans-2-esenale-dietilacetale (numero CAS 67746-30-9), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

    439. trans-2-esenale-dimetilacetale (numero CAS 18318-83-7), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

    440. Alcol idroabietilico (numero CAS 13393-93-6), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

    441. 6-Isopropyl-2-decaidronaftalenolo (numero CAS 34131-99-2), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

    442. 7-Metossicumarina (numero CAS 531-59-9), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

    443. 4-(4-Metossifenil)-3-butene-2-one (numero CAS 943-88-4), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

    444. 1-(4-Metossifenil)-1-penten-3-one (numero CAS 104-27-8), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

    445. Metil-trans-2-butenoato (numero CAS 623-43-8), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

    446. 7-Metilcumarina (numero CAS 2445-83-2), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

    447. 5-Metil-2,3-esandione (numero CAS 13706-86-0), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

    448. 2-Pentilidencicloesanone (numero CAS 25677-40-1), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

    449. 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one (numero CAS 1117-41-5), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

    450. Essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth.) (numero CAS 8024-12-2), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

    ►C7  451. Metileugenolo (numero CAS 93-15-2) ◄ , eccettuati i quantitativi contenuti nelle essenze naturali impiegate e purché la concentrazione non superi i valori seguenti:

    a) 0,01 % nei profumi,

    b) 0,004 % in eau de toilette,

    c) 0,002 % nelle creme profumanti,

    d) 0,001 % in prodotti da eliminare con il risciacquo,

    e) 0,0002 % in altri prodotti destinati a rimanere a contatto con la pelle e nei prodotti per l'igiene orale

    ▼M43

    452. 6-(2-cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano (CAS n. 37894-46-5)

    453. Dicloruro di cobalto (CAS n. 7646-79-9)

    454. Solfato di cobalto (CAS n. 10124-43-3)

    455. Monossido di nichel (CAS n. 1313-99-1)

    456. Triossido di dinichel (CAS n. 1314-06-3)

    457. Diossido di nichel (CAS n. 12035-36-8)

    458. Disolfuro di trinichel (CAS n. 12035-72-2)

    459. Tetracarbonilnichel (CAS n. 13463-39-3)

    460. Solfuro di nichel (CAS n. 16812-54-7)

    461. Bromato di potassio (CAS n. 7758-01-2)

    462. Monossido di carbonio (CAS n. 630-08-0)

    463. Buta-1,3-diene (CAS n. 106-99-0)

    464. Isobutano (CAS n. 75-28-5), con contenuto ≥ 0,1 % p/p di butadiene

    465. Butano (CAS n. 106-97-8), con contenuto ≥ 0,1 % p/p di butadiene

    466. Gas (petrolio), C3-4 (CAS n. 68131-75-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    467. Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliticamente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna di frazionamento ad assorbimento (CAS n. 68307-98-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    468. Gas di coda (petrolio), nafta di polimerizzazione catalitica, stabilizzante di frazionamento (CAS n. 68307-99-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    469. Gas di coda (petrolio), nafta riformata cataliticamente, stabilizzante di frazionamento, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-00-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    470. Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato, stripper di «hydrotreating» (CAS n. 68308-01-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    471. Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento (CAS n. 68308-03-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    472. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas (CAS n. 68308-04-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    473. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, deetanizzatore (CAS n. 68308-05-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    474. Gas di coda (petrolio), distillato idrodesolforato e nafta idrodesolforata dal frazionatore, privi di acidi (CAS n. 68308-06-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    475. Gas di coda (petrolio), idrodesolforato dall'impianto di stripping del gasolio, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-07-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    476. Gas di coda (petrolio), nafta isomerizzata dallo stabilizzatore di frazionamento (CAS n. 68308-08-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    477. Gas di coda (petrolio), nafta di prima distillazione dallo stabilizzatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-09-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    478. Gas di coda (petrolio), distillato di prima distillazione dall'idrodesolforatore, privo di idrogeno solforato (CAS n. 68308-10-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    479. Gas di coda (petrolio), alchilazione propano-propilene, preparazione carica deetanizzatore (CAS n. 68308-11-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    480. Gas di coda (petrolio), gasolio sotto vuoto dall'idrodesolforatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-12-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    481. Gas (petrolio), frazioni di testa crackizzate cataliticamente (CAS n. 68409-99-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    482. Alcani, C1-2 (CAS n. 68475-57-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    483. Alcani, C2-3 (CAS n. 68475-58-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    484. Alcani, C3-4 (CAS n. 68475-59-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    485. Alcani, C4-5 (CAS n. 68475-60-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    486. Gas combustibili (CAS n. 68476-26-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    487. Gas combustibili, distillati di petrolio grezzo (CAS n. 68476-29-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    488. Idrocarburi, C3-4 (CAS n. 68476-40-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    489. Idrocarburi, C4-5 (CAS n. 68476-42-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    490. Idrocarburi, C2-4, arricchiti in C3 (CAS n. 68476-49-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    491. Gas di petrolio, liquefatti (CAS n. 68476-85-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    492. Gas di petrolio, liquefatti, addolciti (CAS n. 68476-86-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    493. Gas (petrolio), C3-4, ricchi di isobutano (CAS n. 68477-33-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    494. Distillati (petrolio), C3-6, ricchi di piperilene (CAS n. 68477-35-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    495. Gas (petrolio), carica sistema amminico (CAS n. 68477-65-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    496. Gas (petrolio), dall'idrodesolforatore dell'impianto benzene (CAS n. 68477-66-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    497. Gas (petrolio), riciclo dall'impianto benzene, ricchi di idrogeno (CAS n. 68477-67-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    498. Gas (petrolio), da olio di miscela, ricco in idrogeno-azoto (CAS n. 68477-68-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    499. Gas (petrolio), frazioni di testa dello splitter del butano (CAS n. 68477-69-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    500. Gas (petrolio), C2-3 (CAS n. 68477-70-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    501. Gas (petrolio), da gasolio di cracking catalitico, frazioni di fondo del depropanizzatore, ricchi di C4 privi di acido (CAS n. 68477-71-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    502. Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di fondo del debutanizzatore, ricchi di C3-5 (CAS n. 68477-72-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    503. Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di testa del depropanizzatore, ricchi di C3 privi di acido (CAS n. 68477-73-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    504. Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico (CAS n. 68477-74-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    505. Gas (petrolio), da impianto di cracking catalitico, ricchi di C1-5 (CAS n. 68477-75-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    506. Gas (petrolio), frazione di testa stabilizzatore nafta polimerizzata cataliticamente, ricchi di C2-4 (CAS n. 68477-76-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    507. Gas (petrolio), nafta dal reforming catalitico, teste dello stripper (CAS n. 68477-77-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    508. Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ricchi di C1-4 (CAS n. 68477-79-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    509. Gas (petrolio), C6-8 riciclo di reforming catalitico (CAS n. 68477-80-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    510. Gas (petrolio), C6-8, da reforming catalitico (CAS n. 68477-81-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    511. Gas (petrolio), C6-8, riciclo di reforming catalitico, arricchiti in idrogeno (CAS n. 68477-82-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    512. Gas (petrolio), C3-5, carica di alchilazione olefinica-paraffinica (CAS n. 68477-83-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    513. Gas (petrolio), corrente di ritorno C2 (CAS n. 68477-84-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    514. Gas (petrolio), ricchi di C4 (CAS n. 68477-85-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    515. Gas (petrolio), frazioni di testa del deetanizzatore (CAS n. 68477-86-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    516. Gas (petrolio), frazioni di testa della colonna del deisobutanizzatore (CAS n. 68477-87-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    517. Gas (petrolio), secchi dal depropanizzatore, ricchi di propilene (CAS n. 68477-90-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    518. Gas (petrolio), frazioni di testa del depropanizzatore (CAS n. 68477-91-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    519. Gas (petrolio), secchi leggermente acidi, dall'impianto di concentrazione gas (CAS n. 68477-92-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    520. Gas (petrolio), distillazione riassorbitore concentrazione gas (CAS n. 68477-93-0), con contenuto 0,1 % p/p di butadiene

    521. Gas (petrolio), frazioni di testa depropanizzatore impianto recupero gas (CAS n. 68477-94-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    522. Gas (petrolio), alimentazione impianto Girbatol (CAS n. 68477-95-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    523. Gas (petrolio), da assorbitore idrogeno (CAS n. 68477-96-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    524. Gas (petrolio), ricchi di idrogeno (CAS n. 68477-97-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    525. Gas (petrolio), riciclo olio di miscela idrotrattato, ricchi di idrogeno-azoto (CAS n. 68477-98-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    526. Gas (petrolio), frazionati di benzina pesante isomerizzata, arricchiti in C4, esenti da idrogeno solforato (CAS n. 68477-99-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    527. Gas (petrolio), riciclo, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-00-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    528. Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-01-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    529. Gas (petrolio), idrotrattamento, reforming (CAS n. 68478-02-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    530. Gas (petrolio), idrotrattamento-reforming, ricchi di idrogeno-metano (CAS n. 68478-03-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    531. Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-04-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    532. Gas (petrolio), distillazione da cracking termico (CAS n. 68478-05-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    533. Gas di coda (petrolio), da torre di riflusso frazionamento olio purificato di cracking catalitico e residuo sotto vuoto di cracking termico (CAS n. 68478-21-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    534. Gas di coda (petrolio), assorbitore di stabilizzazione nafta crackizzata cataliticamente (CAS n. 68478-22-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    535. Gas di coda (petrolio), dai processi di cracking e reforming catalitico e dal frazionatore combinato con l'idrodesolforatore (CAS n. 68478-24-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    536. Gas di coda (petrolio), dall'assorbitore di rifrazionamento dell'apparecchiatura di cracking catalitico (CAS n. 68478-25-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    537. Gas di coda (petrolio), dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-26-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    538. Gas di coda (petrolio), separatore nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-27-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    539. Gas di coda (petrolio), stabilizzatore nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-28-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    540. Gas di coda (petrolio), separatore di idrotrattamento del distillato crackizzato (CAS n. 68478-29-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    541. Gas di coda (petrolio), separatore nafta di prima distillazione idrodesolforata (CAS n. 68478-30-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    542. Gas di coda (petrolio), corrente mista impianto di gas saturo, ricco di C4 (CAS n. 68478-32-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    543. Gas di coda (petrolio), impianto di recupero di gas saturo, ricco di C1-2 (CAS n. 68478-33-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    544. Gas di coda (petrolio), dall'impianto di cracking termico di residui sotto vuoto (CAS n. 68478-34-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    545. Idrocarburi, ricchi di C3-4, distillato di petrolio (CAS n. 68512-91-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    546. Gas (petrolio), tagli di testa nafta di prima distillazione sottoposta a reforming catalitico (CAS n. 68513-14-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    547. Gas (petrolio), dall'apparecchio di deesanizzazione di nafta di prima distillazione, gamma completa di frazioni (CAS n. 68513-15-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    548. Gas (petrolio), dal depropanizzatore di idrocracking, ricchi di idrocarburi (CAS n. 68513-16-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    549. Gas (petrolio), dalla stabilizzazione frazioni leggere di nafta di prima distillazione (CAS n. 68513-17-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    550. Gas (petrolio), dal flashing ad alta pressione dell'effluente del reforming (CAS n. 68513-18-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    551. Gas (petrolio), dal flashing a bassa pressione dell'effluente del reforming (CAS n. 68513-19-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    552. Residui (petrolio), splitter di alchilazione, ricchi di C4 (CAS n. 68513-66-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    553. Idrocarburi, C1-4 (CAS n. 68514-31-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    554. Idrocarburi, C1-4, addolciti (CAS n. 68514-36-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    555. Gas (petrolio), da distillazione gas di raffineria di petrolio (CAS n. 68527-15-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    556. Idrocarburi, C1-3 (CAS n. 68527-16-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    557. Idrocarburi, C1-4, frazione debutanizzatore (CAS n. 68527-19-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    558. Gas (petrolio), frazioni di testa del depentanizzatore di idrotrattamento dell'unità benzene (CAS n. 68602-82-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    559. Gas (petrolio), C1-5, umidi (CAS n. 68602-83-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    560. Gas (petrolio), da assorbitore secondario, frazionamento frazioni di testa cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68602-84-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    561. Idrocarburi, C2-4 (CAS n. 68606-25-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    562.  Idrocarburi, C3 (CAS n. 68606-26-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    563. Gas (petrolio), carica di alchilazione (CAS n. 68606-27-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    564. Gas (petrolio), dal frazionamento di residui del depropanizzatore (CAS n. 68606-34-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    565. Prodotti del petrolio, gas di raffineria (CAS n. 68607-11-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    566. Gas (petrolio), hydrocracking, dal separatore a bassa pressione (CAS n. 68783-06-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    567. Gas (petrolio), miscela di raffineria (CAS n. 68783-07-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    568. Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico (CAS n. 68783-64-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    569. Gas (petrolio), C2-4, addolciti (CAS n. 68783-65-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    570. Gas (petrolio), di raffineria (CAS n. 68814-67-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    571. Gas (petrolio), dal separatore di prodotti di platforming (CAS n. 68814-90-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    572. Gas (petrolio), dalla stabilizzazione in depentanizzatore di cherosene «sour» idrotrattato (CAS n. 68911-58-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    573. Gas (petrolio), da «flash drum» di cherosene «sour» idrotrattato (CAS n. 68911-59-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    574. Gas (petrolio), dal frazionamento del grezzo (CAS n. 68918-99-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    575. Gas (petrolio), dal deesanizzatore (CAS n. 68919-00-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    576. Gas (petrolio), distillato, dallo stripper del processo di desolforazione «unifining» (CAS n. 68919-01-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    577. Gas (petrolio), dal frazionamento del cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-02-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    578. Gas (petrolio), da assorbitore secondario di scrubbing dell'impianto di cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-03-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    579. Gas (petrolio), da stripper di desolforazione di idrotrattamento di distillato pesante (CAS n. 68919-04-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    580. Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione (CAS n. 68919-05-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    581. Gas (petrolio), da stripper di desolforazione «unifining» di nafta (CAS n. 68919-06-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    582. Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione (CAS n. 68919-07-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    583. Gas (petrolio), dalla torre di «preflash», distillazione del grezzo (CAS n. 68919-08-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    584. Gas (petrolio), da reforming catalitico di nafta di prima distillazione (CAS n. 68919-09-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    585. Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di prima distillazione (CAS n. 68919-10-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    586. Gas (petrolio), dallo stripper del catrame (CAS n. 68919-11-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    587. Gas (petrolio), dallo stripper «unifining» (CAS n. 68919-12-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    588. Gas (petrolio), frazioni di testa di splitter di cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-20-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    589. Gas (petrolio), da debutanizzatore di nafta crackizzata cataliticamente (CAS n. 68952-76-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    590. Gas di coda (petrolio), da stabilizzatore di nafta e distillato crackizzati cataliticamente (CAS n. 68952-77-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    591. Gas di coda (petrolio), da separatore di nafta idrodesolforata cataliticamente (CAS n. 68952-79-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    592. Gas di coda (petrolio), da idrodesolforatore di nafta di prima distillazione (CAS n. 68952-80-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    593. Gas di coda (petrolio), da assorbitore di nafta, gasolio e distillato crackizzati termicamente (CAS n. 68952-81-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    594. Gas di coda (petrolio), da stabilizzazione per frazionamento di idrocarburi crackizzati termicamente, coking del petrolio (CAS n. 68952-82-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    595. Gas (petrolio), da frazioni leggere di cracking con vapore, concentrati in butadiene (CAS n. 68955-28-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    596. Gas (petrolio), da torre di assorbimento a spugna, frazionamento prodotti di testa impianti di cracking a letto fluido e desolforazione gasolio (CAS n. 68955-33-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    597. Gas (petrolio), nafta di prima distillazione, frazione di testa stabilizzatore reforming catalitico (CAS n. 68955-34-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    598. Gas (petrolio), da distillazione e cracking catalitico del grezzo (CAS n. 68989-88-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    599. Idrocarburi, C4 (CAS n. 87741-01-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    600. Alcani, C1-4, ricchi di C3 (CAS n. 90622-55-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    601. Gas (petrolio), scarico di scrubber di gasolio a dietanolammina (CAS n. 92045-15-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    602. Gas (petrolio), effluente da idrodesolforazione di gasolio (CAS n. 92045-16-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    603. Gas (petrolio), spurgo dell'idrodesolforazione del gasolio (CAS n. 92045-17-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    604. Gas (petrolio), scarico da flash drum di effluente dell'idrogenatore (CAS n. 92045-18-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    605. Gas (petrolio), residui di cracking con vapore ad alta pressione di nafta (CAS n. 92045-19-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    606. Gas (petrolio), residuo «visbreaking» (CAS n. 92045-20-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    607. Gas (petrolio), cracker a vapore ricchi di C3 (CAS n. 92045-22-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    608. Idrocarburi, C4, distillato da cracker a vapore (CAS n. 92045-23-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    609. Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, frazione C4 (CAS n. 92045-80-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    610. Idrocarburi, C4, privi di 1,3-butadiene e isobutene (CAS n. 95465-89-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    611. Raffinati (petrolio), frazione C4 crackizzata con vapore dell'estrazione con ammonio acetato di rame, C3-5 e C3-5 insaturi, privi di butadiene (CAS n. 97722-19-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

    612. Benzo[def]crisene (benzo[a]pirene) (CAS n. 50-32-8)

    613. Pece, catrame-petrolio di carbone (CAS n. 68187-57-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

    614. Distillati (carbone-petrolio), aromatici a nuclei condensati (CAS n. 68188-48-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

    615. Distillati (catrame da carbone), di testa, esenti da fluorene (CAS n. 84989-10-6), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

    616. Distillati (catrame da carbone), di testa, ricchi di fluorene (CAS n. 84989-11-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

    617. Olio di creosoto, frazione acenaftene, privo di acenaftene (CAS n. 90640-85-0), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

    618. Pece, catrame di carbone, bassa temperatura (CAS n. 90669-57-1), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

    619. Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, trattata termicamente (CAS n. 90669-58-2), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

    620. Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, ossidata (CAS n. 90669-59-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

    621. Residui di estrazione (carbone), bruno (CAS n. 91697-23-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

    622. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura (CAS n. 92045-71-1), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

    623. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura (CAS n. 92045-72-2), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

    624. Solidi di scarto, coking della pece di catrame di carbone (CAS n. 92062-34-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

    625. Pece, catrame di carbone, alta temperatura, secondaria (CAS n. 94114-13-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

    626. Residui (carbone), estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-46-2), con contenuto 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

    627. Liquidi di carbone, soluzione di estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-47-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

    628. Liquidi di carbone, estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-48-4), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

    629. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con carbone (CAS n. 97926-76-6), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

    630. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con argilla (CAS n. 97926-77-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

    631. Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con acido silicico (CAS n. 97926-78-8), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

    632. Oli di assorbimento, frazione idrocarburica aromatica biciclica ed eterocilica (CAS n. 101316-45-4), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

    633. Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene-polipropilene (CAS n. 101794-74-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

    634. Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene (CAS n. 101794-75-6), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

    635. Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polistirene (CAS n. 101794-76-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

    636. Pece, catrame di carbone, alta temperatura, trattata termicamente (CAS n. 121575-60-8), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

    637. Dibenzo[a,h]antracene (CAS n. 53-70-3)

    638. Benzo[a]antracene (CAS n. 56-55-3)

    639. Benzo[e]pirene (CAS n. 192-97-2)

    640. Benzo[j]fluorantene (CAS n. 205-82-3)

    641. Benzo(e)acefenantrilene (CAS n. 205-99-2)

    642. Benzo[k]fluorantene (CAS n. 207-08-9)

    643. Crisene (CAS n. 218-01-9)

    644. 2-bromopropano (CAS n. 75-26-3)

    645. Tricloroetilene (CAS n. 79-01-6)

    646. 1,2-dibromo-3-cloropropano (CAS n. 96-12-8)

    647. 2,3-dibromopropan-1-olo (CAS n. 96-13-9)

    648. 1,3-dicloropropan-2-olo (CAS n. 96-23-1)

    649. α,α,α-triclorotoluene (CAS n. 98-07-7)

    650. α-clorotoluene (CAS n. 100-44-7)

    651. 1,2-dibromoetano (CAS n. 106-93-4)

    652. Esaclorobenzene (CAS n. 118-74-1)

    653. Bromoetilene (CAS n. 593-60-2)

    654. 1,4-diclorobut-2-ene (CAS n. 764-41-0)

    655. Metilossirano (CAS n. 75-56-9)

    656. (Epossietil)benzene (CAS n. 96-09-3)

    657. 1-cloro-2,3-epossipropano (CAS n. 106-89-8)

    658.  R-1-cloro-2,3-epossipropano (CAS n. 51594-55-9)

    659. 1,2-epossi-3-fenossipropano (CAS n. 122-60-1)

    660. 2,3-epossipropan-1-olo (CAS n. 556-52-5)

    661.  R-2,3-epossi-1-propanolo (CAS n. 57044-25-4)

    662. 2,2′-biossirano (CAS n. 1464-53-5)

    663.  ►C10  (2RS,3RS)-3-(2-clorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]ossirano (CAS n. 133855-98-8) ◄

    664. Ossido di clorometile e metile (CAS n. 107-30-2)

    665. 2-metossietanolo (CAS n. 109-86-4)

    666. 2-etossietanolo (CAS n. 110-80-5)

    667. Ossibis[clorometan], ossido di bis(clorometile) (CAS n. 542-88-1)

    668. 2-metossipropanolo (CAS n. 1589-47-5)

    669. Propiolattone (CAS n. 57-57-8)

    670. Cloruro di dimetilcarbammile (CAS n. 79-44-7)

    671. Uretano (CAS n. 51-79-6)

    672. Acetato di 2-metossietile (CAS n. 110-49-6)

    673. Acetato di 2-etossietile (CAS n. 111-15-9)

    674. Acido metossiacetico (CAS n. 625-45-6)

    675. Ftalato di dibutile (CAS n. 84-74-2)

    676. Ossido di bis(2-metossietile) (CAS n. 111-96-6)

    677. Ftalato di bis(2-etilesile) (CAS n. 117-81-7)

    678. Ftalato di bis(2-metossietile) (CAS n. 117-82-8)

    679. Acetato di 2-metossipropile (CAS n. 70657-70-4)

    680. [[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]metil]tio]acetato di 2-etilesile (CAS n. 80387-97-9)

    681. Acrilammide, qualora non sia indicato altrimenti nella direttiva (CAS n. 79-06-1)

    682. Acrilonitrile (CAS n. 107-13-1)

    683. 2-nitropropano (CAS n. 79-46-9)

    684. Dinosebe (CAS n. 88-85-7), suoi sali e esteri, ad eccezione di quelli indicati altrove nell'elenco

    685. 2-nitroanisolo (CAS n. 91-23-6)

    686. 4-nitrobifenile (CAS n. 92-93-3)

    687. 2,4-dinitrotoluene (CAS n. 121-14-2)

    688. Binapacril (CAS n. 485-31-4)

    689. 2-nitronaftalene (CAS n. 581-89-5)

    690. 2,3-dinitrotoluene (CAS n. 602-01-7)

    691. 5-nitroacenaftene (CAS n. 602-87-9)

    692. 2,6-dinitrotoluene (CAS n. 606-20-2)

    693. 3,4-dinitrotoluene (CAS n. 610-39-9)

    694. 3,5-dinitrotoluene (CAS n. 618-85-9)

    695. 2,5-dinitrotoluene (CAS n. 619-15-8)

    696. Dinoterbe (CAS n. 1420-07-1), suoi sali e esteri

    697. Nitrofene (CAS n. 1836-75-5)

    698. Dinitrotoluene (CAS n. 25321-14-6)

    699. Diazometano (CAS n. 334-88-3)

    700. 1,4,5,8-tetraamminoantrachinone (Blu Disperso 1) (CAS n. 2475-45-8)

    701. Dimetilnitrosoammina (CAS n. 62-75-9)

    702. 1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina (CAS n. 70-25-7)

    703. Nitrosodipropilammina (CAS n. 621-64-7)

    704. 2,2′-(nitrosoimmino)bisetanolo (CAS n. 1116-54-7)

    705. 4,4′-metilendianilina (CAS n. 101-77-9)

    706. 4,4′-(4-imminocicloesa-2,5-dienilidenemetilen)dianilina, cloridrato (CAS n. 569-61-9)

    707. 4,4′-metilendi-o-toluidina (CAS n. 838-88-0)

    708. o-anisidina (CAS n. 90-04-0)

    709. 3,3′-dimetossibenzidina (CAS n. 119-90-4)

    710. Sali di o-dianisidina

    711. Sostanze coloranti azoiche a base di o-dianisidina

    712. 3,3′-diclorobenzidina (CAS n. 91-94-1)

    713. Benzidina, dicloridrato (CAS n. 531-85-1)

    714. Solfato di [[1,1′-bifenil]-4,4′-diil]diammonio (CAS n. 531-86-2)

    715. 3,3′-diclorobenzidina, dicloridrato (CAS n. 612-83-9)

    716. Solfato di benzidina (CAS n. 21136-70-9)

    717. Acetato di benzidina (CAS n. 36341-27-2)

    718. Diidrogenobis(solfato) di 3,3′-diclorobenzidina (CAS n. 64969-34-2)

    719. Solfato di 3,3′-diclorobenzidina (CAS n. 74332-73-3)

    720. Azocoloranti della benzidina

    721. 4,4′-bi-o-toluidina (CAS n. 119-93-7)

    722. 4,4′-bi-o-toluidina, dicloridrato (CAS n. 612-82-8)

    723. Bis(idrogenosolfato) di [3,3′-dimetil[1,1′-bifenil]-4,4′-diil]diammonio (CAS n. 64969-36-4)

    724. Solfato di 4,4′-bi-o-toluidina (CAS n. 74753-18-7)

    725. Sostanze coloranti a base di o-tolidina

    726. Bifenil-4-ilammina (CAS n. 92-67-1) e suoi sali

    727. Azobenzene (CAS n. 103-33-3)

    728. Acetato di (metil-ONN-azossi)metile (CAS n. 592-62-1)

    729. Cicloesimide (CAS n. 66-81-9)

    730. 2-metilaziridina (CAS n. 75-55-8)

    731. Imidazolidin-2-tione (CAS n. 96-45-7)

    732. Furano (CAS n. 110-00-9)

    733. Aziridina (CAS n. 151-56-4)

    734. Captafolo (CAS n. 2425-06-1)

    735. Carbadox (CAS n. 6804-07-5)

    736. Flumioxazine (CAS n. 103361-09-7)

    737. Tridemorfo (CAS n. 24602-86-6)

    738. Vinclozolin (CAS n. 50471-44-8)

    739. Fluazifop-butile (CAS n. 69806-50-4)

    740. Flusilazolo (CAS n. 85509-19-9)

    741. 1,3,5-tris(ossiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (CAS n. 2451-62-9)

    742. Tioacetammide (CAS n. 62-55-5)

    743. N,N-dimetilformammide (CAS n. 68-12-2)

    744. Formammide (CAS n. 75-12-7)

    745.  N-metilacetammide (CAS n. 79-16-3)

    746.  N-metilformammide (CAS n. 123-39-7)

    747. N,N-dimetilacetammide (CAS n. 127-19-5)

    748. Triammide esametilfosforica (n. CAS 680-31-9)

    749. Solfato di dietile (CAS n. 64-67-5)

    750. Solfato di dimetile (CAS n. 77-78-1)

    751. 1,3-propansulfone (CAS n. 1120-71-4)

    752. Cloruro di dimetilsolfammoile (CAS n. 13360-57-1)

    753. Sulfallate (CAS n. 95-06-7)

    754. Miscela di: 4-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-4H-1,2,4-triazolo e 1-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-1H-1,2,4-triazolo (EC n. 403-250-2)

    755. (+/–) tetraidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorochinossalin-2-ilossi)fenilossi]propionato (CAS n. 119738-06-6)

    756. 6-idrossi-1-(3-isopropossipropil)-4-metil-2-osso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-diidro-3-piridin carbonitrile (CAS n. 85136-74-9)

    757. Formiato di (6-(4-idrossi-3-(2-metossifenilazo)-2-solfonato-7-naftilammino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis[(ammino-1-metiletil)ammonio (CAS n. 108225-03-2)

    758. [4′-(8-acetilammino-3,6-disolfonato-2-naftilazo)-4″-(6-benzoilammino-3-solfonato-2-naftilazo)-bifenil-1,3′,3″,1″′-tetraolato-O,O′, O″, O″′]rame(II) di trisodio (EC n. 413-590-3)

    759. Miscela di: N-[3-idrossi-2-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e N-[2,3-bis-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e metilacrilammide e 2-metil-N-(2-metilacriloilamminometossipropossimetil)-2-metilacrilammide e N-(2,3-diidrossipropossimetil)-2-metilacrilammide (EC n. 412-790-8)

    760. 1,3,5-tris-[(2S e 2R)-2,3-epossipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (CAS n. 59653-74-6)

    761. Erionite (CAS n. 12510-42-8)

    762. Amianto (CAS n. 12001-28-4)

    763. Petrolio (CAS n. 8002-05-9)

    764. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di idrocracking (CAS n. 64741-76-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    765. Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante raffinata con solvente (CAS n. 64741-88-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    766. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera raffinata con solvente (CAS n. 64741-89-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    767. Oli residui (petrolio), deasfaltazione con solvente (CAS n. 64741-95-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    768. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante raffinata con solvente (CAS n. 64741-96-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    769. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera raffinata con solvente (CAS n. 64741-97-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    770.  Oli residui (petrolio), raffinati con solvente (CAS n. 64742-01-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    771. Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con argilla (CAS n. 64742-36-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    772. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con argilla (CAS n. 64742-37-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    773. Oli residui (petrolio), trattati con argilla (CAS n. 64742-41-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    774. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con argilla (CAS n. 64742-44-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    775. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con argilla (CAS n. 64742-45-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    776. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante idrotrattata (CAS n. 64742-52-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    777. Distillati (petrolio), naftenici leggeri idrotrattati (CAS n. 64742-53-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    778. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti idrotrattati (CAS n. 64742-54-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    779. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri idrotrattati (CAS n. 64742-55-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    780. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-56-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    781. Oli residui (petrolio), idrotrattati (CAS n. 64742-57-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    782. Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-62-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    783. Distillati (petrolio), naftenici pesanti deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-63-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    784. Distillati (petrolio), naftenici leggeri deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-64-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    785. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-65-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    786. Olio di trasudamento (petrolio) (CAS n. 64742-67-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    787. Oli naftenici (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-68-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    788. Oli naftenici (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-69-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    789. Oli di paraffina (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-70-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    790. Oli di paraffina (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-71-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    791. Oli naftenici (petrolio), pesanti complessi deparaffinati (CAS n. 64742-75-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    792. Oli naftenici (petrolio), leggeri complessi deparaffinati (CAS n. 64742-76-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    793. Estratti (petrolio), con solvente, da distillato naftenico pesante, concentrato in aromatici (CAS n. 68783-00-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    794. Estratti (petrolio), con solvente, da distillato paraffinico pesante raffinato con solvente (CAS n. 68783-04-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    795. Estratti (petrolio), distillati paraffinici pesanti, deasfaltati con solvente (CAS n. 68814-89-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    796. Oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, alta viscosità, idrotrattati (CAS n. 72623-85-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    797. Oli lubrificanti (petrolio), C15-30, a base di olio neutro, idrotrattati (CAS n. 72623-86-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    798. Oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, idrotrattati (CAS n. 72623-87-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    799. Oli lubrificanti (CAS n. 74869-22-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    800. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati complessi (CAS n. 90640-91-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    801. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati complessi (CAS n. 90640-92-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    802. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, trattati con argilla (CAS n. 90640-94-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    803. Idrocarburi, C20-50, paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, idrotrattati (CAS n. 90640-95-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    804.  Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, trattati con argilla (CAS n. 90640-96-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    805. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, idrotrattati (CAS n. 90640-97-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    806. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrotrattato (CAS n. 90641-07-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    807. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, idrotrattati (CAS n. 90641-08-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    808. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrotrattati (CAS n. 90641-09-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    809. Oli residui (petrolio), idrotrattati deparaffinati con solvente (CAS n. 90669-74-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    810. Oli residui (petrolio), deparaffinati cataliticamente (CAS n. 91770-57-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    811. Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 91995-39-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    812. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 91995-40-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    813. Distillati (petrolio), raffinati con solvente idrocrackizzati, deparaffinati (CAS n. 91995-45-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    814. Distillati (petrolio), naftenici leggeri raffinati con solvente, idrotrattati (CAS n. 91995-54-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    815. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero idrotrattato (CAS n. 91995-73-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    816. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico leggero, idrodesolforato (CAS n. 91995-75-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    817. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, trattati con acido (CAS n. 91995-76-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    818. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrodesolforati (CAS n. 91995-77-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    819. Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto, idrotrattati (CAS n. 91995-79-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    820. Olio da residuo di fondo (petrolio), idrotrattato (CAS n. 92045-12-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    821. Oli lubrificanti (petrolio), C17-35, estratti con solvente, deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 92045-42-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    822. Oli lubrificanti (petrolio), non aromatici idrocrackizzati deparaffinati con solvente (CAS n. 92045-43-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    823. Oli residui (petrolio), idrocrackizzati trattati con acido deparaffinati con solvente (CAS n. 92061-86-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    824. Oli paraffinici (petrolio), pesanti deparaffinati raffinati con solvente (CAS n. 92129-09-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    825. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, trattati con argilla (CAS n. 92704-08-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    826. Oli lubrificanti (petrolio), oli di base, paraffinici (CAS n. 93572-43-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    827. Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrodesolforato (CAS n. 93763-10-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    828. Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante deparaffinato con solvente, idrodesolforato (CAS n. 93763-11-2), con contenuto 3 % p/p di estratto di DMSO

    829. Idrocarburi, residui paraffinici idrocrackizzati della distillazione, deparaffinati con solvente (CAS n.93763-38-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    830. Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido (CAS n. 93924-31-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    831. Olio di sedimento (petrolio), trattato con argilla (CAS n. 93924-32-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    832. Idrocarburi, C20-50, distillato sotto vuoto dell'idrogenazione dell'olio residuo (CAS n. 93924-61-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    833. Distillati (petrolio), pesanti idrotrattati raffinati con solvente, idrogenati (CAS n. 94733-08-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    834. Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente (CAS n. 94733-09-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    835. Oli lubrificanti (petrolio), C18-40, a base distillato deparaffinati con solvente idrocrackizzati (CAS n. 94733-15-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    836. Oli lubrificanti (petrolio), C18-40, a base distillato deparaffinati con solvente idrogenati (CAS n. 94733-16-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    837.  Idrocarburi, C13-30, ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente (CAS n. 95371-04-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    838. Idrocarburi, C16-32, ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente (CAS n. 95371-05-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    839. Idrocarburi, C37-68, residui della distillazione sotto vuoto deparaffinati deasfaltati idrotrattati (CAS n. 95371-07-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    840. Idrocarburi, C37-65, residui della distillazione sotto vuoto deasfaltati idrotrattati (CAS n. 95371-08-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    841. Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente (CAS n. 97488-73-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    842. Distillati (petrolio), pesanti idrogenati raffinati con solvente (CAS n. 97488-74-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    843. Oli lubrificanti (petrolio), C18-27, idrocrackizzati deparaffinati con solvente (CAS n. 97488-95-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    844. Idrocarburi, C17-30, residuo della distillazione atmosferica deasfaltato con solvente idrotrattato, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-87-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    845. Idrocarburi, C17-40, residuo della distillazione idrotrattato deasfaltato con solvente, frazioni leggere della distillazione sotto vuoto (CAS n. 97722-06-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    846. Idrocarburi, C13-27, naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-09-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    847. Idrocarburi, C14-29, naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-10-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    848. Olio di sedimento (petrolio), trattato con carbone (CAS n. 97862-76-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    849. Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido silicico (CAS n. 97862-77-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    850. Idrocarburi, C27-42, dearomatizzati (CAS n. 97862-81-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    851. Idrocarburi, C17-30, distillati idrotrattati, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97862-82-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    852. Idrocarburi, C27-45, distillazione naftenica sotto vuoto (CAS n. 97862-83-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    853. Idrocarburi, C27-45, dearomatizzati (CAS n. 97926-68-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    854. Idrocarburi, C20-58, idrotrattati (CAS n. 97926-70-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    855. Idrocarburi, C27-42, naftenici (CAS n. 97926-71-1), con contenuto 3 % p/p di estratto di DMSO

    856. Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con carbone (CAS n. 100684-02-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    857. Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con argilla (CAS n. 100684-03-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    858. Estratti (petrolio), leggeri sotto vuoto, gasolio solvente, trattati con carbone (CAS n. 100684-04-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    859. Estratti (petrolio), gasolio leggero sotto vuoto solvente, trattato con argilla (CAS n. 100684-05-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    860. Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con carbone (CAS n. 100684-37-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    861. Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con argilla (CAS n. 100684-38-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    862. Oli lubrificanti (petrolio), C>25, estratti con solvente, deasfaltati, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-69-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    863. Oli lubrificanti (petrolio), C17-32, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-70-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    864. Oli lubrificanti (petrolio), C20-35, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-71-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    865. Oli lubrificanti (petrolio), C24-50, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-72-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

    866. Distillati (petrolio), frazione intermedia addolcita (CAS n. 64741-86-2), a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    867. Gasoli (petrolio), raffinati con solvente (CAS n. 64741-90-8) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    868. Distillati (petrolio), frazione intermedia raffinata con solvente (CAS n. 64741-91-9) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    869. Gasoli (petrolio), trattati con acido (CAS n. 64742-12-7) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    870. Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con acido (CAS n. 64742-13-8) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    871. Distillati (petrolio), frazione leggera trattata con acido (CAS n. 64742-14-9) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    872. Gasoli (petrolio), neutralizzati chimicamente (CAS n. 64742-29-6) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    873. Distillati (petrolio), frazione intermedia neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-30-9) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    874. Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con argilla (CAS n. 64742-38-7) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    875. Distillati (petrolio), frazione intermedia idrotrattata (CAS n. 64742-46-7) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    876. Gasoli (petrolio), idrodesolforati (CAS n. 64742-79-6) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    877. Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati (CAS n. 64742-80-9) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    878. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, altobollenti (CAS n. 68477-29-2) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    879. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, a punto di ebollizione intermedio (CAS n. 68477-30-5) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    880. Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, bassobollenti (CAS n. 68477-31-6) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    881. Alcani, C12-26-ramificati e lineari (CAS n. 90622-53-0) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    882. Distillati (petrolio), intermedi altamente raffinati (CAS n. 90640-93-0) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    883. Distillati (petrolio), da reforming catalitico, concentrato di aromatici pesanti (CAS n. 91995-34-5) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    884. Gasoli, paraffinici (CAS n. 93924-33-5) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    885. Nafta (petrolio), raffinata con solvente idrodesolforata pesante (CAS n. 97488-96-5) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    886. Idrocarburi, C16-20, idrotrattati, distillato intermedio, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-85-9) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    887. Idrocarburi, C12-20, paraffinici idrotrattati, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-86-0) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    888. Idrocarburi, C11-17, naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-08-2) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    889. Gasoli, idrotrattati (CAS n. 97862-78-7) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    890. Distillati (petrolio), paraffinici leggeri trattati con carbone (CAS n. 100683-97-4) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    891. Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con carbone (CAS n. 100683-98-5) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    892. Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con argilla (CAS n. 100683-99-6) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    893. Grassi lubrificanti (CAS n. 74869-21-9) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    894. Paraffina molle (petrolio) (CAS n. 64742-61-6) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    895. Paraffina molle (petrolio), trattata con acido (CAS n. 90669-77-5) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    896. Paraffina molle (petrolio), trattata con argilla (CAS n. 90669-78-6) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    897. Paraffina molle (petrolio), idrotrattata (CAS n. 92062-09-4) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    898. Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione (CAS n. 92062-10-7) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    899. Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione, idrotrattata (CAS n. 92062-11-8) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    900. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con carbone (CAS n. 97863-04-2) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    901. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con argilla (CAS n. 97863-05-3) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    902. Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con acido silicico (CAS n. 97863-06-4) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    903. Paraffina molle (petrolio), trattata con carbone (CAS n. 100684-49-9) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

    904. Petrolato (CAS n. 8009-03-8), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

    905. Petrolato (petrolio), ossidato (CAS n. 64743-01-7), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

    906. Petrolato (petrolio), trattato con allumina (CAS n. 85029-74-9), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

    907. Petrolato (petrolio), idrotrattato (CAS n. 92045-77-7), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

    908. Petrolato (petrolio), trattato con carbone (CAS n. 97862-97-0), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

    909. Petrolato (petrolio), trattato con acido silicico (CAS n. 97862-98-1), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

    910. Petrolato (petrolio), trattato con argilla (CAS n. 100684-33-1), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

    911. Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking catalitico (CAS n. 64741-59-9)

    912. Distillati (petrolio), frazioni intermedie di cracking catalitico (CAS n. 64741-60-2)

    913. Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking termico (CAS n. 64741-82-8)

    914. Distillati (petrolio), idrodesolforati leggeri crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-25-5)

    915. Distillati (petrolio), frazione leggera di nafta crackizzata con vapore d'acqua (CAS n. 68475-80-9)

    916. Distillati (petrolio), distillati di «steam cracking» del petrolio crackizzati (CAS n. 68477-38-3)

    917. Gasoli (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua (CAS n. 68527-18-4)

    918. Distillati (petrolio), intermedi crackizzati termicamente idrodesolforati (CAS n. 85116-53-6)

    919. Gasoli (petrolio), crackizzati termicamente, idrodesolforati (CAS n. 92045-29-9)

    920. Residui (petrolio), nafta crackizzata con vapore idrogenata (CAS n. 92062-00-5)

    921. Residui (petrolio), distillazione di nafta da cracking con vapore (CAS n. 92062-04-9)

    922. Distillati (petrolio), leggeri da cracking catalitico, degradati termicamente (CAS n. 92201-60-0)

    923. Residui (petrolio), nafta da immersione di calore («heat soaking») e cracking con vapore (CAS n. 93763-85-0)

    924. Gasoli (petrolio), leggeri sotto vuoto, idrodesolforati crackizzati termicamente (CAS n. 97926-59-5)

    925. Distillati (petrolio), idrodesolforati intermedi da «coker» (CAS n. 101316-59-0)

    926. Distillati (petrolio), pesanti crackizzati con vapore (CAS n. 101631-14-5)

    927. Residui (petrolio), torre di distillazione atmosferica (CAS n. 64741-45-3)

    928. Gasoli (petrolio), frazioni pesanti sotto vuoto (CAS n. 64741-57-7)

    929. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking catalitico (CAS n. 64741-61-3)

    930. Oli purificati (petrolio), cracking catalitico (CAS n. 64741-62-4)

    931. Residui (petrolio), frazionatore di reforming catalitico (CAS n. 64741-67-9)

    932. Residui (petrolio), frazioni di idrocracking (CAS n. 64741-75-9)

    933. Residui (petrolio), da cracking termico (CAS n. 64741-80-6)

    934. Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking termico (CAS n. 64741-81-7)

    935. Gasoli (petrolio), idrotrattati, sotto vuoto (CAS n. 64742-59-2)

    936. Residui (petrolio), idrodesolforati torre di distillazione atmosferica (CAS n. 64742-78-5)

    937. Gasoli (petrolio), pesanti idrodesolforati sotto vuoto (CAS n. 64742-86-5)

    938. Residui (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua (CAS n. 64742-90-1)

    939. Residui (petrolio), atmosferici (CAS n. 68333-22-2)

    940. Oli purificati (petrolio), idrodesolforati crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-26-6)

    941. Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-27-7)

    942. Distillati (petrolio), idrodesolforati pesanti crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-28-8)

    943. Olio combustibile, oli di prima distillazione da residui, ad alto contenuto di zolfo (CAS n. 68476-32-4)

    944. Olio combustibile, residuo (CAS n. 68476-33-5)

    945. Residui (petrolio), distillazione residui frazionatore impianto di reforming catalitico (CAS n. 68478-13-7)

    946. Residui (petrolio), gasolio pesante di coking e gasolio sotto vuoto (CAS n. 68478-17-1)

    947. Residui (petrolio), tagli pesanti di coking e frazioni leggere sotto vuoto (CAS n. 68512-61-8)

    948. Residui (petrolio), frazione leggera sotto vuoto (CAS n. 68512-62-9)

    949. Residui (petrolio), leggeri crackizzati con vapore (CAS n. 68513-69-9)

    950. Olio combustibile n. 6 (CAS n. 68553-00-4)

    951. Residui (petrolio), impianto di topping, basso tenore di zolfo (CAS n. 68607-30-7)

    952. Gasoli (petrolio), pesanti, distillazione atmosferica (CAS n. 68783-08-4)

    953. Residui (petrolio), da scrubber impianto coking, contenenti aromatici ad anelli condensati (CAS n. 68783-13-1)

    954. Distillati (petrolio), sotto vuoto, residui di petrolio (CAS n. 68955-27-1)

    955. Residui (petrolio), crackizzati con vapore, resinosi (CAS n. 68955-36-2)

    956. Distillati (petrolio), tagli intermedi sotto vuoto (CAS n. 70592-76-6)

    957. Distillati (petrolio), tagli leggeri sotto vuoto (CAS n. 70592-77-7)

    958. Distillati (petrolio), sotto vuoto (CAS n. 70592-78-8)

    959. Gasoli (petrolio), pesanti sotto vuoto da coker idrodesolforati (CAS n. 85117-03-9)

    960. Residui (petrolio), crackizzati con vapore, distillati (CAS n. 90669-75-3)

    961. Residui (petrolio), sotto vuoto, leggeri (CAS n. 90669-76-4)

    962. Olio combustibile, pesante, alto livello di zolfo (CAS n. 92045-14-2)

    963. Residui (petrolio), cracking catalitico (CAS n. 92061-97-7)

    964. Distillati (petrolio), intermedi da cracking catalitico, degradati termicamente (CAS n. 92201-59-7)

    965. Oli residui (petrolio) (CAS n. 93821-66-0)

    966. Residui, crackizzati con vapore, trattati termicamente (CAS n. 98219-64-8)

    967. Distillati (petrolio), idrodesolforati taglio intero intermedi (CAS n. 101316-57-8)

    968. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere (CAS n. 64741-50-0)

    969. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti (CAS n. 64741-51-1)

    970. Distillati (petrolio), frazioni nafteniche leggere (CAS n. 64741-52-2)

    971. Distillati (petrolio), frazioni nafteniche pesanti (CAS n. 64741-53-3)

    972. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con acido (CAS n. 64742-18-3)

    973. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con acido (CAS n. 64742-19-4)

    974. Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con acido (CAS n. 64742-20-7)

    975. Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con acido (CAS n. 64742-21-8)

    976. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti neutralizzate chimicamente (CAS n. 64742-27-4)

    977. Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere neutralizzate chimicamente (CAS n. 64742-28-5)

    978. Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-34-3)

    979. Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-35-4)

    980. Estratti (petrolio), frazione naftenica leggera distillata con solvente (CAS n. 64742-03-6)

    981. Estratti (petrolio), frazione paraffinica pesante distillata con solvente (CAS n. 64742-04-7)

    982. Estratti (petrolio), frazione paraffinica leggera distillata con solvente (CAS n. 64742-05-8)

    983. Estratti (petrolio), distillato naftenico pesante da solvente (CAS n. 64742-11-6)

    984. Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto (CAS n. 91995-78-7)

    985. Idrocarburi, C26-55, ricchi di aromatici (CAS n. 97722-04-8)

    986. 3,3′-[[1,1′-bifenil]-4,4′-diilbis(azo)] bis(4-amminonaftalen-1-solfonato) di disodio, (CAS n. 573-58-0)

    987. 4-ammino-3-[[4′-[(2,4-diamminofenil)azo] [1,1′-bifenil]-4-il]azo]-5-idrossi-6-(fenilazo) naftalen-2,7-disolfonato di disodio, (CAS n. 1937-37-7)

    988. 3,3′-[[1,1′-bifenil]-4,4′-diilbis(azo)]bis[5-ammino-4-idrossinaftalen-2,7-disolfonato] di tetrasodio, (CAS n. 2602-46-2)

    989. 4-o-tolilazo-o-toluidina, (CAS n. 97-56-3)

    990. 4-amminoazobenzene, (CAS n. 60-09-3)

    991. [5-[[4′-[[2,6-diidrossi-3-[(2-idrossi-5-solfofenil)azo]fenil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]salicilato(4-)]cuprato(2-) (CAS n. 16071-86-6)

    992. Etere diglicidilico di resorcinolo (CAS n. 101-90-6)

    993. 1,3-difenilguanidina (CAS n. 102-06-7)

    994. Epossido di eptacloro (CAS n. 1024-57-3)

    995. 4-nitrosofenolo (CAS n. 104-91-6)

    996. Carbendazina (CAS n. 10605-21-7)

    997. Ossido di allile e glicidile (CAS n. 106-92-3)

    998. Cloroacetaldeide (CAS n. 107-20-0)

    999. Esano (CAS n. 110-54-3)

    1000. 2-(2-metossietossi)etanolo (CAS n. 111-77-3)

    1001. (+/–)-2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2-tetrafluoroetiletere (CAS n. 112281-77-3)

    1002. 4-[4-(1,3-diidrossiprop-2-il)fenilammino]-1,8-diidrossi-5-nitroantrachinone (CAS n. 114565-66-1)

    1003. 5,6,12,13-tetracloroantra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)diisochinolin-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone (CAS n. 115662-06-1)

    1004. Fosfato di tris(2-cloroetile) (CAS n. 115-96-8)

    1005. 4′-etossi-2-benzimidazolanilide (CAS n. 120187-29-3)

    1006. Diidrossido di nichel (CAS n. 12054-48-7)

    1007. N,N-dimetilanilina (CAS n. 121-69-7)

    1008. Simazina (CAS n. 122-34-9)

    1009. Bis(ciclopentadienil)-bis(2,6-difluoro-3-(pirrol-1-il)-fenil)titanio (CAS n. 125051-32-3)

    1010. N,N,N′,N′-tetraglicidil-4,4′-diammino-3,3′-dietildifenilmetano (CAS n. 130728-76-6)

    1011. Pentaossido di divanadio (CAS n. 1314-62-1)

    1012. Sali alcalini di pentaclorofenolo (CAS n. 131-52-2 e 7778-73-6)

    1013. Fosfamidon (CAS n. 13171-21-6)

    1014.  N-(triclorometiltio)ftalimmide (CAS n. 133-07-3)

    1015. N-2-naftilanilina (CAS n. 135-88-6)

    1016. Ziram (CAS n. 137-30-4)

    1017. 1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene (CAS n. 138526-69-9)

    1018. Propazina (CAS n. 139-40-2)

    1019. Tricloroacetato di 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetiluronio; monuron-TCA (CAS n. 140-41-0)

    1020. Isoxaflutolo (CAS n. 141112-29-0)

    1021. Kresoxim-metile (CAS n. 143390-89-0)

    1022. Clordecone (CAS n. 143-50-0)

    1023. 9-vinilcarbazolo (CAS n. 1484-13-5)

    1024. Acido 2-etilesanoico (CAS n. 149-57-5)

    1025. Monuron (CAS n. 150-68-5)

    1026. Cloruro di morfolin-4-carbonile (CAS n. 15159-40-7)

    1027. Daminozide (CAS n. 1596-84-5)

    1028. Alacloro (CAS n. 15972-60-8)

    1029. Prodotto di condensazione UVCB di: cloruro di tetrachis-idrossimetilfosfonio, urea e sego alchilammina C16-18 distillata idrogenata (CAS n. 166242-53-1)

    1030. Iossinilo (CAS n. 1689-83-4)

    1031. 3,5-dibromo-4-idrossibenzonitrile (CAS n. 1689-84-5)

    1032. Ottanoato di 2,6-dibromo-4-cianofenile (CAS n. 1689-99-2)

    1033. [4-[[4-(dimetilammino)fenil][4-[etil(3-solfonatobenzil)ammino]fenil]metilen]cicloesa-2,5-dien-1-iliden](etil)(3-solfonatobenzil)ammonio, sale di sodio (CAS n. 1694-09-3)

    1034. 5-cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one (CAS n. 17630-75-0)

    1035. Benomil (CAS n. 17804-35-2)

    1036. Clorotalonil (CAS n. 1897-45-6)

    1037. N′-(4-cloro-o-tolil)-N,N-dimetilformammidina, monocloridrato (CAS n. 19750-95-9)

    1038. 4,4′-metilenbis(2-etilanilina) (CAS n. 19900-65-3)

    1039. Valinammide (CAS n. 20108-78-5)

    1040. [(p-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-24-5)

    1041. [(m-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-25-6)

    1042. Ossido di 2,3-epossipropile e o-tolile (CAS n. 2210-79-9)

    1043. [(tolilossi)metil]ossirano, cresile glicidile etere (CAS n. 26447-14-3)

    1044. Diallato (CAS n. 2303-16-4))

    1045. Benzil-2,4-dibromobutanoato (CAS n. 23085-60-1)

    1046. Trifluoroiodometano (CAS n. 2314-97-8)

    1047.  Tiofanato-metile (CAS n. 23564-05-8)

    1048. Dodecacloropentaciclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]decano (CAS n. 2385-85-5)

    1049. Propizammida (CAS n. 23950-58-5)

    1050. Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6)

    1051. 2,3,4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7)

    1052. Chinometionato (CAS n. 2439-01-2)

    1053. (R)-α-feniletilammonio(-)-(1R,2S)-(1,2-epossipropil)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7)

    1054. 5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9)

    1055. Giallo Disperso 3 (CAS n. 2832-40-8)

    1056. 1,2,4-triazolo (CAS n. 288-88-0)

    1057. Aldrin (CAS n. 309-00-2)

    1058. Diuron (CAS n. 330-54-1)

    1059. Linuron (CAS n. 330-55-2)

    1060. Carbonato di nichel (CAS n. 3333-67-3)

    1061. 3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea (CAS n. 34123-59-6)

    1062. Iprodione (CAS n. 36734-19-7)

    1063. Ottanoato di 4-ciano-2,6-diiodofenile (CAS n. 3861-47-0)

    1064. 5-(2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidropirimidina)-3-fluoro-2-idrossimetiltetraidrofurano (CAS n. 41107-56-6)

    1065. Crotonaldeide (CAS n. 4170-30-3)

    1066. Esaidrociclopenta(c)pirrol-1-(1H)-ammonio-N-etossicarbonil-N-(p-oilsolfonil)azanide (EC n. 418-350-1)

    1067. 4,4′-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina] (CAS n. 492-80-8)

    1068. DNOC (CAS n. 534-52-1)

    1069. Cloruro di toluidinio (CAS n. 540-23-8)

    1070. Solfato di toluidina (1:1) (CAS n. 540-25-0)

    1071. 2-(4-terz-butilfenil)etanolo (CAS n. 5406-86-0)

    1072. Fention (CAS n. 55-38-9)

    1073. Clordano, puro (CAS n. 57-74-9)

    1074. Esan-2-one (CAS n. 591-78-6)

    1075. Fenarimol (CAS n. 60168-88-9)

    1076. Acetammide (CAS n. 60-35-5)

    1077.  N-cicloesil-N-metossi-2,5-dimetil-3-furammide (CAS n. 60568-05-0)

    1078. Dieldrin (CAS n. 60-57-1)

    1079. 4,4′-isobutiletilidendifenolo (CAS n. 6807-17-6)

    1080. Clordimeforme (CAS n. 6164-98-3)

    1081. Amitrolo (CAS n. 61-82-5)

    1082. Carbaril (CAS n. 63-25-2)

    1083. Distillati (petrolio), frazioni leggere di idrocracking (CAS n. 64741-77-1)

    1084. Bromuro di 1-etil-1-metilmorfolinio (CAS n. 65756-41-4)

    1085. (3-clorofenil)-(4-metossi-3-nitrofenil)metanone (CAS n. 66938-41-8)

    1086. Combustibili, diesel (CAS n. 68334-30-5), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

    1087. Olio combustibile n. 2 (CAS n. 68476-30-2)

    1088. Olio combustibile n. 4 (CAS n. 68476-31-3)

    1089. Combustibili, diesel n. 2 (CAS n. 68476-34-6)

    1090. 2,2-dibromo-2-nitroetanolo (CAS n. 69094-18-4)

    1091. Bromuro di 1-etil-1-metilpirrolidinio (CAS n. 69227-51-6)

    1092. Monocrotofos (CAS n. 6923-22-4)

    1093. Nichel (CAS n. 7440-02-0)

    1094. Bromometano (CAS n. 74-83-9)

    1095. Clorometano (CAS n. 74-87-3)

    1096. Iodometano (CAS n. 74-88-4)

    1097. Bromoetano (CAS n. 74-96-4)

    1098. Eptacloro (CAS n. 76-44-8)

    1099. Idrossido di fentina (CAS n. 76-87-9)

    1100. Solfato di nichel (CAS n. 7786-81-4)

    1101. 3,5,5-trimetilcicloes-2-enone (CAS n. 78-59-1)

    1102. 2,3-dicloropropene (CAS n. 78-88-6)

    1103. Fluazifop-P-butile (CAS n. 79241-46-6)

    1104. Acido (S)-2,3-diidro-1H-indol-carbossilico (CAS n. 79815-20-6)

    1105. Toxafene (CAS n. 8001-35-2)

    1106. (4-idrazinofenil)-N-metilmetansolfonammide, cloridrato (CAS n. 81880-96-8)

    1107.  ►C10  CI Solvente Giallo 14 (CAS n. 842-07-9) ◄

    1108. Clozolinate (CAS n. 84332-86-5)

    1109. Alcani, C10-13, cloro (CAS n. 85535-84-8)

    1110. Pentaclorofenolo (CAS n. 87-86-5)

    1111. 2,4,6-triclorofenolo (CAS n. 88-06-2)

    1112. Cloruro di dietilcarbammoile (CAS n. 88-10-8)

    1113. 1-vinil-2-pirrolidone (CAS n. 88-12-0)

    1114. Miclobutanil; 2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)esanonitrile (CAS n. 88671-89-0)

    1115. Acetato di fentina (CAS n. 900-95-8)

    1116. Bifenil-2-ilammina (CAS n. 90-41-5)

    1117.  Trans-4-cicloesil-L-prolina, monocloridrato (CAS n. 90657-55-9)

    1118. Diisocianato di 2-metil-m-fenilene (CAS n. 91-08-7)

    1119. Diisocianato di 4-metil-m-fenilene (CAS n. 584-84-9)

    1120. Diisocianato di m-tolilidene (CAS n. 26471-62-5)

    1121. Carburanti, aerei a reazione, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking (CAS n. 94114-58-6)

    1122. Carburanti, diesel, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking (CAS n. 94114-59-7)

    1123. Pece (CAS n. 61789-60-4), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

    1124. 2-butanossima (CAS n. 96-29-7)

    1125. Idrocarburi, C16-20, residuo della distillazione di paraffine da idrocracking deparaffinati con solvente (CAS n. 97675-88-2)

    1126. α,α-diclorotoluene (CAS n. 98-87-3)

    1127.  ►C10  Lana minerale, ad eccezione di quelle indicate altrove nell’elenco; [Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un’orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) superiore al 18 % in peso] ◄

    1128.  ►C10  Prodotto di reazione di acetofenone, formaldeide, cicloesilammina, metanolo e acido acetico (EC n. 406-230-1) ◄

    1129. Sali di 4,4′-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina]

    1130. 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesani, ad eccezione di quelli indicati altrove nell'elenco

    1131.  ►C10  Bis(7-acetammido-2-(4-nitro-2-ossidofenilazo)-3-solfonato-1-naftolato)cromato(1-) di trisodio (EC n. 400-810-8) ◄

    1132.  ►C10  Miscela di: 4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi-2-idrossipropil-2-(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenossi)fenolo e 4-allil-6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenolo (EC n. 417-470-1) ◄

    ▼B




    ALLEGATO III

    ▼M3

    PARTE PRIMA

    ELENCO DELLE SOSTANZE IL CUI USO È VIETATO NEI PRODOTTI COSMETICI, SALVO IN DETERMINATI LIMITI E CONDIZIONI



    Numero d'ordine

    Sostanze

    Restrizioni

    Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta

    Campo di applicazione e/o uso

    Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito

    Altre limitazioni e prescrizioni

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    ▼M31

    1a

    Acido borico, borati e tetraborati

    (a)  Talco

    (a)  5 % (espresso in acido borico, massa/massa)

    (a)  

    1.  Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni

    2.  Da non usare su pelli escoriate o irritate se il tenore di borato solubile libero supera l'1,5 % (espresso in acido borico, massa/massa)

    (a)  

    1.  Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni

    2.  Da non usare su pelli escoriate o irritate

    (b)  Prodotti per l'igiene orale

    (b)  0,1 % (espresso in acido borico, massa/massa)

    (b)  

    1.  Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni

    (b)  

    1.  Non ingerire

    2.  Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni

    (c)  Altri prodotti (ad eccezione dei prodotti per il bagno e per l'arricciatura dei capelli)

    (c)  3 % (espresso in acido borico, massa/massa)

    (c)  

    1.  Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni

    2.  Da non usare su pelli escoriate o irritate se il tenore di borato solubile libero supera l'1,5 % (espresso in acido borico, massa/massa)

    (c)  

    1.  Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni

    2.  Da non usare su pelli escoriate o irritate

    1b

    Tetraborati

    (a)  Prodotti per il bagno

    (a)  18 % (espresso in acido borico, massa/massa)

    (a)  Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni

    (a)  Da non usare per il bagno di bambini al di sotto dei 3 anni

    (b)  Prodotti per l'arricciatura dei capelli

    (b)  8 % (espresso in acido borico, massa/massa)

     

    (b)  Risciacquare abbondantemente

    ▼M13

    2a

    Acido tioglicolico e i suoi sali

    a)  Prodotti per l'arricciatura o la stiratura dei capelli

     

    (a) (b) (c)  le istruzioni per l'uso formulate nella (nelle) lingua(e) nazionale(i) o ufficiale(i) deve comportare obbligatoriamente le seguenti frasi:

    — Evitare il contatto con gli occhi

    — Se il prodotto viene a contatto con gli occhi sciacquarli immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista

    — Indossare guanti appropriati [unicamente per a) e c)]

    (a)

    — Contiene sali dell'acido tioglicolico

    — Seguire le istruzioni per l'uso

    — Da conservare fuori dalla portata dei bambini

    — Solo per uso professionale

    (b) e (c)  

    — Contiene sali dell'acido tioglicolico

    — Seguire le istruzioni per l'uso

    — Da conservare fuori dalla portata dei bambini

     

    —  uso generale

    —  8 % pronto per l'uso pH 7-9,5

     

    —  uso professionale

    —  11 % pronto per l'uso pH 7-9,5

     

    b)  Prodotti per la depilazione

    —  5 % pronto per l'uso pH 7-12,7

     

    c)  Altri prodotti per il trattamento dei capelli, destinati ad essere eliminati dopo l'applicazione

    —  2 % pronto per l'uso pH 7-9,5

    Le percentuali sopra indicate sono calcolate in acido tioglicolico

    2b

    Esteri dell'acido tioglicolico

    Prodotti per l'arricciatura e la stiratura dei capelli

     

    Le istruzioni per l'uso formulate nella (nelle) lingua(e) nazionale(i) o ufficiale(i) deve comportare obbligatoriamente le seguenti frasi:

    — Può causare una sensibilizzazione da contatto con la pelle

    — Evitare il contatto della sostanza con gli occhi

    — Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista

    — Indossare guanti appropriati

    — Contiene esteri dell'acido tioglicolico

    — Seguire le istruzioni per l'uso

    — Da conservare fuori dalla portata dei bambini

     

    —  uso generale

    — 8 % pronto per l'uso pH 6-9,5

     

    —  uso professionale

    — 11 % pronto per l'uso pH 6-9,5

    Le percentuali sopra indicate sono calcolate in acido tioglicolico

    —   ►C3  Solo per uso professionale ◄

    ▼M3

    3

    Acido ossalico, suoi esteri e suoi sali alcalini

    Prodotti per i capelli

    5 %

     

    Solo per uso professionale

    4

    Ammoniaca

     

    6 % calcolato in NH3

     

    Superiore al 2 %: contiene ammoniaca

    5

    Tosylchloramidum natricum (*)

     

    0,2 %

     
     

    6

    Clorati di metalli alcalini

    a)  Dentifrici

    b)  Altri usi

    a)  5 %

    b)  3 %

     
     

    7

    Cloruro di metilene

     

    35 % (In caso di miscela con 1,1,1 tricloroetano, la concentrazione totale non può superare il 35 %)

    Contenuto massimo di impurità: 0,2 %

     

    8

    ►M34  m- e p-fenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell'azoto e loro sali; derivati delle o-fenilendiammine (5) per sostituzione dell'azoto, ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato ◄

    Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli:

    6 % calcolato in base libera

     
     
     

    a)  uso generale

     
     

    a)  Può dare una reazione allergica. ►M20   ◄ Contiene diamminnnobenzeni. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia

     

    b)  uso professionale

     
     

    b)  Solo per uso professionale. Contiene diamminobenzeni. Può dare una reazione allergica. ►M20   ◄ ►M22  Portare guanti deguati ◄

    9

    ►M5  Diamminotolueni, loro derivati sostituiti all'azoto e loro sali (1) esclusa la sostanza 364 dell'allegato II ◄

    Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli:

    10 % calcolato in base libera

     
     
     

    a)  uso generale

     
     

    a)  Può dare una reazione allergica. ►M20   ◄ Contiene Diamminotolueni. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia

     

    b)  uso professionale

     
     

    b)  Solo per uso professionale. Contiene diamminotolueni. Può dare una reazione. alergica ►M20   ◄ ►M22  Portare guanti adeguati ◄

    10

    Diamminofeloni (1)

    Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli:

    10 % calcolato in base libera

     
     
     

    a)  uso generale

     
     

    a)  Può dare una reazione allergica. ►M20   ◄

    Contiene diamminofenoli.

    Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia

     

    b)  uso professionale

     
     

    b)  Solo per uso professionale.

    Contiene diamminofenoli.

    Può dare una reazione allergica. ►M20   ◄

    ►M22  Portare guanti adeguati ◄

    ▼M12

    11

    Diclorofene (*)

     

    0,5 %

     

    Contiene diclorofene

    ▼M20

    12

    Acqua ossigenata e altri prodotti o miscele che liberano acqua ossigenata fra cui il carbammide di acqua ossigenata e il perossido di zinco

    a)  Preparati per trattamenti capillari

    12 % di H2O2 (40 volumi), presente o liberata

     

    ►M22  a)  Portare guanti adeguati ◄

     

    b)  Preparati per l'igiene della pelle

    4 % di H2O2, presente o liberata

     

    a) b) c)  Contiene acqua ossigenata

     

    c)  Preparati per rinforzare le unghie

    2 % di H2O2, presente o liberata

     

    Evitare il contatto del prodotto con gli occhi

     

    d)  Prodotti per l'igiene della bocca

    0,1 % di H2O2, presente o liberata

     

    Risciacquare immediatamente gli occhi, in caso di contatto con il prodotto

    ▼M3

    13

    Formaldeide

    Preparati per indurire le unghie

    5 % calcolato in aldeide formica

     

    Proteggere la pipite con una sostanza grassa

    Contiene formaldeide (2)

    ▼M39

    14

    Idrochinone (3)

    a)  Colorante ossidante in tinture per capelli:

    0,3 %

     
    a)  1.  

    — Non utilizzare per tingere ciglia o sopracciglia

     

    1.  Uso generale

     

    — Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto col prodotto

    — Contiene idrochinone

     

    2.  Uso professionale

     
    2.  

    — Per uso esclusivamente professionale.

    — Contiene idrochinone

    — Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto col prodotto

     

    b)  kit di unghie finte

    0,02 % (dopo miscelazione per l'uso)

    Uso esclusivamente professionale

    b)  

    — Per uso esclusivamente professionale

    — Evitare il contatto con la pelle

    — Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso

    ▼M25

    15a

    Potassa caustica o soda caustica

    a)  Solvente delle cuticole delle unghie

    a)  5 % in peso (4)

     

    a)  Contiene un agente alcalino. Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità. Da tenere lontano dai bambini

     

    b)  Prodotti per la stiratura dei capelli

    b)   
     
    b)   
     

    1.  uso generale

    1.  2 % in peso (4)

     

    1.  Contiene un agente alcalino. Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità. Da tenere lontano dai bambini

     

    2.  uso professionale

    2.  4,5 % in peso (4)

     

    2.  Solo per uso professionale. Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità

     

    c)  Regolatore del pH

    — depilatori

    c)  Fino al pH 12,7

     

    c)  Da tenere lontano dai bambini. Evitare il contatto con gli occhi

     

    d)  Altri usi come regolatore del pH

    d)  Fino al pH 11

     
     

    ▼M34

    15b

    Lithium hydroxide

    a)  Prodotti per la stiratura dei capelli

    a)

     

    a)

    1.  Uso generale

    1.  2 % in peso (6)

     

    1.  Contiene alcali

    Evitare il contatto con gli occhi.

    Può causare cecità

    Tenere lontano dalla portata dei bambini

    2.  Uso professionale

    2.  4,5 % in peso (6)

     

    2.  Per uso esclusivamente professionale

    Evitare il contatto con gli occhi.

    Può causare cecità

    b)  Regolatore del pH — per depilatori

     

    b)  valore del pH non superiore a 12,7

    b)  Contiene alcali

    Tenere lontano dalla portata dei bambini

    Evitare il contatto con gli occhi

    c)  Altri impieghi — regolatore del pH (unicamente per prodotti da eliminare con il risciacquo)

     

    c)  valore del pH non superiore a 11

     

    15c

    Calcium hydroxide

    a)  Prodotti per la stiratura dei capelli contenenti due componenti: idrossido di calcio ed un sale della guanidina

    a)  7 % in peso di Calcium hydroxide

     

    a)  Contiene alcali

    Evitare il contatto con gli occhi

    Tenere lontano dalla portata dei bambini

    Può causare cecità

    b)  Regolatore del pH — per depilatori

     

    b)  valore del pH non superiore a 12,7

    b)  Contiene alcali

    Tenere lontano dalla portata dei bambini

    Evitare il contatto con gli occhi

    c)  Altri impieghi (ad esempio regolatore del pH, adiuvanti di processo)

     

    c)  valore del pH non superiore a 11

     

    16

    1-Naphthol (numero CAS 90-15-3) e suoi sali

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    2,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

    Può causare una reazione allergica

    ▼M3

    17

    Nitrito di sodio

    Anticorrosivo

    0,2 %

    Da non usare con le ammine secondarie e/o terziarie o altre sostanze che formino nitroammine

     

    18

    Nitrometano

    Anticorrosivo

    0,3 %

     
     

    19

    Fenolo e suoi sali alcalini

    Saponi e preparati per lavare i capelli (shampoo)

    1 % calcolato in fenolo

     

    Contiene fenolo.

    ►M20   ◄

     
     
     
     
     

    21

    Chinino e suoi sali

    a)  Preparati per lavare i capelli (shampoo)

    a)  0,5 % calcolato in chinino-base

     
     
     

    b)  lozioni per i capelli

    b)  0,2 % calcolato in chinino-base

     
     

    22

    Resorcina (3)

    a)  Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli:

    a)  5 %

     
    a)   
     

    1.  Uso generale

     
     

    1.  Contiene resorcina. Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione.

    Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia

    Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente

     

    2.  Uso professionale

     
     

    2.  Solo per uso professionale. Contiene resorcina. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente.

     

    b)  Lozioni per i capelli e preparati per lavare i capelli (shampoo)

    b)  0,5 %

     

    b)  Contiene resorcina

    23

    a)  Solfuri alcalini

    a)  Prodotti per la depilazione

    a)  2 % calcolato in zolfo pH ≤ 12,7

     

    a)  Da tenere lontano dai bambini. Evitare il contatto con gli occhi

    b)  Solfuri alcalino-terrosi

    b)  Prodotti per la depilazione

    b)  6 % calcolato in zolfo pH ≤ 12,7

     

    b)  Da tenere lontano dai bambini. Evitare il contatto con gli occhi

    24

    Sali di zinco idrosoluili, tranne lo zinco piritione

     

    1 % calcolato in zinco

     
     

    25

    Zinco solfofenato

    Deodoranti, antitraspiranti e lozioni astringenti

    6 % calcolato in percentuale di sostanza anidra

     

    Evitare il contatto con gli occhi

    26

    Monofluorofosfato di ammonio

    Prodotti per la cura della bocca

    0,15 % calcolato in F. In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %

     

    Contiene monofluorofosfato di ammonio

    27

    Monofluorofosfato di sodio

    idem

    0,15 % idem

     

    Contiene monofluorofosfato di sodio

    28

    Monofluorofosfato di potassio

    idem

    0,15 % idem

     

    Contiene monofluorofosfato di potassio

    29

    Monofluorofosfato di calcio

    idem

    0,15 % idem

     

    Contiene monofluorofosfato di calcio

    30

    Flururo di calcio

    idem

    0,15 % idem

     

    Contiene fluoruro di calcio

    31

    Fluoruro di sodio

    idem

    0,15 % idem

     

    Contiene fluoruro di sodio

    32

    Fluoruro di potassio

    idem

    0,15 % idem

     

    Contiene fluoruro di potassio

    33

    Fluoruro di ammonio

    idem

    0,15 % idem

     

    Contiene fluoruro di ammonio

    34

    Fluoruro di alluminio

    idem

    0,15 % idem

     

    Contiene fluoruro di alluminio

    35

    Fluoruro stannoso

    idem

    0,15 % idem

     

    Contiene fluoruro stannoso

    36

    Idrofluoruro di cetilammina (idrofluoruro di esadecilammina)

    idem

    0,15 % idem

     

    Contiene idrofluoruro di cetilammina

    37

    Diidrofluoruro di bis-(idrossietil) amminopropil-N-idrossietil-ottadecilammina

    idem

    0,15 % idem

     

    Contiene diidrofluoruro di bis-(idrossietil) amminopropil-N-idrossietil-ottadecilammina

    38

    Diidrofluoruro di N,N′,N′-tri (poliossietilene)-N-esadecil-propilenediammina

    idem

    0,15 % idem

     

    Contiene diidrofluoruro di N,N′,N′-tri (poliossietilene)-N-esadecil-propilenediammina

    39

    Idrofluoruro di ottadecenilammina

    idem

    0,15 % idem

     

    Contiene idrofluoruro di ottadecenilammina.

    40

    Silicofluoruro di sodio

    idem

    0,15 % idem

     

    Contiene silicofluoruro di sodio

    41

    Silicofluoruro di potassio

    idem

    0,15 % idem

     

    Contiene silicofluoruro di potassio

    42

    Silicofluoruro di ammonio

    idem

    0,15 % idem

     

    Contiene silicofluoruro di potassio

    43

    Silicofluoruro di magnesio

    idem

    0,15 % idem

     

    Contiene silicofluoruro di magnesio

    ▼M10

    44

    Bis (idrossimetil)-1,3-tione-2-imidazolidina

    a)  Preparati per la cura dei capelli

    b)  Preparati per la cura delle unghie

    a)  fino al 2 %

    b)  fino al 2 %

    a)  Vietato negli aerosol (spray)

    b)  Il pH del prodotto pronto per l'uso deve essere inferiore 4

    Contiene bis(idrossimetil)-1,3-tione-2-imidazolidina

    ▼M3

    45

    Alcole benzilico

    Solventi, profumi e composizioni profumanti

     
     
     

    ▼M4

    46

    Metil-6-cumarina

    Prodotti per l'igiene della bocca

    0,003 %

     
     

    ▼M8

    47

    Fluoridrato di nicometanolo

    Prodotti destinati all'igiene orale

    0,15 % calcolato in F

     

    Contiene fluoridrato di nicometanolo

     
     
     

    In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %

     
     

    48

    Nitrato d'argento

    Unicamente per i prodotti destinati alla colorazione delle ciglia e sopracciglia

    4 %

     

    — Contiene nitrato d'argento

    — Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente

    ▼M9

    49

    Disolfuro di selenio

    Shampoo antiforfora

    1 %

     

    Contiene disolfuro di selenio

    Evitare il contatto con gli occhie la pelle lesa

    50

    Idrossicloruro di alluminio e di zirconio idrati AlxZr(OH)yClz e loro complessi con la glicina

    Antisudoriferi

    20 % di idrossicloruro di alluminio e di zirconio anidro

    5,4 % di zirconio

    1.  Il rapporto tra il numero di atomi di alluminio e di zirconio deve essere compreso tra 2 e 10

    2.  Il rapporto tra il numero di atomi di (Al + Zr) e di cloro deve essere compreso tra 0,9 e 2,1

    3.  Vietato nei generatori aerosol («spray»)

    Non applicare sulla cute irritata o lesa

    ▼M13

    51

    Idrossi-8-Chinolina e sudsolfato

    Stabilizzante dell'acqua ossigenata nei preparati per il trattamento dei capelli destinati ad essere risciacquati.

    0,3 % calcolato come base

     
     
     
     

    Stabilizzante dell'acqua ossigenata nei preparati per il trattamento dei capelli che non vengono eliminati dopo l'applicazione

    0,03 % calcolato come base

     
     

    ▼M12

    52

    Alcool metilico

    Denaturante per l'alcooletilico e l'alcool isopropilico

    5 % calcolato in % dell'alcool etilico e isopropilico

     
     

    ▼M13

    53

    Acido etidronico e i suoi sali (acido-1-idrossi-etilidendi-fosfonico e suoi sali)

    a)  Prodotti per la cura dei capelli

    1,5 % espressi in acido etidronico

     

    ►M15   ◄

     

    b)  Sapone

    0,2 % espressi in acido etidronico

     
     

    54

    Fenossipropano

    —  Unicamente per i prodotti eliminati con risciacquo

    2,0 %

    Come conservante: vedi allegato VI, parte prima, n. 43

     
     

    —  Vietato nei prodotti per l'igiene della bocca

     
     
     

    ▼M43 —————

    ▼M18

    56

    Fluoruro di magnesio

    Prodotti per l'igiene della bocca

    0,15 % calcolato in fluoro. In caso di miscela con altri composti fluorati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima in fluoro resta stabilita a 0,15 %

     

    Contiene fluoruro di magnesio

    ▼M30

    57

    Cloruro di stronzio (esaidrato)

    a)  Dentifrici

    3,5 % calcolato come stronzio. In caso di miscela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato, la concentrazione massima di stronzio resta fissata a 3,5 %

     

    Contiene cloruro di stronzio. Se ne sconsiglia l'impiego per i bambini

     

    b)  Shampoo e prodotti per il trattamento del viso

    Calcolato come 2,1 % di stronzio. In caso di miscela con altri composti di stronzio, autorizzati da questo allegato, la concentrazione massima di stronzio resta fissata 2,1 %

     
     

    ▼M20

    58

    Acetato di stronzio (semi - idrato)

    Dentifrici

    3,5 % alcolato come stronzio. In caso di miscela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato, la concentrazione massima di stronzio resta fissata a 3,5 %.

     

    Contiene acetato di stronzio. Se ne sconsiglia l'impiego per i bambini.

    ▼M23

    59

    Talco: silicato di magnesio idratato

    a)  Prodotti polverulenti per bambini di età inferiore a tre anni

    b)  Altri prodotti

     
     

    ►C6  a)  Tenere lontano dal naso e dalla bocca del bambino ◄

    ▼M39

    60

    Dialchilamidi e dialcanolamidi di acidi grassi

     

    Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 %

    —  ►C9  Non impiegare con sistemi nitrosanti ◄

    — Tenore massimo di amine secondarie: 5 % (per le materie prime)

    — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

    — Conservare in recipienti esenti da nitriti

     

    61

    Monoalchilamine, monoalcanolamine e loro sali

     

    Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 %

    —  ►C9  Non impiegare con sistemi nitrosanti ◄

    — Purezza minima: 99 %

    —  ►C9  Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 % (per le materie prime) ◄

    — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

    — Conservare in recipienti esenti da nitriti

     

    62

    Trialchilamine, trialcanolamine e loro sali

    a)  prodotti da non eliminare con il risciacquo

    b)  altri prodotti

    a)  2,5 %

    a) b)

    —  ►C9  Non impiegare con sistemi nitrosanti ◄

    — Purezza minima: 99

    —  ►C9  Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 % (per le materie prime) ◄

    — Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

    — Conservare in recipienti esenti da nitriti

     

    ▼M23

    63

    Idrossido di stronzio

    Regolatore del PH nei prodotti depilatori

    3,5 % calcolato come stronzio pH max 12,7

     

    — Tenere lontano dalla portata dei bambini

    — Evitare il contatto con gli occhi

    64

    Perossido di stronzio

    Prodotti di risciacquo per la cura dei capelli, uso professionale

    4,5 % calcolato come stronzio nel prodotto pronto per l'uso

    Tutti i prodotti devono ottemperare le esigenze in materia di perossido di idrogeno

    — Evitare il contatto con gli occhi

    — Sciacquare immediatamente gli occhi eventualmente entrati in contatto con il prodotto

    — Uso professionale

    — Indossare guanti appropriati

    ▼M31

    65

    Cloruro, bromuro e saccarinato di benzalconio

    (a)  Prodotti per i capelli, da eliminare mediante risciacquo

    (a)  3 % (espresso in cloruro di benzalconio)

    (a)  nel prodotto finito le concentrazioni di cloruro, bromuro e saccarinato di benzalconio, con catena alchilica pari o inferiore a C14, non devono superare lo 0,1 % (espresso in benzalconio)

    (a)  evitare il contatto con gli occhi

    (b)  Altri prodotti

    (b)  0,1 % (espresso in cloruro di benzalconio)

     

    (b)  evitare il contatto con gli occhi

    ▼M34

    66

    Polyacrylamides

    a)  Proddotti per il trattamento del corpo non eliminati per risciacquo

     

    a)  Tenore massimo residuo d'acrilammide 0,1 mg/kg

     

    b)  Altri prodotti cosmetici

     

    b)  Tenore massimo residuo d'acrilammide 0,5 mg/kg

     

    ▼M37

    67

    Amylcinnamal

    (n. CAS 122-40-7)

     
     

    La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

    — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

    — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

     

    68

    Alcole benzilico

    (n. CAS 100-51-6)

     
     

    La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

    — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

    — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

     

    69

    Alcole cinnamilico

    (n. CAS 104-54-1)

     
     

    La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

    — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

    — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

     

    70

    Citrale

    (n. CAS 5392-40-5)

     
     

    La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

    — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

    — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

     

    71

    Eugenolo

    (n. CAS 97-53-0)

     
     

    La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

    — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

    — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

     

    72

    Idrossicitronellale

    (n. CAS 107-75-5)

     
     

    La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

    — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

    — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

     

    73

    Isoeugenolo

    (n. CAS 97-54-1)

     
     

    La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

    — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

    — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

     

    74

    Alcole beta-pentilcinnamilico

    (n. CAS 101-85-9)

     
     

    La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

    — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

    — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

     

    75

    Salicilato di benzile

    (n. CAS 118-58-1)

     
     

    La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

    — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

    — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

     

    76

    Cinnamaldeide

    (n. CAS 104-55-2)

     
     

    La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

    — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

    — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

     

    77

    Cumarina

    (n. CAS 91-64-5)

     
     

    La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

    — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

    — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

     

    78

    Geraniolo

    (n. CAS 106-24-1)

     
     

    La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

    — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

    — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

     

    79

    4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-encarbaldeide

    (n. CAS 31906-04-4)

     
     

    La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

    — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

    — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

     

    80

    Alcole anisilico

    (n. CAS 105-13-5)

     
     

    La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

    — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

    — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

     

    81

    Cinnamato di benzile

    (n. CAS 103-41-3)

     
     

    La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

    — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

    — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

     

    82

    Farnesolo

    (n. CAS 4602-84-0)

     
     

    La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

    — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

    — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

     

    83

    2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide

    (n. CAS 80-54-6)

     
     

    La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

    — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

    — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

     

    84

    Linalolo

    (n. CAS 78-70-6)

     
     

    La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

    — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

    — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

     

    85

    Benzoato di benzile

    (n. CAS 120-51-4)

     
     

    La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g, se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

    — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

    — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

     

    86

    Citronellolo

    (n. CAS 106-22-9)

     
     

    La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

    — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

    — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

     

    87

    Alfa-esilcinnamaldeide

    (n. CAS 101-86-0)

     
     

    La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

    — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

    — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

     

    88

    D'limonene

    (n. CAS 5989-27-5)

     
     

    La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

    — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

    — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

     

    89

    Ott-2-inoato di metile

    (n. CAS 111-12-6)

     
     

    La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

    — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

    — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

     

    90

    3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one

    (n. CAS 127-51-5)

     
     

    La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

    — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

    — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

     

    91

    Estratto di evernia prunastri ed evernia furfuracea

    (n. CAS 90028-68-5)

     
     

    La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

    — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

    — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

     

    92

    Evernia furfuracea, estratto

    (n. CAS 90028-67-4)

     
     

    La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:

    — 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

    — 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati

     

    ▼M39

    93

    2,4-Diamino-pirimidina-3 ossido (no CAS 74638-76-9)

    Prodotti per la cura dei capelli

    1,5 %

     
     

    94

    Perossido di benzoile

    Coadiuvante tecnico in kit di unghie finte

    0,7 % (dopo miscelazione)

    Uso esclusivamente professionale

    — Per uso esclusivamente professionale

    — Evitare il contatto con la pelle

    — Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso

    95

    Idrochinone dimetiletere

    kit di unghie finte

    0,02 % (dopo miscelazione per l'uso)

    Uso esclusivamente professionale

    — Per uso esclusivamente professionale

    — Evitare il contatto con la pelle

    — Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso

    ▼M41

    96

    Muschio xilene (n. CAS 81-15-2)

    Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale

    a)  1,0 % nel «parfum»

    b)  0,4 % nell’«eau de toilette»

    c)  0,03 % negli altri prodotti

     
     

    97

    Muschio chetone (n. CAS 81-14-1)

    Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale

    a)  1,4 % nel «parfum»

    b)  0,56 % nell’«eau de toilette»

    c)  0,042 % negli altri prodotti

     
     

    (1)   Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non superi l'unità.

    (2)   Solo se la concentrazione è superiore a 0,05 %.

    (3)   Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non sia superiore a 2.

    (4)   La quantità d'idrossido di sodio, di potassio o di litio è espressa in peso di idrossido di sodio. In casa (SIC! caso) di miscela la somma non deve superare il limite dato nella colonna d.

    (5)   Queste sostanze possono venir impiegate separatamente o in combinazione purché la somma dei rapporti tra il livello di ciascuna di esse nel prodotto cosmetico e il livello massimo autorizzato per tale sostanza non superi 1.

    (6)   La concentrazione d'idrossido di sodio, potassio o litio è espressa come peso di idrossido di sodio. In caso di miscele la somma dei composti non deve superare i limiti riportati nella colonna d.

    ▼B

    ▼M11

    ►M14  SECONDA PARTE ◄

    ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE PROVVISORIAMENTE



    Numero d'ordine

    Sostanze

    Restrizioni

    Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'eticheta

    Autorizzato fino al

    Campo de applicazione e/o uso

    Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito

    Altre limitazioni e prescrizioni

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    g

    ▼M34

    1

    Basic Blue 7 (numero CAS 2390-60-5)

    Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    0,2 %

     

    Può causare una reazione allergica

    ►M40  31.12.2005 ◄

    2

    2-Amino-3-nitrophenol (numero CAS 603-85-0) e suoi sali

    a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    a)  3,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

    a) b)  Può causare una reazione allergica

    ►M40  31.12.2005 ◄

    b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    b)  3,0 %

    3

    4-Amino-3-nitrophenol (numero CAS 610-81-1) e suoi sali

    a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    a)  3,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

    a) b)  Può causare una reazione allergica

    ►M40  31.12.2005 ◄

    b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    b)  3,0 %

    4

    2,7-Naphthalenediol (numero CAS 582-17-2) e suoi sali

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    1,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,5 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    5

    m-Aminophenol (numero CAS 591-27-5) e suoi sali

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    2,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

    Può causare una reazione allergica

    ►M40  31.12.2005 ◄

    6

    2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine (numero CAS 84540-47-6) e suoi sali

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    2,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

    Può causare una reazione allergica

    ►M40  31.12.2005 ◄

    7

    4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (numero CAS 92952-81-3) e suoi sali

    a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    a)  5,2 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 2,6 %

    a) b)  Può causare una reazione allergica

    ►M40  31.12.2005 ◄

    b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    b)  2,6 %

    8

    6-Nitro-2,5-pyridinediamine (numero CAS 69825-83-3) e suoi sali

    Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    3,0 %

     

    Può causare una reazione allergica

    ►M40  31.12.2005 ◄

    9

    HC Blue No. 11 (numero CAS 23920-15-2) e suoi sali

    a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    a)  3,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

    a) b)  Può causare una reazione allergica

    ►M40  31.12.2005 ◄

    b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    b)  2,0 %

    10

    Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine (numero CAS 100418-33-5) e suoi sali

    a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    a)  2,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

    a) b)  Può causare una reazione allergica

    ►M40  31.12.2005 ◄

    b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    b)  1,0 %

    11

    2-Hydroxyethyl picramic acid (numero CAS 99610-72-7) e suoi sali

    a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    a)  3,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

    a) b)  Può causare una reazione allergica

    ►M40  31.12.2005 ◄

    b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    b)  2,0 %

    12

    p-Methylaminophenol (numero CAS 150-75-4) e suoi sali

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    3,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

    Può causare una reazione allergica

    ►M40  31.12.2005 ◄

    13

    2,4-Diamino-5-methylphenoxyethanol (numero CAS 141614-05-3) e suoi sali

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    3,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

    Può causare una reazione allergica

    ►M40  31.12.2005 ◄

    14

    HC Violet No. 2 numero CAS 104226-19-9) e suoi sali

    Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    2,0 %

     
     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    15

    Hydroxyethyl-2,6- dinitro-p-anisidine (numero CAS 122252-11-3) e suoi sali

    Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    3,0 %

     

    Può causare una reazione allergica

    ►M40  31.12.2005 ◄

    16

    HC Blue No. 12 (numero CAS 104516-93-0) e suoi sali

    a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    a)  1,5 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,75 %

    a) b)  Può causare una reazione allergica

    ►M40  31.12.2005 ◄

    b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    b)  1,5 %

    17

    ►C8  2,4-Dicimino-5 methylphenetol (numero CAS 113715-25-6) e suoi sali ◄

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    2,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

    Può causare una reazione allergica

    ►M40  31.12.2005 ◄

    18

    1,3-Bis-(2,4-diaminophenoxy)propane (numero CAS 81892-72-0) e suoi sali

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    2,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

    Può causare una reazione allergica

    ►M40  31.12.2005 ◄

    19

    ►C8  3-Amino-2,4-dichlorophenol (numero CAS 61693-43-4) e suoi sali ◄

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    2,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

    Può causare una reazione allergica

    ►M40  31.12.2005 ◄

    20

    Phenyl methyl pyrazolone (numero CAS 89-25-8) e suoi sali

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    0,5 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    21

    2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol (numero CAS 55302-96-0) e suoi sali

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    2,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

    Può causare una reazione allergica

    ►M40  31.12.2005 ◄

    22

    Hydroxybenzomorpholine (numero CAS 26021-57-8) e suoi sali

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    2,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

    Può causare una reazione allergica

    ►M40  31.12.2005 ◄

    23

    1,7-Naphthalenediol (numero CAS 575-38-2) e suoi sali

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    1,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,5 %

    Può causare una reazione allergica

    ►M40  31.12.2005 ◄

    24

    HC Yellow No. 10 (numero CAS 109023-83-8) e suoi sali

    Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    0,2 %

     
     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    25

    2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine (numero CAS 85679-78-3) e suoi sali

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    0,5 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 %

    Può causare una reazione allergica

    ►M40  31.12.2005 ◄

    26

    HC Orange No. 2 (numero CAS 85765-48-6) e suoi sali

    Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    1,0 %

     
     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    27

    HC Violet No. 1 (numero CAS 82576-75-8) e suoi sali

    a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    a)  0,5 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    b)  0,5 %

     

    28

    3-Mehylamino-4-nitrophenoxyethanol (numero CAS 59820-63-2) e suoi sali

    Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    1,0 %

     
     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    29

    2-Hydroxyethylamino-5-nitro-anisole (numero CAS 66095-81-6) e suoi sali

    Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    1,0 %

     
     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    30

    2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine (numero CAS 50610-28-1) e suoi sali

    a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    a)  2,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    b)  1,0 %

     

    31

    ►C8  HC Red No. 13 (numero CAS 94158-13-1) e suoi sali ◄

    a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    a)  2,5 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,25 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    b)  2,5 %

     

    32

    1,5-Naphhthalenediol (numero CAS 83-56-7) e suoi sali

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    1,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,5 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    33

    Hydroxypropyl bis (N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) (numero CAS 128729-30-6) e suoi sali

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    3,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

    Può causare una reazione allergica

    ►M40  31.12.2005 ◄

    34

    o-Aminophenol (numero CAS 95-55-6) e suoi sali

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    2,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    35

    4-Amino-2-hydroxytoluene (numero CAS 2835-95-2) e suoi sali

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    3,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    36

    ►C8  2,4-Diaminophenoxyethanol (numero CAS 66422-95-5) e suoi sali ◄

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    4,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 2,0 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    37

    2-Methylresorcinol (numero CAS 608-25-3) e suoi sali

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    2,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    38

    4-Amino-m-cresol (numero CAS 2835-99-6) e suoi sali

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    3,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    39

    2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole (numero CAS 83763-47-7) e suoi sali

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    3,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    40

    3,4-Diamino-benzoic acid (numero CAS 619-05-6) e suoi sali

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    2,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    41

    6-Amino-o-cresol (numero CAS 17672-22-9) e suoi sali

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    3,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    42

    2-Aminomethyl-p-aminophenol (numero CAS 79352-72-0) e suoi sali

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    3,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    43

    Hydroxyethylamino-methyl-p-aminophenol (numero CAS 110952-46-0) e suoi sali

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    3,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    44

    Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline (numero CAS 81329-90-0) e suoi sali

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    3,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    45

    ►C8  Acid Black 52 (numero CAS 3618-58-4) e suoi sali ◄

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    2,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    46

    2-Nitro-p-phenylenediamine (numero CAS 5307-14-2) e suoi sali

    a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    a)  0,3 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,15 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    b)  0,3 %

     

    47

    HC Blue No. 2 (numero CAS 33229-34-4) e suoi sali

    Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    2,8 %

     
     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    48

    3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol (numero CAS 65235-31-6) e suoi sali

    a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    a)  6,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 3,0 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    b)  6,0 %

     

    49

    4-Nitrophenyl aminoethylurea (numero CAS 27080-42-8) e suoi sali

    a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    a)  0,5 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    b)  0,5 %

     

    50

    HC Red No. 10 + HC Red No. 11 (numero CAS 95576-89-9 + 95576-92-4) e loro sali

    a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    a)  2,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    b)  2,0 %

     

    51

    HC Yellow No. 6 (numero CAS 104333-00-8) e suoi sali

    a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    a)  2,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    b)  1,0 %

     

    52

    HC Yellow No. 12 (numero CAS 59320-13-7) e suoi sali

    a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    a)  1,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,5 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    b)  0,5 %

     

    53

    ►C8  HC Blue No. 10 (numero CAS 102767-27-1) e suoi sali ◄

    Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    2,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    54

    HC Blue No. 9 (numero CAS 114087-47-1) e suoi sali

    a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    a)  2,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    b)  1,0 %

     

    55

    2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (numero CAS 131657-78-8) e suoi sali

    a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    a)  3,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    b)  3,0 %

     

    56

    2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol (numero CAS 6358-09-4) e suoi sali

    a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    a)  2,0 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    b)  2,0 %

     

    57

    Basic Blue 26 (numero CAS 2580-56-5) (CI 44045) e suoi sali

    a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    a)  0,5 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    b)  0,5 %

     

    58

    Acid Red 33 (numero CAS 3567-66-6) (CI 17200) e suoi sali

    Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    2,0 %

     
     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    59

    Ponceau SX (numero CAS 4548-53-2) (CI 14700) e suoi sali

    Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    2,0 %

     
     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    60

    Basic Violet 14 (numero CAS 632-99-5) (CI 42510) e suoi sali

    a)  Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

    a)  0,3 %

    In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,15 %

     

    ►M40  31.12.2005 ◄

    b)  Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

    b)  0,3 %

     

    ▼M41 —————

    ▼B




    ALLEGATO IV

    ▼M10

    ►M14  PRIMA PARTE ◄



    ELENCO DEI COLORANTI CHE ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI (1)

    Campo d'applicazione

    Numero Color Index o denominazione

    Colorazione

    Campo d'applicazione

    Altre limitazioni e prescrizioni (2)

    1

    2

    3

    4

    10006

    Verde

     
     
     

    X

     

    10020

    Verde

     
     

    X

     
     

    10316 (3)

    Giallo

     

    X

     
     
     

    11680

    Giallo

     
     

    X

     
     

    11710

    Giallo

     
     

    X

     
     

    11725

    Arancione

     
     
     

    X

     

    11920

    Arancione

    X

     
     
     
     

    12010

    Rosso

     
     

    X

     
     

    ►M18   ◄

     
     
     
     
     
     

    12085

    Rosso

    X

     
     
     

    Massimo 3% nel prodotto finito

    12120

    Rosso

     
     
     

    X

     

    12150

    Rosso

    X

     
     
     
     

    12370

    Rosso

     
     
     

    X

     

    12420

    Rosso

     
     
     

    X

     

    12480

    Giallo

     
     
     

    X

     

    12490

    Rosso

    X

     
     
     
     

    12700

    Giallo

     
     
     

    X

    ►M15   ◄

    13015

    Giallo

    Χ

     
     
     

    Ε 105

    ►M13   ◄

     
     
     
     
     
     

    14270

    Arancione

    X

     
     
     

    E 103

    14700

    Rosso

    X

     
     
     
     

    14720

    Rosso

    X

     
     
     

    E 122

    14815

    Rosso

    X

     
     
     

    E 125

    15510 (3)

    Arancione

     

    X

     
     
     

    15525

    Rosso

    X

     
     
     
     

    15580

    Rosso

    X

     
     
     
     

    ►M18   ◄

     
     
     
     
     
     

    15620

    Rosso

     
     
     

    X

     

    15630 (3)

    Rosso

    X

     
     
     

    Massimo 3 % nel prodotto finito

    15800

    Rosso

     
     

    X

     

    ►M15   ◄

    15850 (3)

    Rosso

    Χ

     
     
     
     

    15865 (3)

    Rosso

    X

     
     
     
     

    15880

    Rosso

    X

     
     
     
     

    15980

    Arancione

    X

     
     
     

    E 111

    15985 (3)

    Giallo

    X

     
     
     

    E 110

    16035

    Rosso

    X

     
     
     
     

    16185

    Rosso

    X

     
     
     

    E 123

    16230

    Arancione

     
     

    X

     
     

    16255 (3)

    Rosso

    X

     
     
     

    E 124

    16290

    Rosso

    X

     
     
     

    E 126

    17200 ►M17   (3)  ◄

    Rosso

    X

     
     
     
     

    18050

    Rosso

     
     

    X

     
     

    18130

    Rosso

     
     
     

    X

     

    18690

    Giallo

     
     
     

    X

     

    18736

    Rosso

     
     
     

    X

     

    18820

    Giallo

     
     
     

    X

     

    18965

    Giallo

    X

     
     
     
     

    19140 (3)

    Giallo

    X

     
     
     

    E 102

    20040

    Giallo

     
     
     

    X

    Tenore massimo di 5 ppm in 3,3′-dimentibenzina nel colorante

    20170

    Arancione

     
     

    X

     
     

    20470

    Nero

     
     
     

    X

    ►M15   ◄

    21100

    Giallo

     
     
     

    X

    Tenore massimo di 5ppm in 3,3′-dimentibenzina nel colorante

    21108

    Giallo

     
     
     

    X

    idem

    21230

    Giallo

     
     

    X

     
     

    24790

    Rosso

     
     
     

    X

     

    ▼M20

    26100

    Rosso

     
     

    X

     

    Criteri di purezza:

    anilina ≤0,2 %

    2-naftolo ≤0,2 %

    4-amminoazobenzene ≤ 0,1 %

    1-(fenilazo)-2-naftolo ≤ 3 %

    1-[[2-(fenilazo)fenil]azo]-2 naftalenolo ≤ 2 %

    ▼M10

    27290 (3)

    Rosso

     
     
     

    X

     

    27755

    Nero

    X

     
     
     

    E 152

    28440

    Nero

    X

     
     
     

    E 151

    40215

    Arancione

     
     
     

    X

     

    40800

    Arancione

    X

     
     
     
     

    40820

    Arancione

    X

     
     
     

    E 160 e

    40825

    Arancione

    X

     
     
     

    E 160 f

    40850

    Arancione

    X

     
     
     

    E 161 g

    42045

    Blu

     
     

    X

     

    ►M17   ◄

    42051 (3)

    Blu

    Χ

     
     
     

    E 131

    42053

    Verde

    X

     
     
     
     

    42080

    Blu

     
     
     

    X

     

    42090

    Blu

    X

     
     
     
     

    42100

    Verde

     
     
     

    X

     

    42170

    Verde

     
     
     

    X

    ►M15   ◄

    42510

    Violetto

     
     

    Χ

     
     

    42520

    Violetto

     
     
     

    X

    Massimo 5 ppm nel prodotto finito

    ►M17   ◄

     
     
     
     
     
     

    42735

    Blu

     
     

    X

     
     

    44045

    Blu

     
     

    ►M17  X ◄

     

    ►M17   ◄

    44090

    Verde

    X

     
     
     

    E 142

    45100

    Rosso

     
     
     

    X

     

    ►M18   ◄

     
     
     
     
     
     

    ►M18   ◄

     
     
     
     
     
     

    45190

    Violetto

     
     
     

    X

    ►M15   ◄

    45220

    Rosso

     
     
     

    Χ

     

    45350

    Giallo

    X

     
     
     

    Massimo 6% nel prodotto finito

    45370 (3)

    Arancione

    X

     
     
     

    Tenore massimo dell' 1% in fluoresceina e del 2% in monobromofluoresceina

    45380 (3)

    Rosso

    X

     
     
     

    idem

    45396

    Arancione

    X

     
     
     

    Quando viene usato per le labbra il colorante è ammesso soltanto sotto forma di acido libero alla concentrazione massima dell' 1%

    45405

    Rosso

     

    X

     
     

    Tenore massimo dell' 1% in fluoresceina e del 2% in monobromofluoresceina

    45410 (3)

    Rosso

    X

     
     
     

    idem

    45425

    Rosso

    X

     
     
     

    Tenore massimo dell' 1% in fluoresceina e del 3% in monoiodofluresceina

    45430 (3)

    Rosso

    X

     
     
     

    E 127 idem

    47000

    Giallo

     
     

    X

     

    ►M15   ◄

    47005

    Giallo

    Χ

     
     
     

    Ε 104

    50325

    Violetto

     
     
     

    X

     

    50420

    Nero

     
     

    X

     
     

    51319

    Violetto

     
     
     

    X

     

    58000

    Rosso

    X

     
     
     
     

    59040

    Verde

     
     

    X

     
     

    60724

    Violetto

     
     
     

    X

     

    60725

    Violetto

    X

     
     
     
     

    60730

    Violetto

     
     

    X

     
     

    61565

    Verde

    X

     
     
     
     

    61570

    Verde

    X

     
     
     
     

    61585

    Blu

     
     
     

    X

     

    62045

    Blu

     
     
     

    X

     

    69800

    Blu

    X

     
     
     

    E 130

    69825

    Blu

    X

     
     
     
     

    71105

    Arancione

     
     

    X

     
     

    73000

    Blu

    X

     
     
     
     

    73015

    Blu

    X

     
     
     

    E 132

    73360

    Rosso

    X

     
     
     
     

    73385

    Violetto

    X

     
     
     
     

    73900

    Violetto

     
     
     

    X

    ►M20   ◄

    73915

    Rosso

     
     
     

    X

     

    74100

    Blu

     
     
     

    X

     

    74160

    Blu

    X

     
     
     
     

    74180

    Blu

     
     
     

    X

    ►M20   ◄

    74260

    Verde

     

    X

     
     
     

    75100

    Giallo

    X

     
     
     
     

    75120

    Arancione

    X

     
     
     

    E 160 b

    75125

    Giallo

    X

     
     
     

    E 160 d

    75130

    Arancione

    X

     
     
     

    E 160 a

    75135

    Giallo

    X

     
     
     

    E 161 d

    75170

    Bianco

    X

     
     
     
     

    75300

    Giallo

    X

     
     
     

    E 100

    75470

    Rosso

    X

     
     
     

    E 120

    75810

    Verde

    X

     
     
     

    E 140 e E 141

    77000

    Bianco

    X

     
     
     

    E 173

    77002

    Bianco

    X

     
     
     
     

    77004

    Bianco

    X

     
     
     
     

    77007

    Blu

    X

     
     
     
     

    77015

    Rosso

    X

     
     
     
     

    77120

    Bianco

    X

     
     
     
     

    77163

    Bianco

    X

     
     
     
     

    77220

    Bianco

    X

     
     
     

    E 170

    77231

    Bianco

    X

     
     
     
     

    77266

    Nero

    X

     
     
     
     

    77267

    Nero

    X

     
     
     
     

    77268:1

    Nero

    X

     
     
     

    E 153

    ▼M12

    77288

    Verde

    X

     
     
     

    Esente da ioni cromato

    77289

    Verde

    X

     
     
     

    Esente da ioni cromato

    ▼M10

    77346

    Verde

    Χ

     
     
     
     

    77400

    Bruno

    X

     
     
     
     

    77480

    Bruno

    X

     
     
     

    E 175

    77489

    Arancione

    X

     
     
     

    E 172

    77491

    Rosso

    X

     
     
     

    E 172

    77492

    Giallo

    X

     
     
     

    E 172

    77499

    Nero

    X

     
     
     

    E 172

    77510

    Blu

    X

     
     
     

    Esente da ioni di cianuro

    77713

    Bianco

    X

     
     
     
     

    77742

    Violetto

    X

     
     
     
     

    77745

    Rosso

    X

     
     
     
     

    77820

    Bianco

    X

     
     
     

    E 174

    77891

    Bianco

    X

     
     
     

    E 171

    77947

    Bianco

    X

     
     
     
     

    Lattoflvina

    Giallo

    X

     
     
     

    E 101

    Caramello

    Bruno

    X

     
     
     

    E 150

    Capsantina, capsorubina

    Arancione

    X

     
     
     

    E 160 c

    Rosso di barbabietola, betanina

    Rosso

    X

     
     
     

    E 162

    Antociani

    Rosso

    X

     
     
     

    E 163

    Stearati di alluminio, di zinco, di magnesio e di calcio

    Bianco

    X

     
     
     
     

    Blu di bromotimolo

    Blu

     
     
     

    X

     

    Verde di bromocresolo

    Verde

     
     
     

    X

     

    ▼M13

    ►C3  Acid red 195 ◄

    Rosso

     
     

    X

     
     

    (1)   Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti contenenti sostanze non vietate dall'allegato II o escluse dal campo d'applicazione della direttiva in base all'allegato V.

    (2)   I coloranti il cui numero è accompagnato dalla lettera E, conformemente alle disposizioni delle direttive CEE del 1962 relative ai prodotti alimentari e ai coloranti, devono soddisfare le condizioni di purezza fissate in tali direttive. Essi continuano ad essere soggetti ai criteri generali di cui all'allegato III della direttiva 1962 relativa ai coloranti qualora la lettera E sia stata soppressa in questa direttiva.

    (3)   Sono altresì autorizzati le lacche, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

    Colonna 1 = Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici.

    Colonna 2 = Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici, eccettuati quelli destinati ad essere applicati vicino agli occhi e in particolare i prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi.

    Colonna 3 = Coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti cosmetici non destinati a venire a contatto con le mucose.

    Colonna 4 = Coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti cosmetici destinati a venire solo brevemente a contatto con la pelle.

    ▼M10

    PARTE SECONDA



    ELENCO DEI COLORANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI (1)

    Campo d'applicazione

    Numero ColorIndex o denominazione

    Colorazione

    Campo d'applicazione

    Altre limitazioni o prescrizioni (2)

    Autorizzato fino al

    1

    2

    3

    4

    ►M13   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M17   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M20   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M15   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M17   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M15   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M20   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M17   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M15   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M17   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M13   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M17   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M15   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M17   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M13   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M20   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M15   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M20   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M15   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M12   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M13   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    ►M20   ◄

     
     
     
     
     
     
     

    (1)   Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti contenenti sostanze non vietate dall'allegato II o escluse dal campo d'applicazione della direttiva in base all'allegato V.

    (2)   I coloranti il cui numero è accompagnato dalla lettera E conformemente alle disposizioni delle direttive CEE del 1962 relative ai prodotti alimentari e ai coloranti devono soddisfare le condizioni di purezza fissate in tali direttive. Essi continuano ad essere soggetti ai criteri generali di cui all'allegato III della direttiva del 1962 relativa ai coloranti qualora la lettera E sia stata soppressa in questa direttiva.

    Colonna 1 = Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici.

    Colonna 2 = Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici, eccettuati quelli destinati ad essere applicati vicino agli occhi e in particolare i prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi.

    Colonna 3 = Coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti cosmetici non destinati a venire a contatto con le mucose.

    Colonna 4 = Coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti cosmetici destinati a venire solo brevemente a contatto con la pelle.

    ▼B




    ALLEGATO V

    ELENCO DELLE SOSTANZE ESCLUSE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

    ▼M17 —————

    ▼M12 —————

    ▼M17 —————

    ▼M5 —————

    ▼M23

    5. Stronzio e derivati, ad eccezione del lattato di stronzio, del nitrato di stronzio e del policarbossilato di stronzio inseriti nell'allegato II, del solfuro di stronzio, del cloruro di stronzio, dell'acetato di stronzio, dell'idrossido di stronzio e del perossido di stronzio alle condizioni previste dall'allegato III, prima parte, e delle lacche, pigmenti o sali di stronzio dei coloranti che figurano con il riferimento (3) nell'allegato IV.

    ▼M17 —————

    ▼M18 —————

    ▼M17 —————

    ▼M10 —————




    ▼M11

    ALLEGATO VI

    ELENCO DEI CONSERVANTI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI

    PREMESSA

    1. Si definiscono conservanti le sostanze che entrano a far parte dei prodotti cosmetici principalmente per inibirvi lo sviluppo di microrganismi.

    2. Le sostanze contrassegnate dal simbolo (*) possono essere aggiunte ai prodotti cosmetici anche in concentrazioni diverse da quelle specificate nel presente allegato per altri scopi specifici risultanti dalla presentazione del prodotto, ad esempio: come deodorante nei saponi o come agente antiforfora negli shampoo.

    3. Altre sostanze impiegate nella formula dei prodotti cosmetici possono possedere proprietà antimicrobiche e quindi possono favorime la conservazione, come ad esempio numerosi oli essenziali ed alcuni alcoli. Queste sostanze non figurano nel presente allegato.

    4. Nel presente elenco si intendono per:

     sali: i sali dei cationi sodio, potassio, calcio, magnesio, ammonio e le etanolammine; degli· anioni cloruro, bromuro, solfato, acetato;

     esteri: gli esteri di metile, etile, propile, isopropile, butile, isobutile, fenile.

    5. Tutti i prodotti finiti contenenti formaldeide o sostanze che figurano nel presente allegato e che liberano formaldeide devono obbligatoriamente indicare sull'etichetta la dicitura: «contiene formaldeide», qualora la concentrazione di formaldeide nel prodotto finito superi lo 0,05 %.

    PARTE PRIMA

    ELENCO DEI CONSERVANTI AUTORIZZATI



    Numero d'ordine

    Sostanze

    Concentrazione massima autorizzata

    Limitazioni e prescrizioni

    Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta

    a

    b

    c

    d

    e

    1

    Acido benzoico, suoi sali esteri (*)

    0,5 % (acido)

     
     

    2

    Acido propionico e suoi sali (*)

    2 % (acido)

     
     

    3

    Acido salicilico e suoi sali (*)

    0,5 % (acido)

    Da non utilizzare nei preparati per bambini al di sotto dei 3 anni, esclusi gli shampoo

    Da non usare per l'igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni (1)

    4

    Acido sorbico e suoi sali (*)

    0,6 % (acido)

     
     

    5

    Formaldeide e paraformaldeide

    0,2 % (salvo per l'igiene della bocca)

    0,1 % (igiene della bocca) concentrazioni espresse in formaldeide libera

    Vietato nei generatori aerosol (spray)

     

    ►M12   ◄

     
     
     
     

    7

    O-fenilfenolo e suoi sali (*)

    0,2 % espresso in fenolo

     
     

    8

    Piridin-1-ossi-2titolo, sali di zinco (*) (zinco piritone)

    0,5 %

    Autorizzato nei prodotti eliminati con sciacquatura, vietato nei prodotti per l'igiene della bocca

     

    9

    Solfiti e bisolfiti inorganici (*)

    0,2 % espresso in SO2 libero

     
     

    10

    Iodato di sodio

    0,1 %

    Unicamente nei prodotti eliminati con sciacquatura

     

    11

    1, 1, 1-Tricloro-2-metilproanolo-2 (Clorobutanolo)

    0,5 %

    Vietato negli aerosol (spray)

    Contiene clorobutanolo

    12

    Acido p-idrossibenzoico, suoi sali ed esteri (*)

    0,4 % (acido) per un estere

     
     
     
     

    0,8 % (acido) per le miscele di esteri

     
     

    13

    Acido deidoracetico e suoi sali

    0,6 % (acido)

    Vietato negli aerosol (spray)

     

    ▼M23

    14

    Acido formico e il suo sale di sodio

    0,5 % (calcolato come acido)

     
     

    ▼M11

    15

    1,6-di (4-amidino-2-bromofenossi)-n-esano (dibromoesamidina) e suoi sali (compreso l'isetionato)

    0,1 %

     
     

    16

    Tiosalicilato di etilmercurio, sale sodico (tiomersale)

    0,007 % (in Hg)

    In caso di miscela con altri composti mercuriali autorizzati dalla presente direttiva, la concentrazione massima di Hg resta stabilita allo 0,007 %

    Unicamente per i prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi

    Contiene tiosalicilato di etilmercurio, sale sodico

    17

    Fenilmercurio e suoi sali (compreso il borato)

    Idem

    Idem

    Contiene composti fenilmercurici

    18

    Acido undecilinico e suoi sali (*)

    0,2 % (acido)

    Vedi allegato VI, parte seconda, n. 8

     

    19

    Ammino-5-bis (etil-2-esil)-1,3 metil-5-peridropirimidina (*)— (esetidina)

    0,1 %

    ►M13   ◄

     

    20

    5-bromo-5-nitro-1,3-diossano

    0,1 %

    Unicamente nei prodotti eliminati per risciacquo

    Evitare la formazione nitrosammine ►M15   ◄

     

    21

    2-bromo-2-nitro-1,3 propandiolo (bronopol) (*)

    0,1 %

    Evitare la formazione di nitrosammine

     

    22

    Alcole dicoloro- 2,4-benzilico (*)

    0,15 %

     
     

    23

    3,4,4′-tricolocarbanilide (*) (tricolocarbano)

    0,2 %

    Criteri di purezza:

    3-3′-4-4′-tetracloroazobenzene < 1 ppm

    3-3′-4-4′-tetracloroazoossibenzene < 1 ppm

     

    24

    p-cloro-m-cresolo (*)

    0,2 %

    Vietato nei prodotti destinati a venire a contatto con le mucose

     

    25

    2,4,4′-tricloro-2′ didrossidifeniletere (*) (tricolosan)

    0,3 %

     
     

    26

    Paraclorometaxilenolo (*)

    0,5 %

     
     

    27

    Imidazolidimilurea (*)

    0,6 %

     
     

    28

    Poliesametilendiguanide cloridrato (*)

    0,3 %

     
     

    29

    2-fenossietanolo (*)

    1,0 %

     
     

    30

    Esametilentetramina (*) (metenamina)

    0,15 %

     
     

    31

    Cloruro di 1-(3-cloroallil)-3,5,7-triaza-1-azonia adamantano (Dowicil 200)

    0,2 %

     
     

    32

    1-imidazolil-1-(4-clorofenossi) 3,3-dimetil-burtan-2-one (*)

    0,5 %

     
     

    33

    Dimetiolo, dimetilidantoina (*)

    0,6 %

     
     

    34

    Alcole benzilico (*)

    1,0 %

     
     

    35

    1-idrossi-4-metilte-6 (2,4,4-trimetil-pentil) 2-biridone e suo sale monoetanolamminico (*)

    1,0 %

    0,5 %

    Nei prodotti eliminati per risciacquo

    Negli altri prodotti

     

    ▼M39

    36

    1,2-Dibromo-2,4-dicianobutano (methyldibromo glutaronitrile)

    0,1 %

    Unicamente in prodotti da eliminare con il risciacquo

     

    ▼M11

    37

    3,3′-dibromo-5,5′-dicloro-2,2′- diidrossidifenilmetano (*)

    0,1 %

     
     

    38

    Isopropil-m-cresolo

    0,1 %

     
     

    39

    5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one+2-metil-4-isotiazilin-3-one+cloruro di magnesio e nitrato di magnesio

    ►M15  0,0015 % ◄ (di una miscela in proporzione di 3:1 di 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one-2-metil-4-isotiazolin-3-one)

     
     

    ▼M12

    40

    2-Benzil-4-cloro fenolo (clorofene)

    0,2 %

     
     

    ▼M13

    41

    Cloracetammide

    0,3 %

     

    Contiene cloracetammide

    42

    Bis-(p-clorofenildiguanido)-1,6-esano (+): acetato gluconato e cloridrato (cloresidina)

    0,3 % espressi in cloresidina

     
     

    43

    Fenossipropanolo

    1,0 %

    Solamente per i prodotti eliminati con risciacquo dopo l'applicazione

     

    ▼M18

    44

    Bromuro e cloruro di alchil-(C12-C22)-trimetilammonio (*)

    0,1 %

     
     

    45

    4,4-dimetil-1,3-ossazolidina

    0,1 %

    Il ph del prodotto finito non deve essere inferiore a 6

     

    46

    N-(idrossimetil)-N-(1,3 di idrossimetil 2,5 dioxo-4-imidazolidinil)-N-(idrossimetil) urea

    0,5 %

     
     

    ▼M20

    47

    1,6-Di (4-amidinofenossi)-n-esano (Esamidina) e i suoi sali (compreso l'isetionato e il p-idrossibenzoato) (+)

    0,1 %

     
     

    ▼M23

    48

    Glutaraldeide (1,5 pentandiale)

    0,1 %

    Vietato negli aerosol (spray)

    Contiene glutaraldeide (quando la concentrazione di glutaraldeide nel prodotto supera lo 0,05 %)

    49

    5-etil-3,7-dioxa-1-azabiciclo [3.3.0] ottano

    0,3 %

    Vietato nei prodotti per l'igiene della bocca e nei prodotti destinati alle mucose

     

    ▼M25

    50

    3-(ρ-clorofenossi)-propano-1,2 diol (clorfenesina)

    0,3 %

     
     

    51

    idrossimetilaminoacetato di sodio (idrossimetilglicinato di sodio)

    0,5 %

     
     

    52

    Cloruro d'argento deposto su diossido di titanio

    0,004 % espresso in AgCl

    20 % AgCl (p/p) su TiO2. Vietato nei prodotti destinati ai bambini di età inferiore ai 3 anni, nei prodotti per l'igiene della bocca e in quelli destinati ad essere applicati attorno agli occhi o alle labbra

     

    ▼M28

    53

    Cloruro di benzetonio

    0,1 %

    Solo per prodotti destinati ad essere eliminati col risciacquo dopo l'uso

     

    ▼M30

    55 (SIC! 54)

    Cloruro, bromuro e saccarinato di benzalconio

    0,1 % espresso come cloruro di benzalconio

     

    Evitare il contatto con gli occhi

    ▼M31

    55

    Benzilformale

    0,15 %

    Solo per i prodotti da eliminare mediante risciacquo

     

    56

    3-iodo-2-propinilbutilcarbammato

    0,05 %

    1.  Non utilizzare nei prodotti per l'igiene orale e per le labbra

     

    2.  Se la concentrazione nei prodotti destinati a rimanere sulla cute supera 0,02 % aggiungere la dicitura «contiene iodio»

    Contiene iodio

    (1)   Soltanto per i prodotti che potrebbero eventualmente essere utilizzati per l'igiene dei bambini al di sotto di tre anni e che restano a contatto prolungato con la pelle.

    ▼M11

    PARTE SECONDA

    ELENCO DEI CONSERVANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI



    Numero d'ordine

    Sostanze

    Concentrazione massima autorizzata

    Limitazioni e prescrizioni

    Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta

    Autorizzato fino al

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    ►M15   ◄

     
     
     
     
     

    ►M25   ◄

     
     
     
     
     

    ►M15   ◄

     
     
     
     
     

    ►M18   ◄

     
     
     
     
     

    ►M15   ◄

     
     
     
     
     

    ►M18   ◄

     
     
     
     
     

    ►M13   ◄

     
     
     
     
     

    ►M12   ◄

     
     
     
     
     

    ►M13   ◄

     
     
     
     
     

    ►M12   ◄

     
     
     
     
     

    ►M13   ◄

     
     
     
     
     

    ►M24   ◄

     
     
     
     
     

    ►M30   ◄

     
     
     
     
     

    ►M18   ◄

     
     
     
     
     

    ►M13   ◄

     
     
     
     
     

    ►M15   ◄

     
     
     
     
     

    ►M20   ◄

     
     
     
     
     

    ▼M31 —————

    ▼M11

    ►M13   ◄

     
     
     
     
     

    ►M15   ◄

     
     
     
     
     

    ►M23   ◄

     
     
     
     
     

    ▼M31 —————




    ▼M7

    ALLEGATO VII

    ELENCO DEI FILTRI UV DI CUI È AUTORIZZATO L'USO NEI PRODOTTI COSMETICI

    I filtri UV ai sensi della direttiva sono sostanze che, contenute in prodotti cosmetici per protezione solare, sono destinati specificamente a filtrare talune radiazioni UV per proteggere la pelle contro determinati effetti nocivi di tali radiazioni.

    Questi filtri UV possono essere aggiunti ad altri prodotti cosmetici nei limiti e alle condizioni stabilite nel presente allegato.

    Non figurano nel presente elenco altri filtri UV utilizzati nei prodotti cosmetici unicamente per la protezione dei prodotti contro le radiazioni UV.

    PARTE PRIMA

    Elenco dei filtri UV ammessi di cui è autorizzato l'uso nei prodotti cosmetici



    Numero d'ordine

    Sostanze

    Concentrazionemassima autorizzata

    Altre limitazioni e prescrizioni

    Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta

    (a)

    (b)

    (c)

    (d)

    (e)

    1

    Acido 4-amminobenzoico

    5 %

     
     

    2

    N,N,N-trimetil-[(2-cheto-3-bornilidene) metil]4-anilina metilsolfato

    6 %

     
     

    3

    Homosalato (DCI)

    10 %

     
     

    4

    Oxybenzone (DCI)

    10 %

     

    Contiene oxybenzone (1)

    ►M22   ◄

     
     
     
     

    6

    Acido 2-fenil-benzimidazolo 5 solfonico e suoi sali di potassio, sodio e trietanolammina

    8 %

    (espresso inacido)

     
     

    ▼M23

    7

    3,3′-(1,4-fenilenedimetilene) bis [7,7-dimetil-2-ossibiciclo-(2,2,1) epta-1-ilmetanosolfonico acido] e sali derivati

    10 %

    (calcolato come acido)

     
     

    ▼M22

    8

    1-(4-tert-butil-fenil)-3-(4-metossifenil)propano-1,3-dione

    5 %

     
     

    ▼M23

    9

    Acido alfa (ossi-2-bornilidene-3-)-toluene-4-solfonico e sali derivati

    6 %

    (calcolato come acido)

     
     

    ▼M24

    10

    Acido 2-ciano-3,3-difenilacrilico, estere 2 etilesile (octocrilene)

    10 %

    (calcolato come acido)

     
     

    ▼M25

    11

    Polimero di N-{(2 e 4)-[2-ossoborn-3-ilidene)metil]benzil}acrilammide

    6 %

     
     

    ▼M28

    12

    Ottil-metossi-cinnamato

    10 %

     
     

    ▼M30

    13

    Etossilato etil-4-amminobenzoato (PEG-25 PABA)

    10 %

     
     

    14

    Isopentil-4-metossicinnamato (isoamyl p-metossicinnammato)

    10 %

     
     

    15

    2,4,6-trianilino-(p-carbo-2′-etilessil-1'ossi)-1,3,5-triazina (ottiltriazone)

    5 %

     
     

    16

    Fenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-metil-6-(2-metil-3-(1,3,3,3-tetrametil-1-(trimetilsilil)ossi)-disilossanil)propil)) (drometrizolo trisiloxano)

    15 %

     
     

    17

    Acido benzoico, 4,4-((6-(((1,1-dimetiletil)ammino)carbonil)fenil)ammino)1,3,5-trianzin-2,4-diil)diimmino)bis-,bis(2-etilesil)estere)

    10 %

     
     

    18

    3-(4′-metilbenziliden)-d-l canfora (4-metilbenzilidene canfora)

    4 %

     
     

    19

    3-benziliden canfora (3-benzilidene canfora)

    2 %

     
     

    20

    2-etilesil salicitato (ottilsalicilato)

    5 %

     
     

    ▼M31

    21

    4-dimetilamminobenzoato di 2-etilesile [octil-dimetil-PABA)

    8 %

     
     

    22

    acido-2-idrossi-4-metossibenzofenone-5-sulfonico [benzofenone-5] e il suo sale sodico

    5 % (espresso in acido)

     
     

    23

    2,2'-metilene-bis-6(2H-benzotriazolo-2-il)-4-(tetrametilbutile)-1,1,3,3-fenolo

    10 %

     
     

    24

    sale monosodico dell'acido 2-2'-bis-(1,4-fenilene)1H-benzimidazolo-4,6-disulfonico

    10 % (espresso in acido)

     
     

    25

    (1,3,5)-triazina-2,4-bis{[4-(2-etil-esilossi)-2-idrossi]-fenil}-6-(4-metossifenile)

    10 %

     
     

    ▼M34

    26

    Dimethicodiethylbenzalmalonate (numero CAS 207574-74-1)

    10 %

     
     

    27

    Titanium dioxide

    25 %

     
     

    ▼M44

    28

    Acido benzoico, 2-[-4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl-, hexylester

    (denominazione INCI: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate

    numero CAS 302776-68-7)

    10 % nei prodotti per la protezione solare

     
     

    (1)   La prescrizione non si applica se la concentrazione è pari o inferiore allo 0,5 % quando la sostanza è usata per proteggere il prodotto.

    ▼B

    ▼M15

    PARTE SECONDA

    ELENCO DEI FILTRI UV DI CUI È PROVVISIORAMENTE (SIC! PROVVISORIAMENTE) AUTORIZZATO L'USO NEI PRODOTTI COSMETICI



    Numero d'ordine

    Sostanze

    Concentrazione massima autorizzata

    Altre limitazioni e prescrizioni

    Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta

    Autorizzato fino al

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    ►M20   ◄

     
     
     
     
     

    ►M30   ◄

     
     
     
     
     

    ►M20   ◄

     
     
     
     
     

    ▼M31 —————

    ▼M15

    ►M30   ◄

     
     
     
     
     

    ►M30   ◄

     
     
     
     
     

    ►M28   ◄

     
     
     
     
     

    ►M20   ◄

     
     
     
     
     

    ▼M31 —————

    ▼M15

    ►M23   ◄

     
     
     
     
     

    ►M30   ◄

     
     
     
     
     

    ►M30   ◄

     
     
     
     
     

    ►M23   ◄

     
     
     
     
     

    ▼M31 —————

    ▼M15

    ►M22   ◄

     
     
     
     
     

    ►M30   ◄

     
     
     
     
     

    ►M25   ◄

     
     
     
     
     

    ▼M21




    Allegato VIII

    image

    ▼M37




    Allegato VIII bis

    image

    ▼M42




    ALLEGATO IX

    ELENCO DEI METODI CONVALIDATI ALTERNATIVI ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

    Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della presente direttiva che non sono elencati nell'allegato V della direttiva del Consiglio 67/548/CEE, del 27 giugno 1967, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classifica, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. Poiché la sperimentazione animale non può essere completamente sostituita da un metodo alternativo, occorre indicare nell'allegato IX se il metodo alternativo sostituisce la sperimentazione animale parzialmente o per intero.



    Numero di riferimento

    Metodi alternativi convalidati

    Sostituzione totale o parziale

    A

    B

    C



    ( 1 ) GU n. C 40 dell'8. 1974, pag. 71.

    ( 2 ) GU n. C 60 del 26. 7. 1973, pag. 16.

    ( 3 ) GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).

    ( 4 ) GU L 140 del 23.6.1995, pag. 26.

    ( 5 ) GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 29.

    ( 6 ) GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

    ( 7 ) Nella presente direttiva è apposto un asterisco a fianco delle denominazione conformi al «computer printout 1975, International Non proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN» pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, agosto 1975.

    ( 8 ) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

    ( 9 ) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

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