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Document 01966L0402-20220901
Council Directive of 14 June 1966 on the marketing of cereal seed (66/402/EEC)
Consolidated text: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (66/402/CEE)
Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (66/402/CEE)
01966L0402 — IT — 01.09.2022 — 021.001
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU P 125 del 11.7.1966, pag. 2309) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 48 |
1 |
26.2.1969 |
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L 87 |
24 |
17.4.1971 |
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L 171 |
37 |
29.7.1972 |
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L 287 |
22 |
26.12.1972 |
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L 356 |
79 |
27.12.1973 |
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L 196 |
6 |
26.7.1975 |
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L 16 |
23 |
20.1.1978 |
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L 113 |
13 |
25.4.1978 |
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L 236 |
13 |
26.8.1978 |
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L 350 |
27 |
14.12.1978 |
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L 183 |
13 |
19.7.1979 |
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L 205 |
1 |
13.8.1979 |
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L 67 |
36 |
12.3.1981 |
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L 203 |
52 |
23.7.1981 |
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3768/85 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985 |
L 362 |
8 |
31.12.1985 |
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L 118 |
23 |
7.5.1986 |
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L 200 |
38 |
23.7.1986 |
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L 49 |
39 |
18.2.1987 |
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L 151 |
82 |
17.6.1988 |
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L 187 |
31 |
16.7.1988 |
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L 274 |
44 |
6.10.1988 |
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L 5 |
31 |
7.1.1989 |
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L 333 |
65 |
30.11.1990 |
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L 353 |
48 |
17.12.1990 |
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L 54 |
20 |
5.3.1993 |
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L 67 |
30 |
25.3.1995 |
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L 304 |
10 |
27.11.1996 |
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L 25 |
1 |
1.2.1999 |
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L 25 |
27 |
1.2.1999 |
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L 50 |
26 |
26.2.1999 |
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L 142 |
30 |
5.6.1999 |
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L 234 |
60 |
1.9.2001 |
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L 165 |
23 |
3.7.2003 |
||
L 14 |
18 |
18.1.2005 |
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L 159 |
13 |
13.6.2006 |
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L 166 |
40 |
27.6.2009 |
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DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/1/UE DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 2012 |
L 4 |
8 |
7.1.2012 |
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DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/37/UE DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2012 |
L 325 |
13 |
23.11.2012 |
|
DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2015/1955 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 2015 |
L 284 |
142 |
30.10.2015 |
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DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2016/317 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2016 |
L 60 |
72 |
5.3.2016 |
|
DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2018/1027 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 2018 |
L 184 |
4 |
20.7.2018 |
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DIRETTIVA DI ESECUZIONE (Ue) 2020/177 DELLA COMMISSIONE dell’11 febbraio 2020 |
L 41 |
1 |
13.2.2020 |
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DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2021/415 DELLA COMMISSION dell’8 marzo 2021 |
L 81 |
65 |
9.3.2021 |
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DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2021/971 DELLA COMMISSION del 16 giugno 2021 |
L 214 |
62 |
17.6.2021 |
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DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2021/1927 DELLA COMMISSION del 5 novembre 2021 |
L 393 |
13 |
8.11.2021 |
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DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2021/2171 DELLA COMMISSION del 7 dicembre 2021 |
L 438 |
84 |
8.12.2021 |
Modificata da:
ATTO relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati |
L 73 |
14 |
27.3.1972 |
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L 002 |
1 |
.. |
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ATTO relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati |
L 291 |
17 |
19.11.1979 |
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C 241 |
21 |
29.8.1994 |
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|
L 001 |
1 |
.. |
Rettificata da:
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 1966
relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali
(66/402/CEE)
Articolo 1
La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione delle sementi di cereali all'interno della Comunità.
Articolo 1 bis
Ai fini della presente direttiva, per «commercializzazione» s'intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di sementi a terzi, con o senza compenso, mirante allo sfruttamento commerciale.
Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:
Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.
Le condizioni dell'applicazione delle presenti disposizioni vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.
Articolo 2
Cereali: le piante delle specie seguenti destinate alla produzione agricola od orticola, escluse le piante ornamentali:
Avena nuda L. |
Avena nuda |
Avena sativa L. (compresa Avena byzantina K. Koch) |
Avena comune e avena bizantina |
Avena strigosa Schreb. |
Avena forestiera |
Hordeum vulgare L. |
Orzo |
Oryza sativa L. |
Riso |
Phalaris canariensis L. |
Scagliola |
Secale cereale L. |
Segale |
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor |
Sorgo |
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse |
Erba sudanese |
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus |
Ibridi risultanti dall’incrocio di una specie del genere Triticum e una specie del genere Secale |
Triticum aestivum L. subsp. aestivum |
Frumento |
Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren |
Frumento duro |
Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. |
Spelta |
Zea mais L. ►M18 (Partim) ◄ |
Granturco, escluso il popcorn ed il granturco dolce |
Questa definizione si applica anche ai seguenti ibridi risultanti dall'incrocio delle specie sopra elencate:
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse |
Ibridi risultanti dall’incrocio di Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor e Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse |
Salvo disposizione contraria, le sementi dei suddetti ibridi devono essere conformi alle norme o altre condizioni previste per le sementi di ognuna delle specie dalle quali derivano.
Varietà, ibridi e linee «inbred» di granturco ►M16 e Sorghum spp.: ◄
Varietà a impollinazione libera: varietà sufficientemente omogenea e stabile.
Linea «inbred»: linea sufficientemente omogenea e stabile ottenuta sia per autofecondazione artificiale accompagnata da selezione durante parecchie generazioni successive, sia con operazioni equivalenti.
Ibrido semplice: prima generazione di un incrocio fra due linee «inbred», definito dal costitutore.
Ibrido doppio: prima generazione di un incrocio fra due ibridi semplici, definito dal costitutore.
Ibrido a tre vie: prima generazione di un incrocio fra una linea «inbred» e un ibrido semplice, definito dal costitutore.
Ibrido «Top Cross»: prima generazione di un incrocio fra una linea «inbred» o un ibrido semplice e una varietà a impollinazione libera, definito dal costitutore.
Ibrido intervarietale: prima generazione di un incrocio fra piante di sementi di base di due varietà a impollinazione libera, definito dal costitutore.
Sementi di base (avena, orzo, riso, scagliola, segale, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi): le sementi
prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà,
previste per la produzione di sementi sia della categoria «sementi certificate», sia delle categorie «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione»,
conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e
per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
Sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione)
◄destinate alla produzione di ibridi;
che, conformemente alle norme di cui all'articolo 4, soddisfano le condizioni fissate agli allegati I e II per le sementi di base e
per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).
Sementi di base (granturco) ►M16 Sorghum spp. ◄
di varietà a impollinazione libera: le sementi
prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà,
previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate» di questa varietà, di ibridi «Top Gross» o di ibridi intervarietali,
conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e
per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
di linee «inbred»: sementi
conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e
per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a).
gli ibridi semplici: le sementi
previste per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi «Top Cross»,
conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e
per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).
Sementi certificate (scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione): le sementi
◄provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati I e II e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni,
previste per una produzione diversa da quella di sementi di cereali,
conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1 b) e paragrafo 2, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate, e
per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
Sementi certificate di prima riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi): le sementi
provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste agli allegati I e II per le sementi di base,
previste sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di seconda riproduzione» sia per una produzione diversa da quella di sementi di cereali,
conformi alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate di prima riproduzione, e
per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
Sementi certificate di seconda riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comune diversi dagli ibridi): le sementi
provenienti direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste agli allegati I e II per le sementi di base;
previste per una produzione diversa da quella di sementi di cereali,
conformi alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate di seconda riproduzione, e
per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate
da autorità di uno Stato, o
sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, o
per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,
a condizione che le persone indicate sub b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.
▼M28 —————
▼M20 —————
comprendere nella categoria delle sementi di base più generazioni e suddividere questa categoria per generazioni,
prevedere che gli esami ufficiali della facoltà germinativa e della purezza specifica non siano effettuati su tutti i lotti per la certificazione, salvo ogniqualvolta sussista un dubbio circa il rispetto delle condizioni dell'allegato II,
durante un periodo transitorio di non oltre tre anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva ed in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, punti E, F e G, certificare come sementi certificate le sementi provenienti direttamente da sementi ufficialmente controllate in uno Stato membro secondo il sistema ivi vigente e che diano le stesse garanzie offerte dalle sementi di base certificate secondo i principi della presente direttiva; tale disposizione è applicabile per analogia alle sementi certificate di prima riproduzione di cui al paragrafo 1, punto G,
essere autorizzati, a richiesta, secondo la procedura di cui all'articolo 21, a certificare ufficialmente fino al ►M20 30 giugno 1989 ◄ al più tardi sementi di specie autogame delle categorie «sementi certificate di prima riproduzione» oppure «sementi certificate di seconda riproduzione»
Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, punto C, lettera d), punto C bis, lettera c), punto D.1, lettera d), punto D.2, lettera b), punto D.3, lettera c), punto E, lettera d), punto F, lettera d) e punto G, lettera d), sono soddisfatte le seguenti condizioni:
Ispezione in campo
L’ispettore:
possiede le necessarie qualifiche tecniche;
non trae alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;
è ufficialmente autorizzato dall’autorità per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di un giuramento o la firma di una dichiarazione di impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;
svolge le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali;
la coltura da seme da ispezionare è ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;
una parte delle colture da seme è controllata da ispettori ufficiali. Tale parte è almeno del 5 %;
una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme è conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all’identità e alla purezza varietale;
gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a), punto iii), agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.
Controlli delle sementi
I controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere da b) a d).
I laboratori dispongono di una persona incaricata dell'analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio ed in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi.
Le persone incaricate dell'analisi delle sementi possiedono le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per analisti ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.
I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorità per la certificazione delle sementi.
I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale.
I laboratori sono:
indipendenti
o
appartenenti a una società sementiera.
Nel caso di cui al punto ii) il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della società a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la società sementiera, il richiedente la certificazione e l'autorità competente per la certificazione delle sementi.
La prestazione dei laboratori per quanto riguarda il controllo delle sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi.
Ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %.
Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai laboratori ufficiali di analisi delle sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.
▼M34 —————
Articolo 3
▼M28 —————
Articolo 3 bis
In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate:
Articolo 4
la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa; all'uopo, sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo nonché il numero di riferimento del lotto;
nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi ►M1 ————— ◄ , la certificazione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale di sementi delle categorie «sementi di base»o «sementi certificate», per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione è concessa a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria della semente e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore nonché il numero di riferimento del lotto.
Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti nell'articolo 15 limitatamente alle moltiplicazioni effettuate al di fuori della Comunità.
▼M28 —————
Articolo 4 bis
In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori insediati nel loro territorio a commercializzare:
piccoli quantitativi di sementi, a scopi scientifici o per lavori di selezione,
quantitativi adeguati di sementi per altri scopi di prova o di sperimentazione, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.
Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le misure apropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano quindi le disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 70/457/CEE.
Articolo 5
Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della loro produzione.
Articolo 5 bis
Gli Stati membri possono limitare la certificazione delle sementi di avena, orzo, riso e frumento alle sementi certificate di prima riproduzione.
Articolo 6
Articolo 7
Qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale previsto al paragrafo 1, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d);
i campionatori hanno le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.
Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;
i campionatori sono:
persone fisiche indipendenti,
alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi,
o
alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la moltiplicazione, la coltura o il commercio di sementi.
Nel caso di cui al punto iii) i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi;
la loro prestazione per quanto riguarda il campionamento di sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare le procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;
ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento ai fini del controllo da parte di campionatori ufficiali. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico.
Gli Stati membri confrontano i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale;
gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai campionatori ufficiali di sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.
Articolo 8
Articolo 9
Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione della suddetta etichetta o l'apposizione di un sigillo ufficiale.
Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.
Secondo la procedura prevista dall'articolo 21 si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni dei presente paragrafo.
Articolo 10
siano muniti, all'esterno, di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato IV e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate e per le sementi certificate di prima riproduzione e rosso per le sementi certificate di seconda riproduzione. Se l'etichetta è munita di un occhiello, la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. Se, nei casi previsti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, le sementi di base o le sementi di granturco non soddisfano ai requisiti fissati nell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta. È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Secondo la procedura di cui all'articolo 21 può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio, in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte,
contengano un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta nell'allegato IV, parte A, lettera a), punti 3, 4 e 5. L'attestato deve presentarsi in modo che non possa essere scambiato con l'etichetta di cui alla lettera a). Esso non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o se, confermemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.
Articolo 10 bis
Fino all'adozione di tali condizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della decisione 94/650/CE della Commissione ( 1 ).
Articolo 11
Articolo 11 bis
Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.
Articolo 12
Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base o di sementi certificate di ogni tipo sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso.
Articolo 13
Articolo 13 bis
Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni stabilite dalla presente direttiva si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.
Nel quadro di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione sarà definita in rapporto alle condizioni in cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.
Articolo 14
▼M28 —————
Articolo 14 bis
Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 3 bis, primo trattino, a condizione che:
siano state ufficialmente controllate dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base,
siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva, e
tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:
L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.
Articolo 15
devono, a richiesta e senza pregiudizio della direttiva 70/457/CEE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.
Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
Le sementi di cereali raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1 sono:
Le disposizioni di cui al primo comma, relativa all'imballaggio e al contrassegno, possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano ovvero convengano sull'esenzione.
Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di cereali raccolte in un paese terzo siano, a richiesta, certificate ufficialmente se:
provengono direttamente:
da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l’equivalenza ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), oppure
dall’ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un paese terzo di cui al punto i);
sono state sottoposte nella coltura di produzione a un’ispezione in campo che soddisfa le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata;
è stato costatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all’allegato II per tale categoria.
Articolo 16
se, nel caso previsto nell'articolo 15, le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfino alle condizioni dell'allegato I;
se sementi di cereali raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l’identità, per i contrassegni e il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle sementi raccolte all’interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.
Articolo 17
Articolo 18
La presente direttiva non si applica alle sementi di cereali per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.
Articolo 19
Fatta salva la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg importate da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:
specie,
varietà,
categoria,
paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,
paese speditore,
importatore,
quantitativo di sementi.
Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.
Articolo 20
All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie per il controllo a posteriori di campioni, prelevati mediante sondaggi, di sementi di cereali immesse sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:
Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.
Articolo 21
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
Articolo 21 bis
Le modifiche da apportare al contenuto degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21.
Articolo 21 ter
Le modifiche da apportare agli allegati per fissare le condizioni cui devono soddisfare le colture e le sementi di ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e le altre specie i cui ibridi sono inclusi nel campo d'applicazione della presente direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 ter, nonché le condizioni cui devono soddisfare le colture e le sementi delle varietà ad impollinazione incrociata di triticale, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.
Articolo 22
Con riserva delle tolleranze previste nell' ►M20 allegato II, punto 3 ◄ circa la presenza di organismi nocivi, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.
Articolo 22 bis
Secondo la procedura di cui all'articolo 21, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto di nuovi sviluppi per quanto riguarda:
le condizioni di commercializzazione di sementi trattate chimicamente,
le condizioni di commercializzazione di sementi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi i miscugli di sementi di specie che comprendono anche le specie elencate all'articolo 1 della direttiva 70/457/CEE del Consiglio e sono associate con specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate dall'erosione genetica,
le condizioni di commercializzazione di sementi adatte alla produzione biologica.
Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti punti:
nel caso della lettera b) le sementi di queste specie devono essere di provenienza nota approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;
nel caso della lettera b) pertinenti restrizioni quantitative.
Articolo 23
Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1o luglio 1968, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, e non oltre il 1o luglio 1969 le disposizioni necessarie per conformarsi alle altre disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi:
ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 31 dicembre 1992 per quanto riguarda il primo e quarto trattino, ed entro il 31 dicembre 1994 per quanto riguarda il secondo e terzo trattino.
La Repubblica federale di Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione, diverse da quelle indicate al primo trattino, secondo sottotrattino, siano introdotte nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.
Articolo 23 bis
Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21, uno Stato membro può chiedere di essere totalmente o parzialmente dispensato dall'applicazione della presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1:
per quanto riguarda le specie seguenti:
per quanto riguarda altre specie se non esiste normalmente riproduzione o commercializzazione delle sementi di tale specie nel suo territorio.
Articolo 24
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
CONDIZIONI CUI DEVE SODDISFARE LA COLTURA
1. |
I precedenti colturali del campo sono incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo è sufficientemente esente da piante spontanee originate da colture precedenti. |
2. |
La coltura è conforme alle seguenti norme per quanto concerne le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un'impollinazione estranea indesiderabile:
Le distanze minime di cui alla tabella precedente possono non essere rispettate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile. |
3. |
La coltura presenta un’identità varietale e una purezza varietale sufficienti o, nel caso di una coltura di una linea inbred, identità e purezza sufficienti per quanto riguarda le sue caratteristiche. Per la produzione di sementi di varietà ibride, le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle caratteristiche dei componenti, compresa la maschiosterilità o il ripristino della fertilità. In particolare, le colture di Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale, esclusi gli ibridi, Sorghum spp. e Zea mays sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti.
A.
Oryza sativa Il numero di piante manifestamente riconoscibili come piante selvatiche o piante a grani rossi non supera:
—
per la produzione di sementi di base: 0,
—
per la produzione di sementi certificate, di prima e seconda riproduzione: 1 per 100 m2.
B.
Phalaris canariensis, Secale cereale esclusi gli ibrid Il numero di piante della specie coltivata manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non supera:
—
per la produzione di sementi di base: 1 per 30 m2,
—
per la produzione di sementi certificate: 1 per 10 m2.
C.
Sorghum spp.
a)
La percentuale in numero di piante di una specie di Sorghum diversa dalla specie coltivata o di piante manifestamente riconoscibili come non conformi alla linea inbred o al componente non supera:
aa)
per la produzione di sementi di base:
i)
alla fioritura: 0,1 %;
ii)
alla maturazione: 0,1 %;
bb)
per la produzione di sementi certificate:
i)
piante del componente maschile che hanno rilasciato il polline quando le piante del componente femminile presentano stigmi ricettivi: 0,1 %;
ii)
piante del componente femminile:
—
alla fioritura: 0,3 %,
—
alla maturazione: 0,1 %.
b)
Per la produzione di sementi certificate di varietà ibride vanno rispettate le altre norme o condizioni seguenti:
aa)
una quantità sufficiente di polline è rilasciata dalle piante del componente maschile quando le piante del componente femminile presentano stigmi ricettivi;
bb)
quando le piante del componente femminile presentano stigmi ricettivi, la percentuale di piante di questo componente che ha rilasciato o rilascia polline non supera lo 0,1 %.
c)
Le colture di varietà ad impollinazione libera o di varietà sintetiche di Sorghum spp. sono conformi alle norme seguenti: il numero di piante della specie coltivata manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non supera:
—
per la produzione di sementi di base: 1 per 30 m2,
—
per la produzione di sementi certificate: 1 per 10 m2.
D.
Zea mays :
a)
La percentuale in numero di piante manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà, alla linea inbred o al componente non supera:
aa)
per la produzione di sementi di base:
i)
linee inbred: 0,1 %;
ii)
ibrido semplice, ciascun componente: 0,1 %;
iii)
varietà ad impollinazione libera: 0,5 %;
bb)
per la produzione di sementi certificate:
i)
componente di varietà ibride:
—
linee inbred: 0,2 %,
—
ibrido semplice: 0,2%,
—
varietà ad impollinazione libera: 1,0 %;
ii)
varietà ad impollinazione libera: 1,0 %.
b)
Per la produzione di sementi di varietà ibride, vanno rispettate le altre norme o condizioni seguenti:
aa)
una sufficiente quantità di polline è rilasciata dalle piante del componente maschile quando le piante del componente femminile sono in fioritura;
bb)
ove necessario, è effettuata l’emasculazione;
cc)
quando il 5 % o più delle piante del componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di questo componente che ha rilasciato o rilascia polline non supera:
—
1 % in ciascuna ispezione ufficiale in loco, e
—
2 % nell’insieme delle ispezioni ufficiali in loco.
Si considera che le piante abbiano rilasciato o rilascino polline se, su una lunghezza di 50 mm o più dell’asse centrale o delle ramificazioni laterali dell’infiorescenza, le antere sono fuoriuscite dalle glume ed hanno rilasciato o rilasciano polline. |
4. |
Ibridi di Secale cereale
a) La coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un’impollinazione estranea indesiderabile.
b) La coltura presenta un’identità e una purezza sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti, compresa la maschiosterilità. In particular, the crop shall conform to the In particolare, la coltura è conforme alle altre norme o condizioni seguenti: other standards or conditions:
i)
il numero di piante della specie coltivata manifestamente riconoscibili come non conformi al componente non supera:
—
per la produzione di sementi di base: 1 per 30 m2,
—
per la produzione di sementi certificate: 1 per 10 m2; questa norma si applica solo alle ispezioni ufficiali in loco del componente femminile;
ii)
per le sementi di base, se si ricorre alla maschiosterilità, il livello di sterilità del componente maschiosterile è almeno del 98 %. c) Se del caso, le sementi certificate sono prodotte in una coltivazione mista combinando un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che ripristina la fertilità maschile. |
5. |
►M45 Colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa e xTriticosecale autoimpollinante e colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta, Triticum turgidum subsp. durum, mediante una tecnica diversa dalla maschiosterilità citoplasmatica («CMS»): ◄
a)
La coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un’impollinazione estranea indesiderabile:
—
la distanza minima tra il componente femminile e qualsiasi altra varietà della stessa specie, fuorché una coltura del componente maschile, è di 25 m,
—
questa distanza può non essere rispettata se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione esterna indesiderabile.
b)
La coltura presenta un’identità e una purezza sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti. Se le sementi sono prodotte utilizzando un agente chimico ibridizzante, la coltura è conforme alle altre norme o condizioni seguenti:
i)
la purezza varietale minima di ciascun componente è la seguente:
—
Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum e Triticum aestivum subsp. spelta: 99,7 %,
—
xTriticosecale autoimpollinante: 99,0 %;
ii)
l’ibridità minima è del 95 %. La percentuale di ibridità va valutata in conformità dei metodi eventualmente seguiti a livello internazionale. Nei casi in cui l’ibridità è determinata nel corso dell’esame delle sementi prima della certificazione, non è necessario valutarla nel corso dell’ispezione in loco. |
5 bis. |
Colture destinate alla produzione di sementi di base e certificate di ibridi di Hordeum vulgare mediante la tecnica CMS:
a)
La coltura è conforme alle seguenti norme per quanto concerne le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un'impollinazione estranea indesiderabile:
b)
La coltura presenta un'identità varietale e una purezza varietale sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti. In particolare, la coltura è conforme alle norme seguenti:
i)
la percentuale in numero di piante manifestamente riconoscibili come non conformi al tipo non supera:
—
per le colture destinate alla produzione di sementi di base, 0,1 % per la linea mantenitrice e per la linea ristoratrice e 0,2 % per il componente femminile CMS,
—
per le colture destinate alla produzione di sementi certificate, 0,3 % per il ristoratore e il componente femminile CMS e 0,5 % se il componente femminile CMS è un singolo ibrido.
ii)
il livello di maschiosterilità del componente femminile è almeno:
—
99,7 % per le colture destinate alla produzione di sementi di base,
—
99,5 % per le colture destinate alla produzione di sementi certificate;
iii)
i requisiti di cui al punto i) e ii) sono verificati durante controlli ufficiali a posteriori;
c)
Le sementi certificate possono essere prodotte in una coltivazione mista combinando un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che ripristina la fertilità. |
5 ter. |
Colture per la produzione di sementi di base e sementi certificate di ibridi di Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta, Triticum turgidum subsp. durum mediante CMS:
a)
la coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un’impollinazione estranea indesiderabile:
b)
la coltura presenta un’identità varietale e una purezza varietale sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti. In particolare la coltura è conforme alle norme seguenti:
i)
la percentuale in numero di piante manifestamente riconoscibili come non conformi al tipo non supera:
—
per le colture destinate alla produzione di sementi di base, 0,1 % per la linea mantenitrice e per la linea ristoratrice e 0,3 % per il componente femminile CMS;
—
per le colture destinate alla produzione di sementi certificate, 0,3 % per la linea ristoratrice, 0,6 % per il componente femminile CMS e 1 % se il componente femminile CMS è un singolo ibrido;
ii)
il livello di maschiosterilità del componente femminile è almeno:
—
99,7 % per le colture destinate alla produzione di sementi di base;
—
99 % per le colture destinate alla produzione di sementi certificate;
iii)
la conformità alle condizioni di cui ai punti i) e ii) è verificata durante controlli ufficiali a posteriori;
c)
le sementi certificate possono essere prodotte in coltivazione mista combinando un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che ripristina la fertilità. Entro il 28 febbraio di ogni anno l’autorità per la certificazione responsabile comunica alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati dell’anno precedente relativi alla quantità di sementi ibride prodotte, alla conformità delle ispezioni in campo con le rispettive prescrizioni, alla percentuale di lotti di sementi che sono stati respinti a causa di parametri qualitativi insufficienti e a qualsiasi altra informazione che giustifichi tale rifiuto. Tale obbligo di comunicazione si applica fino al 28 febbraio 2030. |
6. |
La coltura è praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle sementi. La coltura soddisfa inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena («ORNQ») previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031 ( 3 ), nonché le misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento. La presenza di ORNQ sulle colture soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:
|
7. |
Il rispetto delle altre norme o condizioni sopra menzionate va verificato, nel caso delle sementi di base, durante ispezioni ufficiali in loco e, nel caso delle sementi certificate, durante ispezioni ufficiali in loco o durante ispezioni effettuate sotto controllo ufficiale. Tali ispezioni in loco vanno effettuate alle seguenti condizioni:
A.
La condizione o lo stadio di sviluppo della coltura consentono un esame adeguato.
B.
Il numero minimo di ispezioni in loco che sono effettuate è:
a)
per Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale: 1;
b)
for Sorghum spp. e Zea mays durante il periodo di fioritura:
aa)
varietà ad impollinazione libera: 1;
bb)
linee inbred o ibridi: 3. Se la coltura precedente, dell’anno in corso o dell’anno prima, è costituita da Sorghum spp. e Zea mays, va effettuata almeno una ispezione in loco specifica per verificare il rispetto delle disposizioni stabilite al punto 1 del presente allegato.
C.
Le dimensioni, il numero e la distribuzione delle parcelle del campo da ispezionare per verificare il rispetto delle disposizioni del presente allegato sono determinati con metodi appropriati. |
8. |
Nel caso in cui, a seguito dell’attuazione dei punti 3 e 7, permangano dubbi circa l’identità varietale delle sementi, l’autorità di certificazione può utilizzare, per l’esame di tale identità, una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformità alle norme internazionali applicabili. |
ALLEGATO II
CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI
1. |
Le sementi presentano un’identità e una purezza varietale sufficienti o, nel caso di sementi di una linea inbred, un’identità e una purezza sufficienti per quanto riguarda le loro caratteristiche. Per le sementi di varietà ibride, le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle caratteristiche dei componenti. In particolare, le sementi delle specie sotto elencate sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti:
A.
Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, esclusi i rispettivi ibridi
La purezza varietale minima è controllata principalmente durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell’allegato I.
B.
Varietà autoimpollinanti di xTriticosecale, esclusi gli ibridi
La purezza varietale minima è controllata principalmente durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell’allegato I.
C.
Ibridi di Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta, Triticum turgidum subsp. durum e xTriticosecale autoimpollinante La purezza varietale minima delle sementi della categoria «sementi certificate» è del 90 %. Nel caso di Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta, Triticum turgidum subsp. durum prodotti mediante CMS è dell’85 %. Le impurità diverse dal ristoratore non superano il 2 %. La purezza varietale minima è valutata durante controlli ufficiali a posteriori su una proporzione adeguata di campioni. Entro il 28 febbraio di ogni anno l’autorità per la certificazione responsabile comunica alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati dell’anno precedente per quanto riguarda la quantità di sementi ibride prodotte di Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta e Triticum turgidum subsp. durum nonché la percentuale di lotti di sementi respinti a causa di parametri qualitativi insufficienti, i risultati dei controlli ufficiali a posteriori e qualsiasi altra informazione che giustifichi tale rifiuto. Tale obbligo di comunicazione si applica fino al 28 febbraio 2030.
D.
Sorghum spp. e Zea mays : Se per la produzione di sementi certificate di varietà ibride sono stati utilizzati un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che non ripristina la fertilità maschile, le sementi sono prodotte:
—
mescolando, in proporzioni adeguate alla varietà, i lotti di sementi prodotte utilizzando, da un lato, un componente femminile maschiosterile e, dall’altro, un componente femminile maschiofertile, oppure
—
coltivando il componente femminile maschiosterile e il componente femminile maschiofertile, in proporzioni adeguate alla varietà. Le proporzioni di questi componenti sono controllate durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell’allegato I.
E.
Ibridi di Secale cereale e ibridi di Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta, Triticum turgidum subsp. durum prodotti mediante CMS Le sementi possono essere definite «sementi certificate» soltanto in base ai risultati di un controllo ufficiale a posteriori, su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente, eseguito durante il periodo vegetativo delle sementi per le quali è stata presentata una domanda di certificazione come «sementi certificate». Tale controllo ha lo scopo di verificare se le sementi di base soddisfano i criteri stabiliti per le sementi di base dalla presente direttiva in materia di identità e di purezza, relativamente alle caratteristiche dei componenti, compresa la maschiosterilità. |
2. |
Le sementi sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti per quanto riguarda la facoltà germinativa, la purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:
A.
Tabella:
B.
Altre norme o condizioni applicabili quando vi si fa riferimento nella tabella figurante alla sezione II, lettera A, del presente allegato:
a)
il contenuto massimo di semi indicato nella colonna 4 comprende anche i semi delle specie delle colonne da 5 a 10;
b)
un secondo seme non è considerato come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di altre specie di cereali;
c)
la presenza di un seme di Avena fatua, Avena sterilis o Lolium temulentum in un campione del peso prescritto non è considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie;
d)
nel caso delle varietà di Hordeum vulgare (orzo nudo) la facoltà germinativa minima richiesta è ridotta al 75 % delle sementi pure. L’etichetta ufficiale reca la dicitura «Facoltà germinativa minima 75 %». |
3. |
Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle sementi. Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento. La presenza di ORNQ sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:
|
4. |
La presenza di corpi fungini sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:
|
ALLEGATO III
PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI
Specie |
Peso massimo di un lotto (tonnellate) |
Peso minimo di un campione prelevato da un lotto (grammi) |
Peso del campione per la determinazione del numero prevista nelle colonne da 4 a 10 della tabella dell’allegato II, punto 2, lettera A, e dell’allegato II, punto 3 (grammi) |
1 |
2 |
3 |
4 |
►M46 Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale, xTriticosecale ◄ |
30 |
1 000 |
500 |
Phalaris canariensis |
10 |
400 |
200 |
Oryza sativa |
30 |
500 |
500 |
►M43 Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor ◄ |
30 |
900 |
900 |
►M43 Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse ◄ |
10 |
250 |
250 |
►M43 Ibridi di Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse ◄ |
30 |
300 |
300 |
Zea mays, sementi di base di linee inbred |
40 |
250 |
250 |
Zea mays, sementi di base fuorché di linee inbred; |
40 |
1 000 |
1 000 |
Il peso massimo di un lotto non può essere superato di più del 5 %.
ALLEGATO IV
Etichetta
A. Indicazioni prescritte
Per le sementi di base e le sementi certificate:
Normativa ►M27 CE ◄ .
Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi.
Numero d'ordine attribuito ufficialmente.
Numero di riferimento del lotto.
mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso …» (mese, anno)
o
mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: «campione preleva to …» (mese, anno).
Specie, ►M20 indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini ◄ .
Varietà indicata almeno in caratteri latini.
Categoria.
Paese di produzione.
Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi.
In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale.
Nel caso di varietà ibride o linee inbred:
In caso di rianalisi, per lo meno della facolta germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato … (mese ed anno)» e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.
Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.
Per i miscugli di sementi:
«Miscuglio» ... (specie) ►M20 o varietà ◄ .
Servizio che ha proceduto alla chiusura e Stato membro.
Numero d'ordine attribuito ufficialmente.
Numero o di riferimento del lotto.
Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso …» (mese, anno).
Specie, categoria, varietà, paese di produzione e proporzione in peso di ciascuna delle componenti; ►M20 i nomi delle specie e delle varietà sono indicati almeno in caratteri latini. ◄
Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi.
In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granula ti, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale.
In caso di rianalisi, per lo meno della facolta germinativa di tutte le com ponenti del miscuglio, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizza to … (mese ed anno)» e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.
La menzione: «Commercializzazione ammessa esclusivamente …» (Stato membro interessato).
B. Dimensioni minime
110 mm × 67 mm
ALLEGATO V
Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro
A. Indicazioni prescritte per l'etichetta
Conformemente alle procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.
B. Colore dell'etichetta
L'etichetta è di colore grigio.
C. Indicazioni prescritte per il documento
( 1 ) GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/441/CE della Commissione (GU L 176 del 15.7.2000, pag. 50).
( 2 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
( 3 ) Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).