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Document 01966L0402-20220201

    Consolidated text: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (66/402/CEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1966/402/2022-02-01

    01966L0402 — IT — 01.02.2022 — 020.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 14 giugno 1966

    relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

    (66/402/CEE)

    (GU P 125 del 11.7.1966, pag. 2309)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 1969

      L 48

    1

    26.2.1969

    ►M2

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 30 marzo 1971

      L 87

    24

    17.4.1971

    ►M3

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1972

      L 171

    37

    29.7.1972

    ►M4

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 1972

      L 287

    22

    26.12.1972

    ►M5

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1973

      L 356

    79

    27.12.1973

    ►M6

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1975

      L 196

    6

    26.7.1975

    ►M7

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1977

      L 16

    23

    20.1.1978

     M8

    PRIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1978

      L 113

    13

    25.4.1978

    ►M9

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1978

      L 236

    13

    26.8.1978

     M10

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 1978

      L 350

    27

    14.12.1978

    ►M11

    DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1979

      L 183

    13

    19.7.1979

    ►M12

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1979

      L 205

    1

    13.8.1979

     M13

    DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 1981

      L 67

    36

    12.3.1981

     M14

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1981

      L 203

    52

    23.7.1981

     M15

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3768/85 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985

      L 362

    8

    31.12.1985

    ►M16

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dei 22 aprile 1986

      L 118

    23

    7.5.1986

    ►M17

    DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1986

      L 200

    38

    23.7.1986

    ►M18

    DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 1987

      L 49

    39

    18.2.1987

     M19

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1988

      L 151

    82

    17.6.1988

    ►M20

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1988

      L 187

    31

    16.7.1988

     M21

    DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 13 settembre 1988

      L 274

    44

    6.10.1988

     M22

    DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1988

      L 5

    31

    7.1.1989

     M23

    DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 1990

      L 333

    65

    30.11.1990

    ►M24

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1990

      L 353

    48

    17.12.1990

     M25

    DIRETTIVA 93/2/CEE DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 1993

      L 54

    20

    5.3.1993

     M26

    DIRETTIVA 95/6/CE DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 1995

      L 67

    30

    25.3.1995

    ►M27

    DIRETTIVA 96/72/CE DEL CONSIGLIO del 18 novembre 1996

      L 304

    10

    27.11.1996

    ►M28

    DIRETTIVA 98/95/CE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1998

      L 25

    1

    1.2.1999

    ►M29

    DIRETTIVA 98/96/CE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1998

      L 25

    27

    1.2.1999

     M30

    DIRETTIVA 1999/8/CE DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 1999

      L 50

    26

    26.2.1999

    ►M31

    DIRETTIVA 1999/54/CE DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 1999

      L 142

    30

    5.6.1999

    ►M32

    DIRETTIVA 2001/64/CE DEL CONSIGLIO del 31 agosto 2001

      L 234

    60

    1.9.2001

    ►M33

    DIRETTIVA 2003/61/CE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2003

      L 165

    23

    3.7.2003

    ►M34

    DIRETTIVA 2004/117/CE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2004

      L 14

    18

    18.1.2005

     M35

    DIRETTIVA 2006/55/CE DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 2006

      L 159

    13

    13.6.2006

    ►M36

    DIRETTIVA 2009/74/CE DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 2009

      L 166

    40

    27.6.2009

     M37

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/1/UE DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 2012

      L 4

    8

    7.1.2012

    ►M38

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/37/UE DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2012

      L 325

    13

    23.11.2012

    ►M39

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2015/1955 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 2015

      L 284

    142

    30.10.2015

    ►M40

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2016/317 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2016

      L 60

    72

    5.3.2016

    ►M41

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2018/1027 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 2018

      L 184

    4

    20.7.2018

    ►M42

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE (Ue) 2020/177 DELLA COMMISSIONE dell’11 febbraio 2020

      L 41

    1

    13.2.2020

    ►M43

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2021/415 DELLA COMMISSION dell’8 marzo 2021

      L 81

    65

    9.3.2021

    ►M44

    DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2021/2171 DELLA COMMISSION del 7 dicembre 2021

      L 438

    84

    8.12.2021


    Modificata da:

     A1

    ATTO relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati

      L 73

    14

    27.3.1972

     

      L 002

    1

    ..

     A2

    ATTO relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati

      L 291

    17

    19.11.1979

     A3

    ATTO (94/C 241/08)

      C 241

    21

    29.8.1994

     

      L 001

    1

    ..


    Rettificata da:

     C1

    Rettifica, GU L 049, 25.2.1999, pag.  46  (1998/96)

     C2

    Rettifica, GU L 161, 16.6.2001, pag.  48  (1998/96)




    ▼B

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 14 giugno 1966

    relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

    (66/402/CEE)



    ▼M28

    Articolo 1

    La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione delle sementi di cereali all'interno della Comunità.

    ▼M28

    Articolo 1 bis

    Ai fini della presente direttiva, per «commercializzazione» s'intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di sementi a terzi, con o senza compenso, mirante allo sfruttamento commerciale.

    Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

    — 
    la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;
    — 
    la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

    Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.

    Le condizioni dell'applicazione delle presenti disposizioni vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.

    ▼B

    Articolo 2

    1.  
    Ai sensi della presente direttiva s'intende per
    A. 

    ▼M4

    Cereali: le piante delle specie seguenti destinate alla produzione agricola od orticola, escluse le piante ornamentali:



    ▼M36

    Avena nuda L.

    Avena nuda

    Avena sativa L. (compresa Avena byzantina K. Koch)

    Avena comune e avena bizantina

    Avena strigosa Schreb.

    Avena forestiera

    ▼M11

    Hordeum vulgare L.

    Orzo

    ▼B

    Oryza sativa L.

    Riso

    ▼M1

    Phalaris canariensis L.

    Scagliola

    ▼B

    Secale cereale L.

    Segale

    ▼M43

    Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor

    Sorgo

    Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

    Erba sudanese

    ▼M36

    xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

    Ibridi risultanti dall’incrocio di una specie del genere Triticum e una specie del genere Secale

    ▼M43

    Triticum aestivum L. subsp. aestivum

    Frumento

    Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren

    Frumento duro

    Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.

    Spelta

    ▼M2

    Zea mais L. ►M18  (Partim) ◄

    Granturco, escluso il popcorn ed il granturco dolce

    ▼M17

    Questa definizione si applica anche ai seguenti ibridi risultanti dall'incrocio delle specie sopra elencate:



    ▼M43

    Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

    Ibridi risultanti dall’incrocio di Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor e Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

    ▼M17

    Salvo disposizione contraria, le sementi dei suddetti ibridi devono essere conformi alle norme o altre condizioni previste per le sementi di ognuna delle specie dalle quali derivano.

    ▼B

    B. 

    Varietà, ibridi e linee «inbred» di granturco ►M16  e Sorghum spp.: ◄

    a) 

    Varietà a impollinazione libera: varietà sufficientemente omogenea e stabile.

    b) 

    Linea «inbred»: linea sufficientemente omogenea e stabile ottenuta sia per autofecondazione artificiale accompagnata da selezione durante parecchie generazioni successive, sia con operazioni equivalenti.

    c) 

    Ibrido semplice: prima generazione di un incrocio fra due linee «inbred», definito dal costitutore.

    d) 

    Ibrido doppio: prima generazione di un incrocio fra due ibridi semplici, definito dal costitutore.

    e) 

    Ibrido a tre vie: prima generazione di un incrocio fra una linea «inbred» e un ibrido semplice, definito dal costitutore.

    f) 

    Ibrido «Top Cross»: prima generazione di un incrocio fra una linea «inbred» o un ibrido semplice e una varietà a impollinazione libera, definito dal costitutore.

    g) 

    Ibrido intervarietale: prima generazione di un incrocio fra piante di sementi di base di due varietà a impollinazione libera, definito dal costitutore.

    C. 

    ▼M20

    Sementi di base (avena, orzo, riso, scagliola, segale, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi): le sementi

    ▼B

    a) 

    prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà,

    b) 

    previste per la produzione di sementi sia della categoria «sementi certificate», sia delle categorie «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione»,

    c) 

    conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

    ▼M34

    d) 

    per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

    ▼M20

    C bis
    ►M31  

    Sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione)

     ◄
    a) 

    destinate alla produzione di ibridi;

    b) 

    che, conformemente alle norme di cui all'articolo 4, soddisfano le condizioni fissate agli allegati I e II per le sementi di base e

    ▼M34

    c) 

    per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).

    ▼B

    D. 

    Sementi di base (granturco) ►M16  Sorghum spp. ◄

    1. 

    di varietà a impollinazione libera: le sementi

    a) 

    prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà,

    b) 

    previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate» di questa varietà, di ibridi «Top Gross» o di ibridi intervarietali,

    c) 

    conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

    ▼M34

    d) 

    per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

    ▼B

    2. 

    di linee «inbred»: sementi

    a) 

    conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

    ▼M34

    b) 

    per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a).

    ▼B

    3. 

    gli ibridi semplici: le sementi

    a) 

    previste per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi «Top Cross»,

    b) 

    conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

    ▼M34

    c) 

    per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).

    E. 

    ▼M20

    ►M31  

    Sementi certificate (scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione): le sementi

     ◄

    ▼M1

    a) 

    provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati I e II e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni,

    ▼B

    b) 

    previste per una produzione diversa da quella di sementi di cereali,

    c) 

    conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1 b) e paragrafo 2, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate, e

    ▼M34

    d) 

    per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

    F. 

    ▼M20

    Sementi certificate di prima riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi): le sementi

    ▼M1

    a) 

    provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste agli allegati I e II per le sementi di base,

    ▼B

    b) 

    previste sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di seconda riproduzione» sia per una produzione diversa da quella di sementi di cereali,

    c) 

    conformi alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate di prima riproduzione, e

    ▼M34

    d) 

    per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

    G. 

    ▼M20

    Sementi certificate di seconda riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comune diversi dagli ibridi): le sementi

    ▼M1

    a) 

    provenienti direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste agli allegati I e II per le sementi di base;

    ▼B

    b) 

    previste per una produzione diversa da quella di sementi di cereali,

    c) 

    conformi alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate di seconda riproduzione, e

    ▼M34

    d) 

    per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

    ▼B

    H. 

    Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate

    a) 

    da autorità di uno Stato, o

    b) 

    sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, o

    c) 

    per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

    a condizione che le persone indicate sub b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

    ▼M29

    1 bis.  
    Eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui al paragrafo 1, punto A sono adottate conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 21.

    ▼M20

    1 ter.  
    Le modifiche da apportare al paragrafo 1 lettere C, C bis, E, F e G, per includere gli ibridi di scagliola, segale e triticale nel campo d'applicazione della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.
    1 quater.  
    I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 21. Le definizioni di cui al paragrafo 1, lettera B, sono adottate di conseguenza, secondo la stessa procedura.

    ▼M28 —————

    ▼M12

    ►M20  1 sexies. ◄   
    Secondo la procedura prevista dall'articolo 21, gli Stati membri possono essere autorizzati fino al ►M20  30 giugno 1987 ◄ ad ammettere la commercializzazione di semenù di determinate varietà di segale, destinate essenzialmente ad uso foraggero, che non soddisfino ai requisiti:
    — 
    stabiliti nell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa

    ▼M20 —————

    ▼B

    2.  
    Gli Stati membri possono
    a) 

    comprendere nella categoria delle sementi di base più generazioni e suddividere questa categoria per generazioni,

    b) 

    prevedere che gli esami ufficiali della facoltà germinativa e della purezza specifica non siano effettuati su tutti i lotti per la certificazione, salvo ogniqualvolta sussista un dubbio circa il rispetto delle condizioni dell'allegato II,

    ▼M1

    c) 

    durante un periodo transitorio di non oltre tre anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva ed in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, punti E, F e G, certificare come sementi certificate le sementi provenienti direttamente da sementi ufficialmente controllate in uno Stato membro secondo il sistema ivi vigente e che diano le stesse garanzie offerte dalle sementi di base certificate secondo i principi della presente direttiva; tale disposizione è applicabile per analogia alle sementi certificate di prima riproduzione di cui al paragrafo 1, punto G,

    ▼M5

    d) 

    essere autorizzati, a richiesta, secondo la procedura di cui all'articolo 21, a certificare ufficialmente fino al ►M20  30 giugno 1989 ◄ al più tardi sementi di specie autogame delle categorie «sementi certificate di prima riproduzione» oppure «sementi certificate di seconda riproduzione»

    — 
    quando, invece dell'ispezione ufficiale in campo di cui all'allegato I, si è proceduto ad una ispezione in campo controllata ufficialmente mediante sondaggi su almeno il 20 % delle colture di ciascuna specie;
    — 
    a condizione che oltre alle sementi di base, almeno le sementi pre- base di due generazioni precedenti immediatamente tale categoria siano risultate conformi, all'atto di un esame ufficiale effettuato nello Stato membro di cui trattasi, ai requisiti previsti agli allegati I e II per le sementi di base per quanto riguarda l'identità e la purezza varietali.

    ▼M34

    3.  

    Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, punto C, lettera d), punto C bis, lettera c), punto D.1, lettera d), punto D.2, lettera b), punto D.3, lettera c), punto E, lettera d), punto F, lettera d) e punto G, lettera d), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    A. 

    Ispezione in campo

    a) 

    L’ispettore:

    i) 

    possiede le necessarie qualifiche tecniche;

    ii) 

    non trae alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;

    iii) 

    è ufficialmente autorizzato dall’autorità per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di un giuramento o la firma di una dichiarazione di impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;

    iv) 

    svolge le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali;

    b) 

    la coltura da seme da ispezionare è ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;

    c) 

    una parte delle colture da seme è controllata da ispettori ufficiali. Tale parte è almeno del 5 %;

    d) 

    una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme è conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all’identità e alla purezza varietale;

    e) 

    gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a), punto iii), agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

    B. 

    Controlli delle sementi

    a) 

    I controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere da b) a d).

    b) 

    I laboratori dispongono di una persona incaricata dell'analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio ed in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi.

    Le persone incaricate dell'analisi delle sementi possiedono le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per analisti ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.

    I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorità per la certificazione delle sementi.

    I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale.

    c) 

    I laboratori sono:

    i) 

    indipendenti

    o

    ii) 

    appartenenti a una società sementiera.

    Nel caso di cui al punto ii) il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della società a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la società sementiera, il richiedente la certificazione e l'autorità competente per la certificazione delle sementi.

    d) 

    La prestazione dei laboratori per quanto riguarda il controllo delle sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi.

    e) 

    Ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %.

    f) 

    Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai laboratori ufficiali di analisi delle sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

    ▼M29

    4.  
    Per l'esecuzione dei controlli sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate ulteriori misure, secondo la procedura di cui all'articolo 21.

    ▼M34 —————

    ▼B

    Articolo 3

    ▼M28

    1.  
    Gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate soltanto le sementi di cereali ufficialmente certificate come «sementi di base», «sementi certificate», «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione».

    ▼B

    2.  
    Gli Stati membri stabiliscono il contenuto massimo di umidità delle sementi di base e delle sementi certificate di ogni tipo per la certificazione ►M28  ————— ◄ .
    3.  
    Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.

    ▼M28 —————

    ▼M28

    Articolo 3 bis

    In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate:

    — 
    le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e
    — 
    le sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di tali sementi.

    ▼B

    Articolo 4

    1.  
    Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, in deroga all'articolo 3:
    a) 

    la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa; all'uopo, sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo nonché il numero di riferimento del lotto;

    b) 

    nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi ►M1  ————— ◄ , la certificazione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale di sementi delle categorie «sementi di base»o «sementi certificate», per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione è concessa a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria della semente e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore nonché il numero di riferimento del lotto.

    Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti nell'articolo 15 limitatamente alle moltiplicazioni effettuate al di fuori della Comunità.

    ▼M28 —————

    ▼M28

    4.  
    Gli Stati membri che fanno ricorso alle deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), si garantiscono la reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.

    Articolo 4 bis

    1.  

    In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori insediati nel loro territorio a commercializzare:

    a) 

    piccoli quantitativi di sementi, a scopi scientifici o per lavori di selezione,

    b) 

    quantitativi adeguati di sementi per altri scopi di prova o di sperimentazione, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.

    Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le misure apropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano quindi le disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 70/457/CEE.

    2.  
    Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, di tali autorizzazioni sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 21.
    3.  
    Le autorizzazioni concesse, prima della data di adozione della presente direttiva dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite ai sensi del paragrafo 2.

    ▼B

    Articolo 5

    Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della loro produzione.

    ▼M28

    Articolo 5 bis

    Gli Stati membri possono limitare la certificazione delle sementi di avena, orzo, riso e frumento alle sementi certificate di prima riproduzione.

    ▼B

    Articolo 6

    ▼M2

    1.  
    Gli Stati membri stabiliscono, a richiesta del costitutore, che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta.

    ▼B

    Articolo 7

    ▼M34

    1.  
    Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà e durante l’esame delle sementi per la certificazione, i campioni siano prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Tuttavia, il campionamento delle sementi a fini dei controlli ai sensi dell'articolo 19 è eseguito ufficialmente.

    ▼M34

    1 bis.  

    Qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale previsto al paragrafo 1, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a) 

    i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d);

    b) 

    i campionatori hanno le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.

    Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

    c) 

    i campionatori sono:

    i) 

    persone fisiche indipendenti,

    ii) 

    alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi,

    o

    iii) 

    alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la moltiplicazione, la coltura o il commercio di sementi.

    Nel caso di cui al punto iii) i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi;

    d) 

    la loro prestazione per quanto riguarda il campionamento di sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare le procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;

    e) 

    ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento ai fini del controllo da parte di campionatori ufficiali. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico.

    Gli Stati membri confrontano i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale;

    f) 

    gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai campionatori ufficiali di sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

    1 ter.  
    Ulteriori misure applicabili alla pratica del campionamento di sementi sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

    ▼B

    2.  
    Per l'esame delle sementi per la certificazione, i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato III sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo del campione.

    Articolo 8

    1.  
    Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base e sementi certificate di ogni tipo soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli 9 e 10, di un sistema di chiusura e di un contrassegno.
    2.  
    Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

    Articolo 9

    ▼M9

    1.  
    Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate di ogni tipo siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 10, paragrafo 1 o sull'imballaggio stesso.

    Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione della suddetta etichetta o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

    Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

    Secondo la procedura prevista dall'articolo 21 si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni dei presente paragrafo.

    ▼M1

    2.  
    Non si può procedere ad una o più nuove chiusure dell'imballaggio se non ufficialmente ►M9  o sotto controllo ufficiale ◄ . In tal caso, sull'etichetta prevista all'articolo 10, paragrafo 1, si menzionerà anche l'ultima nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata.

    ▼M6

    3.  
    Per i piccoli imballaggi ►M28   chiusi nel loro territorio ◄ gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1. ►M28  Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21. ◄

    ▼M7

    Articolo 10

    1.  
    Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate di ogni tipo:
    a) 

    siano muniti, all'esterno, di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato IV e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate e per le sementi certificate di prima riproduzione e rosso per le sementi certificate di seconda riproduzione. Se l'etichetta è munita di un occhiello, la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. Se, nei casi previsti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, le sementi di base o le sementi di granturco non soddisfano ai requisiti fissati nell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta. È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Secondo la procedura di cui all'articolo 21 può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio, in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte,

    b) 

    contengano un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta nell'allegato IV, parte A, lettera a), punti 3, 4 e 5. L'attestato deve presentarsi in modo che non possa essere scambiato con l'etichetta di cui alla lettera a). Esso non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o se, confermemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.

    ▼M28

    2.  
    Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi chiusi nel proprio territorio. Le condizioni relative a tali deroghe possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.

    ▼M7

    3.  
    Gli Stati membri possono, secondo la procedura prevista all'articolo 21, essere autorizzati a mantenere fino al 30 giugno 1980 le disposizioni che permettono la commercializzazione delle sementi di cereali i cui imballaggi portino le indicazioni prescritte in maniera diversa da quella prevista al paragrafo 1, lettera a), sesta frase.

    ▼M32

    Articolo 10 bis

    1.  
    In deroga agli articoli 8, 9 e 10, gli Stati membri possono prevedere una semplificazione delle disposizioni relative al sistema di chiusura e al contrassegno degli imballaggi per la vendita delle sementi della categoria «sementi certificate» alla rinfusa al consumatore finale.
    2.  
    Le condizioni per l'applicazione della deroga di cui al paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 21, paragrafo 2.

    Fino all'adozione di tali condizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della decisione 94/650/CE della Commissione ( 1 ).

    ▼M28

    Articolo 11

    1.  
    Nei casi diversi da quelli considerati dalla presente direttiva è possibile disporre, secondo la procedura di cui all'articolo 21, che gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate di qualsiasi tipo debbano recare un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio stesso). Anche le indicazioni che debbono figurare su tale etichetta sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.

    ▼M28

    2.  
    La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di prescrivere che le partite di sementi conformi ai requisiti speciali relativi alla presenza di Avena fatua stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 21 siano accompagnate da un certificato ufficiale che ne attesti la conformità a tali requisiti.

    Articolo 11 bis

    Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.

    ▼B

    Articolo 12

    Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base o di sementi certificate di ogni tipo sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso.

    Articolo 13

    ▼M12

    1.  
    Gli Stati membri ►M28  ammettono ◄ la commercializzazione di sementi di una specie di cereali sotto forma di determinati miscugli di sementi di varietà diverse purché tali miscugli, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche risultino particolarmente efficaci contro la propagazione di taluni organismi nocivi e i vari componenti del miscuglio rispondano, prima di essere mescolati, alle norme di commercializzazione loro applicabili.

    ▼B

    ►M12  2. ◄   
    Gli Stati membri ►M28  ammettono ◄ che siano commercializzate sementi di cereali in miscugli di sementi di diverse specie, purché le diverse componenti del miscuglio siano conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione per esse vigenti.

    ▼M28

    2 bis.  
    Le condizioni specifiche per la commercializzazione di tali miscugli sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 21.

    ▼B

    ►M12  3. ◄   
    Sono applicabili le disposizioni degli articolo 8, 9 e 11, nonché quelle dell'articolo 10, salvo che per i miscugli l'etichetta è verde.

    ▼M20

    Articolo 13 bis

    ▼M29

    Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni stabilite dalla presente direttiva si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.

    ▼M20

    Nel quadro di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione sarà definita in rapporto alle condizioni in cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.

    ▼B

    Articolo 14

    ▼M28

    1.  
    Gli Stati membri vigilano affinché le sementi commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione diversa da quelle previste dalla presente direttiva o da altre direttive per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

    1 bis.  
    La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 21, autorizza per la commercializzazione delle sementi di cereali, nella totalità o in talune parti del territorio di uno o più Stati membri, che siano adottate disposizioni più rigorose di quelle previste nell'allegato II per quanto riguarda la presenza di Avena fatua in tali sementi, qualora siano applicate disposizioni analoghe alla produzione indigena delle sementi in questione e nelle colture cereali della regione interessata sia effettivamente condotta una campagna di estirpazione dell'Avena fatua.

    ▼M28 —————

    ▼M28

    Articolo 14 bis

    Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 3 bis, primo trattino, a condizione che:

    a) 

    siano state ufficialmente controllate dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base,

    b) 

    siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva, e

    c) 

    tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:

    — 
    il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,
    — 
    il numero di riferimento della partita,
    — 
    il mese e l'anno della chiusura, oppure
    — 
    il mese e l'anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni ai fini della certificazione,
    — 
    la specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini,
    — 
    la varietà, indicata almeno in caratteri latini,
    — 
    la dicitura «sementi pre-base»,
    — 
    il numero di generazioni anteriori alle sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi certificate di prima riproduzione».

    L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.

    ▼M20

    Articolo 15

    1.  
    Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cereali
    — 
    provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e
    — 
    raccolte in un altro Stato membro,

    devono, a richiesta e senza pregiudizio della direttiva 70/457/CEE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.

    Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

    ▼M28

    2.  

    Le sementi di cereali raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1 sono:

    — 
    confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettere A e B, conformemente a quanto prevede l'articolo 9, paragrafo 1, e
    — 
    accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.

    Le disposizioni di cui al primo comma, relativa all'imballaggio e al contrassegno, possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano ovvero convengano sull'esenzione.

    ▼M34

    3.  

    Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di cereali raccolte in un paese terzo siano, a richiesta, certificate ufficialmente se:

    a) 

    provengono direttamente:

    i) 

    da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l’equivalenza ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), oppure

    ii) 

    dall’ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un paese terzo di cui al punto i);

    b) 

    sono state sottoposte nella coltura di produzione a un’ispezione in campo che soddisfa le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata;

    c) 

    è stato costatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all’allegato II per tale categoria.

    ▼B

    Articolo 16

    1.  
    Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, costata:
    a) 

    se, nel caso previsto nell'articolo 15, le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfino alle condizioni dell'allegato I;

    ▼M34

    b) 

    se sementi di cereali raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l’identità, per i contrassegni e il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle sementi raccolte all’interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

    ▼B

    2.  
    ►M5  Gli Stati membri possono, per quanto riguarda un paese terzo, procedere essi stessi alle costatazioni di cui al paragrafo 1, purché il Consiglio non si sia ancora pronunciato, ai sensi della presente direttiva, nei confronti di questo paese. Questo diritto si estingue il 1o luglio 1975. ◄

    ▼M3

    3.  
    I paragrafi 1 e 2 si applicano anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.

    ▼M24

    4.  
    Il paragrafo 1 è applicabile anche nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1991. Le modalità d'applicazione possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21.

    ▼M28

    Articolo 17

    1.  
    Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base o di sementi certificate, che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 21, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamento, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di una varietà non inclusa nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.
    2.  
    Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; per sementi di varietà non incluse nei cataloghi sopracitati l'etichetta ufficiale è di colore marrone. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria di sementi soggetta a requisiti ridotti.
    3.  
    Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 21.

    ▼B

    Articolo 18

    La presente direttiva non si applica alle sementi di cereali per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.

    Articolo 19

    ▼M28

    1.  
    Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di cereali, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti della presente direttiva.
    2.  

    Fatta salva la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg importate da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:

    a) 

    specie,

    b) 

    varietà,

    c) 

    categoria,

    d) 

    paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,

    e) 

    paese speditore,

    f) 

    importatore,

    g) 

    quantitativo di sementi.

    Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.

    ▼M33

    Articolo 20

    1.  

    All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie per il controllo a posteriori di campioni, prelevati mediante sondaggi, di sementi di cereali immesse sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

    — 
    sementi raccolte in paesi terzi,
    — 
    sementi adatte all'agricoltura biologica,
    — 
    sementi commercializzate per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.
    2.  
    Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che le sementi soddisfino le condizioni previste.
    3.  
    La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 21, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 21 dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove e delle analisi nonché dei risultati delle medesime.
    4.  
    La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

    Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

    5.  
    Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 21.
    6.  
    Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

    ▼M32

    Articolo 21

    1.  
    La Commissione è assistita dal Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito dall'articolo 1 della decisione 66/399/CEE (in appresso denominato il «Comitato»).
    2.  
    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 2 ).

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

    3.  
    Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

    ▼M2

    Articolo 21 bis

    ▼M5

    Le modifiche da apportare al contenuto degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21.

    ▼M20

    Articolo 21 ter

    Le modifiche da apportare agli allegati per fissare le condizioni cui devono soddisfare le colture e le sementi di ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e le altre specie i cui ibridi sono inclusi nel campo d'applicazione della presente direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 ter, nonché le condizioni cui devono soddisfare le colture e le sementi delle varietà ad impollinazione incrociata di triticale, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.

    ▼B

    Articolo 22

    Con riserva delle tolleranze previste nell' ►M20  allegato II, punto 3 ◄ circa la presenza di organismi nocivi, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

    ▼M28

    Articolo 22 bis

    1.  

    Secondo la procedura di cui all'articolo 21, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto di nuovi sviluppi per quanto riguarda:

    a) 

    le condizioni di commercializzazione di sementi trattate chimicamente,

    b) 

    le condizioni di commercializzazione di sementi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi i miscugli di sementi di specie che comprendono anche le specie elencate all'articolo 1 della direttiva 70/457/CEE del Consiglio e sono associate con specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate dall'erosione genetica,

    c) 

    le condizioni di commercializzazione di sementi adatte alla produzione biologica.

    2.  

    Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti punti:

    i) 

    nel caso della lettera b) le sementi di queste specie devono essere di provenienza nota approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;

    ii) 

    nel caso della lettera b) pertinenti restrizioni quantitative.

    ▼B

    Articolo 23

    Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1o luglio 1968, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, e non oltre il 1o luglio 1969 le disposizioni necessarie per conformarsi alle altre disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    ▼M24

    Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi:

    — 
    alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, per ciò che attiene:
    — 
    alle sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca, o dopo di essa, qualora i campi di produzione delle sementi siano stati seminati anteriormente a tale data, oppure
    — 
    alle altre sementi se sono state certificate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c),
    — 
    alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, per quanto concerne la limitazione ai «piccoli quantitativi»
    — 
    alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo I, per le sementi di Hordeum vulgare L.
    — 
    alle disposizioni dell'articolo 16, nei limiti delle tradizionali correnti di scambi e per soddisfare le esigenze di produzione delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca,

    ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 31 dicembre 1992 per quanto riguarda il primo e quarto trattino, ed entro il 31 dicembre 1994 per quanto riguarda il secondo e terzo trattino.

    La Repubblica federale di Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione, diverse da quelle indicate al primo trattino, secondo sottotrattino, siano introdotte nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.

    ▼M20

    Articolo 23 bis

    Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21, uno Stato membro può chiedere di essere totalmente o parzialmente dispensato dall'applicazione della presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1:

    a) 

    per quanto riguarda le specie seguenti:

    — 
    scagliola,
    — 
    sorgo,
    — 
    erba sudanese;
    b) 

    per quanto riguarda altre specie se non esiste normalmente riproduzione o commercializzazione delle sementi di tale specie nel suo territorio.

    ▼B

    Articolo 24

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    ▼M36




    ALLEGATO I

    CONDIZIONI CUI DEVE SODDISFARE LA COLTURA

    1.

    I precedenti colturali del campo sono incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo è sufficientemente esente da piante spontanee originate da colture precedenti.

    ▼M41

    2.

    La coltura è conforme alle seguenti norme per quanto concerne le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un'impollinazione estranea indesiderabile:



    ▼M43

    ▼M41

    Coltura

    Distanza minima

    Phalaris canariensis, Secale cereale, esclusi gli ibridi:

     

    —  per la produzione di sementi di base

    300 m

    —  per la produzione di sementi certificate

    250 m

    Sorghum spp.

     

    —  per la produzione di sementi di base (1)

    400 m

    —  per la produzione di sementi certificate (1)

    200 m

     

     

    xTriticosecale, varietà autoimpollinanti

     

    —  per la produzione di sementi di base

    50 m

    —  per la produzione di sementi certificate

    20 m

    Zea mays

    200 m

    (1)   

    Nelle zone in cui la presenza di S. halepense o S. bicolor subsp. drummondii pone un problema specifico di impollinazione incrociata, si applicano le seguenti disposizioni:

    a)  le colture destinate alla produzione di sementi di base di Sorghum bicolor subsp. bicolor o dei suoi ibridi devono essere isolate ad una distanza di almeno 800 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti;

    b)  le colture destinate alla produzione di sementi certificate di Sorghum bicolor subsp. bicolor o dei suoi ibridi devono essere isolate ad una distanza di almeno 400 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti.

    Le distanze minime di cui alla tabella precedente possono non essere rispettate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

    ▼M36

    3.

    La coltura presenta un’identità varietale e una purezza varietale sufficienti o, nel caso di una coltura di una linea inbred, identità e purezza sufficienti per quanto riguarda le sue caratteristiche. Per la produzione di sementi di varietà ibride, le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle caratteristiche dei componenti, compresa la maschiosterilità o il ripristino della fertilità.

    In particolare, le colture di Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale, esclusi gli ibridi, Sorghum spp. e Zea mays sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti.

    ▼M42

    A. 

    Oryza sativa

    Il numero di piante manifestamente riconoscibili come piante selvatiche o piante a grani rossi non supera:

    — 
    per la produzione di sementi di base: 0,
    — 
    per la produzione di sementi certificate, di prima e seconda riproduzione: 1 per 100 m2.

    ▼M36

    B. 

    Phalaris canariensis, Secale cereale esclusi gli ibrid

    Il numero di piante della specie coltivata manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non supera:

    — 
    per la produzione di sementi di base: 1 per 30 m2,
    — 
    per la produzione di sementi certificate: 1 per 10 m2.
    C. 

    Sorghum spp.

    a) 

    La percentuale in numero di piante di una specie di Sorghum diversa dalla specie coltivata o di piante manifestamente riconoscibili come non conformi alla linea inbred o al componente non supera:

    aa) 

    per la produzione di sementi di base:

    i) 

    alla fioritura: 0,1 %;

    ii) 

    alla maturazione: 0,1 %;

    bb) 

    per la produzione di sementi certificate:

    i) 

    piante del componente maschile che hanno rilasciato il polline quando le piante del componente femminile presentano stigmi ricettivi: 0,1 %;

    ii) 

    piante del componente femminile:

    — 
    alla fioritura: 0,3 %,
    — 
    alla maturazione: 0,1 %.
    b) 

    Per la produzione di sementi certificate di varietà ibride vanno rispettate le altre norme o condizioni seguenti:

    aa) 

    una quantità sufficiente di polline è rilasciata dalle piante del componente maschile quando le piante del componente femminile presentano stigmi ricettivi;

    bb) 

    quando le piante del componente femminile presentano stigmi ricettivi, la percentuale di piante di questo componente che ha rilasciato o rilascia polline non supera lo 0,1 %.

    c) 

    Le colture di varietà ad impollinazione libera o di varietà sintetiche di Sorghum spp. sono conformi alle norme seguenti: il numero di piante della specie coltivata manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non supera:

    — 
    per la produzione di sementi di base: 1 per 30 m2,
    — 
    per la produzione di sementi certificate: 1 per 10 m2.
    D. 

    Zea mays :

    a) 

    La percentuale in numero di piante manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà, alla linea inbred o al componente non supera:

    aa) 

    per la produzione di sementi di base:

    i) 

    linee inbred: 0,1 %;

    ii) 

    ibrido semplice, ciascun componente: 0,1 %;

    iii) 

    varietà ad impollinazione libera: 0,5 %;

    bb) 

    per la produzione di sementi certificate:

    i) 

    componente di varietà ibride:

    — 
    linee inbred: 0,2 %,
    — 
    ibrido semplice: 0,2%,
    — 
    varietà ad impollinazione libera: 1,0 %;
    ii) 

    varietà ad impollinazione libera: 1,0 %.

    b) 

    Per la produzione di sementi di varietà ibride, vanno rispettate le altre norme o condizioni seguenti:

    aa) 

    una sufficiente quantità di polline è rilasciata dalle piante del componente maschile quando le piante del componente femminile sono in fioritura;

    bb) 

    ove necessario, è effettuata l’emasculazione;

    cc) 

    quando il 5 % o più delle piante del componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di questo componente che ha rilasciato o rilascia polline non supera:

    — 
    1 % in ciascuna ispezione ufficiale in loco, e
    — 
    2 % nell’insieme delle ispezioni ufficiali in loco.

    Si considera che le piante abbiano rilasciato o rilascino polline se, su una lunghezza di 50 mm o più dell’asse centrale o delle ramificazioni laterali dell’infiorescenza, le antere sono fuoriuscite dalle glume ed hanno rilasciato o rilasciano polline.

    4.

    Ibridi di Secale cereale

    a) La coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un’impollinazione estranea indesiderabile.



    Coltura

    Distanza minima

    —  per la produzione di sementi di base

     

    —  con ricorso alla maschiosterilità

    1 000 m

    —  senza ricorso alla maschiosterilità

    600 m

    —  per la produzione di sementi certificate

    500 m

    b) La coltura presenta un’identità e una purezza sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti, compresa la maschiosterilità.

    In particular, the crop shall conform to the In particolare, la coltura è conforme alle altre norme o condizioni seguenti: other standards or conditions:

    i) 

    il numero di piante della specie coltivata manifestamente riconoscibili come non conformi al componente non supera:

    — 
    per la produzione di sementi di base: 1 per 30 m2,
    — 
    per la produzione di sementi certificate: 1 per 10 m2; questa norma si applica solo alle ispezioni ufficiali in loco del componente femminile;
    ii) 

    per le sementi di base, se si ricorre alla maschiosterilità, il livello di sterilità del componente maschiosterile è almeno del 98 %.

    c) Se del caso, le sementi certificate sono prodotte in una coltivazione mista combinando un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che ripristina la fertilità maschile.

    ▼M43

    5.

    Colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta e xTriticosecale autoimpollinante e colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di Hordeum vulgare mediante una tecnica diversa dalla maschiosterilità citoplasmatica (CMS)

    a) 

    La coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un’impollinazione estranea indesiderabile:

    — 
    la distanza minima tra il componente femminile e qualsiasi altra varietà della stessa specie, fuorché una coltura del componente maschile, è di 25 m,
    — 
    questa distanza può non essere rispettata se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione esterna indesiderabile.
    b) 

    La coltura presenta un’identità e una purezza sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti.

    Se le sementi sono prodotte utilizzando un agente chimico ibridizzante, la coltura è conforme alle altre norme o condizioni seguenti:

    i) 

    la purezza varietale minima di ciascun componente è la seguente:

    — 
    Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum e Triticum aestivum subsp. spelta: 99,7 %,
    — 
    xTriticosecale autoimpollinante: 99,0 %;
    ii) 

    l’ibridità minima è del 95 %. La percentuale di ibridità va valutata in conformità dei metodi eventualmente seguiti a livello internazionale. Nei casi in cui l’ibridità è determinata nel corso dell’esame delle sementi prima della certificazione, non è necessario valutarla nel corso dell’ispezione in loco.

    ▼M39

    5 bis.

    Colture destinate alla produzione di sementi di base e certificate di ibridi di Hordeum vulgare mediante la tecnica CMS:

    a) 

    La coltura è conforme alle seguenti norme per quanto concerne le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un'impollinazione estranea indesiderabile:



    Coltura

    Distanza minima

    Per la produzione di sementi di base

    100 m

    Per la produzione di sementi certificate

    50 m

    b) 

    La coltura presenta un'identità varietale e una purezza varietale sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti.

    In particolare, la coltura è conforme alle norme seguenti:

    i) 

    la percentuale in numero di piante manifestamente riconoscibili come non conformi al tipo non supera:

    — 
    per le colture destinate alla produzione di sementi di base, 0,1 % per la linea mantenitrice e per la linea ristoratrice e 0,2 % per il componente femminile CMS,
    — 
    per le colture destinate alla produzione di sementi certificate, 0,3 % per il ristoratore e il componente femminile CMS e 0,5 % se il componente femminile CMS è un singolo ibrido.
    ii) 

    il livello di maschiosterilità del componente femminile è almeno:

    — 
    99,7 % per le colture destinate alla produzione di sementi di base,
    — 
    99,5 % per le colture destinate alla produzione di sementi certificate;
    iii) 

    i requisiti di cui al punto i) e ii) sono verificati durante controlli ufficiali a posteriori;

    c) 

    Le sementi certificate possono essere prodotte in una coltivazione mista combinando un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che ripristina la fertilità.

    ▼M42

    6.

    La coltura è praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle sementi.

    La coltura soddisfa inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena («ORNQ») previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031 ( 3 ), nonché le misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

    La presenza di ORNQ sulle colture soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:



    Funghi e oomiceti

    ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

    Piante da impianto (genere o specie)

    Soglie per la produzione di sementi pre-base

    Soglie per la produzione di sementi di base

    Soglie per la produzione di sementi certificate

    Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

    Oryza sativa L.

    Non più di 2 piante sintomatiche per 200 m2 riscontrate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo delle piante di ciascuna coltura.

    Non più di 2 piante sintomatiche per 200 m2 riscontrate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo delle piante di ciascuna coltura.

    Sementi certificate di prima riproduzione (C1):

    non più di 4 piante sintomatiche per 200 m2 riscontrate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo delle piante di ciascuna coltura.

    Sementi certificate di seconda riproduzione (C2):

    non più di 8 piante sintomatiche per 200 m2 riscontrate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo delle piante di ciascuna coltura.

    Nematodi

    ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

    Piante da impianto

    (genere o specie)

    Soglie per la produzione di sementi pre-base

    Soglie per la produzione di sementi di base

    Soglie per la produzione di sementi certificate

    Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

    Oryza sativa L.

    0 %

    0 %

    0 %

    ▼M36

    7.

    Il rispetto delle altre norme o condizioni sopra menzionate va verificato, nel caso delle sementi di base, durante ispezioni ufficiali in loco e, nel caso delle sementi certificate, durante ispezioni ufficiali in loco o durante ispezioni effettuate sotto controllo ufficiale.

    Tali ispezioni in loco vanno effettuate alle seguenti condizioni:

    A. 

    La condizione o lo stadio di sviluppo della coltura consentono un esame adeguato.

    B. 

    Il numero minimo di ispezioni in loco che sono effettuate è:

    ▼M43

    a) 

    per Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale: 1;

    ▼M36

    b) 

    for Sorghum spp. e Zea mays durante il periodo di fioritura:

    aa) 

    varietà ad impollinazione libera: 1;

    bb) 

    linee inbred o ibridi: 3.

    Se la coltura precedente, dell’anno in corso o dell’anno prima, è costituita da Sorghum spp. e Zea mays, va effettuata almeno una ispezione in loco specifica per verificare il rispetto delle disposizioni stabilite al punto 1 del presente allegato.

    C. 

    Le dimensioni, il numero e la distribuzione delle parcelle del campo da ispezionare per verificare il rispetto delle disposizioni del presente allegato sono determinati con metodi appropriati.




    ALLEGATO II

    CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI

    1.

    Le sementi presentano un’identità e una purezza varietale sufficienti o, nel caso di sementi di una linea inbred, un’identità e una purezza sufficienti per quanto riguarda le loro caratteristiche. Per le sementi di varietà ibride, le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle caratteristiche dei componenti.

    In particolare, le sementi delle specie sotto elencate sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti:

    ▼M43

    A. 

    Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, esclusi i rispettivi ibridi



    Categoria

    Purezza varietale minima

    (%)

    Sementi di base

    99,9

    Sementi certificate, 1a generazione

    99,7

    Sementi certificate, 2a generazione

    99,0

    La purezza varietale minima è controllata principalmente durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell’allegato I.

    ▼M36

    B. 

    Varietà autoimpollinanti di xTriticosecale, esclusi gli ibridi



    Categoria

    Purezza varietale minima

    (%)

    Sementi di base

    99,7

    Sementi certificate, 1a generazione

    99,0

    Sementi certificate, 2a generazione

    98,0

    La purezza varietale minima è controllata principalmente durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell’allegato I.

    ▼M43

    C. 

    Ibridi di Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta e xTriticosecale autoimpollinante

    La purezza varietale minima delle sementi della categoria «sementi certificate» è del 90 %.

    Nel caso di sementi di Hordeum vulgare prodotte mediante CMS, la purezza varietale minima è dell’85 %. Le impurità diverse dal ristoratore non superano il 2 %.

    La purezza varietale minima è valutata durante controlli ufficiali a posteriori su una proporzione adeguata di campioni.

    ▼M36

    D. 

    Sorghum spp. e Zea mays :

    Se per la produzione di sementi certificate di varietà ibride sono stati utilizzati un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che non ripristina la fertilità maschile, le sementi sono prodotte:

    — 
    mescolando, in proporzioni adeguate alla varietà, i lotti di sementi prodotte utilizzando, da un lato, un componente femminile maschiosterile e, dall’altro, un componente femminile maschiofertile, oppure
    — 
    coltivando il componente femminile maschiosterile e il componente femminile maschiofertile, in proporzioni adeguate alla varietà. Le proporzioni di questi componenti sono controllate durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell’allegato I.
    E. 

    ▼M39

    Ibridi di Secale cereale e ibridi CMS di Hordeum vulgare

    ▼M36

    Le sementi possono essere definite «sementi certificate» soltanto in base ai risultati di un controllo ufficiale a posteriori, su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente, eseguito durante il periodo vegetativo delle sementi per le quali è stata presentata una domanda di certificazione come «sementi certificate». Tale controllo ha lo scopo di verificare se le sementi di base soddisfano i criteri stabiliti per le sementi di base dalla presente direttiva in materia di identità e di purezza, relativamente alle caratteristiche dei componenti, compresa la maschiosterilità.

    2.

    Le sementi sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti per quanto riguarda la facoltà germinativa, la purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

    A. 

    Tabella:



    Facoltà germinativa minima

    Facoltà germinativa minima

    (% del seme puro)

    Purezza specifica minima

    (% in peso)

    Contenuto massimo (numero) di semi di altre specie di piante, compresi i grani rossi di Oryza sativa, in un campione del peso indicato nell’allegato III, colonna 4

    (totale per colonna)

    Altre specie di piante (a)

    Grani rossi di Oryza sativa

    Altre specie di cereali

    Specie di piante diverse da cereali

    Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentum

    Raphanus raphanistrum, Agrostemma githago

    Panicum spp.

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    ►M43  Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta: ◄

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    —  sementi di base

    85

    99

    4

     

    1 (b)

    3

    0 (c)

    1

     

    —  sementi certificate di 1a e 2a generazione

    85 (d)

    98

    10

     

    7

    7

    0 (c)

    3

     

    Avena nuda:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    —  sementi di base

    75

    99

    4

     

    1 (b)

    3

    0 (c)

    1

     

    —  sementi certificate di 1a e 2a generazione

    75 (d)

    98

    10

     

    7

    7

    0 (c)

    3

     

    Oryza sativa:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    —  sementi di base

    80

    98

    4

    1

     

     

     

     

    1

    —  sementi certificate di 1a generazione

    80

    98

    10

    3

     

     

     

     

    3

    —  sementi certificate di 2a generazione

    80

    98

    15

    5

     

     

     

     

    3

    Secale cereale:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    —  sementi di base

    85

    98

    4

     

    1 (b)

    3

    0 (c)

    1

     

    —  sementi certificate

    85

    98

    10

     

    7

    7

    0 (c)

    3

     

    Phalaris canariensis:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    —  sementi di base

    75

    98

    4

     

    1 (b)

     

    0 (c)

     

     

    —  sementi certificate

    75

    98

    10

     

    5

     

    0 (c)

     

     

    Sorghum spp.

    80

    98

    0

     

     

     

     

     

     

    xTriticosecale:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    —  sementi di base

    80

    98

    4

     

    1 (b)

    3

    0 (c)

    1

     

    —  sementi certificate di 1a e 2a generazione

    80

    98

    10

     

    7

    7

    0 (c)

    3

     

    Zea mays

    90

    98

    0

     

     

     

     

     

     

    B. 

    Altre norme o condizioni applicabili quando vi si fa riferimento nella tabella figurante alla sezione II, lettera A, del presente allegato:

    a) 

    il contenuto massimo di semi indicato nella colonna 4 comprende anche i semi delle specie delle colonne da 5 a 10;

    b) 

    un secondo seme non è considerato come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di altre specie di cereali;

    c) 

    la presenza di un seme di Avena fatua, Avena sterilis o Lolium temulentum in un campione del peso prescritto non è considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie;

    d) 

    nel caso delle varietà di Hordeum vulgare (orzo nudo) la facoltà germinativa minima richiesta è ridotta al 75 % delle sementi pure. L’etichetta ufficiale reca la dicitura «Facoltà germinativa minima 75 %».

    ▼M42

    3.

    Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle sementi.

    Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

    La presenza di ORNQ sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:



    Nematodi

    ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

    Piante da impianto

    (genere o specie)

    Soglie per le sementi pre-base

    Soglie per le sementi di base

    Soglie per le sementi certificate

    Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

    Oryza sativa L.

    0 %

    0 %

    0 %

    Funghi

    Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

    Oryza sativa L.

    Praticamente esente

    Praticamente esente

    Praticamente esente

    ▼M42

    4.

    La presenza di corpi fungini sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:



    Categoria

    Numero massimo di corpi fungini, quali sclerozi o ergot, in un campione del peso indicato nella colonna 3 della tabella di cui all’allegato III

    Cereali, esclusi gli ibridi di Secale cereale:

     

    — sementi di base

    1

    — sementi certificate

    3

    Ibridi di Secale cereale:

     

    — sementi di base

    1

    — sementi certificate

    (*1)

    (*1)   

    La presenza di cinque corpi fungini, quali sclerozi o frammenti di sclerozi o ergot, in un campione del peso prescritto è considerata conforme alle norme se un secondo campione dello stesso peso contiene non più di quattro corpi fungini.

    ▼M36




    ALLEGATO III



    PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI

    Specie

    Peso massimo di un lotto

    (tonnellate)

    Peso minimo di un campione prelevato da un lotto

    (grammi)

    Peso del campione per la determinazione del numero prevista nelle colonne da 4 a 10 della tabella dell’allegato II, punto 2, lettera A, e dell’allegato II, punto 3

    (grammi)

    1

    2

    3

    4

    ►M44  Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale, xTriticosecale  ◄

    30

    1 000

    500

    Phalaris canariensis

    10

    400

    200

    Oryza sativa

    30

    500

    500

    ▼M38

    ►M43  Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor  ◄

    30

    900

    900

    ►M43  Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse ◄

    10

    250

    250

    ▼M38

    ►M43  Ibridi di Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse ◄

    30

    300

    300

    ▼M36

    Zea mays, sementi di base di linee inbred

    40

    250

    250

    Zea mays, sementi di base fuorché di linee inbred;

    40

    1 000

    1 000

    Il peso massimo di un lotto non può essere superato di più del 5 %.

    ▼B




    ALLEGATO IV

    Etichetta

    A.    Indicazioni prescritte

    a) 

    Per le sementi di base e le sementi certificate:

    ▼M1

    1. 

    Normativa ►M27  CE ◄ .

    2. 

    Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi.

    ▼M40

    2 bis

    Numero d'ordine attribuito ufficialmente.

    ▼B

    3. 

    Numero di riferimento del lotto.

    ▼M9

    3 bis

    mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso …» (mese, anno)

    o

    mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: «campione preleva to …» (mese, anno).

    ▼B

    4. 

    Specie, ►M20  indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini ◄ .

    ▼M20

    5. 

    Varietà indicata almeno in caratteri latini.

    ▼B

    6. 

    Categoria.

    7. 

    Paese di produzione.

    ▼M4

    8. 

    Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi.

    ▼M6

    8 bis

    In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale.

    ▼M20

    9. 

    Nel caso di varietà ibride o linee inbred:

    — 
    per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammessi conformemente alla direttiva 70/457/CEE:
    il nome di questo componente, con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine «componente»;
    — 
    per le sementi di base negli altri casi:
    il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente»;
    — 
    per le sementi certificate:
    il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine «ibrido».
    10. 

    ▼M7

    In caso di rianalisi, per lo meno della facolta germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato … (mese ed anno)» e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.

    ▼M20

    Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

    ▼B

    b) 

    Per i miscugli di sementi:

    1. 

    «Miscuglio» ... (specie) ►M20  o varietà ◄ .

    2. 

    Servizio che ha proceduto alla chiusura e Stato membro.

    ▼M40

    2 bis

    Numero d'ordine attribuito ufficialmente.

    ▼B

    3. 

    Numero o di riferimento del lotto.

    ▼M9

    3 bis

    Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso …» (mese, anno).

    ▼B

    4. 

    Specie, categoria, varietà, paese di produzione e proporzione in peso di ciascuna delle componenti; ►M20  i nomi delle specie e delle varietà sono indicati almeno in caratteri latini. ◄

    ▼M4

    5. 

    Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi.

    ▼M6

    6. 

    In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granula ti, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale.

    ▼M7

    7. 

    In caso di rianalisi, per lo meno della facolta germinativa di tutte le com ponenti del miscuglio, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizza to … (mese ed anno)» e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.

    ▼M12

    8. 

    La menzione: «Commercializzazione ammessa esclusivamente …» (Stato membro interessato).

    ▼B

    B.    Dimensioni minime

    110 mm × 67 mm

    ▼M20




    ALLEGATO V

    Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro

    A.   Indicazioni prescritte per l'etichetta

    — 
    Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.

    ▼M40

    — 
    Numero d'ordine attribuito ufficialmente.

    ▼M20

    — 
    Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.
    — 
    Varietà, indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola «componente».
    — 
    Categoria.
    — 
    Nel caso di varietà ibride, la parola «ibrido».
    — 
    Numero di riferimento del campo della partita.
    — 
    Peso netto o lordo dichiarato.
    — 
    La menzione «sementi non definitivamente certificate».

    Conformemente alle procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

    B.   Colore dell'etichetta

    L'etichetta è di colore grigio.

    C.   Indicazioni prescritte per il documento

    — 
    Autorità che rilascia il documento.

    ▼M40

    — 
    Numero d'ordine attribuito ufficialmente.

    ▼M20

    — 
    Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza in nomi degli autori, in caratteri latini.
    — 
    Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
    — 
    Categoria.
    — 
    Il numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
    — 
    Numero di riferimento del campo o della partita.
    — 
    Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
    — 
    Quantità di sementi raccolte e numero di colli.
    — 
    Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.
    — 
    Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono.
    — 
    Se del caso, risultati dell'analisi preliminare delle sementi.



    ( 1 ) GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/441/CE della Commissione (GU L 176 del 15.7.2000, pag. 50).

    ( 2 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    ( 3 ) Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

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