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Document 31963Q0688

63/688/CEE: Statuto del Comitato consultivo per la formazione professionale

GU 190 del 30.12.1963, p. 3090–3092 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1963-1964 pag. 86 - 87

Altre edizioni speciali (DA, ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/03/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 06/03/2004

31963Q0688

63/688/CEE: Statuto del Comitato consultivo per la formazione professionale

Gazzetta ufficiale n. 190 del 30/12/1963 pag. 3090 - 3092
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0078
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0086
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 1 pag. 0034
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 1 pag. 0034


Statuto del Comitato consultivo per la formazione professionale (63/688/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 128,

Vista la decisione del Consiglio del 2 aprile 1963 (1) relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale e in particolare il quarto principo, ultimo comma,

Visto il parere della Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

1. Il Comitato consultivo per la formazione professionale, istituito a norma del quarto principio della decisione del Consiglio del 2 aprile 1963 relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale, è composta di 36 membri di cui, per ciascuno degli Stati membri, due rappresentanti del Governo, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei (1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 63 del 20 aprile 1963, pag. 1338/63. lavoratori e due rappresentanti delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro.

Se in uno Stato membro è necessario che talune istituzioni rappresentative, legalmente competenti in materia di formazione professionale, siano rappresentate, esse lo saranno nella categoria di cui fanno parte.

2. Un rappresentante dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e un rappresentante della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica partecipano ai lavori del Comitato senza voto deliberativo.

Articolo 2

Viene nominato un supplente per ciascuno degli Stati membri e per ciascuna delle categorie previste dall'articolo 1, paragrafo 1.

In assenza di un membro o dei due membri di una categoria, il loro supplente partecipa di pieno diritto alle deliberazioni del Comitato.

Quando i due membri sono presenti, il supplente può assistere alle riunioni del Comitato. Può intervenire nella discussione se è invitato dal Presidente, con l'assenso dei membri titolari di cui è supplente. In questo caso non prende parte alle votazioni.

Articolo 3

1. Solo i cittadini degli Stati membri possono essere nominati membri o supplenti del Comitato.

2. Le funzioni di membro e di supplente sono incompatibili con quelle di membro di una Istituzione della Comunità Economica Europea e con quelle di funzionario delle Comunità europee.

Articolo 4

1. I membri e i supplenti sono nominati dal Consiglio su proposta dei Governi degli Stati membri entro due mesi dall'entrata in vigore del presente statuto. La composizione del Comitato deve assicurare un'equa rappresentanza dei vari settori interessati.

2. L'elenco dei membri e supplenti del Comitato viene pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee a titolo informativo.

Articolo 5

La durata del mandato dei membri e dei supplenti è di due anni. Il mandato è rinnovabile.

Articolo 6

In caso di decesso o dimissioni di un membro o di un supplente ovvero qualora non sussistano più le condizioni necessarie per l'esercizio del mandato, il Consiglio provvede, seconde la procedura prevista dall'articolo 4, a sostituire tale membro o supplente per la rimanente durata del mandato.

Articolo 7

Il Comitato è presieduto da un membro della Commissione e da un suo rappresentante che non partecipano al voto.

Articolo 8

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno.

Esso è convocato dal suo Presidente, su iniziativa di quest'ultimo, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei membri.

Le riunioni del Comitato non sono pubbliche.

Articolo 9

Nella convocazione, il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. Altre questioni di competenza del Comitato, proposte alle condizioni previste dal regolamento interno di quest'ultimo, sono aggiunte all'ordine del giorno se la maggioranza dei membri presenti è d'accordo.

Articolo 10

Il Comitato presenta alla Commissione, su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa, pareri motivati su problemi d'importanza generale o di principio riguardanti la formazione professionale. La Commissione trasmette al Comitato tutti i documenti necessari e lo informa dei suoi progetti.

Articolo 11

Il Comitato si pronuncia validamente quando i due terzi dei membri sono presenti o rappresentati.

I pareri devono essere motivati ; essi sono adottati a maggioranza dei voti validamente espressi. Le astensioni sono considerate voti validamente espressi. I pareri esprimono, ove occorra, le opinioni formulate dai vari membri del Comitato, quando questi ultimi lo chiedono.

Articolo 12

Il Presidente, di propria iniziativa oppure su richiesta di uno o più membri, può invitare a partecipare alle riunioni, in qualità di esperto, qualsiasi persona e rappresentante di organizzazioni che abbia una vasta esperienza nel campo della formazione professionale.

Ogni membro del Comitato può farsi assistere in qualsiasi momento da un consigliere tecnico, senza che le spese per questa assistenza tecnica siano a carico della Commissione.

Gli esperti e i consiglieri tecnici non partecipano alla votazione.

Articolo 13

Il Comitato, in conformità delle modalità da determinare nel regolamento interno, può costituire nel suo ambito gruppi di lavoro di cui stabilisce i compiti.

Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili ai gruppi di lavoro.

Articolo 14

Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno che ne precisa i metodi di lavoro.

Il regolamento interno è approvato dal Consiglio, previo parere della Commissione.

Articolo 15

Il segretariato del Comitato è assicurato dai servizi della Commissione. Quest'ultima pone a disposizione del Comitato i locali ed i mezzi necessari per il suo funzionamento.

Articolo 16

Le spese di funzionamento del Comitato sono iscritte nel bilancio della Comunità Economica Europea, nella sezione relativa alla Commissione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. de BLOCK

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