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Document 32023R1465

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione del 14 luglio 2023 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli

    C/2023/4854

    GU L 180 del 17.7.2023, p. 21–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1465/oj

    17.7.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 180/21


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1465 DELLA COMMISSIONE

    del 14 luglio 2023

    che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 221, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La pandemia di COVID-19, le sue ripercussioni sulle filiere alimentari e l'impennata dei prezzi dell'energia e dei fattori di produzione agricoli a partire dall'autunno 2021 hanno messo sotto pressione il settore agricolo. I prezzi dei fattori di produzione sono aumentati considerevolmente in tutti i settori agricoli. I costi dell'energia e dei concimi sono aumentati a causa degli sviluppi geopolitici e geoeconomici anche prima della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, che ha aggravato la situazione e ha avuto un ulteriore impatto fortemente negativo sulle aspettative del mercato.

    (2)

    Di conseguenza, la quota dei costi dell'energia e dei concimi sul totale dei consumi intermedi è notevolmente aumentata nel 2022; l'aumento maggiore ha riguardato le aziende con colture in pieno campo e con colture permanenti, in entrambi i casi a causa della loro esposizione ai costi dei concimi. I prezzi dei concimi sono ancora a livelli storicamente molto elevati. I dati indicano che gli agricoltori hanno reagito riducendo l'impiego di concimi; a oggi le conseguenze negative sulle rese e sulla qualità degli alimenti e dei mangimi sono ancora incerte.

    (3)

    I prezzi di altri fattori di produzione per gli agricoltori e gli operatori della filiera alimentare, come prodotti fitosanitari e trattamenti per la salute degli animali, macchinari e imballaggi, sono aumentati in linea con l'inflazione generale.

    (4)

    I prezzi dei prodotti agricoli erano aumentati anche nel 2022 nel contesto della ripresa dalla pandemia di COVID-19 e delle preoccupazioni circa un approvvigionamento globale sufficiente in seguito dell'attacco della Russia nei confronti dell'Ucraina. Eppure, in alcuni settori quali i settori lattiero-caseario, vitivinicolo o ortofrutticolo, i prezzi elevati non erano stati in grado di compensare il peggioramento dei risultati commerciali dovuto ai maggiori costi dei fattori di produzione.

    (5)

    Di recente i prezzi della maggior parte dei prodotti agricoli, come cereali, semi oleosi, prodotti lattiero-caseari o vino, sono diminuiti in modo considerevole. In alcuni Stati membri e in alcune regioni la situazione è diventata particolarmente difficile in quanto il rapporto tra i prezzi dei fattori di produzione e i prezzi dei prodotti agricoli è peggiorato.

    (6)

    L'aumento dei costi per i produttori ha alimentato prezzi al consumo elevati per i prodotti alimentari in tutta l'Unione, il che ha avuto ripercussioni sull'accessibilità economica dei prodotti alimentari. I dati più recenti mostrano un tasso costantemente elevato di inflazione dei prezzi alimentari sui consumatori, superiore al 15 % in tutta l'Unione. In alcuni Stati membri i valori raggiungono quasi il 40 %. Vi sono prove del fatto che i prezzi elevati hanno inciso sul livello dei consumi in alcuni settori alimentari, come carne, vino o ortofrutticoli. I consumatori hanno spostato la domanda verso prodotti alimentari meno costosi e si sono allontanati da prodotti alimentari biologici, vino e prodotti alimentari protetti da denominazioni di origine e indicazioni geografiche. Tali spostamenti della domanda possono avere un impatto negativo sui rendimenti degli investimenti realizzati dai produttori.

    (7)

    In alcuni settori agricoli e in alcuni Stati membri questo scenario generale di difficoltà economica è stato aggravato da urgenti sfide settoriali.

    (8)

    I recenti eventi meteorologici avversi eccezionali a livello regionale, come la siccità (Spagna, Italia e Portogallo) e le inondazioni (Italia), hanno causato danni consistenti ai produttori agricoli, mettendo in pericolo la loro redditività economica. Sebbene alcuni elementi indichino che tali eventi si verificano in un contesto generale di crescenti rischi per l'agricoltura legati ai cambiamenti climatici, la loro intensità è stata straordinaria.

    (9)

    Per quanto riguarda il settore dei cereali e dei semi oleosi, i fenomeni meteorologici estremi che colpiscono varie regioni produttrici dell'Unione stanno gravemente compromettendo le colture primaverili ed estive, in termini di volume e qualità. Il settore deve far fronte a un calo dei prezzi. Rispetto all'anno scorso i prezzi dei cereali sono diminuiti di circa il 40 %. Ciò crea problemi agli agricoltori, in quanto molti avevano acquistato fattori di produzione costosi negli ultimi mesi e ora si trovavano di fronte a prezzi di mercato per i loro prodotti che difficilmente coprono i costi o, in alcuni casi, non li coprono affatto. Inoltre alcuni agricoltori non hanno potuto seminare i propri campi a causa dei bassi livelli di umidità del suolo e delle scarse disponibilità idriche per l'irrigazione, il che comporterà un calo della produzione e delle rese. Ciò vale in particolare per Cechia, Danimarca, Irlanda, Spagna, Francia, Cipro, Lettonia, Austria, Portogallo, Slovenia e Svezia.

    (10)

    La situazione del mercato nel settore ortofrutticolo è molto difficile a causa dell'elevata inflazione che incide sui consumi, calati secondo le stime almeno del 10 %, ed è aggravata dall'elevato costo dell'energia. L'energia è un fattore di costo importante nella produzione in serra e nella logistica post-raccolta. Di conseguenza, i produttori continuano a subire pressioni sui loro margini, nonostante l'aumento dei prezzi agricoli. Anche il settore del luppolo si trova ad affrontare sfide simili. La situazione interessa diversi Stati membri, in particolare Belgio, Cechia, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Paesi Bassi, Slovenia e Finlandia.

    (11)

    Nel settore della produzione animale i prezzi elevati dei mangimi, insieme al prezzo dell'energia e all'inflazione generale, stanno causando gravi difficoltà ai produttori. Nonostante i prezzi complessivamente favorevoli per le carni bovine, suine e il pollame, i produttori incontrano difficoltà a coprire i costi di produzione. Tali difficoltà sono ancora più marcate nel settore lattiero-caseario, dal momento che i prezzi hanno iniziato a diminuire considerevolmente rispetto ai massimi della fine del 2022. Inoltre i prezzi al consumo dei prodotti alimentari incidono sulla domanda dei consumatori di prodotti di qualità, che costituiscono una quota consistente del reddito degli agricoltori in tali settori. Il settore lattiero-caseario in Lettonia e Lituania si trova in una situazione particolarmente difficile, in quanto i prezzi nazionali del latte sono diminuiti più che in altri Stati membri. Ma anche in Belgio, Cechia, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Austria, Slovenia e Finlandia il settore zootecnico si trova nelle stesse difficoltà.

    (12)

    La contrazione della domanda dovuta all'inflazione, anche nei mercati di esportazione, associata a livelli elevati di offerta, colpisce in particolare il settore vitivinicolo in alcune regioni, in particolare per quanto riguarda i vini rossi e rosati. L'incertezza del mercato vitivinicolo è stata alimentata anche dall'aumento dei costi dei fattori di produzione e da eventi meteorologici irregolari. Germania, Spagna, Francia, Italia e Portogallo risentono particolarmente di questa tendenza.

    (13)

    È possibile che la misura temporanea di distillazione in caso di crisi introdotta nell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/1225 della Commissione (2), che consente agli Stati membri di introdurre programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, non sia sufficiente a rispondere alla situazione a causa della limitazione finanziaria dei programmi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a utilizzare ulteriori risorse finanziarie per rafforzare le proprie dotazioni di bilancio per i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo al fine di finanziare ulteriori operazioni di distillazione alle stesse condizioni di ammissibilità e di sostegno, ad eccezione del termine di attuazione che dovrebbe essere adattato per le operazioni finanziate a norma del presente regolamento. Se uno Stato membro decide di avvalersi di tale possibilità, il contributo finanziario dell'Unione previsto dal presente regolamento dovrebbe essere disponibile in aggiunta alle dotazioni finanziarie di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per gli esercizi finanziari 2023 e 2024.

    (14)

    I prezzi ancora molto elevati dei fattori di produzione, il calo dei prezzi dei prodotti agricoli e i problemi che interessano alcuni settori e Stati membri possono causare problemi di liquidità ai produttori agricoli. Gli Stati membri hanno fatto ricorso a misure di aiuto di Stato ai sensi delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato per cercare di rispondere alla situazione.

    (15)

    La Commissione ha deciso di predisporre due pacchetti di sostegno di emergenza nel settore agricolo a favore di alcuni Stati membri per compensare gli agricoltori nei settori più colpiti dei cereali e dei semi oleosi: i regolamenti di esecuzione (UE) 2023/739 (4) e (UE) 2023/1343 (5) della Commissione miravano ad affrontare gli effetti negativi causati dalla pressione sui prezzi in detti settori. L'attuale terzo pacchetto di sostegno di emergenza riguarda gli agricoltori di altri Stati membri che soffrono di problemi specifici che incidono sulla redditività della produzione agricola.

    (16)

    È pertanto opportuno adottare una misura eccezionale per contribuire ad affrontare i problemi specifici individuati e a prevenire un rapido deterioramento della produzione negli Stati membri che non hanno beneficiato dei due recenti pacchetti di sostegno agricolo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/739 e al regolamento (UE) 2023/1343.

    (17)

    Le difficoltà menzionate costituiscono problemi specifici ai sensi dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Esse non possono essere prontamente affrontate mediante misure adottate a norma degli articoli 219 o 220 di tale regolamento. La situazione non è specificamente collegata a una particolare turbativa del mercato esistente o a una precisa minaccia di turbativa del mercato, né è collegata a misure destinate a combattere la diffusione di malattie animali o la perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante.

    (18)

    È opportuno fissare gli importi a disposizione degli Stati membri beneficiari tenendo conto in particolare del loro peso rispettivo nel settore agricolo dell'Unione, sulla base dei massimali netti per i pagamenti diretti di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Gli importi per Spagna, Italia e Portogallo dovrebbero tenere conto del fatto che questi paesi sono i principali Stati membri interessati dagli eventi meteorologici avversi eccezionali. Gli importi per Lettonia e Lituania dovrebbero tenere conto del fatto che questi paesi fanno fronte a una situazione particolarmente difficile nel settore lattiero-caseario.

    (19)

    Gli Stati membri beneficiari dovrebbero distribuire l'aiuto attraverso i canali più efficaci sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengano conto dell'entità delle difficoltà e dei danni economici subiti dagli agricoltori interessati. Essi dovrebbero garantire che gli agricoltori siano i beneficiari finali dell'aiuto ed evitare distorsioni del mercato o della concorrenza.

    (20)

    Poiché gli importi assegnati agli Stati membri beneficiari risponderebbero solo in parte alle difficoltà economiche incontrate dagli agricoltori, tali Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere un sostegno supplementare nazionale ai produttori, alle condizioni ed entro i termini stabiliti dal presente regolamento.

    (21)

    Per concedere agli Stati membri beneficiari la flessibilità necessaria a distribuire l'aiuto in funzione delle circostanze degli agricoltori interessati, dovrebbero essere autorizzati a cumularlo con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, evitando sovracompensazioni agli agricoltori.

    (22)

    Al fine di evitare sovracompensazioni, gli Stati membri beneficiari dovrebbero tenere conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche in questione.

    (23)

    Poiché l'aiuto dell'Unione è fissato in euro, è necessario, al fine di garantire un'applicazione uniforme e simultanea, fissare una data per la conversione in valuta nazionale dell'importo stanziato per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, come Cechia, Danimarca e Svezia. Dato che il presente regolamento non prevede un termine per la presentazione delle domande di aiuto, ai fini dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione (7), è opportuno considerare la data di entrata in vigore del presente regolamento come il fatto generatore del tasso di cambio.

    (24)

    Per motivi di bilancio, l'Unione dovrebbe finanziare le spese sostenute dagli Stati membri beneficiari solo se tali spese sono effettuate entro una determinata data di ammissibilità. Il sostegno a questa misura eccezionale dovrebbe quindi essere versato entro il 31 gennaio 2024.

    (25)

    Gli Stati membri beneficiari dovrebbero comunicare alla Commissione informazioni dettagliate sull'attuazione del presente regolamento per consentire all'Unione di monitorare l'efficacia della misura introdotta dal presente regolamento.

    (26)

    Per garantire che gli agricoltori ricevano l'aiuto il più presto possibile, è opportuno che gli Stati membri beneficiari possano attuare il presente regolamento quanto prima. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (27)

    La misura prevista nel presente regolamento è conforme al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Un aiuto dell'Unione di importo pari a 330 000 000 EUR è messo a disposizione di Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia per fornire un sostegno eccezionale agli agricoltori alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

    2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 utilizzano gli importi di cui all'articolo 3 per misure volte a compensare gli agricoltori dei settori più colpiti, come allevamento, ortofrutticoli, vino, cereali e semi oleosi, per le perdite economiche che incidono sulla redditività dei produttori agricoli.

    3.   Le misure sono adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengono conto delle perdite economiche subite dagli agricoltori colpiti e garantiscono che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza.

    4.   Gli Stati membri garantiscono che, quando gli agricoltori non sono i beneficiari diretti dell'aiuto, il vantaggio economico dell'aiuto dell'Unione è integralmente trasferito su di loro.

    5.   Le spese sostenute dagli Stati membri di cui al paragrafo 1 in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 2 sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 31 gennaio 2024.

    6.   Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento è la data di entrata in vigore del presente regolamento.

    7.   Le misure di cui al presente regolamento possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che attuano i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo possono utilizzare inoltre le proprie dotazioni finanziarie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento per finanziare la misura di distillazione temporanea in caso di crisi di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/1225 secondo gli stessi requisiti e condizioni ivi previsti, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 6, primo comma.

    2.   Le operazioni di distillazione finanziate a norma del presente regolamento possono essere attuate successivamente al 15 ottobre 2023. In tal caso gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 5, l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 17, gli articoli da 40 a 43 e gli articoli 51, 52, 54, 59, 63 e 65 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) continuano ad applicarsi a tali operazioni e ai pagamenti per esse effettuati. Analogamente gli articoli 1 e 2, l'articolo 43, gli articoli da 48 a 54 e l'articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione (9), gli articoli 1, 2 e 3, gli articoli da 19 a 23, gli articoli da 25 a 31, l'articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, e gli articoli da 33 a 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione (10) continuano ad applicarsi mutatis mutandis. Inoltre, l'articolo 5, l'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, e gli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (11) continuano ad applicarsi alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per tali operazioni di distillazione.

    3.   Le operazioni di distillazione finanziate a norma del presente regolamento sono attuate con sufficiente anticipo per consentire pagamenti conformemente alla data di ammissibilità dei pagamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 5.

    4.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno supplementare nazionale per le operazioni di distillazione finanziate a norma del presente regolamento fino a un massimo del 200 %, in linea con il sostegno nazionale supplementare di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

    5.   Il sostegno finanziario dell'Unione versato per le operazioni di distillazione finanziate a norma del paragrafo 1 è considerato contributo finanziario dell'Unione per l'esercizio in cui gli Stati membri effettuano i pagamenti.

    Articolo 3

    1.   La spesa dell'Unione sostenuta conformemente agli articoli 1 e 2 non supera l'importo totale di:

    a)

    3 912 118 EUR per il Belgio;

    b)

    6 862 150 EUR per la Cechia;

    c)

    6 352 520 EUR per la Danimarca;

    d)

    35 767 119 EUR per la Germania;

    e)

    1 722 597 EUR per l'Estonia;

    f)

    9 529 841 EUR per l'Irlanda;

    g)

    15 773 591 EUR per la Grecia;

    h)

    81 082 911 EUR per la Spagna;

    i)

    53 100 820 EUR per la Francia;

    j)

    3 371 029 EUR per la Croazia;

    k)

    60 547 380 EUR per l'Italia;

    l)

    574 358 EUR per Cipro;

    m)

    6 796 780 EUR per la Lettonia;

    n)

    10 660 962 EUR per la Lituania;

    o)

    462 680 EUR per il Lussemburgo;

    p)

    240 896 EUR per Malta;

    q)

    4 995 081 EUR per i Paesi Bassi;

    r)

    5 529 091 EUR per l'Austria;

    s)

    11 619 548 EUR per il Portogallo;

    t)

    1 234 202 EUR per la Slovenia;

    u)

    4 269 959 EUR per la Finlandia;

    v)

    5 594 367 EUR per la Svezia.

    2.   Gli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possono concedere un sostegno supplementare nazionale per le misure adottate in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, fino a un massimo del 200 % dell'importo corrispondente stabilito al paragrafo 1, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza o sovracompensazioni.

    3.   Gli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e quelli che utilizzano le loro dotazioni finanziarie per finanziare la misura di distillazione temporanea in caso di crisi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, versano il sostegno supplementare di cui, rispettivamente, al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 2, paragrafo 4, entro il 31 gennaio 2024.

    Articolo 4

    Al fine di evitare sovracompensazioni, nell'erogare il sostegno a norma del presente regolamento, gli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, tengono conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche in questione.

    Articolo 5

    1.   Senza indugio e comunque entro il 30 settembre 2023 gli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, comunicano alla Commissione quanto segue relativamente alle misure attuate ai sensi dell'articolo 1:

    a)

    una descrizione delle misure da adottare;

    b)

    i criteri utilizzati per determinare i metodi per la concessione dell'aiuto e le ragioni della distribuzione dell'aiuto tra gli agricoltori;

    c)

    l'effetto previsto delle misure al fine di compensare gli agricoltori delle perdite economiche;

    d)

    le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell'effetto previsto delle misure;

    e)

    le azioni intraprese per evitare le distorsioni della concorrenza e sovracompensazioni;

    f)

    la previsione dei pagamenti delle spese dell'Unione ripartite per mese fino al 31 gennaio 2024;

    g)

    il livello di sostegno supplementare concesso a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;

    h)

    le azioni intraprese per controllare l'ammissibilità degli agricoltori e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

    2.   Entro il 15 giugno 2024 gli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 1, notificano alla Commissione gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo, se del caso, tra aiuto dell'Unione e aiuto supplementare nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2023/1225 della Commissione, del 22 giugno 2023, recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nel settore vitivinicolo in taluni Stati membri e in deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione (GU L 160 del 26.6.2023, pag. 12).

    (3)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/739 della Commissione, del 4 aprile 2023, che stabilisce una misura di emergenza a sostegno dei settori dei cereali e dei semi oleosi in Bulgaria, Polonia e Romania (GU L 96 del 5.4.2023, pag. 80).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1343 della Commissione, del 30 giugno 2023, che stabilisce una misura di emergenza a sostegno dei settori dei cereali e dei semi oleosi in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia (GU L 168 del 3.7.2023, pag. 22).

    (6)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

    (7)  Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95).

    (8)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

    (9)  Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 1).

    (10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 23).

    (11)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).


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