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Document 32023D1431
Commission Implementing Decision (EU) 2023/1431 of 30 June 2023 concerning exemptions from the extended anti-dumping duty on certain bicycle parts originating in the People’s Republic of China pursuant to Regulation (EC) No 88/97
Decisione di esecuzione (UE) 2023/1431 della Commissione del 30 giugno 2023 relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97
Decisione di esecuzione (UE) 2023/1431 della Commissione del 30 giugno 2023 relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97
C/2023/4318
GU L 175 del 10.7.2023, p. 17–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 175/17 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1431 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2023
relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (2), in particolare l’articolo 3,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/45 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 per quanto riguarda l’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (3),
visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (4), in particolare gli articoli da 4 a 7,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1) |
Le importazioni di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») sono soggette a un dazio antidumping («dazio esteso») in seguito all’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Cina. |
(2) |
A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 alla Commissione è conferito il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l’esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping. |
(3) |
Tali misure di attuazione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97 («regolamento di esenzione»), che istituisce il sistema di esenzione specifico. |
(4) |
Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette («soggetti esentati»). |
(5) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/611 (5) del 17 marzo 2023, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco aggiornato dei soggetti sotto esame e l’elenco dei soggetti esentati. |
(6) |
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento di esenzione. |
1. DOMANDE DI ESENZIONE
(7) |
Tra il 15 luglio 2020 e il 1o febbraio 2023 la Commissione ha ricevuto le domande di esenzione dei soggetti di cui alle tabelle 1 e 2, corredate delle informazioni necessarie per stabilirne l’ammissibilità a norma dell’articolo 4 del regolamento di esenzione. |
(8) |
Ai soggetti che hanno richiesto l’esenzione è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all’ammissibilità delle rispettive domande. |
(9) |
Le osservazioni presentate da Decathlon Sp. z o.o. Polonia in merito alla data di decorrenza degli effetti della sospensione dei pagamenti dei dazi per i soggetti sotto esame sono state trattate e respinte nei considerando da 22 a 27 della decisione di esecuzione (UE) 2022/1461 della Commissione del 26 agosto 2022 (6). |
(10) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, in attesa di una decisione sul merito delle domande pervenute da tali soggetti, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica dai soggetti elencati nelle seguenti tabelle 1 e 2 è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto le rispettive domande debitamente documentate a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esenzione. |
2. AUTORIZZAZIONE DI ESENZIONE
(11) |
L’esame del merito della domanda presentata dal soggetto di cui alla tabella 1 è stato concluso. Tabella 1
|
(12) |
Durante tale esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della Cina era inferiore al 60 % del valore complessivo delle parti di tutte le biciclette assemblate dal soggetto indicato nella tabella 1. |
(13) |
Di conseguenza la Commissione ha concluso che le operazioni di assemblaggio del soggetto indicato nella tabella 1 non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. |
(14) |
Per questo motivo e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, il soggetto indicato nella tabella 1 soddisfa le condizioni stabilite per essere esentato dal pagamento del dazio esteso. |
(15) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, gli effetti dell’esenzione dovrebbero decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente documentata a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esenzione. Le obbligazioni doganali relative al dazio esteso a carico del soggetto che ha richiesto l’esenzione dovrebbero pertanto essere considerate nulle a partire dalla stessa data. |
(16) |
Il soggetto interessato è stato informato delle conclusioni della Commissione sul merito delle domande e gli è stata data la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. |
(17) |
Poiché l’esenzione si applica soltanto al soggetto specificamente indicato nella tabella 1, è opportuno che tale soggetto notifichi senza indugio alla Commissione (7) ogni eventuale modifica di questa esenzione (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell’indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio). |
(18) |
In caso di modifica dei dati di riferimento, è opportuno che il soggetto esentato fornisca le informazioni pertinenti, anche riguardo a ogni eventuale modifica della sua attività connessa alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà di conseguenza i dati di riferimento. |
3. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME
(19) |
L’esame del merito delle domande presentate dai soggetti di cui alla tabella 2 è in corso. In attesa di una decisione sul merito delle domande da essi presentate, il pagamento, da parte di tali soggetti, del dazio esteso è sospeso. |
(20) |
Poiché le sospensioni si applicano soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella 2, è opportuno che tali soggetti notifichino senza indugio alla Commissione (8) ogni eventuale modifica che li riguarda (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell’indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio). |
(21) |
In caso di modifica dei dati di riferimento, è opportuno che il soggetto interessato fornisca le informazioni pertinenti, anche riguardo a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati di riferimento relativi a tali soggetti. Tabella 2
|
4. AGGIORNAMENTO DEI DATI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI SOGGETTI ESENTATI
(22) |
I soggetti esentati di cui alla tabella 3 hanno notificato alla Commissione tra il 28 giugno 2022 e il 10 marzo 2023 modifiche dei rispettivi nomi e indirizzi. Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono sulle operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione o sospensione stabilite nel regolamento di esenzione. |
(23) |
Sebbene l’esenzione di tali soggetti dal dazio esteso, autorizzata a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, resti inalterata, è opportuno aggiornare i dati relativi a tali soggetti. Tabella 3
|
5. DOMANDA DI ESENZIONE RITENUTA INAMMISSIBILE
(24) |
L’8 luglio 2022 il soggetto di cui alla tabella 4 ha presentato una domanda di esenzione che è stata ritenuta inammissibile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di esenzione, in quanto non soddisfaceva le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2. Tabella 4
|
(25) |
Il soggetto elencato nella tabella 4 è stato informato delle conclusioni della Commissione e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Non sono pervenute ulteriori osservazioni sulle conclusioni della Commissione. |
6. SOGGETTO PER IL QUALE L’AUTORIZZAZIONE DI ESENZIONE È REVOCATA
(26) |
L’8 settembre 2022 è stato notificato alla Commissione che il soggetto esentato indicato nella tabella 5 era stato liquidato e aveva cessato le sue attività. In particolare, il 18 luglio 2022 l’autorità giurisdizionale italiana ha constatato il fallimento di Cicli Elios srl. |
(27) |
Di conseguenza, la Commissione ha concluso che l’autorizzazione di esenzione concessa a Cicli Elios srl dovrebbe essere revocata a decorrere dal 18 luglio 2022, a norma dell’articolo 10 del regolamento di esenzione. |
(28) |
Il soggetto elencato nella tabella 5 è stato informato delle conclusioni della Commissione e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. |
(29) |
La società Cicli Elios srl ha presentato osservazioni in cui ha chiesto alla Commissione di riconsiderare la revoca della sua autorizzazione all’esenzione. |
(30) |
La Commissione, dopo aver debitamente valutato la richiesta, ha concluso che non sono state addotte nuove argomentazioni a sostegno di una nuova valutazione delle conclusioni precedentemente comunicate. La revoca dell’autorizzazione di esenzione è stata pertanto confermata e il soggetto interessato ne è stato informato. Tabella 5
|
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il soggetto di cui alla tabella figurante nel presente articolo è esentato dall’estensione, stabilita dal regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo imposto sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dal regolamento (CEE) n. 2474/93 alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti dell’esenzione decorrono dalla data di ricezione della domanda di tale soggetto. Tale data è indicata nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.
L’esenzione si applica soltanto al soggetto specificamente indicato nella tabella figurante nel presente articolo.
Il soggetto esentato notifica senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica del nome o dell’indirizzo, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse a operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione.
Soggetto esentato
Codice addizionale TARIC |
Nome |
Indirizzo |
Data di decorrenza degli effetti |
C720 |
Propain Bicycles GmbH |
Schachenstraße 39, 88267 Vogt - Germania |
1.7.2021 |
Articolo 2
I soggetti di cui alla tabella figurante nel presente articolo sono sotto esame a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97.
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97, ha effetto a decorrere dalla data di ricezione delle rispettive domande di sospensione di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.
La sospensione del pagamento si applica solo ai soggetti sotto esame specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo.
I soggetti sotto esame notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica delle loro operazioni di assemblaggio connesse alle condizioni di sospensione, fornendo tutte le informazioni pertinenti come elementi di prova. Tali modifiche comprendono, tra l’altro, ogni modifica del nome, delle attività, della forma giuridica e dell’indirizzo dei soggetti.
Soggetti sotto esame
Codice addizionale TARIC |
Nome |
Indirizzo |
Data di decorrenza degli effetti |
||
C557 |
Berria Bike S.L. |
|
30.3.2022 |
||
C860 |
Profil Bicycles CZ s.r.o. |
|
20.2.2022 |
||
C863 |
Decathlon Sp. z o.o. |
|
21.3.2022 |
||
C896 |
Cyclision s.r.o. |
|
8.8.2022 |
||
C991 |
Bicicletas Mendiz SA. |
|
26.10.2022 |
||
899I |
Adrisport sas |
|
21.4.2023 |
Articolo 3
I dati aggiornati relativi ai soggetti esentati di cui alla tabella figurante nel presente articolo sono indicati nella colonna «Nuovi dati». Gli effetti di tali modifiche decorrono dalla data indicata nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.
I corrispondenti codici addizionali TARIC precedentemente attribuiti a tali soggetti esentati, quali indicati nella colonna «Codice addizionale TARIC», restano invariati.
Soggetti esentati/per i quali vige una sospensione i cui dati sono aggiornati
Codice addizionale TARIC |
Dati di riferimento precedenti |
Nuovi dati |
Data di decorrenza degli effetti |
||||||
C009 |
|
|
1.7.2022 |
||||||
A576 |
|
|
9.2.2023 |
||||||
A726 |
|
|
19.4.2023 |
Articolo 4
La domanda di esenzione presentata dal soggetto di cui alla tabella figurante nel presente articolo è inammissibile e pertanto è respinta in conformità all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 88/97.
Il rigetto ha effetto a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.
Soggetti per i quali è respinta la domanda di esenzione
Nome |
Indirizzo |
Data di decorrenza degli effetti |
||
Cycle Center 53-11 BV |
|
28.7.2022 |
Articolo 5
L’autorizzazione di esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per il soggetto di cui alla tabella figurante nel presente articolo.
La revoca ha effetto a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.
Soggetto per il quale l’autorizzazione di esenzione è revocata
Codice addizionale TARIC |
Nome |
Indirizzo |
Data di decorrenza degli effetti |
||
8605 |
Cicli Elios srl |
|
18.7.2022 |
Articolo 6
Gli Stati membri e i soggetti indicati negli articoli da 1 a 5 sono destinatari della presente decisione, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2023
Per la Commissione
Valdis DOMBROVSKIS
Vicepresidente esecutivo
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.
(3) GU L 16 del 21.1.2020, pag. 7.
(4) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/611 della Commissione, del 17 marzo 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 88/97 relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (GU L 80 del 20.3.2023, pag. 67), allegato II.
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1461 della Commissione, del 26 agosto 2022, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 (GU L 229 del 5.9.2022, pag. 69).
(7) Il soggetto interessato è invitato a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.
(8) I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.