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Document 32023R1427
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1427 of 4 July 2023 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1427 della Commissione del 4 luglio 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1427 della Commissione del 4 luglio 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
C/2023/4680
GU L 175 del 10.7.2023, p. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 175/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1427 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2023
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2023
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
1) |
2) |
3) |
Fogli laminati piatti di acciai non legati, di larghezza compresa fra 1 060 e 1 250 mm, presentati avvolti su bobine. I fogli hanno diversi rivestimenti su ciascun lato. Il rivestimento a contatto con l’acciaio è di alluminio-zinco (i fogli sono galvanizzati per immersione a caldo e lo spessore di uno strato di Zn-Al su entrambe le facce è di circa 4 μm). Tale rivestimento conferisce all’acciaio una maggiore resistenza alla corrosione atmosferica. I fogli sono successivamente preverniciati. Essi sono rivestiti su un lato con un primer polimerico (di spessore di circa 5 μm) e una vernice polimerica di superficie (di spessore di circa 16 μm). Sull’altro lato è apposta una vernice polimerica epossidica (di spessore di circa 5 μm). I fogli sono impiegati nell’industria delle costruzioni. |
7210 70 80 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XV, dalla nota 1 k) del capitolo 72 nonché dal testo dei codici NC 7210 , 7210 70 e 7210 70 80 . Considerate le loro caratteristiche e proprietà oggettive, le merci soddisfano i requisiti della voce 7210 , che riguarda i prodotti laminati piatti placcati o rivestiti. Ai fini delle sottovoci della voce 7210 , i prodotti soggetti a più di un tipo di rivestimento o placcatura vanno classificati secondo l’ultimo processo (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 7210 , note esplicative della sottovoce). I fogli vanno quindi classificati nel codice NC 7210 70 80 come prodotti laminati piatti in altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche. |