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Dokument 32023R0890

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/890 del Consiglio del 28 aprile 2023 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

ST/8178/2023/INIT

GU L 114 del 2.5.2023, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Status legali tad-dokument Fis-seħħ

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/890/oj

2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 114/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/890 DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 2023

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l’articolo 32,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

(2)

A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-426/21 risulta opportuno sopprimere una voce dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.


ALLEGATO

La voce seguente è soppressa dall’elenco riportato nella sezione A (Persone) dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012:

«36.

Nizar AL-ASSAD».


Fuq