EUR-Lex Aċċess għal-liġi tal-Unjoni Ewropea
Dan id-dokument hu mislut mis-sit web tal-EUR-Lex
Dokument 32023R0890
Council Implementing Regulation (EU) 2023/890 of 28 April 2023 implementing Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/890 del Consiglio del 28 aprile 2023 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/890 del Consiglio del 28 aprile 2023 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
ST/8178/2023/INIT
GU L 114 del 2.5.2023, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Fis-seħħ
2.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 114/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/890 DEL CONSIGLIO
del 28 aprile 2023
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l’articolo 32,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
(2) |
A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-426/21 risulta opportuno sopprimere una voce dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
ALLEGATO
La voce seguente è soppressa dall’elenco riportato nella sezione A (Persone) dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012:
«36. |
Nizar AL-ASSAD». |