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Document 32023R0860

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/860 della Commissione del 25 aprile 2023 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per quanto riguarda la trasparenza, la dichiarazione di gestione, l’organismo di coordinamento, l’organismo di certificazione e talune disposizioni per il FEAGA e il FEASR

    C/2023/2656

    GU L 111 del 26.4.2023, p. 23–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/860/oj

    26.4.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 111/23


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/860 DELLA COMMISSIONE

    del 25 aprile 2023

    che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per quanto riguarda la trasparenza, la dichiarazione di gestione, l’organismo di coordinamento, l’organismo di certificazione e talune disposizioni per il FEAGA e il FEASR

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), l’articolo 12, paragrafo 4, l’articolo 53, paragrafo 2, l’articolo 55, paragrafo 7, l’articolo 82, l’articolo 92 e l’articolo 100,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione (2) reca le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) («trasparenza»).

    (2)

    Per facilitare l’accesso del pubblico e aumentare l’accesso alle informazioni pubblicate sui beneficiari del FEAGA e del FEASR, le informazioni pubblicate dagli Stati membri sui rispettivi siti web dovrebbero essere disponibili anche in almeno una delle tre lingue di lavoro della Commissione.

    (3)

    L’articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 prevede che gli Stati membri raccolgano presso i beneficiari le informazioni necessarie alla loro identificazione, compresa, se del caso, l’identificazione del gruppo. È opportuno chiarire che solo il nome e il numero di identificazione IVA o fiscale del soggetto controllante dovrebbero essere pubblicati ex post dallo Stato membro. Detto articolo dovrebbe quindi essere rettificato di conseguenza.

    (4)

    Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, è opportuno chiarire che per tutti i pagamenti, compresi quelli erogati per l’intero esercizio finanziario 2023 sulla base del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), a partire dal 2024 dovrebbe essere usato un modulo comune per la pubblicazione delle informazioni sui beneficiari del FEAGA e del FEASR.

    (5)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 ha abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (4) con effetto dal 1o gennaio 2023. Esso non ha però tenuto conto del fatto che, fino all’anno civile 2022 compreso, alcune disposizioni in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) devono continuare ad applicarsi alle misure attuate a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 228/2013 (6), (UE) n. 229/2013 (7), (UE) n. 1308/2013 (8) e (UE) n. 1144/2014 (9) fino al 31 dicembre 2022, in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per operazioni attuate in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino al termine di tali regimi di aiuto, e per quanto riguarda l’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Si è così creato un vuoto giuridico.

    (6)

    Benché l’articolo 59 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 continui ad essere applicabile ai pagamenti effettuati per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, il capo VI del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 relativo alla trasparenza si applica solo ai pagamenti effettuati a partire dall’esercizio finanziario 2024. Di conseguenza, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 non ha tenuto sufficientemente conto delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 104 del regolamento (UE) 2021/2116 e ha creato un vuoto giuridico per l’esercizio finanziario 2023.

    (7)

    Occorre rettificare l’ambito e la data di applicazione delle disposizioni pertinenti dei regolamenti di esecuzione (UE) 2022/128 e (UE) n. 908/2014. Sebbene le disposizioni relative alle informazioni da pubblicare entro il 31 maggio 2023 continuino a essere quelle di cui all’articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e all’articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, i nuovi criteri di pubblicazione si applicano agli obblighi di pubblicazione a decorrere dal 31 maggio 2024 e pertanto per l’esercizio finanziario 2023.

    (8)

    Per rafforzare la chiarezza giuridica delle informazioni da trasmettere ai beneficiari è necessario rettificare l’articolo 61 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.

    (9)

    È inoltre opportuno precisare che gli Stati membri dovrebbero altresì pubblicare le informazioni sui pagamenti per nuove misure o tipi di interventi che potrebbero essere possibili sulla base della futura legislazione di politica agricola, anche se la misura o il tipo di intervento non sono ancora inclusi nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.

    (10)

    Per tenere conto della necessità di continuare ad applicare determinate disposizioni in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, per agevolare la trasmissione delle informazioni tra gli Stati membri e la Commissione e garantire coerenza nella transizione verso l’attuale quadro legislativo applicabile dal 1o gennaio 2023, gli Stati membri dovrebbero presentare un’unica dichiarazione di gestione che copra le spese a norma del regolamento (UE) 2021/2116 e del regolamento (UE) n. 1306/2013. È pertanto necessario rettificare l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.

    (11)

    Ai fini di una formulazione uniforme in tutto l’atto è opportuno apportare alcune rettifiche agli allegati VIII e IX del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.

    (12)

    È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.

    (13)

    Poiché il presente regolamento prevede rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 che si applicano dal 1o gennaio 2023, le rettifiche dovrebbero applicarsi retroattivamente dal 1o gennaio 2023.

    (14)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 58 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in una delle tre lingue di lavoro della Commissione.».

    Articolo 2

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 è così rettificato:

    1)

    all’articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Le informazioni sull’identificazione dei gruppi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), sono pubblicate ex post dallo Stato membro, conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) 2021/2116.»

    ;

    2)

    all’articolo 58, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Le informazioni di cui all’articolo 98 del regolamento (UE) 2021/2116 in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b), d), e da f) a l), del regolamento (UE) 2021/1060 e le informazioni di cui all’articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda le misure di cui all’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punti da i) a iv), del regolamento (UE) 2021/2116, sono pubblicate in formati aperti e leggibili meccanicamente, come CSV o XLXS, e contengono le informazioni specificate nell’allegato VIII del presente regolamento, compreso il codice dell’operazione e le misure di cui all’allegato IX del presente regolamento.»

    ;

    3)

    l’articolo 61 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 61

    Informazione del beneficiario

    Le informazioni di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) 2021/2116 sono fornite ai beneficiari nei moduli di domanda di aiuto o di sostegno da parte del FEAGA o del FEASR, oppure in altro modo al momento della raccolta dei dati.»

    ;

    4)

    all’articolo 64, secondo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

    «a)

    l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 5, l’articolo 6, l’articolo 7, gli articoli da 21 a 25, l’articolo 27, l’articolo 28, l’articolo 29, l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l’articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4, gli articoli da 31 a 40 e gli articoli da 42 a 47 di tale regolamento di esecuzione continuano ad applicarsi:

    i)

    alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l’anno civile 2022 e anteriormente;

    ii)

    alle misure attuate fino al 31 dicembre 2022 a norma dei regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014;

    iii)

    ai regimi di aiuto di cui all’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), e all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117 in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per operazioni eseguite in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino al termine di tali regimi di aiuto; e

    iv)

    per il FEASR, in relazione alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

    b)

    gli articoli 57 e 59 di tale regolamento di esecuzione continuano ad applicarsi a tutti i pagamenti effettuati sulla base del regolamento (UE) n. 1306/2013 per tutti gli esercizi finanziari fino al 2022 compreso;»;

    5)

    all’articolo 65, terzo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    l’articolo 60 si applica a decorrere dall’esercizio finanziario 2023.»;

    6)

    gli allegati I, VIII e IX sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    L’articolo 2 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

    (5)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

    (6)  Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

    (7)  Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

    (8)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

    (9)  Regolamento (UE) n. Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

    (10)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

    Dichiarazioni di gestione — Organismo pagatore di cui all’articolo 4

    Io sottoscritto/a …, direttore/direttrice dell’organismo pagatore …, presento di seguito i conti dell’organismo pagatore da me presieduto relativi all’esercizio finanziario 16/10/xx – 15/10/xx+1.

    Sulla base della mia valutazione e delle informazioni di cui dispongo, incluse, fra l’altro, le risultanze dell’operato del servizio di controllo interno, dichiaro quanto segue:

    a mia conoscenza i conti in questione forniscono un quadro veridico, completo e accurato delle spese e delle entrate nell’esercizio finanziario sopra menzionato. In particolare, tutti i debiti, gli anticipi, le garanzie e le scorte a me noti sono stati registrati nei conti e tutte le entrate riscosse in relazione al FEAGA e al FEASR sono state debitamente accreditate ai fondi pertinenti;

    il sistema da me attuato fornisce ragionevoli garanzie:

    i)

    che i pagamenti siano legittimi e regolari in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l’anno civile 2022 e anteriormente, per quanto riguarda le misure attuate fino al 31 dicembre 2022 a norma dei regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013, e (UE) n. 1144/2014; per i regimi di aiuto di cui all’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), e all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117 in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per operazioni eseguite in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino al termine di tali regimi di aiuto; e per quanto riguarda il FEASR, in relazione alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nell’ambito dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

    ii)

    che i sistemi di governance di cui all’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) 2021/2116 funzionino correttamente e garantiscano che la spesa sia stata effettuata conformemente all’articolo 37 di tale regolamento;

    iii)

    sulla qualità e l’affidabilità del sistema di comunicazione e dei dati sugli indicatori per quanto riguarda i tipi di interventi di cui al regolamento (UE) 2021/2115 e sul fatto che la spesa coincida con gli output corrispondenti comunicati e sia stata effettuata conformemente ai sistemi di governance applicabili.

    Le spese iscritte nel bilancio sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nel regolamento (UE) 2021/2116.

    Confermo inoltre che sono state predisposte misure antifrode efficaci e proporzionate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116, che tengono conto dei rischi individuati.

    Quanto precede è tuttavia soggetto alle seguenti riserve:

    Confermo infine di non essere a conoscenza di alcuna informazione riservata che potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi economici dell’Unione.

    Firma

    ALLEGATO VIII

    INFORMAZIONI A FINI DI TRASPARENZA A NORMA DELL’ARTICOLO 58

    Nome del beneficiario/persona giuridica/associazione

    Cognome del beneficiario

    Se appartengono a un gruppo, nome del soggetto controllante e numero di identificazione IVA o fiscale

    Comune

    Codice della misura/tipo di intervento/settore di cui all’allegato IX

    Obiettivo specifico (1)

    Data di inizio (2)

    Data di fine (3)

    Importo per operazione nell’ambito del FEAGA

    Totale dell’importo FEAGA per il beneficiario in questione

    Importo per operazione nell’ambito del FEASR

    Totale dell’importo FEASR per il beneficiario in questione

    Importo per operazione cofinanziato

    Importo totale cofinanziato per il beneficiario in questione

    Totale FEASR e importi cofinanziati

    Totale dell’importo UE e dell’importo cofinanziato per il beneficiario in questione

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    50

     

    70

     

    40

    110

    160

     

     

     

     

    Codice A

     

     

     

    20

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Codice B

     

     

     

     

     

    40

     

    25

     

     

     

     

     

     

     

    Codice C

     

     

     

    30

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Codice D

     

     

     

     

     

    30

     

    15

     

     

     

    ALLEGATO IX

    Misura/tipo di intervento/settore di cui all’articolo 58  (4)

    Codice della misura/del tipo di intervento/del settore

    Denominazione della misura/del tipo di intervento/del settore

    Finalità della misura/del tipo di intervento/del settore

     

    Operazioni sotto forma di tipi di intervento per pagamenti diretti di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2115

     

     

    1.

    Sostegno disaccoppiato al reddito

     

    I.1

    Sostegno di base al reddito per la sostenibilità

    Il sostegno di base al reddito è un pagamento per superficie disaccoppiato dalla produzione. L’obiettivo è sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l’Unione per rafforzare la sicurezza alimentare.

    I.2

    Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità

    Il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità è un pagamento per superficie disaccoppiato dalla produzione. L’obiettivo è migliorare la distribuzione dei pagamenti diretti ridistribuendo il sostegno dalle aziende agricole più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni.

    I.3

    Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

    Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori è un pagamento disaccoppiato dalla produzione che fornisce un sostegno al reddito rafforzato ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta. L’obiettivo è modernizzare il settore agricolo attirando i giovani e migliorando così il loro sviluppo imprenditoriale.

    I.4

    Regimi per il clima e l’ambiente

    I regimi ecologici sono un pagamento disaccoppiato dalla produzione. L’obiettivo è indirizzare il sostegno al reddito verso le pratiche agricole benefiche per l’ambiente, il clima e il benessere degli animali.

    I.5

    Pagamenti per i piccoli agricoltori (articolo 28)

    I pagamenti per i piccoli agricoltori sono disaccoppiati dalla produzione e sostituiscono tutti gli altri pagamenti diretti per i beneficiari interessati. L’obiettivo dei pagamenti a favore dei piccoli agricoltori è promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno e ridurre gli oneri amministrativi sia per i beneficiari di piccoli importi che per le autorità di gestione.

     

    2.

    Pagamenti diretti accoppiati

     

    I.6

    Sostegno accoppiato al reddito

    Il sostegno accoppiato al reddito copre i pagamenti per ettaro o per capo legati a produzioni specifiche. L’obiettivo è migliorare la competitività, la sostenibilità e/o la qualità per determinati settori e prodotti che sono particolarmente importanti per ragioni sociali, economiche o ambientali e che incontrano determinate difficoltà.

    I.7

    Pagamento specifico per il cotone

    Il pagamento specifico per il cotone è un pagamento accoppiato concesso per ettaro di superficie ammissibile investita a cotone. Si tratta di un regime obbligatorio per gli Stati membri produttori di cotone per sostenere la produzione di cotone nelle regioni in cui essa è importante per l’economia agricola.

     

    Misure di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013

     

    II.1

    Regime di pagamento di base (titolo III, capo 1, sezioni 1, 2, 3 e 5)

    Il regime di pagamento di base è un pagamento per superficie disaccoppiato dalla produzione gestito in base dei diritti all’aiuto assegnati agli agricoltori. L’obiettivo è sostenere il reddito degli agricoltori, che è in media notevolmente inferiore al reddito medio del resto dell’economia.

    II.2

    Regime di pagamento unico per superficie (articolo 36)

    Il regime di pagamento unico per superficie è un pagamento per superficie disaccoppiato dalla produzione concesso per gli ettari ammissibili dichiarati da un agricoltore. L’obiettivo è sostenere il reddito degli agricoltori, che è in media notevolmente inferiore al reddito medio del resto dell’economia.

    II.3

    Pagamento ridistributivo (titolo III, capo 2)

    Il pagamento ridistributivo è un pagamento disaccoppiato per superficie. L’obiettivo è sostenere le aziende agricole più piccole fornendo loro un sostegno supplementare per i primi ettari dichiarati nell’ambito del pagamento di base.

    II.4

    Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (titolo III, capo 3)

    L’inverdimento è un pagamento disaccoppiato per superficie per ettaro pagato. L’obiettivo è quello di osservare tre pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente: diversificazione delle colture, mantenimento dei prati permanenti e presenza di un’area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

    II.5

    Pagamento per le zone soggette a vincoli naturali (titolo III, capo 4)

    Il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali è un pagamento disaccoppiato per superficie, concesso in aggiunta al pagamento di base agli agricoltori. L’obiettivo è sostenere gli agricoltori che operano in zone soggette a vincoli naturali

    II.6

    Pagamento per i giovani agricoltori (titolo III, capo 5)

    Il pagamento per i giovani agricoltori è un pagamento disaccoppiato dalla produzione che fornisce un sostegno al reddito rafforzato ai giovani agricoltori recentemente insediati per la prima volta. L’obiettivo è promuovere la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore agricolo, il che è essenziale per la competitività del settore agricolo nell’Unione.

    II.7

    Sostegno accoppiato facoltativo (titolo IV, capo 1)

    Il sostegno accoppiato facoltativo copre i pagamenti per ettaro o per capo legati a produzioni specifiche. L’obiettivo è migliorare la competitività e la sostenibilità di settori che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali e che si trovano in difficoltà.

    II.8

    Pagamento specifico per il cotone (titolo IV, capitolo 2)

    Il pagamento specifico per il cotone è un pagamento accoppiato concesso per ettaro di superficie ammissibile investita a cotone. Si tratta di un regime obbligatorio per gli Stati membri produttori di cotone per sostenere la produzione nelle regioni in cui essa è importante per l’economia agricola.

    II.9

    Regime dei piccoli agricoltori (titolo V)

    Il regime dei piccoli agricoltori è disaccoppiato dalla produzione e sostituisce tutti gli altri pagamenti diretti per i beneficiari interessati. L’obiettivo è promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno e ridurre gli oneri amministrativi sia per i beneficiari di piccoli importi che per le autorità di gestione.

    II.10

    Misure di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio  (5)

    Tali pagamenti diretti sono finalizzati a disaccoppiare il sostegno dalla produzione vegetale e animale al fine di migliorare il sostegno al reddito degli agricoltori.

     

    Operazioni sotto forma di interventi settoriali di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115

     

    III.1

    Nel settore ortofrutticolo (articoli da 49 a 53)

    L’obiettivo è sostenere la concentrazione dell’offerta, la competitività e la sostenibilità del settore ortofrutticolo. Ciò avviene tramite le organizzazioni di produttori (OP) o le loro associazioni (AOP) riconosciute in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l’attuazione programmi operativi in conformità del regolamento (UE) 2021/2115. I beneficiari sono le OP e le AOP. I programmi hanno durata compresa tra 3 e 7 anni e sono gestiti in base all’esercizio finanziario. Gli Stati membri devono approvare ogni singolo programma.

    III.2

    Nel settore dei prodotti dell’apicoltura (articoli 54, 55 e 56)

    L’obiettivo è sostenere gli apicoltori, la qualità e il mercato dei prodotti apicoli.

    III.3

    Nel settore vitivinicolo (articoli da 57 a 60)

    L’obiettivo è sostenere la competitività e la sostenibilità del settore vitivinicolo. I programmi sono gestiti dagli Stati membri a livello nazionale nell’ambito del loro piano strategico e sono gestiti in base all’esercizio finanziario. I beneficiari sono i viticoltori, gli operatori del settore vitivinicolo e del commercio di vini o le loro associazioni/organizzazioni. Le operazioni che devono essere approvate dagli Stati membri possono essere annuali o pluriennali.

    III.4

    Nel settore del luppolo (articoli 61 e 62)

    L’obiettivo è sostenere la concentrazione dell’offerta, la competitività e la sostenibilità del settore del luppolo attraverso le organizzazioni di produttori (OP) o le loro associazioni (AOP) riconosciute in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l’attuazione di programmi operativi in conformità del regolamento (UE) 2021/2115. I beneficiari sono le OP o le AOP. I programmi hanno durata compresa tra 3 e 7 anni e sono gestiti in base all’esercizio finanziario. Gli Stati membri devono approvare ogni singolo programma.

    III.5

    Nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola (articoli 63, 64 e 65)

    L’obiettivo è sostenere la concentrazione dell’offerta, la competitività e la sostenibilità del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola attraverso le organizzazioni di produttori (OP) e le loro associazioni (AOP) riconosciute in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l’attuazione di programmi operativi in conformità del regolamento (UE) 2021/2115. I beneficiari sono le OP o le AOP. I programmi hanno durata compresa tra 3 e 7 anni e sono gestiti in base all’esercizio finanziario. Gli Stati membri devono approvare ogni singolo programma.

    III.6

    Negli altri settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a h), k), m), da o) a t) e w), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nei settori riguardanti i prodotti elencati nell’allegato XIII del regolamento (UE) 2021/2115 (articoli 66, 67 e 68)

    L’obiettivo è sostenere la concentrazione dell’offerta, la competitività e la sostenibilità dei settori interessati attraverso le organizzazioni di produttori (OP), le loro associazioni (AOP) riconosciute in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché i gruppi di produttori (GP) temporaneamente approvati dagli Stati membri, e l’attuazione di programmi operativi in conformità del regolamento (UE) 2021/2115. I beneficiari sono le OP, le AOP o i GP. I programmi hanno durata compresa tra 3 e 7 anni e sono gestiti in base all’esercizio finanziario. Gli Stati membri devono approvare ogni singolo programma.

     

    Misure di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013

     

    IV.1

    Intervento pubblico (capo I, sezione 2)

    Quando i prezzi di mercato per taluni prodotti agricoli scendono sotto un livello prestabilito, le autorità pubbliche degli Stati membri possono intervenire per stabilizzare i mercati acquistando forniture eccedenti, che possono quindi essere immagazzinate fino a quando il prezzo di mercato non aumenterà. I soggetti da pubblicare sono i beneficiari dell’aiuto, ossia i soggetti dai quali è stato acquistato il prodotto.

    IV.2

    Aiuto all’ammasso privato (capo I, sezione 3)

    L’aiuto concesso è finalizzato a sostenere temporaneamente i produttori di taluni prodotti relativamente al costo dell’ammasso privato.

    IV.3

    Il programma dell’UE per le scuole, i programmi “Frutta nelle scuole” e “Latte nelle scuole” (capo II, sezione 1)

    L’obiettivo dell’aiuto è sostenere la distribuzione di prodotti agricoli agli alunni nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie allo scopo di accrescere il loro consumo di frutta, verdura e latte e migliorare le loro abitudini alimentari.

    IV.4

    Misure eccezionali (capo I, sezioni 1, 2 e 3)

    Le misure eccezionali concesse a norma dell’articolo 219, paragrafo 1, dell’articolo 220, paragrafo 1, dell’articolo 221, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono finalizzate a sostenere i mercati agricoli a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116.

    IV.5

    Aiuti nel settore ortofrutticolo (capo II, sezione 3)

    I coltivatori sono incoraggiati a unirsi alle organizzazioni di produttori (OP). Queste ricevono aiuto per attuare i programmi operativi in base a una strategia nazionale. L’aiuto concesso è finalizzato ad attenuare le fluttuazioni del reddito dovute alle crisi. L’aiuto viene offerto per le misure di prevenzione e di gestione delle crisi nell’ambito dei programmi operativi, vale a dire: i ritiri dal mercato, la raccolta verde/la mancata raccolta, gli strumenti di promozione e di comunicazione, la formazione, le misure di assicurazione del raccolto, l’aiuto per ottenere prestiti dalle banche e coprire i costi amministrativi per la costituzione di fondi di mutualizzazione (fondi di stabilizzazione detenuti dagli agricoltori).

    IV.6

    Sostegno al settore vitivinicolo (capo II, sezione 4)

    I vari aiuti concessi sono finalizzati a garantire l’equilibrio del mercato e ad aumentare la competitività del vino dell’Unione: sostegno alla promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi e informazione sul consumo responsabile di vino e sul sistema unionale delle denominazioni d’origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP); cofinanziamento dei costi per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, per gli investimenti nelle aziende vinicole e nelle strutture di commercializzazione nonché per l’innovazione; sostegno alla vendemmia verde, ai fondi di mutualizzazione, alle misure di assicurazione del raccolto e alla distillazione dei sottoprodotti.

    IV.7

    Sostegno nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola (capo II, sezione 2)

    Sostegno concesso ai programmi di attività triennali elaborati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali in uno o più dei seguenti ambiti: il monitoraggio e la gestione del mercato nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola; il miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura; il miglioramento della competitività dell’olivicoltura attraverso la modernizzazione; il miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola; il sistema di tracciabilità, la certificazione e la tutela della qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola; la diffusione di informazioni sulle misure adottate dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori o dalle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare la qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola.

    IV.8

    Aiuti nel settore dell’apicoltura (capo II, sezione 5)

    L’aiuto concesso è finalizzato a sostenere il settore attraverso programmi dedicati all’apicoltura allo scopo di migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura.

    IV.9

    Aiuti nel settore del luppolo (capo II, sezione 6)

    Aiuti concessi alle organizzazioni di produttori di luppolo.

     

    Operazione sotto forma di tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all’articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2115

     

    V.1

    Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione

    L’aiuto è finalizzato a compensare gli agricoltori, i silvicoltori e gli altri gestori di terreni per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno connessi a impegni volontari in materia di ambiente, clima e altri impegni in materia di gestione assunti, che vanno oltre i requisiti obbligatori e che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC, in particolare nel settore dell’ambiente, del clima e del benessere degli animali.

    V.2

    Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

    L’aiuto concesso è finalizzato a compensare, in tutto o in parte, gli agricoltori per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno connessi a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici della zona interessata, come le zone montane.

    V.3

    Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

    L’aiuto concesso è finalizzato a compensare, in tutto o in parte, gli agricoltori, i silvicoltori e altri gestori di terreni per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno connessi a determinati svantaggi territoriali specifici nella zona interessata che sono imposti dai requisiti derivanti dall’attuazione delle direttive Natura 2000 (direttiva 92/43/CEE del Consiglio (6) e direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7)) o, per le zone agricole, della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8)).

    V.4

    Investimenti, compresi gli investimenti nell’irrigazione

    L’aiuto concesso è finalizzato a sostenere gli investimenti in immobilizzazioni materiali o immateriali, compresi gli investimenti nell’irrigazione, che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi specifici della PAC.

    V.5

    Insediamento di giovani agricoltori e di nuovi agricoltori nonché l’avvio di nuove imprese rurali

    L’aiuto è finalizzato a sostenere l’insediamento dei giovani agricoltori, dei nuovi agricoltori e, a determinate condizioni, l’avvio di nuove imprese rurali al fine di contribuire al conseguimento di uno o più obiettivi specifici della PAC.

    V.6

    Strumenti per la gestione del rischio

    L’aiuto concesso è finalizzato a promuovere strumenti di gestione del rischio che aiutino gli agricoltori a gestire i rischi di produzione e di reddito connessi alla loro attività agricola che esulano dal loro controllo.

    V.7

    Cooperazione

    L’aiuto concesso è finalizzato a sostenere la cooperazione al fine di contribuire al conseguimento di uno o più obiettivi specifici della PAC, compresa la cooperazione:

    a)

    per preparare e attuare operazioni di gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura;

    b)

    per preparare e attuare l’iniziativa Leader;

    c)

    per promuovere e sostenere i regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale e dell’Unione e il loro utilizzo da parte degli agricoltori;

    d)

    per sostenere i gruppi di produttori, le organizzazioni di produttori o le organizzazioni interprofessionali;

    e)

    per preparare e attuare strategie “Piccoli comuni intelligenti”;

    f)

    per sostenere altre forme di cooperazione.

    V.8

    Scambio di conoscenze e diffusione delle informazioni

    L’aiuto concesso è finalizzato a sostenere azioni di scambio di conoscenze e di informazione che contribuiscano al conseguimento di uno o più obiettivi specifici della PAC, puntando specificatamente alla protezione della natura, dell’ambiente e del clima, comprese azioni di educazione e sensibilizzazione in materia ambientale e lo sviluppo delle imprese e delle comunità rurali. Tali azioni possono comprendere azioni volte a promuovere l’innovazione, la formazione e la consulenza, nonché lo scambio e la diffusione di conoscenze e informazioni.

     

    Misure di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013

     

    VI.1

    Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14)

    Questa misura riguarda la formazione e altri tipi di attività, quali laboratori, orientamento, attività dimostrative, azioni di informazione, programmi di scambio interaziendale di breve durata nel settore agricolo e forestale e di visita di aziende agricole. L’obiettivo è accrescere il potenziale umano degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori di terreni e delle piccole e medie imprese (PMI) operanti nelle zone rurali.

    VI.2

    Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (articolo 15)

    Questa misura, attraverso l’utilizzo di servizi di consulenza e la creazione di servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, è finalizzata a migliorare la gestione sostenibile e le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e forestali, nonché delle PMI insediate nelle zone rurali. Promuove inoltre la formazione dei consulenti.

    VI.3

    Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 16)

    Questa misura è finalizzata a sostenere tutti i nuovi partecipanti ai regimi di qualità dell’Unione, nazionali e facoltativi. Il sostegno può inoltre coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione al fine di sensibilizzare i consumatori all’esistenza e ai disciplinari di produzione realizzati nell’ambito di tali regimi di qualità dell’Unione e nazionali.

    VI.4

    Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17)

    Questa misura è finalizzata ad aiutare a migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e delle imprese rurali, a rendere più efficienti i settori della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti agricoli, a realizzare l’infrastruttura necessaria allo sviluppo dell’agricoltura e della silvicoltura, e a sostenere gli investimenti non remunerativi necessari per conseguire gli obiettivi ambientali.

    VI.5

    Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

    Questa misura è finalizzata ad aiutare a migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e delle imprese rurali, a rendere più efficiente i settori della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti agricoli, a realizzare l’infrastruttura necessaria allo sviluppo dell’agricoltura e della silvicoltura, e a sostenere gli investimenti non remunerativi necessari per conseguire gli obiettivi ambientali.

    VI.6

    Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19)

    Questa misura è finalizzata a sostenere la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche redditizie quali nuove aziende gestite dai giovani agricoltori, nuove imprese nelle zone rurali o per lo sviluppo di piccole aziende agricole. Il sostegno viene inoltre concesso alle imprese nuove o esistenti a fini di investimento e per lo sviluppo di attività extra-agricole fondamentali per lo sviluppo e la competitività delle zone rurali e di tutti gli agricoltori che diversificano le loro attività agricole. La misura concede pagamenti agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore.

    VI.7

    Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (articolo 20)

    Questa misura è finalizzata a sostenere interventi di promozione della crescita e della sostenibilità ambientale e socioeconomica delle zone rurali, in particolare attraverso lo sviluppo delle infrastrutture locali (inclusa la banda larga, le energie rinnovabili e le infrastrutture sociali) e dei servizi di base a livello locale, nonché attraverso il rinnovamento dei villaggi e attività finalizzate al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale. La misura sostiene anche la rilocalizzazione di attività e la riconversione di impianti al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

    VI.8

    Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articolo 21; articoli da 22 a 26)

    Questa misura è finalizzata a promuovere gli investimenti nello sviluppo delle superfici boschive, nella protezione delle foreste, nell’innovazione e nelle tecnologie silvicole e nei prodotti delle foreste, onde contribuire al potenziale di crescita delle zone rurali.

    VI.9

    Forestazione e imboschimento (articolo 22)

    Questa sottomisura è finalizzata a fornire sostegno alle operazioni di forestazione e di imboschimento su terreni agricoli e non agricoli.

    VI.10

    Allestimento, rigenerazione o rinnovamento di sistemi agroforestali (articolo 23)

    Questa sottomisura è finalizzata a sostenere l’allestimento di sistemi e di pratiche agroforestali in cui specie legnose perenni sono intenzionalmente integrate a colture e/o animali nella stessa unità di gestione della superficie.

    VI.11

    Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (articolo 24)

    Questa sottomisura intende prevenire i danni e ricostituire (mediante risanamento e rimboschimento) il potenziale forestale in seguito a incendi boschivi, altre calamità naturali, comprese le fitopatie e le infestazioni parassitarie, nonché le minacce legate ai cambiamenti climatici.

    VI.12

    Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (articolo 25)

    Questa sottomisura è finalizzata a sostenere le azioni che migliorano il valore ambientale delle foreste, promuovono l’adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei medesimi, offrono servizi ecosistemici e valorizzano le aree forestali in termini di pubblica utilità. L’obiettivo è accrescere il valore ambientale delle aree forestali.

    VI.13

    Investimenti in tecnologie forestali, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (articolo 26)

    Questa sottomisura è finalizzata a fornire sostegno agli investimenti nei macchinari e/o nelle attrezzature connessa alla raccolta, al taglio, alla mobilitazione e alla lavorazione del legname prima della segatura industriale. L’obiettivo principale di questa sottomisura è accrescere il valore economico delle foreste.

    VI.14

    Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (articolo 27)

    Questa misura è finalizzata a sostenere la costituzione di gruppi e organizzazioni di produttori, specialmente nei primi anni, quando vengono sostenute spese aggiuntive, per affrontare insieme le sfide del mercato e per rafforzare il potere negoziale in relazione alla produzione e allo smercio dei prodotti, anche sui mercati locali.

    VI.15

    Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28)

    Questa misura è finalizzata a incoraggiare i gestori di terreni ad applicare pratiche agricole che contribuiscano alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ad essi. Questa misura può riguardare non solo il miglioramento delle pratiche agricole a beneficio dell’ambiente ma anche il mantenimento di pratiche benefiche esistenti.

    VI.16

    Agricoltura biologica (articolo 29)

    Questa misura è finalizzata a sostenere l’adozione e/o il mantenimento di pratiche e metodi di produzione biologica al fine di incoraggiare gli agricoltori a partecipare a tali programmi, rispondendo in tal modo alle esigenze della società in termini di uso di pratiche agricole rispettose dell’ambiente.

    VI.17

    Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull’acqua (articolo 30)

    Questa misura è finalizzata a concedere un sostegno compensativo ai beneficiari che subiscono, nelle zone interessate, particolari svantaggi a causa di specifici requisiti obbligatori derivanti dall’attuazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE rispetto ad altri agricoltori e silvicoltori in altre zone non interessate da tali svantaggi.

    VI.18

    Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articolo 31)

    Questa misura è finalizzata a offrire sostegno ai beneficiari che devono sottostare a particolari vincoli a causa della loro ubicazione in zone montane o in altre zone soggette a vincoli naturali significativi o ad altri vincoli specifici.

    VI.19

    Benessere degli animali (articolo 33)

    Questa misura è finalizzata a concedere pagamenti agli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare operazioni consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali.

    VI.20

    Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste (articolo 34)

    Questa misura è finalizzata a rispondere all’esigenza di promuovere la gestione sostenibile e il miglioramento delle foreste e delle aree boschive, compreso il mantenimento e il miglioramento della biodiversità, delle risorse idriche e del suolo, nonché alla necessità di contrastare i cambiamenti climatici e di conservare le risorse genetiche forestali, comprese attività quali lo sviluppo di diverse varietà di specie da foresta per favorire l’adattamento a specifiche condizioni locali.

    VI.21

    Cooperazione (articolo 35)

    Questa misura è finalizzata a promuovere ogni forma di cooperazione, tra almeno due soggetti, diretta a sviluppare, tra le altre cose: progetti pilota; nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale; servizi turistici; filiere corte e mercati locali; pratiche/progetti congiunti riguardanti l’ambiente/i cambiamenti climatici; progetti per l’approvvigionamento sostenibile di biomasse; strategie di sviluppo locale non Leader; piani di gestione forestale; e diversificazione in attività di “agricoltura sociale”.

    VI.22

    Gestione del rischio (articolo 36)

    Questa misura rappresenta un nuovo insieme di strumenti di gestione del rischio e porta avanti le possibilità esistenti di sostenere le assicurazioni e i fondi di mutualizzazione attraverso le dotazioni nazionali dei pagamenti diretti degli Stati membri onde aiutare gli agricoltori esposti a crescenti rischi economici e ambientali. La misura introduce inoltre uno strumento di stabilizzazione del reddito per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo del reddito.

    VI.22 bis

    Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

    L’obiettivo di questa misura è offrire agli agricoltori e alle piccole e medie imprese (PMI) un sostegno temporaneo a causa della crisi di COVID-19

    VI.22 ter

    Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall’invasione russa dell’Ucraina (articolo 39 quater)

    L’obiettivo di questa misura è offrire agli agricoltori e alle piccole e medie imprese (PMI) un sostegno temporaneo a causa dell’invasione russa dell’Ucraina.

    VI.23

    Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia (articolo 40)

    Questa misura è finalizzata a offrire un pagamento complementare nell’ambito del secondo pilastro agli agricoltori ammissibili al beneficio di pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia nell’ambito del FEASR.

    VI.24

    Sostegno allo sviluppo locale Leader (sviluppo locale di tipo partecipativo) (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9))

    Questa misura è finalizzata a mantenere Leader quale strumento di sviluppo territoriale integrato a livello subregionale (“locale”), che contribuirà direttamente a uno sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali, il che costituisce uno degli obiettivi generali della politica di sviluppo rurale.

    VI.25

    Assistenza tecnica (articoli da 51 a 54)

    Questa misura è finalizzata a offrire agli Stati membri la capacità di fornire assistenza tecnica per le azioni di sostegno volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa alla gestione dei fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE). Tali azioni possono riguardare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit dei programmi di sviluppo rurale.

    VII.1

    Misure di cui al regolamento (UE) n. 228/2013

    Le misure POSEI sono regimi agricoli specifici volti a tenere conto dei vincoli delle regioni ultraperiferiche, come previsto dall’articolo 349 del trattato. Si compongono di due elementi principali: il regime specifico di approvvigionamento e le misure di sostegno alla produzione locale. Il primo mira a ridurre i costi aggiuntivi per l’approvvigionamento di prodotti essenziali dovuti alla lontananza di queste regioni (mediante aiuti per i prodotti dell’Unione e l’esenzione dal dazio all’importazione per i prodotti provenienti da paesi terzi) e le seconde a contribuire allo sviluppo del settore agricolo locale (pagamenti diretti e misure di mercato). POSEI consente inoltre il finanziamento di programmi fitosanitari.

    VIII.1

    Misure di cui al regolamento (UE) n. 229/2013

    Il regime per le isole minori dell’Egeo è simile al POSEI ma non ha la stessa base giuridica nel trattato e opera su scala ridotta rispetto al POSEI. Esso comprende sia il regime specifico di approvvigionamento (limitato tuttavia agli aiuti per i prodotti provenienti dall’Unione) sia le misure di sostegno alle attività agricole locali consistenti in pagamenti integrativi per prodotti locali specificamente definiti.

    IX.1

    Azioni di informazione e di promozione di cui al regolamento (UE) n. 1144/2014

    Le azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli e determinati prodotti alimentari a base di prodotti agricoli realizzate nel mercato interno o nei paesi terzi e figuranti nel regolamento (UE) n. 1144/2014, possono essere finanziate in tutto o in parte mediante il bilancio dell’Unione alle condizioni previste dal suddetto regolamento. Tali azioni assumono la forma di programmi di informazione e di promozione.

    »

    (1)  L’obiettivo specifico dell’operazione deve corrispondere a uno o più obiettivi stabiliti nella pertinente normativa dell’Unione che disciplina l’operazione in questione, così come descritto nell’allegato IX. In particolare, gli obiettivi specifici di un’operazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 devono corrispondere agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6 del medesimo regolamento ed essere coerenti con il piano della PAC dello Stato membro. Inoltre gli obiettivi specifici di un’operazione a norma dei regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 devono corrispondere agli obiettivi di cui all’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (per ulteriori orientamenti gli Stati membri possono fare riferimento al manuale tecnico sul quadro di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune 2014-2020).

    (2)  Le informazioni sulla data di inizio dei tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, dei tipi di intervento per lo sviluppo rurale in relazione a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici e agli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori nonché delle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013 non sono pertinenti, in quanto tali misure e tipi di intervento sono annuali.

    (3)  Le informazioni sulla data di fine dei tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, dei tipi di intervento per lo sviluppo rurale in relazione a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici e agli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori nonché delle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013 non sono pertinenti, in quanto tali misure e tipi di intervento sono annuali.

    Per la pubblicazione delle informazioni seguenti:

    a)

    le spese incorse e i pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l’anno civile 2022 e anteriormente;

    b)

    per le misure attuate a norma dei regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014 fino al 31 dicembre 2022;

    c)

    per i regimi di aiuto di cui all’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), e all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115 in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per operazioni eseguite in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino al termine di tali regimi di aiuto; e

    d)

    i pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nell’ambito dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

    nella presente tabella sono pubblicate solo le informazioni obbligatorie di cui all’articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013, le altre colonne sono lasciate in bianco o contrassegnate n.p.

    (4)  E altre misure di sostegno da adottare in applicazione dell’articolo 39, paragrafo 2, del trattato e/o del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    (5)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

    (6)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

    (7)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

    (8)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

    (9)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).


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