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Document 22023D0765
Decision of the EEA Joint Committee No 236/2022 of 23 September 2022 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2023/765]
Decisione del Comitato misto SEE n. 236/202 del 23 settembre 2022 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/765]
Decisione del Comitato misto SEE n. 236/202 del 23 settembre 2022 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/765]
GU L 106 del 20.4.2023, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
20.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 106/18 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 236/202
del 23 settembre 2022
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/765]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/617 della Commissione, del 12 aprile 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi di piombo in taluni prodotti alimentari (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/502 della Commissione, del 29 marzo 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione del prodotto primario aromatizzante di affumicatura "Scansmoke PB 1110" (2). |
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato II, capitolo XII, dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
Al punto 54zzzz (Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
Al punto 84 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) 2022/617 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/502 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kristján AndriSTEFÁNSSON
(1) GU L 115 del 13.4.2022, pag. 60.
(2) GU L 102 del 30.3.2022, pag. 6.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.