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Document 32023R0446

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/446 della Commissione del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Ligustrum delavayanum e Ligustrum japonicum originarie del Regno Unito e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell’Unione

    C/2023/1500

    GU L 65 del 2.3.2023, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/446/oj

    2.3.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 65/11


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/446 DELLA COMMISSIONE

    del 27 febbraio 2023

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Ligustrum delavayanum e Ligustrum japonicum originarie del Regno Unito e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell’Unione

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

    (2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione (3) stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti ad alto rischio.

    (3)

    A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi sono stati inseriti in un elenco provvisorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Tale elenco comprende il genere Ligustrum L.

    (4)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione (4) stabilisce misure fitosanitarie per l’introduzione nel territorio dell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, ma per i quali non sono stati ancora interamente valutati i rischi sanitari. Ciò è dovuto al fatto che uno o più organismi nocivi ospitati da tali piante non sono ancora stati inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (5), ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi a seguito di un’ulteriore valutazione dei rischi completa.

    (5)

    Il 3 dicembre 2021 il Regno Unito (6) ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell’Unione di grandi piante topiarie sempreverdi di Ligustrum delavayanum innestate su portainnesti di Ligustrum japonicum, coltivate in vasi, di massimo 20 anni e con un diametro massimo di 18 cm alla base del fusto. Tale domanda era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.

    (6)

    Il 28 settembre 2022 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante da impianto di Ligustrum delavayanum e delle piante da impianto di Ligustrum japonicum, in substrato colturale, di massimo 20 anni e con un diametro massimo di 18 cm alla base del fusto, indipendentemente dal fatto che siano innestate o no («le piante in questione») (7). L’Autorità ha individuato Bemisia tabaci, Diaprepes abbreviatus, Epiphyas postvittana e Scirtothrips dorsalis quali organismi nocivi pertinenti per dette piante e ha stimato la probabilità che la merce sia indenne da tali organismi nocivi.

    (7)

    Sulla base di tale parere, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante in questione si considera ridotto a un livello accettabile, a condizione che siano applicate adeguate misure per affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi in relazione a tali piante e che siano soddisfatte le corrispondenti prescrizioni particolari di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

    (8)

    Le misure descritte dal Regno Unito nel fascicolo tecnico sono considerate sufficienti per ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall’introduzione delle piante in questione nel territorio dell’Unione. Dette misure dovrebbero pertanto essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l’importazione al fine di garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione dall’introduzione delle piante in questione.

    (9)

    Di conseguenza le piante in questione non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio.

    (10)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

    (11)

    Bemisia tabaci figura nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e Scirtothrips dorsalis figura nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II di tale regolamento di esecuzione.

    (12)

    Diaprepes abbreviatus non figura ancora nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e pertanto le misure per tale organismo nocivo si basano su quelle descritte dal Regno Unito nel fascicolo. Quando sarà disponibile una valutazione dei rischi completa su tale organismo nocivo, si accerterà se esso soddisfa le condizioni per il suo inserimento nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e per l’inserimento delle piante in questione nell’elenco di cui all’allegato VII del medesimo regolamento, unitamente alle rispettive misure.

    (13)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.

    (14)

    Epiphyas postvittana non figura nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. L’organismo nocivo è presente in diversi Stati membri e non sono applicate misure ufficiali di controllo. Inoltre l’impatto dell’organismo nocivo nell’Unione non è considerato significativo. Pertanto in relazione a tale organismo nocivo non sono necessarie prescrizioni per l’importazione.

    (15)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 7).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

    (6)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente atto i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.

    (7)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2022. Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante topiarie di Ligustrum delavayanum innestate su Ligustrum japonicum originarie del Regno Unito. EFSA Journal 2022;20(11):7593.


    ALLEGATO I

    Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, tabella di cui al punto 1, seconda colonna «Descrizione», la voce relativa a «Ligustrum L.» è sostituita dalla seguente:

    «Ligustrum L., escluse le piante da impianto di Ligustrum delavayanum e Ligustrum japonicum di massimo 20 anni, in substrato colturale e con un diametro massimo di 18 cm alla base del fusto, originarie del Regno Unito».


    ALLEGATO II

    Nella tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, dopo «Piante da impianto, fino a due anni, a radice nuda, prive di foglie, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, di Juglans regia L.» è inserita la voce seguente:

    Piante, prodotti vegetali o altri oggetti

    Codice NC

    Paesi terzi di origine

    Misure

    «Piante da impianto di Ligustrum delavayanum e Ligustrum japonicum di massimo 20 anni, in substrato colturale e con un diametro massimo di 18 cm alla base del fusto.

    ex 0602 10 90

    Regno Unito

    a)

    Dichiarazione ufficiale che:

    i)

    le piante sono indenni da Diaprepes abbreviatus;

    ii)

    il sito di produzione è risultato indenne da Diaprepes abbreviatus nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo; e

    iii)

    immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Diaprepes abbreviatus, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %;

    b)

    sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,

    i)

    la seguente dichiarazione: “La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione”; e

    ii)

    l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.».


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