Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0099

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/99 della Commissione dell'11 gennaio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco

    C/2023/34

    GU L 10 del 12.1.2023, p. 1–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/99/oj

    12.1.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 10/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/99 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 gennaio 2023

    che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Apertura

    (1)

    Il 17 novembre 2021 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco («paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»).

    (2)

    La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 4 ottobre 2021 dall’Associazione dei costruttori europei di ruote (EUWA - Association of European Wheels Manufacturers) («denunciante» o «EUWA») per conto dell’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

    1.2.   Misure provvisorie

    (3)

    In conformità dell’articolo 19 bis del regolamento di base, il 17 giugno 2022 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Non sono state formulate osservazioni sull’esattezza dei calcoli.

    (4)

    Il 15 luglio 2022 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1221 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco (3) («regolamento provvisorio»).

    1.3.   Fase successiva della procedura

    (5)

    In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), Dika Morocco Africa S.A.R.L («Dika»), Hands 8 SA («Hands»), la European Automobile Manufacturers’ Association («ACEA») e l’EUWA hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie entro il termine previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio. Inoltre, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo del Marocco ha presentato una comunicazione a sostegno delle argomentazioni formulate da altre parti in merito al dumping e al pregiudizio.

    (6)

    Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con Dika, Hands, l’ACEA e l’EUWA. Inoltre, a seguito della richiesta di Dika, il 7 luglio 2022 si è tenuta un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    (7)

    La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede di un utilizzatore. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.

    (8)

    Il 17 ottobre 2022 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un termine entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.

    (9)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA, Dika, l’EUWA, Hands e il governo del Marocco hanno presentato osservazioni.

    (10)

    Il 21 novembre 2022 la Commissione ha inviato a Hands un’ulteriore divulgazione finale con particolari correzioni e chiarimenti in merito ai suoi calcoli del dumping («ulteriore divulgazione finale») e ha concesso un termine entro il quale la società poteva presentare osservazioni. Tutte le parti interessate hanno inoltre ricevuto un chiarimento in merito alla base degli importi delle SGAV utilizzate ai fini della costruzione del valore normale per Hands. Quest’ultima ha presentato osservazioni che sono state trattate nel regolamento.

    (11)

    Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con l’ACEA, Dika, l’EUWA e Hands.

    1.4.   Osservazioni relative all’apertura

    (12)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, nessuna parte interessata ha presentato argomentazioni o osservazioni diverse da quelle di cui alla sezione 1.4 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto confermato le risultanze e le conclusioni di cui ai considerando da 6 a 28 del regolamento provvisorio.

    1.5.   Campionamento

    (13)

    Non sono state formulate osservazioni in merito al campionamento. La Commissione ha pertanto confermato i considerando da 29 a 34 del regolamento provvisorio.

    1.6.   Risposte al questionario e visita di verifica

    (14)

    Come esposto al considerando 35 del regolamento provvisorio, la Commissione ha inviato questionari a tre produttori dell’Unione, al denunciante, ai due utilizzatori noti e ai due produttori esportatori del paese interessato.

    (15)

    Come spiegato ai considerando 36 e 37 del regolamento provvisorio, le risposte al questionario sono state sottoposte a controlli incrociati o a verifiche presso la sede della parte che ha risposto.

    (16)

    Una visita di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base è stata effettuata presso la sede di un utilizzatore. Il nome di tale utilizzatore non è divulgato per motivi di riservatezza, conformemente al considerando 5 del regolamento provvisorio.

    1.7.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

    (17)

    Come indicato al considerando 38 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1o ottobre 2020 e il 30 settembre 2021 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

    1.8.   Registrazione

    (18)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/934 della Commissione (4) («regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.

    (19)

    Hands ha affermato che la decisione relativa alla registrazione delle importazioni era infondata, in quanto non erano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

    (20)

    La Commissione ha ricordato che la base giuridica per la registrazione è l’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, a norma del quale la Commissione registra le importazioni del prodotto in esame durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all’articolo 19 bis del regolamento di base, a meno che non esistano elementi di prova sufficienti del fatto che le prescrizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettere c) e d), non sono soddisfatte. A tale riguardo, la Commissione ha constatato che non vi erano prove risolutive indicanti che la registrazione delle importazioni del prodotto in esame nel periodo di comunicazione preventiva non fosse giustificata nel presente caso. Di fatto, dalla pubblicazione dell’avviso di apertura, quando i produttori esportatori sono stati o avrebbero dovuto essere informati delle presunte pratiche di dumping e del pregiudizio, le importazioni del prodotto in esame sono aumentate ulteriormente, il che avrebbe potuto compromettere gravemente l’effetto riparatore dei dazi antidumping anche durante il periodo di comunicazione preventiva. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni.

    (21)

    Hands ha affermato che pubblicando il regolamento di registrazione la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione. Secondo la parte, prima della pubblicazione del regolamento di registrazione e dell’entrata in vigore della registrazione non le è stata comunicata alcuna informazione in merito all’intenzione della Commissione di sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, anche se tale misura di registrazione può avere effetti potenzialmente pregiudizievoli sui suoi interessi. Il fatto di non avere comunicato alla società le informazioni necessarie sul possibile assoggettamento a registrazione delle importazioni in modo tempestivo, efficace e personale, prima dell’adozione di tale misura di registrazione, e di non averle consentito di esporre le proprie opinioni e di essere ascoltata, benché questa sia direttamente interessata da tale misura, rappresenta una violazione del suo diritto fondamentale di difesa da parte della Commissione. Di conseguenza il regolamento di registrazione è invalido e dovrebbe essere abrogato.

    (22)

    La Commissione ha ritenuto che la registrazione sia solo una fase amministrativa preparatoria che può comportare o meno l’istituzione retroattiva di dazi nella fase definitiva. La registrazione non produce di per sé alcun effetto negativo sugli importatori e non si può dire che leda i loro interessi (5). Hands stessa non ha segnalato alcun effetto negativo concreto e ha fatto riferimento semplicemente a effetti «potenziali». L’unico effetto della registrazione è che la Commissione incarica le autorità doganali nazionali di registrare le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Inoltre l’articolo 14, paragrafo 5 bis, o altre disposizioni del regolamento di base non prevedono alcun obbligo procedurale di consultare gli importatori o altre parti prima di disporre la registrazione. La disposizione di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base, secondo cui le parti devono avere la possibilità di presentare le osservazioni, si applica solo quando viene presa una decisione di riscuotere i dazi retroattivamente dopo la registrazione, ma non per la registrazione in sé. Ciò deriva chiaramente dal fatto che l’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, nell’indicare le prescrizioni che devono essere soddisfatte ai fini della registrazione a norma del suddetto articolo, fa riferimento solo all’articolo 10, paragrafo 4, lettere c) e d), mentre, deliberatamente, non indica l’articolo 10, paragrafo 4, lettera b). Ciò è in linea con quanto sopra riportato a proposito dell’effetto della registrazione. Pertanto la Commissione non ha l’obbligo di dare agli importatori la possibilità di presentare osservazioni prima di incaricare le autorità doganali di registrare le importazioni. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto in esame

    (23)

    La Commissione ricorda che, come indicato al considerando 39 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è costituito da ruote di alluminio per veicoli a motore di cui alle voci SA da 8701 a 8705, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici, originarie del Marocco, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC: 8708701015, 8708701050, 8708705015 e 8708705050 («prodotto in esame»).

    (24)

    Le ruote di alluminio sono tradizionalmente vendute nell’Unione attraverso due canali di distribuzione: i costruttori di apparecchiature originali (Original Equipment Manufacturers, «OEM»), che sono principalmente produttori di automobili, e i mercati post-vendita (Aftermarkets, «AM»), tra cui figurano distributori, rivenditori, officine di riparazione ecc. Il prodotto in esame proveniente dal Marocco è stato venduto esclusivamente attraverso il canale degli OEM durante il periodo in esame. Nel canale di distribuzione degli OEM i produttori di automobili organizzano procedure di aggiudicazione di appalti per ruote di alluminio e sono spesso impegnati nel processo di sviluppo di nuove ruote associate alla loro marca. I produttori dell’Unione e gli esportatori marocchini possono partecipare alle stesse gare d’appalto.

    2.2.   Prodotto simile

    (25)

    In assenza di osservazioni, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 39 a 42 del regolamento provvisorio.

    3.   DUMPING

    3.1.   Collaborazione dei produttori esportatori

    (26)

    Come spiegato ai considerando da 43 a 51 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto che Dika non avesse collaborato alla presente inchiesta e ha determinato in via provvisoria il suo margine di dumping sulla base dei dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.

    (27)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Dika ha sostenuto di aver collaborato pienamente con la Commissione e che avrebbe dovuto esserle assegnato un margine di dumping calcolato individualmente. La società ha esposto le argomentazioni esposte in appresso.

    (28)

    In primo luogo, Dika ha ribadito di ritenere che gli elenchi delle vendite non contenessero errori, in quanto i valori totali degli elenchi delle vendite potevano essere riconciliati con il sistema contabile aziendale. Inoltre le vendite erano state elencate conformemente ai principi internazionali di informativa finanziaria (International Financial Reporting Standards — IFRS). Dika ha inoltre affermato che la Commissione aveva avuto il tempo sufficiente per effettuare un controllo incrociato degli elenchi delle vendite rivisti forniti dalla sua società collegata CITIC Dicastal Co., Ltd («CITIC») e che poteva ancora farlo prima dell’istituzione delle misure antidumping definitive.

    (29)

    L’argomentazione di Dika era simile a quella presentata nella fase provvisoria, mentre non sono state fornite nuove informazioni. Nella fase provvisoria la Commissione aveva concluso che gli elenchi delle vendite non erano stati forniti sulla base delle fatture, che la differenza tra il valore della fattura e l’importo effettivamente ricevuto non era sistematicamente rispecchiata negli elenchi delle vendite della società, e che gli elenchi rivisti non potevano essere sottoposti a controlli incrociati. L’avere elencato le vendite conformemente ai principi IFRS non ha cambiato il fatto che la società non aveva fornito le informazioni richieste dalla Commissione.

    (30)

    Inoltre CITIC aveva fornito diverse (almeno quattro) versioni differenti e incomplete dei suoi elenchi di vendite nel corso dell’inchiesta. L’ultima versione, trasmessa unitamente alla risposta di Dika alla lettera della Commissione ai sensi dell’articolo 18 del 5 maggio 2022, era ancora incompleta e conteneva una serie di operazioni in cui l’importo ricevuto era lasciato vuoto con la nota «importo ad oggi ancora non corrisposto» o che presentavano ancora un disallineamento tra l’importo fatturato e l’importo ricevuto. Dati così incompleti non possono costituire una base affidabile per un controllo incrociato o una verifica. Inoltre, come indicato anche al considerando 48 del regolamento provvisorio, un ulteriore controllo incrociato a distanza non dovrebbe essere utilizzato per rimediare alla mancanza di tempestività o agli errori riscontrati durante il controllo incrociato a distanza che si è già svolto entro i termini stabiliti. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

    (31)

    In secondo luogo, Dika ha affermato che i dati specifici per operazione relativi alle date e agli importi dei pagamenti richiesti dalla Commissione non costituivano «informazioni necessarie» ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, nonché dell’articolo 6.8 e dell’allegato II dell’accordo antidumping dell’OMC (6). Secondo Dika, tali informazioni non erano state richieste dalla Commissione nel questionario o nelle lettere di richiesta di maggiori informazioni, e non erano neppure obbligatorie per il calcolo del margine di dumping. Dika ha inoltre affermato che nel regolamento provvisorio, ai fini dell’applicazione dei dati disponibili, era stata utilizzata una base diversa rispetto a quella indicata nella lettera della Commissione sull’applicazione dell’articolo 18 del 5 maggio 2022 («lettera ex articolo 18»).

    (32)

    La Commissione non ha accolto tale argomentazione. Fin dall’inizio era stato chiesto alla società di fornire dati specifici per operazione sulla base della data della fattura. Ad esempio, la sezione E del questionario antidumping inviato a Dika e alla sua società collegata CITIC indicava nella prima sezione che i rispondenti dovevano «utilizzare la data della fattura come data di vendita». Il problema in questione tuttavia non riguarda (solo) la data in cui ha avuto luogo la vendita, ma piuttosto l’importo effettivamente pagato alla società dai suoi clienti. Questo è stato spiegato nella lettera ex articolo 18 ed esposto nel regolamento provvisorio. L’affermazione di Dika secondo cui i motivi esposti nella lettera erano «completamente diversi» da quelli del regolamento di base non ha potuto essere accolta. In entrambi i casi la Commissione ha spiegato di ritenere gli elenchi delle vendite inattendibili in quanto contenevano una serie di errori e discrepanze.

    (33)

    I dati sulle vendite inizialmente forniti dalla società non corrispondevano agli importi effettivamente ricevuti a titolo di pagamento. Nel corso della verifica incrociata a distanza, CITIC aveva inoltre chiarito che la differenza tra l’importo della fattura e l’importo effettivamente ricevuto è normalmente registrata negli elenchi delle vendite come sconto, riduzione, nota di credito o in altro modo. Come indicato al considerando 47 del regolamento provvisorio e al considerando 29 del presente regolamento ciò non è stato tuttavia sistematicamente fatto dalla società. Gli elenchi delle vendite non hanno pertanto potuto essere utilizzati come fonte attendibile per stabilire un valore normale o un prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafi 1 e 8, del regolamento di base, secondo cui il valore normale «si basa di norma sui prezzi pagati o pagabili». Ne consegue logicamente che, poiché non è stato possibile stabilire un valore normale o un prezzo all’esportazione per Dika sulla base dei dati della società stessa, non è stato neppure possibile calcolare un margine di dumping. Gli elenchi delle vendite erano quindi non solo necessari, ma fondamentali per l’inchiesta. In assenza di elenchi delle vendite attendibili (comprensivi di un elenco completo delle operazioni relative a tutti i tipi di prodotto venduti e dei rispettivi prezzi), la Commissione non può giungere a conclusioni sufficientemente precise in merito al dumping.

    (34)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Dika ha ribadito la propria argomentazione secondo cui, poiché i suoi elenchi delle vendite erano conformi ai principi IFRS, la Commissione non poteva sostenere che essi fossero incompleti e non potessero essere verificati. Dika ha inoltre affermato che, poiché l’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base fa riferimento al fatto che il prezzo all’esportazione sia basato di norma sui «prezzi pagati o pagabili», gli elenchi delle vendite erano corretti in quanto rispecchiavano i prezzi pagabili. La parte ha infine ribadito la propria argomentazione secondo cui i dati sui pagamenti non costituivano «informazioni necessarie» ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (35)

    Il fatto che gli elenchi delle vendite fossero stati nel complesso comunicati in linea con i principi IFRS non era pertinente con i problemi riscontrati in merito ai prezzi dichiarati. Come la Commissione ha sottolineato in diversi casi, il problema relativo agli elenchi delle vendite sul mercato interno e nell’UE riguardava le singole operazioni. Come affermato da Dika nel corso dell’audizione successiva alle misure provvisorie e ribadito nelle proprie osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, nel 20 % circa delle operazioni riportate negli elenchi delle vendite dell’UE l’importo del pagamento non corrispondeva all’importo indicato nella fattura. L’espressione «prezzo pagabile» si riferisce al pagamento totale effettuato o che deve essere effettuato dall’acquirente a favore del venditore, compresi i casi in cui, ad esempio, i prodotti sono stati venduti, ma l’acquirente non ha ancora provveduto al loro pagamento. Non è stato così per la maggior parte delle operazioni riportate nell’elenco delle vendite dell’UE. Infatti, in questi casi, il prezzo già pagato dall’acquirente differiva dal prezzo che era stato registrato come pagabile al momento della fatturazione.

    (36)

    Come dichiarato da Dika e dalla sua società collegata durante il controllo incrociato a distanza, la verifica in loco e nella risposta alla lettera a norma dell’articolo 18, tali differenze sarebbero state di normalmente registrate negli elenchi delle vendite come sconto, riduzione, nota di credito o in altro modo, come indicato anche al considerando 33. Si era proceduto a tale registrazione per molte operazioni riportate negli elenchi delle vendite, ma non sistematicamente per tutte. Il fatto che ciò sia fatto normalmente significa che in generale il prezzo registrato come pagabile risulterebbe pari al prezzo finale pagato una volta eseguite determinate operazioni relative ai suddetti sconti, note di credito ecc. È questa la spiegazione fornita dalla stessa Dika ed è questo il modo in cui sono state apportate le correzioni nel sistema SAP della società dopo l’esecuzione dei pagamenti. Tuttavia, in alcuni casi, i prezzi registrati negli elenchi delle vendite sul mercato interno e dell’UE sono stati corretti in questa maniera, ma così non è stato in altri casi. La differenza tra i prezzi finali pagati e i prezzi registrati come pagabili era di segno sia positivo che negativo ma non è stata contabilizzata, il che significa che in alcuni casi la società ha ricevuto più di quanto fatturato e in altri casi meno.

    (37)

    Un elenco delle vendite attendibile (comprensivo quindi di un elenco completo delle operazioni relative a tutti i tipi di prodotto venduti e dei rispettivi prezzi) contenente dati precisi e verificabili è fondamentale per stabilire un margine di dumping e può pertanto ritenersi un’informazione necessaria ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Poiché la differenza tra i prezzi realmente pagati e registrati come pagabili ha inciso su un numero significativo di operazioni riportate nell’elenco delle vendite dell’UE, tale elenco non ha potuto essere utilizzato per stabilire un prezzo all’esportazione attendibile per operazione o tipo di prodotto. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.

    (38)

    In terzo luogo, Dika ha sostenuto che, poiché la Commissione ha verificato il suo costo di produzione e non ha riscontrato discrepanze, il valore normale per la società avrebbe dovuto essere costruito sulla base del suo costo di produzione verificato. Secondo Dika, la Commissione era in errore nel concludere che gli elenchi delle vendite sul mercato interno e dell’UE fossero fondamentali per la determinazione di un valore normale e di un prezzo all’esportazione, in quanto gli elenchi delle vendite sul mercato interno non sarebbero stati utilizzati in ogni caso per la costruzione di un valore normale. Pertanto, a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i dati di Dika e calcolare un margine di dumping individuale su tale base.

    (39)

    Al considerando 60 del regolamento provvisorio la Commissione ha in effetti concluso che Dika non disponeva di elenchi delle vendite sul mercato interno per la costruzione del valore normale, in quanto le vendite della società in Marocco erano state effettuate tra zone economiche e le merci non erano mai entrate nel territorio doganale del Marocco. Di conseguenza, non essendo stati applicati i dati disponibili, il valore normale per Dika avrebbe potuto essere costruito. Tuttavia, per stabilire un margine di dumping, tale valore normale dovrebbe essere confrontato con il prezzo all’esportazione. Non è stato però possibile calcolare il prezzo all’esportazione a causa dell’inattendibilità degli elenchi delle vendite di Dika.

    (40)

    Nel corso di un’audizione tenutasi il 6 settembre 2022, Dika ha prospettato alla Commissione la possibilità di stabilire un prezzo all’esportazione utilizzando le operazioni riportate negli elenchi delle vendite dell’UE per le quali (secondo la società) gli importi delle fatture corrispondevano agli importi dei pagamenti. Si presume che ciò accada per circa l’80 % di tutte le operazioni. Per il restante 20 %, Dika ha suggerito che la Commissione potesse applicare il dazio residuo calcolato per Hands. Secondo Dika, tale approccio sarebbe in linea con quanto fatto dalla Commissione in una recente inchiesta riguardante le importazioni di acciai anticorrosione dalla Russia e dalla Turchia (7).

    (41)

    A parte il fatto che, nel corso dell’audizione, Dika ha confermato la presenza di discrepanze negli elenchi delle vendite per quanto riguarda un quinto delle sue vendite nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, gli elenchi rivisti delle vendite non sono stati, né hanno potuto, essere sottoposti a controlli incrociati (come spiegato ai considerando 29 e 30) e pertanto non hanno potuto essere utilizzati per stabilire un prezzo all’esportazione. Inoltre l’inchiesta relativa agli acciai anticorrosione originari della Russia e della Turchia riguardava una serie di fatti molto diversa. In quel caso un produttore russo ha affermato di non essere collegato a uno dei due operatori commerciali attraverso i quali vendeva i suoi prodotti nell’UE. Tale operatore non ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha espresso disaccordo con l’argomentazione della società russa e ha ritenuto che l’operatore commerciale interessato fosse collegato. Tuttavia, poiché l’operatore commerciale non ha collaborato all’inchiesta, non erano disponibili informazioni sui prezzi di rivendita praticati da tale operatore. La Commissione ha pertanto deciso di utilizzare le informazioni del secondo operatore commerciale che ha collaborato come dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

    (42)

    Tuttavia l’assetto della struttura societaria e dei canali di vendita in quel caso differisce da quello del presente caso. Mentre nel caso degli acciai anticorrosione originari della Russia e della Turchia esistevano due canali di vendita, nel presente caso tutte le vendite sono state effettuate attraverso lo stesso soggetto collegato, ossia CITIC. La Commissione non disponeva quindi di una serie alternativa di dati attendibili per il calcolo di un prezzo all’esportazione per Dika. È una situazione molto diversa rispetto all’inchiesta cui ha fatto riferimento Dika, in cui le vendite all’esportazione effettuate tramite l’operatore commerciale rimanente erano state sottoposte a controlli incrociati e ritenute attendibili. Nell’inchiesta in oggetto non vi era alcun prezzo all’esportazione che potesse essere confrontato con il valore normale, indipendentemente dal modo in cui il valore normale sarebbe stato calcolato per Dika.

    (43)

    A norma dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, «[l]e informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini e siano verificabili». Come spiegato ai considerando 32 e 33, le carenze relative agli elenchi delle vendite presentati da Dika erano tali da non consentire di elaborare conclusioni sufficientemente precise su tale base. Inoltre, come indicato al considerando 30, gli elenchi delle vendite non erano verificabili, in quanto anche l’ultima versione conteneva ancora discrepanze e dati mancanti e non era stata presentata in tempo utile. Poiché non è stato possibile determinare alcun prezzo all’esportazione, sarebbe altresì superfluo costruire un valore normale per Dika su qualsiasi base. Ciò è anche in linea con la sentenza del Tribunale sulle ruote in acciaio originarie della Cina, secondo cui «qualsiasi determinazione del valore normale sarebbe stata superflua, poiché nessun margine di dumping avrebbe potuto essere stabilito in assenza della possibilità di determinare il prezzo all’esportazione» (8). La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

    (44)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo del Marocco e Dika hanno affermato che sia l’approccio della Commissione sia la sentenza del Tribunale citata al considerando 43 violano le prescrizioni dell’accordo antidumping dell’OMC in virtù del quale tutti i dati forniti da un esportatore dovrebbero essere utilizzati nella misura in cui soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base. Dika ha inoltre affermato che la citata sentenza del Tribunale non è applicabile alla luce delle circostanze del presente caso. Contrariamente al caso oggetto della sentenza del Tribunale, a Dika è stato assegnato un margine di dumping individuale e (secondo Dika) è stato possibile stabilire con certezza quali prodotti la società esportava nell’Unione.

    (45)

    La Commissione ha espresso disaccordo. Come già indicato al considerando 50 del regolamento provvisorio e al considerando 43 del presente regolamento, il motivo della mancata determinazione di un valore normale sulla base dei dati di Dika era semplicemente dovuto al fatto che era superfluo, in quanto non vi era alcun prezzo all’esportazione con il quale confrontarlo. Il fatto che la citata sentenza si basasse o meno su fatti diversi rispetto al presente caso non invalidava la conclusione secondo cui la determinazione di un valore normale in assenza di un prezzo all’esportazione sarebbe superflua. Ciò non viola l’accordo antidumping dell’OMC, in quanto tale accordo non impone alle autorità incaricate dell’inchiesta di effettuare calcoli che non possono essere utilizzati per stabilire un margine di dumping. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

    (46)

    Dika ha affermato specificamente che le circostanze del caso nella citata sentenza del Tribunale sono diverse rispetto al presente caso, in quanto a Dika è stato assegnato un margine di dumping individuale. Tale argomentazione si basava tuttavia su un malinteso. A Dika non è mai stato assegnato un margine di dumping individuale nel corso della presente inchiesta. Come spiegato al considerando 98, al momento della divulgazione finale delle informazioni la Commissione ha deciso di stabilire un’aliquota individuale del dazio per Dika indicando separatamente la società e la rispettiva aliquota del dazio nelle parti pertinenti del presente regolamento. Tale aliquota individuale del dazio è stata fissata al livello dell’aliquota del dazio residuo, che non si basava sui dati di Dika. Analogamente, i margini di dumping e di pregiudizio applicabili a Dika menzionati nel presente regolamento sono stati fissati al livello dei margini di dumping e di pregiudizio residui e non sulla base dei dati di Dika. L’argomentazione di Dika è stata pertanto respinta.

    (47)

    Dika ha inoltre affermato che, anziché applicare alla società l’aliquota del dazio residuo, la Commissione avrebbe dovuto costruire il valore normale sulla base del costo di produzione e della composizione specifica del tipo di prodotto di Dika, valore che avrebbe dovuto poi essere confrontato con il prezzo all’esportazione verificato di Hands per calcolare il margine di dumping di Dika.

    (48)

    Tale metodo non ha potuto essere accolto. In primo luogo, perché dal confronto tra il valore normale costruito per una società e il prezzo all’esportazione di un’altra società non sarebbe possibile determinare un margine di dumping preciso. Ciò significherebbe confrontare un valore basato sui dati di una società con il prezzo all’esportazione di un’altra società. In secondo luogo, anche se la Commissione dovesse applicare tale metodo, non sarebbe stato possibile applicarlo a livello di tipo di prodotto. Sebbene si sovrapponessero in larga misura, i tipi di prodotto venduti da Dika e quelli venduti da Hands non erano perfettamente corrispondenti. Alcuni tipi di prodotto venduti da Hands non sono stati venduti da Dika e viceversa. Tale metodo non produrrebbe quindi un margine di dumping preciso, coerente con la realtà delle operazioni di esportazione effettuate da Dika (9). Tale approccio sarebbe inoltre contrario a quanto disposto dall’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, che stabilisce espressamente che, nel calcolare il margine di dumping e indipendentemente dal metodo di confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione prescelto, si deve tener conto dei «prezzi di tutte le operazioni di esportazione» (10). Infine, tale metodo implicherebbe la divulgazione a Dika dei dati riservati di Hands, riguardanti sia i tipi di prodotto venduti sia il prezzo all’esportazione. Tale metodo non può essere accolto in quanto Hands è l’unico altro produttore noto di ruote di alluminio in Marocco e in concorrenza diretta con Dika. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

    3.2.   Valore normale

    (49)

    Come indicato ai considerando da 52 a 65 del regolamento provvisorio, la Commissione ha costruito il valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base a causa dell’assenza di vendite del prodotto simile sul mercato interno da parte di Hands. In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l’EUWA ha affermato che in realtà vi erano vendite sul mercato interno e ha dichiarato che avrebbe fornito prove al riguardo in un’audizione. Tuttavia le informazioni successivamente fornite dall’EUWA non hanno dimostrato l’affermazione secondo cui le vendite delle società marocchine in Marocco potevano essere considerate vendite sul mercato interno. Data la sensibilità dei dati aziendali in questione, l’EUWA non disponeva delle informazioni pertinenti riguardanti i tempi, i quantitativi o i prezzi delle vendite delle società marocchine, né l’esatta ubicazione dei clienti a cui sarebbero state effettuate le vendite.

    (50)

    Inoltre né la Commissione né alcuna parte interessata ha contestato il fatto che Hands avesse effettuato vendite di ruote di alluminio in Marocco. Come concluso al considerando 60 del regolamento provvisorio, il motivo per cui tali vendite non erano state considerate vendite sul mercato interno era dovuto all’ubicazione nelle zone economiche sia di Hands sia dei suoi clienti. Inoltre nessuna di queste vendite è stata effettuata nel corso di normali operazioni commerciali e in ogni caso non ha potuto essere utilizzata per stabilire il valore normale. D’altro canto, Hands ha riconosciuto di non avere vendite sul mercato interno e che il valore normale doveva essere costruito. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

    (51)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo del Marocco ha affermato che la Commissione ha erroneamente ritenuto che le vendite nelle zone economiche non costituissero vendite sul mercato interno. A sostegno di tale affermazione, il governo marocchino ha dichiarato che, poiché le ruote di alluminio sono state vendute a società situate nelle zone economiche al fine di essere impiegate per la produzione di veicoli nuovi nell’UE o in Marocco e sarebbero quindi utilizzate nell’UE o in Marocco, tali vendite nelle zone economiche marocchine dovrebbero essere considerate vendite sul mercato interno. Tale argomentazione sarebbe in linea con l’approccio del ministero del Commercio degli Stati Uniti che considera le vendite nelle zone economiche destinate all’utilizzo in un prodotto che sia in ultima istanza esportato al di fuori degli Stati Uniti come consumi sul mercato interno.

    (52)

    Tuttavia, come già spiegato ai considerando 53 e 54 del regolamento provvisorio, non è questo l’approccio adottato dalla Commissione nelle inchieste attuali o precedenti. Il fatto che gli Stati Uniti adottino un approccio diverso nelle loro determinazioni non è pertinente nel presente caso. Le vendite tra zone economiche non sono considerate dalla Commissione vendite sul mercato interno ai fini del calcolo del dumping, poiché al momento della vendita non è noto se il prodotto sarà immesso in libera pratica sul mercato interno o destinato all’esportazione (cfr. considerando 53 e 54 del regolamento provvisorio). La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

    (53)

    Il governo del Marocco ha inoltre sostenuto che l’approccio della Commissione era in contraddizione con il suo trattamento delle vendite nelle zone economiche esclusive dell’UE che possono essere soggette a dazi antidumping (11), nonché con la sua pratica di includere le importazioni in regime di perfezionamento attivo e passivo nelle zone economiche nelle statistiche sulle importazioni utilizzate nell’analisi del pregiudizio nelle inchieste antidumping.

    (54)

    In primo luogo, il riferimento alle zone economiche esclusive non è pertinente nel presente caso. Le zone economiche esclusive sono zone dichiarate tali da uno Stato membro ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Le zone economiche menzionate nel presente caso non sono zone economiche esclusive e non sono soggette alle norme citate dal governo marocchino (12).

    (55)

    In secondo luogo, le importazioni in regime di perfezionamento attivo e passivo in zone economiche dell’UE sono incluse nell’analisi del pregiudizio, per il fatto che le merci importate «non solo transitino attraverso l’Unione, ma siano anche oggetto nell’Unione di operazioni di perfezionamento a valore aggiunto, come il montaggio e la trasformazione». Di conseguenza, tali importazioni sono chiaramente in concorrenza con i prodotti fabbricati dall’industria dell’Unione (13). Tuttavia le vendite verso o tra zone economiche non potevano essere considerate vendite sul mercato interno, in quanto non era noto se il prodotto sarebbe stato immesso in libera pratica sul mercato interno o destinato all’esportazione. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.

    (56)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, sia Dika che Hands hanno contestato l’uso delle SGAV e dei profitti del Brasile per la costruzione del valore normale. Hands ha affermato che i dati delle società brasiliane non dovrebbero essere utilizzati per stabilire le SGAV e i profitti per costruire il valore normale. La società ha affermato che la Commissione non ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che i dati del Brasile sarebbero appropriati per costruire il valore normale. Hands ha invece suggerito di utilizzare le SGAV e i profitti dei produttori coreani di ruote di alluminio, che sarebbero notevolmente inferiori. A suo avviso, ciò sarebbe più appropriato in quanto la società è, in ultima analisi, di proprietà di un produttore coreano di ruote di alluminio e le SGAV e i profitti ottenuti sarebbero in linea con quelli di una delle due società brasiliane utilizzate dalla Commissione.

    (57)

    Dika ha affermato che i dati di una delle società brasiliane non dovrebbero essere presi in considerazione, in quanto la Commissione ha utilizzato i conti consolidati che includevano i risultati delle controllate in altri paesi e riguardavano prodotti diversi dalle ruote di alluminio. Hands e Dika hanno entrambi sostenuto che le SGAV di una delle società brasiliane erano state calcolate in modo errato.

    (58)

    Alla luce delle argomentazioni avanzate in merito all’uso dei dati brasiliani per la costruzione del valore normale, la Commissione ha riesaminato il metodo da essa applicato nella fase provvisoria. La Commissione non ha condiviso il parere di Hands secondo cui la Repubblica di Corea sarebbe un’alternativa più adatta per il Marocco rispetto al Brasile. La motivazione alla base dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base è quella di utilizzare un metodo appropriato per trovare un valore sostitutivo per le SGAV e i profitti del produttore esportatore oggetto dell’inchiesta. La parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base e le lettere a) e b) di tale articolo indicano una chiara preferenza per i dati relativi alla produzione e alle vendite sul mercato interno di origine. Pertanto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), un’alternativa appropriata per il mercato interno sarebbe idealmente vicina al mercato interno, ad esempio in termini di sviluppo economico, poiché ciò incide sul livello dei costi e dei profitti delle imprese. Sebbene il Brasile fosse considerato un po’ più sviluppato dal punto di vista economico rispetto al Marocco, la Corea, in quanto economia altamente sviluppata, non poteva essere considerata un’alternativa appropriata per il Marocco (14).

    (59)

    La Commissione ha tuttavia ritenuto che, invece di utilizzare i dati per i produttori brasiliani di ruote di alluminio, fosse più appropriato utilizzare i dati disponibili per il produttore che ha collaborato, cioè Hands. Non è stato possibile utilizzare le SGAV ai fini della costruzione del valore normale a norma della parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, nel caso di Hands, in quanto questi non ha effettuato vendite sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. Tuttavia, come valore sostitutivo per le SGAV relative alle vendite sul mercato interno di Hands, la Commissione ha ritenuto che le SGAV per tutte le vendite effettuate dalla società costituissero un’alternativa ragionevole. Dall’inchiesta non sono inoltre emerse differenze tra le SGAV per il mercato interno e le SGAV per le vendite all’esportazione, in quanto tutti i costi pertinenti sono stati ripartiti sul fatturato. Oltretutto il numero di vendite effettuate in Marocco da Hands era talmente esiguo da rendere impossibile un confronto significativo. I dati relativi a Hands sono stati verificati e riguardavano le vendite effettuate da una società con sede in Marocco, che produce e vende solo ruote di alluminio. Inoltre tali dati riguardavano unicamente il periodo dell’inchiesta. La Commissione ritiene che l’uso dei dati brasiliani sia meno appropriato dal momento che le informazioni disponibili risalgono al 2019 e riguardano molteplici prodotti e siti di produzione in vari paesi. Le SGAV così stabilite sulla base dei dati di Hands, adeguate per tener conto di voci non direttamente collegate alla produzione del prodotto in esame e di unità che non sono state realizzate, sono state pari al [12 %-16 %].

    (60)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Hands ha ribadito la sua argomentazione secondo cui la Corea sarebbe stata la scelta più appropriata per determinare il livello delle SGAV e dei profitti ai fini della costruzione del valore normale di Hands, poiché tali dati riguardavano la sua impresa madre coreana. Secondo Hands, il fatto che la Corea non avesse un livello di sviluppo economico analogo a quello del Marocco non era pertinente, poiché lo sviluppo economico di un paese alternativo è pertinente solo in caso di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base in caso di distorsioni significative, circostanza che non si verifica in Marocco.

    (61)

    La Commissione ha espresso disaccordo. Sebbene l’espressione «livello di sviluppo economico analogo» sia utilizzata nell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ciò non significa che il livello di sviluppo economico non possa essere un fattore pertinente per stabilire se un paese diverso dal Marocco sia appropriato ai fini della determinazione di un livello adeguato di SGAV ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. La Commissione ha ritenuto che l’utilizzo dei dati dei produttori di ruote di alluminio in un’economia altamente sviluppata sarebbe meno appropriato rispetto all’utilizzo di dati provenienti da un paese più simile in termini di sviluppo economico, come spiegato al considerando 58.

    (62)

    Hands ha inoltre affermato che la Commissione non ha esaminato nessuna delle sue argomentazioni in merito ai dati brasiliani utilizzati nel regolamento provvisorio. L’utilizzo dei dati di Hands invece di quelli brasiliani ha reso irrilevanti tali affermazioni. Secondo Hands, l’unico motivo per passare dai dati brasiliani ai suoi era che ciò sarebbe stato più pratico per la Commissione. Tuttavia, come spiegato al considerando 59, la Commissione ha stabilito che i dati di Hands erano più appropriati di quelli brasiliani e non più pratici. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.

    (63)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo del Marocco, Dika e Hands hanno espresso disaccordo quanto all’uso delle SGAV di Hands per la costruzione del valore normale.

    (64)

    Nelle rispettive osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il governo del Marocco e Dika hanno affermato che l’uso delle SGAV di Hands non era in linea con l’articolo 2.2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC. Entrambe le parti hanno osservato che i termini «qualsiasi altro metodo appropriato» di cui all’articolo 2.2.2, punto iii), dell’accordo antidumping dell’OMC implicano un’inchiesta volta a stabilire se l’importo dei profitti sia prossimo al margine di profitto che sarebbe stato realizzato se il prodotto in esame fosse stato venduto nel corso di normali operazioni commerciali nel paese esportatore. Le parti hanno inoltre osservato che le SGAV utilizzate dalla Commissione si riferivano unicamente alle SGAV per l’esportazione che, secondo Dika, non possono per definizione essere prossime al margine di profitto che sarebbe stato realizzato se il prodotto in esame fosse stato venduto nel corso di normali operazioni commerciali in Marocco. Dika ha infine sostenuto che il fatto che le SGAV per l’esportazione di Hands costituissero una base ragionevole per le sue vendite sul mercato interno non poteva di fatto essere verificato, in quanto Hands non aveva effettuato vendite sul mercato interno.

    (65)

    Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Hands ha sostenuto sostanzialmente che l’utilizzo delle proprie SGAV era contrario alle disposizioni e alla logica dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, in quanto la società non aveva effettuato vendite sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. Secondo Hands, la Commissione ha utilizzato l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base per eludere il fatto di non poter ricorrere alla regola generale di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, secondo cui le vendite devono essere effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

    (66)

    La Commissione ha osservato che la funzione generale dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base (e dell’articolo 2.2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC) è quello di approssimare quelli che sarebbero stati il margine di profitto e le SGAV per il prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore. «Qualsiasi altro metodo appropriato» di cui all’articolo 2.2.2, punto iii), dell’accordo antidumping dell’OMC, implica un’indagine volta a stabilire se la determinazione dell’importo dei profitti e delle SGAV sia il risultato di un esame approfondito degli elementi di prova disponibili. A tale riguardo, contrariamente a quanto affermato da Dika e Hands, la Commissione ha altresì osservato che, nel considerare tutti gli elementi di prova disponibili, non ha utilizzato né le SGAV per le vendite all’esportazione né le SGAV per le vendite sul mercato interno che non rientravano nel corso di normali operazioni commerciali; la Commissione ha invece utilizzato come valore sostitutivo appropriato le SGAV relative a tutte le vendite effettuate da Hands.

    (67)

    La Commissione ha ritenuto appropriato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base (e dell’articolo 2, paragrafo 2.2, punto iii), dell’accordo antidumping dell’OMC), utilizzare le SGAV per tutte le vendite di Hands come valore sostitutivo di quelle che sarebbero state le SGAV per il prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore per diversi motivi.

    (68)

    In primo luogo, la stessa Hands non ha contestato il fatto che le SGAV per tutte le sue operazioni sarebbero simili a quelle per le sue vendite sul mercato interno, qualora avesse effettuato tali vendite. Al contrario, ripartendo il totale delle SGAV sostenute sul fatturato, come spiegato al punto 45 del documento di divulgazione finale delle informazioni, Hands ha riconosciuto che tali spese sono identiche, indipendentemente dai diversi mercati geografici nei quali le vendite sono effettuate.

    (69)

    In secondo luogo, anche l’effettivo assetto societario di Hands e il modo in cui gestiva le vendite in un mercato trainato dalle gare di appalto confermavano che la ripartizione dichiarata delle SGAV (sulla base del fatturato, indipendentemente dalla destinazione geografica del prodotto) rispecchiava la realtà. Durante il periodo dell’inchiesta non è stata rilevata alcuna differenziazione tra i mercati per quanto riguarda il processo di vendita e i relativi costi, benché parti di tale processo siano state effettuate dall’impresa madre coreana di Hands.

    (70)

    In terzo luogo, le procedure di gara per le ruote di alluminio, anche quelle alle quali ha partecipato Hands, non sono state divise per mercato, ma piuttosto per acquirente (ad esempio, le gare d’appalto per le ruote di alluminio vendute al produttore di automobili X, a prescindere dal fatto che siano state in ultima istanza consegnate nell’Unione o in Marocco, sono state gestite dalla sede centrale del produttore di automobili X). La Commissione ha pertanto concluso che, dal punto di vista delle SGAV di Hands, non era rilevante se l’oggetto di un’operazione fosse destinato ad essere utilizzato in Marocco o, ad esempio, in Francia. Di conseguenza, le SGAV di Hands, sostenute per tutte le sue operazioni, equivalevano a un valore sostitutivo appropriato di quelle che sarebbero state le SGAV nel corso di normali operazioni commerciali in Marocco.

    (71)

    In seguito all’ulteriore divulgazione finale, Hands ha affermato che non tutte le SGAV erano ripartite sul fatturato in quanto, ad esempio, i costi di trasporto erano basati sui costi effettivi per mercato. Inoltre, e per lo stesso motivo, un riferimento alle procedure di aggiudicazione degli appalti sarebbe stato ingiustificato, in quanto non teneva conto delle diverse condizioni di consegna e di trasporto che possono variare a seconda del mercato. Hands ha infine affermato che l’attività di vendita può variare da un mercato all’altro, dichiarando pertanto che la Commissione ha violato il regolamento di base quando ha scelto i dati dello stesso Hands quali appropriati per la costruzione del valore normale.

    (72)

    Ciò che non è stato menzionato nell’argomentazione è che le SGAV di Hands per tutte le sue operazioni sono state adeguate al fine di avvicinarle a quelle che sarebbero state le sue SGAV per il prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore. Come spiegato nell’ulteriore divulgazione finale e come accolto con favore da Hands nelle sue osservazioni successive, i costi associati al trasporto sono stati detratti sia dalle vendite nette che dal totale delle SGAV e pertanto non sono stati presi in considerazione nei calcoli delle SGAV. I costi associati al trasporto sono stati l’unica voce di costo identificata da Hands nelle sue SGAV come specifica per i mercati geografici. Per gli altri costi relativi alle vendite, non è stata rilevata alcuna differenza significativa tra i mercati. Il fatto che taluni altri costi relativi alle vendite non fossero direttamente correlati alle procedure di gara, come sostenuto da Hands, non significa che su di essi non abbiano inciso l’organizzazione di tali procedure e i rapporti con gli acquirenti. Come indicato ai considerando precedenti, la Commissione ha stabilito che taluni costi, come i costi associati al trasporto, erano connessi al mercato e li ha eliminati. Altri costi non erano connessi al mercato, poiché il mercato era trainato dalle gare d’appalto o perché riguardavano operazioni (retribuzioni, costi finanziari o di altro tipo) che, per loro natura e in ragione dell’assetto societario, non erano differenziate per mercati geografici. La società stessa ha inoltre ripartito tutti i costi non connessi al trasporto sul fatturato senza distinzione tra mercati geografici.

    (73)

    Nelle sue osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale, oltre a formulare le argomentazioni trattate in precedenza, riguardanti il modo in cui, secondo la Commissione, erano state comunicate le sue SGAV, Hands non ha fornito ulteriori elementi di prova a sostegno dell’asserzione di violazione del regolamento di base. In particolare, non ha presentato alcuna osservazione in merito alla spiegazione della Commissione di cui al considerando 74, in risposta a tale parte delle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Hands non ha neppure spiegato perché il dato relativo alle SGAV utilizzato dalla Commissione, che non includeva i costi associati al trasporto, costituisse un valore sostitutivo non appropriato di quelle che sarebbero state le SGAV per il prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore. Infine, oltre a esprimere il proprio disaccordo con l’approccio della Commissione, nelle sue osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale, Hands non ha indicato un’alternativa più appropriata. In particolare, né Hands né altre parti interessate hanno presentato osservazioni in merito alla spiegazione della Commissione di cui al considerando 75, riguardo al motivo per cui le alternative prese in considerazione nel corso dell’inchiesta non fossero più appropriate dei dati di Hands. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.

    (74)

    Nessuna delle parti interessate ha fornito elementi di prova convincenti sul motivo per cui le SGAV per tutte le vendite non costituissero un valore sostitutivo appropriato. Per quanto riguarda la mancanza di vendite comparabili nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno, la Commissione ha osservato che lo scopo stesso dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base (nonché dell’articolo 2.2.2, punto iii), dell’accordo antidumping dell’OMC) è quello di approssimare quelle che sarebbero state tali SGAV, proprio perché vendite del genere non esistono. Tenuto conto della particolare situazione delle modalità di vendita delle ruote di alluminio da parte di Hands e della ripartizione delle sue SGAV, nonché del funzionamento del mercato sul quale operava, la Commissione ha utilizzato il giusto valore sostitutivo.

    (75)

    Nessuna parte interessata ha fornito un’altra alternativa più appropriata. Le alternative, IOCHPE MAXION SA in Brasile o Hands Corporation in Corea, non costituivano di fatto valori sostitutivi migliori di quelle che sarebbero state le SGAV per il prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore. A differenza delle SGAV di Hands, le SGAV del Brasile differirebbero molto dal prodotto simile (riferendosi principalmente alla vendita di prodotti diversi dalle ruote di alluminio). Ciò è particolarmente importante quando si tratta di un prodotto venduto con modalità molto particolari, come nel caso di specie, al punto che tali alternative devono essere escluse. Per quanto riguarda l’alternativa basata sui dati coreani, la Commissione ha già spiegato che tali dati potrebbero non costituire un’alternativa appropriata alla luce delle differenze tra Marocco e Corea in termini di sviluppo economico, che possono avere un’incidenza sul livello dei costi e dei profitti delle società.

    (76)

    Infine, il riferimento di Dika al margine di profitto utilizzato nella determinazione del valore normale costruito appariva non pertinente. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, il margine di profitto non era basato sulle vendite di Hands, ma piuttosto sul profitto di riferimento fissato per l’industria dell’Unione e limitato al profitto normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese d’origine, dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

    (77)

    Hands ha altresì presentato diverse osservazioni riguardo agli errori nel calcolo delle sue SGAV. La Commissione ha accolto un’argomentazione relativa alla detrazione delle commissioni di vendita dalle SGAV e ha respinto le restanti argomentazioni. Il margine di dumping è stato ricalcolato di conseguenza. I motivi per cui alcune delle argomentazioni sono state respinte sono stati illustrati a Hands nell’ulteriore divulgazione finale. In seguito all’ulteriore divulgazione finale, Hands non ha presentato nuove informazioni in merito a tali argomentazioni.

    (78)

    In seguito all’ulteriore divulgazione finale, Hands ha inoltre fatto riferimento alle sue osservazioni precedenti sulla divulgazione finale delle informazioni, in cui ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare una formula per convertire il rapporto SGAV sul fatturato in un rapporto SGAV per costo delle merci vendute, ma ha invece calcolato direttamente le SGAV in base al costo effettivo verificato delle merci vendute. Tale argomentazione si basava tuttavia su un malinteso, in quanto la Commissione non ha calcolato le SGAV sul costo delle merci vendute, bensì sul costo di produzione. Hands non ha inoltre fornito alcuna spiegazione del motivo per cui l’uso del costo di produzione, anziché quello delle merci vendute, non fosse appropriato. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. I calcoli pertinenti sono stati illustrati nella divulgazione finale delle informazioni e chiariti nell’ulteriore divulgazione finale. In primo luogo, la Commissione ha individuato, sulla base dei costi effettivi di Hands, l’importo totale delle SGAV, che è stato poi espresso sotto forma di percentuale del valore totale delle vendite. La percentuale per le SGAV è stata poi sommata, insieme alla percentuale dei profitti, al costo di produzione al fine di costruire il valore normale.

    (79)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l’EUWA ha contestato il metodo utilizzato per costruire il valore normale in quanto il dazio antidumping risultante non porrebbe rimedio al dumping pregiudizievole subito dall’industria dell’Unione. L’EUWA ha invece sostenuto che nei calcoli del dumping dovrebbe essere applicato il profitto di riferimento dei produttori dell’Unione stabilito al considerando 160 del regolamento provvisorio, in quanto ciò porterebbe a un valore normale più ragionevole.

    (80)

    Pur non concordando con l’EUWA sul fatto che il risultato dei calcoli giustificasse la necessità di applicare un profitto più elevato per costruire il valore normale, la Commissione ha tuttavia deciso di non utilizzare più i dati brasiliani nei suoi calcoli, come spiegato ai considerando 44 e 45, bensì di tornare invece ai dati verificati di Hands per calcolare le SGAV in Marocco. Per contro, non è stato possibile determinare un equo margine di profitto per Hands sulla base dei dati verificati, poiché le vendite della società non sono state remunerative durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha invece deciso di utilizzare il profitto di base stabilito per l’industria dell’Unione in condizioni di concorrenza normali come alternativa ragionevole per i motivi esposti in appresso.

    (81)

    Sia i produttori di ruote di alluminio dell’Unione che quelli marocchini vendono agli stessi clienti in un mercato omogeneo, in cui competono nelle stesse gare d’appalto, e dispongono di fabbriche con una struttura simile e, in particolare, costi simili. Dovrebbe essere pertanto prevedibile che essi realizzino profitti comparabili in circostanze simili. Per il calcolo del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), la Commissione ha quindi applicato il profitto di base del 7,9 % stabilito al considerando 158 del regolamento provvisorio, al quale ha applicato un profitto massimo come previsto dall’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.

    (82)

    A tale riguardo l’EUWA ha affermato che l’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base consente alla Commissione di non applicare il limite massimo in considerazione delle circostanze specifiche del caso. Secondo l’EUWA, la Commissione non ha fatto ricorso a un prodotto appartenente alla stessa categoria generale delle ruote di alluminio per l’applicazione del limite massimo. La categoria di prodotti utilizzata dalla Commissione è destinata ad essere ulteriormente trasformata dalle industrie a valle, come dimostra il fatto che le ruote di alluminio e i prodotti utilizzati dalla Commissione sono classificati in capitoli diversi della nomenclatura statistica. Secondo l’EUWA, non si può pertanto ritenere che rientrino nella stessa categoria generale di prodotti. L’EUWA ha infatti affermato che in Marocco non vi sono vendite di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale delle ruote di alluminio.

    (83)

    L’EUWA ha aggiunto che la Commissione non è tenuta ad applicare il profitto massimo in una situazione in cui non vi sono vendite di prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese di origine. Ha inoltre sostenuto che l’applicazione del limite massimo è semplicemente intesa a evitare l’applicazione di livelli di profitto eccessivamente elevati nel calcolo del valore normale. L’EUWA ha affermato che, a suo parere, un livello di profitto dell’8,3 % (il profitto di riferimento non pregiudizievole stabilito nel regolamento provvisorio) non sarebbe eccessivo, mentre un profitto con un limite massimo del 4,16 %, come applicato dalla Commissione, era insufficiente.

    (84)

    La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto l’applicazione del limite massimo è prescritta dal regolamento di base e ribadita anche da varie relazioni del panel dell’organo di conciliazione dell’OMC (15). Pertanto, contrariamente a quanto sostiene l’EUWA, la Commissione non dispone di alcun potere discrezionale per decidere di non applicare il limite massimo.

    (85)

    Ciò nondimeno, nell’adempimento dell’obbligo di applicare un limite massimo di profitto, la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità per la determinazione di tale limite massimo. L’EUWA ha formulato osservazioni in merito all’adeguatezza della categoria generale applicata dalla Commissione nel regolamento provvisorio, ma non ha proposto alcuna alternativa, né tantomeno una categoria più appropriata. Il solo fatto che il margine di profitto non sia sufficientemente elevato secondo l’industria dell’Unione non significa che il limite massimo in sé non sia ragionevole, appropriato o corretto. Pertanto, in assenza di alternative più adeguate proposte dalle parti, la Commissione ha mantenuto il margine di profitto del 4,16 % stabilito al considerando 64 del regolamento provvisorio.

    (86)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’EUWA ha ribadito la sua argomentazione secondo cui nella costruzione del valore normale è stato utilizzato un livello di profitto troppo basso (il profitto massimo). Tuttavia, poiché l’EUWA non ha fornito nuove informazioni né ha proposto alcun metodo alternativo per stabilire il profitto massimo, la Commissione ha respinto tale argomentazione.

    3.3.   Prezzo all’esportazione

    (87)

    Il calcolo del prezzo all’esportazione è stato descritto in dettaglio ai considerando da 66 a 68 del regolamento provvisorio. In assenza di osservazioni in merito a tale metodo, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni provvisorie.

    3.4.   Confronto

    (88)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, nessuna parte interessata ha presentato osservazioni sul metodo utilizzato per confrontare il prezzo all’esportazione con il valore normale costruito. La Commissione ha pertanto confermato i considerando 69 e 70 del regolamento provvisorio.

    3.4.1.   Margine di dumping

    (89)

    La Commissione ha rivisto i margini di dumping in seguito alle richieste delle parti interessate, come descritto ai considerando da 57 a 59 e al considerando 77. Oltre alle argomentazioni di cui sopra, sia Dika che l’EUWA hanno contestato il metodo utilizzato dalla Commissione per stabilire il dazio residuo.

    (90)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Dika ha affermato che il dazio residuo era stato fissato a un livello troppo elevato. Utilizzando i margini di dumping più elevati come dati disponibili, la Commissione aveva penalizzato Dika per la sua mancata collaborazione. Secondo Dika, ciò è vietato dall’articolo 18 del regolamento di base e dalle corrispondenti disposizioni dell’OMC.

    (91)

    Tuttavia in un’altra controversia dell’OMC (Canada – tubi saldati) il panel ha affermato che «la linea di separazione tra, da un lato, incentivare la cooperazione e prevenire l’elusione e, dall’altro, punire gli esportatori che non hanno collaborato può essere labile» (16). A tale riguardo, non si può «eccedere quanto appropriato e necessario per conseguire gli obiettivi di incoraggiare la cooperazione e prevenire l’elusione» (17). La Commissione ritiene che questo sia precisamente l’obiettivo del metodo utilizzato nel regolamento provvisorio. Il considerando 73 di tale regolamento ha spiegato che la Commissione ha applicato il margine di dumping più elevato accertato per i tipi di prodotto venduti in quantità rappresentative da Hands, che rappresentano circa il 50 % di tutte le esportazioni nell’Unione di Hands.

    (92)

    Nel selezionare i tipi di prodotto che rappresentano il 50 % delle esportazioni nell’Unione effettuate da Hands, la Commissione ha applicato un metodo appropriato, basato su una valutazione di tutte le informazioni disponibili. Tale modo di procedere è anche in linea con le inchieste precedenti e con quanto dichiarato dal Tribunale nella sentenza sulle ruote in acciaio originarie della Cina: «[…] [S]ebbene le ricorrenti definiscano il margine di dumping residuo «punitivo», è evidente che tale margine è stato determinato dalla Commissione non in modo arbitrario o punitivo, bensì dopo aver constatato la non riuscita del campionamento e avere correttamente applicato alle ricorrenti l’articolo 18 del regolamento di base. Tale margine residuo è stato stabilito sulla base di una percentuale non trascurabile delle esportazioni del singolo produttore esportatore, pertanto definire così tale margine, per quanto elevato, non è giustificato» (18). Una rappresentatività del 50 % dei volumi delle esportazioni, come descritto al considerando 57, è simile o superiore a quella utilizzata in altre inchieste antidumping (19).

    (93)

    Come spiegato al considerando 58, la Commissione aveva calcolato il dazio residuo sulla base di un metodo stabilito utilizzando dati verificati, in linea con le inchieste precedenti. Inoltre, alla luce delle informazioni fornite per i tipi di prodotto importati dalle società marocchine, i dati utilizzati per stabilire il dazio residuo erano rappresentativi. Il fatto che il risultato sia inferiore a quello che l’EUWA avrebbe gradito, o al dazio fissato sulle importazioni dalla Cina, non inficia tale metodo.

    (94)

    La Commissione ha pertanto respinto sia l’argomentazione di Dika secondo cui il dazio residuo era punitivo e troppo elevato, sia quella dell’EUWA secondo cui il dazio residuo era troppo basso e premiava la mancata collaborazione.

    (95)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Dika ha ribadito che il metodo per stabilire il dazio residuo era punitivo e che la Commissione non ha spiegato le modalità con cui ha stabilito che il metodo utilizzato fosse appropriato o che utilizzasse le informazioni più idonee per stabilire l’aliquota del dazio per Dika. Dika ha inoltre sostenuto che questo metodo è stato vietato da un panel dell’OMC nella relazione Cina – GOES in cui si afferma che «il ricorso ai dati disponibili non è inteso a determinare margini di dumping eccessivi al fine di incoraggiare la cooperazione delle parti interessate». Il governo del Marocco ha presentato argomentazioni analoghe.

    (96)

    Il dazio residuo stabilito nel presente caso non ha determinato tuttavia «margini di dumping eccessivi». Il metodo utilizzato per stabilire il dazio residuo è stato ritenuto appropriato, in quanto si basava sui margini di dumping dei tipi di prodotto che rappresentavano il 50 % delle esportazioni di Hands ed erano pertanto altamente rappresentativi. Tali tipi di prodotto rappresentavano inoltre quasi il 25 % delle esportazioni di Dika. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

    (97)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Dika ha inoltre affermato che per la società avrebbero dovuto essere calcolati margini di dumping e di pregiudizio individuali, poiché l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e l’articolo 6.10 dell’accordo antidumping dell’OMC indicano che tali margini individuali dovrebbero essere calcolati per ciascun fornitore indipendentemente dal suo grado di collaborazione.

    (98)

    Sebbene, come spiegato ai considerando da 26 a 48, il calcolo dei margini individuali sulla base dei dati della società stessa non sia stato possibile, Dika è un produttore marocchino noto alla Commissione, che sarà soggetto a un dazio antidumping specifico per società al livello del dazio residuo. La Commissione ha pertanto accolto l’argomentazione nella misura in cui ha deciso di stabilire un’aliquota individuale del dazio per Dika indicando separatamente la società e la sua aliquota del dazio nelle parti pertinenti del presente regolamento.

    (99)

    Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Dika ha inoltre ribadito la sua richiesta di ricevere i calcoli del margine di dumping e di pregiudizio, nonché i calcoli relativi all’undercutting dei prezzi e alla contrazione dei prezzi per Dika. In assenza della divulgazione di tali informazioni, Dika ha sostenuto che alla società è stato impedito di presentare un’offerta di impegno sui prezzi e di formulare osservazioni significative sulle risultanze della Commissione.

    (100)

    Tuttavia, per gli stessi motivi esposti ai considerando 46 e 48, e come spiegato anche a Dika in risposta a tali richieste di divulgazione di informazioni a seguito sia della divulgazione provvisoria e sia della divulgazione finale di informazioni, non è stato possibile effettuare una divulgazione specifica di informazioni a Dika. Poiché per tale società non è stato calcolato alcun margine di dumping o di pregiudizio individuale, non vi era alcun calcolo da divulgare. Inoltre, i calcoli per determinare il dazio residuo (applicabile a Dika) si basavano sui dati verificati di Hands che non hanno potuto essere comunicati a Dika per motivi di riservatezza. Il regolamento provvisorio, le informazioni fornite a Dika in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni (20), il documento finale di divulgazione delle informazioni e il presente regolamento contenevano tutti i fatti e le considerazioni su cui la Commissione ha basato la sua proposta e decisione di istituire misure provvisorie e definitive sulle ruote di alluminio originarie del Marocco, nonché il metodo utilizzato per calcolare il dazio residuo applicabile a Dika. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

    (101)

    I margini di dumping definitivi, espressi sotto forma di percentuale del prezzo cif (costo assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono indicati di seguito.

    Società

    Margine di dumping definitivo

    HANDS 8 SA.

    9,01  %

    DIKA MOROCCO AFRIKA S.A.R.L

    17,54  %

    Tutte le altre società

    17,54  %

    4.   PREGIUDIZIO

    4.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

    (102)

    In assenza di argomentazioni od osservazioni in merito, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando 75 e 76 del regolamento provvisorio.

    4.2.   Consumo dell’Unione

    (103)

    L’ACEA ha affermato che, sulla base delle informazioni riguardanti le importazioni dal Marocco fornite da Hands e dall’utilizzatore A, il tasso di conversione utilizzato come descritto al considerando 78 del regolamento provvisorio per stabilire il consumo dell’Unione per il Marocco era stato stabilito in modo errato. L’utilizzatore A era uno dei due utilizzatori che hanno collaborato all’inchiesta, la cui richiesta di anonimità è stata accolta dalla Commissione. Secondo l’ACEA il rapporto di conversione dovrebbe essere di 13,5 kg per unità. Per la Turchia, l’ACEA ha calcolato che il rapporto di conversione dovrebbe essere di 9,3 kg per unità. Tale calcolo si è basato sulle informazioni fornite da un membro dell’ACEA che non ha collaborato all’inchiesta («utilizzatore che non ha collaborato») e che non ha mai risposto al questionario.

    (104)

    Per stabilire il rapporto di conversione, la Commissione ha utilizzato le risposte ai questionari di Hands, Dika e di tre produttori dell’Unione inclusi nel campione. La media ponderata relativa al peso medio per unità delle ruote marocchine è stata quindi stabilita sulla base delle informazioni comunicate dai due produttori, vale a dire Hands e Dika. Il rapporto di conversione stabilito era di 11,3 kg per unità. Inoltre la Commissione ha osservato che l’ACEA non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno del rapporto di conversione che le sarebbe stato fornito da Hands. In ogni caso, tale rapporto non corrispondeva alle informazioni fornite da Hands nelle risposte verificate al questionario. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (105)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha sostenuto che il rapporto di conversione non dovrebbe includere i dati di Dika, in quanto i dati relativi alle vendite all’esportazione della società sono stati respinti a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

    (106)

    La Commissione ha escluso i dati di Dika per la determinazione del rapporto di conversione. Il valore di 11,3 kg per unità è rimasto pertanto invariato. Ciò si spiega con il peso relativamente basso dei dati di Dika nella serie di dati complessiva che comprendeva non solo Hands, ma anche i tre produttori dell’Unione inclusi nel campione. Dika rappresentava solo il [10 %-15 %] del numero complessivo di voci considerate. Il rapporto di conversione calcolato nella fase provvisoria è stato pertanto confermato.

    (107)

    Per quanto riguarda la Turchia, la Commissione ha osservato che il rapporto di conversione calcolato dall’ACEA si basava su un peso totale di circa 1 680 tonnellate, pari solo all’1,7 % circa delle importazioni totali dalla Turchia (circa 94 000 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta). La Commissione non ha pertanto ritenuto tale calcolo sufficientemente preciso.

    (108)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha fatto riferimento a una prova raccolta in loco presso l’utilizzatore B e ha anche presentato informazioni supplementari riguardanti tale utilizzatore a sostegno della sua richiesta. L’utilizzatore B era uno dei due utilizzatori che hanno collaborato all’inchiesta, la cui richiesta di anonimità è stata accolta dalla Commissione. L’ACEA ha stimato, sulla base dei dati dell’utilizzatore B e dei dati provenienti dall’utilizzatore che non ha collaborato, che il peso per unità utilizzato come rapporto di conversione dalla Commissione dovrebbe essere inferiore a 11,3 kg.

    (109)

    La Commissione ha esaminato le informazioni presentate provenienti dall’utilizzatore B, il quale ha fornito un elenco di [30-45] tipi di prodotto in cui erano indicati la quantità totale e il peso per tipo di prodotto. La Commissione ha osservato che per un solo tipo di prodotto è stato presentato un documento giustificativo che ne indicava il peso. Quanto alle informazioni supplementari fornite dall’ACEA riguardo all’utilizzatore B, la Commissione non è stata in grado di verificarle a causa della presentazione tardiva. Per quanto riguarda le informazioni fornite dall’utilizzatore che non ha collaborato, che consistevano in un foglio di calcolo riassuntivo, la Commissione non è stata in grado di verificarle a causa della generale mancanza di collaborazione da parte di tale utilizzatore e non è stato pertanto possibile tenerne conto ai fini della presente inchiesta. In ogni caso, il rapporto di conversione totale rivisto calcolato dall’ACEA si basava sul peso totale di circa 3 900 tonnellate, pari solo al 4 % circa delle importazioni complessive dalla Turchia.

    (110)

    La Commissione ha pertanto constatato che i diversi volumi utilizzati dall’ACEA, sia prima che dopo la divulgazione finale delle informazioni, per stabilire il rapporto di conversione non potevano considerarsi rappresentativi delle importazioni complessive. Inoltre, come indicato al considerando 78 del regolamento provvisorio, la tendenza del mercato è di aumentare il diametro delle ruote, con un conseguente aumento del peso unitario. Questa tendenza è stata confermata dal rapporto di conversione calcolato in base alle risposte ai questionari. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (111)

    In assenza di altre osservazioni, sono stati pertanto confermati i considerando da 77 a 80 e il considerando 137 del regolamento provvisorio.

    4.3.   Importazioni dal paese interessato

    4.3.1.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

    (112)

    Come indicato al considerando 110, l’argomentazione relativa al volume è stata respinta e quindi i prezzi delle importazioni sono stati confermati.

    (113)

    Pertanto, in assenza di altre argomentazioni relative ai valori totali delle importazioni, sono stati confermati i considerando da 81 a 86 del regolamento provvisorio.

    (114)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha ribadito che la Commissione ha ignorato le condizioni di concorrenza sul mercato dell’Unione per le ruote di alluminio, non considerando il fatto che le ruote OEM sono prodotte su ordinazione e concentrandosi sulle vendite effettivamente realizzate dai produttori di ruote di alluminio marocchini e dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, anziché analizzare la concorrenza sui prezzi e le perdite in termini di vendite verificatesi nelle gare d’appalto. Per contro, in una precedente inchiesta (21) relativa alle importazioni di ruote di alluminio, la Commissione ha applicato l’approccio richiesto dall’ACEA. L’ACEA ha pertanto sostenuto che tutte le analisi dei prezzi, compresi l’undercutting e l’underselling, dovrebbero essere effettuate a livello delle gare d’appalto.

    (115)

    La Commissione ha risposto a un’argomentazione simile al considerando 192 per quanto riguarda i calcoli dell’underselling. Di fatto, la selezione delle singole gare d’appalto non poteva sostituire l’analisi effettuata dalla Commissione, in quanto quest’ultima analisi si è basata sui dati sulle vendite effettive completi e debitamente verificati, vale a dire l’elenco delle operazioni di vendita e il confronto dei prezzi per tipo di prodotto presentati dai produttori dell’Unione e dai produttori esportatori inclusi nel campione. Tale elenco conteneva valori reali relativi al quantitativo venduto e fatturato durante il periodo dell’inchiesta che fondamentalmente, come spiegato al considerando 136, si discostano spesso da quelli indicati nelle condizioni di una gara d’appalto. A differenza di questi ultimi, i dati sulle vendite effettive tengono conto degli sconti e delle riduzioni, differiti o meno, che sono stati effettivamente concessi e riguardavano il periodo dell’inchiesta. Di conseguenza, l’analisi basata sulle gare d’appalto non rispecchierebbe con precisione le condizioni di concorrenza sul mercato delle ruote di alluminio. Inoltre l’ACEA non ha contestato il fatto che le ruote di alluminio prodotte in Marocco abbiano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base delle ruote di alluminio prodotte dall’industria dell’Unione. Pertanto, a differenza dell’analisi basata sulle gare d’appalto, il confronto per tipo di prodotto rispecchiava correttamente la concorrenza in termini di prezzi e volumi tra le importazioni dal Marocco e le vendite dell’industria dell’Unione ai fini della determinazione dell’undercutting e dell’underselling dei prezzi. Come indicato nelle sue osservazioni, l’ACEA ha spiegato che i contratti di appalto rispecchiano e riportano un numero indicativo di ruote da fornire, mentre il numero esatto è concordato di norma entro poche settimane prima della consegna, e che il successo di un determinato modello di automobile, e quindi il volume di produzione delle ruote di alluminio, dipende dai consumatori. Per ogni modello di automobile possono essere offerti diversi tipi di ruote di alluminio e i produttori di automobili non sono in grado di prevedere le vendite totali di ciascun tipo per l’intera durata del ciclo di produzione di tale modello. Anche se dovesse considerare gli effetti sui prezzi a livello delle gare d’appalto, la Commissione ha osservato che i dati ricevuti sulle gare d’appalto erano incompleti in quanto provenivano soltanto da due utilizzatori che hanno collaborato e non potevano essere sottoposti a un controllo incrociato completo con i dati forniti dall’industria dell’Unione. Inoltre uno dei maggiori utilizzatori non ha collaborato all’inchiesta e non è stato possibile verificare i dati parziali ricevuti per suo conto dall’ACEA. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (116)

    In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l’ACEA ha affermato che le ruote di alluminio con le stesse specifiche non sono sostituibili, in quanto ciascuna ruota è costruita a seguito di un ordine di un produttore di automobili per uno specifico modello di automobile. Il progetto, le caratteristiche e la finitura sono tutti definiti dall’acquirente. Ogni ruota è unica per il produttore di automobili che l’ha commissionata: non vi è sostituibilità tra ruote di alluminio destinate a diversi produttori di automobili.

    (117)

    La Commissione ha ritenuto che tutte le ruote di alluminio originarie dell’industria dell’Unione, del Marocco o di altri paesi terzi presentino le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Come rilevato nel corso dell’inchiesta e chiarito dall’ACEA dopo la divulgazione finale delle informazioni, tutti i produttori certificati per determinati produttori di automobili possono essere in concorrenza e fornire esattamente lo stesso tipo di ruote ai produttori di automobili. Ad esempio, un documento fornito dall’ACEA indicava che diversi produttori certificati con sede nell’Unione, in Marocco, in Turchia e in altri paesi terzi erano in concorrenza per lo stesso tipo di ruote di alluminio. Se necessario, su un determinato modello di automobile possono essere montati vari tipi di ruote e non solo le ruote di alluminio oggetto delle gare d’appalto. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (118)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha ribadito la sua argomentazione secondo cui non vi è intercambiabilità tra diversi tipi di ruote in quanto oggetto dell’inchiesta sono le ruote OEM che la sigla OEM si riferisce per definizione a una ruota prodotta da un costruttore per una specifica casa automobilistica e che reca il proprio marchio protetto da diritti di proprietà intellettuale. Le ruote di alluminio sono parte integrante dell’aspetto generale e della progettazione di un’automobile e devono essere uniformi per ogni veicolo di un modello specifico.

    (119)

    L’ACEA ha inoltre affermato che la Commissione non disponeva di elementi di prova a sostegno del fatto che su un determinato modello di automobile possano essere montati vari tipi di ruote e non solo le ruote di alluminio stabilite nelle gare d’appalto. Le ruote di alluminio sono parte integrante dell’aspetto generale e della progettazione di un’automobile e devono essere uniformi per ogni veicolo di un modello specifico. In genere i consumatori perdono la garanzia se sostituiscono le ruote di alluminio con parti non OEM. L’ACEA ha dimostrato la propria argomentazione in merito alla garanzia sulla base di due documenti rilasciati da due produttori di automobili.

    (120)

    La Commissione ha osservato che l’ACEA non ha affermato né fornito ulteriori elementi di prova del fatto che tutte le ruote di alluminio originarie dell’industria dell’Unione, del Marocco o di altri paesi terzi non presentassero le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha inoltre ritenuto che, sebbene vi possano essere alcune limitazioni tecniche che non consentono di montare tutti i tipi di ruote su tutti i tipi di modelli di automobili, esiste un certo grado di intercambiabilità tra le ruote di alluminio utilizzate per diversi modelli di automobili. Un produttore di automobili può decidere, ad esempio, di rinnovare un modello di automobile lavorando sulle parti esterne del veicolo, tra cui anche il modello di progetto delle ruote di alluminio. La maggior parte delle specifiche tecniche della piattaforma dell’automobile rimane comunque identica. Se necessario, un produttore di automobili può quindi montare su tale automobile il vecchio modello di progetto delle ruote di alluminio. I produttori di ruote di alluminio sono pertanto tenuti a conservare presso la propria sede lo stampo più vecchio per anni dopo la cessazione della produzione. Ciò è stato confermato dai produttori dell’Unione inclusi nel campione che si erano aggiudicati l’appalto per la fornitura di ruote di alluminio per un determinato modello di automobile e successivamente per lo stesso modello di automobile riprogettato.

    (121)

    Per quanto riguarda l’argomentazione in merito alla garanzia, la Commissione ha innanzitutto osservato che una delle clausole di esclusione della garanzia previste non conteneva alcun obbligo riguardante i tipi di ruote da utilizzare. In secondo luogo, gli elementi di prova forniti riguardavano solo il periodo di garanzia, ma non l’intera vita utile di un’automobile. In terzo luogo, il fatto che esista anche un canale di vendita di ruote di alluminio sul mercato post-vendita ha evidenziato che l’obbligo di utilizzare le parti OEM per le riparazioni non è stato applicato costantemente dopo il termine del periodo di garanzia ed era tecnicamente e giuridicamente consentito. Infine, uno dei due documenti forniti dall’ACEA riguardava il mercato statunitense, mentre l’altro non era chiaro se riguardasse il mercato dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (122)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha affermato che le specifiche del tipo di prodotto (il cosiddetto «numero di controllo del prodotto» o «NCP») non rispecchiavano tutte le caratteristiche di un determinato progetto di ruote di alluminio né tutti gli aspetti finanziari di una particolare gara d’appalto. Di conseguenza il numero di controllo del prodotto non ha garantito la comparabilità delle ruote confrontate, compromettendo in tal modo l’esattezza della rispettiva analisi dei volumi e dei prezzi.

    (123)

    La Commissione ha ritenuto che la definizione del numero di controllo del prodotto rispecchiasse le caratteristiche principali di una ruota di alluminio: il processo produttivo (ruote standard prodotte tramite colatura senza fluoformatura o tramite fluoformatura, forgiatura e assemblaggio di due o tre parti), il diametro e il peso, se sottoposta o meno a trattamento termico, il tipo di finitura, se con inserto o meno e se munita o meno di pneumatico. Nessuna delle parti che hanno collaborato ha presentato osservazioni sulla definizione del numero di controllo del prodotto nel corso del procedimento. L’ACEA non ha spiegato quale caratteristica supplementare debba essere inclusa. Inoltre, come indicato al considerando 115, la Commissione ha concluso che le gare d’appalto non fornivano le informazioni necessarie per stabilire gli effetti sui prezzi e sui volumi delle importazioni oggetto di dumping. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (124)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha affermato che nel fascicolo non riservato o nel documento di divulgazione delle informazioni non sono presenti elementi a dimostrazione del significativo undercutting dei prezzi e della contrazione dei prezzi riscontrati. La Commissione ha osservato che i considerando 90 e 91 del regolamento provvisorio contenevano le analisi e la quantificazione dell’undercutting dei prezzi condotte dalla Commissione nonché le sue risultanze in merito alla contrazione dei prezzi. Il calcolo dettagliato dell’undercutting dei prezzi è stato inoltre comunicato ai produttori esportatori che hanno collaborato, i quali hanno potuto presentare osservazioni in merito all’esattezza di tale calcolo. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

    (125)

    In assenza di altre argomentazioni relative all’undercutting e agli effetti sui prezzi, sono stati confermati i considerando da 87 a 91 del regolamento provvisorio.

    4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

    4.4.1.   Osservazioni generali

    (126)

    In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 92 a 96 del regolamento provvisorio.

    4.4.2.   Indicatori macroeconomici

    4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    (127)

    In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 97 a 99 del regolamento provvisorio.

    4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

    (128)

    In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 100 a 102 del regolamento provvisorio.

    4.4.2.3.   Occupazione e produttività

    (129)

    In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 103 e 104 del regolamento provvisorio.

    4.4.2.4.   Crescita

    (130)

    In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 105 a 107 del regolamento provvisorio.

    4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (131)

    In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 108 a 110 del regolamento provvisorio.

    4.4.3.   Indicatori microeconomici

    4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

    (132)

    Per quanto riguarda il considerando 113 del regolamento provvisorio, l’ACEA ha affermato che, anche se i prezzi certamente giocano un ruolo, nella selezione di un fornitore di ruote di alluminio sono altrettanto importanti anche altre considerazioni. Inoltre, secondo l’ACEA, sostenere che durante la procedura di gara i produttori dell’Unione debbano allinearsi ai prezzi praticati dai produttori marocchini è fondamentalmente sbagliato.

    (133)

    La Commissione ha osservato che tra i produttori di automobili e i produttori di ruote di alluminio esiste uno squilibrio in termini di potere contrattuale. Il numero di produttori di automobili è limitato ed è ulteriormente diminuito nel gennaio 2021 con la creazione del gruppo Stellantis. Il potere contrattuale dei produttori di automobili è dimostrato dalle condizioni, a loro favorevoli, osservate nelle gare d’appalto. Ad esempio, i produttori di automobili non garantiscono le quantità che devono essere fornite, e quindi prodotte, dai produttori di ruote di alluminio e non prevedono la possibilità di rivedere al rialzo il prezzo di vendita (ad eccezione dei costi dell’alluminio che sono indicizzati) nel corso della durata del progetto. Tali condizioni hanno un impatto negativo sui produttori di ruote di alluminio, i quali non sono in grado di ottimizzare il carico di lavoro degli impianti di produzione e di conseguenza di realizzare un’economia di scala ottimale per massimizzare la loro redditività. La posizione favorevole dei produttori di automobili è rafforzata dalla sovraccapacità osservata sul mercato delle ruote di alluminio, come spiegato al considerando 122, dovuta all’affermarsi dei produttori marocchini.

    (134)

    Inoltre, in base alle informazioni ricevute dalla Commissione nel corso dell’inchiesta dai produttori di automobili, il prezzo ha svolto un ruolo fondamentale. L’utilizzatore B ha spiegato che il prezzo resta il criterio principale e che, dopo il ricevimento delle offerte, si svolge un processo di negoziazione, incentrato principalmente sui prezzi, in cui i produttori possono migliorare le proprie offerte. L’EUWA ha spiegato che durante la procedura di gara avvengono generalmente trattative sui prezzi al fine di ottenere adeguamenti, che possono andare in entrambe le direzioni. Analogamente, l’utilizzatore A ha spiegato che altri fattori quali la qualità, la R&S e le capacità di approvvigionamento sono molto simili tra i fornitori di ruote di alluminio e pertanto il prezzo è il criterio determinante ai fini della scelta del fornitore di ruote di alluminio. Inoltre, nel corso di un’audizione con l’ACEA, l’utilizzatore che non ha collaborato ha confermato nella sua presentazione che vi sono diversi cicli di trattative con i fornitori, durante i quali sono verificati le loro capacità tecniche, il loro rating qualitativo, la logistica, la capacità produttiva ecc. ma, soprattutto, i produttori devono presentare la loro offerta più competitiva in termini di prezzo. Inoltre, come stabilito ai considerando 90 e 91 del regolamento provvisorio, in un contesto di notevole undercutting e di contrazione dei prezzi, l’industria dell’Unione non ha potuto aumentare i suoi prezzi nonostante l’aumento dei costi, a dimostrazione del fatto che i produttori esportatori marocchini hanno esercitato una pressione sui prezzi dei produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (135)

    L’ACEA ha affermato che il regolamento provvisorio suggeriva erroneamente che i contratti fossero rinegoziati ogni anno e che i produttori di ruote di alluminio dell’Unione potessero in qualche modo aumentare i loro prezzi per riflettere l’aumento dei prezzi delle materie prime. L’ACEA ha spiegato che il meccanismo di fissazione dei prezzi previsto dai contratti di acquisto di ruote di alluminio si basava su una formula in cui l’unico elemento variabile era l’evoluzione dei costi del lingotto di alluminio. Pertanto le fatture di vendita non riflettevano le condizioni di mercato, bensì le clausole contrattuali.

    (136)

    La Commissione ha confermato che solitamente i contratti non prevedevano alcuna possibilità di aumentare i prezzi nel corso dell’intera durata di un progetto per coprire i costi (tranne che per il costo dei lingotti di alluminio) e migliorare la redditività del fornitore. Al considerando 113 del regolamento provvisorio, la Commissione non ha affermato che i produttori di ruote di alluminio avessero la possibilità di aumentare i prezzi di vendita nel corso della durata di un progetto, ma ha piuttosto spiegato che i produttori di ruote di alluminio non sono stati in grado di aumentare i prezzi in fase di negoziazione di nuove gare d’appalto durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha inoltre raccolto elementi di prova presso gli utilizzatori e i produttori dell’Unione che dimostrano che, nel corso del progetto, i produttori di automobili hanno negoziato vari tipi di sconti e riduzioni, quali sconti calcolati sul fatturato annuo complessivo ecc. Non è pertanto esatto affermare che i prezzi siano fissi (ad eccezione dell’indicizzazione dell’alluminio) per l’intera durata di un progetto. Al contrario, i prezzi potevano variare in ragione dell’indicizzazione dell’alluminio, ma non hanno potuto essere ulteriormente aumentati per tenere conto di altri costi quali il lavoro, l’energia, le materie prime o le spese generali. Inoltre durante l’intera durata del progetto i prezzi di vendita effettivi possono diminuire ulteriormente a causa dei vari sconti e riduzioni applicati. Per un utilizzatore, l’importo delle riduzioni o degli sconti ottenuti da un produttore di ruote di alluminio è risultato significativo. Pertanto i prezzi non sono determinati solo sulla base del contratto iniziale. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (137)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha ribadito la sua argomentazione secondo cui i prezzi erano stati determinati solo sulla base del contratto iniziale, poiché gli sconti di produttività erano fissati nel contratto e non erano stati concessi sconti di produttività al di fuori degli accordi contrattuali. L’ACEA ha inoltre affermato che la Commissione non disponeva di elementi di prova concreti nel fascicolo che dimostrassero che i prezzi non erano stati determinati solo nel contratto iniziale. L’ACEA ha infine sostenuto che gli elementi di prova raccolti presso gli utilizzatori non suffragavano tale conclusione e che, in particolare, gli elementi di prova indicati al considerando sopra erano una nota di credito di scarsa importanza, emessa da un fornitore di un paese terzo per ruote originarie di un paese terzo.

    (138)

    In primo luogo, la Commissione ha osservato che nessuno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione o degli utilizzatori che hanno collaborato ha presentato osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni e pertanto nessuno ha messo in discussione la valutazione descritta al considerando 136, basata sugli elementi di prova verificati raccolti presso gli stessi.

    (139)

    In secondo luogo, sulla base delle osservazioni e dei documenti forniti dall’ACEA, la Commissione ha constatato che l’ACEA nelle sue osservazioni faceva riferimento alla versione riservata delle relazioni sulle missioni presso gli utilizzatori che hanno collaborato, membri dell’ACEA, e quindi agli elementi di prova raccolti durante le visite di verifica presso tali utilizzatori. Ciò è risultato evidente dai vari riferimenti, presenti nelle osservazioni dell’ACEA, alle relazioni riservate sulle missioni presso gli utilizzatori in questione. In particolare, la Commissione ha fatto riferimento ai libri contabili estratti dal sistema dell’utilizzatore B in cui è stato possibile trovare un elenco di diversi tipi di riduzioni/sconti. Nel corso della visita di verifica, l’utilizzatore B ha spiegato che le riduzioni di prezzo si applicano direttamente al prezzo di vendita. Pertanto tutti gli altri tipi di riduzioni/sconti registrati nei conti dovrebbero essere considerati sconti/riduzioni supplementari.

    (140)

    La Commissione ha inoltre raccolto elementi di prova presso i produttori dell’Unione inclusi nel campione, da cui risulta che gli utilizzatori hanno chiesto vari tipi di riduzioni/sconti, ad esempio risparmi annuali ecc. La Commissione ha ritenuto che non fosse possibile divulgare informazioni più dettagliate in quanto le informazioni raccolte sia presso gli utilizzatori che presso l’industria dell’Unione riguardavano singole operazioni specifiche che costituiscono dati che non si prestano ad essere riassunti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (141)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha affermato che sono stati forniti elementi di prova sufficienti a dimostrazione che i fornitori di ruote di alluminio si aggiudicano i volumi di fornitura nell’ambito delle gare d’appalto e che nessun volume di fornitura viene aggiudicato al di fuori delle gare d’appalto. Ad ogni modo, secondo la parte, non sono disponibili elementi di prova (né esistono elementi di prova del genere) secondo cui, a seguito dell’aggiudicazione di una gara d’appalto e della procedura di esecuzione di un contratto firmato a seguito di tale gara d’appalto, i volumi assegnati al produttore dell’Unione sarebbero riassegnati a favore di un fornitore marocchino. L’ACEA ha affermato che, nel corso della verifica in loco presso un utilizzatore che ha collaborato, sono stati forniti elementi di prova che dimostrano che il volume delle forniture concordato nel contratto firmato a seguito della conclusione di una gara d’appalto era generalmente un buon indicatore del volume effettivo delle forniture future.

    (142)

    La Commissione ha ritenuto che l’ACEA abbia confermato le risultanze di cui al considerando 157, secondo cui questi produttori non hanno alcuna garanzia in merito al volume che sarà loro assegnato. Come indicato dall’ACEA nelle sue osservazioni e sulla base della relazione di verifica dell’utilizzatore A «i fornitori presentano offerte per un volume: i volumi non sono garantiti, ma i fornitori hanno un’idea dei volumi per i quali presentano offerte. Se dopo la conclusione del progetto (diversi anni) i volumi sono notevolmente inferiori a quelli previsti, i fornitori potrebbero ricevere una compensazione per le apparecchiature non ammortizzate». Sebbene il volume per il quale erano state presentare offerte fosse indicato, il contratto tipico non indicava la data esatta di consegna e il volume previsto delle vendite. Come affermato dall’ACEA nelle sue osservazioni: «[I]l numero esatto di ruote da fornire è generalmente concordato entro quattro-otto settimane prima della consegna alla catena di montaggio.» L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (143)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha affermato che, come riconosciuto dall’EUWA, una pratica più comune consiste nell’aggiudicare un appalto per un particolare progetto riguardante ruote di alluminio a un fornitore piuttosto che a due o più fornitori. Sulla base delle gare d’appalto indette da tre membri dell’ACEA nel periodo dell’inchiesta (l’utilizzatore che non ha collaborato e i due utilizzatori che hanno collaborato), gli appalti aggiudicati simultaneamente a due fornitori erano limitati. La maggior parte degli appalti è stata aggiudicata a un solo fornitore e pertanto quest’ultimo otterrà il quantitativo approssimativo specificato nel bando. Quando un appalto viene aggiudicato a un fornitore non è possibile riassegnare le forniture ad altri fornitori.

    (144)

    La Commissione ha esaminato il foglio di calcolo riassuntivo fornito dall’ACEA a tale riguardo. In primo luogo, l’elenco delle gare d’appalto fornito riguardava soltanto gare d’appalto concluse durante il periodo dell’inchiesta, e pertanto queste non riguardavano consegne effettive realizzate durante il periodo dell’inchiesta, in quanto la data di inizio stimata della fornitura nell’ambito delle gare d’appalto in questione era prevista per il periodo successivo al periodo dell’inchiesta. In secondo luogo, la Commissione ha osservato che la maggior parte delle gare d’appalto riportate nell’elenco era stata comunicata dall’utilizzatore che non ha collaborato (circa l’85 %). A causa della mancata collaborazione dell’utilizzatore, la Commissione non è stata in grado di verificare la correttezza di tale elenco, se esso includesse tutte le gare d’appalto e se potesse coprire il fabbisogno annuo di questo produttore di automobili. Nonostante tale conclusione, la Commissione ha comunque analizzato i dati forniti.

    (145)

    Dall’elenco delle gare d’appalto presentato dall’utilizzatore che non ha collaborato è emerso che la maggior parte di tali appalti è stata aggiudicata a un solo fornitore. Tuttavia il volume medio ponderato per il quale erano state presentate offerte era piuttosto basso, pari a circa 50 000 unità per gara d’appalto per l’intera durata di un progetto, il che spiegava il fatto che un solo fornitore si fosse aggiudicato gli appalti in questione. La Commissione ha comunque osservato che un progetto era stato assegnato a due fornitori «a causa del volume elevato», come indicato nel corso di un’audizione con l’ACEA. In terzo luogo, le informazioni sulle gare d’appalto fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato riguardavano tre gare di appalto. Per quanto riguarda l’utilizzatore B, dai dati è emerso che questi ha suddiviso tra due fornitori un appalto per un quantitativo superiore a un milione. Inoltre per quanto riguardava l’utilizzatore A, i dati forniti dall’ACEA erano contraddittori. Infatti da un lato, risultava un appalto assegnato a un fornitore e, dall’altro, in una tabella distinta relativa alle offerte, gli stessi quantitativi di tale gara di appalto erano stati suddivisi in due gare. La Commissione ha pertanto ritenuto che le informazioni fornite dall’ACEA non fossero in contrasto con le risultanze di cui al considerando 157, secondo cui gli appalti possono essere assegnati a più fornitori sulla base del quantitativo indicato nelle offerte, il che mette in discussione il volume effettivo che ciascun fornitore deve fornire per l’intera durata del progetto. Inoltre, come spiegato al considerando 115, l’ACEA ha riconosciuto che il volume totale da fornire può dipendere anche dal successo del particolare modello di automobile da produrre.

    (146)

    L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (147)

    In assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 111 e 113 del regolamento provvisorio.

    4.4.3.2.   Costo del lavoro

    (148)

    In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 114 e 115 del regolamento provvisorio.

    4.4.3.3.   Scorte

    (149)

    In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 116 e 117 del regolamento provvisorio.

    4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

    (150)

    In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 118 a 123 del regolamento provvisorio.

    4.4.4.   Conclusioni sul pregiudizio

    (151)

    In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 124 a 129 del regolamento provvisorio.

    5.   NESSO DI CAUSALITÀ

    5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

    5.1.1.   Quantità e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato

    (152)

    In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 131 a 136 del regolamento provvisorio.

    5.1.2.   Prezzo delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato ed effetti sui prezzi

    (153)

    L’ACEA ha affermato, sia in seguito alla divulgazione provvisoria sia in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, che le importazioni dal Marocco effettuate nel 2020 e durante il periodo dell’inchiesta si basavano su procedure di gara svoltesi nel periodo 2018-2019. Pertanto non avevano potuto avere un impatto sui prezzi nel 2020 o nel periodo dell’inchiesta, in quanto non avevano comportato perdite in termini di vendite nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta, ma piuttosto prima, al momento delle procedure di gara.

    (154)

    La Commissione ha ritenuto che i profitti o le perdite si siano concretizzati quando la produzione o le vendite hanno avuto luogo e non al momento della negoziazione delle gare d’appalto. Come spiegato ulteriormente al considerando 89, nel corso del progetto sono possibili variazioni di prezzo e di volume che vanno oltre le condizioni di una determinata gara d’appalto. Inoltre, come spiegato al considerando 113 e ai considerando da 146 a 148 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto che l’impatto dei produttori marocchini non sia dovuto solo ai quantitativi persi a causa delle gare vinte da questi ultimi, ma anche alla pressione generale esercitata sui prezzi in tutte le gare d’appalto cui essi hanno partecipato. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (155)

    L’ACEA ha affermato, sia in seguito alla divulgazione provvisoria sia in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, che l’analisi dei prezzi di cui al punto 4.4.3.1 del regolamento provvisorio avrebbe dovuto essere effettuata a livello di gare d’appalto e che, in tale scenario, non vi era alcuna differenza tra i prezzi dell’Unione e quelli marocchini, come indicato nel regolamento provvisorio.

    (156)

    In seguito alle divulgazioni provvisoria e finale delle informazioni, l’ACEA ha altresì affermato che la concorrenza sui prezzi tra i fornitori si era svolta durante le gare d’appalto. Pertanto l’undercutting dei prezzi, la contrazione dei prezzi e il margine di underselling avrebbero dovuto essere calcolati a livello delle gare d’appalto e non nella fase delle consegne. Le vendite e le consegne non rispecchiavano le attuali condizioni di concorrenza. Inoltre il volume delle consegne non dipendeva dai fornitori, ma piuttosto dal successo relativo di uno specifico modello di automobile e quindi dal livello di produzione.

    (157)

    La Commissione ha osservato che le informazioni fornite dalle parti interessate indicavano che i prezzi non rimanevano invariati per l’intera durata di una determinata gara d’appalto. Come spiegato al considerando 79, in sede di negoziazione delle gare d’appalto, i produttori di ruote di alluminio devono prevedere un regime di sconti per tutta la durata di un determinato progetto. Inoltre, nel corso della durata di un progetto, i produttori di automobili possono chiedere ulteriori sconti. I produttori di ruote di alluminio non hanno inoltre alcuna garanzia per quanto riguarda il volume delle vendite. I produttori di automobili possono selezionare più produttori per un determinato progetto, ma questi produttori non hanno alcuna garanzia in merito al volume che sarà loro assegnato. Il volume delle consegne di ciascun produttore di ruote di alluminio dipende non solo dal successo relativo di uno specifico modello di automobile, ma anche dalle decisioni dei produttori di automobili su come ripartire tale volume tra i produttori selezionati. Di conseguenza, come indicato al considerando 115, la selezione dei dati delle singole gare d’appalto non potrebbe sostituire l’analisi effettuata dalla Commissione sulla base dei dati completi, vale a dire l’elenco delle operazioni di vendita e il confronto dei prezzi per tipo di prodotto. Tale confronto tiene conto del maggior numero possibile di dati riguardanti le operazioni di vendita effettivamente realizzate.

    (158)

    In considerazione di quanto sopra, la Commissione ha ritenuto che, nel presente caso, le gare d’appalto fornissero un quadro incompleto, mentre gli effetti sui prezzi potevano essere pienamente colti soltanto confrontando tutte le importazioni dal paese interessato e tutte le vendite dell’industria dell’Unione a livello di tipo di prodotto effettuate durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

    (159)

    L’ACEA e Hands hanno affermato che, anche in assenza di importazioni dal Marocco, l’industria dell’Unione avrebbe subito un pregiudizio, il che dimostrava che le importazioni dal Marocco non erano una causa di pregiudizio notevole. L’ACEA ha ribadito tale argomentazione dopo la divulgazione finale delle informazioni. In particolare, le vendite dell’industria dell’Unione nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta sarebbero rimaste ben al di sotto dei livelli del 2019, sia nel 2020 (- 22 % nel 2020 con il Marocco e - 20 % senza il Marocco) sia nel periodo dell’inchiesta (- 18 % nel periodo dell’inchiesta con il Marocco e - 14 % senza il Marocco). Il pregiudizio nel periodo dell’inchiesta non poteva essere attribuito alle importazioni dal Marocco, poiché, rispetto al 2020, nel periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione ha registrato un aumento delle vendite (pari a 2 281 mila unità) superiore a quello dei produttori esportatori marocchini (pari a 1 478 mila unità). Pertanto le importazioni dal Marocco non hanno avuto alcun impatto in termini di volume. Inoltre le importazioni dal Marocco non hanno potuto avere un impatto sui prezzi nel periodo dell’inchiesta, in quanto nelle gare d’appalto concluse durante il periodo dell’inchiesta non vi è stato alcun undercutting dei prezzi significativo, mentre i prezzi di vendita delle importazioni dal Marocco osservati durante il periodo dell’inchiesta non hanno potuto avere alcun impatto negativo sulle vendite concomitanti dell’industria dell’Unione.

    (160)

    L’ACEA ha inoltre affermato, sia in seguito alla divulgazione provvisoria sia in seguito alla divulgazione e finale delle informazioni, che la redditività dell’industria dell’Unione è stata influenzata dalla diminuzione della produzione e delle vendite dovuta a un notevole calo della produzione di automobili dell’Unione nel 2020 e nel 2021, che ha a sua volta determinato un aumento dei costi fissi.

    (161)

    La Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione non potesse trasferire l’aumento dei costi fissi sui produttori di automobili, poiché, come indicato sopra, nel quadro dei contratti a lungo termine con i produttori di automobili non era possibile aumentare il prezzo a causa degli aumenti dei costi fissi, fatta eccezione per l’indicizzazione del costo dei lingotti di alluminio.

    (162)

    Come indicato ai considerando da 140 a 142 del regolamento provvisorio, la Commissione ha riconosciuto che nel 2020 si è registrato un calo del consumo, dovuto principalmente alla pandemia di COVID-19. Tuttavia le importazioni dal Marocco hanno avuto un impatto chiaramente negativo sull’industria dell’Unione nel 2020 e soprattutto durante il periodo dell’inchiesta, quando sono aumentate esponenzialmente in termini di volumi. Pertanto durante il periodo dell’inchiesta, quando le condizioni sono iniziate a migliorare in termini di aumento del consumo, l’industria dell’Unione è stata costretta, a causa delle importazioni oggetto di dumping dal Marocco a prezzi inferiori del 26,9 % rispetto a quelli dell’industria dell’Unione, a mantenere bassi i propri prezzi, nonostante l’aumento dei costi di produzione. Di conseguenza, a causa della contrazione dei prezzi, l’industria dell’Unione ha venduto a prezzi che non coprivano nemmeno il costo di produzione, né tantomeno consentivano un normale margine di profitto. Tale conclusione restava valida anche supponendo che i prezzi fossero (principalmente) fissati in contratti a lungo termine, poiché gli effetti negativi dei prezzi inferiori delle importazioni marocchine si sono concretizzati nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta, quando sono iniziate le consegne effettive nell’ambito dei contratti negoziati in una fase precedente. Inoltre la partecipazione dei produttori marocchini alle procedure di gara e la loro politica dei prezzi hanno esercitato un’ulteriore pressione sui prezzi sul mercato, al momento caratterizzato da un eccesso di offerta. Anche se, durante il periodo dell’inchiesta, i quantitativi delle vendite dell’industria dell’Unione sono aumentati, essa ha continuato a perdere quote di mercato a causa delle importazioni dal Marocco e di conseguenza la sua situazione finanziaria si è ulteriormente deteriorata in modo significativo. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (163)

    Hands ha affermato che l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non poteva essere causato dalle sue esportazioni dal Marocco verso l’Unione. Secondo la società, il peggioramento della maggior parte degli indicatori di pregiudizio (tra cui: consumo dell’Unione, quantità di produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, quantità di vendite, prezzo di vendita) era già iniziato tra il 2018 e il 2019 e non poteva essere attribuito a Hands, dal momento che questi aveva avviato la produzione nel gennaio 2020. L’impianto era stato costruito anche per soddisfare la crescente domanda sul mercato marocchino e sui mercati extra-UE e non solo per rifornire l’UE. Hands ha inoltre sostenuto che una parte delle sue esportazioni verso l’Unione corrispondeva a uno spostamento della produzione dalla Corea del Sud al Marocco.

    (164)

    Malgrado il fatto che nel 2018 e nel 2019 si sia registrata una diminuzione del consumo dell’Unione come pure delle vendite e della produzione dell’industria dell’Unione, la redditività di quest’ultima è aumentata dal 7,5 % all’8,2 %. Di conseguenza per tali anni non è stato riscontrato alcun pregiudizio. Piuttosto, il pregiudizio ha iniziato a concretizzarsi nel 2020, in concomitanza con l’ingresso nell’Unione delle importazioni provenienti da Hands, come pure delle altre importazioni dal Marocco. A tale riguardo va rilevato che, conformemente all’articolo 3 del regolamento di base, la Commissione ha analizzato l’effetto di tutte le importazioni oggetto di dumping dal Marocco, e non solo di quelle di Hands. In ogni caso, per quanto riguarda Hands, durante il periodo dell’inchiesta le sue importazioni sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e i margini di dumping e di pregiudizio sono stati significativi. Non si poteva pertanto affermare che le sue importazioni non avessero contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (165)

    Hands ha anche affermato che le risultanze di cui al regolamento provvisorio non indicavano l’esistenza di un pregiudizio notevole causato dalle importazioni di ruote di alluminio dal Marocco. L’analisi si era basata su dati confusi e su asserzioni non comprovate che non trovano alcuna conferma nella documentazione relativa all’inchiesta e, di fatto, nelle realtà commerciali del mercato delle ruote di alluminio.

    (166)

    Per quanto concerne questa argomentazione, la Commissione non è stata in grado di individuare quale parte della sua analisi del pregiudizio fosse confusa, non suffragata da elementi di prova o semplicemente assertiva. Le risultanze della Commissione si sono basate su elementi di prova concreti, raccolti nel corso dell’inchiesta, che sono stati messi a disposizione di tutte le parti interessate nel fascicolo e descritti nel regolamento provvisorio. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    5.1.3.   Volume delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato

    (167)

    L’ACEA ha affermato che non vi era stato alcun aumento significativo del volume delle importazioni marocchine ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base e che le importazioni dal Marocco avevano occupato una nicchia che era stata deliberatamente abbandonata dai produttori dell’Unione, e non avevano pertanto inciso negativamente sui volumi delle vendite dell’industria dell’Unione.

    (168)

    Come spiegato al considerando 83 del regolamento provvisorio, le importazioni dal Marocco hanno raggiunto i 2,5 milioni di unità durante il periodo dell’inchiesta, mentre erano pari a zero nel 2018 e ancora scarsamente presenti nel 2019. Ne è risultata una quota di mercato del 3,9 % durante il periodo dell’inchiesta. Per quanto riguarda la quota di mercato delle importazioni marocchine, la Commissione ha osservato che l’ACEA ha contraddetto la sua argomentazione di cui al considerando 191, secondo cui i margini di underselling dovrebbero essere calcolati a livello delle gare d’appalto, quando si svolge la concorrenza tra i produttori marocchini e i produttori dell’Unione, dimostrando l’esistenza di una concorrenza diretta tra le importazioni marocchine e la produzione dell’Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che le importazioni fossero significative, tanto in termini assoluti quanto in rapporto al consumo nell’Unione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. In considerazione dei livelli dei prezzi stabiliti, i volumi hanno avuto un impatto negativo sui prezzi dell’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. Di conseguenza la Commissione ha respinto l’argomentazione e ha confermato le risultanze riassunte ai considerando da 131 a 136 del regolamento provvisorio.

    (169)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha ribadito che le importazioni marocchine non hanno inciso negativamente sui volumi dell’industria dell’Unione. L’ACEA ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha spiegato in che modo le importazioni di ruote di alluminio dal Marocco con una quota di mercato del 3,9 % abbiano determinato un calo della produzione e delle vendite dell’Unione nel periodo in esame del 17 % (produzione) e del 21 % (vendite).

    (170)

    La Commissione ha osservato che l’ACEA ha fatto riferimento al periodo in esame nella sua analisi, mentre, come indicato al considerando 162, il calo della produzione dell’Unione tra il 2018 e il 2020 era dovuto principalmente alla crisi COVID-19. Inoltre, per quanto riguarda il periodo successivo al 2020 e il periodo dell’inchiesta, quando il consumo dell’Unione è aumentato del + 8,0 %, le importazioni dal Marocco sono aumentate in modo significativo (ossia del 244 %), mentre le vendite dell’industria dell’Unione sono aumentate solo del 5,2 %. Oltre a ciò l’aumento della quota di mercato delle importazioni dal Marocco tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta è stato di circa 2,1 punti percentuali, mentre la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita di 1,8 punti percentuali. Considerando altresì tutti i paesi di origine delle importazioni diversi dal Marocco, la Commissione ha osservato che l’aumento dei volumi delle importazioni è stato pari a circa il 6,6 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta. Tale aumento era dovuto all’incremento dei volumi delle importazioni dalla Turchia (del 19 %), mentre, nel corso dello stesso periodo, i volumi delle importazioni da tutti gli altri paesi sono nel complesso diminuiti. Tuttavia, come descritto ai considerando da 171 a 174, la Commissione ha stabilito che le importazioni dalla Turchia non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni dal Marocco e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. La Commissione ha pertanto confermato le sue risultanze di cui al considerando 168, secondo cui i volumi delle importazioni dal Marocco hanno avuto un impatto negativo sui prezzi dell’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    5.2.   Effetti di altri fattori

    5.2.1.   Importazioni da paesi terzi

    (171)

    Hands e l’ACEA hanno affermato che avrebbe dovuto essere adeguatamente esaminato l’impatto delle importazioni da paesi terzi: gli altri paesi terzi rappresentavano quasi il 90 % delle importazioni totali e detenevano una quota di mercato del 25 % circa. In particolare, nel periodo in esame la quota di mercato detenuta dalla Turchia era aumentata, passando dal 10,3 % al 13,0 %.

    (172)

    La Commissione ha analizzato le importazioni da paesi terzi. Per quanto riguarda la Turchia, il principale paese d’importazione, la Commissione ha sottolineato che, come indicato al considerando 138 del regolamento provvisorio, i prezzi medi della Turchia erano significativamente più elevati rispetto ai prezzi all’importazione dal Marocco (+ 14 %) e anche leggermente più alti rispetto a quelli dell’industria dell’Unione (+ 1,0 %). Inoltre negli anni 2018, 2019 e 2020 il prezzo medio delle importazioni dalla Turchia è stato superiore ai costi di produzione dell’industria dell’Unione. È sceso leggermente al di sotto, neppure dell’1 %, solo nel periodo dell’inchiesta. Inoltre nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta, quando la redditività dell’industria dell’Unione ha registrato una diminuzione significativa, i prezzi delle importazioni turche erano superiori ai prezzi dell’industria dell’Unione. Tali importazioni non hanno pertanto attenuato il nesso di causalità tra le importazioni dal Marocco e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (173)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, per quanto riguarda le importazioni originarie della Turchia, Hands ha ribadito la sua argomentazione secondo cui la Commissione non ha preso in considerazione e ha semplicemente ignorato gli effetti pregiudizievoli delle importazioni dalla Turchia. La Commissione avrebbe omesso di effettuare un’analisi più approfondita sulla base dei dati di Hands, dai quali risultava che le sue offerte di prezzo nelle gare d’appalto non erano sempre le più convenienti e che la società si era aggiudicata solo una piccola parte di tutti gli appalti. L’ACEA ha presentato un’argomentazione analoga riguardo allo stesso produttore.

    (174)

    La Commissione ha respinto l’argomentazione di Hands per vari motivi. In primo luogo, la Commissione ha osservato che, come spiegato al considerando 90 del regolamento provvisorio, confrontando le vendite effettive per tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta era stato stabilito un margine di undercutting significativo, pari al 26,9 %, che comprendeva le vendite effettuate da Hands. In secondo luogo, come spiegato ai considerando 115 e 192, la Commissione ha respinto l’argomentazione dell’ACEA secondo cui gli effetti sui prezzi dovrebbero essere analizzati a livello delle gare d’appalto. In terzo luogo, Hands non ha affermato che le sue offerte di prezzo nelle gare d’appalto fossero necessariamente più alte di quelle dei produttori esportatori turchi. La sua argomentazione riguardava piuttosto «altri produttori di ruote di alluminio» in generale. Inoltre, anche se le offerte di prezzo di Hands non erano necessariamente le più economiche, la Commissione ha analizzato gli effetti sui prezzi sulla base di tutte le importazioni dal Marocco, in cui la quota dell’altro produttore esportatore, Dika, era significativa (pari a circa il [60-70] % del mercato). Infine, come osservato al considerando 172, i prezzi all’importazione dalla Turchia sono stati superiori al prezzo medio dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (175)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha ribadito la sua argomentazione di cui al considerando 159, secondo cui l’undercutting dei prezzi dal Marocco, basato su gare d’appalto, non era significativo (ossia il 3,7 %), in particolare rispetto all’undercutting dei prezzi, calcolato dall’ACEA, per la Turchia o per la Thailandia che era rispettivamente del 10 % e dell’1 % circa.

    (176)

    In primo luogo, la Commissione ha valutato il foglio di calcolo riassuntivo presentato dall’ACEA in relazione alle offerte di prezzo. Il foglio di calcolo conteneva 15 offerte provenienti da tre membri dell’ACEA (ossia l’utilizzatore che non ha collaborato e i due utilizzatori che hanno collaborato). Sono state fornite le informazioni seguenti: il nome dell’utilizzatore, la quantità e il prezzo unitario offerto da ciascun fornitore. La Commissione ha tuttavia osservato che non era stata indicata la numerazione interna di ciascuna gara d’appalto, il che le ha impedito di effettuare un controllo incrociato dei dati con le informazioni verificate già fornite nel corso dell’inchiesta dai due utilizzatori che hanno collaborato. Non sono inoltre stati forniti alcuni elementi di prezzo (come gli sconti annuali previsti, detti anche «sconti di produttività») ed è stato pertanto impossibile valutare se tutti fossero stati inclusi nel prezzo unitario offerto. Aspetto ancora più importante, la maggior parte delle offerte di prezzo riguardava l’utilizzatore che non ha collaborato. Come indicato al considerando 109, a causa della generale mancanza di collaborazione da parte di tale utilizzatore, le informazioni limitate che lo stesso ha fornito non hanno potuto essere prese in considerazione ai fini della presente inchiesta. Per quanto riguarda le informazioni supplementari fornite dall’ACEA in merito all’utilizzatore A e all’utilizzatore B, esse riguardavano offerte di prezzo che la Commissione non ha potuto verificare a causa della loro presentazione tardiva. In particolare, la Commissione non è stata in grado di stabilire se l’insieme di dati fornito fosse esaustivo o meno. In ogni caso, la serie di dati conteneva 14 offerte marocchine, su 15 gare d’appalto, e cinque ciascuna per Turchia e Thailandia. Il calcolo dell’undercutting effettuato dall’ACEA si è basato sul prezzo di riferimento (22). La Commissione ha osservato che dai calcoli dell’ACEA emergeva che le offerte di prezzo dei produttori marocchini erano inferiori a quelle dell’industria dell’Unione. Inoltre, confrontando i volumi riportati (23) in tale foglio di calcolo con i volumi totali delle importazioni stabiliti per Turchia e Thailandia sulla base dei dati Eurostat (cfr. tabella 11 del regolamento provvisorio), è emerso che il volume indicato in particolare per la Turchia non era rappresentativo (inferiore al 5 %). Da tali informazioni fornite dall’ACEA non è stato pertanto possibile trarre alcuna conclusione significativa. Inoltre la Commissione ha già concluso al considerando 139 del regolamento provvisorio che la Thailandia e la Turchia non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dal Marocco e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

    5.2.2.   La pandemia di COVID-19

    (177)

    Hands ha affermato che nel 2020 la domanda di ruote di alluminio dell’Unione è diminuita di 14 milioni di unità, pari a 20 volte il volume delle importazioni di ruote di alluminio dal Marocco. L’impatto della pandemia è stato pertanto così significativo che la Commissione dovrebbe ritenere che esso abbia interrotto qualsiasi possibile nesso di causalità esistente tra le importazioni di ruote di alluminio dal Marocco e l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

    (178)

    Come indicato ai considerando da 140 a 142 del regolamento provvisorio, la Commissione ha riconosciuto l’impatto della COVID-19 sull’industria dell’Unione. Tuttavia, poiché il periodo dell’inchiesta ha riguardato anche il periodo di ripresa dopo la COVID, la Commissione ha potuto constatare, come spiegato al considerando 94, che quando c’è stata la ripresa del mercato dopo la COVID, l’industria dell’Unione non ha beneficiato, a causa dell’aumento delle importazioni dal paese interessato a prezzi di dumping. È avvenuto piuttosto il contrario, visto che nel periodo dell’inchiesta la situazione dell’industria dell’Unione si è ulteriormente deteriorata. L’impatto negativo della pandemia di COVID-19 non poteva pertanto essere considerato l’unica causa del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, tale da attenuare il nesso di causalità tra tale pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (179)

    Hands ha ribadito che la sua richiesta di una spiegazione soddisfacente e dettagliata era particolarmente necessaria poiché la Commissione ha espressamente riconosciuto che la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo sull’industria dell’Unione.

    (180)

    In assenza di una richiesta più precisa e specifica, la Commissione ha ritenuto che le spiegazioni già contenute nella presente sezione fossero sufficienti per consentire alla società di comprendere il ragionamento della Commissione e di esercitare i suoi diritti di difesa. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    5.2.3.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

    (181)

    In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 143 a 145 del regolamento provvisorio.

    5.2.4.   Effetto dei contratti pluriennali ed evoluzione dei costi di produzione

    (182)

    In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 146 a 148 del regolamento provvisorio.

    5.2.5.   Consumo

    (183)   In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando da 146 a 148 del regolamento provvisorio.

    5.2.6.   Concorrenza nelle gare d’appalto

    (184)

    L’ACEA ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto esaminare la concorrenza all’interno dell’Unione. L’ACEA ha raccolto informazioni presso i suoi membri e ha constatato che, su un totale di 45 gare d’appalto, i produttori dell’Unione se ne erano aggiudicate 31, i fornitori del Marocco e della Thailandia cinque per ciascuno e i fornitori della Turchia quattro, anche se, in termini di unità, la Turchia aveva vinto la parte più consistente delle gare d’appalto.

    (185)

    La Commissione ha ricordato innanzitutto che l’ACEA non ha contestato la rappresentatività del campione di produttori dell’Unione, stabilito a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Pertanto non può validamente sostenere che la Commissione fosse tenuta a verificare se la presunta incidenza delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi non derivasse dalla concorrenza sui prezzi dei produttori dell’Unione non inclusi nel campione (24). Inoltre, come indicato nella tabella 5 del regolamento provvisorio, i produttori dell’Unione hanno dimostrato la loro capacità di mantenere una quota di mercato superiore al 70 %, ma anche una redditività intorno all’8 % nel periodo 2018-2019. Questi risultati sono stati ottenuti in un mercato molto competitivo, basato su gare d’appalto indette dai produttori di automobili, in cui tutti i produttori dell’Unione e i produttori situati in altri paesi terzi potevano partecipare alle stesse gare d’appalto. Ciò significava che i produttori dell’Unione, in condizioni di mercato normali ed eque, erano competitivi e l’industria nel suo complesso non subiva alcun pregiudizio. Inoltre la Commissione ha osservato che l’argomentazione presentata dall’ACEA si basava su 45 gare d’appalto indette da tre dei suoi membri (quattro contratti comunicati dai due utilizzatori che hanno collaborato e 41 contratti da un utilizzatore che non ha collaborato). Le informazioni si limitavano soltanto al vincitore della gara d’appalto, ai quantitativi stimati e all’origine degli altri partecipanti alla gara non appartenenti all’Unione (Marocco, Thailandia o Turchia). Inoltre si trattava di informazioni non suffragate da alcun elemento di prova che ne dimostrasse l’accuratezza e l’affidabilità. Non sono stati neppure forniti i riferimenti della gara d’appalto. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (186)

    L’ACEA ha inoltre affermato che, a suo parere, anche supponendo che sia corretto affermare che i partecipanti alla gara d’appalto si debbano allineare al miglior offerente, vi sono prove schiaccianti del fatto che tale allineamento avviene innanzitutto rispetto al produttore dell’Unione con i prezzi più bassi e, in secondo luogo, per quanto riguarda le importazioni da paesi terzi, ci sarebbe un eventuale allineamento con le quotazioni dei fornitori marocchini che sono, con un netto distacco, in terza posizione con solo cinque aggiudicazioni.

    (187)

    La Commissione ha osservato che l’analisi effettuata dall’ACEA si basava su un numero limitato di gare (ossia 15) e che le informazioni da essa fornite consistevano in una tabella contenente 15 offerte di prezzo relative a tutte le principali fonti del prodotto in esame (produttori dell’Unione e di tutti i principali paesi terzi) presentate da tre dei suoi membri. Quattro contratti erano stati comunicati dai due utilizzatori che hanno collaborato e 11 contratti da un utilizzatore che non ha collaborato. Inoltre, come per l’argomentazione precedente, tali informazioni non erano suffragate da alcun elemento di prova che ne dimostrasse l’accuratezza e l’affidabilità. Non sono stati neppure forniti i riferimenti della gara d’appalto. Ad esempio, non è stato neanche indicato se il prezzo comunicato comprendeva tutti i costi accessori e gli sconti inclusi nelle offerte. Inoltre i documenti di gara non sono stati forniti e di conseguenza la Commissione non è stata in grado di verificare le informazioni fornite e pertanto l’argomentazione è stata respinta. Anche tenendo conto di tali informazioni, la Commissione ha osservato che i volumi totali delle offerte citate rappresentavano circa il 5 % del consumo totale dell’Unione e pertanto non sono stati considerati rappresentativi. Inoltre, in tutti i casi tranne due, i prezzi offerti dai produttori marocchini erano inferiori a quelli dei produttori dell’Unione. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che l’ACEA non avesse fornito prove che dimostrassero che i partecipanti alla gara d’appalto dovevano allinearsi ai produttori dell’Unione con i prezzi più bassi e che i fornitori marocchini non facevano scendere i prezzi.

    (188)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha affermato che la Commissione stessa ha chiesto ai membri dell’ACEA di fornire tali dati sulle quotazioni delle gare d’appalto basati sull’avvio della produzione, dati che sono stati pertanto forniti dall’ACEA. L’ACEA ha inoltre fornito ulteriori documenti dell’utilizzatore B. L’ACEA ha infine ritenuto che questo insieme di dati fosse rappresentativo in quanto si basava su 29 gare d’appalto, riguardava quasi il 100 % degli acquisti di ruote di alluminio marocchine ed era suffragato da elementi di prova.

    (189)

    La Commissione ha sottolineato che le informazioni sulle gare d’appalto sono state richieste solo ai due utilizzatori che hanno collaborato pienamente all’inchiesta, hanno risposto al questionario e hanno fatto verificare i loro dati. I dati presentati successivamente dall’ACEA riguardo all’utilizzatore che non ha collaborato sono stati considerati incompleti, inattendibili e non verificabili a causa della mancanza di collaborazione da parte di tale utilizzatore. La Commissione ha osservato che l’ACEA ha basato la sua analisi principalmente sull’utilizzatore che non ha collaborato. Inoltre, sebbene l’ACEA affermasse che il suo insieme di dati era suffragato da elementi di prova, la Commissione ha ritenuto che l’insieme di dati fosse costituito principalmente da fogli di calcolo riassuntivi e che i riferimenti alle gare d’appalto menzionati dall’ACEA fossero in realtà i numeri interni di ciascuna gara. Non è stata tuttavia fornita la documentazione completa relativa alle gare d’appalto, quali le copie del capitolato d’oneri, le offerte effettivamente ricevute ecc. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    5.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

    (190)

    In assenza di altre osservazioni sul nesso di causalità, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 152 a 154 del regolamento provvisorio.

    6.   LIVELLO DELLE MISURE

    6.1.   Calcolo del margine di underselling

    (191)

    In seguito alle divulgazioni provvisoria e finale delle informazioni, l’ACEA ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto effettuare calcoli del margine di underselling a livello delle gare d’appalto, come nell’inchiesta iniziale riguardante le importazioni di ruote di alluminio dalla Cina (25).

    (192)

    La Commissione ha esaminato l’argomentazione e ha constatato che, nel corso dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure (26) di cui sopra, è stata presentata e respinta un’argomentazione analoga. Al considerando 115 la Commissione ha spiegato che una selezione di dati provenienti da singole gare d’appalto non può sostituire l’analisi dei prezzi e dei volumi effettuata dalla Commissione sulla base dei dati completi, vale a dire l’elenco delle operazioni di vendita e il confronto dei prezzi per tipo di prodotto. Tale confronto tiene conto del maggior numero possibile di dati riguardanti le operazioni di vendita effettivamente realizzate. Il margine di underselling è stato inoltre espresso sotto forma di percentuale del prezzo all’esportazione durante il periodo dell’inchiesta. Dall’analisi effettuata sulla base dei dati completi forniti dai produttori esportatori inclusi nel campione e dai produttori dell’Unione è emerso un underselling del 44 % per Hands e del 51,6 % per gli altri produttori marocchini. L’argomentazione è stata quindi respinta.

    (193)

    Hands ha affermato che gli adeguamenti della Commissione connessi ai futuri costi ambientali sono arbitrari e speculativi, incidono sulla comparabilità dei prezzi e introducono una distorsione della comparabilità dei prezzi tra le vendite dell’Unione e quelle marocchine. La società ha fatto riferimento al nuovo modello di sviluppo del Marocco, lanciato nell’aprile 2021, che prevede investimenti nell’energia verde sostenibile al fine di renderla competitiva nelle industrie a basse emissioni di carbonio. Il paese si è impegnato inoltre a produrre oltre il 50 % della sua energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2030. È pertanto evidente che la Commissione non ha tenuto conto dei costi futuri che sarebbero stati sostenuti da Hands durante l’applicazione delle misure, compresi quelli connessi agli sforzi di decarbonizzazione in Marocco.

    (194)

    La Commissione ha sottolineato che l’inclusione dei futuri costi ambientali nel prezzo indicativo per l’industria dell’Unione era conforme all’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base. L’inclusione di tali costi non si basava su una pura speculazione, ma su prove concrete riguardanti investimenti effettivamente previsti. Il fatto che il Marocco possa avere investimenti nell’energia verde sostenibile è irrilevante ai fini dell’applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento di base relative alla fissazione del prezzo indicativo dell’Unione in cui si deve tenere conto dei futuri costi ambientali. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (195)

    Hands ha affermato che la Commissione non ha fornito alcuna spiegazione in merito al calcolo dei costi futuri, privando in tal modo Hands e altre parti interessate del loro diritto di difesa.

    (196)

    La Commissione ha fornito informazioni sui costi futuri a seguito di una richiesta di Dika. La risposta è stata pubblicata nel fascicolo pubblico a disposizione di tutte le parti. I diritti della difesa non sono stati pertanto violati.

    7.   INTERESSE DELL’UNIONE

    7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

    (197)

    In assenza di osservazioni, sono stati confermati i considerando 165 e 166 del regolamento provvisorio.

    7.2.   Interesse degli utilizzatori

    (198)

    In seguito alle divulgazioni provvisoria e finale delle informazioni, l’ACEA ha ribadito la sua argomentazione di cui al considerando 170 del regolamento provvisorio, secondo cui l’industria dell’Unione delle ruote di alluminio non era in grado di soddisfare la domanda. Il mercato dell’Unione avrebbe sofferto per oltre 15 anni di una scarsa capacità e di carenze a causa degli investimenti insufficienti effettuati dai produttori dell’Unione. Secondo l’ACEA, i produttori di ruote di alluminio dell’Unione non rispettano sistematicamente il loro impegno ad aumentare la capacità produttiva e a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione. L’ACEA ha ricordato che, nel contesto dell’inchiesta antidumping della Commissione sulle ruote di alluminio originarie della Cina, i produttori dell’Unione si sarebbero impegnati ad aumentare la loro capacità produttiva e che la Commissione avrebbe esteso la misura antidumping a condizione che le capacità fossero aumentate. Secondo l’ACEA, tra il 2006 e il periodo dell’inchiesta la capacità dell’Unione è aumentata del 14 %, mentre, nello stesso periodo, il consumo è aumentato del 33 %.

    (199)

    La Commissione ha osservato che tale argomentazione era già stata trattata al considerando 171 del regolamento provvisorio e che non sono stati presentati nuovi dati o elementi di prova. La Commissione ha rilevato che, se necessario, l’industria delle ruote di alluminio dell’Unione avrebbe potuto aumentare la propria capacità con un preavviso relativamente breve, dato che l’investimento in questione al quale gli utilizzatori si riferivano non riguardava i forni o le cabine di verniciatura, ma piuttosto le macchine per colata che possono essere installate facilmente. Pertanto se i produttori di ruote di alluminio dell’Unione non hanno investito in ulteriore capacità produttiva, ciò è dovuto piuttosto alla loro difficile situazione economica e alla mancanza di un numero sufficiente di contratti futuri da parte dei produttori di automobili per giustificare tale investimento. L’industria dell’Unione non ha quindi avuto incentivi adeguati per investire in capacità supplementari, in assenza di un prevedibile aumento della domanda della sua produzione.

    (200)

    Inoltre il consumo dell’Unione è stato pari a 64,31 milioni di unità durante il periodo dell’inchiesta. La capacità totale dell’industria dell’Unione era di 61,29 milioni di unità, mentre la produzione totale dell’Unione è stata di 48,75 milioni di unità nel periodo dell’inchiesta e le esportazioni dell’industria dell’Unione sono state pari a 2,71 milioni di unità, con una capacità rimasta inutilizzata pari a 9,83 milioni di unità. Ne consegue che l’industria dell’Unione disponeva già di una capacità produttiva sufficiente per coprire quasi la totalità della domanda di ruote di alluminio da parte dell’Unione. Inoltre il mercato dell’Unione avrebbe potuto aumentare le forniture dai produttori esportatori di paesi terzi. La capacità totale mondiale di ruote di alluminio è addirittura aumentata con l’arrivo dei produttori marocchini. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (201)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha sostenuto che l’asserzione della Commissione secondo cui gli investimenti in questione non riguardano i forni o le cabine di verniciatura, ma piuttosto le macchine per colata che possono essere installate facilmente, non era suffragata da elementi di prova. L’ACEA ha sostenuto che gli utilizzatori che hanno collaborato hanno dimostrato che la mancanza di cabine di verniciatura sufficienti è proprio una delle principali strozzature che limitano la capacità produttiva dell’Unione.

    (202)

    La Commissione ha osservato che gli elementi di prova presentati dall’utilizzatore A riguardavano la mancanza di capacità produttiva di un produttore dell’Unione per il biennio 2015-2016, quindi prima del periodo in esame. L’utilizzatore A non ha inoltre fornito alcun documento che dimostri l’esistenza di problemi legati alla capacità produttiva durante il periodo in esame. Per quanto riguarda l’utilizzatore B, anche i documenti forniti risalgono a prima del periodo in esame (la maggior parte di essi risale al 2016). Nel corso della visita di verifica, l’utilizzatore B ha tuttavia dichiarato che «durante un anno normale come il 2018/2019, non vi era alcuna carenza di ruote di alluminio». L’ACEA o altri utilizzatori non hanno fornito alcun elemento di prova di una carenza di produzione dovuta alla mancanza di cabine di verniciatura sufficienti durante il periodo in esame.

    (203)

    Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha raccolto elementi di prova del fatto che l’industria dell’Unione ha investito nelle cabine di verniciatura quando il consumo si è maggiormente spostato verso ruote con taglio a diamante che richiedono due passaggi nelle linee di verniciatura. Per quanto riguarda gli investimenti nelle cabine di verniciatura e nelle attrezzature per colata, la Commissione ha raccolto copie delle fatture di acquisto da cui risulta che in passato, quando la domanda dei suoi prodotti era certa, l’industria dell’Unione era in grado di aumentare la propria capacità. La Commissione ha ritenuto che non fosse possibile includere informazioni più dettagliate nel fascicolo non riservato, in quanto le informazioni in questione riguardavano singole operazioni specifiche che costituiscono dati che non si prestano ad essere riassunti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (204)

    L’ACEA ha affermato che, nel momento in cui i fornitori marocchini si sono aggiudicati gli appalti per la fornitura di ruote all’Unione, l’industria dell’Unione non disponeva di capacità produttiva inutilizzata da offrire e che pertanto tali importazioni rispondevano alle esigenze strategiche dei produttori di automobili.

    (205)

    La Commissione ha osservato che l’ACEA non ha fornito elementi di prova per tale affermazione, ad esempio di gare in cui non vi era stata alcuna offerta di prezzo da parte dei produttori dell’Unione, in particolare per le gare vinte dai produttori marocchini. La Commissione ha inoltre osservato che non è stato fornito alcun elemento di prova del fatto che l’industria di ruote di alluminio dell’Unione non abbia soddisfatto le richieste dei produttori di automobili durante il periodo in esame (27). Come già indicato in precedenza, la capacità produttiva dell’industria dell’Unione, unita ad uno dei produttori esportatori dei paesi terzi, è ampiamente sufficiente a soddisfare le esigenze dell’industria automobilistica. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (206)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha affermato che nessuno dei produttori dell’Unione ha deciso di investire in ulteriore capacità produttiva, mentre la produzione di automobili nell’Unione è aumentata costantemente dal 2013.

    (207)

    La Commissione ha comunque constatato che la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è aumentata di circa 10,8 milioni di unità durante tale periodo (51,644 milioni di unità (28) nel 2013 e 62,475 milioni di unità (29) nel 2019). L’argomentazione non era quindi suffragata da alcun elemento di prova ed è stata pertanto respinta.

    (208)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha ribadito che l’industria dell’Unione non è in grado di soddisfare la domanda nell’Unione, nemmeno in un mercato perturbato e in presenza di un calo storico della domanda.

    (209)

    La Commissione ha osservato che l’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione era pari all’80 % durante il periodo dell’inchiesta. Vi era pertanto una capacità inutilizzata supplementare atta a soddisfare la domanda. Inoltre non esisteva alcuna disposizione che obbligasse l’industria dell’Unione a disporre della capacità necessaria per soddisfare la totalità della domanda. Gli utilizzatori potrebbero anche importare ruote di alluminio da uno qualsiasi dei paesi terzi produttori. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (210)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha affermato di aver fornito elementi di prova a dimostrazione del fatto che l’industria dell’Unione non disponeva di capacità produttiva inutilizzata da offrire e che pertanto le importazioni marocchine rispondevano alle esigenze strategiche dei produttori di automobili. L’ACEA ha inoltre fornito elementi di prova relativi alla mancanza di produzione dell’industria dell’Unione nel 2016.

    (211)

    La Commissione ha ritenuto che l’argomentazione non fosse suffragata da elementi di prova sufficienti. Ad esempio l’ACEA non ha fornito la prova di alcuna gara vinta da fornitori marocchini in cui i produttori dell’Unione non abbiano partecipato al processo di presentazione delle offerte. Per quanto riguarda la mancanza di produzione, l’ACEA non ha presentato elementi di prova a dimostrazione di un problema sistemico, in quanto gli elementi di prova forniti risalgono a prima del periodo in esame. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (212)

    L’ACEA ha sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che i costi dei produttori di automobili sono aumentati a causa degli effetti cumulativi delle misure antidumping applicate su altre materie prime, parti e componenti utilizzati per la produzione di automobili.

    (213)

    La Commissione ha osservato che l’ACEA non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione. Anche se i costi dei fornitori possono essere aumentati e trasferiti, in tutto o in parte, sui produttori di automobili, ciò non sembra aver avuto un impatto negativo sulla situazione economica di questi ultimi. Come indicato al considerando 175 del regolamento provvisorio, i produttori di automobili hanno pubblicato risultati finanziari per il 2021 che hanno superato i profitti abitualmente rilevati negli anni precedenti. Infine, come già indicato al considerando 169 del regolamento provvisorio, la percentuale del costo delle ruote di alluminio nella produzione di un’automobile è minima, pari a circa lo 0,5 %. Pertanto l’impatto delle misure sui produttori di automobili è stato molto limitato e l’argomentazione è stata respinta.

    (214)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha espresso disaccordo con la valutazione della Commissione di cui al considerando sopra. L’ACEA ha affermato che i dazi antidumping rappresenteranno un costo aggiuntivo di 241-413 milioni di EUR. Si tratta di un importo significativo per i produttori di automobili in un settore che continua a risentire di un basso livello di produzione di automobili nell’Unione, pur dovendo assorbire costi ambientali aggiuntivi.

    (215)

    La Commissione ha osservato che l’ACEA non ha contestato le risultanze della Commissione secondo cui la quota delle ruote di alluminio nel costo totale di produzione di un’automobile è minima, pari a circa lo 0,5 % e il dazio antidumping relativamente basso sarebbe solo una frazione di tale 0,5 %. Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che i produttori di automobili non saranno in grado di assorbire tali costi. Inoltre, nonostante la correttezza dei costi aggiuntivi stimati dall’ACEA, la stima dei costi aggiuntivi si è basata sul prezzo indicativo dell’Unione e si riferisce quindi ai margini di pregiudizio stabiliti. Il dazio era tuttavia basato sui margini di dumping, che erano inferiori ai margini di pregiudizio riscontrati e, di conseguenza, gli effetti del dazio antidumping sarebbero inferiori agli importi stimati dall’ACEA. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (216)

    L’ACEA ha affermato che alcuni dei suoi membri hanno stimato che i fornitori marocchini sono sempre più impegnati a monitorare l’impatto delle catene di approvvigionamento in termini di CO2. Pertanto riorientare l’approvvigionamento verso altri paesi terzi inciderebbe in modo significativo sulla capacità dei produttori di automobili di conseguire i loro obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2.

    (217)

    La Commissione ha osservato che l’ACEA non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione, mentre le informazioni ottenute durante la visita di verifica presso un utilizzatore che ha collaborato hanno evidenziato che le importazioni dal Marocco pongono un problema analogo per quanto riguarda il loro impatto sugli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 da parte dei produttori di automobili, a causa della distanza tra gli stabilimenti marocchini e lo stabilimento dei produttori di automobili nell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (218)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha fatto riferimento al suo piano in 10 punti per contribuire all’attuazione del Green Deal europeo (30) e al fatto che, dopo la visita di verifica, l’utilizzatore B ha fornito elementi di prova secondo cui le importazioni marocchine sono importanti per l’impatto in termini di CO2 a causa della vicinanza geografica degli stabilimenti marocchini e degli stabilimenti dei produttori di automobili.

    (219)

    La Commissione ha osservato che nel piano in 10 punti non era menzionato l’impatto delle importazioni di ruote in generale, e del Marocco in particolare. Il piano non costituiva pertanto un elemento di prova adeguato per quanto riguarda l’argomentazione di cui al considerando 216. Inoltre l’utilizzatore B ha in effetti comunicato di aver introdotto il criterio relativo alle emissioni di CO2 per la selezione dei fornitori e che l’obiettivo è ridurre la distanza tra gli impianti e i fornitori e quindi l’impronta di carbonio. L’utilizzatore B ha anche affermato che la competitività rimane un fattore molto importante per la selezione di un fornitore. La Commissione non ha altresì riscontrato alcun elemento di prova del fatto che tale criterio sia stato effettivamente valutato dall’utilizzatore B nel corso della procedura di gara o che un produttore non sia stato preso in considerazione a causa dei criteri relativi alle emissioni di CO2. Infine, anche se questo criterio avesse un ruolo fondamentale in futuro, le misure antidumping non hanno l’obiettivo di far cessare le importazioni dal Marocco, ma piuttosto di garantire che entrino nell’Unione a prezzi equi. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (220)

    L’ACEA ha affermato che nel marzo 2022 l’Ufficio federale tedesco per i cartelli ha avviato un’inchiesta nei confronti di un produttore dell’Unione sulla base di un presunto comportamento restrittivo della concorrenza. La Commissione ha tuttavia osservato che non era stata avanzata alcuna argomentazione riguardante i possibili effetti di tale presunto comportamento sulle risultanze dell’inchiesta. In ogni caso, l’inchiesta è ancora in corso e non sono ancora state raggiunte risultanze. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (221)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’ACEA ha sostenuto che le misure antidumping non dovrebbero essere applicate in attesa dell’esito dell’inchiesta condotta dall’Ufficio federale tedesco per i cartelli in tali circostanze eccezionali e in conformità dei principi di buona amministrazione e di buona prassi amministrativa elaborati nel caso dei tubi senza saldatura (31).

    (222)

    Come già spiegato al considerando 220, l’amministrazione nazionale non ha ancora adottato alcuna decisione. Per contro, nel caso dei tubi senza saldatura, i dazi sono stati applicati solo dopo l’adozione di una decisione definitiva che sanzionava la pratica anticoncorrenziale e quando era risultato evidente che tale pratica riguardava il periodo considerato nell’inchiesta e il prodotto in esame. Nessuno di questi elementi era presente nel caso di specie. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    7.3.   Conclusioni in merito all’interesse dell’Unione

    (223)

    Sulla base di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, sono state confermate le conclusioni di cui al considerando 177 del regolamento provvisorio.

    8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

    8.1.   Misure definitive

    (224)

    Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.

    (225)

    Come indicato al considerando 63, i margini di dumping sono stati leggermente rivisti nella fase definitiva.

    (226)

    Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

    Paese

    Società

    Margine di dumping (%)

    Margine di pregiudizio (%)

    Dazio antidumping definitivo (%)

    Marocco

    HANDS 8 SA.

    9,01

    44,0

    9,0

     

    DIKA MOROCCO AFRIKA S.A.R.L

    17,54

    51,6

    17,5

     

    Tutte le altre società

    17,54

    51,6

    17,5

    (227)

    Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano pertanto esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

    (228)

    Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di una successiva modifica del proprio nome. La relativa domanda deve essere trasmessa alla Commissione (32). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (229)

    Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

    (230)

    Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata, in conformità della normativa doganale.

    (231)

    Qualora si registri un notevole incremento in termini di volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento del volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze può essere aperta un’inchiesta antielusione, se sono soddisfatte le condizioni necessarie. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

    (232)

    Per garantire una corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

    (233)

    I dati statistici riguardanti le ruote di alluminio per veicoli a motore di cui alle voci da 8701 a 8705, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici, sono spesso espressi sotto forma di numero di pezzi. La nomenclatura combinata pubblicata nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (33) non contempla tuttavia tali unità supplementari per le ruote di alluminio per veicoli a motore di cui alle voci da 8701 a 8705, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici. È pertanto necessario prevedere che nella dichiarazione d’immissione in libera pratica per le importazioni del prodotto in esame sia indicato, oltre al peso in chilogrammi o in tonnellate, anche il numero di unità. È opportuno indicare le unità per i codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC: 8708701015, 8708701050, 8708705015 e 8708705050).

    8.2.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

    (234)

    In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, si dovrebbero riscuotere definitivamente, fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio.

    8.3.   Istituzione retroattiva di misure antidumping

    (235)

    Come indicato alla sezione 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.

    (236)

    Nella fase definitiva dell’inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi.

    (237)

    La Commissione ha osservato che il volume delle unità importate durante il periodo di comunicazione preventiva (18 giugno 2022 - 16 luglio 2022) era di circa 291 000 unità, ossia in calo dell’11 % rispetto ai volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo successivo all’inchiesta analizzato nel regolamento di registrazione, vale a dire dal 1o dicembre 2021 al 30 aprile 2022. La Commissione non ha pertanto trovato elementi di prova di un possibile accumulo di scorte durante il periodo di comunicazione preventiva. Inoltre i prezzi all’importazione sono aumentati dell’11 % in linea con l’aumento dei prezzi a tre mesi alla Borsa londinese dei metalli (London Metal Exchange, «LME»). Non vi erano pertanto elementi di prova del fatto che le importazioni avessero compromesso gli effetti riparatori dei dazi.

    (238)

    Di conseguenza le condizioni giuridiche di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base non erano soddisfatte e quindi i dazi non dovrebbero essere riscossi retroattivamente sulle importazioni registrate.

    9.   DISPOSIZIONI FINALI

    (239)

    A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (34), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

    (240)

    Il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ruote di alluminio per veicoli a motore di cui alle voci da 8701 a 8705, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC: 8708701015, 8708701050, 8708705015 e 8708705050) originarie del Marocco.

    2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:

    Paese

    Società

    Dazio antidumping definitivo

    Codice addizionale TARIC

    Marocco

    HANDS 8 SA.

    9,0  %

    C873

     

    DIKA MOROCCO AFRIKA S.A.R.L

    17,5  %

    C897

     

    Tutte le altre società

    17,5  %

    C999

    3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in Marocco. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

    4.   Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per il prodotto di cui al paragrafo 1, nel campo corrispondente della dichiarazione è indicato il numero di unità dei prodotti importati, ferma restando l’unità supplementare definita nella nomenclatura combinata.

    5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1221 sono riscossi in via definitiva.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco (GU C 464 del 17.11.2021, pag. 19).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1221 della Commissione, del 14 luglio 2022, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco (GU L 188 del 15.7.2022, pag. 114).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/934 della Commissione, del 16 giugno 2022, che dispone la registrazione delle importazioni di determinate ruote di alluminio per autoveicoli originarie del Marocco (GU L 162 del 17.6.2022, pag. 27).

    (5)  Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2021, Airoldi Metalli/Commissione, T-611/20, ECLI:EU:T:2021:641, punti 48 e 49.

    (6)  Accordo OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994.

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1395 della Commissione, dell’11 agosto 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Russia e della Turchia (GU L 211 del 12.8.2022, pag. 127).

    (8)  Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2022, Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture Co. Ltd e Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts Co. Ltd/Commissione, T-278/20, ECLI:EU:T:2022:417, punto 97.

    (9)  In linea con la causa T-278/20, citata al considerando 92 e menzionata da Dika nelle sue osservazioni.

    (10)  Cfr. la sentenza della Corte del 5 aprile 2017, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Consiglio, cause riunite C-376/15 P e C-377/15 P, ECLI:EU:C:2017:269, punto 53.

    (11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1131 della Commissione, del 2 luglio 2019, che istituisce uno strumento doganale per attuare l’articolo 14 bis del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’articolo 24 bis del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 3.7.2019, pag. 12).

    (12)  Le norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1131 della Commissione di cui alla nota 11.

    (13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia (GU L 410 del 18.11.2021, pag. 153), considerando 136.

    (14)  La banca dati della Banca mondiale si basa sulle classificazioni seguenti per il 2021 basate sul reddito nazionale lordo («RNL») pro capite: economia a reddito medio-basso compreso tra 1 086 e 4 255 USD, reddito medio-alto compreso tra 4 256 USD e 13 205 USD, economia ad alto reddito superiore a 13 205 USD. Secondo questa classificazione, il Marocco è considerato un’economia a reddito medio-basso (con un RNL per il 2021 pari a 3 350 USD), il Brasile un’economia a reddito medio-alto (con RNL per il 2021 pari a 7 720 USD) e la Corea un’economia ad alto reddito (con RNL per il 2021 pari a 34 980 USD). Cfr. https://databank.worldbank.org/home.aspx.

    (15)  OMC, relazione del panel, WT/DS480/R, 25 gennaio 2018, punto 7.51, e WT/DS405/R, 28 ottobre 2011, punto 7.300.

    (16)  OMC, relazione del panel, WT/DS482/R, 25 gennaio 2016, punto 7.143.

    (17)  Ibid.

    (18)  Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2022, Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture Co. Ltd e Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts Co. Ltd/Commissione, T-278/20, ECLI:EU:T:2022:417, punto 134.

    (19)  Ad esempio, un dazio residuo del 29 % stabilito al considerando 186 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1693 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 259 del 10.10.2019, pag. 15) o del 50 % di cui al considerando 290 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche in acciaio di scala commerciale originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59).

    (20)  Dika ha chiesto e ricevuto (per e-mail il 22 luglio 2022) informazioni riguardanti le SGAV e i profitti ragionevoli utilizzati nel regolamento provvisorio, il profitto massimo, i costi di conformità, l’IRI (investimenti, ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione) nonché i dati Eurostat a livello TARIC.

    (21)  Regolamento (UE) n. 404/2010 della Commissione, del 10 maggio 2010, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 64), considerando da 175 a 179.

    (22)  Il prezzo di riferimento o prezzo di offerta è il prezzo offerto da ciascun partecipante alle gare d’appalto al momento della presentazione di un’offerta.

    (23)  In assenza di altre informazioni, la Commissione ha ipotizzato che i volumi riportati nel foglio di calcolo riguardassero il volume complessivo per il quale erano state presentare offerte nel corso della durata prevista di ciascun progetto. Di conseguenza i volumi così riportati sono stati assegnati sulla base di una durata media di cinque anni.

    (24)  Cfr. sentenza del 14 settembre 2022, Nevinnomysskiy Azot et NAK«Azot»/Commissione, T-865/19, ECLI:EU:T:2022:559, punti da 283 a 286.

    (25)  Regolamento (UE) n. 404/2010, considerando da 175 a 179.

    (26)  Considerando 125 e 126 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/109 della Commissione, del 23 gennaio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 24.1.2017, pag. 1).

    (27)  In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, l’utilizzatore A ha riferito che nel 2014 un produttore dell’Unione non è stato in grado di fornire il 100 % ma l’85 % del quantitativo richiesto per un progetto. L’utilizzatore continua tuttavia a considerare tale produttore dell’Unione come suo fornitore principale e non ha lamentato il fatto che tale riduzione dell’offerta da parte del produttore dell’Unione si sia verificata durante il periodo in esame né ha presentato elementi di prova in tal senso.

    (28)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/109, considerando 136.

    (29)  Considerando 97 del regolamento provvisorio.

    (30)  https://www.acea.auto/files/ACEA_10-point_plan_European_Green_Deal.pdf

    (31)  Regolamento (CE) n. 1322/2004 del Consiglio, del 16 luglio 2004, che modifica del regolamento (CE) n. 2320/97 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l’altro, della Russia e della Romania (GU L 246 del 20.7.2004, pag. 10).

    (32)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat 170 Rue de la Loi, 1040 Bruxelles, Belgio.

    (33)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021, pag. 1).

    (34)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


    Top