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Document 32022D2423
Commission Decision (EU) 2022/2423 of 5 December 2022 on the consistency of the performance targets contained in the revised draft performance plan submitted by Sweden pursuant to Regulation (EC) No 549/2004 of the European Parliament and of the Council with the Union-wide performance targets for the third reference period (notified under document C(2022) 8716) (Only the Swedish text is authentic) (Text with EEA relevance)
Decisione (UE) 2022/2423 della Commissione del 5 dicembre 2022 relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento [notificata con il numero C(2022) 8716] (Il testo in lingua svedese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione (UE) 2022/2423 della Commissione del 5 dicembre 2022 relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento [notificata con il numero C(2022) 8716] (Il testo in lingua svedese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/8716
GU L 318 del 12.12.2022, p. 116–125
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 318/116 |
DECISIONE (UE) 2022/2423 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2022
relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento
[notificata con il numero C(2022) 8716]
(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (2), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
CONSIDERAZIONI GENERALI
(1) |
A norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri devono elaborare piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), che devono includere obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. |
(2) |
Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Successivamente, nell’ottobre 2019 gli Stati membri hanno presentato gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3, i quali tuttavia, essendo stati elaborati prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 a marzo 2020, non tenevano conto della significativa riduzione del traffico aereo dovuta alle misure di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi. |
(3) |
Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione erano state stabilite misure eccezionali per l’RP3, che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 (4). Il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/891 (5) relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3. Su tale base, nell’ottobre 2021 gli Stati membri hanno presentato alla Commissione progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3. |
(4) |
La decisione di esecuzione (UE) 2022/728 (6) della Commissione era rivolta a Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia. In tale decisione la Commissione ha riscontrato che gli obiettivi prestazionali di efficienza economica di rotta inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 della Svezia non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e ha formulato raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi. |
(5) |
In risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha imposto misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile registrato in Russia e a qualsiasi aeromobile non registrato in Russia che sia di proprietà o noleggiato o altrimenti controllato da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo russo di atterrare sul territorio dell’Unione, decollare dallo stesso o sorvolarlo. Tali misure restrittive e le contromisure adottate dalla Russia hanno portato a cambiamenti del traffico aereo nello spazio aereo europeo. Alcuni Stati membri, tra cui la Svezia, sono stati fortemente interessati da una riduzione significativa del numero di sorvoli nello spazio aereo di loro responsabilità. A livello dell’Unione l’impatto osservato sul numero di voli è stato tuttavia limitato, in contrasto con la netta riduzione del traffico aereo in tutta Europa dovuta all’insorgere della pandemia di COVID-19. |
(6) |
Il 13 luglio 2022 la Svezia ha presentato alla Commissione un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 (il «progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni») ai fini della valutazione. |
(7) |
L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. |
(8) |
Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato la valutazione con la revisione degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione. |
(9) |
Le previsioni di base di traffico del servizio di previsioni e statistiche di Eurocontrol («Statfor») pubblicate nel giugno 2022 tengono conto delle mutate circostanze di cui al considerando (5). Sulla base di tali previsioni, la Commissione osserva che la Svezia continuerà a registrare un deterioramento significativo delle prospettive di traffico per il resto dell’RP3 a causa della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Poiché hanno un impatto considerevole sugli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, tali mutate circostanze dovrebbero essere prese in considerazione nella valutazione degli obiettivi prestazionali locali ivi contenuti. |
VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza
(10) |
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi presentati dalla Svezia in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
(11) |
Gli obiettivi prestazionali locali in materia di sicurezza proposti dalla Svezia per il principale fornitore di servizi di navigazione aerea, ossia LFV, in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:
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(12) |
Gli obiettivi prestazionali in materia di sicurezza proposti dalla Svezia per LFV sono in linea con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. |
(13) |
La Commissione osserva che il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni non stabilisce misure specifiche rivolte a LFV per il conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza. Tuttavia il piano prevede misure generali quali il monitoraggio e l’applicazione di misure di mitigazione per gestire rischi specifici e la valutazione, mediante il sistema di gestione della sicurezza, delle modifiche effettuate al sistema funzionale. Vista la valutazione da parte dell’organo di valutazione delle prestazioni, la Commissione osserva che LFV, secondo quanto riportato, ha già conseguito gli obiettivi a livello dell’Unione e pertanto la Svezia non ha stabilito misure supplementari per LFV per il conseguimento di tali obiettivi. |
(14) |
Anche gli obiettivi di sicurezza proposti dalla Svezia per i fornitori di servizi di navigazione aerea presso i terminali nell’ambito del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, ossia ACR, SDATS e AFAB, sono in linea con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. La Commissione rileva inoltre che la Svezia ha stabilito misure per tali fornitori di servizi di navigazione aerea per il conseguimento dei loro obiettivi prestazionali in materia di sicurezza. |
(15) |
Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (11), (12), (13) e (14) e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione in materia di sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 devono essere conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza. |
Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente
(16) |
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Svezia per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021. |
(17) |
Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell’insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, gli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell’ottobre 2021 non potevano essere modificati in modo retroattivo nei relativi progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni. Pertanto la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2022, 2023 e 2024. |
(18) |
Gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dalla Svezia e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:
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(19) |
La Commissione osserva che gli obiettivi ambientali proposti dalla Svezia equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per gli anni civili 2022, 2023 e 2024. |
(20) |
La Commissione osserva che la Svezia, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente, che includono l’attuazione pianificata dello spazio aereo transfrontaliero con rotte libere con la Polonia. |
(21) |
Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (18), (19) e (20), gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente. |
Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità
(22) |
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Svezia per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021. |
(23) |
Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell’insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, gli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell’ottobre 2021 non potevano essere modificati in modo retroattivo nei loro progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni. Pertanto la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2022, 2023 e 2024. |
(24) |
Gli obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Svezia per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATFM per volo, nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti:
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(25) |
La Commissione osserva che gli obiettivi di capacità proposti dalla Svezia equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per gli anni civili 2022, 2023 e 2024. |
(26) |
La Commissione osserva che la Svezia, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta. Tali misure includono l’attuazione dello Swedish Airspace Project («SWEA»), nonché un aumento degli equivalenti a tempo pieno dei controllori del traffico aereo durante e oltre l’RP3, al fine di gestire la domanda di traffico futura nonché di anticipare i pensionamenti pianificati dei controllori del traffico aereo. La Commissione osserva che, rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, il numero pianificato di equivalenti a tempo pieno dei controllori del traffico aereo per le operazioni nei centri di controllo d’area di Stoccolma e Malmö è stato rivisto al ribasso per via delle mutate circostanze di cui ai considerando (5) e (9). |
(27) |
Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (24), (25) e (26), gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità. |
Revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali
(28) |
Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento di esecuzione, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di capacità di rotta con la revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), di tale regolamento di esecuzione. Tali obiettivi non sono risultati fonte di preoccupazione per quanto riguarda la Svezia. |
Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica
(29) |
Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha concluso che gli obiettivi di efficienza economica di rotta proposti inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Svezia presentato nel 2021 non erano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. La Svezia ha proposto obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. |
(30) |
La tabella seguente stabilisce gli obiettivi prestazionali iniziali di efficienza economica di rotta per l’RP3 nella zona tariffaria della Svezia inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 e i corrispondenti progetti di obiettivi prestazionali rivisti inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni.
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(31) |
La Commissione osserva che la Svezia ha rivisto gli obiettivi locali di efficienza economica per il 2022, il 2023 e il 2024, il che si traduce, rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, in un costo unitario determinato complessivo («DUC») superiore dell’8,2 % rispetto agli anni civili in questione e superiore del 7,1 % rispetto all’RP3 nel suo complesso. Tali aumenti del DUC derivano dal deterioramento significativo delle previsioni di traffico causato dalla riduzione del traffico aereo nello spazio aereo della Svezia a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, di cui ai considerando (5) e (9). Il numero inferiore delle unità di servizio previste per gli anni civili 2022, 2023 e 2024 è stato tuttavia parzialmente compensato dalla Svezia mediante una riduzione dei costi determinati. |
(32) |
Inoltre la Svezia ha introdotto un adeguamento al rialzo rispetto al valore di riferimento per il 2014, mentre il valore di riferimento per il 2019 è stato adeguato al ribasso. Nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, la Svezia spiega che i valori di riferimento per il 2014 e il 2019 sono stati adeguati principalmente al fine di tenere conto dell’impatto di significativi importi una tantum connessi agli effettivi costi pensionistici registrati per tali anni civili e che incidono sulla comparabilità con i costi determinati per l’RP3. Inoltre la Svezia ha applicato altri due adeguamenti al valore di riferimento per il 2019, suffragati da modifiche nell’ambito della zona tariffaria di rotta tra il secondo periodo di riferimento («RP2») e l’RP3 e da una modifica del metodo applicato dalla Svezia per detrarre i finanziamenti pubblici ricevuti dai fornitori di servizi di navigazione aerea dalle tariffe di rotta a carico degli utenti. |
(33) |
La Commissione rileva che le ipotesi di traffico utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni si basano sulle previsioni di base di traffico del servizio Statfor di Eurocontrol del giugno 2022. Le unità di servizio di rotta previste per la zona tariffaria per gli anni civili 2022, 2023 e 2024 rispetto alle cifre incluse nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni sono presentate nella tabella seguente.
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(34) |
Rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, le riduzioni annuali del numero di unità di servizio per gli anni civili 2022, 2023 e 2024 si collocano nell’intervallo approssimativo tra -11 % e -14 %. Di conseguenza si stima che le unità di servizio di rotta per la Svezia nel 2024 rimarranno inferiori dell’11,1 % rispetto al livello pre-pandemico (anno civile 2019), mentre in precedenza le previsioni di base di traffico Statfor dell’ottobre 2021 avevano previsto che avrebbero superato il livello pre-pandemico del 3,1 %. |
(35) |
Tuttavia, come mostrato nella tabella seguente, i movimenti aerei nello spazio aereo svedese effettuati a norma delle regole del volo strumentale (instrument flight rules, IFR) non dovrebbero diminuire allo stesso ritmo delle unità di servizio di rotta. Tale discrepanza è dovuta alla significativa riduzione dei sorvoli, che in media producono numeri proporzionali più elevati di unità di servizio di rotta rispetto ai voli che atterrano e decollano dagli aeroporti in Svezia.
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(36) |
La Commissione osserva inoltre che il carico di lavoro dei fornitori di servizi di navigazione aerea, trainato dai movimenti aerei controllati, non dovrebbe diminuire in relazione alla riduzione delle entrate derivante dal minor numero di unità di servizio di rotta. |
(37) |
I costi determinati rivisti per gli anni civili 2022, 2023 e 2024, espressi in termini reali ai prezzi del 2017, sono indicati nella tabella seguente. La Commissione rileva che la Svezia ha rivisto al ribasso i costi determinati in termini reali per ciascuno degli anni civili in questione.
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(38) |
Il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni comprende una previsione di inflazione aggiornata per la Svezia per gli anni civili 2022, 2023 e il 2024, come indicato nella tabella seguente.
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(39) |
Per via della previsione di inflazione aggiornata, i costi determinati rivisti in termini nominali per l’anno civile 2022 sono aumentati, mentre quelli per il 2023 sono rimasti invariati. Per l’anno civile 2024, i costi determinati in termini nominali sono inferiori rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021.
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(40) |
La Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi rivisti di efficienza economica proposti dalla Svezia sulla base dei criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
(41) |
Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta a livello di zona tariffaria, pari a +2,2 % nell’RP3, è peggiore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a +1,0 %, nello stesso periodo. Il valore di riferimento adeguato per il 2019 che è stato stabilito dalla Svezia, di cui al considerando (32), ha un impatto negativo sulla tendenza calcolata del DUC. Il dato della tendenza del DUC della Svezia ha subito un peggioramento rispetto al dato della tendenza del DUC, pari a +0,2 %, calcolato sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021. |
(42) |
In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta a livello di zona tariffaria nell’RP2 e nell’RP3, pari a -0,3 %, è peggiore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello dell’Unione, pari a -1,3 %, nello stesso periodo. Il valore di riferimento adeguato per il 2014 che è stato stabilito dalla Svezia, di cui al considerando (32), ha un impatto positivo sulla tendenza calcolata a lungo termine del DUC. Il dato della tendenza a lungo termine del DUC della Svezia è migliorato rispetto al dato della tendenza a lungo termine del DUC, pari a +1,0 %, calcolato sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021. |
(43) |
Come riportato ai considerando (33) e (34), la Commissione ricorda che la previsione di unità di servizio della Svezia per l’RP3 è stata rivista fortemente al ribasso come conseguenza dei cambiamenti del traffico a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. È pertanto necessario e opportuno esaminare, ai fini dei criteri di valutazione di cui ai considerando (41) e (42), se la Svezia sarebbe in linea con le tendenze di efficienza economica a livello dell’Unione in mancanza di una grave riduzione del traffico per gli anni civili 2022, 2023 e 2024 a causa delle mutate circostanze. |
(44) |
La Commissione ha pertanto ricalcolato la tendenza del DUC della Svezia nell’RP3 e la tendenza a lungo termine del DUC della Svezia nel corso dell’RP2 e dell’RP3 utilizzando le previsioni di base di traffico del servizio Statfor di Eurocontrol dell’ottobre 2021. Da tale ricalcolo risulta, per la zona tariffaria di rotta della Svezia, un adeguamento del dato della tendenza del DUC pari a -1,5 % nell’RP3 e un adeguamento del dato della tendenza a lungo termine del DUC pari a -1,9 %. Entrambe tali tendenze adeguate sono inferiori alle tendenze corrispondenti del DUC a livello dell’Unione, pari rispettivamente a +1,0 % e -1,3 %. Pertanto la Commissione conclude che la Svezia soddisfa i criteri di valutazione di cui ai considerando (41) e (42) in mancanza dei cambiamenti nei flussi di traffico causati dalla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. |
(45) |
Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento per il DUC a livello di zona tariffaria della Svezia, pari a 55,84 EUR (espresso in prezzi del 2017), è superiore del 24,8 % al valore di riferimento medio, pari a 44,74 EUR in EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente. |
(46) |
La Commissione riconosce che gli obiettivi rivisti di efficienza economica per la zona tariffaria della Svezia sono più elevati degli obiettivi iniziali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021. Tuttavia tale peggioramento è dovuto interamente alle ipotesi di traffico fortemente più basse. Se non si considera l’impatto negativo dei cambiamenti nei flussi di traffico causati dalla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, è evidente che la Svezia è in linea sia con la tendenza del DUC a livello dell’Unione sia con la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione. |
(47) |
Inoltre, come riportato al considerando (37), la Commissione ricorda che la Svezia ha ridotto i suoi costi determinati in termini reali per la parte rimanente dell’RP3, in risposta al deterioramento delle ipotesi di traffico. La Commissione osserva che tali misure di contenimento dei costi sono, a livello generale, in linea con il numero inferiore di movimenti IFR previsti per gli anni civili 2022, 2023 e 2024, come indicato al considerando (35). |
(48) |
In generale, la Commissione ritiene pertanto che la Svezia abbia accolto adeguatamente le raccomandazioni di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2022/728 per quanto riguarda la revisione dei suoi obiettivi prestazionali locali in materia di efficienza economica. |
(49) |
Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da (30) a (48), gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica. |
Revisione degli obiettivi rivisti di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali
(50) |
Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento di esecuzione, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta con la revisione degli obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera c), di tale regolamento di esecuzione. |
(51) |
Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha espresso preoccupazione per quanto riguarda gli obiettivi di efficienza economica presso i terminali proposti dalla Svezia nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 e ha ritenuto che la Svezia dovesse giustificare ulteriormente tali obiettivi o rivederli al ribasso. |
(52) |
La Commissione osserva che la Svezia ha giustificato debitamente e ha suffragato, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, i suoi obiettivi di efficienza economica presso i terminali, anche facendo riferimento al numero inferiore di voli nella zona tariffaria presso i terminali rispetto all’RP2 e al forte impatto dei pensionamenti dei controllori del traffico aereo sulla base di calcolo presso i terminali durante l’RP3. La Commissione non ha ulteriori osservazioni in merito agli obiettivi di efficienza economica presso i terminali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. |
CONCLUSIONI
(53) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Svezia, a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, ed elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.
Articolo 2
Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2022
Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2022/728 della Commissione, del 13 aprile 2022, relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo, presentati da Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento, recante raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GU L 135 del 12.5.2022, pag. 4).
ALLEGATO
Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA
Efficienza della gestione della sicurezza
Svezia |
Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA |
|||
Fornitore di servizi di navigazione aerea interessato |
Obiettivo di gestione della sicurezza |
2022 |
2023 |
2024 |
LFV |
Politica e obiettivi di sicurezza |
C |
C |
C |
Gestione dei rischi per la sicurezza |
D |
D |
D |
|
Garanzia della sicurezza |
C |
C |
C |
|
Promozione della sicurezza |
C |
C |
C |
|
Cultura della sicurezza |
C |
C |
C |
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE
Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva
Svezia |
2022 |
2023 |
2024 |
Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva |
1,05 % |
1,05 % |
1,05 % |
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ
Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo
Svezia |
2022 |
2023 |
2024 |
Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, espressi in minuti di ritardo ATFM per volo |
0,07 |
0,08 |
0,08 |
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA
Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta
Zona tariffaria di rotta della Svezia |
Valore di riferimento 2014 |
Valore di riferimento 2019 |
2020-2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta, espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017) |
604,02 SEK |
537,87 SEK |
1 361,88 SEK |
774,65 SEK |
650,98 SEK |
587,62 SEK |
62,70 EUR |
55,84 EUR |
141,38 EUR |
80,42 EUR |
67,58 EUR |
61,00 EUR |