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Document 32022D2354

Decisione (PESC) 2022/2354 del Consiglio del 1o dicembre 2022 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno dello schieramento delle forze di difesa ruandesi in Mozambico

ST/13857/2022/INIT

GU L 311 del 2.12.2022, p. 153–156 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2354/oj

2.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 311/153


DECISIONE (PESC) 2022/2354 DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 2022

relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno dello schieramento delle forze di difesa ruandesi in Mozambico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1) istituisce uno strumento europeo per la pace (EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF deve essere utilizato per finanziare misure di assistenza quali le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

(2)

La crisi in atto nella provincia settentrionale di Cabo Delgado in Mozambico è multidimensionale e rischia seriamente di estendersi ad altre province del paese e ai paesi vicini. Il governo del Mozambico e il Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana hanno accolto con favore lo schieramento delle forze di difesa ruandesi in quanto contribuisce al ripristino della pace, della sicurezza e della stabilità a Cabo Delgado.

(3)

Il 6 dicembre 2021 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha ricevuto una richiesta affinché l'Unione sostenga lo schieramento delle forze di difesa ruandesi nella provincia di Cabo Delgado in Mozambico.

(4)

Il 27 giugno 2022 il Consiglio ha approvato un documento concettuale su una misura di assistenza nell'ambito dell'EPF a sostegno dello schieramento delle forze di difesa ruandesi in Mozambico.

(5)

Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2), e in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.

(6)

Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica del Ruanda («beneficiario»), finanziata a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).

2.   L'obiettivo della misura di assistenza è sostenere la prosecuzione dello schieramento delle unità delle forze di difesa ruandesi nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, in Mozambico, al fine di ampliare, proteggere e mantenere i vantaggi territoriali e tattici conseguiti finora. Ciò dovrebbe garantire la sicurezza e la protezione della popolazione civile nelle province settentrionali del Mozambico e facilitare il ritorno delle autorità di contrasto e di altre strutture statali responsabili che forniscano servizi a beneficio della popolazione.

3.   Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza contribuisce a sostenere lo schieramento delle unità delle forze di difesa ruandesi di cui a detto paragrafo. La misura di assistenza non è utilizzata per la fornitura di materiali o piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza.

4.   La durata della misura di assistenza è di 20 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto tra l'amministratore delle misure di assistenza che agisce come ordinatore e l'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione, conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.

5.   Il contratto per l'attuazione della misura di assistenza è concluso non prima dell'adozione di una modifica delle norme di esecuzione dell'EPF da parte del comitato dello strumento.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 20 000 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della Decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1.   L'alto rappresentante prende gli accordi necessari con il beneficiario per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza.

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire che:

a)

i finanziamenti erogati nell'ambito della misura di assistenza siano utilizzati esclusivamente per sostenere lo schieramento delle forze di difesa ruandesi in Mozambico;

b)

i finanziamenti erogati nell'ambito della misura di assistenza non siano utilizzati per acquisire materiali o piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza, né per pagare gli stipendi o le indennità delle truppe delle forze di difesa ruandesi;

c)

le truppe delle forze di difesa ruandesi sostenute nell'ambito della presente misura di assistenza rispettino e si conformino pienamente al diritto internazionale pertinente, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

d)

il beneficiario controlli, monitori e persegua attivamente eventuali violazioni del pertinente diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, da parte delle truppe delle forze di difesa ruandesi sostenute nell'ambito della misura di assistenza;

e)

il beneficiario presenti periodicamente relazioni sullo schieramento delle forze di difesa ruandesi a Cabo Delgado durante il periodo del sostegno;

f)

il beneficiario dia il suo consenso a dialoghi strategici bilaterali con il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) sulla base di tali relazioni periodiche;

g)

almeno tre mesi prima del completamento dello schieramento delle forze di difesa ruandesi in Mozambico, il beneficiario sottoponga all'alto rappresentante, per approvazione, accordi relativi alla consegna di attrezzature collettive alle forze armate mozambicane.

3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

4.   L'alto rappresentante concede l'approvazione di cui al paragrafo 2, lettera g), solo dopo aver verificato che le attrezzature collettive da consegnare corrispondano, tenuto conto del loro valore iniziale, all'importo speso nell'ambito della presente misura di assistenza per le attrezzature collettive.

Articolo 4

Attuazione

1.   L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.

2.   L'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è effettuata dal ministero delle Finanze e della pianificazione economica della Repubblica del Ruanda.

Articolo 5

Monitoraggio, controllo e valutazione

1.   L'alto rappresentante provvede alla sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti all'articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell'articolo 3 e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze di difesa ruandesi sostenute nell'ambito della misura di assistenza.

2.   Al termine del periodo di attuazione l'alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi dichiarati. Ciò può comportare visite in loco o qualunque altra efficace forma di informazione fornita in modo indipendente.

Articolo 6

Relazioni

Durante il periodo di attuazione l'alto rappresentante presenta al comitato politico e di sicurezza (CPS) relazioni semestrali sull'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. Al momento opportuno, l'alto rappresentante informa il CPS in merito agli accordi presi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera g). L'amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all'esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell'articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

Articolo 7

Sospensione e cessazione

1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

2.   Il CPS può inoltre raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

(2)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).


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