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Document 32021R2194
Council Implementing Regulation (EU) 2021/2194 of 13 December 2021 implementing Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2194 del Consiglio del 13 dicembre 2021 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2194 del Consiglio del 13 dicembre 2021 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
ST/14528/2021/INIT
GU L 445I del 13.12.2021, p. 7–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
13.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 445/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2194 DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 2021
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
(2) |
Il Consiglio rimane seriamente preoccupato per la situazione in Siria. |
(3) |
Il Wagner Group, un’entità militare privata non registrata con sede in Russia, fornisce un contributo fondamentale allo sforzo bellico di Bashar al-Assad in Siria, in particolare addestrando e dirigendo le forze siriane e le milizie fedeli al regime. |
(4) |
Il Consiglio ritiene che due persone coinvolte nelle operazioni militari del Wagner Group in Siria e tre società che traggono vantaggio dal regime siriano e lo sostengono debbano essere aggiunte all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto di misure restrittive di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
ALLEGATO
L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:
1) |
all’elenco riportato nella sezione A («Persone») sono aggiunte le voci seguenti:
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2) |
Le entità seguenti sono aggiunte all’elenco riportato nella sezione B («Entità»):
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