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Document 32021D2184

    Decisione di esecuzione (UE) 2021/2184 della Commissione del 6 dicembre 2021 relativa alla proroga delle misure adottate dal comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito che permettono la messa a disposizione sul mercato e l’uso di cinque biocidi per la disinfezione delle mani conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 8729] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    C/2021/8729

    GU L 444 del 10.12.2021, p. 105–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2184/oj

    10.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 444/105


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2184 DELLA COMMISSIONE

    del 6 dicembre 2021

    relativa alla proroga delle misure adottate dal comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito che permettono la messa a disposizione sul mercato e l’uso di cinque biocidi per la disinfezione delle mani conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2021) 8729]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’11 marzo 2021 il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito, agendo per conto del comitato esecutivo per la salute e la sicurezza dell’Irlanda del Nord («l’autorità competente del Regno Unito»), ha adottato una decisione conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permetteva, fino all’8 agosto 2021, la messa a disposizione sul mercato e l’uso nell’Irlanda del Nord dei prodotti per la disinfezione delle mani Cornells Wellness Instant Hand Sanitizer Gel, Cornells Wellness Sports Sanitizer Spray Power Up, Cornells Wellness Sports Sanitizer Spray Full Throttle e Cornells Wellness Instant Hand Sanitizer Spray («la misura dell’11 marzo 2021»). Il 15 marzo 2021 l’autorità competente del Regno Unito ha adottato una decisione analoga che permetteva, fino al 2 agosto 2021, la messa a disposizione sul mercato e l’uso in Irlanda del Nord del prodotto per la disinfezione delle mani Leucillin Family Sanitiser («la misura del 15 marzo 2021»). L’autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri della misura dell’11 marzo 2021 e della misura del 15 marzo 2021 nonché delle relative motivazioni, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.

    (2)

    Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, la misura dell’11 marzo 2021 e la misura del 15 marzo 2021 erano necessarie per tutelare la salute pubblica. L’11 marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato che l’epidemia di coronavirus (COVID-19) poteva essere qualificata come pandemia. Il governo del Regno Unito ha dichiarato un rischio «elevato» per il Regno Unito e il 23 marzo 2020 sono entrate in vigore misure restrittive. L’OMS raccomanda l’uso di disinfettanti per le mani a base di alcol come misura preventiva contro la diffusione della COVID-19, in alternativa al lavaggio delle mani con sapone e acqua.

    (3)

    Cornells Wellness Instant Hand Sanitizer Gel, Cornells Wellness Sports Sanitizer Spray Power Up, Cornells Wellness Sports Sanitizer Spray Full Throttle e Cornells Wellness Instant Hand Sanitizer Spray contengono propan-2-olo come sostanza attiva. Leucillin Family Sanitiser contiene cloro attivo rilasciato dall’ipoclorito di sodio come principio attivo. Sia il propan-2-olo sia il cloro attivo rilasciato dall’ipoclorito di sodio sono approvati ai fini dell’uso nei biocidi del tipo di prodotto 1 (igiene umana) conformemente all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (4)

    Dall’inizio della pandemia di COVID-19 i disinfettanti per le mani hanno registrato una domanda estremamente elevata nel Regno Unito, che ha portato a una carenza senza precedenti nell’approvvigionamento di tali prodotti. Prima dell’adozione della misura dell’11 marzo 2021 e della misura del 15 marzo 2021, nel Regno Unito solo pochissimi disinfettanti per le mani erano autorizzati conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012. La COVID-19 rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica nel Regno Unito e ulteriori disinfettanti per le mani sono fondamentali per prevenirne la diffusione.

    (5)

    Il 2 agosto 2021 la Commissione ha ricevuto dall’autorità competente del Regno Unito una richiesta motivata di proroga della misura del 15 marzo 2021 nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il 4 agosto 2021 la Commissione ha ricevuto dall’autorità competente un’analoga richiesta motivata in merito alla proroga della misura dell’11 marzo 2021. Le richieste motivate sono state presentate a causa dei timori che la COVID-19 possa mettere a rischio la salute pubblica anche oltre la scadenza delle autorizzazioni temporanee e tenendo conto del fatto che l’autorizzazione di ulteriori disinfettanti per le mani sul mercato è fondamentale per contenere i rischi da COVID-19.

    (6)

    Secondo l’autorità competente del Regno Unito, la domanda di catene di approvvigionamento di disinfettanti per le mani rimane elevata, pertanto è necessaria una proroga della misura nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

    (7)

    Le imprese che hanno beneficiato di deroghe per i disinfettanti per le mani conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, a seguito della dichiarazione dell’OMS sulla pandemia, sono state incoraggiate a chiedere quanto prima una regolare autorizzazione del prodotto. Tuttavia finora l’autorità competente del Regno Unito non ha ricevuto nuove domande di regolare autorizzazione del prodotto.

    (8)

    Poiché la COVID-19 continua a rappresentare un rischio per la salute pubblica e tale rischio non può essere adeguatamente contenuto nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord in assenza di ulteriori disinfettanti per le mani autorizzati sul mercato, è opportuno consentire all’autorità competente del Regno Unito di prorogare le due misure nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

    (9)

    Dato che le misure non sono più in vigore rispettivamente dal 2 agosto 2021 e dall’8 agosto 2021, la presente decisione dovrebbe avere effetto retroattivo.

    (10)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito, che agisce per conto del comitato esecutivo per la salute e la sicurezza dell’Irlanda del Nord, può prorogare fino al 10 febbraio 2023 nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso dei biocidi Cornells Wellness Instant Hand Sanitizer Gel, Cornells Wellness Sports Sanitizer Spray Power Up, Cornells Wellness Sports Sanitizer Spray Full Throttle e Cornells Wellness Instant Hand Sanitizer Spray.

    Articolo 2

    Il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito, che agisce per conto del comitato esecutivo per la salute e la sicurezza dell’Irlanda del Nord, può prorogare fino al 4 febbraio 2023 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Leucillin Family Sanitiser nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

    Articolo 3

    Il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito, agendo per conto del comitato esecutivo per la salute e la sicurezza dell’Irlanda del Nord, è destinatario della presente decisione.

    L’articolo 1 si applica a decorrere dal 9 agosto 2021.

    L’articolo 2 si applica a decorrere dal 3 agosto 2021.

    Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2021

    Per la Commissione

    Stella KYRIAKIDES

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.


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