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Document 32021D1031

    Decisione (PESC) 2021/1031 del Consiglio del 24 giugno 2021 che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

    ST/9982/2021/INIT

    GU L 224I del 24.6.2021, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1031/oj

    24.6.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    LI 224/15


    DECISIONE (PESC) 2021/1031 DEL CONSIGLIO

    del 24 giugno 2021

    che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

    (2)

    Il 24 e il 25 maggio 2021 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui ha condannato fermamente l'atterraggio forzato di un volo Ryanair a Minsk, Bielorussia, il 23 maggio 2021, che ha messo in pericolo la sicurezza aerea, e la detenzione da parte delle autorità bielorusse del giornalista Raman Pratasevich e di Sofia Sapega, e ha chiesto al Consiglio di adottare ulteriori sanzioni economiche mirate.

    (3)

    Alla luce della gravità di tale incidente, e in considerazione dell'escalation delle violazioni gravi dei diritti umani in Bielorussia, e della violenta repressione della società civile, dell'opposizione democratica e dei giornalisti nonché di persone appartenenti alle minoranze nazionali, dovrebbero essere adottate ulteriori designazioni di persone ed entità.

    (4)

    In tale contesto è opportuno introdurre ulteriori restrizioni per quanto riguarda il commercio di armi.

    (5)

    È altresì opportuno vietare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature, tecnologie o software destinati principalmente ad essere usati per il controllo o l'intercettazione, da parte o per conto delle autorità bielorusse, di internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile.

    (6)

    Inoltre, dovrebbero essere vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento di beni a duplice uso per uso militare e a determinate persone, entità o organismi in Bielorussia.

    (7)

    È anche opportuno introdurre ulteriori restrizioni commerciali riguardanti prodotti petroliferi, cloruro di potassio («potassa») e beni utilizzati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco.

    (8)

    Dovrebbero inoltre essere imposte restrizioni per quanto riguarda l'accesso ai mercati di capitali dell'Unione in relazione al governo bielorusso come pure a enti ed entità finanziari bielorussi di proprietà dello Stato. È opportuno introdurre anche un divieto concernente la fornitura di servizi di assicurazione e riassicurazione al governo bielorusso e agli enti e agenzie pubblici della Bielorussia.

    (9)

    Dovrebbero essere imposti taluni divieti per quanto riguarda la Banca europea per gli investimenti in relazione a progetti nel settore pubblico. Si dovrebbe inoltre chiedere agli Stati membri di adottare misure allo scopo di limitare il coinvolgimento in Bielorussia delle banche multilaterali di sviluppo di cui sono membri.

    (10)

    È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

    (11)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2012/642/PESC è così modificata:

    1)

    all'articolo 2, i paragrafi 3, 4 e 5 sono soppressi;

    2)

    sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 2 ter

    1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia, o per l'utilizzo in Bielorussia, di apparecchiature, tecnologie o software destinati principalmente a essere usati per il controllo o l'intercettazione, da parte o per conto delle autorità bielorusse, di internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile, compresa la fornitura di servizi di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet di qualsiasi tipo, nonché la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica per l'installazione, il funzionamento o l'aggiornamento di tali apparecchiature, tecnologie o software da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri.

    2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature, tecnologie o software, compresa la fornitura di servizi di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet di qualsiasi tipo, nonché la relativa prestazione di assistenza finanziaria e tecnica di cui al paragrafo 1, qualora abbiano fondati motivi di ritenere che tali apparecchiature, tecnologie o software non saranno usati a fini di repressione da parte del governo bielorusso, dei suoi enti, imprese e agenzie pubblici o di qualunque persona fisica o giuridica o entità che agisce per loro conto o sotto la loro direzione.

    Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro quattro settimane dal rilascio.

    3.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare gli elementi pertinenti che devono essere contemplati dal presente articolo.

    Articolo 2 quater

    1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, di tutti i beni e le tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (2), siano tali beni e tecnologie originari o meno di detto territorio, per uso militare in Bielorussia o per qualunque utilizzatore finale militare in Bielorussia.

    2.   È vietato:

    a)

    prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, per l'utilizzo militare in Bielorussia o per qualunque utilizzatore finale militare in Bielorussia;

    b)

    fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, per l'utilizzo militare in Bielorussia o per qualunque utilizzatore finale militare in Bielorussia.

    3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

    Articolo 2 quinquies

    1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, di prodotti e tecnologie a duplice uso, inclusi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, a qualunque persona, entità od organismo in Bielorussia di cui all'allegato II della presente decisione, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali beni e tecnologie originari o meno di tale territorio.

    2.   È vietato:

    a)

    prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia elencati nell'allegato II;

    b)

    fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia elencati nell'allegato II.

    3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, né la fornitura dell'assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione.

    4.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle esportazioni, alla vendita, alle forniture o ai trasferimenti di prodotti e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, per la manutenzione e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile esistenti, per uso non militare e per utilizzatori finali non militari.

    Articolo 2 sexies

    1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per l'utilizzo in Bielorussia, di beni usati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali beni originari o meno di detto territorio.

    2.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.

    3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

    Articolo 2 septies

    1.   Sono vietati l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dalla Bielorussia di prodotti petroliferi.

    2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché servizi di assicurazione e riassicurazione, pertinenti ai divieti di cui al paragrafo 1.

    3.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.

    4.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano agli acquisti in Bielorussia di prodotti petroliferi necessari per soddisfare le esigenze essenziali dell'acquirente in Bielorussia o di progetti umanitari in Bielorussia.

    5.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

    Articolo 2 octies

    1.   Sono vietati l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dalla Bielorussia di prodotti a base di cloruro di potassio (“potassa”).

    2.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.

    3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

    Articolo 2 nonies

    Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento e l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 29 giugno 2021 da:

    a)

    la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti, imprese o agenzie pubblici;

    b)

    enti creditizi principali o altri istituti con sede in Bielorussia di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 29 giugno 2021, elencati nell'allegato III;

    c)

    una persona giuridica, un'entità o un organismo stabilito fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato III;

    d)

    qualunque persona giuridica, entità od organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, entità od organismo di cui alla lettera c) del presente articolo o elencato nell'allegato III.

    Articolo 2 decies

    1.   È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi accordo per l'erogazione di nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 90 giorni successivamente al 29 giugno 2021 a:

    a)

    la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti, imprese o agenzie pubblici;

    b)

    enti creditizi principali o altri istituti con sede in Bielorussia di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 29 giugno 2021, elencati nell'allegato III;

    c)

    una persona giuridica, un'entità o un organismo stabilito fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato III;

    d)

    qualunque persona giuridica, entità od organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, entità od organismo di cui alla lettera c) del presente paragrafo o elencato nell'allegato III.

    2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione.

    3.   L'autorità competente di uno Stato membro può altresì concedere, alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorizzazione ad assegnare prestiti o crediti di cui al paragrafo 1 o a parteciparvi se ha accertato che:

    a)

    le attività in questione, quali l'assistenza umanitaria, progetti ambientali e sicurezza nucleare, sono destinate a fornire sostegno alla popolazione civile bielorussa o il prestito o il credito è necessario per soddisfare obblighi giuridici o regolamentari di riserve minime o requisiti di analogo tipo al fine di rispettare i criteri di solvibilità e liquidità per le entità finanziarie in Bielorussia la cui quota di maggioranza è detenuta da istituti finanziari dell'Unione; e

    b)

    le attività o il prestito o il credito in questione non comportano fondi o risorse economiche messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 4.

    Quando applica le condizioni a norma delle lettere a) e c), l'autorità competente richiede adeguate informazioni con riguardo all'uso dell'autorizzazione concessa, ivi comprese informazioni sullo scopo e sulle controparti delle attività in questione.

    Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

    4.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 25 giugno 2021 purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

    a)

    tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:

    i)

    sono stati convenuti prima del 25 giugno 2021; e

    ii)

    non sono stati modificati in tale data o in una successiva; e

    b)

    prima del 25 giugno 2021 una data di scadenza contrattuale era stata fissata per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi derivanti dal contratto; i termini e le condizioni dell'utilizzo di fondi e degli esborsi di cui alla lettera a) comprendono disposizioni riguardanti la durata del periodo di rimborso per ogni utilizzo di fondi o esborso, il tasso di interesse applicato o il metodo di calcolo del tasso di interesse, e l'importo massimo.

    Articolo 2 undecies

    È vietato fornire servizi di assicurazione o riassicurazione:

    a)

    al governo bielorusso e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

    b)

    a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alla lettera a).

    Articolo 2 duodecies

    È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere i divieti di cui agli articoli 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, 2 nonies, 2 decies e 2 undecies.

    Articolo 2 terdecies

    In aggiunta ai divieti di cui all'articolo 2 decies, sono vietati:

    a)

    le erogazioni o i pagamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) nell'ambito di accordi esistenti tra la Repubblica di Bielorussia o qualsiasi sua autorità pubblica e la BEI o connessi agli stessi;

    b)

    la prosecuzione da parte della BEI di ogni contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica esistente per progetti finanziati nell'ambito degli accordi d di cui alla lettera a) e che devono essere eseguiti in Bielorussia a beneficio diretto e indiretto della Repubblica di Bielorussia o di qualsiasi sua autorità pubblica.

    Articolo 2 quaterterdecies

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per limitare il coinvolgimento in Bielorussia delle banche multilaterali di sviluppo di cui sono membri, in particolare la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo , anche votando contro nuovi prestiti o altre forme di finanziamento alle entità di cui all'articolo 2 decies salvo ad eccezione di quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo, e senza pregiudicare i progetti che finanziano il sostegno del settore privato a piccole e medie imprese.».

    3)

    l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2021

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. P. ZACARIAS


    (1)  Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).


    ALLEGATO

    1.   

    L'allegato della decisione 2012/642/PESC è rinominato allegato I.

    2.   

    Sono aggiunti gli allegati seguenti:

    «ALLEGATO II

    ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 QUINQUIES

    ALLEGATO III

    ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI AGLI ARTICOLI 2 NONIES E 2 DECIES

    Belarusbank

    Belinvestbank (Banca bielorussa per lo sviluppo e la ricostruzione)

    Belagroprombank

    ».

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