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Document 32021R0939
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/939 of 10 June 2021 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of mono ethylene glycol originating in the United States of America and the Kingdom of Saudi Arabia
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/939 della Commissione del 10 giugno 2021 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/939 della Commissione del 10 giugno 2021 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita
C/2021/4017
GU L 205 del 11.6.2021, p. 4–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
11.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 205/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/939 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2021
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
(1) |
Il 14 ottobre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di glicole monoetilenico («MEG») originario degli Stati Uniti d'America («USA») e del Regno dell'Arabia Saudita («i paesi interessati») sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»). |
(2) |
La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 31 agosto 2020 da parte del Defence Committee of European MEG Producers (comitato per la difesa dei produttori europei di MEG) («il denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione del MEG ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta. |
(3) |
A norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione registra le importazioni oggetto di un'inchiesta antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell'articolo 5, del fatto che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), non sono soddisfatti. |
(4) |
Nel caso in esame, il denunciante non ha chiesto la registrazione e la Commissione ha constatato che i requisiti di cui alla lettera d) non erano soddisfatti, in quanto non vi è stato, oltre al livello delle importazioni che hanno causato un pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta, un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni in una fase successiva. Secondo i dati Eurostat, il volume medio mensile delle importazioni di MEG dai paesi interessati nei primi cinque mesi successivi all'apertura dell'inchiesta (ossia da novembre 2020 a marzo 2021) è diminuito del 15 % rispetto al volume medio mensile delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta. Singolarmente, sulla stessa base, le importazioni dagli USA sono diminuite del 30 % e quelle dal Regno dell'Arabia Saudita del 4 %. Tali diminuzioni sono state causate da perturbazioni temporanee 1) nelle società statunitensi causate da eventi meteorologici estremi e 2) nell'Unione dovute al rallentamento della domanda causato dalla COVID. La Commissione non ha pertanto registrato le importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva. |
1.2. Parti interessate
(5) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità dei paesi interessati, gli importatori noti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori e li ha invitati a partecipare. |
(6) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
(7) |
Si è svolta un'audizione con Saudi Basic Industries Corporation («SABIC»), che ha partecipato insieme ad Arabian Petrochemical Company («Petrokemya»), Eastern Petrochemical Company («SHARQ»), Jubail United Petrochemical Company («United»), SABIC Italia S.r.l, SABIC Petrochemicals B.V., Saudi Kayan Petrochemical Company («Saudi Kayan»), Saudi Yanbu Petrochemical Company («Yanpet») e Yanbu National Petrochemical Company («Yansab»). |
(8) |
Si sono inoltre svolte audizioni con Arteco NV («Arteco»), Indorama Group, Oxyde Belgium BV («Oxyde»), Mitsubishi Corporation («Mitsubishi»), il comitato dei produttori di PET in Europa («CPME») e HELM AG («Helm»). |
1.3. Osservazioni sull'apertura
(9) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni sull'apertura:
|
1.3.1. Osservazioni sul dumping
(10) |
Per quanto riguarda la valutazione del dumping, Mitsubishi ha sostenuto che, dato che gli indici dei prezzi svolgono un ruolo significativo nelle modalità di vendita del MEG nell'Unione, è opportuno che la Commissione esamini se le presunte pratiche di dumping possano essere attribuibili non a una politica commerciale deliberata, ma semplicemente a differenze di tendenze negli indici unionali e non unionali nel corso del tempo. I prezzi dei contratti sono concordati negoziando sconti rispetto a vari indici e i contratti hanno generalmente una durata di uno o due anni. I produttori che concordano i prezzi secondo un contratto di uno o due anni non sanno se vi sarà, in ultima analisi, una differenza di prezzo tra i loro contratti unionali e non unionali fino al momento successivo alla stipula del contratto e alla determinazione e pagamento dei prezzi. |
(11) |
Il denunciante ha risposto che la funzione dell'indicatore dei prezzi dell'Unione utilizzato è sovrastimata e mal interpretata. Questo indice rappresenta l'indicazione di un prezzo nell'Unione in un dato momento, che è il risultato dell'equilibrio tra domanda e offerta sulla base di più acquirenti e venditori. I produttori dell'Unione che hanno presentato la denuncia, in quanto rappresentanti unicamente del lato della vendita, non possono controllare o manipolare tale indice. |
(12) |
Il denunciante ha risposto ricordando che la risultanza del dumping è un confronto puramente oggettivo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione. La nozione di intenzionalità è estranea alle norme sulla determinazione del dumping. |
(13) |
L'analisi degli elementi di prova forniti dai denuncianti, conformemente ai principi dell'articolo 2 del regolamento di base, ha portato alla conclusione che la denuncia conteneva sufficienti elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping sul mercato dell'UE. |
(14) |
In particolare, il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti sul prezzo all'esportazione e sul valore normale che dimostrano che i margini di dumping sono significativi. I dati su cui è stato basato il valore normale sono stati suffragati da elementi di prova sufficienti, come confermato dall'analisi dei servizi della Commissione. Nell'analisi del dumping effettuata dalla Commissione sono stati presi in considerazione gli adeguamenti necessari. In conclusione si è constatato che, sulla base di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, i margini di dumping erano significativi. |
(15) |
In tal senso la Commissione concorda con il denunciante sul fatto che la questione dell'intenzionalità è estranea all'analisi regolamentare appena descritta. |
(16) |
Il Regno dell'Arabia Saudita ha osservato che il denunciante ha costruito erroneamente il valore normale per il MEG prodotto in Arabia Saudita sulla base di elementi di costo che non riguardano l'Arabia Saudita e non ha stabilito un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione. |
(17) |
Il Regno dell'Arabia Saudita ha inoltre osservato che, nel costruire il valore normale, il denunciante ha commesso un errore di valutazione dei fatti, in quanto i) SABIC non produce MEG (i produttori di MEG sono elencati nella denuncia); ii) SABIC e Saudi Aramco non erano collegate durante il periodo in esame nella denuncia; e iii) i produttori sauditi di MEG non acquistano etilene da Saudi Aramco. |
(18) |
Inoltre, il denunciante non ha cercato di adeguare il valore surrogato dell'etilene utilizzato per costruire il valore normale in modo tale che si riferisse al costo effettivo di produzione in Arabia Saudita. |
(19) |
Inoltre, il denunciante ha dichiarato una media per l'energia elettrica pari a 0,067 EUR/kWh, mentre la tariffa dell'energia elettrica pubblicata corrisponde a 0,043 EUR/kWh. |
(20) |
Tutte queste prime osservazioni sono state ribadite nelle osservazioni di SABIC. |
(21) |
Si rammenta che a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base la denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunciante può disporre. A tale riguardo occorre ricordare che lo standard giuridico degli elementi di prova richiesti per una denuncia (elementi di prova «prima facie sufficienti») chiarisce che la quantità e la qualità delle informazioni contenute nella denuncia sono diverse da quelle che di cui si dispone al termine di un'inchiesta. Nella fase della denuncia non è necessario che l'autorità incaricata dell'inchiesta (in questo caso la Commissione) disponga degli stessi elementi di prova del dumping e del pregiudizio (ai sensi degli articoli 2 e 3) che sarebbero necessari per supportare l'introduzione di un dazio antidumping provvisorio o definitivo. Un'inchiesta antidumping è una procedura in cui la certezza riguardo l'esistenza degli elementi necessari per adottare una misura o chiudere un procedimento si raggiunge gradualmente, con l'avanzare dell'inchiesta stessa. Non è escluso che si verifichino cambiamenti tra la fase della denuncia e la conclusione dell'inchiesta. Non si ritiene tuttavia che tali cambiamenti incidano sulla conclusione generale che il fascicolo merita un'inchiesta in quanto esistono sufficienti elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping pregiudizievole. |
(22) |
In questo senso le informazioni fornite sui costi sono state ritenute sufficientemente adeguate e accurate per stabilire il valore normale, nel contesto prima facie applicabile all'apertura dell'inchiesta, alla luce degli elementi di cui il denunciante poteva disporre. |
(23) |
Per quanto riguarda le affermazioni del Regno dell'Arabia Saudita sugli elementi fattuali della denuncia, la Commissione sottolinea che l'etilene è la principale materia prima per la produzione di MEG e che il denunciante ha correttamente sottolineato che la catena di approvvigionamento dell'etilene in Arabia Saudita era integrata verticalmente, anche prima dell'acquisizione di SABIC da parte di Saudi Aramco. |
(24) |
In secondo luogo, secondo il Regno dell'Arabia Saudita e SABIC, il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione nella denuncia non è stato equo in quanto il denunciante non lo ha riferito a livello franco fabbrica. Di fatto, secondo l'Arabia Saudita, il prezzo all'esportazione è stato confrontato a livello FOB, in quanto sono state detratte solo le spese di trasporto stimate dal valore statistico CIF, con un valore normale costruito che comprendeva sicuramente i costi di vendita diretti. |
(25) |
Per quanto riguarda il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, la Commissione ricorda che il margine di dumping calcolato nella denuncia non riflette necessariamente l'esatto livello di dumping che sarà calcolato nell'inchiesta per singola operazione e per singolo tipo di prodotto. |
(26) |
Tuttavia, alla luce delle informazioni disponibili, il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti sul prezzo all'esportazione e sul valore normale che dimostrano l'esistenza di pratiche di dumping. I dati su cui si è basato il valore normale sono stati sostenuti da elementi di prova sufficienti, come confermato dall'analisi dei servizi della Commissione, e la Commissione ha tenuto conto degli adeguamenti necessari nell'analisi del dumping. |
(27) |
Sulla stessa linea dell'Arabia Saudita e della SABIC, ExxonMobil ha contestato il calcolo del costo di produzione del glicole monoetilenico in Arabia Saudita, in particolare per la materia prima etilene, descritta nella denuncia. |
(28) |
Ha sottolineato che il costo di produzione dell'etilene è determinato principalmente dal tipo di materia prima utilizzata nell'impianto di steam cracking e che i costi di queste materie prime possono variare notevolmente. |
(29) |
La joint venture di ExxonMobil con SABIC, denominata Saudi Yanbu Petrochemical Company («Yanpet»), acquista le materie prime da Saudi Aramco. Il denunciante ha invece fatto riferimento al prezzo dell'etilene sul mercato asiatico, che non è idoneo a determinare il prezzo dell'etilene in Arabia Saudita, dove il costo di produzione dell'etilene è molto più basso che in Asia. |
(30) |
Di fatto, l'impianto di steam cracking di Yanpet utilizza l'etano come materia prima per produrre etilene, mentre gli impianti di steam cracking in Asia e nell'Unione utilizzano generalmente nafta. |
(31) |
Pertanto l'affermazione del denunciante secondo cui i processi di produzione sono simili in tutti i paesi è fuorviante secondo ExxonMobil. |
(32) |
In particolare, la produzione di etilene a partire dalla nafta è generalmente più costosa rispetto alla produzione a partire dall'etano, pertanto il costo di produzione dell'Unione è più elevato rispetto all'Arabia Saudita e agli Stati Uniti d'America, poiché entrambi utilizzano principalmente l'etano come materia prima. |
(33) |
Inoltre, l'utilizzo del prezzo asiatico non tiene conto della diversa situazione di un produttore integrato che produce sia l'etilene che il glicole monoetilenico, come Yanpet. |
(34) |
La Commissione ha riconosciuto l'esistenza di differenze nella produzione di etilene, ma non ha ritenuto che tale differenza nei costi delle materie prime rendesse radicalmente diversa e incomparabile la situazione dell'industria dell'Unione e del Regno dell'Arabia Saudita. |
(35) |
La Commissione ha pertanto ritenuto che il denunciante, alla luce delle informazioni a sua disposizione, abbia fornito sufficienti elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping tali da giustificare l'apertura di un'inchiesta. |
1.3.2. Osservazioni sul pregiudizio
(36) |
SABIC e la missione del Regno dell'Arabia Saudita hanno affermato che le richieste di trattamento riservato contenute nella denuncia erano ingiustificate, ad esempio con riferimento al consumo totale di MEG nell'Unione e agli indicatori macroeconomici basati sui dati dei 12 produttori di MEG dell'Unione. Inoltre, SABIC e la missione del Regno dell'Arabia Saudita hanno sostenuto che il denunciante non ha fornito un riassunto non riservato delle informazioni fornite su base riservata, ad esempio per il mercato vincolato. Si è sostenuto inoltre che la limitata divulgazione delle informazioni da parte del denunciante e la mancata applicazione da parte della Commissione di norme chiare sul trattamento delle informazioni riservate ledono i diritti di difesa del Regno dell'Arabia Saudita. |
(37) |
La Commissione ha ritenuto che la versione della denuncia consultabile dalle parti interessate contenesse tutti gli elementi di prova e i riassunti non riservati significativi dei dati oggetto di trattamento riservato, essenziali affinché le parti interessate esercitassero il loro diritto di difesa nel corso del procedimento. L'articolo 19 del regolamento di base e l'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo antidumping dell'OMC consentono la protezione di informazioni di natura riservata nelle circostanze in cui la divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale ha ottenuto l'informazione la persona che l'ha fornita. Le informazioni oggetto di trattamento riservato e negli allegati della denuncia a diffusione limitata rientrano in queste categorie. In ogni caso, il denunciante ha divulgato ulteriori informazioni al riguardo. |
(38) |
La missione del Regno dell'Arabia Saudita ha contestato l'inclusione delle importazioni nel Regno Unito nella denuncia e nell'ambito dell'inchiesta. |
(39) |
Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea. L'Unione e il Regno Unito avevano concordato un periodo transitorio, che si è concluso il 31 dicembre 2020, durante il quale il Regno Unito ha continuato a essere soggetto al diritto dell'Unione (3). La denuncia si basava sui dati dell'UE-28 in quanto è stata presentata prima della fine del periodo di transizione. Con effetto dal 1o gennaio 2021, le società e le associazioni del Regno Unito non sono più considerate parti interessate nei procedimenti di difesa commerciale. L'inchiesta è stata pertanto condotta sulla base dell'UE-27. |
(40) |
SABIC ha ritenuto che vi fossero alcune questioni aperte in merito all'affidabilità dei calcoli e alla rappresentatività complessiva dei denuncianti. A tale riguardo, SABIC ha sostenuto che uno dei denuncianti importava regolarmente MEG dal Regno dell'Arabia Saudita e pertanto non avrebbe dovuto partecipare alla denuncia. Inoltre una società collegata a un produttore dell'Unione sostenitore della denuncia ha importato MEG dal Regno dell'Arabia Saudita e, di conseguenza, se tali società subivano un pregiudizio, si trattava di un pregiudizio autoinflitto. SABIC ha inoltre sostenuto che un altro produttore di MEG si è rivolto a SABIC per commercializzare MEG proveniente dal Regno dell'Arabia Saudita nell'Unione. SABIC ha sostenuto anche che BASF SE e Ineos Lavera non sono denuncianti e che il numero limitato di produttori dell'Unione tra i denuncianti ha sollevato interrogativi in merito alla loro rappresentatività. SABIC ha inoltre affermato che la Commissione dovrebbe esaminare le ragioni che hanno portato alla mancata inclusione di IQOXE nella denuncia, in modo da garantire che l'esclusione di IQOXE non abbia avuto motivazioni diverse dall'incidente verificatosi nel gennaio 2020. Oxyde ha inoltre sollevato la questione dell'omessa collaborazione degli altri produttori dell'Unione. |
(41) |
La Commissione ricorda che tutti i produttori dell'Unione menzionati nella denuncia e altrimenti noti alla Commissione prima dell'apertura sono stati contattati nell'ambito dell'esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia. Tale calcolo si è basato sui quantitativi di MEG prodotti come indicato nelle dichiarazioni individuali di tali produttori e associazioni di produttori e sulle informazioni contenute nella denuncia, che comprendono anche informazioni sulla produzione totale dell'Unione. Pertanto, nella fase di apertura, si è concluso che le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base erano soddisfatte. |
(42) |
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base, i produttori collegati agli esportatori o agli importatori e/o essi stessi importatori del prodotto asseritamente oggetto di dumping possono essere esclusi dall'industria dell'Unione se i loro rapporti con gli esportatori o gli importatori del prodotto oggetto di dumping e/o le loro importazioni sono tali da indurli a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati. Dall'analisi preliminare non è emerso alcun motivo per escludere alcun produttore denunciante dalla definizione di industria dell'Unione. La Commissione ha inoltre valutato questo aspetto durante l'inchiesta, come indicato nei considerando da 135 a 140. Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui BASF SE e Ineos Lavera non hanno partecipato alla denuncia, tale affermazione è di fatto errata. Questi due produttori hanno partecipato alla denuncia, come indicato nell'allegato A-1 della versione non riservata della stessa. |
(43) |
SABIC e la missione del Regno dell'Arabia Saudita hanno sostenuto che non vi erano motivi di fatto o di diritto per cumulare le importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita e dagli USA e che tali importazioni erano influenzate da dinamiche diverse, avevano tendenze diverse nell'Unione e il prezzo all'importazione dal Regno dell'Arabia Saudita non comportava undercutting rispetto ai prezzi dell'Unione, al contrario di quanto accadeva per le importazioni dagli USA. |
(44) |
Dopo aver effettuato la pertinente analisi, la Commissione ha constatato che erano soddisfatte le condizioni per il cumulo dei paesi interessati nella fase della denuncia sulla base delle informazioni e delle statistiche disponibili. I margini di dumping sono risultati superiori al livello minimo. Come risulta dalle statistiche ufficiali sulle importazioni disponibili, le importazioni oggetto di dumping non erano trascurabili (superiori al livello minimo) in termini di volumi per tutti i paesi interessati. Inoltre, il MEG è un prodotto di base e la concorrenza tra i prodotti importati dal Regno dell'Arabia Saudita e dagli USA e i prodotti dell'industria dell'Unione è identica e strettamente legata ai prezzi, indipendentemente dai canali di vendita. L'assenza di undercutting nella denuncia per le importazioni provenienti dal Regno dell'Arabia Saudita non significa che non vi sia alcun effetto sui prezzi. Pertanto, nella fase di apertura, si è concluso che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base erano soddisfatte. |
(45) |
SABIC e la missione del Regno dell'Arabia Saudita hanno sostenuto che il denunciante non ha valutato oggettivamente il pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base e che l'esistenza di un pregiudizio notevole non è stata sostenuta da informazioni fattuali. La valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità sulla base di un confronto dei dati relativi a periodi diversi, vale a dire gennaio - dicembre 2017, 2018 e 2019 e aprile 2019 - marzo 2020, non ha fornito un quadro preciso e imparziale della situazione in quanto l'anno 2019 e il PI coincidono in gran parte, mentre sarebbe stato opportuno esaminare i dati relativi ai periodi aprile -marzo 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 per valutare il pregiudizio e il nesso di causalità. Si è inoltre sostenuto che il confronto era distorto dalla natura stagionale e ciclica delle vendite di MEG. Si è anche affermato che i dati macroeconomici forniti dal denunciante per l'industria nazionale nel suo complesso hanno mostrato buoni risultati nel periodo in esame, mentre i microindicatori, che riguardavano solo il denunciante, hanno evidenziato risultati inferiori a quelli degli altri produttori di MEG dell'Unione, un altro elemento che ha sollevato preoccupazioni in merito alla rappresentatività del denunciante. Si è inoltre sostenuto che il denunciante non abbia fornito alcun elemento di prova del fatto che la sua redditività sia diminuita a causa della pressione esercitata dalle importazioni con conseguente calo dei prezzi più rapido rispetto ai costi delle materie prime. SABIC ha anche sostenuto che il denunciante non ha fornito un quadro preciso della situazione in quanto ha calcolato solo la redditività delle vendite ad acquirenti indipendenti e che il denunciante non ha fornito una giustificazione adeguata dell'esclusione del mercato vincolato dal consumo dell'Unione. Inoltre SABIC ha affermato, senza elementi di prova, che gli elevati margini di redditività registrati dall'industria dell'Unione nel 2017 e nel 2018 sulle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti avrebbero potuto essere una conseguenza del cartello in vigore fino al 2017 e che pertanto non sarebbe opportuno utilizzare un margine di profitto del 18 % per l'analisi dell'underselling, dato che tale redditività si basa su cifre del 2016 quando il cartello aveva piena validità. Anche la missione del Regno dell'Arabia Saudita ha sostenuto che il calcolo del margine di underselling sulla base di un profitto che non sembra basarsi su una redditività ragionevole solleva interrogativi. |
(46) |
Come osservazione preliminare, si ricorda che una risultanza prima facie di un pregiudizio notevole richiede un esame, tra l'altro, dei fattori significativi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di base. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base afferma piuttosto che la denuncia deve contenere informazioni relativamente alle variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell'Unione e alla conseguente incidenza delle importazioni sull'industria dell'Unione quale risulta da (non necessariamente tutti) i fattori e gli indicatori attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione, quali quelli elencati all'articolo 3, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base. L'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base dichiara che l'elenco non è esauriente, e che tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. Pertanto non tutti i fattori devono indicare un deterioramento per una risultanza prima facie di un pregiudizio notevole. Anche l'esistenza di altri fattori in grado di influire sulla situazione dell'industria dell'Unione non implica necessariamente che l'effetto delle importazioni oggetto di dumping su tale industria non sia rilevante. |
(47) |
L'analisi specifica del pregiudizio effettuata dalla Commissione sulla denuncia ha dimostrato che esistevano elementi di prova sufficienti che indicavano una maggiore penetrazione del mercato dell'Unione (in termini sia assoluti che relativi) da parte delle importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita e dagli USA a prezzi inferiori (nel caso delle importazioni statunitensi) e comportavano un sostanziale underselling rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione. Ciò sembra aver avuto un effetto gravemente pregiudizievole sulla situazione dell'industria dell'Unione, come dimostrato, ad esempio, dal calo della produzione, delle vendite e della quota di mercato, dal deterioramento dei risultati finanziari o dal livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione. Per quanto riguarda l'affermazione relativa al periodo in esame e al periodo dell'inchiesta, è prassi della Commissione selezionare un periodo di inchiesta di un anno e di tre anni civili precedenti, anche in fase di denuncia. Per quanto riguarda l'osservazione di SABIC sulle vendite vincolate, il denunciante ha fornito elementi di prova relativi alle vendite vincolate. Di conseguenza, si è proceduto ad esaminare la totalità del mercato, con particolare attenzione, per alcuni aspetti dell'analisi del pregiudizio, sul libero mercato. La successiva analisi da parte della Commissione delle informazioni a sua disposizione ha rilevato, tra l'altro, una separazione tra libero mercato e mercato vincolato. Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui il calcolo della redditività dell'underselling non era accurato in quanto si basava su un margine di profitto irragionevole, si osserva che la Commissione ha considerato soddisfacenti gli elementi di prova dell'underselling presentati dal denunciante e li ha ritenuti elementi di prova prima facie sufficienti. |
(48) |
Mitsubishi ha sostenuto che il 2017 potrebbe essere stato un anno eccezionale per l'industria dell'Unione e che pertanto il 2017 non poteva essere un anno di riferimento adeguato per la valutazione del pregiudizio e sarebbe stato opportuno estendere il periodo in esame nella denuncia ad anni precedenti. Si è inoltre sostenuto che il ricorso a contratti di durata di uno o due anni nell'industria potrebbe anche richiedere una valutazione su un periodo più lungo. Secondo Mitsubishi la denuncia ha dimostrato che durante il periodo dell'inchiesta non vi è stato alcun undercutting generalizzato dei prezzi da parte delle importazioni degli USA e del Regno dell'Arabia Saudita e che l'obbligo di fornire elementi di prova di prezzi sostanzialmente inferiori era particolarmente importante nel caso in esame, dato che la maggior parte delle vendite avviene nell'ambito di contratti di durata tipica di uno o due anni. La Commissione ha ritenuto che nessuna delle asserzioni di Mitsubishi confutasse la conclusione secondo cui esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un procedimento antidumping. Non si è verificato alcun evento eccezionale che giustificasse l'estensione del periodo in esame a prima del 1o gennaio 2017. Il periodo in esame consente di tenere conto della particolarità dei contratti di durata di uno o due anni. La denuncia conteneva elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni oggetto di dumping avessero un effetto gravemente pregiudizievole sulla situazione dell'industria dell'Unione e la Commissione si è ritenuta soddisfatta degli elementi di prova dell'undercutting presentati dal richiedente, nonché degli elementi di prova della contrazione dei prezzi e delle vendite sottocosto dell'industria dell'Unione. |
(49) |
SABIC e la missione del Regno dell'Arabia Saudita hanno sostenuto che il denunciante non ha dimostrato l'esistenza di un nesso di causalità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, in quanto il denunciante ha esaminato soltanto gli effetti sui prezzi e non la correlazione tra il volume delle importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita e gli USA. Ha inoltre sostenuto che il volume delle importazioni di MEG dal Regno dell'Arabia Saudita è diminuito nel periodo in esame e che i prezzi delle importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita non potevano avere avuto ripercussioni negative sul denunciante in quanto non vi è stato undercutting. |
(50) |
Il denunciante ha analizzato l'effetto dei volumi su base cumulativa poiché in quella fase erano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. La simultaneità del deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione e della maggiore penetrazione delle importazioni oggetto di dumping indica fortemente l'esistenza di un nesso di causalità. L'assenza di undercutting non significa che i prezzi all'esportazione non possano aver causato un pregiudizio dato che i prezzi dell'industria dell'Unione erano il risultato della forte pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping. Il fattore cruciale per la determinazione del pregiudizio e del nesso di causalità è che i produttori dell'Unione non hanno avuto altra scelta che diminuire i loro prezzi di vendita al fine di difendere la loro quota di mercato e mantenere livelli di produzione ragionevoli. Inoltre, la situazione dell'industria dell'Unione è stata aggravata dal fatto che le importazioni oggetto di dumping sono state vendute in un mercato aperto e trasparente in cui i prezzi erano ben noti, costringendo l'industria dell'Unione a diminuire i suoi prezzi di vendita per limitare la perdita di quota di mercato. |
(51) |
SABIC e la missione del Regno dell'Arabia Saudita hanno sostenuto che il denunciante non ha esaminato altre cause del pregiudizio, quali gli effetti del cartello degli acquirenti di etilene che si è protratto almeno fino a marzo 2017 e che probabilmente ha avuto effetti anche dopo tale data. SABIC ha evidenziato altri fattori quali i) la non competitività dell'industria dell'Unione, in quanto il costo medio di produzione nell'Unione era superiore a quello in Medio Oriente e America settentrionale; ii) la quota decrescente di ossido di etilene utilizzato per la produzione di MEG per favorire altri derivati dell'ossido di etilene; iii) l'aumento delle importazioni di polietilentereftalato («PET») che ha avuto un impatto diretto sul consumo di MEG; iv) il pregiudizio autoinflitto causato dalle importazioni di MEG dal Regno dell'Arabia Saudita. Essa ha quindi sostenuto che, omettendo anche di divulgare le altre cause note del pregiudizio sopra elencate e non effettuando un'analisi di non imputazione, il denunciante non ha rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base. Mitsubishi ha inoltre affermato che il presunto pregiudizio era attribuibile i) alla contrazione globale dei prezzi del MEG, ii) alla mancanza di competitività dell'industria dell'Unione piuttosto che a una presunta pratica di dumping. Ha inoltre affermato che i produttori dell'Unione non denuncianti hanno ottenuto risultati migliori rispetto ai produttori dell'Unione denuncianti e stanno recuperando. |
(52) |
L'analisi della Commissione ha confermato che nessuno degli elementi menzionati, effettivamente corretto o meno, confuta la conclusione secondo la quale esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un procedimento antidumping in relazione all'effetto gravemente pregiudizievole delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione dell'industria dell'Unione. |
(53) |
Il CIRFS ha sostenuto che le denunce avrebbero dovuto includere le conseguenze negative della pandemia di COVID-19 come fattore di pregiudizio per il 2020, affermando erroneamente che il periodo dell'inchiesta della denuncia era compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020. |
(54) |
Di fatto, il periodo dell'inchiesta della denuncia ha avuto inizio il 1o aprile 2019 e si è concluso il 31 marzo 2020 e pertanto gli eventuali effetti della pandemia di COVID-19 sarebbero stati avvertiti dall'industria dell'Unione dopo il periodo dell'inchiesta. |
(55) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha confermato che il denunciante ha fornito sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità, soddisfacendo in tal modo i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo antidumping dell'OMC e all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base. Pertanto, la denuncia soddisfaceva i requisiti per l'apertura di un procedimento. |
(56) |
La Commissione ha esaminato e trattato tutte le altre osservazioni pertinenti nelle sezioni che seguono. |
1.4. Campionamento
(57) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. |
1.4.1. Campionamento dei produttori dell'Unione
(58) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di avere selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al volume della produzione e delle vendite di prodotto simile nell'Unione dichiarato dai produttori dell'Unione nell'ambito dell'analisi preliminare della legittimazione ad agire. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione, due dei quali erano collegati. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 64,1 % della produzione totale dell'Unione e il 65 % delle vendite totali dell'Unione. Il campione è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, il campione è stato confermato. |
1.4.2. Campionamento degli importatori
(59) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. |
(60) |
Due importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento. |
1.4.3. Campionamento dei produttori esportatori negli Stati Uniti d'America
(61) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori degli Stati Uniti d'America a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre, la Commissione ha chiesto alla missione degli Stati Uniti d'America di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. |
(62) |
Cinque produttori esportatori degli Stati Uniti d'America hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. I gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione rappresentavano circa il 55 % delle importazioni dagli Stati Uniti d'America verso l'UE-27 durante il periodo dell'inchiesta. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità degli Stati Uniti d'America sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non essendo pervenute osservazioni, il campione è stato confermato. |
1.4.4. Campionamento dei produttori esportatori del Regno dell'Arabia Saudita
(63) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori del Regno dell'Arabia Saudita a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione del Regno dell'Arabia Saudita di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. |
(64) |
Quattro produttori del Regno dell'Arabia Saudita hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Tuttavia, uno di essi non ha dichiarato esportazioni durante il periodo dell'inchiesta, mentre gli altri tre sono collegati, in quanto due di questi producono nel Regno dell'Arabia Saudita in base a un accordo di joint venture con il terzo produttore. In considerazione di quanto precede, la Commissione ha deciso di non ricorrere al campionamento dei produttori esportatori del Regno dell'Arabia Saudita. |
1.5. Risposte al questionario e controlli incrociati a distanza
(65) |
I questionari per i produttori, gli importatori indipendenti, gli utilizzatori e i produttori esportatori dell'Unione sono stati resi disponibili online (4) il giorno dell'apertura dell'inchiesta. |
(66) |
La Commissione ha ricevuto risposte al questionario dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, da due importatori indipendenti (Helm e Oxyde), da sette utilizzatori (Arteco, Indorama Group, Neo Group, Novapet, PlastiVerd, Selenis, SIR Industriale) e da otto produttori esportatori (Lotte Chemical Louisiana LLC, MEGlobal Americas Inc, Saudi Kayan petrochemical company, Yanbu National Petrochemical Company, Eastern Petrochemical Company, Saudi Yanbu Petrochemical Company, Arabian Petrochemical Company, Jubail United Petrochemical Company). |
(67) |
La Commissione ha raccolto e sottoposto a controlli incrociati a distanza tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. La pandemia di COVID-19 e le successive misure adottate per contrastarne la diffusione («l'avviso COVID-19») (5) hanno tuttavia impedito alla Commissione di svolgere visite di verifica presso le sedi delle società incluse nel campione e gli utilizzatori che hanno collaborato. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza tramite videoconferenza delle informazioni fornite dalle società elencate di seguito. Produttori dell'Unione
Produttori esportatori negli Stati Uniti d'America:
Operatori commerciali, importatori e trasformatori collegati:
Produttori esportatori del Regno dell'Arabia Saudita:
Operatori commerciali collegati ai produttori esportatori del Regno dell'Arabia Saudita
Operatori commerciali, importatori e trasformatori collegati:
|
1.6. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
(68) |
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»). |
(69) |
Il CPME ha sostenuto che il periodo dell'inchiesta scelto dalla Commissione non comprendeva il periodo immediatamente precedente all'apertura dell'inchiesta, come richiesto dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base. Il CPME ha sostenuto che, poiché l'inchiesta è stata aperta il 14 ottobre 2020, il periodo dell'inchiesta avrebbe dovuto includere il periodo luglio-settembre 2020. Il CPME ha sostenuto che il periodo compreso tra gennaio 2020 e giugno 2020 incluso nel periodo dell'inchiesta era falsato dagli effetti della pandemia di COVID-19. Il CPME ha pertanto ritenuto che la Commissione dovesse raccogliere dati successivi al PI ai fini della valutazione del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. |
(70) |
La Commissione dispone di un potere discrezionale nella scelta del periodo dell'inchiesta. In questo caso, il periodo scelto presenta il duplice vantaggio di essere immediatamente precedente alla data di apertura e di essere basato su un semestre, il che facilita la collaborazione delle società e quindi l'esattezza e l'adeguatezza delle risultanze. Gli effetti della pandemia di COVID-19 vengono analizzati sotto il profilo del nesso di causalità, in base alla pertinenza dei fattori che possono attenuare il nesso causale. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
(71) |
Il prodotto in esame è il glicole monoetilenico (attuale numero CE 203-473-3), originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita, attualmente classificato con il codice NC ex 2905 31 00 (codice TARIC 2905310010) («il prodotto in esame»). |
(72) |
Il MEG è designato anche con le denominazioni etilen glicole, etandiolo e etan-1,2-diolo. |
(73) |
Il MEG è prodotto a partire da varie materie prime (etano, propano, LGN, butano) per la produzione dell'etilene. L'etilene viene quindi miscelato con ossigeno per formare ossido di etilene e poi con acqua per produrre glicole monoetilenico. |
(74) |
Il MEG è un prodotto di base disponibile in commercio in due qualità diverse: qualità fibre e qualità tecnica. La qualità fibre è caratterizzata da un'elevata purezza (99,9 %), mentre la qualità tecnica presenta livelli di purezza inferiori. |
(75) |
Il MEG di qualità fibre è utilizzato prevalentemente nella produzione di PET, fibre di poliestere, resine e pellicole. Il MEG di qualità tecnica è utilizzato principalmente nel settore automobilistico come antigelo. Ulteriori applicazioni del MEG comprendono agenti di trasmissione del calore, liquidi di sbrinamento, rivestimenti superficiali, resine poliestere non saturate, polioli poliesteri e deidrogenazione del gas naturale. |
2.2. Prodotto simile
(76) |
Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
|
(77) |
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2.3. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
(78) |
SABIC ha affermato che la definizione del prodotto era eccessivamente ampia e ha chiesto l'esclusione dall'inchiesta del «MEG off-spec», sostenendo che tale prodotto non era comparabile e non era in concorrenza con il MEG di qualità primaria («on-spec»). SABIC ha inoltre sostenuto che, nel caso in cui la Commissione avesse deciso di non escludere il MEG off-spec dall'ambito dell'inchiesta, essa avrebbe dovuto modificare la costruzione del numero di controllo del prodotto (NCP) in modo da includere anche il MEG off-spec. |
(79) |
Il MEG off-spec non è un tipo di prodotto diverso, ma un MEG deteriorato a causa dell'ossigenazione verificatasi accidentalmente durante il trasporto. I produttori di MEG non fabbricano deliberatamente tale prodotto. A seconda del livello di deterioramento, il MEG off-spec può essere scartato o miscelato con MEG di qualità primaria e utilizzato in determinate applicazioni, ad esempio per il liquido refrigerante del motore per l'industria automobilistica. L'argomentazione è stata pertanto respinta e non è stato necessario modificare l'NCP. |
3. DUMPING
3.1. Regno dell'Arabia Saudita
(80) |
Per i produttori esportatori del Regno dell'Arabia Saudita non è stato applicato il campionamento. L'unico gruppo di società, SABIC, ha sei entità produttive, i cui costi di fabbricazione sono stati controllati separatamente. Solo una delle sei entità produttive produceva per il mercato interno e pertanto il suo costo di fabbricazione è stato utilizzato per calcolare il valore normale. Tuttavia sia le vendite sul mercato interno che le esportazioni verso l'Unione sono state esaminate a livello di gruppo di società. |
3.1.1. Valore normale
(81) |
La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno del produttore esportatore fosse rappresentativo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno ha rappresentato, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Rispetto a questo parametro il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno è risultato rappresentativo. |
(82) |
Dato che vi era un solo tipo di prodotto venduto sul mercato interno ed esportato nell'Unione, la Commissione non ha dovuto verificare la rappresentatività in termini di tipo di prodotto. |
(83) |
La Commissione ha definito successivamente la percentuale delle vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(84) |
Il valore normale è basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno, a prescindere dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:
|
(85) |
In questo caso, il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite effettuate sul mercato interno durante il PI. |
(86) |
Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno unicamente per le vendite remunerative effettuate sul mercato interno durante il PI, se:
|
3.1.2. Adeguamenti del costo di fabbricazione
(87) |
I produttori esportatori che hanno collaborato acquistano le materie prime, in particolare il propano, per la produzione di MEG dalla società collegata Saudi Aramco di proprietà statale, il fornitore monopolistico del paese. |
(88) |
SABIC è stata di proprietà del Fondo pubblico per gli investimenti («PIF») del Regno dell'Arabia Saudita, un ente governativo, fino alla fine di giugno 2020, quando la sua quota azionaria, pari al 70 %, è stata acquistata da Saudi Aramco. Il governo del Regno dell'Arabia Saudita possiede il 95,8 % di Saudi Aramco e il presidente di Aramco, in carica dal 2016, Yasir O. Al-Rumayyan, è anche governatore e direttore del PIF dal 2015. Si ritiene pertanto che le due società siano collegate, dal momento che il governo è un azionista comune della società e che Yasir O. Al-Rumayyan è un funzionario/direttore di entrambe le società. |
(89) |
Data la relazione, gli acquisti di materie prime non possono essere considerati come normali operazioni commerciali e non possono quindi essere utilizzati per stabilire il valore normale. Nel caso specifico del propano (la materia prima utilizzata per produrre etilene e successivamente MEG), i prezzi sono fissati dal governo in considerazione dell'attività delle sue società collegate. I prezzi sono quindi direttamente influenzati dal rapporto, in base all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(90) |
La Commissione ha pertanto esaminato in dettaglio gli acquisti di materie prime e ha utilizzato il metodo descritto di seguito per calcolare il valore normale. SABIC acquista propano da Saudi Aramco al prezzo fissato dal governo pari al 20 % in meno del prezzo del propano giapponese (6). |
(91) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base, se il costo di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame non sono adeguatamente riflessi nei documenti contabili della parte interessata, saranno adeguati o calcolati sulla base degli altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, di qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi. |
(92) |
La Commissione ha stabilito che il costo della materia prima propano non era adeguatamente riflesso nei documenti contabili di SABIC a causa del suo rapporto con il fornitore. La Commissione ha pertanto fatto ricorso all'adeguamento del costo del propano aumentando il prezzo pagato da SABIC a Saudi Aramco in modo da eliminare lo sconto del 20 % e portarlo al livello del prezzo di riferimento utilizzato dal governo del Regno dell'Arabia Saudita. |
(93) |
Sulla base degli adeguamenti apportati ai costi del propano, la Commissione ha adeguato il costo dell'etilene utilizzato da SABIC nel costo di produzione del MEG. |
(94) |
Dall'analisi di tutte le vendite sul mercato interno, sulla base del costo di fabbricazione adeguato, è emerso che meno dell'80 % di tali vendite è stato remunerativo e che la media ponderata del prezzo di vendita era inferiore al costo di produzione. Il valore normale è stato quindi calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative. |
3.1.3. Prezzo all'esportazione
(95) |
Il MEG esportato dal Regno dell'Arabia Saudita nell'Unione è stato fabbricato da sei produttori esportatori, due dei quali sono joint venture con ExxonMobil e SPDC (una società collegata a Mitsubishi Corporation). Il MEG viene quindi esportato tramite tre diverse reti di operatori commerciali e importatori collegati nell'Unione: uno per SABIC, uno per ExxonMobil e uno per SPDC. |
(96) |
Il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutte le spese sostenute tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV, e dei profitti realizzati. |
(97) |
Per quanto riguarda il margine di profitto, per motivi di riservatezza relativi ai dati degli importatori indipendenti che hanno collaborato, la Commissione ha deciso in via provvisoria di ricorrere al margine di profitto utilizzato in un precedente procedimento riguardante un altro prodotto chimico fabbricato da un'industria simile e importato in circostanze analoghe, vale a dire un margine di profitto del 6,89 % (7) stabilito nella recente inchiesta sui PVA. In questa fase, tale margine di profitto è la base più obiettiva disponibile per giungere a una stima soddisfacente di un prezzo all'esportazione stabilito unicamente secondo considerazioni di mercato. |
(98) |
Durante l'inchiesta il denunciante ha presentato documenti in base ai quali aveva motivo di ritenere che Lotte e Mitsubishi avessero concluso una forma di associazione o un accordo di compensazione per quanto riguarda la distribuzione e le vendite di MEG, anche nell'Unione. Di conseguenza il denunciante ha osservato che, nei casi in cui il prezzo all'esportazione sia inattendibile a causa di un'associazione o di un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore o un terzo, il prezzo all'esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale i prodotti importati sono rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente. |
(99) |
Lotte ha fermamente negato di essere associata a Mitsubishi per quanto riguarda la distribuzione e le vendite di MEG, anche nell'Unione. Le informazioni fornite dal denunciante erano obsolete e si riferivano al 2015, quando erano in corso colloqui tra Lotte e Mitsubishi in merito alla possibilità di avviare una joint venture che non si è poi concretizzata. Lotte e Mitsubishi non sono quindi collegate tra loro. |
(100) |
Mitsubishi ha affermato che le informazioni cui fa riferimento il denunciante sono obsolete e di non essere associata a Lotte ai fini del regolamento di base. Essa ha chiarito che non esistono accordi di compensazione tra Mitsubishi Corporation e Lotte che potrebbero collocare i prezzi di vendita all'esportazione di MEG praticati da Lotte a Mitsubishi al di fuori dell'ambito di normali operazioni commerciali. |
(101) |
A causa del calendario dell'inchiesta la Commissione non ha potuto esaminare approfonditamente queste osservazioni nella presente fase e la analizzerà ulteriormente ai fini della determinazione definitiva, valutandone anche l'ammissibilità. |
3.1.4. Confronto
(102) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica. |
(103) |
Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per l'assicurazione nazionale, il nolo nel Regno dell'Arabia Saudita, le commissioni, la movimentazione e il carico e le spese accessorie nel Regno dell'Arabia Saudita, il nolo marittimo, l'assicurazione marittima, i dazi doganali nell'UE, il costo del credito, l'assistenza tecnica, le spese bancarie, gli sconti di fine esercizio e altre indennità. |
3.1.5. Margine di dumping
(104) |
La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale del prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
(105) |
Per tutti gli altri produttori esportatori del Regno dell'Arabia Saudita, la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso come percentuale del totale delle importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita durante il PI, in base ai dati Eurostat. |
(106) |
Il livello di collaborazione è alto nel presente caso, perché le esportazioni riferite ai produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito il 100 % circa delle importazioni totali durante il PI. La Commissione ha pertanto deciso su tale base di fissare il margine di dumping per tutte le altre società sul livello della società con il margine di dumping più elevato. |
(107) |
I margini di dumping provvisori, espressi come percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
|
3.2. Stati Uniti d'America
3.2.1. Valore normale
(108) |
La Commissione ha verificato in primo luogo se il volume totale delle vendite sul mercato interno per ciascun produttore esportatore incluso nel campione fosse rappresentativo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno ha rappresentato, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base, il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate da ciascun produttore esportatore incluso nel campione sul mercato interno è risultato rappresentativo. |
(109) |
Dato che vi era un solo tipo di prodotto venduto sul mercato interno ed esportato nell'Unione, la Commissione non ha dovuto verificare la rappresentatività in termini di tipo di prodotto. |
(110) |
La Commissione ha definito successivamente la percentuale delle vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(111) |
Il valore normale è basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno, a prescindere dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:
|
(112) |
In questo caso, il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite effettuate sul mercato interno durante il PI. |
(113) |
Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno unicamente per le vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI, se:
|
3.2.2. Ripartizione dei costi al prodotto in esame
(114) |
Sulla base della ripartizione dei costi storicamente effettuata dalla società, dall'analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che per Lotte Chemicals Louisiana LLC meno dell'80 % di tutte le vendite sul mercato interno è stato remunerativo e che la media ponderata del prezzo di vendita era inferiore al costo di produzione. Il valore normale è stato quindi calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative. |
(115) |
Per MEGlobal Americas Inc, meno dell'80 % di tutte le vendite sul mercato interno è stato remunerativo e la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Il valore normale è stato quindi calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative. |
3.2.3. Prezzo all'esportazione
(116) |
I produttori esportatori inclusi nel campione hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate. |
(117) |
Per il produttore esportatore che ha esportato nell'Unione il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione all'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
(118) |
Per il produttore esportatore che ha esportato nell'Unione il prodotto in esame tramite una società collegata operante come importatore in Svizzera, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutte le spese sostenute tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV, e dei profitti realizzati. Per quanto riguarda questi ultimi, è stato applicato lo stesso margine di profitto descritto nella sezione relativa ai prezzi all'esportazione del Regno dell'Arabia Saudita. |
3.2.4. Costruzione del prezzo all'esportazione in caso di vendita a un trasformatore collegato nell'Unione
(119) |
Per MEGlobal Americas, alcune delle vendite del suo importatore collegato nell'Unione sono state effettuate ad acquirenti indipendenti, per cui è stata utilizzata la metodologia di cui alla sezione 3.2.3. |
(120) |
Tuttavia alcune delle vendite da parte del suo importatore collegato nell'Unione sono state effettuate a un trasformatore collegato di MEG, che ha poi fabbricato un prodotto diverso (PET) per la vendita ad altre parti. Il trasformatore collegato ha collaborato all'inchiesta e fornito i dati richiesti. |
(121) |
Dato che non esisteva alcun prezzo di rivendita a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione ha stabilito un prezzo all'esportazione sulla base di «qualsiasi altra base equa», ossia la struttura dei costi del PET. |
(122) |
Il prezzo del MEG così stabilito è stato quindi utilizzato per calcolare il prezzo all'esportazione utilizzando la metodologia di cui alla precedente sezione 3.2.3, data la presenza dell'importatore collegato. |
3.2.5. Confronto
(123) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori inclusi nel campione. |
(124) |
Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per movimentazione e carico, nolo nel paese esportatore, nolo marittimo, assicurazione marittima, dazi doganali e altri oneri all'importazione, nolo nell'Unione, costo del credito, assicurazione nazionale. |
3.2.6. Margini di dumping
(125) |
Per i produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale del prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. |
(126) |
Su questa base, i margini di dumping medi ponderati provvisori, conformemente all'articolo 2, paragrafo 12, espressi come percentuale del prezzo CIF franco frontiera UE, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
|
(127) |
Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato fissato sulla base dei margini per i produttori esportatori inclusi nel campione. |
(128) |
Su tale base, il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è pari al 13,5 %. |
(129) |
Per tutti gli altri produttori esportatori negli USA la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso come percentuale del totale delle importazioni dagli USA durante il PI, in base ai dati Eurostat. |
(130) |
In questo caso, le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno rappresentato circa il 59 % delle importazioni totali durante il PI. Su tale base la Commissione ha deciso di stabilire il margine di dumping residuo al livello del margine stabilito per il massimo gruppo rappresentativo di operazioni per cliente da parte del produttore esportatore che ha collaborato con il margine di dumping più elevato. |
(131) |
I margini di dumping provvisori, espressi come percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
|
4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione
(132) |
Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da 12 produttori o nove gruppi di produttori dell'Unione. Essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(133) |
La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata calcolata in 942 911 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, come i dati del denunciante, che sono stati sottoposti a un controllo incrociato per verificarne l'affidabilità e la completezza con le informazioni fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. I dati dei produttori dell'Unione che non hanno collaborato sono stati stimati dal denunciante sulla base di informazioni di mercato. Come precisato al considerando 58, i produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 64,1 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. |
(134) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, i produttori collegati ad esportatori o importatori sauditi e/o americani e/o che sono essi stessi importatori del prodotto asseritamente oggetto di dumping possono essere esclusi dall'industria dell'Unione. L'articolo 4, paragrafo 2, stabilisce quando i produttori devono essere considerati collegati all'esportatore o agli importatori. |
(135) |
SABIC ha sostenuto che uno dei denuncianti importava regolarmente MEG dal Regno dell'Arabia Saudita e pertanto non avrebbe dovuto essere considerato un produttore dell'Unione. |
(136) |
L'inchiesta ha rivelato che non era il produttore di MEG in quanto tale ad importare MEG dal Regno dell'Arabia Saudita, bensì due società collegate. Queste società collegate hanno importato volumi molto marginali di MEG dal Regno dell'Arabia Saudita durante il periodo dell'inchiesta, per integrare puntualmente le loro forniture. Queste società collegate sono utilizzatori di MEG. La Commissione ha pertanto concluso che non vi era motivo di escludere tale produttore dall'industria dell'Unione. |
(137) |
Mitsubishi ha sostenuto che uno dei denuncianti importava MEG dai paesi interessati e pertanto non avrebbe dovuto essere considerato un produttore dell'Unione. |
(138) |
Dall'inchiesta è emerso che la società non ha importato il prodotto in esame dai paesi interessati durante il PI. Le importazioni precedenti erano molto marginali allo scopo di integrare puntualmente la loro produzione. La Commissione ha pertanto concluso che non vi era motivo di escludere tale produttore dall'industria dell'Unione. |
(139) |
SABIC ha inoltre dichiarato che anche una società collegata a un produttore sostenitore importava MEG dal Regno dell'Arabia Saudita. La società non ha collaborato e non vi sono altri elementi di prova che consentano alla Commissione di concludere che essa debba essere esclusa dalla definizione di industria dell'Unione. In ogni caso, se questa società fosse stata esclusa, essa non avrebbe avuto un impatto rilevante sulla determinazione del pregiudizio e del nesso di causalità, date le sue dimensioni limitate. |
(140) |
La Commissione ha inoltre esaminato le relazioni esistenti tra l'industria dell'Unione e gli esportatori o importatori del prodotto in esame. Dall'inchiesta è emerso che uno dei principali azionisti di un produttore dell'Unione che non ha collaborato è il produttore saudita di MEG e altri due produttori dell'Unione che non hanno collaborato sono di proprietà di produttori di MEG statunitensi. Data la mancata collaborazione di tali società e la mancanza di altri elementi di prova a tale riguardo, la Commissione non ha potuto concludere che esse debbano essere escluse dalla definizione di industria dell'Unione. |
4.2. Determinazione del mercato pertinente dell'Unione
(141) |
Al fine di stabilire se l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l'utilizzo successivo della produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell'analisi. |
(142) |
Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell'industria dell'Unione, la Commissione ha raccolto dati sull'intera attività legata al MEG e ha verificato se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al libero mercato. |
(143) |
La Commissione ha constatato che il 7 % circa del consumo dell'Unione totale era destinato a un uso vincolato durante il periodo dell'inchiesta, come indicato nella tabella 1 che segue. Nel periodo in esame il mercato vincolato dell'Unione si è contratto del 28 %. |
(144) |
La distinzione tra mercato vincolato e libero mercato è pertinente per l'analisi del pregiudizio, perché i prodotti destinati all'uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta derivante dalle importazioni. Al contrario, la produzione destinata alla vendita nel libero mercato è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame. |
(145) |
Uno dei produttori di MEG inclusi nel campione scambia parte della sua produzione di MEG con un volume equivalente di ossido di etilene nell'ambito di un accordo di scambio a lungo termine che comprende anche una commissione di conversione stabilita al momento della firma dell'accordo di scambio. Il volume della parte di MEG di questo contratto è incluso nella valutazione degli indicatori macroeconomici, ma è escluso dagli indicatori microeconomici in quanto la commissione di conversione percepita dal produttore dell'Unione incluso nel campione non è basata sulle condizioni di mercato. Tuttavia, l'inclusione delle vendite nell'ambito di questo accordo di swap nella valutazione degli indicatori microeconomici non avrebbe influito sull'andamento della redditività né sulla conclusione che l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio notevole, come indicato ai considerando 197 e 206. |
(146) |
La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all'industria dell'Unione sulla base di dati riferiti al libero mercato. Tali indicatori sono: volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell'Unione, quota di mercato, crescita, volume e prezzi all'esportazione, redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa. Ove possibile e giustificato, le risultanze dell'esame sono state poste a confronto con i dati relativi al mercato vincolato, al fine di ottenere un quadro completo della situazione dell'industria dell'Unione. |
(147) |
Per quanto concerne altri indicatori economici, tuttavia, è stato possibile esaminarli in modo adeguato solo in riferimento all'attività complessiva, compreso l'uso vincolato dell'industria dell'Unione. Tali indicatori sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, investimenti, scorte, occupazione, produttività, salari e capacità di ottenere capitale. Questi dipendono dall'intera attività, a prescindere dal fatto che la produzione sia vincolata o ceduta sul libero mercato. |
4.3. Consumo dell'Unione
(148) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base delle vendite totali dell'Unione determinate dal denunciante, sommate alle importazioni da tutti i paesi terzi registrate da Eurostat. |
(149) |
Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:
|
(150) |
Nel complesso, il consumo del libero mercato nell'Unione è rimasto piuttosto stabile, con un calo dell'1 %. Tra il 2017 e il 2019 il mercato dell'Unione è aumentato del 6 %, passando da 1 522 668 tonnellate a 1 614 888 tonnellate, per poi diminuire del 6,8 % nel periodo dell'inchiesta, raggiungendo 1 505 068 tonnellate, un valore prossimo a quello del 2017. |
4.4. Importazioni dai paesi interessati
4.4.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati
(151) |
La Commissione ha effettuato un'analisi volta a stabilire se le importazioni di prodotti MEG originari dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, in conformità all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(152) |
Tale disposizione prevede che gli effetti delle importazioni da più di un paese siano valutati cumulativamente solo se è accertato che:
|
(153) |
I margini di dumping stabiliti per le importazioni dagli USA e dal Regno dell'Arabia Saudita erano superiori alla soglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Il volume delle importazioni da ciascun paese interessato non era irrilevante ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Nel periodo dell'inchiesta, infatti, le quote di mercato erano pari al 16,7 % per le importazioni dagli USA e al 24,2 % per quelle dal Regno dell'Arabia Saudita. |
(154) |
Le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping dagli USA e dal Regno dell'Arabia Saudita e tra le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati e il prodotto simile erano analoghe. Più specificamente, i prodotti importati sono in forte concorrenza tra loro e con il MEG prodotto nell'Unione, in quanto si tratta di un prodotto di base omogeneo molto sensibile ai prezzi, venduto a categorie simili di clienti. Sebbene vi siano alcune differenze per quanto riguarda i canali di vendita (l'industria dell'Unione vende direttamente agli acquirenti indipendenti, i produttori esportatori statunitensi vendono direttamente o tramite importatori/operatori commerciali collegati e i produttori esportatori sauditi vendono principalmente tramite importatori/operatori commerciali collegati), la concorrenza si basa principalmente sul prezzo più basso e non su tali canali di vendita. |
(155) |
Inoltre, come indicato al considerando 211, le importazioni da entrambi i paesi sono state cedute a prezzi nettamente inferiori ai costi dell'industria dell'Unione, contribuendo così in modo analogo alla contrazione dei prezzi subita dall'industria dell'Unione, come descritto nei considerando da 188 a 190. |
(156) |
Tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultavano pertanto soddisfatti e le importazioni dagli USA e dal Regno dell'Arabia Saudita sono state quindi esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio. |
(157) |
SABIC ha sostenuto che le importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita non dovrebbero essere cumulate con le importazioni dagli USA in quanto i) le importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita e dagli USA hanno seguito tendenze diverse; ii) il valore unitario medio delle importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita era superiore del 5 % a quello degli USA; iii) i produttori sauditi e statunitensi vendono il MEG nell'UE attraverso canali diversi e a prezzi diversi. |
(158) |
La Commissione ha respinto tali argomentazioni. La decisione di procedere o meno a una valutazione cumulativa delle importazioni deve basarsi sui criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, che in questo caso erano soddisfatti, come evidenziato ai considerando da 153 a 155. Nessuno dei motivi addotti da SABIC è tale da mettere in discussione l'opportunità di esaminare le importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita assieme a quelle dagli USA. |
4.4.2. Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati
(159) |
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando il volume delle importazioni con il consumo dell'Unione. |
(160) |
Le importazioni nell'UE dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento:
|
(161) |
Le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 38 % durante il periodo in esame. L'aumento della quota di mercato è stato ancora più pronunciato, in quanto la quota di mercato delle importazioni interessate è aumentata di 12,5 punti percentuali, passando dal 31,6 % nel 2017 al 44,1 % nel periodo dell'inchiesta. Poiché il consumo è rimasto piuttosto stabile nel periodo dell'inchiesta rispetto al 2017, il netto aumento della quota di mercato dei paesi interessati ha chiaramente compromesso altri operatori del mercato, in particolare l'industria dell'Unione. |
4.4.3. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi
(162) |
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat. È importante chiarire che il livello di questi prezzi statistici potrebbe differire dai prezzi verificati per i produttori esportatori che hanno collaborato, poiché la maggior parte delle importazioni dai paesi interessati, in particolare dal Regno dell'Arabia Saudita, è effettuata tramite importatori/operatori commerciali collegati. Le informazioni su questi ultimi confermano le tendenze e i livelli generali indicati di seguito. |
(163) |
La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell'Unione dai paesi interessati ha registrato il seguente l'andamento:
|
(164) |
Il prezzo medio all'importazione dai paesi interessati è diminuito del 35 % nel corso del periodo in esame. Di fatto, i prezzi all'importazione da entrambi i paesi interessati sono diminuiti, ossia del 41 % dagli USA e del 33 % dal Regno dell'Arabia Saudita durante il periodo in esame. Tale calo è stato particolarmente evidente tra il 2018 e il 2019, quando i produttori esportatori statunitensi hanno aumentato la loro quota di mercato di 8,3 punti percentuali a discapito dell'industria dell'Unione, mentre i produttori esportatori sauditi hanno mantenuto la loro quota di mercato riducendo al contempo i prezzi, anche in misura molto significativa. |
(165) |
La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:
|
(166) |
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Esso ha mostrato un margine di undercutting medio ponderato del [10,7 - 13,0] % per le importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita, mentre su una base media ponderata di tutte le operazioni delle due società americane interessate non vi è stato undercutting da parte delle importazioni statunitensi. |
(167) |
Nel periodo dell'inchiesta, confrontando i prezzi di vendita per tipo di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, le importazioni dai paesi interessati presentavano prezzi inferiori in media del [7,6 - 9,3] % rispetto a quelli dell'industria dell'Unione. |
(168) |
Tenendo presente che il prodotto in esame è un prodotto di base, che la concorrenza si basa in larga misura esclusivamente sul prezzo e che i prezzi sono molto trasparenti (ossia noti sul mercato), tali margini sono considerati significativi. Una differenza di prezzo contenuta farà sì che l'acquirente cambi fornitore. Ciò è stato confermato anche dalle risposte degli utilizzatori. Inoltre, come indicato nelle tabelle 3 e 7, il prezzo all'importazione da entrambi i paesi interessati era inferiore al costo di produzione dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. |
4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.5.1. Osservazioni generali
(169) |
In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. |
(170) |
Come indicato al considerando 58, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento. |
(171) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dal denunciante. I dati riguardavano tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione. |
(172) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. |
(173) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. |
4.5.2. Indicatori macroeconomici
4.5.2.1.
(174) |
Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:
|
(175) |
Il volume di produzione dell'industria dell'Unione è rimasto piuttosto stabile fino al 2018, per poi diminuire del 14,4 % nel 2019 rispetto al 2018 e del 5,4 % nel periodo dell'inchiesta rispetto al 2019. Questo calo del volume della produzione ha coinciso con il forte aumento del volume delle importazioni e la diminuzione dei prezzi all'importazione osservati nel 2019, come indicato nelle tabelle 2 e 3. In generale il volume della produzione è leggermente diminuito, riducendosi del 19 % durante il periodo in esame. |
(176) |
La capacità produttiva è rimasta pressoché costante durante il periodo in esame. È leggermente diminuita nel periodo dell'inchiesta, anche a causa di un incidente verificatosi nello stabilimento di uno dei produttori dell'Unione nel gennaio 2020 (8). |
(177) |
L'utilizzo degli impianti ha rispecchiato l'andamento del volume di produzione ed è diminuito di 13 punti percentuali nel periodo in esame. |
4.5.2.2.
(178) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:
|
(179) |
Nel periodo in esame le vendite totali nell'Unione sono diminuite del 20 %. Tale diminuzione, iniziata nel 2019, si è verificata nel contesto del concomitante aumento significativo del volume delle importazioni dai paesi interessati. |
(180) |
Inoltre nel periodo in esame le vendite sul mercato vincolato sono diminuite del 28 %. |
(181) |
Durante tutto il periodo in esame le vendite totali sul libero mercato dell'industria dell'Unione sono diminuite del 18 %. L'andamento delle vendite totali dell'industria dell'Unione si è tradotto in una perdita di quota di mercato dell'industria dell'Unione di 8,3 punti percentuali, dal 55,8 % nel 2017 al 47,5 % nel periodo dell'inchiesta. Nello stesso periodo, la quota di mercato dei paesi interessati è aumentata dal 31,6 % nel 2017 al 44,1 % nel periodo dell'inchiesta, vale a dire un aumento di oltre 12,5 punti percentuali, come indicato al considerando 161. |
4.5.2.3.
(182) |
I dati di cui sopra relativi alla produzione, al volume delle vendite e alla quota di mercato dimostrano che, nel periodo in esame, l'industria dell'Unione non è stata in grado di crescere, né in termini assoluti né in relazione al consumo. |
4.5.2.4.
(183) |
L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel periodo in esame:
|
(184) |
In considerazione del deterioramento della situazione di mercato, il numero di dipendenti dell'industria dell'Unione è diminuito dell'8 % nel periodo in esame. Inoltre, poiché la produzione è diminuita ancora di più, la produttività è calata del 13 % nel periodo in esame. |
4.5.2.5.
(185) |
Tutti i margini di dumping sono risultati superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati e l'elevata sensibilità ai prezzi del prodotto in esame, l'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo significativo sull'industria dell'Unione. |
(186) |
Questa è la prima inchiesta antidumping relativa al prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping. |
4.5.3. Indicatori microeconomici (9)
4.5.3.1.
(187) |
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:
|
(188) |
I prezzi medi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione a parti indipendenti sul libero mercato sono diminuiti del 40 % nel periodo in esame. Il calo più marcato dei prezzi su base annua è stato registrato nel 2019, quando le importazioni a basso prezzo dai paesi interessati sono aumentate del 38 % e il consumo è rimasto pressoché costante. |
(189) |
Il costo unitario di produzione dei produttori inclusi nel campione è rimasto piuttosto stabile nel periodo 2017-2019, per poi diminuire nel periodo dell'inchiesta, anche se a un tasso inferiore rispetto al prezzo di vendita, principalmente a causa del costo più basso dell'etilene, la principale materia prima per la fabbricazione di MEG. |
(190) |
Ciò dimostra la notevole pressione sui prezzi causata dal forte aumento del volume delle importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati. |
4.5.3.2.
(191) |
Nel periodo in esame il costo del lavoro medio dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:
|
(192) |
Il costo medio del lavoro per dipendente dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato del 5 % nel periodo in esame. Tale aumento è dovuto principalmente all'inflazione e a un lieve aumento annuale dei salari dei dipendenti del settore chimico. |
4.5.3.3.
(193) |
Nel periodo in esame, il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:
|
(194) |
Le scorte finali dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono aumentate del 42% nel periodo in esame. |
(195) |
Le scorte sono aumentate anche in percentuale della produzione, raggiungendo il 62 % nel periodo in esame. |
4.5.3.4.
(196) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:
|
(197) |
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite. La redditività è peggiorata drasticamente durante il periodo in esame a partire dal 2019 a causa dell'andamento dei prezzi di vendita medi e del costo di produzione di cui ai considerando 188 e 189. A causa della pressione esercitata dai notevoli volumi di importazioni dai paesi interessati, l'industria dell'Unione ha dovuto ridurre i prezzi di vendita portandoli notevolmente al di sotto del costo di produzione, registrando così importanti perdite comprese tra il 10,8 % e il 13,2 % durante il periodo dell'inchiesta. |
(198) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto è stato sostanzialmente in linea con l'andamento della redditività. Fino al 2018 i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno generato un flusso di cassa positivo, mentre dal 2019 in poi hanno registrato un saldo di cassa sempre più negativo. In generale il flusso di cassa è diminuito del 127 % durante il periodo in esame. Ciò compromette gravemente la capacità dell'industria dell'Unione di finanziare le proprie attività. |
(199) |
Inoltre gli investimenti sono diminuiti del 67 % durante il periodo in esame. Quasi tutti gli investimenti sono stati effettuati per sostituire immobilizzazioni obsolete. Gli investimenti volti ad aumentare la capacità o l'efficienza sono stati marginali, e ciò riflette il deterioramento delle prospettive del mercato in considerazione della diminuzione della quota di mercato e della redditività. |
(200) |
L'utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. È leggermente aumentato nel 2018 per poi scendere bruscamente a valori negativi nel restante periodo in esame, rispecchiando l'andamento della redditività. |
(201) |
I tre produttori dell'Unione inclusi nel campione fanno parte di grandi gruppi di società, pertanto la loro capacità di ottenere capitale è superiore a quella di società autonome a parità di situazione finanziaria. Tuttavia, con un deterioramento così significativo della loro situazione finanziaria, la loro capacità di ottenere capitale in futuro è chiaramente a rischio. |
4.5.4. Conclusioni sul pregiudizio
(202) |
Il volume delle importazioni dai paesi interessati è aumentato del 38 % nel periodo in esame. A fronte di un consumo dell'Unione piuttosto stabile, la quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati è aumentata dal 31,6 % nel 2017 al 44,1 % nel periodo dell'inchiesta. Tale aumento della quota di mercato è avvenuto a scapito dell'industria dell'Unione, che ha perso 10,7 punti percentuali della sua quota di mercato sul libero mercato. |
(203) |
L'aumento della quota di mercato dei paesi interessati sul mercato dell'Unione è stato possibile grazie a una notevole pressione sui prezzi, poiché durante il periodo dell'inchiesta, i prezzi all'importazione dai paesi interessati sono stati in media inferiori del [12 - 15] % rispetto ai costi dell'industria dell'Unione. I prezzi all'importazione dai paesi interessati sono pertanto diminuiti del 35 % nel periodo in esame. Al fine di mantenere una quota di mercato ragionevole e volumi di produzione a livelli economici, l'industria dell'Unione non ha avuto altra scelta che diminuire anche i prezzi. Sebbene anche il costo di produzione sia diminuito a causa del calo del prezzo dell'etilene, la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni è stata di entità tale da costringere l'industria dell'Unione a diminuire i prezzi al di sotto del costo di produzione, registrando così perdite significative entro la fine del periodo dell'inchiesta. |
(204) |
A causa di questa situazione del mercato, tutti i principali indicatori di pregiudizio macroeconomici hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. Il volume della produzione e il volume delle vendite sul libero mercato sono diminuiti rispettivamente del 19 % e del 18 %. L'occupazione e la produttività hanno perduto rispettivamente il 7 % e il 13 %. |
(205) |
Analogamente, anche i principali indicatori microeconomici sono peggiorati. I prezzi medi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione a parti indipendenti sul libero mercato sono diminuiti del 40 % nel periodo in esame, mentre i loro costi sono diminuiti solo del 13 %, il che ha comportato un notevole deterioramento della loro redditività, passando dai profitti tra 16,7 % e 20,5 % del 2017 a perdite comprese tra il 10,8 % e il 13,2 % durante il periodo dell'inchiesta. Le scorte finali sono aumentate del 42 %. Il flusso di cassa e gli investimenti si sono ridotti rispettivamente del 127 % e del 63 %. |
(206) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
(207) |
Il CPME ha affermato che i dati successivi al PI dimostravano che l'industria dell'Unione si stava riprendendo dal presunto pregiudizio subito nella prima metà del 2020, in quanto i prezzi del MEG sono aumentati nel periodo luglio – novembre 2020. |
(208) |
Tali informazioni non rientrano nel periodo dell'inchiesta e sono in ogni caso troppo frammentarie per trarre conclusioni in merito al dumping pregiudizievole. L'obiezione è stata quindi respinta. |
5. NESSO DI CAUSALITÀ
(209) |
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano contemporaneamente aver causato un pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata che non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati. Tali fattori sono: importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, vendite vincolate, altri prodotti più redditizi rispetto al MEG, costi di deprezzamento, costo delle materie prime/mancanza di competitività, pandemia di COVID-19, MEG come prodotto di base commercializzato a livello mondiale, prezzo del petrolio, «guerra commerciale» USA-Cina, contrazione globale dei prezzi durante il periodo in esame, pregiudizio autoinflitto e importazioni di PET nell'Unione. |
5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(210) |
Il volume delle importazioni dai paesi interessati è aumentato del 38 % nel periodo in esame, con un incremento della relativa quota di mercato dal 31,6 % nel 2017 al 44,1 % nel periodo dell'inchiesta. Tale andamento ha avuto luogo nonostante un consumo piuttosto stabile durante il periodo in esame. |
(211) |
I prezzi all'importazione dai paesi interessati sono diminuiti in media del 35 % durante il periodo in esame: del 41 % dagli USA e del 33 % dal Regno dell'Arabia Saudita. Questo calo dei prezzi è stato particolarmente evidente nel 2019, nello stesso momento in cui il volume delle importazioni dai paesi interessati è aumentato del 46 % rispetto al 2017. Durante il periodo dell'inchiesta, i prezzi all'importazione dai paesi interessati sono stati inferiori in media del [7,6 - 9,3] % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione e sono stati in media inferiori del [12 - 15] % rispetto ai costi dell'industria dell'Unione. |
(212) |
È evidente che il forte aumento delle importazioni a prezzi in caduta ha svolto un ruolo importante nel rapido deterioramento degli indicatori economici dell'industria dell'Unione. Il MEG è un prodotto di base omogeneo le cui vendite agli acquirenti dipendono quasi esclusivamente dal prezzo. Pertanto anche solo una piccola differenza di prezzo ha conseguenze significative. |
(213) |
In ogni caso, indipendentemente da qualsiasi undercutting dei prezzi, la Commissione ha constatato che le importazioni oggetto di dumping hanno determinato una contrazione i prezzi dei produttori dell'Unione a un livello tale per cui i produttori dell'Unione hanno subito perdite significative. Sebbene i costi unitari medi dell'industria dell'Unione siano diminuiti del 13 % nel periodo in esame, ciò non è stato sufficiente a controbilanciare gli effetti della forte contrazione dei prezzi causata dalle importazioni oggetto di dumping. I prezzi medi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione a parti indipendenti sul libero mercato sono infatti diminuiti del 40 % nel periodo in esame (una riduzione molto più marcata rispetto a quella dei rispettivi costi). Pertanto l'industria dell'Unione, che registrava profitti prima dell'afflusso di importazioni oggetto di dumping, è diventata fortemente non redditizia a partire dal 2019, subendo perdite comprese tra l'8,3 % e il 10,2 % nel 2019 e tra il 10,8 % e il 13,2 % nel periodo dell'inchiesta. Queste perdite significative mettono in discussione l'opportunità commerciale di proseguire l'attività dell'industria dell'Unione nel suo complesso. |
5.2. Effetti di altri fattori
5.2.1. Importazioni da paesi terzi
(214) |
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:
|
(215) |
Le importazioni dai paesi interessati rappresentavano circa il 90 % delle importazioni totali nell'Unione nel 2019 e nel periodo dell'inchiesta. Le importazioni dalla Russia e dal Kuwait hanno rappresentato rispettivamente il 2,7 % e l'1,3 % delle importazioni totali dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. |
(216) |
Le importazioni dalla Russia sono diminuite dell'1 % nel periodo in esame e la loro quota di mercato è diminuita nel 2018 e nel 2019, per poi aumentare nel periodo dell'inchiesta fino allo stesso livello del 2017, ossia l'1,2 %. Il prezzo medio all'importazione dalla Russia è stato più elevato nel 2017 e nel 2018 e inferiore nel 2019 e nel periodo dell'inchiesta rispetto ai prezzi all'importazione dai paesi interessati. |
(217) |
Le importazioni dal Kuwait sono diminuite del 21 % tra il 2018 e il periodo dell'inchiesta (non vi sono state importazioni dal Kuwait nel 2017) e la loro quota di mercato è scesa dallo 0,7 % allo 0,6 % nello stesso periodo. I prezzi medi all'importazione dal Kuwait erano inferiori a quelli dai paesi interessati. |
(218) |
Le importazioni da altri paesi terzi e la loro quota di mercato sono diminuite di quasi la metà durante il periodo in esame, raggiungendo una quota di mercato del 2,7 % nel periodo dell'inchiesta. I prezzi all'importazione da altri paesi terzi sono stati superiori a quelli dai paesi interessati per tutto il periodo in esame. |
(219) |
Su tale base, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l'andamento delle importazioni da altri paesi poteva eventualmente avere solo un impatto marginale sulla situazione dell'industria dell'Unione. |
5.2.2. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione
(220) |
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento:
|
(221) |
Le loro esportazioni hanno rappresentato in media il 3 % circa della produzione totale durante il periodo in esame e nel periodo dell'inchiesta. |
(222) |
Nel complesso, le esportazioni dell'industria dell'Unione e i relativi prezzi sono diminuiti rispettivamente del 47 % e del 50 %. |
(223) |
Data la quota limitata e decrescente delle vendite all'esportazione rispetto alla produzione totale dell'industria dell'Unione, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l'andamento delle esportazioni non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. |
(224) |
Mitsubishi Corporation ha affermato che gli scarsi risultati delle esportazioni dell'industria dell'Unione sono stati la causa del pregiudizio per l'industria dell'Unione. |
(225) |
La Commissione non concorda con tale argomentazione. L'industria dell'Unione non è orientata all'esportazione in quanto la domanda sul mercato dell'Unione è superiore alla capacità produttiva dell'industria dell'Unione. Inoltre, l'industria dell'Unione non era orientata alle esportazioni nel 2017 e nel 2018, quando ha registrato profitti positivi. |
5.2.3. Vendite vincolate
(226) |
Come indicato nella tabella 1, durante il periodo in esame le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato vincolato sono diminuite del 28 %. Tuttavia ciò ha rappresentato una parte relativamente esigua della produzione totale dell'industria dell'Unione, ossia il 12,6 %. |
(227) |
Tenuto conto delle dimensioni limitate del mercato vincolato, i suoi sviluppi non contribuiscono in modo significativo al deterioramento dell'industria dell'Unione, né forniscono una spiegazione a tale riguardo. |
5.2.4. Altri prodotti più redditizi rispetto al MEG
(228) |
Varie parti interessate (CPME, Arteco, HELM, Oxyde) hanno affermato che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era dovuto alla sua decisione di concentrarsi su prodotti più redditizi diversi dal MEG, in quanto i produttori di MEG hanno potuto convertire la loro produzione dal MEG in altri derivati dell'ossido di etilene. Si è inoltre sostenuto che tale decisione ha comportato un aumento dei costi fissi unitari per la produzione di MEG. Arteco ha altresì affermato che la capacità produttiva del MEG e l'utilizzo degli impianti non possono essere considerati separatamente dall'aumento della produzione di derivati dell'ossido di etilene sulle stesse linee di produzione. Ha inoltre sostenuto che la redditività del MEG non può essere considerata separatamente dalla redditività dei derivati dell'ossido di etilene. |
(229) |
L'inchiesta non ha confermato tali asserzioni. L'industria dell'Unione conferma il suo impegno a fabbricare MEG nell'Unione. In effetti i produttori dell'Unione inclusi nel campione fabbricano etilene all'interno del gruppo e, oltre a utilizzarlo internamente per la produzione di MEG e di altri prodotti, lo vendono anche ad altre parti. I produttori di MEG hanno quindi accesso a sufficienti quantità di ossido di etilene per fabbricare sufficienti quantità di MEG e di altri derivati dell'ossido di etilene, in linea con la loro capacità produttiva. L'industria dell'Unione prevede inoltre di aumentare la capacità produttiva di ossido di etilene, come sottolineato anche da diverse parti interessate, come HELM. L'industria dell'Unione è stata costretta a ridurre la produzione di MEG in quanto il suo prezzo di vendita era notevolmente inferiore al costo di produzione a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dai paesi interessati. Una volta ripristinata la parità di condizioni sul mercato dell'Unione, l'industria dell'Unione continuerà a fabbricare MEG in volumi più elevati, come avveniva prima dell'aumento delle importazioni dai paesi interessati. |
(230) |
Pertanto qualsiasi incidenza sui costi fissi deriva direttamente dall'impatto negativo delle importazioni oggetto di dumping, non dalla produzione di derivati dell'ossido di etilene. |
(231) |
Inoltre l'industria dell'Unione non fabbrica altri prodotti, come i derivati dell'ossido di etilene, sulla stessa linea di produzione del MEG. Gli indicatori di pregiudizio di cui ai considerando da 174 a 201 si limitano alla produzione e alle vendite di MEG. Pertanto la redditività del MEG non può essere collegata alla redditività di altri prodotti, come i derivati dell'ossido di etilene, in quanto tali prodotti non sono oggetto dell'inchiesta. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
5.2.5. Costi di deprezzamento
(232) |
Varie parti interessate (Arteco, HELM, Oxyde) hanno sostenuto che i risultati dell'industria dell'Unione sono peggiorati a causa degli elevati costi di deprezzamento. |
(233) |
Dall'inchiesta è emerso che i costi di deprezzamento non sono elevati e rappresentano tra l'1 % e il 3 % del costo di produzione. Essi non hanno quindi avuto un impatto significativo sui risultati finanziari dell'industria dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
5.2.6. Costo delle materie prime/mancanza di competitività
(234) |
Diverse parti interessate (Mitsubishi Corporation, Arteco, Oxyde) hanno affermato che il deterioramento dei risultati dell'industria dell'Unione era dovuto al costo di produzione più elevato rispetto ai produttori dei paesi interessati, in quanto i produttori dell'Unione utilizzano materie prime più costose (nafta) rispetto ai loro concorrenti statunitensi e sauditi (gas di scisto ed etano) per fabbricare etilene e ciò li ha resi scarsamente competitivi. Arteco ha inoltre dichiarato che il processo di produzione negli USA e nel Regno dell'Arabia Saudita generava meno sottoprodotti, rendendo gli impianti più economici da costruire e meno complicati da gestire. Ha inoltre affermato che la redditività dell'industria dell'Unione è diminuita a causa degli elevati costi energetici. |
(235) |
La Commissione non concorda con tale asserzione. Se è vero che i produttori statunitensi e sauditi possono aver avuto un qualche vantaggio in termini di costi per determinate materie prime, ciò non ha impedito all'industria dell'Unione di registrare elevati margini di profitto nel 2017 e nel 2018, come indicato nella tabella 10, vale a dire prima del forte aumento delle importazioni a prezzi in drastico calo dai paesi interessati. Sono quindi le importazioni oggetto di dumping, e non le diverse materie prime utilizzate, ad aver contribuito alla difficile situazione finanziaria dell'industria dell'Unione. |
(236) |
Per quanto riguarda l'argomentazione relativa ai sottoprodotti, Arteco non ha suffragato la sua affermazione con alcun elemento di prova e non ha specificato con precisione a quali sottoprodotti si riferisse. La Commissione può solo presumere che Arteco si riferisse agli altri glicoli generati nel processo di fabbricazione del MEG, come il dietilenglicole (DEG) e il trietilenglicole (TEG). Tuttavia, questi prodotti sono generati nel processo di fabbricazione del MEG indipendentemente dalla materia prima utilizzata per fabbricare l'etilene. Sebbene vi possano essere alcune variazioni in termini di volume per il TEG e il DEG da un produttore all'altro, tali variazioni sono limitate e non possono pertanto avere un impatto significativo sulle prestazioni di un produttore. Tuttavia, esiste un mercato per il DEG e TEG e pertanto questi prodotti generano entrate per le società. Anche per quanto riguarda la costruzione e il funzionamento di tali impianti, Arteco non ha suffragato la sua affermazione. Nell'Unione gli impianti di MEG sono completamente automatizzati e richiedono un impiego minimo di manodopera, in quanto il processo di fabbricazione del MEG è piuttosto semplice. Infine, per quanto riguarda i costi energetici, l'inchiesta ha rivelato che essi rappresentano circa il 3 % del costo di produzione dell'industria dell'Unione e che pertanto non possono avere un impatto significativo sulla competitività dell'industria dell'Unione. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
5.2.7. Pandemia di COVID-19
(237) |
Diverse parti interessate (CPME, Arteco, HELM, Oxyde) hanno sostenuto che la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto sull'industria del MEG dell'Unione nel primo trimestre del 2020 e ancor più nel secondo trimestre del 2020. Il CPME ha affermato che il calo della produzione e delle vendite di MEG nell'Unione ha fatto seguito a un calo della domanda di MEG dell'Unione a causa della pandemia di COVID-19. In particolare, ha sostenuto che il blocco delle vendite (e della fabbricazione) di automobili e la sospensione dei voli durante il lockdown ha comportato, nell'UE, un calo della domanda di MEG utilizzato per produrre liquidi antigelo e di sbrinamento. |
(238) |
L'inchiesta ha rivelato che la situazione dell'industria dell'Unione ha iniziato a deteriorarsi significativamente già nel 2019, ben prima dell'inizio della pandemia di COVID-19 nell'Unione nei primi mesi del 2020. Nessuno dei produttori dell'Unione ha chiuso i propri siti produttivi durante la pandemia, fatta eccezione per le operazioni di manutenzione. Inoltre, gli effetti della pandemia sul consumo dell'Unione sono stati contrastanti e la minore domanda di liquidi refrigeranti del motore per l'industria automobilistica è stata compensata da una crescente domanda di PET per imballaggi protettivi essenziali per acqua, alimenti e igienizzanti per le mani durante l'epidemia, come evidenziato anche da SABIC. |
(239) |
Mentre il consumo è quindi diminuito dell'1 % durante il periodo dell'inchiesta rispetto al 2017, la produzione dell'industria dell'Unione è calata del 19 %, l'utilizzo degli impianti di quasi 14 punti percentuali, le vendite sul libero mercato del 20 % e la quota di mercato di 10,7 punti percentuali. |
(240) |
In sintesi, sebbene non si possa escludere che la pandemia di COVID-19 abbia avuto un certo impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione alla fine del periodo dell'inchiesta, essa non è stata la causa principale del pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. |
5.2.8. MEG come prodotto di base commercializzato a livello mondiale
(241) |
Arteco e Oxyde hanno affermato che le importazioni dagli USA e dal Regno dell'Arabia Saudita nell'Unione non hanno influito sul meccanismo di fissazione dei prezzi per il MEG, in quanto si tratta di un prodotto commercializzato a livello mondiale per il quale il denunciante ha fissato il cosiddetto European Contract Price («ECP», prezzo contrattuale per l'Europa). È stato inoltre affermato che i) tali prezzi riflettono i prezzi sul mercato asiatico, poiché la Cina è il più grande mercato mondiale di MEG e ii) i prezzi del MEG seguono strettamente l'andamento dei prezzi delle sue materie prime essenziali, vale a dire l'etilene. Inoltre è stato sostenuto che il divario tra i prezzi dell'etilene e i prezzi del MEG è aumentato da marzo 2019 a tutto marzo 2020, presumibilmente a seguito dell'impatto della situazione dell'offerta e della domanda mondiale di MEG determinata dalla Cina, e che la redditività dei produttori dell'Unione è stata influenzata negativamente a causa del differenziale crescente. |
(242) |
Tale affermazione risulta di fatto infondata. I produttori di MEG dell'Unione non fissano l'European Contract Price («ECP»). L'ECP è l'indicazione di un prezzo nell'UE in un dato momento, un indice. In un mercato con più acquirenti e venditori, un prezzo è l'equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato e pertanto non può essere fissato da una o più parti indipendentemente dalle altre. Un venditore non può fissare autonomamente il prezzo di un'operazione. Il denunciante, in quanto rappresentante unicamente del lato della vendita, non può manipolare tale indice. Nella pratica, diversi fornitori di dati fanno riferimento all'ECP. Tali relazioni sono elaborate e pubblicate da consulenti indipendenti del mercato. Contiamo quattro fornitori principali: ICIS (10), IHS (11), Wood Mackenzie Chemicals (12) e Tecnon (13). Questi consulenti di mercato si basano su indagini anonime che raccolgono i prezzi concordati tra acquirenti e venditori. Gli ECP segnalati da queste imprese sono generalmente allineati. La partecipazione alle indagini sull'ECP è aperta anche a qualsiasi parte che vende o acquista MEG in modo sostanziale sul mercato, compresi gli importatori. In effetti, l'ECP segue in una certa misura il prezzo del MEG in Asia e l'evoluzione del prezzo dell'etilene, in quanto principale materia prima, influisce sul prezzo di vendita del MEG. |
(243) |
Sul mercato dell'Unione, il MEG è venduto nell'ambito di contratti a lungo termine oppure di operazioni di vendita per consegna immediata («vendite a pronti»). Si stima che le vendite effettuate secondo condizioni contrattuali rappresentino circa l'80 % del totale delle vendite nell'Unione e che le vendite a pronti rappresentino il restante 20 %. Nelle vendite a contratto, la formula che determina il prezzo si basa sull'ECP meno uno sconto. Mentre l'ECP è un indice mensile reso noto da informazioni di mercato, come spiegato al considerando 242, lo sconto è un dato riservato. La concorrenza tra venditori è fondata sullo sconto. Il prezzo contrattuale è negoziato su base mensile ed è influenzato dai prezzi a pronti, poiché il MEG è un prodotto di base commercializzato in un mercato molto trasparente, in cui gli operatori commerciali si adattano rapidamente alla situazione creata dalle importazioni oggetto di dumping. Gli esportatori statunitensi e sauditi, benché pratichino prezzi di vendita sul mercato dell'Unione calcolati in relazione all'ECP, hanno abbassato il prezzo di vendita del MEG aumentando lo sconto offerto agli acquirenti. Pertanto gli effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione non possono essere attribuiti all'indice ECP in quanto tale. Il pregiudizio è stato causato dall'afflusso di importazioni a basso prezzo sul mercato dell'Unione che hanno ridotto i prezzi a pronti e i prezzi contrattuali a vantaggio degli acquirenti. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
5.2.9. Prezzo del petrolio
(244) |
Il CPME e il CIRFS hanno affermato che è stato il calo del prezzo del petrolio verificatosi nella seconda parte del periodo dell'inchiesta, e non le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, a causare una diminuzione del prezzo del MEG nell'Unione. |
(245) |
Come indicato al considerando 234, nell'Unione la produzione di etilene si basa sulla nafta, un prodotto ottenuto dalla raffinazione del petrolio greggio. Pertanto l'evoluzione del prezzo del petrolio influisce sul costo e sul prezzo dell'etilene, nonché sul costo e sul prezzo del MEG. Come spiegato al considerando 205, il costo di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito del 13 % durante il periodo in esame, mentre il prezzo di vendita del MEG è diminuito di una percentuale molto superiore, ossia del 40 %. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
5.2.10. «Guerra commerciale» USA-Cina
(246) |
Nell'agosto 2018 la Cina ha istituito dazi all'importazione addizionali del 25 % sul MEG degli USA, il che ha asseritamente indotto i produttori statunitensi a riorientare le esportazioni dalla Cina verso l'Unione. Diverse parti interessate (Mitsubishi Corporation, Arteco, Oxyde) hanno quindi affermato che il deterioramento delle relazioni commerciali tra la Cina e gli USA fosse la causa principale del pregiudizio. Le parti hanno sostenuto che, dopo l'introduzione nel 2020 di deroghe temporanee a tali dazi, la situazione sul mercato dell'Unione sarebbe tornata allo status quo ante. |
(247) |
Tali considerazioni sono irrilevanti, in quanto la norma giuridica stabilita dal regolamento di base e dall'accordo antidumping dell'OMC prevede l'esistenza di un pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping e non da considerazioni politiche o da altre considerazioni estranee e collegabili a tali pratiche. In ogni caso, la Commissione osserva che, sebbene le restrizioni siano state effettivamente attenuate, i dazi supplementari continuano ad applicarsi di norma e non è chiaro come evolverà la situazione. L'industria statunitense del MEG è inoltre orientata all'esportazione e la sua capacità produttiva è in aumento. In aggiunta, anche l'industria cinese del MEG sta aumentando la propria capacità produttiva al fine di diventare autosufficiente. È quindi probabile che i produttori statunitensi mantengano un vivo interesse per il mercato dell'Unione, indipendentemente dall'esistenza di una controversia tra gli USA e la Cina. |
5.2.11. Contrazione globale dei prezzi durante il periodo in esame
(248) |
Diverse parti interessate (Mitsubishi, CIRFS) hanno affermato che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione abbia coinciso con una delle più gravi contrazioni dei prezzi mondiali del MEG negli ultimi dieci anni, che non era esclusiva del mercato dell'Unione ma era in linea con le quotazioni sul mercato mondiale. Si è fatto riferimento all'aumento significativo della capacità produttiva mondiale di MEG e alla mancanza di una corrispondente domanda globale — soltanto alla fine del 2018, in Cina, l'incremento della capacità annua è stato di [1,5 - 2,5] milioni di tonnellate. A novembre 2019, la capacità produttiva globale totale di MEG era di circa [37,5 - 38,5] milioni di tonnellate l'anno, il che rappresenta un eccesso di offerta pari a circa il [10 - 20] %, con un ulteriore significativo incremento nel 2020. Pertanto il pregiudizio è stato causato asseritamente da un minimo storico dei prezzi sui mercati mondiali piuttosto che da un eventuale dumping. |
(249) |
Queste considerazioni possono effettivamente fornire una spiegazione definitiva del motivo per cui i prodotti importati sono stati venduti a prezzi di dumping nell'Unione. Tuttavia resta il fatto che le importazioni oggetto di dumping hanno causato attraverso gli effetti sui prezzi e il volume di cui sopra un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione: la norma giuridica applicabile stabilita dal regolamento di base e dall'accordo antidumping dell'OMC non prevede un'analisi dei motivi alla base della decisione di dumping. L'inchiesta ha rivelato che esiste effettivamente una sovraccapacità globale della produzione di MEG. I produttori sauditi e statunitensi hanno notevolmente aumentato la loro capacità produttiva e si stima che gli esportatori statunitensi la incrementeranno fino a raggiungere circa 6 milioni di tonnellate l'anno. A causa di tale sovraccapacità, i produttori esportatori statunitensi e sauditi sono andati alla ricerca di mercati e hanno pertanto venduto volumi significativi di MEG sul mercato dell'Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
5.2.12. Pregiudizio autoinflitto
(250) |
SABIC ha sostenuto che un produttore dell'Unione ha contattato SABIC per commercializzare MEG sul mercato dell'Unione e che diverse società collegate ai produttori dell'Unione (come indicato al considerando 40) hanno importato MEG dal Regno dell'Arabia Saudita causando un pregiudizio autoinflitto. |
(251) |
Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui un produttore dell'Unione ha contattato SABIC per commercializzare MEG saudita sul mercato dell'Unione, l'inchiesta ha evidenziato che il contratto tra SABIC e il produttore dell'Unione interessato non era stato finalizzato. Inoltre lo stesso produttore dell'Unione ha contattato SABIC a tale riguardo, poiché, date le perdite significative causate dalla contrazione dei prezzi sul mercato dell'Unione, tale produttore aveva cercato opzioni alternative per continuare a operare sul mercato del MEG dell'Unione. Si tratta di un'altra indicazione della difficile situazione dell'industria dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
5.2.13. Importazioni di PET nell'Unione
(252) |
Diverse parti interessate, quali Arteco, HELM e Oxyde, hanno affermato, senza alcun elemento di prova, che l'aumento delle importazioni di PET nell'Unione ha inciso sul consumo di MEG. |
(253) |
Tale argomentazione è errata in punto di fatto. Le importazioni di PET nell'Unione hanno subito fluttuazioni nel periodo in esame. Inoltre, come indicato al considerando 150, il consumo sul libero mercato era piuttosto stabile alla fine del periodo dell'inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
|
5.3. Conclusione sul nesso di causalità
(254) |
Vi è stata una chiara coincidenza temporale tra il notevole aumento delle importazioni a prezzi di dumping e la quota di mercato dei paesi interessati e il significativo calo delle vendite e della quota di mercato dei produttori dell'Unione, a cui si sono associati la contrazione dei prezzi e il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione. |
(255) |
La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. L'effetto di tutti gli altri fattori sull'andamento negativo dell'industria dell'Unione in termini di calo della produzione e delle vendite, perdita di quota di mercato, contrazione dei prezzi, negatività della redditività, dell'utile sul capitale investito e del flusso di cassa, è stato limitato. |
(256) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio consiste nel calo della produzione e delle vendite, nella perdita di quota di mercato, nella contrazione dei prezzi e nella negatività della redditività, dell'utile sul capitale investito e del flusso di cassa. |
6. LIVELLO DELLE MISURE
(257) |
Per determinare il livello delle misure la Commissione ha valutato se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping. |
6.1. Margine di pregiudizio
(258) |
Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base. |
(259) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dai paesi interessati, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l'innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %. |
(260) |
Il volume delle importazioni dai paesi interessati è aumentato notevolmente e i prezzi all'importazione sono bruscamente diminuiti a partire dal 2019 (come illustrato nelle tabelle 2 e 3), rendendo non redditizia l'attività dei produttori dell'Unione. Pertanto la Commissione ha stabilito un profitto di base a copertura dei costi totali in condizioni di concorrenza normali sulla base della redditività dei produttori dell'Unione prima dell'aumento delle importazioni oggetto di dumping, vale a dire una media ponderata dei margini di profitto registrati dai produttori dell'Unione per gli anni 2017 e 2018. Il profitto di base così calcolato ammonta a [17,5 - 19,5] %. |
(261) |
Nessuno dei produttori inclusi nel campione ha presentato richieste a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base per la perdita di investimenti o costi di R&S e innovazione. |
(262) |
Su tale base, il prezzo non pregiudizievole è di [610 - 746] EUR/tonnellata, risultante dall'applicazione del suddetto margine di profitto del [17,5 - 19,5] % al costo di produzione durante il PI dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. |
(263) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, la Commissione ha valutato i costi futuri derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis, che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2. |
(264) |
Tali costi comprendevano i costi aggiuntivi futuri (ossia al netto dei costi effettivi sostenuti nel PI) per garantire la conformità al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE («EU ETS») e alla direttiva UE sulle emissioni industriali («IED»). Il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE è uno dei pilastri della politica dell'UE volta ad adempiere gli accordi ambientali multilaterali. Analogamente, la direttiva IED è il principale strumento dell'UE che disciplina le emissioni inquinanti degli impianti industriali e, in quanto tale, garantisce anche il rispetto degli accordi ambientali multilaterali. |
(265) |
I costi della conformità al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE sono stati calcolati sulla base della media delle quote di emissione supplementari dell'UE stimate, che dovranno essere acquistate nel periodo di applicazione delle misure (2021-2025). Le quote di emissione dell'UE utilizzate nel calcolo erano al netto di quote a titolo gratuito esigibili e si riferivano esclusivamente al prodotto in esame. I costi delle quote di emissione dell'UE sono stati stabiliti sulla base dei dati di Bloomberg New Energy Finance (estratto del 7 febbraio 2021). Il prezzo medio stimato per le quote di emissione dell'UE per il periodo 2021-2025 è pari a 36,24 EUR/tonnellata di CO2 emessa. I costi della conformità alla direttiva IED sono stati calcolati sulla base dei dati comunicati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e sottoposti a controlli incrociati da parte della Commissione. Una nota sulle modalità con cui la Commissione ha stabilito tali costi di conformità aggiuntivi futuri è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. |
(266) |
La Commissione ha stabilito che tali costi di conformità futuri ammontavano allo [0,7 - 0,9] % del costo di produzione nel periodo dell'inchiesta e li ha sommati al prezzo non pregiudizievole di cui al considerando 262 per ottenere un prezzo complessivo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione, vale a dire [616 - 752] EUR/tonnellata. |
(267) |
La Commissione ha quindi stabilito il livello di margine di underselling confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione dei paesi interessati, determinata per calcolare l'undercutting, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale sulla media ponderata del valore CIF all'importazione. |
(268) |
Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è definito secondo la stessa modalità del margine di dumping per tali società (cfr. considerando da 127 a 130).
|
6.2. Conclusioni sul livello delle misure
(269) |
In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:
|
7. INTERESSE DELL'UNIONE
(270) |
La Commissione ha esaminato se potesse concludere chiaramente che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi implicati, compreso l'interesse dell'industria dell'Unione, degli importatori/operatori commerciali, degli utilizzatori e dei fornitori. |
(271) |
La Commissione ha inviato questionari alle parti interessate note. Ha ricevuto risposte al questionario da due importatori indipendenti (Helm e Oxyde) e da sette utilizzatori (Arteco, Indorama Group, Neo Group, Novapet, PlastiVerd, Selenis, SIR Industriale). |
7.1. Interesse dell'industria dell'Unione
(272) |
Nell'Unione vi sono 12 produttori in nove gruppi di produttori di MEG. L'istituzione di misure consentirebbe all'industria dell'Unione di recuperare la quota di mercato perduta, migliorando nel contempo la redditività verso livelli considerati sostenibili. |
(273) |
L'entità del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione rende la sua situazione insostenibile, dato l'elevato livello di perdite (–10,8 % - –13,2 % nel PI) dovute alla simultaneità dei prezzi anormalmente bassi (un calo del 40 % sul libero mercato), della contrazione delle vendite (–18 % sul libero mercato) e della produzione (–19 %), che hanno esercitato una pressione sui costi. |
(274) |
L'istituzione di misure è essenziale per tenere sotto controllo il forte impatto delle importazioni oggetto di dumping e mantenere la produzione di MEG nell'Unione. In effetti, in assenza di misure, la duplice pressione esercitata dalla contrazione dei prezzi e dall'erosione delle vendite e della produzione impedirebbe all'industria dell'Unione di realizzare profitti, non lasciando altra scelta se non cessare la produzione per il mercato aperto, con la quasi totale scomparsa dei produttori dell'industria dell'Unione non legati a interessi sauditi o statunitensi. |
(275) |
Secondo consulenti specializzati che seguono da vicino il mercato, come Wood Mackenzie e ISIC, tale pressione è destinata ad aumentare di pari passo con il crescente eccesso di capacità a livello mondiale. Trainati dalla Cina e dagli USA, gli incrementi di capacità supereranno la domanda di diversi milioni di tonnellate nel periodo 2021-2022. Importanti aumenti di capacità in Cina ridurranno progressivamente le opportunità di esportazione in quel paese da parte degli USA, incentivando ulteriormente questi ultimi a trovare sbocchi altrove. Ciò avverrà principalmente sul fronte delle esportazioni, coinvolgendo anche l'Unione, in quanto la domanda degli USA è destinata ad aumentare solo marginalmente. Se si considera anche l'approccio dell'Arabia Saudita che consiste nel seguire la tendenza al ribasso dei prezzi (mossa fondamentale per garantirsi una presenza in questo mercato determinato dai prezzi), una pressione costante sui prezzi sembra probabile. La presenza combinata di USA e Arabia Saudita potrebbe quindi causare un ulteriore pregiudizio alla già deteriorata industria dell'Unione. |
(276) |
Le misure allevierebbero in buona parte la doppia pressione causata dalle importazioni oggetto di dumping, consentendo all'industria di aumentare sia i prezzi che i volumi (vendite, produzione e utilizzo degli impianti). Il livello delle misure consentirebbe di eliminare le perdite finanziarie che mettono a repentaglio il futuro immediato dell'industria dell'Unione. |
(277) |
Si conclude pertanto che l'istituzione di misure provvisorie sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione. |
7.2. Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti, degli utilizzatori e dei fornitori
7.2.1. Informazioni generali
(278) |
Dall'inchiesta è emerso che circa il 55 % del consumo dell'Unione della sostanza chimica organica MEG serve da fattore produttivo per il polietilentereftalato («PET» per la fabbricazione di bottiglie di plastica); poco meno del 25 % del MEG è utilizzato per produrre liquidi refrigeranti del motore per l'industria automobilistica; la restante percentuale è una materia prima di altri prodotti industriali. |
(279) |
Tre punti sono importanti per l'analisi degli interessi degli importatori/operatori commerciali e degli utilizzatori dell'Unione. |
(280) |
In primo luogo, la mancata istituzione di misure indurrebbe i denuncianti a cessare la produzione per il mercato aperto, riducendo così le fonti di approvvigionamento disponibili sul mercato dell'Unione. L'Unione dipenderebbe dalle importazioni da paesi terzi, principalmente dal Regno dell'Arabia Saudita e dagli USA. Ciò sarebbe inopportuno per gli utilizzatori non solo in termini di concorrenza, ma anche di sicurezza dell'approvvigionamento di importatori/operatori commerciali e utilizzatori. |
(281) |
In secondo luogo, Taiwan, Singapore e Corea sono fonti di approvvigionamento alternative disponibili, la cui capacità inutilizzata può, secondo consulenti specializzati, coprire interamente il volume delle importazioni dal Regno dell'Arabia Saudita e dagli USA, nel caso improbabile che queste vengano a mancare. Si ricorda tuttavia che lo scopo dell'istituzione delle misure antidumping non è quello di bloccare le importazioni, ma di ripristinare condizioni di parità sul mercato dell'Unione. |
(282) |
In terzo luogo, le misure proposte si collocano per lo più nella fascia compresa tra l'8,5 % e il 13,5 %, un livello significativo ma non proibitivo. |
7.3. Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti
(283) |
Il livello di collaborazione degli importatori/operatori commerciali indipendenti è stato elevato, con la partecipazione delle due principali società di questo settore altamente concentrato. Ad esse è attribuibile la grande maggioranza delle importazioni dagli USA. Queste società importano anche dal Regno dell'Arabia Saudita, anche se in misura molto minore rispetto agli importatori SABIC collegati che convogliano gran parte dei volumi provenienti dal Regno dell'Arabia Saudita verso il mercato dell'Unione. |
(284) |
Sebbene entrambi gli importatori/operatori commerciali indipendenti siano contrari alle misure, l'impatto di queste ultime non sarebbe sproporzionato. Parte di questi dazi può essere trasferita agli utilizzatori (in particolare nei segmenti dei liquidi refrigeranti e altri segmenti industriali, cfr. sotto). Per quanto riguarda uno degli importatori, la sua attività relativa al MEG nell'Unione non rappresenta una parte significativa del suo fatturato, pertanto anche dazi pieni avrebbero un impatto marginale sulla sua attività. Quanto all'altro importatore, la sua attività relativa al MEG sul mercato dell'Unione è più significativa, per cui l'impatto delle misure potrebbe essere maggiore. Ciò dipenderà dalla capacità di concentrarsi sul segmento in cui gli aumenti di prezzo possono essere trasferiti con maggiore facilità, in parte o integralmente. In ogni caso, l'inchiesta ha rivelato che la situazione finanziaria della società non è necessariamente determinata da fattori legati al MEG. |
(285) |
Sono comunque disponibili altre fonti di approvvigionamento per tutti gli importatori/operatori commerciali, il che attenua l'impatto delle misure. |
(286) |
Per questi motivi, si è stabilito che l'impatto delle misure non sarebbe sproporzionato per gli importatori/operatori commerciali. |
7.4. Interesse degli utilizzatori
(287) |
Gli utilizzatori che coprono tutti e tre i segmenti della produzione a valle basata sull'uso di MEG hanno risposto esprimendo la loro opposizione alle misure. |
(288) |
Il settore dei liquidi refrigeranti, in cui il MEG è un fattore produttivo chiave, è suddiviso in due sottosegmenti principali. Le società automobilistiche (che coprono metà del settore dei liquidi refrigeranti) necessitano di formule di prodotto specifiche e certificate e di un flusso di approvvigionamento garantito e stabile. Come già spiegato al considerando 274, le misure, mantenendo la produzione interna, contribuirebbero a garantire un flusso di approvvigionamento stabile. Inoltre, dato l'impatto marginale dei liquidi refrigeranti sui costi degli autoveicoli, è molto probabile che i dazi in questo sottosegmento possano essere ampiamente trasferiti. Pertanto l'impatto sugli utilizzatori di questo segmento non sarebbe sproporzionato in caso di misure. |
(289) |
D'altro canto, il sottosegmento post-vendita comprende prodotti di base per i quali è più difficile trasferire i prezzi. La situazione dell'utilizzatore che ha collaborato in questo segmento non indica che l'impatto delle misure sarebbe sproporzionato. In ogni caso, sono disponibili altre fonti di approvvigionamento per tutti gli importatori/operatori commerciali, il che attenuerebbe l'impatto delle misure. |
(290) |
Hanno collaborato tre utilizzatori degli altri segmenti di prodotti industriali (fibre, pellicole, resine). Non esiste un chiaro profilo dell'impatto delle misure, che va da marginale a significativo. Questo quadro contrastante indica l'esistenza di situazioni specifiche per le varie società, non collegate al livello dei prezzi del MEG, ma ad altri fattori. Le misure non sarebbero quindi decisive per l'attività futura di queste società. Ciò non indicherebbe un impatto sproporzionato su tali utilizzatori, in particolare se confrontato con i benefici a lungo termine in termini di diversità e stabilità dell'approvvigionamento apportati dall'industria dell'Unione e che non sussisterebbero in assenza di misure. |
(291) |
Il segmento PET rappresenta quasi il 55 % dell'utilizzo totale di MEG. Il MEG contribuisce per circa un quinto ai costi totali del PET, un prodotto soggetto a forti pressioni sui prezzi, per il quale i profitti sono tipicamente ridotti. Pertanto l'impatto di un valore compreso tra uno e due punti percentuali in termini di redditività può essere significativo. |
(292) |
All'inchiesta hanno partecipato sette società appartenenti a quattro gruppi. La situazione varia a seconda delle singole società. Per alcune i profitti diminuirebbero, pur restando positivi; altre con bassa redditività raggiungerebbero il punto di equilibrio; per le società meno performanti, le perdite già elevate aumenterebbero, anche se di importi proporzionalmente modesti. |
(293) |
La situazione delle società meno performanti è strutturalmente determinata da altri fattori e la relativa attività e le centinaia di posti di lavoro che essa supporta non sono quindi determinate in ultima analisi dalle misure proposte, il cui impatto non sarebbe dunque sproporzionato. |
(294) |
Per quanto riguarda le società i cui profitti oscillerebbero intorno al punto di equilibrio, le misure non comporterebbero una variazione sostanziale della loro situazione. Potrebbero senz'altro essere necessarie azioni esogene (ad esempio misure di difesa commerciale in caso di commercio sleale pregiudizievole) o adeguamenti endogeni del loro modello commerciale per potenziarne la competitività. Anche se l'impatto delle misure potrebbe non essere decisivo, potrebbero essere in gioco alcune centinaia di posti di lavoro. |
(295) |
Le misure potrebbero incidere in qualche modo sulle società con profitti costanti, ma non in modo sproporzionato. |
(296) |
In ogni caso, i suddetti possibili impatti a breve termine dovrebbero essere soppesati rispetto a tre rischi a medio termine associati alla mancata istituzione di misure (e alla probabile cessazione dell'attività dell'industria dell'Unione, in quanto la situazione attuale non è sostenibile): minori fonti di approvvigionamento, minore stabilità dell'offerta e prezzi del MEG più elevati. Questi ultimi possono facilmente raggiungere il livello moderato delle misure proposte, con impatti negativi che possono essere pari, se non superiori, a quelli generati dalle misure proposte stesse. |
(297) |
Tutto considerato, i potenziali effetti negativi che potrebbero purtroppo verificarsi a breve termine per i produttori di PET non sono ritenuti nel complesso sufficienti per bloccare l'istituzione delle misure. |
(298) |
Il quadro aggregato di tutti i segmenti di utilizzatori mostra alcuni effetti negativi, ma non sproporzionati rispetto ai benefici che la misura apporterebbe. La questione sarà oggetto di attenzione costante nell'inchiesta per la fase definitiva. |
7.5. Interesse dei fornitori
(299) |
ExxonMobil, in quanto produttore di paraxilene (materia prima per la produzione di PTA utilizzata per fabbricare PET), è stato l'unico fornitore a presentare osservazioni. Ha affermato che l'impatto negativo delle misure antidumping sui produttori di PET avrà anche un effetto negativo sui fornitori di paraxilene dell'Unione, che vedrebbero contrarsi le vendite sul mercato dell'Unione in quanto i produttori di PET dell'Unione non sarebbero in grado di competere con le importazioni di PET da altre regioni. Si è inoltre affermato che i produttori di paraxilene dell'Unione hanno già dovuto affrontare sfide causate dell'eccesso di capacità a livello mondiale e dell'aumento delle importazioni. È stato anche sostenuto che, data l'integrazione tra produttori di paraxilene e raffinerie, qualsiasi impatto negativo sul paraxilene avrebbe ripercussioni anche sulle industrie di raffinazione dell'Unione, che già devono far fronte a sfide dovute all'eccesso di capacità globale, a variazioni nell'andamento della domanda di carburante e a costi elevati. |
(300) |
Tali argomentazioni non sono state suffragate e non possono essere accolte in questa fase. Si fa inoltre riferimento all'analisi relativa agli utilizzatori che fabbricano PET, i cui risultati indicano che i potenziali effetti negativi possono interessare solo alcuni produttori la cui situazione non dipende fondamentalmente dall'assenza di misure relative al MEG. Di conseguenza non si può concludere che l'impatto di tali misure sarebbe sproporzionato per i fornitori. |
7.6. Osservazioni ricevute
(301) |
Varie parti interessate (CPME, CIFRS, Mitsubishi, Arteco, Proviron, Oxyde, HELM, NEO Group) hanno affermato che l'istituzione di misure antidumping non sarebbe nell'interesse dell'Unione, in quanto i produttori dell'Unione non possono soddisfare la domanda degli utilizzatori di MEG nell'Unione e pertanto sono necessarie importazioni. Inoltre è stato affermato che la stagionalità del mercato del MEG ha impedito di sfruttare sempre la piena capacità produttiva. È stato anche sostenuto che le importazioni di MEG dagli USA e dall'Arabia Saudita non possono essere sostituite da importazioni da altri paesi terzi, quali Canada, Cina, Kuwait, India, Messico, Russia e Turchia, a causa dell'insufficiente capacità produttiva, degli elevati costi di trasporto e della crescente domanda interna che caratterizza altri paesi esportatori. Arteco ha affermato di aver bisogno, per garantire la redditività dell'attività relativa ai liquidi refrigeranti per motori nell'Unione, di un approvvigionamento sicuro di MEG, garantito dalla capacità di rifornirsi da più fonti. HELM ha sostenuto che, sebbene i produttori di MEG dell'Unione intendano aumentare la capacità produttiva di ossido di etilene, non prevedono di aumentare la capacità produttiva di MEG. |
(302) |
Come indicato al considerando 274, l'istituzione di misure è essenziale per tenere sotto controllo il forte impatto delle importazioni oggetto di dumping e mantenere la produzione di MEG nell'Unione. Senza un'industria dell'Unione, gli utilizzatori di MEG dipenderanno dalle importazioni e pertanto non disporranno di approvvigionamenti sicuri di MEG da più fonti. Inoltre lo scopo dell'istituzione delle misure antidumping non è quello di bloccare le importazioni, ma di ripristinare condizioni di parità sul mercato dell'Unione. Ciononostante, come indicato al considerando 281, esistono altre fonti di approvvigionamento disponibili, oltre al Regno dell'Arabia Saudita e agli USA, come Taiwan, Singapore e Corea. Inoltre, mentre l'inchiesta ha rivelato che i produttori dell'Unione inclusi nel campione non prevedono di fatto di aumentare la capacità produttiva nell'Unione nel prossimo futuro, si ricorda che, come indicato al considerando 249, esiste a livello mondiale una sovraccapacità di MEG. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
(303) |
Il CPME ha sostenuto che l'istituzione di dazi antidumping non è nell'interesse dell'Unione e danneggerebbe gravemente l'industria del PET, determinando l'uscita dal mercato dei produttori di PET. |
(304) |
Come spiegato nei considerando da 290 a 297, il potenziale impatto negativo che potrebbe purtroppo verificarsi a breve termine per i produttori di PET non è considerato nel complesso sufficiente a giustificare la mancata istituzione di misure. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
(305) |
Mitsubishi ha affermato che l'istituzione di misure antidumping non è nell'interesse dell'Unione, in quanto le relazioni commerciali tra gli USA e la Cina dovrebbero migliorare con una nuova amministrazione statunitense e pertanto la causa del dumping e del pregiudizio non sarà più pertinente. |
(306) |
Come indicato al considerando 247, sebbene le restrizioni siano state effettivamente attenuate, i dazi supplementari continuano ad applicarsi di norma e non è chiaro come evolverà la situazione. Inoltre, nonostante l'evoluzione delle relazioni commerciali tra gli USA e la Cina, l'industria statunitense del MEG è orientata alle esportazioni con una capacità produttiva in aumento ed è pertanto probabile che i produttori statunitensi continueranno a nutrire vivo interesse per il mercato dell'Unione, soprattutto in considerazione del fatto che la Cina sta espandendo la propria capacità produttiva di MEG. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
(307) |
Arteco ha affermato che l'istituzione di misure servirebbe soltanto agli interessi di due grandi società, una delle quali è il principale concorrente di Arteco sul mercato dei liquidi refrigeranti a valle. Analogamente, Oxyde ha affermato che, essendo BASF un grande produttore di antigelo che utilizza MEG proprio, avrebbe avuto un vantaggio competitivo rispetto ai suoi concorrenti, Arteco, HVL e Solventis, che avrebbero dovuto pagare dazi antidumping sulle importazioni di MEG. |
(308) |
La Commissione non concorda con tali argomentazioni. L'istituzione di misure andrà a vantaggio dell'intera industria dell'Unione e non solo di due produttori. Una delle entità del gruppo BASF produce infatti liquidi refrigeranti. Tuttavia l'inchiesta ha rivelato che tale società acquista MEG dalla sua società collegata a prezzi di mercato, analogamente ad Arteco e altri utilizzatori. |
(309) |
Arteco ha affermato che, poiché il MEG è un prodotto di base commercializzato e trasportato a livello mondiale, l'istituzione delle misure determinerà uno spostamento significativo dei flussi commerciali e un incremento dei trasporti, con il conseguente aumento delle emissioni dovute al trasporto marittimo globale, con un impatto negativo sulle iniziative in atto per mitigare il cambiamento climatico. |
(310) |
La Commissione non concorda nemmeno con tale argomentazione. Lo spostamento dei flussi commerciali si è già verificato nel periodo in esame, quando le importazioni dai paesi interessati hanno sostituito una parte significativa della produzione interna. La mancata istituzione di misure sostituirebbe completamente la produzione interna con le importazioni, pertanto lo spostamento dei flussi commerciali sarebbe ancora più significativo. |
7.7. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
(311) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione, in questa fase dell'inchiesta, l'istituzione di misure sulle importazioni di MEG originario dei paesi interessati. |
8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(312) |
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping causino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. |
(313) |
È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di underselling e i margini di dumping. L'importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio. |
(314) |
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
|
(315) |
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze provvisorie della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping. |
(316) |
Per garantire una corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società statunitensi dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori statunitensi che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori statunitensi che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. |
9. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA
(317) |
Conformemente all'articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla prevista imposizione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. Le parti interessate disponevano di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati. |
(318) |
Non sono pervenute osservazioni sull'accuratezza dei calcoli. |
10. DISPOSIZIONI FINALI
(319) |
Nell'interesse di una buona amministrazione, la Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito. |
(320) |
Le risultanze relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glicole monoetilenico (attuale numero CE 203-473-3), attualmente classificato con il codice NC ex 2905 31 00 (codice TARIC 2905310010), originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese |
Società |
Dazio antidumping provvisorio |
Codice addizionale TARIC |
Regno dell'Arabia Saudita |
Saudi Kayan Petrochemical Company (Saudi Kayan) |
11,1 % |
C674 |
Regno dell'Arabia Saudita |
Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) |
11,1 % |
C675 |
Regno dell'Arabia Saudita |
Eastern Petrochemical Company (Sharq) |
11,1 % |
C676 |
Regno dell'Arabia Saudita |
Saudi Yanbu Petrochemical Company (Yanpet) |
11,1 % |
C677 |
Regno dell'Arabia Saudita |
Arabian Petrochemical Company (Petrokemya) |
11,1 % |
C678 |
Regno dell'Arabia Saudita |
Jubail United Petrochemical Company (United) |
11,1 % |
C679 |
Regno dell'Arabia Saudita |
Tutte le altre società |
11,1 % |
C999 |
Stati Uniti d'America |
Lotte Chemical Louisiana LLC |
8,5 % |
C684 |
Stati Uniti d'America |
MEGlobal Americas Inc |
38,3 % |
C680 |
Stati Uniti d'America |
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I |
13,5 % |
|
Stati Uniti d'America |
Tutte le altre società |
52,0 % |
C999 |
3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
5. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme in vigore in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione presso la Commissione devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se la loro accettazione sia o meno appropriata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita (GU C 342 del 14.10.2020, pag. 12).
(3) Decisione del Consiglio (UE) 2020/135, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).
(4) http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?ref=ong&id=2485.
(5) Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).
(6) http://www.jadwa.com/en/download/petrochemicals-and-the-vision-2030/research-13-1-1-1-1-1-1 (consultato l'11 maggio 2021).
(7) Considerando 352 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1).
(8) https://www.icis.com/explore/resources/news/2020/01/16/10459681/explosion-at-reactor-caused-iqoxe-s-blast-death-toll-rises-to-three.
(9) I dati delle società dell'Unione incluse nel campione nel presente regolamento sono presentati sotto forma di intervalli di valori a causa del rischio che una società inclusa nel campione possa risalire ai dati dei suoi concorrenti, specialmente considerando che due delle società incluse nel campione sono collegate.
(10) https://www.icis.com/explore/.
(11) https://ihsmarkit.com/index.html.
(12) https://www.woodmac.com/research/products/chemicals-polymers-fibres/.
(13) https://www.orbichem.com/chemical-data-portfolio/ethylene-glycol-ethylene-oxide.
ALLEGATO
Produttori esportatori statunitensi che hanno collaborato non inclusi nel campione
Paese |
Nome |
Codice addizionale TARIC |
Stati Uniti d’America |
Indorama Ventures Oxides LLC |
C681 |
Stati Uniti d’America |
Equistar Chemicals, LP |
C682 |
Stati Uniti d’America |
Sasol Chemicals North America LLC |
C683 |