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Dokument 32021R0866

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/866 della Commissione del 28 maggio 2021 che sospende alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione

C/2021/3943

GU L 190 del 31.5.2021, S. 94–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Rechtlicher Status des Dokuments In Kraft

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/866/oj

31.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 190/94


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/866 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2021

che sospende alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (1), in particolare l’articolo 7, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 giugno 2018 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 (2) relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America («Stati Uniti»), che prevede l’applicazione di dazi doganali supplementari sulle importazioni nell’Unione di una serie di prodotti originari degli Stati Uniti.

(2)

La Commissione ha in particolare imposto, a nome dell’Unione, dazi doganali supplementari sui prodotti elencati nell’allegato I e nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886, nel modo seguente:

a)

i dazi supplementari ad valorem del 10 % e del 25 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell’allegato I, come specificato in tale allegato, sono entrati in vigore il 21 giugno 2018 e si dovrebbero applicare finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall’Unione;

b)

i dazi supplementari ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell’allegato II, come specificato in tale allegato, si applicherebbero a partire dal 1o giugno 2021 o, se precedente, dalla data in cui l’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC adotta la decisione, o tale decisione gli viene notificata, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell’accordo OMC. I dazi di cui sopra dovrebbero rimanere in vigore finché gli Stati Uniti non cessino di applicare le suddette misure all’Unione.

(3)

In seguito all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 (3) la Commissione, a nome dell’Unione, ha sospeso in sede di OMC l’applicazione di concessioni tariffarie agli scambi con gli Stati Uniti nell’ambito del GATT 1994 in relazione ai prodotti inclusi nell’allegato I e nell’allegato II dello stesso regolamento. Tale iniziativa ha consentito l’applicazione di dazi doganali supplementari sulle importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I e nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886.

(4)

Il considerando 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 prevede che la Commissione, a nome dell’Unione, possa modificare tale regolamento, se lo ritiene opportuno, per tener conto di qualsiasi variazione o modifica delle misure di salvaguardia degli Stati Uniti.

(5)

Il 17 maggio 2021 l’Unione e gli Stati Uniti hanno pubblicato una dichiarazione congiunta in cui hanno convenuto di tracciare un percorso che ponga fine alle controversie in sede di OMC in seguito all’applicazione, da parte degli Stati Uniti, dei dazi sulle importazioni dall’UE ai sensi della sezione 232. In tale contesto l’Unione dovrebbe sospendere l’applicazione dei dazi supplementari ad valorem sui prodotti elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 quale importante passo verso l’eliminazione reciproca delle misure restrittive e con l’obiettivo di garantire il tempo e le condizioni necessari per risolvere la questione a livello politico.

(6)

Il periodo di sospensione dovrebbe durare fino al 30 novembre 2021, un periodo ritenuto sufficiente ai fini indicati al considerando precedente.

(7)

In conformità all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 654/2014, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per la sospensione di misure di politica commerciale per motivi di urgenza relativi alla modifica della misura in questione del paese terzo. L’applicazione immediata del presente regolamento è giustificata alla luce dell’obiettivo di garantire il tempo e le condizioni necessari per risolvere la questione, come indicato al considerando 5, e a tal fine è indispensabile sospendere l’imminente applicazione dell’allegato II in modo che i dazi supplementari ad valorem sui prodotti elencati nell’allegato II non si applichino durante il periodo necessario al conseguimento degli obiettivi in questione.

(8)

Il presente regolamento non pregiudica la sospensione, in sede di OMC, dell’applicazione di concessioni tariffarie agli scambi con gli Stati Uniti nell’ambito del GATT 1994 per quanto riguarda i prodotti inclusi nell’allegato I e nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/724, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/886. Tale sospensione degli obblighi in sede di OMC rimane applicabile, mentre il presente regolamento sospende l’applicazione dei dazi supplementari all’importazione.

(9)

Conformemente all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), al massimo quattordici giorni dopo la sua adozione, la Commissione sottoporrà il presente regolamento al comitato sugli ostacoli agli scambi, istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), al fine di ottenerne il parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’UE sospende l’applicazione dei dazi supplementari ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sulle importazioni dei prodotti elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 fino al 30 novembre 2021 compreso.

I dazi di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 si applicano pertanto a decorrere dal 1o dicembre 2021 compreso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50; modificato dal regolamento (UE) 2015/1843 e dal regolamento (UE) 2021/167 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione, del 20 giugno 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 (GU L 158 del 21.6.2018, pag. 5).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 della Commissione, del 16 maggio 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America (GU L 122 del 17.5.2018, pag. 14).

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(5)  Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell’Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti dell’Unione nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (codificazione) (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1).


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