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Document 32021R0484

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/484 della Commissione del 16 marzo 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Burrata di Andria» (IGP)

    C/2021/1891

    GU L 100 del 23.3.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/484/oj

    23.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 100/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/484 DELLA COMMISSIONE

    del 16 marzo 2021

    recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Burrata di Andria» (IGP)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Burrata di Andria», registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2103 della Commissione (2).

    (2)

    Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

    (3)

    Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Burrata di Andria» (IGP).

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2021

    Per la Commissione

    a nome della presidente

    Janusz WOJCIECHOWSKI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2103 della Commissione, del 21 novembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Burrata di Andria (IGP)] (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 16).

    (3)  GU C 408 del 27.11.2020, pag. 9.


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