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Document 32021R0235

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione, dell’8 febbraio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l’ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale

    GU L 63 del 23.2.2021, p. 386–531 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/235/oj

    23.2.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 63/386


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/235 DELLA COMMISSIONE

    dell’8 febbraio 2021

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l’ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare gli articoli 8, 58 e 161,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’attuazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice) in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (2) per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l’ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale ha dimostrato la necessità di modificare il regolamento di esecuzione al fine di armonizzare più efficacemente i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati per l’archiviazione delle informazioni e per lo scambio delle stesse tra le autorità doganali, nonché tra le autorità doganali e gli operatori economici. I requisiti comuni in materia di dati devono essere armonizzati per garantire che i sistemi doganali elettronici utilizzati per i vari tipi di dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale di merci unionali siano interoperabili una volta armonizzati i requisiti comuni in materia di dati.

    (2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 deve essere modificato in modo che i formati e i codici di cui al regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (3) si applichino quando gli Stati membri utilizzano i requisiti transitori in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale dell’Unione stabiliti in tale regolamento delegato.

    (3)

    È inoltre necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per concedere agli Stati membri che hanno già aggiornato i rispettivi sistemi nazionali di importazione conformemente ai formati e ai codici in esso contemplati un certo periodo di tempo per adeguarli ai nuovi requisiti in materia di formati e codici stabiliti nel presente regolamento. Più specificamente, si dovrebbe concedere loro un periodo di tempo fino all’avvio della fase 1 del progetto di sdoganamento centralizzato all’importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (4).

    (4)

    È inoltre necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 affinché gli Stati membri siano tenuti ad inviare dati al sistema elettronico di sorveglianza in un formato corrispondente a quello utilizzato per le dichiarazioni doganali pertinenti e che possa essere trattato dal sistema di sorveglianza esistente della Commissione.

    (5)

    La norma di cui all’articolo 221, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che indica quale sia l’ufficio doganale competente per dichiarare l’immissione in libera pratica di spedizioni di modesto valore in base a un regime IVA diverso dal regime speciale per le vendite a distanza di beni di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (5), dovrebbe essere modificata per chiarire che essa deve essere applicata a decorrere dalla data di applicazione di tale regime IVA. Tale data è stabilita all’articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio (6).

    (6)

    L’allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 stabilisce i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali. A fini di armonizzazione è opportuno modificare tale allegato. Tenuto conto della portata delle modifiche richieste, è opportuno sostituire integralmente il testo dell’allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

    1)

    l’articolo 2 è così modificato:

    a)

    i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni figurano nell’allegato A del presente regolamento.

    2.   I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell’allegato B del presente regolamento.»;

    b)

    il paragrafo 3 è soppresso;

    c)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell’allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (*1).

    (*1)  Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).»;"

    d)

    è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

    «4 bis.   I formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati di cui all’articolo 2, paragrafo 4 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale figurano nell’allegato C del presente regolamento.»;

    2)

    l’articolo 55 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «A decorrere dalla data di cui all’articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 l’elenco dei dati che possono essere richiesti dalla Commissione figura nell’allegato 21-03 del presente regolamento.»;

    b)

    il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   In deroga al paragrafo 1, la Commissione può richiedere i seguenti elenchi di dati a fini di sorveglianza all’atto dell’immissione in libera pratica:

    a)

    l’elenco dei dati di cui all’allegato 21-02 del presente regolamento, fino alla data di introduzione del potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (*2);

    b)

    l’elenco dei dati di cui all’allegato 21-01 del presente regolamento, fino alla data finale della finestra di utilizzazione della prima fase dello sdoganamento centralizzato all’importazione nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.

    In deroga al paragrafo 1, la Commissione può richiedere l’elenco di dati di cui all’allegato 21-01 o all’allegato 21-02 del presente regolamento a fini di sorveglianza al momento dell’esportazione fino all’ultimo giorno della finestra di utilizzazione del sistema automatizzato di esportazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.

    (*2)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).»;"

    3)

    all’articolo 221, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   A decorrere dalla data di cui all’articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 l’ufficio doganale competente per l’immissione in libera pratica di merci contenute in una spedizione che beneficia di una franchigia dai dazi all’importazione a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, o dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, in base a un regime IVA diverso dal regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, è un ufficio doganale situato nello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto delle merci.»;

    4)

    nell’indice, dopo l’articolo 350, il titolo I (Disposizioni generali) è così modificato:

    a)

    il titolo dell’allegato B è sostituito dal seguente:

    «Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali (articolo 2, paragrafo 2)»;

    b)

    dopo la riga corrispondente ad «Allegato B» è inserita la riga seguente:

    «Allegato C — Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali (articolo 2, paragrafo 4 bis)»;

    5)

    l’allegato B è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

    6)

    dopo l’allegato B è inserito un nuovo allegato C che figura nell’allegato II del presente regolamento;

    7)

    dopo l’allegato 21-02 è inserito un nuovo allegato 21-03 che figura nell’allegato III del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    L’articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 20 luglio 2020.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).

    (4)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).

    (5)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

    (6)  Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).


    ALLEGATO I

    «ALLEGATO B

    FORMATI E CODICI DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LE DICHIARAZIONI, LE NOTIFICHE E LA PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2)

    NOTE INTRODUTTIVE

    (1)

    I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati compresi nel presente allegato si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali di cui all'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

    (2)

    I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati definiti nel presente allegato si applicano alle dichiarazioni, alle notifiche e alla prova della posizione doganale di merci unionali presentate utilizzando un procedimento informatico.

    (3)

    La cardinalità a livello di intestazione della dichiarazione (D) nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere utilizzato a livello di intestazione della dichiarazione in una dichiarazione, una notifica o una prova della posizione doganale di merci unionali.

    (4)

    La cardinalità a livello di spedizione master (MC) nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto a livello della spedizione master.

    (5)

    La cardinalità a livello di articolo della spedizione master (MI) nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto a livello di articolo della spedizione master.

    (6)

    La cardinalità a livello di spedizione house (HC) nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto a livello della spedizione house.

    (7)

    La cardinalità a livello di articolo della spedizione house (HI) nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto a livello di articolo della spedizione house.

    (8)

    La cardinalità a livello di spedizione delle merci (GS) nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto a livello di spedizione delle merci.

    (9)

    La cardinalità a livello di articolo di merce per agenzia governativa (SI) nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto a livello di articolo di merce per agenzia governativa.

    (10)

    Quando le informazioni contenute in una dichiarazione, una notifica o una prova della posizione doganale di merci unionali di cui all'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 assumono la forma di codici, si deve applicare l'elenco di codici figurante nel titolo II o i codici nazionali, ove previsti.

    (11)

    I codici nazionali possono essere utilizzati dagli Stati membri per i dati 11 10 000 000 Regime aggiuntivo, 12 01 000 000 Documento precedente (sottodato 12 01 005 000 Unità di misura e qualificatore), 12 02 000 000 Menzioni speciali (sottodato 12 02 008 000 Codice), 12 03 000 000 Documento giustificativo (sottodati 12 03 002 000 Tipo e 12 03 005 000), 12 04 000 000 Riferimento complementare (sottodato 12 04 002 000 Tipo), 14 03 000 000 Dazi e imposizioni (sottodato 14 03 039 000 Tipo di imposta e sottodato 14 03 040 005 Unità di misura e qualificatore), 18 09 000 000 Codice delle merci (sottodato 18 09 060 000 Codice aggiuntivo nazionale), 16 04 000 000 Regione di destinazione e 16 10 000 000 Regione di spedizione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei codici nazionali utilizzati per questi dati. La Commissione pubblica l'elenco di tali codici.

    (12)

    Il termine “tipo/lunghezza” nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le esigenze in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

    a

    alfabetico

    n

    numerico

    an

    alfanumerico

    Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata.

    Si applicano le seguenti convenzioni.

    I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali.

    Esempi di lunghezze e formati del campo:

    a1

    1 carattere alfabetico, lunghezza fissa

    n2

    2 caratteri numerici, lunghezza fissa

    an3

    3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa

    a..4

    fino a 4 caratteri alfabetici

    n..5

    fino a 5 caratteri numerici

    an..6

    fino a 6 caratteri alfanumerici

    n..7,2

    fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.

    (13)

    Sono utilizzati i seguenti riferimenti a elenchi di codici definiti in norme internazionali o in atti giuridici dell'Unione:

     

    Nome abbreviato

    Fonte

    Definizione

    1.

    Codice del tipo di imballaggio

    Raccomandazione 21 dell'UN/ECE

    Codice del tipo di imballaggio quale definito nell'ultima versione dell'allegato IV della raccomandazione 21 UN/ECE

    2.

    Codice valuta

    ISO 4217

    Codice alfabetico di tre lettere definito dalla norma internazionale ISO 4217

    3.

    Codice GEONOM

    Regolamento (UE) …/… della Commissione

    I codici alfabetici dell'Unione per i paesi e i territori si basano sugli attuali codici ISO alfa 2 (a2) nella misura in cui sono compatibili con le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2).

    Nel contesto delle operazioni di transito si deve utilizzare il codice paese ISO 3166-alpha-2 e per l'Irlanda del Nord il codice “XI”.

    4.

    UN/LOCODE

    Raccomandazione 16 dell'UNECE

    UN/LOCODE quale definito nella raccomandazione 16 dell'UNECE

    5.

    Numero ONU

    Accordo ADR

    Numero ONU di cui all'allegato A, parte 3, tabella A (Elenco delle merci pericolose) dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

    6.

    Codice delle tipologie dei mezzi di trasporto

    Raccomandazione 28 dell'UNECE

    Codice delle tipologie dei mezzi di trasporto quale definito nella raccomandazione 28 dell'UNECE

    7.

    Codice della natura dell'operazione

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2010 della Commissione

    Codice della natura dell'operazione quale definito nell'allegato II del regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione

    8.

    Codici UPU dell'indicazione della natura dell'articolo

    Elenco codici 136 dell'UPU

    Codici UPU (Unione postale universale) delle indicazioni della natura dell'articolo UPU, come specificati nell'elenco di codici 136 dell'UPU

    9.

    Codici CUS

    ECICS (inventario doganale europeo delle sostanze chimiche)

    Numero CUS (Customs Union and Statistics) assegnato nell'ambito dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) alle principali sostanze e preparati chimici.

    TITOLO I

    Formati e cardinalità dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche

    CAPO 1

    Formati

    Dato/ categoria di dati Sottodato/ sottocategoria di dati Numero del sottodato

    Denominazione del sottodato/della sottocategoria di dati

    Denominazione del sottodato/della sottocategoria di dati

    Denominazione del sottodato

    Formato

    Elenco dei codici nel titolo II (S/N)

    Note

    11 01 000 000

    Tipo di dichiarazione

     

     

    an..5

    S

     

    11 02 000 000

    Tipo di dichiarazione supplementare

     

     

    a1

    S

     

    11 03 000 000

    Numero di articolo

     

     

    n..5

    N

     

    11 04 00 0000

    Indicatore di circostanze particolari

     

     

    an3

    S

     

    11 05 000 000

    Indicatore di reintroduzione

     

     

    n1

    S

     

    11 06 000 000

    Spedizione frazionata

     

     

     

    N

     

    11 06 001 000

     

    Indicatore di spedizione frazionata

     

    n1

    S

     

    11 06 002 000

     

    MRN precedente

     

    an18

    N

     

    11 07 000 000

    Sicurezza

     

     

    n1

    S

     

    11 08 000 000

    Indicatore di serie di dati ridotta

     

     

    n1

    S

     

    11 09 000 000

    Regime

     

     

     

    N

     

    11 09 001 000

     

    Regime richiesto

     

    an2

    S

     

    11 09 002 000

     

    Regime precedente

     

    an2

    S

     

    11 10 000 000

    Regime aggiuntivo

     

     

    an3

    S

    I codici unionali sono ulteriormente specificati nel titolo II.

    Gli Stati membri possono definire codici nazionali. I codici nazionali devono avere il formato n1an2.

    12 01 000 000

    Documento precedente

     

     

     

    N

     

    12 01 001 000

     

    Numero di riferimento

     

    an..70

    N

     

    12 01 002 000

     

    Tipo

     

    an4

    N

    I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.

    12 01 003 000

     

    Tipo di colli

     

    an..2

    N

    Codice del tipo di collo di cui alla nota introduttiva 13 numero 1.

    12 01 004 000

     

    Numero di colli

     

    n..8

    N

     

    12 01 005 000

     

    Unità di misura e qualificatore

     

    an..4

    N

    Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an..4, ma non sarà mai un formato n..4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali.

    Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n..4.

    12 01 006 000

     

    Quantità

     

    n..16,6

    N

     

    12 01 079 000

     

    Informazioni aggiuntive

     

    an..35

    N

     

    12 01 007 000

     

    Identificatore dell'articolo

     

    n..5

    N

     

    12 02 000 000

    Menzioni speciali

     

     

     

    N

     

    12 02 008 000

     

    Codice

     

    an5

    S

    I codici unionali sono ulteriormente specificati nel titolo II.

    Gli Stati membri possono definire codici nazionali. I codici nazionali devono avere il formato a1an4.

    12 02 009 000

     

    Testo

     

    an..512

    N

     

    12 03 000 000

    Documento giustificativo

     

     

     

    N

     

    12 03 001 000

     

    Numero di riferimento

     

    an..70

    N

     

    12 03 002 000

     

    Tipo

     

    an4

    N

    I codici di documenti, certificati e autorizzazioni dell'Unione o internazionali sono reperibili nella banca dati TARIC. Il formato è a1an3.

    Per documenti, certificati e autorizzazioni nazionali gli Stati membri possono definire codici nazionali. I codici nazionali devono avere il formato n1an3.

    12 03 010 000

     

    Nome dell'autorità di emissione

     

    an..70

    N

     

    12 03 005 000

     

    Unità di misura e qualificatore

    an..4

    N

    Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an..4, ma non sarà mai un formato n..4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali. Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n..4.

    12 03 006 000

     

    Quantità

    n..16,6

    N

     

    12 03 011 000

     

    Data di validità

     

    an..19

    N

     

    12 03 012 000

     

    Valuta

     

    a3

    N

    Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2.

    12 03 013 000

     

    Numero di riga dell'articolo nel documento

     

    n..5

    N

     

    12 03 014 000

     

    Importo

     

    n..16,2

    N

     

    12 03 079 000

     

    Informazioni aggiuntive

     

    an..35

    N

     

    12 04 000 000

    Riferimento aggiuntivo

     

     

     

    N

     

    12 04 001 000

     

    Numero di riferimento

     

    an..70

    N

     

    12 04 002 000

     

    Tipo

     

    an4

    N

    I codici dell'Unione sono reperibili nella banca dati TARIC. Il formato è a1an3.

    Gli Stati membri possono definire codici nazionali. I codici nazionali devono avere il formato n1an3.

    12 05 000 000

    Documento di trasporto

     

     

     

    N

     

    12 05 001 000

     

    Numero di riferimento

     

    an..70

    N

     

    12 05 002 000

     

    Tipo

     

    an4

    N

    I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.

    12 06 000 000

    Numero del carnet TIR

     

     

    an..12

    N

     

    12 07 000 000

    Riferimento della richiesta di rinvio

     

     

    an..17

    N

     

    12 08 000 000

    Numero di riferimento/UCR

     

     

    an..35

    N

     

    12 09 000 000

    LRN

     

     

    an..22

    N

     

    12 10 000 000

    Dilazione di pagamento

     

     

    an..35

    N

     

    12 11 000 000

    Deposito

     

     

     

    N

     

    12 11 002 000

     

    Tipo

     

    a1

    S

     

    12 11 015 000

     

    Identificativo

     

    an..35

    N

     

    12 12 000 000

    Autorizzazione

     

     

     

    N

     

    12 12 002 000

     

    Tipo

     

    an..4

    N

    I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.

    12 12 001 000

     

    Numero di riferimento

     

    an..35

    N

     

    12 12 080 000

     

    Titolare dell'autorizzazione

     

    an..17

    N

    La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

    13 01 000 000

    Esportatore

     

     

     

    N

     

    13 01 016 000

     

    Nome

     

    an..70

    N

     

    13 01 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    an..17

    N

    La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

    La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II.

    13 01 018 000

     

    Indirizzo

     

     

    N

     

    13 01 018 019

     

     

    Via e numero

    an..70

    N

     

    13 01 018 020

     

     

    Paese

    a2

    N

    Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    13 01 018 021

     

     

    Codice postale

    an..17

    N

     

    13 01 018 022

     

     

    Città

    an..35

    N

     

    13 02 000 000

    Speditore

     

     

     

    N

     

    13 02 016 000

     

    Nome

     

    an..70

    N

     

    13 02 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    an..17

    N

    La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

    La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato 1 301 017 000 Numero di identificazione.

    13 02 028 000

     

    Tipologia di persona

     

    n1

    S

     

    13 02 018 000

     

    Indirizzo

     

     

    N

     

    13 02 018 019

     

     

    Via e numero

    an..70

    N

     

    13 02 018 023

     

     

    Via

    an..70

    N

     

    13 02 018 024

     

     

    Via - riga supplementare

    an..70

    N

     

    13 02 018 025

     

     

    Numero

    an..35

    N

     

    13 02 018 026

     

     

    Casella postale

    an..70

    N

     

    13 02 018 027

     

     

    Sottodivisione

    an..35

    N

     

    13 02 018 020

     

     

    Paese

    a2

    N

    Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    13 02 018 021

     

     

    Codice postale

    an..17

    N

     

    13 02 018 022

     

     

    Città

    an..35

    N

     

    13 02 029 000

     

    Comunicazione

     

     

    N

     

    13 02 029 015

     

     

    Identificativo

    an..512

    N

     

    13 02 029 002

     

     

    Tipo

    an..3

    S

     

    13 02 074 000

     

    Persona di contatto

     

     

     

     

    13 02 074 016

     

     

    Nome

    an..70

    N

     

    13 02 074 075

     

     

    Numero di telefono

    an..35

    N

     

    13 02 074 076

     

     

    Indirizzo di posta elettronica

    an..256

    N

     

    13 03 000 000

    Destinatario

     

     

     

    N

     

    13 03 016 000

     

    Nome

     

    an..70

    N

     

    13 03 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    an..17

    N

    La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

    La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato 1 301 017 000 Numero di identificazione.

    13 03 028 000

     

    Tipologia di persona

     

    n1

    S

    Si utilizza il codice della tipologia di persona definito nel titolo II per il dato

    13 02 028 000 (Tipologia di persona - Speditore).

    13 03 018 000

     

    Indirizzo

     

     

    N

     

    13 03 018 019

     

     

    Via e numero

    an..70

    N

     

    13 03 018 023

     

     

    Via

    an..70

    N

     

    13 03 018 024

     

     

    Via - riga supplementare

    an..70

    N

     

    13 03 018 025

     

     

    Numero

    an..35

    N

     

    13 03 018 026

     

     

    Casella postale

    an..70

    N

     

    13 03 018 027

     

     

    Sottodivisione

    an..35

    N

     

    13 03 018 020

     

     

    Paese

    a2

    N

    Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    13 03 018 021

     

     

    Codice postale

    an..17

    N

     

    13 03 018 022

     

     

    Città

    an..35

    N

     

    13 03 029 000

     

    Comunicazione

     

     

    N

     

    13 03 029 015

     

     

    Identificativo

    an..512

    N

     

    13 03 029 002

     

     

    Tipo

    an..3

    S

    Si utilizza il codice del tipo di comunicazione definito nel titolo II per il dato

    13 02 029 002 (Tipo di comunicazione - Speditore).

    13 04 000 000

    Importatore

     

     

     

    N

     

    13 04 016 000

     

    Nome

     

    an..70

    N

     

    13 04 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    an..17

    N

    La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

    13 04 018 000

     

    Indirizzo

     

     

    N

     

    13 04 018 019

     

     

    Via e numero

    an..70

    N

     

    13 04 018 029

     

     

    Paese

    a2

    N

    Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    13 04 018 021

     

     

    Codice postale

    an..17

    N

     

    13 04 018 022

     

     

    Città

    an..35

    N

     

    13 05 000 000

    Dichiarante

     

     

     

    N

     

    13 05 016 000

     

    Nome

     

    an..70

    N

     

    13 05 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    an..17

    N

    La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

    13 05 018 000

     

    Indirizzo

     

     

    N

     

    13 05 018 019

     

     

    Via e numero

    an..70

    N

     

    13 05 018 023

     

     

    Via

    an..70

    N

     

    13 05 018 024

     

     

    Via - riga supplementare

    an..70

    N

     

    13 05 018 025

     

     

    Numero

    an..35

    N

     

    13 05 018 026

     

     

    Casella postale

    an..70

    N

     

    13 05 018 027

     

     

    Sottodivisione

    an..35

    N

     

    13 05 018 020

     

     

    Paese

    a2

    N

    Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    13 05 018 021

     

     

    Codice postale

    an..17

    N

     

    13 05 018 022

     

     

    Città

    an..35

    N

     

    13 05 029 000

     

    Comunicazione

     

     

    N

     

    13 05 029 015

     

     

    Identificativo

    an..512

    N

     

    13 05 029 002

     

     

    Tipo

    an..3

    S

    Si utilizza il codice del tipo di comunicazione definito nel titolo II per il dato

    13 02 029 002 (Tipo di comunicazione - Speditore).

    13 05 074 000

     

    Persona di contatto

     

     

    N

     

    13 05 074 016

     

     

    Nome

    an..70

    N

     

    13 05 074 075

     

     

    Numero di telefono

    an..35

    N

     

    13 05 074 076

     

     

    Indirizzo di posta elettronica

    an..256

    N

     

    13 06 000 000

    Rappresentante

     

     

     

    N

     

    13 06 016 000

     

    Nome

     

    an..70

    N

     

    13 06 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    an..17

    N

    La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

    La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato 1 301 017 000 Numero di identificazione

    13 06 030 000

     

    Status

     

    n1

    S

     

    13 06 018 000

     

    Indirizzo

     

     

    N

     

     

     

     

     

     

     

     

    13 06 018 023

     

     

    Via

    an..70

    N

     

    13 06 018 024

     

     

    Via - riga supplementare

    an..70

    N

     

    13 06 018 025

     

     

    Numero

    an..35

    N

     

    13 06 018 026

     

     

    Casella postale

    an..70

    N

     

    13 06 018 027

     

     

    Sottodivisione

    an..35

    N

     

    13 06 018 020

     

     

    Paese

    a2

    N

    Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    13 06 018 021

     

     

    Codice postale

    an..17

    N

     

    13 06 018 022

     

     

    Città

    an..35

    N

     

    13 06 029028

     

    Comunicazione

     

     

    N

     

    13 06 029 015

     

     

    Identificativo

    an..512

    N

     

    13 06 029 002

     

     

    Tipo

    an..3

    S

    Si utilizza il codice del tipo di comunicazione definito nel titolo II per il dato

    13 02 029 002 (Tipo di comunicazione - Speditore).

    13 06 074 000

     

    Persona di contatto

     

     

    N

     

    13 06 074 016

     

     

    Nome

    an..70

    N

     

    13 06 074 075

     

     

    Numero di telefono

    an..35

    N

     

    13 06 074 076

     

     

    Indirizzo di posta elettronica

    an..256

    N

     

    13 07 000 000

    Titolare del regime di transito

     

     

     

    N

     

    13 07 016 000

     

    Nome

     

    an..70

    N

     

    13 07 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    an..17

    N

    La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

    13 07 078 000

     

    Numero di identificazione del titolare del carnet TIR

     

    an..17

    N

    La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

    13 07 018 000

     

    Indirizzo

     

     

    N

     

    13 07 019 019

     

     

    Via e numero

    an..70

    N

     

    13 07 020 020

     

     

    Paese

    a2

    N

    Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    13 07 021 021

     

     

    Codice postale

    an..17

    N

     

    13 07 022 022

     

     

    Città

    an..35

    N

     

    13 07 074 000

     

    Persona di contatto

     

     

    N

     

    13 07 074 016

     

     

    Nome

    an..70

    N

     

    13 07 074 075

     

     

    Numero di telefono

    an..35

    N

     

    13 07 074 076

     

     

    Indirizzo di posta elettronica

    an..256

    N

     

    13 08 000 000

    Venditore

     

     

     

    N

     

    13 08 016 000

     

    Nome

     

    an..70

    N

     

    13 08 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    an..17

    N

    La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

    La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato

    1301 017 000 Numero di identificazione.

    13 08 028 000

     

    Tipologia di persona

     

    n1

    S

    Si utilizza il codice della tipologia di persona definito nel titolo II per il dato

    13 02 028 000 (Tipologia di persona - Speditore).

    13 08 018 000

     

    Indirizzo

     

     

    N

     

    13 08 018 019

     

     

    Via e numero

    an..70

    N

     

    13 08 018 023

     

     

    Via

    an..70

    N

     

    13 08 018 024

     

     

    Via - riga supplementare

    an..70

    N

     

    13 08 018 025

     

     

    Numero

    an..35

    N

     

    13 08 018 026

     

     

    Casella postale

    an..70

    N

     

    13 08 018 027

     

     

    Sottodivisione

    an..35

    N

     

    13 08 018 020

     

     

    Paese

    a2

    N

    Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    13 08 018 021

     

     

    Codice postale

    an..17

    N

     

    13 08 018 022

     

     

    Città

    an..35

    N

     

    13 08 029 000

     

    Comunicazione

     

     

    N

     

    13 08 029 015

     

     

    Identificativo

    an..512

    N

     

    13 08 029 002

     

     

    Tipo

    an..3

    S

    Si utilizza il codice del tipo di comunicazione definito nel titolo II per il dato

    13 02 029 002 (Tipo di comunicazione - Speditore).

    13 09 000 000

    Acquirente

     

     

     

    N

     

    13 09 016 000

     

    Nome

     

    an..70

    N

     

    13 09 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    an..17

    N

    La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

    La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato

    1301 017 000 Numero di identificazione.

    13 09 028 000

     

    Tipologia di persona

     

    n1

    S

    Si utilizza il codice della tipologia di persona definito nel titolo II per il dato

    13 02 028 000 (Tipologia di persona - Speditore).

    13 09 018 000

     

    Indirizzo

     

     

    N

     

    13 09 018 019

     

     

    Via e numero

    an..70

    N

     

    13 09 018 023

     

     

    Via

    an..70

    N

     

    13 09 018 024

     

     

    Via - riga supplementare

    an..70

    N

     

    13 09 018 025

     

     

    Numero

    an..35

    N

     

    13 09 018 026

     

     

    Casella postale

    an..70

    N

     

    13 09 018 027

     

     

    Sottodivisione

    an..35

    N

     

    13 09 018 020

     

     

    Paese

    a2

    N

    Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    13 09 018 021

     

     

    Codice postale

    an..17

    N

     

    13 09 018 022

     

     

    Città

    an..35

    N

     

    13 09 029 000

     

    Comunicazione

     

     

    N

     

    13 09 029 015

     

     

    Identificativo

    an..512

    N

     

    13 09 029 002

     

     

    Tipo

    an..3

    S

    Si utilizza il codice del tipo di comunicazione definito nel titolo II per il dato

    13 02 029 002 (Tipo di comunicazione - Speditore).

    13 10 000 000

    Persona che notifica l'arrivo

     

     

     

    N

     

    13 10 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    an..17

    N

    La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

    13 10 029 000

     

    Comunicazione

     

     

    N

     

    13 10 029 015

     

     

    Identificativo

    an..512

    N

     

    13 10 029 002

     

     

    Tipo

    an..3

    S

    Si utilizza il codice del tipo di comunicazione definito nel titolo II per il dato

    13 02 029 002 (Tipo di comunicazione - Speditore).

    13 11 000 000

    Persona che presenta le merci

     

     

     

    N

     

    13 11 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    an..17

    N

    La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

    13 12 000 000

    Trasportatore

     

     

     

    N

     

    13 12 016 000

     

    Nome

     

    an..70

    N

     

    13 12 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    an..17

    N

    La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

    La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato

    1301 017 000 Numero di identificazione.

    13 12 018 000

     

    Indirizzo

     

     

    N

     

    13 12 018 023

     

     

    Via

    an..70

    N

     

    13 12 018 024

     

     

    Via - riga supplementare

    an..70

    N

     

    13 12 018 025

     

     

    Numero

    an..35

    N

     

    13 12 018 026

     

     

    Casella postale

    an..70

    N

     

    13 12 018 027

     

     

    Sottodivisione

    an..35

    N

     

    13 12 018 020

     

     

    Paese

    a2

    N

    Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    13 12 018 021

     

     

    Codice postale

    an..17

    N

     

    13 12 018 022

     

     

    Città

    an..35

    N

     

    13 12 029 000

     

    Comunicazione

     

     

    N

     

    13 12 029 015

     

     

    Identificativo

    an..512

    N

     

    13 12 029 002

     

     

    Tipo

    an..3

    S

    Si utilizza il codice del tipo di comunicazione definito nel titolo II per il dato

    13 02 029 002 (Tipo di comunicazione - Speditore).

    13 12 074 000

     

    Persona di contatto

     

     

    N

     

    13 12 074 016

     

     

    Nome

    an..70

    N

     

    13 12 074 075

     

     

    Numero di telefono

    an..35

    N

     

    13 12 074 076

     

     

    Indirizzo di posta elettronica

    an..256

    N

     

    13 13 000 000

    Parte destinataria della notifica

     

     

     

    N

     

    13 13 016 000

     

    Nome

     

    an..70

    N

     

    13 13 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    an..17

    N

    La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

    La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato 1 301 017 000 Numero di identificazione.

    13 13 028 000

     

    Tipologia di persona

     

    n1

    S

    Si utilizza il codice della tipologia di persona definito nel titolo II per il dato

    13 02 028 000 (Tipologia di persona - Speditore).

    13 13 018 000

     

    Indirizzo

     

     

    N

     

    13 13 018 023

     

     

    Via

    an..70

    N

     

    13 13 018 024

     

     

    Via - riga supplementare

    an..70

    N

     

    13 13 018 025

     

     

    Numero

    an..35

    N

     

    13 13 018 026

     

     

    Casella postale

    an..70

    N

     

    13 13 018 027

     

     

    Sottodivisione

    an..35

    N

     

    13 13 018 020

     

     

    Paese

    a2

    N

    Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    13 13 018 021

     

     

    Codice postale

    an..17

    N

     

    13 13 018 022

     

     

    Città

    an..35

    N

     

    13 13 029 000

     

    Comunicazione

     

     

    N

     

    13 13 029 015

     

     

    Identificativo

    an..512

    N

     

    13 13 029 002

     

     

    Tipo

    an..3

    N

     

    13 14 000 000

    Attori supplementare della catena di approvvigionamento

     

     

     

    N

     

    13 14 031 000

     

    Ruolo

     

    a..3

    S

     

    13 14 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    an..17

    N

    La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

    La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II per il dato

    1301 017 000 Numero di identificazione.

    13 15 000 000

    Dichiarante complementare

     

     

     

    N

     

    13 15 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    an..17

    N

    La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

    13 15 032 000

     

    Tipo di presentazione complementare

     

    an..3

    S

     

    13 16 000 000

    Riferimento fiscale aggiuntivo

     

     

     

    N

     

    13 16 031 000

     

    Ruolo

     

    an3

    S

     

    13 16 034 000

     

    Numero di identificazione IVA

     

    an..17

    N

     

    13 17 000 000

    Persona che presenta il manifesto doganale delle merci

     

     

     

    N

     

    13 17 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    an..17

    N

    La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

    13 18 000 000

    Persona che chiede la prova della posizione doganale di merci unionali

     

     

     

    N

    .

    13 18 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    an..17

    N

    La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

    13 19 000 000

    Persona che notifica l'arrivo delle merci a seguito del movimento in custodia temporanea

     

     

     

    N

     

    13 19 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    an..17

    N

    La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

    13 20 000 000

    Persona che presta la garanzia

     

     

     

    N

     

    13 20 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    an..17

     

    La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

    13 21 000 000

    Persona che paga il dazio doganale

     

     

     

    N

     

    13 21 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    an..17

     

    La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

    14 01 000 000

    Condizioni di consegna

     

     

     

    N

     

    14 01 035 000

     

    Codice INCOTERM

     

    a3

    S

    I codici e le ripartizioni che descrivono il contratto commerciale sono definiti nel titolo II.

    14 01 036 000

     

    UN/LOCODE

     

    an..17

    N

    Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4.

    14 01 020 000

     

    Paese

     

    a2

    N

    Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    14 01 037 000

     

    Luogo

     

    an..35

    N

     

    14 02 000 000

    Spese di trasporto

     

     

     

    N

     

    14 02 038 000

     

    Metodo di pagamento

     

    a1

    S

     

    14 03 000 000

    Dazi e imposte

     

     

     

    N

     

    14 03 039 000

     

    Tipo di imposta

     

    an3

    S

    I codici unionali sono ulteriormente specificati nel titolo II.

    Gli Stati membri possono definire codici nazionali. I codici nazionali devono avere il formato n1an2.

    14 03 038 000

     

    Metodo di pagamento

     

    a1

    S

     

    14 03 042 000

     

    Importo della tassa da versare

     

    n..16,2

    N

     

    14 03 040 000

     

    Base imponibile

     

     

    N

     

    14 03 040 041

     

     

    Aliquota

    n..17,3

    N

     

    14 03 040 005

     

     

    Unità di misura e qualificatore

    an..4

    N

    Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an..4, ma non sarà mai un formato n..4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali. Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n..4.

    14 03 040 006

     

     

    Quantità

    n..16,6

    N

     

    14 03 040 014

     

     

    Importo

    n..16,2

    N

     

    14 03 040 043

     

     

    Importo dell'imposta

    n..16,6

    N

     

    14 16 000 000

    Importo totale di dazi e imposte

     

     

    n..16,2

    N

     

    14 17 000 000

    Unità monetaria interna

     

     

    a3

    N

    Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2.

    14 04 000 000

    Aggiunte e detrazioni

     

     

     

    N

     

    14 04 008 000

     

    Codice

     

    a2

    S

     

    14 04 014 000

     

    Importo

     

    n..16,2

    N

     

    14 05 000 000

    Valuta della fattura

     

     

    a3

    N

    Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2.

    14 06 000 000

    Importo totale fatturato

     

     

    n..16,2

    N

     

    14 07 000 000

    Indicatori di valutazione

     

     

    an4

    S

     

    14 08 000 000

    Importo dell'articolo fatturato

     

     

    n..16,2

    N

     

    14 09 000 000

    Tasso di cambio

     

     

    n..12,5

    N

     

    14 10 000 000

    Metodo di valutazione

     

     

    n1

    S

     

    14 11 000 000

    Preferenza

     

     

    n3

    S

     

    14 12 000 000

    Valore postale

     

     

     

    N

     

    14 12 012 000

     

    Codice valuta

     

    a3

    N

    Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2.

    14 12 0140 00

     

    Importo

     

    n..16,2

    N

     

    14 13 000 000

    Spese postali

     

     

     

    N

     

    14 13 012 000

     

    Codice valuta

     

    a3

    N

    Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2.

    14 13 014 000

     

    Importo

     

    n..16,2

    N

     

    14 14 000 000

    Valore intrinseco

     

     

     

    N

     

    14 14 012 000

     

    Codice valuta

     

    a3

    N

    Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2.

    14 14 014 000

     

    Importo

     

    n..16,2

    N

     

    14 15 000 000

    Spese di trasporto e assicurazione fino a destinazione

     

     

     

    N

     

    14 15 012 000

     

    Codice valuta

     

    a3

    N

    Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2.

    14 15 014 000

     

    Importo

     

    n..16,2

    N

     

    15 01 000 000

    Data e ora stimate di partenza

     

     

    an..19

    N

     

    15 02 000 000

    Data e ora effettive di partenza

     

     

    an..19

    N

     

    15 03 000 000

    Data e ora stimate di arrivo

     

     

    an..19

    N

     

    15 04 000 000

    Data e ora stimate di arrivo nel porto di scarico

     

     

    an..19

    N

     

    15 05 000 000

    Data e ora effettive di arrivo

     

     

    an..19

    N

     

    15 06 000 000

    Data della dichiarazione

     

     

    an..19

    N

     

    15 07 000 000

    Periodo di validità richiesto per la prova

     

     

    n..3

    N

     

    15 08 000 000

    Data e ora di presentazione delle merci

     

     

    an..19

    N

     

    15 09 000 000

    Data di accettazione

     

     

    an..19

    N

     

    16 02 000 000

    Stato membro destinatario

     

     

     

    N

     

    16 02 020 000

     

    Paese

     

    a2

    N

    Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    16 03 000 000

    Paese di destinazione

     

     

    a2

    N

    Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    Nel contesto delle operazioni di transito si deve utilizzare il codice ISO 3166 alfa-2 del paese.

    16 04 000 000

    Regione di destinazione

     

     

    an..35

    N

    I codici sono definiti dallo Stato membro interessato.

    16 05 000 000

    Luogo di consegna

     

     

     

    N

     

    16 05 036 000

     

    UN/LOCODE

     

    an..17

    N

    Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4.

    16 05 020 000

     

    Paese

     

    a2

    N

    Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    16 05 037 000

     

    Luogo

     

    an..35

    N

     

    16 06 000 000

    Paese di spedizione

     

     

    a2

    N

    Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    16 07 000 000

    Paese di esportazione

     

     

    a2

    N

    Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    16 08 000 000

    Paese di origine

     

     

    a2

    N

    Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    16 09 000 000

    Paese di origine preferenziale

     

     

    an..4

    N

    Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    Se la prova dell'origine si riferisce a una regione/un gruppo di paesi, utilizzare i codici di identificazione numerici specificati nella tariffa integrata istituita in conformità all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.

    16 10 000 000

    Regione di spedizione

     

     

    an..9

    N

    I codici sono definiti dallo Stato membro interessato.

    16 11 000 000

    Paesi di transito dei mezzi di trasporto

     

     

     

    N

     

    16 11 020 000

     

    Paese

     

    a2

    N

    Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    16 12 000 000

    Paese di transito della spedizione

     

     

     

    N

     

    16 12 020 000

     

    Paese

     

    a2

    N

    Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    16 13 000 000

    Luogo di carico

     

     

     

    N

     

    16 13 036 000

     

    UN/LOCODE

     

    an..17

    N

    Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4.

    16 13 020 000

     

    Paese

     

    a2

    N

    Se il luogo di carico non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il paese in cui è situato il luogo di carico è identificato con il codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    16 13 037 000

     

    Luogo

     

    an..35

    N

     

    16 14 000 000

    Luogo di scarico

     

     

     

    N

     

    16 14 036 000

     

    UN/LOCODE

     

    an..17

    N

    Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4.

    16 14 020 000

     

    Paese

     

    a2

    N

    Se il luogo di scarico non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il paese in cui è situato il luogo di scarico è identificato con il codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    16 14 037 000

     

    Luogo

     

    an..35

    N

     

    16 15 000 000

    Ubicazione delle merci

     

     

     

    N

    Può essere utilizzato un solo tipo di ubicazione delle merci.

    16 15 045 000

     

    Tipo di ubicazione

     

    a1

    S

     

    16 15 046 000

     

    Qualificatore dell'identificazione

     

    a1

    S

     

    16 15 036 000

     

    UN/LOCODE

     

    an..17

    N

    Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4.

    16 15 047 000

     

    Ufficio doganale

     

     

    N

     

    16 15 047 001

     

     

    Numero di riferimento

    an8

    N

    L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato

    17 01 001 000 Numero di riferimento.

    16 15 048 000

     

    GNSS

     

     

    N

     

    16 15 048 049

     

     

    Latitudine

    an..17

    N

     

    16 15 048 050

     

     

    Longitudine

    an..17

    N

     

    16 15 051 000

     

    Operatore economico

     

     

    N

     

    16 15 051 017

     

     

    Numero di identificazione

    an..17

    N

    La struttura del codice EORI è definita nel titolo II dell'allegato 12-01.

    16 15 052 000

     

    Numero di autorizzazione

     

    an..35

    N

     

    16 15 053 000

     

    Identificativo supplementare

     

    an..4

    N

     

    16 15 018 000

     

    Indirizzo

     

     

    N

     

    16 15 018 019

     

     

    Via e numero

    an..70

    N

     

    16 15 018 021

     

     

    Codice postale

    an..17

    N

     

    16 15 018 022

     

     

    Città

    an..35

    N

    Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    16 15 018 020

     

     

    Paese

    a2

    N

     

    16 15 081 000

     

    Indirizzo codice postale

     

     

     

     

    16 15 081 021

     

     

    Codice postale

    an..17

    N

     

    16 15 081 025

     

     

    Numero civico

    an..35

    N

     

    16 15 081 020

     

     

    Paese

    a2

    N

     

    16 15 074 000

     

    Persona di contatto

     

     

    N

     

    16 15 074 016

     

     

    Nome

    an..70

    N

     

    16 15 074 075

     

     

    Numero di telefono

    an..35

    N

     

    16 15 074 076

     

     

    Indirizzo di posta elettronica

    an..256

    N

     

    16 16 000 000

    Luogo di accettazione

     

     

     

    N

     

    16 16 036 000

     

    UN/LOCODE

     

    an..17

    N

    Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4.

    16 16 020 000

     

    Paese

     

    a2

    N

    Se il luogo di accettazione non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il paese in cui è situato il luogo di accettazione è identificato con il codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    16 16 037 000

     

    Luogo

     

    an..35

    N

     

    16 17 000 000

    Itinerario vincolante

     

     

    n1

    S

     

    17 01 000 000

    Ufficio doganale di uscita

     

     

     

    N

     

    17 01 001 000

     

    Numero di riferimento

     

    an8

    N

    La struttura dell'identificativo dell'ufficio doganale è definita nel titolo II.

    17 02 000 000

    Ufficio doganale di esportazione

     

     

     

    N

     

    17 02 001 000

     

    Numero di riferimento

     

    an8

    N

    L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato

    17 01 001 000 Numero di riferimento.

    17 03 000 000

    Ufficio doganale di partenza

     

     

     

    N

     

    17 03 001 000

     

    Numero di riferimento

     

    an8

    N

    L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato

    17 01 001 000 Numero di riferimento.

    17 04 000 000

    Ufficio doganale di transito

     

     

     

    N

     

    17 04 001 000

     

    Numero di riferimento

     

    an8

    N

    L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato

    17 01 001 000 Numero di riferimento.

    17 05 000 000

    Ufficio doganale di destinazione

     

     

     

    N

     

    17 05 001 000

     

    Numero di riferimento

     

    an8

    N

    L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato

    17 01 001 000 Numero di riferimento.

    17 06 000 000

    Ufficio doganale di uscita per il transito

     

     

     

    N

     

    17 06 001 000

     

    Numero di riferimento

     

    an8

    N

    L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato

    17 01 001 000 Numero di riferimento.

    17 07 000 000

    Ufficio doganale di prima entrata

     

     

     

    N

     

    17 07 001 000

     

    Numero di riferimento

     

    an8

    N

    L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato

    17 01 001 000 Numero di riferimento.

    17 08 000 000

    Ufficio doganale di prima entrata effettivo

     

     

     

    N

     

    17 08 001 000

     

    Numero di riferimento

     

    an8

    N

    L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato

    17 01 001 000 Numero di riferimento.

    17 09 000 000

    Ufficio doganale di presentazione

     

     

     

    N

     

    17 09 001 000

     

    Numero di riferimento

     

    an8

    N

    L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato

    17 01 001 000 Numero di riferimento.

    17 10 000 000

    Ufficio doganale di controllo

     

     

     

    N

     

    17 10 001 000

     

    Numero di riferimento

     

    an8

    N

    L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato

    17 01 001 000 Numero di riferimento.

    18 01 000 000

    Massa netta

     

     

    n..16,6

    N

     

    18 02 000 000

    Unità supplementari

     

     

    n..16,6

    N

     

    18 03 000 000

    Massa lorda totale

     

     

    n..16,6

    N

     

    18 04 000 000

    Massa lorda

     

     

    n..16,6

    N

     

    18 05 000 000

    Descrizione delle merci

     

     

    an..512

    N

     

    18 06 000 000

    Imballaggio

     

     

     

    N

     

    18 06 003 000

     

    Tipo di colli

     

    an2

    N

    Codice del tipo di collo di cui alla nota introduttiva 13 numero 1.

    18 06 004 000

     

    Numero di colli

     

    n..8

    N

     

    18 06 054 000

     

    Marchi di spedizione

     

    an..512

    N

     

    18 07 000 000

    Merci pericolose

     

     

     

    N

     

    18 07 055 000

     

    Numero UN

     

    an4

    N

    Numero UN di cui alla nota introduttiva 13 numero 5.

    18 08 000 000

    Codice CUS

     

     

    an9

    N

    Codice CUS di cui alla nota introduttiva 13 numero 9.

    18 09 000 000

    Codice delle merci

     

     

     

    N

     

    18 09 056 000

     

    Codice della sottovoce del sistema armonizzato

     

    an6

    N

     

    18 09 057 000

     

    Codice della nomenclatura combinata

     

    an2

    N

     

    18 09 058 000

     

    Codice TARIC

     

    an2

    N

    Da completare conformemente al codice TARIC (due caratteri relativi all'applicazione di misure unionali specifiche per l'espletamento delle formalità a destinazione).

    18 09 059 000

     

    Codice addizionale TARIC

     

    an4

    N

    Da completare conformemente ai codici TARIC (codici aggiuntivi).

    18 09 060 000

     

    Codice addizionale nazionale

     

    an..4

    N

    Codici che devono essere adottati dagli Stati membri interessati.

    18 10 000 000

    Tipo di merci

     

     

    a..3

    N

    Codici UPU indicanti la natura dell'articolo di cui alla nota introduttiva 13 numero 8.

    19 01 000 000

    Indicatore del container

     

     

    n1

    S

     

    19 02 000 000

    Numero di riferimento del trasporto

     

     

    an..17

    N

     

    19 03 000 000

    Modo di trasporto fino alla frontiera

     

     

    n1

    S

     

    19 04 000 000

    Modo di trasporto interno

     

     

    n1

    S

    Devono essere utilizzati i codici previsti nel titolo II per il dato 19 03 000 000 Modo di trasporto fino alla frontiera.

    19 05 000 000

    Mezzo di trasporto alla partenza

     

     

     

    N

     

    19 05 061 000

     

    Tipo di identificazione

     

    n2

    S

     

    19 05 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    an..35

    N

     

    19 05 062 000

     

    Nazionalità

     

    a2

    N

    Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    19 06 000 000

    Mezzo di trasporto all'arrivo

     

     

     

    -

     

    19 06 061 000

     

    Tipo di identificazione

     

    n2

    S

    Per il tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici definiti al titolo II per il dato 19 05 061 000 Tipo di identificazione.

    19 06 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    an..35

    N

     

    19 07 000 000

    Materiale di trasporto

     

     

     

    N

     

    19 07 063 000

     

    Numero di identificazione del container

     

    an..17

    N

     

    19 07 044 000

     

    Riferimento delle merci

     

    n..5

    N

     

    19 07 064 000

     

    Tipo di identificazione e dimensioni del container

     

    an..10

    S

     

    19 07 065 000

     

    Stato di riempimento del container

     

    an..3

    S

     

    19 07 066 000

     

    Codice del tipo di fornitore del container

     

    an..3

    S

     

    19 08 000 000

    Mezzo di trasporto attivo alla frontiera

     

     

     

    N

     

    19 08 061 000

     

    Tipo di identificazione

     

    n2

    S

    Per il tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici definiti al titolo II per il dato 19 05 061 000 Tipo di identificazione.

    19 08 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    an..35

    N

     

    19 08 062 000

     

    Nazionalità

     

    a2

    N

    Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    19 08 067 000

     

    Tipo di mezzo di trasporto

     

    an..4

    N

    Codice del tipo di mezzo di trasporto di cui alla nota introduttiva 13 numero 6.

    19 09 000 000

    Mezzo di trasporto passivo alla frontiera

     

     

     

    N

     

    19 09 061 000

     

    Tipo di identificazione

     

    n2

    S

    Per il tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici definiti al titolo II per il dato 1 905 061 000 Tipo di identificazione.

    19 09 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    an..35

    N

     

    19 09 062 000

     

    Nazionalità

     

    a2

    N

    Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    19 09 067 000

     

    Tipo di mezzo di trasporto

     

    an..4

    N

    Codice del tipo di mezzo di trasporto di cui alla nota introduttiva 13 numero 6.

    19 10 000 000

    Sigilli

     

     

     

    N

     

    19 10 068 000

     

    Numero di sigilli

     

    n..4

    N

     

    19 10 015 000

     

    Identificativo

     

    an..20

    N

     

    19 11 000 000

    Numero di identificazione del contenitore

     

     

    an..35

    N

     

    99 01 000 000

    Numero d'ordine del contingente

     

     

    an6

    N

     

    99 02 000 000

    Tipo di garanzia

     

     

    an1

    S

     

    99 03 000 000

    Riferimento della garanzia

     

     

     

    N

     

    99 03 069 000

     

    GRN

     

    an..24

    N

     

    99 03 070 000

     

    Codice di accesso

     

    an..4

    N

     

    99 03 012 000

     

    Valuta

     

    a3

    N

    Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 13 numero 2.

    99 03 071 000

     

    Importo da coprire

     

    n..16,2

    N

     

    99 03 072 000

     

    Ufficio doganale di garanzia

     

    an8

    N

    L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato

    17 01 001 000 Numero di riferimento.

    99 03 073 000

     

    Altro riferimento della garanzia

     

    an..35

    N

     

    99 04 000 000

    Garanzia non valida in

     

     

    a2

    N

    Codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    99 05 000 000

    Natura dell'operazione

     

     

    n..2

    N

    Codice della natura dell'operazione di cui alla nota introduttiva 13 numero 7.

    99 06 000 000

    Valore statistico

     

     

    n..16,2

    N

     

    CAPO 2

    Cardinalità

    Cardinalità per i livelli di dichiarazione

    MC

    1x (per dichiarazione)

    MI

    9,999x (per MC)

    HC

    99,999x (per MC for entry)

    HC

    999x (per MC per il transito)

    HI

    9,999x (per HC)

    GS

    1x (per dichiarazione in esportazione e importazione)

    GS

    9,999x (per dichiarazione complementare riepilogativa)

    GS

    1x (per HC)

    SI

    9,999x (per GS)

    Cardinalità per le categorie di dati

    Dato/ categoria di dati Sottodato/ sottocategoria di dati

    Denominazione Nome/denominazione del dato

    Nome Nome/ denominazione del dato

    Cardinalità Dichiarazione

    Cardinalità MC

    Cardinalità MI

    Cardinalità HC

    Cardinalità HI

    Cardinalità GS

    Cardinalità SI

    11 01 000 000

    Tipo di dichiarazione

     

    1x

     

     

     

    1x

     

     

    11 02 000 000

    Tipo di dichiarazione supplementare

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    11 03 000 000

    Numero di articolo

     

     

     

    1x

     

    1x

     

    1x

    11 04 000 000

    Indicatore di circostanze particolari

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    11 05 000 000

    Indicatore di reintroduzione

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    11 06 000 000

    Spedizione frazionata

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    11 06 001 000

     

    Indicatore di spedizione frazionata

    1x

     

     

     

     

     

     

    11 06 002 000

     

    MRN precedente

    1x

     

     

     

     

     

     

    11 07 000 000

    Sicurezza

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    11 08 000 000

    Indicatore di serie di dati ridotta

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    11 09 000 000

    Regime

     

     

     

     

     

     

     

    1x

    11 09 001 000

     

    Regime richiesto

     

     

     

     

     

     

    1x

    11 09 002 000

     

    Regime precedente

     

     

     

     

     

     

    1x

    11 10 000 000

    Regime aggiuntivo

     

     

     

     

     

     

     

    99x

    12 01 000 000

    Documento precedente

     

    9,999x

    9,999x

    99x

    99x

    99x

    99x

    99x

    12 01 001 000

     

    Numero di riferimento

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    12 01 002 000

     

    Tipo

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    12 01 003 000

     

    Tipo di colli

     

     

    1x

     

    1x

     

    1x

    12 01 004 000

     

    Numero di colli

     

     

    1x

     

    1x

     

    1x

    12 01 005 000

     

    Unità di misura e qualificatore

     

     

    1x

     

    1x

     

    1x

    12 01 006 000

     

    Quantità

     

     

    1x

     

    1x

     

    1x

    12 01 079 000

     

    Informazioni aggiuntive

     

    1x

     

    1x

    1x

     

     

    12 01 007 000

     

    Identificatore dell'articolo

     

    1x

    1x

    1x

    1x

     

    1x

    12 02 000 000

    Menzioni speciali

     

     

    99x

    99x

    99x

    99x

    99x

    99x

    12 02 008 000

     

    Codice

     

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    12 02 009 000

     

    Testo

     

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    12 03 000 000

    Documento giustificativo

     

     

    99x

    99x

    99x

    99x

    99x

    99x

    12 03 001 000

     

    Numero di riferimento

     

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    12 03 002 000

     

    Tipo

     

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    12 03 010 000

     

    Nome dell'autorità di emissione

     

     

     

     

     

    1x

    1x

    12 03 005 000

     

    Unità di misura e qualificatore

     

     

     

     

     

     

    1x

    12 03 006 000

     

    Quantità

     

     

     

     

     

     

    1x

    12 03 011 000

     

    Data di validità

     

     

     

     

     

    1x

    1x

    12 03 012 000

     

    Valuta

     

     

     

     

     

     

    1x

    12 03 013 000

     

    Numero di riga dell'articolo nel documento

     

    1x

     

     

    1x

    1x

    1x

    12 03 014 000

     

    Importo

     

     

     

     

     

     

    1x

    12 03 079 000

     

    Informazioni aggiuntive

     

    1x

     

     

    1x

     

     

    12 04 000 000

    Riferimento aggiuntivo

     

     

    99x

    99x

    99x

    99x

    99x

    99x

    12 04 001 000

     

    Numero di riferimento

     

    1x

     

    1x

    1x

    1x

    1x

    12 04 002 000

     

    Tipo

     

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    12 05 000 000

    Documento di trasporto

     

    9,999x

    99x

     

    99x

     

    99x

    99x

    12 05 001 000

     

    Numero di riferimento

    1x

    1x

     

    1x

     

    1x

    1x

    12 05 002 000

     

    Tipo

    1x

    1x

     

    1x

     

    1x

    1x

    12 06 000 000

    Numero del carnet TIR

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    12 07 000 000

    Riferimento della richiesta di rinvio

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    12 08 000 000

    Numero di riferimento/UCR

     

     

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    12 09 000 000

    LRN

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    12 10 000 000

    Dilazione di pagamento

     

    9x

     

     

     

     

     

     

    12 11 000 000

    Deposito

     

     

    1x

     

     

     

    1x

     

    12 11 002 000

     

    Tipo

     

    1x

     

     

     

    1x

     

    12 11 015 000

     

    Identificativo

     

    1x

     

     

     

    1x

     

    12 12 000 000

    Autorizzazione

     

    99x

     

     

     

     

     

    99x

    12 12 002 000

     

    Tipo

    1x

     

     

     

     

     

    1x

    12 12 001 000

     

    Numero di riferimento

    1x

     

     

     

     

     

    1x

    12 12 080 000

     

    Titolare dell'autorizzazione

    1x

     

     

     

     

     

    1x

    13 01 000 000

    Esportatore

     

    1x

     

     

     

     

    1x

    1x

    13 01 016 000

     

    Nome

    1x

     

     

     

     

    1x

    1x

    13 01 017 000

     

    Numero di identificazione

    1x

     

     

     

     

    1x

    1x

    13 01 018 000

     

    Indirizzo

    1x

     

     

     

     

    1x

    1x

    13 02 000 000

    Speditore

     

     

    1x

    1x

    1x

     

    1x

    1x

    13 02 016 000

     

    Nome

     

    1x

    1x

    1x

     

    1x

    1x

    13 02 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    1x

    1x

    1x

     

    1x

    1x

    13 02 028 000

     

    Tipologia di persona

     

    1x

    1x

    1x

     

    1x

    1x

    13 02 018 000

     

    Indirizzo

     

    1x

    1x

    1x

     

    1x

    1x

    13 02 029 000

     

    Comunicazione

     

    9x

     

    9x

     

     

     

    13 02 074 000

     

    Persona di contatto

     

    9x

     

    9x

    9x

     

     

    13 03 000 000

    Destinatario

     

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    13 03 016 000

     

    Nome

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    13 03 017 000

     

    Numero di identificazione

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    13 03 028 000

     

    Tipologia di persona

     

    1x

     

    1x

     

     

     

    13 03 018 000

     

    Indirizzo

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    13 03 029 000

     

    Comunicazione

     

    9x

     

    9x

     

     

     

    13 04 000 000

    Importatore

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 04 016 000

     

    Nome

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 04 017 000

     

    Numero di identificazione

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 04 018 000

     

    Indirizzo

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 05 000 000

    Dichiarante

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 05 016 000

     

    Nome

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 05 017 000

     

    Numero di identificazione

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 05 018 000

     

    Indirizzo

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 05 029 000

     

    Comunicazione

    9x

     

     

     

     

     

     

    13 05 074 000

     

    Persona di contatto

    9x

     

     

     

     

     

     

    13 06 000 000

    Rappresentante

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 06 016 000

     

    Nome

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 06 017 000

     

    Numero di identificazione

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 06 030 000

     

    Status

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 06 018 000

     

    Indirizzo

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 06 029 028

     

    Comunicazione

    9x

     

     

     

     

     

     

    13 06 074 000

     

    Persona di contatto

    9x

     

     

     

     

     

     

    13 07 000 000

    Titolare del regime di transito

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 07 016 000

     

    Nome

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 07 017 000

     

    Numero di identificazione

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 07 078 000

     

    Numero di identificazione del titolare del carnet TIR

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 07 018 000

     

    Indirizzo

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 07 074 000

     

    Persona di contatto

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 08 000 000

    Venditore

     

     

     

     

     

     

    1x

    1x

    13 08 016 000

     

    Nome

     

     

     

     

     

    1x

    1x

    13 08 017 000

     

    Numero di identificazione

     

     

     

     

     

    1x

    1x

    13 08 028 000

     

    Tipologia di persona

     

     

     

     

     

    1x

    1x

    13 08 018 000

     

    Indirizzo

     

     

     

     

     

    1x

    1x

    13 08 029 000

     

    Comunicazione

     

     

     

     

     

    9x

     

    13 09 000 000

    Acquirente

     

     

     

     

     

     

    1x

    1x

    13 09 016 000

     

    Nome

     

     

     

     

     

    1x

    1x

    13 09 017 000

     

    Numero di identificazione

     

     

     

     

     

    1x

    1x

    13 09 028 000

     

    Tipologia di persona

     

     

     

     

     

    1x

    1x

    13 09 018 000

     

    Indirizzo

     

     

     

     

     

    1x

    1x

    13 09 029 000

     

    Comunicazione

     

     

     

     

     

    9x

     

    13 10 000 000

    Persona che notifica l'arrivo

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 10 017 000

     

    Numero di identificazione

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 10 029 000

     

    Comunicazione

    9x

     

     

     

     

     

     

    13 11 000 000

    Persona che presenta le merci

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 11 017 000

     

    Numero di identificazione

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 12 000 000

    Trasportatore

     

     

    1x

     

    1x

     

     

     

    13 12 016 000

     

    Nome

     

    1x

     

     

     

     

     

    13 12 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    1x

     

    1x

     

     

     

    13 12 018 000

     

    Indirizzo

     

    1x

     

     

     

     

     

    13 12 029 000

     

    Comunicazione

     

    9x

     

     

     

     

     

    13 12 074 000

     

    Persona di contatto

     

    9x

     

     

     

     

     

    13 13 000 000

    Parte destinataria della notifica

     

     

    1x

     

    1x

     

     

     

    13 13 016 000

     

    Nome

     

    1x

     

    1x

     

     

     

    13 13 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    1x

     

    1x

     

     

     

    13 13 028 000

     

    Tipologia di persona

     

    1x

     

    1x

     

     

     

    13 13 018 000

     

    Indirizzo

     

    1x

     

    1x

     

     

     

    13 13 029 000

     

    Comunicazione

     

    9x

     

    9x

     

     

     

    13 14 000 000

    Attori supplementare della catena di approvvigionamento

     

     

    99x

    99x

    99x

    99x

    99x

    99x

    13 14 031 000

     

    Ruolo

     

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    13 14 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    13 15 000 000

    Dichiarante complementare

     

     

    1x

     

    1x

     

     

     

    13 15 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    1x

     

    1x

     

     

     

    13 15 032 000

     

    Tipo di presentazione complementare

     

    1x

     

    1x

     

     

     

    13 16 000 000

    Riferimento fiscale aggiuntivo

     

     

     

     

     

     

    99x

    99x

    13 16 031 000

     

    Ruolo

     

     

     

     

     

    1x

    1x

    13 16 034 000

     

    Numero di identificazione IVA

     

     

     

     

     

    1x

    1x

    13 17 000 000

    Persona che presenta il manifesto doganale delle merci

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 17 017 000

     

    Numero di identificazione

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 18 000 000

    Persona che chiede la prova della posizione doganale di merci unionali

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 18 017 000

     

    Numero di identificazione

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 19 000 000

    Persona che notifica l'arrivo delle merci a seguito del movimento in regime di custodia temporanea

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 19 017 000

     

    Numero di identificazione

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 20 000 000

    Persona che presta la garanzia

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 20 017 000

     

    Numero di identificazione

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 21 000 000

    Persona che paga il dazio doganale

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    13 21 017 000

     

    Numero di identificazione

    1x

     

     

     

     

     

     

    14 01 000 000

    Condizioni di consegna

     

     

     

     

     

     

    1x

     

    14 01 035 000

     

    Codice INCOTERM

     

     

     

     

     

    1x

     

    14 01 036 000

     

    UN/LOCODE

     

     

     

     

     

    1x

     

    14 01 020 000

     

    Paese

     

     

     

     

     

    1x

     

    14 01 037 000

     

    Luogo

     

     

     

     

     

    1x

     

    14 02 000 000

    Spese di trasporto

     

     

    1x

    1x

    1x

     

     

     

    14 02 038 000

     

    Metodo di pagamento

     

    1x

    1x

    1x

     

     

     

    14 03 000 000

    Dazi e imposte

     

     

     

     

     

     

     

    99x

    14 03 039 000

     

    Tipo di imposta

     

     

     

     

     

     

    1x

    14 03 038 000

     

    Metodo di pagamento

     

     

     

     

     

     

    99x

    14 03 042 000

     

    Importo della tassa da versare

     

     

     

     

     

     

    1x

    14 03 040 000

     

    Base imponibile

     

     

     

     

     

     

    99x

    14 16 000 000

     

    Importo totale di dazi e imposte

     

     

     

     

     

     

    1x

    14 17 000 000

    Unità monetaria interna

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    14 04 000 000

    Aggiunte e detrazioni

     

     

     

     

     

     

    99x

    99x

    14 04 008 000

     

    Codice

     

     

     

     

     

    1x

    1x

    14 04 014 000

     

    Importo

     

     

     

     

     

    1x

    1x

    14 05 000 000

    Valuta della fattura

     

    1x

     

     

     

     

    1x

     

    14 06 000 000

    Importo totale fatturato

     

    1x

     

     

     

     

    1x

     

    14 07 000 000

    Indicatori di valutazione

     

     

     

     

     

     

     

    1x

    14 08 000 000

    Importo dell'articolo fatturato

     

     

     

     

     

     

     

    1x

    14 09 000 000

    Tasso di cambio

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    14 10 000 000

    Metodo di valutazione

     

     

     

     

     

     

     

    1x

    14 11 000 000

    Preferenza

     

     

     

     

     

     

     

    1x

    14 12 000 000

    Valore postale

     

     

     

     

     

    1x

     

    1x

    14 12 012 000

     

    Codice valuta

     

     

     

     

    1x

     

    1x

    14 12 014 000

     

    Importo

     

     

     

     

    1x

     

    1x

    14 13 000 000

    Spese postali

     

    1x

     

     

    1x

     

     

     

    14 13 012 000

     

    Codice valuta

    1x

     

     

    1x

     

     

     

    14 13 014 000

     

    Importo

    1x

     

     

    1x

     

     

     

    14 14 000 000

    Valore intrinseco

     

     

     

     

     

     

     

    1x

    14 14 012 000

     

    Codice valuta

     

     

     

     

     

     

    1x

    14 14 014 000

     

    Importo

     

     

     

     

     

     

    1x

    14 15 000 000

    Spese di trasporto e assicurazione fino a destinazione

     

     

     

     

     

     

    1x

    1x

    14 15 012 000

     

    Codice valuta

     

     

     

     

     

    1x

    1x

    14 15 014 000

     

    Importo

     

     

     

     

     

    1x

    1x

    15 01 000 000

    Data e ora stimate di partenza

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    15 02 000 000

    Data e ora effettive di partenza

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    15 03 000 000

    Data e ora stimate di arrivo

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    15 04 000 000

    Data e ora stimate di arrivo nel porto di scarico

     

    1x

    1x

     

     

     

     

     

    15 05 000 000

    Data e ora effettive di arrivo

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    15 06 000 000

    Data della dichiarazione

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    15 07 000 000

    Periodo di validità richiesto per la prova

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    15 08 000 000

    Data e ora di presentazione delle merci

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    15 09 000 000

    Data di accettazione

     

     

     

     

     

     

    1x

    1x

    16 02 000 000

    Stato membro destinatario

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    16 02 020 000

     

    Paese

    1x

     

     

     

     

     

     

    16 03 000 000

    Paese di destinazione

     

     

    1x

     

     

    1x

    1x

    1x

    16 04 000 000

    Regione di destinazione

     

     

     

     

     

     

    1x

    1x

    16 05 000 000

    Luogo di consegna

     

     

    1x

     

    1x

     

     

     

    16 05 036 000

     

    UN/LOCODE

     

    1x

     

    1x

     

     

     

    16 05 020 000

     

    Paese

     

    1x

     

    1x

     

     

     

    16 05 037 000

     

    Luogo

     

    1x

     

    1x

     

     

     

    16 06 000 000

    Paese di spedizione

     

     

    1x

     

    1x

    1x

    1x

    1x

    16 07 000 000

    Paese di esportazione

     

     

     

     

     

     

    1x

    1x

    16 08 000 000

    Paese di origine

     

     

     

     

     

    1x

     

    1x

    16 09 000 000

    Paese di origine preferenziale

     

     

     

     

     

     

     

    1x

    16 10 000 000

    Regione di spedizione

     

     

     

     

     

     

     

    1x

    16 11 000 000

    Paesi di transito dei mezzi di trasporto

     

    99x

     

     

     

     

     

     

    16 11 020 000

     

    Paese

    1x

     

     

     

     

     

     

    16 12 000 000

    Paese di transito della spedizione

     

     

    99x

     

    99x

     

     

     

    16 12 020 000

     

    Paese

     

    1x

     

    1x

     

     

     

    16 13 000 000

    Luogo di carico

     

     

    1x

     

     

     

     

     

    16 13 036 000

     

    UN/LOCODE

     

    1x

     

     

     

     

     

    16 13 020 000

     

    Paese

     

    1x

     

     

     

     

     

    16 13 037 000

     

    Luogo

     

    1x

     

     

     

     

     

    16 14 000 000

    Luogo di scarico

     

     

    1x

     

     

     

     

     

    16 14 036 000

     

    UN/LOCODE

     

    1x

     

     

     

     

     

    16 14 020 000

     

    Paese

     

    1x

     

     

     

     

     

    16 14 037 000

     

    Luogo

     

    1x

     

     

     

     

     

    16 15 000 000

    Ubicazione delle merci

     

     

    1x

     

     

     

    1x

     

    16 15 045 000

     

    Tipo di ubicazione

     

    1x

     

     

     

    1x

     

    16 15 046 000

     

    Qualificatore dell'identificazione

     

    1x

     

     

     

    1x

     

    16 15 036 000

     

    UN/LOCODE

     

    1x

     

     

     

    1x

     

    16 15 047 000

     

    Ufficio doganale

     

    1x

     

     

     

    1x

     

    16 15 048 000

     

    GNSS

     

    1x

     

     

     

    1x

     

    16 15 051 000

     

    Operatore economico

     

    1x

     

     

     

    1x

     

    16 15 052 000

     

    Numero di autorizzazione

     

    1x

     

     

     

    1x

     

    16 15 053 000

     

    Identificativo supplementare

     

    1x

     

     

     

    1x

     

    16 15 018 000

     

    Indirizzo

     

    1x

     

     

     

    1x

     

    16 15 081 000

     

    Indirizzo codice postale

     

    1x

     

     

     

    1x

     

    16 15 074 000

     

    Persona di contatto

     

    9x

     

     

     

    9x

     

    16 16 000 000

    Luogo di accettazione

     

     

    1x

     

    1x

     

     

     

    16 16 036 000

     

    UN/LOCODE

     

    1x

     

    1x

     

     

     

    16 16 020 000

     

    Paese

     

    1x

     

    1x

     

     

     

    16 16 037 000

     

    Luogo

     

    1x

     

    1x

     

     

     

    16 17 000 000

    Itinerario vincolante

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    17 01 000 000

    Ufficio doganale di uscita

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    17 01 001 000

     

    Numero di riferimento

    1x

     

     

     

     

     

     

    17 02 000 000

    Ufficio doganale di esportazione

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    17 02 001 000

     

    Numero di riferimento

    1x

     

     

     

     

     

     

    17 03 000 000

    Ufficio doganale di partenza

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    17 03 001 000

     

    Numero di riferimento

    1x

     

     

     

     

     

     

    17 04 000 000

    Ufficio doganale di transito

     

    9x

     

     

     

     

     

     

    17 04 001 000

     

    Numero di riferimento

    1x

     

     

     

     

     

     

    17 05 000 000

    Ufficio doganale di destinazione

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    17 05 001 000

     

    Numero di riferimento

    1x

     

     

     

     

     

     

    17 06 000 000

    Ufficio doganale di uscita per il transito

     

    9x

     

     

     

     

     

     

    17 06 001 000

     

    Numero di riferimento

    1x

     

     

     

     

     

     

    17 07 000 000

    Ufficio doganale di prima entrata

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    17 07 001 000

     

    Numero di riferimento

    1x

     

     

     

     

     

     

    17 08 000 000

    Ufficio doganale di prima entrata effettivo

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    17 08 001 000

     

    Numero di riferimento

    1x

     

     

     

     

     

     

    17 09 000 000

    Ufficio doganale di presentazione

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    17 09 001 000

     

    Numero di riferimento

    1x

     

     

     

     

     

     

    17 10 000 000

    Ufficio doganale di controllo

     

    1x

     

     

     

     

     

     

    17 10 001 000

     

    Numero di riferimento

    1x

     

     

     

     

     

     

    18 01 000 000

    Massa netta

     

     

     

     

     

    1x

     

    1x

    18 02 000 000

    Unità supplementari

     

     

     

     

     

     

     

    1x

    18 03 000 000

    Massa lorda totale

     

    1x

    1x

     

    1x

     

     

     

    18 04 000 000

    Massa lorda

     

     

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

    18 05 000 000

    Descrizione delle merci

     

     

     

    1x

     

    1x

     

    1x

    18 06 000 000

    Imballaggio

     

     

     

    99x

     

    99x

     

    99x

    18 06 003 000

     

    Tipo di colli

     

     

    1x

     

    1x

     

    1x

    18 06 004 000

     

    Numero di colli

     

     

    1x

     

    1x

     

    1x

    18 06 054 000

     

    Marchi di spedizione

     

     

    1x

     

    1x

     

    1x

    18 07 000 000

    Merci pericolose

     

     

     

    99x

     

    99x

     

     

    18 07 055 000

     

    Numero UN

     

     

    1x

     

    1x

     

     

    18 08 000 000

    Codice CUS

     

     

     

    1x

     

    1x

     

    1x

    18 09 000 000

    Codice delle merci

     

     

     

    1x

     

    1x

     

    1x

    18 09 056 000

     

    Codice della sottovoce del sistema armonizzato

     

     

    1x

     

    1x

     

    1x

    18 09 057 000

     

    Codice della nomenclatura combinata

     

     

    1x

     

    1x

     

    1x

    18 09 058 000

     

    Codice TARIC

     

     

     

     

     

     

    1x

    18 09 059 000

     

    Codice addizionale TARIC

     

     

     

     

     

     

    99x

    18 09 060 000

     

    Codice addizionale nazionale

     

     

     

     

     

     

    99x

    18 10 000 000

    Tipo di merci

     

     

     

     

     

    1x

     

    1x

    19 01 000 000

    Indicatore del container

     

     

    1x

     

    1x

     

    1x

     

    19 02 000 000

    Numero di riferimento del trasporto

     

    9x

     

     

     

     

     

     

    19 03 000 000

    Modo di trasporto fino alla frontiera

     

    1x

    1x

     

     

     

    1x

     

    19 04 000 000

    Modo di trasporto interno

     

     

    1x

     

     

     

    1x

     

    19 05 000 000

    Mezzo di trasporto alla partenza

     

     

    999x

     

    999x

     

    999x

     

    19 05 061 000

     

    Tipo di identificazione

     

    1x

     

     

     

    1x

     

    19 05 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    1x

     

     

     

    1x

     

    19 05 062 000

     

    Nazionalità

     

    1x

     

     

     

    1x

     

    19 06 000 000

    Mezzo di trasporto all'arrivo

     

     

    1x

     

     

     

    1x

     

    19 06 061 000

     

    Tipo di identificazione

     

    1x

     

     

     

    1x

     

    19 06 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    1x

     

     

     

    1x

     

    19 07 000 000

    Materiale di trasporto

     

     

    9,999x

    9,999x

    9,999x

    9,999x

    9,999x

     

    19 07 063 000

     

    Numero di identificazione del container

     

    1x

    1x

    1x

    1x

    1x

     

    19 07 044 000

     

    Riferimento delle merci

     

    9,999x

     

     

     

    9,999x

     

    19 07 064 000

     

    Tipo di identificazione e dimensioni del container

     

    1x

    1x

    1x

    1x

     

     

    19 07 065 000

     

    Stato di riempimento del container

     

    1x

    1x

    1x

    1x

     

     

    19 07 066 000

     

    Codice del tipo di fornitore del container

     

    1x

    1x

    1x

    1x

     

     

    19 08 000 000

    Mezzo di trasporto attivo alla frontiera

     

    1x

    9x

     

     

     

    1x

     

    19 08 061 000

     

    Tipo di identificazione

    1x

    1x

     

     

     

    1x

     

    19 08 017 000

     

    Numero di identificazione

    1x

    1x

     

     

     

    1x

     

    19 08 062 000

     

    Nazionalità

    1x

    1x

     

     

     

    1x

     

    19 08 067 000

     

    Tipo di mezzo di trasporto

    1x

     

     

     

     

     

     

    19 09 000 000

    Mezzo di trasporto passivo alla frontiera

     

     

    999x

     

    999x

    999x

     

     

    19 09 061 000

     

    Tipo di identificazione

     

    1x

     

    1x

    1x

     

     

    19 09 017 000

     

    Numero di identificazione

     

    1x

     

    1x

    1x

     

     

    19 09 062 000

     

    Nazionalità

     

    1x

     

    1x

    1x

     

     

    19 09 067 000

     

    Tipo di mezzo di trasporto

     

    1x

     

    1x

    1x

     

     

    19 10 000 000

    Sigilli

     

     

    99x

    99x

    99x

    99x

     

     

    19 10 068 000

     

    Numero di sigilli

     

    1x (*1)

    1x (*1)

    1x (*1)

    1x (*1)

     

     

    19 10 015 000

     

    Identificativo

     

    1x

    1x

    1x

    1x

     

     

    19 11 000 000

    Numero di identificazione del contenitore

     

     

    9,999x

     

    9,999x

     

     

     

    99 01 000 000

    Numero d'ordine del contingente

     

     

     

     

     

     

     

    1x

    99 02 000 000

    Tipo di garanzia

     

    9x

     

     

     

     

     

     

    99 03 000 000

    Riferimento della garanzia

     

    99x

     

     

     

     

     

     

    99 03 069 000

     

    GRN

    1x

     

     

     

     

     

     

    99 03 070 000

     

    Codice di accesso

    1x

     

     

     

     

     

     

    99 03 012 000

     

    Valuta

    1x

     

     

     

     

     

     

    99 03 071 000

     

    Importo da coprire

    1x

     

     

     

     

     

     

    99 03 072 000

     

    Ufficio doganale di garanzia

    1x

     

     

     

     

     

     

    99 03 073 000

     

    Altro riferimento della garanzia

    1x

     

     

     

     

     

     

    99 04 000 000

    Garanzia non valida in

     

    99x

     

     

     

     

     

     

    99 05 000 000

    Natura dell'operazione

     

     

     

     

     

     

    1x

    1x

    99 06 000 000

    Valore statistico

     

     

     

     

     

     

     

    1x

    TITOLO II

    Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche

    (1)

    Introduzione

    Il presente titolo contiene i codici da utilizzare per le dichiarazioni e le notifiche presentate per via elettronica.

    (2)

    Codici

    11 01 000 000 Tipo di dichiarazione

    Codice

    Descrizione

    Serie di dati nella tabella relativa ai requisiti in materia di dati di cui all'allegato B, titolo I, Regolamento delegato (UE) 2015/2446

    C

    Merci unionali non vincolate ad un regime di transito

    D3

    CO

    Merci unionali soggette a misure particolari durante il periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri.

    Vincolo di merci unionali al regime di deposito doganale di cui alla colonna B3 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell'allegato B, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, al fine di ottenere il pagamento delle restituzioni particolari all'esportazione prima dell'esportazione oppure produzione sotto vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale prima dell'esportazione e pagamento delle restituzioni all'esportazione.

    Merci unionali nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (1) o della direttiva 2008/118/CE (2) e parti di tale territorio cui dette disposizioni non si applicano, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio in cui le predette disposizioni non si applicano secondo quanto indicato alle colonne B4 e H5 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell'allegato B, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

    B3, B4, H1, H5, I1

    EX

    Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

    Per il vincolo delle merci ad uno dei regimi doganali di cui alle colonne B1, B2 e C1 e per la riesportazione di cui alla colonna B1 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell'allegato B, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

    B1, B2, C1

    IM

    Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

    Per il vincolo delle merci a uno dei regimi doganali di cui alle colonne da H1 a H4, H6 e I1 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell'allegato B, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

    Per il vincolo di merci non unionali ad un regime doganale nel quadro di uno scambio tra Stati membri.

    H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 o I1

    T

    Spedizioni miste comprendenti merci che devono essere vincolate al regime di transito unionale esterno e merci che devono essere vincolate al regime di transito unionale interno, disciplinate dall'articolo 294 del presente regolamento.

    D1, D2, D3

    T1

    Merci vincolate al regime di transito unionale esterno.

    D1, D2, D3

    T2

    Merci vincolate al regime di transito unionale interno in conformità all'articolo 227 del codice, tranne ove si applichi l'articolo 293, paragrafo 2.

    D1, D2, D3

    T2F

    Merci vincolate al regime di transito unionale interno in conformità all'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

    D1, D2, D3

    T2L

    Prova attestante la posizione doganale di merci unionali.

    E1, E2

    T2LF

    Prova attestante la posizione doganale di merci unionali spedite verso, da o tra territori fiscali speciali.

    E1, E2

    T2LSM

    Prova attestante la posizione delle merci dirette a San Marino in applicazione dell'articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992.

    E1

    T2SM

    Merci vincolate al regime di transito unionale interno in applicazione dell'articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992.

    D1, D2

    TD

    Merci già vincolate ad un regime di transito o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 233, paragrafo 4, del codice.

    D3

    TIR

    Merci vincolate al regime TIR (Transport Internationaux Routiers).

    D1, D2

    X

    Merci unionali destinate all'esportazione, non vincolate a un regime di transito nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice.

    D3

    11 02 000 000 Tipo di dichiarazione supplementare

    A

    per una dichiarazione doganale normale (ai sensi dell'articolo 162 del codice)

    B

    per una dichiarazione semplificata su base occasionale (articolo 166, paragrafo 1, del codice)

    C

    per una dichiarazione doganale semplificata con utilizzo regolare (ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 2, del codice)

    D

    per la presentazione di una dichiarazione doganale normale (del tipo classificabile come A) conformemente all'articolo 171 del codice

    E

    per la presentazione di una dichiarazione semplificata (del tipo classificabile come B) conformemente all'articolo 171 del codice

    F

    per la presentazione di una dichiarazione semplificata (del tipo classificabile come C) conformemente all'articolo 171 del codice

    R

    Presentazione a posteriori di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione a norma dell'articolo 249 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e dell'articolo 337 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447)

    X

    per una dichiarazione complementare relativa alle dichiarazioni semplificate codificate come B ed E

    S

    per una dichiarazione complementare relativa alle dichiarazioni semplificate di natura generale o periodica codificate come C ed F

    Z

    per una dichiarazione complementare di natura generale o periodica nell'ambito della procedura di cui all'articolo 182 del codice

    U

    per una dichiarazione complementare riepilogativa relativa alle dichiarazioni semplificate codificate come C ed F

    V

    per una dichiarazione complementare riepilogativa nell'ambito della procedura di cui all'articolo 182 del codice

    11 04 000 000 Indicatore di circostanze particolari

    Devono essere utilizzati i codici seguenti:

    Codici

    Descrizione

    A20

    Dichiarazione sommaria di uscita - Spedizioni per espresso

    F10

    Trasporto via mare e per vie navigabili interne - Insieme completo di dati - Polizza di carico diretta contenente le informazioni necessarie del destinatario

    F11

    Trasporto via mare e per vie navigabili interne - Insieme completo di dati - Polizza di carico principale (master) con sottostanti polizze di carico emesse da spedizionieri contenenti (house) le informazioni necessarie del destinatario al livello della polizza di carico di primo livello emessa da uno spedizioniere

    F12

    Trasporto via mare e per vie navigabili interne - Insieme di dati parziale - Unicamente polizza di carico principale (master)

    F13

    Trasporto via mare e per vie navigabili interne - Insieme di dati parziale - Unicamente polizza di carico diretta

    F14

    Trasporto via mare e per vie navigabili interne - Insieme di dati parziale - Unicamente polizza di carico emessa da uno spedizioniere (house)

    F15

    Trasporto via mare e per vie navigabili interne - Insieme parziale di dati - Polizza di carico emessa da uno spedizioniere (house) contenente le informazioni necessarie del destinatario

    F16

    Trasporto via mare e per vie navigabili interne — Insieme di dati parziale — Informazioni necessarie che devono essere fornite dal destinatario al livello più basso del contratto di trasporto (polizza di carico house di livello più basso, in cui la polizza di carico principale (master) non è una polizza di carico diretta)

    F20

    Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati completo presentato prima del carico

    F21

    Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati parziale - Lettera di trasporto aereo principale (master) presentata prima dell'arrivo

    F22

    Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati parziale - Lettera di trasporto aereo emessa da uno spedizioniere (house) presentata prima dell'arrivo - Insieme di dati parziale presentato da una persona a norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del codice e conformemente all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    F23

    Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati parziale - Insieme minimo di dati presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 senza numero di riferimento della lettera di trasporto aereo principale (master)

    F24

    Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati parziale - Insieme minimo di dati presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 con numero di riferimento della lettera di trasporto aereo principale (master)

    F25

    Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati parziale - Numero di riferimento della lettera di trasporto aereo principale (master) presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    F26

    Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati parziale - Insieme minimo di dati presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e contenente informazioni complementari sulla lettera di trasporto aereo emessa da uno spedizioniere (house)

    F27

    Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati completo presentato prima dell'arrivo

    F28

    Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati completo presentato prima del carico - Lettera di trasporto aereo diretta

    F29

    Trasporto aereo di merci (generale) - Insieme di dati completo presentato prima dell'arrivo - Lettera di trasporto aereo diretta

    F30

    Spedizioni per espresso — Insieme di dati completo presentato prima dell'arrivo

    F31

    Spedizioni per espresso su trasporto aereo di merci generale — Insieme completo di dati presentato prima dell'arrivo dall'operatore espresso

    F32

    Dichiarazione sommaria di entrata – Spedizioni per espresso – Insieme di dati minimo

    da presentare prima del carico in relazione alle situazioni definite all'articolo 106, paragrafo 1, second

    o comma

    F33

    Spedizione per espresso su trasporto aereo di merci generale — Insieme di dati parziale — Lettera di trasporto aereo emessa da uno spedizioniere (house) presentata prima dell'arrivo — Insieme di dati parziale fornito da una persona a norma dell'articolo 127, paragrafo 6, del codice e in conformità all'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    F40

    Spedizioni postali — Insieme di dati parziale — Informazioni sul documento di trasporto su strada principale (master)

    F41

    Spedizioni postali — Insieme di dati parziale — Informazioni sul documento di trasporto per ferrovia principale (master)

    F42

    Spedizioni postali — Insieme di dati parziale — Lettera di trasporto aereo principale (master) contenente le necessarie informazioni della lettera di trasporto aereo postale presentata in conformità ai termini applicabili per il modo di trasporto in questione

    F43

    Spedizioni postali - Insieme di dati parziale - Insieme minimo di dati presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    F44

    Spedizioni postali - Insieme di dati parziale - Numero di identificazione del contenitore presentato prima del carico in conformità all'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    F45

    Spedizioni postali - Insieme di dati parziale - Unicamente polizza di carico principale (master)

    F50

    Modo di trasporto su strada

    F51

    Modo di trasporto per ferrovia

    G4

    Dichiarazione di custodia temporanea

    G5

    Notifica di arrivo in caso di movimenti di merci poste in custodia temporanea

    11 05 000 000 Indicatore di reintroduzione

    I codici applicabili sono:

    0

    No (Dichiarazione sommaria di entrata presentata per merci che entrano per la prima volta nel territorio doganale dell'Unione)

    1

    Sì (Dichiarazione sommaria di entrata presentata per merci che sono reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione dopo esserne uscite)

    11 06 001 000 Indicatore di spedizione frazionata

    I codici applicabili sono:

    0

    No (Dichiarazione sommaria di entrata presentata per una spedizione principale (master) completa)

    1

    Sì (Dichiarazione sommaria di entrata presentata per una spedizione principale (master) frazionata)

    11 07 000 000 Sicurezza

    I codici applicabili sono:

    Codice

    Descrizione

    Spiegazione

    0

    N.

    La dichiarazione non è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita o una dichiarazione sommaria di entrata

    1

    ENS

    La dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di entrata

    2

    EXS

    La dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita

    3

    ENS e EXS

    La dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita e una dichiarazione sommaria di entrata

    11 08 000 000 Indicatore di serie di dati ridotta

    I codici applicabili sono:

    0

    No (le merci non sono dichiarate utilizzando una serie di dati ridotta)

    1

    Sì (le merci sono dichiarate utilizzando una serie di dati ridotta)

    11 09 000 000 Regime

    I codici da inserire in questa suddivisione sono codici di quattro cifre, composti da un elemento a due cifre che rappresenta il regime richiesto, seguito da un secondo elemento a due cifre che rappresenta il regime precedente. L'elenco degli elementi a due cifre è riportato di seguito.

    Per regime precedente s'intende il regime al quale le merci erano vincolate prima di essere assoggettate al regime richiesto.

    Si precisa che se il regime precedente è un regime di deposito doganale o di ammissione temporanea o se le merci provengono da una zona franca, il codice relativo a tale regime può essere utilizzato soltanto se le merci non sono state vincolate ad un regime di perfezionamento attivo o passivo o di uso finale.

    Ad esempio: riesportazione di merci importate in regime di perfezionamento attivo e successivamente vincolate al regime di deposito doganale = 3151 (e non 3171). (Prima operazione = 5100; seconda operazione = 7151; terza operazione — riesportazione = 3151).

    Analogamente, se merci esportate temporaneamente in precedenza sono reimportate e immesse in libera pratica dopo essere state vincolate al regime di deposito doganale, ammissione temporanea o in zona franca, questa operazione è considerata come semplice reimportazione dopo un'esportazione temporanea.

    Ad esempio: immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci esportate nel quadro del regime di perfezionamento passivo e vincolate, all'atto della reimportazione, al regime di deposito doganale = 6121 (e non 6171). (Prima operazione: esportazione temporanea nel quadro del perfezionamento passivo = 2100; seconda operazione: magazzinaggio in un deposito doganale = 7121; terza operazione: immissione in consumo + immissione in libera pratica = 6121).

    I codici dell'elenco seguente contrassegnati con la lettera (a) non possono essere utilizzati come primo elemento del codice regime, ma servono solo ad indicare il regime precedente.

    Ad esempio: 4054 = immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo in un altro Stato membro.

    Elenco dei regimi a fini di codificazione

    Questi elementi di base devono essere combinati a due a due per costituire un codice di quattro cifre.

    00

    Indica che non esiste un regime precedente (a).

    01

    Immissione in libera pratica di merci con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della direttiva 2008/118/CE e parti di tale territorio nelle quali non si applicano le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non si applicano.

    Esempio

    :

    Merci non unionali provenienti da un paese terzo sono immesse in libera pratica in Germania e proseguono a destinazione delle Isole Canarie.

    07

    Immissione in libera pratica di merci simultaneamente vincolate a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui né l'IVA né, se del caso, le accise sono state versate.

    Spiegazione

    :

    Questo codice deve essere utilizzato nel caso in cui le merci sono immesse in libera pratica, ma l'IVA e le accise non sono state pagate.

    Esempi

    :

    Zucchero greggio importato è immesso in libera pratica, ma l'IVA corrispondente non è stata versata. Durante la permanenza delle merci in un deposito o in un locale autorizzato diverso da un deposito doganale, il pagamento dell'IVA viene sospeso.

    Oli minerali importati sono immessi in libera pratica e l'IVA non è stata versata. Durante la permanenza delle merci in un deposito fiscale, il pagamento dell'IVA e delle accise viene sospeso.

    10

    Esportazione definitiva

    Esempio

    :

    Esportazione di merci unionali verso un paese terzo, ma anche spedizione di merci unionali verso parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della direttiva 2008/118/CE.

    11

    Esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti nel quadro del regime di perfezionamento attivo prima che le merci non unionali siano vincolate al regime di perfezionamento attivo.

    Spiegazione

    :

    Esportazione anticipata (EX-IM) a norma dell'articolo 223, paragrafo 2, lettera c), del codice.

    Esempio

    :

    Esportazione di sigarette prodotte utilizzando foglie di tabacco dell'Unione prima che le foglie di tabacco non unionale siano vincolate al regime del perfezionamento attivo.

    21

    Esportazione temporanea nel quadro del regime di perfezionamento passivo, se non coperta dal codice 22.

    Esempio

    :

    Regime di perfezionamento passivo a norma degli articoli da 259 a 262 del codice. L'applicazione simultanea del regime di perfezionamento passivo e del regime economico di perfezionamento passivo ai prodotti tessili (regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio) non è coperta da questo codice.

    22

    Esportazione temporanea diversa da quella prevista ai codici 21 e 23.

    Il presente codice riguarda le seguenti situazioni:

    applicazione simultanea del regime di perfezionamento passivo e del regime economico di perfezionamento passivo ai prodotti tessili (regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio (3));

    esportazione temporanea di merci dal territorio dell'Unione a fini di riparazione, trasformazione, adattamento, esecuzione ed altre prestazioni di lavorazione od opera senza che debbano essere versati dazi doganali alla reimportazione.

    23

    Esportazione temporanea in vista della reintroduzione delle merci tal quali.

    Esempio

    :

    Esportazione temporanea di articoli per esposizione, come campioni, materiale professionale, ecc.

    31

    Riesportazione

    Spiegazione

    :

    Riesportazione di merci non unionali a seguito di un regime speciale.

    Esempio

    :

    Le merci sono vincolate al regime di deposito doganale e successivamente dichiarate per essere riesportate.

    40

    Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci.

    Immissione in consumo di merci nel quadro degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha creato un'unione doganale.

    Immissione in consumo di merci nel quadro degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice.

    Esempi:

    Merci provenienti dal Giappone con pagamento di dazi doganali, IVA e, se del caso, accise

    Merci provenienti da Andorra e immesse in consumo in Germania

    Merci provenienti dalla Martinica e immesse in consumo in Belgio.

    42

    Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa.

    Immissione in consumo di merci unionali nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali non sono applicabili le disposizioni della direttiva 2006/112/CE e della direttiva 2008/118/CE e parti di tale territorio nelle quali si applicano le medesime disposizioni, con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa.

    Spiegazione

    :

    L'esenzione dal pagamento dell'IVA ed, eventualmente, la sospensione d'accisa sono concesse in quanto l'importazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intraunionale delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l'IVA e, ove applicabile, l'accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questa procedura, le persone devono soddisfare le altre condizioni elencate all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, le condizioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE. Le informazioni richieste all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE devono essere inserite nel dato 13 16 034 000 Numero di identificazione IVA.

    Esempi

    :

    Merci non unionali sono immesse in libera pratica in uno Stato membro con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. Le formalità dell'IVA sono espletate da un agente doganale che è un rappresentante fiscale utilizzando il sistema dell'IVA intraunionale.

    Merci non unionali soggette ad accisa importate da un paese terzo che sono immesse in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa dal luogo di importazione, avviato da uno speditore registrato in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

    43

    Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci nel quadro dell'applicazione, nel periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri, di misure particolari connesse alla riscossione di un importo.

    Esempio

    :

    Immissione in libera pratica di prodotti agricoli nel quadro dell'applicazione, per un periodo transitorio specifico successivo all'adesione di nuovi Stati membri, di uno speciale regime doganale o di misure particolari istituite tra i nuovi Stati membri e il resto dell'Unione.

    44

    Uso finale

    Immissione in consumo e immissione in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazio ridotto a causa del loro uso specifico.

    Esempio

    :

    Immissione in libera pratica di motori non unionali destinati ad essere integrati in un aeromobile civile costruito nell'Unione europea.

    Merci non unionali destinate ad essere integrate in talune categorie di navi o nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento.

    45

    Immissione in libera pratica e parziale immissione in consumo di merci per IVA o accise e vincolo ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale

    Spiegazione

    :

    Questo codice deve essere utilizzato per le merci che sono soggette all'IVA e alle accise e nel caso in cui solo una di queste categorie di imposte è versata quando le merci sono immesse in libera pratica.

    Esempi

    :

    Sigarette non unionali sono immesse in libera pratica e l'IVA è stata versata. Durante la permanenza nel deposito fiscale il pagamento delle accise è sospeso.

    Prodotti sottoposti ad accisa importati da un paese terzo o da un territorio terzo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE sono immessi in libera pratica. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa avviato da uno speditore registrato dal luogo di importazione, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE, a un deposito fiscale nello stesso Stato membro.

    46

    Importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti nel quadro del regime di perfezionamento passivo prima dell'esportazione delle merci che sostituiscono.

    Spiegazione

    :

    Importazione anticipata a norma dell'articolo 223, paragrafo 2, lettera d), del codice.

    Esempio

    :

    Importazione di tavoli fabbricati con legno non unionale prima che il legno unionale sia vincolato al regime di perfezionamento passivo.

    48

    Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di prodotti di sostituzione nel quadro del regime di perfezionamento passivo prima dell'esportazione delle merci difettose.

    Spiegazione

    :

    Sistema degli scambi standard (IM-EX), importazione anticipata a norma dell'articolo 262, paragrafo 1, del codice.

    51

    Vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo

    Spiegazione

    :

    perfezionamento attivo in conformità all'articolo 256 del codice.

    53

    Vincolo di merci al regime dell'ammissione temporanea.

    Spiegazione

    :

    Vincolo di merci non unionali destinate alla riesportazione al regime di ammissione temporanea.

    Può essere utilizzato nel territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione, conformemente all'articolo 250 del codice.

    Esempio

    :

    Ammissione temporanea, ad esempio per un'esposizione.

    54

    Perfezionamento attivo in un altro Stato membro (senza che le merci vi siano immesse in libera pratica) (a).

    Spiegazione

    :

    Questo codice serve a registrare l'operazione nelle statistiche sugli scambi intraunionali.

    Esempio

    :

    Merci non unionali sono vincolate al regime di perfezionamento attivo in Belgio (5100). Dopo essere state soggette al trattamento di perfezionamento attivo, esse vengono inviate in Germania per esservi immesse in libera pratica (4054) o per essere sottoposte ad un perfezionamento complementare (5154).

    61

    Reimportazione con contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci.

    Spiegazione

    :

    Merci reimportate da un paese terzo con versamento dei dazi doganali e dell'IVA.

    63

    Reimportazione con contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa.

    Spiegazione

    :

    L'esenzione dal pagamento dell'IVA ed, eventualmente, la sospensione d'accisa sono concesse in quanto la reimportazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intraunionale delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l'IVA e, ove applicabile, l'accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questa procedura, le persone devono soddisfare le altre condizioni elencate all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, le condizioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE. Le informazioni richieste all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE devono essere inserite nel dato 13 16 034 000 Numero di identificazione IVA.

    Esempi

    :

    Reimportazione dopo perfezionamento passivo o esportazione temporanea, con l'eventuale debito IVA imputato a un rappresentante fiscale.

    Prodotti sottoposti ad accisa reimportati previo perfezionamento passivo e immessi in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa dal luogo di reimportazione, avviato da uno speditore registrato in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

    68

    Reimportazione con contemporanee immissione in consumo parziale e immissione in libera pratica e vincolo ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

    Spiegazione

    :

    Questo codice deve essere utilizzato per le merci che sono soggette all'IVA e alle accise e nel caso in cui solo una di tali categorie di imposte è versata quando le merci sono immesse in libera pratica.

    Esempio

    :

    Bevande alcoliche trasformate reimportate e collocate in un deposito fiscale.

    71

    Vincolo delle merci al regime di deposito doganale

    76

    Vincolo di merci unionali al regime di deposito doganale in conformità all'articolo 237, paragrafo 2, del codice.

    Esempio

    :

    Carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione (articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7)).

    A seguito dell'immissione in libera pratica, domanda di rimborso o sgravio del dazio all'importazione per le merci difettose o non conformi alle clausole del contratto (articolo 118 del codice).

    In conformità all'articolo 118, paragrafo 4, del codice, ai fini della concessione del rimborso o dello sgravio le merci in questione possono essere vincolate al regime di deposito doganale invece di dover essere portate fuori dal territorio doganale dell'Unione.

    77

    Produzione di merci unionali sotto la vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale (ai sensi dell'articolo 5, punti 27 e 3, del codice) prima dell'esportazione e pagamento delle restituzioni all'esportazione.

    Esempio

    :

    Conserve di carni bovine prodotte sotto la vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale prima dell'esportazione (articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12)).

    78

    Vincolo di merci al regime di zona franca a)

    95

    Vincolo di merci unionali a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui né l'IVA né, se del caso, le accise sono state versate.

    Spiegazione

    :

    Questo codice deve essere usato nel contesto degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice, nonché degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha costituito un'unione doganale e nel caso in cui né l'IVA né le accise sono state versate.

    Esempio

    :

    Sigarette provenienti dalle Isole Canarie sono introdotte in Belgio ed immagazzinate in un deposito fiscale; il pagamento dell'IVA e delle accise viene sospeso.

    96

    Vincolo di merci unionali a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui l'IVA o, se del caso, le accise sono state versate e il pagamento dell'altra imposta è stato sospeso.

    Spiegazione

    :

    Questo codice deve essere usato nel contesto degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice, nonché degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha costituito un'unione doganale e nel caso in cui l'IVA o le accise sono state versate e il pagamento dell'altra imposta è stato sospeso.

    Esempio

    :

    Sigarette provenienti dalle Isole Canarie sono introdotte in Francia ed immagazzinate in un deposito fiscale; l'IVA è stata versata e il pagamento delle accise è sospeso.

    Codici dei regimi utilizzati nel contesto delle dichiarazioni doganali

    Colonne [intestazione della tabella nell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446]

    Dichiarazioni

    Codici dei regimi a livello di Unione, se del caso

    B1

    Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione

    10, 11, 23, 31

    B2

    Regime speciale - trasformazione - dichiarazione di perfezionamento passivo

    21, 22

    B3

    Dichiarazione per il deposito doganale di merci unionali

    76, 77

    B4

    Dichiarazione di spedizione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali

    10

    C1

    Dichiarazione semplificata di esportazione

    10, 11, 23, 31

    H1

    Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale - uso specifico - dichiarazione per uso finale

    01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68

    H2

    Regime speciale - deposito - dichiarazione di deposito doganale

    71

    H3

    Regime speciale - uso specifico - dichiarazione di ammissione temporanea

    53

    H4

    Regime speciale - trasformazione - dichiarazione di perfezionamento attivo

    51

    H5

    Dichiarazione di introduzione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali

    40, 42, 61, 63, 95, 96

    H6

    Dichiarazione doganale nel traffico postale per l'immissione in libera pratica

    01, 07, 40

    H7

    Dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009

    4 000

    I1

    Dichiarazione semplificata di importazione

    01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68

    11 10 000 000 Regime aggiuntivo

    Se questo dato è utilizzato per indicare un regime unionale, il primo carattere del codice identifica una categoria di misure come indicato di seguito:

    Axx

    Perfezionamento attivo (articolo 256 del codice)

    Bxx

    Perfezionamento passivo (articolo 259 del codice)

    Cxx

    Franchigie (regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (4))

    Dxx

    Ammissione temporanea (regolamento delegato (UE) 2015/2446)

    Exx

    Prodotti agricoli

    Fxx

    Altro

    Perfezionamento attivo (Articolo 256 del codice)

    Codice

    Descrizione

     

    Importazione

    A04

    Merci vincolate a un regime di perfezionamento attivo (solo IVA)

    A10

    Distruzione di merci in regime di perfezionamento attivo


    Perfezionamento passivo (articolo 259 del codice)

    Codice

    Descrizione

     

    Importazione

    B02

    Prodotti trasformati rispediti dopo riparazione sotto garanzia a norma dell'articolo 260 del codice (riparazione gratuita di merci)

    B03

    Prodotti trasformati rispediti dopo sostituzione sotto garanzia a norma dell'articolo 261 del codice (sistema degli scambi standard)

    B06

    Prodotti trasformati rispediti - solo IVA

     

    Esportazione

    B51

    Merci importate per perfezionamento attivo esportate per riparazione nel quadro del perfezionamento passivo

    B52

    Merci importate per perfezionamento attivo esportate per sostituzione sotto garanzia

    B53

    Perfezionamento passivo nel quadro degli accordi con paesi terzi, eventualmente combinato con un perfezionamento passivo IVA

    B54

    Solo perfezionamento passivo IVA


    Franchigie dai dazi doganali (Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio)  (*2)

    Codice

    Descrizione

    N. dell'articolo

    C01

    Beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nel territorio doganale dell'Unione

    3

    C02

    Corredi e oggetti mobili importati in occasione di un matrimonio

    12, paragrafo 1

    C03

    Regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio

    12, paragrafo 2

    C04

    Beni personali acquisiti per successione legale o per successione testamentaria da una persona fisica avente la residenza normale nel territorio doganale dell'Unione

    17

    C06

    Corredi, necessario per gli studi e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti

    21

    C07

    Spedizioni di valore trascurabile

    23

    C08

    Spedizioni inviate da un privato a un altro privato

    25

    C09

    Beni d'investimento e altri beni strumentali importati in occasione di un trasferimento di attività da un paese terzo nell'Unione

    28

    C10

    Beni d'investimento e altri beni strumentali appartenenti a persone che esercitano una libera professione e a persone giuridiche che esercitano un'attività senza scopo di lucro

    34

    C11

    Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1186/2009

    42

    C12

    Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1186/2009

    43

    C13

    Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici, importati esclusivamente per scopi non commerciali (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

    44-45

    C14

    Attrezzature importate per scopi non commerciali, da o per conto di un istituto o un organismo di ricerca scientifica la cui sede si trova all'esterno dell'Unione

    51

    C15

    Animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca

    53

    C16

    Sostanze terapeutiche di origine umana e reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni e tessutali

    54

    C17

    Strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici

    57

    C18

    Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali

    59

    C19

    Medicinali e prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali

    60

    C20

    Merci inviate a enti caritativi o filantropici - merci di prima necessità importate da enti statali o da altri enti riconosciuti

    61, paragrafo 1 a)

    C21

    Oggetti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti

    66

    C22

    Oggetti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti, se importati dagli stessi non vedenti per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili).

    67, paragrafo 1 a) e paragrafo 2

    C23

    Oggetti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti, importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

    67, paragrafo 1 b) e paragrafo 2

    C24

    Oggetti destinati ad altre persone disabili (non a persone non vedenti), importati dalle stesse persone disabili per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

    68, paragrafo 1 a) e paragrafo 2

    C25

    Oggetti destinati ad altre persone disabili (non a persone non vedenti), importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

    68, paragrafo 1 b) e paragrafo 2

    C26

    Merci importate e destinate alle vittime di calamità

    74

    C27

    Decorazioni concesse da governi di paesi terzi a persone aventi la residenza normale nel territorio doganale dell'Unione

    81, lett. a)

    C28

    Oggetti importati nel territorio doganale dell'Unione da persone che hanno effettuato una visita ufficiale in un paese terzo e in tale occasione li hanno ricevuti in regalo dalle autorità ospiti

    82, lett. a)

    C29

    Merci destinate all'uso di sovrani e di capi di Stato

    85

    C30

    Campioni di merci di valore trascurabile importati a fini di prospezione commerciale

    86

    C31

    Stampati a carattere pubblicitario

    87

    C32

    Piccoli campioni rappresentativi di merci fabbricate fuori del territorio doganale dell'Unione, destinati a un'esposizione o a una manifestazione simile

    90, lett. a)

    C33

    Merci importate per esami, analisi o prove

    95

    C34

    Spedizioni agli enti competenti in materia di protezione dei diritti d'autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale

    102

    C35

    Documentazione a carattere turistico

    103

    C36

    Documentazione di varia natura

    104

    C37

    Materiali accessori per lo stivamento e la protezione delle merci durante il loro trasporto

    105

    C38

    Lettiere, foraggi e alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto

    106

    C39

    Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore e nei contenitori per usi speciali

    107

    C40

    Materiali destinati alla costruzione, manutenzione o decorazione di monumenti commemorativi o di cimiteri di vittime di guerra

    112

    C41

    Bare, urne funerarie e oggetti di ornamento funebre

    113

    C42

    Beni personali dichiarati per la libera pratica prima che l'interessato abbia stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale dell'Unione (esenzione dai dazi soggetta a impegno)

    9, paragrafo 1

    C43

    Beni personali dichiarati per l'immissione in pratica da persone fisiche che hanno intenzione di stabilire la loro residenza normale nel territorio doganale dell'Unione (ammissione in franchigia soggetta a impegno)

    10

    C44

    Beni personali acquisiti per successione testamentaria da persone giuridiche svolgenti attività non lucrativa, stabilite nel territorio doganale dell'Unione

    20

    C45

    Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, dell'apicoltura, dell'orticoltura o della silvicoltura provenienti da fondi situati in un paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale dell'Unione

    35

    C46

    Prodotti della pesca o della piscicoltura praticate da pescatori unionali nei laghi e corsi d'acqua limitrofi a uno Stato membro e a un paese terzo, nonché prodotti della caccia praticata su tali laghi e corsi d'acqua da cacciatori unionali.

    38

    C47

    Sementi, concimi e prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali, destinati alla lavorazione di fondi situati nel territorio doganale dell'Unione in prossimità immediata di un paese terzo

    39

    C48

    Merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori ed esenti da IVA

    41

    C49

    Merci inviate a enti caritativi o filantropici - merci di qualsiasi natura inviate a titolo gratuito per la raccolta di fondi nel corso di manifestazioni occasionali di beneficenza a favore di persone bisognose

    61, paragrafo 1, lett. b)

    C50

    Merci inviate a enti caritativi o filantropici - beni strumentali e materiale d'ufficio inviati a titolo gratuito

    61, paragrafo 1, lettera c)

    C51

    Coppe, medaglie e oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, concessi in un paese terzo a persone aventi la residenza normale nel territorio doganale dell'Unione

    81, lett. b)

    C52

    Coppe, medaglie e oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, che sono offerti gratuitamente da autorità o persone stabilite in un paese terzo per essere conferiti nel territorio doganale dell'Unione

    81, lett. c)

    C53

    Premi, trofei e ricordi aventi carattere simbolico e di valore limitato che sono destinati ad essere distribuiti gratuitamente a persone aventi la loro residenza normale in un paese terzo in occasione di riunioni di affari o di manifestazioni simili di carattere internazionale

    81, lettera d)

    C54

    Oggetti importati nel territorio doganale dell'Unione da persone che effettuano una visita ufficiale nel territorio doganale dell'Unione e in tale occasione intendono offrirli alle autorità ospiti

    82, lett. b)

    C55

    Oggetti offerti in regalo, in segno di amicizia o benevolenza, da un'autorità ufficiale, da un ente pubblico o da un gruppo, situato in un paese terzo, che svolga attività di pubblico interesse, a un'autorità ufficiale, o a un ente pubblico o a un gruppo, situato nel territorio doganale dell'Unione, che svolga attività di pubblico interesse e sia autorizzato dalle autorità competenti a ricevere tali oggetti in franchigia

    82, lett. c)

    C56

    Oggetti di carattere pubblicitario privi di proprio valore commerciale che sono inviati a titolo gratuito dai fornitori alla loro clientela e che, al di fuori della loro funzione pubblicitaria, non possono essere utilizzati per alcun altro fine

    89

    C57

    Merci importate unicamente per la loro dimostrazione o la dimostrazione di macchine o apparecchi fabbricati fuori del territorio doganale dell'Unione e presentate a un'esposizione o a una manifestazione simile

    90, paragrafo 1, lett. b)

    C58

    Materiali diversi di scarso valore come colori, vernici, carta da parati ecc., che sono utilizzati per la costruzione, la sistemazione e la decorazione di padiglioni provvisori tenuti dai rappresentanti di paesi terzi in un'esposizione o manifestazione consimile e che si distruggono a seguito della loro stessa utilizzazione

    90, paragrafo 1, lettera c)

    C59

    Stampati, cataloghi, prospetti, listini dei prezzi, manifesti pubblicitari, calendari illustrati o non illustrati, fotografie prive di cornice e altri oggetti forniti gratuitamente per essere utilizzati a fini pubblicitari per merci fabbricate fuori del territorio doganale dell'Unione e presentate in un'esposizione o manifestazione simile

    90, paragrafo 1, lettera d)

    C60

    Corredi e oggetti mobili importati in occasione di un matrimonio dichiarati per l'immissione in libera pratica non anteriormente a due mesi prima delle nozze (esenzione dai dazi subordinata alla presentazione di una congrua garanzia)

    12, paragrafo 1, 15, paragrafo 1 a)

    C61

    Regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio dichiarati per l'immissione in libera pratica non anteriormente a due mesi prima delle nozze (esenzione dai dazi subordinata alla presentazione di una congrua garanzia)

    12, paragrafo 2, 15, paragrafo 1 a)

     

    Franchigia dai dazi all'esportazione

     

    C71

    Animali domestici esportati in occasione del trasferimento di un'azienda agricola dall'Unione in un paese terzo

    115

    C72

    Foraggi e alimenti che accompagnano gli animali durante la loro esportazione

    121

    C73

    Spedizioni di valore trascurabile

    114

    C74

    Prodotti dell'agricoltura o dell'allevamento ottenuti nel territorio doganale dell'Unione su fondi limitrofi coltivati, in quanto proprietario o conduttore del fondo, da produttori agricoli la cui azienda abbia sede in un paese terzo, in prossimità immediata del territorio doganale dell'Unione.

    116

    C75

    Sementi destinate a essere utilizzate per la coltivazione di fondi situati in un paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale dell'Unione e coltivati, in quanto proprietario o conduttore del fondo, da produttori agricoli la cui azienda ha sede in detto territorio doganale in prossimità immediata di tale paese terzo.

    119


    Ammissione temporanea

    Codice

    Descrizione

    N. dell'articolo

    D01

    Palette (compresi parti di ricambio, accessori e attrezzature connessi)

    208 e 209

    D02

    Container (compresi parti di ricambio, accessori e attrezzature connessi)

    210 e 211

    D03

    Mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e per vie navigabili interne

    212

    D04

    Effetti personali dei viaggiatori e merci da utilizzare nel quadro di un'attività sportiva

    219

    D05

    Materiale destinato al conforto dei marittimi

    220

    D06

    Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi

    221

    D07

    Materiale medico-chirurgico e di laboratorio

    222

    D08

    Animali (di età minima di dodici mesi)

    223

    D09

    Merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera

    224

    D10

    Supporti del suono, di immagini o d'informazione

    225

    D11

    Materiale promozionale

    225

    D12

    Materiali professionali

    226

    D13

    Materiali pedagogici e scientifici

    227

    D14

    Imballaggi, pieni

    228

    D15

    Imballaggi, vuoti

    228

    D16

    Stampi, matrici, cliché, disegni e progetti, strumenti di misurazione, di controllo e di verifica e altri oggetti analoghi

    229

    D17

    Utensili e strumenti speciali

    230

    D18

    Merci da sottoporre a prove, esperimenti o dimostrazioni

    231, lett. a)

    D19

    Merci soggette a riserva di prove soddisfacenti nel quadro di un contratto di vendita

    231, lett. b)

    D20

    Merci da impiegare per prove, esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro (sei mesi)

    231, lett. c)

    D21

    Campioni

    232

    D22

    Mezzi di produzione sostitutivi (sei mesi)

    233

    D23

    Merci destinate a manifestazioni o merci per vendita

    234, paragrafo 1

    D24

    Spedizioni in visione (sei mesi)

    234, paragrafo 2

    D25

    Oggetti d'arte o da collezione e oggetti di antiquariato

    234, paragrafo 3, lett. a)

    D26

    Merci che non sono state prodotte di recente, importate per essere vendute all'asta

    234, paragrafo 3, lett. b)

    D27

    Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature

    235

    D28

    Merci importate in situazioni particolari senza incidenza sul piano economico

    236, lett. b)

    D29

    Merci importate per un periodo non superiore ai tre mesi

    236, lett. a)

    D30

    Mezzi di trasporto per persone stabilite al di fuori del territorio doganale dell'Unione o per persone che preparano il trasferimento della propria residenza normale al di fuori di tale territorio

    216

    D51

    Ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione

    206


    Prodotti agricoli

    Codice

    Descrizione

     

    Importazione

    E01

    Uso del prezzo unitario per la determinazione del valore in dogana di determinate merci deperibili (articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice e articolo 142, paragrafo 6)

    E02

    Valori forfettari all'importazione (ad esempio: regolamento (UE) n. 543/2011) (*3)

     

    Esportazione

    E51

    Prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, oggetto di un titolo di esportazione.

    E52

    Prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, che non richiedono un titolo di esportazione

    E53

    Prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, esportati in quantitativi limitati, che non richiedono un titolo di esportazione

    E61

    Prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, subordinati a un titolo di restituzione.

    E62

    Prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, non subordinati a un titolo di restituzione.

    E63

    Prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali è richiesta una restituzione, esportati in quantità limitata, senza un titolo di restituzione.

    E64

    Approvvigionamento di merci ammissibili alle restituzioni (articolo 33 del regolamento (CE) n. 612/2009) (*4)

    E65

    Entrata nel deposito di approvvigionamento (articolo 37 del regolamento (CE) n. 612/2009)

    E71

    Prodotti agricoli esportati in piccole quantità per i quali è stata richiesta una restituzione e di cui non si tiene conto per il calcolo delle aliquote minime di controllo


    Altro

    Codice

    Descrizione

     

    Importazione

    F01

    Esenzione dai dazi all'importazione per merci in reintroduzione (articolo 203 del codice)

    F02

    Esenzione dai dazi all'importazione per le merci in reintroduzione (circostanze speciali di cui all'articolo 159 del regolamento delegato (UE) 2015/2446: merci agricole)

    F03

    Esenzione dai dazi all'importazione per le merci in reintroduzione (circostanze speciali di cui all'articolo 158, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446: merci riparate o riattate)

    F04

    Prodotti trasformati che ritornano nell'Unione europea dopo essere stati precedentemente riesportati in regime di perfezionamento attivo (articolo 205, paragrafo 1, del codice)

    F05

    Esenzione dai dazi all'importazione e dall'IVA e/o dalle accise per le merci in reintroduzione (articolo 203 del codice e articolo 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE)

    F06

    Movimento di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa dal luogo di importazione in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE

    F07

    Prodotti trasformati che ritornano nell'Unione europea dopo essere stati precedentemente riesportati in regime di perfezionamento attivo nei casi in cui il dazio all'importazione è determinato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice (articolo 205, paragrafo 2, del codice)

    F15

    Merci introdotte nel contesto degli scambi con territori fiscali speciali (articolo 1, paragrafo 3, del codice)

    F16

    Merci introdotte nel contesto degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha costituito un'unione doganale

    F21

    Esenzione dai dazi all'importazione di prodotti della pesca marittima e di altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione unicamente da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato

    F22

    Esenzione dai dazi all'importazione di prodotti ottenuti da prodotti della pesca e da altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione a bordo di navi officina immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato

    F44

    Immissione in libera pratica di prodotti trasformati quando è d'applicazione l'articolo 86, paragrafo 3, del codice

    F45

    Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (direttiva 2009/132/CE del Consiglio) (*5)

    F46

    Uso della classificazione tariffaria iniziale delle merci nelle situazioni di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del codice

    F47

    Semplificazione della compilazione delle dichiarazioni doganali relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse di cui all'articolo 177 del codice

    F48

    Importazione nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE

    F49

    Importazione nell'ambito del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione di cui al titolo XII, capo 7, della direttiva 2006/112/CE

     

    Esportazione

    F61

    Approvvigionamento e rifornimento di combustibile

    F65

    Semplificazione della compilazione delle dichiarazioni doganali relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse di cui all'articolo 177 del codice

    F75

    Merci spedite nel contesto degli scambi con territori fiscali speciali (articolo 1, paragrafo 3, del codice)

    12 01 000 000 Documento precedente

    12 01 001 000 Numero di riferimento

    Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile.

    Se l'MRN è indicato come documento precedente, il numero di riferimento deve presentare la seguente struttura:

    Campo

    Contenuto

    Formato

    Esempi

    1

    Ultime due cifre dell'anno di accettazione formale della dichiarazione (AA)

    n2

    21

    2

    Identificativo del paese nel quale è stata presentata la dichiarazione/prova della posizione doganale di merci unionali/notifica (codice paese alpha 2)

    a2

    RO

    3

    Identificativo unico del messaggio per anno e per paese

    an 12

    9876AB889012

    4

    Identificativo del regime

    a1

    B

    5

    Cifra di controllo

    an1

    1

    Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

    Nel campo 3 deve figurare un identificativo del messaggio di cui trattasi. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali; tuttavia ad ogni messaggio trattato nell'anno nel paese interessato deve essere attribuito un numero unico in relazione al regime in questione.

    Le amministrazioni nazionali che desiderino includere nell'MRN il numero di riferimento dell'ufficio doganale competente possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per rappresentarlo.

    Il campo 4 deve essere compilato con l'identificativo del regime stabilito nella tabella seguente.

    Nel campo 5 deve essere inserita una cifra di controllo per l'MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell'acquisizione dell'intero MRN.

    Codici da utilizzare nel campo 4 Identificativo del regime

    Codice

    Regime

    A

    Solo esportazione

    B

    Dichiarazione sommaria di esportazione e di uscita

    C

    Solo dichiarazione sommaria di uscita

    D

    Notifica di riesportazione

    E

    Spedizione di merci concernente territori fiscali speciali

    J

    Solo dichiarazione di transito

    K

    Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di uscita

    L

    Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di entrata

    M

    Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di uscita e dichiarazione sommaria di entrata

    P

    Prova della posizione doganale di merci unionali/Manifesto doganale delle merci

    R

    Solo dichiarazione di importazione

    S

    Dichiarazione di importazione e dichiarazione sommaria di entrata

    T

    Solo dichiarazione sommaria di entrata

    U

    Dichiarazione di custodia temporanea

    V

    Introduzione di merci in relazione a territori fiscali speciali

    W

    Dichiarazione di custodia temporanea e dichiarazione sommaria di entrata

    Z

    Notifica di arrivo

    12 01 002 000 Tipo

    I documenti precedenti devono essere inseriti sotto forma di un codice definito al titolo I. L'elenco dei documenti e i rispettivi codici figurano nella banca dati TARIC.

    12 02 000 000 Menzioni speciali

    12 02 008 000 Codice

    Le menzioni speciali che riguardano l'ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre:

    Codice 0xxxx - categoria generale

    Codice 1xxxx - importazione

    Codice 2xxxx - transito

    Codice 3xxxx - esportazione

    Codice 4xxxx - altro

    Codice

    Base giuridica

    Oggetto

    Menzioni speciali

    00100

    Articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    Domanda di autorizzazione per l'utilizzo di un regime speciale diverso dal transito sulla base della dichiarazione doganale

    “Autorizzazione semplificata”

    00700

    Articolo 176, paragrafo 1, lettera c), e articolo 241, paragrafo 1, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    Appuramento del perfezionamento attivo

    “PA” e il pertinente numero di autorizzazione o “numero INF”

    00800

    Articolo 241, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    Appuramento del perfezionamento attivo (misure specifiche di politica commerciale)

    “PA MCP”

    00900

    Articolo 238 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    Appuramento dell'ammissione temporanea

    “AT” e il pertinente numero di autorizzazione

    01000

    Articolo 36, paragrafo 2, della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961

    Il bagaglio personale di un agente diplomatico è esente da ispezione.

    “Merci diplomatiche - Esenzione dall'ispezione”

    10600

    Titolo II dell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    Situazioni relative a polizze di carico vendibili “con girata in bianco”, in caso di dichiarazioni sommarie di entrata per le quali non siano note le informazioni concernenti il destinatario.

    “Destinatario sconosciuto”

    20100

    Articolo 18 del “regime comune di transito” (*6)

    Esportazione da un paese di transito comune soggetta a restrizioni o esportazione dall'Unione soggetta a restrizioni

     

    20200

    Articolo 18 del “regime comune di transito” (*6)

    Esportazione da un paese di transito comune soggetta a dazi o esportazione dall'Unione soggetta a dazi

     

    20300

    Articolo 18 del “regime comune di transito”

    Esportazione

    “Esportazione”

    30300

    Articolo 254, paragrafo 4, lettera b), del codice

    Esportazioni di merci soggette al regime di uso finale

    “E-U”

    30500

    Articolo 329, paragrafo 7

    Richiesta che l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono prese in consegna nel quadro di un contratto di trasporto unico per il trasporto delle merci fuori dal territorio doganale dell'Unione sia l'ufficio doganale di uscita.

    Ufficio doganale di uscita

    30600

    Titolo II dell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    Situazioni relative a polizze di carico vendibili “con girata in bianco”, in caso di dichiarazioni sommarie di uscita per le quali non siano note le informazioni concernenti il destinatario

    “Destinatario sconosciuto”

    30700

    Articolo 160 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    Richiesta di un bollettino di informazione INF 3

    “INF3”

    40100

    Articolo 123 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    Richiesta di prolungamento del periodo di validità della prova della posizione doganale di merci unionali

    “Prolungamento del periodo di validità della prova della posizione doganale di merci unionali”

    12 03 000 000 Documento giustificativo

    12 03 002 000 Tipo

    a)

    I documenti, i certificati e le autorizzazioni unionali o internazionali presentati a sostegno della dichiarazione devono essere indicati utilizzando un codice definito nel titolo I seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L'elenco di documenti, certificati, autorizzazioni e i rispettivi codici figurano nella banca dati TARIC.

    b)

    I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali presentati a sostegno della dichiarazione devono essere indicati utilizzando un codice definito nel titolo I (ad es.: 2123, 34d5), eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di ciascuno Stato membro.

    12 04 000 000 Riferimento aggiuntivo

    12 04 002 000 Tipo

    a)

    I riferimenti aggiuntivi devono essere inseriti sotto forma di un codice definito al titolo I. L'elenco dei riferimenti aggiuntivi e i rispettivi codici figurano nella banca dati TARIC.

    b)

    I riferimenti aggiuntivi devono essere indicati utilizzando un codice definito nel titolo I, eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di ciascuno Stato membro.

    12 05 000 000 Documento di trasporto

    12 05 002 000 Tipo

    I documenti di trasporto devono essere inseriti sotto forma di un codice definito al titolo I. L'elenco dei documenti di trasporto e i rispettivi codici figurano nella banca dati TARIC.

    12 11 000 000 Deposito

    12 11 002 000 Tipo

    Carattere che identifica il tipo di deposito:

    R

    Deposito doganale pubblico di tipo I

    S

    Deposito doganale pubblico di tipo II

    T

    Deposito doganale pubblico di tipo III

    U

    Deposito doganale privato

    V

    Strutture di deposito per la custodia temporanea di merci

    S

    Deposito non doganale

    Z

    Zona franca

    13 01 000 000 Esportatore

    1301 017 000 Numero di identificazione

    La struttura di un numero di identificazione unico rilasciato in un paese terzo e comunicato all'Unione è la seguente:

    Campo

    Contenuto

    Formato

    1

    Codice paese

    a2

    2

    Numero di identificazione unico

    rilasciato in un paese terzo

    an..15

    Codice paese: si utilizza il codice paese definito nel titolo I per il dato 1 301 018 020 (Esportatore - Indirizzo - Paese).

    13 02 000 000 Speditore

    13 02 028 000 Tipologia di persona

    Devono essere utilizzati i codici seguenti:

    1

    Persona fisica

    2

    Persona giuridica

    3

    Associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire.

    13 02 029 000 Comunicazione

    13 02 029 002 Tipo

    Devono essere utilizzati i codici seguenti:

    EM

    Posta elettronica

    TE

    Telefono

    13 06 000 000 Rappresentante

    13 06 030 000 Status

    Per designare lo status del rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici prima del nome e dell'indirizzo completi:

    2

    Rappresentante (rappresentanza diretta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del codice)

    3

    Rappresentante (rappresentanza indiretta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del codice)

     

    13 14 000 000 Attore supplementare della catena di approvvigionamento

    13 14 031 000 Ruolo

    Le seguenti parti possono essere dichiarate:

    Codice ruolo

    Parte

    Descrizione

    CS

    Consolidatore

    Spedizioniere che combina singole piccole spedizioni in un'unica spedizione più grande (in un processo di consolidamento) che è inviata a una controparte la quale ripete in modo speculare l'attività del consolidatore dividendo la spedizione consolidata nelle sue componenti originali

    FW

    Spedizioniere

    Parte che organizza la spedizione di merci

    MF

    Fabbricante

    Parte che fabbrica le merci

    WH

    Depositario

    Parte che si assume la responsabilità delle merci entrate in un deposito

    13 15 000 000 Dichiarante complementare

    13 15 032 000 Tipo di presentazione complementare

    Possono essere utilizzati i seguenti tipi di presentazione supplementare:

    Tipo

    Descrizione

    1

    Presentazione a livello house

    2

    Presentazione al sottolivello house (sub-house)

    13 16 000 000 Riferimento fiscale aggiuntivo

    13 16 031 000 Ruolo

    Le seguenti parti possono essere dichiarate:

    Codice ruolo

    Parte

    Descrizione

    FR1

    Importatore

    Persona o persone designate o riconosciute come debitrici dell'imposta sul valore aggiunto da parte dello Stato membro di importazione in conformità all'articolo 201 della direttiva 2006/112/CE

    FR2

    Acquirente

    Persona debitrice dell'imposta sul valore aggiunto sull'acquisto intraunionale di beni in conformità all'articolo 200 della direttiva 2006/112/CE

    FR3

    Rappresentante fiscale

    Rappresentante fiscale debitore dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato membro di importazione nominato dall'importatore

    FR4

    Titolare dell'autorizzazione di dilazione di pagamento

    Il soggetto passivo o la persona debitrice del pagamento o un'altra persona che ha beneficiato di una dilazione di pagamento a norma dell'articolo 211 della direttiva 2006/112/CE

    FR5

    Venditore (IOSS)

    Soggetto passivo che si avvale del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi, di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, e titolare del numero di identificazione IVA di cui all'articolo 369 octodecies di tale direttiva

    FR7

    Il soggetto passivo o il debitore dell'IVA

    Numero di identificazione IVA del soggetto passivo o del debitore dell'IVA, laddove il pagamento dell'IVA è rinviato in conformità all'articolo 211, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE

    13 16 034 000 Numero di identificazione IVA

    Il numero di identificazione dell'imposta sul valore aggiunto è strutturato come segue:

    Campo

    Contenuto

    Formato

    1

    Identificativo dello Stato membro di rilascio (codice ISO 3166 - alpha 2 -; la Grecia può utilizzare EL)

    a2

    2

    Numero individuale attribuito dagli Stati membri per l'identificazione dei soggetti passivi

    di cui all'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE

    an..15

    Se le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, si indica il codice IVA speciale attribuito per avvalersi di tale regime.

    14 01 000 000 Condizioni di consegna

    14 01 035 000 Codice INCOTERM

    I codici e le dichiarazioni da inserire sono i seguenti:

    Codice Incoterm

    Incoterm - CCI/CEE Significato

    Luogo da precisare

    Codici applicabili a tutti i modi di trasporto

    EXW (Incoterm 2020)

    Franco fabbrica

    Luogo di consegna convenuto

    FCA (Incoterm 2020)

    Franco vettore

    Luogo di consegna convenuto

    CPT (Incoterm 2020)

    Trasporto pagato fino a

    Luogo di destinazione convenuto

    CIP (Incoterm 2020)

    Trasporto pagato, assicurazione inclusa, fino a

    Luogo di destinazione convenuto

    DPU (Incoterm 2020)

    Reso al luogo di destinazione scaricato

    Luogo di destinazione convenuto

    DAP (Incoterm 2020)

    Reso al luogo di destinazione

    Luogo di destinazione convenuto

    DDP (Incoterm 2020)

    Reso sdoganato

    Luogo di destinazione convenuto

    DAT (Incoterm 2010)

    Reso al terminal

    Terminal convenuto nel porto o nel luogo di destinazione

    Codici applicabili al trasporto marittimo e in acque interne

    FAS (Incoterm 2020)

    Franco sotto bordo

    Porto d'imbarco convenuto

    FOB (Incoterm 2020)

    Franco a bordo

    Porto d'imbarco convenuto

    CFR (Incoterm 2020)

    Costo e nolo

    Porto di destinazione convenuto

    CIF (Incoterm 2020)

    Costo, assicurazione e nolo

    Porto di destinazione convenuto

    XXX

    Altre condizioni di consegna

    Indicare, in termini chiari, le condizioni figuranti nel contratto

    14 02 000 000 Spese di trasporto

    14 02 038 000 Metodo di pagamento

    Devono essere utilizzati i codici seguenti:

    A

    Pagamento in contanti

    B

    Pagamento con carta di credito

    C

    Pagamento con assegno

    D

    Altri (per esempio, con addebito su un conto)

    H

    Trasferimento elettronico dei fondi

    S

    Titolare del conto presso il trasportatore

    Z

    Non prepagato

    14 03 000 000 Dazi e imposte

    14 03 039 000 Tipo di imposta

    I codici applicabili sono i seguenti:

    A00

    Dazio all'importazione

    A30

    Dazi antidumping definitivi

    A35

    Dazi antidumping provvisori

    A40

    Dazi compensativi definitivi

    A45

    Dazi compensativi provvisori

    B00

    IVA

    C00

    Dazio all'esportazione

    E00

    Dazi percepiti per altri paesi

    14 03 038 000 Metodo di pagamento

    I seguenti codici possono essere utilizzati dagli Stati membri:

    A

    Pagamento in contanti

    B

    Pagamento con carta di credito

    C

    Pagamento con assegno

    D

    Altri (ad esempio, con addebito sul conto di uno spedizioniere doganale)

    E

    Dilazione di pagamento

    G

    Dilazione di pagamento — regime IVA (articolo 211 della direttiva 2006/112/CE)

    H

    Trasferimento elettronico dei fondi

    J

    Pagamento da parte dell'amministrazione delle poste (spedizioni postali) o di altri enti pubblici o governativi

    K

    Credito accise o rimborso accise

    O

    Garanzia presso l'organismo d'intervento

    P

    Deposito in contanti sul conto dello spedizioniere doganale

    R

    Garanzia dell'importo da corrispondere

    S

    Garanzia individuale

    T

    Garanzia sul conto dello spedizioniere doganale

    U

    Garanzia sul conto della persona interessata - autorizzazione permanente

    V

    Garanzia sul conto della persona interessata - autorizzazione individuale

    14 04 000 000 Aggiunte e detrazioni

    14 04 008 000 Codice

    Aggiunte (definite agli articoli 70 e 71 del codice):

    AB

    commissioni e spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto

    AD

    container e imballaggio

    AE

    materiali, componenti, parti ed elementi simili incorporati nelle merci importate

    AF

    utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate

    AG

    materiali consumati nella produzione delle merci importate

    AH

    i lavori di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell'Unione europea e necessari per produrre le merci importate

    AI

    corrispettivi (royalty) e diritti di licenza

    AJ

    proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva che ritornino al venditore

    AK

    le spese di trasporto, le spese di carico e movimentazione e le spese di assicurazione fino al luogo di introduzione nell'Unione europea

    AL

    pagamenti indiretti e altri pagamenti (articolo 70 del codice)

    AN

    Aggiunte sulla base di una decisione concessa in conformità all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    Detrazioni (definite all'articolo 72 del codice)

    BA

    le spese di trasporto dopo l'arrivo nel luogo di introduzione

    BB

    le spese relative a lavori di costruzione, installazione, montaggio, manutenzione o assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione

    BC

    i dazi all'importazione o gli altri oneri da pagare nell'Unione a motivo dell'importazione o della vendita delle merci

    BD

    gli oneri per interessi

    BE

    le spese relative al diritto di riproduzione nell'Unione europea delle merci importate

    BF

    le commissioni di acquisto.

    BG

    detrazioni sulla base di una decisione concessa in conformità all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    14 07 000 000 Indicatori di valutazione

    Il codice è costituito da quattro cifre, ciascuna delle quali è “0” o “1”.

    Ciascuna cifra “1” o “0” indica se un indicatore di valutazione è pertinente per la valutazione delle merci in questione.

    1a cifra: relazioni tra le parti, se queste hanno influenzato il prezzo o no

    2a cifra: restrizioni per la cessione o l'utilizzazione delle merci da parte del compratore a norma dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del codice

    3a cifra: la vendita o il prezzo sono subordinati a condizioni o prestazioni a norma dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), del codice

    4a cifra: la vendita è subordinata a un accordo in base al quale una parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva ritorna, direttamente o indirettamente, al venditore.

    Esempio: se le merci sono soggette a relazioni tra le parti, ma non a una delle altre situazioni definite nella 2a, 3a e 4a cifra, si dovrebbe utilizzare la combinazione di codice “ 1 000 ”.

    14 10 000 000 Metodo di valutazione

    Le disposizioni utilizzate per la determinazione del valore in dogana delle merci importate sono codificate nel modo seguente:

    Codice

    Articolo pertinente del codice

    Metodo

    1

    70

    Valore di transazione delle merci importate

    2

    74, paragrafo 2, lettera a)

    Valore di transazione di merci identiche

    3

    74, paragrafo 2, lettera b)

    Valore di transazione di merci similari

    4

    74, paragrafo 2, lettera c)

    Metodo deduttivo

    5

    74, paragrafo 2, lettera d)

    Metodo del valore calcolato

    6

    74, paragrafo 3

    Valore basato sui dati disponibili (metodo residuale)

    14 11 000 000 Preferenza

    Queste informazioni sono costituite da codici a tre cifre comprendenti un elemento a una cifra ripreso dal punto 1, seguito da un elemento a due cifre ripreso dal punto 2.

    I codici applicabili sono:

    (1)

    Prima cifra del codice

    1

    Regime tariffario “erga omnes”

    2

    Sistema delle preferenze generalizzate (SPG)

    3

    Preferenze tariffarie diverse da quelle di cui al codice 2

    4

    Dazi doganali in applicazione di accordi di unione doganale conclusi dall'Unione europea

    (2)

    Le due cifre seguenti del codice

    00

    Nessuno dei casi seguenti

    10

    Sospensione tariffaria

    18

    Sospensione tariffaria con certificato che conferma la natura particolare del prodotto

    19

    Sospensione temporanea per i prodotti importati con un Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 dell'AESA o certificato equivalente

    20

    Contingente tariffario (*7)

    25

    Contingente tariffario con certificato che conferma la natura particolare del prodotto (*7)

    28

    Contingente tariffario previo perfezionamento passivo (*7)

    50

    Certificato che conferma la natura particolare del prodotto

    16 15 000 000 Ubicazione delle merci

    Utilizzare il codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3.

    16 15 045 000 Tipo di ubicazione

    Per il tipo di luogo utilizzare i codici indicati di seguito:

    A

    Luogo designato

    B

    Luogo autorizzato

    C

    Luogo approvato

    D

    Altro

    16 15 046 000 Qualificatore dell'identificazione

    Per l'identificazione del luogo utilizzare uno degli identificativi indicati di seguito:

    Qualificatore

    Identificativo

    Descrizione

    T

    Indirizzo codice postale

    Utilizzare il codice postale, con o senza numero civico, del luogo in questione.

    U

    UN/LOCODE

    Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4.

    V

    Identificativo dell'ufficio doganale

    Utilizzare i codici specificati nel dato 1 701 000 000 Ufficio doganale di uscita

    W

    Coordinate GNSS

    Gradi decimali con numeri negativi per sud e ovest.

    Esempi: 44.424896o/8.774792o o

    50.838068o/ 4.381508o

    X

    Codice EORI

    Utilizzare il codice di identificazione specificato nella descrizione del dato 13 01 017 000 N. di identificazione dell'esportatore. Se l'operatore economico dispone di più siti, il codice EORI deve essere completato con un identificativo unico per il luogo di cui trattasi.

    S

    Numero di autorizzazione

    Indicare il numero di autorizzazione del luogo in questione, vale a dire del deposito in cui le merci possono essere esaminate. Se l'autorizzazione riguarda più siti, il numero di autorizzazione deve essere completato con un identificativo unico per il luogo in questione.

    Z

    Indirizzo

    Indicare l'indirizzo del luogo interessato.

    Se il codice “X” (codice EORI) o “Y” (numero di autorizzazione) è utilizzato per l'identificazione del luogo e vi sono numerosi siti associati al codice EORI o al numero di autorizzazione, si può utilizzare un identificativo supplementare per consentire l'identificazione univoca del luogo.

    16 17 000 000 Itinerario vincolante

    I codici applicabili sono:

    0

    Le merci non sono trasportate dall'ufficio doganale di partenza all'ufficio doganale di destinazione secondo un itinerario economicamente giustificato.

    1

    Le merci sono trasportate dall'ufficio doganale di partenza all'ufficio doganale di destinazione secondo un itinerario economicamente giustificato.

    17 01 000 000 Ufficio doganale di uscita

    17 01 001 000 Numero di riferimento.

    I codici da utilizzare (an8) hanno la seguente struttura:

    i primi due caratteri (a2) servono a identificare il paese mediante il codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3;

    i sei caratteri seguenti (an6) individuano l'ufficio del paese considerato. Si propone di adottare la struttura seguente:

    i primi tre caratteri (an3) rappresentano il codice UN/LOCODE del nome del luogo, seguiti da una suddivisione alfanumerica nazionale (an3). Se non si utilizza questa suddivisione, è opportuno inserire “000”.

    19 01 000 000 Indicatore del container

    I codici applicabili sono:

    0

    Merci non trasportate in container

    1

    Merci trasportate in container

    19 03 000 000 Modo di trasporto fino alla frontiera

    I codici applicabili sono i seguenti:

    Codice

    Descrizione

    1

    Trasporto via mare

    2

    Trasporto per ferrovia

    3

    Trasporto su strada

    4

    Trasporto aereo

    5

    Spedizioni postali (modo di trasporto attivo sconosciuto)

    7

    Installazioni di trasporto fisse

    8

    Trasporto per via navigabile interna

    9

    Altro modo di trasporto (propulsione propria)

    19 05 000 000 Mezzo di trasporto alla partenza

    19 05 061 000 Tipo di identificazione

    I codici applicabili sono i seguenti:

    Codice

    Descrizione

    10

    Numero IMO di identificazione della nave

    11

    Nome della nave

    20

    Numero del vagone

    21

    Numero del treno

    30

    Numero di immatricolazione del veicolo stradale

    31

    Numero di immatricolazione del rimorchio stradale

    40

    Numero del volo IATA

    41

    Numero di registrazione dell'aeromobile

    80

    Numero europeo di identificazione delle navi (codice ENI)

    81

    Nome dell'imbarcazione utilizzata per la navigazione interna

    19 07 000 000 Materiale di trasporto

    19 07 064 000 Tipo di identificazione e dimensioni del container

    Devono essere utilizzati i codici seguenti:

    Codice

    Descrizione

    1

    Cisterna con rivestimento “dime”

    2

    Cisterna con rivestimento epossidico

    6

    Cisterna pressurizzata

    7

    Cisterna refrigerante

    9

    Cisterna di acciaio inossidabile

    10

    Container refrigerato di 40 piedi senza controllo attivo della temperatura

    12

    Europaletta - 80 × 120 cm

    13

    Paletta scandinava - 100 × 120 cm

    14

    Rimorchio

    15

    Container refrigerato di 20 piedi senza controllo attivo della temperatura

    16

    Paletta scambiabile

    17

    Semirimorchio

    18

    Container cisterna di 20 piedi

    19

    Container cisterna di 30 piedi

    20

    Container cisterna di 40 piedi

    21

    Container IC di 20 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee

    22

    Container IC di 30 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee

    23

    Container IC di 40 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee

    24

    Cisterna frigorifera di 20 piedi

    25

    Cisterna frigorifera di 30 piedi

    26

    Cisterna frigorifera di 40 piedi

    27

    Container cisterna IC di 20 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee

    28

    Container cisterna IC di 30 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee

    29

    Container cisterna IC di 40 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee

    30

    Cisterna frigorifera IC di 20 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee

    31

    Container di 30 piedi con controllo della temperatura

    32

    Cisterna frigorifera IC di 40 piedi di proprietà di Intercontainer, società partecipata dalle ferrovie europee

    33

    Cassa mobile di lunghezza inferiore a 6,15 metri

    34

    Cassa mobile di lunghezza compresa fra 6,15 metri e 7,82 metri

    35

    Cassa mobile di lunghezza compresa fra 7,82 metri e 9,15 metri

    36

    Cassa mobile di lunghezza compresa fra 9,15 metri e 10,90 metri

    37

    Cassa mobile di lunghezza compresa fra 10,90 metri e 13,75 metri

    38

    Paletta a cassa (“Totebin”)

    39

    Container di 20 piedi con controllo della temperatura

    40

    Container di 40 piedi con controllo della temperatura

    41

    Container refrigerato di 30 piedi senza controllo attivo della temperatura

    42

    Rimorchi doppi

    43

    Container di lunghezza interna di 20 piedi con tetto apribile (“open top”)

    44

    Container di lunghezza interna di 20 piedi con tetto fisso (“closed top”)

    45

    Container di lunghezza interna di 40 piedi con tetto fisso (“closed top”)

    19 07 000 000 Stato di riempimento del container

    Devono essere utilizzati i codici seguenti:

    Codice

    Descrizione

    Significato

    A

    Vuoto

    Indica che il container è vuoto.

    B

    Non vuoto

    Indica che il container non è vuoto.

    19 07 066 000 Codice del tipo di fornitore del container

    Devono essere utilizzati i codici seguenti:

    Codice

    Descrizione

    1

    Fornito dallo spedizioniere

    2

    Fornito dal vettore

    99 02 000 000 Tipo di garanzia

    I codici applicabili sono i seguenti:

    Codice

    Descrizione

    0

    Esonero dalla garanzia (articolo 95, paragrafo 2, del codice)

    1

    Garanzia globale (articolo 89, paragrafo 5, del codice)

    2

    Garanzia isolata in forma di impegno da parte di un fideiussore (articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice)

    3

    Garanzia isolata in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali come equivalente a un deposito in contanti, in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia (articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del codice)

    4

    Garanzia isolata a mezzo di certificati (articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice e articolo 160)

    5

    Esonero dalla garanzia quando l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione da garantire non supera la soglia di valore statistica per le dichiarazioni stabilita a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8) (articolo 89, paragrafo 9, del codice)

    8

    Garanzia non richiesta per alcuni organismi pubblici (articolo 89, paragrafo 7, del codice)

    B

    Garanzia fornita per le merci spedite in regime TIR

    R

    Garanzia non richiesta per le merci trasportate sul Reno, sulle vie navigabili del Reno, sul Danubio o sulle vie navigabili del Danubio (articolo 89, paragrafo 8, lettera a), del codice)

    C

    Garanzia non richiesta per le merci trasportate mediante installazioni di trasporto fisse (articolo 89, paragrafo 8, lettera b), del codice)

    D

    Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice)

    E

    Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice)

    F

    Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice)

    G

    Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice)

    H

    Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di transito unionale a norma dell'articolo 89, paragrafo 8, lettera d), del codice)

    I

    Garanzia isolata in un'altra forma che garantisca in modo equivalente il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri (articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del codice)

    J

    Garanzia non richiesta per il tragitto tra l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di passaggio - articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

    TITOLO III

    Versioni linguistiche e relativi codici

    Versioni linguistiche

    Codici

    BG Ограничена валидност

    CS Omezená platnost

    DA Begrænset gyldighed

    DE Beschränkte Geltung

    EE Piiratud kehtivus

    EL Περιορισμένη ισχύς

    ES Validez limitada

    FR Validité limitée

    HR Ograničena valjanost

    IT Validità limitata

    LV Ierobežots derīgums

    LT Galiojimas apribotas

    HU Korlátozott érvényű

    MT Validità limitata

    NL Beperkte geldigheid

    PL Ograniczona ważność

    PT Validade limitada

    RO Validitate limitată

    SL Omejena veljavnost

    SK Obmedzená platnost'

    FI Voimassa rajoitetusti

    SV Begränsad giltighet

    EN Limited validity

    Validità limitata - 99200

    BG Освободено

    CS Osvobození

    DA Fritaget

    DE Befreiung

    EE Loobutud

    EL Απαλλαγή

    ES Dispensa

    FR Dispense

    HR Oslobođeno

    IT Dispensa

    LV Derīgs bez zīmoga

    LT Leista neplombuoti

    HU Mentesség

    MT Tneħħija

    NL Vrijstelling

    PL Zwolnienie

    PT Dispensa

    RO Dispensă

    SL Opustitev

    SK Upustenie

    FI Vapautettu

    SV Befrielse

    EN Waiver

    Dispensa - 99201

    BG Алтернативно доказателство

    CS Alternativní důkaz

    DA Alternativt bevis

    DE Alternativnachweis

    EE Alternatiivsed tõendid

    EL Εναλλακτική απόδειξη

    ES Prueba alternativa

    FR Preuve alternative

    HR Alternativni dokaz

    IT Prova alternativa

    LV Alternatīvs pierādījums

    LT Alternatyvusis įrodymas

    HU Alternatív igazolás

    MT Prova alternattiva

    NL Alternatief bewijs

    PL Alternatywny dowód

    PT Prova alternativa

    RO Probă alternativă

    SL Alternativno dokazilo

    SK Alternatívny dôkaz

    FI Vaihtoehtoinen todiste

    SV Alternativt bevis

    EN Alternative proof

    Prova alternativa - 99202

    BG Различия: митническо учреждение, където са представени стоките …… (наименование и държава)

    CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo …… (název a země)

    DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt…… (navn og land)

    DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …… (Name und Land)

    EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati ……. (nimi ja riik)

    EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …… (Όνομα και χώρα)

    ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina…… (nombre y país)

    FR Différences: marchandises présentées au bureau…… (nom et pays) …… (nom et pays)

    HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)

    IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …… (nome e paese)

    LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas …… (nosaukums un valsts)

    LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės …… (pavadinimas ir valstybė)

    HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént … (név és ország)

    MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati …… (isem u pajjiż)

    NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aange- bracht …… (naam en land)

    PL Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar …… (nazwa i kraj)

    PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia …… (nome e país)

    RO Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal …… (nume și țara)

    SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo …… (naziv in država)

    SK Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený …… (názov a krajina).

    FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi ja maa)

    SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och land)

    EN Differences: office where goods were presented …… (name and country)

    Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci… (nome e paese) – 99 203

    BG Извеждането от ……… подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,

    CS Výstup ze …………… podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení /směrnice/ rozhodnutí č …

    DA Udpassage fra …………… undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/ afgørelse nr. …

    DE Ausgang aus ……………- gemäß Verordnung/Richtlinie/ Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.

    EE … territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piir- anguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr…

    EL Η έξοδος από …… υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. …

    ES Salida de …… sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/ Decisión no …

    FR Sortie de…… soumise à des restrictions ou à des impositions par le Règlement ou la directive/ décision no …

    HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama na temelju Uredbe/ Direktive/Odluke br. …

    IT Uscita da ……………soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/ decisione n. …

    LV Izvešana no …………… piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …,

    LT Išvežimui iš …………… taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/ Direktyva/Sprendimu Nr.…,

    HU A kilépés …………… területéről a … rendelet/ir¬ ányelv /határozat szerinti korlátozás vagy teher megfize- ésénekkötelezettsége alá esik

    MT Ħruġ mill- …………… suġġett għall- restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/ Direttiva/Deċiżjoni Nru …

    NL Bij uitgang uit de ………………zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/ Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.

    PL Wyprowadzenie z …………… podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …

    PT Saída da …………… sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/ Directiva/Decisão n.o…

    RO Ieșire din ……………supusă restricțiilor sau impo- zitelor prin Regulamentul/ Directiva/Decizia nr …

    SL Iznos iz …………… zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/ Odločbe št. …

    SK Výstup z ……………podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/ smernice/rozhodnutia č ….

    FI …………… vientiin sovelletaan asetuksen/direktii¬ vin/ päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja

    EN Exit from ……… subject to restrictions or charges under Regulation /Directive/Decision No …

    Uscita da ……………soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/ decisione n. … - 99 204

    BG Одобрен изпращач

    CS Schválený odesílatel

    DA Godkendt afsender

    DE Zugelassener Versender

    EE Volitatud kaubasaatja

    EL Εγκεκριμένος αποστολέας

    ES Expedidor autorizado

    FR Expéditeur agréé

    HR Ovlašteni pošiljatelj

    IT Speditore autorizzato

    LV Atzītais nosūtītājs

    LT Įgaliotasis siuntėjas

    HU Engedélyezett feladó

    MT Awtorizzat li jibgħat

    NL Toegelaten afzender

    PL Upoważniony nadawca

    PT Expedidor autorizado

    RO Expeditor agreat

    SL Pooblaščeni pošiljatelj

    SK Schválený odosielateľ

    FI Valtuutettu lähettäjä

    SV Godkänd avsändare

    EN Authorised consignor

    Speditore autorizzato — 99206

    BG Освободен от подпис

    CS Podpis se nevyžaduje

    DA Fritaget for underskrift

    DE Freistellung von der Unterschriftsleistung

    EE Allkirjanõudest loobutud

    EL Δεν απαιτείται υπογραφή

    ES Dispensa de firma

    FR Dispense de signature

    HR Oslobođeno potpisa

    IT Dispensa dalla firma

    LV Derīgs bez paraksta

    LT Leista nepasirašyti

    HU Aláírás alól mentesítve

    MT Firma mhux meħtieġa

    NL Van ondertekening vrijgesteld

    PL Zwolniony ze składania podpisu

    PT Dispensada a assinatura

    RO Dispensă de semnătură

    SL Opustitev podpisa

    SK Upustenie od podpisu

    FI Vapautettu allekirjoituksesta

    SV Befrielse från underskrift

    EN Signature waived

    Dispensa dalla firma - 99207

    BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

    CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY

    DA FORBUD MOD SAMLET SIKKERHEDSSTILLELSE

    DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

    EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

    EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

    ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

    FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE

    HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO

    IT GARANZIA GLOBALE VIETATA

    LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

    LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA

    HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS

    MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

    NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

    PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO GENERALNEJ

    PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

    RO GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ

    SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE

    SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

    FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

    SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

    EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

    GARANZIA GLOBALE VIETATA - 99208

    BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

    CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ

    DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE

    DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

    EE PIIRAMATU KASUTAMINE

    ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

    ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA

    FR UTILISATION NON LIMITÉE

    HR NEOGRANIČENA UPORABA

    IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

    LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS

    LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS

    HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

    MT UŻU MHUX RISTRETT

    NL GEBRUIK ONBEPERKT

    PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

    PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA

    RO UTILIZARE NELIMITATĂ

    SL NEOMEJENA UPORABA

    SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

    FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

    SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

    EN UNRESTRICTED USE

    UTILIZZAZIONE NON LIMITATA - 99209

    BG Разни

    CS Různí

    DA Diverse

    DE Verschiedene

    EE Erinevad

    EL Διάφορα

    ES Varios

    FR Divers

    HR Razni

    IT Vari

    LV Dažādi

    LT Įvairūs

    HU Többféle

    MT Diversi

    NL Diverse

    PL Różne

    PT Diversos

    RO Diverși

    SL Razno

    SK Rôzne

    FI Useita

    SV Flera

    EN Various

    Vari - 99211

    BG Насипно

    CS Volně loženo

    DA Bulk

    DE Lose

    EE Pakendamata

    EL Χύμα

    ES A granel

    FR Vrac

    HR Rasuto

    IT Alla rinfusa

    LV Berams(lejams)

    LT Nesupakuota

    HU Ömlesztett

    MT Bil-kwantità

    NL Los gestort

    PL Luzem

    PT A granel

    RO Vrac

    SL Razsuto

    SK Voľne ložené

    FI Irtotavaraa

    SV Bulk

    EN Bulk

    Alla rinfusa - 99212

    BG Изпращач

    CS Odesílatel

    DA Afsender

    DE Versender

    EE Saatja

    EL Αποστολέας

    ES Expedidor

    FR Expéditeur

    HR Pošiljatelj

    IT Speditore

    LV Nosūtītājs

    LT Siuntėjas

    HU Feladó

    MT Min jikkonsenja

    NL Afzender

    PL Nadawca

    PT Expedidor

    RO Expeditor

    SL Pošiljatelj

    SK Odosielateľ

    FI Lähettäjä

    SV Avsändare

    EN Consignor»

    Speditore - 99213


    (*1)  La cardinalità per il numero di sigilli deve essere intesa in relazione al materiale di trasporto, vale a dire 1x per container.

    (1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

    (2)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

    (3)  Regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio, dell'8 dicembre 1994, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi (GU L 322 del 15.12.1994, pag. 1).

    (4)  Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

    (*2)  Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

    (*3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

    (*4)  Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

    (*5)  Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (versione codificata) (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5).

    (*6)  Convenzione relativa ad un regime comune di transito del 20 maggio 1987 (GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2).

    (*7)  Se il contingente tariffario richiesto è esaurito, gli Stati membri possono prevedere che la domanda valga per l'applicazione di qualsiasi altra preferenza.

    (*8)  Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero dell'Unione con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).


    ALLEGATO II

    «ALLEGATO C

    FORMATI E CODICI DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LE DICHIARAZIONI, LE NOTIFICHE E LA PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4 BIS)

    NOTE INTRODUTTIVE

    1.

    I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati compresi nel presente allegato si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali di cui all'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

    2.

    I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati definiti nel presente allegato si applicano alle dichiarazioni, alle notifiche e alla prova della posizione doganale di merci unionali presentate utilizzando un procedimento informatico, nonché alle dichiarazioni, alle notifiche e alla prova della posizione doganale di merci unionali su supporto cartaceo.

    3.

    Il titolo I comprende i formati relativi ai dati.

    4.

    Quando le informazioni contenute in una dichiarazione, una notifica o una prova della posizione doganale di merci unionali di cui all'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446 assumono la forma di codici, si deve applicare l'elenco di codici figurante nel titolo II.

    5.

    Il termine “tipo/lunghezza” nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le esigenze in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

    a

    alfabetico

    n

    numerico

    an

    alfanumerico

    Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni.

    I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali.

    Esempi di lunghezze e formati del campo:

    a1

    1 carattere alfabetico, lunghezza fissa

    n2

    2 caratteri numerici, lunghezza fissa

    an3

    3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa

    a..4

    fino a 4 caratteri alfabetici

    n..5

    fino a 5 caratteri numerici

    an..6

    fino a 6 caratteri alfanumerici

    n..7,2

    fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.

    6.

    La cardinalità a livello di intestazione nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere utilizzato a livello di intestazione in una dichiarazione, una notifica o una prova della posizione doganale di merci unionali.

    7.

    La cardinalità a livello di articolo nella tabella di cui al titolo I del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto in relazione all'articolo in questione nella dichiarazione.

    8.

    Gli Stati membri possono utilizzare i codici nazionali per i dati 1/11 Regime aggiuntivo, 2/2 Menzioni speciali, 2/3 Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari, 4/3 Calcolo delle imposte (tipo di imposta), 4/4 Calcolo delle imposte (base imponibile) e 6/17 Codice delle merci (codici aggiuntivi nazionali). Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei codici nazionali utilizzati per questi dati. La Commissione pubblica l'elenco di tali codici.

    TITOLO I

    Formati e cardinalità dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche

    Numero d'ordine del dato

    Denominazione del dato

    Formato del dato

    (Tipo/Lunghezza)

    Elenco dei codici nel titolo II

    (S/N)

    Cardinalità a livello di intestazione

    Cardinalità a livello di articolo

    Note

    1/1

    Tipo di dichiarazione

    a2

    S

    1x

     

     

    1/2

    Tipo di dichiarazione supplementare

    a1

    S

    1x

     

     

    1/6

    Numero di articolo

    n..5

    N

     

    1x

     

    1/8

    Firma/autenticazione

    an..35

    N

    1x

     

     

    1/10

    Regime

    Codice regime richiesto: an2 +

    Codice regime precedente: an2

    S

     

    1x

     

    1/11

    Regime aggiuntivo

    Codici unionali: a1 + an2

    OPPURE

    Codici nazionali: n1 + an2

    S

     

    99x

    I codici unionali sono ulteriormente specificati nel titolo II.

    2/1

    Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

    Tipo di documento precedente: an..3 +

    Riferimento del documento precedente: an..35 +

    Identificatore degli articoli: n..5 +

    Tipo di colli: an..2

    Numero di colli: n..8

    Unità di misura e qualificatore, se del caso: an..4 +

    Quantità: n..16,6

    S

    9,999x

    99x

    Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an..4, ma non sarà mai un formato n..4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali.

    Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n..4.

    2/2

    Menzioni speciali

    Versione codificata

    (Codici unionali): n1 + an4

    OPPURE

    (codici nazionali): a1 + an4

    OPPURE

    Descrizione con testo libero: an..512

    S

    99x

    99x

    I codici unionali sono ulteriormente specificati nel titolo II.

    2/3

    Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

    Tipo di documento (codici unionali): a1 + an3 + (se applicabile)

    Identificativo del documento: an..35

    OPPURE

    Tipo di documento (codici nazionali): n1 + an3 + (se applicabile)

    Identificativo del documento: an..35

    + (se applicabile) Nome dell'autorità di emissione: an..70 +

    Data di validità: n8 (aaaammgg) +

    Unità di misura e qualificatore, se del caso: an..4 +

    Quantità: n..16,6 +

    Codice valuta: a3 +

    Importo: n..16,2

    S

    99x

    99x

    Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an..4, ma non sarà mai un formato n..4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali.

    Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n..4.

    I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.

    2/4

    Numero di riferimento/UCR

    an..35

    N

    1x

    1x

    Questo dato può assumere la forma di codici OMD (ISO 15459) o equivalenti.

    2/5

    LRN

    an..22

    N

    1x

     

     

    2/6

    Dilazione di pagamento

    an..35

    N

    1x

     

     

    2/7

    Identificazione del deposito

    Tipo di deposito: a1 +

    Identificativo del deposito: an..35

    S

    1x

     

     

    3/1

    Esportatore

    Nome: an..70 +

    Via e numero: an..70 +

    Paese: a2 +

    Codice postale: an..9 +

    Città: an..35

    N

    1x

    1x

    Codice paese:

    I codici alfabetici dell'Unione per i paesi e i territori si basano sugli attuali codici ISO alfa 2 (a2) nella misura in cui sono compatibili con le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori (1) per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2). La versione aggiornata della lista dei codici paese è pubblicata regolarmente tramite un regolamento della Commissione.

    In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni su carta, è possibile utilizzare il codice “00200” insieme a un elenco degli esportatori a norma delle note descritte per il dato 3/1 Esportatore al titolo II dell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

    3/2

    N. di identificazione dell'esportatore

    an..17

    N

    1x

    1x

    La struttura del codice EORI è definita nel titolo II.

    La struttura del numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione è definita nel titolo II.

    3/15

    Importatore

    Nome: an..70 +

    Via e numero: an..70 +

    Paese: a2 +

    Codice postale: an..9 +

    Città: an..35

    N

    1x

     

    Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

    3/16

    N. di identificazione dell'importatore

    an..17

    N

    1x

     

    Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

    3/17

    Dichiarante

    Nome: an..70 +

    Via e numero: an..70 +

    Paese: a2 +

    Codice postale: an..9 +

    Città: an..35

    N

    1x

     

    Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

    3/18

    N. di identificazione del dichiarante

    an..17

    N

    1x

     

    Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

    3/19

    Rappresentante

    Nome: an..70 +

    Via e numero: an..70 +

    Paese: a2 +

    Codice postale: an..9 +

    Città: an..35 +

    N

    1x

     

    Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

    3/20

    N. di identificazione del rappresentante

    an..17

    N

    1x

     

    Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

    3/21

    Codice di qualifica del rappresentante

    n1

    S

    1x

     

     

    3/24

    Venditore

    Nome: an..70 +

    Via e numero: an..70 +

    Paese: a2 +

    Codice postale: an..9 +

    Città: an..35 +

    Numero di telefono: an..50

    N

    1x

    1x

    Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

    3/25

    N. di identificazione del venditore

    an..17

    N

    1x

    1x

    Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

    Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

    3/26

    Acquirente

    Nome: an..70 +

    Via e numero: an..70 +

    Paese: a2 +

    Codice postale: an..9 +

    Città: an..35 +

    Numero di telefono: an..50

    N

    1x

    1x

    Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

    3/27

    N. di identificazione dell'acquirente

    an..17

    N

    1x

    1x

    Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

    Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

    3/37

    N. di identificazione del o degli attori supplementari della catena di approvvigionamento

    Codice ruolo: a..3 +

    Identificativo: an..17

    S

    99x

    99x

    I codici ruolo degli attori supplementari della catena di approvvigionamento sono definiti nel titolo II.

    Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

    Il numero di identificazione unico di un paese terzo deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

    3/39

    Numero di identificazione del titolare dell'autorizzazione

    Codice del tipo di autorizzazione: an..4 +

    Identificativo: an..17

    N

    99x

     

    Per il codice del tipo di autorizzazione devono essere utilizzati i codici definiti nell'allegato A per il dato 1/1 Tipo di codice domanda/decisione.

    Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

    3/40

    N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi

    Codice ruolo: an3 +

    Numero di identificazione IVA: an..17

    S

    99x

    99x

    I codici ruolo dei riferimenti fiscali aggiuntivi sono definiti nel titolo II.

    3/41

    N. di identificazione della persona che presenta le merci in dogana in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o di presentazione preventiva di una dichiarazione doganale

    an..17

    N

    1x

     

    Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

    3/45

    N. di identificazione della persona che presta la garanzia

    an..17

    N

    1x

     

    Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

    3/46

    N. di identificazione della persona che paga il dazio doganale

    an..17

    N

    1x

     

    Il codice EORI deve seguire la struttura definita nel titolo II per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

    4/1

    Condizioni di consegna

    Versione codificata: Codice INCOTERM: a3 + UN/LOCODE: an..17

    OPPURE

    Descrizione con testo libero:

    Codice INCOTERM: a3 + codice paese: a2 + nome del luogo: an..35

    S

    1x

     

    I codici e le ripartizioni che descrivono il contratto commerciale sono definiti nel titolo II. Il codice previsto per la descrizione del luogo deve essere conforme alla struttura dell'UN/LOCODE. Se non esiste alcun codice UN/LOCODE per il luogo, utilizzare il codice paese indicato per il dato 3/1 Esportatore seguito dal nome del luogo.

    4/3

    Calcolo delle imposte — Tipo di imposta

    Codici unionali: a1 + n2

    OPPURE

    Codici nazionali: n1 + an2

    S

     

    99x

    I codici unionali sono ulteriormente specificati nel titolo II.

    4/4

    Calcolo delle imposte — Base imponibile

    Unità di misura e qualificatore, se del caso: an..6 +

    Quantità: n..16,6

    OPPURE

    Importo: n..16,2

    N

     

    99x

    Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori sarà an.. 6, ma non sarà mai un formato n.. 6, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali.

    Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato sarà n..6.

    4/5

    Calcolo delle imposte — Aliquota d'imposta

    n..17,3

    N

     

    99x

     

    4/6

    Calcolo delle imposte — Importo della tassa da versare

    n..16,2

    N

     

    99x

     

    4/7

    Calcolo delle imposte - Totale

    n..16,2

    N

     

    1x

     

    4/8

    Calcolo delle imposte — Metodo di pagamento

    a1

    S

     

    99x

     

    4/9

    Aggiunte e detrazioni

    Codice: a2 +

    Importo: n..16,2

    S

    99x

    99x

     

    4/10

    Valuta della fattura

    a3

    N

    1x

     

    I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.

    4/11

    Importo totale fatturato

    n..16,2

    N

    1x

     

     

    4/12

    Unità monetaria interna

    a3

    N

    1x

     

    I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.

    4/13

    Indicatori di valutazione

    an4

    S

     

    1x

     

    4/14

    Prezzo/importo dell'articolo

    n..16,2

    N

     

    1x

     

    4/15

    Tasso di cambio

    n..12,5

    N

    1x

     

     

    4/16

    Metodo di valutazione

    n1

    S

     

    1x

     

    4/17

    Preferenza

    n3 (n1+n2)

    S

     

    1x

    La Commissione pubblicherà periodicamente l'elenco delle possibili combinazioni dei codici, accompagnato da esempi e note.

    4/18

    Valore

    Codice valuta: a3 +

    Valore: n..16,2

    N

     

    1x

    I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.

    4/19

    Spese di trasporto a destinazione finale

    Codice valuta: a3 +

    Importo: n..16,2

    N

    1x

     

    I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.

    5/8

    Codice del paese di destinazione

    a2

    N

    1x

    1x

    Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

    Nel contesto delle operazioni di transito si deve utilizzare il codice paese ISO 3166 alfa-2.

    5/9

    Codice della regione di destinazione

    an..9

    N

    1x

    1x

    I codici sono definiti dallo Stato membro interessato.

    5/14

    Codice paese di spedizione/esportazione

    a2

    N

    1x

    1x

    Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

    5/15

    Codice del paese di origine

    a2

    N

     

    1x

    Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

    5/16

    Codice del paese di origine preferenziale

    an..4

    N

     

    1x

    Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

    Se la prova dell'origine si riferisce a un gruppo di paesi, utilizzare i codici di identificazione numerici specificati nella tariffa integrata istituita in conformità all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.

    5/23

    Ubicazione delle merci

    Paese: a2 +

    Tipo di ubicazione: a1 +

    Qualificatore dell'identificazione: a1 +

    In forma codificata:

    Identificazione dell'ubicazione: an..35 +

    Identificativo supplementare: n..3

    OPPURE

    Descrizione con testo libero

    Via e numero: an..70 +

    Codice postale: an..9 +

    Città: an..35

    S

    1x

     

    La struttura del codice è definita nel titolo II.

    5/26

    Ufficio doganale di presentazione

    an8

    N

    1x

     

    L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).

    5/27

    Ufficio doganale di controllo

    an8

    N

    1x

     

    L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).

    5/31

    Data di accettazione

    n8 (aaaammgg)

    N

    1x

    1x

     

    6/1

    Massa netta (kg)

    n..16,6

    N

     

    1x

     

    6/2

    Unità supplementari

    n..16,6

    N

     

    1x

     

    6/5

    Massa lorda (kg)

    n..16,6

    N

    1x

    1x

     

    6/8

    Descrizione delle merci

    an..512

    N

     

    1x

     

    6/9

    Tipo di colli

    an..2

    N

     

    99x

    L'elenco dei codici corrisponde alla versione più recente della raccomandazione UNECE 21.

    6/10

    Numero di colli

    n..8

    N

     

    99x

     

    6/11

    Marchi di spedizione

    an..512

    N

     

    99x

     

    6/13

    Codice CUS

    an8

    N

     

    1x

    Codice assegnato nell'ambito dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS).

    6/14

    Codice della merce - codice della nomenclatura combinata

    an..8

    N

     

    1x

     

    6/15

    Codice della merce - codice TARIC

    an2

    N

     

    1x

    Da completare conformemente al codice TARIC (due caratteri relativi all'applicazione di misure unionali specifiche per l'espletamento delle formalità a destinazione).

    6/16

    Codice della merce - codice/i aggiuntivo/i TARIC

    an4

    N

     

    99x

    Da completare conformemente ai codici TARIC (codici aggiuntivi).

    6/17

    Codice merci — Codice o codici aggiuntivi nazionali

    an..4

    N

     

    99x

    Codici che devono essere adottati dagli Stati membri interessati.

    6/18

    Totale dei colli

    n..8

    N

    1x

     

     

    6/19

    Tipo di merci

    an..3

    N

     

    1x

    Si deve utilizzare l'elenco di codici 136 UPU.

    7/2

    Container

    n1

    S

    1x

     

     

    7/4

    Modo di trasporto fino alla frontiera

    n1

    S

    1x

     

     

    7/5

    Modo di trasporto interno

    n1

    N

    1x

     

    Devono essere utilizzati i codici previsti nel titolo II per il dato 7/4 Modo di trasporto fino alla frontiera.

    7/9

    Identità del mezzo di trasporto all'arrivo

    Tipo di identificazione: n2 +

    Numero di identificazione: an..35

    N

    1x

     

    Per questo tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici definiti al titolo II per il dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza.

    7/10

    Numero di identificazione del container

    an..17

    N

    9,999x

    9,999x

     

    7/15

    Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

    a2

    N

    1x

    1x

    Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

    8/1

    Numero d'ordine del contingente

    an6

    N

     

    1x

     

    8/2

    Tipo di garanzia

    Tipo di garanzia: an 1

    S

    9x

     

     

    8/3

    Riferimento della garanzia

    GRN: an..24 +

    Codice di accesso: an..4 +

    Codice valuta: a3 +

    Importo dei dazi all'importazione o all'esportazione e, qualora si applichi l'articolo 89, paragrafo 2, primo comma, del codice, altri oneri: n..16,2 +

    Ufficio doganale di garanzia: an8

    OPPURE

    Altro riferimento della garanzia: an..35+

    Codice di accesso: an..4 +

    Codice valuta: a3 +

    Importo dei dazi all'importazione o all'esportazione e, qualora si applichi l'articolo 89, paragrafo 2, primo comma, del codice, altri oneri: n..16,2 +

    Ufficio doganale di garanzia: an8

    N

    99x

     

    I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta.

    L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).

    8/5

    Natura dell'operazione

    n..2

    N

    1x

    1x

    Devono essere utilizzati i codici di una cifra elencati nella colonna A della tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 113/2010 (2) della Commissione (2). Se si utilizzano dichiarazioni doganali su supporto cartaceo, tale cifra deve essere inserita nella parte sinistra della casella n. 24.

    Gli Stati membri possono eventualmente prevedere una seconda cifra tratta dalla colonna B della stessa tabella. Se si utilizzano dichiarazioni in dogana su supporto cartaceo, la seconda cifra deve essere inserita nella parte destra della casella n. 24.

    8/6

    Valore statistico

    n..16,2

    N

     

    1x

     

    TITOLO II

    Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche

    CODICI

    1.   INTRODUZIONE

    Il presente titolo contiene i codici da utilizzare nelle dichiarazioni e notifiche standard in formato elettronico e su supporto cartaceo.

    2.   CODICI

    1/1.   Tipo di dichiarazione

    IM

    :

    Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

    Per il vincolo di merci a uno dei regimi doganali di cui alle colonne da H1 a H4, H6 e I1 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell'allegato D, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

    Per il vincolo di merci non unionali ad un regime doganale nel quadro di uno scambio tra Stati membri.

    CO

    :

    Merci unionali soggette a misure particolari durante il periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri.

    Merci unionali nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3) o della direttiva 2008/118/CE (4) e parti di tale territorio cui dette disposizioni non si applicano, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio in cui le predette disposizioni non si applicano secondo quanto indicato alla colonna H5 della tabella relativa ai requisiti in materia di dati contenuta nell'allegato D, titolo I, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

    1/2.   Tipo di dichiarazione supplementare

    A

    per una dichiarazione doganale normale (ai sensi dell'articolo 162 del codice)

    B

    per una dichiarazione semplificata su base occasionale (articolo 166, paragrafo 1, del codice)

    C

    per una dichiarazione doganale semplificata con utilizzo regolare (ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 2, del codice)

    D

    per la presentazione di una dichiarazione doganale normale (del tipo classificabile come A) conformemente all'articolo 171 del codice

    E

    per la presentazione di una dichiarazione semplificata (del tipo classificabile come B) conformemente all'articolo 171 del codice

    F

    per la presentazione di una dichiarazione semplificata (del tipo classificabile come C) conformemente all'articolo 171 del codice

    R

    Presentazione a posteriori di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione a norma dell'articolo 249 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e dell'articolo 337 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447)

    X

    per una dichiarazione complementare relativa alle dichiarazioni semplificate codificate come B ed E

    S

    per una dichiarazione complementare relativa alle dichiarazioni semplificate codificate come C ed F

    Z

    per una dichiarazione complementare nell'ambito della procedura di cui all'articolo 182 del codice.

    1/10.   Regime

    I codici da inserire in questa suddivisione sono codici di quattro cifre, composti da un elemento a due cifre che rappresenta il regime richiesto, seguito da un secondo elemento a due cifre che rappresenta il regime precedente. L'elenco degli elementi a due cifre è riportato di seguito.

    Per regime precedente s'intende il regime al quale le merci erano vincolate prima di essere assoggettate al regime richiesto.

    Si precisa che se il regime precedente è un regime di deposito doganale o di ammissione temporanea o se le merci provengono da una zona franca, il codice relativo a tale regime può essere utilizzato soltanto se le merci non sono state vincolate ad un regime di perfezionamento attivo o passivo o di uso finale.

    Analogamente, se merci esportate temporaneamente in precedenza sono reimportate e immesse in libera pratica dopo essere state vincolate al regime di deposito doganale, ammissione temporanea o in zona franca, questa operazione è considerata come semplice reimportazione dopo un'esportazione temporanea.

    Ad esempio: immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci esportate nel quadro del regime di perfezionamento passivo e vincolate, all'atto della reimportazione, al regime di deposito doganale = 6121 (e non 6171). (Prima operazione: esportazione temporanea nel quadro del perfezionamento passivo = 2100; seconda operazione: magazzinaggio in un deposito doganale = 7121; terza operazione: immissione in consumo + immissione in libera pratica = 6121).

    I codici dell'elenco seguente contrassegnati con la lettera (a) non possono essere utilizzati come primo elemento del codice regime, ma servono solo ad indicare il regime precedente.

    Ad esempio: 4054 = immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo in un altro Stato membro.

    Elenco dei regimi a fini di codificazione

    Questi elementi di base devono essere combinati a due a due per costituire un codice di quattro cifre.

    00

    Indica che non esiste un regime precedente (a).

    01

    Immissione in libera pratica di merci con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della direttiva 2008/118/CE e parti di tale territorio nelle quali non si applicano le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non si applicano.

    Esempio

    :

    Merci non unionali provenienti da un paese terzo sono immesse in libera pratica in Germania e proseguono a destinazione delle Isole Canarie.

    07

    Immissione in libera pratica di merci simultaneamente vincolate a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui né l'IVA né, se del caso, le accise sono state versate.

    Spiegazione

    :

    Questo codice deve essere utilizzato nel caso in cui le merci sono immesse in libera pratica, ma l'IVA e le accise non sono state pagate.

    Esempi

    :

    Zucchero greggio importato è immesso in libera pratica, ma l'IVA corrispondente non è stata versata. Durante la permanenza delle merci in un deposito o in un locale autorizzato diverso da un deposito doganale, il pagamento dell'IVA viene sospeso.

    Oli minerali importati sono immessi in libera pratica e l'IVA non è stata versata. Durante la permanenza delle merci in un deposito fiscale, il pagamento dell'IVA e delle accise viene sospeso.

    40

    Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci.

    Immissione in consumo di merci nel quadro degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha creato un'unione doganale.

    Immissione in consumo di merci nel quadro degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice.

    Esempi:

    Merci provenienti dal Giappone con pagamento di dazi doganali, IVA e, se del caso, accise

    Merci provenienti da Andorra e immesse in consumo in Germania

    Merci provenienti dalla Martinica e immesse in consumo in Belgio.

    42

    Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa.

    Immissione in consumo di merci unionali nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale dell'Unione nelle quali non sono applicabili le disposizioni della direttiva 2006/112/CE e della direttiva 2008/118/CE e parti di tale territorio nelle quali si applicano le medesime disposizioni, con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa.

    Spiegazione

    :

    L'esenzione dal pagamento dell'IVA ed, eventualmente, la sospensione d'accisa sono concesse in quanto l'importazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intraunionale delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l'IVA e, ove applicabile, l'accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questa procedura, le persone devono soddisfare le altre condizioni elencate all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, le condizioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE. Le informazioni richieste all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE devono essere inserite nel dato 3/40 N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi.

    Esempi

    :

    Merci non unionali sono immesse in libera pratica in uno Stato membro con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. Le formalità dell'IVA sono espletate da un agente doganale che è un rappresentante fiscale utilizzando il sistema dell'IVA intraunionale.

    Merci non unionali soggette ad accisa importate da un paese terzo che sono immesse in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa dal luogo di importazione, avviato da uno speditore registrato in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

    43

    Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci nel quadro dell'applicazione, nel periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri, di misure particolari connesse alla riscossione di un importo.

    Esempio

    :

    Immissione in libera pratica di prodotti agricoli nel quadro dell'applicazione, per un periodo transitorio specifico successivo all'adesione di nuovi Stati membri, di uno speciale regime doganale o di misure particolari istituite tra i nuovi Stati membri e il resto dell'Unione.

    44

    Uso finale

    Immissione in consumo e immissione in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazio ridotto a causa del loro uso specifico.

    Esempio

    :

    Immissione in libera pratica di motori non unionali destinati ad essere integrati in un aeromobile civile costruito nell'Unione europea.

    Merci non unionali destinate ad essere integrate in talune categorie di navi o nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento.

    45

    Immissione in libera pratica e parziale immissione in consumo di merci per IVA o accise e vincolo ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale

    Spiegazione

    :

    Questo codice deve essere utilizzato per le merci che sono soggette all'IVA e alle accise e nel caso in cui solo una di queste categorie di imposte è versata quando le merci sono immesse in libera pratica.

    Esempi

    :

    Sigarette non unionali sono immesse in libera pratica e l'IVA è stata versata. Durante la permanenza nel deposito fiscale il pagamento delle accise è sospeso.

    Prodotti sottoposti ad accisa importati da un paese terzo o da un territorio terzo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE sono immessi in libera pratica. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa avviato da uno speditore registrato dal luogo di importazione, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE, a un deposito fiscale nello stesso Stato membro.

    46

    Importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti nel quadro del regime di perfezionamento passivo prima dell'esportazione delle merci che sostituiscono.

    Spiegazione

    :

    Importazione anticipata a norma dell'articolo 223, paragrafo 2, lettera d), del codice.

    Esempio

    :

    Importazione di tavoli fabbricati con legno non unionale prima che il legno unionale sia vincolato al regime di perfezionamento passivo.

    48

    Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di prodotti di sostituzione nel quadro del regime di perfezionamento passivo prima dell'esportazione delle merci difettose.

    Spiegazione

    :

    Sistema degli scambi standard (IM-EX), importazione anticipata a norma dell'articolo 262, paragrafo 1, del codice.

    51

    Vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo

    Spiegazione

    :

    perfezionamento attivo in conformità all'articolo 256 del codice.

    53

    Vincolo di merci al regime dell'ammissione temporanea.

    Spiegazione

    :

    Vincolo di merci non unionali destinate alla riesportazione al regime di ammissione temporanea.

    Può essere utilizzato nel territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione, conformemente all'articolo 250 del codice.

    Esempio

    :

    Ammissione temporanea, ad esempio per un'esposizione.

    54

    Perfezionamento attivo in un altro Stato membro (senza che le merci vi siano immesse in libera pratica) (a).

    Spiegazione

    :

    Questo codice serve a registrare l'operazione nelle statistiche sugli scambi intraunionali.

    Esempio

    :

    Merci non unionali sono vincolate al regime di perfezionamento attivo in Belgio (5100). Dopo essere state soggette al trattamento di perfezionamento attivo, esse vengono inviate in Germania per esservi immesse in libera pratica (4054) o per essere sottoposte ad un perfezionamento complementare (5154).

    61

    Reimportazione con contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci.

    Spiegazione

    :

    Merci reimportate da un paese terzo con versamento dei dazi doganali e dell'IVA.

    63

    Reimportazione con contemporanea immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d'accisa.

    Spiegazione

    :

    L'esenzione dal pagamento dell'IVA ed, eventualmente, la sospensione d'accisa sono concesse in quanto la reimportazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intraunionale delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l'IVA e, ove applicabile, l'accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questa procedura, le persone devono soddisfare le altre condizioni elencate all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, le condizioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE. Le informazioni richieste all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE devono essere inserite nel dato 3/40 N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi.

    Esempi

    :

    Reimportazione dopo perfezionamento passivo o esportazione temporanea, con l'eventuale debito IVA imputato a un rappresentante fiscale.

    Prodotti sottoposti ad accisa reimportati previo perfezionamento passivo e immessi in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa dal luogo di reimportazione, avviato da uno speditore registrato in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

    68

    Reimportazione con contemporanee immissione in consumo parziale e immissione in libera pratica e vincolo ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

    Spiegazione

    :

    Questo codice deve essere utilizzato per le merci che sono soggette all'IVA e alle accise e nel caso in cui solo una di tali categorie di imposte è versata quando le merci sono immesse in libera pratica.

    Esempio

    :

    Bevande alcoliche trasformate reimportate e collocate in un deposito fiscale.

    71

    Vincolo delle merci al regime di deposito doganale

    76

    Vincolo di merci unionali al regime di deposito doganale in conformità all'articolo 237, paragrafo 2, del codice.

    Esempio

    :

    Carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione (articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7)).

    A seguito dell'immissione in libera pratica, domanda di rimborso o sgravio del dazio all'importazione per le merci difettose o non conformi alle clausole del contratto (articolo 118 del codice).

    In conformità all'articolo 118, paragrafo 4, del codice, ai fini della concessione del rimborso o dello sgravio le merci in questione possono essere vincolate al regime di deposito doganale invece di dover essere portate fuori dal territorio doganale dell'Unione.

    77

    Produzione di merci unionali sotto la vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale (ai sensi dell'articolo 5, punti 27 e 3, del codice) prima dell'esportazione e pagamento delle restituzioni all'esportazione.

    Esempio

    :

    Conserve di carni bovine prodotte sotto la vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale prima dell'esportazione (articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12)).

    78

    Vincolo di merci al regime di zona franca a)

    95

    Vincolo di merci unionali a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui né l'IVA né, se del caso, le accise sono state versate.

    Spiegazione

    :

    Questo codice deve essere usato nel contesto degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice, nonché degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha costituito un'unione doganale e nel caso in cui né l'IVA né le accise sono state versate.

    Esempio

    :

    Sigarette provenienti dalle Isole Canarie sono introdotte in Belgio ed immagazzinate in un deposito fiscale; il pagamento dell'IVA e delle accise viene sospeso.

    96

    Vincolo di merci unionali a un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale nel caso in cui l'IVA o, se del caso, le accise sono state versate e il pagamento dell'altra imposta è stato sospeso.

    Spiegazione

    :

    Questo codice deve essere usato nel contesto degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del codice, nonché degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha costituito un'unione doganale e nel caso in cui l'IVA o le accise sono state versate e il pagamento dell'altra imposta è stato sospeso.

    Esempio

    :

    Sigarette provenienti dalle Isole Canarie sono introdotte in Francia ed immagazzinate in un deposito fiscale; l'IVA è stata versata e il pagamento delle accise è sospeso.

    Codici dei regimi utilizzati nel contesto delle dichiarazioni doganali

    Colonne (intestazione della tabella nell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446)

    Dichiarazioni

    Codici dei regimi a livello di Unione, se del caso

    H1

    Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale - uso specifico - dichiarazione per uso finale

    01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68

    H2

    Regime speciale - deposito - dichiarazione di deposito doganale

    71

    H3

    Regime speciale - uso specifico - dichiarazione di ammissione temporanea

    53

    H4

    Regime speciale - trasformazione - dichiarazione di perfezionamento attivo

    51

    H5

    Dichiarazione di introduzione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali

    40, 42, 61, 63, 95, 96

    H6

    Dichiarazione doganale nel traffico postale per l'immissione in libera pratica

    01, 07, 40

    I1

    Dichiarazione semplificata di importazione

    01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68

    1/11.   Regime aggiuntivo

    Se questo dato è utilizzato per indicare un regime unionale, il primo carattere del codice identifica una categoria di misure come indicato di seguito:

    Perfezionamento attivo

    Axx

    Perfezionamento passivo

    Bxx

    Franchigie

    Cxx

    Ammissione temporanea

    Dxx

    Prodotti agricoli

    Exx

    Altro

    Fxx


    Perfezionamento attivo (Articolo 256 del codice)

    Codice

    Descrizione

     

    Importazione

    A04

    Merci vincolate a un regime di perfezionamento attivo (solo IVA)

    A10

    Distruzione di merci in regime di perfezionamento attivo


    Perfezionamento passivo (articolo 259 del codice)

    Codice

    Descrizione

     

    Importazione

    B02

    Prodotti trasformati rispediti dopo riparazione sotto garanzia a norma dell'articolo 260 del codice (riparazione gratuita di merci)

    B03

    Prodotti trasformati rispediti dopo sostituzione sotto garanzia a norma dell'articolo 261 del codice (sistema degli scambi standard)

    B06

    Prodotti trasformati rispediti - solo IVA


    Franchigie dai dazi doganali (Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio)  (*1)

    Codice

    Descrizione

    N. dell'articolo

    C01

    Beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nel territorio doganale dell'Unione

    3

    C02

    Corredi e oggetti mobili importati in occasione di un matrimonio

    12, paragrafo 1

    C03

    Regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio

    12, paragrafo 2

    C04

    Beni personali acquisiti per successione legale o per successione testamentaria da una persona fisica avente la residenza normale nel territorio doganale dell'Unione

    17

    C06

    Corredi, necessario per gli studi e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti

    21

    C07

    Spedizioni di valore trascurabile

    23

    C08

    Spedizioni inviate da un privato a un altro privato

    25

    C09

    Beni d'investimento e altri beni strumentali importati in occasione di un trasferimento di attività da un paese terzo nell'Unione

    28

    C10

    Beni d'investimento e altri beni strumentali appartenenti a persone che esercitano una libera professione e a persone giuridiche che esercitano un'attività senza scopo di lucro

    34

    C11

    Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1186/2009

    42

    C12

    Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1186/2009

    43

    C13

    Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale; strumenti e apparecchi scientifici, importati esclusivamente per scopi non commerciali (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

    44-45

    C14

    Attrezzature importate per scopi non commerciali, da o per conto di un istituto o un organismo di ricerca scientifica la cui sede si trova all'esterno dell'Unione

    51

    C15

    Animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca

    53

    C16

    Sostanze terapeutiche di origine umana e reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni e tessutali

    54

    C17

    Strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici

    57

    C18

    Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali

    59

    C19

    Medicinali e prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali

    60

    C20

    Merci inviate a enti caritativi o filantropici - merci di prima necessità importate da enti statali o da altri enti riconosciuti

    61, paragrafo 1 a)

    C21

    Oggetti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti

    66

    C22

    Oggetti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti, se importati dagli stessi non vedenti per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili).

    67, paragrafo 1 a) e paragrafo 2

    C23

    Oggetti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1186/2009 destinati ai non vedenti, importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

    67, paragrafo 1 b) e paragrafo 2

    C24

    Oggetti destinati ad altre persone disabili (non a persone non vedenti), importati dalle stesse persone disabili per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

    68, paragrafo 1 a) e paragrafo 2

    C25

    Oggetti destinati ad altre persone disabili (non a persone non vedenti), importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

    68, paragrafo 1 b) e paragrafo 2

    C26

    Merci importate e destinate alle vittime di calamità

    74

    C27

    Decorazioni concesse da governi di paesi terzi a persone aventi la residenza normale nel territorio doganale dell'Unione

    81, lett. a)

    C28

    Oggetti importati nel territorio doganale dell'Unione da persone che hanno effettuato una visita ufficiale in un paese terzo e in tale occasione li hanno ricevuti in regalo dalle autorità ospiti

    82, lett. a)

    C29

    Merci destinate all'uso di sovrani e di capi di Stato

    85

    C30

    Campioni di merci di valore trascurabile importati a fini di prospezione commerciale

    86

    C31

    Stampati a carattere pubblicitario

    87

    C32

    Piccoli campioni rappresentativi di merci fabbricate fuori del territorio doganale dell'Unione, destinati a un'esposizione o a una manifestazione simile

    90, lett. a)

    C33

    Merci importate per esami, analisi o prove

    95

    C34

    Spedizioni agli enti competenti in materia di protezione dei diritti d'autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale

    102

    C35

    Documentazione a carattere turistico

    103

    C36

    Documentazione di varia natura

    104

    C37

    Materiali accessori per lo stivamento e la protezione delle merci durante il loro trasporto

    105

    C38

    Lettiere, foraggi e alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto

    106

    C39

    Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore e nei contenitori per usi speciali

    107

    C40

    Materiali destinati alla costruzione, manutenzione o decorazione di monumenti commemorativi o di cimiteri di vittime di guerra

    112

    C41

    Bare, urne funerarie e oggetti di ornamento funebre

    113

    C42

    Beni personali dichiarati per la libera pratica prima che l'interessato abbia stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale dell'Unione (esenzione dai dazi soggetta a impegno)

    9, paragrafo 1

    C43

    Beni personali dichiarati per l'immissione in pratica da persone fisiche che hanno intenzione di stabilire la loro residenza normale nel territorio doganale dell'Unione (ammissione in franchigia soggetta a impegno)

    10

    C44

    Beni personali acquisiti per successione testamentaria da persone giuridiche svolgenti attività non lucrativa, stabilite nel territorio doganale dell'Unione

    20

    C45

    Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, dell'apicoltura, dell'orticoltura o della silvicoltura provenienti da fondi situati in un paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale dell'Unione

    35

    C46

    Prodotti della pesca o della piscicoltura praticate da pescatori unionali nei laghi e corsi d'acqua limitrofi a uno Stato membro e a un paese terzo, nonché prodotti della caccia praticata su tali laghi e corsi d'acqua da cacciatori unionali.

    38

    C47

    Sementi, concimi e prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali, destinati alla lavorazione di fondi situati nel territorio doganale dell'Unione in prossimità immediata di un paese terzo

    39

    C48

    Merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori ed esenti da IVA

    41

    C49

    Merci inviate a enti caritativi o filantropici - merci di qualsiasi natura inviate a titolo gratuito per la raccolta di fondi nel corso di manifestazioni occasionali di beneficenza a favore di persone bisognose

    61, paragrafo 1, lett. b)

    C50

    Merci inviate a enti caritativi o filantropici - beni strumentali e materiale d'ufficio inviati a titolo gratuito

    61, paragrafo 1, lettera c)

    C51

    Coppe, medaglie e oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, concessi in un paese terzo a persone aventi la residenza normale nel territorio doganale dell'Unione

    81, lett. b)

    C52

    Coppe, medaglie e oggetti simili, aventi essenzialmente carattere simbolico, che sono offerti gratuitamente da autorità o persone stabilite in un paese terzo per essere conferiti nel territorio doganale dell'Unione

    81, lett. c)

    C53

    Premi, trofei e ricordi aventi carattere simbolico e di valore limitato che sono destinati ad essere distribuiti gratuitamente a persone aventi la loro residenza normale in un paese terzo in occasione di riunioni di affari o di manifestazioni simili di carattere internazionale

    81, lettera d)

    C54

    Oggetti importati nel territorio doganale dell'Unione da persone che effettuano una visita ufficiale nel territorio doganale dell'Unione e in tale occasione intendono offrirli alle autorità ospiti

    82, lett. b)

    C55

    Oggetti offerti in regalo, in segno di amicizia o benevolenza, da un'autorità ufficiale, da un ente pubblico o da un gruppo, situato in un paese terzo, che svolga attività di pubblico interesse, a un'autorità ufficiale, o a un ente pubblico o a un gruppo, situato nel territorio doganale dell'Unione, che svolga attività di pubblico interesse e sia autorizzato dalle autorità competenti a ricevere tali oggetti in franchigia

    82, lett. c)

    C56

    Oggetti di carattere pubblicitario privi di proprio valore commerciale che sono inviati a titolo gratuito dai fornitori alla loro clientela e che, al di fuori della loro funzione pubblicitaria, non possono essere utilizzati per alcun altro fine

    89

    C57

    Merci importate unicamente per la loro dimostrazione o la dimostrazione di macchine o apparecchi fabbricati fuori del territorio doganale dell'Unione e presentate a un'esposizione o a una manifestazione simile

    90, paragrafo 1, lett. b)

    C58

    Materiali diversi di scarso valore come colori, vernici, carta da parati ecc., che sono utilizzati per la costruzione, la sistemazione e la decorazione di padiglioni provvisori tenuti dai rappresentanti di paesi terzi in un'esposizione o manifestazione consimile e che si distruggono a seguito della loro stessa utilizzazione

    90, paragrafo 1, lettera c)

    C59

    Stampati, cataloghi, prospetti, listini dei prezzi, manifesti pubblicitari, calendari illustrati o non illustrati, fotografie prive di cornice e altri oggetti forniti gratuitamente per essere utilizzati a fini pubblicitari per merci fabbricate fuori del territorio doganale dell'Unione e presentate in un'esposizione o manifestazione simile

    90, paragrafo 1, lettera d)

    C60

    Corredi e oggetti mobili importati in occasione di un matrimonio dichiarati per l'immissione in libera pratica non anteriormente a due mesi prima delle nozze (esenzione dai dazi subordinata alla presentazione di una congrua garanzia)

    12, paragrafo 1, 15, paragrafo 1 a)

    C61

    Regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio dichiarati per l'immissione in libera pratica non anteriormente a due mesi prima delle nozze (esenzione dai dazi subordinata alla presentazione di una congrua garanzia)

    12, paragrafo 2, 15, paragrafo 1 a)


    Ammissione temporanea

    Codice

    Descrizione

    N. dell'articolo

    D01

    Palette (compresi parti di ricambio, accessori e attrezzature connessi)

    208 e 209

    D02

    Container (compresi parti di ricambio, accessori e attrezzature connessi)

    210 e 211

    D03

    Mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e per vie navigabili interne

    212

    D04

    Effetti personali dei viaggiatori e merci da utilizzare nel quadro di un'attività sportiva

    219

    D05

    Materiale destinato al conforto dei marittimi

    220

    D06

    Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi

    221

    D07

    Materiale medico-chirurgico e di laboratorio

    222

    D08

    Animali (di età minima di dodici mesi)

    223

    D09

    Merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera

    224

    D10

    Supporti del suono, di immagini o d'informazione

    225

    D11

    Materiale promozionale

    225

    D12

    Materiali professionali

    226

    D13

    Materiali pedagogici e scientifici

    227

    D14

    Imballaggi, pieni

    228

    D15

    Imballaggi, vuoti

    228

    D16

    Stampi, matrici, cliché, disegni e progetti, strumenti di misurazione, di controllo e di verifica e altri oggetti analoghi

    229

    D17

    Utensili e strumenti speciali

    230

    D18

    Merci da sottoporre a prove, esperimenti o dimostrazioni

    231, lett. a)

    D19

    Merci soggette a riserva di prove soddisfacenti nel quadro di un contratto di vendita

    231, lett. b)

    D20

    Merci da impiegare per prove, esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro (sei mesi)

    231, lett. c)

    D21

    Campioni

    232

    D22

    Mezzi di produzione sostitutivi (sei mesi)

    233

    D23

    Merci destinate a manifestazioni o merci per vendita

    234, paragrafo 1

    D24

    Spedizioni in visione (sei mesi)

    234, paragrafo 2

    D25

    Oggetti d'arte o da collezione e oggetti di antiquariato

    234, paragrafo 3, lett. a)

    D26

    Merci che non sono state prodotte di recente, importate per essere vendute all'asta

    234, paragrafo 3, lett. b)

    D27

    Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature

    235

    D28

    Merci importate in situazioni particolari senza incidenza sul piano economico

    236, lett. b)

    D29

    Merci importate per un periodo non superiore ai tre mesi

    236, lett. a)

    D30

    Mezzi di trasporto per persone stabilite al di fuori del territorio doganale dell'Unione o per persone che preparano il trasferimento della propria residenza normale al di fuori di tale territorio

    216

    D51

    Ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione

    206


    Prodotti agricoli

    Codice

    Descrizione

    Importazione

     

    E01

    Uso del prezzo unitario per la determinazione del valore in dogana di determinate merci deperibili (articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice e articolo 142, paragrafo 6)

    E02

    Valori forfettari all'importazione (ad esempio: regolamento (UE) n. 543/2011) (*2)  (*3)


    Altro

    Codice

    Descrizione

     

    Importazione

    F01

    Esenzione dai dazi all'importazione per merci in reintroduzione (articolo 203 del codice)

    F02

    Esenzione dai dazi all'importazione per le merci in reintroduzione (circostanze speciali di cui all'articolo 159 del regolamento delegato (UE) 2015/2446: merci agricole)

    F03

    Esenzione dai dazi all'importazione per le merci in reintroduzione (circostanze speciali di cui all'articolo 158, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446: merci riparate o riattate)

    F04

    Prodotti trasformati che ritornano nell'Unione europea dopo essere stati precedentemente riesportati in regime di perfezionamento attivo (articolo 205, paragrafo 1, del codice)

    F05

    Esenzione dai dazi all'importazione e dall'IVA e/o dalle accise per le merci in reintroduzione (articolo 203 del codice e articolo 143, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE)

    F06

    Movimento di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa dal luogo di importazione in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE

    F07

    Prodotti trasformati che ritornano nell'Unione europea dopo essere stati precedentemente riesportati in regime di perfezionamento attivo nei casi in cui il dazio all'importazione è determinato in conformità all'articolo 86, paragrafo 3, del codice (articolo 205, paragrafo 2, del codice)

    F15

    Merci introdotte nel contesto degli scambi con territori fiscali speciali (articolo 1, paragrafo 3, del codice)

    F16

    Merci introdotte nel contesto degli scambi tra l'Unione e i paesi con cui essa ha costituito un'unione doganale

    F21

    Esenzione dai dazi all'importazione di prodotti della pesca marittima e di altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione unicamente da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato

    F22

    Esenzione dai dazi all'importazione di prodotti ottenuti da prodotti della pesca e da altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione a bordo di navi officina immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato

    F44

    Immissione in libera pratica di prodotti trasformati quando è d'applicazione l'articolo 86, paragrafo 3, del codice

    F45

    Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (direttiva 2009/132/CE del Consiglio) (*4)

    F46

    Uso della classificazione tariffaria iniziale delle merci nelle situazioni di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del codice

    F47

    Semplificazione della compilazione delle dichiarazioni doganali relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse di cui all'articolo 177 del codice

    F48

    Importazione nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE

    F49

    Importazione nell'ambito del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione di cui al titolo XII, capo 7, della direttiva 2006/112/CE

    2/1.   Dichiarazione semplificata/Documento precedente

    Questo dato è costituito da codici alfanumerici.

    Ciascun codice si compone di tre elementi. Il primo elemento (an..3), rappresentato da una combinazione di cifre e/o lettere, indica la natura del documento. Il secondo elemento (an..35) rappresenta i dati del documento indispensabili per identificarlo, ovvero il suo numero di identificazione o altro riferimento riconoscibile. Il terzo elemento (an.. 5) è utilizzato per individuare a quale elemento del documento precedente è fatto riferimento.

    Se è presentata una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, i tre elementi sono separati da un trattino (–).

    1.   Il primo elemento (an..3)

    Scegliere l'abbreviazione del documento dall'elenco delle abbreviazioni dei documenti esposto di seguito.

    Elenco delle abbreviazioni dei documenti

    (Codici numerici estratti dai repertori UN per l'interscambio elettronico di dati per l'amministrazione, il commercio ed il trasporto, 2014b: Elenco di codici per il dato 1001, nome del documento/messaggio in codice).

    Elenco dei container

    235

    Bolle di consegna

    270

    Distinta del carico

    271

    Fattura proforma

    325

    Dichiarazione di custodia temporanea

    337

    Dichiarazione sommaria di entrata

    355

    Fattura commerciale

    380

    Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere (house)

    703

    Polizza di carico principale (master)

    704

    Polizza di carico

    705

    Polizza di carico emessa da uno spedizioniere (house)

    714

    Lettera di vettura ferroviaria

    720

    Lettera di vettura stradale

    730

    Lettera di vettura aerea

    740

    Lettera di vettura aerea principale (master)

    741

    Bollettino di spedizione (pacchi postali)

    750

    Documenti di trasporto multimodale/combinato

    760

    Manifesto di carico

    785

    Bordereau

    787

    Dichiarazione di transito comune/unionale - Spedizioni miste (T)

    820

    Dichiarazione di transito comune/unionale esterno (T1)

    821

    Dichiarazione di transito comune/unionale interno (T2)

    822

    Documento di controllo T5

    823

    Prova della posizione doganale di merci unionali T2L

    825

    Carnet TIR

    952

    Carnet ATA

    955

    Riferimento/Data di iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante

    CLE

    Bollettino d'informazione INF3

    IF3

    Manifesto di carico - procedura semplificata

    MNS

    Dichiarazione/Notifica MRN

    MRN

    Dichiarazione di transito unionale interno - articolo 227 del codice

    T2F

    Prova della posizione doganale di merci unionali T2LF

    T2G

    Prova T2M

    T2M

    Dichiarazione semplificata

    SDE

    Altro

    ZZZ

    Il codice “CLE” incluso in questo elenco corrisponde a “data e riferimento dell'iscrizione nelle scritture del dichiarante” (articolo 182, paragrafo 1, del codice). La data ha la seguente struttura: aaaammgg.

    2.   Il secondo elemento (an..35)

    Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile.

    Se l'MRN è indicato come documento precedente, il numero di riferimento deve presentare la seguente struttura:

    Campo

    Contenuto

    Formato

    Esempi

    1

    Ultime due cifre dell'anno di accettazione formale della dichiarazione (AA)

    n2

    15

    2

    Identificativo del paese nel quale è stata presentata la dichiarazione/prova della posizione doganale di merci unionali/notifica (codice paese alpha 2)

    a2

    RO

    3

    Identificativo unico del messaggio per anno e per paese

    an 12

    9876AB889012

    4

    Identificativo del regime

    a1

    B

    5

    Cifra di controllo

    an1

    5

    Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

    Nel campo 3 deve figurare un identificativo del messaggio di cui trattasi. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali; tuttavia ad ogni messaggio trattato nell'anno nel paese interessato deve essere attribuito un numero unico in relazione al regime in questione.

    Le amministrazioni nazionali che desiderino includere nell'MRN il numero di riferimento dell'ufficio doganale competente possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per rappresentarlo.

    Il campo 4 deve essere compilato con l'identificativo del regime stabilito nella tabella seguente.

    Nel campo 5 deve essere inserita una cifra di controllo per l'MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell'acquisizione dell'intero MRN.

    Codici da utilizzare nel campo 4 Identificativo del regime

    Codice

    Regime

    Colonne corrispondenti nella tabella del titolo I, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    A

    Solo esportazione

    B1, B2, B3 o C1

    B

    Dichiarazione sommaria di esportazione e di uscita

    Combinazioni di A1 o A2 con B1, B2, B3 o C1

    C

    Solo dichiarazione sommaria di uscita

    A1 o A2

    D

    Notifica di riesportazione

    A3

    E

    Spedizione di merci concernente territori fiscali speciali

    B4

    J

    Solo dichiarazione di transito

    D1, D2 o D3

    K

    Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di uscita

    Combinazioni di D1, D2 o D3 con A1 o A2

    L

    Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di entrata

    Combinazioni di D1, D2 o D3 con F1a, F2a, F3a, F4a o F5

    M

    Prova della posizione doganale di merci unionali/Manifesto doganale delle merci

    E1, E2

    R

    Solo dichiarazione di importazione

    H1, H2, H3, H4, H6, H7 (*5) o I1

    S

    Dichiarazione di importazione e dichiarazione sommaria di entrata

    Combinazioni di H1, H2, H3, H4, H6, H7 (*5) o I1 con F1a, F2a, F3a, F4a o F5

    T

    Solo dichiarazione sommaria di entrata

    F1a, F1b, F1c, F1d, F2a, F2b, F2c, F2d, F3a, F3b, F4a, F4b, F4c o F5

    V

    Introduzione di merci in relazione a territori fiscali speciali

    H5

    3.   Il terzo elemento (n..5)

    Il numero di articolo delle merci interessate quale fornito nel dato 1/6. Numero di articolo nella dichiarazione sommaria o nel documento precedente.

    Esempi:

    l'articolo interessato della dichiarazione era al 5o posto nel documento di transito T1 (documento precedente) al quale l'ufficio di destinazione ha assegnato il numero “238544”. Il codice corrispondente è pertanto “821-238544-5” (“821” per il regime di transito, “238544” per il numero di registrazione del documento (o l'MRN per le operazioni NCTS) e “5” per il numero dell'articolo);

    le merci sono state dichiarate mediante una dichiarazione semplificata. È stato assegnato l'MRN “16DE9876AB889012R1”. Nella dichiarazione complementare il codice sarà pertanto “SDE-16DE9876AB889012R1” (“SDE” per la dichiarazione semplificata, “16DE9876AB889012R1” per l'MRN del documento).

    Se il documento di cui sopra è redatto utilizzando la dichiarazione in dogana su carta (DAU), l'abbreviazione si compone dei codici previsti per la prima suddivisione del dato 1/1 Tipo di dichiarazione (IM, CO e UE).

    Se, in caso di dichiarazioni di transito su carta, occorre inserire più di un riferimento e gli Stati membri prevedono l'utilizzo di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 2/2 Menzioni speciali.

    2/2.   Menzioni speciali

    Le menzioni speciali che riguardano l'ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre. Il codice viene inserito dopo la menzione in oggetto a meno che la legislazione unionale non preveda che il codice sostituisca il testo.

    Esempio: in caso d'identità tra dichiarante e speditore, si deve inserire il codice 00300.

    La legislazione unionale prevede che alcune menzioni speciali vadano inserite nei dati diversi dal dato 2/2 Menzioni speciali. La codificazione di queste ultime è tuttavia uguale a quella delle menzioni da inserire specificamente nel dato 2/2 Menzioni speciali.

    Menzioni speciali - Codice XXXXX

    Categoria generale — Codice 0xxxx

    Base giuridica

    Oggetto

    Menzioni speciali

    Codice

    Articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    Domanda di autorizzazione per l'utilizzo di un regime speciale diverso dal transito sulla base della dichiarazione in dogana

    “Autorizzazione semplificata”

    00100

    Titolo II dell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    Numerosi documenti o parti

    “Vari”

    00200

    Titolo II dell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    Identità tra dichiarante e speditore

    “Speditore”

    00300

    Titolo II dell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    Identità tra dichiarante e esportatore

    “Esportatore”

    00400

    Titolo II dell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    Identità tra dichiarante e importatore

    “Importatore”

    00500

    Articolo 176, paragrafo 1, lettera c), e articolo 241, paragrafo 1, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    Appuramento del perfezionamento attivo

    “PA” e il pertinente numero di autorizzazione o “numero INF”

    00700

    Articolo 241, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    Appuramento del perfezionamento attivo (misure specifiche di politica commerciale)

    “PA MCP”

    00800

    Articolo 238 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    Appuramento dell'ammissione temporanea

    “AT” e il pertinente numero di autorizzazione

    00900


    Importazione: Codice 1xxxx

    Base giuridica

    Oggetto

    Menzioni speciali

    Codice

    Titolo II dell'allegato D del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    Situazioni relative a polizze di carico vendibili “con girata in bianco”, in caso di dichiarazioni sommarie di entrata per le quali non siano note le informazioni concernenti il destinatario

    “Destinatario sconosciuto”

    10600


    Altro: Codice 4xxxx

    Base giuridica

    Oggetto

    Menzioni speciali

    Codice

    Articolo 123 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    Richiesta di prolungamento del periodo di validità della prova della posizione doganale di merci unionali

    “Prolungamento del periodo di validità della prova della posizione doganale di merci unionali”

    40100

    2/3.   Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

    a)

    I documenti, i certificati e le autorizzazioni unionali o internazionali presentati a sostegno della dichiarazione e i riferimenti complementari devono essere indicati utilizzando un codice definito nel titolo I seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L'elenco di documenti, certificati, autorizzazioni, dei riferimenti complementari e dei rispettivi codici figura nella base dati TARIC.

    b)

    I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali presentati a sostegno della dichiarazione e i riferimenti complementari devono essere indicati utilizzando un codice definito nel titolo I (ad esempio: 2123, 34d5), eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di ciascuno Stato membro.

    2/7.   Identificazione del deposito

    Il codice da introdurre prevede la seguente struttura, composta di due elementi:

    il carattere che identifica il tipo di deposito:

    R

    Deposito doganale pubblico di tipo I

    S

    Deposito doganale pubblico di tipo II

    T

    Deposito doganale pubblico di tipo III

    U

    Deposito doganale privato

    V

    Strutture di deposito per la custodia temporanea di merci

    S

    Deposito non doganale

    Z

    Zona franca

    il numero di identificazione attribuito dallo Stato membro al momento del rilascio dell'autorizzazione quando tale autorizzazione è rilasciata.

    3/1.   Esportatore

    In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni in dogana su carta e gli Stati membri prevedono l'uso di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 2/2 Menzioni speciali.

    3/2.   N. di identificazione dell'esportatore

    Il codice EORI è strutturato nel modo seguente:

    Campo

    Contenuto

    Formato

    1

    Identificativo dello Stato membro (codice paese)

    a2

    2

    Identificativo unico in uno Stato membro

    an..15

    Codice paese: Si deve utilizzare il codice paese definito nel titolo I per quanto riguarda il codice paese del dato 3/1 Esportatore.

    La struttura di un numero di identificazione unico rilasciato in un paese terzo e comunicato all'Unione è la seguente:

    Campo

    Contenuto

    Formato

    1

    Codice paese

    a2

    2

    Numero di identificazione unico rilasciato in un paese terzo

    an..15

    3/21.   Codice di qualifica del rappresentante

    Per designare la qualifica di rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici (n1) prima del nome e dell'indirizzo completi:

    2

    Rappresentante (rappresentanza diretta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del codice)

    3

    Rappresentante (rappresentanza indiretta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del codice)

    Se il codice è stampato su supporto cartaceo, esso viene inserito tra parentesi quadre (es.: [2] o [3]).

    3/37.   N. di identificazione del o degli attori supplementari della catena di approvvigionamento

    Questo dato è costituito da due elementi:

    1.   Codice ruolo

    Le seguenti parti possono essere dichiarate:

    Codice ruolo

    Parte

    Descrizione

    CS

    Consolidatore

    Spedizioniere che combina singole piccole spedizioni in un'unica spedizione più grande (in un processo di consolidamento) che è inviata a una controparte la quale ripete in modo speculare l'attività del consolidatore dividendo la spedizione consolidata nelle sue componenti originali

    FW

    Spedizioniere

    Parte che organizza la spedizione di merci

    MF

    Fabbricante

    Parte che fabbrica le merci

    WH

    Depositario

    Parte che si assume la responsabilità delle merci entrate in un deposito

    2.   N. di identificazione della parte

    La struttura del numero corrisponde alla struttura specificata per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

    3/40.   N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi

    Questo dato è costituito da due elementi:

    1.   Codice ruolo

    Le seguenti parti possono essere dichiarate:

    Codice ruolo

    Parte

    Descrizione

    FR1

    Importatore

    Persona o persone designate o riconosciute come debitrici dell'imposta sul valore aggiunto da parte dello Stato membro di importazione in conformità all'articolo 201 della direttiva 2006/112/CE

    FR2

    Acquirente

    Persona debitrice dell'imposta sul valore aggiunto sull'acquisto intraunionale di beni in conformità all'articolo 200 della direttiva 2006/112/CE

    FR3

    Rappresentante fiscale

    Rappresentante fiscale debitore dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato membro di importazione nominato dall'importatore

    FR4

    Titolare dell'autorizzazione di dilazione di pagamento

    Il soggetto passivo o la persona debitrice del pagamento o un'altra persona che ha beneficiato di una dilazione di pagamento a norma dell'articolo 211 della direttiva 2006/112/CE

    FR5

    Venditore (IOSS)

    Soggetto passivo che si avvale del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi, di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE e titolare del numero di identificazione IVA di cui all'articolo 369 octodecies di tale direttiva

    FR7

    Il soggetto passivo o il debitore dell'IVA

    Numero di identificazione IVA del soggetto passivo o del debitore dell'IVA, laddove il pagamento dell'IVA è rinviato in conformità all'articolo 211, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE

    2.   Il numero di identificazione dell'imposta sul valore aggiunto è strutturato come segue:

    Campo

    Contenuto

    Formato

    1

    Identificativo dello Stato membro di rilascio (codice ISO 3166 - alpha 2 -; la Grecia può utilizzare EL)

    a2

    2

    Numero individuale attribuito dagli Stati membri per l'identificazione dei soggetti passivi di cui all'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE

    an..15

    4/1.   Condizioni di consegna

    I codici e le indicazioni che devono eventualmente figurare nelle prime due suddivisioni sono i seguenti:

    Prima suddivisione

    Significato

    Seconda suddivisione

    Codice Incoterm

    Incoterm - CCI/CEE

    Luogo da precisare

    Codici applicabili a tutti i modi di trasporto

    EXW (Incoterm 2010

    o Incoterm 2020)

    Franco fabbrica

    Luogo di consegna convenuto

    FCA (Incoterm 2010

    o Incoterm 2020)

    Franco vettore

    Luogo di consegna convenuto

    CPT (Incoterm 2010

    o Incoterm 2020)

    Trasporto pagato fino a

    Luogo di destinazione convenuto

    CIP (Incoterm 2010

    o Incoterm 2020)

    Trasporto pagato, assicurazione inclusa, fino a

    Luogo di destinazione convenuto

    DAT (Incoterm 2010)

    Reso al terminal

    Terminal convenuto nel porto o nel luogo di destinazione

    DPU (Incoterm 2020)

    Reso al luogo di destinazione scaricato

    Luogo di destinazione convenuto

    DAP (Incoterm 2010

    o Incoterm 2020)

    Reso al luogo di destinazione

    Luogo di destinazione convenuto

    DDP (Incoterm 2010

    o Incoterm 2020)

    Reso sdoganato

    Luogo di destinazione convenuto

    Codici applicabili al trasporto marittimo e in acque interne

    FAS (Incoterm 2010

    o Incoterm 2020)

    Franco sotto bordo

    Porto d'imbarco convenuto

    FOB (Incoterm 2010

    o Incoterm 2020)

    Franco a bordo

    Porto d'imbarco convenuto

    CFR (Incoterm 2010

    o Incoterm 2020)

    Costo e nolo

    Porto di destinazione convenuto

    CIF (Incoterm 2010

    o Incoterm 2020)

    Costo, assicurazione e nolo

    Porto di destinazione convenuto

    XXX

    Altre condizioni di consegna

    Indicare, in termini chiari, le condizioni figuranti nel contratto

    4/3.   Calcolo delle imposte — Tipo di imposta

    I codici applicabili sono i seguenti:

    A00

    Dazio all'importazione

    A30

    Dazi antidumping definitivi

    A35

    Dazi antidumping provvisori

    A40

    Dazi compensativi definitivi

    A45

    Dazi compensativi provvisori

    B00

    IVA

    C00

    Dazio all'esportazione

    E00

    Dazi percepiti per altri paesi

    4/8.   Calcolo delle imposte — Metodo di pagamento

    I seguenti codici possono essere utilizzati dagli Stati membri:

    A

    Pagamento in contanti

    B

    Pagamento con carta di credito

    C

    Pagamento con assegno

    D

    Altri (ad esempio, con addebito sul conto di uno spedizioniere doganale)

    E

    Dilazione di pagamento

    G

    Dilazione di pagamento — regime IVA (articolo 211 della direttiva 2006/112/CE)

    H

    Trasferimento elettronico dei fondi

    J

    Pagamento da parte dell'amministrazione delle poste (spedizioni postali) o di altri enti pubblici o governativi

    K

    Credito accise o rimborso accise

    P

    Deposito in contanti sul conto dello spedizioniere doganale

    R

    Garanzia dell'importo da corrispondere

    S

    Garanzia individuale

    T

    Garanzia sul conto dello spedizioniere doganale

    U

    Garanzia sul conto della persona interessata - autorizzazione permanente

    V

    Garanzia sul conto della persona interessata - autorizzazione individuale

    O

    Garanzia presso l'organismo d'intervento

    4/9.   Aggiunte e detrazioni

    Aggiunte (definite agli articoli 70 e 71 del codice):

    AB

    commissioni e spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto

    AD

    container e imballaggio

    AE

    materiali, componenti, parti ed elementi simili incorporati nelle merci importate

    AF

    utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate

    AG

    materiali consumati nella produzione delle merci importate

    AH

    i lavori di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell'Unione europea e necessari per produrre le merci importate

    AI

    corrispettivi (royalty) e diritti di licenza

    AJ

    proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva che ritornino al venditore

    AK

    le spese di trasporto, le spese di carico e movimentazione e le spese di assicurazione fino al luogo di introduzione nell'Unione europea

    AL

    pagamenti indiretti e altri pagamenti (articolo 70 del codice)

    AN

    Aggiunte sulla base di una decisione concessa in conformità all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    Detrazioni (definite all'articolo 72 del codice):

    BA

    le spese di trasporto dopo l'arrivo nel luogo di introduzione

    BB

    le spese relative a lavori di costruzione, installazione, montaggio, manutenzione o assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione

    BC

    i dazi all'importazione o gli altri oneri da pagare nell'Unione a motivo dell'importazione o della vendita delle merci

    BD

    gli oneri per interessi

    BE

    le spese relative al diritto di riproduzione nell'Unione europea delle merci importate

    BF

    le commissioni di acquisto.

    BG

    detrazioni sulla base di una decisione concessa in conformità all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2015/2446

    4/13.   Indicatori di valutazione

    Il codice è costituito da quattro cifre, ciascuna delle quali è “0” o “1”.

    Ciascuna cifra “1” o “0” indica se un indicatore di valutazione è pertinente per la valutazione delle merci in questione.

    1a cifra

    :

    relazioni tra le parti, se queste hanno influenzato il prezzo o no

    2a cifra

    :

    restrizioni per la cessione o l'utilizzazione delle merci da parte del compratore a norma dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del codice

    3a cifra

    :

    la vendita o il prezzo sono subordinati a condizioni o prestazioni a norma dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), del codice

    4a cifra

    :

    la vendita è subordinata a un accordo in base al quale una parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva ritorna, direttamente o indirettamente, al venditore.

    Esempio

    :

    se le merci sono soggette a relazioni tra le parti, ma non a una delle altre situazioni definite nella 2a, 3a e 4a cifra, si dovrebbe utilizzare la combinazione di codice "1000".

    4/16.   Metodo di valutazione

    Le disposizioni utilizzate per la determinazione del valore in dogana delle merci importate sono codificate nel modo seguente:

    Codice

    Articolo pertinente del codice

    Metodo

    1

    70

    Valore di transazione delle merci importate

    2

    74, paragrafo 2, lettera a)

    Valore di transazione di merci identiche

    3

    74, paragrafo 2, lettera b)

    Valore di transazione di merci similari

    4

    74, paragrafo 2, lettera c)

    Metodo deduttivo

    5

    74, paragrafo 2, lettera d)

    Metodo del valore calcolato

    6

    74, paragrafo 3

    Valore basato sui dati disponibili (metodo residuale)

    4/17.   Preferenza

    Queste informazioni sono costituite da codici a tre cifre comprendenti un elemento a una cifra ripreso dal punto 1, seguito da un elemento a due cifre ripreso dal punto 2.

    I codici applicabili sono:

    (1)   Prima cifra del codice

    1

    Regime tariffario “erga omnes”

    2

    Sistema delle preferenze generalizzate (SPG)

    3

    Preferenze tariffarie diverse da quelle di cui al codice 2

    4

    Dazi doganali in applicazione di accordi di unione doganale conclusi dall'Unione europea

    (2)   Le due cifre seguenti del codice

    00

    Nessuno dei casi seguenti

    10

    Sospensione tariffaria

    18

    Sospensione tariffaria con certificato che conferma la natura particolare del prodotto

    19

    Sospensione temporanea per i prodotti importati con un Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 dell'AESA o certificato equivalente

    20

    Contingente tariffario (*6)

    25

    Contingente tariffario con certificato che conferma la natura particolare del prodotto (*6)

    28

    Contingente tariffario previo perfezionamento passivo (*6)

    50

    Certificato che conferma la natura particolare del prodotto

    5/23.   Ubicazione delle merci

    Utilizzare i codici paesi ISO alpha 2 di cui al campo 1 del dato 3/1 3/1 Esportatore.

    Per il tipo di luogo utilizzare i codici indicati di seguito:

    A

    Luogo designato

    B

    Luogo autorizzato

    C

    Luogo approvato

    D

    Altro

    Per l'identificazione del luogo utilizzare uno degli identificativi indicati di seguito:

    Qualificatore

    Identificativo

    Descrizione

    T

    Codice postale

    Utilizzare il codice postale, con o senza numero civico, del luogo in questione.

    U

    UN/LOCODE

    Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 13 numero 4.

    V

    Identificativo dell'ufficio doganale

    Utilizzare i codici specificati nel dato 17 01 000 000 Ufficio doganale di uscita

    W

    Coordinate GNSS

    Gradi decimali con numeri negativi per sud e ovest.

    Esempi: 44.424896o/8.774792o o

    50.838068o/ 4.381508o

    X

    Codice EORI

    Utilizzare il codice di identificazione specificato nella descrizione del dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore. Se l'operatore economico dispone di più siti, il codice EORI deve essere completato con un identificativo unico per il luogo in questione.

    S

    Numero di autorizzazione

    Indicare il numero di autorizzazione del luogo in questione, vale a dire del deposito in cui le merci possono essere esaminate. Se l'autorizzazione riguarda più siti, il numero di autorizzazione deve essere completato con un identificativo unico per il luogo in questione.

    Z

    Indirizzo

    Indicare l'indirizzo del luogo interessato.

    Se il codice “X” (codice EORI) o “Y” (numero di autorizzazione) è utilizzato per l'identificazione del luogo e vi sono numerosi siti associati al codice EORI o al numero di autorizzazione, si può utilizzare un identificativo supplementare per consentire l'identificazione univoca del luogo.

    7/2.   Container

    I codici applicabili sono:

    0

    Merci non trasportate in container

    1

    Merci trasportate in container

    7/4.   Modo di trasporto fino alla frontiera

    I codici applicabili sono i seguenti:

    Codice

    Descrizione

    1

    Trasporto via mare

    2

    Trasporto per ferrovia

    3

    Trasporto su strada

    4

    Trasporto aereo

    5

    Spedizioni postali (modo di trasporto attivo sconosciuto)

    7

    Installazioni di trasporto fisse

    8

    Trasporto per via navigabile interna

    9

    Modo sconosciuto (propulsione propria)

    8/2.   Tipo di garanzia

    Codici relativi ai tipi di garanzia

    I codici applicabili sono i seguenti:

    Codice

    Descrizione

    0

    Esonero dalla garanzia (articolo 95, paragrafo 2, del codice)

    1

    Garanzia globale (articolo 89, paragrafo 5, del codice)

    2

    Garanzia isolata in forma di impegno da parte di un fideiussore (articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice)

    3

    Garanzia isolata in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali come equivalente a un deposito in contanti, in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia (articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del codice)

    4

    Garanzia isolata a mezzo di certificati (articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del codice e articolo 160)

    5

    Esonero dalla garanzia quando l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione da garantire non supera la soglia di valore statistica per le dichiarazioni stabilita a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7) (articolo 89, paragrafo 9, del codice)

    I

    Garanzia isolata in un'altra forma che garantisca in modo equivalente il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri (articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del codice)

    8

    Garanzia non richiesta per alcuni organismi pubblici (articolo 89, paragrafo 7, del codice)

    B

    Garanzia fornita per le merci spedite in regime TIR

    C

    Garanzia non richiesta per le merci trasportate mediante installazioni di trasporto fisse (articolo 89, paragrafo 8, lettera b), del codice)

    D

    Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice)

    E

    Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c, del codice)

    F

    Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c, del codice)

    G

    Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea a norma dell'articolo 81, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (articolo 89, paragrafo 8, lettera c), del codice)

    H

    Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di transito unionale a norma dell'articolo 89, paragrafo 8, lettera d), del codice)

    TITOLO III

    Versioni linguistiche e relativi codici

    Tabella delle versioni linguistiche e dei relativi codici

    Versioni linguistiche

    Codici

    BG Ограничена валидност

    CS Omezená platnost

    DA Begrænset gyldighed

    DE Beschränkte Geltung

    EE Piiratud kehtivus

    EL Περιορισμένη ισχύς

    ES Validez limitada

    FR Validité limitée

    HR Ograničena valjanost

    IT Validità limitata

    LV Ierobežots derīgums

    LT Galiojimas apribotas

    HU Korlátozott érvényű

    MT Validità limitata

    NL Beperkte geldigheid

    PL Ograniczona ważność

    PT Validade limitada

    RO Validitate limitată

    SL Omejena veljavnost

    SK Obmedzená platnost

    FI Voimassa rajoitetusti

    SV Begränsad giltighet

    EN Limited validity

    Validità limitata - 99200

    BG Освободено

    CS Osvobození

    DA Fritaget

    DE Befreiung

    EE Loobutud

    EL Απαλλαγή

    ES Dispensa

    FR Dispense

    HR Oslobođeno

    IT Dispensa

    LV Derīgs bez zīmoga

    LT Leista neplombuoti

    HU Mentesség

    MT Tneħħija

    NL Vrijstelling

    PL Zwolnienie

    PT Dispensa

    RO Dispensă

    SL Opustitev

    SK Upustenie

    FI Vapautettu

    SV Befrielse

    EN Waiver

    Dispensa - 99201

    BG Алтернативно доказателство

    CS Alternativní důkaz

    DA Alternativt bevis

    DE Alternativnachweis

    EE Alternatiivsed tõendid

    EL Εναλλακτική απόδειξη

    ES Prueba alternativa

    FR Preuve alternative

    HR Alternativni dokaz

    IT Prova alternativa

    LV Alternatīvs pierādījums

    LT Alternatyvusis įrodymas

    HU Alternatív igazolás

    MT Prova alternattiva

    NL Alternatief bewijs

    PL Alternatywny dowód

    PT Prova alternativa

    RO Probă alternativă

    SL Alternativno dokazilo

    SK Alternatívny dôkaz

    FI Vaihtoehtoinen todiste

    SV Alternativt bevis

    EN Alternative proof

    Prova alternativa - 99202

    BG Различия: митническо учреждение, където са представени стоките …… (наименование и държава)

    CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo …… (název a země)

    DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt…… (navn og land)

    DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …… (Name und Land)

    EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati ……. (nimi ja riik)

    EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …… (Όνομα και χώρα)

    ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina…… (nombre y país)

    FR Différences: marchandises présentées au bureau…… (nom et pays) …… (nom et pays)

    HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)

    IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …… (nome e paese)

    LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas …… (nosaukums un valsts)

    LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės …… (pavadinimas ir valstybė)

    HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént … (név és ország)

    MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati …… (isem u pajjiż)

    NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aange- bracht …… (naam en land)

    PL Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar …… (nazwa i kraj)

    PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia …… (nome e país)

    RO Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal …… (nume și țara)

    SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo …… (naziv in država)

    SK Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený …… (názov a krajina).

    FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi ja maa)

    SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och land)

    EN Differences: office where goods were presented …… (name and country)

    Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci… (nome e paese) – 99

    BG Извеждането от ……… подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,

    CS Výstup ze …………… podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení /směrnice/ rozhodnutí č …

    DA Udpassage fra …………… undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/ afgørelse nr. …

    DE Ausgang aus ……………- gemäß Verordnung/Richtlinie/ Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.

    EE … territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piir- anguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr…

    EL Η έξοδος από …… υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. …

    ES Salida de …… sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/ Decisión no …

    FR Sortie de…… soumise à des restrictions ou à des impositions par le Règlement ou la directive/ décision no …

    HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama na temelju Uredbe/ Direktive/Odluke br. …

    IT Uscita da ……………soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/ decisione n. …

    LV Izvešana no …………… piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …,

    LT Išvežimui iš …………… taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/ Direktyva/Sprendimu Nr.…,

    HU A kilépés …………… területéről a … rendelet/ir¬ ányelv /határozat szerinti korlátozás vagy teher megfize- ésénekkötelezettsége alá esik

    MT Ħruġ mill- …………… suġġett għall- restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/ Direttiva/Deċiżjoni Nru …

    NL Bij uitgang uit de ………………zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/ Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.

    PL Wyprowadzenie z …………… podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …

    PT Saída da …………… sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/ Directiva/Decisão n.o…

    RO Ieșire din ……………supusă restricțiilor sau impo- zitelor prin Regulamentul/ Directiva/Decizia nr …

    SL Iznos iz …………… zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/ Odločbe št. …

    SK Výstup z ……………podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/ smernice/rozhodnutia č ….

    FI …………… vientiin sovelletaan asetuksen/direktii¬ vin/ päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja

    SV Utförsel från …………… underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr …

    EN Exit from …………… subject to restrictions or charges under Regulation /Directive/Decision No …

    Uscita da ……………soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/ decisione n. … — 99204

    BG Одобрен изпращач

    CS Schválený odesílatel

    DA Godkendt afsender

    DE Zugelassener Versender

    EE Volitatud kaubasaatja

    EL Εγκεκριμένος αποστολέας

    ES Expedidor autorizado

    FR Expéditeur agréé

    HR Ovlašteni pošiljatelj

    IT Speditore autorizzato

    LV Atzītais nosūtītājs

    LT Įgaliotasis siuntėjas

    HU Engedélyezett feladó

    MT Awtorizzat li jibgħat

    NL Toegelaten afzender

    PL Upoważniony nadawca

    PT Expedidor autorizado

    RO Expeditor agreat

    SL Pooblaščeni pošiljatelj

    SK Schválený odosielateľ

    FI Valtuutettu lähettäjä

    SV Godkänd avsändare

    EN Authorised consignor

    Speditore autorizzato — 99206

    BG Освободен от подпис

    CS Podpis se nevyžaduje

    DA Fritaget for underskrift

    DE Freistellung von der Unterschriftsleistung

    EE Allkirjanõudest loobutud

    EL Δεν απαιτείται υπογραφή

    ES Dispensa de firma

    FR Dispense de signature

    HR Oslobođeno potpisa

    IT Dispensa dalla firma

    LV Derīgs bez paraksta

    LT Leista nepasirašyti

    HU Aláírás alól mentesítve

    MT Firma mhux meħtieġa

    NL Van ondertekening vrijgesteld

    PL Zwolniony ze składania podpisu

    PT Dispensada a assinatura

    RO Dispensă de semnătură

    SL Opustitev podpisa

    SK Upustenie od podpisu

    FI Vapautettu allekirjoituksesta

    SV Befrielse från underskrift

    EN Signature waived

    Dispensa dalla firma - 99207

    BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

    CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY

    DA FORBUD MOD SAMLET SIKKERHEDSSTILLELSE

    DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

    EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

    EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

    ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

    FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE

    HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO

    IT GARANZIA GLOBALE VIETATA

    LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

    LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA

    HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS

    MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

    NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

    PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO

    PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

    RO GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ

    SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE

    SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

    FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

    SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

    EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

    GARANZIA GLOBALE VIETATA - 99208

    BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

    CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ

    DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE

    DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

    EE PIIRAMATU KASUTAMINE

    ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

    ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA

    FR UTILISATION NON LIMITÉE

    HR NEOGRANIČENA UPORABA

    IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

    LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS

    LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS

    HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

    MT UŻU MHUX RISTRETT

    NL GEBRUIK ONBEPERKT

    PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

    PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA

    RO UTILIZARE NELIMITATĂ

    SL NEOMEJENA UPORABA

    SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

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    EN Consignor»

    Speditore - 99213


    (1)   OJ L 328, 28.11.2012, p. 7-15.

    (2)  Commission Regulation (EU) No 113/2010 of 9 February 2010 implementing Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council on Community statistics relating to external trade with non-member countries, as regards trade coverage, definition of the data, compilation of statistics on trade by business characteristics and by invoicing currency, and specific goods or movements (OJ L 37, 10.2.2010, p. 1).

    (3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

    (4)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

    (*1)  Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

    (*2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

    (*3)  Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

    (*4)  Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (versione codificata) (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5).

    (*5)  H7 quale definito nell'allegato B, titolo I, capo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione. È limitato alle situazioni in cui la dichiarazione di importazione è indicata come documento precedente in una dichiarazione successiva.

    (*6)  Se il contingente tariffario richiesto è esaurito, gli Stati membri possono prevedere che la domanda valga per l'applicazione di qualsiasi altra preferenza.

    (*7)  Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero dell'Unione con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).


    ALLEGATO III

    «ALLEGATO 21-03

    Elenco dei dati di sorveglianza di cui all'articolo 55, paragrafo 1

    N. del dato (1)

    Nome/denominazione del dato/della classe (2)

    Nome/denominazione del sottodato/della sottocategoria

    Nome del sottodato

    11 01 000 000

    Tipo di dichiarazione

     

     

    11 02 000 000

    Tipo di dichiarazione supplementare

     

     

    11 03 000 000

    Numero di articolo

     

     

    11 09 001 000

    Regime

    Regime richiesto

     

    11 09 002 000

    Regime

    Regime precedente

     

    11 10 000 000

    Regime aggiuntivo

     

     

    12 03 001 000

    Documento giustificativo

    Numero di riferimento

     

    12 03 002 000

    Documento giustificativo

    Tipo

     

    12 03 010 000

    Documento giustificativo

    Nome dell'autorità di emissione

     

    12 04 001 000

    Riferimento aggiuntivo

    Numero di riferimento

     

    12 04 002 000

    Riferimento aggiuntivo

    Tipo

     

    12 05 001 000

    Documento di trasporto

    Numero di riferimento

     

    12 05 002 000

    Documento di trasporto

    Tipo

     

    12 12 001 000

    Autorizzazione

    Numero di riferimento

     

    12 12 002 000

    Autorizzazione

    Tipo

     

    12 12 080 000

    Autorizzazione

    Titolare dell'autorizzazione

     

    13 01 017 000

    Esportatore

    Numero di identificazione

     

    13 01 018 020

    Esportatore

     

    Paese

    13 03 017 000

    Destinatario

    Numero di identificazione

     

    13 04 017 000

    Importatore

    Numero di identificazione

     

    13 04 018 020

    Importatore

     

    Paese

    13 05 017 000

    Dichiarante

    Numero di identificazione

     

    13 16 031 000

    Riferimenti fiscali aggiuntivi

    Ruolo

     

    13 16 034 000

    Riferimenti fiscali aggiuntivi

    Numero di identificazione IVA

     

    14 03 039 000

    Dazi e imposte

    Tipo di imposta

     

    14 03 038 000

    Dazi e imposte

    Metodo di pagamento

     

    14 03 042 000

    Dazi e imposte

    Importo della tassa da versare

     

    14 03 040 000

    Dazi e imposte

    Base imponibile

     

    14 03 040 041

    Dazi e imposte

     

    Aliquota

    14 03 040 005

    Dazi e imposte

     

    Unità di misura e qualificatore

    14 03 040 006

    Dazi e imposte

     

    Quantità

    14 03 040 014

    Dazi e imposte

     

    Importo

    14 10 000 000

    Metodo di valutazione

     

     

    14 11 000 000

    Preferenza

     

     

    16 03 000 000

    Paese di destinazione

     

     

    16 06 000 000

    Paese di spedizione

     

     

    16 08 000 000

    Paese di origine

     

     

    16 09 000 000

    Paese di origine preferenziale

     

     

    18 01 000 000

    Massa netta

     

     

    18 02 000 000

    Unità supplementari

     

     

    18 04 000 000

    Massa lorda

     

     

    18 05 000 000

    Descrizione delle merci

     

     

    18 06 004 000

    Imballaggio

    Numero di colli

     

    18 09 056 000

    Codice delle merci

    Codice della sottovoce del sistema armonizzato

     

    18 09 057 000

    Codice delle merci

    Codice della nomenclatura combinata

     

    18 09 058 000

    Codice delle merci

    Codice TARIC

     

    18 09 059 000

    Codice delle merci

    Codice addizionale TARIC

     

    18 09 060 000

    Codice delle merci

    Codice addizionale nazionale

     

    19 01 000 000

    Indicatore del container

     

     

    19 03 000 000

    Modo di trasporto fino alla frontiera

     

     

    19 04 000 000

    Modo di trasporto interno

     

     

    19 07 063 000

    Materiale di trasporto

    Numero di identificazione del container

     

    99 01 000 000

    Numero d'ordine del contingente

     

     

    99 06 000 000

    Valore statistico

     

     

    - -

    Data di accettazione della dichiarazione (3)

     

     

    - -

    Numero della dichiarazione (riferimento unico) (4)

     

     

    - -

    Emittente (5)

     

     


    (1)  I formati e le cardinalità dei requisiti in materia di dati della colonna “N. del dato” sono gli stessi indicati nell'allegato B.

    (2)  Per la classe di dati stampati in corsivo, solo gli attributi indicati sono soggetti a sorveglianza.

    (3)  Il formato di questa informazione deve essere “aaaammgg”. La cardinalità di questa informazione deve essere “1x” a livello di dichiarazione.

    (4)  Il formato di questa informazione deve essere conforme al formato dell'MRN quale definito nel sottoelemento di dati numero 12 01 001 000. La cardinalità di questa informazione deve essere “1x” a livello di dichiarazione.

    (5)  Il formato di questa informazione deve essere conforme al formato del dato numero 16 03 000 000. Utilizzare il codice GEONOM di cui alla nota introduttiva 13 numero 3, dell'allegato B. La cardinalità di questo dato deve essere “1x” a livello di dichiarazione.»


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