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Document 32020R1256
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1256 of 7 September 2020 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2018/659 as regards the entry into the Union of live equidae and of semen, ova and embryos of equidae from Malaysia (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1256 della Commissione del 7 settembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi dalla Malaysia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1256 della Commissione del 7 settembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi dalla Malaysia (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/6207
GU L 293 del 8.9.2020, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0404
8.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 293/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1256 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2020
che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi dalla Malaysia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3,
vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l’articolo 2, lettera i), l’articolo 12, paragrafi 1, 4 e 5, l’articolo 13, paragrafo 2, gli articoli 15 e 16 e l’articolo 19, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione (3) stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di equidi e di loro sperma, ovuli ed embrioni. Esso fissa inoltre le norme zoosanitarie e di certificazione veterinaria applicabili a tali partite. |
(2) |
La direttiva 2009/156/CE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi nell’Unione. Essa dispone che gli equidi importati nell’Unione debbano provenire da un paese terzo indenne da peste equina. |
(3) |
La direttiva 92/65/CEE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nell’Unione di sperma, ovuli e embrioni di equidi. Essa prevede che possano essere importati nell’Unione solo i prodotti provenienti da un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo figurante in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla stessa direttiva. |
(4) |
Le norme specifiche per i controlli ufficiali delle partite di animali e di materiale germinale in transito attraverso l’Unione, compresi gli equidi e il loro materiale germinale, sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione (4). |
(5) |
Il 1o settembre 2020 il dipartimento dei Servizi veterinari della Malaysia ha confermato l’esito positivo di un test per la ricerca del genoma del virus della peste equina eseguito su campioni prelevati da cavalli nello Stato di Terengganu, nel nord-est della penisola malese, ad almeno 60 km dal confine con la Thailandia. Il dipartimento dei Servizi veterinari della Malaysia ha debitamente dichiarato di effettuare controlli sui movimenti di cavalli su tutto il territorio nazionale e ne ha informato l’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE). |
(6) |
L’ingresso nell’Unione di equidi e di materiale germinale di equidi provenienti dalla penisola malese non dovrebbe più essere autorizzato. È quindi opportuno modificare la voce relativa alla Malaysia nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, in modo che l’ingresso nell’Unione di equidi e di materiale germinale di equidi dalla penisola malese non sia più autorizzato. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659. |
(8) |
In considerazione dei rischi per la sanità animale, la modifica della voce relativa alla Malaysia nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 dovrebbe prendere effetto il prima possibile. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, la voce relativa alla Malaysia è sostituita dalla seguente:
«MY |
Malaysia |
MY-0 |
Tutto il paese |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
MY-1 |
Penisola |
G |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
—» |
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(2) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).