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Document 32020D0984

Decisione (UE) 2020/984 del Consiglio del 7 luglio 2020 relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)

ST/8928/2019/INIT

GU L 222 del 10.7.2020, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/984/oj

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10.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 222/4


DECISIONE (UE) 2020/984 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2020

relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 241/2008 (2) che conclude l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau («accordo») (3). L’accordo entrato in vigore il 15 aprile 2008, é stato tacitamente rinnovato ed è tuttora vigente.

(2)

A seguito della raccomandazione della Commissione, il 28 febbraio 2017 il Consiglio ha deciso di autorizzare l’apertura di negoziati con la la Repubblica di Guinea-Bissau per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo.

(3)

L’ultimo protocollo dell’accordo è giunto a scadenza il 23 novembre 2017.

(4)

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un nuovo protocollo. In esito a tali negoziati, il protocollo è stato siglato il 15 novembre 2018.

(5)

Conformemente alla decisione (UE) 2019/1088 del Consiglio (4), il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) («protocollo») è stato firmato il 15 giugno 2019.

(6)

Il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

(7)

L’obiettivo del protocollo è consentire all’Unione e alla Repubblica di Guinea-Bissau di collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca, lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque della Guinea-Bissau e gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo dell’economia blu.

(8)

È opportuno approvare il protocollo.

(9)

L’articolo 10 dell’accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllarne l’applicazione. Inoltre, conformemente all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 7, paragrafo 4 e all’articolo 8 paragrafi 2 e 4, del protocollo, la commissione mista può approvare modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, autorizzare la Commissione ad approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata.

(10)

La posizione dell’Unione relativa alle modifiche del protocollo dovrebbe essere definita dal Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri. Le modifiche proposte saranno accettate a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea non vi si opponga in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri.

(11)

La posizione da adottare da parte dell’Unione in sede di commissione mista su altre questioni dovrebbe essere determinata conformemente ai trattati e alle prassi consolidate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) è approvato a nome dell’Unione (5).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 17 del protocollo.

Articolo 3

Conformemente alla procedura stabilita nell’allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo che devono essere adottate dalla commissione mista istituita ai sensi dell’articolo 10 dell’accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Approvazione del 17 giugno 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 49).

(3)   GU L 342 del 27.12.2007, pag. 5.

(4)  Decisione (UE) 2019/1088 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) (GU L 173 del 27.6.2019, pag. 1).

(5)  Il testo del protocollo sarà pubblicato nella GU L 173 del 27.6.2019 unitamente alla decisione relativa alla sua firma.


ALLEGATO

Procedura per l’approvazione delle modifiche del protocollo che devono essere adottate dalla commissione mista

Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo conformemente all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 7, paragrafo 4 e all’articolo 8 paragrafi 2 e 4, del protocollo, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, alle seguenti condizioni:

1)

la Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione:

a)

sia conforme agli obiettivi della politica comune della pesca;

b)

sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri;

c)

tenga conto dei più recenti dati statistici, biologici e di altro tipo trasmessi alla Commissione.

2)

Prima di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista.

3)

La conformità delle modifiche proposte rispetto ai criteri di cui al punto 1 del presente allegato sarà valutata dal Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri.

4)

A meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell’Unione. In presenza di una tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell’Unione, le modifiche proposte.

5)

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni con la Guinea-Bissau, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, conformemente alla procedura di cui ai punti da 2 a 4, affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi.

6)

La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l’attuazione di tale decisione.

7)

Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 7, paragrafo 4 e all’articolo 8, paragrafi 2 e 4, del protocollo stesso, la posizione da adottare da parte dell’Unione in sede di commissione mista è determinata conformemente ai trattati e alle prassi lavorative consolidate.


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