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Document 32020R0508
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/508 of 7 April 2020 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain hot rolled stainless steel sheets and coils originating in Indonesia, the People’s Republic of China and Taiwan
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione del 7 aprile 2020 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione del 7 aprile 2020 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan
C/2020/2054
GU L 110 del 8.4.2020, p. 3–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 110/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/508 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2020
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
(1) |
Il 12 agosto 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo [«i prodotti SSHR» (Stainless steel hot-rolled flat products) o «il prodotto oggetto dell’inchiesta»], originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese («RPC») e di Taiwan («i paesi interessati») sulla base dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»). |
(2) |
La Commissione ha aperto l’inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 28 giugno 2019 dalla European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di quattro produttori dell’Unione che rappresentano la totalità della produzione dell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping da parte dei paesi interessati e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. |
(3) |
Con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2020/104 (3) la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. |
1.2. Parti interessate
(4) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. Ha inoltre informato espressamente il denunciante, i produttori esportatori noti dei paesi interessati e le autorità dei paesi interessati, nonché gli importatori e gli utilizzatori noti dell’Unione in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare. |
(5) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. La Commissione ha ricevuto osservazioni che sono prese in esame ai punti 2.3 e 5.2.3. |
1.3. Campionamento
(6) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. |
1.3.1. Campionamento dei produttori dell’Unione
(7) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato di aver deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta mediante campionamento e di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione provvisorio in base ai volumi della produzione e delle vendite nell’Unione dichiarati dai produttori dell’Unione nell’ambito dell’analisi relativa alla valutazione preliminare della legittimazione ad agire, tenendo anche conto della rispettiva ubicazione geografica. Il campione provvisorio così stabilito era costituito da tre produttori dell’Unione, che rappresentavano oltre il 78 % della produzione e l’88 % delle vendite nell’Unione del prodotto simile e che erano situati in tre diversi Stati membri. I dettagli di questo campione provvisorio sono stati messi a disposizione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate, che hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni al riguardo. |
(8) |
Pertanto il campione provvisorio dei produttori dell’Unione è stato confermato. Il campione era costituito da Aperam Belgium («Aperam»), Acciai Speciali Terni SpA («AST») e OTK Stainless Oy («OTK»). Il campione definitivo è rappresentativo dell’industria dell’Unione. |
1.3.2. Campionamento degli importatori
(9) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti noti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. |
(10) |
Due importatori indipendenti si sono manifestati come parti interessate e hanno fornito le informazioni richieste. Visto il numero esiguo delle risposte ricevute, il campionamento non è stato necessario. Entrambi gli importatori sono stati invitati a compilare un questionario. |
1.3.3. Campionamento dei produttori esportatori nei paesi interessati
(11) |
Tenuto conto del numero di produttori noti del prodotto in esame nei paesi interessati, l’avviso di apertura prevedeva soltanto il campionamento nella RPC; pertanto, per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori cinesi a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. |
(12) |
La Commissione ha invitato l’Ambasciata della Repubblica d’Indonesia a Bruxelles, la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea e l’Ufficio di rappresentanza di Taipei nell’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. |
1.3.3.1.
(13) |
All’apertura dell’inchiesta erano noti alla Commissione solo due produttori esportatori dell’Indonesia. La Commissione, pertanto, non intendeva selezionare un campione. Non si sono manifestati altri produttori esportatori. Pertanto la Commissione ha svolto l’inchiesta sui due produttori esportatori dell’Indonesia. |
1.3.3.2.
(14) |
Cinque produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste nell’avviso di apertura e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre società che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione è stato selezionato sulla base dei maggiori volumi di esportazioni nell’Unione. |
(15) |
In conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità della RPC sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni al riguardo. |
(16) |
A seguito della visite di verifica, date le carenze nelle informazioni fornite da uno dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, la Commissione ha deciso di non tenere conto delle informazioni fornite da tale produttore a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base (4). |
(17) |
Per effetto di quanto sopra, il campione dei produttori esportatori cinesi è stato ridotto a due società, rappresentanti circa il 92 % delle esportazioni cinesi del prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta; si è ritenuto che questo livello di collaborazione fosse comunque elevato. |
1.3.3.3.
(18) |
Nell’avviso di apertura non era stato previsto il campionamento per Taiwan, giacché era noto alla Commissione un solo produttore esportatore. Tuttavia, subito prima dell’apertura, l’Ufficio di rappresentanza di Taipei nell’Unione europea ha informato la Commissione che a Taiwan erano probabilmente presenti, in tutto, altri 12 produttori esportatori del prodotto in esame. Pertanto, al momento dell’apertura, la Commissione ha invitato le 13 parti a rispondere alle domande relative al campionamento e, successivamente, a rispondere a una serie di altre domande destinate a chiarire il loro ruolo e, con esattezza, le attività svolte. Su tale base la Commissione ha potuto alla fine individuare due produttori esportatori del prodotto in esame a Taiwan. Non è stato quindi necessario ricorrere al campionamento. |
(19) |
I due produttori esportatori rappresentavano circa il 56 % del volume totale delle esportazioni da Taiwan nell’Unione. Dalle risposte fornite da sette delle parti taiwanesi contattate dalla Commissione al momento dell’apertura è emerso che tali società erano di fatto operatori commerciali e/o centri di servizi indipendenti e che la maggioranza, se non addirittura la totalità, delle restanti esportazioni taiwanesi nell’Unione era in ultima analisi effettuata da tali società. Questi centri di servizi non disponevano di impianti di laminazione a caldo o a freddo e pertanto non potevano essere considerati produttori del prodotto in esame. Inoltre il loro valore aggiunto era marginale rispetto al costo dei loro fattori produttivi. Tuttavia, in considerazione delle risposte da essi fornite alle domande di cui al considerando 18, la Commissione ha successivamente trasmesso a queste parti un questionario sintetico al fine di ottenere un quadro sufficientemente chiaro del funzionamento delle vendite taiwanesi del prodotto oggetto dell’inchiesta sul mercato interno e all’esportazione. |
1.4. Esame dei singoli casi
(20) |
Inizialmente, quattro produttori esportatori cinesi che avevano riconsegnato il modulo di campionamento avevano chiesto un esame dei singoli casi a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. La Commissione ha reso il questionario disponibile online il giorno dell’apertura dell’inchiesta (5). Inoltre, nell’annunciare il campione, la Commissione ha informato i produttori esportatori non inclusi nel campione in merito al fatto che essi erano tenuti a rispondere al questionario se desideravano un esame dei singoli casi. Tuttavia nessuna delle società ha risposto al questionario. Pertanto non sono stati concessi esami dei singoli casi. |
1.5. Risposte al questionario e visite di verifica
(21) |
La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. |
(22) |
Inoltre il denunciante ha fornito nella denuncia sufficienti elementi di prova prima facie dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime in Indonesia e nella RPC per quanto riguarda il prodotto in esame. Pertanto, come annunciato nell’avviso di apertura, l’inchiesta ha esaminato tali distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare all’Indonesia e alla RPC le disposizioni dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato ulteriori questionari a tale riguardo al governo dell’Indonesia («il governo dell’Indonesia») e al governo della RPC. |
(23) |
La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, al denunciante, ai due importatori indipendenti e a due utilizzatori che si erano manifestati, ai nove produttori esportatori dei paesi interessati e a tutti gli altri operatori economici che si sono manifestati e hanno richiesto un questionario. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione anche online (6) il giorno dell’apertura dell’inchiesta. |
(24) |
Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, dai due importatori indipendenti, dai due utilizzatori, dai due produttori esportatori noti dell’Indonesia, dai tre produttori esportatori della RPC inclusi nel campione, dai due produttori esportatori di Taiwan e da un centro di servizi indipendente di Taiwan. È pervenuta anche la risposta al questionario da parte del governo dell’Indonesia. Non sono pervenute risposte dal governo della RPC in relazione ad alcuno dei due questionari inviati. |
(25) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti parti:
|
(26) |
Con riferimento alla procedura di cui all’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base, si sono svolte consultazioni con il governo dell’Indonesia. |
1.6. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(27) |
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2018 e il 30 giugno 2019 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»). |
1.7. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
(28) |
In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
(29) |
Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni richieste nell’allegato III dell’avviso di apertura in relazione ai fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione dei prodotti SSHR. Cinque produttori esportatori cinesi hanno trasmesso le informazioni pertinenti. |
(30) |
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta riguardo alle presunte distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato al governo della RPC un questionario come illustrato al considerando 21. Non è pervenuta alcuna risposta dal governo della RPC. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. |
(31) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Due produttori esportatori hanno presentato osservazioni sull’esistenza di distorsioni significative. |
(32) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. |
(33) |
Il 9 settembre 2019 la Commissione ha pubblicato una prima nota al fascicolo (la «nota del 9 settembre»), invitando le parti interessate a esprimere il loro parere sulle fonti pertinenti che la Commissione avrebbe potuto utilizzare per la determinazione del valore normale, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), secondo comma, del regolamento di base. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro (manodopera), impiegati dai produttori esportatori nella fabbricazione del prodotto in esame. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato alcuni possibili paesi rappresentativi, ossia Brasile, Malaysia, Sud Africa e Turchia. |
(34) |
La Commissione ha concesso a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni da due produttori esportatori cinesi e dal denunciante. Il governo della RPC non ha trasmesso osservazioni. |
(35) |
La Commissione ha preso in esame le osservazioni ricevute nella seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale, datata 10 ottobre 2019 («la nota del 10 ottobre»). Ha inoltre stabilito un elenco provvisorio dei fattori produttivi e ha concluso che, in quella fase, il Brasile era il paese rappresentativo più appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni; non sono pervenute osservazioni. |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
(36) |
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, esclusi i prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm, attualmente classificati con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12 e originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell’Indonesia. I codici SA sono forniti solo a titolo informativo. |
2.2. Prodotto simile
(37) |
Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
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(38) |
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2.3. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto
(39) |
Marcegaglia e i due produttori esportatori dell’Indonesia hanno sostenuto che i rotoli (coils) neri avrebbero dovuto essere esclusi dall’ambito dell’inchiesta. Hanno argomentato che la presente inchiesta riguarda due diversi tipi di rotoli di acciai inossidabili, ossia i rotoli bianchi e i rotoli neri che, pur essendo classificati entrambi con gli stessi codici SA (specificati nell’avviso di apertura), hanno proprietà e usi previsti diversi. Per quanto riguarda le caratteristiche fisico-chimiche, Marcegaglia ha sostenuto, tra l’altro, che i rotoli neri, in termini di resistenza alla corrosione, non sono nemmeno prodotti di acciai inossidabili. Secondo Marcegaglia si tratta di prodotti semifiniti, non ricotti né decapati. |
(40) |
Inoltre, secondo Marcegaglia, i prodotti SSHR neri sono ottenuti mediante laminazione a caldo di bramme e sono forniti principalmente, se non esclusivamente, a imprese di rilaminazione. Marcegaglia ha argomentato che i prodotti SSHR neri possono essere utilizzati, di fatto, solo per l’ulteriore trasformazione (rilaminazione), finalizzata ad ottenere rotoli decapati o rotoli di acciai inossidabili laminati a freddo, e che nell’Unione vi sono solo due imprese di rilaminazione, vale a dire Marcegaglia e un’altra società molto più piccola. Ha sostenuto che, per quanto riguarda la categoria di prodotti, i prodotti SSHR neri sono più simili alle bramme di acciai inossidabili rispetto ai prodotti SSHR bianchi, per via della loro natura intrinseca di prodotti semifiniti. |
(41) |
Sempre secondo Marcegaglia, i prodotti SSHR bianchi sono un prodotto finito di acciai inossidabili realizzato mediante ricottura e decapaggio dei prodotti SSHR neri. Questi ultimi costituiscono pertanto la materia prima indispensabile per la fabbricazione dei prodotti SSHR bianchi, nella misura in cui le bramme sono la materia prima indispensabile per la fabbricazione dei prodotti SSHR neri. In quanto tali, i prodotti SSHR bianchi possono essere utilizzati senza ulteriore trasformazione dagli utilizzatori finali per un’applicazione industriale diretta (ad esempio nelle industrie automobilistica, petrolchimica e dei macchinari). I prodotti vengono forniti, per essere ulteriormente trasformati, a società specializzate nel taglio delle lamiere, produttori di tubi e imprese di laminazione a freddo. |
(42) |
Le parti interessate hanno infine sostenuto che l’industria dell’Unione non è interessata a fornire rotoli neri al mercato, in quanto preferisce utilizzare i rotoli neri di propria produzione ai fini dell’ulteriore trasformazione in rotoli bianchi e prodotti più a valle. Pertanto, secondo quanto affermato, la sicurezza dell’approvvigionamento di rotoli neri sarebbe a rischio se tali prodotti fossero inclusi nel campo di applicazione di eventuali misure. |
(43) |
Eurofer ha contestato le argomentazioni di cui ai considerando da 39 a 42. Ha ribadito, tra l’altro, che i rotoli bianchi e neri sono entrambi prodotti piatti di acciai inossidabili aventi, a parità di tipo di prodotto, le stesse caratteristiche fisiche e la stessa composizione chimica e sono fabbricati con le stesse materie prime (sostanzialmente cromo, cascami di acciai inossidabili e nichel) e che il valore aggiunto della trasformazione dei rotoli neri in rotoli bianchi è limitato e rappresenta meno dell’8 % del costo di produzione di un rotolo bianco. Eurofer ha inoltre segnalato che la capacità inutilizzata complessiva dei produttori dell’Unione è di oltre 2 milioni di tonnellate e ha indicato che l’industria dell’Unione può ed è disposta a soddisfare l’intera domanda di prodotti SSHR sul mercato dell’Unione, indipendentemente dal tipo di prodotto richiesto. Ha inoltre affermato che vari produttori dell’Unione hanno segnalato sui propri siti web di essere in grado di fornire rotoli neri e di essere disposti a farlo. Ha quindi sostenuto che la sicurezza dell’approvvigionamento di rotoli neri non è a rischio, ma ha sottolineato che l’esclusione dei rotoli neri comporterebbe un rischio di elusione. |
(44) |
La Commissione ha esaminato le argomentazioni. Per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto, dall’inchiesta è emerso che i rotoli neri e i rotoli bianchi hanno la medesima composizione chimica. In particolare, i rotoli neri sono fabbricati a partire dallo stesso materiale di base e presentano pertanto le stesse caratteristiche dei rotoli bianchi a seconda del tipo di acciaio. Ne consegue che i rotoli neri rientrano nelle stesse voci della nomenclatura combinata in cui sono classificati i rotoli bianchi oggetto del procedimento, che iniziano con 7219 o 7220. Tali voci rientrano entrambe nel capitolo 72 (Ghisa, ferro e acciaio), sezione «Acciai inossidabili», della nomenclatura combinata. I rotoli bianchi e neri presentano inoltre le medesime proprietà fisiche in quanto hanno dimensioni simili. I rotoli bianchi e neri sono intercambiabili per le imprese di rilaminazione che dispongono di impianti di ricottura e decapaggio; ciò significa di fatto che esiste un rischio di elusione qualora i rotoli neri dovessero essere esclusi dalla definizione del prodotto in esame. |
(45) |
Quanto all’affermazione secondo cui l’industria dell’Unione avrebbe scarso interesse a vendere i rotoli neri, essa non era suffragata da elementi di prova. Al contrario, l’inchiesta ha dimostrato che l’industria dell’Unione ha una notevole capacità inutilizzata, disponibile in egual misura per i rotoli neri e quelli bianchi, e che, nonostante le difficili condizioni del mercato, nel periodo dell’inchiesta ha venduto ingenti volumi di rotoli neri sul mercato dell’Unione anche (ma non esclusivamente) a Marcegaglia. Ciò dimostra che l’industria dell’Unione ha un reale interesse a servire il mercato. |
(46) |
In base a ciò si conclude in via provvisoria che i rotoli bianchi e quelli neri hanno le stesse caratteristiche fisico-chimiche di base e costituiscono un unico gruppo di prodotti. Le argomentazioni di cui ai considerando da 39 a 42 sono quindi respinte. |
(47) |
Varie parti hanno asserito che i prodotti di acciai inossidabili laminati a caldo di larghezza pari o superiore a 1 600 mm, compresi i prodotti SSHR di larghezza pari a 2 000 mm, dovrebbero essere esclusi dall’ambito dell’inchiesta, in quanto l’introduzione di misure antidumping relative a questo materiale speciale ridurrebbe ulteriormente la possibilità di acquisto di un materiale che è già molto difficile da reperire. Essa limiterebbe inoltre la loro competitività nei confronti dei produttori non unionali di tubi saldati di grande diametro. |
(48) |
Tale argomentazione è respinta. I prodotti SSHR laminati a caldo di larghezza pari o superiore a 1 600 mm hanno le stesse caratteristiche chimiche di base dei prodotti SSHR di dimensioni inferiori. Presentano inoltre le stesse caratteristiche fisiche di base, fatta eccezione per la larghezza. I prodotti SSHR di larghezza superiore potrebbero essere facilmente trasformati in prodotti SSHR di dimensioni inferiori mediante semplici operazioni di taglio. Esiste pertanto un rischio di elusione nel caso in cui i rotoli più larghi siano esclusi dalla definizione del prodotto in esame. |
(49) |
Il consorzio per le importazioni di prodotti SST HRF (7) ha sostenuto che i rotoli di spessore superiore a 10 mm dovrebbero essere esclusi, in quanto esistono due soli impianti nell’Unione in grado di fabbricare prodotti SSHR di spessore superiore a 13 mm. La Commissione non scorge motivi validi per escludere questi rotoli, che indubbiamente presentano le stesse caratteristiche fisico-chimiche di base e sono destinati agli stessi impieghi di tutti gli altri tipi di prodotto che rientrano nella definizione del prodotto. Inoltre, come indicato dal consorzio stesso, l’industria dell’Unione ha la capacità di fornire tali prodotti. L’argomentazione è pertanto respinta. |
3. DUMPING
3.1. Indonesia
3.1.1. Produttori esportatori
(50) |
Durante il periodo dell’inchiesta i produttori esportatori in Indonesia erano due, le società ITSS e GCNS. Le società erano collegate tra di loro tramite la loro capogruppo, il produttore di acciaio cinese Tsingshan Steel Group. |
(51) |
Insieme alla società indonesiana PT Bintang Delapan, Tsingshan Steel Group ha fondato l’Indonesia Morowali Industrial Park («IMIP») nel Sulawesi, in Indonesia (8). Sono state coinvolte nell’inchiesta le seguenti società collegate tramite il Tsingshan Steel Group e situate nell’IMIP:
|
3.1.2. Applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base
(52) |
Entrambi i produttori esportatori non hanno fornito un quadro chiaro della struttura mondiale del gruppo né nelle risposte al questionario né durante le visite di verifica. Inoltre gli operatori commerciali collegati che effettuano vendite all’esportazione non hanno fornito alcuna risposta al questionario. |
(53) |
Pertanto la Commissione non ha potuto verificare il rapporto esistente tra i produttori esportatori e i loro fornitori di minerali di nichel, che sono considerati una materia prima essenziale da cui dipendono le caratteristiche di inossidabilità del prodotto oggetto dell’inchiesta. In particolare, la Commissione non ha potuto stabilire se i fornitori asseritamente indipendenti fossero realmente indipendenti dai produttori esportatori. |
(54) |
Di conseguenza, la Commissione non ha potuto valutare se i minerali di nichel forniti da parti effettivamente collegate fossero acquistati a condizioni di mercato. |
(55) |
La Commissione non ha potuto nemmeno verificare il rapporto con l’acquirente asseritamente indipendente di un operatore commerciale nazionale collegato. Pertanto, nel determinare il valore normale, la Commissione non ha tenuto conto delle vendite tra l’operatore commerciale collegato e l’acquirente asseritamente indipendente. |
(56) |
Infine, a causa della mancata collaborazione degli operatori commerciali collegati che effettuano vendite all’esportazione, la Commissione non ha potuto determinare il prezzo all’esportazione applicato al primo acquirente indipendente e i costi effettivamente sostenuti da tali operatori commerciali collegati. Pertanto la Commissione non è stata in grado di calcolare il prezzo all’esportazione sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori, sebbene sia stato possibile verificare tutte le informazioni fornite da GCNS e ITSS esaminando i registri delle società. |
(57) |
Con lettera del 20 dicembre 2019 la Commissione ha comunicato a GCNS e a ITSS la sua intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base in relazione a taluni aspetti del calcolo del margine di dumping. A tale riguardo i produttori esportatori hanno trasmesso le loro osservazioni il 7 gennaio 2020. |
(58) |
Nelle loro osservazioni in merito all’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base i produttori esportatori hanno sostenuto che il regolamento di base non consente alla Commissione di concludere che le informazioni fornite dai produttori esportatori riguardo agli acquisti di minerali di nichel non sono attendibili soltanto in ragione del fatto che non sia stato possibile stabilire il rapporto esistente tra i produttori esportatori e i loro fornitori. GCNS e ITSS hanno fatto riferimento alla giurisprudenza dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC») (9) e all’accordo OMC sulla valutazione in dogana (10), da cui si evinceva che le operazioni tra parti collegate non possono essere considerate a priori inaccettabili o non effettuate a condizioni di mercato. Infine i produttori esportatori hanno ricordato che, nel corso della visita di verifica, la Commissione ha verificato gli acquisti di minerali di nichel. |
(59) |
A tale riguardo la Commissione ha confermato che effettivamente le informazioni fornite dalle società del gruppo (GCNS, ITSS, SMI e TSI) in merito all’identità del fornitore, ai volumi e ai valori di acquisto delle materie prime sono state verificate. Tuttavia, e nonostante le norme e la giurisprudenza dell’OMC riguardanti le operazioni tra parti collegate, non fornendo un quadro della struttura mondiale del gruppo i produttori esportatori hanno impedito alla Commissione anche di esaminare se le operazioni di acquisto fossero state effettuate a condizioni di mercato. |
(60) |
La Commissione ha pertanto confermato la propria intenzione di non tenere conto del prezzo di acquisto dei minerali di nichel comunicato e di sostituirlo con i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. |
(61) |
Per quanto riguarda il calcolo del prezzo all’esportazione, i produttori esportatori hanno confermato di essersi adoperati per garantire la collaborazione degli operatori commerciali collegati che effettuano vendite all’esportazione. I produttori esportatori hanno inoltre suggerito che la Commissione utilizzi come dati disponibili le informazioni contenute nel fascicolo. |
(62) |
A tale riguardo la Commissione ha deciso, in via provvisoria, di utilizzare i dati disponibili nel fascicolo forniti dalle parti interessate dell’Unione che hanno collaborato all’inchiesta sin dalla sua apertura e che hanno trasmesso risposte al questionario. |
(63) |
In conclusione, la Commissione ha utilizzato in via provvisoria i dati disponibili al fine di accertare o sostituire talune informazioni in conformità all’articolo 18 del regolamento di base nella misura suindicata. |
3.1.3. Valore normale
(64) |
La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresentava, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione nell’Unione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta. |
(65) |
Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate da GCNS sul mercato interno non sono risultate rappresentative. |
(66) |
Pertanto, quando un tipo di prodotto non è stato venduto sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. |
(67) |
Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile di GCNS durante il periodo dell’inchiesta i seguenti elementi:
|
(68) |
Il costo dei minerali di nichel è stato adeguato come spiegato ai considerando da 79 a 82. |
(69) |
GCNS ha acquistato dai fornitori collegati situati nell’IMIP taluni servizi e fattori produttivi nella forma di prodotti semifiniti. La Commissione ha esaminato se tali acquisti fossero stati effettuati a condizioni di mercato. A tale riguardo, la Commissione ha confrontato il prezzo d’acquisto con il prezzo praticato dal fornitore collegato ad un acquirente indipendente, ove disponibile. Quando tale prezzo non era disponibile, la Commissione ha confrontato il prezzo d’acquisto con un prezzo di mercato costruito tenendo conto dei costi di produzione, delle SGAV e di un equo profitto del fornitore collegato. Ove opportuno, la Commissione ha adeguato i costi di tali servizi e fattori produttivi sostenuti da GCNS in conformità all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. |
(70) |
Sulla base del test di rappresentatività illustrato al considerando 64, le vendite totali del prodotto simile effettuate da ITSS sul mercato interno sono risultate rappresentative. |
(71) |
La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione nell’Unione per ITSS, che disponeva di vendite rappresentative sul mercato interno. |
(72) |
La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno effettuate da ITSS per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione fossero rappresentative conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell’inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha stabilito che le vendite di un tipo di prodotto sul mercato interno erano rappresentative. |
(73) |
La Commissione ha successivamente definito, per questo tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(74) |
Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:
|
(75) |
In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta. |
(76) |
Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, se:
|
(77) |
Dall’analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che il 13,7 % di tutte le vendite sul mercato interno del tipo di prodotto era remunerativo e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Il valore normale è quindi stato calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative. |
(78) |
Quando le vendite di un tipo di prodotto sul mercato interno non sono state rappresentative, la Commissione ha costruito il valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. |
(79) |
Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile di ITSS durante il periodo dell’inchiesta i seguenti elementi:
|
(80) |
Il costo dei minerali di nichel è stato adeguato come spiegato ai considerando da 79 a 82. |
(81) |
ITSS ha acquistato taluni servizi e fattori produttivi dai fornitori collegati situati nell’IMIP. La Commissione ha esaminato se tali acquisti fossero stati effettuati a condizioni di mercato. A tale riguardo, la Commissione ha confrontato il prezzo d’acquisto con il prezzo praticato dal fornitore collegato ad un acquirente indipendente, ove disponibile. Quando tale prezzo non era disponibile, la Commissione ha confrontato il prezzo d’acquisto con un prezzo di mercato costruito tenendo conto dei costi di produzione, delle SGAV e di un equo profitto del fornitore collegato. Ove opportuno, la Commissione ha adeguato i costi di tali servizi e fattori produttivi sostenuti da ITSS in conformità all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. |
(82) |
Come illustrato ai considerando da 52 a 54 e da 57 a 60, la Commissione non ha tenuto conto dei costi dei minerali di nichel comunicati dai due produttori esportatori e dai loro fornitori collegati di taluni fattori produttivi di cui ai considerando 69 e 78. La Commissione intendeva utilizzare come dati disponibili il prezzo di mercato dei minerali di nichel in Indonesia e sostituire con tale prezzo i costi effettivi dei minerali di nichel. |
(83) |
A tale proposito, nel quadro delle consultazioni con il governo dell’Indonesia riguardo alle potenziali distorsioni relative alle materie prime di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, la Commissione ha richiesto informazioni statistiche sui volumi e sui valori delle vendite effettuate sul mercato interno, che il governo dell’Indonesia raccoglieva regolarmente ai sensi della legislazione applicabile (11). Il governo dell’Indonesia ha tuttavia fornito soltanto informazioni riguardanti i volumi delle vendite effettuate sul mercato interno. Pertanto tali informazioni erano incomplete e non è stato possibile utilizzarle per stabilire il prezzo di mercato dei minerali di nichel sul mercato interno indonesiano. |
(84) |
Di conseguenza, la Commissione ha utilizzato il prezzo effettivamente pagato dall’unico produttore esportatore che ha fornito informazioni sul tenore di nichel dei minerali di nichel per tutte le sue operazioni di acquisto. La Commissione ha ritenuto necessario tenere conto del tenore di nichel, che influisce sul prezzo dei minerali di nichel, al momento di sostituire i costi dei minerali di nichel comunicati dalle società del gruppo. La Commissione ha individuato le operazioni di acquisto effettuate ai prezzi più elevati per ciascun tenore di nichel e ha ritenuto che tali operazioni e prezzi avessero minori probabilità di essere influenzati da un rapporto tra il fornitore e l’acquirente. La Commissione ha stabilito i costi adeguati dei minerali di nichel in base alla media ponderata del prezzo di acquisto delle operazioni selezionate tenendo conto del volume totale acquistato dalla società nell’ambito di ciascun gruppo relativo al tenore di nichel. |
(85) |
I costi adeguati dei minerali di nichel sono stati utilizzati anche per il ricalcolo dei costi di produzione dei fattori produttivi semifiniti acquistati dai fornitori collegati di cui ai considerando 69 e 78, al momento di esaminare se i fattori produttivi pertinenti fossero stati acquistati dai produttori esportatori a condizioni di mercato. Laddove era evidente che i fornitori avevano utilizzato minerali di nichel con un tenore di nichel inferiore, i costi adeguati hanno rispecchiato la differenza. |
3.1.4. Prezzo all’esportazione
(86) |
I produttori esportatori hanno comunicato di esportare nell’Unione tramite operatori commerciali collegati di paesi terzi e tramite un operatore commerciale indipendente di un paese terzo. |
(87) |
Come spiegato ai considerando 52 e 56, gli operatori commerciali collegati che effettuavano vendite all’esportazione non hanno collaborato all’inchiesta. Pertanto il prezzo all’esportazione è stato stabilito in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, alla luce delle informazioni disponibili nel fascicolo e verificate dalla Commissione. Al fine di determinare il prezzo all’esportazione, la Commissione ha innanzitutto stabilito il prezzo all’importazione nell’Unione sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo, fornite dalle parti interessate dell’Unione che hanno collaborato. La Commissione ha poi adeguato tale prezzo per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le spese di trasporto, di assicurazione, di movimentazione e carico, nonché le SGAV e i profitti, sulla base di informazioni verificate fornite dai produttori esportatori o disponibili al pubblico (ad esempio il bilancio di esercizio sottoposto a revisione disponibile al pubblico di uno degli operatori collegati dichiarati). |
3.1.5. Confronto
(88) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori a livello franco fabbrica. |
(89) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti al valore normale per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico. Sono stati effettuati adeguamenti del prezzo all’esportazione per tenere conto dei costi di credito e della commissione dell’operatore commerciale indipendente di un paese terzo. |
3.1.6. Margini di dumping
(90) |
La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto oggetto dell’inchiesta, in conformità all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
(91) |
Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono pari al 19,3 % per GCNS e al 16,2 % per ITSS. |
(92) |
Come spiegato ai considerando 50 e 51, i produttori esportatori sono collegati. La Commissione ha pertanto stabilito per entrambe le società un unico margine di dumping medio ponderato pari al 19,2 %. |
(93) |
Poiché le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano il 100 % delle esportazioni totali nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, la Commissione ha ritenuto che fosse rappresentativo fissare il margine di dumping residuo al livello dei produttori esportatori che hanno collaborato. |
(94) |
I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
|
3.2. RPC
3.2.1. Considerazioni preliminari
(95) |
Come spiegato al considerando 16 con riferimento ad uno dei tre produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, la Commissione ha deciso di ricorrere alle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base e non ha tenuto conto delle informazioni fornite da questo produttore esportatore. |
(96) |
La Commissione ha assunto tale decisione in quanto, nel corso della visita di verifica, la società non era riuscita a spiegare in tempo utile vari dati presentati nella risposta al questionario e a collegarli ai conti sottoposti a revisione, ai conti di gestione dei costi e ai dati contenuti nelle applicazioni informatiche interne utilizzate. Per alcuni dati, quali i volumi della produzione per tipo di prodotto, il consumo dei fattori produttivi energetici, l’assegnazione dei sottoprodotti e le spese generali di produzione, che erano considerati essenziali per il calcolo del margine di dumping individuale, non è stata possibile una conciliazione con i documenti di cui sopra o una spiegazione sufficiente dei relativi criteri di assegnazione. Inoltre, a causa dei ritardi nella trasmissione dei dati e delle spiegazioni richieste, la Commissione non ha potuto affatto verificare talune parti delle risposte al questionario collegate alla determinazione del valore normale. Pertanto la Commissione non ha ricevuto le informazioni necessarie entro i termini specificati nel regolamento di base per stabilire un margine di dumping per la società. |
(97) |
In conformità all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, con lettera datata 18 dicembre 2019 la parte interessata è stata informata del motivo per cui la Commissione non intendeva tenere conto delle informazioni fornite e ha avuto la possibilità di presentare ulteriori spiegazioni. |
(98) |
La società ha risposto alla lettera della Commissione il 7 gennaio 2020. Nella sua risposta, la società non ha contestato l’esistenza delle carenze elencate nella lettera della Commissione. Ha tuttavia sostenuto che tali carenze non erano sufficientemente gravi da giustificare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base. La società ha affermato che le carenze individuate dalla Commissione nella sua lettera erano dovute al fatto che, in generale, la compilazione e il trattamento delle informazioni fornite da una società collegata erano stati effettuati a mano anziché per mezzo di un sistema informatico. Pertanto tali informazioni avevano maggiori probabilità di essere lacunose. La società ha concluso che, nonostante ciò, la Commissione poteva calcolare un margine di dumping individuale basandosi sulle informazioni verificate in loco. |
(99) |
La Commissione ha espresso disaccordo con l’affermazione della società secondo cui le informazioni verificate in loco consentivano di calcolare un margine di dumping individuale. Come indicato al considerando 93, la natura e l’importo delle carenze individuate in loco, a prescindere dalla loro origine, e il fatto che la società non sia stata in grado di porvi rimedio durante l’intero periodo della visita di verifica, hanno di fatto impedito alla Commissione di calcolare un margine di dumping basandosi sui dati verificati. Pertanto la Commissione, in via provvisoria, non ha tenuto conto delle informazioni fornite dal produttore esportatore e ha confermato, a questo stadio, l’utilizzo dei dati disponibili in relazione a detto produttore esportatore. |
(100) |
Pertanto la descrizione del calcolo del margine di dumping di cui in appresso si riferisce ai due restanti produttori esportatori cinesi inclusi nel campione. |
3.2.2. Valore normale
(101) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore». |
(102) |
Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». Come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e vista l’assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata. |
3.2.2.1.
a) Introduzione
(103) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:
|
(104) |
In conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la valutazione della sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a) tiene conto, tra l’altro, dell’elenco non esaustivo dei fattori di cui alla disposizione precedente. A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento alla possibile incidenza di uno o più di tali fattori sui prezzi e sui costi nel paese esportatore del prodotto in esame. In effetti, dato che tale elenco non è cumulativo, non occorre considerare tutti gli elementi per individuare distorsioni significative. Inoltre le stesse circostanze di fatto possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più elementi contenuti nell’elenco. Tuttavia qualsiasi conclusione relativa a distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), deve essere tratta sulla base di tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali della configurazione economica e amministrativa del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato. |
(105) |
L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore». |
(106) |
A norma di tale disposizione, la Commissione ha pubblicato una relazione per paese relativa alla RPC (in prosieguo «la relazione») (12), che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molteplici livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi chiave (ad esempio terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (ad esempio acciaio e prodotti chimici). La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta in fase di apertura. La denuncia conteneva altresì taluni elementi di prova pertinenti che integravano la relazione. Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura. |
(107) |
In particolare, la denuncia faceva riferimento a pratiche che incidono sui costi e sui prezzi nel settore dell’acciaio inossidabile:
|
(108) |
Come indicato al considerando 30, il governo della RPC non ha presentato osservazioni o fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie. |
(109) |
Due dei produttori esportatori hanno fornito osservazioni in merito, sostenendo che il calcolo del valore normale a norma dell’articolo 2 paragrafo 6 bis, del regolamento di base è incompatibile con l’accordo antidumping dell’OMC. A tale riguardo i produttori esportatori hanno sostenuto che la Commissione non dovrebbe discostarsi dal metodo standard per la determinazione del valore normale, salvo se diversamente consentito dall’accordo antidumping, e dovrebbe attenersi al metodo standard in conformità all’articolo 2 di detto accordo. Le parti interessate hanno altresì dichiarato che, nell’accordo antidumping, il concetto di distorsioni significative è addirittura assente. |
(110) |
Inoltre i produttori esportatori hanno sostenuto che nel fascicolo non erano presenti elementi di prova atti a dimostrare che i presunti interventi pubblici elencati nella relazione e nella denuncia avevano determinato distorsioni dei prezzi dei fattori produttivi impiegati nella fabbricazione del prodotto in esame. |
(111) |
Ai fini della presente inchiesta la Commissione ha concluso nel considerando 157 che è opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ritiene pertanto che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, sia applicabile. La Commissione ritiene inoltre che tale disposizione sia coerente con gli obblighi dell’Unione europea in ambito OMC. La Commissione ritiene che, come chiarito nel caso DS473 UE-Biodiesel (Argentina), le disposizioni del regolamento di base applicabili in generale a tutti i membri dell’OMC, in particolare l’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base, consentano l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tali adeguamenti sono necessari e giustificati. La Commissione ha infine rammentato che la controversia DS473 UE-Biodiesel (Argentina) non riguardava l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che nella presente inchiesta rappresenta la base giuridica pertinente per la determinazione del valore normale. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
(112) |
La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi applicati sul mercato interno della RPC, vista l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, fondati su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha comportato l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore rilevante, compreso il prodotto in esame. |
(113) |
Per quanto riguarda la seconda argomentazione, la Commissione ha rilevato che l’esistenza delle distorsioni significative che hanno determinato l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è legata all’esistenza di uno specifico capitolo settoriale relativo al prodotto oggetto dell’inchiesta. La relazione descrive vari tipi di distorsioni presenti nella RPC, che sono trasversali e applicabili a tutta l’economia cinese e che incidono sui prezzi e/o sulle materie prime nonché sui costi di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Come spiegato ai punti da b) a i), l’industria dei prodotti SSHR è oggetto di una serie di interventi pubblici descritti nella relazione (integrazione nei piani quinquennali e in altri documenti, distorsioni delle materie prime, distorsioni finanziarie ecc.), che sono espressamente elencati e richiamati nel presente regolamento. Inoltre i considerando 104, 121, 122, da 124 a 128, 135, 138, 141, 151 e da 153 a 154 del presente regolamento hanno parimenti descritto una serie di distorsioni applicabili al settore dei prodotti SSHR e/o alle sue materie prime e ai suoi fattori produttivi che si aggiungono alle distorsioni significative già segnalate nella relazione. Le condizioni di mercato e le politiche e i piani soggiacenti che causano distorsioni significative sono tuttora applicabili al settore dei prodotti SSHR e ai relativi costi di produzione, nonostante che la relazione sia stata pubblicata nel dicembre 2017. Nessuna parte ha fornito prove del contrario. Inoltre le fonti aggiuntive di distorsioni significative indicate nel regolamento sono tuttora applicabili e nessuna delle parti ha presentato elementi di prova che dimostrino il contrario. |
(114) |
Pertanto la Commissione ha respinto in via provvisoria le argomentazioni dei due produttori esportatori. |
b) Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi nel mercato interno della RPC
(115) |
Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell’intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori». L’economia di Stato è considerata la «forza trainante dell’economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di «garantirne il consolidamento e la crescita» (13). Di conseguenza, la configurazione generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia ma li prevede espressamente. Il concetto di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzato come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e affida allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge ne consente lo sviluppo parallelamente alla proprietà dello Stato (14). |
(116) |
Inoltre, secondo il diritto cinese, l’economia di mercato socialista è sviluppata sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC si intrecciano ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente, «[i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese» è stata inserita una seconda frase, che recita: «[l]’aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese (15)». Ciò illustra il controllo indiscusso e crescente del PCC sul sistema economico della RPC. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il gioco delle forze del libero mercato. |
(117) |
Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato (16). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo. |
(118) |
Innanzitutto, a livello di controllo amministrativo generale, la direzione dell’economia cinese è disciplinata da un complesso sistema di pianificazione industriale che ha ripercussioni su tutte le attività economiche all’interno del paese. L’insieme di questi piani riguarda una matrice completa e complessa di settori e di politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati mentre quelli nazionali fissano obiettivi più ampi. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, una caratteristica costante dei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative) in linea con le priorità del governo singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, sia privati sia statali, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e usano di conseguenza i poteri di cui sono investite per indurre gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani [cfr. anche il punto e)] (17). |
(119) |
In secondo luogo, a livello di assegnazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali statali. Tali banche, nel definire e attuare la loro politica di erogazione dei prestiti, devono allinearsi agli obiettivi della politica industriale del governo piuttosto che valutare principalmente la valenza economica di un dato progetto [cfr. anche il punto h) in appresso] (18). Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del sistema finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC (19). |
(120) |
In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi da parte dello Stato nell’economia assumono numerose forme. Ad esempio, le norme in materia di appalti pubblici sono utilizzate abitualmente per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche statali. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali (20). Analogamente, nel settore degli investimenti, il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla finalità e sull’entità degli investimenti statali e privati. Il controllo degli investimenti così come gli incentivi, le restrizioni e i divieti di vario tipo relativi agli investimenti sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, come il mantenimento del controllo statale su settori fondamentali o il rafforzamento dell’industria nazionale (21). |
(121) |
In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi di base che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e pertanto falsano l’efficace assegnazione delle risorse in base ai principi di mercato (22). |
c) Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione
(122) |
Nella RPC le imprese che sono di proprietà o operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia. |
(123) |
Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese e, in particolare, su quelle di Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole imprese di Stato, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di Stato, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi delle imprese di Stato e di cellule del partito nelle società [cfr. anche il punto d)], nonché mediante la definizione della struttura societaria del settore delle imprese di Stato (23). In cambio, le imprese di Stato godono di uno status particolare nel quadro dell’economia cinese, che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l’accesso preferenziale ai fattori produttivi pertinenti, tra cui i finanziamenti (24). |
(124) |
Nello specifico, nel settore siderurgico persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC. Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi che si classificano tra i primi dieci produttori di acciaio di dimensioni maggiori al mondo, quattro sono imprese di Stato (25). Nel contempo, mentre nel 2016 i primi dieci produttori hanno assorbito soltanto il 36 % circa della produzione totale del settore, nello stesso anno il governo della RPC ha stabilito come obiettivo di concentrare dal 60 % al 70 % della produzione di ferro e acciaio in circa dieci grandi imprese entro il 2025 (26). Tale intenzione è stata ribadita dal governo della RPC ad aprile del 2019, con l’annuncio della pubblicazione di orientamenti in materia di consolidamento dell’industria siderurgica (27). Tale concentrazione potrebbe comportare fusioni forzate di società private redditizie con imprese di Stato che realizzano risultati inferiori alle aspettative (28). Un esempio è costituito dalla recente fusione, nel 2016, tra i produttori di acciaio Baosteel Group Corp. e Wuhan Iron & Steel Group Corp., che ha dato origine al secondo maggiore produttore di acciaio al mondo (29). I principali produttori di acciaio inossidabile sono di proprietà statale, ad esempio Tisco, Baosteel, Ansteel Lianzhong, Jiujuan Iron and Steel e Tangshan. |
(125) |
Inoltre la RPC è il maggiore consumatore al mondo di nichel. Il nichel è una materia prima importante che, insieme al cromo, conferisce all’acciaio le sue caratteristiche inossidabili. Il tenore di nichel costituisce anche il fattore di costo per i minerali di nichel che, a loro volta, rappresentano il fattore di costo per i fattori produttivi immediati del prodotto in esame. È utilizzato nella produzione dei prodotti SSHR in varie forme, ad esempio come minerali di nichel, ghisa greggia al nichel, ferro-nichel, nichel puro, cascami di nichel, cascami di acciai inossidabili. Il denunciante ha calcolato che il nichel nelle sue varie forme incideva per più del 50 % sui costi di produzione dell’acciaio inossidabile nella RPC (30). Nel 2016 il paese ha utilizzato 1,04 milioni di tonnellate, che rappresentano il 52 % del consumo mondiale di nichel. Nel 2017 il consumo cinese era destinato ad aumentare del 2,9 % fino a raggiungere 1,07 milioni di tonnellate. La produzione di acciaio inossidabile rappresenta l’impiego principale del nichel nella RPC (84 %). Tale percentuale è notevolmente più alta della media internazionale (64 %). Il consumo di nichel è fortemente aumentato nel 2016 e nel 2017 (31), in quanto la produzione cinese di acciaio inossidabile è cresciuta del 15,7 %, raggiungendo 24,9 milioni di tonnellate. Dato che la produzione nel resto del mondo è cresciuta di appena il 4,3 %, la quota della produzione mondiale detenuta dalla RPC è salita al 54,5 %. L’aumento della produzione è stato possibile grazie al netto aumento della spesa per le infrastrutture deciso dal governo della RPC e a un incremento del settore immobiliare. Le statistiche indicano che gran parte degli investimenti della RPC in immobilizzazioni è stata organizzata dal governo della RPC e dalle imprese di Stato, i cui investimenti sono cresciuti maggiormente rispetto a quelli del settore privato (32). |
(126) |
In ragione dell’elevato livello di intervento pubblico nel settore siderurgico e in quello dei metalli non ferrosi (Non-Ferrous Metals Industries — NFM) e della quota elevata delle imprese di Stato in tali settori, anche i produttori di acciaio di proprietà privata non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. In effetti, tanto le imprese pubbliche quanto quelle private nel settore siderurgico sono anche soggette a una supervisione e a un orientamento di natura strategica, come indicato al punto e). |
(127) |
In considerazione di quanto precede si è concluso che il mercato dei prodotti SSHR nella RPC è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento del governo della RPC. |
d) Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi
(128) |
Oltre ad esercitare il controllo sull’economia attraverso la proprietà di imprese di Stato e altri strumenti, il governo della RPC può interferire nella determinazione di prezzi e costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese statali, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti (33), dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC come specificato nella costituzione del PCC (34)) e la società deve predisporre le condizioni necessarie per le attività dell’organizzazione di partito. Risulta che, in passato, tale requisito non sia stato sempre seguito o rigorosamente applicato. Tuttavia, almeno dal 2016, il PCC ha rafforzato la propria volontà di controllare le decisioni commerciali nelle imprese statali per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina del partito (35). Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, con una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni commerciali all’interno delle rispettive società (36). Tali norme sono di applicazione generale in tutta l’economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori di prodotti SSHR e dei fornitori dei loro fattori produttivi. |
(129) |
Per quanto riguarda in particolare il settore siderurgico, come già evidenziato molti dei grandi produttori sono di proprietà dello Stato (cfr. il considerando 123). Alcuni sono espressamente citati nel «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020» (37). I principali produttori esportatori di proprietà statale sono spesso i maggiori produttori mondiali di prodotti SSHR, integrati o meno. Ad esempio la società cinese di proprietà statale Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd. («TISCO») indica nel proprio sito web di essere «un super-colosso nel settore della siderurgia, nonché un’impresa leader nel settore mondiale dell’acciaio inossidabile», «la più grande impresa nel settore dell’acciaio inossidabile dotata della maggiore capacità mondiale e delle tecnologie e attrezzature più all’avanguardia». Analogamente «TISCO è diventato uno straordinario complesso siderurgico su vasta scala, che è integrato con il settore minerario del ferro e con le attività di produzione, trasformazione, fornitura e commercializzazione del ferro e dell’acciaio» (38). Baosteel è un’altra importante impresa cinese di proprietà statale che opera nel settore della produzione di acciaio inossidabile ed è di proprietà del gruppo China Baowu Steel Group Co. Ltd., frutto della recente fusione tra Baosteel Group e Wuhuan Iron & Steel (39). |
(130) |
Il governo della RPC è presente nelle imprese del settore dell’acciaio inossidabile anche tramite nomine personali. Un esempio di tale approccio è costituito dal produttore di acciaio inossidabile TISCO, società alla cui presidenza è stato designato il vice segretario nominato del comitato del PCC per decisione del governo e del comitato del PCC della provincia dello Shanxi (40). |
(131) |
La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari [cfr. anche il punto h)], nonché nella fornitura di materie prime e fattori produttivi, hanno inoltre un ulteriore effetto distorsivo sul mercato dei prodotti SSHR (41). Di conseguenza la presenza dello Stato nelle imprese, ivi compreso in quelle di proprietà dello Stato, nel settore siderurgico e in altri settori (come il settore finanziario e il settore dei fattori produttivi, compresi i metalli non ferrosi) consente al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi. |
(132) |
Il governo della RPC interviene direttamente nella determinazione dei prezzi del capitale, del lavoro, dei terreni, delle materie prime e dei fattori produttivi di base utilizzati nel processo produttivo. Sebbene i prezzi dei prodotti finali siano determinati principalmente da meccanismi di mercato, le distorsioni dei prezzi create all’inizio della catena del valore si ripercuotono su questi stessi prezzi e creano segnali di prezzo «sbagliati», che non riflettono le reali scarsità nel settore e alterano gli equilibri tra perdite e profitti di tutti gli operatori coinvolti. |
e) Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato
(133) |
L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC fa sì che le risorse siano destinate a settori definiti strategici o altrimenti importanti dal punto di vista politico da parte del governo, anziché essere assegnate in linea con le forze del mercato (42). |
(134) |
L’industria siderurgica è considerata dal governo della RPC un settore chiave (43). Ciò è confermato nei numerosi piani, nelle direttive e in altri documenti incentrati sull’acciaio, emessi a livello nazionale, regionale e comunale, come il «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». In tale piano si legge che l’industria siderurgica è «un settore importante e fondamentale dell’economia cinese, un pilastro nazionale» (44) . I compiti e gli obiettivi principali definiti in tale piano riguardano tutti gli aspetti dello sviluppo del settore (45) . |
(135) |
Il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale (46) prevede il sostegno alle imprese che producono tipi di prodotti di acciaio di fascia alta (47). Esso si concentra altresì sul conseguimento della qualità, della durata e dell’affidabilità del prodotto sostenendo le società che utilizzano tecnologie legate alla produzione pulita di acciaio, alla laminatura di precisione e al miglioramento della qualità (48). |
(136) |
Il «Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) (modifica del 2013)» (49) («il repertorio») elenca i settori del ferro e dell’acciaio come settori incentivati. |
(137) |
Il governo della RPC guida inoltre lo sviluppo del settore in conformità a un’ampia serie di strumenti e direttive strategici concernenti, tra l’altro: la composizione e la ristrutturazione del mercato, le materie prime, gli investimenti, l’eliminazione di capacità, la gamma di prodotti, la delocalizzazione, il miglioramento del prodotto ecc. Attraverso questi e altri strumenti, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore (50). L’attuale problema di sovracapacità è probabilmente l’esemplificazione più palese delle conseguenze delle politiche del governo della RPC e delle conseguenti distorsioni. |
(138) |
In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incentivare, tra cui figura la fabbricazione di prodotti SSHR, in quanto parte del settore siderurgico incentivato. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare normalmente. |
f) Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale
(139) |
Conformemente alle informazioni di cui al fascicolo, il sistema cinese in materia di fallimenti fornisce risultati inadeguati nel conseguimento dei propri obiettivi principali, come ad esempio la corretta regolarizzazione di crediti e debiti e la salvaguardia dei diritti e degli interessi legittimi dei creditori e dei debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure concorsuali sono caratterizzate da una serie di carenze, che agiscono in realtà da disincentivo al deposito di dichiarazioni di fallimento. Inoltre il ruolo dello Stato nelle procedure di insolvenza rimane forte e attivo, spesso influenzando direttamente l’esito della procedura (51). |
(140) |
In più, le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà di terreni e ai diritti d’uso dei terreni nella RPC (52). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione continua a dipendere esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti d’uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio introducendo procedure di gara. In genere, però, tali disposizioni sono disattese e alcuni acquirenti ottengono i terreni gratuitamente o a tariffe inferiori a quelle di mercato (53). Inoltre con l’assegnazione dei terreni spesso le autorità perseguono obiettivi politici specifici, tra i quali l’attuazione dei piani economici (54). |
(141) |
Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori di prodotti SSHR sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare che il diritto fallimentare e patrimoniale cinese non funziona correttamente, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni risultano essere pienamente applicabili anche al settore dell’acciaio inossidabile. |
(142) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussiste un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore siderurgico, anche in relazione al prodotto in esame. |
g) Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali
(143) |
Non è possibile che nella RPC si sviluppi appieno un sistema di salari basati sul mercato, giacché i diritti di organizzazione collettiva dei lavoratori e dei datori di lavoro sono ostacolati. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali elaborate dall’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva (55). Secondo il diritto nazionale è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità dello Stato e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori rimane rudimentale (56). Inoltre la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma di prestazioni di previdenza sociale e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Di conseguenza, i lavoratori non in possesso del certificato di residenza locale si trovano in una posizione occupazionale vulnerabile e hanno un reddito inferiore rispetto a coloro che sono regolarmente registrati come residenti (57). Tali risultanze indicano la distorsione dei costi salariali nella RPC. |
(144) |
Non sono stati presentati elementi di prova attestanti che il settore siderurgico, compresi i produttori di prodotti SSHR, non sia sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese appena descritto. La parte del settore siderurgico rappresentata dai prodotti SSHR subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (nella produzione del prodotto in esame) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale della RPC). |
h) Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato.
(145) |
L’accesso al capitale da parte delle società della RPC è soggetto a varie distorsioni. |
(146) |
Innanzitutto il sistema finanziario cinese è caratterizzato dalla forte posizione delle banche statali (58) che, per concedere l’accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di Stato non finanziarie, le banche rimangono legate allo Stato non soltanto a causa del vincolo di proprietà ma anche mediante relazioni personali (i più alti funzionari dei grandi istituti finanziari statali sono nominati in ultima analisi dal PCC (59)) e, proprio come avviene per le imprese statali non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività in base alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e nel rispetto degli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato (60). A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o ritiene comunque importanti (61). |
(147) |
Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, gli abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici. |
(148) |
Inoltre i rating delle obbligazioni e del credito sono spesso distorti per una serie di ragioni, tra cui il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo cinese e dal peso dell’eventuale garanzia implicita da parte del governo stesso. Le stime suggeriscono decisamente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi (62). |
(149) |
A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o ritiene comunque importanti (63). Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave, il che implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato. |
(150) |
In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale, con utili sul capitale investito sempre più bassi. Tale situazione è esemplificata dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività; tale aspetto suggerisce che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali. |
(151) |
In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato delle forze del libero mercato, ma sono influenzati dalle distorsioni dovute all’intervento del governo. Infatti la quota dei prestiti al tasso di riferimento o ad un tasso inferiore rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essere aumentato, dato che tale quota è cresciuta considerevolmente dal 2015 nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Tassi d’interesse artificiosamente bassi comportano prezzi eccessivamente bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale. |
(152) |
La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell’efficienza dell’assegnazione del capitale e sono assenti i segni di stretta creditizia che sarebbero invece prevedibili in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo della RPC ha scelto di evitare le insolvenze. Le emissioni di crediti inesigibili sono state quindi gestite mediante il rinnovo del debito, creando così cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo. |
(153) |
In sostanza, nonostante i recenti passi compiuti per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da significative distorsioni derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. |
(154) |
Non sono stati presentati elementi di prova attestanti che il settore siderurgico, compreso quello della produzione di prodotti di acciai inossidabili laminati a caldo, non è sottoposto ai suddetti interventi pubblici nel sistema finanziario. Pertanto il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato. |
i) Natura sistemica delle distorsioni descritte
(155) |
La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Gli elementi di prova disponibili dimostrano che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui ai suddetti punti da a) a e) e alla parte A della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui ai suddetti punti da f) a h) e alla parte B della relazione. |
(156) |
La Commissione rammenta che per la produzione dei prodotti SSHR è necessaria un’ampia gamma di fattori produttivi. Quando i produttori di prodotti SSHR acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’assegnazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. |
(157) |
Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dei prodotti SSHR ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all’assegnazione di capitale, terreni, lavoro, energia e materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. Nel contesto della presente inchiesta le autorità della RPC e i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova che dimostrino il contrario. |
j) Conclusioni
(158) |
Dall’analisi esposta ai punti da a) a i) della presente sezione, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento della RPC nella sua economia in generale e nel settore siderurgico, è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostra l’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie. |
(159) |
Di conseguenza, la Commissione ha provveduto a costruire il valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione in appresso. |
3.2.2.2.
(160) |
Il paese rappresentativo è stato scelto in base ai seguenti criteri:
|
(161) |
Come spiegato ai considerando da 33 a 35, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale. |
(162) |
Nella nota del 9 settembre la Commissione ha comunicato alle parti interessate di avere individuato, sulla base dei criteri di cui al considerando 157, i seguenti quattro possibili paesi rappresentativi: Brasile, Malaysia, Sud Africa e Turchia. |
(163) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni da tre parti interessate: il denunciante e due dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione. |
(164) |
I produttori esportatori cinesi hanno dichiarato entrambi, nelle loro comunicazioni, che la Malaysia sarebbe stato il paese rappresentativo più indicato, in quanto soddisfa tutti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, mentre il Brasile e il Sud Africa avrebbero un livello di protezione sociale e ambientale più basso. |
(165) |
D’altro canto il denunciante ha indicato nella sua comunicazione che né la Malaysia né la Turchia producono il prodotto oggetto dell’inchiesta. |
(166) |
In base alla comunicazione del denunciante, la società malese individuata come possibile produttore del prodotto oggetto dell’inchiesta svolge unicamente attività di rilaminazione di rotoli laminati a caldo per ottenere rotoli laminati a freddo e non risulta possedere né un laboratorio di fusione né una linea di laminazione a caldo. Il denunciante ha basato le proprie affermazioni a tale riguardo sul bilancio consolidato sottoposto a revisione del gruppo Acerinox del 2017. Anche la relazione finanziaria 2018 del gruppo ha confermato tale asserzione. |
(167) |
Per quanto riguarda la Turchia, il denunciante ha dichiarato che la società in questione era attiva soltanto nella produzione di una quantità irrilevante di prodotti di acciai inossidabili. Inoltre tale produzione era limitata ai prodotti lunghi in acciaio martensitico, con billette come materia prima, il che escluderebbe di fatto la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
(168) |
Le ricerche effettuate dalla Commissione hanno confermato le affermazioni del denunciante sulla base della relazione consolidata 2018 sottoposta a revisione del gruppo Acerinox e dei siti web ufficiali delle due società in questione. |
(169) |
Il denunciante ha confermato che il prodotto oggetto dell’inchiesta è fabbricato in Sud Africa da una delle società del gruppo Acerinox, come indicato dalla Commissione nella nota del 9 settembre. Tuttavia il denunciante ha addotto varie argomentazioni a sostegno dell’opportunità di preferire il Brasile al Sud Africa nella scelta del paese rappresentativo. |
(170) |
In primo luogo il denunciante ha indicato che, in termini di sviluppo economico misurato in base all’indice RNL, il Brasile è molto più vicino alla RPC rispetto al Sud Africa (il Sud Africa si colloca molto più in basso in queste statistiche). |
(171) |
Tuttavia, sebbene in termini di dati RNL effettivi il Sud Africa sia più distante dalla RPC rispetto al Brasile, tutti e tre i paesi sono ancora classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito medio-alto. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
(172) |
In secondo luogo il denunciante ha affermato che il Sud Africa è il maggiore produttore mondiale di cromo, un importante fattore produttivo per l’acciaio inossidabile, e che pertanto il livello dei prezzi di tale fattore produttivo non sarebbe rappresentativo. |
(173) |
Il fatto che un paese produca un fattore produttivo del prodotto oggetto dell’inchiesta non rende automaticamente non rappresentativo il livello dei prezzi delle importazioni di tale prodotto in quel paese. Il denunciante non ha fornito elementi di prova attestanti gli effetti della vasta produzione nazionale sul prezzo all’importazione. La Commissione ha pertanto ritenuto che tale affermazione fosse priva di fondamento. |
(174) |
Infine, il denunciante ha fornito alla Commissione i conti sottoposti a revisione disponibili al pubblico del produttore brasiliano del prodotto oggetto dell’inchiesta di cui alla nota del 9 settembre, che avrebbero potuto essere utilizzati come fonte di dati relativi alle SGAV e ai profitti ai fini del calcolo del valore normale. Per quanto riguarda il produttore sudafricano individuato nella medesima nota, tali dati erano disponibili soltanto a livello di gruppo consolidato. |
(175) |
In base alla qualità e al livello dettagliato dei dati finanziari prontamente disponibili in Brasile, forniti dal denunciante, e tenuto conto altresì della rappresentatività dei fattori produttivi come spiegato al punto 3.2.2.3, nella sua nota del 10 ottobre la Commissione ha concluso che il Brasile dovrebbe essere considerato un paese rappresentativo appropriato. |
(176) |
Una volta stabilito che il Brasile era un paese rappresentativo appropriato in termini di livello di sviluppo e di disponibilità di statistiche e dati finanziari pertinenti sulle importazioni, la Commissione non ha ritenuto necessario valutare il livello di protezione sociale e ambientale dei potenziali paesi rappresentativi. |
(177) |
Non sono pervenute osservazioni delle parti interessate in merito alla nota del 10 ottobre. |
(178) |
Alla luce della precedente analisi, il Brasile soddisfa tutti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato. In particolare, oltre a vantare un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC, il Brasile dispone di una produzione sostanziale del prodotto oggetto dell’inchiesta e di una serie completa di dati disponibili per i fattori produttivi, le SGAV e i profitti durante il periodo dell’inchiesta. |
3.2.2.3.
(179) |
Sulla base delle informazioni trasmesse dalle parti interessate e di altre informazioni pertinenti disponibili nel fascicolo, la Commissione ha stabilito, nella nota del 9 settembre, un elenco iniziale di fattori produttivi e di fonti da utilizzare per tutti i fattori produttivi quali materiali, energia e lavoro utilizzati dai produttori esportatori nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha dichiarato che, ai fini della costruzione del valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il più possibile il Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni dei fattori produttivi, le statistiche dell’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO») e le statistiche nazionali per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni e altre fonti a seconda del paese rappresentativo selezionato per stabilire i costi dell’energia (ad esempio energia elettrica, gas naturale e acqua) esenti da distorsioni. Nella medesima nota la Commissione ha individuato i codici del sistema armonizzato (SA) dei fattori produttivi che, in base alle informazioni fornite dalle parti interessate, si pensava inizialmente di utilizzare ai fini dell’analisi GTA. |
(180) |
A tale proposito è pervenuta un’osservazione soltanto dal denunciante, indicante che per alcuni fattori produttivi i codici SA proposti dalla Commissione avevano una copertura troppo ampia e avrebbero potuto includere una combinazione di prodotti non rappresentativa della composizione chimica dei fattori produttivi effettivamente utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha preso nota di tale osservazione. Ne ha tenuto conto nelle fasi successive dell’inchiesta a seconda dei codici delle merci del paese rappresentativo e delle risultanze delle visite di verifica presso i produttori esportatori. |
(181) |
La Commissione ha esaminato ulteriormente le informazioni iniziali pervenute dalle parti interessate riguardo ai codici SA e ha rilevato che taluni fattori produttivi, ossia taluni materiali di consumo e talune materie prime, probabilmente non erano stati classificati in maniera corretta. I codici SA modificati e l’elenco dei fattori produttivi sono stati pubblicati nella nota del 10 ottobre. La Commissione ha inoltre esaminato la disponibilità di dati relativi alle importazioni, da utilizzare per il calcolo dei valori di riferimento relativi ai costi esenti da distorsioni e ha verificato l’esistenza, nel paese rappresentativo, di restrizioni all’esportazione dei fattori produttivi. |
(182) |
Nella nota del 10 ottobre la Commissione ha confermato l’intenzione di utilizzare il GTA per stabilire i costi esenti da distorsioni dei fattori produttivi, le statistiche dell’ILO e altre fonti disponibili al pubblico (65) per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni e le tariffe applicate da fornitori brasiliani selezionati di energia elettrica, gas naturale e acqua per determinare i costi esenti da distorsioni di questi tipi di energia. |
(183) |
Nella stessa nota la Commissione ha inoltre comunicato alle parti interessate che, al fine di stabilire le SGAV e i profitti esenti da distorsioni, avrebbe utilizzato i dati finanziari dell’unico produttore brasiliano noto del prodotto oggetto dell’inchiesta per il quale sono disponibili al pubblico dati finanziari dettagliati, ossia Aperam Inox America do Sul SA Le parti interessate non hanno presentato, e la Commissione non ha rilevato, dati finanziari disponibili al pubblico di nessun altro produttore del prodotto oggetto dell’inchiesta in Brasile. |
(184) |
A seguito della nota del 10 ottobre, la Commissione non ha ricevuto ulteriori osservazioni relative alle fonti per i costi e i valori di riferimento esenti da distorsioni. Pertanto le fonti elencate ai considerando da 178 a 180 sono state provvisoriamente confermate. |
3.2.2.4.
(185) |
Come già indicato ai considerando 176, 178 e 179, la Commissione intendeva stabilire un elenco iniziale di fattori produttivi e fonti destinate a essere utilizzate per tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, impiegati dai produttori esportatori nella fabbricazione del prodotto in esame. |
(186) |
La Commissione non ha ricevuto osservazioni riguardo all’elenco dei fattori produttivi a seguito della nota del 10 ottobre nella quale, sulla base delle informazioni pervenute dalle parti interessate, aveva stabilito un elenco di tutti i possibili codici SA corrispondenti ai fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto in esame. |
(187) |
La Commissione ha quindi stabilito un elenco definitivo dei fattori produttivi e dei corrispondenti codici SA in seguito alle visite di verifica presso i locali dei produttori esportatori inclusi nel campione. |
(188) |
Tenendo conto di tutte le informazioni presentate dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e codici SA, ove applicabili: Tabella 1
|
a) Materie prime e materie ausiliarie
(189) |
Nel corso delle visite di verifica la Commissione ha verificato le materie prime e le materie ausiliarie utilizzate nella fabbricazione del prodotto in esame. |
(190) |
Per tutte le materie prime e le materie ausiliarie, ad eccezione di quelle descritte ai considerando 190 e 192, la Commissione si è basata sui prezzi all’importazione nel paese rappresentativo. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusa la RPC. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso al considerando 156 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all’esportazione. Inoltre il prezzo all’importazione delle materie prime principali esportate dalla RPC in Brasile risulta essere inferiore alla media ponderata del prezzo delle importazioni di altri paesi. Sono stati analogamente esclusi anche i dati relativi alle importazioni nel paese rappresentativo provenienti da paesi non membri dell’OMC il cui elenco compare nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (67). Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale e, in ogni caso, tali dati relativi alle importazioni erano trascurabili. |
(191) |
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento del produttore esportatore, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha aggiunto i costi di trasporto internazionale e di assicurazione (68) e ha applicato il dazio all’importazione del paese rappresentativo. A uno stadio successivo, durante i calcoli del margine di dumping individuale, la Commissione ha aggiunto al prezzo all’importazione i costi di trasporto nazionale specifici per società. I costi di trasporto nazionale e internazionale per tutte le materie prime e di assicurazione sono stati stimati sulla base dei dati verificati forniti dai produttori esportatori inclusi nel campione. |
(192) |
Per alcune materie prime per le quali non esisteva un valore di riferimento, o il valore di riferimento disponibile era considerato non rappresentativo (69) sulla base delle statistiche relative alle importazioni nel paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato valori di riferimento basati sui prezzi internazionali esenti da distorsioni o su altri dati plausibili. Tale metodo è stato applicato per cinque fattori produttivi:
|
(193) |
Laddove per determinare il prezzo esente da distorsioni di una materia prima sia stato utilizzato il prezzo all’esportazione (73), non sono stati apportati ulteriori adeguamenti rispetto ai dati provenienti dal GTA. La Commissione ha ritenuto che i costi tra un fornitore brasiliano e un porto internazionale rappresentassero i costi tra tale fornitore e il suo cliente brasiliano. Il prezzo proveniente dal GTA poteva dunque essere accettato quale prezzo di una materia prima consegnata all’ingresso dello stabilimento del produttore esportatore. |
(194) |
Per alcune materie prime e materie ausiliarie (74) i produttori esportatori inclusi nel campione non sono stati in grado di determinare il volume di consumo nei propri registri, oppure non è stato possibile stabilire un valore di riferimento adeguato nel paese rappresentativo. Nel complesso, tali fattori produttivi erano trascurabili in termini di costi. Detti costi sono stati inclusi nelle spese generali di produzione, come spiegato al considerando 198, in quanto i costi effettivi di tali materie prime rappresentavano una quota trascurabile degli effettivi costi di fabbricazione totali delle società di esportazione incluse nel campione. L’elenco dei fattori produttivi inclusi nelle spese generali figurava nei documenti informativi relativi alle specifiche società. |
b) Lavoro
(195) |
Per stabilire il valore di riferimento per i costi del lavoro, la Commissione ha utilizzato le statistiche dell’ILO, unitamente a informazioni disponibili al pubblico sui costi del lavoro supplementari sostenuti da un datore di lavoro in Brasile. |
(196) |
Le statistiche dell’ILO (75) hanno fornito dati sul numero medio di ore di lavoro settimanali effettivamente svolte per dipendente e sulle retribuzioni mensili del personale impiegato nel settore manifatturiero durante il periodo dell’inchiesta. A partire da questi dati, la Commissione ha calcolato una retribuzione oraria per il settore manifatturiero, alla quale sono stati aggiunti i costi supplementari relativi al lavoro (76) (contributi previdenziali e di disoccupazione sostenuti dal datore di lavoro). |
c) Contributi energetici
(197) |
Il prezzo dell’energia elettrica applicato da uno dei maggiori fornitori di energia elettrica del Brasile, la società EDP Brazil, era prontamente disponibile (77). Le informazioni erano sufficientemente dettagliate perché si potesse individuare il prezzo dell’energia elettrica e quello per l’uso del sistema di distribuzione (modalidade tarifaria azul) pagati dagli utilizzatori industriali. |
(198) |
Occorre sottolineare che in Brasile l’autorità di regolamentazione, l’Agência Nacional de Energia Elétrica (78) («ANEEL»), obbliga i fornitori di energia elettrica a incrementare le loro tariffe di una data percentuale per regolare il consumo di energia elettrica nel paese. L’ANEEL si avvale di un sistema di bandierine (79) (verde, gialla, rossa 1, rossa 2) per segnalare se il prezzo dell’energia elettrica debba rimanere invariato rispetto a quello proposto dal fornitore (verde) o subire aumenti pari a 0,010 BRL/kWh (gialla), 0,030 BRL/kWh (rossa 1), oppure 0,050 BRL/kWh (rossa 2). Le bandierine sono pubblicate dall’ANEEL su base mensile e, per il periodo dell’inchiesta, erano prontamente disponibili sul sito web di EDP Brazil (80). Al momento di determinare i costi esenti da distorsioni dell’energia elettrica, la Commissione ha tenuto conto delle bandierine applicate durante il periodo dell’inchiesta e ha adeguato il prezzo di conseguenza. |
(199) |
La tariffa dell’acqua applicata dalla società Sabesp, responsabile della fornitura idrica e della raccolta e del trattamento delle acque reflue nello Stato di San Paolo, è prontamente disponibile. Le informazioni consentono di individuare le tariffe (81) applicabili agli utilizzatori industriali nel periodo dell’inchiesta per diverse sottoregioni e diversi comuni dello Stato di San Paolo (82). La Commissione ha basato la sua determinazione dei costi esenti da distorsioni per l’acqua e la raccolta delle acque reflue sulla tariffa applicabile ai clienti industriali dell’area metropolitana dello Stato di San Paolo durante il periodo dell’inchiesta. |
(200) |
Il prezzo del gas naturale applicato dal maggiore distributore di gas in Brasile, la società Comgas, che si concentra sullo Stato di San Paolo, è prontamente disponibile. Le informazioni fornite sul sito web di Comgas (83) consentono di determinare il prezzo del gas naturale fornito agli utilizzatori industriali. |
3.2.2.5.
(201) |
Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state sommate ai costi delle materie prime e delle materie ausiliarie di cui al considerando 192 e sono state successivamente espresse come quota dei costi di fabbricazione effettivamente sostenuti da ciascun produttore esportatore incluso nel campione. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni. |
(202) |
Per le SGAV e i profitti la Commissione ha utilizzato i dati finanziari dell’unico produttore brasiliano noto del prodotto oggetto dell’inchiesta per il quale dati finanziari dettagliati sono disponibili al pubblico, ossia Aperam Inox America do Sul SA I conti sottoposti a revisione disponibili al pubblico di tale società sono stati comunicati alle parti interessate sotto forma di allegato alla nota del 10 ottobre. |
3.2.2.6.
(203) |
Al fine di stabilire il valore normale costruito, la Commissione ha seguito le fasi descritte in appresso. |
(204) |
In primo luogo, la Commissione ha stabilito i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. Ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi dei produttori esportatori inclusi nel campione. Dai costi di fabbricazione sono stati detratti i costi esenti da distorsioni dei sottoprodotti riutilizzati nel processo produttivo, quali comunicati dalle società. |
(205) |
In secondo luogo, per giungere ai costi di produzione esenti da distorsioni la Commissione ha aggiunto ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni le spese generali di produzione determinate secondo la modalità descritta al considerando 199. |
(206) |
Infine, ai costi di produzione stabiliti secondo quanto descritto al considerando 203 la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti di Aperam Inox America do Sul SA, come spiegato al considerando 200. |
(207) |
Le SGAV, espresse come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 13,90 %. |
(208) |
I profitti, espressi come percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 7,65 %. |
(209) |
Dal valore normale calcolato con il metodo descritto ai considerando da 202 a 206 è stato detratto il valore esente da distorsioni dei sottoprodotti venduti dalle società incluse nel campione. |
(210) |
In base a ciò la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Poiché nel campione rimanevano soltanto due produttori esportatori, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto solo per tali produttori esportatori. |
3.2.3. Prezzo all’esportazione
(211) |
I produttori esportatori cinesi in questione esportavano nell’Unione ad acquirenti indipendenti direttamente o tramite società collegate operanti come esportatori collegati in un paese terzo o come importatori collegati nell’Unione. |
(212) |
Nei casi in cui i produttori esportatori hanno esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione all’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
(213) |
Nei casi in cui i produttori esportatori hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione tramite importatori collegati nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione in conformità all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso sono stati applicati adeguamenti al prezzo per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV, e di un equo profitto. |
3.2.4. Confronto
(214) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione a livello franco fabbrica. |
(215) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Ove opportuno, sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, nonché delle spese accessorie, dei costi di credito, degli oneri bancari e delle SGAV degli esportatori collegati, compreso il margine di profitto. |
(216) |
La RPC applica una politica di rimborso dell’IVA solo parziale per le esportazioni e, nel caso in esame, a seconda del mese relativo al periodo dell’inchiesta, non è stata rimborsata una percentuale di IVA compresa tra lo 0 % e il 3 %. Per garantire che fosse espresso allo stesso livello di tassazione del prezzo all’esportazione, il valore normale è stato adeguato al rialzo applicando la quota dell’IVA pagata sulle esportazioni del prodotto in esame che non è stata rimborsata ai produttori esportatori cinesi. |
3.2.5. Margine di dumping
(217) |
Per i produttori esportatori inclusi nel campione la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
(218) |
Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono pari al 108,4 % per STSS e al 55,6 % per FSS. |
(219) |
Il margine di dumping delle società cinesi non incluse nel campione che hanno collaborato, Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd e Fujian Dingxin Technology Co. Ltd., corrisponde alla media ponderata dei due margini di dumping individuali per le società incluse nel campione ed è fissato all’87,9 %. |
(220) |
Tenuto conto dell’elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, pari al 92 % delle esportazioni totali cinesi del prodotto oggetto dell’inchiesta nell’Unione, la Commissione ha ritenuto che fosse rappresentativo fissare il margine di dumping residuo applicabile a tutti gli altri produttori esportatori (che non hanno collaborato), compresa la società cui è stato applicato l’articolo 18, a un livello pari al 108,4 %, che corrisponde al margine di dumping individuale più elevato delle società cinesi incluse nel campione. |
(221) |
Su tale base la media ponderata dei margini di dumping provvisori, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:
|
3.3. Taiwan
3.3.1. Considerazioni preliminari
(222) |
Come indicato al considerando 24, due produttori esportatori di Taiwan, il gruppo Yusco e Walsin, hanno collaborato all’inchiesta rispondendo al questionario. Non è stato individuato né si è manifestato nessun altro produttore esportatore a Taiwan. |
(223) |
Inoltre, come già indicato al considerando 24, il centro di servizi indipendente YC Inox ha collaborato all’inchiesta rispondendo al questionario. Tale società non era collegata ai due produttori di Taiwan che hanno collaborato. La sua collaborazione ha permesso alla Commissione di ottenere un quadro sufficientemente chiaro sul funzionamento del mercato interno e dei mercati all’esportazione taiwanesi in merito al prodotto oggetto dell’inchiesta. In particolare, in base alle informazioni fornite da tale società e alla verifica delle stesse, la Commissione ha potuto trarre conclusioni ragionevoli riguardo alla destinazione più probabile delle vendite sul mercato interno segnalate dai due produttori esportatori che hanno collaborato. |
(224) |
Nel periodo dell’inchiesta le vendite del prodotto simile sono state effettuate dal gruppo Yusco sul mercato interno direttamente ad acquirenti indipendenti o indirettamente tramite un centro di servizi nazionale collegato. In entrambi i casi si è potuto stabilire che alcune di queste vendite erano destinate in ultima analisi all’esportazione. Nel periodo dell’inchiesta le vendite all’esportazione nell’Unione sono state effettuate dal gruppo Yusco direttamente ad acquirenti indipendenti o indirettamente tramite un centro di servizi collegato con sede a Taiwan o tramite un operatore commerciale collegato registrato ad Hong Kong ma situato a Taiwan e nella RPC. |
(225) |
Nel caso di Walsin, nel periodo dell’inchiesta le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione del prodotto simile sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti. |
(226) |
La Commissione ha esaminato le vendite sul mercato interno comunicate dal gruppo Yusco e da Walsin. Sulla base delle risultanze delle verifiche in loco condotte a Taiwan, per le operazioni nelle quali le merci erano destinate a porti marittimi o a stabilimenti operanti come «bonded factory» (85) (ossia 0 % di IVA), o per talune altre vendite sul mercato interno comunicate, e alla luce delle spiegazioni fornite in loco dai produttori esportatori o da YC Inox, la Commissione ha riclassificato tali vendite sul mercato interno come vendite all’esportazione. Tali operazioni sono state pertanto escluse dalle operazioni di vendita sul mercato interno utilizzate per il calcolo del valore normale. |
3.3.2. Valore normale
(227) |
La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno per ciascun produttore esportatore oggetto dell’inchiesta fosse rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresentava per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione nell’Unione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta. |
(228) |
Su tale base il volume totale delle vendite del prodotto oggetto dell’inchiesta effettuate sul mercato interno dal gruppo Yusco e da Walsin sono risultate rappresentative. |
(229) |
La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che erano identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione nell’Unione per i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta con vendite rappresentative sul mercato interno. |
(230) |
La Commissione ha poi verificato se i tipi di prodotto venduti sul rispettivo mercato interno dai produttori esportatori fossero rappresentativi rispetto ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell’inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. |
(231) |
La Commissione ha definito poi, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(232) |
Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:
|
(233) |
In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta. |
(234) |
Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, se:
|
(235) |
Per i tipi di prodotto che non sono venduti affatto, o che sono venduti in quantitativi insufficienti sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. |
(236) |
Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dei produttori esportatori oggetto dell’inchiesta durante il periodo dell’inchiesta i seguenti elementi:
|
(237) |
Per i tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, è stata aggiunta la media delle SGAV e dei profitti relativi alle operazioni effettuate, nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno per questi tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto non venduti affatto sul mercato interno, o dei quali non sono state riscontrate vendite nel corso di normali operazioni commerciali, è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi a tutte le operazioni effettuate, nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno. |
3.3.3. Prezzo all’esportazione
(238) |
I produttori esportatori hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate. |
(239) |
Il prezzo all’esportazione è stato quindi stabilito in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
3.3.4. Confronto
(240) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori a livello franco fabbrica. |
(241) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o i prezzi all’esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. |
(242) |
Ove opportuno, sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico, nonché delle spese accessorie, dei costi di imballaggio, dei costi di credito, degli oneri bancari, delle commissioni e delle SGAV. |
3.3.5. Margini di dumping
(243) |
Per i produttori esportatori la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
(244) |
Di conseguenza, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
|
(245) |
Il livello di collaborazione in questo caso è stato ritenuto elevato e non sono stati individuati altri produttori esportatori. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che fosse rappresentativo fissare il margine di dumping residuo al livello del produttore esportatore che presenta il margine di dumping più elevato. |
4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell’Unione e produzione dell’Unione
(246) |
Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da 5 (gruppi di) produttori noti dell’Unione. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(247) |
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta è stata calcolata in misura pari a circa 4,6 milioni di tonnellate, compresa la produzione destinata al mercato vincolato. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili relative all’industria dell’Unione, segnatamente le risposte verificate di Eurofer al questionario che, ove possibile, sono state sottoposte a controllo incrociato con le risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. |
(248) |
Come indicato al considerando 7, è stato selezionato un campione di tre produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 78 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. Si tratta di produttori integrati verticalmente. |
4.2. Determinazione del mercato pertinente dell’Unione
(249) |
Al fine di stabilire se l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l’utilizzo successivo della produzione dell’industria dell’Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell’analisi. |
(250) |
L’industria dell’Unione è integrata verticalmente e i prodotti SSHR sono considerati un materiale intermedio per la produzione di vari prodotti a valle di valore aggiunto, ossia i prodotti laminati a freddo. La Commissione ha constatato che una parte sostanziale della produzione totale dei produttori dell’Unione era destinata a un uso vincolato (captive). |
(251) |
La distinzione tra mercato vincolato e libero mercato è particolarmente pertinente ai fini dell’analisi del pregiudizio, in quanto i prodotti destinati all’uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni, essendo venduti all’interno della stessa società o dello stesso gruppo di società sulla base di prezzi di trasferimento fissati in conformità a politiche tariffarie interne e dunque non sono direttamente collegati ai prezzi sul libero mercato. |
(252) |
La produzione destinata alle vendite sul libero mercato è invece in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame ed è venduta ai prezzi del libero mercato. |
(253) |
Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell’industria dell’Unione, la Commissione ha richiesto dati sull’intera attività legata ai prodotti SSHR e ha verificato se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al libero mercato. |
(254) |
La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all’industria dell’Unione sulla base di dati riferiti unicamente al libero mercato. Tali indicatori sono il volume delle vendite e i prezzi di vendita sul mercato dell’Unione, la quota di mercato, il volume e i prezzi delle esportazioni e la redditività. Ove possibile ed opportuno, le risultanze dell’esame sono state poste a confronto con i dati relativi al mercato vincolato, al fine di ottenere un quadro completo della situazione dell’industria dell’Unione. |
(255) |
Altri indicatori economici, tuttavia, hanno potuto essere esaminati in modo adeguato solo in riferimento all’intera attività legata ai prodotti SSHR, compreso l’uso vincolato dell’industria dell’Unione. Tali indicatori sono la produzione, la capacità e l’utilizzo degli impianti, gli investimenti, le scorte, l’occupazione, la produttività e i salari. Questi indicatori dipendono infatti dall’intera attività produttiva, indipendentemente dal fatto che i prodotti SSHR siano riservati all’uso vincolato o venduti sul libero mercato. |
4.3. Consumo dell’Unione
4.3.1. Consumo libero nel mercato dell’Unione
(256) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione basandosi: a) sui dati di Eurofer concernenti le vendite del prodotto simile effettuate, direttamente o indirettamente, dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione; tali dati sono stati sottoposti a controllo incrociato con quelli dei produttori dell’Unione inclusi nel campione; e b) sulle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta nell’Unione da tutti i paesi terzi, quali riportate nelle statistiche Eurostat. |
(257) |
Nel periodo in esame il consumo dell’Unione sul libero mercato ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo libero nel mercato dell’Unione (in tonnellate)
|
(258) |
Nel corso del periodo in esame il consumo dell’Unione è rimasto stabile. |
4.3.2. Consumo vincolato nel mercato dell’Unione
(259) |
La Commissione ha stabilito il consumo vincolato dell’Unione basandosi sull’uso vincolato di tutti i produttori noti dell’Unione. Su tale base il consumo vincolato dell’Unione nel periodo in esame ha registrato il seguente andamento: Tabella 3 Consumo vincolato nel mercato dell’Unione (in tonnellate)
|
(260) |
Il consumo vincolato nel mercato dell’Unione è rimasto piuttosto stabile, con lievi variazioni nel periodo in esame, e ha registrato un calo inferiore all’1 % nel periodo dell’inchiesta. |
4.3.3. Consumo totale
(261) |
Combinando i dati delle due tabelle di cui sopra, il consumo totale, ottenuto sommando il consumo vincolato e il consumo del libero mercato, ha mostrato il seguente andamento nel periodo in esame: Tabella 4 Consumo totale (mercato vincolato e libero mercato) (in tonnellate)
|
(262) |
Dalla suddetta tabella emerge che il consumo totale ha seguito lo stesso andamento osservato per il consumo del libero mercato e il consumo vincolato, rimanendo dunque stabile nel periodo in esame. Il consumo totale era inoltre in linea con la produzione totale dell’Unione (cfr. la tabella 7). |
4.4. Importazioni dai paesi interessati
4.4.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati
(263) |
La Commissione ha effettuato un’analisi volta a stabilire se le importazioni di prodotti SSHR originari dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(264) |
Tale disposizione prevede che le importazioni da più di un paese siano valutate cumulativamente solo se è accertato che:
|
(265) |
I margini di dumping stabiliti in relazione al le importazioni da ciascuno dei tre paesi interessati sono sintetizzati ai considerando 91, 218 e 241. Tutti questi margini sono superiori alla soglia minima fissata all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. |
(266) |
Il volume delle importazioni da ciascuno dei tre paesi interessati non era trascurabile. Le quote di mercato delle importazioni poste a confronto con il consumo del libero mercato nel periodo dell’inchiesta erano pari al 18,3 % per la RPC, al 9,1 % per l’Indonesia e al 3,0 % per Taiwan. |
(267) |
Le condizioni della concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping provenienti da ciascuno dei tre paesi interessati e tra queste ultime e il prodotto dell’Unione simile presentavano analogie. In effetti, i prodotti SSHR originari dell’Indonesia, della RPC e di Taiwan erano in concorrenza tra loro quando erano importati per essere venduti sul mercato dell’Unione e in concorrenza con il prodotto simile fabbricato dall’industria dell’Unione, giacché tutti questi prodotti sono venduti a categorie simili di acquirenti. |
(268) |
Nella sua comunicazione trasmessa all’apertura dell’inchiesta, STSS ha sostenuto che le importazioni dalla RPC non avrebbero dovuto essere cumulate, dato il loro diverso andamento in termini di volume e di prezzi. Ha sostenuto che le importazioni dalla RPC erano gradualmente diminuite nel periodo in esame mentre i prezzi erano aumentati, soprattutto nel 2017. |
(269) |
Sebbene sia vero che sono aumentati nel periodo in esame, i prezzi delle importazioni cinesi erano a livelli nettamente inferiori rispetto ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione durante tutto il periodo in esame. Anche i volumi delle importazioni cinesi sono aumentati in modo significativo e la relativa quota di mercato era superiore al 16 % durante l’intero periodo. Dall’inchiesta è emerso che le importazioni dai paesi interessati sono in concorrenza tra loro alla luce dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base. I volumi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta (cfr. la tabella 5: da un indice pari a 135 nel 2017 a 129 nel 2018, fino a 114 nel periodo dell’inchiesta). Al contempo, i volumi delle importazioni dall’Indonesia hanno registrato un netto aumento (da un indice pari a 16 a 42 726, fino a raggiungere 106 202). In termini assoluti l’aumento dei volumi importati dall’Indonesia è stato maggiore rispetto al calo delle importazioni dalla RPC tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta. I volumi delle importazioni da Taiwan hanno registrato un aumento costante tra il 2017 e il 2018 per poi diminuire nel periodo dell’inchiesta (da un indice pari a 137 a 173, per poi scendere a 128). Nel complesso, le importazioni dai paesi interessati, considerati nel loro insieme, hanno continuato ad aumentare nel periodo in esame (da un indice pari a 100 nel 2016 a 136 nel 2017 e 156 nel 2018, salendo a 166 nel periodo dell’inchiesta). |
(270) |
Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto da STSS, tutti i criteri stabiliti all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base sono stati soddisfatti e le importazioni dai paesi interessati sono state esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio. |
4.4.2. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(271) |
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base a dati Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando il volume delle importazioni con il consumo del libero mercato nell’Unione. |
(272) |
Le importazioni nell’UE dai paesi interessati hanno avuto il seguente andamento: Tabella 5 Volumi delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato
|
(273) |
Le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 66 % nel periodo in esame, superando il 30 % del consumo del libero mercato nell’Unione nel periodo dell’inchiesta. |
4.4.3. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi
(274) |
La Commissione ha determinato i prezzi delle importazioni in base a dati Eurostat. La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’UE dai paesi interessati ha avuto il seguente andamento: Tabella 6 Prezzi delle importazioni dai paesi interessati (EUR/tonnellata)
|
(275) |
Mentre i prezzi delle importazioni dalla RPC e da Taiwan sono aumentati, rispettivamente, del 21 % e del 25 %, i prezzi delle importazioni dall’Indonesia sono tuttavia diminuiti notevolmente, del 25 %, nel periodo in esame (i prezzi delle importazioni dai paesi interessati sono aumentati in media del 18 %). Nonostante l’aumento complessivo, i prezzi delle importazioni dai paesi interessati rimangono costantemente più bassi rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione nello stesso periodo (cfr. tabella 11). |
(276) |
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
|
(277) |
Il confronto tra i prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotti per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. È emersa una media ponderata dei margini di undercutting del 10,7 % per le importazioni dall’Indonesia, del 9,3 % per le importazioni dalla RPC e del 4,1 % per le importazioni da Taiwan. |
4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.5.1. Considerazioni generali
(278) |
In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. |
(279) |
Come indicato al considerando 7, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato usato il campionamento. |
(280) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati ricavati dalle risposte al questionario di Eurofer, che sono state opportunamente verificate, riguardanti tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario dei tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, che sono state opportunamente verificate. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. |
(281) |
Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l’utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, le scorte, l’occupazione, la produttività e l’entità del margine di dumping. |
(282) |
Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi medi unitari, il costo unitario, i costi del lavoro, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito. |
4.5.2. Indicatori macroeconomici
4.5.2.1.
(283) |
Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
|
(284) |
Il volume della produzione dell’industria dell’Unione è rimasto stabile fino al 2018 e poi è diminuito del 3 % nel periodo dell’inchiesta. I dati comunicati riguardo alla capacità si riferiscono alla capacità effettiva, il che significa che si è tenuto conto degli adeguamenti, considerati normali dall’industria, per il tempo di avviamento, la manutenzione, le strozzature e altre normali interruzioni. Su tale base la capacità produttiva è rimasta praticamente stabile, con un incremento marginale dell’1 % nel periodo in esame. |
(285) |
A causa del calo della produzione e della lieve contrazione della capacità, l’utilizzo degli impianti è diminuito del 4 % nel periodo in esame e si è costantemente mantenuto al di sotto del 70 %. |
4.5.2.2.
(286) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione nel libero mercato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 8 Volume delle vendite e quota di mercato nel libero mercato
|
(287) |
Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione nel libero mercato è diminuito del 13 % nel periodo in esame. |
(288) |
Anche la quota di mercato dell’industria dell’Unione è notevolmente diminuita, con un calo di circa 10 punti percentuali, anche se il consumo nell’Unione è rimasto stabile nel periodo in esame. |
(289) |
Per quanto riguarda il mercato vincolato, nel periodo in esame il volume vincolato e la quota di mercato nel mercato dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 9 Volume e quota di mercato vincolati (in tonnellate)
|
(290) |
Nel periodo in esame il volume vincolato dell’industria dell’Unione (composto da prodotti SSHR conservati dall’industria dell’Unione per un utilizzo a valle) nel mercato dell’Unione è rimasto stabile a circa 3,6 milioni di tonnellate. |
(291) |
La quota del mercato vincolato dell’industria dell’Unione (espressa in percentuale della produzione totale dell’Unione) è leggermente aumentata nel 2017, per poi rimanere stabile al 78 % circa nel resto del periodo. |
(292) |
Pertanto, alla luce dell’andamento stabile del mercato vincolato dell’Unione nel periodo in esame, il calo delle vendite dell’industria dell’Unione è riconducibile alla maggiore pressione esercitata dalle importazioni provenienti dai paesi interessati. |
4.5.2.3.
(293) |
I dati di cui sopra relativi alla produzione, al volume delle vendite e alla quota di mercato, che sono tutti indicativi di un calo tendenziale nel periodo in esame, dimostrano che l’industria dell’Unione non è stata in grado di crescere, né in termini assoluti né in relazione al consumo. |
4.5.2.4.
(294) |
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Occupazione e produttività
|
(295) |
Il livello di occupazione dell’industria dell’Unione legato alla produzione dei prodotti SSHR è aumentato in maniera marginale del 4 % nel periodo in esame. Dato il lieve calo della produzione, la produttività della manodopera dell’industria dell’Unione, misurata in tonnellate per dipendente prodotte ogni anno, è notevolmente diminuita nel periodo in esame. |
4.5.2.5.
(296) |
Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati. |
4.5.3. Indicatori microeconomici
4.5.3.1.
(297) |
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 11 Prezzi di vendita nell’Unione
|
(298) |
La media dei prezzi di vendita unitari è aumentata del 17 % nel periodo in esame; tale aumento non è stato sufficiente a compensare l’andamento del costo di produzione che, nello stesso periodo, è aumentato del 20 %. L’andamento dei costi è stato determinato, in larga misura, da aumenti rilevanti del prezzo delle materie prime, ad esempio del nichel, del molibdeno e del cromo. L’industria dell’Unione, che nel periodo compreso tra il 2016 e il 2018 era riuscita a trasferire questo aumento dei costi in termini relativi ai prezzi di vendita, nel periodo in esame non è invece riuscita a trasferire completamente tale incremento, giacché esso è stato maggiore dell’aumento del prezzi. |
4.5.3.2.
(299) |
Nel periodo in esame i costi medi del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12 Costi medi del lavoro per dipendente
|
(300) |
I costi medi del lavoro per dipendente dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è diminuito del 4 % fino al 2018, per poi aumentare nuovamente nel periodo dell’inchiesta sebbene il livello raggiunto sia tuttora dell’1 % al di sotto del livello del 2016. Ciò dimostra che i produttori dell’Unione sono stati in grado di ridurre i costi del lavoro, nonostante il deterioramento delle condizioni del mercato. |
4.5.3.3.
(301) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte dell’industria dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 13 Scorte
|
(302) |
Durante il periodo in esame il livello delle scorte finali è calato del 20 %. La maggioranza dei tipi di prodotto simile è fabbricata dall’industria dell’Unione in base a ordinativi specifici degli utilizzatori. Le scorte non sono quindi considerate un indicatore di pregiudizio importante per tale industria. Ciò è confermato anche dall’analisi dell’evoluzione delle scorte finali in percentuale della produzione. Da quanto indicato sopra emerge che questo indicatore è rimasto piuttosto stabile nel periodo in esame, attestandosi al 3 % circa del volume della produzione. |
4.5.3.4.
Tabella 14
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
|
2016 |
2017 |
2018 |
PI |
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite) |
7,2 % |
10,2 % |
5,1 % |
3,5 % |
Indice |
100 |
142 |
71 |
49 |
Flusso di cassa (EUR) |
20 214 740 |
48 032 998 |
25 074 879 |
-18 363 974 |
Indice |
100 |
238 |
124 |
-91 |
Investimenti (EUR) |
29 376 840 |
47 908 280 |
48 154 124 |
46 211 563 |
Indice |
100 |
163 |
164 |
157 |
Utile sul capitale investito |
4,8 % |
8,5 % |
3,1 % |
0,2 % |
Indice |
100 |
179 |
65 |
4 |
Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione |
(303) |
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. |
(304) |
La redditività complessiva è scesa dal 7,2 % nel 2016 al 3,5 % nel periodo dell’inchiesta. Questo calo coincide con l’aumento dei volumi delle importazioni dai paesi interessati a prezzi notevolmente inferiori (undercutting) (cfr. il considerando 276). L’utile sul capitale investito ha seguito lo stesso andamento al ribasso. |
(305) |
Il flusso di cassa netto ha presentato un andamento che è in larga misura in linea con la redditività e l’utile sul capitale investito. È stato positivo dal 2016 al 2018, con un picco nel 2017, ed è diventato negativo nel periodo dell’inchiesta, quando la redditività ha raggiunto il punto più basso del periodo in esame. |
(306) |
Nel periodo in esame il livello degli investimenti annui è aumentato del 57 %. Tuttavia i maggiori livelli di investimento non si sono tradotti in un corrispondente aumento della capacità (cfr. la tabella 7). Successivamente gli investimenti sono stati diretti unicamente al mantenimento delle capacità esistenti e alla debita sostituzione dei beni di produzione necessari. |
4.5.4. Conclusioni relative al pregiudizio
(307) |
Nel periodo in esame il consumo è rimasto stabile. Tuttavia la quota di mercato dei produttori dell’Unione è diminuita dal 71,2 % al 61,9 %. |
(308) |
Gli indicatori finanziari del campione di produttori dell’Unione evidenziano che il costo di produzione dell’industria dell’Unione è cresciuto (+ 20 %) leggermente di più rispetto al suo prezzo di vendita medio (+ 17 %), il che significa che l’industria dell’Unione non ha potuto trasferire completamente l’aumento dei costi. Ciò ha determinato, nel periodo in esame, un netto calo dei profitti, che sono passati dal 7,2 % nel 2016 al 3,5 % nel periodo dell’inchiesta. Si osserva un andamento negativo analogo in relazione agli altri indicatori finanziari, ossia l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa. |
(309) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 13 % e il volume della produzione del 3 %. Tale divario è dovuto all’importanza, per l’industria dell’Unione, del mercato vincolato, che tuttavia non è cresciuto nel periodo in esame. L’utilizzo degli impianti si è mantenuto costantemente al di sotto del 70 % ed è sceso di tre punti percentuali nel periodo in esame (66 % nel periodo dell’inchiesta). |
(310) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
5. NESSO DI CAUSALITÀ
(311) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano allo stesso tempo aver arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione ha accertato che eventuali pregiudizi causati da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati non fossero attribuiti a tali importazioni. Tra tali fattori rientrano: le importazioni dai paesi terzi, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, l’aumento dei costi di produzione, il calo della domanda dell’Unione di prodotti SSHR nel 2018 e la parziale dipendenza dei produttori dell’Unione dalla produzione vincolata. |
5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(312) |
Nel periodo dell’inchiesta i prezzi delle importazioni dai tre paesi interessati sono stati notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione, determinando margini di undercutting pari al 4,1 % per Taiwan, al 9,3 % per la RPC e al 10,7 % per l’Indonesia (9,5 % in media). Pertanto l’industria dell’Unione non ha potuto tenere conto dell’aumento del costo di produzione nei suoi prezzi di vendita nell’Unione, il che dimostra la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni in questione. Tale situazione ha inciso gravemente sulla redditività dell’industria dell’Unione, che ha subito un forte calo nel periodo dell’inchiesta. |
5.2. Effetti di altri fattori
5.2.1. Importazioni dai paesi terzi
(313) |
Nel periodo in esame il volume e i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 15
|
(314) |
Nel corso del periodo in esame la quota di mercato delle importazioni dai paesi terzi è scesa del 27 % (ossia di quasi 3 tre punti percentuali), attestandosi al 7,7 % nel periodo dell’inchiesta. Poiché nello stesso periodo i paesi interessati hanno aumentato la propria quota di mercato del 66 % (cfr. il considerando 273 e la tabella 5), la perdita di quota di mercato da parte dell’industria dell’Unione è attribuita al netto aumento della quota di mercato dei paesi interessati. |
(315) |
Il volume delle importazioni dalla Corea è fortemente diminuito nel periodo in esame e la relativa quota di mercato si è quasi dimezzata, scendendo ad appena il 2,7 % durante il periodo dell’inchiesta. I prezzi medi delle importazioni dalla Corea sono cresciuti del 18 % nel periodo in esame, leggermente meno rispetto al totale di tutti i paesi terzi esclusi i paesi interessati (24 %). Le importazioni dal Sud Africa sono rimaste stabili nel periodo in esame ma sono state vendute a prezzi più alti rispetto alle importazioni dai paesi interessati e la loro quota di mercato non è mai stata superiore al 2,5 %. |
(316) |
La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni da altri paesi non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
5.2.2. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(317) |
Nel periodo in esame il volume e i prezzi delle esportazioni dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 16
|
(318) |
Nel periodo in esame l’industria dell’Unione è riuscita ad aumentare il volume delle proprie esportazioni del 13 %. L’incremento delle vendite all’esportazione, corrispondente a circa 16 000 tonnellate in più nel periodo dell’inchiesta rispetto all’inizio del periodo in esame, è poco significativo di fronte alla perdita di 115 000 tonnellate di vendite nel mercato dell’Unione registrata nello stesso periodo. Inoltre nello stesso periodo i produttori dell’Unione hanno potuto aumentare i propri prezzi unitari all’esportazione del 14 %. Le vendite all’esportazione dell’industria hanno dunque potuto compensare solo in minima parte l’andamento negativo in termini di volumi e di prezzi registrato sul mercato dell’Unione. Su tale base e contrariamente a quanto affermato da una delle parti interessate, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione è stato tuttavia positivo e non ha potuto contribuire al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
5.2.3. Altri fattori
(319) |
Il costo della produzione per tonnellata di prodotti SSHR è aumentato del 20 % nel periodo in esame (cfr. la tabella 11). La causa è da ricercarsi essenzialmente in un forte aumento dei costi delle materie prime, un fattore che ha avuto ripercussioni sui produttori di tutto il mondo. In particolare il prezzo del nichel, che per importanza è il secondo fattore produttivo per vari produttori dell’Unione, è salito da meno di 9 000 USD all’inizio del 2016 a oltre 15 000 USD a metà del 2018 ed era ancora oltre i 12 500 USD a giugno del 2019. Inizialmente l’industria dell’Unione è stata anche in grado di trasferire tale aumento dei costi nei suoi prezzi di vendita; tuttavia ciò ha determinato una perdita importante di quota di mercato e di redditività. Nel periodo dell’inchiesta ciò non è stato più possibile a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. Di conseguenza, nel periodo in esame la redditività ha subito un crollo del 51 %. |
(320) |
Diverse parti hanno sostenuto che il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione nella seconda metà del 2018 fosse attribuibile, in realtà, a un calo della domanda; a sua volta tale calo è stato causato dall’imminente istituzione di misure di salvaguardia, per effetto delle quali gli acquisti si sono concentrati nella prima metà dell’anno, e da sviluppi ciclici nel mercato mondiale dell’acciaio nella seconda metà dell’anno. Contrariamente a tali affermazioni, l’inchiesta non ha rilevato alcun calo del consumo sul mercato dell’Unione, ma ha invece riscontrato una netta contrazione della quota di mercato dell’industria dell’Unione dovuta a un forte aumento delle importazioni (cfr. il punto 4.4.2. e le tabelle 5 e 8). La Commissione non è stata inoltre in grado di collegare la diminuzione alle misure di salvaguardia. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
(321) |
Diverse parti hanno affermato che l’industria dell’Unione non sarebbe affatto o sarebbe poco interessata a vendere il prodotto in esame nel libero mercato, in quanto darebbe la precedenza alla produzione vincolata. Sebbene il mercato a valle sia importante per l’industria dell’Unione, quest’ultima vende anche volumi consistenti del prodotto in esame nel libero mercato e ha ancora una notevole capacità inutilizzata per produrre e dunque vendere volumi maggiori. Inoltre nel periodo in esame il mercato vincolato dell’Unione non è cresciuto. Per tali motivi l’argomentazione è stata respinta. |
(322) |
Una delle parti interessate ha sostenuto che la sovracapacità nell’Unione fosse una causa del pregiudizio all’industria dell’Unione. L’inchiesta ha tuttavia confermato che la capacità produttiva totale dell’industria dell’Unione è rimasta stabile (+ 1 %) durante il periodo in esame, contrariamente a quella della RPC e dell’Indonesia, che hanno progressivamente potenziato la sovracapacità al fine di esportare nell’Unione la relativa produzione derivante da tali capacità in eccesso, sottraendo così quote di mercato ai produttori dell’Unione. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. |
(323) |
Una delle parti interessate ha sostenuto che, poiché l’industria dell’Unione (e il settore dell’acciaio nel suo complesso) ha conseguito risultati estremamente positivi nel 2017, soprattutto in termini di profitti, il calo registrato nel 2018 fosse in realtà una conseguenza naturale. L’inchiesta ha tuttavia rilevato in via provvisoria un netto peggioramento di taluni indicatori di pregiudizio tra l’inizio e la fine del periodo in esame, vale a dire che il punto di partenza non è il 2017 ma il 2016. In effetti, rispetto al 2016 la redditività si è dimezzata e sia i volumi delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione sia la relativa quota di mercato sono diminuiti del 13 %. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. |
(324) |
Due parti interessate hanno sostenuto che i costi aggiuntivi sostenuti dai produttori dell’Unione del prodotto simile per ottemperare alle rigorose norme ambientali dell’UE li rendono meno competitivi sul mercato unionale. Riguardo a tale affermazione, la Commissione ritiene che gli elevati standard ambientali dell’Unione non possano essere considerati una causa di pregiudizio «autoinflitto». Gli elevati standard ambientali dell’UE sono invece presi in considerazione nel calcolo del prezzo indicativo. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. |
(325) |
Una delle parti interessate ha sostenuto che sia i prezzi dell’industria dell’Unione sia quelli delle importazioni cinesi sono aumentati e che pertanto le importazioni cinesi non possono costituire una causa del pregiudizio. Tuttavia i prezzi delle importazioni cinesi sono rimasti costantemente al di sotto dei prezzi medi dell’industria dell’Unione ed erano inoltre notevolmente inferiori rispetto ai prezzi dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Inoltre, per quanto riguarda i volumi, nel periodo in esame si è osservato un notevole aumento delle importazioni dalla RPC, che ha contribuito ad aumentare la pressione sui prezzi. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. |
5.3. Conclusioni sul nesso di causalità
(326) |
Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha provvisoriamente stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. |
(327) |
La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Si è stabilito provvisoriamente che tutti gli altri fattori individuati, in particolare le importazioni dai paesi terzi, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, l’aumento dei costi di produzione, il calo della domanda di prodotti SSHR nel 2018, la parziale dipendenza dei produttori dell’Unione dalla produzione vincolata, la sovracapacità dell’Unione derivante dalla sovracapacità globale, le condizioni del mercato eccezionalmente favorevoli nel 2017, i costi ambientali aggiuntivi sostenuti dai produttori dell’Unione e l’aumento dei prezzi delle importazioni dalla RPC non attenuano il nesso di causalità, neppure considerando il loro possibile effetto combinato. |
6. LIVELLO DELLE MISURE
(328) |
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping. |
(329) |
Nel caso di specie i denuncianti hanno rivendicato l’esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base per quanto riguarda due dei paesi oggetto dell’inchiesta, vale a dire l’Indonesia e la RPC. La valutazione concernente questi due paesi è riportata al punto 6.2. |
6.1. Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione nel caso di Taiwan
(330) |
La Commissione ha innanzitutto stabilito l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in assenza di distorsioni ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. In questo caso il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di coprire i propri costi di produzione, compresi quelli derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, dai relativi protocolli di cui l’Unione è parte e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis del regolamento di base, e di ottenere un equo profitto («profitto di riferimento»). |
(331) |
In conformità all’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese oggetto dell’inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. L’industria dell’Unione ha sostenuto che il 2017 era l’anno appropriato per stabilire un profitto di riferimento. La Commissione ritiene che il 2017 sia stato un anno eccezionalmente positivo per il settore e che pertanto sia probabile che i profitti realizzati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione in tale anno (10,2 %) siano falsati, nel caso in cui siano utilizzati come profitto di riferimento. Inoltre la quota di mercato delle importazioni nel 2017 era già pari al 29,1 %. Viceversa nel 2016 la quota di mercato delle importazioni era notevolmente più bassa rispetto al 2017 (21,5 %). In assenza di altre informazioni la Commissione ha deciso provvisoriamente di utilizzare come profitto di riferimento il profitto medio realizzato negli anni 2016 e 2017. Tale profitto è pari all’8,7 %. |
(332) |
In conformità all’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base la Commissione ha esaminato l’argomentazione avanzata da un produttore dell’Unione relativa a investimenti programmati che non erano stati effettuati nel periodo in esame. Sulla base delle prove documentali ricevute, la Commissione ha provvisoriamente accettato tale argomentazione e ha aggiunto il corrispondente importo al prezzo non pregiudizievole di tale produttore dell’Unione. |
(333) |
In conformità all’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base la Commissione ha valutato i costi futuri derivanti da accordi ambientali multilaterali, e dai relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all’articolo 11, paragrafo 2. In base agli elementi di prova disponibili la Commissione ha stabilito un costo aggiuntivo compreso tra 1,5 EUR e 6 EUR per tonnellata, che è stato sommato al prezzo non pregiudizievole. |
(334) |
Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l’industria dell’Unione sommando il suddetto margine di profitto dell’8,7 % e gli adeguamenti di cui all’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, al costo di produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione nel periodo dell’inchiesta. |
(335) |
La Commissione ha quindi determinato il livello di eliminazione del pregiudizio in base al confronto tra la media ponderata del prezzo all’importazione stabilita in base ai singoli tipi di prodotto per i produttori esportatori verificati dei paesi interessati che hanno collaborato, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, e la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli degli stessi tipi di prodotto venduti nel libero mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale sulla media ponderata del valore cif all’importazione. |
(336) |
Il risultato di tali calcoli figura nella tabella che segue.
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6.2. Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione nel caso dell’Indonesia e della RPC
6.2.1. Confronto tra margine di dumping e margine di underselling
(337) |
Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha dapprima verificato se, nei confronti dell’Indonesia e della RPC, il margine di dumping provvisoriamente stabilito fosse superiore rispetto al margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. A tal fine è stato effettuato un confronto tra la media ponderata del prezzo all’importazione dei produttori esportatori dell’Indonesia e della RPC che hanno collaborato e il prezzo indicativo dell’industria dell’Unione, come spiegato al punto 6.1. Il risultato di tali calcoli figura nella tabella che segue:
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(338) |
Poiché il margine di underselling calcolato per i produttori esportatori indonesiani e cinesi era inferiore al margine di dumping, la Commissione ha valutato se vi fossero distorsioni relative alle materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. |
6.2.2. Distorsioni relative alle materie prime
(339) |
Nella denuncia il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che esistono distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base per quanto riguarda il prodotto in esame in Indonesia e nella RPC. Pertanto, come annunciato nell’avviso di apertura, nel valutare il livello adeguato delle misure nei confronti dell’Indonesia e della RPC la Commissione ha esaminato le asserite distorsioni e altre eventuali distorsioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base in Indonesia e nella RPC. |
(340) |
Le materie prime che, secondo quanto asserito, sarebbero influenzate da dette distorsioni sono il nichel (ferro-nichel, ghisa greggia al nichel, minerali di nichel, cascami di nichel), il carbone e i cascami di acciaio inossidabile in Indonesia e i cascami di acciaio inossidabile, il cromo, il carbone da coke, il ferrocromo, il ferrosilicio, l’acciaio (inossidabile) greggio e il vanadio nella RPC. |
(341) |
Tra queste materie prime la Commissione ha individuato le principali materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto in esame da ciascuno dei produttori esportatori inclusi nel campione. La Commissione ha considerato come materie prime principali quelle che rappresentano almeno il 17 % del costo di produzione del prodotto in esame. |
a) Indonesia
(342) |
Per quanto riguarda l’Indonesia, l’inchiesta ha confermato che nel periodo dell’inchiesta esistevano distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base sotto forma di un divieto di esportazione (90) dei minerali di nichel con un tenore di nichel pari o superiore all’1,7 %, di una tassa all’esportazione (91) pari al 10 % sui minerali di nichel con un tenore di nichel inferiore all’1,7 %, di un obbligo di licenza (92) e un contingente di fatto all’esportazione (93) dei minerali di nichel con un tenore di nichel inferiore all’1,7 % e di un obbligo di licenza di fatto (94) per il ferro-nichel e la ghisa greggia al nichel. |
(343) |
L’inchiesta ha inoltre stabilito che i minerali di nichel rappresentavano più del 17 % dei rispettivi costi totali di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
(344) |
Infine, l’inchiesta ha stabilito che il prezzo pagato per i minerali di nichel era notevolmente inferiore (oltre il 30 % in meno) rispetto al prezzo nel mercato internazionale rappresentativo, in linea con l’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. |
(345) |
A tale riguardo la Commissione ha confrontato il prezzo di acquisto dei produttori esportatori indonesiani con il prezzo fob dei minerali di nichel con un tenore di nichel pari all’1,8 % nelle Filippine (95). La Commissione ha ritenuto adeguato il prezzo nelle Filippine in quanto questo paese, come l’Indonesia, è uno dei paesi che posseggono le maggiori riserve al mondo di minerali di nichel (96). Inoltre il tenore di nichel dei minerali di nichel in questo mercato internazionale rappresentativo era molto simile al tenore medio di nichel dei minerali di nichel acquistati dai produttori esportatori indonesiani. Infine la Commissione ha ritenuto che le spese di trasporto tra il fornitore e il porto, comprese nel prezzo fob, riflettessero i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori indonesiani. |
(346) |
Pertanto il requisito di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, ossia l’esistenza di distorsioni relative a una materia prima che rappresenta più del 17 % del costo di produzione del prodotto in esame, era soddisfatto per quanto riguarda l’Indonesia. |
b) RPC
(347) |
Per quanto riguarda la RPC l’inchiesta ha confermato che nel periodo dell’inchiesta esistevano distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base sotto forma di una tassa sulle esportazioni di cascami di acciaio inossidabile, ferrosilicio, ghisa greggia al nichel e ferrocromo e di un obbligo di licenza riguardante il ferrosilicio, il vanadio, il ferro-nichel e il ferrocromo. La Commissione ha basato tale risultanza sui dati disponibili nella banca dati OCSE (97) e sulla legislazione pertinente applicabile nella RPC. |
(348) |
L’inchiesta ha inoltre stabilito che, per ciascuna delle società incluse nel campione, almeno una delle suddette materie prime principali rappresentava più del 17 % del rispettivo costo totale di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta (98). |
(349) |
L’inchiesta ha stabilito che il prezzo pagato nella RPC dai due produttori esportatori cinesi inclusi nel campione per tali materie prime principali era notevolmente inferiore rispetto al prezzo nel mercato internazionale rappresentativo utilizzato per ciascuna corrispondente materia prima per cui sono state impiegate le stesse fonti servite per la costruzione del valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
(350) |
Pertanto il requisito di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, ossia l’esistenza di distorsioni relative a una materia prima che rappresenta più del 17 % del costo di produzione del prodotto in esame, è stato soddisfatto per quanto riguarda la RPC. |
6.2.3. Interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base
(351) |
Dopo aver concluso che, nel caso della RPC e dell’Indonesia, vi sono distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se si potesse concludere chiaramente che era nell’interesse dell’Unione determinare l’importo dei dazi provvisori conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutte le informazioni pertinenti alla presente inchiesta, comprendendo le capacità inutilizzate nei paesi esportatori, la concorrenza per le materie prime e l’effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell’Unione, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base. Per effettuare tale valutazione, la Commissione ha inserito domande specifiche nei questionari inviati a tutte le parti interessate. Il denunciante e i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno risposto a tali domande. |
6.2.3.1.
(352) |
Sulla base delle informazioni fornite da Eurofer, la capacità inutilizzata nella RPC è stata stimata a 26,4 milioni di tonnellate nel 2019 (99), mentre la capacità inutilizzata dell’intero settore dell’acciaio inossidabile in Indonesia è stata stimata a 4 milioni di tonnellate nel 2019 (100). |
(353) |
In base al questionario del governo dell’Indonesia, tuttavia, la capacità inutilizzata in Indonesia è attualmente pari a 2,1 milioni di tonnellate. Per contro, il libero mercato dell’Unione aveva una dimensione di 1,2 milioni di tonnellate. In termini relativi le capacità inutilizzate nei paesi esportatori sono pertanto enormi. |
6.2.3.2.
(354) |
Riguardo alla concorrenza per le materie prime, il governo della RPC non ha fornito informazioni significative sul mercato delle materie prime interessate da distorsioni nella RPC, come illustrato al considerando 347. Il denunciante ha dichiarato che, aumentando o abbassando artificialmente il livello di approvvigionamento delle materie prime, o semplicemente fissando i prezzi a livello centrale, il governo della RPC può orientare i prezzi verso l’alto o verso il basso. Come indicato al punto 6.2.2, si è ritenuto che il mercato cinese delle materie prime fosse interessato da distorsioni. |
(355) |
Per quanto riguarda l’Indonesia, l’inchiesta ha rilevato che tale paese è uno dei principali paesi estrattori di minerali di nichel al mondo. Pertanto, imponendo restrizioni alle esportazioni di minerali di nichel, il governo dell’Indonesia determina artificialmente un abbassamento dei prezzi sul mercato nazionale indonesiano. |
(356) |
Entrambi i paesi hanno imposto restrizioni all’esportazione di fattori produttivi contenenti nichel, che rappresenta anche il secondo fattore produttivo più importante per i produttori dell’Unione, come indicato al considerando 319. |
(357) |
Tutti questi elementi creano uno svantaggio per l’industria dell’Unione rispetto ai produttori esportatori dei paesi interessati. La Commissione ritiene improbabile che questa situazione cambi nel prossimo futuro. Per quanto riguarda l’Indonesia, di recente la situazione è addirittura peggiorata. Le misure che consentono l’esportazione di minerali di nichel con un tenore di nichel inferiore all’1,7 % avrebbero dovuto rimanere in vigore fino a gennaio 2022. Il governo dell’Indonesia ha tuttavia deciso di anticiparne la cessazione. Tutte le esportazioni di minerali di nichel sono state vietate dal gennaio 2020 (101). Non vi sono elementi che indichino la volontà del governo dell’Indonesia di modificare la sua politica nel prossimo futuro. |
6.2.3.3.
(358) |
In mancanza della piena collaborazione degli importatori, la Commissione ha provvisoriamente stabilito che il principale effetto sulle catene di approvvigionamento sarà avvertito a livello degli utilizzatori. Data la notevole differenza tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio per i paesi esportatori, il possibile effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell’Unione di cui all’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base è stato valutato nel contesto della verifica dell’interesse dell’Unione a norma dell’articolo 21 del regolamento di base. |
(359) |
Come concluso al considerando 373, tale analisi ha portato a stabilire che, dato l’effetto delle misure fissate al livello del margine di dumping, non è conforme all’interesse dell’Unione applicare l’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. |
6.2.3.4.
(360) |
Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Commissione ha concluso che, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, non è nell’interesse dell’Unione fissare il livello delle misure al livello del dumping dato l’effetto sproporzionatamente negativo che ciò potrebbe avere sulle catene di approvvigionamento per le società dell’Unione. |
7. INTERESSE DELL’UNIONE
(361) |
In conformità all’articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se potesse concludere chiaramente che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. |
7.1. Interesse dell’industria dell’Unione
(362) |
L’industria dell’Unione è presente in vari Stati membri e impiega direttamente 2 372 dipendenti la cui attività è collegata al prodotto oggetto dell’inchiesta. Nessuno dei produttori dell’Unione si è opposto all’apertura dell’inchiesta. Come illustrato al punto 4, nell’analisi degli indicatori di pregiudizio l’intera industria dell’Unione ha visto peggiorare la propria situazione e ha subito gli effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping. |
(363) |
Si prevede che l’istituzione di dazi antidumping provvisori ristabilirà condizioni commerciali eque sul mercato dell’Unione, porrà fine alla depressione dei prezzi e consentirà la ripresa dell’industria dell’Unione. In tal modo essa potrebbe migliorare la redditività dell’industria dell’Unione e raggiungere i livelli considerati necessari per un’industria ad alta intensità di capitale come questa. L’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole causato da importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati. È opportuno rammentare che vari indicatori di pregiudizio importanti hanno evidenziato un andamento negativo durante il periodo in esame. In particolare hanno subito un netto peggioramento la quota di mercato e il volume delle vendite, nonché gli indicatori relativi ai risultati finanziari dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, quali la redditività e l’utile sul capitale investito. È dunque importante riportare i prezzi a livelli non di dumping o perlomeno non pregiudizievoli, per consentire a tutti i produttori di operare sul mercato dell’Unione in condizioni commerciali eque. Senza l’introduzione di misure è molto probabile che la situazione economica dell’industria dell’Unione peggiori ulteriormente. Qualora si registrassero risultati negativi nel segmento dei prodotti SSHR, ciò si ripercuoterebbe sui segmenti a valle dei produttori dell’Unione, e in particolare sulla loro produzione vincolata. I produttori dell’Unione si basano essenzialmente sul modello commerciale che prevede una combinazione tra le vendite nel libero mercato e la produzione vincolata. Il deterioramento del segmento del libero mercato potrebbe mettere a rischio anche il segmento della produzione vincolata, che rappresenta volumi della produzione e dati sull’occupazione più elevati rispetto al segmento del libero mercato. |
(364) |
Si conclude pertanto in via provvisoria che l’istituzione di dazi antidumping sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione, in quanto consentirebbe a quest’ultima di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole constatato. |
7.2. Interesse degli importatori indipendenti
(365) |
Due parti si sono manifestate come importatori indipendenti e hanno risposto al questionario pertinente. Tuttavia non è stato dato ulteriore seguito alla risposta di una di queste parti, giacché è emerso che l’importatore in questione operava all’esterno dell’Unione. |
(366) |
Quanto all’altra parte, è emerso che non si trattava di un vero e proprio importatore ma di un centro di servizi che effettuava varie operazioni. Pertanto non vi è stata collaborazione da parte dei veri importatori. Secondo il centro di servizi che ha collaborato, l’aumento del prezzo dei prodotti in esame determina costi di produzione più elevati per gli utilizzatori europei dei prodotti, arrecando loro un pregiudizio. Più specificamente, la parte in questione ha avanzato una richiesta di esclusione del prodotto che è oggetto del punto 2.3, insieme ad altre richieste analoghe. |
(367) |
Su tale base, a questo stadio non esistono elementi indicanti che le misure sarebbero contrarie all’interesse degli importatori. |
7.3. Interesse degli utilizzatori
(368) |
Hanno collaborato all’inchiesta due utilizzatori. |
(369) |
Uno degli utilizzatori che hanno risposto al questionario era un produttore di tubi di acciai inossidabili. Per quanto riguarda tale utilizzatore, la Commissione ha rilevato che, in base ai suoi volumi di acquisto e di importazione, ai suoi profitti totali e ai profitti derivanti da prodotti la cui fabbricazione prevede l’uso del prodotto in esame come fattore produttivo, l’istituzione di misure non gli arrecherebbe un indebito pregiudizio. |
(370) |
Il secondo utilizzatore che ha collaborato è un produttore di prodotti di acciai inossidabili che compete con l’industria dell’Unione su diversi dei suoi principali mercati a valle. Tale produttore acquista volumi significativi di prodotti SSHR dall’industria dell’Unione e da produttori di paesi terzi, anche nei paesi interessati. Ha espresso perplessità riguardo alla sicurezza dell’approvvigionamento e ai prezzi di acquisto a seguito dell’eventuale istituzione di dazi. È l’unico grande utilizzatore indipendente del prodotto in esame nell’Unione. Senza una produzione di acciaio integrata, questo produttore dipende interamente dalle forniture di rotoli (coils) di altre parti per la fabbricazione dei suoi prodotti a valle. Il produttore ha sostenuto che l’industria dell’Unione non è interessata a vendergli grossi volumi aggiuntivi di prodotti SSHR, in particolare un tipo di prodotto (rotoli neri), a prezzi competitivi, in quanto i produttori dell’Unione preferirebbero riservare tali prodotti al proprio utilizzo vincolato. Tale asserzione è confutata dal fatto che, durante tutto il periodo in esame, l’industria dell’Unione aveva capacità inutilizzate che erano almeno quattro volte superiori alla domanda totale di tale utilizzatore. Inoltre, come dichiarato dal denunciante, vari produttori dell’Unione sono pronti a fornire rotoli neri, come comunicato sui siti web dei produttori. Infine, poiché l’utilizzatore ha già stabilito catene di approvvigionamento e contatti con produttori di paesi terzi, è ragionevole prevedere che sarà anche in grado di diversificare il proprio approvvigionamento incrementando gli acquisti dai paesi terzi. |
(371) |
Supponendo che tutti i fattori pertinenti (in particolare le fonti, i volumi e i prezzi, al netto dei dazi, degli acquisti, nonché il fatturato realizzato con i prodotti a valle) rimangano invariati rispetto al periodo dell’inchiesta, la Commissione ha stabilito che i profitti annui complessivi di tale utilizzatore sarebbero influenzati negativamente qualora fossero istituiti dazi sulle importazioni dalla RPC e dall’Indonesia a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. |
(372) |
Qualora, nell’ambito di quanto ipotizzato al considerando 369, fossero istituiti dazi sulle importazioni dalla RPC e dall’Indonesia a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, tali misure inciderebbero anche sui profitti annui complessivi ma in misura molto più contenuta. |
(373) |
Gli scenari di cui sopra si basano su ipotesi statiche (ossia presuppongono che tutti i fattori pertinenti rimangano invariati, fatta eccezione per l’istituzione di dazi, di cui si dovrebbe dunque tenere conto). In realtà esistono scenari peggiori in quanto, come spiegato in appresso, con l’istituzione di dazi è probabile che anche gli altri fattori sottostanti subiscano variazioni. |
(374) |
In primo luogo, gli schemi di approvvigionamento e i prezzi di acquisto non rimarranno invariati. Se i prezzi delle importazioni, soprattutto di quelle provenienti dalla RPC e dall’Indonesia, saranno corretti verso l’alto, è probabile che si registri una ripresa delle importazioni di volumi maggiori da altre fonti di approvvigionamento. In particolare, si rileva che le importazioni dalla Corea del Sud sono state consistenti fino a tutto il 2016, quando hanno raggiunto le 65 000 tonnellate. A causa degli sviluppi da allora intervenuti sul mercato, tali importazioni hanno perso importanti quote di mercato nel corso degli anni (cfr. la tabella 15) ma si può prevedere che, dopo l’istituzione di misure, i produttori esportatori della Corea, ma anche di altri paesi produttori come il Sud Africa, riprenderanno a concentrarsi sempre più sul mercato dell’Unione in quanto saranno più competitivi, a beneficio degli utilizzatori. Si prevede inoltre che, grazie alle misure, l’industria dell’Unione sarà in grado di vendere agli utilizzatori volumi maggiori a prezzi competitivi. L’industria dell’Unione non può permettersi di perdere importanti quote di mercato nell’Unione, come dimostrato dalla presente inchiesta. Per quanto riguarda il secondo utilizzatore di cui sopra, date le sue dimensioni e l’importanza che riveste come cliente dell’industria dell’Unione, tale società potrebbe esercitare un effetto leva, destinato probabilmente ad aumentare nel caso in cui essa acquisti volumi persino maggiori dall’industria dell’Unione. |
(375) |
Occorre inoltre rilevare che a luglio del 2021 dovrebbero giungere a scadenza le misure di salvaguardia attualmente applicabili all’acciaio, che riguardano anche il prodotto in esame. Ciò significa che da luglio del 2021 in poi gli utilizzatori avranno maggiore accesso a fonti alternative, perché le misure di contingentamento in vigore dal 19 luglio 2018 saranno revocate. |
(376) |
Si prevede pertanto che l’istituzione di dazi inciderà probabilmente in maniera negativa su tutti gli utilizzatori nel loro insieme, ma che l’effetto del dazio ai livelli stabiliti per la RPC e l’Indonesia a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base non sia sproporzionato, in quanto si prevede che l’industria utilizzatrice sarà allora in grado di adattarsi alla nuova situazione. Infatti, qualora il livello dei dazi dovesse essere fissato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si prevede che tutti gli utilizzatori che hanno collaborato rimangano redditizi. |
(377) |
Tuttavia, qualora dovessero essere istituiti dazi a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, la Commissione ha stabilito che il possibile impatto delle misure istituite nei confronti della RPC e dell’Indonesia al livello del margine di dumping sarebbe sproporzionato, alla luce dei possibili effetti fortemente negativi sulle catene di approvvigionamento per talune società dell’Unione e, in particolare, sugli utilizzatori. Infatti la Commissione ha rilevato che, in un tale scenario, l’industria utilizzatrice e in particolare gli utilizzatori che, nel periodo dell’inchiesta, hanno acquistato volumi consistenti dalla RPC e/o dall’Indonesia, potrebbero indebitamente risentire delle misure e, di conseguenza, iniziare ad accumulare perdite. |
7.4. Conclusione relativa all’interesse dell’Unione
(378) |
Sulla base di quanto precede e a condizione che siano istituiti dazi a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha concluso in via provvisoria che, in questa fase dell’inchiesta, non vi erano fondati motivi di ritenere non nell’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo originari dei paesi interessati. |
8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(379) |
In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. |
(380) |
Dovrebbero essere istituite misure antidumping provvisorie conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L’importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio. |
(381) |
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
|
(382) |
Le aliquote del dazio antidumping delle singole società specificate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle risultanze provvisorie della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante la presente inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle persone giuridiche di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualunque altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere assoggettate all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping. |
(383) |
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote del dazio antidumping individuale in caso di successiva modifica del nome dell’entità. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione (102). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un avviso relativo alla modifica del nome è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(384) |
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla notevole differenza delle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società». |
(385) |
Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuale, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata, in conformità alla normativa doganale. |
(386) |
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote di dazio individuali più basse, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze può essere aperta un’inchiesta antielusione se sono soddisfatte le condizioni necessarie. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote del dazio individuale e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale. |
(387) |
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta ma altresì ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. |
9. REGISTRAZIONE
(388) |
Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. La registrazione era quindi in corso durante la fase di comunicazione preventiva. |
(389) |
Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe cessare/essere interrotta. |
(390) |
In questa fase del procedimento non è stata adottata alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping. Tale decisione sarà presa nella fase definitiva. |
10. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA
(391) |
Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. Le parti interessate disponevano di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati. |
(392) |
Due produttori esportatori della RPC, due produttori esportatori dell’Indonesia e tre produttori e un centro di servizi indipendente di Taiwan hanno presentato le loro osservazioni. La Commissione ha tenuto conto delle osservazioni ricevute, che segnalavano errori materiali e, ove necessario, ha corretto i margini di conseguenza. |
11. DISPOSIZIONI FINALI
(393) |
Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito. |
(394) |
I risultati dell’inchiesta relativi all’istituzione dei dazi provvisori sono provvisori e possono essere modificati nella fase definitiva dell’inchiesta, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sui prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, ad esclusione dei prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm, attualmente classificati con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12 e originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell’Indonesia.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:
Paese |
Società |
Dazio antidumping provvisorio |
Codice aggiuntivo TARIC |
Indonesia |
PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry |
17,0 % |
C541 |
Indonesia |
PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel |
17,0 % |
C547 |
Indonesia |
Tutte le altre società |
17,0 % |
C999 |
Repubblica popolare cinese |
Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. |
18,9 % |
C163 |
Repubblica popolare cinese |
Taiyuan Taigang Daming Metal Products |
18,9 % |
C542 |
Repubblica popolare cinese |
Tisco Guangdong Stainless Steel Service Center Co., Ltd |
18,9 % |
C543 |
Repubblica popolare cinese |
Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co. Ltd. |
18,9 % |
C025 |
Repubblica popolare cinese |
Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd |
14,5 % |
C544 |
Repubblica popolare cinese |
Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd |
17,4 % |
C545 |
Repubblica popolare cinese |
Fujian Dingxin Technology Co., Ltd. |
17,4 % |
C546 |
Repubblica popolare cinese |
Tutte le altre società |
18,9 % |
C999 |
Taiwan |
Yieh United Steel Co. |
6,0 % |
C032 |
Taiwan |
Tang Eng Iron Works Co. Ltd. |
6,0 % |
C031 |
Taiwan |
Walsin Lihwa Co. |
7,5 % |
C548 |
Taiwan |
Tutte le altre società |
7,5 % |
C999 |
3. L’applicazione delle aliquote di dazio individuali stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per il prodotto di cui al paragrafo 1, nel campo corrispondente della dichiarazione è indicato il numero di pezzi dei prodotti importati.
6. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni pertinenti in vigore in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso la Commissione devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se la loro accettazione sia o meno appropriata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2020
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell’Indonesia (GU C 269 I del 12.8.2019, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/104 della Commissione, del 23 gennaio 2020, che dispone la registrazione delle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell’Indonesia (GU L 19 del 24.1.2020, pag. 5).
(4) Cfr. il punto 3.2 del regolamento.
(5) Disponibile al seguente indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2411.
(6) Informazioni disponibili al seguente indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2411.
(7) Questo consorzio è un gruppo di 20 distributori e utilizzatori, che rappresentano nel loro complesso circa 500 000 tonnellate di consumo dell’Unione e occupano complessivamente circa 30 000 addetti nell’Unione.
(8) Salvo quanto diversamente indicato, le informazioni relative all’IMIP sono ricavate dalle seguenti fonti: IMIP, relazione annuale 2017, disponibile al seguente indirizzo: https://static1.squarespace.com/static/584e20fe197aea0e29105534/t/5c986900eb393132e86a5f1a/1553492333714/IMIP+2017+Annual+Report.pdf (ultima consultazione: 3 marzo 2020).
(9) Relazione del gruppo di esperti dell’OMC, «United States - Anti-dumping measures on Certain Oil Country Tubular Goods from Korea» (Stati Uniti - Misure antidumping su taluni tubi per la ricerca e l’estrazione di prodotti petroliferi originari della Corea) (WT/DS488/15), punto 7 198.
(10) Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.
(11) Articolo 11 del regolamento n. 7/2017 del ministro dell’Energia e delle risorse minerarie relativo alle procedure per la determinazione dei prezzi di riferimento per le vendite di minerali metallici e carbone.
(12) Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations (Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale), 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.
(13) Relazione – capitolo 2, pagg. 6-7.
(14) Relazione – capitolo 2, pag. 10.
(15) Disponibile al seguente indirizzo: http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (ultima consultazione: 2 marzo 2020).
(16) Relazione – capitolo 2, pagg. 20-21.
(17) Relazione – capitolo 3, pag. 41 e pagg. 73-74.
(18) Relazione – capitolo 6, pagg. 120-121.
(19) Relazione – capitolo 6, pagg. 122-135.
(20) Relazione – capitolo 7, pagg. 167-168.
(21) Relazione – capitolo 8, pagg. 169-170 e 200-201.
(22) Relazione – capitolo 2, pagg. 15-16; capitolo 4, pag. 50 e pag. 84; capitolo 5, pagg. 108-109.
(23) Relazione – capitolo 3, pagg. 22-24 e capitolo 5, pag. 97-108.
(24) Relazione – capitolo 5, pagg. 104-109.
(25) Relazione – capitolo 14, pag. 358: il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di Stato in termini di produzione e il 44 % delle imprese di Stato e il 56 % delle società private in termini di capacità.
(26) Informazioni disponibili al seguente indirizzo: www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (ultima consultazione: 2 marzo 2020), https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (ultima consultazione: 2 marzo 2020) e www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 2 marzo 2020).
(27) Informazioni disponibili ai seguenti indirizzi: http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 2 marzo 2020) and http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (ultima consultazione: 2 marzo 2020).
(28) Un esempio è costituito dalla fusione tra la società privata Rizhao e l’impresa di Stato Shandong Iron and Steel nel 2009. Cfr. la relazione sull’acciaio di Pechino, pag. 58, e la quota di maggioranza acquisita dal gruppo China Baowu Steel in Magang Steel nel giugno 2019, cfr.: https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (ultima consultazione: 2 marzo 2020).
(29) Cfr. Reuters, «Chinàs Baosteel’s takeover of Wuhan to create world’s No 2 steelmaker» (L’acquisizione di Wuhan ad opera di Baosteel in Cina per creare il secondo maggiore produttore d’acciaio al mondo), https://www.reuters.com/article/us-china-baosteel-mergers-idUSKCN11Q0U3 (ultima consultazione: 10 marzo 2020).
(30) Allegato 29 della denuncia.
(31) World Nickel Factbook 2018, http://insg.org/wp-content/uploads/2019/03/publist_The-World-Nickel-Factbook-2018.pdf (ultima consultazione: 3 marzo 2020)
(32) «Analysis of Market-Distortions in the Chinese Non-Ferrous Metals Industry» (Analisi delle distorsioni del mercato nell’industria cinese dei metalli non ferrosi) © THINK!DESK China Research & Consulting - pagg. 136-138
https://eurometaux.eu/media/1624/study_-analysis-of-market-distortions-in-china.pdf (ultima consultazione: 2 marzo 2020)
(33) Relazione – capitolo 5, pagg. 100-101.
(34) Relazione – capitolo 2, pag. 26
(35) Relazione – capitolo 2, pagg. 31-32.
(36) Informazioni disponibili al seguente indirizzo: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (ultima consultazione: 2 marzo 2020).
(37) Il testo completo del piano è disponibile sul sito web del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione:
http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5353943/content.html (ultima consultazione: 2 marzo 2020).
(38) TISCO, «Profilo aziendale», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (ultima consultazione: 2 marzo 2020).
(39) Baowu, «Profilo aziendale», http://www.baowugroup.com/en/contents/5273/102759.html (ultima consultazione: 2 marzo 2020)
(40) Cfr. la denuncia, pag. 19, che cita MCI, «Gao Jianbing designato presidente di TISCO», 12 ottobre 2018, https://metals-consulting.com/gao-jianbing-appointed-as-deputy-party-secretary-deputy-chairman-of-the-board-and-the-president-of-tisco/ (ultima consultazione: 10 marzo 2020).
(41) Relazione – capitoli da 14.1 a 14.3.
(42) Relazione – capitolo 4, pagg. 41-42 e pag. 83.
(43) Relazione, parte III, capitolo 14, pag. 346 e segg.
(44) Introduzione al piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.
(45) Relazione, capitolo 14, pag. 347.
(46) The 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People’s Republic of China (Tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica popolare cinese) (2016-2020), disponibile al seguente indirizzo: https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (ultima consultazione: 2 marzo 2020).
(47) Relazione – capitolo 14, pag. 349.
(48) Relazione – capitolo 14, pag. 352.
(49) Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica 2013) emesso il 27 marzo 2011 mediante ordinanza n. 9 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e modificato conformemente alla decisione della medesima Commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011), emessa il 16 febbraio 2013 mediante ordinanza n. 21 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma.
(50) Relazione – capitolo 14, pagg. 375 – 376.
(51) Relazione – capitolo 6, pagg. 138-149.
(52) Relazione – capitolo 9, pag. 216.
(53) Relazione – capitolo 9, pagg. 213-215.
(54) Relazione – capitolo 9, pagg. 209-211.
(55) Relazione – capitolo 13, pagg. 332-337.
(56) Relazione – capitolo 13, pag. 336.
(57) Relazione – capitolo 13, pagg. 337-341.
(58) Relazione – capitolo 6, pagg. 114-117.
(59) Relazione – capitolo 6, pag. 119.
(60) Relazione – capitolo 6, pag. 120.
(61) Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128 e 133-135.
(62) Cfr. il documento di lavoro dell’FMI «Resolving Chinàs Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.
(63) Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128 e 133-135.
(64) Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, disponibili al seguente indirizzo: https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income (ultima consultazione: 2 marzo 2020).
(65) Cfr., ad esempio, https://www.jornalcontabil.com.br/quanto-custa-um-funcionario-aprenda-a-calcular/ o https://establishbrazil.com/articles/whats-real-cost-employee (ultima consultazione: 3 marzo 2020).
(66) Come illustrato al considerando 190, la London Metal Exchange (borsa londinese dei metalli) è stata utilizzata come base per questo valore esente da distorsioni, corretto per tenere conto del tenore di nichel della materia prima. Poiché il tenore di nichel variava tra le varie società incluse nel campione, l’esatto valore esente da distorsioni è indicato nel documento informativo relativo alla specifica società.
(67) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).
(68) Le importazioni brasiliane sono riportate a livello fob nel GTA.
(69) A causa di restrizioni all’esportazione o dell’esiguità dei quantitativi importati.
(70) Sono state escluse le esportazioni verso la RPC; https://connect.ihs.com/home (ultima consultazione: 3 marzo 2020).
(71) Sono state escluse le esportazioni verso la RPC; https://connect.ihs.com/home (ultima consultazione: 3 marzo 2020).
(72) La Corea del Sud è il terzo maggiore esportatore di bramme di acciai inossidabili, dopo l’Indonesia (il paese oggetto dell’inchiesta) e il Regno Unito (il secondo esportatore). Sono state escluse le esportazioni verso la RPC. I restanti paesi esportatori rappresentavano volumi notevolmente inferiori.
(73) Su base fob.
(74) Tali materiali erano elencati per ciascuna società nei rispettivi documenti informativi specifici. Inoltre uno dei fattori energetici, vale a dire il vapore, è stato trattato allo stesso modo per tutte le società.
(75) Informazioni disponibili al seguente indirizzo: https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page21.jspx?_afrLoop=518377340582818&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=o8k2wnnrz_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3Do8k2wnnrz_1%26_afrLoop%3D518377340582818%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Do8k2wnnrz_54 (ultima consultazione: 28 febbraio 2020).
(76) Informazioni disponibili al seguente indirizzo: https://establishbrazil.com/articles/whats-real-cost-employee (ultima consultazione: 28 febbraio 2020).
(77) Informazioni disponibili al seguente indirizzo: http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao-(grupo-a) (ultima consultazione: 4 febbraio 2020).
(78) Informazioni disponibili al seguente indirizzo: http://www.aneel.gov.br/a-aneel (ultima consultazione: 4 febbraio 2020).
(79) Informazioni disponibili al seguente indirizzo: http://www.aneel.gov.br/bandeiras-tarifarias (ultima consultazione: 4 febbraio 2020).
(80) Informazioni disponibili al seguente indirizzo: http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/bandeira-tarifaria (ultima consultazione: 4 febbraio 2020).
(81) http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=183 (ultima consultazione: 28 febbraio 2020).
(82) Ad esempio l’area metropolitana: http://site.sabesp.com.br/site/uploads/file/asabesp_doctos/comunicado_06_2018.pdf;
http://site.sabesp.com.br/site/uploads/file/asabesp_doctos/Comunicado%205-19.pdf (ultima consultazione: 28 febbraio 2020).
(83) https://www.comgas.com.br/tarifas/historico-de-tarifas/2018-2/ (ultima consultazione: 4 febbraio 2020).
(84) Il margine si applica a tutti gli altri produttori cinesi del prodotto oggetto dell’inchiesta del gruppo TISCO, il cui elenco figura nel dispositivo del regolamento.
(85) L’articolo 6-1 della legge taiwanese denominata «Value-added and Non-value-added Business Tax Act» (Legge relativa all’imposta sulle attività a valore aggiunto e non a valore aggiunto) definisce come «bonded factory» un’entità operante in una zona franca industriale.
(86) L’esatta quota di mercato era pari allo 0,0086 % nel 2016.
(87) L’esatta quota di mercato era pari allo 0,0014 % nel 2017.
(88) Tenuto conto dell’esatta quota di mercato nel 2017 (cfr. la precedente nota 2), l’indice è pari a 16 in tale anno.
(89) La grande maggioranza delle vendite era costituita da vendite effettuate direttamente a clienti finali indipendenti. Le vendite ai grossisti rappresentavano [dall’1 % al 5 %] delle vendite complessive dei paesi interessati (mentre la parte rimanente era destinata a utilizzatori finali). [Il 95-99 %] delle vendite dei produttori esportatori cinesi, indonesiani e taiwanesi è stato effettuato direttamente nell’Unione (la parte restante è stata effettuata tramite importatori collegati). Inoltre i produttori dell’Unione inclusi nel campione vendono per lo più direttamente a clienti finali indipendenti, tra cui imprese di rilaminazione e fabbricanti di tubi, che rappresentano [l’80-85 %] delle loro vendite totali nell’Unione. Mentre il [10-15 %] delle loro vendite totali nell’Unione è destinato ai grossisti.
(90) Articolo 4 e allegato IV del regolamento del ministro del Commercio della Repubblica di Indonesia n. 1/M-DAG/PER/1/2017.
(91) Articoli 2, 12 e 14 e allegati I, lettera G), e II, lettera G), del regolamento del ministro delle Finanze della Repubblica di Indonesia n. 13/PMK.010/2017.
(92) Articolo 7, paragrafo 3, e allegato III del regolamento del ministro del Commercio della Repubblica di Indonesia n. 1/M-DAG/PER/1/2017.
(93) Articolo 4 e allegato III del regolamento del ministro del Commercio della Repubblica di Indonesia n. 1/M-DAG/PER/1/2017.
(94) Articolo 7, paragrafo 1, e allegato I del regolamento del ministro del Commercio della Repubblica di Indonesia n. 1/M-DAG/PER/1/2017.
(95) Secondo quanto comunicato da FerroAlloyNet, disponibile al seguente indirizzo: https://www.ferroalloynet.com/ (ultima consultazione: 10 marzo 2020).
(96) International Nickel Study Group. The World Nickel Factbook 2018, pag. 7, disponibile al seguente indirizzo: https://insg.org/wp-content/uploads/2019/03/publist_The-World-Nickel-Factbook-2018.pdf (ultima consultazione: 10 marzo 2020).
(97) Inventario delle restrizioni all’esportazione di materie prime industriali dell’OCSE, disponibile al seguente indirizzo: https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials (ultima consultazione: 6 marzo 2020).
(98) Dato che il quantitativo esatto dei materiali destinati alla produzione è considerato un’informazione commerciale riservata, le materie prime che rappresentano oltre il 17 % del costo di produzione del prodotto in esame e il prezzo esente da distorsioni delle materie prime stabilito nei mercati internazionali rappresentativi sono resi noti alle società cinesi incluse nel campione in un documento informativo specifico individuale.
(99) Versione non riservata della denuncia, pag. 66, punto 336.
(100) Versione non riservata della denuncia, pag. 69, punto 352.
(101) Informazioni disponibili al seguente indirizzo: https://www.reuters.com/article/us-indonesia-nickel/indonesian-nickel-miners-agree-to-stop-ore-exports-immediately-investment-chief-idUSKBN1X7106 (ultima consultazione: 11 marzo 2020).
(102) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.