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Dokuments 32019Q1122(01)

Regolamento — 9a legislatura — luglio 2019

GU L 302 del 22.11.2019., 1./128. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2019/1122(1)/oj

22.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/1


REGOLAMENTO

9a legislatura

luglio 2019

Nota bene:

In conformità delle decisioni del Parlamento sull’utilizzo di un linguaggio neutrale dal punto di vista del genere nei propri documenti, il regolamento è stato adattato, sì da riflettere le linee guida in materia approvate dal gruppo di lavoro ad alto livello sull’uguaglianza di genere e sulla diversità l’11 aprile 2018.

Le interpretazioni del presente regolamento (a norma dell’articolo 236) appaiono nel testo in corsivo.

INDICE

TITOLO I

DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI 11

CAPITOLO 1

DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO 11

Articolo 1

Il Parlamento europeo 11

Articolo 2

Indipendenza del mandato 12

Articolo 3

Verifica dei poteri 12

Articolo 4

Durata del mandato 13

Articolo 5

Privilegi e immunità 13

Articolo 6

Revoca dell’immunità 14

Articolo 7

Difesa dei privilegi e dell’immunità 14

Articolo 8

Azione d’urgenza del presidente per confermare l’immunità 15

Articolo 9

Procedure in materia di immunità 15

Articolo 10

Norme di comportamento 16

Articolo 11

Interessi finanziari dei deputati e registro per la trasparenza 17

Articolo 12

Indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) 18

Articolo 13

Osservatori 18

CAPITOLO 2

CARICHE 18

Articolo 14

Presidente pro tempore 18

Articolo 15

Candidature e disposizioni generali 18

Articolo 16

Elezione del presidente — allocuzione inaugurale 19

Articolo 17

Elezione dei vicepresidenti 19

Articolo 18

Elezione dei questori 19

Articolo 19

Durata delle cariche 19

Articolo 20

Vacanza 20

Articolo 21

Cessazione anticipata delle cariche 20

CAPITOLO 3

ORGANI E ATTRIBUZIONI 20

Articolo 22

Attribuzioni del presidente 20

Articolo 23

Attribuzioni dei vicepresidenti 20

Articolo 24

Composizione dell’Ufficio di presidenza 21

Articolo 25

Attribuzioni dell’Ufficio di presidenza 21

Articolo 26

Composizione della Conferenza dei presidenti 22

Articolo 27

Attribuzioni della Conferenza dei presidenti 22

Articolo 28

Attribuzioni dei questori 23

Articolo 29

Conferenza dei presidenti di commissione 23

Articolo 30

Conferenza dei presidenti di delegazione 23

Articolo 31

Continuità delle cariche durante il periodo elettorale 23

Articolo 32

Informazioni sull’attività dell’Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti 23

CAPITOLO 4

GRUPPI POLITICI 23

Articolo 33

Costituzione e scioglimento di gruppi politici 23

Articolo 34

Attività e status giuridico dei gruppi politici 24

Articolo 35

Intergruppi 25

Articolo 36

Deputati non iscritti 25

Articolo 37

Ripartizione dei posti in Aula 25

TITOLO II

LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE 26

CAPITOLO 1

PROCEDURE LEGISLATIVE — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 26

Articolo 38

Programmazione annuale 26

Articolo 39

Rispetto dei diritti fondamentali 26

Articolo 40

Verifica della base giuridica 27

Articolo 41

Delega del potere legislativo e conferimento di competenze di esecuzione 27

Articolo 42

Verifica della compatibilità finanziaria 27

Articolo 43

Esame del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità 28

Articolo 44

Informazione e accesso del Parlamento ai documenti 28

Articolo 45

Rappresentanza del Parlamento alle riunioni del Consiglio 28

Articolo 46

Diritto del Parlamento di presentare proposte 28

Articolo 47

Richieste alla Commissione di presentare proposte 29

Articolo 48

Esame di atti giuridicamente vincolanti 29

Articolo 49

Accelerazione delle procedure legislative 30

Articolo 50

Procedure legislative sulle iniziative presentate da istituzioni diverse dalla Commissione o dagli Stati membri 30

CAPITOLO 2

PROCEDURE IN COMMISSIONE 30

Articolo 51

Relazioni di carattere legislativo 30

Articolo 52

Procedura semplificata 31

Articolo 53

Relazioni di carattere non legislativo 31

Articolo 54

Relazioni di iniziativa 31

Articolo 55

Modalità di elaborazione delle relazioni 32

Articolo 56

Pareri delle commissioni 32

Articolo 57

Procedura con le commissioni associate 33

Articolo 58

Procedura con le commissioni congiunte 34

CAPITOLO 3

PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA 34

SEZIONE 1 —

PRIMA LETTURA 34

Articolo 59

Votazione in Parlamento — Prima lettura 34

Articolo 60

Rinvio alla commissione competente 35

Articolo 61

Nuova presentazione della proposta al Parlamento 36

Articolo 62

Accordo in prima lettura 36

SEZIONE 2 —

SECONDA LETTURA 36

Articolo 63

Comunicazione della posizione del Consiglio 36

Articolo 64

Proroga dei termini 36

Articolo 65

Procedura in sede di commissione competente 37

Articolo 66

Presentazione al Parlamento 37

Articolo 67

Votazione in Parlamento — Seconda lettura 37

Articolo 68

Ricevibilità degli emendamenti alla posizione del Consiglio 38

Articolo 69

Accordo in seconda lettura 38

SEZIONE 3 —

NEGOZIATI INTERISTITUZIONALI NEL QUADRO DELLA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA 39

Articolo 70

Disposizioni generali 39

Articolo 71

Negoziati precedenti alla prima lettura del Parlamento 39

Articolo 72

Negoziati precedenti alla prima lettura del Consiglio 39

Articolo 73

Negoziati precedenti alla seconda lettura del Parlamento 39

Articolo 74

Svolgimento dei negoziati 40

SEZIONE 4 —

CONCILIAZIONE E TERZA LETTURA 40

Articolo 75

Proroga dei termini 40

Articolo 76

Convocazione del Comitato di conciliazione 40

Articolo 77

Delegazione al Comitato di conciliazione 40

Articolo 78

Progetto comune 41

SEZIONE 5 —

CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA 41

Articolo 79

Firma e pubblicazione degli atti adottati 41

CAPITOLO 4

DISPOSIZIONI SPECIFICHE ALLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE 41

Articolo 80

Modifica di una proposta di atto giuridicamente vincolante 41

Articolo 81

Posizione della Commissione sugli emendamenti 42

Articolo 82

Votazione in Aula 42

Articolo 83

Seguito da dare alla posizione del Parlamento 42

Articolo 84

Nuova presentazione della proposta al Parlamento 42

CAPITOLO 5

QUESTIONI COSTITUZIONALI 42

Articolo 85

Revisione ordinaria dei trattati 42

Articolo 86

Revisione semplificata dei trattati 43

Articolo 87

Trattati di adesione 43

Articolo 88

Recesso dall’Unione 43

Articolo 89

Violazione dei principi e dei valori fondamentali da parte di uno Stato membro 44

Articolo 90

Composizione del Parlamento 44

Articolo 91

Cooperazione rafforzata fra Stati membri 44

CAPITOLO 6

PROCEDURE DI BILANCIO 45

Articolo 92

Quadro finanziario pluriennale 45

Articolo 93

Procedura di bilancio annuale 45

Articolo 94

Posizione del Parlamento sul progetto di bilancio 45

Articolo 95

Conciliazione di bilancio 46

Articolo 96

Adozione definitiva del bilancio 46

Articolo 97

Regime dei dodicesimi provvisori 46

Articolo 98

Esecuzione del bilancio 47

Articolo 99

Discarico alla Commissione per l’esecuzione del bilancio 47

Articolo 100

Altre procedure in materia di discarico 47

Articolo 101

Cooperazione interistituzionale 47

CAPITOLO 7

PROCEDURE INTERNE DI BILANCIO 47

Articolo 102

Stato di previsione del Parlamento 47

Articolo 103

Procedure da applicare per stabilire lo stato di previsione del Parlamento 48

Articolo 104

Competenze in materia di impegno e di liquidazione delle spese, di chiusura dei conti e di concessione del discarico 48

CAPITOLO 8

PROCEDURA DI APPROVAZIONE 48

Articolo 105

Procedura di approvazione 48

CAPITOLO 9

ALTRE PROCEDURE 49

Articolo 106

Procedura di parere sulle deroghe all’adozione dell’euro 49

Articolo 107

Procedure relative al dialogo fra le parti sociali 49

Articolo 108

Procedure relative all’esame degli accordi volontari previsti 49

Articolo 109

Codificazione 50

Articolo 110

Rifusione 50

CAPITOLO 10

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE 51

Articolo 111

Atti delegati 51

Articolo 112

Atti e misure di esecuzione 52

Articolo 113

Esame nell’ambito della procedura con le commissioni associate o della procedura con le commissioni congiunte 53

TITOLO III

RELAZIONI ESTERNE 53

CAPITOLO 1

ACCORDI INTERNAZIONALI 53

Articolo 114

Accordi internazionali 53

Articolo 115

Applicazione provvisoria o sospensione dell’applicazione di accordi internazionali ovvero definizione della posizione dell’Unione nell’ambito di un organismo istituito da un accordo internazionale 54

CAPITOLO 2

RAPPRESENTANZA ESTERNA DELL’UNIONE EUROPEA E POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE 55

Articolo 116

Rappresentante speciale 55

Articolo 117

Rappresentanza internazionale 55

CAPITOLO 3

RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI L’AZIONE ESTERNA DELL’UNIONE 55

Articolo 118

Raccomandazioni concernenti le politiche esterne dell’Unione 55

Articolo 119

Consultazione e informazione del Parlamento nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune 56

Articolo 120

Violazione dei diritti umani 56

TITOLO IV

TRASPARENZA DEI LAVORI 56

Articolo 121

Trasparenza delle attività del Parlamento 56

Articolo 122

Diritto di accesso del pubblico ai documenti 56

Articolo 123

Accesso al Parlamento 57

TITOLO V

RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI 58

CAPITOLO 1

NOMINE 58

Articolo 124

Elezione del presidente della Commissione 58

Articolo 125

Elezione della Commissione 58

Articolo 126

Programmazione pluriennale 59

Articolo 127

Mozione di censura nei confronti della Commissione 59

Articolo 128

Nomina di giudici e avvocati generali alla Corte di giustizia dell’Unione europea 60

Articolo 129

Nomina dei membri della Corte dei conti 60

Articolo 130

Nomina dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea 60

Articolo 131

Nomine relative agli organismi di governance economica 60

CAPITOLO 2

DICHIARAZIONI 61

Articolo 132

Dichiarazioni della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo 61

Articolo 133

Dichiarazioni che illustrano le decisioni della Commissione 61

Articolo 134

Dichiarazioni della Corte dei conti 62

Articolo 135

Dichiarazioni della Banca centrale europea 62

CAPITOLO 3

INTERROGAZIONI PARLAMENTARI 62

Articolo 136

Interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione 62

Articolo 137

Tempo delle interrogazioni 63

Articolo 138

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta 63

Articolo 139

Interpellanze principali con richiesta di risposta scritta 64

Articolo 140

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta alla Banca centrale europea 64

Articolo 141

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta concernenti il meccanismo di vigilanza unico e il meccanismo di risoluzione unico 64

CAPITOLO 4

RELAZIONI DI ALTRE ISTITUZIONI E DI ALTRI ORGANISMI 65

Articolo 142

Relazioni annuali e altre relazioni di altre istituzioni o di altri organismi 65

CAPITOLO 5

RISOLUZIONI E RACCOMANDAZIONI 65

Articolo 143

Proposte di risoluzione 65

Articolo 144

Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto 66

CAPITOLO 6

CONSULTAZIONE DI ALTRE ISTITUZIONI E DI ALTRI ORGANISMI 67

Articolo 145

Consultazione del Comitato economico e sociale europeo 67

Articolo 146

Consultazione del Comitato delle regioni 67

Articolo 147

Richieste alle Agenzie europee 67

CAPITOLO 7

ACCORDI INTERISTITUZIONALI 67

Articolo 148

Accordi interistituzionali 67

CAPITOLO 8

DEFERIMENTO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 68

Articolo 149

Procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea 68

TITOLO VI

RELAZIONI CON I PARLAMENTI NAZIONALI 69

Articolo 150

Scambio di informazioni, contatti e agevolazioni reciproche 69

Articolo 151

Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell’Unione (COSAC) 69

Articolo 152

Conferenze di parlamenti 69

TITOLO VII

SESSIONI 70

CAPITOLO 1

SESSIONI DEL PARLAMENTO 70

Articolo 153

Legislature, sessioni, tornate, sedute 70

Articolo 154

Convocazione del Parlamento 70

Articolo 155

Luogo di riunione 70

Articolo 156

Partecipazione dei deputati alle sedute 70

CAPITOLO 2

ORDINE DEI LAVORI DEL PARLAMENTO 71

Articolo 157

Progetto di ordine del giorno 71

Articolo 158

Approvazione e modifica dell’ordine del giorno 71

Articolo 159

Procedura in Aula senza emendamenti e senza discussione 71

Articolo 160

Breve presentazione 72

Articolo 161

Discussione straordinaria 72

Articolo 162

Discussione richiesta da un gruppo politico su tematiche di attualità 72

Articolo 163

Urgenza 73

Articolo 164

Discussione congiunta 73

Articolo 165

Termini 73

CAPITOLO 3

DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 73

Articolo 166

Accesso all’aula 73

Articolo 167

Lingue 73

Articolo 168

Norma transitoria 74

Articolo 169

Distribuzione dei documenti 74

Articolo 170

Trattamento elettronico dei documenti 74

Articolo 171

Ripartizione del tempo di parola ed elenco degli oratori 74

Articolo 172

Interventi di un minuto 75

Articolo 173

Fatto personale 76

Articolo 174

Prevenzione di comportamenti ostruzionistici 76

CAPITOLO 4

MISURE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE NORME DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI DEPUTATI 76

Articolo 175

Misure immediate 76

Articolo 176

Sanzioni 77

Articolo 177

Modalità di ricorso interno 78

CAPITOLO 5

NUMERO LEGALE, EMENDAMENTI E VOTAZIONI 78

Articolo 178

Numero legale 78

Articolo 179

Soglie 78

Articolo 180

Presentazione ed enunciazione degli emendamenti 79

Articolo 181

Ricevibilità degli emendamenti 80

Articolo 182

Procedura di votazione 81

Articolo 183

Ordine di votazione degli emendamenti 81

Articolo 184

Selezione in commissione degli emendamenti presentati per la votazione in Aula 82

Articolo 185

Votazione per parti separate 82

Articolo 186

Diritto di voto 82

Articolo 187

Votazione 82

Articolo 188

Votazione finale 83

Articolo 189

Parità di voti 83

Articolo 190

Votazione per appello nominale 83

Articolo 191

Votazione a scrutinio segreto 84

Articolo 192

Ricorso al sistema di votazione elettronico 84

Articolo 193

Contestazione della votazione 84

Articolo 194

Dichiarazioni di voto 84

CAPITOLO 6

RICHIAMI AL REGOLAMENTO E MOZIONI DI PROCEDURA 85

Articolo 195

Richiamo al regolamento 85

Articolo 196

Mozioni di procedura 85

Articolo 197

Questione pregiudiziale 86

Articolo 198

Rinvio in commissione 86

Articolo 199

Chiusura della discussione 86

Articolo 200

Aggiornamento della discussione o della votazione 86

Articolo 201

Sospensione o chiusura della seduta 87

CAPITOLO 7

PUBBLICITÀ DEI LAVORI 87

Articolo 202

Processo verbale 87

Articolo 203

Testi approvati 87

Articolo 204

Resoconto integrale 88

Articolo 205

Registrazione audiovisiva delle discussioni 88

TITOLO VIII

COMMISSIONI E DELEGAZIONI 88

CAPITOLO 1

COMMISSIONI 88

Articolo 206

Costituzione delle commissioni permanenti 88

Articolo 207

Commissioni speciali 88

Articolo 208

Commissioni di inchiesta 89

Articolo 209

Composizione delle commissioni 90

Articolo 210

Attribuzioni delle commissioni 91

Articolo 211

Questioni di competenza 91

Articolo 212

Sottocommissioni 91

Articolo 213

Uffici di presidenza delle commissioni 91

Articolo 214

Coordinatori di commissione 92

Articolo 215

Relatori ombra 92

Articolo 216

Riunioni delle commissioni 92

Articolo 217

Processo verbale delle riunioni delle commissioni 93

Articolo 218

Voto in sede di commissione 93

Articolo 219

Disposizioni concernenti la seduta plenaria applicabili in commissione 93

Articolo 220

Tempo delle interrogazioni in commissione 93

Articolo 221

Procedura da applicare per la consultazione da parte di una commissione di informazioni confidenziali nel quadro di una riunione di commissione a porte chiuse 94

Articolo 222

Audizioni pubbliche e discussioni relative alle iniziative dei cittadini 94

CAPITOLO 2

DELEGAZIONI INTERPARLAMENTARI 95

Articolo 223

Costituzione e attribuzioni delle delegazioni interparlamentari 95

Articolo 224

Commissioni parlamentari miste 96

Articolo 225

Cooperazione con l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa 96

TITOLO IX

PETIZIONI 96

Articolo 226

Diritto di petizione 96

Articolo 227

Esame delle petizioni 98

Articolo 228

Missioni d’informazione 98

Articolo 229

Pubblicità delle petizioni 99

Articolo 230

Iniziativa dei cittadini 99

TITOLO X

MEDIATORE 99

Articolo 231

Elezione del Mediatore 99

Articolo 232

Azione del Mediatore 100

Articolo 233

Destituzione del Mediatore 100

TITOLO XI

SEGRETARIATO GENERALE DEL PARLAMENTO 101

Articolo 234

Segretariato del Parlamento 101

TITOLO XII

COMPETENZE RELATIVE AI PARTITI POLITICI EUROPEI E ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE 101

Articolo 235

Competenze relative ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee 101

TITOLO XIII

APPLICAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO 102

Articolo 236

Applicazione del regolamento 102

Articolo 237

Modifica del regolamento 103

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI VARIE 103

Articolo 238

Simboli dell’Unione 103

Articolo 239

Integrazione della dimensione di genere 103

Articolo 240

Questioni pendenti 103

Articolo 241

Rettifiche 104

ALLEGATO I

CODICE DI CONDOTTA DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI DI INTERESSI 105

ALLEGATO II

CODICE DI CONDOTTA APPROPRIATA PER I DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO NELL’ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI 109

ALLEGATO III

CRITERI CONCERNENTI LE INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA A NORMA DEGLI ARTICOLI 138, 140 E 141 110

ALLEGATO IV

DIRETTIVE E CRITERI GENERALI DA SEGUIRE NELLA SCELTA DEGLI ARGOMENTI DA ISCRIVERE ALL’ORDINE DEL GIORNO PER LE DISCUSSIONI SU CASI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI, DELLA DEMOCRAZIA E DELLO STATO DI DIRITTO PREVISTE A NORMA DELL’ARTICOLO 144 111

ALLEGATO V

PROCEDURA DI ESAME E ADOZIONE DELLE DECISIONI SULLA CONCESSIONE DEL DISCARICO 112

ALLEGATO VI

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI 115

ALLEGATO VII

APPROVAZIONE DELLA COMMISSIONE E MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DURANTE LE AUDIZIONI 124

ALLEGATO VIII

REQUISITI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI ADOTTATI SECONDO LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA 128

TITOLO I

DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI

CAPITOLO 1

Deputati al parlamento europeo

Articolo 1

Il Parlamento europeo

1.

Il Parlamento europeo è l’assemblea eletta a norma dei trattati, dell’Atto del 20 settembre 1976 relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto e delle legislazioni nazionali derivanti dai trattati.

2.

I rappresentanti eletti al Parlamento europeo sono denominati:

 

«Членове на Европейския парламент» in lingua bulgara,

 

«Diputados al Parlamento europeo» in lingua spagnola,

 

«Poslanci Evropského parlamentu» in lingua ceca,

 

«Medlemmer af Europa-Parlamentet» in lingua danese,

 

«Mitglieder des Europäischen Parlaments» in lingua tedesca,

 

«Euroopa Parlamendi liikmed» in lingua estone,

 

«Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» in lingua greca,

 

«Members of the European Parliament» in lingua inglese,

 

«Députés au Parlement européen» in lingua francese,

 

«Feisirí de Pharlaimint na hEorpa» in lingua irlandese,

 

«Zastupnici u Europskom parlamentu» in lingua croata,

 

«Deputati al Parlamento europeo» in lingua italiana,

 

«Eiropas Parlamenta deputāti» in lingua lettone,

 

«Europos Parlamento nariai» in lingua lituana,

 

«Európai Parlamenti Képviselők» in lingua ungherese,

 

«Membri tal-Parlament Ewropew» in lingua maltese,

 

«Leden van het Europees Parlement» in lingua neerlandese,

 

«Posłowie do Parlamentu Europejskiego» in lingua polacca,

 

«Deputados ao Parlamento Europeu» in lingua portoghese,

 

«Deputaţi în Parlamentul European» in lingua romena,

 

«Poslanci Európskeho parlamentu» in lingua slovacca,

 

«Poslanci Evropskega parlamenta» in lingua slovena,

 

«Euroopan parlamentin jäsenet» in lingua finlandese,

 

«Ledamöter av Europaparlamentet» in lingua svedese.

Articolo 2

Indipendenza del mandato

In conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’Atto del 20 settembre 1976 nonché dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 1, dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo, i deputati esercitano il loro mandato liberamente e in modo indipendente e non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere alcun mandato imperativo.

Articolo 3

Verifica dei poteri

1.

A seguito delle elezioni al Parlamento europeo, il presidente invita le autorità competenti degli Stati membri a comunicare immediatamente al Parlamento i nomi dei deputati eletti, affinché questi possano sedere in Parlamento a partire dall’apertura della prima seduta successiva alle elezioni.

Il presidente attira, al contempo, l’attenzione di tali autorità sulle disposizioni pertinenti dell’Atto del 20 settembre 1976 e le invita ad adottare le misure necessarie al fine di evitare qualsiasi incompatibilità con il mandato di deputato al Parlamento europeo.

2.

Ciascun deputato la cui elezione sia stata notificata al Parlamento dichiara per iscritto, prima di sedere in Parlamento, di non ricoprire alcuna carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell’Atto del 20 settembre 1976. Dopo le elezioni, tale dichiarazione è presentata, se possibile, al più tardi sei giorni prima della prima seduta del Parlamento successiva alle elezioni. Fintanto che i poteri di un deputato non siano stati verificati o non si sia deciso in merito ad eventuali contestazioni, il deputato siede con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi, purché abbia previamente firmato suddetta dichiarazione scritta.

Qualora venga accertato, sulla base di fatti verificabili presso fonti accessibili al pubblico, che un deputato ricopre una carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 o 2, dell’Atto del 20 settembre 1976, il Parlamento, sulla base di informazioni fornite dal suo presidente, ne constata la vacanza.

3.

Il Parlamento, sulla base di una relazione della sua commissione competente, procede immediatamente alla verifica dei poteri e decide in merito alla validità del mandato di ciascuno dei membri neoeletti, nonché in merito a eventuali contestazioni presentate in base alle disposizioni dell’Atto del 20 settembre 1976, eccettuate quelle che, in conformità di tale Atto, rientrano esclusivamente nelle disposizioni nazionali cui tale Atto rinvia.

La relazione della commissione competente si basa sulla comunicazione ufficiale, da parte di ciascuno Stato membro, dell’insieme dei risultati elettorali, nella quale si precisano il nome dei candidati eletti e dei loro eventuali sostituti nonché la graduatoria, così come risulta dal voto.

Il mandato di un deputato potrà essere convalidato soltanto dopo che questi abbia rilasciato le dichiarazioni scritte previste dal presente articolo e dall’allegato I del presente regolamento.

4.

Il Parlamento, sulla base di una proposta della commissione competente, procede senza ritardo alla verifica dei poteri di ciascun deputato che sostituisce un deputato uscente e può in ogni momento pronunciarsi su eventuali contestazioni relative alla validità del mandato di uno dei suoi membri.

5.

Qualora la nomina di un deputato risulti dalla rinuncia di candidati figuranti sulla stessa lista, la commissione competente si accerta che tale rinuncia sia avvenuta conformemente allo spirito e alla lettera dell’Atto del 20 settembre 1976, nonché all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

6.

La commissione competente vigila a che qualsiasi informazione suscettibile di incidere sull’eleggibilità di un deputato o sull’eleggibilità o sulla graduatoria dei sostituti sia comunicata immediatamente al Parlamento dalle autorità degli Stati membri o dell’Unione europea, con l’indicazione della data di decorrenza qualora si tratti di una nomina.

Nel caso in cui le autorità competenti degli Stati membri avviino una procedura suscettibile di portare a una dichiarazione di decadenza del mandato di un deputato, il presidente chiede loro di essere regolarmente informato sullo stato della procedura e deferisce la questione alla commissione competente, su proposta della quale il Parlamento può pronunciarsi.

Articolo 4

Durata del mandato

1.

L’inizio e il termine del mandato sono determinati a norma degli articoli 5 e 13 dell’Atto del 20 settembre 1976.

2.

I deputati dimissionari comunicano al presidente le loro dimissioni e la data a partire dalla quale queste decorrono. Tale data non deve eccedere i tre mesi dalla comunicazione. Detta comunicazione assume la forma di un verbale redatto alla presenza del segretario generale, o di un suo rappresentante, firmato da questi e dal deputato interessato e immediatamente presentato alla commissione competente che lo iscrive all’ordine del giorno della prima riunione successiva al ricevimento del suddetto documento.

Qualora la commissione competente ritenga che le dimissioni siano conformi all’Atto del 20 settembre 1976, viene constatata una vacanza con effetto a partire dalla data indicata dal deputato dimissionario nel verbale delle dimissioni e il presidente ne informa il Parlamento.

Qualora la commissione competente ritenga che le dimissioni non rispettino l’Atto del 20 settembre 1976, essa propone al Parlamento di non constatare la vacanza.

3.

Qualora non sia prevista una riunione della commissione competente prima della tornata successiva, il relatore della commissione competente esamina senza indugio ogni dimissione debitamente notificata. Qualora un ritardo nell’esame della notifica possa produrre effetti pregiudizievoli, il relatore deferisce la questione al presidente della commissione affinché questi, conformemente al disposto del paragrafo 2:

informi il presidente del Parlamento, a nome della commissione, che la vacanza può essere constatata, oppure

convochi una riunione straordinaria della commissione per esaminare problemi particolari rilevati dal relatore.

4.

Qualora le autorità competenti degli Stati membri o dell’Unione europea o il deputato interessato notifichino al presidente una nomina o un’elezione a funzioni incompatibili con l’esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 o 2, dell’Atto del 20 settembre 1976, il presidente ne informa il Parlamento, che constata la vacanza a decorrere dalla data dell’incompatibilità.

Qualora le autorità competenti degli Stati membri notifichino al presidente la fine del mandato di un deputato al Parlamento europeo a causa di un’ulteriore incompatibilità stabilita dalla legislazione vigente nello Stato membro in questione a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’Atto del 20 settembre 1976 o a causa della revoca del mandato del deputato a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, dello stesso Atto, il presidente informa il Parlamento che il mandato è terminato alla data comunicata dalle autorità competenti dello Stato membro. Qualora tale data non sia comunicata, la data di cessazione del mandato è la data della comunicazione dello Stato membro.

5.

Qualora le autorità degli Stati membri o dell’Unione europea informino il presidente di una missione che intendono affidare a un deputato, il presidente deferisce alla commissione competente l’esame della compatibilità della missione prevista con l’Atto del 20 settembre 1976. Egli informa il Parlamento, il deputato in questione e le autorità interessate in merito alle conclusioni della commissione.

6.

Quando il Parlamento constata la vacanza, il presidente ne informa lo Stato membro interessato e lo invita ad assegnare il seggio senza indugio.

7.

Nel caso in cui l’accettazione del mandato o la rinuncia allo stesso appaiano inficiate da inesattezze materiali o da vizi di consenso, il Parlamento può dichiarare non valido il mandato esaminato ovvero può rifiutare la constatazione della vacanza.

Articolo 5

Privilegi e immunità

1.

I deputati beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.

2.

Nell’esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l’indipendenza dei suoi membri nell’esercizio delle loro funzioni. L’immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri.

3.

Un lasciapassare dell’Unione europea che assicuri a un deputato la libera circolazione negli Stati membri e negli altri paesi che lo riconoscono come un documento di viaggio valido è rilasciato dall’Unione europea a un deputato su sua richiesta e a condizione che il presidente del Parlamento lo autorizzi.

4.

Ai fini dell’esercizio delle loro funzioni parlamentari, tutti i deputati hanno il diritto di partecipare attivamente ai lavori delle commissioni e delle delegazioni parlamentari in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

5.

I deputati hanno il diritto di prendere visione di tutti i documenti in possesso del Parlamento o di una commissione, salvo i documenti e i conteggi personali la cui consultazione è consentita solo ai deputati interessati. Le deroghe a questo principio riguardanti il trattamento dei documenti cui può essere negato l’accesso al pubblico a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) sono disciplinate dall’articolo 221.

Col consenso dell’Ufficio di presidenza, mediante decisione motivata, può essere rifiutato a un deputato l’accesso a un documento del Parlamento ove l’Ufficio di presidenza, sentito l’interessato, giunga alla conclusione che tale accesso nuocerebbe in modo inaccettabile agli interessi istituzionali del Parlamento o all’interesse pubblico e che la richiesta del deputato è motivata da ragioni private e personali. Entro un mese dalla notifica della decisione il deputato può presentare contro di essa un ricorso scritto. Per essere ricevibili, i ricorsi scritti devono essere motivati. La decisione in merito a tale ricorso è adottata dal Parlamento, senza discussione, durante la tornata successiva alla presentazione del ricorso.

L’accesso alle informazioni confidenziali è soggetto alle norme stabilite negli accordi interistituzionali conclusi dal Parlamento riguardanti il trattamento delle informazioni confidenziali (2) e alle norme interne per la loro attuazione adottate dagli organi competenti del Parlamento (3).

Articolo 6

Revoca dell’immunità

1.

Ogni richiesta di revoca dell’immunità è valutata in conformità degli articoli 7, 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea nonché dei principi richiamati nell’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.

Qualora un deputato sia tenuto a comparire come testimone o esperto, non è necessario chiedere la revoca dell’immunità, a condizione che:

il deputato non sia obbligato a comparire in un giorno e in un’ora tali da impedire o rendere difficile l’esercizio delle sue funzioni parlamentari, ovvero possa deporre per iscritto o in un’altra forma che non ostacoli l’esercizio delle sue funzioni parlamentari, e che

il deputato non sia obbligato a deporre in merito a informazioni ottenute in via riservata nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni parlamentari e che non ritenga opportuno rivelare.

Articolo 7

Difesa dei privilegi e dell’immunità

1.

Nei casi in cui si presuma che i privilegi e le immunità di un deputato o ex deputato siano stati o stiano per essere violati dalle autorità di uno Stato membro, può essere presentata, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, una richiesta di decisione del Parlamento che stabilisca se sia stata effettivamente commessa o vi sia la probabilità che venga commessa una violazione di tali privilegi e immunità.

2.

In particolare, può essere presentata una siffatta richiesta di difesa dei privilegi o delle immunità se si ritiene che le circostanze costituirebbero un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano o all’espressione di un’opinione o di un voto nell’esercizio del loro mandato, oppure se tali circostanze rientrerebbero nell’ambito dell’articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.

3.

Una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di un deputato non è ricevibile qualora una richiesta di revoca o di difesa dell’immunità di tale deputato sia già pervenuta in relazione agli stessi fatti, indipendentemente dalla circostanza che tale richiesta abbia condotto o meno all’adozione di una decisione.

4.

Una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di un deputato decade se perviene una richiesta di revoca dell’immunità di tale deputato in relazione agli stessi fatti.

5.

Nei casi in cui sia stata adottata la decisione di non difendere i privilegi e le immunità di un deputato questi può, in via eccezionale, presentare richiesta di riesame della decisione presentando nuove prove in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1. La richiesta di riesame non è ricevibile se è stato proposto un ricorso contro la decisione di cui all’articolo 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, o se il presidente ritiene che i nuovi elementi di prova presentati non siano sufficienti a giustificare un riesame.

Articolo 8

Azione d’urgenza del presidente per confermare l’immunità

1.

In via urgente, nel caso in cui un deputato venga arrestato o vengano apportate restrizioni alla sua libertà di movimento in apparente violazione dei suoi privilegi e immunità, il presidente, previa consultazione del presidente e del relatore della commissione competente, può prendere un’iniziativa per confermare i privilegi e le immunità del deputato interessato. Il presidente comunica tale iniziativa alla commissione e ne informa il Parlamento.

2.

Allorché il presidente si avvale dei poteri conferitigli dal paragrafo 1, la commissione prende atto dell’iniziativa del presidente nella sua riunione successiva. Ove lo ritenga necessario, la commissione può elaborare una relazione da sottoporre al Parlamento.

Articolo 9

Procedure in materia di immunità

1.

Ogni richiesta diretta al presidente da un’autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l’immunità di un deputato, ovvero da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità, è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente.

2.

Con l’accordo del deputato o dell’ex deputato interessato, la richiesta può essere presentata da un altro deputato, il quale può rappresentare il deputato o l’ex deputato interessato in ogni fase della procedura.

Il deputato che rappresenta il deputato o l’ex deputato interessato non partecipa alle decisioni adottate dalla commissione.

3.

La commissione esamina senza indugio, ma tenendo conto della loro relativa complessità, le richieste di revoca dell’immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

4.

La commissione presenta una proposta di decisione motivata che raccomanda l’accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell’immunità o di difesa dei privilegi e delle immunità. Gli emendamenti sono irricevibili. In caso di reiezione di una proposta, si considera adottata la decisione contraria.

5.

La commissione può chiedere all’autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull’opportunità di revocare o di difendere l’immunità.

6.

Al deputato interessato è offerta l’opportunità di essere ascoltato ed egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti.

Il deputato interessato non è presente durante le discussioni sulla richiesta di revoca o di difesa della sua immunità, se non per essere ascoltato.

Il presidente della commissione invita il deputato per l’audizione, indicandone data e ora. Il deputato interessato può rinunciare al diritto ad essere ascoltato.

Se a seguito di tale invito il deputato interessato non compare all’audizione, si considera che abbia rinunciato al diritto di essere ascoltato, a meno che non abbia giustificato la sua mancata presenza alla data e all’ora proposte, precisandone i motivi. Il presidente della commissione decide se tale giustificazione debba essere accettata alla luce dei motivi addotti. Al deputato interessato non è consentito il ricorso avverso la suddetta decisione.

Se il presidente della commissione accetta la giustificazione, invita il deputato interessato ad essere ascoltato a una nuova data e ora. Se il deputato interessato non si presenta al momento fissato nel secondo invito, la procedura prosegue senza la sua audizione. A questo punto non possono essere accettate nuove giustificazioni o richieste di essere ascoltato.

7.

Qualora la richiesta di revoca o di difesa dell’immunità comporti vari capi d’accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di una decisione distinta. La relazione della commissione può proporre, a titolo eccezionale, che la revoca o la difesa dell’immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale senza che contro il deputato possa essere adottata, fintanto che non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualunque altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato.

8.

La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell’autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull’opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l’esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.

9.

La proposta di decisione della commissione è iscritta d’ufficio all’ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione. Non è ammesso alcun emendamento a tale proposta.

La discussione può vertere soltanto sulle ragioni che militano a favore e contro ciascuna delle proposte di revoca o mantenimento dell’immunità o di difesa di un privilegio o di un’immunità.

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 173, il deputato i cui privilegi o immunità formano oggetto della questione non può intervenire nella discussione.

La proposta o le proposte di decisione contenute nella relazione sono poste in votazione nel corso del primo turno di votazioni successivo alla discussione.

Dopo l’esame da parte del Parlamento si procede a una votazione distinta su ciascuna proposta figurante nella relazione. In caso di reiezione di una proposta, si considera adottata la decisione contraria.

10.

Il presidente comunica immediatamente la decisione del Parlamento al deputato interessato e all’autorità competente dello Stato membro interessato, chiedendo di essere informato su qualsiasi nuovo sviluppo nel relativo procedimento e sulle deliberazioni giudiziarie adottate. Non appena il presidente riceve dette informazioni, le comunica al Parlamento nella forma che ritiene più opportuna, se necessario previa consultazione della commissione competente.

11.

La commissione tratta tali questioni e i documenti ricevuti con la massima riservatezza. L’esame da parte della commissione delle richieste riguardanti le procedure in materia di immunità si svolge sempre a porte chiuse.

12.

Il Parlamento esamina unicamente le richieste di revoca dell’immunità di un deputato che gli sono state trasmesse dalle autorità giudiziarie o dalle rappresentanze permanenti degli Stati membri.

13.

La commissione elabora i principi per l’applicazione del presente articolo.

14.

Qualsiasi richiesta di informazioni presentata da un’autorità competente quanto alla portata dei privilegi o delle immunità dei deputati è esaminata in conformità delle norme che precedono.

Articolo 10

Norme di comportamento

1.

Il comportamento dei deputati è improntato al rispetto reciproco e si basa sui valori e i principi definiti nei trattati, e in particolare nella Carta dei diritti fondamentali. I deputati rispettano la dignità del Parlamento e non ne danneggiano la reputazione.

2.

I deputati non compromettono il regolare svolgimento dei lavori parlamentari, il mantenimento della sicurezza e dell’ordine negli edifici del Parlamento o il corretto funzionamento delle sue attrezzature.

3.

I deputati non turbano l’ordine in Aula e non adottano comportamenti inappropriati. È vietato esporre striscioni.

4.

Durante le discussioni parlamentari in Aula, i deputati si astengono dall’utilizzare un linguaggio offensivo.

Nel valutare se il linguaggio utilizzato da un deputato durante una discussione in Aula è offensivo o meno occorre tener conto, tra l’altro, delle intenzioni identificabili dell’oratore, della percezione della sua dichiarazione da parte del pubblico, della misura in cui essa danneggia la dignità e la reputazione del Parlamento, nonché della libertà di parola del deputato interessato. A titolo di esempio, il linguaggio diffamatorio, l’incitamento all’odio e l’incitamento alla discriminazione basata, in particolare, su un motivo indicato all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, costituirebbero di norma casi di«linguaggio offensivo»ai sensi del presente articolo.

5.

I deputati rispettano le norme del Parlamento sul trattamento delle informazioni riservate.

6.

I deputati si astengono da qualsiasi forma di molestia psicologica o sessuale e rispettano il Codice di condotta appropriata per i deputati al Parlamento europeo nell’esercizio delle loro funzioni, allegato al presente regolamento (4).

Un deputato non può essere eletto ad una carica in seno al Parlamento o ai suoi organi, essere designato in qualità di relatore, far parte di una delegazione ufficiale o partecipare a negoziati interistituzionali se non ha firmato la dichiarazione relativa al Codice.

7.

Qualora una persona che lavora per un deputato o un’altra persona alla quale il deputato ha facilitato l’accesso agli edifici o alle attrezzature del Parlamento non rispetti le norme di comportamento di cui al presente articolo, tale condotta può, se del caso, essere imputata al deputato in questione.

8.

L’applicazione del presente articolo non ostacola peraltro la vivacità delle discussioni parlamentari né compromette la libertà di parola dei deputati.

9.

Il presente articolo si applica mutatis mutandis agli organi, alle commissioni e alle delegazioni del Parlamento.

Articolo 11

Interessi finanziari dei deputati e registro per la trasparenza

1.

Il Parlamento stabilisce norme di trasparenza relative agli interessi finanziari dei propri membri, sotto forma di un codice di condotta approvato a maggioranza dei suoi membri e allegato al presente regolamento (5).

Esse non possono comunque perturbare o limitare l’esercizio del mandato da parte dei deputati né dell’attività politica o di altra natura a esso connessa.

2.

I deputati dovrebbero adottare la pratica sistematica di incontrare esclusivamente i rappresentanti di interessi iscritti nel registro per la trasparenza introdotto dall’accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (6).

3.

I deputati dovrebbero pubblicare online tutte le riunioni programmate con i rappresentanti di interessi rientranti nell’ambito di applicazione del registro per la trasparenza. Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 6 dell’allegato I, i relatori, i relatori ombra e i presidenti di commissione devono pubblicare online, per ciascuna relazione, tutte le riunioni programmate con i rappresentanti di interessi rientranti nell’ambito di applicazione del registro per la trasparenza. L’Ufficio di presidenza mette a disposizione l’infrastruttura necessaria sul sito web del Parlamento.

4.

L’Ufficio di presidenza mette a disposizione l’infrastruttura necessaria sulla pagina online dei deputati sul sito web del Parlamento per i deputati che intendono pubblicare un audit volontario o una conferma, secondo quanto previsto dalle disposizioni applicabili dello statuto dei deputati e dalle relative misure di attuazione, del fatto che il loro utilizzo dell’indennità per spese generali è conforme alle norme applicabili dello statuto dei deputati e delle relative misure di attuazione.

5.

Tali norme non possono comunque perturbare o limitare l’esercizio del mandato da parte dei deputati, né dell’attività politica o di altra natura a esso connessa.

6.

Le norme di comportamento, i diritti e i privilegi degli ex deputati sono stabiliti con decisione dell’Ufficio di presidenza. Non si effettua alcuna distinzione nel trattamento degli ex deputati.

Articolo 12

Indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

La disciplina comune prevista dall’accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (7), che comprende i provvedimenti necessari per agevolare il regolare svolgimento delle indagini svolte dall’Ufficio, è applicabile all’interno del Parlamento, conformemente alla decisione del Parlamento del 18 novembre 1999 (8).

Articolo 13

Osservatori

1.

In seguito alla firma di un trattato relativo all’adesione di uno Stato all’Unione europea, il presidente, previo accordo della Conferenza dei presidenti, può invitare il parlamento dello Stato aderente a designare fra i suoi membri un numero di osservatori pari al numero dei seggi che saranno assegnati a tale Stato nel Parlamento europeo a seguito dell’adesione.

2.

Tali osservatori prendono parte ai lavori del Parlamento in attesa dell’entrata in vigore del trattato di adesione e hanno diritto di parola in seno alle commissioni e ai gruppi politici. Non hanno diritto di voto né possono candidarsi per l’elezione a cariche in seno al Parlamento, né possono rappresentare il Parlamento all’esterno. La loro partecipazione non ha alcun effetto giuridico sulle deliberazioni del Parlamento.

3.

Il loro trattamento è assimilato a quello dei deputati per quanto riguarda l’uso delle strutture e dei servizi del Parlamento e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute nello svolgimento delle loro attività di osservatori.

CAPITOLO 2

Cariche

Articolo 14

Presidente pro tempore (9)

1.

Nella seduta di cui all’articolo 154, paragrafo 2, così come in ogni altra seduta dedicata all’elezione del presidente e dell’Ufficio di presidenza, il presidente uscente o, in sua assenza, un vicepresidente uscente identificato sulla base dell’ordine di precedenza o, in sua assenza, il deputato che ha esercitato il mandato per il periodo più lungo assume le funzioni di presidente fino alla proclamazione dell’elezione del presidente.

2.

Sotto la presidenza del deputato che svolge temporaneamente la funzione di presidente a norma del paragrafo 1 non può aver luogo alcuna discussione il cui oggetto sia estraneo all’elezione del presidente o alla verifica dei poteri in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2. Qualsiasi altra questione attinente alla verifica dei poteri sollevata durante la sua presidenza è deferita alla commissione competente.

Articolo 15

Candidature e disposizioni generali (10)

1.

Il presidente è eletto a scrutinio segreto, seguito dai vicepresidenti e dai questori, conformemente al disposto dell’articolo 191.

Le candidature devono essere presentate con il consenso degli interessati e possono essere presentate unicamente da un gruppo politico o da un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa. Prima di ciascuno scrutinio possono essere presentate nuove candidature.

Qualora il numero delle candidature non superi il numero dei seggi da assegnare, i candidati sono eletti per acclamazione, a meno che un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia alta richiedano uno scrutinio segreto.

In caso di scrutinio unico per più di un titolare di carica, la scheda è valida solo se sono stati espressi più della metà dei voti disponibili.

2.

Nelle elezioni del presidente, dei vicepresidenti e dei questori, congiuntamente considerati, è opportuno complessivamente tener conto di un’equa rappresentanza degli orientamenti politici come pure del genere e dell’equilibrio geografico.

Articolo 16

Elezione del presidente — allocuzione inaugurale (11)

1.

Le candidature alla carica di presidente devono essere presentate al deputato che svolge temporaneamente la funzione di presidente a norma dell’articolo 14, il quale ne informa il Parlamento. Se, dopo tre scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi, in deroga all’articolo 15, paragrafo 1, possono essere candidati al quarto scrutinio soltanto i due deputati che, al terzo scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano.

2.

Non appena il presidente è stato eletto, il deputato che svolge temporaneamente la funzione di presidente a norma dell’articolo 14 gli cede il seggio presidenziale. Solo il presidente eletto può pronunciare un’allocuzione inaugurale.

Articolo 17

Elezione dei vicepresidenti

1.

Successivamente si procede all’elezione, con un unico scrutinio, dei vicepresidenti. Sono eletti al primo scrutinio, fino a un massimo di quattordici deputati e nell’ordine numerico dei voti riportati, i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se il numero dei candidati eletti è inferiore al numero dei seggi da assegnare, si procede a un secondo scrutinio, con le stesse modalità, per l’assegnazione dei seggi restanti. Qualora un terzo scrutinio si renda necessario, l’elezione ha luogo a maggioranza relativa per i seggi che rimangono da attribuire; in caso di parità di voti, sono proclamati eletti i candidati più anziani.

2.

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 1, l’ordine di precedenza dei vicepresidenti è determinato dall’ordine secondo il quale essi sono stati eletti e, in caso di parità di voti, dall’età.

Qualora l’elezione dei vicepresidenti abbia avuto luogo per acclamazione, si procede a una votazione a scrutinio segreto per stabilire l’ordine di precedenza.

Articolo 18

Elezione dei questori

Il Parlamento procede all’elezione di cinque questori secondo la stessa procedura applicabile all’elezione dei vicepresidenti.

Articolo 19

Durata delle cariche (12)

1.

La durata delle cariche di presidente, di vicepresidente e di questore è di due anni e mezzo.

Il deputato che passi a un altro gruppo politico conserva per la durata restante della carica di due anni e mezzo il seggio da lui eventualmente occupato nell’Ufficio di presidenza o nella carica di questore.

2.

Qualora si verifichi una vacanza per una di queste cariche prima della scadenza di tale termine, il deputato eletto a tal fine ricoprirà la carica solo per il periodo restante del mandato del suo predecessore.

Articolo 20

Vacanza (13)

1.

Qualora il presidente, un vicepresidente o un questore debba essere sostituito, si procede all’elezione del successore conformemente alle disposizioni in materia di elezioni riguardanti ciascuna carica.

Il nuovo vicepresidente prende il posto del vicepresidente uscente nell’ordine di precedenza.

2.

Qualora si renda vacante la carica di presidente, un vicepresidente, identificato sulla base dell’ordine di precedenza, esercita tale funzione fino all’elezione del nuovo presidente.

Articolo 21

Cessazione anticipata delle cariche

La Conferenza dei presidenti può, decidendo a maggioranza di tre quinti dei voti espressi che rappresentino almeno tre gruppi politici, proporre al Parlamento la revoca delle cariche di presidente, vicepresidente, questore, presidente o vicepresidente di commissione, presidente o vicepresidente di delegazione interparlamentare, o di qualsiasi altra posizione cui un deputato è stato eletto in seno al Parlamento, qualora ritenga che il deputato in questione abbia commesso una colpa grave. Il Parlamento decide in merito a tale proposta a maggioranza di due terzi dei voti espressi che rappresentano la maggioranza dei deputati che lo compongono.

Qualora un relatore violi le disposizioni del codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari (14), la commissione che lo ha designato può revocare tale carica, su iniziativa del presidente e su proposta della Conferenza dei presidenti. Le maggioranze previste al primo comma si applicano mutatis mutandis a ciascuna fase di tale procedura.

CAPITOLO 3

Organi e attribuzioni

Articolo 22

Attribuzioni del presidente

1.

Il presidente dirige, in conformità del presente regolamento, l’insieme dei lavori del Parlamento e dei suoi organi. Egli dispone di tutti i poteri necessari per presiedere alle deliberazioni del Parlamento e per assicurarne il buono svolgimento.

2.

Il presidente apre, sospende e toglie le sedute. Decide in merito alla ricevibilità degli emendamenti e degli altri testi posti in votazione nonché in merito alla ricevibilità delle interrogazioni parlamentari. Fa osservare il regolamento, mantiene l’ordine, concede la facoltà di parlare, dichiara chiuse le discussioni, mette le questioni ai voti e proclama i risultati delle votazioni. Trasmette inoltre alle commissioni le comunicazioni che sono di loro competenza.

3.

Il presidente può prendere la parola in una discussione solo per esporre lo stato della questione e richiamare alla medesima; se intende partecipare a una discussione, abbandona il seggio presidenziale e può rioccuparlo solo dopo che la discussione sulla questione sia terminata.

4.

Nelle relazioni internazionali, nelle cerimonie, negli atti amministrativi, giudiziari o finanziari il Parlamento è rappresentato dal suo presidente, che può delegare tale potere.

5.

Il presidente è responsabile della sicurezza e dell’inviolabilità degli edifici del Parlamento europeo.

Articolo 23

Attribuzioni dei vicepresidenti

1.

Il presidente, in caso di assenza, di impedimento o qualora intenda partecipare a una discussione a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, è sostituito da uno dei vicepresidenti identificato sulla base dell’ordine di precedenza.

2.

I vicepresidenti assolvono altresì le funzioni che sono loro attribuite a norma degli articoli 25, 27, paragrafi 3 e 5, e 77, paragrafo 3.

3.

Il presidente può delegare ai vicepresidenti qualsiasi funzione, come quella di rappresentare il Parlamento in relazione a cerimonie o atti determinati. In particolare, può incaricare un vicepresidente di svolgere le funzioni attribuite al presidente dall’articolo 137 e dall’articolo 138, paragrafo 2.

Articolo 24

Composizione dell’Ufficio di presidenza

1.

L’Ufficio di presidenza del Parlamento si compone del presidente e dei quattordici vicepresidenti del Parlamento.

2.

I questori sono membri dell’Ufficio di presidenza con funzioni consultive.

3.

Nelle deliberazioni dell’Ufficio di presidenza, in caso di parità di voti, il voto del presidente è preponderante.

Articolo 25

Attribuzioni dell’Ufficio di presidenza

1.

L’Ufficio di presidenza svolge i compiti a esso affidati dal presente regolamento.

2.

L’Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti l’organizzazione interna del Parlamento, il segretariato del Parlamento e i suoi organi.

3.

L’Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti i deputati, su proposta del segretario generale o di un gruppo politico.

4.

L’Ufficio di presidenza disciplina le questioni relative allo svolgimento delle sedute.

5.

L’Ufficio di presidenza adotta le disposizioni previste all’articolo 36 per i deputati non iscritti.

6.

L’Ufficio di presidenza stabilisce l’organigramma del segretariato del Parlamento e i regolamenti relativi alla situazione amministrativa e finanziaria dei funzionari e degli altri agenti.

7.

L’Ufficio di presidenza stabilisce il progetto preliminare di stato di previsione del bilancio del Parlamento.

8.

L’Ufficio di presidenza adotta le direttive per i questori e può chiedere che essi svolgano determinati compiti.

9.

L’Ufficio di presidenza è l’organo competente ad autorizzare le riunioni o le missioni delle commissioni al di fuori dei luoghi abituali di lavoro, le audizioni, nonché i viaggi di studio e di informazione effettuati dai relatori.

Allorquando tali riunioni o missioni sono autorizzate, il regime linguistico è fissato sulla base del Codice di condotta sul multilinguismo adottato dall’Ufficio di presidenza. Si procede allo stesso modo anche per quanto riguarda le delegazioni.

10.

L’Ufficio di presidenza nomina il segretario generale conformemente all’articolo 234.

11.

L’Ufficio di presidenza fissa le modalità di applicazione del regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni a livello europeo.

12.

L’Ufficio di presidenza stabilisce le norme concernenti il trattamento di informazioni riservate da parte del Parlamento e dei suoi organi, di titolari di posizioni e di altri deputati, tenendo conto degli eventuali accordi interistituzionali conclusi in materia. Tali norme sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

13.

Il presidente e/o l’Ufficio di presidenza possono affidare a uno o più membri dell’Ufficio di presidenza compiti generali o particolari rientranti nelle competenze del presidente e/o dell’Ufficio di presidenza. Allo stesso tempo vengono determinate le modalità di esecuzione di tali compiti.

14.

L’Ufficio di presidenza designa due vicepresidenti ai quali è affidato il compito di occuparsi delle relazioni con i parlamenti nazionali.

15.

L’Ufficio di presidenza designa un vicepresidente al quale è affidato il compito di condurre consultazioni strutturate con la società civile europea su argomenti di rilievo.

16.

L’Ufficio di presidenza è competente per l’applicazione dello Statuto dei deputati e decide riguardo agli importi delle indennità sulla base del bilancio annuale.

Articolo 26

Composizione della Conferenza dei presidenti

1.

La Conferenza dei presidenti è composta dal presidente del Parlamento e dai presidenti dei gruppi politici. Il presidente di un gruppo politico può farsi rappresentare da un membro del suo gruppo.

2.

Il presidente del Parlamento, dopo aver dato l’opportunità ai deputati non iscritti di esprimere il loro parere, invita uno di loro alle riunioni della Conferenza dei presidenti, alle quali prende parte senza diritto di voto.

3.

La Conferenza dei presidenti cerca di raggiungere un consenso sulle questioni che le sono deferite.

Qualora non possa essere raggiunto tale consenso, si procede a una votazione ponderata in funzione della consistenza numerica di ciascun gruppo politico.

Articolo 27

Attribuzioni della Conferenza dei presidenti

1.

La Conferenza dei presidenti svolge i compiti a essa affidati dal presente regolamento.

2.

La Conferenza dei presidenti delibera sull’organizzazione dei lavori del Parlamento e sulle questioni connesse alla programmazione legislative.

3.

La Conferenza dei presidenti è l’organo competente per le questioni relative alle relazioni del Parlamento con le altre istituzioni e gli altri organi dell’Unione europea nonché con i parlamenti nazionali degli Stati membri. Le decisioni relative al mandato e alla composizione della delegazione del Parlamento che prende parte alle consultazioni in seno al Consiglio e ad altre istituzioni dell’Unione europea su questioni fondamentali concernenti lo sviluppo dell’Unione europea (processo degli sherpa) sono prese sulla base delle relative posizioni adottate dal Parlamento e tenendo conto della diversità delle opinioni politiche rappresentate in seno a quest’ultimo. I vicepresidenti ai quali è stato affidato il compito di occuparsi delle relazioni del Parlamento con i parlamenti nazionali riferiscono regolarmente alla Conferenza dei presidenti sulle loro attività al riguardo.

4.

La Conferenza dei presidenti è l’organo competente per le questioni relative alle relazioni con i paesi terzi e con istituzioni od organizzazioni extracomunitarie.

5.

La Conferenza dei presidenti è responsabile dell’organizzazione di consultazioni strutturate con la società civile europea su argomenti di rilievo. Tali consultazioni possono comprendere l’organizzazione di dibattiti pubblici su argomenti d’interesse generale europeo, ai quali i cittadini interessati possono partecipare. Il vicepresidente competente per l’attuazione di queste consultazioni riferisce regolarmente alla Conferenza dei presidenti sulle sue attività in materia.

6.

La Conferenza dei presidenti fissa il progetto di ordine del giorno delle tornate del Parlamento.

7.

La Conferenza dei presidenti presenta al Parlamento proposte per quanto concerne la composizione e le competenze delle commissioni e delle commissioni d’inchiesta nonché delle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni permanenti. La Conferenza dei presidenti è l’organo competente per l’autorizzazione delle delegazioni ad hoc.

8.

La Conferenza dei presidenti decide in merito alla ripartizione dei posti in Aula a norma dell’articolo 37.

9.

La Conferenza dei presidenti è l’organo competente per l’autorizzazione della redazione delle relazioni d’iniziativa.

10.

La Conferenza dei presidenti presenta all’Ufficio di presidenza proposte in merito a problemi amministrativi e finanziari dei gruppi politici.

Articolo 28

Attribuzioni dei questori

I questori sono incaricati di compiti amministrativi e finanziari concernenti direttamente i deputati, secondo direttive fissate dall’Ufficio di presidenza, come pure degli altri compiti loro affidati.

Articolo 29

Conferenza dei presidenti di commissione

1.

La Conferenza dei presidenti di commissione è composta dai presidenti di tutte le commissioni permanenti e speciali. Essa elegge il proprio presidente.

2.

In caso di assenza del presidente, è il decano d’età ad assumere la presidenza della riunione.

3.

La Conferenza dei presidenti di commissione può presentare alla Conferenza dei presidenti proposte in merito ai lavori delle commissioni e alla fissazione dell’ordine del giorno delle tornate.

4.

L’Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti possono delegare alla Conferenza dei presidenti di commissione determinate attribuzioni.

Articolo 30

Conferenza dei presidenti di delegazione

1.

La Conferenza dei presidenti di delegazione è composta dai presidenti di tutte le delegazioni interparlamentari permanenti. Essa elegge il proprio presidente.

2.

In caso di assenza del presidente, è il decano d’età a assumere la presidenza della riunione.

3.

La Conferenza dei presidenti di delegazione può presentare alla Conferenza dei presidenti proposte in merito ai lavori delle delegazioni.

4.

L’Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti possono delegare alla Conferenza dei presidenti di delegazione determinate attribuzioni.

Articolo 31

Continuità delle cariche durante il periodo elettorale

In occasione della rielezione del Parlamento, tutti gli organi e i titolari di posizioni del Parlamento uscente continuano a essere in carica fino alla prima seduta del nuovo Parlamento.

Articolo 32

Informazioni sull’attività dell’Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti

1.

I processi verbali dell’Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti sono tradotti nelle lingue ufficiali e distribuiti a tutti i deputati. Essi sono accessibili al pubblico, salvo che, in casi eccezionali, l’Ufficio di presidenza o la Conferenza dei presidenti, per i motivi di riservatezza di cui all’articolo 4, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001, decidano altrimenti per quanto riguarda determinati punti dei processi verbali.

2.

Ogni deputato può presentare interrogazioni attinenti all’esercizio da parte dell’Ufficio di presidenza, della Conferenza dei presidenti e dei questori delle rispettive attribuzioni. Tali interrogazioni sono presentate per iscritto al presidente, notificate ai deputati e pubblicate sul sito Internet del Parlamento entro il termine di trenta giorni dalla loro presentazione.

CAPITOLO 4

Gruppi politici

Articolo 33

Costituzione e scioglimento di gruppi politici

1.

I deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche.

Non è necessario di norma che il Parlamento valuti l’affinità politica dei membri di un gruppo. Al momento di formare un gruppo sulla base del presente articolo, i deputati interessati accettano per definizione di avere un’affinità politica. Soltanto quando questa è negata dai deputati interessati è necessario che il Parlamento valuti se il gruppo è stato costituito in conformità del regolamento.

2.

Un gruppo politico è composto da deputati eletti in almeno un quarto degli Stati membri. Per costituire un gruppo politico occorre un numero minimo di venticinque deputati.

3.

Se la consistenza numerica di un gruppo scende al di sotto di una delle soglie richieste, il presidente, previo accordo della Conferenza dei presidenti, può autorizzare il gruppo ad esistere fino alla successiva seduta costitutiva del Parlamento, a condizione che:

i suoi membri continuino a rappresentare almeno un quinto degli Stati membri;

il gruppo esista da più di un anno.

Il presidente non concede questa deroga qualora vi siano elementi sufficienti per sospettare una sua applicazione abusiva.

4.

Un deputato può appartenere a un solo gruppo politico.

5.

La costituzione di un gruppo politico deve essere dichiarata al presidente. Tale dichiarazione deve includere:

la denominazione del gruppo;

una dichiarazione politica in cui viene indicato l’obiettivo del gruppo;

La dichiarazione politica di un gruppo individua i valori che il gruppo sostiene e i principali obiettivi politici che i suoi membri intendono perseguire insieme nell’ambito dell’esercizio del loro mandato. La dichiarazione descrive l’orientamento politico comune del gruppo in modo sostanziale, distintivo e veritiero.

il nome dei suoi membri e la composizione del suo ufficio di presidenza.

Tutti i membri del gruppo dichiarano per iscritto, in un allegato alla dichiarazione, di condividere la stessa affinità politica.

6.

La dichiarazione è allegata al processo verbale della tornata durante la quale viene comunicata la costituzione del gruppo politico.

7.

Il presidente comunica la costituzione dei gruppi politici in Aula. Tale comunicazione ha effetti giuridici retroattivi a partire dal momento in cui il gruppo ha notificato la sua costituzione al presidente in conformità del presente articolo.

Il presidente comunica anche lo scioglimento dei gruppi politici in Aula. Tale comunicazione avrà effetti giuridici a partire dal giorno successivo al momento in cui il gruppo non soddisfa più le condizioni per la sua esistenza.

Articolo 34

Attività e status giuridico dei gruppi politici

1.

I gruppi politici esercitano le loro funzioni nel quadro delle attività dell’Unione europea, compresi i compiti loro assegnati dal regolamento. I gruppi politici dispongono di una segreteria, nell’ambito dell’organigramma del segretariato del Parlamento, nonché delle strutture amministrative e degli stanziamenti previsti nel bilancio del Parlamento.

2.

All’inizio di ogni legislatura, la Conferenza dei presidenti si adopera per concordare procedure intese a riflettere la diversità politica del Parlamento in seno alle commissioni e delegazioni e agli organi decisionali.

3.

L’Ufficio di presidenza, sulla base delle proposte presentate dalla Conferenza dei presidenti, fissa le disposizioni relative alla concessione, all’esecuzione e al controllo delle strutture e degli stanziamenti di cui al paragrafo 1 nonché alle relative deleghe dei poteri di esecuzione del bilancio e alle conseguenze di un eventuale mancato rispetto di tali disposizioni.

4.

Tali disposizioni definiscono le conseguenze amministrative e finanziarie applicabili in caso di scioglimento di un gruppo politico.

Articolo 35

Intergruppi

1.

I singoli deputati possono costituire intergruppi o altri raggruppamenti non ufficiali di deputati al fine di svolgere scambi informali di opinioni su argomenti specifici tra diversi gruppi politici, con la partecipazione di membri di commissioni parlamentari diverse, e per promuovere i contatti fra i deputati e la società civile.

2.

Gli intergruppi come pure gli altri raggruppamenti non ufficiali devono agire in modo pienamente trasparente e non devono svolgere attività suscettibili di dare adito a confusione con le attività ufficiali del Parlamento o dei suoi organi. Essi non possono organizzare eventi in paesi terzi che coincidono con una missione di un organo ufficiale del Parlamento, inclusa una missione ufficiale di osservazione elettorale.

3.

Nel rispetto delle condizioni fissate dalle norme interne del Parlamento che disciplinano la costituzione di tali raggruppamenti, un gruppo politico può agevolare le attività degli stessi fornendo loro supporto logistico.

4.

Gli intergruppi sono tenuti a presentare una dichiarazione annuale di qualsiasi sostegno, in contanti o in natura (ad esempio, assistenza di segreteria) che, se offerto ai deputati a titolo individuale, avrebbe dovuto essere dichiarato ai sensi dell’allegato I.

Gli altri raggruppamenti non ufficiali sono altresì tenuti a dichiarare, entro la fine del mese successivo, ogni sostegno, in contanti o in natura, che i deputati non hanno dichiarato a titolo individuale conformemente agli obblighi di cui all’allegato I.

5.

Solo i rappresentanti di interessi che sono iscritti nel registro per la trasparenza possono partecipare ad attività di intergruppi o di altri raggruppamenti non ufficiali organizzate presso i locali del Parlamento, ad esempio partecipando a riunioni o eventi di un intergruppo o di un altro raggruppamento non ufficiale, offrendo ad essi il proprio sostegno, o co-organizzando i suoi eventi.

6.

I questori tengono un registro delle dichiarazioni di cui al paragrafo 4. I questori stabiliscono le modalità relative a dette dichiarazioni e alla loro pubblicazione sul sito Internet del Parlamento.

7.

I questori assicurano l’effettiva applicazione del presente articolo.

Articolo 36

Deputati non iscritti

1.

I deputati non appartenenti ad alcun gruppo politico dispongono di una segreteria. Le modalità di fornitura di tale segreteria sono fissate dall’Ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale.

2.

L’Ufficio di presidenza disciplina la posizione e le prerogative parlamentari dei deputati non appartenenti ad alcun gruppo politico.

3.

L’Ufficio di presidenza fissa le disposizioni relative alla concessione, all’esecuzione e al controllo degli stanziamenti previsti nel bilancio del Parlamento per le spese di segreteria e per le strutture amministrative dei deputati non iscritti.

Articolo 37

Ripartizione dei posti in Aula

La Conferenza dei presidenti decide in merito alla ripartizione dei posti in Aula per i gruppi politici, i deputati non iscritti e le istituzioni dell’Unione.

TITOLO II

LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE

CAPITOLO 1

Procedure legislative — disposizioni di carattere generale

Articolo 38

Programmazione annuale

1.

Il Parlamento concorre con la Commissione e il Consiglio alla definizione della programmazione legislativa dell’Unione.

Il Parlamento e la Commissione cooperano all’atto della preparazione del programma di lavoro della Commissione, che costituisce il contributo di quest’ultima istituzione alla programmazione annuale e pluriennale dell’Unione, in base a uno scadenzario e a modalità convenuti tra le due istituzioni (15).

2.

Successivamente all’adozione del programma di lavoro della Commissione, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, in conformità del punto 7 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (16) procedono a uno scambio di opinioni e concordano una dichiarazione comune sulla programmazione interistituzionale annuale che fissa gli obiettivi e le priorità di massima.

Prima di avviare i negoziati con il Consiglio e con la Commissione sulla dichiarazione comune, il presidente tiene uno scambio di opinioni con la Conferenza dei presidenti e con la Conferenza dei presidenti di commissione per quanto riguarda gli obiettivi e le priorità di massima del Parlamento.

Prima di procedere alla firma della dichiarazione comune, il presidente chiede l’approvazione della Conferenza dei presidenti.

3.

Il presidente trasmette ogni risoluzione sulla programmazione e sulle priorità legislative approvata dal Parlamento alle altre istituzioni che partecipano alla procedura legislativa dell’Unione e ai parlamenti degli Stati membri.

4.

Qualora la Commissione intenda ritirare una proposta, il commissario responsabile è invitato dalla commissione competente a una riunione per discutere tale intenzione. Anche la presidenza del Consiglio può essere invitata a tale riunione. Se la commissione competente non è d’accordo con l’intenzione di ritirare la proposta, può chiedere alla Commissione di rilasciare una dichiarazione al Parlamento. Si applica l’articolo 132.

Articolo 39

Rispetto dei diritti fondamentali

1.

In tutte le sue attività il Parlamento rispetta pienamente i diritti, le libertà e i principi riconosciuti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e i valori sanciti all’articolo 2 del trattato.

2.

Qualora la commissione competente, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa ritengano che una proposta di atto legislativo o parti di essa non rispettino i diritti fondamentali dell’Unione europea, la questione è deferita, su loro richiesta, alla commissione competente per la tutela dei diritti fondamentali.

3.

Tale richiesta deve essere presentata entro quattro settimane lavorative dall’annuncio in Aula del deferimento alla commissione competente per il merito.

4.

Il parere della commissione competente per la tutela dei diritti fondamentali è allegato alla relazione della commissione competente.

Articolo 40

Verifica della base giuridica

1.

Ogni qualvolta una proposta di atto giuridicamente vincolante è deferita alla commissione competente per il merito, quest’ultima verifica in primo luogo la base giuridica.

2.

Qualora tale commissione contesti la legittimità o l’appropriatezza della base giuridica, anche rispetto alla verifica di conformità di cui all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea, essa chiede il parere della commissione competente per gli affari giuridici.

3.

La commissione competente per gli affari giuridici può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni concernenti la base giuridica in qualsiasi fase della procedura legislativa. In tal caso ne informa debitamente la commissione competente per il merito.

4.

Qualora decida di contestare la legittimità o l’appropriatezza della base giuridica, ove opportuno in seguito a uno scambio di opinioni con il Consiglio e la Commissione in conformità degli accordi stipulati a livello interistituzionale (17), la commissione competente per gli affari giuridici riferisce le proprie conclusioni al Parlamento. Fatto salvo l’articolo 61, il Parlamento vota al riguardo prima di procedere alla votazione sul contenuto della proposta.

5.

Gli emendamenti volti a modificare la base giuridica presentati in Aula senza che la commissione competente per il merito o la commissione competente per gli affari giuridici abbiano contestato la legittimità e l’opportunità della base giuridica stessa, sono irricevibili.

Articolo 41

Delega del potere legislativo e conferimento di competenze di esecuzione

1.

Nell’esaminare una proposta di atto legislativo che delega poteri alla Commissione a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Parlamento presta particolare attenzione agli obiettivi, al contenuto, alla portata e alla durata della delega, nonché alle condizioni cui essa è soggetta.

2.

Nell’esaminare una proposta di atto legislativo che conferisce competenze di esecuzione a norma dell’articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Parlamento presta particolare attenzione al fatto che, nell’esercizio delle competenze di esecuzione, la Commissione non possa modificare né integrare l’atto legislativo nemmeno nei suoi elementi non essenziali.

3.

La commissione competente per il merito può in qualsiasi momento chiedere il parere della commissione competente per l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione.

4.

La commissione competente per l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni concernenti la delega dei poteri legislativi e il conferimento di competenze di esecuzione. In tal caso ne informa debitamente la commissione competente per il merito.

Articolo 42

Verifica della compatibilità finanziaria

1.

In caso di proposta di atto giuridicamente vincolante avente incidenze finanziarie, il Parlamento accerta se sono previste risorse finanziarie sufficienti.

2.

Per ogni proposta di atto giuridicamente vincolante, la commissione competente per il merito verifica la compatibilità finanziaria dell’atto con il regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale.

3.

Qualora modifichi la dotazione finanziaria dell’atto esaminato, la commissione competente per il merito chiede il parere della commissione competente per le questioni di bilancio.

4.

La commissione competente per le questioni di bilancio può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni relative alla compatibilità finanziaria delle proposte di atti giuridicamente vincolanti. In tal caso ne informa debitamente la commissione competente per il merito.

5.

Qualora decida di contestare la compatibilità finanziaria della proposta, la commissione competente per le questioni di bilancio riferisce le proprie conclusioni al Parlamento, prima che quest’ultimo voti sulla proposta.

Articolo 43

Esame del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

1.

Durante l’esame di una proposta di atto legislativo il Parlamento verifica con particolare attenzione se essa rispetti i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

2.

Solo la commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà può presentare raccomandazioni alla commissione competente per il merito su una proposta di atto legislativo.

3.

Tranne che nei casi urgenti di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, la commissione competente non procede alla votazione finale prima della scadenza del termine di otto settimane previsto all’articolo 6 del protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

4.

Se un parlamento nazionale invia al presidente un parere motivato in conformità dell’articolo 3 del protocollo n. 1, tale documento è deferito alla commissione competente per il merito e trasmesso, per conoscenza, alla commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà.

5.

Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell’insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo n. 2, o un quarto qualora si tratti di una proposta di atto legislativo presentato sulla base dell’articolo 76 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Parlamento non prende alcuna decisione finché l’autore della proposta non abbia dichiarato come intende procedere.

6.

Qualora, secondo la procedura legislativa ordinaria, i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo n. 2, la commissione competente per il merito, previo esame dei pareri motivati dei parlamenti nazionali e della Commissione, e avendo ascoltato le osservazioni della commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà, può raccomandare al Parlamento di respingere la proposta per violazione del principio di sussidiarietà o sottoporre al Parlamento qualsiasi altra raccomandazione che può contenere suggerimenti di modifiche in relazione al rispetto di detto principio. Il parere della commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà è allegato a detta raccomandazione.

La raccomandazione è presentata al Parlamento per discussione e votazione. Se una raccomandazione di reiezione della proposta è approvata a maggioranza dei voti espressi, il presidente dichiara conclusa la procedura. Se il Parlamento non respinge la proposta, la procedura prosegue tenendo conto delle raccomandazioni approvate dal Parlamento.

Articolo 44

Informazione e accesso del Parlamento ai documenti

1.

Durante l’intera procedura legislativa il Parlamento e le sue commissioni possono chiedere accesso a tutti i documenti relativi alle proposte di atti legislativi, a parità di condizioni con il Consiglio e i suoi gruppi di lavoro.

2.

In sede di esame di una proposta di atto legislativo, la commissione competente invita la Commissione e il Consiglio a tenerla informata dell’andamento della proposta in seno al Consiglio e ai suoi gruppi di lavoro, in particolare del delinearsi di compromessi che modifichino in modo sostanziale la proposta originaria, o dell’intenzione dell’autore di ritirare la sua proposta.

Articolo 45

Rappresentanza del Parlamento alle riunioni del Consiglio

Qualora il Consiglio inviti il Parlamento a partecipare ad una riunione del Consiglio, il presidente del Parlamento chiede al presidente o al relatore della commissione competente in materia o a un altro deputato designato da tale commissione di rappresentare il Parlamento.

Articolo 46

Diritto del Parlamento di presentare proposte

Nei casi in cui i trattati conferiscono al Parlamento un diritto d’iniziativa, la commissione competente può decidere di elaborare una relazione d’iniziativa in conformità dell’articolo 54.

La relazione comprende:

a)

una proposta di risoluzione;

b)

un progetto di proposta;

c)

una motivazione corredata, se del caso, di una scheda finanziaria.

Qualora l’approvazione di un atto da parte del Parlamento richieda l’approvazione o l’accordo del Consiglio e il parere o l’accordo della Commissione, il Parlamento può, in seguito al voto sull’atto proposto e su proposta del relatore, decidere di rinviare il voto sulla proposta di risoluzione fintanto che il Consiglio o la Commissione non abbiano formulato la loro posizione.

Articolo 47

Richieste alla Commissione di presentare proposte

1.

Il Parlamento può chiedere alla Commissione di presentargli, per l’adozione di nuovi atti o la modifica di atti esistenti, ogni adeguata proposta ai sensi dell’articolo 225 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. A tal fine il Parlamento approva una risoluzione sulla base di una relazione di iniziativa della commissione competente, elaborata a norma dell’articolo 54. La risoluzione deve essere approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento nella votazione finale. Il Parlamento può stabilire contestualmente un termine per la presentazione di tale proposta.

2.

Ogni deputato può presentare una proposta di atto dell’Unione nel quadro del diritto di iniziativa del Parlamento a norma dell’articolo 225 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La proposta può essere presentata congiuntamente da un numero massimo di dieci deputati. Essa indica la base giuridica su cui è fondata e può essere corredata di una motivazione di non oltre 150 parole.

La proposta è presentata al presidente che verifica se sono soddisfatti i requisiti giuridici. Ai fini di tale verifica il presidente può deferire la proposta alla commissione competente per un parere sull’adeguatezza della base giuridica. Se il presidente reputa la proposta ammissibile, ne dà comunicazione in Aula e la trasmette per esame alla commissione competente per il merito.

Prima della trasmissione alla commissione competente per il merito, la proposta è tradotta nelle lingue ufficiali che il presidente della commissione competente ritiene necessarie ai fini di un esame sommario.

La commissione competente per il merito decide in merito al seguito da dare alla proposta entro tre mesi dal deferimento e dopo aver dato agli autori della proposta la possibilità di rivolgersi alla commissione.

Il nome degli autori della proposta viene indicato nel titolo della relazione.

3.

La risoluzione del Parlamento precisa la pertinente base giuridica ed è corredata di raccomandazioni in ordine al contenuto della proposta richiesta.

4.

Qualora la proposta richiesta presenti incidenze finanziarie, il Parlamento precisa le modalità volte a garantire un’adeguata copertura finanziaria.

5.

La commissione competente per il merito segue l’avanzamento di ogni atto giuridico dell’Unione proposto a seguito di una richiesta specifica del Parlamento.

6.

La Conferenza di presidenti di commissione controlla regolarmente il rispetto da parte della Commissione del punto 10 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio», secondo cui la Commissione deve rispondere alle richieste di presentare proposte entro tre mesi, adottando una comunicazione specifica che indica il seguito che intende dare. La Conferenza dei presidenti di commissione riferisce regolarmente sui risultati di tale monitoraggio alla Conferenza dei presidenti.

Articolo 48

Esame di atti giuridicamente vincolanti

1.

Le proposte di atti giuridicamente vincolanti presentate da altre istituzioni o dagli Stati membri sono deferite dal presidente, per esame, alla commissione competente.

2.

In caso di dubbio, il presidente può, prima della comunicazione in Aula del deferimento alla commissione competente, sottoporre una questione di competenza alla Conferenza dei presidenti. La Conferenza dei presidenti adotta una decisione sulla base di una raccomandazione della Conferenza dei presidenti di commissione, o del presidente di quest’ultima, in conformità dell’articolo 211, paragrafo 2.

3.

La commissione competente può decidere in qualsiasi momento di nominare un relatore incaricato di seguire la fase preparatoria di una proposta. Essa tiene particolarmente conto di questa possibilità qualora la proposta figuri nel programma di lavoro della Commissione.

4.

In caso di conflitto tra una disposizione del regolamento relativa alla seconda e alla terza lettura e un’altra disposizione del regolamento stesso prevale la disposizione relativa alla seconda e alla terza lettura.

Articolo 49

Accelerazione delle procedure legislative

L’accelerazione delle procedure legislative, in coordinamento con il Consiglio e la Commissione, riguardo a proposte specifiche, selezionate in particolare fra quelle definite prioritarie nella dichiarazione comune sulla programmazione interistituzionale annuale in conformità dell’articolo 38, paragrafo 2, può essere concordata dalla commissione o dalle commissioni competenti.

Articolo 50

Procedure legislative sulle iniziative presentate da istituzioni diverse dalla Commissione o dagli Stati membri

1.

Nell’esame di iniziative presentate da istituzioni diverse dalla Commissione o presentate dagli Stati membri, la commissione competente può invitare rappresentanti delle istituzioni o degli Stati membri promotori a presentarle la loro iniziativa. I rappresentanti degli Stati membri promotori possono essere accompagnati dalla presidenza del Consiglio.

2.

Prima di procedere alla votazione, la commissione competente chiede alla Commissione se sta preparando un parere sull’iniziativa o se intende presentare, entro un breve lasso di tempo, una proposta alternativa. In caso di risposta affermativa, la commissione competente non approva la propria relazione prima di aver ricevuto il parere o la proposta alternativa della Commissione.

3.

Qualora la Commissione e/o un’altra istituzione e/o gli Stati membri presentino al Parlamento, simultaneamente o entro un breve lasso di tempo, due o più proposte aventi lo stesso obiettivo legislativo, il Parlamento le esamina nell’ambito di un’unica relazione. La commissione competente indica nella propria relazione il testo a cui ha presentato emendamenti e menziona nella risoluzione legislativa tutti gli altri testi.

CAPITOLO 2

Procedure in commissione

Articolo 51

Relazioni di carattere legislativo

1.

Il presidente della commissione cui è stata deferita una proposta di atto giuridicamente vincolante propone alla sua commissione la procedura da seguire.

2.

Dopo la decisione sulla procedura da seguire, e se non si applica la procedura semplificata di cui all’articolo 52, la commissione designa un relatore sulla proposta di atto giuridicamente vincolante tra i propri membri titolari o i sostituti permanenti, a meno che non l’abbia già fatto in base all’articolo 48, paragrafo 3.

3.

La relazione della commissione comprende:

a)

gli eventuali emendamenti alla proposta, corredati, se del caso, di brevi motivazioni, che sono redatte sotto la responsabilità dell’autore e non sono poste in votazione;

b)

un progetto di risoluzione legislativa secondo le disposizioni dell’articolo 59, paragrafo 5;

c)

se del caso, una motivazione che comprenda, ove necessario, una scheda finanziaria nella quale sono stabiliti l’eventuale impatto finanziario della relazione e la sua compatibilità con il quadro finanziario pluriennale;

d)

se disponibile, un riferimento alla valutazione d’impatto eseguita dal Parlamento.

Articolo 52

Procedura semplificata

1.

Dopo una prima discussione su una proposta di atto giuridicamente vincolante, il presidente della commissione può proporre l’approvazione della proposta senza emendamenti. Salvo nel caso in cui un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media in commissione vi si opponga, la procedura proposta è considerata approvata. Il presidente della commissione o il relatore, qualora quest’ultimo sia stato designato, presenta al Parlamento una relazione recante approvazione della proposta. Si applicano l’articolo 159, paragrafo 1, secondo comma, e i paragrafi 2 e 4 dello stesso articolo.

2.

In alternativa, il presidente della commissione può proporre che venga elaborata, a sua cura o a cura del relatore, una serie di emendamenti che riflettano la discussione in commissione. Salvo nel caso in cui un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media in commissione vi si opponga, la procedura proposta è considerata approvata e gli emendamenti vengono trasmessi ai membri della commissione.

Se entro un termine che non può essere inferiore a dieci giorni lavorativi dalla trasmissione, non si oppone agli emendamenti un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media in commissione, la relazione si considera approvata da quest’ultima. In tal caso il progetto di risoluzione legislativa e gli emendamenti sono presentati al Parlamento senza discussione ai sensi dell’articolo 159, paragrafo 1, secondo comma, e dei paragrafi 2 e 4 dello stesso articolo.

Qualora un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media in commissione si opponga agli emendamenti, questi ultimi sono posti in votazione nella riunione di commissione successiva.

3.

Fatta eccezione per le disposizioni relative alla presentazione al Parlamento, il presente articolo si applica mutati mutandis ai pareri delle commissioni ai sensi dell’articolo 56.

Articolo 53

Relazioni di carattere non legislativo

1.

Qualora una commissione elabori una relazione di carattere non legislativo, essa designa un relatore fra i propri membri titolari o i sostituti permanenti.

2.

La relazione della commissione comprende:

a)

una proposta di risoluzione;

b)

se del caso, una motivazione che comprenda, ove necessario, una scheda finanziaria nella quale sono stabiliti l’eventuale impatto finanziario della relazione e la sua compatibilità con il quadro finanziario pluriennale;

c)

i testi di proposte di risoluzione che devono figurare a norma dell’articolo 143, paragrafo 7.

Articolo 54

Relazioni di iniziativa

1.

Qualora una commissione intenda elaborare una relazione non legislativa o una relazione a norma dell’articolo 46 o dell’articolo 47 su un argomento di sua competenza che non è stato oggetto di deferimento, deve chiedere l’autorizzazione della Conferenza dei presidenti.

La Conferenza dei presidenti delibera sulle richieste di autorizzazione a elaborare una relazione ai sensi del primo comma, conformemente alle disposizioni attuative da essa stabilite.

2.

Nel caso in cui la Conferenza dei presidenti decida di negare l’autorizzazione essa motiva il proprio diniego.

Se l’oggetto della relazione rientra nel diritto di iniziativa del Parlamento di cui all’articolo 46, la Conferenza dei presidenti può decidere di negare l’autorizzazione solo ove non siano soddisfatti i requisiti stabiliti dai trattati.

3.

Nei casi di cui agli articoli 46 e 47 la Conferenza dei presidenti adotta una decisione entro due mesi.

4.

Le proposte di risoluzione presentate al Parlamento sono esaminate conformemente alla procedura di breve presentazione di cui all’articolo 160. Gli emendamenti a tali proposte di risoluzione e le richieste di votazione distinta o per parti separate sono ricevibili in Aula soltanto se presentati dal relatore per tenere conto di nuove informazioni o da almeno un decimo dei deputati. I gruppi politici possono presentare proposte di risoluzione alternative a norma dell’articolo 181, paragrafo 3. Alla proposta di risoluzione della commissione e ai relativi emendamenti si applica l’articolo 190. L’articolo 190 si applica altresì alla votazione unica delle proposte di risoluzione alternative.

5.

Il paragrafo 4 non si applica se l’oggetto della relazione può essere tema di una discussione prioritaria in Aula, se la relazione è redatta in virtù del diritto d’iniziativa di cui all’articolo 46 o all’articolo 47 o se la relazione è stata autorizzata in quanto relazione strategica (18).

Articolo 55

Modalità di elaborazione delle relazioni

1.

Il relatore è incaricato di redigere la relazione della commissione e di illustrarla in Aula a nome di tale commissione.

2.

La motivazione è redatta sotto la responsabilità del relatore e non è posta in votazione. Essa deve essere tuttavia conforme al testo della proposta di risoluzione approvata e agli eventuali emendamenti proposti dalla commissione. In caso contrario, il presidente della commissione può sopprimere la motivazione.

3.

Nella relazione è menzionato il risultato della votazione sull’insieme della relazione stessa ed è indicato, in conformità dell’articolo 218, paragrafo 3, il voto espresso da ciascun membro.

4.

Le posizioni della minoranza possono essere espresse al momento della votazione sull’insieme del testo e possono, a richiesta dei rispettivi autori, essere oggetto di una dichiarazione scritta di 200 parole al massimo che è allegata alla motivazione.

Il presidente dirime le controversie che potrebbero nascere dall’applicazione del presente paragrafo.

5.

Su proposta del suo presidente, la commissione può stabilire il termine entro il quale il relatore presenterà un progetto di relazione. Tale termine può essere prorogato oppure può essere designato un nuovo relatore.

6.

Scaduto il termine, la commissione può incaricare il suo presidente di chiedere che la questione a essa deferita sia iscritta all’ordine del giorno di una delle successive sedute del Parlamento. In questo caso, le discussioni e le votazioni possono svolgersi sulla base di una semplice relazione orale della commissione interessata.

Articolo 56

Pareri delle commissioni

1.

Se la commissione cui per prima è stata sottoposta una questione vuole conoscere il parere di un’altra commissione o se un’altra commissione desidera esprimere il suo parere sulla stessa questione, esse possono chiedere al presidente del Parlamento che, in conformità dell’articolo 210, paragrafo 2, una commissione sia designata competente per il merito e l’altra competente per parere.

La commissione che esprime parere può designare un relatore per parere tra i propri membri titolari o tra i sostituti permanenti oppure trasmettere il proprio parere sotto forma di lettera del suo presidente.

2.

Qualora il parere riguardi una proposta di atto giuridicamente vincolante, esso contiene proposte di modifica al testo sottoposto all’esame della commissione, corredate, se del caso, di brevi motivazioni. Tali motivazioni sono redatte sotto la responsabilità del loro autore e non sono poste in votazione. Se necessario, la commissione competente per parere può presentare una breve motivazione scritta per il parere nel suo insieme. Tale breve motivazione è redatta sotto la responsabilità del relatore del parere.

Qualora il parere non riguardi una proposta di atto giuridicamente vincolante, esso consiste in suggerimenti riferiti a parti della proposta di risoluzione della commissione competente per il merito.

La commissione competente per il merito pone in votazione tali proposte di modifica o suggerimenti.

I pareri riguardano esclusivamente questioni che rientrano nelle attribuzioni della commissione competente per parere.

3.

La commissione competente per il merito fissa un termine entro il quale la commissione competente per parere deve pronunciarsi affinché il parere possa essere preso in considerazione dalla commissione competente per il merito. Quest’ultima comunica immediatamente alla commissione o alle commissioni competenti per parere ogni modifica del calendario annunciato. La commissione competente per il merito formula le proprie conclusioni finali solo dopo la scadenza del termine.

4.

In alternativa, la commissione che esprime parere può decidere di illustrare la propria posizione sotto forma di emendamenti che, successivamente alla loro approvazione, dovranno essere presentati direttamente alla commissione competente per il merito. Tali emendamenti sono presentati dal presidente o dal relatore a nome della commissione.

5.

La commissione che esprime parere presenta gli emendamenti di cui al paragrafo 4 entro il termine stabilito dalla commissione competente per il merito.

6.

Tutti i pareri e gli emendamenti approvati dalla commissione che esprime parere sono allegati alla relazione della commissione competente per il merito.

7.

Le commissioni che esprimono parere ai sensi del presente articolo non possono presentare emendamenti in Aula.

8.

Il presidente e il relatore della commissione competente per parere sono invitati a partecipare in veste consultiva alle riunioni della commissione competente per il merito quando esse vertano sulla questione di interesse comune.

Articolo 57

Procedura con le commissioni associate

1.

Qualora una questione di competenza sia stata sottoposta alla Conferenza dei presidenti a norma dell’articolo 211 e la Conferenza dei presidenti, sulla base dell’allegato VI, ritenga che la questione rientri a titolo pressoché paritario nell’ambito di competenza di due o più commissioni o che diversi aspetti della questione rientrino nell’ambito di competenza di due o più commissioni, si applicano l’articolo 56 e le seguenti disposizioni supplementari:

le commissioni interessate decidono di comune accordo il calendario;

il relatore e i relatori per parere si tengono reciprocamente informati e cercano di concordare i testi da essi proposti alle rispettive commissioni e la loro posizione per quanto riguarda gli emendamenti;

i presidenti, il relatore e i relatori per parere interessati sono vincolati dal principio di buona e leale cooperazione e determinano insieme le parti del testo che rientrano nelle loro competenze esclusive o condivise e convengono le modalità precise della loro cooperazione. In caso di disaccordo sulla delimitazione delle competenze, la questione è sottoposta, su richiesta di una delle commissioni interessate, alla Conferenza dei presidenti, che può decidere sulla questione delle rispettive competenze oppure decidere di applicare la procedura con commissioni congiunte a norma dell’articolo 58. Tale decisione è adottata conformemente alla procedura e nel rispetto del termine di cui all’articolo 211;

la commissione competente per il merito accoglie senza votazione gli emendamenti di una commissione associata qualora riguardino questioni che rientrano nell’ambito di competenza esclusiva della commissione associata. Qualora la commissione competente per il merito non rispetti la competenza esclusiva della commissione associata, quest’ultima può presentare gli emendamenti direttamente in Aula. Nel caso in cui degli emendamenti riguardanti questioni che rientrano nella competenza condivisa della commissione competente per il merito e di una commissione associata non siano approvati dalla commissione competente per il merito, la commissione associata li può presentare direttamente in Aula;

qualora la proposta segua la procedura di conciliazione, la delegazione del Parlamento comprende il relatore per parere di ogni commissione associata.

La decisione della Conferenza dei presidenti di applicare la procedura con le commissioni associate si applica in tutte le fasi della procedura in questione.

I diritti collegati allo status di«commissione competente»sono esercitati dalla commissione responsabile per il merito. Nell’esercizio di tali diritti, quest’ultima deve rispettare le prerogative della commissione associata. In particolare, la commissione competente per il merito deve rispettare l’obbligo di cooperazione leale per quanto riguarda il calendario e il diritto della commissione associata di determinare gli emendamenti che sono sottoposti all’Aula nell’ambito della sua competenza esclusiva.

2.

La procedura di cui al presente articolo non si applica alle raccomandazioni che la commissione competente deve approvare a norma dell’articolo 105.

Articolo 58

Procedura con le commissioni congiunte

1.

Ove le sia sottoposto un problema di competenza sulla base dell’articolo 211, la Conferenza dei presidenti può decidere di applicare la procedura con riunioni congiunte delle commissioni e con votazione congiunta, purché:

la materia rilevi, in virtù dell’allegato VI, della competenza di più commissioni in modo inscindibile, e

la Conferenza dei presidenti sia convinta che si tratti di una questione di grande rilevanza.

2.

In tal caso i rispettivi relatori elaborano un unico progetto di relazione, che è esaminato e votato dalle commissioni interessate nel corso di riunioni congiunte tenute sotto la presidenza congiunta dei presidenti delle commissioni interessate.

In tutte le fasi della procedura, i diritti afferenti allo status di commissione competente possono essere esercitati dalle commissioni interessate solo congiuntamente. Queste ultime possono costituire gruppi di lavoro per preparare le riunioni e le votazioni.

3.

In fase di seconda lettura della procedura legislativa ordinaria, la posizione del Consiglio è esaminata nel corso di una riunione congiunta delle commissioni interessate che, in mancanza di accordo tra i presidenti di dette commissioni, si svolge il mercoledì della prima settimana di riunione di organi parlamentari successiva alla comunicazione della posizione del Consiglio al Parlamento. In mancanza di accordo in ordine alla convocazione di una ulteriore riunione, questa è convocata dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione. La raccomandazione per la seconda lettura è votata in riunione congiunta sulla base di un progetto comune elaborato dai rispettivi relatori delle commissioni interessate o, in assenza di un progetto comune, degli emendamenti presentati dalle commissioni interessate.

In fase di terza lettura della procedura legislativa ordinaria, i presidenti e i relatori delle commissioni coinvolte sono d’ufficio membri della delegazione al Comitato di conciliazione.

CAPITOLO 3

Procedura legislativa ordinaria

SEZIONE 1 — PRIMA LETTURA

Articolo 59

Votazione in Parlamento — Prima lettura

1.

Il Parlamento può approvare, modificare o respingere il progetto di atto legislativo.

2.

Il Parlamento vota innanzitutto sull’eventuale proposta di reiezione immediata del progetto di atto legislativo presentata per iscritto dalla commissione competente, da un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa.

Se la proposta di reiezione è approvata, il presidente chiede all’istituzione che ha presentato il progetto di atto legislativo di ritirarlo.

Se tale istituzione accoglie la richiesta, il presidente dichiara conclusa la procedura.

Se l’istituzione in questione non ritira il progetto di atto legislativo, il presidente annuncia che la prima lettura del Parlamento è conclusa, a meno che il Parlamento, su proposta del presidente o del relatore della commissione competente o di un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa, non decida di rinviare la questione alla commissione competente per un nuovo esame.

Se la proposta di reiezione non è approvata, il Parlamento agisce in conformità dei paragrafi 3, 4 e 5.

3.

Qualsiasi accordo provvisorio presentato dalla commissione competente a norma dell’articolo 74, paragrafo 4, ha la precedenza nella votazione ed è oggetto di una votazione unica, a meno che il Parlamento, su richiesta di un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa, decida invece di procedere alla votazione sugli emendamenti in conformità del paragrafo 4. In tal caso, il Parlamento decide altresì se la votazione sugli emendamenti deve tenersi immediatamente. In caso negativo, il Parlamento fissa un nuovo termine per la presentazione di emendamenti e la votazione ha luogo nel corso di una seduta successiva.

Se l’accordo provvisorio è approvato mediante votazione unica, il presidente annuncia che la prima lettura del Parlamento è conclusa.

Se, nell’ambito di una votazione unica, l’accordo provvisorio non ottiene la maggioranza dei voti espressi, il presidente fissa un nuovo termine per la presentazione di emendamenti al progetto di atto legislativo. Tali emendamenti sono quindi posti in votazione nel corso di una seduta successiva affinché il Parlamento possa concludere la prima lettura.

4.

A meno che non sia approvata una proposta di reiezione in conformità del paragrafo 2 o che non sia stato approvato un accordo provvisorio in conformità del paragrafo 3, gli emendamenti al progetto di atto legislativo sono posti in votazione, comprese, se del caso, le singole parti dell’accordo provvisorio, in caso di presentazione di richieste di votazione distinta o per parti separate o di emendamenti concorrenti.

Prima che il Parlamento voti sugli emendamenti, il presidente può chiedere alla Commissione di precisare la sua posizione e al Consiglio di formulare le sue osservazioni.

Dopo la votazione su tali emendamenti, il Parlamento vota sull’intero progetto di atto legislativo, eventualmente modificato.

Se l’intero progetto di atto legislativo, quale eventualmente modificato, è approvato, il presidente annuncia che la prima lettura è conclusa, a meno che il Parlamento, su proposta del presidente o del relatore della commissione competente o di un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa, non decida di rinviare la questione alla commissione competente per l’avvio di negoziati interistituzionali in conformità degli articoli 60 e 74.

Se l’intero progetto di atto legislativo, quale eventualmente modificato, non ottiene la maggioranza dei voti espressi, il presidente annuncia che la prima lettura è conclusa, a meno che il Parlamento, su proposta del presidente o del relatore della commissione competente o di un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa, non decida di rinviare la questione alla commissione competente per un nuovo esame.

5.

Dopo le votazioni effettuate in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 e le successive votazioni sugli emendamenti al progetto di risoluzione legislativa relativamente a richieste procedurali, se presenti, la risoluzione legislativa è considerata approvata. Se necessario, la risoluzione legislativa è modificata, in conformità dell’articolo 203, paragrafo 2, onde riflettere l’esito delle votazioni effettuate in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4.

Il testo della risoluzione legislativa e della posizione del Parlamento è trasmesso dal presidente al Consiglio e alla Commissione, nonché al gruppo di Stati membri, alla Corte di giustizia e alla Banca centrale europea qualora il progetto di atto legislativo sia stato presentato da questi ultimi.

Articolo 60

Rinvio alla commissione competente

Se, in conformità dell’articolo 59, una questione è rinviata alla commissione competente per un nuovo esame o per l’avvio di negoziati interistituzionali in conformità dell’articolo 74, la commissione competente riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro un termine di quattro mesi. Tale termine può essere prorogato dalla Conferenza dei presidenti.

In seguito ad un rinvio in commissione, la commissione competente per il merito, prima di decidere sulla procedura, deve permettere ad una commissione associata a norma dell’articolo 57 di effettuare le sue scelte in relazione agli emendamenti che sono di sua competenza esclusiva, in particolare la scelta degli emendamenti che devono essere nuovamente sottoposti all’Aula.

Nulla impedisce al Parlamento di decidere di tenere, ove opportuno, un dibattito conclusivo a seguito della relazione della commissione competente alla quale la questione è stata rinviata.

Articolo 61

Nuova presentazione della proposta al Parlamento

1.

Su richiesta della commissione competente, il presidente chiede alla Commissione di presentare nuovamente al Parlamento la proposta qualora

la Commissione sostituisca, modifichi o intenda modificare sostanzialmente la sua proposta iniziale, dopo che il Parlamento ha adottato la sua posizione, a meno che non si proceda in tal senso al fine di tenere conto della posizione del Parlamento,

la natura del problema su cui verte la proposta cambi sostanzialmente a seguito del passare del tempo o del mutare delle circostanze, ovvero

abbiano avuto luogo nuove elezioni al Parlamento dopo che quest’ultimo ha adottato la sua posizione e la Conferenza dei presidenti lo ritenga opportuno.

2.

Se è prevista una modifica della base giuridica di una proposta che faccia venir meno l’applicazione della procedura legislativa ordinaria alla proposta stessa, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione procedono, a norma del punto 25 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio», ad uno scambio di opinioni sulla questione attraverso i rispettivi Presidenti o rappresentanti.

3.

A seguito dello scambio di opinioni di cui al paragrafo 2 e su richiesta della commissione competente, il presidente chiede al Consiglio di presentare nuovamente al Parlamento il progetto di atto giuridicamente vincolante, qualora la Commissione o il Consiglio intenda modificare la base giuridica prevista nella posizione del Parlamento in prima lettura, in modo tale da far venir meno l’applicazione della procedura legislativa ordinaria.

Articolo 62

Accordo in prima lettura

Qualora, conformemente all’articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Consiglio informi il Parlamento di avere approvato la posizione del Parlamento, il presidente, previa messa a punto a norma dell’articolo 203, annuncia in Aula che l’atto legislativo è approvato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

SEZIONE 2 — SECONDA LETTURA

Articolo 63

Comunicazione della posizione del Consiglio

1.

La comunicazione della posizione del Consiglio conformemente all’articolo 294 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha luogo nel momento in cui il presidente ne dà l’annuncio in Aula. Il presidente procede a tale annuncio dopo aver ricevuto i documenti in cui figurano la posizione stessa, tutte le dichiarazioni riportate a verbale dal Consiglio al momento dell’adozione della posizione, i motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarla nonché la posizione della Commissione, debitamente tradotti nelle lingue ufficiali dell’Unione europea. L’annuncio del presidente è fatto nel corso della tornata successiva al ricevimento di tali documenti.

Prima di procedere all’annuncio, il presidente verifica, in consultazione con il presidente della commissione competente, il relatore o con entrambi, che il testo inviatogli abbia effettivamente natura di posizione del Consiglio in prima lettura e che non sussistano gli estremi dell’articolo 61. In caso contrario, il presidente ricerca, d’intesa con la commissione competente e, se possibile, in accordo con il Consiglio, la soluzione adeguata.

2.

Il giorno del suo annuncio in Aula, la posizione del Consiglio si considera deferita d’ufficio alla commissione competente in prima lettura.

3.

L’elenco di tali comunicazioni con la denominazione della commissione competente è pubblicato nel processo verbale delle sedute.

Articolo 64

Proroga dei termini

1.

Il presidente, su richiesta del presidente della commissione competente, proroga i termini fissati per la seconda lettura conformemente all’articolo 294, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2.

Il presidente notifica al Parlamento ogni proroga dei termini decisa a norma dell’articolo 294, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, su iniziativa del Parlamento o del Consiglio.

Articolo 65

Procedura in sede di commissione competente

1.

La posizione del Consiglio è iscritta come punto prioritario all’ordine del giorno della prima riunione della commissione competente per il merito successiva alla data della sua comunicazione. Il Consiglio può essere invitato a presentare la sua posizione.

2.

A meno che la commissione responsabile non decida altrimenti, per la seconda lettura il relatore resta lo stesso della prima.

3.

Si applicano alle deliberazioni della commissione competente le disposizioni di cui all’articolo 68, paragrafi 2 e 3, relative alla ricevibilità degli emendamenti alla posizione del Consiglio; solo i membri titolari e i sostituti permanenti di tale commissione possono presentare proposte di reiezione o emendamenti. La commissione decide a maggioranza dei voti espressi.

4.

La commissione competente presenta una raccomandazione per la seconda lettura che propone di approvare, emendare o respingere la posizione adottata dal Consiglio. Nella raccomandazione figura una breve motivazione della decisione proposta.

5.

Gli articoli 51, 52, 56 e 198 non si applicano alla seconda lettura.

Articolo 66

Presentazione al Parlamento

La posizione del Consiglio e, qualora esista, la raccomandazione per la seconda lettura della commissione competente sono iscritte d’ufficio nel progetto di ordine del giorno della tornata il cui mercoledì precede ed è più vicino al giorno della conclusione del periodo di tre mesi o, se prorogato a norma dell’articolo 64, di quattro mesi, a meno che la questione non sia stata esaminata in una tornata precedente.

Articolo 67

Votazione in Parlamento — Seconda lettura

1.

Il Parlamento vota innanzitutto sull’eventuale proposta di reiezione immediata della posizione del Consiglio presentata per iscritto dalla commissione competente, da un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa. Affinché sia approvata, tale proposta di reiezione richiede i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

Se la proposta di reiezione è approvata, la posizione del Consiglio è respinta e il presidente annuncia in Aula che la procedura legislativa è conclusa.

Se la proposta di reiezione non è approvata, il Parlamento agisce in conformità dei paragrafi 2, 3, 4 e 5.

2.

Qualsiasi accordo provvisorio presentato dalla commissione competente a norma dell’articolo 74, paragrafo 4, ha la precedenza nella votazione ed è oggetto di una votazione unica, a meno che il Parlamento, su richiesta di un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa, decida di procedere immediatamente alla votazione sugli emendamenti in conformità del paragrafo 3.

Se, nell’ambito di una votazione unica, l’accordo provvisorio ottiene i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, il presidente annuncia in Aula che la seconda lettura del Parlamento è conclusa.

Se, nell’ambito di una votazione unica, l’accordo provvisorio non ottiene i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, quest’ultimo procede in conformità dei paragrafi 3, 4 e 5.

3.

A meno che non sia approvata una proposta di reiezione in conformità del paragrafo 1 o che non sia approvato un accordo provvisorio in conformità del paragrafo 2, gli emendamenti alla posizione del Consiglio, inclusi quelli contenuti nell’accordo provvisorio presentato dalla commissione competente in conformità dell’articolo 74, paragrafo 4, sono posti in votazione. Un emendamento alla posizione del Consiglio è approvato soltanto se ottiene i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

Prima di porre in votazione gli emendamenti, il presidente può chiedere alla Commissione di precisare la sua posizione e al Consiglio di formulare le sue osservazioni.

4.

Nonostante una votazione contraria del Parlamento alla proposta iniziale di reiezione della posizione del Consiglio in conformità del paragrafo 1, il Parlamento può esaminare, su proposta del presidente o del relatore della commissione competente o di un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa, una nuova proposta di reiezione, dopo aver votato sugli emendamenti in conformità dei paragrafi 2 o 3. Affinché sia approvata, tale proposta richiede i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

Se la posizione del Consiglio è respinta, il presidente annuncia in Aula che la procedura legislativa è conclusa.

5.

Dopo le votazioni effettuate in conformità dei paragrafi da 1 a 4 e le successive votazioni sugli emendamenti al progetto di risoluzione legislativa relativamente a richieste procedurali, il presidente annuncia che la seconda lettura del Parlamento è conclusa e la risoluzione legislativa è considerata approvata. Se necessario, la risoluzione legislativa è modificata, in conformità dell’articolo 203, paragrafo 2, onde riflettere l’esito delle votazioni effettuate in conformità dei paragrafi da 1 a 4 o l’applicazione dell’articolo 69.

Il testo della risoluzione legislativa e la posizione del Parlamento, se del caso, sono trasmessi dal presidente al Consiglio e alla Commissione.

Qualora non sia stata presentata una proposta di reiezione o modifica della posizione del Consiglio, essa si considera approvata.

Articolo 68

Ricevibilità degli emendamenti alla posizione del Consiglio

1.

La commissione competente per il merito, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare emendamenti alla posizione del Consiglio per esame in seduta plenaria.

2.

Un emendamento alla posizione del Consiglio è ricevibile soltanto se è conforme alle disposizioni degli articoli 180 e 181 e mira a:

a)

ripristinare completamente o parzialmente la posizione approvata dal Parlamento in prima lettura, ovvero

b)

raggiungere un compromesso tra Consiglio e Parlamento, ovvero

c)

modificare una parte del testo della posizione del Consiglio che non figura nella proposta presentata in prima lettura o vi compare con diverso tenore,

d)

tener conto di un fatto o di una nuova situazione giuridica intervenuti dopo l’approvazione della posizione del Parlamento in prima lettura.

La decisione del presidente in merito alla ricevibilità di un emendamento è inoppugnabile.

3.

Qualora abbiano avuto luogo nuove elezioni dopo la prima lettura, ma non sia stata chiesta l’applicazione dell’articolo 61, il presidente può decidere di derogare alle limitazioni in materia di ricevibilità di cui al paragrafo 2.

Articolo 69

Accordo in seconda lettura

Se non sono presentate proposte di reiezione o emendamenti alla posizione del Consiglio a norma degli articoli 67 e 68 entro i termini per la presentazione e la votazione di emendamenti o di proposte di reiezione, il presidente annuncia in Aula che l’atto proposto è stato approvato.

SEZIONE 3 — NEGOZIATI INTERISTITUZIONALI NEL QUADRO DELLA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA

Articolo 70

Disposizioni generali

I negoziati con le altre istituzioni al fine di pervenire ad un accordo nel corso di una procedura legislativa possono essere avviati solo a seguito di una decisione adottata in conformità dell’articolo 71, dell’articolo 72 o dell’articolo 73 o a seguito di un rinvio, da parte del Parlamento, per l’avvio di negoziati interistituzionali. Tali negoziati sono condotti sulla base del Codice di condotta stabilito dalla Conferenza dei presidenti (19).

Articolo 71

Negoziati precedenti alla prima lettura del Parlamento

1.

Se una commissione ha approvato una relazione legislativa a norma dell’articolo 51, può decidere, a maggioranza dei suoi membri, di avviare negoziati sulla base di tale relazione.

2.

Le decisioni sull’avvio di negoziati sono annunciate all’inizio della tornata successiva alla loro approvazione in commissione. Entro la fine del giorno successivo all’annuncio in Aula, un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media possono chiedere per iscritto di porre in votazione la decisione della commissione sull’avvio di negoziati. Il Parlamento procede a tale votazione durante la stessa tornata.

Qualora una tale richiesta non pervenga entro la scadenza del termine di cui al primo comma, il presidente informa al riguardo il Parlamento. Ove tale richiesta sia formulata, il presidente può dare la parola a un oratore a favore e a un oratore contrario alla decisione di avviare negoziati subito prima della votazione. Ciascun oratore può fare una dichiarazione di durata non superiore ai due minuti.

3.

Se il Parlamento respinge la decisione della commissione sull’avvio di negoziati, il progetto di atto legislativo e la relazione della commissione competente sono iscritti all’ordine del giorno della tornata successiva e il presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti. Si applica l’articolo 59, paragrafo 4.

4.

I negoziati possono avere inizio in qualsiasi momento dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 2, primo comma, se non è stata formulata alcuna richiesta di procedere a una votazione in Parlamento sulla decisione in merito all’avvio di negoziati. Qualora tale richiesta sia stata formulata, i negoziati possono avere inizio in qualsiasi momento dopo che la decisione della commissione sull’avvio di negoziati sia stata approvata dal Parlamento.

Articolo 72

Negoziati precedenti alla prima lettura del Consiglio

Qualora il Parlamento abbia approvato la propria posizione in prima lettura, quest’ultima costituisce il mandato per eventuali negoziati con altre istituzioni. La commissione competente può decidere, a maggioranza dei suoi membri, di avviare negoziati in qualsiasi momento successivo. Tali decisioni sono comunicate in Aula durante la tornata successiva alla votazione in commissione e sono menzionate nel processo verbale.

Articolo 73

Negoziati precedenti alla seconda lettura del Parlamento

Se la posizione del Consiglio in prima lettura è stata deferita alla commissione competente, la posizione del Parlamento in prima lettura costituisce, nel rispetto dell’articolo 68, il mandato per eventuali negoziati con altre istituzioni. La commissione competente può decidere di avviare negoziati in qualsiasi momento successivo.

Qualora la posizione del Consiglio in prima lettura contenga elementi che non sono contemplati dal progetto di atto legislativo o dalla posizione del Parlamento in prima lettura, la commissione può adottare orientamenti per la squadra negoziale, anche sotto forma di emendamenti alla posizione del Consiglio.

Articolo 74

Svolgimento dei negoziati

1.

La squadra negoziale del Parlamento è guidata dal relatore ed è presieduta dal presidente della commissione competente o da un vicepresidente designato dal presidente. Essa comprende almeno i relatori ombra di ogni gruppo politico che desidera parteciparvi.

2.

Tutti i documenti che si prevede di discutere in una riunione con il Consiglio e con la Commissione («trilogo») sono trasmessi alla squadra negoziale almeno 48 ore, o in caso di urgenza, almeno 24 ore prima del trilogo in questione.

3.

Dopo ogni trilogo, il presidente della squadra negoziale e il relatore, a nome della squadra negoziale, riferiscono alla commissione competente in occasione della riunione successiva di quest’ultima.

Qualora non risulti possibile convocare in tempo utile una riunione della commissione, il presidente della squadra negoziale e il relatore, a nome della squadra negoziale, riferiscono in occasione di una riunione dei coordinatori della commissione.

4.

Se i negoziati sfociano in un accordo provvisorio, la commissione competente è informata senza indugio. I documenti che riflettono l’esito del trilogo conclusivo sono messi a disposizione della commissione competente e sono pubblicati. L’accordo provvisorio è presentato alla commissione competente, la quale decide se approvarlo mediante votazione unica, a maggioranza dei voti espressi. Se approvato, l’accordo provvisorio è sottoposto all’esame in Aula e presentato in modo da indicare chiaramente le modifiche al progetto di atto legislativo.

5.

In caso di disaccordo tra le commissioni interessate di cui agli articoli 57 e 58, le disposizioni dettagliate per l’avvio dei negoziati e la condotta di tali negoziati sono definite dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione conformemente ai principi enunciati nei suddetti articoli.

SEZIONE 4 — CONCILIAZIONE E TERZA LETTURA

Articolo 75

Proroga dei termini

1.

Il presidente, su richiesta della delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione, proroga i termini fissati per la terza lettura conformemente all’articolo 294, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2.

Il presidente notifica al Parlamento ogni proroga dei termini decisa, a norma dell’articolo 294, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, su iniziativa del Parlamento o del Consiglio.

Articolo 76

Convocazione del Comitato di conciliazione

Qualora il Consiglio comunichi al Parlamento di non essere in grado di accogliere tutti gli emendamenti del Parlamento alla sua posizione, il presidente concorda con il Consiglio la data e il luogo di una prima riunione del Comitato di conciliazione. Il termine di sei settimane o, qualora tale termine sia stato prorogato, di otto settimane, previsto dall’articolo 294, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, decorre dal giorno in cui il Comitato si riunisce per la prima volta.

Articolo 77

Delegazione al Comitato di conciliazione

1.

La delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione è composta da un numero di membri pari a quello dei membri della delegazione del Consiglio.

2.

La composizione politica della delegazione riflette la ripartizione per gruppi politici del Parlamento. La Conferenza dei presidenti fissa il numero preciso di deputati dei vari gruppi politici figuranti quali membri della delegazione del Parlamento.

3.

I membri della delegazione sono nominati dai gruppi politici per ogni caso specifico di conciliazione, preferibilmente tra i membri della commissione competente, a eccezione di tre membri che sono nominati come membri permanenti di delegazioni consecutive per un periodo di dodici mesi. I tre membri permanenti sono designati dai gruppi politici fra i vicepresidenti e rappresentano almeno due diversi gruppi politici. Il presidente e il relatore per la seconda lettura della commissione competente come pure il relatore per parere di ogni commissione associata sono in ogni caso membri della delegazione.

4.

I gruppi politici rappresentati in seno alla delegazione nominano sostituti.

5.

Ciascuno dei gruppi politici non rappresentati in seno alla delegazione può inviare un rappresentante a ogni riunione preparatoria interna della delegazione. Qualora la delegazione non comprenda alcun deputato non iscritto, uno di questi può partecipare a ogni riunione preparatoria interna della delegazione.

6.

La delegazione è guidata dal presidente o da uno dei tre membri permanenti.

7.

La delegazione decide a maggioranza dei suoi membri. Le sue discussioni non sono pubbliche.

La Conferenza dei presidenti stabilisce ulteriori orientamenti procedurali per i lavori della delegazione al Comitato di conciliazione.

8.

I risultati della conciliazione sono trasmessi dalla delegazione al Parlamento.

Articolo 78

Progetto comune

1.

Qualora in sede di Comitato di conciliazione si raggiunga l’accordo su un progetto comune, la questione è iscritta all’ordine del giorno di una seduta del Parlamento compresa nelle sei o, in caso di proroga, otto settimane dalla data di approvazione del progetto comune da parte del Comitato di conciliazione.

2.

Il presidente o un altro membro designato della delegazione al Comitato di conciliazione fa una dichiarazione sul progetto comune, che è corredato di una relazione.

3.

Non possono essere presentati emendamenti al progetto comune.

4.

Il progetto comune nel suo insieme forma oggetto di una votazione unica. Il progetto comune è approvato qualora raccolga la maggioranza dei voti espressi.

5.

Qualora in sede di Comitato di conciliazione non si raggiunga un accordo su un progetto comune, il presidente o un altro membro designato della delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione fanno una dichiarazione. Tale dichiarazione è seguita da discussione.

6.

Durante la procedura di conciliazione tra il Parlamento e il Consiglio a seguito della seconda lettura non vi può essere rinvio in commissione.

7.

Gli articoli 51, 52 e 56 non si applicano alla terza lettura.

SEZIONE 5 — CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

Articolo 79

Firma e pubblicazione degli atti adottati

Previa messa a punto del testo approvato a norma dell’articolo 203 e dell’allegato VIII e previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, gli atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmati dal presidente e dal segretario generale.

A seguito della firma degli atti, i Segretari generali del Parlamento e del Consiglio provvedono alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

CAPITOLO 4

Disposizioni specifiche alla procedura di consultazione

Articolo 80

Modifica di una proposta di atto giuridicamente vincolante

Qualora la Commissione intenda sostituire o modificare la sua proposta di atto giuridicamente vincolante, la commissione competente può sospendere il suo esame della questione fino a quando non abbia ricevuto la nuova proposta ovvero le modifiche della Commissione.

Articolo 81

Posizione della Commissione sugli emendamenti

Prima di procedere alla votazione finale su una proposta di atto giuridicamente vincolante, la commissione competente può chiedere alla Commissione di precisare la sua posizione in merito a tutti gli emendamenti alla sua proposta approvati in commissione.

Se del caso, tale posizione è inserita nella relazione della commissione competente.

Articolo 82

Votazione in Aula

L’articolo 59, paragrafi 1, 2, 4 e 5, si applica mutati mutandis.

Articolo 83

Seguito da dare alla posizione del Parlamento

1.

Nel periodo successivo all’approvazione della posizione del Parlamento su un progetto di atto giuridicamente vincolante, il presidente e il relatore della commissione competente seguono la procedura che dà luogo all’adozione del progetto di atto da parte del Consiglio, in particolare per accertarsi che il Consiglio o la Commissione rispettino compiutamente tutti gli impegni assunti nei confronti del Parlamento riguardo alla sua posizione. Il presidente e il relatore della commissione competente riferiscono regolarmente alla commissione competente.

2.

La commissione competente può invitare la Commissione e il Consiglio a discutere la questione con la commissione stessa.

3.

In ogni fase della procedura prevista dal presente articolo la commissione competente può, qualora lo giudichi necessario, presentare una proposta di risoluzione con cui raccomanda al Parlamento di:

invitare la Commissione a ritirare la sua proposta,

chiedere alla Commissione o al Consiglio di consultare nuovamente il Parlamento in conformità dell’articolo 84, o alla Commissione di presentare una nuova proposta, ovvero

prendere qualsiasi altra iniziativa che giudichi opportuna.

Tale proposta di risoluzione è iscritta nel progetto di ordine del giorno della tornata successiva all’approvazione della proposta della commissione.

Articolo 84

Nuova presentazione della proposta al Parlamento

1.

Su richiesta della commissione competente, il presidente invita il Consiglio a consultare nuovamente il Parlamento nelle stesse circostanze e alle stesse condizioni precisate all’articolo 61, paragrafo 1. Su richiesta della commissione competente, il presidente invita inoltre il Consiglio a consultare nuovamente il Parlamento qualora il Consiglio modifichi sostanzialmente o intenda modificare sostanzialmente il progetto iniziale di atto giuridicamente vincolante sul quale il Parlamento ha espresso la sua posizione, a meno che non proceda in tal senso al fine di integrare gli emendamenti del Parlamento.

2.

Il presidente chiede inoltre al Consiglio di consultare nuovamente il Parlamento sul progetto di atto giuridicamente vincolante, nelle circostanze specificate nel presente articolo, se il Parlamento così decide su richiesta di un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa.

CAPITOLO 5

Questioni costituzionali

Articolo 85

Revisione ordinaria dei trattati

1.

In conformità degli articoli 46 e 54, la commissione competente può presentare al Parlamento una relazione contenente proposte al Consiglio volte a modificare i trattati.

2.

Quando il Parlamento è consultato a norma dell’articolo 48, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, su una proposta di decisione del Consiglio europeo favorevole all’esame di modifiche ai trattati, la questione è deferita alla commissione competente. La commissione elabora una relazione contenente:

una proposta di risoluzione che indica se il Parlamento approva o respinge la proposta di decisione proposta e che può contenere proposte all’attenzione della Convenzione o della conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri;

se del caso, una motivazione.

3.

Se il Consiglio europeo decide di convocare una Convenzione, i rappresentanti del Parlamento sono nominati da quest’ultimo su proposta della Conferenza dei presidenti.

La delegazione del Parlamento elegge il proprio capo e i candidati a qualsiasi gruppo direttivo o ufficio di presidenza istituito dalla Convenzione.

4.

Qualora il Consiglio europeo chieda l’approvazione del Parlamento sulla decisione di non convocare una Convenzione per l’esame delle proposte di modifica dei trattati, tale questione è deferita alla commissione competente in conformità dell’articolo 105.

Articolo 86

Revisione semplificata dei trattati

1.

In conformità degli articoli 46 e 54, la commissione competente può presentare al Parlamento, secondo la procedura di cui all’articolo 48, paragrafo 6, del trattato sull’Unione europea, una relazione contenente le proposte al Consiglio europeo volte a rivedere in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2.

Quando il Parlamento è consultato a norma dell’articolo 48, paragrafo 6, del trattato sull’Unione europea, su una proposta di decisione del Consiglio europeo che modifica la parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’articolo 85, paragrafo 2, si applica mutati mutandis. In tal caso, la proposta di risoluzione può contenere proposte di modifica solo delle disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 87

Trattati di adesione

1.

Ogni richiesta di uno Stato europeo di diventare membro dell’Unione europea conformemente all’articolo 49 del trattato sull’Unione europea è deferita, per esame, alla commissione competente.

2.

Il Parlamento può decidere, su proposta della commissione competente, di un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa, di chiedere al Consiglio e alla Commissione di partecipare a una discussione prima che inizino i negoziati sull’adesione con lo Stato richiedente.

3.

La commissione competente chiede alla Commissione e al Consiglio di fornirle regolarmente informazioni esaurienti sull’andamento dei negoziati sull’adesione, se necessario in forma riservata.

4.

In ogni fase dei negoziati sull’adesione, sulla base di una relazione della commissione competente, il Parlamento può adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano tenute in considerazione prima della conclusione di un trattato di adesione di uno Stato richiedente all’Unione europea.

5.

Allorché i negoziati sull’adesione sono conclusi, ma prima della firma di un accordo, il progetto di accordo è sottoposto al Parlamento, per approvazione, a norma dell’articolo 105. In conformità dell’articolo 49 del trattato sull’Unione europea, l’approvazione del Parlamento richiede i voti favorevoli della maggioranza dei membri che lo compongono.

Articolo 88

Recesso dall’Unione

Se uno Stato membro decide, a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea, di recedere dall’Unione, la questione è deferita alla commissione competente. L’articolo 87 si applica mutati mutandis. Il Parlamento decide se dare la propria approvazione all’accordo sul recesso a maggioranza dei voti espressi.

Articolo 89

Violazione dei principi e dei valori fondamentali da parte di uno Stato membro

1.

Il Parlamento, sulla base di una relazione specifica della commissione competente elaborata a norma degli articoli 46 e 54, può:

a)

porre in votazione una proposta motivata in cui invita il Consiglio ad agire ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea;

b)

porre in votazione una proposta in cui invita la Commissione o gli Stati membri a presentare una proposta ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea;

c)

porre in votazione una proposta in cui invita il Consiglio ad agire ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, o, in seguito, dell’articolo 7, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.

2.

Le richieste di approvazione provenienti dal Consiglio relative a una proposta presentata a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del trattato sull’Unione europea, corredate delle osservazioni formulate dallo Stato membro interessato, sono comunicate al Parlamento e deferite alla commissione competente in conformità dell’articolo 105. Tranne in casi urgenti e giustificati, il Parlamento delibera su proposta della commissione competente.

3.

In conformità dell’articolo 354 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’adozione da parte del Parlamento delle decisioni sulle proposte di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo richiede la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresentino la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

4.

Previa autorizzazione della Conferenza dei presidenti, la commissione competente può presentare una proposta di risoluzione di accompagnamento. Tale proposta di risoluzione illustra la posizione del Parlamento su una grave violazione da parte di uno Stato membro, sulle opportune misure da adottare e sui criteri applicabili per la loro modifica o revoca.

5.

La commissione competente provvede affinché il Parlamento sia tenuto pienamente informato e, se necessario, consultato su tutte le misure di accompagnamento adottate sulla base della sua approvazione, a norma del paragrafo 3. Il Consiglio è invitato ad illustrare gli eventuali sviluppi. Su proposta della commissione competente, elaborata con l’autorizzazione della Conferenza dei presidenti, il Parlamento può approvare raccomandazioni destinate al Consiglio.

Articolo 90

Composizione del Parlamento

In tempo utile prima del termine di una legislatura, il Parlamento può, sulla base di una relazione elaborata dalla commissione competente in conformità dell’articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea e degli articoli 46 e 54 del suo regolamento, formulare una proposta volta a modificare la propria composizione. Il progetto di decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento è esaminato da quest’ultimo in conformità dell’articolo 105.

Articolo 91

Cooperazione rafforzata fra Stati membri

1.

Le richieste miranti a instaurare una cooperazione rafforzata fra gli Stati membri a norma dell’articolo 20 del trattato sull’Unione europea sono deferite per esame dal presidente alla commissione competente. Si applica l’articolo 105.

2.

La commissione competente verifica il rispetto dell’articolo 20 del trattato sull’Unione europea e degli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3.

Gli atti successivi proposti nel quadro della cooperazione rafforzata, una volta istituita, sono esaminati dal Parlamento conformemente alle stesse procedure che sarebbero state applicate ove non fosse stata instaurata la cooperazione rafforzata. Si applica l’articolo 48.

CAPITOLO 6

Procedura di bilancio

Articolo 92

Quadro finanziario pluriennale

Qualora il Consiglio chieda l’approvazione del Parlamento sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale, la questione è trattata a norma dell’articolo 105. In conformità dell’articolo 312, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’approvazione del Parlamento richiede i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che lo compongono.

Articolo 93

Procedura di bilancio annuale

La commissione competente può decidere di redigere qualsiasi relazione che ritenga opportuna in materia di bilancio, tenendo conto dell’allegato all’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (20).

Qualsiasi altra commissione può esprimere un parere entro il termine fissato dalla commissione competente.

Articolo 94

Posizione del Parlamento sul progetto di bilancio

1.

I singoli deputati possono presentare alla commissione competente emendamenti alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio.

Un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa o una commissione possono presentare in seduta plenaria emendamenti alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio.

2.

Gli emendamenti sono presentati e motivati per iscritto, sono sottoscritti dai loro autori e indicano la linea di bilancio cui si riferiscono.

3.

Il presidente stabilisce il termine di presentazione degli emendamenti.

4.

La commissione competente per il merito vota sugli emendamenti prima della loro discussione in seduta plenaria.

5.

Gli emendamenti presentati in seduta plenaria che siano stati respinti in seno alla commissione competente per il merito possono essere posti in votazione solo se una commissione, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa ne abbiano fatto richiesta per iscritto entro un termine fissato dal presidente. Tale termine non può in ogni caso essere inferiore a 24 ore prima dell’inizio della votazione.

6.

Gli emendamenti allo stato di previsione del Parlamento che riprendano progetti analoghi a quelli già respinti dal Parlamento in sede di elaborazione di tale stato di previsione sono posti in discussione solo se hanno ottenuto il parere favorevole della commissione competente per il merito.

7.

Il Parlamento si pronuncia con votazioni successive su:

gli emendamenti alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio, per sezione,

le proposte di risoluzione relative a tale progetto di bilancio.

Sono tuttavia applicabili le disposizioni di cui all’articolo 183, paragrafi da 4 a 10.

8.

Gli articoli, i capitoli, i titoli e le sezioni del progetto di bilancio per i quali non siano stati presentati emendamenti sono considerati approvati.

9.

In conformità dell’articolo 314, paragrafo 4, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per essere approvati gli emendamenti devono ottenere i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

10.

Qualora il Parlamento abbia emendato la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio, la posizione così emendata è trasmessa al Consiglio e alla Commissione corredata delle motivazioni e del processo verbale della seduta in cui gli emendamenti sono stati approvati.

Articolo 95

Conciliazione di bilancio

1.

Il presidente convoca il Comitato di conciliazione in conformità dell’articolo 314, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2.

La delegazione che rappresenta il Parlamento alle riunioni del Comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio è composta da un numero di membri pari a quello dei membri della delegazione del Consiglio.

3.

I membri della delegazione che rappresenta il Parlamento alle riunioni del Comitato di conciliazione sono nominati annualmente dai gruppi politici prima che il Parlamento voti la posizione del Consiglio, preferibilmente tra i membri della commissione competente per le questioni di bilancio e altre commissioni interessate. La delegazione è guidata dal presidente del Parlamento. Il presidente può delegare tale ruolo a un vicepresidente con esperienza in materia di bilancio o al presidente della commissione competente per le questioni di bilancio.

4.

Si applica l’articolo 77, paragrafi 2, 4, 5, 7 e 8.

5.

Qualora in seno al Comitato di conciliazione si raggiunga l’accordo su un progetto comune, la questione è iscritta all’ordine del giorno di una seduta del Parlamento da tenersi nei 14 giorni successivi alla data di tale accordo. Il progetto comune è messo a disposizione dei deputati. Si applica l’articolo 78, paragrafi 2 e 3.

6.

Il progetto comune nel suo insieme forma oggetto di una votazione unica. La votazione si svolge per appello nominale. Il progetto comune si considera approvato a meno che la maggioranza dei membri che compongono il Parlamento lo respinga.

7.

Se il Parlamento approva il progetto comune mentre il Consiglio lo respinge, la commissione competente può presentare per conferma tutti gli emendamenti del Parlamento alla posizione del Consiglio o parte di essi, in conformità dell’articolo 314, paragrafo 7, lettera d), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Il voto di conferma è iscritto all’ordine del giorno di una seduta entro 14 giorni dalla data di comunicazione della reiezione del testo comune da parte del Consiglio.

Gli emendamenti sono considerati confermati qualora siano approvati dalla maggioranza dei membri che compongono il Parlamento e dai tre quinti dei voti espressi.

Articolo 96

Adozione definitiva del bilancio

Una volta constatata l’adozione del bilancio in conformità delle disposizioni dell’articolo 314 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il presidente proclama in Aula che il bilancio è definitivamente adottato. Egli provvede a farlo pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 97

Regime dei dodicesimi provvisori

1.

Le decisioni adottate dal Consiglio che autorizzano spese superiori al dodicesimo provvisorio degli stanziamenti aperti per l’esercizio precedente sono deferite alla commissione competente.

2.

La commissione competente può presentare un progetto di decisione volto a ridurre le spese di cui al paragrafo 1. Il Parlamento decide in merito entro trenta giorni a decorrere dall’adozione della decisione del Consiglio.

3.

Il Parlamento delibera a maggioranza dei deputati che lo compongono.

Articolo 98

Esecuzione del bilancio

1.

Il Parlamento procede al controllo dell’esecuzione del bilancio in corso. Esso affida tale compito alle commissioni competenti in materia di bilancio e di controllo dei bilanci nonché alle altre commissioni interessate.

2.

Il Parlamento esamina ogni anno, anteriormente alla sua lettura del progetto di bilancio relativo all’esercizio successivo, i problemi inerenti all’esecuzione del bilancio in corso, se del caso sulla base di una proposta di risoluzione presentata dalla commissione in materia.

Articolo 99

Discarico alla Commissione per l’esecuzione del bilancio

Le disposizioni che disciplinano la procedura relativa al discarico alla Commissione per l’esecuzione del bilancio, in conformità delle disposizioni finanziarie del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) («Regolamento finanziario»), sono allegate al presente regolamento (22).

Articolo 100

Altre procedure in materia di discarico

Le disposizioni che disciplinano la procedura relativa al discarico alla Commissione per l’esecuzione del bilancio, in conformità dell’articolo 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si applicano anche alla procedura relativa al discarico da dare:

al presidente del Parlamento europeo per l’esecuzione del bilancio del Parlamento europeo;

ai responsabili dell’esecuzione dei bilanci di altre istituzioni e organi dell’Unione europea, quali il Consiglio, la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni;

alla Commissione per l’esecuzione del bilancio del Fondo europeo di sviluppo;

agli organi responsabili dell’esecuzione del bilancio di organismi giuridicamente indipendenti che svolgono funzioni dell’Unione, nella misura in cui le disposizioni che ne disciplinano l’attività prevedano il discarico da parte del Parlamento europeo.

Articolo 101

Cooperazione interistituzionale

In conformità dell’articolo 324 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il presidente partecipa ai regolari incontri fra i Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione convocati, su iniziativa della Commissione, nel quadro delle procedure di bilancio di cui al titolo II della parte sesta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il presidente prende tutte le misure necessarie per promuovere la concertazione e la riconciliazione delle posizioni delle istituzioni al fine di agevolare l’attuazione delle procedure summenzionate.

Il presidente del Parlamento può delegare questo compito a un vicepresidente con esperienza in materia di bilancio o al presidente della commissione competente per le questioni di bilancio.

CAPITOLO 7

Procedure interne di bilancio

Articolo 102

Stato di previsione del Parlamento

1.

L’Ufficio di presidenza stabilisce il progetto preliminare di stato di previsione sulla base di una relazione del segretario generale.

2.

Il presidente trasmette il progetto preliminare alla commissione competente, che redige il progetto di stato di previsione e ne riferisce al Parlamento.

3.

Il presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti al progetto di stato di previsione.

La commissione competente esprime il suo parere su tali emendamenti.

4.

Il Parlamento stabilisce lo stato di previsione.

5.

Il presidente trasmette lo stato di previsione alla Commissione e al Consiglio.

6.

Le disposizioni che precedono si applicano anche agli stati di previsione per bilanci rettificativi.

Articolo 103

Procedure da applicare per stabilire lo stato di previsione del Parlamento

1.

Per quanto riguarda il bilancio del Parlamento, l’Ufficio di presidenza e la commissione competente per le questioni di bilancio decidono in fasi successive:

a)

l’organigramma;

b)

il progetto preliminare e il progetto di stato di previsione.

2.

Le decisioni sull’organigramma sono prese secondo la procedura seguente:

a)

l’Ufficio di presidenza stabilisce l’organigramma di ciascun esercizio;

b)

viene avviata una procedura di concertazione tra l’Ufficio di presidenza e la commissione competente per le questioni di bilancio qualora il parere di quest’ultima diverga delle decisioni iniziali dell’Ufficio di presidenza;

c)

al termine della procedura, la decisione finale sullo stato di previsione dell’organigramma spetta all’Ufficio di presidenza, conformemente all’articolo 234, paragrafo 3, fatte salve le decisioni prese conformemente all’articolo 314 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3.

Per quanto riguarda lo stato di previsione propriamente detto, la procedura relativa ai preparativi ha inizio non appena l’Ufficio di presidenza si sia pronunciato definitivamente sull’organigramma. Le fasi di tale procedura sono quelle delineate all’articolo 102. Se la commissione competente per le questioni di bilancio e l’Ufficio di presidenza hanno posizioni molto divergenti si avvia una fase di concertazione.

Articolo 104

Competenze in materia di impegno e di liquidazione delle spese, di chiusura dei conti e di concessione del discarico

1.

Il presidente procede o fa procedere all’impegno e alla liquidazione delle spese, nel quadro del regolamento finanziario interno stabilito dall’Ufficio di presidenza, previa consultazione della commissione competente.

2.

Il presidente trasmette alla commissione competente il progetto di rendiconto.

3.

Su relazione della commissione competente, il Parlamento chiude i conti e si pronuncia sul discarico.

CAPITOLO 8

Procedura di approvazione

Articolo 105

Procedura di approvazione

1.

Qualora il Parlamento sia stato invitato a dare la sua approvazione a un atto giuridicamente vincolante, la commissione competente presenta al Parlamento una raccomandazione volta ad approvare o a respingere l’atto proposto.

La raccomandazione contiene visti, ma non considerando. Gli emendamenti in commissione sono ricevibili solo se sono intesi a invertire la raccomandazione proposta dal relatore.

La raccomandazione può essere corredata di una breve motivazione. Tale motivazione è redatta sotto la responsabilità esclusiva del relatore e non è posta in votazione. L’articolo 55, paragrafo 2, si applica mutati mutandis.

2.

Se necessario, la commissione competente può altresì presentare una relazione comprendente una proposta di risoluzione non legislativa, specificando i motivi per cui il Parlamento dovrebbe dare o rifiutare la sua approvazione e, ove opportuno, formulando raccomandazioni per l’attuazione dell’atto proposto.

3.

La commissione competente esamina la richiesta di approvazione senza indebiti ritardi. Se la commissione competente non ha adottato la sua raccomandazione entro sei mesi dal deferimento della richiesta di approvazione, la Conferenza dei presidenti può iscrivere la questione all’ordine del giorno di una tornata successiva affinché sia esaminata, ovvero può decidere, in casi debitamente motivati, di prorogare il termine di sei mesi.

4.

Il Parlamento decide sull’atto proposto con una sola votazione sull’approvazione, indipendentemente dal fatto che la raccomandazione della commissione competente sia di approvare o di respingere l’atto. Qualora non sia raggiunta la maggioranza richiesta, l’atto proposto è da considerarsi respinto.

5.

Qualora sia richiesta l’approvazione del Parlamento, la commissione competente può, in qualsiasi momento, presentare al Parlamento una relazione interlocutoria sulla proposta, con una proposta di risoluzione contenente raccomandazioni per la modifica o l’attuazione dell’atto proposto.

CAPITOLO 9

Altre procedure

Articolo 106

Procedura di parere sulle deroghe all’adozione dell’euro

1.

Quando è invitato a esprimere il suo parere a norma dell’articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Parlamento delibera sulla base di una relazione della sua commissione competente che propone di approvare o respingere l’atto proposto.

2.

Il Parlamento procede a una votazione unica sull’atto proposto, senza che possano essere presentati emendamenti.

Articolo 107

Procedure relative al dialogo fra le parti sociali

1.

I documenti elaborati dalla Commissione a norma dell’articolo 154 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o gli accordi conclusi dalle parti sociali a norma dell’articolo 155, paragrafo 1, di tale trattato, così come le proposte presentate dalla Commissione a norma dell’articolo 155, paragrafo 2, di tale trattato, sono deferiti per esame dal presidente alla commissione competente.

2.

Quando le parti sociali informano la Commissione della loro volontà di avviare il processo di cui all’articolo 155 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la commissione competente può elaborare una relazione sul merito della questione.

3.

Quando le parti sociali raggiungono un accordo e chiedono congiuntamente che a detto accordo sia data attuazione tramite una decisione del Consiglio su proposta della Commissione, in conformità dell’articolo 155, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la commissione competente presenta una proposta di risoluzione che raccomanda l’accoglimento o la reiezione della richiesta.

Articolo 108

Procedure relative all’esame degli accordi volontari previsti

1.

Quando la Commissione informa il Parlamento che intende esaminare la possibilità di ricorrere ad accordi volontari in alternativa alla legislazione, la commissione competente può elaborare una relazione sul merito della questione, a norma dell’articolo 54.

2.

Quando la Commissione annuncia che intende concludere un accordo volontario, la commissione competente può presentare una proposta di risoluzione in cui raccomanda che il Parlamento approvi o respinga la proposta e precisa le condizioni applicabili.

Articolo 109

Codificazione

1.

Qualora una proposta relativa alla codificazione di legislazione dell’Unione sia sottoposta al Parlamento, essa è deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche. Quest’ultima la esamina secondo le modalità stabilite a livello interistituzionale (23) onde certificare che si limiti ad una mera codificazione, senza modifiche sostanziali.

2.

La commissione che era competente per il merito per gli atti oggetto della codificazione può essere invitata, su sua richiesta o su richiesta della commissione competente per le questioni giuridiche, ad esprimere il proprio parere in merito all’opportunità della codificazione.

3.

Gli emendamenti al testo della proposta sono irricevibili.

Tuttavia, su richiesta del relatore, il presidente della commissione competente per le questioni giuridiche può sottoporre all’approvazione di quest’ultima adeguamenti tecnici, a condizione che tali adeguamenti non contengano modifiche sostanziali della proposta e siano necessari per garantire la conformità della proposta alle regole della codificazione.

4.

Se la commissione competente per le questioni giuridiche ritiene che la proposta non contenga modifiche sostanziali della legislazione dell’Unione, la deferisce al Parlamento per approvazione.

Se ritiene che la proposta contenga modifiche sostanziali, la commissione competente per le questioni giuridiche propone al Parlamento di respingere la proposta.

In entrambi i casi, il Parlamento si esprime con un voto unico, senza emendamenti e senza discussione.

Articolo 110

Rifusione

1.

Se al Parlamento è sottoposta una proposta di rifusione della legislazione dell’Unione, la proposta è deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche e alla commissione competente per il merito.

2.

La commissione competente per le questioni giuridiche esamina la proposta secondo le modalità stabilite a livello interistituzionale (24) onde verificare che non contenga modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali.

Nell’ambito di tale esame, gli emendamenti al testo della proposta sono irricevibili. Tuttavia, l’articolo 109, paragrafo 3, secondo comma, si applica per quanto riguarda le disposizioni rimaste invariate nella proposta di rifusione.

3.

Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contiene modifiche sostanziali ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 180 e 181, sono ricevibili in seno alla commissione competente per il merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Gli emendamenti alle parti della proposta rimaste immutate possono tuttavia essere accettati, a titolo eccezionale e caso per caso, dal presidente della commissione competente per il merito qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione inscindibile con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni devono essere indicate per iscritto nella motivazione dell’emendamento.

4.

Se la commissione competente per le questioni giuridiche ritiene che la proposta contenga modifiche sostanziali ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate come tali, essa propone al Parlamento di respingere la proposta e ne informa la commissione competente per il merito.

In questo caso, il presidente invita la Commissione a ritirare la sua proposta. Se la Commissione ritira la sua proposta, il presidente dichiara che la procedura è divenuta priva di oggetto e ne dà comunicazione al Consiglio. Se la Commissione non ritira la sua proposta, il Parlamento la deferisce alla commissione competente per il merito, che la esamina secondo la normale procedura.

CAPITOLO 10

Atti delegati e atti di esecuzione

Articolo 111

Atti delegati

1.

Quando la Commissione trasmette al Parlamento un atto delegato, il presidente lo deferisce alla commissione competente per l’atto legislativo di base che può decidere di designare uno dei suoi membri per l’esame di uno o più atti delegati.

2.

Durante la tornata successiva alla ricezione dell’atto delegato, il presidente comunica al Parlamento la data di ricezione in tutte le lingue ufficiali e il periodo durante il quale possono essere sollevate obiezioni. Detto termine inizia a decorrere dalla data di ricezione.

Tale annuncio è pubblicato nel processo verbale della seduta unitamente alla denominazione della commissione competente.

3.

La commissione competente può, conformemente alle disposizioni dell’atto legislativo di base e, se lo ritiene opportuno, previa consultazione di tutte le commissioni interessate, presentare al Parlamento una proposta di risoluzione motivata volta a sollevare obiezioni all’atto delegato. Qualora la commissione competente non abbia presentato detta proposta di risoluzione entro dieci giorni lavorativi prima dell’inizio della tornata il cui mercoledì precede ed è prossimo alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 5, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare una proposta di risoluzione intesa a iscrivere il punto all’ordine del giorno di tale tornata.

4.

Una proposta di risoluzione presentata a norma del paragrafo 3 indica i motivi delle obiezioni del Parlamento e può contenere una richiesta alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto delle raccomandazioni formulate dal Parlamento.

5.

Il Parlamento approva tale proposta entro il termine specificato nell’atto legislativo di base e a maggioranza dei membri che lo compongono, in conformità dell’articolo 290, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Qualora la commissione competente ritenga opportuno prorogare il termine per sollevare le obiezioni a un atto delegato in conformità delle disposizioni dell’atto legislativo di base, il presidente della commissione competente notifica tale proroga, a nome del Parlamento, al Consiglio e alla Commissione.

6.

Qualora la commissione competente raccomandi che, prima della scadenza del termine previsto nell’atto legislativo di base, il Parlamento dichiari di non sollevare obiezioni all’atto delegato:

essa ne informa il presidente della Conferenza dei presidenti di commissione con lettera motivata e presenta una raccomandazione in tal senso;

se nessuna obiezione è sollevata né durante la riunione successiva della Conferenza dei presidenti di commissione né, in caso di urgenza, con procedura scritta, il presidente della commissione competente lo comunica al presidente del Parlamento, che ne informa l’Aula nel più breve tempo possibile;

se, entro 24 ore dall’annuncio in Aula, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa si oppongono alla raccomandazione, quest’ultima è posta in votazione;

se, entro lo stesso termine, nessuna obiezione è stata sollevata la raccomandazione proposta si considera approvata;

l’adozione di una siffatta raccomandazione rende irricevibile qualsiasi ulteriore proposta di obiezione all’atto delegato.

7.

La commissione competente può, conformemente alle disposizioni dell’atto legislativo di base, adottare l’iniziativa di presentare al Parlamento una proposta di risoluzione che revoca, in tutto o in parte, la delega di poteri o che si oppone alla proroga tacita della delega di poteri prevista da tale atto.

In conformità dell’articolo 290, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la decisione di revoca della delega di poteri richiede i voti favorevoli della maggioranza dei membri che compongono il Parlamento.

8.

Il presidente informa il Consiglio e la Commissione delle posizioni adottate in virtù del presente articolo.

Articolo 112

Atti e misure di esecuzione

1.

Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento un progetto di atto o di misura di esecuzione, il presidente lo deferisce alla commissione competente per l’atto legislativo di base, che può decidere di designare uno dei suoi membri per l’esame di uno o più progetti di atti o di misure di esecuzione.

2.

La commissione competente può presentare al Parlamento una proposta di risoluzione motivata indicando che un progetto di atto o di misura di esecuzione eccede le competenze di esecuzione conferite nell’atto legislativo di base o non è conforme al diritto dell’Unione per altri motivi.

3.

La proposta di risoluzione può comprendere una richiesta alla Commissione di ritirare il progetto di atto o di misura di esecuzione, di modificarlo alla luce delle obiezioni formulate dal Parlamento o di presentare una nuova proposta legislativa. Il presidente informa il Consiglio e la Commissione della posizione adottata.

4.

Se le misure di esecuzione previste dalla Commissione rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo prevista dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio (25), si applicano le seguenti disposizioni supplementari:

a)

il termine per l’esame decorre dal momento in cui il progetto di misura di esecuzione è stato trasmesso al Parlamento in tutte le lingue ufficiali. Se si applica il termine per l’esame ridotto previsto all’articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), della decisione 1999/468/CE e nei casi di urgenza di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, salvo obiezione del presidente della commissione competente, il termine per l’esame comincia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Parlamento, del progetto definitivo di misura di esecuzione nelle versioni linguistiche presentate ai membri del comitato istituito conformemente alla decisione 1999/468/CE. Nei due casi di cui alla frase precedente non si applica l’articolo 167;

b)

se il progetto di misura di esecuzione si basa sull’articolo 5 bis, paragrafi 5 o 6, della decisione 1999/468/CE, in base ai quali i termini entro cui il Parlamento può opporsi sono ridotti, il presidente della commissione competente può presentare una proposta di risoluzione contraria all’adozione del progetto di misura se la commissione competente non ha potuto riunirsi nel termine prescritto;

c)

il Parlamento, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, può approvare una risoluzione in cui si oppone all’adozione del progetto di misura di esecuzione e in cui indica che tale progetto di misura eccede le competenze di esecuzione conferite nell’atto di base o che non è compatibile con il fine o il contenuto dell’atto di base oppure che non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità.

Qualora la commissione competente non abbia presentato detta proposta di risoluzione dieci giorni lavorativi prima dell’inizio della tornata il cui mercoledì precede ed è il più prossimo alla data di scadenza del termine per opporsi all’adozione del progetto di misura di esecuzione, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare una proposta di risoluzione intesa a iscrivere il punto all’ordine del giorno di tale tornata;

d)

se la commissione competente raccomanda con lettera motivata al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione che il Parlamento non dichiari di opporsi alla misura proposta, prima della scadenza del termine ordinario di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e/o all’articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera e), della decisione 1999/468/CE, si applica la procedura di cui all’articolo 111, paragrafo 6, del presente regolamento (26).

Articolo 113

Esame nell’ambito della procedura con le commissioni associate o della procedura con le commissioni congiunte

1.

Se l’atto legislativo di base è stato approvato dal Parlamento nel quadro della procedura di cui all’articolo 57, si applicano le seguenti disposizioni supplementari all’esame degli atti delegati o dei progetti di atti o di misure di esecuzione:

l’atto delegato o il progetto di atto o di misura di esecuzione è trasmesso alla commissione competente per il merito e alla commissione associata;

il presidente della commissione competente per il merito stabilisce un termine entro il quale la commissione associata può formulare proposte sui punti di sua esclusiva competenza o di competenza congiunta tra queste due commissioni;

se l’atto delegato o il progetto di atto o di misura di esecuzione rientra essenzialmente nelle competenze esclusive della commissione associata, le proposte di quest’ultima sono riprese senza votazione dalla commissione competente; ove la commissione competente non rispetti tale regola, il presidente può autorizzare la commissione associata a presentare una proposta di risoluzione al Parlamento.

2.

Se l’atto legislativo di base è stato approvato dal Parlamento nel quadro della procedura di cui all’articolo 58, si applicano le seguenti disposizioni supplementari all’esame degli atti delegati e dei progetti di atti o di misure di esecuzione:

il presidente determina, sin dalla ricezione dell’atto delegato o del progetto di atto o di misura di esecuzione, quali siano la commissione competente o le commissioni competenti congiuntamente alla luce dei criteri stabiliti all’articolo 58 e di eventuali accordi tra i presidenti delle commissioni interessate;

se un atto delegato o un progetto di atto o di misura di esecuzione è stato rinviato per esame secondo la procedura con le commissioni congiunte, ciascuna commissione può chiedere la convocazione di una riunione congiunta per l’esame di una proposta di risoluzione. In mancanza di un accordo tra i presidenti delle commissioni interessate, la riunione congiunta è convocata dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione.

TITOLO III

RELAZIONI ESTERNE

CAPITOLO 1

Accordi internazionali

Articolo 114

Accordi internazionali

1.

Qualora si preveda l’apertura di negoziati sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale, la commissione competente può decidere di elaborare una relazione o di seguire in altro modo questa fase preparatoria. Essa informa la Conferenza dei presidenti di commissione della sua decisione.

2.

La commissione competente si informa quanto prima presso la Commissione circa la base giuridica scelta per la conclusione degli accordi internazionali di cui al paragrafo 1. La commissione competente verifica, a norma dell’articolo 40, la base giuridica scelta.

3.

Il Parlamento, su proposta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, può chiedere al Consiglio di non autorizzare l’apertura dei negoziati fintantoché il Parlamento non si sia pronunciato sulla proposta di mandato a negoziare, sulla base di una relazione della commissione competente.

4.

In ogni fase dei negoziati, e dal termine dei negoziati stessi fino alla conclusione dell’accordo internazionale, il Parlamento, sulla base della relazione della commissione competente, elaborata di sua iniziativa o dopo aver esaminato qualsiasi proposta in materia presentata da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati, può adottare raccomandazioni al Consiglio, alla Commissione o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e chiedere che esse siano prese in considerazione prima della conclusione di tale accordo.

5.

Nei casi in cui il Consiglio chiede l’approvazione o il parere del Parlamento, tale richiesta è trasmessa dal presidente, per esame, alla commissione competente, in conformità dell’articolo 105 o dell’articolo 48, paragrafo 1.

6.

In qualsiasi momento prima della votazione del Parlamento su una richiesta di approvazione o di parere, la commissione competente o almeno un decimo dei deputati che compongono il Parlamento possono proporre che il Parlamento chieda il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità di un accordo internazionale con i trattati.

Prima della votazione del Parlamento sulla proposta, il presidente può chiedere il parere della commissione competente per le questioni giuridiche, che riferisce le sue conclusioni al Parlamento.

Se il Parlamento approva la proposta di chiedere un parere alla Corte di giustizia, la votazione sulla richiesta di approvazione o di parere è rinviata fino a quando la Corte si sarà pronunciata.

7.

Qualora il Consiglio inviti il Parlamento a dare la sua approvazione alla conclusione, al rinnovo o alla modifica di un accordo internazionale, il Parlamento decide con votazione unica in conformità dell’articolo 105.

Qualora il Parlamento rifiuti di dare la sua approvazione, il presidente comunica al Consiglio che l’accordo in questione non può essere concluso, rinnovato o modificato.

Fatto salvo l’articolo 105, paragrafo 3, il Parlamento può decidere, sulla base di una raccomandazione della commissione competente, di rinviare la decisione sulla procedura di approvazione per non più di un anno.

8.

Qualora il Consiglio inviti il Parlamento a esprimere il suo parere sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale, non sono ricevibili emendamenti al testo dell’accordo. Fatto salvo l’articolo 181, paragrafo 1, gli emendamenti al progetto di decisione del Consiglio sono ricevibili.

Qualora il parere espresso dal Parlamento sia negativo, il presidente chiede al Consiglio di non concludere l’accordo in questione.

9.

I presidenti e i relatori della commissione competente ed eventualmente delle commissioni associate verificano che, in conformità dell’articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Consiglio, la Commissione e il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza forniscano al Parlamento informazioni immediate, regolari ed esaurenti, se necessario in forma riservata, in tutte le fasi dei preparativi dei negoziati, della negoziazione e della conclusione di accordi internazionali, ivi incluse le informazioni sui progetti e i testi definitivi approvati delle direttive di negoziato, nonché le informazioni relative all’attuazione di tali accordi.

Articolo 115

Applicazione provvisoria o sospensione dell’applicazione di accordi internazionali ovvero definizione della posizione dell’Unione nell’ambito di un organismo istituito da un accordo internazionale

Qualora la Commissione o il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza informino il Parlamento e il Consiglio della propria intenzione di proporre l’applicazione o la sospensione provvisoria di un accordo internazionale, il Parlamento può invitare il Consiglio, la Commissione o il vicepresidente/alto rappresentante a rilasciare una dichiarazione seguita da una discussione. Il Parlamento può formulare raccomandazioni sulla base di una relazione della commissione competente o a norma dell’articolo 118, le quali possono includere, in particolare, una richiesta rivolta al Consiglio di non applicare provvisoriamente un accordo fino all’approvazione del Parlamento.

Tale procedura si applica quando la Commissione o il vicepresidente/alto rappresentante propongono le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organismo istituito da un accordo internazionale.

CAPITOLO 2

Rappresentanza esterna dell’Unione europea e politica estera e di sicurezza comune

Articolo 116

Rappresentante speciale

1.

Qualora il Consiglio intenda nominare un rappresentante speciale a norma dell’articolo 33 del trattato sull’Unione europea, il presidente, su richiesta della commissione competente, invita il Consiglio a rilasciare una dichiarazione e a rispondere a domande in merito al mandato, agli obiettivi e agli altri aspetti pertinenti relativi ai compiti e al ruolo che dovrà svolgere il rappresentante speciale.

2.

Una volta nominato, e prima di assumere le proprie funzioni, il rappresentante speciale può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente per rilasciare una dichiarazione e rispondere alle domande rivoltegli.

3.

Nei due mesi successivi all’audizione, la commissione competente può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio, alla Commissione o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza aventi diretta attinenza con la nomina.

4.

Il rappresentante speciale è invitato a tenere il Parlamento pienamente e regolarmente informato in merito all’esecuzione concreta del suo mandato.

Articolo 117

Rappresentanza internazionale

1.

Anteriormente alla nomina, il candidato a una posizione di capo di una delegazione esterna dell’Unione può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente per fare una dichiarazione e rispondere a domande.

2.

Entro due mesi dall’audizione di cui al paragrafo 1, la commissione competente può approvare una risoluzione o formulare una raccomandazione direttamente attinente alla nomina.

CAPITOLO 3

Raccomandazioni concernenti l’azione esterna dell’Unione

Articolo 118

Raccomandazioni concernenti le politiche esterne dell’Unione

1.

La commissione competente può elaborare progetti di raccomandazioni destinate al Consiglio, alla Commissione o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, relativamente a materie di cui al Titolo V del trattato sull’Unione europea (azione esterna dell’Unione) o qualora un accordo internazionale che rientra nell’ambito dell’articolo 114 non sia stato deferito al Parlamento o il Parlamento non ne sia stato informato conformemente all’articolo 115.

2.

In caso di urgenza, il presidente può autorizzare una riunione d’urgenza della commissione interessata.

3.

Nel corso della procedura di approvazione di tali progetti di raccomandazioni in sede di commissione, è necessario porre in votazione un testo scritto.

4.

Nei casi di urgenza di cui al paragrafo 2, l’articolo 167 non è applicabile in sede di commissione e sono ricevibili emendamenti orali. I deputati non si possono opporre alla messa in votazione di emendamenti orali in commissione.

5.

I progetti di raccomandazioni formulate dalla commissione sono iscritte all’ordine del giorno della tornata immediatamente successiva alla loro presentazione. In casi urgenti decisi dal presidente, le raccomandazioni possono essere iscritte all’ordine del giorno della tornata in corso.

6.

Le raccomandazioni si considerano approvate a meno che, prima dell’inizio della tornata, almeno quaranta deputati non abbiano espresso per iscritto la loro opposizione. Qualora sia espressa un’opposizione, i progetti di raccomandazioni della commissione sono iscritti all’ordine del giorno della medesima tornata. Tali raccomandazioni sono oggetto di discussione, e gli emendamenti presentati da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati sono posti in votazione.

Articolo 119

Consultazione e informazione del Parlamento nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune

1.

Quando il Parlamento è consultato a norma dell’articolo 36 del trattato sull’Unione europea, la questione è deferita alla commissione competente, la quale può elaborare progetti di raccomandazioni a norma dell’articolo 118 del presente regolamento.

2.

Le commissioni interessate si adoperano affinché il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza trasmetta loro regolarmente e tempestivamente informazioni sull’evoluzione e sull’attuazione della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea, sui costi previsti per ogni decisione adottata in tale ambito che abbia un’incidenza finanziaria nonché su qualsiasi altro aspetto finanziario relativo all’attuazione di azioni rientranti nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune. In via eccezionale, su richiesta del vicepresidente/alto rappresentante, una commissione competente può decidere di riunirsi a porte chiuse.

3.

Due volte l’anno si tiene una discussione sul documento consultivo elaborato dal vicepresidente/alto rappresentante in merito ai principali aspetti e alle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune, comprese la politica di sicurezza e di difesa comune e le implicazioni finanziarie per il bilancio dell’Unione. Si applicano le procedure definite all’articolo 132.

4.

Il vicepresidente/alto rappresentante è invitato a tutte le discussioni in Aula che riguardano la politica estera, di sicurezza o di difesa.

Articolo 120

Violazione dei diritti umani

Per ogni tornata ciascuna commissione competente può presentare, senza necessità di autorizzazione, una proposta di risoluzione relativa a casi di violazione dei diritti umani secondo la procedura di cui all’articolo 118, paragrafi 5 e 6.

TITOLO IV

TRASPARENZA DEI LAVORI

Articolo 121

Trasparenza delle attività del Parlamento

1.

Il Parlamento assicura la massima trasparenza delle sue attività in linea con le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, dell’articolo 15 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Le discussioni in seno al Parlamento sono pubbliche.

3.

Le riunioni delle commissioni del Parlamento sono di norma pubbliche. Le commissioni possono tuttavia decidere, al più tardi in sede di approvazione dell’ordine del giorno della riunione in questione, di dividere l’ordine del giorno di una determinata riunione in punti aperti al pubblico e punti a porte chiuse. Tuttavia, in caso di riunioni a porte chiuse la commissione può decidere di concedere l’accesso del pubblico ai documenti della riunione.

Articolo 122

Diritto di accesso del pubblico ai documenti

1.

Qualsiasi cittadino dell’Unione europea e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento, a norma dell’articolo 15 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tale accesso ai documenti del Parlamento è effettuato secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel regolamento (CE) n. 1049/2001.

Nella misura del possibile, l’accesso ai documenti del Parlamento è parimenti consentito ad altre persone fisiche o giuridiche.

2.

Ai fini dell’accesso ai documenti, l’espressione «documenti del Parlamento» sta ad indicare qualsiasi contenuto informativo ai sensi dell’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001 che sia stato elaborato o ricevuto dai titolari di cariche del Parlamento ai sensi del titolo I, capitolo 2, dagli organi del Parlamento, dalle commissioni o delegazioni interparlamentari o dal segretariato del Parlamento.

In conformità dell’articolo 4 dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, i documenti elaborati da singoli deputati o gruppi politici sono documenti del Parlamento ai fini dell’accesso ai documenti solo se sono presentati a norma del presente regolamento.

L’Ufficio di presidenza stabilisce norme volte ad assicurare che tutti i documenti del Parlamento siano registrati.

3.

Il Parlamento istituisce un sito Internet del registro pubblico dei documenti del Parlamento. I documenti legislativi e alcune altre categorie di documenti sono resi direttamente accessibili, in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001, attraverso il sito Internet del registro pubblico del Parlamento. Riferimenti ad altri documenti del Parlamento sono inseriti, per quanto possibile, nel sito Internet del registro pubblico del Parlamento.

Le categorie di documenti direttamente accessibili mediante il sito Internet del registro pubblico del Parlamento sono indicate in un elenco adottato dall’Ufficio di presidenza e pubblicato sul sito Internet del registro pubblico del Parlamento. Tale elenco non limita il diritto d’accesso ai documenti che non rientrano nelle categorie elencate; tali documenti possono essere resi accessibili su richiesta scritta in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001.

L’Ufficio di presidenza adotta norme per l’accesso ai documenti, in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001, che sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4.

L’Ufficio di presidenza designa gli organi incaricati del trattamento delle domande iniziali [articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001] e dell’adozione delle decisioni relative alle domande di conferma (articolo 8 di detto regolamento) e alle domande di accesso a documenti sensibili (articolo 9 dello stesso).

5.

Uno dei vicepresidenti è responsabile della supervisione del trattamento delle domande di accesso ai documenti.

6.

L’Ufficio di presidenza adotta la relazione annuale di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

7.

La commissione competente del Parlamento verifica periodicamente la trasparenza delle attività del Parlamento e presenta in Aula una relazione contenente le sue conclusioni e raccomandazioni.

Inoltre, la commissione competente può esaminare e valutare le relazioni adottate dalle altre istituzioni e agenzie a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

8.

La Conferenza dei presidenti nomina i rappresentanti del Parlamento al comitato interistituzionale istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Articolo 123

Accesso al Parlamento

1.

I titoli di accesso per i deputati, i loro assistenti e soggetti terzi sono rilasciati sulla base delle norme stabilite dall’Ufficio di presidenza. Tali norme disciplinano altresì l’uso e il ritiro dei titoli di accesso.

2.

I titoli di accesso non sono rilasciati a persone appartenenti alla cerchia di un deputato che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza.

3.

Le entità elencate nel registro per la trasparenza e i loro rappresentanti cui è stato rilasciato un titolo di accesso di lunga durata al Parlamento europeo devono rispettare:

il codice di condotta per i soggetti registrati allegato all’accordo;

le procedure e altri obblighi definiti dall’accordo; nonché

le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Fatta salva l’applicabilità delle norme generali che disciplinano il ritiro o la disattivazione temporanea dei titoli di accesso di lunga durata, e salvo che ragioni importanti vi si oppongano, il segretario generale, previa autorizzazione dei questori, ritira o disattiva un titolo di accesso di lunga durata quando il suo titolare è stato cancellato dal registro per la trasparenza per violazione del codice di condotta per i soggetti registrati, si è reso colpevole di una grave violazione degli obblighi di cui al presente paragrafo o ha rifiutato di accettare un invito formale a partecipare a un’audizione o a una riunione di commissione o di collaborare con una commissione d’inchiesta, senza fornire una giustificazione sufficiente.

4.

I questori possono definire in che misura il codice di condotta di cui al paragrafo 3 sia applicabile alle persone che, pur possedendo un titolo di accesso di lunga durata, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo.

5.

L’Ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale, adotta le misure necessarie per dare attuazione al registro per la trasparenza, in conformità delle disposizioni dell’accordo sull’istituzione di detto registro.

TITOLO V

RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI

CAPITOLO 1

Nomine

Articolo 124

Elezione del presidente della Commissione

1.

Dopo che il Consiglio europeo ha proposto un candidato a presidente della Commissione, il presidente invita il candidato a fare una dichiarazione e a presentare i suoi orientamenti politici al Parlamento. La dichiarazione è seguita da una discussione.

Il Consiglio europeo è invitato a partecipare al dibattito.

2.

In conformità dell’articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull’Unione europea, il Parlamento elegge il presidente della Commissione a maggioranza dei membri che lo compongono.

La votazione si svolge a scrutinio segreto.

3.

Qualora il candidato sia eletto, il presidente ne informa il Consiglio, invitando quest’ultimo e il neoeletto presidente della Commissione a proporre di comune accordo i candidati ai vari posti di commissario.

4.

Se il candidato non ottiene la maggioranza richiesta, il presidente invita il Consiglio europeo a proporre, entro un mese, un nuovo candidato all’elezione, secondo la stessa procedura.

Articolo 125

Elezione della Commissione

1.

Il presidente invita il presidente eletto della Commissione a informare il Parlamento circa la distribuzione dei portafogli in seno al proposto collegio dei commissari, in linea con gli orientamenti politici del presidente eletto.

2.

Il presidente, una volta consultato il presidente eletto della Commissione, invita i candidati proposti dal presidente eletto della Commissione e dal Consiglio per i vari posti di commissario a comparire dinanzi alle varie commissioni o ai vari organi parlamentari secondo le loro prevedibili competenze.

3.

Le audizioni sono effettuate dalle commissioni. Un’audizione può eccezionalmente assumere una forma diversa quando un commissario designato ha responsabilità di carattere principalmente orizzontale, a condizione che l’audizione includa le commissioni competenti.

Le audizioni sono pubbliche.

4.

La commissione o le commissioni competenti invitano il commissario designato a formulare una dichiarazione e a rispondere a domande. Le audizioni sono organizzate in modo da consentire ai commissari designati di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili. Le disposizioni concernenti l’organizzazione delle audizioni sono stabilite in un allegato del regolamento (27).

5.

Il presidente eletto è invitato a presentare il collegio dei commissari e il suo programma in occasione di una seduta del Parlamento. Alla seduta sono invitati il presidente del Consiglio europeo e il presidente del Consiglio. La dichiarazione è seguita da una discussione.

6.

A conclusione della discussione, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare una proposta di risoluzione. Si applica l’articolo 132, paragrafi da 3 a 8.

7.

Dopo aver votato sulla proposta di risoluzione, il Parlamento elegge o respinge la Commissione a maggioranza dei voti espressi, per appello nominale. Il Parlamento può aggiornare la votazione alla seduta successiva.

8.

Il presidente informa il Consiglio dell’elezione o della reiezione della Commissione.

9.

In caso di sostanziale cambiamento di portafoglio in seno alla Commissione o di un cambiamento della sua composizione, durante il mandato, il commissario o i commissari interessati o qualsiasi altro commissario designato sono invitati a partecipare a un’audizione organizzata in conformità dei paragrafi 3 e 4.

10.

Qualora il portafoglio o gli interessi finanziari di un commissario subiscano un cambiamento durante il suo mandato, la situazione è sottoposta al controllo del Parlamento in conformità dell’allegato VII.

Laddove sia individuato un conflitto di interessi durante il mandato di un commissario e qualora il presidente della Commissione non attui le raccomandazioni del Parlamento volte a risolvere il conflitto d’interessi, il Parlamento può chiedere al presidente della Commissione di ritirare la fiducia a tale commissario, a norma del punto 5 dell’accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, nonché di adottare provvedimenti, se del caso, per privare il commissario in questione del diritto a pensione o altri vantaggi sostitutivi in conformità dell’articolo 245, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 126

Programmazione pluriennale

Alla nomina di una nuova Commissione, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, in conformità del paragrafo 5 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio», procedono a uno scambio di opinioni e raggiungono un accordo su conclusioni comuni in materia di programmazione pluriennale.

A tal fine, prima di negoziare con il Consiglio e la Commissione in merito alle conclusioni comuni in materia di programmazione pluriennale, il presidente effettua uno scambio di opinioni con la Conferenza dei presidenti sugli obiettivi e le priorità strategiche principali della nuova legislatura. Tale scambio di opinioni tiene conto, tra l’altro, delle priorità presentate dal presidente eletto della Commissione nonché delle risposte fornite dai commissari designati durante le audizioni previste dall’articolo 125.

Prima di procedere alla firma delle conclusioni comuni, il presidente chiede l’approvazione della Conferenza dei presidenti.

Articolo 127

Mozione di censura nei confronti della Commissione

1.

Un decimo dei deputati che compongono il Parlamento può presentare al presidente una mozione di censura nei confronti della Commissione. Nel caso in cui una mozione di censura sia stata votata nei due mesi precedenti, ogni nuova mozione presentata da meno di un quinto dei deputati che compongono il Parlamento è irricevibile.

2.

La mozione deve recare la menzione «Mozione di censura» ed essere motivata. Essa è trasmessa alla Commissione.

3.

Il presidente comunica immediatamente ai deputati la presentazione della mozione.

4.

La discussione sulla censura ha luogo solo quando siano trascorse almeno ventiquattr’ore dalla comunicazione della mozione di censura ai deputati.

5.

La votazione sulla mozione ha luogo per appello nominale, quando siano trascorse almeno quarantott’ore dall’inizio della discussione.

6.

Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, la discussione e la votazione hanno luogo al più tardi nel corso della tornata successiva alla presentazione della mozione.

7.

In conformità dell’articolo 234 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la mozione è approvata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. L’esito della votazione è notificato ai Presidenti del Consiglio e della Commissione.

Articolo 128

Nomina di giudici e avvocati generali alla Corte di giustizia dell’Unione europea

Su proposta della sua commissione competente, il Parlamento nomina un candidato al comitato di sette persone incaricato di esaminare l’idoneità dei candidati a ricoprire la funzione di giudice o avvocato generale alla Corte di giustizia e al Tribunale. La commissione competente sceglie il candidato che intende proporre mediante una votazione a maggioranza semplice. A tal fine, i coordinatori di tale commissione definiscono una rosa di candidati.

Articolo 129

Nomina dei membri della Corte dei conti

1.

Le personalità designate come membri della Corte dei conti sono invitate a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai suoi membri. La commissione vota separatamente, a scrutinio segreto, su ciascuna candidatura.

2.

La commissione competente presenta al Parlamento una raccomandazione quanto all’approvazione della candidatura proposta.

3.

La votazione in Aula ha luogo entro due mesi dalla ricezione delle candidature a meno che il Parlamento, su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa, non decida altrimenti. Il Parlamento vota separatamente, a scrutinio segreto, su ciascuna candidatura.

4.

Qualora il Parlamento abbia espresso parere negativo su una singola candidatura, il presidente invita il Consiglio a ritirare la proposta e a presentare al Parlamento una nuova proposta.

Articolo 130

Nomina dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea

1.

Il candidato proposto alla presidenza, alla vicepresidenza o alla carica di membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea è invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione parlamentare competente e a rispondere alle domande rivolte dai suoi membri.

2.

La commissione competente presenta al Parlamento una raccomandazione quanto all’approvazione o alla reiezione della candidatura proposta.

3.

La votazione ha luogo entro due mesi dalla ricezione della proposta, a meno che il Parlamento non decida altrimenti su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa. Il Parlamento vota separatamente, a scrutinio segreto, su ciascuna candidatura.

4.

Se il Parlamento esprime parere negativo su una candidatura, il presidente chiede il ritiro della proposta e la presentazione al Parlamento di una nuova proposta.

Articolo 131

Nomine relative agli organismi di governance economica

1.

Il presente articolo si applica alle nomine per le seguenti cariche:

presidente e vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea;

presidente, vicepresidente e membri a tempo pieno del comitato di risoluzione unico del meccanismo di risoluzione unico;

presidenti e direttori esecutivi dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali); nonché

direttore generale e vice direttore generale del Fondo europeo per gli investimenti strategici.

2.

Ciascun candidato è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai suoi membri.

3.

La commissione competente presenta al Parlamento una raccomandazione relativa a ciascuna proposta di nomina.

4.

La votazione ha luogo entro due mesi dalla ricezione della proposta di nomina, a meno che il Parlamento non decida altrimenti su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa. Il Parlamento vota separatamente, a scrutinio segreto, su ciascuna candidatura.

5.

Qualora il Parlamento abbia adottato una decisione sfavorevole su una proposta di nomina, il presidente chiede che la proposta sia ritirata e che al Parlamento ne venga presentata una nuova.

CAPITOLO 2

Dichiarazioni

Articolo 132

Dichiarazioni della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo

1.

I membri della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo possono in qualsiasi momento chiedere la parola al presidente del Parlamento per rilasciare una dichiarazione. Il presidente del Consiglio europeo rende una dichiarazione al termine di ogni riunione dello stesso. Il presidente del Parlamento decide quando tale dichiarazione possa essere fatta e se possa essere seguita da una discussione approfondita o da un periodo di trenta minuti in cui i deputati possono porre domande brevi e precise.

2.

Quando è iscritta all’ordine del giorno una dichiarazione seguita da discussione, il Parlamento decide se concludere o meno la discussione con una risoluzione. Non può procedere in tal senso se una relazione sullo stesso argomento è prevista nel corso della stessa tornata o di quella successiva, a meno che il presidente non disponga diversamente per motivi eccezionali. Se il Parlamento decide di concludere la discussione con una risoluzione, una commissione, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare una proposta di risoluzione.

3.

Le proposte di risoluzione sono poste in votazione nel primo turno di votazioni possibile. Il presidente decide in merito alle deroghe. Sono ammesse dichiarazioni di voto.

4.

Una proposta di risoluzione comune sostituisce le proposte precedenti sottoscritte dai suoi firmatari, ma non quelle presentate da altre commissioni, gruppi politici o deputati.

5.

Se una proposta di risoluzione comune è presentata da gruppi politici che rappresentano una chiara maggioranza, il presidente può porla in votazione per prima.

6.

Dopo l’approvazione di una proposta di risoluzione non è posta in votazione nessun’altra proposta di risoluzione, a meno che, in casi eccezionali, il presidente non decida diversamente.

7.

L’autore o gli autori di una proposta di risoluzione presentata a norma del paragrafo 2 o dell’articolo 144, paragrafo 2, hanno il diritto di ritirarla prima della relativa votazione finale.

8.

Una proposta di risoluzione ritirata può essere immediatamente fatta propria e ripresentata da un gruppo politico, da una commissione parlamentare o da un numero di deputati pari a quello necessario per presentarla. Il paragrafo 7 e il presente paragrafo si applicano altresì alle proposte di risoluzione presentate a norma degli articoli 111 e 112.

Articolo 133

Dichiarazioni che illustrano le decisioni della Commissione

Il presidente del Parlamento invita il presidente della Commissione, il commissario responsabile per le relazioni con il Parlamento o, previo accordo, un altro commissario a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento dopo ognuna delle riunioni della Commissione, illustrandone le decisioni principali, salvo che, per ragioni di orario o per la relativa rilevanza politica della materia, la Conferenza dei presidenti decida che non è necessario. La dichiarazione è seguita da una discussione della durata minima di 30 minuti nel corso della quale i deputati possono porre domande brevi e precise.

Articolo 134

Dichiarazioni della Corte dei conti

1.

Il presidente della Corte dei conti, nell’ambito della procedura di discarico o delle attività del Parlamento concernenti il settore del controllo di bilancio, può essere invitato a rilasciare una dichiarazione in Aula per presentare le osservazioni contenute nella relazione annuale, nelle relazioni speciali o nei pareri della Corte, nonché per illustrare il programma di lavoro della Corte.

2.

Il Parlamento può decidere di discutere separatamente, con la partecipazione della Commissione e del Consiglio, eventuali questioni sollevate in tali dichiarazioni, in particolare allorché sono segnalate irregolarità nella gestione finanziaria.

Articolo 135

Dichiarazioni della Banca centrale europea

1.

Il presidente della Banca centrale europea è invitato a presentare al Parlamento la relazione annuale della Banca centrale europea sull’attività del Sistema europeo di banche centrali e sulla politica monetaria dell’anno precedente e dell’anno in corso.

2.

Il Parlamento tiene un dibattito generale sulla relazione presentatagli.

3.

Il presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare a riunioni della commissione competente almeno quattro volte l’anno per fare una dichiarazione e rispondere a domande.

4.

Su loro richiesta o su richiesta del Parlamento, il presidente, il vicepresidente o altri membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea sono invitati a partecipare ad altre riunioni.

5.

È redatto un resoconto integrale delle riunioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

CAPITOLO 3

Interrogazioni parlamentari

Articolo 136

Interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione

1.

Una commissione, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono rivolgere interrogazioni al Consiglio, alla Commissione o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza corredate di una richiesta di iscrizione all’ordine del giorno del Parlamento.

Le interrogazioni sono presentate per iscritto al presidente. Il presidente le sottopone senza indugio alla Conferenza dei presidenti.

La Conferenza dei presidenti decide se iscrivere o meno le interrogazioni nel progetto di ordine del giorno in conformità dell’articolo 157. Le interrogazioni non iscritte nel progetto di ordine del giorno del Parlamento entro tre mesi dalla presentazione decadono.

2.

Un’interrogazione deve essere trasmessa al destinatario almeno una settimana prima della seduta all’ordine del giorno della quale sarà iscritta, se si tratta di un’interrogazione alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e almeno tre settimane prima di questa data, se si tratta di un’interrogazione al Consiglio.

3.

Per le interrogazioni riguardanti la politica di sicurezza e di difesa comune, i termini di cui al paragrafo 2 non si applicano e la risposta deve essere fornita entro un termine ragionevole affinché il Parlamento sia tenuto debitamente informato.

4.

Un deputato precedentemente designato dagli autori dell’interrogazione illustra l’interrogazione in Aula. Se tale deputato non è presente, l’interrogazione decade. Il destinatario è tenuto a rispondere.

5.

L’articolo 132, paragrafi da 2 a 8, concernente la presentazione e la votazione di proposte di risoluzione, si applica mutati mutandis.

Articolo 137

Tempo delle interrogazioni

1.

Il tempo riservato alle interrogazioni alla Commissione può svolgersi in ciascuna tornata per una durata massima di novanta minuti su una o più specifiche tematiche orizzontali decise dalla Conferenza dei presidenti un mese prima della tornata.

2.

I Commissari invitati a partecipare dalla Conferenza dei presidenti sono responsabili di un portafoglio attinente alla specifica o alle specifiche tematiche orizzontali su cui vertono le interrogazioni loro rivolte. Il numero di Commissari invitati è limitato a due per tornata. Tuttavia, è possibile invitarne un terzo a seconda della specifica o delle specifiche tematiche orizzontali prescelte per il tempo delle interrogazioni.

3.

Conformemente alle direttive definite dalla Conferenza dei presidenti possono essere previsti tempi specifici riservati alle interrogazioni destinate al Consiglio, al presidente della Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al presidente dell’Eurogruppo.

4.

Il tempo riservato alle interrogazioni non è preventivamente ripartito in modo specifico. Il presidente assicura, per quanto possibile, che ai deputati di tendenze politiche diverse e di Stati membri diversi sia data l’opportunità di rivolgere interrogazioni a turno.

5.

Il deputato dispone di un minuto per formulare l’interrogazione e il commissario di due minuti per rispondere. Il deputato può rivolgere un’interrogazione supplementare della durata massima di 30 secondi che abbia attinenza diretta con l’interrogazione principale. Il commissario dispone di due minuti per la risposta supplementare.

Le interrogazioni e le interrogazioni supplementari devono avere attinenza diretta con la specifica tematica orizzontale decisa a norma del paragrafo 1. Il presidente può decidere in merito alla loro ricevibilità.

Articolo 138

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

1.

Ciascun deputato, gruppo politico o commissione può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in base ai criteri stabiliti in un allegato al regolamento (28). Il contenuto delle interrogazioni è di esclusiva responsabilità dell’autore.

2.

Le interrogazioni sono presentate in formato elettronico al presidente. Il presidente dirime le questioni concernenti la ricevibilità di un’interrogazione. La decisione del presidente si fonda non solo sulle disposizioni dell’allegato di cui al paragrafo 1, ma sulle disposizioni del presente regolamento, in generale. La decisione motivata del presidente è comunicata all’interrogante.

3.

Ciascun deputato, gruppo politico o commissione può presentare al massimo venti interrogazioni su un periodo continuativo di tre mesi. Come regola generale, il destinatario deve rispondere all’interrogazione entro sei settimane dal momento in cui l’interrogazione gli è stata trasmessa. Tuttavia ogni mese ciascun deputato, gruppo politico o commissione può designare una delle proprie interrogazioni come «prioritaria»; in tal caso il destinatario deve rispondere entro tre settimane dal momento in cui l’interrogazione gli è stata trasmessa.

4.

Un’interrogazione può essere sostenuta da deputati diversi dall’autore. Tali interrogazioni sono sottratte solo dal numero massimo di interrogazioni di cui, a norma del paragrafo 3, dispone l’autore e non da quello del sostenitore.

5.

Qualora a un’interrogazione non sia data risposta da parte del destinatario entro il termine di cui al paragrafo 3, la commissione competente può decidere di iscriverla all’ordine del giorno della sua riunione successiva.

6.

Le interrogazioni e le relative risposte, compresi gli eventuali allegati, sono pubblicate sul sito Internet del Parlamento.

Articolo 139

Interpellanze principali con richiesta di risposta scritta

1.

Un’interpellanza principale consiste in un’interrogazione con richiesta di risposta scritta rivolta da un gruppo politico al Consiglio, alla Commissione o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

2.

Le interpellanze principali sono di interesse generale e sono presentate per iscritto al presidente. Esse non superano le 500 parole. A condizione che le interpellanze principali siano conformi alle disposizioni del regolamento in generale, il presidente le trasmette immediatamente al destinatario affinché vi risponda per iscritto.

3.

Ogni anno possono essere presentate al massimo 30 interpellanze principali. La Conferenza dei presidenti garantisce un’equa distribuzione delle interpellanze tra i gruppi politici e assicura che nessun gruppo politico presenti più di un’interpellanza al mese.

4.

Se il destinatario non risponde all’interpellanza principale entro sei settimane dal momento in cui essa gli è stata trasmessa, l’interpellanza è iscritta, su richiesta dell’autore, nel progetto definitivo di ordine del giorno del Parlamento secondo la procedura di cui all’articolo 157 e in conformità del paragrafo 6.

5.

Al ricevimento della risposta scritta, se un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media ne fanno richiesta, l’interpellanza principale è iscritta nel progetto definitivo di ordine del giorno del Parlamento secondo la procedura di cui all’articolo 157 e in conformità del paragrafo 6.

6.

In ogni tornata possono essere oggetto di discussione al massimo tre interpellanze principali. Se viene richiesta una discussione per più di tre interpellanze principali nella stessa tornata, la Conferenza dei presidenti le iscrive nel progetto definitivo di ordine del giorno nell’ordine in cui sono pervenute le richieste di discussione.

7.

Un deputato precedentemente designato dall’autore o da coloro i quali hanno richiesto la discussione in conformità del paragrafo 5 illustra l’interpellanza principale in Aula. Se tale deputato non è presente, l’interpellanza principale decade. Il destinatario è tenuto a rispondere.

L’articolo 132, paragrafi da 2 a 8, concernente la presentazione e la votazione di proposte di risoluzione, si applica mutatis mutandis.

8.

Le interpellanze e le relative risposte sono pubblicate sul sito Internet del Parlamento.

Articolo 140

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta alla Banca centrale europea

1.

Ciascun deputato può rivolgere alla Banca centrale europea un massimo di sei interrogazioni con richiesta di risposta scritta al mese, conformemente ai criteri stabiliti in un allegato del regolamento (29). Il contenuto delle interrogazioni è di esclusiva responsabilità dell’autore.

2.

Le interrogazioni sono presentate per iscritto al presidente della commissione competente. Al ricevimento di tali interrogazioni, il presidente della commissione competente le notifica alla Banca centrale europea. Il presidente della commissione competente dirime le questioni concernenti la ricevibilità di un’interrogazione. La decisione del presidente è comunicata all’interrogante.

3.

Le interrogazioni e le relative risposte sono pubblicate sul sito Internet del Parlamento.

4.

Qualora un’interrogazione con richiesta di risposta scritta non abbia ricevuto risposta entro sei settimane, essa può essere iscritta, su richiesta dell’interrogante, all’ordine del giorno della riunione successiva della commissione competente con il presidente della Banca centrale europea.

Articolo 141

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta concernenti il meccanismo di vigilanza unico e il meccanismo di risoluzione unico

1.

L’articolo 140, paragrafi 1, 2 e 3, si applica, mutati mutandis, alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta concernenti il meccanismo di vigilanza unico e il meccanismo di risoluzione unico. Il numero di tali interrogazioni è sottratto dal numero massimo di sei interrogazioni al mese previsto all’articolo 140, paragrafo 1.

2.

Qualora un’interrogazione con richiesta di risposta scritta non abbia ricevuto risposta entro cinque settimane, essa può essere iscritta, su richiesta dell’interrogante, all’ordine del giorno della riunione successiva della commissione competente con il presidente del comitato del destinatario.

CAPITOLO 4

Relazioni di altre istituzioni e di altri organismi

Articolo 142

Relazioni annuali e altre relazioni di altre istituzioni o di altri organismi

1.

Le relazioni annuali e le altre relazioni di altre istituzioni o di altri organismi per le quali i trattati prevedono la consultazione del Parlamento o per le quali altre disposizioni giuridiche prevedono il parere del Parlamento ai fini dello sviluppo dell’Unione europea sono trattate nell’ambito di una relazione presentata in Aula.

2.

Le relazioni annuali e le altre relazioni di altre istituzioni o di altri organismi che non rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 1 sono deferite alla commissione competente, che le esamina e che può presentare una breve proposta di risoluzione al Parlamento o proporre di elaborare una relazione conformemente all’articolo 54, qualora ritenga che il Parlamento debba prendere una posizione su una questione importante trattata in tali relazioni.

CAPITOLO 5

Risoluzioni e raccomandazioni

Articolo 143

Proposte di risoluzione

1.

Ogni deputato può presentare una proposta di risoluzione su un argomento rientrante nell’ambito delle attività dell’Unione europea.

Tale proposta consiste al massimo di 200 parole.

2.

La proposta di risoluzione non può:

contenere decisioni su questioni per le quali il presente regolamento, in particolare l’articolo 47, stabilisce altre procedure e competenze specifiche; oppure

trattare questioni che sono oggetto di lavori in corso al Parlamento.

3.

Ogni deputato può presentare al massimo una proposta di questo tipo al mese.

4.

La proposta di risoluzione è presentata al presidente, che verifica se soddisfa i criteri applicabili. Se il presidente reputa la proposta ricevibile, ne dà comunicazione in Aula e la trasmette per esame alla commissione competente.

5.

La commissione competente decide sulla procedura, che può comprendere il trattamento congiunto della proposta di risoluzione con altre proposte di risoluzione o relazioni, la formulazione di un parere, anche sotto forma di lettera, o l’elaborazione di una relazione a norma dell’articolo 54. La commissione competente può anche decidere di non dare seguito alla proposta di risoluzione.

6.

Gli autori della proposta di risoluzione sono informati delle decisioni del presidente, della commissione e della Conferenza dei presidenti.

7.

La relazione di cui al paragrafo 5 deve contenere il testo della proposta di risoluzione.

8.

I pareri sotto forma di lettera di cui al paragrafo 5 destinati ad altre istituzioni dell’Unione europea sono ad esse trasmessi a cura del presidente.

9.

Una proposta di risoluzione presentata a norma del paragrafo 1 può essere ritirata dal suo autore o dai suoi autori o dal primo firmatario della proposta prima che la commissione competente abbia deciso, sulla base del paragrafo 5, di elaborare una relazione in merito.

Una volta che la proposta di risoluzione sia stata fatta propria in tal modo dalla commissione competente, solo quest’ultima ha facoltà di ritirarla. La commissione competente può esercitare tale facoltà di ritiro sino all’apertura della votazione finale in Aula.

Articolo 144

Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto

1.

Una commissione, una delegazione interparlamentare, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono chiedere per iscritto al presidente che sia tenuta una discussione su un caso urgente di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.

2.

La Conferenza dei presidenti stabilisce, sulla base delle richieste di cui al paragrafo 1 e secondo le modalità previste dall’allegato IV, un elenco degli argomenti da iscrivere nel progetto definitivo di ordine del giorno per le successive discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Il numero complessivo degli argomenti iscritti all’ordine del giorno non può essere superiore a tre, incluse le sottocategorie.

Conformemente all’articolo 158, il Parlamento può decidere di sopprimere un argomento previsto per le discussioni e di sostituirlo con un argomento non previsto. Le proposte di risoluzione sugli argomenti scelti possono essere presentate da una commissione, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa al più tardi la sera dell’approvazione dell’ordine del giorno. Il presidente fissa il termine esatto per la presentazione delle proposte di risoluzione in questione.

3.

Il tempo di parola complessivo dei gruppi politici e dei deputati non iscritti viene ripartito in conformità dell’articolo 171, paragrafi 4 e 5, nei limiti del tempo complessivo di non oltre sessanta minuti per tornata previsto per le discussioni.

Il tempo restante dopo aver tenuto conto dell’illustrazione delle proposte di risoluzione e del tempo concordato per gli eventuali interventi della Commissione e del Consiglio è ripartito tra i gruppi politici e i deputati non iscritti.

4.

Al termine della discussione ha luogo immediatamente la votazione. Non si applicano nella fattispecie le disposizioni dell’articolo 194 concernente le dichiarazioni di voto.

Le votazioni effettuate in applicazione del presente articolo possono essere organizzate congiuntamente nell’ambito delle responsabilità del presidente e della Conferenza dei presidenti.

5.

Qualora su un medesimo argomento siano state presentate due o più proposte di risoluzione, si applica la procedura di cui all’articolo 132, paragrafi 4 e 5.

6.

Il presidente e i presidenti dei gruppi politici possono decidere di porre in votazione una proposta di risoluzione senza discussione. Tale decisione richiede l’accordo unanime dei presidenti dei gruppi politici.

Le disposizioni degli articoli 197 e 198 non si applicano alle proposte di risoluzione iscritte all’ordine del giorno delle discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.

Le proposte di risoluzione sono presentate in vista di una discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto solo dopo l’approvazione dell’elenco degli argomenti. Le proposte di risoluzione che non possono essere esaminate nell’arco di tempo previsto per queste discussioni decadono. Decadono anche le proposte di risoluzione per le quali sia stata constatata, in seguito a una richiesta presentata ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 3, la mancanza del numero legale. Gli autori hanno il diritto di ripresentare queste proposte di risoluzione in vista di un loro deferimento in commissione (articolo 143) o dell’iscrizione nelle discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto della tornata successiva.

Un argomento non può essere iscritto all’ordine del giorno per essere discusso nelle discussioni su casi di violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto se è già iscritto all’ordine del giorno della stessa tornata.

Il regolamento non contiene alcuna disposizione che consenta di esaminare congiuntamente una proposta di risoluzione presentata in conformità del paragrafo 2, secondo comma, e una relazione presentata da una commissione sullo stesso argomento.

Qualora sia richiesta la constatazione del numero legale ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 3, tale richiesta è valida solo per la proposta di risoluzione che deve essere posta in votazione e non per le successive.

CAPITOLO 6

Consultazione di altre istituzioni e di altri organismi

Articolo 145

Consultazione del Comitato economico e sociale europeo

1.

Qualora il trattato sul funzionamento dell’Unione europea preveda la consultazione del Comitato economico e sociale europeo, il presidente avvia la procedura di consultazione e ne informa il Parlamento.

2.

Una commissione può chiedere che il Comitato economico e sociale europeo sia consultato su questioni di carattere generale o su temi specifici.

Nella sua richiesta, la commissione indica il termine entro il quale il Comitato economico e sociale europeo deve esprimere il proprio parere.

Le richieste di consultazione del Comitato economico e sociale europeo sono annunciate in Aula nel corso della tornata successiva e sono considerate approvate a meno che, entro 24 ore dall’annuncio, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa non chiedano che siano poste in votazione.

3.

I pareri trasmessi dal Comitato economico e sociale europeo sono deferiti alla commissione competente.

Articolo 146

Consultazione del Comitato delle regioni

1.

Qualora il trattato sul funzionamento dell’Unione europea preveda la consultazione del Comitato delle regioni, il presidente avvia la procedura di consultazione e ne informa il Parlamento.

2.

Una commissione può chiedere che il Comitato delle regioni sia consultato su questioni di carattere generale o su punti specifici.

Nella sua richiesta, la commissione indica il termine entro il quale il Comitato delle regioni deve esprimere il proprio parere.

Le richieste di consultazione del Comitato delle regioni sono annunciate in Aula nel corso della tornata successiva e sono considerate approvate a meno che, entro 24 ore dall’annuncio, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa non chiedano che siano poste in votazione.

3.

I pareri trasmessi dal Comitato delle regioni sono deferiti alla commissione competente.

Articolo 147

Richieste alle Agenzie europee

1.

Ove il Parlamento abbia il diritto di presentare una richiesta ad un’Agenzia europea, ogni deputato può presentare per iscritto una tale richiesta al presidente del Parlamento. Tali richieste riguardano temi che rientrino nella missione dell’Agenzia interessata e sono corredate di informazioni generali che definiscano la questione e l’interesse dell’Unione.

2.

Il presidente, previa consultazione della commissione competente, trasmette la richiesta all’Agenzia o adotta ogni altra misura appropriata. Il deputato richiedente è immediatamente informato. Ogni richiesta trasmessa dal presidente ad un’Agenzia prevede un termine per la risposta.

3.

Qualora l’Agenzia ritenga di non essere in grado di rispondere alla richiesta formulata, o ne chieda una modifica, essa è tenuta ad informarne immediatamente il presidente che adotta ogni misura appropriata, previa consultazione della commissione competente, ove necessario.

CAPITOLO 7

Accordi interistituzionali

Articolo 148

Accordi interistituzionali

1.

Il Parlamento può concludere accordi con altre istituzioni nel contesto dell’applicazione dei trattati o ai fini di un miglioramento o chiarimento delle procedure.

Tali accordi possono assumere la forma di dichiarazioni comuni, scambio di lettere, codici di condotta o altri idonei strumenti. Sono firmati dal presidente previo esame da parte della commissione competente per gli affari costituzionali e previa approvazione del Parlamento.

2.

Prima della firma di tali accordi, qualora essi comportino la modifica di diritti od obblighi regolamentari esistenti, istituiscano nuovi diritti od obblighi regolamentari per i deputati o gli organi del Parlamento, o comportino in altro modo una modifica o un’interpretazione del regolamento, la questione è deferita all’esame della commissione competente per il merito, ai sensi dell’articolo 236, paragrafi da 2 a 6.

CAPITOLO 8

Deferimento alla corte di giustizia dell’Unione europea

Articolo 149

Procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea

1.

Il Parlamento, entro i termini specificati dai trattati e dallo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea per i ricorsi da parte delle istituzioni dell’Unione europea o da parte di persone fisiche o giuridiche, esamina la legislazione dell’Unione e la sua attuazione per assicurarsi che i trattati, in particolare per quanto concerne i diritti del Parlamento, siano stati pienamente rispettati.

2.

La commissione competente per le questioni giuridiche riferisce al Parlamento, se necessario oralmente, allorché presuma una violazione del diritto dell’Unione. Se del caso, la commissione competente per le questioni giuridiche può ascoltare le osservazioni della commissione competente per il merito.

3.

Il presidente presenta un ricorso a nome del Parlamento, conformemente alla raccomandazione della commissione competente per le questioni giuridiche.

All’inizio della tornata successiva il presidente può sottoporre al Parlamento la decisione in merito al mantenimento del ricorso. Qualora il Parlamento decida a maggioranza dei voti espressi contro il ricorso, il presidente lo ritira.

Qualora il presidente presenti il ricorso contrariamente alla raccomandazione della commissione competente per le questioni giuridiche, egli sottopone al Parlamento, all’inizio della tornata successiva, la decisione in merito al mantenimento del ricorso.

4.

Il presidente presenta osservazioni o interviene a nome del Parlamento nei procedimenti giurisdizionali, previa consultazione della commissione competente per le questioni giuridiche.

Quando intenda discostarsi dalla raccomandazione della commissione competente per le questioni giuridiche, il presidente ne informa la commissione e deferisce la questione alla Conferenza dei presidenti, precisando i propri motivi.

Se la Conferenza dei presidenti ritiene che il Parlamento non debba, eccezionalmente, presentare osservazioni o intervenire dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea qualora sia in causa la validità di un atto del Parlamento, la questione è sottoposta senza indugio al Parlamento.

Nessuna disposizione del regolamento impedisce alla commissione competente per le questioni giuridiche di decidere opportune disposizioni procedurali per la tempestiva trasmissione della propria raccomandazione in casi urgenti.

Qualora si tratti di esercitare i diritti del Parlamento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea e l’atto in questione non rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 149 del presente regolamento, la procedura prevista da tale articolo si applica per analogia.

5.

In casi urgenti il presidente, ove possibile dopo aver consultato il presidente e il relatore della commissione competente per le questioni giuridiche, può agire a titolo conservativo per rispettare i termini previsti. In tali casi si applica al più presto la procedura di cui ai paragrafi 3 o 4, a seconda dei casi.

6.

La commissione competente per le questioni giuridiche elabora i principi che utilizzerà per l’applicazione del presente articolo.

TITOLO VI

RELAZIONI CON I PARLAMENTI NAZIONALI

Articolo 150

Scambio di informazioni, contatti e agevolazioni reciproche

1.

Il Parlamento europeo tiene regolarmente informati i parlamenti nazionali degli Stati membri in merito alle sue attività.

2.

L’organizzazione e la promozione dell’effettiva e costante cooperazione interparlamentare all’interno dell’Unione, a norma dell’articolo 9 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, sono negoziate in base ad un mandato conferito dalla Conferenza dei presidenti, previa consultazione della Conferenza dei presidenti di commissione.

Il Parlamento approva gli accordi in materia conformemente alla procedura di cui all’articolo 148.

3.

Una commissione può avviare direttamente un dialogo con i parlamenti nazionali a livello di commissione entro i limiti degli stanziamenti di bilancio accantonati a tal fine. Ciò può comprendere opportune forme di cooperazione pre-legislativa e post-legislativa.

4.

Ogni documento concernente una procedura legislativa a livello dell’Unione che sia trasmesso ufficialmente da un parlamento nazionale al Parlamento europeo è inoltrato alla commissione competente per la materia trattata in tale documento.

5.

La Conferenza dei presidenti può dare mandato al presidente di negoziare agevolazioni a favore dei parlamenti nazionali degli Stati membri, su base reciproca, e di proporre qualsiasi altra misura volta a facilitare i contatti con tali parlamenti nazionali.

Articolo 151

Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell’Unione (COSAC)

1.

Su proposta del presidente, la Conferenza dei presidenti nomina i membri della delegazione del Parlamento alla COSAC e può conferire loro un mandato. La delegazione è guidata da un vicepresidente del Parlamento europeo competente per le relazioni con i parlamenti nazionali e dal presidente della commissione competente per gli affari costituzionali.

2.

Gli altri membri della delegazione sono scelti in base ai temi discussi nella riunione della COSAC e comprendono, per quanto possibile, rappresentanti delle commissioni competenti per tali temi.

3.

Nella scelta dei membri della delegazione, si tiene debitamente conto dell’equilibrio politico globale all’interno del Parlamento.

4.

Dopo ogni riunione della COSAC, la delegazione presenta una relazione alla Conferenza dei presidenti.

Articolo 152

Conferenze di parlamenti

La Conferenza dei presidenti nomina i membri della delegazione del Parlamento a qualsiasi conferenza o analogo organo ai quali partecipino rappresentanti di parlamenti e le conferisce un mandato conforme alle pertinenti risoluzioni del Parlamento. La delegazione elegge il proprio presidente e, se del caso, uno o più vicepresidenti.

TITOLO VII

SESSIONI

CAPITOLO 1

Sessioni del Parlamento

Articolo 153

Legislature, sessioni, tornate, sedute

1.

La legislatura corrisponde alla durata del mandato dei deputati prevista nell’Atto del 20 settembre 1976.

2.

La sessione ha una durata annuale, conformemente all’Atto suddetto e ai trattati.

3.

La tornata è la riunione del Parlamento che ha luogo di regola ogni mese; essa si ripartisce in singoli giorni di seduta.

Le sedute che il Parlamento tiene nel corso di una stessa giornata sono considerate come un’unica seduta.

Articolo 154

Convocazione del Parlamento

1.

In conformità dell’articolo 229, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Parlamento si riunisce di pieno diritto il secondo martedì di marzo di ogni anno e decide in modo sovrano circa la durata delle interruzioni della sessione.

2.

Inoltre il Parlamento si riunisce di pieno diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’Atto del 20 settembre 1976.

3.

La Conferenza dei presidenti può modificare la durata delle interruzioni fissate in conformità del paragrafo 1 con decisione motivata presa almeno quindici giorni prima della data precedentemente stabilita dal Parlamento per la ripresa della sessione. Tale data per la ripresa della sessione non può essere posticipata di più di quindici giorni.

4.

Sentita la Conferenza dei presidenti, il presidente convoca, in via eccezionale, il Parlamento su richiesta della maggioranza dei deputati che lo compongono o su richiesta della Commissione o del Consiglio.

È inoltre facoltà del presidente, con l’accordo della Conferenza dei presidenti, convocare il Parlamento in via eccezionale in caso di urgenza.

Articolo 155

Luogo di riunione

1.

Il Parlamento tiene le sedute plenarie e le riunioni di commissione conformemente alle disposizioni dei trattati.

Le proposte di tornate aggiuntive a Bruxelles e qualsiasi eventuale emendamento alle stesse richiedono soltanto la maggioranza dei voti espressi.

2.

Ogni commissione può decidere di chiedere che una o più delle proprie riunioni si tengano altrove. La richiesta motivata è trasmessa al presidente del Parlamento che la sottopone all’approvazione dell’Ufficio di presidenza.

In caso di urgenza, il presidente può decidere da solo. Se sono sfavorevoli, le decisioni dell’Ufficio di presidenza o del presidente devono illustrare le motivazioni del diniego.

Articolo 156

Partecipazione dei deputati alle sedute

1.

Per ogni seduta è esposto un elenco di presenza che deve essere firmato dai deputati.

2.

I nominativi dei deputati la cui presenza è attestata dall’elenco sono indicati sul processo verbale di ogni seduta come «presenti». I nominativi dei deputati la cui assenza è giustificata dal presidente sono indicati come «giustificati» sul processo verbale di ogni seduta.

CAPITOLO 2

Ordine dei lavori del Parlamento

Articolo 157

Progetto di ordine del giorno

1.

Prima di ogni tornata il progetto di ordine del giorno è fissato dalla Conferenza dei presidenti in base alle raccomandazioni della Conferenza dei presidenti di commissione.

La Commissione e il Consiglio possono assistere, su invito del presidente, alle deliberazioni della Conferenza dei presidenti sul progetto di ordine del giorno.

2.

Il progetto di ordine del giorno può indicare il momento della votazione per taluni punti di cui è previsto l’esame.

3.

Il progetto definitivo di ordine del giorno è messo a disposizione dei deputati almeno tre ore prima dell’inizio della tornata.

Articolo 158

Approvazione e modifica dell’ordine del giorno

1.

All’inizio di ciascuna tornata il Parlamento approva il suo ordine del giorno. Una commissione, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare proposte di modifica al progetto definitivo di ordine del giorno. Le proposte devono pervenire al presidente almeno un’ora prima dell’apertura della tornata. Il presidente può dare la parola all’autore di ciascuna proposta e a un oratore contro. Il tempo di parola non può superare un minuto.

2.

Una volta approvato, l’ordine del giorno non può essere modificato, salvo applicazione degli articoli 163, 197, 198, 199, 200 o 201 o su proposta del presidente.

Qualora una mozione di procedura volta a modificare l’ordine del giorno sia respinta, essa non può essere ripresentata durante la stessa tornata.

La stesura o la modifica del titolo di una risoluzione presentata a conclusione di una discussione a norma degli articoli 132, 136 o 144 del regolamento non costituisce una modifica dell’ordine del giorno, a condizione che il titolo rimanga nell’ambito dell’argomento oggetto di discussione.

3.

Prima di togliere la seduta, il presidente comunica al Parlamento la data, l’ora e l’ordine del giorno della seduta successiva.

Articolo 159

Procedura in Aula senza emendamenti e senza discussione

1.

Qualora una relazione sia approvata in commissione con un numero di voti contrari inferiore a un decimo dei deputati che compongono la commissione, essa è iscritta al progetto di ordine del giorno del Parlamento per una votazione senza emendamenti.

Il punto forma quindi oggetto di una votazione unica a meno che, prima della fissazione del progetto definitivo di ordine del giorno, un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media non abbiano richiesto per iscritto che esso possa essere modificato, nel qual caso il presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti.

2.

I punti iscritti al progetto definitivo di ordine del giorno per la votazione senza emendamenti sono altresì posti in votazione senza discussione, a meno che il Parlamento, all’atto dell’approvazione dell’ordine del giorno all’inizio della tornata, non decida altrimenti su proposta della Conferenza dei presidenti, o su richiesta di un gruppo politico o di un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa.

3.

All’atto della fissazione del progetto definitivo di ordine del giorno di una tornata, la Conferenza dei presidenti può proporre che altri punti posti in votazione senza emendamenti siano posti in votazione senza discussione. All’atto dell’approvazione dell’ordine del giorno, il Parlamento non può accettare proposte di questo tipo se un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa vi si sono opposti per iscritto almeno un’ora prima dell’inizio della tornata.

4.

Quando un punto è posto in votazione senza discussione, il relatore o il presidente della commissione competente possono fare una dichiarazione di durata non superiore ai due minuti subito prima della votazione.

Articolo 160

Breve presentazione

Su richiesta del relatore o su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento può altresì decidere che un punto che non richiede discussione approfondita sia trattato mediante una breve presentazione del relatore in Aula. In tal caso, la Commissione ha la possibilità di replicare, cui può far seguito una discussione della durata massima di dieci minuti nel corso della quale il presidente può dare la parola per un minuto ciascuno ai deputati che chiedano di intervenire.

Articolo 161

Discussione straordinaria

1.

Un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono chiedere l’iscrizione all’ordine del giorno del Parlamento di una discussione straordinaria su una questione di notevole rilevanza connessa alla politica dell’Unione europea. Di norma in ogni tornata si tiene una sola discussione straordinaria.

2.

La richiesta è presentata per iscritto al presidente almeno tre ore prima dell’inizio della tornata nel corso della quale la discussione straordinaria dovrà svolgersi. La votazione sulla richiesta ha luogo all’inizio della tornata, al momento dell’approvazione del progetto definitivo di ordine del giorno.

3.

Per tener conto di circostanze che si verificano dopo l’approvazione dell’ordine del giorno di una tornata, il presidente, previa consultazione dei presidenti dei gruppi politici, può proporre una discussione straordinaria. Tale proposta di discussione straordinaria è votata all’inizio di una seduta o nel corso di un tempo di votazione programmato ed è notificata ai deputati almeno un’ora prima del voto.

4.

Il presidente stabilisce l’ora in cui ha luogo la discussione. La durata complessiva della discussione non supera i 60 minuti. Il tempo di parola è ripartito fra i gruppi politici e i deputati non iscritti a norma dell’articolo 171, paragrafi 4 e 5.

5.

La discussione si conclude senza l’approvazione di una risoluzione.

Articolo 162

Discussione richiesta da un gruppo politico su tematiche di attualità

1.

Il progetto di ordine del giorno di ogni tornata prevede uno o due periodi di durata non inferiore a sessanta minuti ciascuno per le discussioni su tematiche di attualità di notevole rilevanza per la politica dell’Unione europea.

2.

Ciascun gruppo politico ha il diritto di proporre una tematica di attualità di sua scelta per almeno una discussione di questo tipo all’anno. La Conferenza dei presidenti garantisce, su un periodo continuativo di un anno, un’equa distribuzione dell’esercizio di detto diritto tra i gruppi politici.

3.

I gruppi politici trasmettono per iscritto al presidente la tematica di attualità di loro scelta prima che la Conferenza dei presidenti fissi il progetto definitivo di ordine del giorno. L’articolo 39, paragrafo 1, concernente i diritti, le libertà e i principi riconosciuti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e i valori sanciti all’articolo 2 del medesimo trattato deve essere pienamente rispettato.

4.

La Conferenza dei presidenti stabilisce l’ora in cui ha luogo la discussione. Essa può decidere a maggioranza dei quattro quinti dei deputati che compongono il Parlamento di respingere una tematica proposta da un gruppo.

5.

La discussione è introdotta da un rappresentante del gruppo politico che ha proposto la tematica di attualità. Il tempo di parola successivo a tale presentazione è ripartito a norma dell’articolo 171, paragrafi 4 e 5.

6.

La discussione si conclude senza l’approvazione di una risoluzione.

Articolo 163

Urgenza

1.

L’urgenza di una discussione su una proposta presentata al Parlamento ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, può essere richiesta al Parlamento dal presidente, da una commissione parlamentare, da un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa, dalla Commissione o dal Consiglio. La richiesta va presentata per iscritto e deve essere motivata.

2.

Il presidente, non appena gli sia stata presentata una richiesta di discussione con procedura d’urgenza, ne informa l’Aula; la votazione sulla richiesta ha luogo all’inizio della seduta successiva a quella in cui essa è stata comunicata al Parlamento, sempre che la proposta oggetto della richiesta sia stata distribuita ai deputati nelle lingue ufficiali. Qualora vi siano più richieste di discussione con procedura d’urgenza sullo stesso argomento, l’approvazione o la reiezione dell’urgenza riguardano tutte le risoluzioni relative a tale argomento.

3.

Prima della votazione possono essere ascoltati soltanto, per un massimo di tre minuti ciascuno, l’autore della richiesta, un oratore contro e il presidente o il relatore della commissione competente.

4.

I punti per i quali sia stata decisa l’urgenza hanno la precedenza sugli altri punti dell’ordine del giorno; il presidente fissa il momento della loro discussione e votazione.

5.

La procedura d’urgenza può aver luogo senza relazione o, in via eccezionale, su semplice relazione orale della commissione competente.

Qualora sia utilizzata una procedura d’urgenza e abbiano luogo negoziati interistituzionali, non si applicano gli articoli 70 e 71. L’articolo 74 si applica mutati mutandis.

Articolo 164

Discussione congiunta

La decisione di tenere una discussione congiunta su questioni della stessa natura o collegate fra loro può essere presa in qualsiasi momento.

Articolo 165

Termini

Salvo i casi di urgenza previsti agli articoli 144 e 163, un testo può essere posto in discussione e in votazione solamente se è stato messo a disposizione dei deputati da almeno 24 ore.

CAPITOLO 3

Disposizioni generali per lo svolgimento delle sedute

Articolo 166

Accesso all’aula

1.

Nessuna persona estranea può accedere all’aula, eccezion fatta per i deputati, i membri della Commissione e del Consiglio, il segretario generale del Parlamento, i membri del personale chiamati a prestarvi servizio e le persone invitate dal presidente.

2.

Sono ammesse nelle tribune soltanto le persone munite di una tessera regolarmente rilasciata a questo scopo dal presidente o dal segretario generale del Parlamento.

3.

Il pubblico ammesso nelle tribune deve stare seduto e in silenzio. Chiunque manifesti approvazione o disapprovazione è immediatamente espulso dai commessi.

Articolo 167

Lingue

1.

Tutti i documenti del Parlamento sono redatti nelle lingue ufficiali.

2.

Tutti i deputati hanno il diritto di esprimersi in Parlamento nella lingua ufficiale di loro scelta. Gli interventi in una delle lingue ufficiali sono interpretati simultaneamente in ognuna delle altre lingue ufficiali e in qualsiasi altra lingua ritenuta necessaria dall’Ufficio di presidenza.

3.

Durante le riunioni di commissione e di delegazione è assicurata l’interpretazione da e verso le lingue ufficiali utilizzate e richieste dai membri e dai membri sostituti della commissione o della delegazione in questione.

4.

Durante le riunioni di commissione o di delegazione al di fuori dei luoghi abituali di lavoro è assicurata l’interpretazione da e verso le lingue dei membri che hanno confermato la propria presenza alla riunione. È possibile derogare in via eccezionale a detto regime. L’Ufficio di presidenza adotta le disposizioni necessarie.

5.

Dopo la proclamazione del risultato di una votazione, il presidente decide sulle eventuali richieste riguardanti presunte discrepanze tra le varie versioni linguistiche.

Articolo 168

Norma transitoria

1.

Durante un periodo transitorio, che si conclude al termine della nona legislatura (30), sono consentite deroghe alle disposizioni dell’articolo 167 se, benché siano state prese tutte le misure necessarie, non è possibile disporre di un numero sufficiente di interpreti e di traduttori in una lingua ufficiale.

2.

Su proposta del segretario generale, e tenendo in debito conto le disposizioni di cui al paragrafo 3, l’Ufficio di presidenza determina se le condizioni definite al paragrafo 1 sono rispettate per ciascuna delle lingue ufficiali in questione e riesamina la propria decisione ogni sei mesi sulla base di una relazione del segretario generale sui progressi compiuti. L’Ufficio di presidenza adotta le necessarie norme di attuazione.

3.

Sono applicabili le deroghe temporanee decise del Consiglio in conformità dei trattati in merito alla redazione degli atti giuridici.

4.

Il Parlamento, su raccomandazione motivata dell’Ufficio di presidenza, può decidere in ogni momento l’abrogazione anticipata del presente articolo o la sua eventuale proroga alla scadenza di cui al paragrafo 1.

Articolo 169

Distribuzione dei documenti

I documenti sulla base dei quali il Parlamento discute e si pronuncia sono messi a disposizione dei deputati.

Ferma restando l’applicazione del primo comma, i deputati e i gruppi politici hanno accesso diretto al sistema informatico interno del Parlamento per la consultazione di qualsiasi documento preparatorio non riservato (progetti di relazione, progetti di raccomandazione, progetti di parere, documenti di lavoro, emendamenti presentati in commissione).

Articolo 170

Trattamento elettronico dei documenti

I documenti del Parlamento possono essere preparati, firmati e distribuiti in formato elettronico. L’Ufficio di presidenza decide in merito alle specifiche tecniche e alla presentazione del formato elettronico.

Articolo 171

Ripartizione del tempo di parola ed elenco degli oratori (31)

1.

La Conferenza dei presidenti può proporre al Parlamento di ripartire il tempo di parola in vista dello svolgimento di una discussione. Il Parlamento decide in merito senza discussione.

2.

I deputati non possono intervenire se non sono invitati dal presidente. L’oratore parla dal suo posto e si rivolge al presidente. Se un oratore si allontana dall’argomento della discussione, il presidente lo richiama a tale argomento.

3.

Il presidente stabilisce, per la prima parte di una determinata discussione, un elenco degli oratori che include uno o più turni di intervento per ciascun gruppo politico che desideri prendere la parola, secondo un ordine basato sulle dimensioni relative dei gruppi stessi.

4.

Il tempo di parola per questa parte della discussione è ripartito sulla base dei seguenti criteri:

a)

una prima frazione del tempo di parola è ripartita in parti uguali fra tutti i gruppi;

b)

una seconda frazione è ripartita tra i gruppi proporzionalmente al numero totale dei loro membri;

c)

ai deputati non iscritti è attribuito globalmente un tempo di parola calcolato secondo le frazioni accordate a ciascun gruppo in conformità delle precedenti lettere a) e b);

d)

la ripartizione del tempo di parola in Aula tiene conto del fatto che i deputati disabili possano necessitare di un tempo maggiore.

5.

Qualora per più punti all’ordine del giorno si stabilisca un’unica ripartizione del tempo di parola, i gruppi comunicano al presidente quale frazione del tempo loro assegnato sarà utilizzata per ogni singolo punto. Il presidente vigila affinché tali tempi di parola siano rispettati.

6.

Il resto del tempo riservato alla discussione non è preventivamente ripartito in modo specifico. Per contro, il presidente può invitare i deputati a intervenire, come regola generale, per non più di un minuto assicurando, per quanto possibile, che intervengano alternativamente oratori di tendenze politiche diverse e di diversi Stati membri.

7.

Su richiesta, il presidente può dare precedenza d’intervento al presidente o al relatore della commissione competente e ai presidenti dei gruppi politici che prendono la parola a nome dei loro gruppi ovvero ai loro sostituti.

8.

Il presidente può concedere la parola ai deputati che indichino, mostrando un cartellino blu, che desiderano rivolgere ad un altro deputato, durante il suo intervento, una domanda di durata non superiore a mezzo minuto correlata all’intervento del deputato. Il presidente procede in tal senso a condizione che l’oratore sia d’accordo e sempreché il presidente stesso ritenga che ciò non perturbi l’andamento della discussione né dia luogo, attraverso domande consecutive rivolte mediante cartellini blu, a un grave squilibrio per quanto riguarda le affinità dei gruppi politici cui appartengono i deputati che prendono la parola nella discussione.

9.

La durata del tempo di parola è limitata a un minuto per gli interventi sul processo verbale dei lavori, sulle mozioni procedurali e sulle modifiche al progetto definitivo di ordine del giorno o all’ordine del giorno.

10.

Nella discussione su una relazione, alla Commissione e al Consiglio viene di norma data la parola immediatamente dopo l’intervento del relatore che illustra la relazione. Alla Commissione, al Consiglio e al relatore può essere data nuovamente la parola, in particolare per replicare alle dichiarazioni dei deputati.

11.

I deputati che non hanno preso la parola nella discussione possono, al massimo una volta in ogni tornata, presentare una dichiarazione scritta che non superi le 200 parole e che sarà allegata al resoconto integrale della discussione.

12.

Tenuto in debito conto l’articolo 230 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il presidente cerca di concordare con la Commissione, il Consiglio e il presidente del Consiglio europeo l’assegnazione alle due istituzioni di un tempo di parola adeguato.

Articolo 172

Interventi di un minuto

Per non più di trenta minuti durante la prima seduta di ciascuna tornata, il presidente dà la parola ai deputati che desiderano effettuare interventi di un minuto al massimo per richiamare l’attenzione del Parlamento su una questione avente rilevanza politica. Il presidente può decidere di accordare successivamente, durante la stessa tornata, un analogo tempo di parola.

Articolo 173

Fatto personale

1.

Ogni deputato che chieda di parlare per fatto personale è ascoltato alla fine della discussione sul punto dell’ordine del giorno in corso, o al momento dell’approvazione del processo verbale della seduta cui si riferisce la richiesta di intervento.

L’oratore non può intervenire sull’argomento della discussione, ma deve limitarsi a respingere affermazioni fatte nel corso della discussione con riferimento alla sua persona o a opinioni che gli sono state attribuite oppure a rettificare proprie dichiarazioni precedenti.

2.

Salvo decisione contraria del Parlamento, non può essere concesso un tempo superiore ai tre minuti per dichiarazioni per fatto personale.

Articolo 174

Prevenzione di comportamenti ostruzionistici (32)

Il presidente ha il potere di porre fine a un eccessivo ricorso a prassi quali richiami al regolamento, mozioni di procedura e dichiarazioni di voto, nonché richieste di votazioni distinte, per parti separate o per appello nominale, nei casi in cui ritenga che vi sia il chiaro intento di pregiudicare in modo grave e duraturo lo svolgimento dei lavori dell’Aula o i diritti degli altri deputati.

CAPITOLO 4

Misure in caso di mancato rispetto delle norme di comportamento applicabili ai deputati

Articolo 175

Misure immediate

1.

Il presidente richiama all’ordine il deputato che violi le norme di comportamento di cui all’articolo 10, paragrafi 3 o 4.

2.

In caso di recidiva, il presidente lo richiama nuovamente all’ordine con iscrizione nel processo verbale.

3.

Qualora la violazione delle norme continui o in caso di nuova recidiva, il presidente può togliere la parola al deputato ed espellerlo dall’Aula per il resto della seduta. In caso di gravità eccezionale il presidente può espellere il deputato dall’Aula per il resto della seduta immediatamente e senza un secondo richiamo all’ordine. Il segretario generale vigila immediatamente sull’esecuzione di un siffatto provvedimento, con l’assistenza degli uscieri e, se necessario, del personale di sicurezza del Parlamento.

4.

In caso di tumulti e azioni di disturbo che pregiudichino il proseguimento dei lavori, il presidente, al fine di ristabilire l’ordine, sospende la seduta per un dato tempo o la toglie. Se riescono vani i suoi richiami, abbandona il seggio e la seduta è sospesa. Essa riprende previa convocazione da parte del presidente.

5.

Il presidente può decidere di interrompere la trasmissione in diretta della seduta in caso di violazione dell’articolo 10, paragrafi 3 o 4, da parte di un deputato.

6.

Il presidente può ordinare di eliminare dalla registrazione audiovisiva delle discussioni le parti di un intervento di un deputato che violano l’articolo 10, paragrafi 3 o 4.

L’ordine ha effetto immediato. Esso deve tuttavia essere confermato dall’Ufficio di presidenza, che si pronuncia entro quattro settimane dalla data in cui l’ordine è stato dato, oppure, se non si riunisce nel corso di tale periodo, nella sua successiva riunione.

7.

I poteri definiti ai paragrafi da 1 a 6 sono attribuiti, mutati mutandis, al presidente di seduta di organi, commissioni e delegazioni quali definiti dal presente regolamento.

8.

Se del caso, in funzione della gravità della violazione delle norme di comportamento dei deputati, il presidente di una tornata, di un organo, di una commissione o di una delegazione può presentare al presidente una richiesta di attuazione dell’articolo 176, al massimo entro la tornata successiva o la riunione seguente dell’organo, della commissione o della delegazione interessati.

Articolo 176

Sanzioni

1.

In gravi casi di violazione dell’articolo 10, paragrafi da 2 a 9, il presidente adotta una decisione motivata che irroga la sanzione adeguata nei confronti del deputato interessato in conformità del presente articolo.

In relazione all’articolo 10, paragrafi 3 o 4, il presidente può adottare una decisione motivata a norma del presente articolo a prescindere dal fatto che una misura immediata ai sensi dell’articolo 175 sia stata precedentemente imposta o meno nei confronti del deputato interessato.

In relazione all’articolo 10, paragrafo 6, il presidente può adottare una decisione motivata a norma del presente articolo unicamente una volta stabilito che è stata commessa una molestia, conformemente alla procedura amministrativa interna applicabile in materia di molestie e relativa prevenzione.

Il presidente può irrogare una sanzione nei confronti di un deputato nei casi in cui l’applicazione del presente articolo è prevista dal regolamento del Parlamento o da una decisione adottata dall’Ufficio di presidenza a norma dell’articolo 25.

2.

Il deputato interessato è invitato dal presidente a presentare osservazioni per iscritto prima che la decisione sia adottata. In alternativa, il presidente può decidere di organizzare un’audizione orale, qualora ciò sia più opportuno.

La decisione che irroga la sanzione è notificata al deputato interessato tramite lettera raccomandata o, in caso di urgenza, tramite gli uscieri.

Qualsiasi sanzione irrogata a un deputato, dopo essere stata notificata a quest’ultimo, è annunciata dal presidente in Aula e comunicata ai presidenti degli organi, delle commissioni e delle delegazioni cui partecipa il deputato. Ne sono informati anche i presidenti degli organi, delle commissioni e delle delegazioni di cui è membro il deputato.

Una volta divenuta definitiva, la sanzione è pubblicata in modo visibile sul sito Internet del Parlamento per il resto della legislatura.

3.

La valutazione dei comportamenti osservati deve tener conto del loro carattere puntuale, ricorrente o permanente nonché del loro grado di gravità. Si deve inoltre tenere conto, se del caso, dell’eventuale danno arrecato alla dignità e alla reputazione del Parlamento.

4.

La sanzione può consistere in una o più di una delle misure seguenti:

a)

ammonizione;

b)

perdita del diritto all’indennità di soggiorno per un periodo da due a trenta giorni;

c)

fatto salvo l’esercizio del diritto di voto in plenaria e con riserva in tal caso del rigoroso rispetto delle norme di comportamento, sospensione temporanea, per un periodo da due a trenta giorni di riunione del Parlamento o di uno qualsiasi dei suoi organi, commissioni o delegazioni, dalla partecipazione a tutte o a una parte delle attività del Parlamento;

d)

divieto per il deputato di rappresentare il Parlamento in una delegazione interparlamentare, una conferenza interparlamentare o qualsiasi sede interistituzionale per un periodo fino a un anno;

e)

in caso di violazione degli obblighi di riservatezza, limitazione dei diritti di accesso alle informazioni riservate o classificate per un periodo fino a un anno.

5.

Le misure di cui al paragrafo 4, lettere da b) a e), possono essere raddoppiate in caso di recidiva o se il deputato rifiuta di conformarsi a una misura adottata in virtù dell’articolo 175, paragrafo 3.

6.

Il presidente può inoltre presentare alla Conferenza dei presidenti una proposta volta a sospendere o revocare uno o più dei mandati del deputato in seno al Parlamento, conformemente alla procedura di cui all’articolo 21.

Articolo 177

Modalità di ricorso interno

Il deputato interessato può presentare all’Ufficio di presidenza, entro il termine di due settimane a decorrere dalla notifica della sanzione adottata dal presidente a norma dell’articolo 176, paragrafi da 1 a 5, un ricorso interno che sospende l’applicazione della sanzione. L’Ufficio di presidenza può, entro quattro settimane dalla presentazione del ricorso o, se non si riunisce nel corso di tale periodo, nella sua successiva riunione, annullare, confermare o modificare la portata della sanzione adottata fatti salvi i diritti di ricorso esterni a disposizione dell’interessato. In assenza di decisione dell’Ufficio di presidenza entro il termine impartito, la sanzione è considerata nulla e non avvenuta.

CAPITOLO 5

Numero legale, emendamenti e votazioni

Articolo 178

Numero legale

1.

Il Parlamento è sempre in numero per deliberare, per discutere il suo ordine del giorno e per approvare il processo verbale.

2.

Il numero legale è raggiunto quando si trovi riunito nell’Aula un terzo dei deputati che compongono il Parlamento.

3.

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei deputati votanti, a meno che il presidente, su richiesta di almeno quaranta deputati effettuata prima dell’inizio delle votazioni, non constati che il numero legale non è presente. Se il numero legale non è raggiunto, il presidente annuncia la mancanza del numero legale e la votazione è iscritta all’ordine del giorno della seduta successiva.

Il sistema di votazione elettronico può essere usato per controllare la soglia di quaranta deputati, ma non per verificare il numero legale. La chiusura delle porte dell’Aula non ha luogo.

4.

I deputati che richiedono la verifica del numero legale devono essere presenti in Aula quando la richiesta viene presentata e sono inclusi nel numero dei presenti, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, anche se poi lasciano l’Aula.

5.

Qualora siano presenti meno di quaranta deputati, il presidente può constatare che il numero legale non è presente.

Articolo 179

Soglie (33)

1.

Ai fini del presente regolamento e salvo ove diversamente specificato, si intende per:

a)

«soglia bassa»: un ventesimo dei deputati che compongono il Parlamento o un gruppo politico;

b)

«soglia media»: un decimo dei deputati che compongono il Parlamento, comprendente uno o più gruppi politici o singoli deputati oppure una combinazione di entrambi;

c)

«soglia alta»: un quinto dei deputati che compongono il Parlamento, comprendente uno o più gruppi politici o singoli deputati oppure una combinazione di entrambi.

2.

Ove, per determinare se una soglia applicabile è stata raggiunta, si renda necessaria la firma di un deputato, questa può essere apposta a mano o essere in formato elettronico, mediante ricorso al sistema di firma elettronica del Parlamento. Un deputato può ritirare la propria firma entro i termini applicabili, ma non può in seguito rinnovarla.

3.

Ove sia necessario il sostegno di un gruppo politico per raggiungere una soglia, il gruppo si pronuncia tramite il proprio presidente o una persona da questo debitamente designata a tal fine.

4.

Il sostegno di un gruppo politico è calcolato come segue per l’applicazione delle soglie media e alta:

se nel corso di una seduta o riunione è invocato un articolo che preveda tale soglia: tutti i deputati appartenenti al gruppo in questione e fisicamente presenti;

negli altri casi: tutti i deputati appartenenti al gruppo in questione.

Articolo 180

Presentazione ed enunciazione degli emendamenti (34)

1.

La commissione competente per il merito, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare emendamenti affinché siano esaminati in Aula. I nomi di tutti i cofirmatari sono pubblicati.

Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto e firmati dai loro autori.

Gli emendamenti a proposte di atti giuridicamente vincolanti possono essere corredati di una breve motivazione. Tale motivazione è redatta sotto la responsabilità dell’autore e non è posta in votazione.

2.

Con riserva delle limitazioni stabilite all’articolo 181, un emendamento può tendere a modificare qualsiasi parte di un testo e può avere lo scopo di sopprimere, aggiungere o sostituire parole o cifre.

Per«testo»si intende, nel presente articolo e nell’articolo 181, l’insieme di una proposta di risoluzione, di un progetto di risoluzione legislativa, di una proposta di decisione ovvero di una proposta di atto giuridicamente vincolante.

3.

Il presidente fissa un termine per la presentazione degli emendamenti.

4.

Un emendamento può essere enunciato, durante la discussione, dal suo autore o da qualsiasi altro deputato designato come sostituto dall’autore dell’emendamento.

5.

Un emendamento ritirato dal suo autore decade, a meno che un altro deputato non lo faccia proprio immediatamente.

6.

Se il Parlamento non decide altrimenti, gli emendamenti possono essere posti in votazione solo quando siano resi disponibili in tutte le lingue ufficiali. Tale decisione non può essere presa quando vi sia opposizione da parte di almeno quaranta deputati. Il Parlamento evita di prendere decisioni suscettibili di tradursi in uno svantaggio inaccettabile per i deputati che utilizzano una determinata lingua.

Qualora siano presenti meno di cento deputati, il Parlamento non può decidere altrimenti quando vi sia obiezione di almeno un decimo dei deputati presenti.

Su proposta del presidente, un emendamento orale o qualsiasi altra modifica apportata oralmente sono trattati come un emendamento non reso disponibile in tutte le lingue ufficiali. Se il presidente li giudica ricevibili in base all’articolo 181, paragrafo 2, e salvo obiezioni sollevate a norma dell’articolo 180, paragrafo 6, essi sono posti in votazione nel rispetto dell’ordine di votazione previsto.

In commissione, il numero di voti necessario per opporsi a che un tale emendamento o una tale modifica siano posti in votazione è stabilito conformemente all’articolo 219, in proporzione a quello previsto per l’Aula, arrotondato se necessario all’unità superiore.

Articolo 181

Ricevibilità degli emendamenti (35)

1.

Fatte salve le condizioni addizionali di cui all’articolo 54, paragrafo 4, concernenti le relazioni di iniziativa e all’articolo 68, paragrafo 2, concernenti gli emendamenti alla posizione del Consiglio, un emendamento non è ricevibile se:

a)

il suo contenuto non ha alcun rapporto diretto con il testo che tende a modificare;

b)

tende a sopprimere o sostituire la totalità di un testo;

c)

tende a modificare più di uno degli articoli o dei paragrafi del testo cui si riferisce, a meno che non si tratti di emendamenti di compromesso o di emendamenti volti ad apportare modifiche identiche a una particolare formulazione che ricorra in tutto il testo;

d)

tende a modificare una proposta di codificazione del diritto dell’Unione. Tuttavia, l’articolo 109, paragrafo 3, secondo comma, si applica mutati mutandis;

e)

tende a modificare le parti di una proposta che comporta una rifusione della legislazione dell’Unione che rimangono invariate in tale proposta. Tuttavia, l’articolo 110, paragrafo 2, secondo comma, e l’articolo 110, paragrafo 3, terzo comma, si applicano mutati mutandis;

f)

tende unicamente ad assicurare la correttezza linguistica o la coerenza terminologica del testo nella lingua in cui l’emendamento è presentato. In tal caso il presidente ricerca con gli interessati una soluzione linguistica adeguata.

2.

Il presidente decide in ordine alla ricevibilità degli emendamenti.

La decisione del presidente a norma del paragrafo 2 sulla ricevibilità degli emendamenti non è presa sulla sola base delle disposizioni del paragrafo 1, bensì sulla base delle disposizioni del regolamento in generale.

3.

Un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare una proposta di risoluzione volta a sostituire una proposta di risoluzione non legislativa inserita in una relazione di commissione.

In tal caso, il gruppo o i deputati interessati non possono presentare emendamenti alla proposta di risoluzione della commissione competente. La proposta di risoluzione alternativa non può essere più lunga di quella della commissione competente ed è presentata in Aula per un’unica votazione senza emendamenti.

I paragrafi 4 e 5 dell’articolo 132 concernenti le proposte di risoluzione comune si applicano mutati mutandis.

4.

Con l’accordo del presidente, possono essere posti in votazione in via eccezionale emendamenti presentati dopo la chiusura del termine di presentazione, se si tratta di emendamenti di compromesso o qualora si presentino problemi tecnici. Il presidente decide in ordine alla ricevibilità di tali emendamenti. Il presidente deve ottenere il consenso del Parlamento per porre in votazione tali emendamenti.

Riguardo alla ricevibilità degli emendamenti di compromesso possono essere applicati i seguenti criteri generali di ricevibilità:

in linea di massima, gli emendamenti di compromesso si riferiscono a parti del testo sulle quali sono stati presentati emendamenti prima del termine per la loro presentazione;

in linea di massima, gli emendamenti di compromesso sono presentati dai gruppi politici che rappresentano una maggioranza in Parlamento, dai presidenti o dai relatori delle commissioni interessate o dagli autori di altri emendamenti;

in linea di massima, gli emendamenti di compromesso comportano il ritiro di altri emendamenti sullo stesso punto.

Solo il presidente può proporre che vengano presi in considerazione emendamenti di compromesso. Per porre in votazione l’emendamento, il presidente deve ottenere il consenso del Parlamento chiedendo a tal fine se vi sono obiezioni nei confronti della votazione di un emendamento di compromesso. Nel caso in cui vi siano obiezioni, il Parlamento decide a maggioranza dei voti espressi.

Articolo 182

Procedura di votazione (36)

1.

Fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente regolamento, il Parlamento applica la seguente procedura per le votazioni sui testi che gli sono presentati:

a)

dapprima, se del caso, si procede alla votazione sugli eventuali emendamenti alla proposta di atto giuridicamente vincolante,

b)

successivamente, se del caso, si procede alla votazione sull’insieme della proposta, eventualmente modificata,

Se la proposta di un atto giuridico vincolante, modificata o meno, non ottiene la maggioranza dei voti espressi in commissione, la commissione propone all’aula di respingere la proposta.

c)

quindi, si procede alla votazione sugli eventuali emendamenti alla proposta di risoluzione o al progetto di risoluzione legislativa,

d)

infine, si procede alla votazione sull’insieme della proposta di risoluzione (votazione finale).

Il Parlamento non vota sull’eventuale motivazione contenuta in una relazione.

2.

Nelle votazioni di proposte di atti giuridicamente vincolanti e di proposte di risoluzioni non legislative, si procede prima a votare il dispositivo e poi i visti e i considerando.

3.

Un emendamento decade se incompatibile con precedenti deliberazioni sul medesimo testo nel corso della stessa votazione.

4.

Al momento della votazione sono consentiti soltanto brevi interventi del relatore o, in sua vece, del presidente della commissione, per esporre la posizione della commissione stessa sugli emendamenti posti in votazione.

Articolo 183

Ordine di votazione degli emendamenti (37)

1.

Gli emendamenti hanno la precedenza sul testo cui si riferiscono e sono posti in votazione prima di quest’ultimo.

2.

Se due o più emendamenti che si escludono a vicenda concernono la stessa parte di testo, quello che si allontana di più dal testo di base ha la precedenza e deve essere posto in votazione per primo. La sua approvazione determina la reiezione degli altri emendamenti. Se esso è respinto, è posto in votazione l’emendamento che viene così ad avere la precedenza e la stessa procedura è ripetuta per ognuno degli emendamenti successivi. In caso di dubbio sulla precedenza, il presidente decide. Qualora tutti gli emendamenti siano respinti, il testo originale è considerato approvato a meno che, entro il termine specificato, non sia stata richiesta una votazione distinta.

3.

Tuttavia, se ritiene che ciò possa facilitare la votazione, il presidente può porre dapprima in votazione il testo di base o mettere ai voti un emendamento che si allontani di meno dal testo di base prima di quello che maggiormente se ne discosta.

Se uno di questi testi è approvato, tutti gli altri emendamenti presentati sulla stessa parte di testo decadono.

4.

Qualora siano posti in votazione emendamenti di compromesso, su di essi si vota prioritariamente.

5.

Per una votazione su un emendamento di compromesso non è consentita la votazione per parti separate.

6.

Qualora la commissione competente abbia presentato una serie di emendamenti a un testo che forma oggetto della relazione, il presidente li pone in votazione in blocco, a meno che, su punti specifici, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa non abbiano chiesto una votazione distinta o per parti separate, o a meno che non siano stati presentati altri emendamenti concorrenti.

7.

Il presidente può porre in votazione altri emendamenti in blocco qualora essi siano complementari, a meno che un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa non abbiano chiesto una votazione distinta o per parti separate. Anche gli autori degli emendamenti possono proporre la votazione in blocco sui propri emendamenti.

8.

Il presidente può decidere, a seguito dell’approvazione o della reiezione di uno specifico emendamento, che altri emendamenti simili per contenuto o per obiettivo siano posti in votazione in blocco. Il presidente può chiedere l’accordo del Parlamento prima di procedere.

Una tale serie di emendamenti può riferirsi a parti diverse del testo originale.

9.

Qualora autori diversi presentino due o più emendamenti identici, questi ultimi sono posti in votazione come un unico emendamento.

10.

Gli emendamenti per i quali è richiesta la votazione per appello nominale sono votati separatamente dagli altri emendamenti.

Articolo 184

Selezione in commissione degli emendamenti presentati per la votazione in Aula

Qualora gli emendamenti o le richieste di votazione distinta o per parti separate concernenti un testo presentato da una commissione che dovrà essere esaminato in Aula siano più di cinquanta, il presidente, dopo aver consultato il presidente di tale commissione, può chiedere a quest’ultima di riunirsi per votare ciascuno di detti emendamenti o richieste. Gli emendamenti o le richieste di votazione distinta o per parti separate che in questa fase non ricevano il voto favorevole di almeno un terzo dei deputati che compongono la commissione non sono posti in votazione in Aula.

Articolo 185

Votazione per parti separate (38)

1.

Qualora il testo da porre in votazione contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi un proprio significato e/o un proprio valore normativo, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono chiedere la votazione per parti separate.

2.

La richiesta deve essere presentata al più tardi la sera precedente la votazione, a meno che il presidente non fissi un’altra scadenza. Il presidente decide in ordine a tale richiesta.

Articolo 186

Diritto di voto (39)

Il diritto di voto è personale.

I deputati esprimono il loro voto individualmente e personalmente.

Ogni infrazione del presente articolo è considerata una grave violazione dell’articolo 10, paragrafo 3.

Articolo 187

Votazione (40)

1.

Il Parlamento vota di norma per alzata di mano.

Tuttavia, il presidente può decidere in qualsiasi momento il ricorso al sistema di votazione elettronico.

2.

Il presidente dichiara l’apertura e la chiusura di ogni singola votazione.

Dopo che il presidente ha dichiarato aperta la votazione non è ammesso alcun intervento, se non da parte del presidente stesso, fino a che quest’ultimo abbia dichiarato chiusa la votazione.

3.

Per l’approvazione o la reiezione di un testo entrano nel calcolo dei voti espressi soltanto i voti a favore e contro, salvo nei casi per i quali i trattati prevedano una maggioranza specifica.

4.

Qualora il presidente decida che il risultato di una votazione per alzata di mano è incerto, si procede alla votazione elettronica e, in caso di guasto del dispositivo elettronico di voto, per alzata e seduta.

5.

Il computo dei voti è constatato dal presidente, che proclama il risultato della votazione.

6.

Il risultato della votazione è registrato.

Articolo 188

Votazione finale

Quando decide sulla base di una relazione, il Parlamento procede a qualsiasi votazione unica e/o finale ricorrendo al voto per appello nominale in conformità dell’articolo 190, paragrafo 3.

Le disposizioni di cui all’articolo 188 sulla votazione per appello nominale non si applicano alle relazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 9, paragrafi 4, 7 e 9, nel quadro delle procedure in materia di immunità di un deputato.

Articolo 189

Parità di voti (41)

1.

In caso di parità di voti in una votazione a norma dell’articolo 182, paragrafo 1, lettere b) o d), l’insieme del testo è rinviato alla commissione. Tale procedura si applica anche nel caso di votazioni a norma degli articoli 3 e 9.

2.

In caso di parità di voti su un testo posto in votazione per parti separate a norma dell’articolo 185, il testo si considera approvato.

3.

In tutti gli altri casi di parità di voti, fatti salvi gli articoli che richiedono una maggioranza qualificata, il testo o la proposta sono respinti.

L’articolo 189, paragrafo 3, deve essere interpretato nel senso che una situazione di parità di voti su una proposta di raccomandazione di non intervenire in un procedimento giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 149, paragrafo 4, non significhi l’adozione di una raccomandazione in base alla quale il Parlamento dovrebbe intervenire in tale procedimento. In tal caso, si considera che la commissione competente non si sia espressa al riguardo.

Il presidente può prendere parte alle votazioni, ma il suo voto non è preponderante.

Articolo 190

Votazione per appello nominale (42)

1.

Oltre ai casi previsti dal presente regolamento, la votazione per appello nominale ha luogo qualora un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa lo chiedano per iscritto al più tardi la sera prima della votazione, a meno che il presidente non fissi un’altra scadenza.

Le disposizioni di cui all’articolo 190 sulla votazione per appello nominale non si applicano alle relazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 9, paragrafi 4, 7 e 9, nel quadro delle procedure in materia di immunità di un deputato.

2.

Ciascun gruppo politico può presentare non più di cento richieste di votazioni per appello nominale per tornata.

3.

La votazione per appello nominale si svolge utilizzando il sistema di votazione elettronica.

Qualora quest’ultimo non possa essere utilizzato per motivi tecnici, si può procedere all’appello nominale per ordine alfabetico, cominciando con il nome del deputato estratto a sorte. Il presidente è chiamato per ultimo a votare. Il voto viene espresso oralmente dicendo «sì», «no» o «astensione».

4.

Il risultato della votazione è iscritto nel processo verbale della seduta secondo l’ordine alfabetico nominativo dei deputati elencati secondo il rispettivo gruppo politico, con l’indicazione del voto espresso da ciascun deputato.

Articolo 191

Votazione a scrutinio segreto (43)

1.

Per le nomine, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, e dell’articolo 213, paragrafo 2, primo comma, la votazione ha luogo a scrutinio segreto.

Entrano nel calcolo dei voti espressi solamente le schede recanti i nomi di candidati di cui è stata presentata la candidatura.

2.

La votazione ha inoltre luogo a scrutinio segreto nel caso in cui un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia alta ne faccia richiesta. Tale richiesta deve essere presentata prima dell’inizio della votazione.

3.

Una richiesta di votazione a scrutinio segreto ha la precedenza rispetto a una richiesta di votazione per appello nominale.

4.

Lo spoglio delle schede per ogni scrutinio segreto è effettuato da due a otto scrutatori estratti a sorte tra i deputati, salvo in caso di votazione elettronica.

Per le votazioni di cui al paragrafo 1 i candidati non possono essere scrutatori.

I nomi dei deputati che hanno partecipato a una votazione a scrutinio segreto sono pubblicati nel processo verbale della seduta nel corso della quale la votazione ha avuto luogo.

Articolo 192

Ricorso al sistema di votazione elettronico (44)

1.

Le modalità tecniche di utilizzazione del sistema elettronico sono disciplinate da istruzioni dell’Ufficio di presidenza.

2.

A meno che non si tratti di una votazione per appello nominale, in caso di votazione mediante sistema elettronico, è registrato soltanto il risultato numerico della votazione.

3.

Il presidente può decidere in qualsiasi momento il ricorso al sistema di votazione elettronico per verificare una soglia.

Articolo 193

Contestazione della votazione (45)

1.

I richiami al regolamento concernenti la validità di una votazione possono essere formulati dopo che il presidente ne ha dichiarato la chiusura.

2.

Dopo la proclamazione del risultato di una votazione per alzata di mano può essere chiesta la controprova. Essa ha luogo ricorrendo al sistema elettronico.

3.

Sulla validità del risultato proclamato decide il presidente. La sua decisione è inoppugnabile.

Articolo 194

Dichiarazioni di voto

1.

Allorché la votazione è conclusa, ogni deputato può rilasciare una dichiarazione orale di non oltre un minuto sulla votazione unica e/o finale in relazione a un punto sottoposto al Parlamento. Ciascun deputato non può rilasciare più di tre dichiarazioni di voto orali per tornata.

I deputati possono rilasciare su tale votazione una dichiarazione di voto scritta di non oltre 200 parole. La dichiarazione è pubblicata sulla pagina dei deputati sul sito Internet del Parlamento.

Un gruppo politico può rilasciare una dichiarazione di durata non superiore a due minuti.

Una richiesta di dichiarazione di voto non è più ricevibile dopo l’inizio della prima dichiarazione sul primo punto.

Sono ammesse dichiarazioni di voto sulla votazione unica e/o finale per qualsiasi punto sottoposto al Parlamento. Ai fini del presente articolo l’espressione«votazione finale»non si riferisce al tipo di votazione, ma all’ultima votazione su un punto qualsiasi.

2.

Non sono ammesse dichiarazioni di voto nel caso di votazioni a scrutinio segreto o di votazioni su questioni procedurali.

3.

Qualora un punto sia iscritto all’ordine del giorno del Parlamento senza emendamenti o senza discussione, i deputati possono rilasciare solo dichiarazioni di voto scritte, conformemente al paragrafo 1.

Le dichiarazioni di voto, orali o scritte, devono avere un nesso diretto con il punto sottoposto al Parlamento.

CAPITOLO 6

Richiami al regolamento e mozioni di procedura

Articolo 195

Richiamo al regolamento (46)

1.

La facoltà di parlare può essere concessa a un deputato per attirare l’attenzione del presidente sul mancato rispetto del regolamento. All’inizio del suo intervento il deputato deve indicare l’articolo cui si riferisce.

2.

Le richieste di intervento sul regolamento hanno la precedenza su ogni altra, così come sulle mozioni di procedura.

3.

Il tempo di parola non può superare un minuto.

4.

Sul richiamo al regolamento il presidente decide immediatamente in conformità delle disposizioni del regolamento e comunica la sua decisione subito dopo il richiamo al regolamento. La decisione del presidente non è soggetta a votazione.

5.

In via eccezionale, e sempre che il rinvio della decisione non provochi l’aggiornamento della discussione in corso, il presidente può dichiarare che la sua decisione sarà comunicata successivamente, e comunque entro un termine non superiore alle 24 ore dal richiamo al regolamento. Egli può sottoporre la questione alla commissione competente.

Una richiesta d’intervento per richiamo al regolamento deve riferirsi al punto in esame dell’ordine del giorno. Il presidente può dar luogo ad una richiesta di intervento che riguardi un altro tema, ad un momento opportuno, per esempio non appena concluso l’esame del punto dell’ordine del giorno in questione ovvero prima della sospensione della seduta.

Articolo 196

Mozioni di procedura

1.

Hanno precedenza su ogni altra le richieste di intervento per le mozioni di procedura aventi lo scopo di:

a)

porre una questione pregiudiziale (articolo 197),

b)

chiedere il rinvio in commissione (articolo 198),

c)

chiedere la chiusura della discussione (articolo 199),

d)

chiedere l’aggiornamento della discussione o della votazione (articolo 200), o

e)

chiedere la sospensione o la chiusura della seduta (articolo 201).

Su tali mozioni possono unicamente intervenire, oltre all’autore, un oratore contrario e il presidente o il relatore della commissione competente.

2.

Il tempo di parola non può superare un minuto.

Articolo 197

Questione pregiudiziale

1.

All’apertura della discussione su un determinato punto dell’ordine del giorno, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare una questione pregiudiziale volta a richiedere il rifiuto della discussione per motivi di irricevibilità del punto in questione. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti.

L’intenzione di presentare una siffatta questione pregiudiziale è notificata con almeno 24 ore di anticipo al presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento.

2.

Nel caso in cui la proposta sia accolta, il Parlamento passa immediatamente al punto successivo dell’ordine del giorno.

Articolo 198

Rinvio in commissione

1.

Un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono chiedere il rinvio in commissione al momento della fissazione dell’ordine del giorno o prima dell’apertura della discussione.

L’intenzione di presentare una richiesta di rinvio in commissione è notificata con almeno 24 ore di anticipo al presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento.

2.

Il rinvio in commissione può essere chiesto anche da un gruppo politico o da un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa prima o durante la votazione. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti.

3.

La richiesta può essere presentata solo una volta in ciascuna di queste diverse fasi della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.

Il rinvio in commissione interrompe l’esame del punto.

5.

Il Parlamento può impartire alla commissione un termine entro il quale presentare le sue conclusioni.

Articolo 199

Chiusura della discussione

1.

La chiusura di una discussione può essere proposta dal presidente o chiesta da un gruppo politico o da un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa prima che sia esaurito l’elenco degli oratori. La relativa votazione ha luogo immediatamente.

2.

Nel caso in cui la proposta o la richiesta siano accolte, ha ancora facoltà di parlare un solo deputato per ogni gruppo non ancora intervenuto nella discussione.

3.

Dopo gli interventi di cui al paragrafo 2, la discussione è chiusa e il Parlamento procede alla votazione sulla questione, a meno che non sia stato preventivamente fissato il momento della votazione.

4.

Qualora la proposta o la richiesta siano respinte, non possono essere ripresentate durante la stessa discussione, salvo che dal presidente.

Articolo 200

Aggiornamento della discussione o della votazione (47)

1.

All’apertura della discussione su un determinato punto dell’ordine del giorno, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono proporre che la discussione sia aggiornata fino a un momento stabilito. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti.

L’intenzione di proporre l’aggiornamento della discussione deve essere notificata con almeno 24 ore di anticipo al presidente. Il presidente informa immediatamente il Parlamento di tale notifica.

2.

Nel caso in cui la proposta sia accolta, il Parlamento passa al punto successivo dell’ordine del giorno. La discussione oggetto dell’aggiornamento deve essere ripresa al momento stabilito.

3.

Nel caso in cui la proposta sia respinta, non può essere ripresentata nel corso della stessa tornata.

4.

Prima o durante una votazione, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare una richiesta di aggiornamento. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti.

Articolo 201

Sospensione o chiusura della seduta (48)

Nel corso di una discussione o di una votazione la seduta può essere sospesa o chiusa se lo decide il Parlamento su proposta del presidente o su richiesta di uno o più gruppi politici o di un numero di deputati pari almeno alla soglia alta. La votazione sulla proposta o sulla richiesta ha luogo immediatamente.

Qualora sia presentata una richiesta di sospensione o chiusura della seduta, la procedura di voto su tale richiesta deve essere avviata senza indebiti ritardi. È opportuno utilizzare i sistemi abitualmente usati per annunciare le votazioni in Aula e, conformemente alla prassi vigente, occorre dare ai deputati il tempo necessario per raggiungere l’emiciclo.

Pertanto, per analogia con l’articolo 158, paragrafo 2, secondo comma, se la richiesta è stata respinta, non può essere presentata una nuova richiesta dello stesso tipo durante la medesima giornata. Conformemente all’articolo 174, il presidente ha facoltà di porre fine al ricorso eccessivo alla presentazione di richieste a norma del presente articolo.

CAPITOLO 7

Pubblicità dei lavori

Articolo 202

Processo verbale

1.

Il processo verbale di ogni seduta, che illustra nei dettagli i lavori, i nomi degli oratori e le decisioni del Parlamento, incluso il risultato delle votazioni sugli emendamenti, è messo a disposizione almeno mezz’ora prima dell’inizio della parte pomeridiana della seduta successiva.

2.

Un elenco dei documenti sulla base dei quali il Parlamento discute e si pronuncia è pubblicato nel processo verbale.

3.

Quando il processo verbale è oggetto di contestazione, il Parlamento decide, se del caso, circa la presa in considerazione delle modifiche richieste. Nessun deputato può intervenire sul tema per più di un minuto.

4.

Quando il processo verbale è oggetto di contestazione, il Parlamento decide, se del caso, circa la presa in considerazione delle modifiche richieste. Nessun deputato può intervenire sul tema per più di un minuto.

5.

Il processo verbale, munito delle firme del presidente e del segretario generale, è depositato negli archivi del Parlamento. Esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 203

Testi approvati

1.

I testi approvati dal Parlamento sono pubblicati immediatamente dopo la votazione. Essi sono presentati al Parlamento unitamente al processo verbale della rispettiva seduta e sono conservati negli archivi del Parlamento.

2.

I testi approvati dal Parlamento sono oggetto di una messa a punto giuridico-linguistica sotto la responsabilità del presidente. Qualora i testi in questione siano approvati in base ad un accordo raggiunto tra il Parlamento e il Consiglio, tale messa a punto è effettuata da tali due istituzioni in stretta cooperazione e di comune accordo.

3.

Si applica la procedura di cui all’articolo 241 qualora, onde garantire la coerenza e la qualità del testo conformemente alla volontà espressa dal Parlamento, siano necessari adeguamenti che vadano al di là della correzione di errori tipografici o delle correzioni necessarie per assicurare la concordanza di tutte le versioni linguistiche, come pure la loro correttezza linguistica e coerenza terminologica.

4.

Le posizioni approvate dal Parlamento ai sensi della procedura legislativa ordinaria si presentano sotto forma di un testo consolidato. Qualora la votazione in Parlamento non sia basata su un accordo con il Consiglio, il testo consolidato indica tutti gli emendamenti approvati.

5.

Dopo la messa a punto, il presidente e il segretario generale appongono la firma in calce ai testi approvati, che sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 204

Resoconto integrale (49)

1.

Per ogni seduta è redatto un resoconto integrale delle discussioni nella forma di un documento multilingue in cui tutti i contributi orali figurano nella lingua originale ufficiale.

2.

Il presidente, fatti salvi gli altri suoi poteri disciplinari, può far espungere dal resoconto integrale gli interventi dei deputati che non hanno preliminarmente ottenuto la parola o che continuano a parlare oltre il tempo loro assegnato.

3.

Gli oratori possono apportare correzioni al testo integrale dei loro contributi orali entro cinque giorni lavorativi. Le correzioni sono trasmesse al segretariato entro tale termine.

4.

Il resoconto integrale multilingue è pubblicato come allegato alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conservato negli archivi del Parlamento.

5.

Su richiesta di un deputato è effettuata la traduzione di un estratto del resoconto integrale in una qualsiasi lingua ufficiale. Se necessario, la traduzione è fornita in tempi brevi.

Articolo 205

Registrazione audiovisiva delle discussioni

1.

Le discussioni del Parlamento nelle lingue in cui si svolgono, come anche le registrazioni audiovisive multilingue provenienti da tutte le cabine di interpretazione attive sono trasmesse in tempo reale sul sito Internet del Parlamento.

2.

Dopo ogni seduta sono prodotte e rese immediatamente accessibili sul sito Internet del Parlamento una registrazione audiovisiva indicizzata delle discussioni nelle lingue in cui si svolgono, come anche le audioregistrazioni multilingue provenienti da tutte le cabine di interpretazione attive. Le registrazioni rimangono accessibili per il resto della legislatura e durante quella successiva, dopo di che sono conservate negli archivi del Parlamento. La registrazione audiovisiva è collegata al resoconto integrale multilingue delle discussioni non appena quest’ultimo è reso disponibile.

TITOLO VIII

COMMISSIONI E DELEGAZIONI

CAPITOLO 1

Commissioni

Articolo 206

Costituzione delle commissioni permanenti

Su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento costituisce commissioni permanenti. Le loro attribuzioni sono stabilite in un allegato al presente regolamento (50), adottato a maggioranza dei voti espressi. La nomina dei membri delle commissioni ha luogo nel corso della prima tornata del Parlamento neoeletto.

Le attribuzioni delle commissioni permanenti possono essere anche stabilite in un momento diverso da quello della loro costituzione.

Articolo 207

Commissioni speciali

1.

Su proposta della Conferenza dei presidenti il Parlamento può in qualsiasi momento costituire commissioni speciali le cui attribuzioni, la cui composizione numerica e il cui mandato sono fissati contemporaneamente alla decisione della loro costituzione.

2.

Il mandato delle commissioni speciali non può superare i dodici mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo alla sua scadenza. Salvo ove diversamente stabilito nella decisione del Parlamento che costituisce la commissione speciale, il mandato di quest’ultima ha inizio alla data della sua riunione costitutiva.

3.

Le commissioni speciali non sono titolate a formulare pareri destinati ad altre commissioni.

Articolo 208

Commissioni di inchiesta

1.

Conformemente all’articolo 226 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’articolo 2 della decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (51), il Parlamento può, su richiesta di un quarto dei suoi membri, costituire una commissione di inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto dell’Unione risultanti da atti di un’istituzione o di un organo delle Comunità europee o di un’amministrazione pubblica di uno Stato membro o di persone cui la legislazione dell’Unione conferisce il mandato di applicare quest’ultima.

Non possono essere emendati né l’oggetto dell’indagine quale definito da un quarto dei membri del Parlamento né il periodo fissato al paragrafo 11.

2.

La decisione di costituire una commissione di inchiesta è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro un mese dalla sua adozione.

3.

Le modalità di funzionamento di una commissione di inchiesta sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento applicabili alle commissioni, fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente articolo e dalla decisione 95/167/CE, Euratom, CECA.

4.

La richiesta di costituire una commissione di inchiesta deve contenere l’indicazione precisa dell’oggetto dell’indagine e includere una motivazione particolareggiata. Il Parlamento, su proposta della Conferenza dei presidenti, decide in merito alla costituzione della commissione e, qualora decida di costituirla, in merito alla sua composizione numerica.

5.

Le commissioni di inchiesta non sono titolate a formulare pareri destinati ad altre commissioni.

6.

In qualsiasi fase dei lavori di una commissione di inchiesta, hanno diritto di voto soltanto i membri titolari o, in loro assenza, i membri supplenti.

7.

La commissione di inchiesta elegge il proprio presidente e i vicepresidenti e nomina uno o più relatori. La commissione può inoltre affidare ai suoi membri missioni, incarichi specifici o deleghe, fermo restando che essi devono poi riferirle in modo circostanziato.

8.

Nell’intervallo tra una riunione e l’altra, i coordinatori esercitano, in casi di emergenza o necessità, i poteri della commissione, con riserva di ratifica nella sua riunione successiva.

9.

Per quanto concerne l’uso delle lingue, la commissione di inchiesta si attiene all’articolo 167. Tuttavia, l’ufficio di presidenza della commissione:

può limitare l’interpretazione alle lingue ufficiali dei membri della commissione partecipanti ai lavori, qualora lo ritenga necessario per ragioni di riservatezza;

decide in merito alla traduzione dei documenti ricevuti in modo che la commissione possa portare avanti i propri lavori con efficienza e rapidità e siano rispettate la segretezza e la riservatezza del caso.

10.

Qualora le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell’applicazione del diritto dell’Unione suggeriscano eventuali responsabilità di un organo o di un’autorità di uno Stato membro, la commissione di inchiesta può chiedere al parlamento dello Stato membro interessato di collaborare all’indagine.

11.

La commissione di inchiesta conclude i propri lavori presentando al Parlamento una relazione sui risultati degli stessi entro un termine massimo di dodici mesi dalla sua riunione costitutiva. Per due volte il Parlamento può decidere di prorogare detto termine di altri tre mesi. Se del caso, la relazione può essere corredata di posizioni di minoranza alle condizioni previste all’articolo 55. La relazione è pubblicata.

Su richiesta della commissione di inchiesta, il Parlamento procede a una discussione su detta relazione nella tornata successiva alla presentazione della relazione stessa.

12.

La commissione di inchiesta può altresì sottoporre al Parlamento un progetto di raccomandazione destinata a istituzioni od organi dell’Unione europea o degli Stati membri.

13.

Il presidente del Parlamento incarica la commissione competente a norma dell’allegato VI del regolamento di verificare il seguito dato ai risultati dei lavori della commissione di inchiesta e, se del caso, di elaborare una relazione in merito. Egli prende tutte le altre disposizioni ritenute utili ai fini della concreta applicazione delle conclusioni delle inchieste.

Articolo 209

Composizione delle commissioni

1.

I membri delle commissioni, delle commissioni speciali e delle commissioni d’inchiesta sono nominati dai gruppi politici e dai deputati non iscritti.

La Conferenza dei presidenti fissa un termine entro il quale i gruppi politici e i deputati non iscritti devono comunicare le nomine al presidente, che le annuncia quindi in Aula.

2.

La composizione delle commissioni riflette per quanto possibile la composizione del Parlamento. La ripartizione dei seggi tra i gruppi politici in seno a una commissione deve corrispondere al numero intero più vicino arrotondato per eccesso o per difetto rispetto al risultato del calcolo proporzionale.

Qualora i gruppi politici non raggiungano un accordo sulla ripartizione proporzionale in seno a una o più commissioni, la decisione è presa dalla Conferenza dei presidenti.

3.

Se un gruppo politico decide di non occupare seggi in seno a una commissione, oppure non nomina i suoi membri entro il termine fissato dalla Conferenza dei presidenti, i seggi in questione restano vacanti. Non è ammesso lo scambio di seggi tra i gruppi politici.

4.

Se, a seguito del passaggio di un deputato a un altro gruppo politico, la ripartizione proporzionale dei seggi in seno a una commissione, quale definita al paragrafo 2, risulta alterata, e se i gruppi politici non raggiungono un accordo che garantisca il rispetto dei principi ivi stabiliti, la Conferenza dei presidenti adotta le decisioni necessarie.

5.

Le modifiche decise relativamente alle nomine da parte dei gruppi politici e dei deputati non iscritti sono comunicate al presidente, che ne informa il Parlamento al più tardi all’inizio della seduta successiva. Queste decisioni prendono effetto il giorno dell’annuncio.

6.

I gruppi politici e i deputati non iscritti possono nominare per ciascuna commissione un numero di supplenti non superiore al numero dei membri titolari che il gruppo politico o i deputati non iscritti hanno facoltà di nominare in seno alla commissione. Il presidente del Parlamento ne è informato. I supplenti hanno il diritto di partecipare alle riunioni della commissione, di prendervi la parola e, in caso di assenza del membro titolare, di partecipare alla votazione.

7.

Il membro titolare può, in caso di assenza e qualora non siano stati nominati supplenti o qualora questi ultimi siano a loro volta assenti, farsi sostituire nelle riunioni da un altro membro dello stesso gruppo politico ovvero, qualora il membro titolare sia un deputato non iscritto, da un altro deputato non iscritto con diritto di voto. Il presidente della commissione interessata ne è informato entro l’inizio della votazione.

La comunicazione preventiva prevista all’ultima frase del paragrafo 7 deve essere effettuata prima che abbia termine la discussione o prima che abbia inizio la votazione sul punto o sui punti per i quali il titolare si è fatto sostituire.

Conformemente al presente articolo:

la qualità di membro titolare o di membro supplente di una commissione dipende unicamente dall’appartenenza a un determinato gruppo politico;

ove venga modificato il numero dei membri titolari di cui un gruppo politico dispone in una commissione, il numero massimo dei membri supplenti permanenti che tale gruppo può designare subisce la medesima modifica;

quando un deputato cambia gruppo politico, non può conservare la qualità di membro titolare o di membro supplente di una commissione assegnatagli dal suo gruppo di origine;

in nessun caso il membro di una commissione può essere sostituto da un collega appartenente a un altro gruppo politico.

Articolo 210

Attribuzioni delle commissioni

1.

Le commissioni permanenti hanno il compito di esaminare le questioni che sono loro sottoposte dal Parlamento ovvero, durante un’interruzione della sessione, dal presidente a nome della Conferenza dei presidenti.

2.

Se più commissioni permanenti sono competenti per una stessa questione, si designa una commissione competente per il merito e le altre competenti per parere.

Nondimeno, le commissioni cui è stata simultaneamente sottoposta una questione non possono superare il numero di tre, a meno che non venga decisa una deroga a tale norma alle condizioni previste al paragrafo 1.

3.

Due o più commissioni o sottocommissioni possono procedere in comune all’esame di questioni di loro competenza, senza però poter prendere una decisione congiuntamente, tranne nei casi in cui si applica l’articolo 58.

4.

Previo accordo degli organi competenti del Parlamento, ogni commissione può incaricare uno o più dei suoi membri di procedere a una missione di studio o di informazione.

Articolo 211

Questioni di competenza

1.

Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente a esaminare un punto, o nel caso in cui sorga un conflitto di competenza fra due o più commissioni permanenti, la questione della competenza è sottoposta alla Conferenza dei presidenti di commissione entro quattro settimane dalla comunicazione in Aula del deferimento alla commissione.

2.

La Conferenza dei presidenti adotta una decisione entro sei settimane dalla data in cui le viene sottoposta la questione sulla base di una raccomandazione formulata dalla Conferenza dei presidenti di commissione o, in assenza di questa, dal presidente di quest’ultima. Se entro detto termine la Conferenza dei presidenti non ha preso una decisione, la raccomandazione si considera approvata.

3.

I presidenti di commissione possono stringere accordi con altri presidenti di commissione per quanto riguarda l’assegnazione di un argomento a una determinata commissione, fatta salva, ove necessario, l’autorizzazione di una procedura con le commissioni associate di cui all’articolo 57.

Articolo 212

Sottocommissioni

1.

Le sottocommissioni possono essere costituite a norma dell’articolo 206. Inoltre, ogni commissione permanente o speciale può nominare nel proprio ambito, nell’interesse dei suoi lavori e su autorizzazione preventiva della Conferenza dei presidenti, una o più sottocommissioni, determinandone la composizione ai sensi delle pertinenti disposizioni dell’articolo 209, e la competenza, che ricade entro gli ambiti di competenza della commissione principale. Le sottocommissioni riferiscono alla rispettiva commissione principale.

2.

Salvo diversamente specificato nel presente regolamento, la procedura seguita per le commissioni si applica alle sottocommissioni.

3.

I membri titolari di una sottocommissione sono scelti tra i membri della commissione principale.

4.

I sostituti sono ammessi alle riunioni delle sottocommissioni alle stesse condizioni stabilite per le riunioni delle commissioni.

5.

Il presidente della commissione principale può associare i presidenti delle sottocommissioni ai lavori dei coordinatori o permettere loro di presiedere, in seno alla commissione principale, i dibattiti concernenti questioni trattate nello specifico dalla sottocommissione, a condizione che tale modo di procedere sia sottoposto all’attenzione dell’ufficio di presidenza della commissione per esame e approvazione.

Articolo 213

Uffici di presidenza delle commissioni

1.

Nella prima riunione di una commissione successiva alla nomina dei suoi membri in conformità dell’articolo 209, e di nuovo due anni e mezzo dopo, la commissione elegge tra i suoi membri titolari un presidente e, in scrutini separati, i vicepresidenti, che insieme costituiscono l’ufficio di presidenza della commissione. Il numero di vicepresidenti da eleggere è determinato dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti. La diversità del Parlamento deve riflettersi nella composizione dell’ufficio di presidenza di ciascuna commissione; non è ammesso che l’ufficio di presidenza sia esclusivamente maschile o femminile né che tutti i vicepresidenti siano originari dello stesso Stato membro.

2.

Quando il numero dei candidati corrisponde al numero dei seggi da assegnare, l’elezione avviene per acclamazione. Tuttavia, in caso di più candidature a un determinato turno, o se un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia alta in commissione ha richiesto la votazione, l’elezione ha luogo a scrutinio segreto.

In caso di candidatura unica l’elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei suffragi espressi, favorevoli e contrari.

In caso di più candidature l’elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei suffragi espressi al primo turno. Al secondo turno, è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato più anziano.

3.

Si applicano mutatis mutandis alle commissioni i seguenti articoli relativi alle cariche: articolo 14 (Presidente pro tempore), articolo 15 (Candidature e disposizioni generali), articolo 16 (Elezione del presidente — allocuzione inaugurale), articolo 19 (Durata delle cariche) e articolo 20 (Vacanza).

Articolo 214

Coordinatori di commissione

1.

I gruppi politici possono designare in ogni commissione uno dei loro membri come coordinatore.

2.

Una riunione dei coordinatori di commissione è convocata, se necessario, dal presidente della commissione per preparare le decisioni che quest’ultima dovrà adottare, segnatamente quelle relative alla procedura e alla nomina dei relatori. La commissione può delegare ai coordinatori il potere di adottare talune decisioni, ad eccezione di quelle relative all’approvazione di relazioni, proposte di risoluzione, pareri o emendamenti.

I vicepresidenti possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei coordinatori di commissione a titolo consultivo.

Quando non sia possibile raggiungere un consenso, i coordinatori possono decidere soltanto se dispongono di una maggioranza chiaramente rappresentativa di un’ampia maggioranza dei membri della commissione, tenendo conto delle rispettive dimensioni dei vari gruppi politici.

Il presidente comunica alla commissione tutte le decisioni e le raccomandazioni dei coordinatori, che si considerano approvate in assenza di contestazioni e che sono debitamente menzionate nel processo verbale della riunione della commissione.

I deputati non iscritti non costituiscono un gruppo politico ai sensi dell’articolo 33 e non possono dunque nominare dei coordinatori, i quali sono i soli membri che possono partecipare di diritto alle riunioni dei coordinatori.

In ogni caso, occorre garantire il diritto di accesso all’informazione dei deputati non iscritti nel rispetto del principio di non discriminazione, mediante la trasmissione di informazioni e la presenza di un membro della segreteria dei deputati non iscritti alle riunioni dei coordinatori.

Articolo 215

Relatori ombra

I gruppi politici possono nominare, per ogni relazione, un relatore ombra per seguire i progressi della relazione in questione e trovare compromessi in seno alla commissione, a nome del gruppo. I loro nominativi sono comunicati al presidente della commissione.

Articolo 216

Riunioni delle commissioni

1.

Le commissioni si riuniscono su convocazione del loro presidente o per iniziativa del presidente del Parlamento.

Quando convoca la riunione, il presidente presenta un progetto di ordine del giorno. La commissione si pronuncia sull’ordine del giorno all’inizio della riunione.

2.

La Commissione, il Consiglio e le altre istituzioni dell’Unione possono prendere la parola alle riunioni di commissione, su invito del presidente fatto a nome della commissione stessa.

Altre persone possono essere invitate, con decisione della commissione, ad assistere a una riunione e a prendervi la parola.

La commissione competente può organizzare, previa approvazione da parte dell’Ufficio di presidenza, un’audizione di esperti quando lo ritenga indispensabile per condurre i propri lavori in modo efficace su una determinata questione.

3.

Fatta salva l’applicazione dell’articolo 56, paragrafo 8, e salvo decisione contraria della commissione, i deputati che assistono alle riunioni delle commissioni di cui non fanno parte non possono partecipare alle deliberazioni.

Essi possono essere tuttavia autorizzati dalla commissione a partecipare alle sue riunioni in veste consultiva.

4.

L’articolo 171, paragrafo 2, sulla ripartizione del tempo di parola si applica mutati mutandis alle commissioni.

5.

Quando è redatto un resoconto integrale, l’articolo 204, paragrafi 2, 3 e 5, si applica mutati mutandis.

Articolo 217

Processo verbale delle riunioni delle commissioni

Il processo verbale di ogni riunione di commissione è messo a disposizione di tutti i membri della commissione e sottoposto all’approvazione di questa.

Articolo 218

Voto in sede di commissione

1.

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 65, paragrafo 3, relative alla seconda lettura, gli emendamenti o i progetti di proposte di reiezione presentati affinché siano esaminati in commissione sono sempre firmati da un membro titolare o da un membro supplente della commissione interessata, oppure cofirmati da almeno uno di tali membri.

2.

Una commissione può validamente votare se un quarto dei membri che la compongono è effettivamente presente. Quando, tuttavia, un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia alta in commissione lo richieda prima dell’apertura della votazione, questa è valida soltanto se il numero dei votanti raggiunge la maggioranza dei suoi membri.

3.

Ogni votazione unica e/o finale in commissione su una relazione o un parere si svolge per appello nominale in conformità dell’articolo 190, paragrafi 3 e 4. La votazione sugli emendamenti e le altre votazioni si svolgono per alzata di mano, a meno che il presidente non decida di procedere a una votazione mediante sistema elettronico o un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia alta in commissione non richieda una votazione per appello nominale.

Le disposizioni di cui all’articolo 218, paragrafo 3, sulla votazione per appello nominale non si applicano alle relazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 9, paragrafi 4, 7 e 9, nel quadro delle procedure in materia di immunità di un deputato.

4.

Alla luce degli emendamenti presentati, la commissione, invece di procedere alla votazione, può chiedere al relatore di presentare un nuovo progetto che tenga conto del più gran numero di emendamenti possibile. In tal caso è fissata una nuova scadenza per gli emendamenti.

Articolo 219

Disposizioni concernenti la seduta plenaria applicabili in commissione

I seguenti articoli relativi alle votazioni, ai richiami al regolamento e alle mozioni di procedura si applicano mutati mutandis alle commissioni: articolo 174 (Prevenzione di comportamenti ostruzionistici), articolo 179 (Soglie), articolo 180 (Presentazione ed enunciazione degli emendamenti), articolo 181 (Ricevibilità degli emendamenti), articolo 182 (Procedura di votazione), articolo 183 (Ordine di votazione degli emendamenti), articolo 185, paragrafo 1 (Votazione per parti separate), articolo 186 (Diritto di voto), articolo 187 (Votazione), articolo 189 (Parità di voti), articolo 190, paragrafi 3 e 4 (Votazione per appello nominale), articolo 191 (Votazione a scrutinio segreto), articolo 192 (Ricorso al sistema di votazione elettronico), articolo 193 (Contestazione della votazione), articolo 195 (Richiamo al regolamento), articolo 200 (Aggiornamento della discussione o della votazione) e articolo 201 (Sospensione o chiusura della seduta).

Articolo 220

Tempo delle interrogazioni in commissione

Una commissione può decidere di riservare tempo alle interrogazioni. La commissione stessa fissa le norme per lo svolgimento di tale tempo riservato alle interrogazioni.

Articolo 221

Procedura da applicare per la consultazione da parte di una commissione di informazioni confidenziali nel quadro di una riunione di commissione a porte chiuse

1.

Quando il Parlamento ha l’obbligo giuridico di trattare le informazioni ricevute come informazioni confidenziali, il presidente della commissione competente applica d’ufficio la procedura di trattamento confidenziale prevista al paragrafo 3.

2.

Fatto salvo il paragrafo 1, in assenza dell’obbligo giuridico di trattare le informazioni ricevute come informazioni confidenziali, qualsiasi commissione può, di sua iniziativa, applicare la procedura di trattamento confidenziale di cui al paragrafo 3 a un’informazione o a un documento indicati da uno dei suoi membri mediante una richiesta scritta od orale. In tal caso, per l’adozione di una decisione circa l’applicazione della procedura di trattamento confidenziale è necessario il voto della maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

3.

Una volta che il presidente della commissione abbia disposto l’applicazione della procedura di trattamento confidenziale, la riunione si svolge a porte chiuse e possono assistervi soltanto i membri della commissione, inclusi i membri supplenti. La commissione può decidere, in conformità del quadro giuridico interistituzionale applicabile, che possono assistere alla riunione altri deputati a norma dell’articolo 216, paragrafo 3. Possono altresì assistere alla riunione altre persone precedentemente designate dal presidente come aventi «necessità di sapere», tenendo debitamente conto di eventuali restrizioni stabilite dalla normativa relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento. Per quanto concerne la consultazione delle informazioni classificate di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» o superiore, oppure qualora il quadro giuridico interistituzionale preveda specifiche limitazioni all’accesso, possono applicarsi ulteriori restrizioni.

I documenti sono distribuiti all’inizio della riunione e raccolti al termine di quest’ultima. Essi sono numerati. Non si possono prendere appunti né fare fotocopie.

Il processo verbale della riunione non fornisce alcun dettaglio dell’esame del punto trattato secondo la procedura confidenziale. Soltanto la decisione, qualora venga presa, può figurare nel processo verbale.

4.

Fatte salve le norme applicabili in materia di violazione degli obblighi di riservatezza in generale, l’esame di casi di violazione degli obblighi di riservatezza può essere richiesto da un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media nella commissione che ha avviato la procedura di trattamento confidenziale. Tale richiesta può essere iscritta all’ordine del giorno della riunione di commissione successiva. A maggioranza dei suoi membri, la commissione può decidere di sottoporre la questione al presidente per un ulteriore esame a norma degli articoli 10 e 176.

Il presente articolo si applica nella misura in cui il quadro giuridico applicabile relativo al trattamento di informazioni confidenziali preveda la possibilità di consultare le informazioni confidenziali in una riunione a porte chiuse al di fuori delle infrastrutture di sicurezza.

Articolo 222

Audizioni pubbliche e discussioni relative alle iniziative dei cittadini

1.

Allorché la Commissione ha pubblicato nel registro previsto a tal fine un’iniziativa dei cittadini a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (52), il presidente del Parlamento, su proposta del presidente della Conferenza dei presidenti di commissione:

a)

incarica la commissione competente per il merito, ai sensi dell’allegato VI, di organizzare l’audizione pubblica di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 211/2011; la commissione competente per le petizioni è automaticamente associata ai sensi dell’articolo 57 del presente regolamento;

b)

può, qualora due o più iniziative dei cittadini pubblicate nel registro previsto a tal fine a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 211/2011 vertano su una questione analoga, decidere, previa consultazione degli organizzatori, di organizzare un’audizione pubblica congiunta in cui siano affrontate, in modo paritario, tutte le iniziative dei cittadini interessate.

2.

La commissione competente per il merito:

a)

valuta se la Commissione ha ricevuto gli organizzatori a un livello appropriato, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011;

b)

assicura, se necessario con il sostegno della Conferenza dei presidenti di commissione, che la Commissione sia debitamente coinvolta nell’organizzazione dell’audizione pubblica e che, in tale occasione, sia rappresentata a livello appropriato.

3.

Il presidente della commissione competente per il merito convoca l’audizione pubblica in una data appropriata entro tre mesi dalla presentazione dell’iniziativa alla Commissione a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 211/2011.

4.

La commissione competente per il merito organizza l’audizione pubblica in Parlamento, se del caso congiuntamente ad altre istituzioni e organi dell’Unione europea che desiderino parteciparvi. Essa può invitare altre parti interessate a partecipare.

La commissione competente per il merito invita un gruppo di rappresentanti degli organizzatori, che includa come minimo una delle persone di contatto di cui all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 211/2011, per presentare l’iniziativa nell’ambito dell’audizione.

5.

L’Ufficio di presidenza approva, secondo le modalità concordate con la Commissione, la regolamentazione relativa al rimborso delle spese sostenute.

6.

Il presidente del Parlamento e il presidente della Conferenza dei presidenti di commissione possono delegare i poteri loro conferiti a norma del presente articolo rispettivamente a un vicepresidente o a un altro presidente di commissione.

7.

Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 57 o 58, dette disposizioni si applicano, mutati mutandis, anche ad altre commissioni. Si applicano altresì gli articoli 210 e 211.

L’articolo 25, paragrafo 9, non si applica alle audizioni pubbliche relative alle iniziative dei cittadini.

8.

Il Parlamento tiene una discussione su un’iniziativa dei cittadini pubblicata nel registro previsto a tal fine a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 211/2011, in una tornata successiva all’audizione pubblica e, al momento di iscrivere la discussione all’ordine del giorno, decide se concludere o meno la discussione con una risoluzione. Non può procedere in tal senso se una relazione sullo stesso argomento è prevista nel corso della stessa tornata o di quella successiva, a meno che il presidente non disponga diversamente per motivi eccezionali. Se il Parlamento decide di concludere la discussione con una risoluzione, la commissione competente, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare una proposta di risoluzione. L’articolo 132, paragrafi da 3 a 8, concernente la presentazione e la votazione di proposte di risoluzione, si applica mutati mutandis.

9.

A seguito della comunicazione della Commissione che espone le sue conclusioni giuridiche e politiche su una specifica iniziativa dei cittadini, il Parlamento valuta le azioni intraprese dalla Commissione sulla scorta di detta comunicazione. Qualora la Commissione non dovesse presentare una proposta adeguata su un’iniziativa dei cittadini, la commissione competente per il merito può organizzare un’audizione in consultazione con gli organizzatori dell’iniziativa dei cittadini. Inoltre, il Parlamento può decidere se tenere una discussione in Aula e se concludere o meno la discussione con una risoluzione. La procedura di cui al paragrafo 8, si applica mutati mutandis. Il Parlamento può altresì decidere di esercitare il diritto conferitogli dall’articolo 225 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, avviando quindi la procedura di cui all’articolo 47.

CAPITOLO 2

Delegazioni interparlamentari

Articolo 223

Costituzione e attribuzioni delle delegazioni interparlamentari

1.

Su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento costituisce delegazioni interparlamentari permanenti e decide sulla loro natura e sul numero dei loro membri alla luce delle competenze loro affidate. I membri sono nominati dai gruppi politici e dai deputati non iscritti nel corso della prima o della seconda tornata successiva alla rielezione del Parlamento per la durata della legislatura.

2.

I gruppi politici assicurano, per quanto possibile, che gli Stati membri, le opinioni politiche e le questioni di genere siano equamente rappresentati. Non è consentito che più di un terzo dei membri di una delegazione abbia la stessa nazionalità. L’articolo 209 si applica mutati mutandis.

3.

La costituzione degli uffici di presidenza delle delegazioni avviene secondo la procedura fissata per le commissioni permanenti in conformità dell’articolo 213.

4.

Il Parlamento stabilisce le competenze generali delle singole delegazioni. Esso può decidere in qualsiasi momento di ampliare o restringere tali competenze.

5.

La Conferenza dei presidenti adotta, su proposta della Conferenza dei presidenti di delegazione, le norme di applicazione necessarie per le attività delle delegazioni.

6.

Il presidente della delegazione riferisce periodicamente alla commissione competente per gli affari esteri in merito alle attività della delegazione.

7.

Il presidente di una delegazione ha la possibilità di intervenire dinanzi a una commissione quando nell’ordine del giorno di quest’ultima figuri una questione rientrante nell’ambito di competenza della delegazione. Ciò vale, in occasione delle riunioni di una delegazione, anche per il presidente o il relatore di tale commissione.

Articolo 224

Commissioni parlamentari miste

1.

Il Parlamento europeo può costituire commissioni parlamentari miste con i parlamenti di Stati associati all’Unione o di Stati con i quali l’Unione ha avviato negoziati in vista della loro adesione.

Queste commissioni possono formulare raccomandazioni destinate ai parlamenti partecipanti. Nel caso del Parlamento europeo, tali raccomandazioni sono deferite alla commissione competente, che presenta proposte sul seguito da darvi.

2.

Le competenze generali delle diverse commissioni parlamentari miste sono definite dal Parlamento europeo conformemente agli accordi con il paese terzo interessato.

3.

Le commissioni parlamentari miste sono disciplinate dalle norme procedurali previste dal relativo accordo. Esse si fondano sulla parità fra la delegazione del Parlamento europeo e quella del parlamento omologo.

4.

Le commissioni parlamentari miste adottano il proprio regolamento, che sottopongono per approvazione, in seno al Parlamento europeo, al suo Ufficio di presidenza e, in seno al parlamento omologo del paese terzo, al suo organo competente.

5.

La nomina dei membri delle delegazioni del Parlamento europeo alle commissioni parlamentari miste e la costituzione degli uffici di presidenza di dette delegazioni avvengono conformemente alla procedura vigente per le delegazioni interparlamentari.

Articolo 225

Cooperazione con l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa

1.

Gli organi del Parlamento, e in particolare le commissioni, cooperano con i loro omologhi dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa nei settori di comune interesse, soprattutto allo scopo di migliorare l’efficacia dei lavori e di evitare duplicazioni.

2.

La Conferenza dei presidenti, d’intesa con le autorità competenti dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, definisce le modalità di tale cooperazione.

TITOLO IX

PETIZIONI

Articolo 226

Diritto di petizione

1.

Conformemente all’articolo 227 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, qualsiasi cittadino dell’Unione, o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento su una materia che rientra nel campo di attività dell’Unione europea e che lo (la) concerna direttamente.

2.

Le petizioni al Parlamento devono menzionare il nome e il domicilio di ciascuno dei firmatari.

3.

Le osservazioni rivolte al Parlamento che non intendono chiaramente essere delle petizioni non sono registrate come tali; esse sono invece trasmesse senza indugio al servizio competente per il loro ulteriore trattamento.

4.

Nel caso in cui una petizione sia firmata da più persone fisiche o giuridiche, i firmatari designano un rappresentante e rappresentanti supplenti che sono considerati i firmatari ai fini del presente titolo.

Nel caso in cui tale designazione non abbia avuto luogo, è considerato autore della petizione il primo firmatario o altra persona idonea.

5.

Ciascun firmatario può in qualunque momento ritirare la sua firma dalla petizione.

Qualora tutti i firmatari dovessero ritirare la loro firma, la petizione diviene caduca.

6.

Le petizioni devono essere redatte in una lingua ufficiale dell’Unione europea.

Le petizioni redatte in un’altra lingua sono prese in esame solo se il firmatario ha allegato una traduzione in una lingua ufficiale. Nella corrispondenza con il firmatario il Parlamento utilizza la lingua ufficiale in cui è redatta la traduzione.

L’Ufficio di presidenza può decidere che le petizioni e la corrispondenza con i firmatari possano essere redatte in altre lingue che, in base all’ordinamento costituzionale degli Stati membri interessati, sono lingue ufficiali in tutto il loro territorio o in parte di esso.

7.

Le petizioni possono essere presentate per posta o tramite il portale delle petizioni, che è messo a disposizione sul sito Internet del Parlamento e che guida il firmatario nella formulazione della petizione in modo da rispettare i paragrafi 1 e 2.

8.

Qualora si ricevano più petizioni su una questione analoga, queste possono essere trattate congiuntamente.

9.

Se soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, le petizioni sono iscritte in un ruolo generale nell’ordine in cui sono pervenute. Le petizioni che non soddisfano tali condizioni sono archiviate e il motivo è comunicato ai firmatari.

10.

Le petizioni iscritte nel ruolo generale sono deferite dal presidente alla commissione competente per le petizioni, che deve stabilirne la ricevibilità in base all’articolo 227 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Nel caso in cui la commissione non raggiunga un consenso sulla ricevibilità di una petizione, quest’ultima è dichiarata ricevibile su richiesta di almeno un terzo dei membri della commissione.

11.

Le petizioni che siano state dichiarate irricevibili dalla commissione sono archiviate. I firmatari sono informati in merito alla decisione presa e ai motivi della stessa. Ove possibile, possono essere raccomandati mezzi di ricorso alternativi.

12.

Una volta iscritte nel ruolo generale, le petizioni diventano documenti pubblici e il Parlamento, per ragioni di trasparenza, può pubblicare il nome del firmatario nonché dei cofirmatari e degli eventuali sostenitori, e il contenuto della petizione. Il firmatario, i cofirmatari e i sostenitori sono informati di conseguenza.

13.

In deroga al paragrafo 12, il firmatario, un cofirmatario o un sostenitore può chiedere che il suo nome non sia reso noto, al fine di tutelare la sua vita privata. In tal caso il Parlamento è tenuto a soddisfare tale richiesta.

Quando la denuncia del firmatario non può dar luogo ad indagini per ragioni di anonimato del firmatario, quest’ultimo è consultato sul seguito da dare.

14.

Al fine di tutelare i diritti dei terzi, il Parlamento può, di sua iniziativa o su richiesta del terzo interessato, rendere anonima una petizione e/o gli altri dati ivi contenuti, se ritiene utile procedere in tal senso.

15.

Le petizioni indirizzate al Parlamento da persone fisiche o giuridiche che non siano cittadini dell’Unione europea e che non abbiano la propria residenza o sede sociale in uno Stato membro sono trattate e archiviate separatamente. Il presidente invia mensilmente una relazione sulle petizioni ricevute durante il mese precedente, con l’indicazione del loro oggetto, alla commissione. La commissione può chiedere di prendere visione di quelle che ritiene opportuno trattare.

Articolo 227

Esame delle petizioni

1.

Le petizioni ricevibili sono esaminate dalla commissione competente per le petizioni nel corso della sua normale attività, nell’ambito di una discussione durante una riunione ordinaria, oppure con procedura scritta. I firmatari possono essere invitati a partecipare alle riunioni della commissione qualora la loro petizione sia oggetto di discussione, oppure possono chiedere di essere presenti. Il diritto di parola è concesso ai firmatari a discrezione del presidente.

2.

Su una petizione ricevibile, la commissione può decidere di presentare una breve proposta di risoluzione al Parlamento, previa informazione della Conferenza dei presidenti di commissione e salvo obiezioni da parte della Conferenza dei presidenti. Tali proposte di risoluzione sono iscritte nel progetto di ordine del giorno della tornata che si svolge al più tardi dopo otto settimane dall’approvazione in commissione delle predette proposte di risoluzione. Esse sono oggetto di una votazione unica. La Conferenza dei presidenti può proporre di applicare l’articolo 160. In caso contrario, le proposte di risoluzione sono poste in votazione senza discussione.

3.

Qualora la commissione intenda elaborare una relazione di iniziativa a norma dell’articolo 54, paragrafo 1, su una petizione ricevibile, che tratti, in particolare, dell’applicazione o dell’interpretazione del diritto dell’Unione o di modifiche proposte al diritto vigente, la commissione competente per la materia trattata è associata a norma degli articoli 56 e 57. La commissione accetta senza votazione i suggerimenti relativi ad alcune parti della proposta di risoluzione ricevuti dalla commissione competente per la materia trattata se essi vertono sull’applicazione o sull’interpretazione del diritto dell’Unione o su modifiche al diritto vigente. Se la commissione non accetta tali suggerimenti, la commissione competente per il merito può presentarli direttamente all’Aula.

4.

I firmatari possono associarsi oppure ritirare il proprio sostegno a una petizione ricevibile sul portale delle petizioni, che è disponibile sul sito Internet del Parlamento.

5.

La commissione può chiedere alla Commissione di assisterla, segnatamente mediante precisazioni sull’applicazione o il rispetto del diritto dell’Unione, nonché mediante la comunicazione di informazioni e documenti relativi alla petizione. Rappresentanti della Commissione sono invitati a partecipare alle riunioni della commissione.

6.

La commissione può chiedere al presidente del Parlamento di trasmettere il suo parere o la sua raccomandazione alla Commissione, al Consiglio o all’autorità dello Stato membro in questione al fine di ottenere un suo intervento o una sua risposta.

7.

La commissione riferisce al Parlamento con periodicità annuale sui risultati delle proprie deliberazioni e, se del caso, sulle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione in relazione alle petizioni trasmesse dal Parlamento.

Una volta concluso l’esame di una petizione ricevibile, quest’ultima è archiviata con decisione della commissione.

8.

Il firmatario della petizione è informato di tutte le pertinenti decisioni adottate dalla commissione e dei relativi motivi.

9.

Una petizione può essere riaperta con decisione della commissione, se nuovi fatti pertinenti alla petizione sono stati sottoposti all’attenzione di quest’ultima e se il firmatario lo richiede.

10.

A maggioranza dei suoi membri, la commissione adotta orientamenti sul trattamento delle petizioni in conformità del presente regolamento.

Articolo 228

Missioni d’informazione

1.

Ai fini dell’esame delle petizioni, dell’accertamento dei fatti o della ricerca di soluzioni, la commissione può organizzare missioni d’informazione nello Stato membro o nella regione cui fanno riferimento petizioni ricevibili che sono già state discusse in commissione. Di norma le missioni d’informazione riguardano questioni che sono state sollevate in varie petizioni. Si applicano le regolamentazioni dell’Ufficio di presidenza che disciplinano le delegazioni delle commissioni in seno all’Unione europea.

2.

I deputati eletti nello Stato membro di destinazione non possono far parte della delegazione. Essi possono essere autorizzati ad accompagnare la delegazione della missione d’informazione ex officio.

3.

Dopo ogni missione, i membri ufficiali della delegazione redigono un resoconto della missione. Il capo della delegazione coordina l’elaborazione del resoconto e si adopera per raggiungere un consenso sul contenuto tra i membri ufficiali su un piano di parità. In mancanza di un consenso, il resoconto di missione illustra le valutazioni divergenti.

I deputati che fanno parte della delegazione ex officio non contribuiscono all’elaborazione del resoconto.

4.

Il resoconto di missione, comprensivo di eventuali raccomandazioni, è presentato alla commissione. I deputati possono presentare emendamenti alle raccomandazioni, ma non alle parti del resoconto che riguardano i fatti accertati dalla delegazione.

La commissione vota innanzitutto gli emendamenti alle eventuali raccomandazioni e, successivamente, l’insieme del resoconto di missione.

Se approvato, il resoconto di missione è trasmesso per informazione al presidente.

Articolo 229

Pubblicità delle petizioni

1.

Le petizioni iscritte nel ruolo generale di cui all’articolo 226, paragrafo 9, e le principali decisioni in merito alla procedura di esame delle stesse sono annunciate in Aula. Tali comunicazioni sono pubblicate nel processo verbale.

2.

Il titolo e la sintesi delle petizioni iscritte nel ruolo generale nonché i pareri e le principali decisioni che accompagnano l’esame della petizione sono consultabili sul portale delle petizioni disponibile sul sito Internet del Parlamento.

Articolo 230

Iniziativa dei cittadini

1.

Quando al Parlamento è comunicato che la Commissione è stata invitata a presentare una proposta di atto legislativo in base all’articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea e conformemente al regolamento (UE) n. 211/2011, la commissione competente per le petizioni verifica se ciò possa influire sui propri lavori e, in tal caso, ne informa i firmatari di petizioni su argomenti connessi.

2.

Le proposte di iniziative dei cittadini che sono state registrate a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 211/2011, ma che non possono essere presentate alla Commissione a norma dell’articolo 9 di tale regolamento in quanto non sono state rispettate tutte le procedure e le condizioni pertinenti previste, possono essere esaminate dalla commissione competente per le petizioni se essa ritiene che sia appropriato darvi seguito. Gli articoli 226, 227, 228 e 229 si applicano mutati mutandis.

TITOLO X

MEDIATORE

Articolo 231

Elezione del Mediatore

1.

All’inizio di ogni legislatura o in caso di decesso, dimissioni o destituzione del Mediatore, il presidente lancia un appello per la presentazione di candidature in vista della nomina del Mediatore e fissa il termine per la presentazione delle stesse. L’appello è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.

Le candidature devono essere appoggiate da almeno quaranta deputati cittadini di almeno due Stati membri.

Ogni deputato può appoggiare una sola candidatura.

Le candidature devono comportare la presentazione di tutti i documenti giustificativi che consentano di accertare in modo inequivocabile che il candidato soddisfa le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo (53).

3.

Le candidature sono trasmesse per esame alla commissione competente. Un elenco completo dei deputati che hanno dato il loro sostegno ai candidati è messo a disposizione del pubblico a tempo debito.

4.

La commissione competente può chiedere di ascoltare i candidati. Le relative audizioni sono aperte a tutti i deputati.

5.

L’elenco alfabetico delle candidature ricevibili è quindi sottoposto al voto del Parlamento.

6.

Il Mediatore è eletto a maggioranza dei voti espressi.

Se nessun candidato è eletto al termine dei primi due turni, possono ripresentarsi soltanto i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al secondo turno.

In tutti i casi di parità di voti prevale il candidato più anziano.

7.

Prima di dichiarare aperta la votazione, il presidente si accerta che sia presente almeno la metà dei deputati che compongono il Parlamento.

8.

Salvo in caso di decesso o di destituzione, il Mediatore rimane in carica sino all’assunzione del mandato da parte del suo successore.

Articolo 232

Azione del Mediatore

1.

La commissione competente esamina i casi di cattiva amministrazione dei quali è stata informata dal Mediatore conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, all’esito dei quali può decidere di elaborare una relazione a norma dell’articolo 54.

Al termine di ogni sessione annuale la commissione competente esamina la relazione che il Mediatore ha presentato sul risultato delle proprie indagini conformemente all’articolo 3, paragrafo 8, della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom. La commissione competente può presentare una proposta di risoluzione al Parlamento se ritiene che quest’ultimo debba prendere una posizione su un qualsiasi aspetto di detta relazione.

2.

Il Mediatore può altresì fornire informazioni alla commissione competente su richiesta di quest’ultima ovvero essere ascoltato dalla stessa su propria iniziativa.

Articolo 233

Destituzione del Mediatore

1.

Un decimo dei deputati che compongono il Parlamento può richiedere la destituzione del Mediatore qualora non risponda più alle condizioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni ovvero abbia commesso una colpa grave. Nel caso in cui una siffatta richiesta sia stata votata nei due mesi precedenti, una nuova richiesta può essere presentata unicamente da un quinto dei deputati che compongono il Parlamento.

2.

La richiesta è trasmessa al Mediatore e alla commissione competente. Se ritiene, a maggioranza dei suoi membri, che i motivi addotti siano fondati, detta commissione presenta una relazione al Parlamento. Il Mediatore è ascoltato, su sua richiesta, prima che la relazione sia posta in votazione. Il Parlamento delibera, previa discussione, a scrutinio segreto.

3.

Prima di procedere alla votazione il presidente si accerta che sia presente almeno la metà dei deputati che compongono il Parlamento.

4.

In caso di voto favorevole alla destituzione del Mediatore, e qualora questi non vi abbia dato seguito, il presidente, al più tardi entro la tornata successiva a quella della votazione, invita la Corte di giustizia, con richiesta di pronuncia sollecita, a dichiarare dimissionario il Mediatore.

Le dimissioni volontarie del Mediatore interrompono la procedura.

TITOLO XI

SEGRETARIATO GENERALE DEL PARLAMENTO

Articolo 234

Segretariato del Parlamento

1.

Il Parlamento è assistito da un segretario generale, nominato dall’Ufficio di presidenza.

Il segretario generale prende l’impegno solenne dinanzi all’Ufficio di presidenza di esercitare le sue funzioni con assoluta imparzialità e lealtà.

2.

Il segretario generale del Parlamento dirige un segretariato la cui composizione e organizzazione sono stabilite dall’Ufficio di presidenza.

3.

L’Ufficio di presidenza stabilisce l’organigramma del segretariato del Parlamento e i regolamenti relativi alla situazione amministrativa e finanziaria dei funzionari e degli altri agenti.

Il presidente del Parlamento informa al riguardo le competenti istituzioni dell’Unione europea.

TITOLO XII

COMPETENZE RELATIVE AI PARTITI POLITICI EUROPEI E ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

Articolo 235

Competenze relative ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee (54)

1.

Qualora, conformemente all’articolo 65, paragrafo 1, del Regolamento finanziario, il Parlamento decida di riservarsi il diritto di autorizzare le spese, esso agisce per il tramite del suo Ufficio di presidenza.

Su questa base, l’Ufficio di presidenza ha il potere di adottare decisioni a norma degli articoli 17, 18 e 24, dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 30 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (55).

Le singole decisioni adottate dall’Ufficio di presidenza sulla base del presente paragrafo sono firmate dal presidente, che lo rappresenta, e sono notificate al richiedente o al beneficiario conformemente all’articolo 297 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Le singole decisioni sono motivate, conformemente all’articolo 296, secondo comma, di detto trattato.

L’Ufficio di presidenza può, in qualsiasi momento, chiedere il parere della Conferenza dei presidenti.

2.

Su richiesta di un quarto dei deputati che compongono il Parlamento, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici, il Parlamento vota la decisione di presentare all’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, una richiesta di verifica del rispetto, da parte di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea registrati, delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

3.

Sulla base dell’articolo 10, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, un gruppo di almeno cinquanta cittadini può presentare una richiesta motivata nella quale invita il Parlamento a chiedere la verifica di cui al paragrafo 2. Tale richiesta motivata non è promossa o firmata da deputati. Essa include prove sostanziali che dimostrano che il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2.

Il presidente trasmette le richieste ammissibili presentate da gruppi di cittadini alla commissione competente affinché le sottoponga a un ulteriore esame.

A seguito di tale esame, che dovrebbe essere effettuato entro quattro mesi dalla trasmissione della richiesta da parte del presidente, la commissione competente può decidere, a maggioranza dei suoi membri in rappresentanza di almeno tre gruppi politici, di presentare una proposta per dare seguito alla richiesta e ne informa il presidente.

Il gruppo di cittadini viene informato dell’esito dell’esame in commissione.

Dopo aver ricevuto la proposta della commissione, il presidente comunica la richiesta al Parlamento.

A seguito di tale comunicazione, il Parlamento, a maggioranza dei voti espressi, decide se presentare tale richiesta all’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee.

La commissione adotta orientamenti sul trattamento di tali richieste presentate da gruppi di cittadini.

4.

Su richiesta di un quarto dei deputati che compongono il Parlamento, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici, il Parlamento vota una proposta di decisione motivata di sollevare obiezioni, a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, in merito alla decisione dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea entro un termine di tre mesi dalla data in cui tale decisione gli è stata notificata.

La commissione competente presenta una proposta di decisione motivata. In caso di reiezione ditale proposta, si considera adottata la decisione contraria.

5.

Sulla base di una proposta presentata dalla commissione competente, la Conferenza dei presidenti nomina due membri del comitato di personalità indipendenti a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

TITOLO XIII

APPLICAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Articolo 236

Applicazione del regolamento

1.

Qualora sorgano dubbi in merito all’applicazione o all’interpretazione del presente regolamento, il presidente può deferire l’esame della questione alla commissione competente.

I presidenti di commissione possono fare altrettanto qualora nel corso dell’attività della commissione sorgano dubbi relativi a detta attività.

2.

La commissione competente decide se sia necessario proporre una modifica del regolamento. In tal caso procede in conformità dell’articolo 237.

3.

Se decide che è sufficiente un’interpretazione delle disposizioni del regolamento in vigore, la commissione competente comunica la sua interpretazione al presidente, che ne informa il Parlamento nel corso della tornata successiva.

4.

Qualora un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa contestino l’interpretazione della commissione competente entro 24 ore dalla sua comunicazione, la questione è sottoposta al Parlamento che si pronuncia a maggioranza dei voti espressi, in presenza di almeno un terzo dei suoi membri. In caso di reiezione, la questione è rinviata in commissione.

5.

Le interpretazioni che non sono state oggetto di contestazione e quelle approvate dal Parlamento sono pubblicate nel regolamento sotto forma di note in corsivo corredanti l’articolo o gli articoli cui si riferiscono.

6.

Queste interpretazioni costituiscono un precedente per la futura applicazione e interpretazione degli articoli in questione.

7.

Il regolamento e le sue interpretazioni sono soggetti a una revisione periodica a cura della commissione competente.

8.

Ogniqualvolta il numero totale dei seggi del Parlamento è modificato, in particolare a seguito di un ampliamento dell’Unione europea, laddove il presente regolamento conferisca diritti a un numero determinato di deputati tale numero è automaticamente sostituito dal numero intero più vicino che rappresenta la stessa percentuale dei deputati al Parlamento.

Articolo 237

Modifica del regolamento

1.

Ciascun deputato può proporre modifiche al presente regolamento e ai suoi allegati, corredate, se del caso, di una breve motivazione.

La commissione competente le esamina e decide se sottoporle al Parlamento.

Ai fini dell’applicazione degli articoli 180, 181 e 183 all’esame di tali proposte in Aula, i riferimenti fatti, in detti articoli, al «testo di base» o alla proposta di atto giuridicamente vincolante sono considerati rinvii alla disposizione del regolamento in vigore.

2.

Conformemente all’articolo 232 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le proposte di modifica del presente regolamento possono essere approvate solo a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.

3.

Salvo eccezioni previste all’atto della votazione, le modifiche al presente regolamento e ai suoi allegati entrano in vigore il primo giorno della tornata successiva alla loro approvazione.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 238

Simboli dell’Unione

1.

Il Parlamento riconosce e fa suoi i seguenti simboli dell’Unione:

la bandiera con un cerchio di dodici stelle dorate su fondo blu;

l’inno tratto dall’«Inno alla gioia» della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven;

il motto «Unita nella diversità».

2.

Il Parlamento celebra il giorno dell’Europa il 9 maggio.

3.

La bandiera è esposta in tutti i locali del Parlamento e in occasione di eventi ufficiali. La bandiera è utilizzata in ogni sala di riunione del Parlamento.

4.

L’inno è eseguito all’inizio di ogni seduta costitutiva e in altre sedute solenni, in particolare per dare il benvenuto ai capi di Stato o di governo o per accogliere i nuovi deputati nel quadro di un allargamento.

5.

Il motto è riprodotto sui documenti ufficiali del Parlamento.

6.

L’Ufficio di presidenza valuta ulteriori utilizzazioni dei simboli all’interno del Parlamento. L’Ufficio di presidenza stabilisce disposizioni dettagliate per l’attuazione del presente articolo.

Articolo 239

Integrazione della dimensione di genere

L’Ufficio di presidenza adotta un piano d’azione per la parità di genere volto a integrare una prospettiva di genere in tutte le attività del Parlamento, a tutti i livelli e in tutte le fasi. Il piano d’azione è oggetto di monitoraggio due volte all’anno ed è rivisto almeno ogni cinque anni.

Articolo 240

Questioni pendenti

Nell’ultima seduta che precede le nuove elezioni tutte le questioni pendenti dinanzi al Parlamento decadono, fatto salvo il disposto del secondo comma del presente articolo.

All’inizio di ogni legislatura la Conferenza dei presidenti statuisce sulle richieste motivate delle commissioni parlamentari e delle altre istituzioni intese a ricominciare o proseguire l’esame di tali questioni pendenti.

Queste disposizioni non si applicano alle petizioni, alle iniziative dei cittadini europei e ai testi che non richiedono una deliberazione.

Articolo 241

Rettifiche

1.

Quando in un testo approvato dal Parlamento è individuato un errore, il presidente trasmette, se del caso, un progetto di rettifica alla commissione competente.

2.

Quando è individuato un errore in un testo approvato dal Parlamento e concordato con altre istituzioni, prima di procedere a norma del paragrafo 1 il presidente si adopera per ottenere l’accordo di dette istituzioni sulle correzioni necessarie.

3.

La commissione competente esamina il progetto di rettifica e lo sottopone al Parlamento qualora ritenga che si sia verificato un errore che può essere corretto nel modo proposto.

4.

La rettifica è annunciata in occasione della tornata successiva. Essa è considerata approvata a meno che, entro 24 ore dall’annuncio, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa non chiedano che sia messa ai voti. Se non è approvata, la rettifica è rinviata alla commissione competente che può proporre una rettifica modificata o chiudere la procedura.

5.

Le rettifiche approvate sono pubblicate nello stesso modo previsto per il testo cui fanno riferimento. L’articolo 79 si applica mutati mutandis.

(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(2)  Accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all’accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa (GU C 298 del 30.11.2002, pag. 1).

Accordo quadro del 20 ottobre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47).

Accordo interistituzionale, del 12 marzo 2014, tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di quest’ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie diverse da quelle che rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune (GU C 95 dell’1.4.2014, pag. 1).

(3)  Decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2002 sull’attuazione dell’accordo interistituzionale riguardante l’accesso del Parlamento europeo a informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa (GU C 298 del 30.11.2002, pag. 4).

Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 15 aprile 2013, sulla regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo (GU C 96 dell’1.4.2014, pag. 1).

(4)  Cfr. allegato II.

(5)  Cfr. allegato I.

(6)  Accordo del 16 aprile 2014 tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all’elaborazione e attuazione delle politiche dell’Unione europea (GU L 277 del 19.9.2014, pag. 11).

(7)  Accordo interistitzionle del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15).

(8)  Decisione del Parlamento del 18 novembre 1999 riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità.

(9)  L’articolo 14 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 213, paragrafo 3).

(10)  L’articolo 15 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 213, paragrafo 3).

(11)  L’articolo 16 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 213, paragrafo 3).

(12)  L’articolo 19 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 213, paragrafo 3).

(13)  L’articolo 20 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 213, paragrafo 3).

(14)  Cfr. allegato I.

(15)  Accordo quadro del 20 ottobre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47).

(16)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio del- l’Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(17)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio», punto 25.

(18)  Cfr. la relativa decisione della Conferenza dei presidenti.

(19)  Codice di condotta per la negoziazione nel contesto della procedura legislativa ordinaria.

(20)  Accordo interistitzonale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

(21)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(22)  Cfr. allegato V.

(23)  Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994, Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi, punto 4 (GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2).

(24)  Accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1) punto 9.

(25)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che stabilisce le modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

(26)  L’articolo 112, paragrafo 4, sarà cancellato dal regolamento non appena la procedura di regolamentazione con controllo sarà stata completamente rimossa da ogni atto legislativo in vigore.

(27)  Cfr. allegato VII.

(28)  Cfr. allegato III.

(29)  Cfr. allegato III.

(30)  Esteso con decisione del Parlamento del 12 marzo 2019.

(31)  L’articolo 171, paragrafo 2, si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 216, paragrafo 4).

(32)  L’articolo 174 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 219).

(33)  L’articolo 179 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 219).

(34)  L’articolo 180 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 219).

(35)  L’articolo 181 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 219).

(36)  L’articolo 182 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 219).

(37)  L’articolo 183 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 219).

(38)  L’articolo 185, paragrafo 1, si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 219).

(39)  L’articolo 186 si applica mutatis mutandis muta alle commissioni (cfr. articolo 219).

(40)  L’articolo 187 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 219).

(41)  L’articolo 189 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 219).

(42)  L’articolo 190, paragrafi 3 e 4, si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 219).

(43)  L’articolo 191 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 219).

(44)  L’articolo 192 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 219).

(45)  L’articolo 193 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 219).

(46)  L’articolo 195 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 219).

(47)  L’articolo 200 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 219).

(48)  L’articolo 201 si applica mutatis mutandis alle commissioni (cfr. articolo 219).

(49)  L’articolo 204, paragrafi 2, 3 e 5, si applica mutatis mutandis alle commissioni quando è redatto un resoconto integrale (cfr. articolo 216, paragrafo 5).

(50)  Cfr. allegato VI.

(51)  Decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l’esercizio del diritto di inchiesta del Parlamento europeo (GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1).

(52)  Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell’11.3.2011, pag. 1).

(53)  Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15).

(54)  L’articolo 235 si applica unicamente ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche a livello europeo ai sensi dell’articolo 2, punti 3 e 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

(55)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1).


ALLEGATO I

CODICE DI CONDOTTA DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI DI INTERESSI

Articolo 1

Principi direttivi

Nell’esercizio delle loro funzioni, i deputati al Parlamento europeo:

a)

si ispirano e agiscono nel rispetto dei seguenti principi generali di condotta: condotta disinteressata, integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome del Parlamento europeo,

b)

agiscono unicamente nell’interesse generale e non ottengono né cercano di ottenere alcun vantaggio finanziario diretto o indiretto o altre gratifiche.

Articolo 2

Principali doveri dei deputati

Nel quadro del loro mandato, i deputati al Parlamento europeo:

a)

non concludono alcun accordo in virtù del quale agiscono o votano nell’interesse di qualsiasi altra persona terza, fisica o giuridica, che potrebbe compromettere la loro libertà di voto quale sancita dall’articolo 6 dell’Atto del 20 settembre 1976 relativo all’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto e dall’articolo 2 dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo;

b)

non sollecitano, accettano o ottengono alcun vantaggio diretto o indiretto o gratifiche di altro tipo, che sia in contanti o in natura, in cambio di un dato comportamento nell’ambito delle loro attività parlamentari e cercano scrupolosamente di evitare qualsiasi situazione che possa comportare corruzione o influenza indebita;

c)

non si impegnano a titolo professionale in attività di lobbying remunerate, direttamente connesse al processo decisionale dell’Unione.

Articolo 3

Conflitto di interessi

1.

Si configura un conflitto d’interessi qualora un deputato al Parlamento europeo abbia un interesse personale che potrebbe influenzare indebitamente l’esercizio delle sue funzioni in qualità di deputato. Non si configura conflitto di interessi qualora un deputato tragga un vantaggio soltanto in qualità di semplice cittadino o di membro di un’ampia categoria di persone.

2.

Ove constati di avere un conflitto di interessi, il deputato adotta senza indugio tutti i provvedimenti del caso per porvi rimedio, in conformità dei principi e delle disposizioni del presente codice di condotta. Qualora non riesca a risolvere il conflitto di interessi, il deputato ne informa per iscritto il presidente. In caso di ambiguità, il deputato può, a titolo confidenziale, chiedere il parere del comitato consultivo sul comportamento dei deputati di cui all’articolo 7.

3.

Fatto salvo il paragrafo 2, il deputato, prima di prendere la parola o di votare in Aula o in seno ad uno degli organi del Parlamento oppure qualora sia proposto in qualità di relatore, comunica immediatamente qualsiasi conflitto di interessi effettivo o potenziale in relazione alla questione in esame, ove ciò non risulti evidente dalle informazioni fornite a norma dell’articolo 4. Tale comunicazione è presentata per iscritto o a voce al presidente durante i lavori in questione.

Articolo 4

Dichiarazione dei deputati

1.

Ai fini della trasparenza, i deputati al Parlamento europeo trasmettono al presidente sotto responsabilità personale una dichiarazione di interessi finanziari entro la fine della prima tornata successiva alle elezioni europee (o, in corso di legislatura, entro trenta giorni dall’inizio del loro mandato al Parlamento europeo) mediante l’apposito modulo adottato dall’Ufficio di presidenza a norma dell’articolo 9. Essi informano il presidente di qualsiasi modifica che possa influire sulla loro dichiarazione entro la fine del mese successivo al momento in cui si è verificata la modifica.

2.

La dichiarazione di interessi finanziari contiene le seguenti informazioni fornite in modo preciso:

a)

le attività professionali del deputato nel triennio precedente l’inizio del suo mandato al Parlamento nonché la sua partecipazione durante tale periodo a comitati o consigli di amministrazione di imprese, organizzazioni non governative, associazioni o altri enti giuridici,

b)

qualsiasi indennità percepita per lo svolgimento di un mandato in un altro parlamento;

c)

qualsiasi attività regolare retribuita svolta dal deputato parallelamente all’esercizio del proprio mandato, sia in qualità di dipendente che di lavoratore autonomo;

d)

la partecipazione a comitati o consigli di amministrazione di imprese, organizzazioni non governative, associazioni o altri enti giuridici, o qualsiasi altra pertinente attività esterna svolta dal deputato, siano esse retribuite o non retribuite;

e)

qualsiasi attività esterna occasionale retribuita (comprese pubblicazioni, conferenze o consulenze), ove la remunerazione complessiva di tutte le attività esterne occasionali del deputato superi i 5 000 EUR in un anno civile;

f)

la partecipazione in società o partenariati, qualora vi siano possibili implicazioni di politica pubblica o qualora tale partecipazione conferisca al deputato un’influenza significativa sulle attività dell’organismo in questione,

g)

qualsiasi sostegno finanziario, tanto in personale quanto in materiale, che si aggiunga ai mezzi forniti dal Parlamento e che sono conferiti al deputato nell’ambito delle sue attività politiche da parte di terzi, con indicazione dell’identità di questi ultimi;

h)

qualsiasi altro interesse finanziario che possa influenzare l’esercizio delle funzioni del deputato.

Per ciascuno degli elementi da dichiarare conformemente al primo comma, i deputati indicano, se del caso, se si tratta di un’attività retribuita o meno; per gli elementi di cui alle lettere a), c), d), e) e f), i deputati indicano altresì una delle seguenti categorie di reddito:

non retribuita;

da 1 EUR a 499 EUR al mese;

da 500 a 1 000 EUR al mese;

da 1 001 a 5 000 EUR al mese;

da 5 001 a 10 000 EUR al mese;

oltre 10 000 EUR al mese, con l’indicazione della decina di migliaia più prossima.

Eventuali redditi che il deputato percepisce, ma non periodicamente, in relazione a ciascun elemento dichiarato conformemente al primo comma sono calcolati su base annuale, divisi per dodici e inseriti in una delle categorie di cui al secondo comma.

3.

Le informazioni trasmesse al presidente a norma del presente articolo sono pubblicate sul sito Internet del Parlamento in modo da essere facilmente accessibili.

4.

Un deputato non può essere eletto ad una carica in seno al Parlamento o ai suoi organi, essere designato in qualità di relatore, far parte di una delegazione ufficiale o partecipare a negoziati interistituzionali se non ha presentato la propria dichiarazione di interessi finanziari.

5.

Qualora il presidente riceva informazioni che lo inducono a ritenere che la dichiarazione di interessi finanziari di un deputato sia sostanzialmente erronea o non aggiornata, può consultare il comitato consultivo di cui all’articolo 7. Se del caso, il presidente chiede al deputato di correggere la dichiarazione entro 10 giorni. L’Ufficio di presidenza può adottare una decisione in vista dell’applicazione del paragrafo 4 ai deputati che non danno seguito alla richiesta di correzione del presidente.

6.

I relatori possono elencare volontariamente nella motivazione della loro relazione gli interessi esterni che sono stati consultati in merito a questioni inerenti all’oggetto della relazione (1).

Articolo 5

Doni o benefici analoghi

1.

Nell’esercizio delle loro funzioni, i deputati al Parlamento europeo si astengono dall’accettare doni o benefici analoghi, salvo quelli di valore approssimativo inferiore a 150 EUR, offerti conformemente alle consuetudini di cortesia o quelli ricevuti conformemente alle medesime consuetudini qualora rappresentino il Parlamento in veste ufficiale.

2.

I doni ricevuti dai deputati, a norma del paragrafo 1, allorché rappresentano il Parlamento in veste ufficiale, sono consegnati al presidente e trattati in conformità delle misure di attuazione stabilite dall’Ufficio di presidenza a norma dell’articolo 9.

3.

Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano al rimborso delle spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno dei deputati o ai pagamenti diretti di dette spese da parte di terzi quando i deputati partecipano sulla base di un invito e nell’esercizio delle loro funzioni a eventi organizzati da terzi.

La portata del presente paragrafo, segnatamente le norme per assicurare la trasparenza, è precisata nelle misure di applicazione fissate dall’Ufficio di presidenza a titolo dell’articolo 9.

Articolo 6

Attività degli ex deputati

Gli ex deputati al Parlamento europeo impegnati in attività di lobbying a titolo professionale o di rappresentanza direttamente connesse al processo decisionale dell’Unione dovrebbero informare il Parlamento europeo al riguardo e non possono, per l’intera durata di detto impegno, beneficiare delle agevolazioni concesse agli ex deputati in virtù della regolamentazione stabilita in materia dall’Ufficio di presidenza (2).

Articolo 7

Comitato consultivo sulla condotta dei deputati

1.

È istituito un comitato consultivo sulla condotta dei deputati (in appresso «comitato consultivo»).

2.

Il comitato consultivo è composto da cinque membri, designati dal presidente all’inizio del suo mandato tra i membri della commissione per gli affari costituzionali e della commissione giuridica, tenendo conto della loro esperienza e dell’equilibrio politico.

La presidenza del comitato consultivo è esercitata a turno da ciascuno dei suoi membri per un semestre.

3.

All’inizio del proprio mandato, il presidente designa inoltre i membri di riserva del comitato consultivo, uno per ciascun gruppo politico non rappresentato in seno al comitato consultivo.

In caso di presunta violazione del presente codice di condotta da parte di un membro di un gruppo politico non rappresentato in seno al comitato consultivo, il relativo membro di riserva funge da sesto membro titolare del comitato consultivo incaricato di esaminare la presunta violazione in questione.

4.

Su richiesta di un deputato, il comitato consultivo fornisce ai deputati, a titolo confidenziale e entro trenta giorni di calendario, orientamenti sull’interpretazione e l’attuazione delle disposizioni del presente codice di condotta. Il deputato in questione ha il diritto di fare riferimento a detti orientamenti.

Su richiesta del presidente, il comitato consultivo esamina inoltre i presunti casi di violazione del presente codice di condotta e consiglia il presidente circa le eventuali misure da adottare.

5.

Il comitato consultivo può, dopo aver sentito il presidente, chiedere il parere di esperti esterni.

6.

Il comitato consultivo pubblica una relazione annuale sulle sue attività.

Articolo 8

Procedura in caso di eventuali violazioni del codice di condotta

1.

Qualora vi sia motivo di ritenere che un deputato al Parlamento europeo possa avere violato il presente codice di condotta, tranne in casi manifestamente vessatori, il presidente sottopone la questione al comitato consultivo.

2.

Il comitato consultivo esamina le circostanze della presunta violazione e può ascoltare il deputato in questione. Sulla base delle sue conclusioni, formula una raccomandazione al presidente in merito a un’eventuale decisione.

In caso di presunta violazione del codice di condotta da parte di un membro titolare o di un membro di riserva del comitato consultivo, il membro titolare o di riserva interessato si astiene dal partecipare ai lavori del comitato consultivo in merito alla suddetta presunta violazione.

3.

Se, tenuto conto della raccomandazione del comitato consultivo e dopo aver invitato il deputato interessato a presentare le sue osservazioni per iscritto, il presidente constata che un determinato deputato ha violato il codice di condotta, egli adotta una decisione motivata con cui stabilisce una sanzione. Il presidente notifica la decisione motivata al deputato in questione.

La sanzione può consistere in una o più di una delle misure enunciate all’articolo 176, paragrafi da 4 a 6, del regolamento.

4.

Il deputato in questione può usufruire delle modalità di ricorso interno di cui all’articolo 177 del regolamento.

Articolo 9

Attuazione

L’Ufficio di presidenza adotta le modalità di applicazione del presente codice di condotta, compresa una procedura di controllo e, se del caso, aggiorna gli importi di cui agli articoli 4 e 5.

L’Ufficio di presidenza può formulare proposte di revisione del presente codice di condotta.


(1)  Cfr. decisione dell’Ufficio di presidenza del 12 settembre 2016 sull’attuazione dell’accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza.

(2)  Decisione dell’Ufficio di presidenza del 12 aprile 1999 sulle agevolazioni concesse agli ex deputati al Parlamento europeo.


ALLEGATO II

CODICE DI CONDOTTA APPROPRIATA PER I DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO NELL’ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI

1.   

Nell’esercizio delle loro funzioni, i deputati al Parlamento europeo si comportano nei confronti di chiunque lavori per l’Istituzione con dignità, cortesia e rispetto, senza pregiudizi né discriminazioni.

2.   

Nell’esercizio delle loro funzioni, i deputati agiscono con professionalità e devono astenersi, nei loro rapporti con il personale, in particolare da un linguaggio degradante, ingiurioso, offensivo o discriminatorio o da qualsiasi altro atto immorale, degradante o illecito.

3.   

I deputati non possono, con le loro azioni, incitare o incoraggiare il personale a violare, eludere o ignorare la legislazione in vigore, le norme interne del Parlamento o il presente codice, né tollerare siffatto comportamento da parte del personale sotto la loro responsabilità.

4.   

Ai fini dell’efficace funzionamento del Parlamento europeo, i deputati si adopereranno per garantire, con la dovuta discrezione, che eventuali disaccordi o conflitti con il personale sotto la loro responsabilità siano trattati con rapidità, equità ed efficacia.

5.   

Se necessario, i deputati al Parlamento europeo coopereranno prontamente e pienamente con le procedure in atto per la gestione di situazioni conflittuali o molestie (a sfondo psicologico o sessuale), anche reagendo tempestivamente a qualsiasi accusa di molestia. I deputati dovrebbero seguire corsi di formazione specializzati, organizzati per loro, sulla prevenzione dei conflitti e delle molestie sul luogo di lavoro e sulla corretta gestione dell’ufficio.

6.   

I deputati firmano una dichiarazione in cui confermano l’impegno ad attenersi al presente codice. Tutte le dichiarazioni, firmate o meno, sono pubblicate sul sito web del Parlamento.

7.   

Un deputato che non abbia firmato la dichiarazione relativa al presente codice non può essere eletto a una carica in seno al Parlamento o ai suoi organi, designato in qualità di relatore o far parte di una delegazione ufficiale né partecipare a negoziati interistituzionali.


ALLEGATO III

CRITERI CONCERNENTI LE INTERROGAZIONI CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA A NORMA DEGLI ARTICOLI 138, 140 E 141

1.   

Le interrogazioni con richiesta di risposta scritta:

specificano con chiarezza il destinatario cui devono essere trasmesse attraverso i consueti canali interistituzionali;

si riferiscono a questioni che rientrano esclusivamente entro i limiti delle competenze del destinatario, quali stabilite dai trattati o negli atti giuridici dell’Unione o nel suo ambito di attività;

sono di interesse generale;

sono concise e contengono un quesito comprensibile;

non superano le 200 parole;

non contengono un linguaggio offensivo;

non trattano questioni strettamente personali;

non contengono più di tre sottoquesiti.

2.   

Le interrogazioni destinate al Consiglio non possono vertere sull’argomento di una procedura legislativa ordinaria in corso o sulle funzioni di bilancio del Consiglio.

3.   

Su richiesta, il segretariato suggerisce agli interroganti come conformarsi nel singolo caso ai criteri stabiliti al paragrafo 1.

4.   

Se un’interrogazione identica o simile è stata presentata e ha ottenuto risposta durante i sei mesi precedenti, o se un’interrogazione è semplicemente volta a ottenere informazioni sul seguito dato a una specifica risoluzione del Parlamento le quali siano già state fornite dalla Commissione mediante comunicazione scritta durante i sei mesi precedenti, il segretariato trasmette all’interrogante copia dell’interrogazione precedente corredata della risposta o della comunicazione sul seguito dato. La nuova interrogazione è trasmessa al destinatario solo se il presidente lo decide alla luce di nuovi sviluppi importanti e in risposta a una richiesta motivata dell’interrogante.

5.   

Se in un’interrogazione si chiedono informazioni fattuali o statistiche che sono già disponibili presso i servizi di ricerca del Parlamento, tale interrogazione non è trasmessa ai destinatari bensì a tali servizi, a meno che il presidente decida diversamente su richiesta dell’interrogante.

6.   

Le interrogazioni concernenti questioni correlate possono essere incorporate dal segretariato in un’unica interrogazione e ottenere una risposta comune.


ALLEGATO IV

DIRETTIVE E CRITERI GENERALI DA SEGUIRE NELLA SCELTA DEGLI ARGOMENTI DA ISCRIVERE ALL’ORDINE DEL GIORNO PER LE DISCUSSIONI SU CASI DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI, DELLA DEMOCRAZIA E DELLO STATO DI DIRITTO PREVISTE A NORMA DELL’ARTICOLO 144

Criteri di priorità

1.

Deve ritenersi prioritaria la proposta di risoluzione che si proponga di far esprimere al Parlamento un voto diretto al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, ad altri Stati od organizzazioni internazionali prima di un avvenimento annunciato, qualora l’unica tornata del Parlamento in cui la votazione può avere luogo in tempo utile sia quella in corso.

2.

La proposta di risoluzione non supera le 500 parole.

3.

Gli argomenti che hanno attinenza con le competenze dell’Unione europea previste dai trattati devono essere considerati prioritari a condizione che siano di notevole rilevanza.

4.

Il numero degli argomenti scelti deve essere tale da consentire un dibattito adeguato alla rilevanza degli argomenti prescelti e non dovrebbe essere superiore a tre, comprese le sottovoci.

Modalità funzionali

5.

I criteri di priorità seguiti per la scelta degli argomenti da includere nelle discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto sono portati a conoscenza del Parlamento e dei gruppi politici.

Limite e ripartizione del tempo di parola

6.

Il presidente del Parlamento, per meglio utilizzare il tempo disponibile, concorda con il Consiglio e la Commissione un limite di tempo di parola per i loro eventuali interventi nelle discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, previa consultazione dei presidenti dei gruppi politici.

Termine per la presentazione di emendamenti

7.

Il termine per la presentazione di emendamenti deve essere tale da consentire che tra la distribuzione del testo degli emendamenti nelle lingue ufficiali e il momento della discussione sulle proposte di risoluzione intercorra un periodo di tempo sufficiente a un esame adeguato degli emendamenti stessi da parte dei deputati e dei gruppi politici.

ALLEGATO V

PROCEDURA DI ESAME E ADOZIONE DELLE DECISIONI SULLA CONCESSIONE DEL DISCARICO

Articolo 1

Documenti

1.

Sono stampati e distribuiti:

a)

il conto di gestione, l’analisi della gestione finanziaria e il bilancio finanziario trasmessi dalla Commissione;

b)

la relazione annuale e le relazioni speciali della Corte dei conti, accompagnate dalle risposte delle istituzioni;

c)

la dichiarazione con cui si attesta l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni presentata dalla Corte dei conti sulla base dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

d)

la raccomandazione del Consiglio.

2.

Tali documenti sono deferiti alla commissione competente per il merito. Qualsiasi commissione interessata può esprimere un parere.

3.

Il presidente fissa il termine entro il quale le commissioni eventualmente interessate a esprimere un parere devono trasmetterlo alla commissione competente per il merito.

Articolo 2

Esame della relazione

1.

Il Parlamento esamina una relazione della commissione competente per il merito concernente il discarico entro il 30 aprile dell’anno successivo all’approvazione della relazione annuale della Corte dei conti, come previsto dal regolamento finanziario.

2.

Agli emendamenti e alla votazione si applicano le disposizioni del regolamento, salvo che il presente allegato stabilisca diversamente.

Articolo 3

Contenuto della relazione

1.

La relazione della commissione competente per il merito concernente il discarico contiene:

a)

una proposta di decisione sulla concessione del discarico o sul rinvio della decisione sul discarico (votazione nella tornata di aprile); oppure una proposta di decisione sulla concessione o sul rifiuto del discarico (votazione nella tornata di ottobre);

b)

una proposta di decisione che chiude i conti relativi a tutte le entrate, le spese, gli attivi e i passivi dell’Unione;

c)

una proposta di risoluzione in cui figurano le osservazioni che accompagnano la proposta di decisione di cui alla lettera a), inclusa una valutazione della gestione di bilancio della Commissione in relazione all’esercizio finanziario e osservazioni concernenti l’esecuzione delle spese per il futuro;

d)

in allegato, un elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione, nonché di quelli richiesti alla Commissione e non ricevuti;

e)

i pareri delle commissioni interessate.

2.

Qualora la commissione competente per il merito proponga il rinvio della decisione concernente il discarico, la relativa proposta di risoluzione indica altresì:

a)

le ragioni del rinvio;

b)

le ulteriori azioni che si prevede saranno adottate dalla Commissione e il relativo termine;

c)

i documenti necessari affinché il Parlamento possa prendere una decisione con cognizione di causa.

Articolo 4

Esame e votazioni in Parlamento

1.

La relazione della commissione competente per il merito concernente il discarico è iscritta all’ordine del giorno della prima tornata successiva alla sua presentazione.

2.

Sono ricevibili solo gli emendamenti alla proposta di risoluzione presentata a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

3.

La votazione sulle proposte di decisione e sulla proposta di risoluzione ha luogo, salvo che l’articolo 5 non preveda diversamente, secondo l’ordine di cui all’articolo 3.

4.

Il Parlamento decide a maggioranza dei voti espressi, a norma dell’articolo 231 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 5

Varianti procedurali

1.

Votazione nella tornata di aprile

In questa prima fase, la relazione sul discarico contiene una proposta di decisione sulla concessione o il rinvio del discarico.

a)

Se una proposta di concessione del discarico ottiene la maggioranza, il discarico è concesso. Ciò costituisce nel contempo chiusura dei conti.

Se una proposta di concessione del discarico non ottiene la maggioranza, il discarico si ritiene rinviato e la commissione competente per il merito presenta, entro un termine di sei mesi, una nuova relazione contenente una proposta di concessione o di rifiuto del discarico.

b)

Se è approvata una proposta di rinvio del discarico, la commissione competente per il merito presenta, entro un termine di sei mesi, una nuova relazione contenente una proposta di concessione o di rifiuto del discarico. In tal caso anche la chiusura dei conti è rinviata e viene ripresentata con la nuova relazione.

Se una proposta di rinvio del discarico non ottiene la maggioranza, il discarico si considera concesso. In tal caso, la decisione costituisce nel contempo chiusura dei conti. La proposta di risoluzione può essere comunque posta in votazione.

2.

Votazione nella tornata di ottobre

In questa seconda fase, la relazione sul discarico contiene una proposta di decisione sulla concessione o il rifiuto del discarico.

a)

Se una proposta di concessione del discarico ottiene la maggioranza, il discarico è concesso. Ciò costituisce nel contempo chiusura dei conti.

Se una proposta di concessione del discarico non ottiene la maggioranza, il discarico si considera rifiutato. Una proposta formale di chiusura dei conti per l’esercizio in questione è presentata nel corso di una tornata successiva, durante la quale la Commissione è invitata a rilasciare una dichiarazione.

b)

Se una proposta di rifiuto del discarico ottiene la maggioranza, una proposta formale di chiusura dei conti per l’esercizio in questione è presentata nel corso di una tornata successiva, durante la quale la Commissione è invitata a rilasciare una dichiarazione.

Se una proposta di rifiuto del discarico non ottiene la maggioranza, il discarico si considera concesso. In tal caso, la decisione costituisce nel contempo chiusura dei conti. La proposta di risoluzione può essere comunque posta in votazione.

3.

Se la proposta di risoluzione o la proposta di chiusura dei conti contengono disposizioni che appaiono in contraddizione con il voto del Parlamento sul discarico, il presidente, dopo aver consultato il presidente della commissione competente per il merito, può rinviare tale votazione e fissare un nuovo termine per la presentazione di emendamenti.

Articolo 6

Esecuzione delle decisioni di discarico

1.

Le decisioni o le risoluzioni del Parlamento adottate in conformità dell’articolo 3 sono trasmesse dal presidente alla Commissione e a tutte le altre istituzioni. Il presidente provvede a farle pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nella serie riservata agli atti di carattere legislativo.

2.

La commissione competente per il merito riferisce al Parlamento almeno una volta all’anno sulle iniziative prese dalle istituzioni in risposta alle osservazioni che accompagnano le decisioni di discarico e alle altre osservazioni contenute nelle risoluzioni del Parlamento concernenti l’esecuzione delle spese.

3.

Il presidente, agendo a nome del Parlamento, sulla base di una relazione della commissione competente in materia di controllo di bilancio, può presentare un ricorso contro l’istituzione interessata dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, a norma dell’articolo 265 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per la mancata esecuzione di obblighi derivanti dalle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico o le altre risoluzioni concernenti l’esecuzione delle spese.

ALLEGATO VI

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI (1)

I.   Commissione per gli affari esteri

Commissione competente per la promozione, l’attuazione e il controllo della politica estera dell’Unione per quanto riguarda:

1.

la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC); in tale contesto la commissione è assistita da una sottocommissione per la sicurezza e la difesa;

2.

le relazioni con le altre istituzioni e organi dell’Unione, con l’ONU e con le altre organizzazioni internazionali e assemblee interparlamentari per le questioni che rientrano nelle sue competenze;

3.

la supervisione del Servizio europeo per l’azione esterna;

4.

il rafforzamento delle relazioni politiche con i paesi terzi attraverso programmi di cooperazione e di assistenza globali o attraverso accordi internazionali quali gli accordi di associazione e di partenariato;

5.

l’apertura, il monitoraggio e la conclusione dei negoziati relativi all’adesione di Stati europei all’Unione;

6.

l’intera legislazione, programmazione e supervisione delle azioni svolte nel quadro dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti dell’uomo, dello Strumento europeo di vicinato, dello Strumento di assistenza di preadesione, dello Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace e dello Strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi, nonché le politiche a loro sostegno;

7.

la supervisione e il seguito, tra l’altro, della politica europea di vicinato (PEV), in particolare per quanto riguarda le relazioni annuali sui progressi compiuti nell’ambito della PEV;

8.

le questioni concernenti la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell’uomo, compresi i diritti delle minoranze, nei paesi terzi e i principi del diritto internazionale; in questo contesto la commissione è assistita da una sottocommissione per i diritti dell’uomo che dovrebbe garantire la coerenza tra tutte le politiche esterne dell’Unione e la sua politica in materia di diritti umani; fatte salve le disposizioni pertinenti, alle riunioni della sottocommissione sono invitati membri di altre commissioni ed organi dotati di competenze in questo settore;

9.

la partecipazione del Parlamento alle missioni di osservazione elettorale, ove opportuno in cooperazione con altre commissioni e delegazioni interessate.

La commissione assicura il controllo politico e il coordinamento dei lavori delle commissioni parlamentari miste e delle commissioni parlamentari di cooperazione nonché delle delegazioni interparlamentari e delle delegazioni ad hoc che rientrano nelle sue attribuzioni.

II.   Commissione per lo sviluppo

Commissione competente per:

1.

la promozione, l’attuazione e il controllo della politica di sviluppo e cooperazione dell’Unione europea, in particolare:

a)

il dialogo politico con i paesi in via di sviluppo, a livello bilaterale e nel quadro delle organizzazioni internazionali e sedi interparlamentari interessate,

b)

l’aiuto ai paesi in via di sviluppo e gli accordi di cooperazione con tali paesi, segnatamente il controllo dei finanziamenti per gli aiuti erogati e la valutazione dei risultati, anche per quanto riguarda l’eliminazione della povertà,

c)

il monitoraggio delle relazioni tra le politiche degli Stati membri e le politiche attuate a livello di Unione,

d)

la promozione dei valori democratici, del buon governo e dei diritti dell’uomo nei paesi in via di sviluppo;

e)

l’attuazione, il monitoraggio e il miglioramento della coerenza delle politiche con riguardo alla politica di sviluppo;

2.

l’intera legislazione, programmazione e supervisione delle azioni svolte nel quadro dello Strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI), del Fondo europeo di sviluppo (FES) — in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali – e dello Strumento per l’aiuto umanitario, nonché tutte le questioni relative agli aiuti umanitari nei paesi in via di sviluppo e alla politica a loro sostegno;

3.

le questioni relative all’accordo di partenariato ACP-UE e le relazioni con gli organi competenti;

4.

le questioni riguardanti i paesi e territori d’oltremare (PTOM);

5.

la partecipazione del Parlamento a missioni di osservazione elettorale, ove opportuno in cooperazione con altre commissioni e delegazioni interessate.

La commissione assicura il coordinamento dei lavori delle delegazioni interparlamentari e delle delegazioni ad hoc che rientrano nelle sue attribuzioni.

III.   Commissione per il commercio internazionale

Commissione competente perle questioni relative alla definizione, all’attuazione e al controllo della politica commerciale comune dell’Unione e alle sue relazioni economiche esterne, in particolare:

1.

le relazioni finanziarie, economiche e commerciali con paesi terzi e organizzazioni regionali;

2.

la tariffa esterna comune e la facilitazione degli scambi commerciali come pure gli aspetti esterni delle disposizioni doganali e della gestione delle dogane;

3.

l’avvio, la supervisione, la conclusione e il seguito degli accordi commerciali bilaterali, multilaterali e plurilaterali che disciplinano le relazioni economiche, commerciali e in materia di investimenti con i paesi terzi e le organizzazioni regionali;

4.

le misure di armonizzazione o normalizzazione tecnica nei settori coperti da strumenti di diritto internazionale;

5.

le relazioni con le organizzazioni internazionali interessate e con le sedi internazionali sulle questioni commerciali nonché con le organizzazioni che promuovono l’integrazione economica e commerciale regionale al di fuori dell’Unione;

6.

le relazioni con l’Organizzazione mondiale per il commercio, compresa la sua dimensione parlamentare.

La commissione assicura il collegamento con le delegazioni interparlamentari e delegazioni ad hoc interessate per gli aspetti economici e commerciali delle relazioni con i paesi terzi.

IV.   Commissione per i bilanci

Commissione competente per:

1.

il quadro finanziario pluriennale delle entrate e delle spese dell’Unione europea ed il sistema delle risorse proprie dell’Unione europea;

2.

le prerogative di bilancio del Parlamento, vale a dire il bilancio dell’Unione europea nonché la negoziazione e l’applicazione degli accordi interistituzionali in materia;

3.

lo stato di previsione del Parlamento, in conformità della procedura definita nel regolamento;

4.

il bilancio degli organismi decentrati;

5.

le attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti che non sono parte della governance economica europea;

6.

l’iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo, fatte salve le attribuzioni della commissione competente per l’accordo di partenariato ACP-UE;

7.

le incidenze finanziarie e la compatibilità con il quadro finanziario pluriennale di tutti gli atti dell’Unione, fatte salve le attribuzioni delle commissioni interessate;

8.

il monitoraggio e la valutazione dell’esecuzione del bilancio in corso, nonostante l’articolo 98, paragrafo 1 del regolamento, gli storni di stanziamenti, le procedure relative agli organigrammi, gli stanziamenti amministrativi e i pareri su progetti in materia di immobili aventi incidenze finanziarie significative;

9.

il regolamento finanziario, escluse le questioni concernenti l’esecuzione, la gestione e il controllo del bilancio.

V.   Commissione per il controllo dei bilanci

Commissione competente per:

1.

il controllo dell’esecuzione del bilancio dell’Unione europea e del Fondo europeo di sviluppo nonché le decisioni di discarico che devono essere adottate dal Parlamento, compresa la procedura interna di discarico e tutte le altre misure di accompagnamento o di applicazione di tali decisioni;

2.

la chiusura, il rendimento e la verifica dei conti e dei bilanci finanziari dell’Unione europea, delle sue istituzioni e di ogni organismo da essa finanziato, ivi compresa la determinazione degli stanziamenti da riportare e dei saldi;

3.

il controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti;

4.

la valutazione del rapporto costo-efficacia delle varie forme di finanziamento dell’Unione in sede di attuazione delle politiche dell’Unione europea, con la partecipazione, su richiesta della commissione per il controllo dei bilanci, delle commissioni specializzate e agendo, sempre su richiesta della commissione per il controllo dei bilanci, in cooperazione con le commissioni specializzate per l’esame delle relazioni speciali della Corte dei conti;

5.

le relazioni con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), l’esame delle frodi e delle irregolarità commesse in sede di esecuzione del bilancio dell’Unione, le misure volte a prevenire e perseguire tali casi, la tutela rigorosa degli interessi finanziari dell’Unione e le pertinenti azioni del Procuratore europeo in tale ambito;

6.

le relazioni con la Corte dei conti, la nomina dei suoi membri e l’esame delle sue relazioni;

7.

il regolamento finanziario per quanto riguarda l’esecuzione, la gestione e il controllo del bilancio.

VI.   Commissione per i problemi economici e monetari

Commissione competente per:

1.

le politiche economiche e monetarie dell’Unione europea, il funzionamento dell’Unione economica e monetaria e il sistema monetario e finanziario europeo (comprese le relazioni con le istituzioni o organizzazioni interessate);

2.

la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti (pagamenti transfrontalieri, spazio unico dei pagamenti, bilancia dei pagamenti, movimenti di capitali e politica di assunzione e di erogazione di prestiti, controllo dei movimenti di capitali provenienti da paesi terzi, misure volte ad incoraggiare l’esportazione di capitali dell’Unione europea);

3.

il sistema monetario e finanziario internazionale (comprese le relazioni con le istituzioni e le organizzazioni finanziarie e monetarie);

4.

le norme sulla concorrenza e gli aiuti di Stato o pubblici;

5.

le disposizioni fiscali;

6.

la regolamentazione e la vigilanza in materia di servizi, istituzioni e mercati finanziari, compresi la rendicontazione finanziaria, la revisione dei conti, le norme contabili, il governo societario e le altre questioni di diritto delle società riguardanti specificamente i servizi finanziari.

7.

le attività finanziarie pertinenti della Banca europea per gli investimenti come parte della governance economica europea nell’eurozona.

VII.   Commissione per l’occupazione e gli affari sociali

Commissione competente per:

1.

la politica dell’occupazione e tutti gli aspetti della politica sociale, comprese le condizioni di lavoro, la sicurezza sociale, l’inclusione sociale e la protezione sociale;

2.

i diritti dei lavoratori;

3.

le misure per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;

4.

il Fondo sociale europeo;

5.

la politica di formazione professionale, comprese le qualifiche professionali;

6.

la libera circolazione dei lavoratori e dei pensionati;

7.

il dialogo sociale;

8.

tutte le forme di discriminazione sul luogo di lavoro e nel mercato del lavoro, eccetto quelle fondate sul sesso;

9.

le relazioni con:

il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop),

la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro,

la Fondazione europea per la formazione,

l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro,

nonché le relazioni con altri organismi dell’Unione ed organizzazioni internazionali interessati.

VIII.   Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Commissione competente per:

1.

la politica dell’ambiente e le misure per la sua tutela concernenti, in particolare:

a)

il cambiamento climatico,

b)

l’inquinamento dell’aria, del suolo e delle acque, la gestione e il riciclaggio dei rifiuti, le sostanze e i preparati pericolosi, i livelli di rumore, il cambiamento climatico e la tutela della biodiversità,

c)

lo sviluppo sostenibile,

d)

le misure e gli accordi internazionali e regionali per la protezione dell’ambiente,

e)

la riparazione del danno ambientale,

f)

la protezione civile,

g)

l’Agenzia europea dell’ambiente,

h)

l’Agenzia europea per le sostanze chimiche;

2.

la sanità pubblica, in particolare:

a)

i programmi e le azioni specifiche nel settore della sanità pubblica,

b)

i prodotti farmaceutici e cosmetici,

c)

gli aspetti sanitari del bioterrorismo,

d)

l’Agenzia europea per i medicinali e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;

3.

le questioni riguardanti la sicurezza alimentare, in particolare:

a)

l’etichettatura e la sicurezza dei prodotti alimentari,

b)

la legislazione veterinaria concernente la protezione contro i rischi per la salute umana; i controlli sanitari dei prodotti alimentari e dei sistemi di produzione alimentare,

c)

l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e l’Ufficio alimentare e veterinario europeo.

IX.   Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia

Commissione competente per:

1.

la politica industriale dell’Unione e le misure correlate, e l’applicazione delle nuove tecnologie, comprese le misure relative alle piccole e medie imprese;

2.

la politica dell’Unione nel campo della ricerca e dell’innovazione, compresi la scienza e la tecnologia come pure la diffusione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca;

3.

la politica spaziale europea;

4.

le attività del Centro comune di ricerca, il Consiglio europeo della ricerca, l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia e l’Istituto dei materiali e delle misure di riferimento, nonché JET, ITER e gli altri progetti nello stesso settore;

5.

le misure dell’Unione riguardanti la politica energetica in generale e nel quadro della creazione e del funzionamento del mercato interno dell’energia, in particolare le misure concernenti:

a)

la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione,

b)

la promozione dell’efficienza energetica e del risparmio energetico nonché lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili,

c)

la promozione dell’interconnessione delle reti energetiche e dell’efficienza energetica compresi la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dell’energia;

6.

il trattato Euratom e l’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom; la sicurezza nucleare, lo smantellamento degli impianti e lo smaltimento dei residui nel settore nucleare;

7.

la società dell’informazione, la tecnologia dell’informazione e le reti e i servizi di comunicazione, compresi le tecnologie e gli aspetti relativi alla sicurezza e la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture delle telecomunicazioni come pure le attività dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA).

X.   Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Commissione competente per:

1.

il coordinamento a livello dell’Unione delle legislazioni nazionali nel settore del mercato interno e per l’Unione doganale, in particolare:

a)

la libera circolazione delle merci, compresa l’armonizzazione delle norme tecniche,

b)

la libertà di stabilimento,

c)

la libera prestazione dei servizi, salvo che nel settore finanziario e in quello postale;

2.

il funzionamento del mercato unico, incluse le misure volte all’individuazione e all’eliminazione di potenziali ostacoli alla realizzazione del mercato unico, incluso il mercato unico digitale;

3.

la promozione e la tutela degli interessi economici dei consumatori, eccettuate le questioni concernenti la sanità pubblica e la sicurezza alimentare;

4.

la politica e la legislazione concernenti l’applicazione delle regole del mercato unico e i diritti dei consumatori.

XI.   Commissione per i trasporti e il turismo

Commissione competente per:

1.

lo sviluppo di una politica comune per i trasporti ferroviari, su strada, per vie navigabili, marittimi ed aerei, in particolare:

a)

le norme comuni applicabili ai trasporti all’interno dell’Unione europea,

b)

la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti,

c)

la fornitura di servizi di trasporto e le relazioni con i paesi terzi nel settore dei trasporti,

d)

la sicurezza dei trasporti,

e)

le relazioni con le organizzazioni internazionali dei trasporti;

f)

l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, l’Agenzia ferroviaria europea, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea e l’impresa comune SESAR;

2.

i servizi postali;

3.

il turismo.

XII.   Commissione per lo sviluppo regionale

Commissione competente per:

1.

il funzionamento e lo sviluppo della politica regionale di sviluppo e di coesione dell’Unione secondo quanto previsto dai trattati;

2.

il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e gli altri strumenti di politica regionale dell’Unione;

3.

la valutazione dell’incidenza delle altre politiche dell’Unione europea sulla coesione economica e sociale;

4.

il coordinamento degli strumenti strutturali dell’Unione;

5.

la dimensione urbana della politica di coesione;

6.

le regioni ultraperiferiche e le regioni insulari nonché la cooperazione transfrontaliera e interregionale;

7.

le relazioni con il Comitato delle regioni, con le organizzazioni di cooperazione interregionale e con le autorità locali e regionali.

XIII.   Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale

Commissione competente per:

1.

il funzionamento e lo sviluppo della politica agricola comune;

2.

lo sviluppo rurale, comprese le attività dei pertinenti strumenti finanziari;

3.

la legislazione in materia di:

a)

questioni veterinarie e fitosanitarie e alimenti per gli animali, purché le misure in questione non siano destinate alla protezione contro i rischi per la salute umana,

b)

allevamento e benessere degli animali;

4.

il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli;

5.

l’approvvigionamento di materie prime agricole;

6.

l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali;

7.

la silvicoltura e l’agrosilvicoltura.

XIV.   Commissione per la pesca

Commissione competente per:

1.

il funzionamento e lo sviluppo della politica comune della pesca e la sua gestione;

2.

la conservazione delle risorse della pesca, la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano tali risorse nonché la ricerca marina e la ricerca applicata nel settore della pesca;

3.

l’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, nonché la trasformazione e la commercializzazione di tali prodotti;

4.

la politica strutturale nei settori della pesca e dell’acquacoltura, compresi gli strumenti finanziari e i fondi di orientamento della pesca a sostegno di tali settori;

5.

la politica marittima integrata per quanto riguarda le attività di pesca;

6.

gli accordi di partenariato nel settore della pesca sostenibile, le organizzazioni regionali per la pesca e il rispetto degli obblighi internazionali nel settore della pesca.

XV.   Commissione per la cultura e l’istruzione

Commissione competente per:

1.

gli aspetti culturali dell’Unione europea ed in particolare:

a)

il miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura,

b)

la protezione e la promozione della diversità culturale e linguistica,

c)

la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale, gli scambi culturali e la creazione artistica;

2.

la politica dell’Unione europea nel campo dell’istruzione, compresi il settore dell’istruzione superiore europea, la promozione del sistema delle scuole europee e l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita;

3.

la politica dell’audiovisivo e gli aspetti culturali ed educativi della società dell’informazione;

4.

la politica della gioventù;

5.

lo sviluppo di una politica dello sport e delle attività ricreative;

6.

la politica dell’informazione e dei media;

7.

la cooperazione con i paesi terzi nei settori della cultura e dell’istruzione e le relazioni con le organizzazioni e istituzioni internazionali interessate.

XVI.   Commissione giuridica

Commissione competente per:

1.

l’interpretazione, l’applicazione e il controllo del diritto dell’Unione e la conformità degli atti dell’Unione al diritto primario, in particolare la scelta delle basi giuridiche e il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

2.

l’interpretazione e l’applicazione del diritto internazionale, se e nella misura in cui esso interessa l’Unione europea;

3.

il miglioramento del processo legislativo e la semplificazione del diritto dell’Unione;

4.

la tutela giurisdizionale dei diritti e delle prerogative del Parlamento, compresa la sua partecipazione a ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea;

5.

gli atti dell’Unione che interessano l’ordinamento giuridico degli Stati membri, in particolare nei seguenti settori:

a)

diritto civile e commerciale,

b)

diritto delle società,

c)

diritto della proprietà intellettuale,

d)

diritto processuale;

6.

le misure relative alla cooperazione giudiziaria e amministrativa in materia civile;

7.

la responsabilità ambientale e le sanzioni applicabili ai reati contro l’ambiente;

8.

le questioni etiche connesse con le nuove tecnologie, applicando la procedura delle commissioni associate con le commissioni pertinenti;

9.

lo statuto dei deputati e lo statuto del personale dell’Unione europea;

10.

i privilegi e le immunità nonché la verifica dei poteri dei deputati;

11.

l’organizzazione e lo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea;

12.

l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.

XVII.   Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Commissione competente per:

1.

la protezione, nel territorio dell’Unione europea, dei diritti dei cittadini, dei diritti dell’uomo e dei diritti fondamentali, compresa la protezione delle minoranze, enunciati nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

2.

le misure necessarie per combattere tutte le forme di discriminazione diverse da quelle fondate sul sesso e da quelle che si verificano sul luogo di lavoro e nel mercato del lavoro;

3.

la legislazione relativa alla trasparenza e alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

4.

l’instaurazione e lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in particolare:

a)

le misure riguardanti l’ingresso e la circolazione delle persone, l’asilo e le migrazioni,

b)

le misure riguardanti una gestione integrata delle frontiere esterne,

c)

le misure relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, incluso il terrorismo, e le misure sostanziali e procedurali relative allo sviluppo di un approccio più coerente dell’Unione al diritto penale;

5.

l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, Europol, Eurojust, CEPOL, la Procura europea e gli altri organismi e agenzie operanti nello stesso campo;

6.

la constatazione di un chiaro rischio di una violazione grave da parte di uno Stato membro dei principi comuni agli Stati membri.

XVIII.   Commissione per gli affari costituzionali

Commissione competente per:

1.

gli aspetti istituzionali del processo d’integrazione europea, in particolare la preparazione, l’avvio e lo svolgimento delle procedure di revisione dei trattati, ordinaria e semplificata;

2.

l’applicazione dei trattati e la valutazione del loro funzionamento;

3.

le conseguenze istituzionali dei negoziati per l’allargamento dell’Unione europea o per il recesso dall’Unione;

4.

le relazioni interistituzionali, compreso l’esame, sulla base dell’articolo 148, paragrafo 2, del regolamento, degli accordi interistituzionali ai fini della loro approvazione da parte del Parlamento;

5.

la procedura elettorale uniforme;

6.

i partiti politici e le fondazioni politiche a livello europeo, fatte salve le competenze dell’Ufficio di presidenza;

7.

la constatazione dell’esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi comuni agli Stati membri;

8.

l’interpretazione e l’applicazione del regolamento e le proposte di modifica del medesimo.

XIX.   Commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere

Commissione competente per:

1.

la definizione, la promozione e la tutela dei diritti della donna nell’Unione europea e le misure adottate dalla Comunità al riguardo;

2.

la promozione dei diritti della donna nei paesi terzi;

3.

la politica in materia di pari opportunità, compresa la promozione della parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità nel mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro;

4.

l’eliminazione di ogni forma di violenza e di discriminazione fondata sul sesso;

5.

la realizzazione e l’ulteriore sviluppo dell’integrazione della dimensione di genere («gender mainstreaming») in tutti i settori;

6.

il seguito dato agli accordi e alle convenzioni internazionali aventi attinenza con i diritti della donna;

7.

la promozione della sensibilizzazione sui diritti delle donne.

XX.   Commissione per le petizioni

Commissione competente per:

1.

le petizioni;

2.

l’organizzazione di audizioni pubbliche relative alle iniziative dei cittadini ai sensi dell’articolo 222;

3.

le relazioni con il Mediatore europeo.


(1)  Approvato con decisione del Parlamento del 15 gennaio 2014.


ALLEGATO VII

APPROVAZIONE DELLA COMMISSIONE E MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DURANTE LE AUDIZIONI

Parte I — Approvazione del Parlamento per quanto concerne l’insieme del collegio della Commissione

Articolo 1

Base per la valutazione

1.

Il Parlamento valuta i commissari designati sulla base delle loro competenze generali, del loro impegno europeo e della loro indipendenza personale. Valuta la loro conoscenza del futuro portafoglio e le loro capacità di comunicazione.

2.

Il Parlamento presta particolare attenzione all’equilibrio di genere e può esprimersi sulla distribuzione dei portafogli da parte del presidente eletto.

3.

Il Parlamento ha facoltà di chiedere qualsiasi informazione pertinente ai fini dell’adozione di una decisione sulle attitudini dei commissari designati e si attende un’informazione esaustiva per quanto concerne i loro interessi finanziari. Le dichiarazioni d’interesse dei commissari designati sono trasmesse per esame alla commissione competente per gli affari giuridici.

Articolo 2

Esame della dichiarazione di interessi finanziari

1.

La commissione competente per le questioni giuridiche esamina le dichiarazioni di interessi finanziari e valuta se il contenuto della dichiarazione di un commissario designato sia preciso e completo, e se da esso possa essere dedotta l’esistenza di un conflitto di interessi.

2.

La conferma da parte della commissione competente per le questioni giuridiche dell’assenza di conflitti di interessi costituisce un presupposto indispensabile per la conduzione dell’audizione da parte della commissione competente. In mancanza di una siffatta conferma, la procedura di nomina del commissario designato è sospesa e si applica la procedura di cui al paragrafo 3, lettera c).

3.

Per l’esame delle dichiarazioni di interessi finanziari da parte della commissione competente per le questioni giuridiche si applicano le seguenti linee guida:

a)

se, nell’ambito dell’esame della dichiarazione di interessi finanziari, la commissione ritiene, sulla base dei documenti presentati, che la dichiarazione sia precisa e completa, e non contenga alcuna informazione che lasci presupporre un conflitto di interessi reale o potenziale in relazione al portafoglio del commissario designato, il presidente trasmette una lettera in cui conferma questa constatazione alle commissioni responsabili dell’audizione o alle commissioni interessate in caso di una procedura in corso di mandato;

b)

se la commissione ritiene che la dichiarazione di interessi di un commissario designato contenga informazioni incomplete o contraddittorie, o qualora siano necessarie ulteriori informazioni, essa chiede al commissario designato, conformemente all’accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, di fornire senza indebito ritardo informazioni supplementari e decide in seguito alla ricezione delle stesse e a una loro adeguata analisi; la commissione competente per le questioni giuridiche può decidere, se del caso, di invitare il commissario designato a partecipare a una discussione;

c)

se la commissione accerta un conflitto di interessi sulla base della dichiarazione di interessi finanziari o delle informazioni supplementari fornite dal commissario designato, essa formula raccomandazioni volte a risolvere tale conflitto; le raccomandazioni possono includere la rinuncia agli interessi finanziari in questione o la modifica, da parte del presidente della Commissione, del portafoglio del commissario designato; in casi più gravi, in mancanza di una soluzione al conflitto di interessi e in ultima istanza, la commissione competente per le questioni giuridiche può concludere che il commissario designato non è in grado di esercitare le proprie funzioni conformemente ai trattati e al codice di condotta; il presidente del Parlamento chiede quindi al presidente della Commissione quali ulteriori misure intenda adottare.

Articolo 3

Audizioni

1.

Ogni commissario designato è invitato a comparire dinanzi alla o alle commissioni competenti per un’audizione unica.

2.

Le audizioni sono organizzate dalla Conferenza dei presidenti su raccomandazione della Conferenza dei presidenti di commissione. Il presidente e i coordinatori di ciascuna commissione sono responsabili delle modalità specifiche. Possono essere designati dei relatori.

3.

In caso di competenze miste sono prese opportune disposizioni per associare le commissioni interessate. Possono presentarsi tre casi:

a)

il portafoglio del commissario designato rientra tra le competenze di un’unica commissione parlamentare; in questo caso, il commissario designato è sentito da questa sola commissione (commissione competente);

b)

il portafoglio del commissario designato rientra, in proporzioni simili, tra le competenze di più di una commissione; in questo caso, il commissario designato è sentito dalle commissioni in questione nel quadro di un’audizione congiunta (commissioni congiunte); e

c)

il portafoglio del commissario designato rientra in larga parte tra le competenze di una commissione e in modo marginale tra quelle di almeno un’altra commissione; in questo caso, il commissario designato è sentito dalla commissione competente a titolo principale, in associazione con l’altra o le altre commissioni (commissioni associate).

4.

Il presidente eletto della Commissione è pienamente consultato sulle modalità delle audizioni.

5.

Le commissioni sottopongono in tempo utile prima delle audizioni domande scritte ai commissari designati. Per ciascun commissario designato vi sono due domande comuni, formulate dalla Conferenza dei presidenti di commissione, di cui la prima sulla competenza generale, l’impegno europeo e l’indipendenza personale, e la seconda sulla gestione del portafoglio e la cooperazione con il Parlamento. La commissione competente sottopone cinque domande aggiuntive; non sono autorizzati sottoquesiti. Nel caso delle commissioni congiunte, ciascuna commissione ha facoltà di sottoporre tre domande.

Il curriculum vitae dei commissari designati e le risposte da essi fornite alle domande scritte sono pubblicati sul sito Internet del Parlamento prima dell’audizione.

6.

La durata prevista di ciascuna audizione è di tre ore. Le audizioni si svolgono in circostanze e condizioni tali da assicurare ai commissari designati possibilità identiche ed eque di presentarsi e di esporre le loro opinioni.

7.

I commissari designati sono invitati a formulare una dichiarazione orale di apertura di durata non superiore a quindici minuti. Le domande poste nel corso dell’audizione, ove possibile raggruppate per tema, sono al massimo 25. Una domanda aggiuntiva può essere posta immediatamente durante il tempo destinato a tal fine. L’essenziale del tempo di parola è assegnato ai gruppi politici, conformemente all’articolo 171, che si applica per analogia. La gestione delle audizioni mira a sviluppare un dialogo politico pluralistico tra il commissario designato e i deputati. Prima della fine dell’audizione i commissari designati hanno la possibilità di formulare una breve dichiarazione conclusiva.

8.

È prevista la trasmissione audiovisiva in diretta delle audizioni, messa a disposizione del pubblico e dei media a titolo gratuito. Una registrazione delle audizioni, corredata di indice, è messa a disposizione del pubblico entro ventiquattro ore.

Articolo 4

Valutazione

1.

Dopo l’audizione, il presidente e i coordinatori si riuniscono senza indugio per procedere alla valutazione dei singoli commissari designati. Tali riunioni si tengono a porte chiuse. I coordinatori sono invitati a dichiarare se, a loro avviso, i commissari designati sono idonei a far parte del collegio e a svolgere i compiti specifici che sono stati loro assegnati. La Conferenza dei presidenti di commissione elabora un modello di formulario per facilitare la valutazione.

2.

Nel caso delle commissioni congiunte, il presidente e i coordinatori delle commissioni interessate agiscono congiuntamente durante l’intera procedura.

3.

È prevista un’unica lettera di valutazione per ciascun commissario designato. Sono inclusi i pareri di tutte le commissioni associate all’audizione.

4.

I seguenti principi si applicano alla valutazione dei coordinatori:

a)

se i coordinatori approvano all’unanimità il commissario designato, il presidente presenta una lettera di approvazione per loro conto;

b)

se i coordinatori respingono all’unanimità il commissario designato, il presidente presenta una lettera di reiezione per loro conto;

c)

se i coordinatori che approvano il commissario designato rappresentano almeno due terzi dei membri della commissione, il presidente presenta una lettera per loro conto in cui dichiara che un’ampia maggioranza approva il commissario designato. Su richiesta è fatto riferimento ai punti di vista della minoranza;

d)

qualora non possa essere raggiunta una maggioranza di almeno due terzi dei membri della commissione per approvare il candidato, i coordinatori:

innanzitutto, procedono a una richiesta di informazioni complementari per il tramite di ulteriori domande scritte;

se ciò non è soddisfacente, richiedono la ripresa dell’audizione per una durata di un’ora e mezza, previa approvazione della Conferenza dei presidenti;

e)

se, in seguito all’applicazione della lettera d), i coordinatori che approvano il commissario designato rappresentano almeno due terzi dei membri della commissione, il presidente presenta una lettera per loro conto in cui dichiara che un’ampia maggioranza approva il commissario designato. Su richiesta è fatto riferimento ai punti di vista della minoranza;

f)

se, in seguito all’applicazione della lettera d), i coordinatori che approvano il commissario designato continuano a non rappresentare almeno due terzi dei membri della commissione, il presidente convoca una riunione di commissione e pone in votazione le due domande di cui al paragrafo 1. Il presidente trasmette una lettera nella quale figura la valutazione della commissione.

5.

Le lettere di valutazione delle commissioni sono trasmesse entro ventiquattro ore dal termine della procedura di valutazione. Le lettere sono esaminate dalla Conferenza dei presidenti di commissione e successivamente trasmesse alla Conferenza dei presidenti. Salvo che decida di chiedere ulteriori informazioni, la Conferenza dei presidenti, previo scambio di opinioni, dichiara chiuse le audizioni e autorizza la pubblicazione di tutte le lettere di valutazione.

Articolo 5

Presentazione del collegio

1.

Il presidente eletto è invitato a presentare il collegio dei commissari e il suo programma in occasione di una seduta del Parlamento cui sono invitati il presidente del Consiglio europeo e il presidente del Consiglio. La presentazione è seguita da una discussione. A conclusione della discussione, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare una proposta di risoluzione. Si applica l’articolo 132, paragrafi da 3 a 8.

2.

Dopo la votazione sulla proposta di risoluzione, il Parlamento vota sull’opportunità o meno di approvare la nomina, quale organo, del presidente eletto e dei commissari designati. Il Parlamento delibera a maggioranza dei voti espressi, per appello nominale. Può aggiornare la votazione alla seduta successiva.

Articolo 6

Monitoraggio degli impegni assunti durante le audizioni

Gli impegni assunti e le priorità enunciate dai commissari designati durante le audizioni sono oggetto di esame, nel corso dell’intero mandato, da parte della commissione competente, nel contesto del dialogo annuale strutturato con la Commissione avviato conformemente all’allegato IV, paragrafo 1, dell’accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea.

Parte II — Modifica sostanziale delle competenze o mutamento, nel corso del suo mandato, della composizione del Collegio dei Commissari

Articolo 7

Vacanza

In caso di vacanza per dimissioni volontarie o d’ufficio ovvero di decesso, il Parlamento invita senza indugio il commissario designato a partecipare ad un’audizione alle stesse condizioni definite nella parte I.

Articolo 8

Adesione di un nuovo Stato membro

In caso di adesione di un nuovo Stato membro, il Parlamento invita il commissario designato a partecipare a un’audizione alle stesse condizioni definite nella parte I.

Articolo 9

Modifica sostanziale delle competenze

In caso di modifica sostanziale delle competenze durante il mandato della Commissione, i commissari interessati sono invitati a partecipare a un’audizione alle stesse condizioni stabilite nella parte I prima di assumere il nuovo incarico.

Articolo 10

Votazione in Aula

In deroga alla procedura di cui all’articolo 125, paragrafo 7, quando la votazione in Aula riguarda la nomina di un unico commissario il voto avviene a scrutinio segreto.


ALLEGATO VIII

REQUISITI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI ADOTTATI SECONDO LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA

1.   

Gli atti menzionano il tipo di atto, seguito dal numero di riferimento, dai nomi delle due istituzioni che lo hanno adottato, dalla data della loro firma e da un’indicazione dell’oggetto.

2.   

Gli atti contengono quanto segue:

a)

la formula «Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea»,

b)

l’indicazione delle disposizioni in virtù delle quali l’atto è adottato, precedute dalla parola «visto»,

c)

il visto relativo alle proposte presentate, ai pareri ottenuti e alle consultazioni effettuate,

d)

la motivazione dell’atto, che comincia con la formula «considerando quanto segue» o «considerando che»,

e)

una formula quale «hanno adottato il presente regolamento» o «hanno adottato la presente direttiva» o «hanno adottato la presente decisione», seguita dal corpo dell’atto.

3.   

Gli atti sono suddivisi in articoli, eventualmente raggruppati in parti, titoli, capi e sezioni.

4.   

L’ultimo articolo di un atto stabilisce la data dell’entrata in vigore, qualora questa sia anteriore o posteriore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

5.   

L’ultimo articolo di un atto è seguito:

dalla formula appropriata, conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati, in relazione alla sua applicabilità;

dalla formula «Fatto a …», seguita dalla data della firma dell’atto;

dalla formula «Per il Parlamento europeo, Il presidente», «Per il Consiglio, Il presidente», seguita dai nomi del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio in carica al momento della firma dell’atto.


Augša