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Document 32019H1660
Commission Recommendation (EU) 2019/1660 of 25 September 2019 on the implementation of the new metering and billing provisions of the Energy Efficiency Directive 2012/27/EU
Raccomandazione (UE) 2019/1660 della Commissione, del 25 settembre 2019, concernente l’attuazione delle nuove disposizioni in materia di contabilizzazione e fatturazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica
Raccomandazione (UE) 2019/1660 della Commissione, del 25 settembre 2019, concernente l’attuazione delle nuove disposizioni in materia di contabilizzazione e fatturazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica
C/2019/6631
GU L 275 del 28.10.2019, p. 121–141
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 275/121 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2019/1660 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 2019
concernente l’attuazione delle nuove disposizioni in materia di contabilizzazione e fatturazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) |
L’Unione è determinata nell’impegno per lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L’Unione dell’energia definisce obiettivi ambiziosi a livello dell’Unione. Essa mira in particolare a: i) ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990, ii) portare almeno al 32 % la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili e iii) realizzare un risparmio energetico migliorando la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell’Unione. La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («la direttiva sull’efficienza energetica»), modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), fissa un obiettivo di efficienza energetica di almeno il 32,5 % a livello di Unione per il 2030. |
(2) |
Il riscaldamento e il raffrescamento sono i principali responsabili del consumo finale di energia e rappresentano il 50 % circa della domanda totale di energia nell’Unione europea, di cui l’80 % proviene dagli edifici. Pertanto, il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell’Unione dipende in larga misura dagli sforzi compiuti da quest’ultima per rinnovare il suo parco immobiliare e promuovere un funzionamento e un uso ottimizzati degli edifici. |
(3) |
Informazioni chiare e tempestive e una fatturazione dell’energia basata sul consumo effettivo permettono ai consumatori di svolgere un ruolo attivo nel diminuire il fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffrescamento. Oltre il 40 % delle unità abitative dell’Unione è situato in condomini o case semi-indipendenti, che spesso dispongono di impianti collettivi per il riscaldamento degli ambienti o la produzione di acqua calda per uso domestico. Informazioni precise, affidabili, chiare e tempestive sul consumo di energia sono quindi fondamentali per gli occupanti, a prescindere dal fatto che questi abbiano sottoscritto o meno un contratto individuale diretto con un fornitore di energia. |
(4) |
La direttiva sull’efficienza energetica è l’atto normativo a livello dell’Unione che disciplina la contabilizzazione e la fatturazione della fornitura di energia termica. È stata modificata nel 2018. Uno degli scopi della modifica era chiarire e rafforzare le norme applicabili alla contabilizzazione e alla fatturazione. |
(5) |
I chiarimenti includono l’introduzione del concetto di «utente finale», in aggiunta a quello di «cliente finale» già in uso nella direttiva sull’efficienza energetica, al fine di precisare che i diritti in materia di informazioni di fatturazione e consumo sono riconosciuti anche ai consumatori che non dispongono di un contratto diretto o individuale con i fornitori di energia degli impianti collettivi di riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda per uso domestico negli edifici con più occupanti. |
(6) |
Le modifiche esplicitano poi l’obbligo in capo agli Stati membri di pubblicare i criteri, le metodologie e le procedure seguite per concedere esenzioni dall’obbligo generale di ripartizione delle spese in base alle misurazioni negli edifici con più occupanti, e chiariscono l’obbligo incondizionato di contabilizzazione individuale dell’acqua calda per uso domestico nelle aree residenziali dei nuovi edifici con più occupanti. |
(7) |
Inoltre, data la loro importanza per conseguire risultati equi e fornire incentivi adeguati agli occupanti di condomini ed edifici polifunzionali, la direttiva (UE) 2018/2002 impone agli Stati membri di dotarsi di norme trasparenti e accessibili al pubblico relative alla ripartizione dei costi in tali edifici. |
(8) |
Per un maggiore impatto delle disposizioni di contabilizzazione e fatturazione in termini di potenziale cambiamento dei comportamenti, e di risparmi energetici che ne deriverebbero, la direttiva sull’efficienza energetica riveduta stabilisce anche requisiti più chiari volti a rendere più utili e complete le informazioni di fatturazione, che devono essere basate su dati di consumo corretti per le variazioni climatiche. Queste includono i raffronti del caso e nuovi elementi, quali informazioni sul mix energetico e sulle relative emissioni di gas a effetto serra, nonché sulle procedure di reclamo o i meccanismi di risoluzione delle controversie disponibili. |
(9) |
Al tempo stesso si mira a fornire agli utenti finali informazioni più frequenti e tempestive definendo requisiti più rigorosi sulla frequenza delle informazioni di fatturazione e consumo là dove sono già installati dispositivi leggibili da remoto, unitamente a norme intese a garantire una transizione graduale verso i contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto. |
(10) |
Entro il 25 ottobre 2020 gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire le disposizioni relative alla contabilizzazione e alla fatturazione contenute nella direttiva (UE) 2018/2002. |
(11) |
La direttiva sull’efficienza energetica lascia agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nel recepire e attuare gli obblighi riveduti in materia di contabilizzazione e fatturazione, consentendo loro di scegliere le modalità più adatte alle circostanze nazionali, ivi comprese le condizioni climatiche, i modelli di affitto e proprietà immobiliare e i rispettivi parchi di edifici. La presente raccomandazione illustra gli obblighi modificati e le modalità con cui è possibile conseguire gli obiettivi della direttiva. In particolare, lo scopo è garantire una comprensione uniforme della direttiva sull’efficienza energetica tra gli Stati membri durante la preparazione delle misure di recepimento. |
(12) |
Gli orientamenti forniti nella presente raccomandazione integrano e, in parte, sostituiscono quelli emanati in precedenza dalla Commissione riguardo agli articoli da 9 a 11 della direttiva sull’efficienza energetica (3). |
(13) |
La presente raccomandazione non modifica gli effetti giuridici della direttiva sull’efficienza energetica né reca pregiudizio alla sua interpretazione vincolante da parte della Corte di giustizia. Essa si concentra sulle disposizioni relative alla contabilizzazione e alla fatturazione e riguarda gli articoli 9 bis, 9 ter, 9 quater, 10 bis, 11 bis e l’allegato VII bis della direttiva sull’efficienza energetica, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Gli Stati membri dovrebbero attenersi agli orientamenti forniti nell’allegato della presente raccomandazione al momento di recepire gli obblighi introdotti dalla direttiva (UE) 2018/2002 e prescritti dagli articoli 9 bis, 9 ter, 9 quater, 10 bis, 11 bis e dall’allegato VII bis della direttiva sull’efficienza energetica.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2019
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(2) Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).
(3) COM(2013) 762 final e SWD (2013) 448 final del 6 novembre 2013.
ALLEGATO
1. INTRODUZIONE
1.1. Contesto giuridico e programmatico
Gli articoli 9, 10 e 11 e l’allegato VII della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica («la direttiva») riguardano la misurazione e la fatturazione del consumo individuale di energia. Su questi due fronti la revisione della direttiva, effettuata mediante una direttiva di modifica (1), ha apportato le seguenti modifiche sostanziali:
— |
introduzione di nuove disposizioni giuridiche specificamente applicabili all’energia termica, segnatamente gli articoli 9 bis, 9 ter, 9 quater, 10 bis, 11 bis e l’allegato VII bis, e |
— |
esclusione dell’energia termica dall’ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva originale (articoli 9, 10, 11 e allegato VII). |
Per quanto riguarda la misurazione e la fatturazione dell’energia elettrica, l’attuale corpus normativo dell’UE è stato consolidato con la rifusione della direttiva sul mercato dell’energia elettrica, adottata nell’ambito del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei».
Per quanto riguarda il gas, nell’ambito della revisione della direttiva il legislatore (il Parlamento europeo e il Consiglio) ha introdotto la clausola di riesame di cui all’articolo 24, paragrafo 14, al fine di garantire che si vagli la necessità di un intervento analogo sulla base di una valutazione o di una proposta della Commissione entro il 31 dicembre 2021.
In sintesi, la revisione della direttiva ha modificato in modo sostanziale le disposizioni che disciplinano i requisiti applicabili alla misurazione dell’energia termica (detta «contabilizzazione») e alla sua fatturazione. Nel caso dell’energia elettrica la normativa rimane invariata fino al 1o gennaio 2021 (2), data in cui iniziano ad applicarsi le nuove disposizioni della direttiva sul mercato dell’energia elettrica (rifusione); nel caso del gas rimane invece invariata fino all’eventuale adozione di ulteriori modifiche da parte del legislatore.
1.2. Ambito di applicazione e finalità del presente documento
Obiettivo della presente raccomandazione è agevolare l’attuazione efficace e coerente delle disposizioni della direttiva sull’efficienza energetica in materia di contabilizzazione e fatturazione dell’energia termica. Essa integra e, in parte, sostituisce gli orientamenti pubblicati in precedenza dalla Commissione.
La nota di orientamento sugli articoli da 9 a 11 pubblicata dalla Commissione nel 2013 (3) continua ad essere rilevante per l’energia elettrica e il gas, in quanto per il momento restano in vigore le disposizioni della direttiva originale. La disciplina relativa all’energia termica è stata invece oggetto di numerose modifiche e precisazioni e, pertanto, la nota del 2013 rimarrà rilevante solo in parte una volta scaduto il termine di recepimento delle disposizioni rivedute (25 ottobre 2020) (4).
La Commissione ha pubblicato orientamenti specifici anche in materia di ripartizione delle spese in base al consumo di energia termica nei condomini (5). L’approccio generale del documento e molte delle raccomandazioni ivi contenute restano validi.
1.3. Panoramica delle modifiche relative alla contabilizzazione e alla fatturazione dell’energia termica
Per quanto riguarda gli obblighi di contabilizzazione e fatturazione della fornitura di energia termica, le principali novità contenute nella direttiva riveduta sono le seguenti:
— |
introduzione del concetto di «utente finale», in aggiunta a quello già esistente di «cliente finale», al fine di precisare che il diritto di ricevere le informazioni di fatturazione e consumo (articolo 10 bis) si estende anche ai consumatori che non hanno sottoscritto un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia degli impianti collettivi di riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda nei condomini e negli edifici polifunzionali; |
— |
distinzione più chiara tra contabilizzazione e ripartizione delle spese in base alle misurazioni/contabilizzazione divisionale (articoli 9 bis e 9 ter, rispettivamente); |
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obbligo esplicito per gli Stati membri di pubblicare i criteri, le metodologie e le procedure seguite per concedere esenzioni dall’obbligo generale di contabilizzazione divisionale nei condomini e negli edifici polifunzionali (articolo 9 ter, paragrafo 1); |
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precisazione dell’obbligo imprescindibile di ripartire le spese per l’acqua calda per uso domestico nei condomini nuovi e nelle aree residenziali dei nuovi edifici polifunzionali (articolo 9 ter, paragrafo 2); |
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nuovo obbligo in capo agli Stati membri di disporre di norme nazionali trasparenti e accessibili al pubblico in materia di ripartizione dei costi (articolo 9 ter, paragrafo 3); |
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introduzione dell’obbligo di lettura da remoto dei contatori e dei contabilizzatori di calore (articolo 9 quater); |
— |
requisiti più rigorosi relativi alla frequenza delle informazioni di fatturazione e consumo laddove siano stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto (due o quattro volte l’anno dal 25 ottobre 2020 e una volta al mese dal 1o gennaio 2022) (articolo 10 bis e allegato VII bis); |
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informazioni di fatturazione più utili e complete basate su dati di consumo corretti per le variazioni climatiche, comprendenti raffronti ed elementi nuovi, quali informazioni sul mix energetico e sulle relative emissioni di gas a effetto serra, sulle procedure di reclamo o sui meccanismi di risoluzione delle controversie disponibili (allegato VII bis). |
2. OBBLIGO DI CONTABILIZZAZIONE (ARTICOLO 9 bis)
Il nuovo articolo 9 bis consta di due paragrafi, ciascuno dei quali fissa un obbligo simile a quelli previsti dalla direttiva originale all’articolo 9, paragrafi 1 e 3, rispettivamente. Insieme configurano un obbligo generale di contabilizzazione della fornitura di energia termica.
L’articolo 9 bis, paragrafo 1, stabilisce l’obbligo generale di provvedere affinché i clienti finali (6) ricevano contatori (7) in grado di riprodurre con precisione il loro consumo effettivo d’energia. A differenza di quanto previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva originale, quest’obbligo non è subordinato ad alcuna condizione. La disposizione non prescrive che il contatore fornisca necessariamente informazioni sul tempo effettivo d’uso.
L’articolo 9 bis, paragrafo 2, impone l’obbligo più specifico di installare un contatore in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura in cui l’energia termica giunge all’edificio da una fonte centrale che alimenta diversi edifici oppure da un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento.
L’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva originale prevedeva già il medesimo requisito.
In molti casi gli obblighi stabiliti dalle disposizioni di cui sopra si sovrappongono e portano allo stesso risultato: ad esempio quando a un cliente finale viene fornita energia termica esclusivamente per scopi connessi a un singolo edificio (in genere il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda per uso domestico) o quando, in un edificio suddiviso in più unità dotate del proprio scambiatore di calore/sottostazione individuale, gli occupanti delle singole unità sono clienti finali che hanno sottoscritto un contratto diretto per il teleriscaldamento/teleraffrescamento (8). In entrambi i casi le disposizioni dell’articolo 9 bis implicano la necessità di installare un contatore in corrispondenza del punto di fornitura o dello scambiatore di calore riservato ai locali di ogni cliente finale.
Al tempo stesso, gli obblighi sono anche complementari. In linea di principio il consumo può avvenire all’esterno di un edificio, ad esempio ai fini del riscaldamento dei processi di lavorazione presso un impianto industriale. A norma dell’articolo 9 bis, paragrafo 1, anche questo tipo di fornitura deve essere contabilizzata. Analogamente, l’energia fornita a taluni clienti finali può essere usata in diversi edifici: si pensi ad esempio a un cliente finale che sfrutta una sola rete di teleriscaldamento per più edifici. Se il punto di connessione alla rete è lo stesso per tutti gli edifici, a norma dell’articolo 9 bis, paragrafo 1, sarebbe sufficiente un unico contatore. Tuttavia, l’articolo 9 bis, paragrafo 2, è pensato per garantire che in casi simili si determini anche il consumo individuale di ciascun edificio (9). Un altro esempio potrebbe essere un sito di grandi dimensioni, come una base militare, dotato del proprio impianto che fornisce riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico a vari edifici nel sito stesso: in questo caso si applicherebbe l’articolo 9 bis, paragrafo 2 (ma non l’articolo 9 bis, paragrafo 1).
La presenza di sistemi di accumulo termico può sollevare questioni particolari sull’applicazione dell’articolo 9 bis: si immagini, a titolo esemplificativo, uno scenario in cui più clienti finali, utenti finali o edifici connessi a un sistema di accumulo dell’energia termica in acquifero (ATES) sfruttano il calore che proviene da un’unica fonte geotermica poco profonda. Il sistema in questione non deve necessariamente essere considerato un impianto di teleriscaldamento ai sensi dell’articolo 9 bis, paragrafo 1 (10), né una fonte centrale di riscaldamento o acqua calda per uso domestico ai sensi dell’articolo 9 bis, paragrafo 2, a condizione che:
— |
il calore sia fornito a una temperatura troppo bassa per poter risultare utile a fini di riscaldamento degli ambienti o produzione di acqua calda per uso domestico senza l’ausilio di pompe di calore individuali, e |
— |
l’energia necessaria per il funzionamento delle pompe di calore non sia compresa nel servizio, bensì sia a carico dei singoli clienti o utenti finali (11). |
In questi casi l’articolo 9 bis non impone la contabilizzazione del calore a bassa temperatura.
Analogamente, qualora il sistema sia reversibile e possa essere impiegato anche per il raffrescamento, a norma dell’articolo 9 bis non è necessario contabilizzare il «freddo» accumulato nel sottosuolo se il suo utilizzo è indispensabile per la rigenerazione stagionale della fonte di calore e se la fonte di freddo può essere rigenerata esclusivamente mediante operazioni alternate (stagionali) di riscaldamento/raffrescamento (12).
Infine, uno scenario che potrebbe richiedere particolare attenzione è quello in cui l’energia termica sotto forma di acqua calda già pronta per l’uso domestico viene erogata da un sistema di teleriscaldamento o da un’analoga fonte esterna a un condominio o a un edificio polifunzionale i cui occupanti individuali sono clienti finali del fornitore. In questo caso, se si considerano punti di fornitura i rubinetti o le prese d’acqua presenti in ogni unità abitativa e alla luce del fatto che la direttiva sull’efficienza energetica non specifica il tipo di contatore (di calore o dell’acqua) richiesto per l’acqua calda per uso domestico, potrebbero teoricamente essere sufficienti i contatori dell’acqua dei singoli appartamenti. Questo implica però che il fornitore di energia sarebbe il solo responsabile di tutte le perdite termiche che si verificano prima dei punti di fornitura all’interno dell’edificio. In alternativa, dato che nelle reti di teleriscaldamento le perdite di questo tipo possono essere ingenti, sarebbe necessario installare un contatore di calore anche in corrispondenza del punto in cui termina la porzione di competenza del fornitore, consentendo così ai clienti finali di verificare che il consumo di energia fatturato rispecchi quello effettivo: in assenza di un contatore di calore, il fornitore potrebbe sostenere che le perdite sono avvenute all’interno dell’edificio, al di fuori del suo ambito di competenza, e sarebbe impossibile accertare in quale misura ciò corrisponda al vero.
3. OBBLIGO DI CONTABILIZZAZIONE DIVISIONALE (ARTICOLO 9 ter, PARAGRAFO 1)
Come spiegato al considerando 31 della direttiva di modifica, i diritti relativi alla fatturazione e alle informazioni di fatturazione o consumo dovrebbero valere anche per i consumatori di riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico riforniti da una fonte centrale che non hanno un rapporto contrattuale individuale diretto con il fornitore di energia. Per chiarire questo aspetto della normativa è stato introdotto il concetto di «contabilizzazione divisionale», che si riferisce alla misurazione del consumo nelle singole unità di condomini o edifici polifunzionali laddove esse siano rifornite da una fonte centrale e gli occupanti (13) non abbiano sottoscritto un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia (14).
A norma dell’articolo 9 ter la contabilizzazione divisionale è generalmente d’obbligo, a determinate condizioni. Essa era già prevista dall’articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva originale, che fissava al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per la sua introduzione. Il termine non figura nel testo riveduto semplicemente perché già decorso.
L’obbligo di cui al nuovo articolo 9 ter è sostanzialmente identico a quello previsto dalla direttiva originale. È però stato oggetto di alcune precisazioni, illustrate di seguito.
Innanzitutto, il primo comma descrive molto più chiaramente la natura delle condizioni a cui tale ripartizione è obbligatoria, segnatamente «se tecnicamente fattibile ed efficiente in termini di costi in quanto proporzionato al potenziale risparmio energetico». Ciò trova riscontro anche nel considerando 30, secondo cui «l’efficienza in termini di costi della ripartizione delle spese in base alle misurazioni dipende dalla proporzionalità dei relativi costi al potenziale risparmio energetico» e «[l]a valutazione dell’efficienza in termini di costi della contabilizzazione divisionale potrebbe tenere conto degli effetti di altre misure concrete e pianificate in un determinato edificio, per esempio una prossima ristrutturazione». Questa precisazione conferma l’impostazione degli orientamenti specifici pubblicati dalla Commissione per aiutare gli Stati membri ad attuare la direttiva originale e, in particolare, ad applicare le condizioni del caso (15).
In secondo luogo, la nuova disposizione esplicita l’obbligo in capo agli Stati membri di definire in modo chiaro e pubblicare «i criteri generali, le metodologie e/o le procedure» seguiti per determinare la non fattibilità tecnica o l’inefficienza in termini di costi. Anche questo è coerente con l’approccio adottato negli orientamenti specifici di cui sopra. La Commissione ha sempre ritenuto necessaria la massima trasparenza, da parte degli Stati membri, rispetto alle modalità con cui le condizioni sono rese operative e applicate nella pratica (16).
4. OBBLIGO SPECIFICO DI CONTABILIZZAZIONE DIVISIONALE DELL’ACQUA CALDA PER USO DOMESTICO NELLE AREE RESIDENZIALI DEI NUOVI EDIFICI (ARTICOLO 9 ter, PARAGRAFO 2)
A norma dell’articolo 9 ter, paragrafo 1, la contabilizzazione divisionale del consumo di acqua calda per uso domestico è generalmente d’obbligo se tecnicamente fattibile ed efficiente in termini di costi. Tuttavia, secondo l’articolo 9 ter, paragrafo 2, ai condomini nuovi e alle aree residenziali dei nuovi edifici polifunzionali dotati di una fonte centrale di riscaldamento per l’acqua calda per uso domestico o alimentati da sistemi di teleriscaldamento si applica un obbligo incondizionato e più rigoroso.
Il ragionamento alla base del maggior rigore muove dal presupposto che, in questi casi, la contabilizzazione divisionale dell’acqua calda per uso domestico sia di norma tanto fattibile sul piano tecnico quanto efficiente in termini di costi. Nei condomini nuovi e nelle aree residenziali dei nuovi edifici polifunzionali i costi aggiuntivi per la contabilizzazione del consumo individuale di acqua calda per uso domestico dovrebbero infatti essere contenuti, dal momento che si possono predisporre sistemi appositi già in fase di costruzione. Al tempo stesso, non vi sono motivi particolari per ritenere che in futuro la domanda di acqua calda per uso domestico diminuirà in modo sistematico o significativo: incoraggiare comportamenti improntati all’efficienza (attraverso l’informazione e la fatturazione basata sui consumi) dovrebbe pertanto continuare a produrre benefici significativi in termini di potenziali risparmi energetici.
La direttiva riveduta non specifica che cosa si intenda per «nuovo» edificio ai sensi dell’articolo 9 ter, paragrafo 2. Da un lato, gli occupanti di edifici di nuova costruzione la cui prima occupazione sarà possibile solo dopo il termine di recepimento (25 ottobre 2020) potrebbero aspettarsi che gli immobili siano provvisti di dispositivi di contabilizzazione. Dall’altro, se il permesso di costruzione è stato chiesto prima del recepimento nell’ordinamento nazionale, potrebbe non essere stato previsto alcun sistema di contabilizzazione. Nel recepire la disposizione in questione gli Stati membri possono pertanto valutare in che misura sia possibile o ragionevole soddisfare queste aspettative. In ogni caso, i nuovi edifici per i quali il permesso di costruzione è stato chiesto dopo il termine di recepimento rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 9 ter, paragrafo 2, e devono essere dotati di contatori.
La disposizione richiede semplicemente l’installazione di un contatore, senza specificarne il tipo (di calore o dell’acqua). L’obbligo di cui all’articolo 9 ter, paragrafo 2, si considera assolto se le unità individuali sono dotate della propria sottostazione, che fornisce sia il riscaldamento degli ambienti sia l’energia per produrre in loco acqua calda per uso domestico, e se il consumo energetico totale di ciascuna sottostazione viene contabilizzato. In altre parole, laddove la produzione di acqua calda per uso domestico avvenga nelle singole unità grazie all’energia termica fornita da una fonte centrale o da una sottostazione di teleriscaldamento, il relativo consumo energetico può essere contabilizzato insieme a quello finalizzato al riscaldamento degli ambienti.
5. NORME DI RIPARTIZIONE DEI COSTI DI RISCALDAMENTO (ARTICOLO 9 ter, PARAGRAFO 3)
Quando ci si avvale di un sistema di contabilizzazione individuale, i valori misurati o gli indici ottenuti dalla lettura dei dispositivi individuali (contatori o contabilizzatori) sono usati per ripartire i costi totali tra le diverse unità interessate. Vi sono diversi modi per farlo ed è difficile stabilire quale sia il migliore (17), almeno nel caso del riscaldamento e del raffrescamento degli ambienti in un tipico condominio o edificio polifunzionale le cui unità non sono indipendenti dal punto di vista termico (vale a dire che i flussi di calore attraverso le pareti interne non sono trascurabili rispetto a quelli che attraversano l’involucro dell’edificio, costituito da pareti esterne, tetto eccetera).
Tuttavia, il ricorso a metodi di ripartizione dei costi percepiti come equi e basati su solidi principi può favorire notevolmente l’accettazione da parte degli utenti. Pertanto, come afferma il considerando 32 della direttiva di modifica, la trasparenza nel calcolo del consumo individuale di energia termica può facilitare l’attuazione della contabilizzazione individuale. La direttiva originale non imponeva di stabilire norme in materia a livello nazionale e solo due terzi degli Stati membri hanno provveduto a farlo. L’attuale direttiva riveduta obbliga invece gli Stati membri a dotarsi di norme di ripartizione dei costi trasparenti e accessibili al pubblico (18).
Nello specifico, l’articolo 9 ter, paragrafo 3, dispone che «[s]e i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, ovvero se essi sono alimentati prevalentemente da sistemi propri comuni di riscaldamento o raffreddamento, gli Stati membri fanno in modo di disporre di norme nazionali trasparenti e accessibili al pubblico relative alla ripartizione dei costi di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico in tali edifici, al fine di assicurare la trasparenza e l’accuratezza del calcolo del consumo individuale». Poiché in praticamente tutti gli Stati membri esistono edifici che soddisfano almeno una delle condizioni, entro il 25 ottobre 2020 questi dovranno disporre di norme nazionali o rendere accessibili al pubblico quelle in vigore.
È opportuno sottolineare che le norme nazionali di ripartizione dei costi non devono necessariamente definire nei dettagli tutte le modalità di tale procedura. Gli Stati membri possono limitarsi a stabilire un quadro che delinei i principi o i parametri fondamentali e lasciare alle autorità regionali o locali, o anche alle parti che hanno un interesse nei singoli edifici, la facoltà di specificare o concordare ulteriori dettagli.
In ogni caso, a prescindere dal livello di dettaglio, le norme dovrebbero essere concepite in modo da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi della direttiva sull’efficienza energetica. In particolare le norme di ripartizione dei costi devono garantire che, nella pratica, il principio della fatturazione basata sul consumo effettivo non sia minato da un nesso di fatto troppo debole tra la lettura del dispositivo dell’utente finale e la sua fattura finale. Se nel calcolare la quota dei costi totali imputabile ai singoli occupanti non si dà peso sufficiente alle letture individuali, il risultato perseguito — vale a dire un incentivo a usare l’energia in modo efficiente — risulterà compromesso. Al contempo, è altrettanto importante che il nesso non sia troppo forte quando il consumo di ciascun utente dipende in parte dal consumo altrui e vi è il rischio che la ripartizione dei costi tra le singole unità abitative non risulti omogenea. Una ripartizione non omogenea può causare o esacerbare la separazione degli incentivi tra gli occupanti quando si tratta di fare investimenti a sostegno dell’efficienza energetica dell’intero edificio (ad esempio migliorie all’involucro). Se le norme nazionali di ripartizione dei costi degli Stati membri non sono concepite in modo da mitigare tale rischio, secondo la Commissione potrebbe configurarsi una violazione dell’articolo 19 della direttiva sull’efficienza energetica, a norma del quale gli Stati membri sono tenuti a valutare e adottare misure adeguate per risolvere il problema della separazione degli incentivi tra proprietari e/o inquilini di un immobile. Come già detto, non esiste un modo univoco per ripartire correttamente i costi, ma norme ben concepite garantiscono un equilibrio tra gli incentivi che ne derivano per gli occupanti a livello individuale e collettivo. Se non riescono a bilanciare gli incentivi e portano a risultati estremi, le norme di ripartizione dei costi rischiano di ostacolare il conseguimento degli obiettivi perseguiti dagli articoli 9 ter e 19. Tra le possibili soluzioni adottate da alcuni Stati membri si annoverano intervalli ammissibili per la frazione dei costi ripartita in base alle letture individuali, limiti massimi per le deviazioni delle fatture individuali dalla media dell’edificio e sistemi di fattori di correzione che riflettano la situazione svantaggiata degli appartamenti naturalmente più freddi o più esposti dell’edificio.
In tale contesto, la Commissione sottolinea che l’obbligo di fatturazione basata sul consumo effettivo o sulla lettura dei contabilizzatori di calore, stabilito all’articolo 10 bis, non implica la necessità di basarsi esclusivamente sulla lettura dei dispositivi. Nel caso dei condomini e degli edifici multifunzionali vi sono obiettivamente valide ragioni per non ripartire i costi soltanto in base o in proporzione alle letture, almeno per quanto riguarda il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti (cfr. nota 16). Alla fine del 2017 alla Corte di giustizia sono pervenute due domande di pronuncia pregiudiziale su questioni potenzialmente rilevanti da questo punto di vista (19). Nelle conclusioni sulle due cause riunite, presentate il 30 aprile 2019, l’avvocato generale ha espresso un’opinione analoga al riguardo (20).
6. LETTURA DA REMOTO (ARTICOLO 9 quater)
6.1. Il passaggio a dispositivi leggibili da remoto
Uno degli obiettivi specifici della revisione della direttiva sull’efficienza energetica proposta dalla Commissione era responsabilizzare i consumatori di energia termica, fornendo loro informazioni di migliore qualità e sufficientemente frequenti sui consumi, anche grazie ai progressi tecnologici (21).
A tal fine la direttiva riveduta prevede nuovi requisiti mirati a promuovere l’uso di dispositivi leggibili da remoto, essenziali per poter fornire agli utenti finali informazioni frequenti sui loro consumi.
La direttiva di modifica non precisa che cosa costituisca un «dispositivo leggibile da remoto» sotto il profilo tecnico. Al considerando 33 della direttiva (UE) 2018/2002 si legge che «[p]er la lettura dei dispositivi leggibili da remoto non è necessario l’accesso ai singoli appartamenti o alle singole unità». Si tratta di una caratteristica minima comune a tutti i dispositivi leggibili da remoto, ma non necessariamente l’unica. Il considerando 33 afferma anche che «[g]li Stati membri sono liberi di decidere se le tecnologie a lettura mobile (modalità walk-by o drive-by) debbano essere considerate o meno leggibili da remoto». Si tratta di una decisione importante, che ha conseguenze dirette per gli Stati membri in termini di modalità di recepimento e applicazione degli obblighi di cui all’articolo 9 quater e all’allegato VII bis. Ad esempio, uno Stato membro che decida di considerare leggibili da remoto le cosiddette tecnologie walk-by o drive-by potrebbe ritenerle sufficienti per ottemperare all’obbligo di sviluppare la capacità di lettura da remoto imposto dall’articolo 9 quater. In tal caso, però, gli edifici dotati di queste tecnologie soddisferebbero anche la condizione che comporta l’obbligo di fornire informazioni alla frequenza di cui all’allegato VII bis, punto 2. In altre parole, un dispositivo considerato leggibile da remoto ai fini dell’articolo 9 quater deve essere considerato tale anche ai fini dell’allegato VII bis, punto 2.
Qualora decida invece di non considerare leggibili da remoto le tecnologie walk-by e drive-by, lo Stato membro dovrebbe prevedere l’obbligo di installare dispositivi o sistemi supplementari o più avanzati per conformarsi all’articolo 9 quater (22). In tal caso la condizione che fa scattare gli obblighi di informazione fissati dall’allegato VII bis, punto 2, risulterebbe soddisfatta solo dopo l’introduzione di detti dispositivi o sistemi e solo negli edifici che ne sono provvisti.
Nel decidere se considerare leggibili da remoto le tecnologie walk-by/drive-by gli Stati membri possono declinare la decisione in base a parametri oggettivi, quali il tipo di servizi energetici o dispositivi interessati, il tipo e l’ubicazione degli edifici e la funzione dei dispositivi (contabilizzazione o contabilizzazione divisionale). Un dispositivo drive-by o walk-by, ad esempio, potrebbe essere ritenuto leggibile da remoto ai fini della contabilizzazione della fornitura da una rete di teleraffrescamento ma non da una rete di teleriscaldamento. Gli Stati membri che optano per questa differenziazione in base ai suddetti parametri dovrebbero provvedere affinché le norme applicabili siano facili da comunicare, chiare e comprensibili.
Per gli operatori del mercato è importante che gli Stati membri prendano la loro decisione sulla leggibilità da remoto delle tecnologie walk-by/drive-by e la comunichino il prima possibile durante l’iter di recepimento, e in ogni caso entro il 25 ottobre 2020. Diversamente i proprietari di immobili e i fornitori di servizi che devono prepararsi a installare nuovi impianti dopo tale data non sapranno con precisione quali sono i requisiti funzionali applicabili. In assenza di tale decisione possono ovviamente minimizzare i rischi optando per soluzioni leggibili da remoto che non si avvalgano di tecnologie walk-by/drive-by.
Né le disposizioni giuridiche né le considerazioni di cui sopra intendono stabilire una relazione gerarchica tra i sistemi basati su tecnologie walk-by/drive-by e quelli basati su altre infrastrutture di comunicazione. La decisione di considerare leggibili da remoto le suddette tecnologie permetterebbe di ampliare la gamma di dispositivi ammissibili ai fini della conformità all’articolo 9 quater nello Stato membro interessato e, in tal senso, potrebbe sembrare l’opzione meno gravosa; tuttavia, è probabile che renderebbe più impegnativo conformarsi all’allegato VII bis, punto 2. Si consiglia agli Stati membri di tenere conto del fatto che in genere le tecnologie walk-by/drive-by limitano la frequenza con cui i dati possono realisticamente essere raccolti in modo efficiente sotto il profilo dei costi, il che a sua volta circoscrive i potenziali servizi aggiuntivi e i benefici collaterali dei dispositivi. Si pensi ad esempio a una rete di teleriscaldamento in cui i dati di contabilizzazione vengono trasmessi o raccolti automaticamente su base oraria o giornaliera: questi dati saranno ben più utili per l’ottimizzazione del funzionamento del sistema, il rilevamento di guasti, i servizi di segnalazione eccetera rispetto a quelli raccolti mensilmente tramite tecnologie walk-by/drive-by.
6.2. Dispositivi installati dopo il 25 ottobre 2020
L’articolo 9 quater della direttiva riveduta prescrive l’introduzione graduale di contatori e contabilizzatori di calore leggibili da remoto «[a]i fini degli articoli 9 bis e 9 ter», ossia indipendentemente dall’utilizzo che se ne fa (contabilizzazione o contabilizzazione divisionale).
La transizione è promossa in due modi: l’articolo 9 quater, paragrafo 1, prevede innanzitutto che i contatori e i contabilizzatori di calore installati dopo il 25 ottobre 2020 debbano essere leggibili da remoto. Ciò significa ad esempio che i contatori installati dopo tale data in corrispondenza dei punti di connessione nuovi o già esistenti in una rete di teleriscaldamento dovranno essere leggibili da remoto. Lo stesso vale per i contatori di calore, i contatori di acqua calda per uso domestico e i contabilizzatori di calore installati dopo tale data e facenti parti di un sistema di contabilizzazione divisionale (si vedano però le osservazioni al punto 6.3).
Conformemente all’articolo 9 quater, paragrafo 1, continuano ad applicarsi «le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi di cui all’articolo 9 ter, paragrafo 1». Ciò non vuol dire che l’obbligo di lettura da remoto di cui all’articolo 9 quater, paragrafo 1, è subordinato a tali condizioni o criteri. La disposizione serve piuttosto a chiarire che, per i sistemi di contabilizzazione divisionale installati in un edificio (oggetto dell’articolo 9 ter, paragrafo 1, a cui l’articolo 9 quater, paragrafo 1, fa riferimento) dopo il 25 ottobre 2020, la fattibilità tecnica e l’efficienza in termini di costi continuerebbero a rappresentare valide ragioni per concedere un’esenzione dall’obbligo generale di ripartizione delle spese in base alle misurazioni, soprattutto perché il requisito di lettura da remoto applicabile dopo quella data potrebbe in certi casi incidere sulla misura in cui viene soddisfatto l’uno o l’altro criterio. Ciò potrebbe verificarsi ad esempio quando il sistema di contabilizzazione divisionale presente in un edificio giunge al termine della vita utile e dev’essere sostituito, oppure quando è necessario installarne uno per la prima volta. In situazioni simili è legittimo effettuare una valutazione dei criteri di cui all’articolo 9 ter, paragrafo 1, per determinare se la contabilizzazione divisionale sia tecnicamente fattibile ed efficiente in termini dei costi, anche alla luce dell’obbligo di lettura da remoto. In altre parole, il richiamo alle «condizioni […] di cui all’articolo 9 ter, paragrafo 1» contenuto nell’articolo 9 quater, paragrafo 1, è da intendersi non come una condizionalità distinta riferita alle caratteristiche del dispositivo, bensì come parte della valutazione generale prevista dall’articolo 9 ter, paragrafo 1.
6.3. Sostituzione o aggiunta di dispositivi individuali di contabilizzazione divisionale in impianti esistenti
Potrebbero sorgere dubbi specifici laddove sia necessario sostituire prematuramente un dispositivo esistente perché danneggiato, mancante o difettoso. In linea di principio l’articolo 9 quater, paragrafo 1, si applica anche in questi casi. Tuttavia, se il dispositivo che deve essere aggiunto o sostituito fa parte di una serie di dispositivi che costituisce il sistema di contabilizzazione divisionale di un edificio, in alcune circostanze sostituirlo con uno leggibile da remoto potrebbe essere impossibile o superfluo:
— |
tutti i dispositivi di un dato impianto di contabilizzazione divisionale del calore devono essere della stessa marca e dello stesso tipo per conformarsi alle norme europee (23). Nel caso dei contabilizzatori di calore a evaporazione semplicemente non esistono alternative valide sotto il profilo tecnico che siano anche leggibili da remoto; |
— |
nel caso dei contabilizzatori di calore elettronici potrebbe non essere sempre possibile reperire una versione leggibile da remoto del modello in uso altrove nell’edificio, ma anche se lo fosse risulterebbe di poca utilità se non addirittura inutile: i dati degli altri dispositivi, necessari per effettuare la ripartizione delle spese, sarebbero comunque disponibili solo dopo la lettura manuale e quindi con minor frequenza; |
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la stessa situazione si verifica quando in un appartamento vengono installati nuovi radiatori, ma gli altri contabilizzatori di calore presenti nell’edificio non sono leggibili da remoto; |
— |
sostituire o aggiungere un contatore individuale di calore o acqua calda in un edificio oggetto di contabilizzazione divisionale ma privo di contatori leggibili da remoto pone un problema analogo. |
Nelle specifiche circostanze illustrate sopra la Commissione non ritiene quindi che l’articolo 9 quater, paragrafo 1, impedisca di sostituire i singoli dispositivi con dispositivi non leggibili da remoto, anche dopo il termine di cui all’articolo 9 quater, paragrafo 1, se il sistema di contabilizzazione divisionale di cui fanno parte non si avvale di questa tecnologia.
D’altro canto, quando si presenta l’esigenza di una sostituzione isolata in un edificio dotato di dispositivi non leggibili da remoto, non si può ignorare che a norma dell’articolo 9 quater, paragrafo 2, tutti i dispositivi e gli impianti dovranno essere leggibili da remoto entro il 1o gennaio 2027 (cfr. punto seguente): se i dispositivi di ricambio non lo sono, il rischio che si trasformino in un costo irrecuperabile sarà sempre maggiore mano a mano che tale data si avvicina.
6.4. Impianti esistenti
L’articolo 9 quater, paragrafo 2, dispone quanto segue: «Entro il 1o gennaio 2027 si dotano della capacità di lettura da remoto i contatori e i contabilizzatori di calore sprovvisti di tale capacità ma che sono già installati o si sostituiscono con dispositivi leggibili da remoto, salvo laddove lo Stato membro dimostri che ciò non è efficiente in termini di costi.»
L’obiettivo è garantire che tutti gli utenti finali che occupano locali oggetto di contabilizzazione o contabilizzazione divisionale possano godere dei benefici derivanti dai dispositivi leggibili da remoto, segnatamente ricevere informazioni su base mensile (cfr. punto 9), non essere più costretti a restare a casa per consentire la lettura dei contatori e avere accesso ad eventuali servizi aggiuntivi resi possibili da tali dispositivi (ad esempio la segnalazione delle perdite di acqua calda).
Alla luce di quanto precede, la possibilità di derogare a tale prescrizione va interpretata in modo molto restrittivo e tutte le deroghe devono essere circostanziate, debitamente motivate e documentate.
Il termine ultimo del 2027 (oltre dieci anni dopo la pubblicazione della proposta della Commissione) era pensato per ridurre il rischio di incorrere in costi irrecuperabili generati dalla necessità di sostituire i dispositivi ben prima di aver ammortizzato le relative spese. Molti dispositivi vengono comunque sostituiti nello stesso arco di tempo per motivi tecnici. I nuovi contabilizzatori di calore installati oggigiorno sono quasi sempre elettronici e vanno generalmente sostituiti entro dieci anni per via dei limiti delle batterie. Per quanto riguarda i contatori, nella maggior parte degli Stati membri vigono obblighi di taratura che tendenzialmente si traducono nella sostituzione dei dispositivi a intervalli di dieci anni o meno. In genere dopo dieci anni un dispositivo è comunque giunto al termine della vita economica/è stato ammortizzato.
Per tutte queste ragioni i costi irrecuperabili connessi ai dispositivi esistenti non costituiscono una motivazione sufficiente per derogare all’obbligo di lettura da remoto. Dovrebbero sussistere circostanze più specifiche: ad esempio, un edificio costruito con materiali che impediscono il corretto funzionamento delle tecnologie senza fili disponibili nel 2026 e in cui l’installazione di alternative cablate comporterebbe costi sproporzionati (ad esempio se le pareti e i solai contengono grandi quantità di ferro). In questo caso si potrebbe ragionevolmente dimostrare che conformarsi all’obbligo non è efficiente in termini di costi.
6.5. Considerazioni sulla verifica e la garanzia dell’applicazione
A norma dell’articolo 13 della direttiva gli Stati membri sono tenuti a stabilire «le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate ai sensi degli articoli da 7 a 11» e ad adottare «le misure necessarie per garantirne l’applicazione». Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
A seguito della modifica della direttiva l’ambito di applicazione dell’articolo 13 include disposizioni originali e nuove, tra le quali i nuovi obblighi di lettura da remoto di cui all’articolo 9 quater (24).
Nell’ambito della loro più ampia responsabilità e degli sforzi volti a garantire efficacemente l’attuazione della direttiva e la sua osservanza, gli Stati membri dovranno pertanto riflettere su come verificare il rispetto dei nuovi obblighi di lettura da remoto. A tal fine potrebbero valutare la possibilità di adattare procedure già esistenti connesse alla direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia (25) o altre procedure nazionali. Gli obblighi di lettura da remoto, tuttavia, non valgono solo per i nuovi edifici (che richiedono in genere un permesso di costruzione) o per gli edifici esistenti venduti o affittati a un nuovo locatario (per i quali a norma della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia serve un attestato di prestazione energetica) e si applicano indipendentemente dalle dimensioni dell’edificio e dalla capacità dell’impianto di riscaldamento. Ne consegue che le procedure esistenti legate ai permessi di costruzione, alle ispezioni dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria, all’etichettatura energetica o agli attestati di prestazione energetica non sono necessariamente sufficienti per verificare la conformità ai nuovi obblighi.
Per quanto riguarda il passaggio alla lettura da remoto dei contatori usati ai fini dell’articolo 9 bis, paragrafo 1, gli Stati membri potrebbero imporre agli operatori degli impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento e agli operatori di qualsiasi altro impianto che fornisca energia termica a più edifici di documentare la propria conformità e/o di comunicare regolarmente la percentuale di punti di connessione alla loro rete dotati di contatori leggibili da remoto. Poiché in linea di principio (26) tale percentuale dovrebbe essere pari al 100 % entro il 1o gennaio 2027, gli Stati membri possono monitorare i dati comunicati per verificare che si compiano progressi sufficienti verso questo obiettivo prima della scadenza del termine.
Per quanto riguarda la contabilizzazione divisionale si potrebbero prevedere obblighi simili per i soggetti responsabili, che però variano da uno Stato membro all’altro e potenzialmente anche in base al tipo di locazione o proprietà; la soluzione più adatta potrebbe quindi essere una combinazione di approcci diversi. Gli Stati membri che dispongono di sistemi per l’identificazione o la registrazione dei fornitori di servizi di contabilizzazione divisionale possono sfruttare tali sistemi per identificare gli operatori da cui è possibile ottenere informazioni sul tipo di dispositivi presenti negli edifici di loro competenza in modo economicamente efficiente.
7. INFORMAZIONI DI FATTURAZIONE E CONSUMO (ARTICOLO 10 bis)
7.1. I termini «utente finale» e «consumatore finale»
Uno dei principali chiarimenti nella direttiva riveduta si deve all’introduzione del termine «utenti finali» nell’articolo 10 bis, che va ad aggiungersi a «clienti finali» (già presente nel testo originale).
Ai sensi della direttiva originale il cliente finale è «una persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale» (27), definizione che è però stata oggetto di diverse interpretazioni. Nella nota di orientamento del 2013 la Commissione sostiene che i singoli utenti finali/le famiglie residenti in condomini dotati di impianti e contratti collettivi per la fornitura di energia dovrebbero essere considerati clienti finali (28). Tuttavia, come precisa il considerando 31 della direttiva riveduta, «[l]a definizione del termine «cliente finale» può riferirsi solo alle persone fisiche o giuridiche che acquistano energia sulla base di un contratto individuale diretto con un fornitore di energia. Ai fini delle pertinenti disposizioni, è opportuno pertanto introdurre il termine «utente finale» in riferimento a un più ampio gruppo di consumatori e si dovrebbero intendere, oltre ai clienti finali che acquistano riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico per uso proprio finale, anche gli occupanti di edifici o unità individuali di condomini o edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale in cui gli occupanti non hanno un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia».
Per questo motivo il requisito operativo dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, parla di «utenti finali» e precisa che si tratta di:
a) |
persone fisiche o giuridiche che acquistano riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico per uso proprio finale (chi appartiene a questa categoria è anche un cliente finale ai sensi dell’articolo 2, punto 23); oppure |
b) |
persone fisiche o giuridiche che occupano un edificio individuale o un’unità in un condominio o edificio polifunzionale alimentato con riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico da una fonte centrale che non dispone di un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia. |
Occorre evidenziare che il concetto di «utente finale» include quello di «cliente finale». Le disposizioni che fanno riferimento agli utenti finali non escludono pertanto i clienti finali.
Il chiarimento non lascia più adito a dubbi: a norma della direttiva riveduta i consumatori interessati dalla contabilizzazione divisionale hanno diritto anche alla fatturazione basata sul consumo (29) e alle informazioni sul consumo.
Ai fini degli articoli 9 bis, 9 quater, 10 bis e 11 bis, nei condomini o negli edifici polifunzionali alimentati da un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento o da un’analoga fonte centrale in base a un unico contratto con il fornitore di energia, il «cliente finale» effettivo può variare: se l’edificio ha un solo proprietario, in genere (ma non necessariamente) è quest’ultimo a sottoscrivere il contratto con il fornitore di energia; se l’edificio ha più proprietari il contratto sarà spesso, ma non sempre, concluso da un’associazione o da una comunità di coproprietari. In altri casi il firmatario può essere una terza parte o un mandatario, ad esempio una società di gestione immobiliare (o amministratore condominiale), a cui i proprietari hanno delegato determinate funzioni. Per quanto concerne le unità concesse in locazione dal proprietario, il locatario può avere o meno un rapporto contrattuale con il fornitore di energia.
Nel recepire la direttiva riveduta gli Stati membri dovranno tenere conto della diversità delle situazioni che rientrano nella propria giurisdizione. Ad ogni modo, a prescindere dall’organismo o dall’entità che acquista collettivamente l’energia per conto degli occupanti dell’edificio, è importante organizzare l’attuazione in modo che le informazioni richieste dall’allegato VII bis siano fornite in maniera efficace e possano anche fungere da base per le comunicazioni agli occupanti di ciascun appartamento/unità. Il fatto che la definizione di «cliente finale» si riferisca a una persona che acquista energia «per proprio uso finale» non deve, ad esempio, indurre a pensare che non vi sia nessun cliente finale nei casi in cui è una società di gestione delegata o un amministratore condominiale delegato a sottoscrivere il contratto con il fornitore di energia dell’edificio.
7.2. Chi è responsabile delle informazioni di fatturazione e consumo?
La direttiva sull’efficienza energetica non specifica a chi spetti la responsabilità di fornire agli utenti finali le informazioni di fatturazione e consumo di cui all’articolo 10 bis. Quando l’utente finale è anche cliente finale e acquista l’energia dal fornitore, è logico ritenere che la responsabilità ricada su quest’ultimo. Tuttavia, il fornitore di energia potrebbe non essere la figura più idonea per fornire informazioni a un utente finale con cui non ha alcun rapporto contrattuale diretto o individuale. L’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva riveduta dispone pertanto che «[g]li Stati membri decidono chi è responsabile di fornire le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 agli utenti finali senza un contratto diretto o individuale con un fornitore di energia». La scelta dipenderà dalle circostanze nazionali e dai contesti locativi specifici. I potenziali responsabili potrebbero essere proprietari o gestori degli edifici, fornitori di servizi o società di gestione che abbiano ricevuto una delega, associazioni dei proprietari, eccetera. Nel recepire la direttiva riveduta gli Stati membri sono tenuti a garantire che l’entità responsabile di fornire informazioni agli utenti finali sia chiaramente definita in tutti i contesti pertinenti.
7.3. Fatturazione basata sul consumo effettivo
L’articolo 10 bis impone agli Stati membri di provvedere a che «le informazioni di fatturazione e consumo siano affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di calore».
La formula è simile — ma non identica — a quella di una disposizione della direttiva originale, che fissa l’obbligo di garantire «informazioni sulla fatturazione […] precise e fondate sul consumo reale».
L’inclusione delle informazioni di consumo è significativa e riflette la flessibilità della direttiva sull’efficienza energetica, in quanto ora è possibile adempiere all’obbligo di cui all’allegato VII bis, punto 2, fornendo frequentemente informazioni di fatturazione o di consumo. Le informazioni di consumo sono più semplici da fornire perché riguardano soltanto i quantitativi consumati e non fanno riferimento ai costi connessi o ad altri elementi delle informazioni di fatturazione.
Il legislatore ha ritenuto opportuno aggiungere la precisazione «o sulla lettura del contabilizzatore di calore» per sciogliere ogni dubbio sulla possibilità di basare la fatturazione sulla lettura di tali dispositivi. La questione era stata sollevata perché i contabilizzatori di calore consentono una misurazione meno diretta del calore fornito a un singolo appartamento e, in talune circostanze, potrebbero essere ritenuti indicatori meno affidabili della quantità di energia effettivamente emessa dall’impianto di riscaldamento nell’appartamento in questione.
Al di là delle differenze tra contatori e contabilizzatori di calore, va sottolineato che l’obbligo di basare le informazioni di fatturazione e consumo sul consumo effettivo o sulla lettura dei contabilizzatore di calore non implica che i costi di riscaldamento o raffrescamento degli ambienti debbano essere ripartiti esclusivamente in base alla lettura dei singoli contatori o contabilizzatori di calore. Un simile approccio rischia di incidere negativamente sull’equità e sulla separazione degli incentivi nel contesto della contabilizzazione divisionale (cfr. anche il punto 5). Dal punto di vista tecnico è raro che i singoli appartamenti di un condominio siano termicamente indipendenti dal resto dell’edificio. Quando si verifica una differenza di temperatura tra pareti interne o partizioni orizzontali interne, che sono spesso caratterizzate da un minor livello di isolamento termico rispetto alle pareti esterne dell’edificio, il calore le attraversa naturalmente. Ne consegue che nella maggior parte dei casi le singole unità sono riscaldate non solo dai radiatori presenti al loro interno, ma anche (almeno in parte) dal calore prodotto altrove nell’edificio. Come già discusso al punto 5, ciò dovrebbe essere preso in considerazione per elaborare norme di ripartizione dei costi ben concepite.
Sia che si misuri con contatori l’effettiva emissione di calore in ciascuna unità sia che la si stimi mediante contabilizzatori, la capacità del calore di attraversare le partizioni interne costituisce una buona ragione per non ripartire i costi totali di riscaldamento di un edificio soltanto in base alla lettura dei dispositivi. È consuetudine (e buona prassi) basare solo parte della fatturazione sulle misurazioni individuali e ripartire i costi restanti tra gli occupanti in base ad altri fattori, quali la percentuale di superficie coperta totale o di volume riscaldato dell’appartamento. Questo principio vale anche quando le singole unità sono dotate di contatori di calore e non di contabilizzatori. È prassi corrente anche dividere i costi di riscaldamento delle aree comuni di un edificio (scale, corridoi, ecc.) tra gli occupanti delle singole unità. In genere i costi dovuti a perdite che interessano gli impianti a livello dell’edificio e quelli di riscaldamento delle aree comuni non dipendono direttamente dal comportamento dei singoli utenti e, nelle norme nazionali di ripartizione, gli Stati membri sono soliti annoverarli tra i costi fissi. Solitamente la quota fissa dei costi totali di riscaldamento può essere recuperata addebitando agli occupanti una somma proporzionale alle dimensioni (ad esempio superficie coperta o volume) della loro unità.
Se le informazioni fornite sono basate sulla lettura dei contabilizzatori di calore, occorre presentarle in modo chiaro e utile per l’utente finale. La ripartizione dei costi di riscaldamento può, ad esempio, richiedere l’applicazione di coefficienti tecnici legati al tipo di radiatori e/o di fattori di correzione per l’ubicazione dell’appartamento all’interno dell’edificio: questi parametri dovrebbero essere presi in considerazione nelle informazioni fornite agli utenti finali.
7.4. Autolettura
La direttiva originale prevede che gli Stati membri si adoperino affinché le informazioni di fatturazione siano precise e fondate sul consumo reale «conformemente all’allegato VII, punto 1.1», che a sua volta fissa requisiti specifici in materia di frequenza minima delle informazioni di fatturazione e consumo. A norma dell’articolo 10 «[t]ale obbligo può essere soddisfatto con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri contatori al fornitore di energia». Tra le altre cose, questo sistema consente al fornitore di emettere una fattura di conguaglio annuale basata sulle letture comunicate dal cliente senza dover visitare i locali per la lettura del contatore.
Il ruolo dell’autolettura diventerà sempre più marginale col passaggio a dispositivi leggibili da remoto. Nondimeno, la direttiva riveduta consente l’autolettura per l’energia termica, ma solo in determinate circostanze (30); in particolare non la consente qualora le spese per il riscaldamento degli ambienti siano ripartite in base ai dati forniti da contabilizzatori di calore. In questi casi ogni singolo utente dovrebbe comunicare le letture di tutti i radiatori, cosa che il legislatore non ha ritenuto realistica o auspicabile.
Negli altri casi (contabilizzazione e altri tipi di contabilizzazione divisionale, ad esempio riscaldamento/raffrescamento di locali dotati di contatori di calore o consumo di acqua calda per uso domestico) in linea di massima l’autolettura è consentita «se previsto dallo Stato membro». In altre parole le società di teleriscaldamento, i gestori di edifici e le altre entità responsabili di fornire agli utenti finali le informazioni richieste dall’articolo 10 bis non possono affidarsi all’autolettura per adempiere a tali obblighi a meno che lo Stato membro interessato abbia espressamente previsto questa possibilità nelle misure nazionali di recepimento.
7.5. Disponibilità dei dati e riservatezza
L’articolo 10 bis, paragrafo 2, lettera a), prescrive che «se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei contabilizzatori di calore degli utenti finali siano messe a disposizione di un fornitore di servizi energetici designato dall’utente finale su richiesta di quest’ultimo». La direttiva originale contiene una disposizione simile, ma quella nuova fuga ogni dubbio sul fatto che il diritto di accesso ai dati concernenti la fatturazione energetica e i consumi storici o le letture dei contabilizzatori di calore valga anche in caso di contabilizzazione divisionale. Il responsabile della contabilizzazione divisionale — sia esso il gestore dell’edificio, un fornitore di servizi di questo tipo o chiunque altro — dovrà, su richiesta del cliente finale, garantirgli l’accesso ai dati in parola in un formato utile e adeguato. Nel contesto della contabilizzazione divisionale essi includono, oltre alle letture del o dei dispositivi dell’utente, anche la somma delle letture dell’intero impianto, in quanto le prime sono utili solo se abbinate alla seconda. Su richiesta le informazioni dovrebbero comprendere anche i principali parametri tecnici, tra cui i coefficienti applicati ai radiatori, al fine di consentire la verifica indipendente o il controllo della plausibilità dei calcoli effettuati per la ripartizione dei costi di riscaldamento.
Al tempo stesso l’articolo 10 bis, paragrafo 2, lettera a), garantisce che le informazioni di fatturazione relative al contatore principale che misura l’alimentazione da una rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento a un condominio o a un edificio polifunzionale oggetto di contabilizzazione divisionale possano essere messe direttamente a disposizione del fornitore di servizi energetici (31) responsabile della contabilizzazione divisionale e della ripartizione delle spese all’interno dell’edificio. Si tratta di un dettaglio importante, poiché per ripartire i costi con precisione occorre avere accesso tempestivamente ai valori di consumo aggregati. L’accesso diretto e tempestivo alle informazioni di fatturazione, ivi compresi i valori contabilizzati, è particolarmente importante negli edifici in cui la contabilizzazione divisionale avviene tramite dispositivi leggibili da remoto, per i quali è obbligatorio fornire informazioni subannuali. In questi casi il cliente della rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento può esigere che le informazioni relative al contatore principale siano messe a disposizione del fornitore di servizi energetici da lui indicato, ad esempio la società che fornisce i servizi di contabilizzazione divisionale.
L’articolo 10 bis, paragrafo 2, lettera c), dispone che gli Stati membri provvedano affinché «insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti finali informazioni chiare e comprensibili in conformità dell’allegato VII bis, punto 3». Le sue implicazioni sono discusse in maggior dettaglio al punto 9.3. Nel caso degli utenti finali senza un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia, per «fattura» si intendono anche i resoconti della ripartizione dei costi di riscaldamento o qualsiasi altra richiesta periodica di pagamento per servizi di riscaldamento/raffrescamento/acqua calda per uso domestico emessi per conto della persona fisica o giuridica responsabile della fornitura di tali servizi (32).
Infine, una nuova disposizione (articolo 10 bis, paragrafo 2, lettera d)) pone l’accento sul fatto che gli Stati membri sono tenuti a «[promuovere] la sicurezza informatica e [assicurare] la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti finali conformemente alla normativa applicabile dell’Unione». Sebbene questa disposizione non comporti obblighi specifici oltre a quelli già previsti dalla normativa vigente dell’UE (ad esempio il regolamento generale sulla protezione dei dati (33)), evidenzia che la sicurezza informatica, la riservatezza e la protezione dei dati sono importanti anche nel contesto della contabilizzazione, della contabilizzazione divisionale, della lettura da remoto e della fatturazione dell’energia termica.
7.6. Accesso alle informazioni di fatturazione e alle fatture in formato elettronico
Come già faceva la direttiva originale, anche quella riveduta impone agli Stati membri di provvedere affinché i clienti finali possano scegliere di ricevere le informazioni di fatturazione e le fatture in formato elettronico (articolo 10 bis, paragrafo 2, lettera b)). Occorre rilevare che la disposizione menziona solo i clienti finali e non gli utenti finali, il che significa che la direttiva riveduta non prevede questa possibilità per i singoli consumatori soggetti a contabilizzazione divisionale. Il legislatore dell’Unione ha fatto una scelta deliberata per non limitare la libertà delle parti che hanno un interesse in un dato edificio o permettere alle autorità nazionali di decidere come organizzare la trasmissione delle informazioni di fatturazione e delle fatture ai consumatori soggetti a contabilizzazione divisionale.
8. COSTI DELL’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DI MISURAZIONE, FATTURAZIONE E CONSUMO (ARTICOLO 11 bis)
L’articolo 11 bis della direttiva riveduta è quasi identico all’articolo 11 di quella originale. Si rilevano però alcune differenze.
In primo luogo, la nuova disposizione riflette la posizione più chiara dei consumatori soggetti a contabilizzazione divisionale e fa quindi riferimento agli utenti finali piuttosto che ai soli clienti finali (si ricorda che quest’ultima categoria costituisce un sottoinsieme del primo gruppo).
In secondo luogo, il nuovo articolo specifica che il paragrafo 2 si applica sia ai condomini che agli edifici polifunzionali.
In terzo luogo, il nuovo paragrafo 3 precisa che «[a]l fine di garantire costi ragionevoli per i servizi di contabilizzazione divisionale come previsto al paragrafo 2, gli Stati membri possono stimolare la concorrenza in tale settore dei servizi adottando opportune misure, quali raccomandare o altrimenti promuovere il ricorso a procedure di gare di appalto o l’utilizzo di dispositivi e sistemi interoperabili che agevolino il passaggio da un fornitore di servizi a un altro». Sebbene le suddette misure siano chiaramente facoltative e non rappresentino un obbligo per gli Stati membri, il legislatore ha ritenuto utile riportare esempi specifici di interventi che questi possono attuare per stimolare la concorrenza nel settore dei servizi di contabilizzazione divisionale, nell’ottica di ridurre al minimo i costi del passaggio a dispositivi e sistemi leggibili da remoto.
Infine, il paragrafo 2 dell’articolo 11 originale, che riguardava la ripartizione dei costi relativi all’energia termica (ora disciplinata dal nuovo articolo 11 bis, paragrafo 2), è stato soppresso poiché la direttiva riveduta limita l’ambito di applicazione di quest’articolo all’energia elettrica e al gas.
In aggiunta alle differenze redazionali di cui sopra, è opportuno evidenziare un nuovo sviluppo in materia. Nell’aprile 2018 un tribunale finlandese ha presentato alla Corte di giustizia (34) una domanda di pronuncia pregiudiziale, in cui, in sintesi, si chiedeva alla Corte se l’obbligo di gratuità delle fatture dovesse essere inteso come un divieto di praticare sconti a chi le riceve in via elettronica. Nella nota di orientamento del 2013 la Commissione (35) affermava che tale obbligo non impedisce di offrire sconti ai clienti che optano per un dato metodo di fatturazione. La Corte di giustizia ha assunto una posizione analoga nella sentenza del 2 maggio 2019, concludendo che l’articolo 11, paragrafo 1, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, esso non osta ad uno sconto sul canone di base per l’energia elettrica concesso da una società di vendita di energia al dettaglio ai soli clienti finali che abbiano optato per la fattura elettronica.
9. REQUISITI IN MATERIA DI INFORMAZIONI DI FATTURAZIONE E CONSUMO
9.1. Fatturazione annuale in base al consumo effettivo
Conformemente al nuovo allegato VII bis, «[a]l fine di consentire agli utenti finali di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei contabilizzatori di calore almeno una volta all’anno». L’allegato VII della direttiva originale fissa un requisito molto simile, ma la formula dell’allegato VII bis parla di «utenti finali» e si applica quindi ai consumatori soggetti a contabilizzazione divisionale. Inoltre, il condizionale «dovrebbe avvenire» dell’allegato VII è stato sostituito dall’indicativo «avviene» nell’allegato VII bis per rispecchiare la natura vincolante della disposizione. Come già ricordato al punto 7.2, nell’ambito della contabilizzazione divisionale l’obbligo di basare le informazioni di fatturazione e consumo sul consumo effettivo o sulla lettura dei contabilizzatore di calore non implica che i costi di riscaldamento o raffrescamento degli ambienti debbano essere ripartiti esclusivamente in base alla lettura dei contatori o dei contabilizzatori di calore.
In sostanza, la disposizione garantisce che gli utenti finali siano informati dei loro consumi effettivi di energia termica almeno una volta l’anno e che l’importo dovuto a fronte di tali consumi sia calcolato o adeguato di conseguenza, ad esempio mediante il conguaglio delle differenze tra la somma effettivamente dovuta e quella corrisposta mediante pagamenti forfettari regolari non basati sul consumo effettivo o sulla lettura dei contabilizzatori.
9.2. Frequenza delle informazioni di fatturazione o consumo
9.2.1. Casi in cui è obbligatorio fornire informazioni subannuali
Disciplinare la frequenza con cui gli utenti finali sono informati dei loro consumi effettivi di energia termica era uno degli obiettivi principali della proposta di revisione della direttiva e trova riscontro nel nuovo allegato VII bis, punto 2.
A norma della direttiva originale la fornitura subannuale di informazioni era obbligatoria qualora ciò fosse «possibile dal punto di vista tecnico ed economicamente giustificato». A seguito della semplificazione operata nella direttiva riveduta, i requisiti ora si applicano «se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto».
La sussistenza di questa condizione deve essere valutata alla luce della decisione degli Stati membri riguardo ai tipi di dispositivi considerati leggibili da remoto (cfr. punto 6.1).
È possibile che nello stesso edificio coesistano dispositivi leggibili da remoto e non: queste situazioni vanno esaminate caso per caso.
Ad esempio: in un condominio alimentato da teleriscaldamento le cui unità sono dotate di contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, il contatore principale (che misura il calore totale fornito o consumato nell’edificio) potrebbe non essere leggibile da remoto. In tal caso il calcolo esatto della ripartizione dei costi di riscaldamento si può teoricamente effettuare solo quando sono disponibili le letture del contatore principale. Un problema simile potrebbe verificarsi in edificio con una caldaia comune, funzionante ad esempio gas o a olio. Anche in questo caso potrebbe non essere disponibile il valore preciso dei consumi aggregati per ciascun periodo subannuale se il contatore principale del gas non è leggibile da remoto, oppure se il serbatoio dell’olio o il bruciatore non sono provvisti di un indicatore che consenta la lettura da remoto dei consumi. In entrambi i casi è comunque possibile calcolare la ripartizione approssimativa dei costi di riscaldamento basandosi sulle letture dei dispositivi individuali ed estrapolando un valore stimato per il consumo totale. Ci si potrebbe però chiedere come conciliare l’obbligo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 1, a norma del quale le informazioni di fatturazione e consumo devono essere «affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di calore, conformemente ai punti 1 e 2 dell’allegato VII bis, per tutti gli utenti finali», col fatto che in mancanza dei valori subannuali di consumo aggregato (provenienti da un contatore del gas leggibile da remoto, da una lettura manuale più frequente del contatore principale del gas, da un indicatore dell’olio connesso o altro) tutti i calcoli di ripartizione dei costi di riscaldamento non possono che essere approssimativi. La Commissione è del parere che l’assenza di letture subannuali del contatore principale non sia un motivo sufficiente per non fornire informazioni di consumo con frequenza subannuale agli utenti soggetti a contabilizzazione divisionale, a patto che le circostanze consentano una stima o un’approssimazione ragionevolmente attendibile del calcolo della ripartizione dei costi. In questi casi è sufficiente specificare che i valori subannuali sono in parte ottenuti mediante stime/estrapolazioni. Con ogni probabilità l’utilità delle informazioni subannuali per il consumatore compenserà la leggera imprecisione dovuta alla mancanza di un valore di consumo aggregato.
Viceversa, se un edificio oggetto di contabilizzazione divisionale fosse dotato di un contatore principale leggibile da remoto per la rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento, ma i dispositivi usati per la contabilizzazione divisionale non presentassero questa caratteristica, la condizione di cui all’allegato VII bis, punto 2, non sarebbe soddisfatta per gli utenti finali interessati dalla contabilizzazione divisionale. Risulterebbe invece soddisfatta per la rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento e per i relativi clienti/l’edificio nel suo insieme. In tal caso, conformemente all’allegato VII bis, punto 2, il cliente finale dovrebbe ricevere informazioni a livello dell’edificio.
Un altro esempio potrebbe essere un edificio oggetto di contabilizzazione divisionale in cui i contabilizzatori di calore sono leggibili da remoto, mentre i contatori di acqua calda per uso domestico non lo sono. In questo caso è possibile trattare i due servizi in maniera indipendente, fornendo con frequenza subannuale le informazioni relative al riscaldamento degli ambienti ma non quelle relative all’acqua calda per uso domestico.
9.2.2. Frequenza minima obbligatoria
La semplificazione della condizionalità illustrata in precedenza implica che, là dove sono stati installati dispositivi leggibili da remoto, gli utenti finali debbano ricevere con una certa frequenza informazioni di fatturazione o semplicemente informazioni sui loro consumi. A partire dal 25 ottobre 2020, vale a dire 22 mesi dopo l’entrata in vigore della direttiva di modifica, la frequenza minima obbligatoria sarà simile a quella prevista dalla direttiva originale, ossia «almeno ogni trimestre, su richiesta, o quando i clienti finali (36) hanno optato per la fatturazione elettronica, altrimenti due volte l’anno». Dal 1o gennaio 2022 la frequenza minima sarà mensile.
9.2.3. Esenzioni fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffrescamento
Fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffrescamento questi due servizi possono essere esentati dall’obbligo di fornitura mensile delle informazioni. Le stagioni di riscaldamento e raffrescamento possono variare a seconda della località e della giurisdizione, oppure da un edificio all’altro. La possibilità di concedere esenzioni da tale obbligo può essere intesa come la possibilità di sospendere la fornitura di informazioni durante il periodo in cui l’impianto collettivo di un edificio non fornisce il riscaldamento o il raffrescamento degli ambienti.
9.2.4. Distinzione tra fornire e rendere disponibili informazioni
Di fronte all’obbligo, là dove siano stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, di fornire agli utenti finali informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore a intervalli subannuali, ci si può chiedere in che cosa consista la conformità. La Commissione rileva che il legislatore ha deliberatamente evitato di specificare con quali mezzi esse vadano fornite, operando al contempo una netta distinzione tra fornire e rendere disponibili (o mettere a disposizione) le informazioni.
L’obbligo principale è quello di fornire informazioni all’utente. Ciò può avvenire su supporto cartaceo o per via elettronica, ad esempio tramite e-mail. Le informazioni possono anche essere rese disponibili via Internet (per mezzo di interfacce quali siti web o applicazioni per smartphone), ma in tal caso l’utente finale deve esserne in qualche modo avvisato con la cadenza indicata. In caso contrario non si può affermare che le informazioni sono state fornite all’utente finale con quella frequenza, bensì semplicemente rese disponibili. Limitarsi a quest’ultima operazione, lasciando all’utente finale la responsabilità di reperire le informazioni, non sarebbe in linea con lo scopo generale di questa parte della direttiva riveduta, ossia rendere gli utenti finali più consapevoli dei loro consumi.
Questa distinzione, sottile ma fondamentale, è importante anche perché il legislatore ha deciso di segnalare l’ulteriore possibilità di rendere disponibili le informazioni via Internet dopo l’obbligo di base di fornire informazioni a intervalli regolari: «Esse possono altresì essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati.» Il termine «altresì» non è usato nel senso di «invece» ma per introdurre un’opzione supplementare. Qualsiasi altra interpretazione lascerebbe troppo spazio alla progettazione e all’uso di sistemi che non consentono di fornire informazioni frequenti, aggirando così il requisito fondamentale e compromettendo la realizzazione di uno degli obiettivi di fondo della direttiva riveduta. Questa interpretazione è avvalorata anche dall’uso di «possono invece» nell’allegato VII bis, punto 3, in relazione a disposizioni che nelle intenzioni del legislatore costituiscono chiaramente delle alternative. In sintesi, «rendere disponibili» le informazioni via Internet (per quanto in modo costante) non rappresenta un’alternativa né è sufficiente per ottemperare a quanto disposto dall’allegato VII bis, punto 2, a meno che l’utente finale ne sia attivamente avvisato agli intervalli prescritti.
9.2.5. Contenuto delle informazioni subannuali di fatturazione o consumo
Come indicato al punto 7.3, la direttiva riveduta lascia una certa flessibilità riguardo alla natura delle informazioni che devono essere fornite con cadenza subannuale in applicazione dell’allegato VII bis, punto 2.
Occorre includere come minimo le informazioni di base relative all’evoluzione dei consumi effettivi (o delle letture dei contabilizzatori di calore). Queste posso essere accompagnate, ad esempio, da una previsione del modo in cui l’andamento osservato potrebbe incidere sui futuri consumi dell’utente finale e dell’importo indicativo delle fatture se i consumi si mantengono sulla traiettoria individuata.
Se la fatturazione avviene contestualmente alla fornitura delle informazioni di cui all’allegato VII bis, punto 2, le disposizioni di cui al punto 3 del medesimo allegato determinano il contenuto minimo delle informazioni di fatturazione.
9.3. Informazioni minime in fattura
Il punto 3 dell’allegato VII bis elenca alcune informazioni minime di cui gli utenti finali devono disporre nelle fatture o nella documentazione allegata, con requisiti diversi per le fatture basate sul consumo effettivo e quelle basate sulla lettura dei contabilizzatori di calore. È opportuno ricordare che gli utenti finali che occupano parti di un edificio non dotate di contatori o contabilizzatori di calore individuali, o locali il cui canone di locazione è di tipo «tutto incluso», potrebbero non ricevere mai fatture basate sul consumo effettivo o sulla lettura dei contabilizzatori di calore. I locatari che pagano un canone «tutto incluso» potrebbero addirittura non ricevere alcuna fattura energetica, nel qual caso non si applicherebbe nessuno dei requisiti di cui all’articolo 10 bis o allegato VII bis.
Rispetto all’allegato VII della direttiva originale, il nuovo allegato VII bis è redatto in modo da enfatizzare maggiormente la natura vincolante dei requisiti ivi contenuti, evitando ad esempio espressioni come «se del caso» e «preferibilmente» (37).
L’allegato VII bis contempla anche alcuni elementi totalmente nuovi, tra cui l’obbligo di includere nelle fatture «informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, a seconda di quanto previsto negli Stati membri». Nel recepire questa disposizione gli Stati membri dovrebbero indicare pubblicamente gli eventuali servizi di mediazione o meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie (38) competenti per legge a trattare i reclami e le controversie relativi alla contabilizzazione, alla contabilizzazione divisionale e alla ripartizione dei costi, affinché i fornitori di energia e le altre parti che emettono fatture possano fornire tali informazioni.
9.3.1. Fatture basate sul consumo effettivo/sulla lettura dei contabilizzatori di calore
Le singole informazioni che devono figurare nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulla lettura dei contabilizzatori di calore, oppure nella documentazione allegata, sono in parte ripresi dall’allegato VII e in parte nuovi.
Benché non tutti richiedano una spiegazione, vale la pena di illustrare alcuni aspetti.
L’allegato VII bis, punto 3, lettera a), parla di «prezzi effettivi», un concetto già presente nella direttiva originale. Per i clienti finali di teleriscaldamento e teleraffrescamento questo si traduce generalmente nell’indicazione del prezzo totale da pagare e delle relative componenti, ad esempio quelle connesse al consumo, alla capacità e alle tariffe/costi fissi. In caso di contabilizzazione divisionale la fattura dovrebbe riportare almeno la quota individuale dei costi di riscaldamento da corrispondere, le letture dei dispositivi e i totali per l’edificio.
Per quanto riguarda il raffronto con il consumo nello stesso periodo degli anni precedenti, di cui al punto 3, lettera c), si rileva l’obbligo di renderlo disponibile sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche. Alla luce dei requisiti di protezione dei dati e riservatezza (cfr. anche punto 7.5), l’obbligo dovrebbe intendersi applicabile esclusivamente alle informazioni sui consumi energetici dell’attuale occupante, ossia dello stesso utente finale cui sono destinate le informazioni.
Ai fini della correzione climatica potrebbe essere necessario ipotizzare la quota di energia usata per produrre acqua calda per uso domestico, se questa non è contabilizzata separatamente da quella impiegata per il riscaldamento degli ambienti. Inoltre, per il calcolo dei gradi-giorno o dei gradi-giorno di raffrescamento usati nella correzione climatica sono necessari dati sulla temperatura esterna rappresentativi o specifici per località. Per consentirne l’uso ai fini delle informazioni di fatturazione, tali dati devono essere disponibili senza ritardi significativi. Gli Stati membri e le parti responsabili di fornire informazioni di fatturazione devono individuare le fonti disponibili di tali dati, che potrebbero essere nazionali, regionali, locali o specifiche per edificio (ad esempio nei casi in cui è possibile ottenere misurazioni dal sensore esterno di un edificio). Dovrebbero inoltre garantire la trasparenza della metodologia seguita per applicare la correzione climatica (39).
Fornire informazioni sul mix di combustibili sarà relativamente semplice per la maggior parte dei condomini/edifici polifunzionali dotati della propria caldaia collettiva, in particolare se questa è sempre alimentata con lo stesso tipo di combustibile. Se la caldaia è compatibile con diversi combustibili o, ad esempio, se si avvia grazie a una fiamma pilota alimentata a combustibile, ai fini della conformità sarebbero sufficienti i valori medi annui. Negli edifici alimentati da reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento la persona fisica o giuridica identificata come cliente finale avrà, in virtù della stessa disposizione, il diritto di ricevere informazioni sul mix di combustibili utilizzato per fornire il servizio di teleriscaldamento/teleraffrescamento. Nei condomini/edifici polifunzionali queste informazioni possono essere usate (40) anche per fornire informazioni sul mix di combustibili agli utenti finali che occupano le singole unità.
Insieme alle informazioni sul mix di carburanti è possibile fornire anche quelle relative alla quota di energia da fonti rinnovabili usata nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ottemperando così a parte dell’obbligo di cui all’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva riveduta sull’energia da fonti rinnovabili («la direttiva Rinnovabili») (41), che dispone quanto segue: «Gli Stati membri provvedono affinché siano fornite ai consumatori finali informazioni sulla prestazione energetica e sulla quota di energia da fonti rinnovabili nei loro sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in un modo facilmente accessibile, ad esempio sui siti web dei fornitori, sulle bollette annuali oppure su richiesta.» Sebbene la direttiva Rinnovabili non offra una definizione di «consumatori finali», la Commissione ritiene che questa categoria, nell’accezione di cui all’articolo 24, paragrafo 1, rientri pienamente nel concetto di «utenti finali» ai sensi della direttiva sull’efficienza energetica. Segnatamente, in entrambi i termini sono ricompresi gli occupanti delle singole unità di un condominio/edificio polifunzionale alimentato da un sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento, anche quando non hanno un contratto diretto o individuale con il fornitore (42). Si possono quindi sfruttare le informazioni di fatturazione e consumo richieste dalla direttiva sull’efficienza energetica per comunicare la quota di energia da fonti rinnovabili usata nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, in applicazione della direttiva Rinnovabili. Poiché tra le informazioni sul mix di combustibili deve figurare anche l’eventuale quota di energia da fonti rinnovabili utilizzata, può rivelarsi una soluzione efficiente in termini di costi per adempiere alle disposizioni pertinenti di entrambe le direttive.
Chi decida di procedere in questo modo ottempererebbe inconfutabilmente all’obbligo informativo concernente la quota di energia da fonti rinnovabili usata nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento — ed eviterebbe così eventuali problemi legali — includendo la categoria «energia da fonti rinnovabili» nelle informazioni sul mix di combustibili, ed eventualmente specificandone le tipologie; se nel mix non sono presenti energie di questo tipo sarebbe sufficiente indicare un valore pari a zero (0).
La divulgazione delle informazioni sul mix di combustibili, con la precisazione della componente rinnovabile della fornitura di calore o di freddo, non sarebbe comunque sufficiente per soddisfare pienamente i requisiti di cui all’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva Rinnovabili se non accompagnata da informazioni sulla prestazione energetica dei sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.
Per quanto riguarda il modo in cui devono essere fornite le informazioni, i requisiti della direttiva sull’efficienza energetica (allegato VII bis, punto 3, lettera b)) e quelli della direttiva Rinnovabili (articolo 24, paragrafo 1) differiscono leggermente. La prima è lievemente più rigorosa e impone di includere le informazioni sul mix di combustibili «nelle fatture [degli utenti finali]» o «nella documentazione allegata», mentre la seconda permette di presentare le informazioni sulla quota di energia da fonti rinnovabili e sulla prestazione energetica «in un modo facilmente accessibile» sui siti web dei fornitori oppure su richiesta. Per contro, laddove la disposizione della direttiva Rinnovabili si applica a tutti i clienti finali, quella della direttiva sull’efficienza energetica si applica solo alla fatturazione basata sul consumo effettivo o sulla lettura dei contabilizzatori di calore.
Per quanto concerne le informazioni sulle emissioni annuali di gas a effetto serra, potrebbero presentarsi problematiche diverse a seconda della provenienza dell’alimentazione: da un’unica fonte di combustibile (ad esempio la caldaia collettiva, a gas o a olio, di un edificio) oppure da un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento. In entrambi i casi occorre prestare attenzione a come e in che misura viene rappresentato l’impatto delle perdite di efficienza nell’edificio o nella rete, nonché agli indicatori usati: assoluti o relativi/specifici (kgCO2e/kJ), aggregati o per appartamento ecc.
Gli operatori di teleriscaldamento e teleraffrescamento devono comunicare come minimo le emissioni annuali medie della rete per unità di energia fatturata/fornita (compreso quindi l’impatto delle perdite nella rete) per consentire il calcolo delle corrispondenti emissioni assolute per ciascun cliente finale.
Su questa base, o in base al consumo di combustibile dell’edificio, i consumatori soggetti a contabilizzazione divisionale possono ottenere informazioni sulla propria quota di emissioni assolute (in kg) E sulle loro emissioni medie relative/specifiche, ad esempio in funzione della composizione della rete di teleriscaldamento o dei combustibili usati e, se del caso, delle fonti locali di energia rinnovabile.
Gli Stati membri possono comunque limitare l’ambito di applicazione dell’obbligo di fornire informazioni in merito alle emissioni di gas a effetto serra per includervi solo l’alimentazione da sistemi di teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. Questa decisione consente in particolare alle piccole e medie reti di teleriscaldamento e agli edifici oggetto di contabilizzazione divisionale dotati della propria caldaia di essere esentati dall’obbligo di fornire le informazioni in questione. Occorre sottolineare che la possibilità di limitare l’ambito di applicazione dell’obbligo informativo non si applica alle informazioni sul mix di combustibili e vale solo per le emissioni annuali di gas a effetto serra.
Se i clienti di un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento possono optare per particolari prodotti «verdi» venduti come derivati da un dato mix di combustibili (ad esempio 100 % rinnovabili), o la cui impronta di gas serra differisce dall’impronta media del sistema, questo dovrebbe essere preso in considerazione al fine di evitare il doppio conteggio e informazioni fuorvianti ai consumatori. I prodotti di questo tipo dovrebbero essere esclusi dal calcolo del mix di combustibili medio o dell’impronta media di gas a effetto serra per i clienti finali. In caso contrario potrebbe configurarsi una violazione della normativa dell’UE sulla tutela dei consumatori (43).
L’allegato VII bis, punto 3, lettera f), prescrive confronti del consumo dell’utente con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. Gli Stati membri dovranno quindi elaborare o delegare il compito di elaborare parametri di riferimento e categorie di utenza adeguate. Per la contabilizzazione divisionale, i fornitori di servizi di questo tipo potrebbero mettere a disposizione parametri di riferimento precisi e pertinenti, basati sui dati provenienti dagli edifici cui forniscono i loro servizi. In caso di fatturazione elettronica i raffronti possono essere resi disponibili online, con la dovuta indicazione nella fattura di dove reperirli. Nel caso delle fatture cartacee essi devono ovviamente essere inclusi nel documento stesso, così come gli altri elementi richiesti.
9.3.2. Fatture non basate sul consumo effettivo/sulla lettura dei contabilizzatori di calore
È prassi corrente (almeno nelle circostanze in cui non sono disponibili dispositivi leggibili da remoto) basare le fatture periodiche/subannuali su stime forfettarie dei consumi annuali. Queste fatture non devono includere tutti gli elementi di cui sopra, ma «contengono una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui è stato calcolato l’importo che figura in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere d) ed e)» dell’allegato VII bis, punto 3. Tali requisiti si applicano anche alle situazioni in cui le fatture non sono mai basate sul consumo effettivo/sulla lettura dei contabilizzatori di calore: è questo il caso dei condomini e degli edifici polifunzionali che non sono oggetto di contabilizzazione divisionale e in cui i costi dell’energia sono trasferiti ai singoli utenti finali mediante oneri ricorrenti o un calcolo dei costi di riscaldamento basato esclusivamente su altri parametri (superficie coperta, volume, ecc.).
(1) Direttiva (UE) 2018/2002.
(2) Cfr. articoli 70 e 73 della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
(3) SWD(2013) 448 final del 6 novembre 2013, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1416394987283&uri=SWD:2013:448:FIN.
(4) In particolare, i principi di cui ai punti da 19 a 26, da 50 a 54 e al punto 56 della nota del 2013 sono rilevanti anche per le nuove disposizioni sull’energia termica.
(5) «Guidelines on good practice in cost-effective cost allocation and billing of individual consumption of heating, cooling and domestic hot water in multi-apartment and multi-purpose buildings», empirica GmbH – Communication and Technology Research, Simon Robinson, Georg Vogt, dicembre 2016 https://ec.europa.eu/energy/en/studies/specific-guidance-sub-metering-thermal-energy-multi-unit-buildings-implementation-articles-9.
(6) Ai sensi dell’articolo 2, punto 23, della direttiva sull’efficienza energetica, il cliente finale è «una persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale».
(7) Diversamente dall’articolo 9, l’articolo 9 bis non fa menzione di contatori «individuali». Ciò non incide sull’ambito di applicazione dell’obbligo e ha il semplice scopo di enfatizzare la distinzione più netta tra contabilizzazione e contabilizzazione divisionale e tra clienti finali e utenti finali. Nella direttiva riveduta il termine «individuale» è usato principalmente in relazione alla contabilizzazione divisionale.
(8) Si tratta di una situazione rara ma non inconsueta. È più frequente che vi siano diversi utenti finali e un unico cliente finale (cfr. anche il punto 7.1).
(9) Si noti che la responsabilità di installare i contatori a livello di edificio non dovrebbe ricadere sulla società di teleriscaldamento ma sul proprietario o sul gestore degli edifici.
(10) La direttiva non fornisce una definizione di «teleriscaldamento», ma ai sensi della direttiva sull’energia rinnovabile si tratta della «distribuzione di energia termica in forma di vapore [o] acqua calda […] da fonti centrali o decentrate di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento […] di spazi o di processi di lavorazione».
(11) La temperatura dell’energia termica ottenuta da fonti geotermiche poco profonde è tendenzialmente troppo bassa per consentirne l’uso diretto in applicazioni tipiche (riscaldamento degli ambienti, acqua calda per uso domestico, riscaldamento di processi) senza l’aiuto di una pompa di calore. È quindi ragionevole affermare che il sistema non debba necessariamente essere classificato come teleriscaldamento né come una «fonte» di «riscaldamento […] o acqua calda per uso domestico». In riferimento all’articolo 9 bis, paragrafo 2, tale interpretazione risulta ancora più pertinente se i costi delle pompe di calore impiegate (per rendere utilizzabile l’energia termica prodotta dalla fonte geotermica) sono a carico dei singoli, poiché in tal caso un componente fondamentale del servizio di riscaldamento non proviene dalla fonte centrale.
(12) Alle suddette condizioni si può affermare che il gestore del sistema non vende una fornitura netta di freddo, bensì consente l’uso temporaneo di un deposito che durante i periodi più freddi viene usato per il calore.
(13) Gli occupanti possono essere famiglie, società o qualsiasi altra entità autorizzata a occupare i locali interessati.
(14) Gli occupanti che hanno un contratto individuale diretto con il fornitore di energia sono clienti finali (vale a dire persone fisiche o giuridiche che acquistano energia per uso proprio finale) e di conseguenza godono dei diritti di cui agli articoli 9 bis, 10 bis e 11 bis.
(15) Cfr. nota 4.
(16) Cfr. SWD(2013) 448 final, punto 25.
(17) Per una discussione e un’analisi dei principi di ripartizione dei costi di riscaldamento, si veda ad esempio Castellazzi, L., Analysis of Member States’ rules for allocating heating, cooling and hot water costs in multi-apartment/purpose buildings supplied from collective systems — Implementation of EED Article 9(3), EUR 28630 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2017, ISBN 978-92-7969286-4, doi:10.2760/40665, JRC106729 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/analysis-member-states-rules-allocating-heating-cooling-and-hot-water-costs-multi-apartmentpurpose.
(18) Va rilevato che tale obbligo si applica indipendentemente dalla presenza o meno di un sistema di contabilizzazione divisionale e che le norme dovrebbero prevedere anche scenari in cui, per motivi di non fattibilità tecnica o inefficienza in termini di costi, non sono disponibili dati individuali relativi al consumo effettivo né letture dei contabilizzatori di calore.
(19) Cfr. le cause C-708/17 e C-725/17: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200142&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1928887 e http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200154&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1928887
(20) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213510
(21) Cfr. valutazione d’impatto della Commissione, punto 3, pag. 26 (SWD(2016) 405 final).
(22) Spesso è possibile rendere propriamente leggibile da remoto un impianto walk-by/drive-by installando nell’edificio uno o più «gateway». I gateway raccolgono i segnali provenienti dai dispositivi e li trasmettono ai sistemi di dati del fornitore di servizi via internet o tramite sistemi di telecomunicazione.
(23) Cfr. EN834, punto 6.5, e EN835, punto 6.4.
(24) Gli articoli 9 bis, 9 ter, 9 quater e 10 bis, introdotti dalla direttiva (UE) 2018/2002, sono compresi nell’intervallo degli «articoli da 7 a 11». La rifusione della direttiva sul mercato dell’energia elettrica ha modificato ulteriormente l’articolo 13 della direttiva sull’efficienza energetica per fare in modo che anche l’articolo 11 bis rientrasse nell’intervallo citato.
(25) Direttiva 2010/31/UE Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13), modificata.
(26) Tranne eccezioni specifiche debitamente motivate e documentate, cfr. punto 6.4.
(27) Articolo 2, punto 23, della direttiva sull’efficienza energetica.
(28) Cfr. SWD(2013) 448 final, punto 9.
(29) Talvolta detta anche «ripartizione dei costi di riscaldamento» nell’ambito della contabilizzazione divisionale.
(30) A norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma, «[t]ale obbligo può essere soddisfatto, se previsto dallo Stato membro, e tranne per la ripartizione delle spese in base alle misurazioni del consumo sulla base di contabilizzatori di calore di cui all’articolo 9 ter, con un sistema di autolettura periodica in base al quale il cliente finale o l’utente finale comunica le letture del proprio contatore. La fatturazione si basa sul consumo stimato o su un importo forfettario solo quando il cliente finale o l’utente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione».
(31) Ai sensi dell’articolo 2, punto 24, della direttiva il «fornitore di servizi energetici» è una persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali del cliente finale.
(32) Ciò include le richieste di pagamento di oneri ricorrenti comprendenti costi energetici specifici per gli edifici del tipo indicato all’articolo 9 ter, paragrafo 1, nei quali è stata dimostrata l’inefficienza in termini di costi o la non fattibilità tecnica della contabilizzazione divisionale.
(33) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/2016-05-04
(34) Cfr. causa C-294/18: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203750&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1938672.
(35) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Guidance note on Articles 9-11 metering, billing information, cost of access to metering and billing information, punti 50-52 [SWD(2013) 448 final].
(36) La scelta dell’espressione «clienti finali» al posto di «utenti finali» è conseguenza del fatto che la direttiva non riconosce ai consumatori soggetti a contabilizzazione divisionale il diritto di optare per la fatturazione elettronica (cfr. punto 7.6). In un edificio oggetto di contabilizzazione divisionale il cliente finale può optare per la fatturazione elettronica e ha pertanto il diritto di ricevere informazioni con cadenza trimestrale, ma questo non implica che i singoli occupanti dell’edificio (che sono utenti finali ma non clienti finali) debbano automaticamente ricevere le stesse informazioni più di due volte l’anno, almeno fino al 1o gennaio 2022.
(37) In almeno due casi le versioni linguistiche non sono allineate; la Commissione ritiene che sarebbe opportuna una rettifica formale per correggere queste discrepanze. Dalla proposta trasparivano chiaramente le intenzioni della Commissione a tale riguardo, come appare evidente nella sezione 4.3.2, punto 1.3.3, della valutazione d’impatto (documento di lavoro dei servizi della Commissione, SWD(2016) 405 final).
(38) Come quelli elencati al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2.
(39) Non esiste una norma universale relativa alla modalità di calcolo dei gradi-giorno. In assenza di alternative migliori, gli Stati membri che lo desiderano possono incoraggiare o esigere l’uso della metodologia di Eurostat: cfr. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/nrg_chdd_esms.htm (punto 3.4).
(40) Da chiunque sia responsabile di informare i consumatori/gli utenti finali soggetti a contabilizzazione divisionale a norma delle decisioni adottate dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 10 bis, paragrafo 3.
(41) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(42) Come indica esplicitamente la direttiva riveduta (cfr. anche punto 7.1). Dall’uso del termine più restrittivo «cliente» all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva Rinnovabili si evince l’intenzione del legislatore di differenziare l’ambito di applicazione degli obblighi di cui all’articolo 24, paragrafi 1 e 2.
(43) Cfr. anche il documento di lavoro dei servizi della Commissione «Orientamenti per l’attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali» (SWD(2016) 163 final del 25 maggio 2016):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0163.