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Document 32019R1286

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286 della Commissione, del 30 luglio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2019/5482

GU L 202 del 31.7.2019, p. 81–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1286/oj

31.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/81


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1286 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2019

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 2603/2000 (2), il Consiglio ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di polietilentereftalato («PET») originarie, tra l'altro, dell'India («l'inchiesta originaria»).

(2)

Con il regolamento (CE) n. 1645/2005 (3), il Consiglio ha modificato il livello di misure compensative in vigore contro le importazioni di PET dall'India. Le modifiche sono state l'esito di un riesame accelerato avviato a norma dell'articolo 20 del regolamento di base.

(3)

In seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 193/2007 (4), dazi compensativi definitivi per un ulteriore periodo di cinque anni.

(4)

Le misure compensative sono state successivamente modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 (5) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 906/2011 (6) in seguito a riesami intermedi parziali.

(5)

Un riesame intermedio parziale successivo è stato chiuso senza alcuna modifica alle misure in vigore con il regolamento di esecuzione (UE) n. 559/2012 (7).

(6)

In seguito a un altro riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 461/2013 (8), un dazio compensativo definitivo per un ulteriore periodo di cinque anni.

(7)

Con la decisione 2000/745/CE (9), la Commissione ha accettato gli impegni per un prezzo minimo all'importazione offerti da tre produttori esportatori in India. Con la decisione di esecuzione 2014/109/UE (10), la Commissione ha revocato l'accettazione degli impegni, in seguito al mutamento delle circostanze in cui gli impegni erano stati accettati.

(8)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350 (11), il Consiglio ha modificato il livello di misure compensative in vigore contro le importazioni di PET dall'India, in seguito a due riesami intermedi parziali.

(9)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1468 (12), la Commissione ha modificato il livello di misure compensative in vigore in seguito a due riesami intermedi parziali.

(10)

Le misure attualmente in vigore consistono in dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento (UE) n. 461/2013 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1468 della Commissione («le misure in vigore»). Esse consistono in dazi specifici compresi tra 0 e 74,6 EUR a tonnellata per i produttori indiani inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo di 69,4 EUR a tonnellata per tutti gli altri produttori.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(11)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (13) delle misure compensative in vigore sulle importazioni di PET originarie dell'India («il paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

(12)

La domanda è stata presentata dal comitato dei fabbricanti europei di PET (C.P.M.E. aisbl) («il richiedente») che rappresenta più dell'80 % della produzione totale dell'Unione di PET.

(13)

La domanda è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

(14)

Prima di avviare il riesame in previsione della scadenza, e a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha informato il governo dell'India di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata e l'ha invitato a procedere a consultazioni, nell'intento di chiarire la situazione in ordine al contenuto della domanda di riesame e di pervenire a una soluzione di comune accordo. Il governo indiano ha chiesto di prorogare la scadenza di una settimana per procedere alle consultazioni. La Commissione ha concesso tale proroga. Al contempo, a causa dei termini legali applicabili alla presente inchiesta, non è stato tuttavia possibile sospendere l'apertura del riesame in previsione della scadenza. Il 22 maggio 2018 è stata pertanto aperta l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza e il governo dell'India ne è stato informato alla stessa data. Inoltre, il governo indiano è stato informato del fatto che le sue osservazioni presentate in tale fase in merito alla domanda antisovvenzioni sarebbero state comunque prese in considerazione nell'inchiesta e che avrebbero potuto ancora essere organizzate consultazioni alla prima data accettabile. Tuttavia, la Commissione non ha ricevuto conferma dal governo indiano in merito alla sua offerta di procedere alle consultazioni.

1.3.   Apertura

(15)

Una volta stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 22 maggio 2018 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (14) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. In applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha redatto una nota relativa alla sufficienza delle prove, contenente la valutazione di tutte le prove a sua disposizione e in base alle quali è stata aperta la presente inchiesta.

(16)

Successivamente alla divulgazione delle informazioni una parte interessata ha sollevato interrogativi sulla rappresentatività del richiedente. Si osserva che tale richiesta è stata presentata oltre il termine per la presentazione di osservazioni indicato al punto 5.5 dell'avviso di apertura. Tuttavia le risposte in sede di verifica della rappresentatività, contenute nel fascicolo consultabile dalle parti interessate, hanno confermato che le condizioni di rappresentatività erano soddisfatte. La richiesta di tale parte è stata pertanto respinta.

1.4.   Inchiesta parallela

(17)

Il 25 marzo 2019 la Commissione ha aperto un riesame ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base (15). Tale inchiesta di riesame si limita alla forma delle misure. Ne consegue che la forma delle misure, come ampliata dal presente regolamento, potrebbe essere modificata dal riesame intermedio in corso.

1.5.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(18)

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2017 e il 31 marzo 2018 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.6.   Parti interessate

(19)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a partecipare all'inchiesta. Inoltre, la Commissione ha espressamente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti nell'Unione, produttori esportatori, importatori e utilizzatori nell'Unione notoriamente interessati e le autorità indiane invitandoli a partecipare.

(20)

Tutte le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova entro i termini fissati nell'avviso di apertura. A tutte le parti interessate è stata anche data la possibilità di richiedere per iscritto un'audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e/o del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.6.1.   Campionamento

(21)

Nell'avviso di apertura, la Commissione ha affermato che avrebbe potuto sottoporre a campionamento le parti interessate, conformemente all'articolo 27 del regolamento di base.

1.6.2.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(22)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. In conformità all'articolo 27 del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile, considerando anche l'ubicazione geografica. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano circa il 37 % della produzione totale dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito al campione provvisorio. Non è pervenuta alcuna osservazione entro il termine e il campione è stato quindi confermato. Il campione è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.6.3.   Campionamento degli importatori indipendenti

(23)

Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori/utilizzatori indipendenti sono stati invitati a partecipare all'inchiesta. Tali parti sono state invitate a manifestarsi fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato II dell'avviso di apertura. Si sono manifestati due importatori, che sono stati invitati a collaborare compilando il questionario. Tuttavia, nessuno dei due ha risposto al questionario inviato dalla Commissione.

1.6.4.   Campionamento dei produttori esportatori

(24)

Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori sono stati invitati a partecipare all'inchiesta. Tali parti sono state invitate a manifestarsi fornendo alla Commissione le informazioni sulle loro società richieste nell'allegato I dell'avviso di apertura. Si sono manifestati tre produttori esportatori, che sono stati invitati a collaborare compilando il questionario.

1.6.5.   Questionari e visite di verifica

(25)

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, al governo dell'India, a tre produttori esportatori e a due importatori che si sono manifestati dopo l'apertura dell'inchiesta.

(26)

I tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, il richiedente, un produttore di materie prime dell'Unione, il governo indiano e due produttori esportatori in India hanno risposto al questionario. Gli importatori che si sono manifestati non hanno risposto al questionario.

(27)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio e per determinare l'interesse dell'Unione. È stata inoltre effettuata una visita di verifica presso gli uffici del governo indiano a New Delhi.

(28)

Sono state inoltre effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 26 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttori dell'Unione:

Indorama Ventures Europe BV, Paesi Bassi;

Equipolymers GmbH, Italia, Germania;

Neo Group, UAB, Lituania;

b)

produttori esportatori:

Reliance Industries Limited, Mumbai («RIL»);

IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited, Kolkata («IDIPL»).

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(29)

Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso dell'inchiesta originaria, ossia il polietilentereftalato (PET) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g ai sensi della norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 61 00 e originario dell'India («il prodotto oggetto del riesame»).

2.2.   Prodotto simile

(30)

È risultato che il prodotto oggetto del riesame fabbricato in India ed esportato nell'Unione e il prodotto realizzato e venduto dall'industria dell'Unione nell'Unione stessa hanno le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni di base. Di conseguenza, essi sono stati considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DELLE SOVVENZIONI

(31)

Sulla base delle sovvenzioni esaminate nell'ambito dei precedenti riesami, delle informazioni contenute nella domanda di riesame, delle informazioni trasmesse dal governo indiano e dai produttori esportatori interessati, nonché delle risposte al questionario della Commissione, sono stati esaminati i seguenti regimi, che secondo i richiedenti comporterebbero la concessione di sovvenzioni.

Regimi di sovvenzione nazionali:

a)

Regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme – AAS)

b)

«Regime di restituzione dei dazi» (Duty Drawback Scheme - DDS) in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2

c)

Regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme – EPCGS)

d)

Regime per le esportazioni di merci dall'India (Merchandise Exports from India Scheme — MEIS)

e)

Regimi di sovvenzione regionali: regime del Gujarat di esenzione dalla tassa sull'elettricità (Gujarat Electricity Duty Exemption Scheme – GEDES)

(32)

Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione dovrebbe esaminare la presenza di elementi di prova relativi al persistere delle sovvenzioni, a prescindere dall'importo. Alla luce delle risultanze sulla persistenza delle sovvenzioni in riferimento alla maggior parte delle principali sovvenzioni oggetto di misure compensative nell'inchiesta originaria, non è stato necessario esaminare tutte le altre sovvenzioni di cui il denunciante asserisce l'esistenza.

(33)

Le sovvenzioni elencate nel considerando di cui sopra, e che sono state oggetto di misure compensative in passato, si basano sui documenti strategici e sugli atti legislativi indicati di seguito.

(34)

I regimi AAS, EPCGS e MEIS hanno come base la legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) [Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (n. 22 del 1992)] entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero autorizza il governo indiano a pubblicare comunicazioni riguardanti la politica di esportazione e importazione. Esse sono sintetizzate nei documenti sulla politica del commercio estero (Foreign Trade Policy – FTP), pubblicati con cadenza quinquennale dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati.

(35)

Ai fini del periodo dell'inchiesta di riesame risultano pertinenti due documenti sulla politica del commercio estero: Foreign Trade Policy 2015-20 («FTP 2015-20») e Foreign Trade Policy 2015-20 aggiornato («FTP 2015-20» aggiornato). Il secondo documento è entrato in vigore il 5 dicembre 2017. Il governo indiano ha inoltre definito le procedure che disciplinano il documento FTP 2015-20 e il documento FTP 2015-20 aggiornato, rispettivamente nel manuale delle procedure intitolato «Handbook of Procedures 2015-20» («HOP 2015-20») e nel manuale delle procedure aggiornato intitolato «Handbook of Procedures 2015-20» («HOP 2015-20» aggiornato). Quest'ultimo è entrato in vigore il 5 dicembre 2017.

(36)

I regimi AAS, EPCGS e MEIS sono basati sul documento FTP 2015-20 e sul documento FTP 2015-20 aggiornato, nonché sul manuale HOP 2015-20 e sul manuale HOP 2015-20 aggiornato.

(37)

Il regime DDS è basato sulla sezione 75 della legge doganale indiana (Customs Act) del 1962, sulla sezione 37 della legge sulle accise centrali (Central Excise Act) del 1944, sulle sezioni 93 A e 94 della legge finanziaria (Financial Act) del 1994 e sulle disposizioni in materia di restituzione delle imposte doganali, delle accise centrali e delle imposte sui servizi (Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules) del 1995. I tassi di restituzione del dazio sono pubblicati periodicamente.

(38)

Il regime GEDES è basato sull'articolo 3, paragrafo 2, punti vii) e viii), della legge relativa all'imposta sul consumo di elettricità nel Gujarat (Gujarat Electricity Duty Act) del 1958, modificata di volta in volta nella Gazzetta del governo di Gujarat.

3.1.   Regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme – AAS)

(39)

La Commissione ha accertato che un produttore esportatore che ha collaborato si è avvalso del regime AAS nel periodo dell'inchiesta di riesame.

3.1.1.   Base giuridica

(40)

La descrizione dettagliata del regime si trova ai punti da 4.03 a 4.24 del documento FTP 2015-20 e del documento FTP 2015-20 aggiornato e ai capitoli da 4.04 a 4.52 del manuale HOP 2015-20 e del manuale HOP 2015-20 aggiornato.

3.1.2.   Ammissibilità

(41)

Il regime AAS si compone di sei sottoregimi, descritti più dettagliatamente al considerando 42. Tali sottoregimi differiscono, tra l'altro, per quanto riguarda l'ammissibilità. Sono ammessi a beneficiare del sottoregime AAS per le esportazioni fisiche e del sottoregime AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori «collegati» ai produttori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell'AAS per le forniture intermedie. Sono ammessi a beneficiare del sottoregime AAS per le «esportazioni presunte» i principali operatori economici che riforniscono le pertinenti categorie di cui al punto 7.02 del documento FTP 2015-20 e del documento FTP 2015-20 aggiornato, come i fornitori di un'unità orientata all'esportazione (Export Oriented Unit — EOU). I fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori sono invece ammessi a beneficiare dei vantaggi per le «esportazioni presunte» mediante i sottoregimi dei buoni di approvvigionamento anticipato (Advance Release Order) e della lettera di credito interna di compensazione (back to back inland letter of credit).

3.1.3.   Attuazione pratica

(42)

L'AAS può essere concesso per:

(43)

esportazioni fisiche: si tratta del sottoregime principale, che permette l'importazione in esenzione da dazi dei fattori produttivi necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto all'esportazione. In questo contesto il termine «fisico» indica che il prodotto all'esportazione deve lasciare il territorio indiano. Le importazioni ammesse e le esportazioni obbligatorie, compresi i tipi di prodotto all'esportazione, sono specificate nella licenza;

(44)

fabbisogno annuo: questa autorizzazione non è legata a uno specifico prodotto all'esportazione, ma a un gruppo più ampio di prodotti (ad esempio prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare in esenzione da dazi, fino a un determinato valore limite che dipende dal precedente andamento delle sue esportazioni, qualsiasi fattore produttivo destinato alla fabbricazione di articoli che rientrano in tale gruppo di prodotti. Egli può scegliere di esportare qualsiasi prodotto che rientra nel gruppo di prodotti e che incorpora tali materiali esenti da dazi;

(45)

forniture intermedie: questo sottoregime riguarda i casi in cui due produttori intendano fabbricare un unico prodotto all'esportazione dividendo il processo produttivo. Il produttore esportatore che fabbrica il prodotto intermedio può importare fattori produttivi in esenzione da dazi e può ottenere a tal fine un AAS per le forniture intermedie. L'esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato a esportare il prodotto finito;

(46)

esportazioni presunte: questo sottoregime permette al contraente principale di importare in esenzione da dazi fattori produttivi necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come «esportazioni presunte». Secondo il governo indiano per esportazioni presunte si intendono le transazioni in cui le merci fornite non lasciano il paese. Sono considerate esportazioni presunte varie categorie di forniture, a condizione che le merci siano fabbricate in India, come la fornitura di prodotti a un'unità orientata all'esportazione (EOU) o a una società con sede in una zona economica speciale (special economic zone — SEZ);

(47)

buono di approvvigionamento anticipato (Advance Release Order – ARO): il titolare dell'AAS che intende procurarsi i fattori produttivi da fonti nazionali, invece di importarli direttamente, può farlo attraverso gli ARO. In questi casi le autorizzazioni preventive vengono convalidate come ARO e girate al fornitore nazionale all'atto della consegna dei prodotti specificati nel buono. La girata dell'ARO conferisce al fornitore nazionale il diritto ai vantaggi delle esportazioni presunte indicati al punto 7.03 del documento FTP 2015-20 e del documento FTP 2015-20 aggiornato (vale a dire AAS per le forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso del dazio finale sulle esportazioni presunte). Il meccanismo degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore invece che all'esportatore finale sotto forma di restituzione/rimborso di dazi. Il rimborso delle imposte o dei dazi è previsto sia per i fattori produttivi nazionali che per quelli importati;

(48)

lettera di credito interna di compensazione (back to back inland letter of credit): anche questo sottoregime riguarda le forniture locali al titolare di un'autorizzazione preventiva, che può aprire presso una banca una lettera di credito interna a favore di un fornitore locale. La banca scalerà dall'autorizzazione a effettuare importazioni dirette solo il valore e il volume delle merci acquistate in India e non importate. Il fornitore nazionale avrà diritto ai vantaggi relativi alle esportazioni presunte, secondo quanto previsto dal punto 7.03 del documento FTP 2015-20 e del documento FTP 2015-20 aggiornato (vale a dire AAS per le forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso del dazio finale sulle esportazioni presunte).

(49)

La Commissione ha riscontrato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame un produttore esportatore che ha collaborato e che usufruiva del regime ha ottenuto concessioni nell'ambito del primo sottoregime, ossia l'AAS per le esportazioni fisiche. Non è quindi necessario stabilire la compensabilità degli altri sottoregimi non utilizzati.

(50)

Per consentire le verifiche da parte delle autorità indiane, il titolare di un'autorizzazione preventiva è tenuto per legge a tenere una contabilità corretta e accurata del consumo e dell'utilizzo di beni importati in esenzione da dazi/acquistati sul mercato interno in un formato specifico (capitolo 4.51, nonché appendice 4H del manuale HOP 2015-20 e del manuale HOP 2015-20 aggiornato), ossia un registro del consumo effettivo. Tale registro deve essere verificato da un perito contabile esterno iscritto all'albo/analista esterno di costi e lavori, il quale rilascia un certificato attestante che i registri prescritti e le relative registrazioni sono stati esaminati e che le informazioni fornite a norma dell'appendice 4H sono esatte e corrette a tutti gli effetti.

(51)

Per quanto riguarda il sottoregime utilizzato nel periodo dell'inchiesta di riesame dalla società interessata, che è quello riguardante le esportazioni fisiche, il volume e il valore delle importazioni ammesse e delle esportazioni obbligatorie sono fissati dal governo indiano e sono specificati nell'autorizzazione. Le operazioni corrispondenti devono inoltre essere documentate nell'autorizzazione da funzionari del governo al momento dell'importazione e dell'esportazione. Il volume delle importazioni ammesse nell'ambito dell'AAS è fissato dal governo indiano in base alle norme SION (Standard Input-Output Norms) che esistono per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto oggetto del riesame.

(52)

I fattori produttivi importati non sono cedibili e devono essere utilizzati per fabbricare il prodotto all'esportazione. L'obbligo di esportazione deve essere assolto entro il termine prescritto dal rilascio della licenza (18 mesi con la possibilità di due proroghe di 6 mesi ciascuna).

(53)

Non esiste una stretta connessione tra i fattori produttivi importati e i prodotti finiti esportati. I fattori produttivi ammissibili possono essere importati e utilizzati anche per prodotti diversi dal prodotto oggetto del riesame. Inoltre, possono essere unite licenze per vari prodotti. Ciò significa che le esportazioni con una licenza AAS per un dato prodotto possono dare diritto a importazioni di fattori produttivi in esenzione da dazi a titolo di una licenza AAS per un altro prodotto.

(54)

Secondo l'inchiesta, nessuna delle licenze AAS utilizzate dal produttore esportatore era stata chiusa. Inoltre, il registro del consumo del produttore esportatore non era stato verificato da un perito contabile esterno iscritto all'albo. Pertanto, sebbene il produttore esportatore abbia spiegato che il consumo dei fattori produttivi veniva comunicato sulla base dei fattori di consumo, il produttore esportatore non è stato in grado di esibire alcuna appendice 4H per le proprie licenze AAS.

3.1.4.   Conclusioni sull'AAS

(55)

L'esenzione dai dazi all'importazione è una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto costituisce un contributo finanziario concesso dal governo indiano, che rinuncia a entrate doganali altrimenti dovute; esso inoltre conferisce un vantaggio all'esportatore oggetto dell'inchiesta in quanto ne migliora la liquidità.

(56)

L'AAS per le esportazioni fisiche è inoltre condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi considerato specifico e compensabile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. Senza impegnarsi a esportare una società non può ottenere i vantaggi previsti da questo regime.

(57)

Il sottoregime utilizzato nel caso in questione non può essere considerato un regime di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle norme di cui all'allegato I, lettera i), all'allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e all'allegato III (definizione e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Il governo indiano non ha applicato in modo efficace un meccanismo o una procedura di verifica che consenta di stabilire se siano stati utilizzati fattori produttivi nella fabbricazione del prodotto esportato e in quali quantità (allegato II, punto 4, del regolamento di base e, nel caso di regimi di restituzione daziaria sostitutiva, allegato III, parte II, punto 2, del regolamento di base). Si ritiene inoltre che le norme SION per il prodotto oggetto del riesame non siano abbastanza precise e che tali SION, di per sé, non possano costituire un sistema di verifica dell'effettivo consumo, perché la loro struttura non permette al governo indiano di verificare con sufficiente precisione le quantità di fattori produttivi utilizzate nella fabbricazione del prodotto all'esportazione. Il governo indiano non ha inoltre eseguito un ulteriore esame sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, anche se in mancanza di un sistema di verifica applicato in modo efficace tale esame sarebbe necessario (allegato II, punto 5, e allegato III, parte II, punto 3, del regolamento di base).

(58)

Il sottoregime risulta quindi compensabile.

3.1.5.   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(59)

In assenza di regimi consentiti di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, la Commissione ha verificato il tasso di consumo effettivo dei fattori produttivi pertinenti. La Commissione ha rilevato che il tasso di consumo effettivo era leggermente inferiore alle norme SION. Anche se la società ha affermato che chiuderà le licenze pertinenti sulla base del consumo effettivo e pertanto non vi sarà alcuna remissione in eccesso, al momento della verifica nessuna licenza risultava chiusa, pertanto la Commissione non ha potuto verificare tale elemento. Dato che le licenze sono state concesse sulla base delle norme SION, in mancanza di un sistema di verifica applicato in modo efficace la società potrebbe chiuderle utilizzando le norme SION come tasso di consumo. In tal caso, la differenza tra il tasso di consumo effettivo e il tasso di consumo in base alle norme SION determinerebbe una remissione in eccesso, che costituirebbe una sovvenzione compensabile conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base.

(60)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la remissione in eccesso dovrebbe essere ripartita sul fatturato totale delle esportazioni del prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell'inchiesta di riesame, considerato il denominatore appropriato, in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(61)

Considerata la differenza minima esistente tra le norme SION e il tasso di consumo effettivo, se l'intera licenza fosse stata chiusa sulla base delle norme SION, anche la remissione in eccesso e il conseguente importo della sovvenzione compensabile sarebbero stati trascurabili. La Commissione ha quindi stabilito che le aliquote di sovvenzione con riferimento a questo regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame erano trascurabili anche se pur sempre positive. La Commissione ha pertanto concluso che tale sovvenzione continua a essere ritenuta compensabile.

3.2.   «Regime di restituzione dei dazi» (Duty Drawback Scheme - DDS) in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2

(62)

La Commissione ha accertato che i produttori esportatori che hanno collaborato si sono avvalsi del regime DDS nel periodo dell'inchiesta di riesame.

3.2.1.   Base giuridica

(63)

La base giuridica applicabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame era costituita dalle disposizioni in materia di restituzione delle imposte doganali e delle accise centrali (Custom & Central Excise Duties Drawback Rules) del 1995 («disposizioni DDS del 1995»), modificate nel 2006 (16) e in seguito sostituite dalle disposizioni in materia di restituzione delle imposte doganali e delle accise centrali del 2017 (17) («disposizioni del 2017»), entrate in vigore il 1o ottobre 2017. L'articolo 3, paragrafo 2, delle disposizioni DDS del 1995 regola il metodo di calcolo di tale regime di restituzione dei dazi. L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), delle suddette disposizioni disciplina la dichiarazione che i produttori esportatori devono presentare per poter beneficiare del regime. Tali articoli non hanno subito modifiche con le disposizioni del 2017 e corrispondono, rispettivamente, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

(64)

Inoltre, la circolare n. 24/2001 (18) contiene istruzioni specifiche sulle modalità di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, e la dichiarazione che gli esportatori devono esibire a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

(65)

L'articolo 4 delle disposizioni DDS del 1995 stabilisce che il governo centrale può rivedere l'importo o le aliquote fissate a norma dell'articolo 3. Il governo ha apportato una serie di modifiche; le ultime che hanno comportato una variazione delle aliquote sono la comunicazione n. 110/2015 – CUSTOMS (N.T.) del 16 novembre 2015 (19) e la comunicazione n. 131/2016 – CUSTOMS (N.T.) del 31 ottobre 2016 (20). Di conseguenza, per il prodotto oggetto del riesame nel periodo dell'inchiesta di riesame l'aliquota ammontava all'1,5 % del valore fob dei prodotti esportati.

3.2.2.   Ammissibilità

(66)

Possono beneficiare di questo regime tutti i produttori esportatori e i commercianti esportatori.

3.2.3.   Attuazione pratica

(67)

In base a questo regime, qualsiasi società che esporta prodotti ammissibili ha diritto a ricevere un importo pari a una percentuale del valore fob dichiarato del prodotto esportato. L'articolo 3, paragrafo 2, delle disposizioni in materia di restituzione delle imposte doganali e delle accise centrali indica le modalità di calcolo dell'importo della sovvenzione:

«2)

Nel calcolare l'importo o l'aliquota della restituzione a norma del presente articolo, il governo centrale tiene conto di:

a)

la quantità o il valore medio di ciascuna classe o la descrizione dei materiali con cui una particolare classe di beni è solitamente prodotta o fabbricata in India;

b)

la quantità o il valore medio dei materiali importati o dei materiali soggetti ad accisa usati per la produzione o la fabbricazione in India di una determinata classe di beni;

c)

l'importo medio dei dazi versati sui materiali importati o sui materiali soggetti ad accisa utilizzati per la fabbricazione di semilavorati, componenti e prodotti intermedi usati per la fabbricazione di beni;

d)

l'importo medio dei dazi versati sui materiali di scarto del processo di lavorazione e sugli agenti catalitici:

se però tali materiali di scarto o agenti catalitici sono riutilizzati in un qualsiasi processo di fabbricazione o venduti, deve essere dedotto anche l'importo medio dei dazi sui materiali di scarto o sugli agenti catalitici riutilizzati o venduti;

e)

l'importo medio dei dazi versati sui materiali importati o sui materiali soggetti ad accisa usati per il confezionamento o l'imballaggio dei beni esportati;

f)

qualsiasi altra informazione che il governo centrale possa considerare pertinente o utile allo scopo».

(68)

In altri termini, il governo dell'India basa l'ammontare rimborsabile sui valori medi, per l'intero settore, dei dazi doganali pertinenti versati sulle materie prime importate e sull'indice di consumo medio del settore dichiarato da coloro che il governo considera fabbricanti rappresentativi dei prodotti di esportazione ammissibili. Il governo successivamente esprime l'ammontare rimborsabile sotto forma di percentuale del valore di esportazione medio dei prodotti esportati ammissibili.

(69)

Il governo utilizza tale percentuale per calcolare l'importo della restituzione dei dazi a cui hanno diritto tutti gli esportatori ammissibili. L'aliquota per questo regime è calcolata dal governo dell'India singolarmente per ciascun prodotto. Nel periodo dell'inchiesta di riesame, per il prodotto oggetto del riesame l'aliquota ammontava all'1,5 %, come specificato al considerando 65.

(70)

Per poter beneficiare di tale regime, una società deve esportare. Al momento di iscrivere i dettagli della spedizione nel server doganale, si indica che l'esportazione avviene nell'ambito del regime DDS e l'importo DDS è fissato in modo irrevocabile. Dopo che la compagnia di navigazione ha presentato la nota di carico per l'esportazione e che l'ufficio doganale ne ha verificato la corrispondenza con i dati della bolla di spedizione, sono soddisfatte tutte le condizioni per l'autorizzazione alla restituzione del dazio tramite pagamento diretto sul conto bancario dell'esportatore oppure tramite tratta.

(71)

L'esportatore deve inoltre fornire le prove della realizzazione dei proventi dell'esportazione mediante un certificato bancario che attesti l'avvenuto pagamento della fattura di esportazione (Bank Realisation Certificate – BRC). Il certificato bancario può essere fornito successivamente all'incasso dell'importo della restituzione, ma il governo dell'India procederà a recuperare l'importo erogato se l'esportatore non presenta il BRC entro un dato termine.

(72)

L'importo della restituzione del dazio può essere utilizzato per qualsiasi scopo e, in base ai principi contabili in uso in India, può essere registrato, secondo il principio della competenza, come entrata nei conti commerciali dopo l'adempimento dell'obbligo di esportazione.

(73)

Le istruzioni legislative e amministrative pertinenti stabiliscono che l'amministrazione doganale indiana non dovrebbe esigere le prove che l'esportatore che richiede la restituzione del dazio è incorso o incorrerà in una obbligazione doganale per l'importazione delle materie prime necessarie per la fabbricazione del prodotto esportato (21). Inoltre, durante la visita di verifica il governo dell'India ha confermato che le società che acquistassero da fornitori nazionali tutte le materie prime incorporate nel PET esportato continuerebbero a beneficiare dell'aliquota piena calcolata in conformità al citato articolo 3, paragrafo 2. Dall'inchiesta è inoltre emerso che, nella pratica, ciò è avvenuto per un esportatore che ha collaborato, che si è avvalso dei vantaggi nel quadro del regime DDS pur non avendo importato nessuna unità delle principali materie prime (acido tereftalico purificato - PTA e glicole monoetilenico - MEG) usate per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame.

3.2.4.   Conclusioni sul regime DDS

(74)

Il regime DDS costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il cosiddetto importo della restituzione dei dazi costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell'India, in quanto assume la forma della rinuncia a un'entrata (vale a dire i dazi all'importazione asseritamente incassati dal governo, oggetto del rimborso o della remissione in eccesso). Non esistono restrizioni all'impiego di tali fondi. L'importo della restituzione dei dazi conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore poiché ne migliora la liquidità in misura pari agli importi in eccesso dei dazi all'importazione rimborsati o rimessi dal governo.

(75)

Il tasso di restituzione dei dazi per le esportazioni è fissato dal governo dell'India prodotto per prodotto. Nonostante la sovvenzione sia definita una restituzione dei dazi, il regime non presenta tuttavia tutte le caratteristiche di un regime di restituzione dei dazi o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è inoltre conforme alle norme di cui all'allegato I, lettera i), all'allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e all'allegato III (definizione e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Il pagamento in contanti all'esportatore non è imprescindibilmente collegato ai pagamenti effettivi dei dazi all'importazione sulle materie prime, né rappresenta un credito sul dazio volto a compensare dazi all'importazione su importazioni passate o future di materie prime. Non esistono inoltre sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano stati utilizzati nel processo di produzione del prodotto esportato e in quali quantità. Il governo indiano non ha inoltre eseguito un ulteriore esame sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, anche se in mancanza di un sistema di verifica applicato in modo efficace tale esame sarebbe necessario (allegato II, punto 5, e allegato III, parte II, punto 3, del regolamento di base).

(76)

Il pagamento da parte del governo dell'India, che fa seguito alle esportazioni effettuate dagli esportatori, è condizionato all'andamento delle esportazioni e pertanto tale regime è ritenuto specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

(77)

In considerazione di quanto precede si conclude che il regime DDS è compensabile.

3.2.5.   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(78)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni in base al vantaggio conferito al beneficiario, di cui si è accertata l'esistenza durante il periodo dell'inchiesta di riesame. A tale proposito, la Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui un'operazione di esportazione è eseguita nel quadro di tale regime. A partire da tale momento il governo dell'India è tenuto al pagamento dell'importo, il che costituisce un contributo finanziario a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali indiane hanno rilasciato una bolla di spedizione per l'esportazione indicante, tra l'altro, l'importo che va erogato per tale operazione di esportazione, il governo dell'India non ha più potere discrezionale sulla concessione della sovvenzione. In considerazione di ciò, la Commissione ha ritenuto opportuno considerare il vantaggio conferito dal regime DDS come corrispondente alla somma degli importi di restituzione del dazio ottenuti per le operazioni di esportazione eseguite in riferimento a tale regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(79)

Uno dei produttori esportatori ha presentato prove del versamento dei dazi doganali per le importazioni di MEG, una delle due principali materie prime impiegate dalla società per la fabbricazione del PET. Nonostante l'assenza di un regime o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo dei prodotti esportati e in quale misura, la Commissione ha verificato i dazi doganali versati per il calcolo della remissione in eccesso a norma dell'allegato II, punto 5, del regolamento di base. Dalla verifica è emerso che tutto il MEG utilizzato per la produzione di PET era stato importato e che era stato effettivamente versato l'ammontare dei dazi all'importazione dichiarato sul MEG integrato nel PET esportato nel periodo dell'inchiesta di riesame. In base a tali elementi la Commissione ha calcolato il livello di sovvenzione solo in base alla remissione in eccesso.

(80)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tali importi della sovvenzione sul fatturato totale delle esportazioni del prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell'inchiesta di riesame, considerato il denominatore appropriato, in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(81)

La Commissione ha così accertato che le aliquote di sovvenzione con riferimento a questo regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono state pari allo 0,38 % per IDIPL e all'1,44 % per RIL. La Commissione ha pertanto concluso che tale sovvenzione continua a essere ritenuta compensabile.

3.3.   Regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme – EPCGS)

(82)

La Commissione ha accertato che nel quadro del regime EPCGS i produttori esportatori interessati hanno ricevuto sovvenzioni attribuibili al prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3.3.1.   Base giuridica

(83)

La descrizione dettagliata del regime EPCGS si trova al capitolo 5 del documento FTP 2015-20 e del documento FTP 2015-20 aggiornato nonché al capitolo 5 del manuale HOP 2015-20 e del manuale HOP 2015-20 aggiornato.

3.3.2.   Ammissibilità

(84)

Possono beneficiare del regime i produttori esportatori, gli operatori commerciali esportatori «collegati» a produttori e i fornitori di servizi.

3.3.3.   Attuazione pratica

(85)

A condizione di contrarre un obbligo di esportazione, una società può importare beni strumentali (nuovi e di seconda mano risalenti a non più di 10 anni) pagando un'aliquota del dazio ridotta. A tale scopo, su domanda e dietro versamento di una tassa, il governo indiano rilascia una licenza EPCGS. Questo regime prevede una riduzione dell'aliquota del dazio all'importazione su tutti i beni strumentali importati nell'ambito del regime stesso. Per soddisfare l'obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere utilizzati per produrre una determinata quantità di merci considerate destinate all'esportazione nel corso di un certo periodo. Nell'ambito del documento FTP 2015-20 e del documento FTP 2015-20 aggiornato i beni strumentali possono essere importati con un'aliquota del dazio pari allo 0 % nel quadro del regime EPCGS. L'obbligo di esportazione, nella misura di sei volte il dazio risparmiato, deve essere adempiuto entro un periodo massimo di sei anni.

(86)

Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il produttore nazionale di beni strumentali può avvalersi del vantaggio di importare in franchigia le componenti necessarie alla produzione di tali beni. In alternativa, il produttore nazionale può beneficiare dei vantaggi connessi alle esportazioni presunte per la fornitura di beni strumentali a un titolare di licenza EPCGS.

3.3.4.   Conclusioni sul regime EPCGS

(87)

Il regime EPCGS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario accordato dal governo indiano, poiché tale concessione riduce le entrate doganali che sarebbero altrimenti dovute allo stesso governo. Inoltre, conferisce all'esportatore un vantaggio pari all'importo della riduzione dei dazi.

(88)

L'EPCGS è inoltre condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni, in quanto tali autorizzazioni non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base, l'EPCGS è pertanto ritenuto specifico e compensabile.

(89)

L'EPCGS non può essere considerato un regime ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I regimi consentiti, descritti all'allegato I, lettera i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono immessi nel processo produttivo dei manufatti destinati all'esportazione.

3.3.5.   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(90)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha calcolato l'importo della sovvenzione in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell'industria in questione. L'importo della sovvenzione per il periodo dell'inchiesta di riesame è stato quindi calcolato dividendo l'importo totale dei dazi doganali non pagati per il periodo di ammortamento. L'importo così calcolato, attribuibile al periodo dell'inchiesta di riesame, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo affinché l'importo corrisponda al valore integrale del vantaggio nel tempo. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell'inchiesta.

(91)

Nessuno dei produttori esportatori indiani ha chiesto che le tasse versate per ricevere la sovvenzione fossero dedotte dalla totalità dell'importo della sovvenzione, diritto sancito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

(92)

A norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tale importo della sovvenzione sul fatturato delle esportazioni del prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell'inchiesta di riesame, posto come denominatore, in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(93)

In base alle precedenti considerazioni, la Commissione ha stabilito che le aliquote della sovvenzione con riferimento a questo regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono state pari allo 0,09 % per IDIPL e allo 0,30 % per RIL. La Commissione ha pertanto concluso che tale sovvenzione continua a essere ritenuta compensabile.

3.4.   Regime per le esportazioni di merci dall'India (Merchandise Exports from India Scheme – MEIS)

(94)

È stato constatato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame entrambi i produttori esportatori che hanno collaborato hanno ricevuto vantaggi nel quadro del regime MEIS.

3.4.1.   Base giuridica

(95)

La descrizione dettagliata del regime MEIS si trova al capitolo 3 del documento FTP 2015-20 e del documento FTP 2015-20 aggiornato e al capitolo 3 del manuale HOP 2015-20 e del manuale HOP 2015-20 aggiornato.

(96)

Il MEIS è entrato in vigore il 1o aprile 2015.

3.4.2.   Ammissibilità

(97)

Possono beneficiare di questo regime tutti i produttori esportatori e i commercianti esportatori.

3.4.3.   Attuazione pratica

(98)

Le società ammissibili possono beneficiare del MEIS esportando prodotti specifici in paesi specifici classificati nel gruppo A («mercati tradizionali», tra cui tutti gli Stati membri dell'UE), nel gruppo B («mercati emergenti e mirati») e nel gruppo C («altri mercati»). I paesi che rientrano in ciascun gruppo e l'elenco dei prodotti con i relativi tassi di premio sono elencati nell'appendice 3B del manuale HOP aggiornato.

(99)

Il vantaggio assume la forma di un credito sul dazio corrispondente a una percentuale del valore fob delle esportazioni.

(100)

All'epoca dell'entrata in vigore del MEIS, nell'aprile 2015, il prodotto oggetto del riesame non era riportato nell'appendice 3B e pertanto non poteva beneficiare dei vantaggi conferiti dal regime in questione. Il 29 ottobre 2015, tuttavia, con l'avviso pubblico n. 44/2015-2020, le esportazioni di PET verso i paesi dei gruppi A e B sono diventate ammissibili a beneficiare di un vantaggio MEIS pari al 2 % del valore fob delle esportazioni. Con l'avviso pubblico n. 06/2015-2020, le esportazioni verso i paesi del gruppo C sono diventate ammissibili a beneficiare dello stesso vantaggio del 2 % il 4 maggio 2016.

(101)

A norma del punto 3.06 del documento FTP 2015-20 e del documento FTP 2015-20 aggiornato sono esclusi dal regime alcuni tipi di esportazioni, come l'esportazione di merci importate o trasbordate, le esportazioni presunte, l'esportazione di servizi e il fatturato delle esportazioni di unità che operano in zone economiche speciali/unità orientate all'esportazione.

(102)

I crediti sul dazio nel quadro del MEIS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 18 mesi dalla data del rilascio mentre i crediti sul dazio rilasciati a decorrere dal 1o gennaio 2016 sono validi per un periodo di 24 mesi dalla data del rilascio conformemente al punto 3.13 del manuale HOP 2015-20 aggiornato. Possono essere utilizzati per: i) il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali, ii) il pagamento delle accise sugli acquisti nazionali di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali e iii) il pagamento dell'imposta sui servizi nel caso di acquisti di servizi.

(103)

Per richiedere i vantaggi nel quadro del MEIS occorre presentare una domanda online sul sito Internet della direzione generale per il Commercio estero. La domanda online deve contenere collegamenti alla documentazione pertinente (bolle di spedizione, certificato bancario di realizzazione e prova dello sbarco). Dopo aver esaminato i documenti, l'autorità regionale competente del governo dell'India concede il credito sul dazio. Se ed in quanto l'esportatore fornisce la documentazione pertinente, l'autorità regionale competente non ha alcun potere discrezionale in merito all'assegnazione dei crediti sul dazio.

3.4.4.   Conclusioni sul regime MEIS

(104)

Il regime MEIS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito sul dazio nel quadro del MEIS costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell'India, poiché sarà successivamente utilizzato per compensare i dazi all'importazione pagati sui beni strumentali, riducendo così le entrate del governo indiano derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. Il credito sul dazio concesso a titolo del MEIS conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore che non è soggetto al pagamento di tali dazi all'importazione.

(105)

Inoltre, il regime MEIS è condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi considerato specifico e compensabile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

3.4.5.   Calcolo dell'importo della sovvenzione

(106)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni compensabili in termini di vantaggio conferito al beneficiario, di cui si è accertata l'esistenza durante il periodo dell'inchiesta di riesame. A tale proposito, la Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui un'operazione di esportazione è eseguita nel quadro di tale regime. Contestualmente, il governo indiano concede un credito sul dazio che è contabilizzato come credito dal produttore esportatore, il quale può utilizzarlo in qualsiasi momento. Si tratta di un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l'esportazione, il governo dell'India non ha più potere discrezionale sulla concessione della sovvenzione. In considerazione di ciò, la Commissione ha ritenuto opportuno considerare il vantaggio conferito nel quadro del regime MEIS come corrispondente alla somma degli importi di restituzione del dazio ottenuti per le operazioni di esportazione eseguite nel quadro di tale regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(107)

A norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tale importo della sovvenzione sul fatturato delle esportazioni del prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell'inchiesta di riesame, considerato come denominatore appropriato, in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(108)

In base alle precedenti considerazioni, la Commissione ha stabilito che le aliquote di sovvenzione con riferimento a questo regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono state pari rispettivamente all'1,92 % per IDIPL e all'1,94 % per RIL. La Commissione ha pertanto concluso che tale sovvenzione continua a essere ritenuta compensabile.

3.5.   Regime del Gujarat di esenzione dalla tassa sull'elettricità (Gujarat Electricity Duty Exemption Scheme – GEDES)

(109)

La Commissione ha riscontrato che una società si è avvalsa di questa misura nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, poiché il vantaggio conferito a tale società è risultato trascurabile, la Commissione ha deciso di non analizzare ulteriormente tale misura, in quanto nel contesto dei riesami in previsione della scadenza non occorre calcolare l'importo preciso delle sovvenzioni (bensì solo la loro persistenza).

3.6.   Importo delle sovvenzioni compensabili

(110)

Sulla base delle precedenti osservazioni, la Commissione ha rilevato che l'importo complessivo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, per i produttori esportatori inclusi nel campione ammontava rispettivamente al 2,3 % e al 3,6 %, evidenziando in tal modo il persistere delle sovvenzioni durante il periodo del riesame.

Tabella 1

Aliquote di sovvenzione individuali compensate

 

DDS

EPCGS

MEIS

TOTALE

IDIPL

0,38 %

0,09 %

1,92 %

2,3 %

RIL

1,44 %

0,30 %

1,94 %

3,6 %

3.7.   Conclusioni sul rischio di persistenza delle sovvenzioni

(111)

A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, si è provveduto a valutare se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio di persistenza delle sovvenzioni.

(112)

Come indicato nei considerando da 30 a 109, è stato stabilito che durante il periodo dell'inchiesta di riesame gli esportatori indiani del prodotto oggetto del riesame hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili erogate dalle autorità indiane.

(113)

I programmi di sovvenzione conferiscono vantaggi reiterati e non vi è alcuna indicazione che tali benefici saranno gradualmente abbandonati in un futuro prossimo. Inoltre, ogni esportatore è ammissibile a più sovvenzioni.

(114)

È stata valutata l'ipotesi di un eventuale volume significativo di esportazioni verso l'Unione qualora le misure fossero abrogate.

(115)

L'India è un importante produttore del prodotto oggetto del riesame. In base ai dati raccolti nel corso dell'inchiesta, durante il periodo dell'inchiesta di riesame l'India ha avuto una capacità produttiva di circa 1 500 000 – 2 300 000 tonnellate. Di conseguenza, l'eccesso di capacità rispetto alla domanda interna è stato stimato a circa 800-900 mila tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame, che rappresenterebbero circa il 25 % del consumo totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(116)

In tali circostanze è altamente probabile che i volumi delle esportazioni sovvenzionate del prodotto oggetto del riesame verso l'Unione, già significative durante il periodo dell'inchiesta di riesame, aumentino in caso di abrogazione delle misure. Pertanto, la Commissione ha concluso che esisteva il rischio di persistenza delle sovvenzioni.

4.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(117)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato da ventuno produttori dell'Unione. Tre di questi produttori sono rappresentati dal richiedente. Questi ventuno produttori costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base. Come illustrato al considerando 22, sono stati inclusi nel campione tre produttori dell'Unione e il campione rappresenta circa il 37 % della produzione totale dell'Unione.

(118)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che esistono vari collegamenti tra l'industria dell'Unione e i produttori esportatori in India che dovrebbero essere esaminati attentamente. L'inchiesta ha confermato che non esistevano collegamenti commerciali o amministrativi tra le entità, per quanto riguarda il mercato dell'Unione; pertanto non vi erano motivi per escludere alcun produttore dell'Unione dall'espressione «industria dell'Unione».

(119)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, inoltre, una parte interessata ha sostenuto che l'inclusione nel campione di un produttore dell'Unione e del produttore esportatore in India ad esso collegato ha gravemente compromesso la regolarità procedurale dell'inchiesta, forse anche inficiando l'affermazione della Commissione sull'esistenza del pregiudizio. In primo luogo, come illustrato nel considerando 22, il campione dei produttori dell'Unione è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione e non sono pervenute osservazioni al riguardo. In secondo luogo, il collegamento tra il produttore dell'Unione e il produttore esportatore collegato non ha inciso sul comportamento del produttore dell'Unione sul mercato dell'Unione, in quanto, come confermato dall'inchiesta, le decisioni commerciali relative alle operazioni sul mercato dell'Unione venivano prese autonomamente dal produttore dell'Unione e dal produttore esportatore. Infatti le decisioni in materia di prezzi prese dal produttore dell'Unione rispecchiavano le variazioni dei prezzi delle materie prime, l'andamento della domanda e dell'offerta, le oscillazioni dei tassi di cambio, i costi di trasporto e altri sviluppi peculiari del mercato dell'Unione, quali le condizioni nell'industria tessile. La Commissione ha pertanto ritenuto che il comportamento del produttore non sia stato influenzato dal collegamento con il produttore esportatore. La Commissione ha infine osservato che né l'affermazione di tale parte interessata né l'indagine stessa hanno riscontrato elementi per i quali le risultanze della presente inchiesta possano risultare falsate in seguito all'inclusione di detto produttore dell'Unione nella definizione di «industria dell'Unione». Al riguardo, la Commissione osserva che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base consente (con la formula «può») l'esclusione dei produttori nell'Unione dalla definizione di «industria dell'Unione» qualora siano collegati ai produttori esportatori, ma non obbliga la Commissione ad agire in tal senso. L'osservazione è stata quindi respinta.

4.2.   Consumo dell'Unione

(120)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando:

i)

le vendite dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, previa verifica delle risposte al questionario,

ii)

le vendite dei produttori dell'Unione che hanno collaborato e che non rientravano nel campione, in base ai dati forniti dal richiedente,

iii)

le importazioni dai paesi interessati e da tutti gli altri paesi terzi, in base ai dati Eurostat.

(121)

Il consumo dell'Unione ha pertanto registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

3 066 080

3 367 935

3 541 644

3 594 779

3 529 250

Indice (2014=100)

100

110

116

117

115

Fonte: risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione, domanda di riesame, informazioni fornite dal richiedente, Eurostat.

(122)

Sulla base di tali elementi, nel periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato del 15 %.

4.3.   Importazioni dall'India

4.3.1.   Volume e quota di mercato

(123)

I volumi delle importazioni dall'India sono stati determinati sulla base delle statistiche Eurostat. La Commissione ha appurato la quota di mercato delle importazioni sulla base del consumo dell'Unione come indicato al considerando 119.

Tabella 3

Volume delle importazioni e quota di mercato

 

2014

2015

2016

2017

PIR

India

Volume delle importazioni (tonnellate)

32 220

39 235

134 550

162 913

156 675

Indice (2014=100)

100

122

418

506

486

Quota di mercato

1,1 %

1,2 %

3,8 %

4,5 %

4,4 %

Fonte: Eurostat

(124)

I volumi delle importazioni dall'India sono quasi quintuplicati durante il periodo in esame e hanno raggiunto le 156 675 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame, rappresentando il 4,4 % della quota di mercato nell'Unione.

4.3.2.   Prezzi e sottoquotazione dei prezzi

(125)

Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dall'India ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzo all'importazione

 

2014

2015

2016

2017

PIR

India

Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)

1 063

811

776

897

916

Indice (2014=100)

100

76

73

84

86

Fonte: Eurostat

(126)

Il prezzo medio delle importazioni dall'India è diminuito del 14 % nel periodo in esame. Più precisamente, è diminuito del 27 % tra il 2014 e il 2016, per poi risalire nel periodo dell'inchiesta di riesame. Il recente aumento dei prezzi è stato causato da una maggiore domanda di PET dovuta alla chiusura di alcune linee di produzione a livello mondiale e al fatto che il PET è diventato il materiale da imballaggio preferito.

(127)

La Commissione ha calcolato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:

(128)

la media dei prezzi di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, con adeguamenti per precisare il livello franco fabbrica; e

(129)

la corrispondente media dei prezzi delle importazioni praticati dai produttori indiani che hanno collaborato al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), incluso il dazio compensativo, opportunamente adeguati per tener conto dei costi successivi all'importazione.

(130)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti se necessario e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Non ha evidenziato alcuna sottoquotazione durante il periodo di riesame. Tuttavia, se si sottrae il dazio compensativo in vigore, il margine di sottoquotazione risulta pari all'1,7 % e al 7,1 % per le importazioni provenienti dai due produttori indiani che hanno collaborato, oppure al 3 % in media.

4.3.3.   Importazioni da altri paesi terzi

(131)

Il volume delle importazioni e il prezzo medio all'importazione per tutti gli altri paesi terzi sono stati basati su statistiche Eurostat. La Commissione ha appurato la quota di mercato delle importazioni sulla base del consumo dell'Unione come indicato al considerando 120.

Tabella 5

Volume delle importazioni e quota di mercato - tutti gli altri paesi terzi

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Tutti gli altri paesi terzi

Volume delle importazioni

726 310

535 848

539 301

617 620

668 050

Indice

100

74

74

85

92

Quota di mercato

23,7 %

15,9 %

15,2 %

17,2 %

18,9 %

Prezzo medio

1 024

939

849

939

949

Indice

100

92

83

92

93

Corea

Volume delle importazioni

255 597

205 421

219 952

190 640

202 442

Indice

100

80

86

75

79

Quota di mercato

8,3 %

6,1 %

6,2 %

5,3 %

5,7 %

Prezzo medio

1 032

934

844

939

960

Indice

100

90

82

91

93

Turchia

Volume delle importazioni

31 582

108 757

133 464

125 556

120 171

Indice

100

344

423

398

381

Quota di mercato

1,0 %

3,2 %

3,8 %

3,5 %

3,4 %

Prezzo medio

1 090

950

879

975

991

Indice

100

87

81

89

91

Cina

Volume delle importazioni

25 017

19 239

7 347

79 652

109 969

Indice

100

77

29

318

440

Quota di mercato

0,8 %

0,6 %

0,2 %

2,2 %

3,1 %

Prezzo medio

996

895

748

869

881

Indice

100

90

75

87

88

Altri paesi terzi

Volume delle importazioni

414 114

202 431

178 538

221 772

235 468

Indice

100

49

43

54

57

Quota di mercato

13,5 %

6,0 %

5,0 %

6,2 %

6,7 %

Prezzo medio

1 015

941

836

944

951

Indice

100

93

82

93

94

(132)

Il volume delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi è diminuito dell'8 % tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame, da 726 310 tonnellate nel 2014 a 668 050 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame. La quota di mercato delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi è rimasta all'interno di un intervallo compreso tra il 15,2 % e il 23,7 % durante il periodo in esame.

(133)

Il prezzo medio delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi è diminuito del 7 % durante il periodo in esame. Nello specifico, è diminuito del 17 % tra il 2014 e il 2016 per poi risalire nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(134)

Gran parte delle importazioni provenivano da Corea (5,7 % della quota di mercato nel periodo dell'inchiesta di riesame), Turchia (3,4 % della quota di mercato nel periodo dell'inchiesta di riesame) e dalla Repubblica popolare cinese («Cina») (3,1 % della quota di mercato nel periodo dell'inchiesta di riesame). I volumi delle importazioni dalla Corea sono rimasti stabili e i prezzi erano simili a quelli dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. I volumi delle importazioni dalla Turchia e dalla Cina sono aumentati considerevolmente. I prezzi all'importazione dalla Turchia erano superiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, mentre i prezzi all'importazione dalla Cina sono rimasti costantemente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione.

(135)

Infine, i volumi delle importazioni dei restanti paesi terzi non indicati sopra sono diminuiti notevolmente del 43 % tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame. La loro quota di mercato è diminuita di 6,8 punti percentuali nel periodo in esame, passando dal 13,5 % nel 2014 al 6,7 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. I prezzi all'importazione da tali paesi in media sono stati superiori ai prezzi all'importazione dall'India, tranne che nel 2014.

4.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(136)

In conformità all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base la Commissione ha esaminato tutti i fattori e indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.

(137)

Come indicato al considerando 22, si è fatto ricorso al campionamento per appurare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(138)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione sulla base dei dati ottenuti dal richiedente, li ha sottoposti a un controllo incrociato con i dati forniti da una serie di produttori dell'Unione nella fase antecedente l'apertura e ha verificato le risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione che sono state verificate. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(139)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità delle aliquote di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione.

(140)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte finali, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

a)    Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(141)

Nel periodo in esame, la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Volume di produzione (tonnellate)

2 392 313

2 879 296

2 963 309

2 907 255

2 751 726

Indice (2014=100)

100

120

124

122

115

Capacità produttiva (in tonnellate)

2 952 163

3 351 713

3 368 849

3 323 079

3 110 887

Indice (2014=100)

100

114

114

113

105

Utilizzo degli impianti

81 %

86 %

88 %

87 %

88 %

Fonte: informazioni fornite dal richiedente, risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(142)

Il volume di produzione è aumentato del 24 % dal 2014 al 2016, diminuendo in seguito del 7 % dal 2016 al periodo dell'inchiesta di riesame. In generale si è registrato un aumento del 15 % durante il periodo in esame.

(143)

La capacità produttiva è aumentata del 14 % dal 2014 al 2016 per poi diminuire dell'8 % dal 2016 al periodo dell'inchiesta di riesame. La capacità complessiva è aumentata del 5 % nel periodo in esame.

(144)

Poiché il volume di produzione è aumentato più della capacità, l'utilizzo degli impianti è aumentato di 7 punti percentuali durante il periodo in esame.

b)    Volume delle vendite e quota di mercato

(145)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato dei produttori dell'Unione

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Volume delle vendite nell'Unione (in tonnellate)

2 098 165

2 552 508

2 649 449

2 591 694

2 510 569

Indice (2012=100)

100

122

126

124

120

Quota di mercato

68,4 %

75,8 %

74,8 %

72,1 %

71,1 %

Fonte: informazioni fornite dal richiedente, risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(146)

Le vendite totali dell'industria dell'Unione sul mercato interno sono aumentate del 26 % dal 2014 al 2016, diminuendo poi del 5 % dal 2016 al periodo dell'inchiesta di riesame. In generale si è registrato un aumento del 20 % durante il periodo in esame, a un ritmo più rapido rispetto al consumo durante lo stesso periodo (+15 %). La quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata di 2,7 punti percentuali nel periodo in esame. Nello specifico è aumentata di 7,4 punti percentuali nel 2015 per poi diminuire gradualmente fino al 71,10 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(147)

Durante il periodo in esame le vendite vincolate dei produttori dell'Unione rappresentavano una quota di mercato compresa tra il 5 % e il 7,5 %. Quanto ai prezzi, si sono situati a livelli simili per le vendite collegate e per quelle non collegate. È stato dunque concluso che non era necessario procedere a un'analisi distintiva dell'impatto delle vendite vincolate.

c)    Crescita

(148)

Tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame il consumo dell'Unione è aumentato del 15 %. Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ha riportato un aumento del 20 %, che si è tradotto in un aumento della quota di mercato di 2,7 punti percentuali.

d)    Occupazione e produttività

(149)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività dei produttori dell'Unione

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Numero di dipendenti

1 421

1 340

1 317

1 310

1 319

Indice (2014=100)

100

94

93

92

93

Produttività (tonnellata/dipendente)

1 684

2 148

2 249

2 219

2 087

Indice (2014=100)

100

128

134

132

124

Fonte: informazioni fornite dal richiedente, risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(150)

L'occupazione dell'industria dell'Unione è diminuita del 7 % nel periodo in esame.

(151)

Per effetto dell'incremento della produzione (aumento del 15 %) e del calo dell'occupazione, la produttività è aumentata del 24 % nel medesimo periodo.

e)    Entità del margine di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione

(152)

I margini di sovvenzione accertati in relazione alle importazioni di PET dall'India nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame erano superiori al livello minimo. Al contempo, il livello delle importazioni dall'India è quasi quintuplicato durante il periodo in esame, attestandosi al 4,2 % del consumo dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Pertanto, l'impatto dell'entità dell'effettivo margine di sovvenzione dell'India sull'industria nell'Unione non può essere ritenuto trascurabile.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

a)    Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(153)

Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione praticati ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi medi di vendita nell'Unione e costo unitario

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/tonnellata)

1 037

926

841

964

963

Indice (2014=100)

100

89

81

93

93

Costo unitario di produzione

(EUR/tonnellata)

1 087

932

839

936

943

Indice (2014=100)

100

86

77

86

87

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(154)

I prezzi medi unitari di vendita praticati dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione sono diminuiti del 19 % dal 2014 al 2016 e sono poi aumentati del 14 % fino alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame, raggiungendo i 963 EUR/tonnellata. A partire dal 2017 l'aumento dei prezzi è stato influenzato da una maggiore domanda di PET dovuta alla chiusura di alcune linee di produzione a livello mondiale nonché dal fatto che il PET è diventato un materiale da imballaggio alternativo e preferito.

(155)

Il costo di produzione medio dell'industria dell'Unione è diminuito in percentuale maggiore, del 23 % dal 2014 al 2016, ed è poi aumentato del 12 % entro la fine del periodo dell'inchiesta di riesame. Il fattore che ha influito maggiormente sulla diminuzione del costo unitario di produzione è stato il calo dei prezzi delle materie prime (22).

b)    Costo del lavoro

(156)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR/dipendente)

58 466

57 511

62 935

60 855

59 934

Indice (2014=100)

100

98

108

104

103

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(157)

Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 3 % nel periodo in esame.

c)    Scorte finali

(158)

Nel periodo in esame i livelli delle scorte hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte finali

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Scorte finali

45 042

37 339

51 941

48 648

34 139

Indice (2014=100)

100

83

115

108

76

Scorte finali in percentuale della produzione

5 %

4 %

5 %

5 %

3 %

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(159)

Il livello delle scorte finali dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è diminuito del 24 % durante il periodo in esame. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il livello delle scorte rappresentava circa il 3 % della produzione.

d)    Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(160)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

-4,2 %

-0,3 %

-0,6 %

3,0 %

3,7 %

Flusso di cassa (EUR)

54 520 838

20 681 479

16 077 625

46 069 828

61 135 843

Indice (2014=100)

100

38

29

84

112

Investimenti (EUR)

14 343 485

4 307 874

7 853 405

22 224 623

21 729 502

Indice (2012=100)

100

30

55

155

151

Utile sul capitale investito

-11,8 %

0,3 %

-0,6 %

9,7 %

12,0 %

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(161)

La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività dell'industria dell'Unione è stata negativa dall'inizio del periodo in esame fino al 2016, per migliorare in seguito fino a raggiungere il 3,7 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. È rimasta tuttavia ben al di sotto del profitto di riferimento del 7 % definito durante l'inchiesta di riesame originaria (23).

(162)

Il flusso di cassa netto, che rappresenta la capacità del produttore dell'Unione di autofinanziare le proprie attività, è diminuito dall'inizio del periodo in esame fino al 2016 e ha iniziato ad aumentare dal 2017 in poi. Mostra un aumento del 12 % durante il periodo in esame, influenzato principalmente dal profitto generato.

(163)

Durante il periodo in esame il flusso annuo degli investimenti da parte dell'industria dell'Unione nel prodotto oggetto del riesame è iniziato ad aumentare solo a partire dal 2017, dopo che i livelli di redditività sono diventati positivi. Gli investimenti hanno raggiunto i 21 milioni di EUR nel periodo dell'inchiesta di riesame, che rappresentavano il 9 % delle attività nette totali relative al prodotto in questione. Gli investimenti erano destinati a manutenzione e aumento della capacità e dell'efficacia degli impianti di produzione.

(164)

L'utile sul capitale investito è la percentuale del profitto sul valore contabile netto degli investimenti. L'utile sul capitale investito proveniente dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è migliorato solo a partire dal 2017 e ha raggiunto il 12,0 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.4.4.   Conclusioni relative alla situazione dell'industria dell'Unione

(165)

Dall'inchiesta è emerso che la situazione dell'industria a livello macroeconomico è migliorata nel periodo in esame e tale andamento positivo è principalmente attribuibile all'aumento del consumo (+15 % nel periodo in esame), di cui l'industria dell'Unione potrebbe beneficiare tramite un aumento del volume delle vendite, del volume di produzione e della quota di mercato.

(166)

L'inchiesta ha altresì evidenziato che la situazione dell'industria a livello microeconomico è migliorata solo durante gli ultimi quindici mesi del periodo in esame, dal 2017 fino alla fine di marzo 2018. Questo andamento positivo è principalmente dovuto a una maggiore domanda sul mercato dell'Unione e a un maggior divario tra i prezzi del PET e delle materie prime.

(167)

Considerando quanto sopra è possibile concludere che l'industria dell'Unione ha registrato una ripresa solo recentemente e solo in misura limitata. Sebbene non abbia subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame, si trova tuttora in una situazione di fragilità.

(168)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che misure stabilite venti anni fa non vadano mantenute ulteriormente, in quanto erano concepite per tutelare un'industria diversa, quale quella esaminata nell'inchiesta originaria. Inoltre, successivamente alla divulgazione delle informazioni, una parte interessata ha sostenuto che la proroga delle misure ha causato una tutela ingiustificata dei nuovi operatori (di origine prevalentemente non unionale) e comportato distorsioni a danno della concorrenza leale.

(169)

Si osserva al riguardo che le misure compensative perseguono l'obiettivo di proteggere l'intera industria dell'Unione dalle importazioni sovvenzionate originarie dell'India e dirette nell'Unione, a prescindere dall'origine degli operatori di mercato attivi nell'Unione. Sotto tale aspetto la composizione dell'industria dell'Unione non è determinante. L'obiettivo è quello di proteggere l'industria interna da sovvenzioni sleali. Inoltre gli elementi per la determinazione del pregiudizio, citati ai considerando da 138 a 140, sono tratti dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, sono validi per tutta l'industria dell'Unione e sono identici per qualsiasi inchiesta antisovvenzioni. Poiché si è constatato che tali elementi esistevano anche durante il periodo in esame, è stato necessario respingere l'argomentazione di tali parti.

4.4.5.   Conclusioni

(170)

La Commissione ha concluso, come indicato al considerando 167, che, pur non avendo subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'industria dell'Unione si trova in una situazione di fragilità, come evidenziato dalla redditività che si è attestata a un livello ben inferiore al profitto di riferimento determinato durante l'inchiesta originaria. La Commissione rammenta che il PET è considerato un prodotto di base e che il mercato è molto sensibile ai prezzi. Per tale motivo, l'industria dell'Unione non può aumentare i propri prezzi senza rischiare di perdere il volume di vendite necessario a mantenere i costi fissi per tonnellata a un livello basso e più competitivo.

(171)

Successivamente alla divulgazione delle informazioni varie parti interessate hanno indicato che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole a causa delle importazioni sovvenzionate provenienti dall'India durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(172)

Al riguardo va osservato che questa argomentazione non si discosta dalle conclusioni espresse dalla Commissione al considerando 170, segnatamente, che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole a causa delle importazioni sovvenzionate provenienti dall'India durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione è però giunta alla conclusione che l'industria dell'Unione si trovava ancora in una situazione di fragilità.

(173)

Un'altra parte interessata ha sostenuto che non si può ritenere l'industria dell'Unione in una situazione di fragilità, in quanto mancano indicatori a conferma della conclusione che l'industria si trovasse in una situazione di fragilità e che, per non incorrere un pregiudizio notevole, avesse bisogno di protezione dalle importazioni marginali provenienti dall'India.

(174)

Come indicato al considerando 150, l'occupazione ha subito un'evoluzione negativa durante il periodo in esame (-7 %) e la situazione dell'industria a livello microeconomico è migliorata solo durante gli ultimi quindici mesi del periodo in esame, vale a dire dal 2017 alla fine di marzo 2018. Nello stesso tempo, come espresso al considerando 161, la redditività si è mantenuta ad un livello molto inferiore al profitto di riferimento durante l'intero periodo in esame. Inoltre, come indicato al considerando 146, sebbene nel 2015 la quota di mercato dell'industria dell'Unione fosse giunta al 74,8 %, nel periodo dell'inchiesta di riesame tale quota è diminuita costantemente fino a rappresentare il 71,1 %, mentre aumentava la quota di mercato detenuta dalle importazioni indiane. In base a tali considerazioni non era possibile ignorare la situazione di fragilità dell'industria dell'Unione. È stato pertanto necessario respingere tale argomentazione.

(175)

A tal riguardo la Commissione ha ulteriormente esaminato il rischio di reiterazione del pregiudizio originariamente causato dalle importazioni sovvenzionate dall'India qualora le misure fossero abrogate.

4.5.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.5.1.   Osservazione preliminare

(176)

Per determinare il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure sono stati esaminati i seguenti elementi: a) attrattiva del mercato dell'Unione, b) capacità produttiva e capacità inutilizzata in India, c) probabile livello dei prezzi delle importazioni dall'India in assenza di misure compensative, e d) esistenza di misure commerciali restrittive in altri paesi terzi sulle esportazioni di PET dall'India.

a)    Attrattiva del mercato dell'Unione

(177)

Il mercato dell'Unione è attraente in termini di dimensioni e prezzi. In base alle informazioni disponibili, il mercato dell'Unione è il terzo maggior mercato in termini di consumo di PET a livello mondiale. È anche la prima destinazione di esportazione per il PET originario dell'India. L'attrattiva del mercato dell'Unione è altresì confermata dall'aumento delle importazioni di PET dall'India che, nonostante le misure compensative in vigore, sono più che quadruplicate dopo il mancato rinnovo dei dazi anti-dumping nei confronti dell'India nel 2013 (24). Tenendo conto che il PET è un prodotto di base venduto in un mercato altamente competitivo, occorre notare che i prezzi all'importazione di PET indiano verso l'Unione tendono a essere leggermente più elevati di quelli delle importazioni verso altri paesi terzi, anche se pur sempre inferiori a quelli delle vendite dell'industria dell'UE (25). Ciò sottolinea l'attrattiva del mercato dell'Unione per gli esportatori indiani del prodotto oggetto del riesame.

(178)

Un produttore esportatore indiano ha affermato che esiste una crescita generalizzata della domanda e che il mercato dell'UE non è il mercato più grande in termini di domanda. Ha affermato inoltre che la sua attività puntava ad altri mercati, che offrono una migliore curva di crescita degli imballaggi in PET e migliori rendimenti. Non si contesta l'affermazione che il mercato dell'UE si colloca solo al terzo posto; tuttavia l'analisi del rischio di reiterazione del pregiudizio non si limita alla situazione specifica di un singolo produttore, ma riguarda tutti i produttori esportatori indiani. Tale considerazione complessiva ha portato a concludere che il mercato dell'Unione era ancora molto attraente in termini di dimensioni e di prezzi. È stato pertanto necessario respingere l'argomentazione.

b)    Capacità produttiva e capacità inutilizzata disponibili in India

(179)

L'inchiesta ha accertato che l'India ha registrato una crescita considerevole della propria capacità produttiva nel periodo in esame, raggiungendo circa 1 860 mila tonnellate alla fine del 2017, mentre la domanda di PET in India si attestava a sole 937 mila tonnellate nel medesimo anno (26). La capacità dell'industria indiana è destinata ad aumentare ancora, mantenendo un divario tra consumo interno e capacità produttiva disponibile per le esportazioni di circa 800-900 mila tonnellate nel prossimo futuro. Tale eccesso di capacità disponibile per le esportazioni è da considerarsi rilevante, poiché rappresenta circa il 25 % del consumo corrente dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

c)    Probabile livello dei prezzi delle importazioni dall'India in assenza di misure compensative

(180)

Come indicato al considerando 130, in assenza di misure compensative i prezzi delle importazioni dall'India sarebbero inferiori ai prezzi di vendita dell'Unione in misura compresa tra l'1,7 % e il 7,1 %. Questa è un'indicazione del probabile livello dei prezzi delle importazioni dall'India se le misure fossero abrogate. Inoltre, nonostante le importazioni dall'India nell'Unione siano state relativamente contenute, il loro tasso di penetrazione è stato piuttosto elevato nel periodo in esame, poiché sono quasi quintuplicate, come indicato al considerando 124.

(181)

Tale considerazione indica che l'industria dell'Unione sarà probabilmente esposta a notevoli volumi di importazioni dall'India a prezzi sovvenzionati e inferiori ai prezzi medi praticati dall'industria dell'Unione, cosa che ne metterà a repentaglio la situazione economica. L'abrogazione delle misure contro l'India comporterebbe quindi una probabile reiterazione del pregiudizio notevole.

(182)

Successivamente alla divulgazione delle informazioni, una parte interessata ha obiettato che l'ipotesi, in caso di abrogazione delle misure nei confronti dell'India, di una diminuzione automatica dei prezzi delle importazioni indiane in misura pari all'importo del dazio compensativo corrente costituiva una semplificazione impropria delle complesse dinamiche dei mercati. La Commissione osserva in primo luogo che la parte in questione non ha elaborato la propria argomentazione in modo da spiegare quali dinamiche dei mercati siano in atto e in qual modo si riflettano effettivamente sui prezzi all'importazione, né ha suggerito un prezzo all'importazione adeguato per effettuare il calcolo del prezzo inferiore. La Commissione osserva inoltre che è prassi normale ritenere che il prezzo all'importazione del prodotto oggetto del riesame nell'UE durante il periodo dell'inchiesta di riesame corrisponda al livello probabile del prezzo del prodotto oggetto del riesame in caso di abrogazione delle misure. Poiché inoltre il PET è un prodotto di base, viste la quota delle importazioni e il numero di operatori di mercato, il mercato del PET nell'UE è considerato competitivo e viene generalmente ritenuto probabile che si verifichino i livelli di prezzo suddetti. L'obiezione di tale parte è stata pertanto respinta.

d)    Esistenza di misure commerciali restrittive in altri paesi terzi sulle esportazioni di PET dall'India

(183)

L'esistenza di misure di difesa commerciale in paesi terzi è un'ulteriore conferma del fatto che l'India può replicare la propria politica dei prezzi alle esportazioni anche sul mercato UE.

(184)

Ad esempio sono attualmente in vigore misure di difesa commerciale nei confronti delle importazioni indiane in Argentina, Brasile e Stati Uniti (27). Le limitazioni imposte ai prodotti indiani in questi mercati di esportazione rappresentano un altro indicatore della probabilità che il mercato dell'Unione diventi un obiettivo allettante se si lasciano scadere le misure.

(185)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che il Tribunale canadese del Commercio internazionale ha recentemente annullato misure di difesa commerciale relative al PET proveniente da Cina, India, Oman e Pakistan, rilevando che «le attività di dumping e sovvenzione dei summenzionati beni originari o esportati dalla Cina e dall'India... non hanno arrecato pregiudizio e non minacciano di arrecare pregiudizio all'industria nazionale» (28).

(186)

La Commissione ha osservato che le risultanze del Tribunale canadese del Commercio internazionale erano limitate ai fatti e alle circostanze dell'inchiesta condotta dalle autorità canadesi. Le risultanze delle inchieste antidumping/antisovvenzioni per un altro mercato, in un momento diverso, condotte da un'autorità diversa valgono specificamente per il mercato individuale e l'industria individuale interessati. Tali risultanze non riguardano né il mercato dell'Unione né l'attuale inchiesta di riesame. Per tali motivi è stato necessario respingere le argomentazioni delle parti.

(187)

Successivamente alla divulgazione delle informazioni una parte interessata ha sostenuto che il metodo seguito dalla Commissione in relazione alle inchieste svolte da paesi terzi mancava di coerenza, in quanto essa ha considerato le risultanze negative espresse dal Tribunale canadese del Commercio internazionale diversamente rispetto alle misure in vigore in Argentina, Brasile e Stati Uniti di cui al considerando 184.

(188)

Va osservato che l'esistenza di misure commerciali restrittive in altri paesi terzi che colpiscono le esportazioni di PET dall'India è un fatto inconfutabile e che tali misure limitano le esportazioni di PET dall'India in tali paesi. Per quanto riguarda le affermazioni relative alle risultanze del Tribunale canadese del Commercio internazionale, va osservato che detto tribunale è competente a svolgere inchieste relative alle misure di difesa commerciale sotto l'aspetto della determinazione del pregiudizio arrecato al mercato interno, mentre l'accertamento dell'esistenza di dumping e sovvenzioni in Canada è di competenza dell'Agenzia canadese dei servizi di frontiera. Nell'inchiesta citata tale agenzia è giunta alla conclusione che le importazioni dall'India in Canada avvenivano effettivamente a prezzi di dumping e sovvenzionati e che avevano prezzi inferiori a quelli praticati sul mercato interno del Canada. Il Tribunale canadese del Commercio internazionale non ha però ritenuto che tali prezzi arrecassero pregiudizio all'industria nazionale canadese. Le conclusioni del Tribunale canadese del Commercio internazionale si riferiscono quindi alla situazione del mercato e dell'industria sul mercato canadese per il periodo specifico di detta inchiesta, e non possono quindi avere rilevanza per la situazione del mercato dell'Unione durante il PIR dell'inchiesta attuale. Nello stesso tempo, la conclusione espressa dall'Agenzia canadese dei servizi di frontiera, vale a dire che gli esportatori indiani esportavano ancora a prezzi di dumping e sovvenzionati, potrebbe costituire un elemento pertinente per valutare la politica dei prezzi sleale praticata dagli esportatori indiani, in congiunzione con tutti gli altri elementi presi in considerazione nel corso dell'inchiesta sulla politica dei prezzi che sarebbe verosimilmente praticata in assenza di misure. L'obiezione di tale parte è stata pertanto respinta.

4.5.2.   Incidenza sull'industria dell'Unione

(189)

L'inchiesta ha rivelato che le importazioni dall'India hanno continuato a essere sovvenzionate e non vi è alcuna indicazione di una possibile riduzione o soppressione delle sovvenzioni in futuro.

(190)

È ragionevole prevedere, in considerazione dell'attrattiva del mercato dell'Unione descritta al considerando 177, che in caso di abrogazione delle misure almeno una parte della capacità produttiva inutilizzata in India sarebbe probabilmente (ri)orientata verso il mercato dell'Unione.

(191)

Al considerando 181 è stata espressa la conclusione che i produttori esportatori dall'India probabilmente esporteranno quantità significative del prodotto oggetto del riesame verso l'Unione in caso di scadenza delle misure, e che tali esportazioni avverranno a prezzi sovvenzionati.

(192)

In termini di volumi, è altamente probabile che i produttori esportatori indiani guadagneranno un'ulteriore quota di mercato a scapito dell'industria dell'Unione, che assisterebbe a un immediato calo dei propri volumi di vendita e a un aumento dei costi fissi unitari. Infatti l'industria del PET è un'industria ad alta intensità di capitale che deve mantenere un determinato volume di vendita per contenere i costi fissi entro limiti ragionevoli. L'aumento dei costi fissi a seguito di un calo della produzione e delle vendite si ripercuoterebbe negativamente sulla redditività. Di conseguenza la redditività dell'industria dell'Unione (che ha registrato una ripresa solo nel 2017, pur restando ben al di sotto del livello di riferimento nel 2017 e nel periodo dell'inchiesta di riesame) e la sua situazione economica complessiva sarebbero influenzate negativamente e il pregiudizio notevole si ripresenterebbe. Nello stesso tempo, l'industria dell'Unione non potrebbe effettuare gli investimenti necessari nel PET riciclato caldeggiati dalla strategia europea per la plastica (29).

(193)

In base alle precedenti considerazioni, la Commissione ha concluso che è elevato il rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni indiane in caso di abrogazione delle misure.

(194)

I produttori esportatori indiani che hanno collaborato hanno affermato che la reiterazione del pregiudizio sarebbe improbabile anche se le misure scadessero, data la struttura (concentrazione e integrazione verticale) dell'industria dell'Unione e in particolare la posizione dominante sul mercato dell'Unione di alcuni gruppi di produttori che controllano diversi fabbricanti. A tal riguardo, la Commissione ha innanzitutto osservato che il mercato dell'Unione è un mercato aperto con diversi produttori che operano al di fuori dei gruppi. È anche un mercato competitivo, con importazioni che rappresentano una quota di mercato superiore al 20 % e con una crescente concorrenza da parte di nuovi operatori quali Cina e Turchia, che hanno conquistato una quota di mercato superiore al 6 % nel periodo in esame. In secondo luogo, la concentrazione è frequente in un settore come questo, imperniato su un prodotto di base che si affida, per essere competitivo, alle economie di scala. In terzo luogo, non è stata rilevata alcuna influenza predominante sui prezzi nel mercato dell'Unione. In base alle precedenti considerazioni, la richiesta è stata respinta.

(195)

Alcune parti interessate hanno argomentato che non esistono elementi a sostegno della tesi che la capacità di esportazione dell'India potrebbe prendere di mira il mercato dell'Unione a prezzi bassi, dato che la domanda interna dell'India sta crescendo e continuerà probabilmente a crescere. Inoltre, la crescita della domanda di PET a livello mondiale, in particolare nella regione Asia-Pacifico, limita il rischio di reiterazione del pregiudizio.

(196)

In base alle risultanze della presente inchiesta, il previsto aumento della capacità in India mette in luce un crescente eccesso di capacità produttiva rispetto alla domanda interna. Inoltre, sulla base delle risultanze illustrate ai considerando 177, 183 e 184, il mercato dell'Unione conserva la propria attrattiva in termini di dimensioni e prezzi. Pertanto, qualora le misure compensative non fossero prorogate, le importazioni indiane sovvenzionate punterebbero probabilmente al mercato dell'Unione in volumi considerevoli e a un prezzo medio inferiore a quello dell'industria dell'Unione. Per tali motivi è stato necessario respingere le argomentazioni delle parti.

(197)

Successivamente alla divulgazione delle informazioni, una parte interessata ha sostenuto che le importazioni dall'India non hanno causato pregiudizio, né è probabile che arrechino pregiudizio all'industria dell'Unione in caso di abrogazione delle misure, in quanto le importazioni di PET dall'India nel mercato dell'UE sono sempre state marginali e rimarranno tali. Ha argomentato altresì che le importazioni di PET dall'India sono aumentate a un ritmo molto inferiore a quello del consumo dell'Unione durante il periodo in esame, e sono diminuite nel 2018; per di più, il prezzo delle importazioni dall'India era relativamente alto e superiore a quello delle importazioni dalla Cina.

(198)

Per quanto riguarda i volumi delle importazioni di PET dall'India, come indicato al considerando 124, i volumi delle importazioni dall'India sono quasi quintuplicati durante il periodo in esame, conquistando una notevole quota di mercato e raggiungendo il livello di 156 675 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Si tratta dei volumi più alti mai raggiunti a partire dall'istituzione delle misure originarie. Se ne deduce che essi sono aumentati molto più velocemente del consumo dell'Unione. Inoltre, poiché il periodo in esame comprendeva un solo trimestre del 2018 e in assenza dei dati sul consumo per il 2018, non si possono trarre conclusioni in base al volume delle importazioni successivamente al periodo in esame. L'inchiesta ha inoltre riscontrato che le importazioni dall'India hanno continuato a essere oggetto di sovvenzione durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che i prezzi delle importazioni dall'India, depurati del dazio compensativo in vigore, sarebbero inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione del 3 % in media (cfr. considerando 130). In base a tali considerazioni è stato necessario respingere l'argomentazione.

5.   INTERESSE DELL'UNIONE

(199)

In conformità all'articolo 31 del regolamento di base la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure compensative in vigore nei confronti dell'India sia contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi, compresi quelli dell'industria dell'Unione, dei fornitori di materie prime nell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(200)

Si rammenta che, nelle inchieste originarie, l'adozione di misure non è stata considerata contraria all'interesse dell'Unione.

(201)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento di base.

(202)

In base a ciò, la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio, esistessero motivi validi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore non era nell'interesse dell'Unione.

5.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(203)

Il mantenimento delle misure compensative nei confronti delle importazioni dall'India aiuterebbe l'industria dell'Unione a proseguire gli investimenti in corso, in particolare quelli relativi alla strategia europea per la plastica e in particolare al PET riciclato. Il mantenimento delle misure consoliderebbe il recente miglioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione, contribuendo a evitare che essa si trovi esposta a ingenti volumi di importazioni sovvenzionate provenienti dall'India a prezzi di vendita nettamente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.

(204)

Di conseguenza, si conclude che mantenere le misure compensative nei confronti dell'India sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

5.2.   Interesse dei fornitori di materie prime nell'Unione

(205)

La principale materia prima per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame è l'acido tereftalico purificato (PTA). Un fornitore di materie prime ha collaborato all'inchiesta rispondendo al questionario. Si è espresso a favore del mantenimento delle misure.

(206)

Poiché nell'UE il PTA è usato solo nella fabbricazione del PET, è ragionevole ipotizzare che i produttori di PTA dipendano fortemente dall'industria del PET.

5.3.   Interesse degli importatori, degli operatori commerciali e degli utilizzatori

(207)

Nessuno degli importatori, operatori commerciali e/o utilizzatori indipendenti ha risposto al questionario nel presente riesame. Diciassette importatori/utilizzatori indipendenti e un'associazione di utilizzatori si sono dichiarati contrari al mantenimento delle misure poiché limiterebbero l'offerta di PET a normali prezzi di mercato e comprometterebbero la competitività dell'industria a valle che impiega molte più persone rispetto all'industria del PET nell'Unione. Hanno affermato che la produzione di PET nell'UE non era sufficiente e che le importazioni di PET da altri paesi terzi erano limitate, segnatamente le importazioni provenienti da Corea e Indonesia che sono in parte deviate verso il Giappone a seguito dell'istituzione di misure antidumping sul PET originario della Cina nel dicembre 2017.

(208)

Successivamente alla divulgazione delle informazioni, diverse parti interessate hanno ribadito le asserzioni che gli utilizzatori a valle avevano bisogno di flessibilità per potersi approvvigionare di materiali da fornitori diversi, che la produzione di PET nell'UE non era sufficiente e, come indicato anche nel considerando 132, che il volume delle importazioni nell'Unione da tutti gli altri paesi terzi è diminuito dell'8 % tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Tali parti hanno aggiunto che i recenti aumenti delle importazioni di PET provenienti dall'India sono causati dalla ridistribuzione dei flussi commerciali mondiali sul mercato del PET, dovuta per esempio al fatto che il materiale di origine coreana si vende con maggiore profitto in Giappone.

(209)

A tal riguardo, va notato che l'industria dell'Unione ha funzionato all'88 % della propria capacità produttiva nel periodo dell'inchiesta di riesame e che ha aumentato la propria capacità produttiva nel periodo in esame. Sulla base di tali elementi, essa dispone di capacità inutilizzata sufficiente a coprire oltre l'85 % dell'attuale consumo interno totale di PET nell'UE. Inoltre, durante il periodo in esame le importazioni dall'India sono continuate e hanno mostrato una tendenza al rialzo (cfr. considerando 124). Erano disponibili anche importazioni da altri paesi nei cui confronti non sono in atto misure, i quali durante il periodo dell'inchiesta di riesame hanno conseguito la considerevole quota di mercato del 18,9 % (cfr. considerando 132). Inoltre, l'industria del riciclo del PET, potenziata dalla strategia europea per la plastica, rappresenterà un'ulteriore fonte di PET per soddisfare la domanda dell'Unione. Infine, anche se le esportazioni di PET dalla Corea e dall'Indonesia al Giappone sono effettivamente aumentate dopo il 2017, nel 2018 le importazioni nell'UE provenienti dalla Corea e dall'Indonesia continuavano a rappresentare rispettivamente più del 50 % e del 20 % delle loro esportazioni di PET complessive, e nulla indica che un'eventuale riduzione non possa essere compensata da importazioni provenienti da altri paesi terzi (30) o dalla stessa India, visto che, come già osservato al considerando 124, i volumi delle importazioni dall'India sono quasi quintuplicati durante il periodo in esame, traducendosi in un aumento di 3,3 punti percentuali della loro quota del mercato dell'Unione durante lo stesso periodo. Dall'inchiesta è emerso altresì che il volume di produzione ed esportazione della Corea dovrebbe rimanere stabile (rispettivamente, circa 1 100 mila tonnellate e 800 mila tonnellate); il volume della produzione in Indonesia dovrebbe anch'esso rimanere stabile (circa 400 mila tonnellate), mentre il volume delle esportazioni dall'Indonesia potrebbe diminuire, ma solo a causa di un aumento della domanda locale (31).

(210)

Pertanto, anche qualora restino in vigore le misure nei confronti dell'India, l'offerta di PET nell'Unione non è limitata e sono presenti prezzi di mercato competitivi.

(211)

Diverse parti interessate hanno inoltre sostenuto che l'industria a valle incontrava difficoltà nel trasferire sui prodotti gli aumenti di prezzo delle materie prime, ribandendo che gli interessi dell'industria a valle, in termini di occupazione e di importanza economica, erano più rilevanti dell'interesse dei produttori di PET dell'Unione. Come osservato al considerando 206 gli importatori, gli operatori commerciali e/o gli utilizzatori indipendenti in occasione del presente riesame non hanno fornito risposte al questionario, che avrebbero invece potuto giustificare l'asserzione riguardante le gravi ripercussioni sui costi di queste categorie. In assenza di qualsiasi prova relativa a tali asserzioni, è stato necessario respingerle.

(212)

Sulla base delle conclusioni tratte nel corso delle inchieste precedenti e in linea con esse, si prevede che il mantenimento delle misure non avrebbe un impatto negativo rilevante sugli utilizzatori e che non vi sono quindi fondati motivi per ritenere contraria all'interesse dell'Unione la proroga delle misure in vigore per l'India.

5.4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(213)

In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi relativi all'interesse dell'Unione che si contrappongano alla proroga delle misure compensative attualmente in vigore sulle importazioni provenienti dall'India.

6.   MISURE COMPENSATIVE

(214)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva mantenere le misure compensative in vigore nei confronti dell'India. Dopo la divulgazione delle informazioni è stato inoltre concesso alle parti un termine entro il quale potevano presentare le proprie osservazioni. Le comunicazioni e le osservazioni sono state prese nella dovuta considerazione.

(215)

Dalle considerazioni sopra esposte consegue che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure compensative applicabili alle importazioni di PET originarie dell'India, istituite dal regolamento (UE) n. 461/2013 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1468, dovrebbero essere mantenute.

(216)

Le aliquote del dazio compensativo applicate alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalle stesse società e dunque dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società, il cui nome, completo di indirizzo, non sia menzionato specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(217)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio compensativo (per esempio in seguito a un cambiamento del nome della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) vanno inviate alla Commissione (32) al più presto e con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l'esportazione, connesse ad esempio al cambiamento del nome della società o a cambiamenti a livello delle entità di produzione e di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(218)

A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (33), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(219)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (34),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g ai sensi della norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 61 00 e originario dell'India.

2.   L'aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:

Paese

Società

Aliquota del dazio

(EUR/tonnellata)

Codice addizionale TARIC

India

Futura Polyesters Ltd

0

A184

India

IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited

18,73

C380

India

Pearl Engineering Polymers Ltd

74,6

A182

India

Reliance Industries Limited

29,21

A181

India

Senpet Ltd

22,0

A183

India

Tutte le altre società

69,4

A999

3.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  Regolamento (CE) n. 2603/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un dazio compensativo definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India, della Malaysia e della Thailandia e che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'Indonesia, della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1645/2005 del Consiglio, del 6 ottobre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2603/2000 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, dell'India (GU L 266 dell'11.10.2005, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 193/2007 del Consiglio, del 22 febbraio 2007, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2026/97 (GU L 59 del 27.2.2007, pag. 34).

(5)  Regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India e il regolamento (CE) n. 192/2007 che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l'altro, dell'India (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 906/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato originarie dell'India e il regolamento (CE) n. 192/2007 che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l'altro, dell'India (GU L 232 del 9.9.2011, pag. 19).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 559/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicate alle importazioni di alcuni tipi di polietilenetereftalato (PET) originari, fra l'altro, dell'India (GU L 168 del 28.6.2012, pag. 6).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio, del 21 maggio 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 (GU L 137 del 23.5.2013, pag. 1).

(9)  Decisione 2000/745/CE della Commissione, del 29 novembre 2000, che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni nella Comunità di un determinato tipo di polietilentereftalato originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 88).

(10)  Decisione di esecuzione 2014/109/UE della Commissione, del 4 febbraio 2014, che abroga la decisione 2000/745/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di un determinato tipo di polietilentereftalato (PET) originario, tra l'altro, dell'India (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 35).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350 della Commissione, del 3 agosto 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India (GU L 208 del 5.8.2015, pag. 10).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1468 della Commissione, del 1o ottobre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 3).

(13)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni (GU C 279 del 23.8.2017, pag. 11).

(14)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario dell'India (GU C 173 del 22.5.2018, pag. 9).

(15)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario dell'India (GU C 111 del 25.3.2019, pag. 47).

(16)  http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-act/formatted-htmls/cs-rulee.

(17)  [In attesa di pubblicazione nella Gazzetta dell'India, edizione straordinaria, parte ii), sezione 3, punto i)], governo dell'India, ministero delle Finanze (dipartimento delle Entrate) Comunicazione n. 88/2017-CUSTOMS (N.T.) New Delhi, 21 settembre 2017. Cfr. http://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/cs-act/notifications/notfns-2017/cs-nt2017/csnt88-2017.pdf.

(18)  Cus. 20 aprile, 2001 F.NO.605/47/2001-DBK, governo dell'India, ministero delle Finanze, dipartimento delle Entrate, Dichiarazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), delle disposizioni, ai fini della restituzione del dazio applicabile a tutte le industrie. Cfr. in particolare le sezioni 2 e 3 della dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), delle disposizioni, ai fini della restituzione del dazio applicabile a tutte le industrie; disponibili all'indirizzo: http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-circulars/cs-circulars-2001/24-2001-cus.

(19)  La comunicazione n. 110/2015 – CUSTOMS (N.T.) del governo dell'India, del 16 novembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 23 novembre 2015, l'aliquota DDS applicabile sul valore fob delle esportazioni di PET (classificata alla voce tariffaria 390701) è pari all'1,9 %. Cfr. http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-act/notifications/notfns-2015/cs-nt2015/csnt110-2015 e allegato con calendario http://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/dbk-schdule/dbk-sch2015.pdf.

(20)  La comunicazione n. 131/2016 – CUSTOMS (N.T.) del governo dell'India, del 31 ottobre 2016, stabilisce che, a decorrere dal 15 novembre 2016, l'aliquota DDS applicabile sul valore fob delle esportazioni di PET (classificata alla voce tariffaria 3907) è pari all'1,5 %. Cfr. http://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/cs-act/notifications/notfns-2016/cs-nt2016/csnt131-u-2016.pdf e allegato con calendario http://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/dbk-schdule/dbk-sch2016.pdf.

(21)  Tale caratteristica è messa in evidenza dal corpus di norme e leggi pertinenti applicabili al regime, come nella circolare n. 24/2001 Cus. 20 aprile, 2001 F.NO.605/47/2001-DBK, governo dell'India, ministero delle Finanze, dipartimento delle Entrate, Dichiarazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), delle disposizioni, ai fini della restituzione del dazio applicabile a tutte le industrie. C; disponibile all'indirizzo: http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-circulars/cs-circulars-2001/24-2001-cus (ultimo accesso: 7 giugno 2018); in particolare, sezioni 2 e 3 della dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), delle disposizioni, ai fini della restituzione del dazio applicabile a tutte le industrie.

(22)  Si rammenta che il prezzo del PET per il 90 % è determinato dal prezzo della materia prima, ossia l'acido tereftalico purificato (PTA), che a sua volta varia in funzione dei prezzi del petrolio greggio. Ciò causa la grande volatilità dei prezzi del PET.

(23)  Il profitto di riferimento del 7 % è stato definito nell'inchiesta originaria, cfr. considerando 349 (GU L 199 del 5.8.2000, pag. 44).

(24)  Decisione di esecuzione del Consiglio, del 21 maggio 2013, che respinge la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell'India, di Taiwan e della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza effettuato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, e che chiude il riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell'Indonesia e della Malaysia, in quanto istituirebbe un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell'India, di Taiwan e della Thailandia (2013/226/UE), (GU L 136 del 23.5.2013, pag. 12).

(25)  Fonte: Global Trade Atlas https://www.gtis.com/gta.

(26)  Studi e previsioni di mercato raccolti presso i produttori dell'Unione verificati (Fonti: SBA-CCI consultants; Wood Mackenzie Ltd.) e dati dei produttori indiani che hanno collaborato.

(27)  Fonte: OMC, Integrated Trade Intelligence Portal (I-TIP).

(28)  Tribunale canadese del Commercio internazionale, Inquiry into whether the dumping and subsidizing of polyethylene terephthalate resin (PET resin) having an intrinsic viscosity of at least 0.70 deciliters per gram but not more than 0.88 deciliters per gram, including PET resin that contains various additives introduced in the manufacturing process, as well as blends of virgin PET resin and recycled PET containing 50 percent or more virgin PET resin content by weight, originating in or exported from the People's Republic of China (China), the Republic of India (India), the Sultanate of Oman (Oman) and the Islamic Republic of Pakistan (Pakistan), have caused injury or are threatening to cause injury to the domestic industry, No. NQ-2017-003 [Inchiesta volta ad accertare se le attività di dumping e sovvenzione della resina in polietilentereftalato (resina PET) con viscosità intrinseca di almeno 0,70 decilitri per grammo ma non superiore a 0,88 decilitri per grammo, compresa la resina di PET contenente vari additivi introdotti durante il processo di fabbricazione, nonché miscele di resina di PET vergine e PET riciclato contenente il 50 percento o più in peso di resina di PET vergine, originari o esportati dalla Repubblica popolare cinese (Cina), dalla Repubblica dell'India (India), dal Sultanato dell'Oman (Oman) e dalla Repubblica islamica del Pakistan (Pakistan), hanno arrecato pregiudizio o minacciano di arrecare pregiudizio all'industria nazionale, N. NQ-2017-003]. Fonte: http://www.citt.gc.ca/en/node/8285#_Toc519504461.

(29)  La strategia europea per la plastica nell'economia circolare adottata dalla Commissione nel gennaio 2018 è volta a limitare l'inquinamento da plastica e il suo impatto negativo sulla salute e sull'ambiente. Uno dei principali obiettivi consiste nel conseguimento della riciclabilità di tutti gli imballaggi di plastica nell'UE entro il 2030. L'industria dell'Unione dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale in tale contesto investendo nel PET riciclato.https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF

(30)  Fonte: Global Trade Atlas https://www.gtis.com/gta.

(31)  Studi e previsioni di mercato raccolti presso i produttori dell'Unione verificati. Fonti: SBA-CCI consultants; Wood Mackenzie Ltd.

(32)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, B-1049 Bruxelles, Belgio.

(33)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(34)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.


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