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Document 32019R1207

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1207 del Consiglio, del 15 luglio 2019, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

ST/10755/2019/INIT

GU L 191 del 17.7.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1207/oj

17.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 191/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1207 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2019

che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.

(2)

In conformità dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone e delle entità designate di cui agli allegati XV, XVI, XVII e XVIII di tale regolamento.

(3)

Una persona che era elencata in entrambi gli allegati XIII e XV dovrebbe essere rimossa dall'allegato XV. È opportuno aggiornare la voce riguardante un'entità inserita nell'allegato XVI.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) n. 2017/1509 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.


ALLEGATO

Il regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come segue:

1.

nell'allegato XV, la Parte (a) [«Persone fisiche designate in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a)»] è modificata come segue:

a)

è soppressa la voce 30 riguardante RI Pyong Chol (Data di nascita: 1948);

b)

le voci rimanenti sono rinumerate da 1 a 27;

2.

nell'allegato XVI, Parte (b) («Persone giuridiche, entità e organismi»), la voce riguardante le entità seguenti è sostituita come segue:

«3.

Maritime Administrative Bureau

alias North Korea Maritime Administration Bureau o Maritime Administration of DPR Korea

Indirizzo: Ryonhwa-2Dong, Central District, Pyongyang, RPDC

P.O. Box 416

Tel 850-2-18111 Ex 8059

Fax: 850 2 381 4410

email: mab@silibank.net.kp

sito web: www.ma.gov.kp

16.10.2017

Il Maritime Administrative Bureau ha aiutato ad eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra l'altro cambiando il nome e registrando nuovamente i beni di entità designate e fornendo falsa documentazione a navi soggette alle sanzioni delle Nazioni Unite.»


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