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Document 32019R1207
Council Implementing Regulation (EU) 2019/1207 of 15 July 2019 implementing Regulation (EU) 2017/1509 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1207 del Consiglio, del 15 luglio 2019, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1207 del Consiglio, del 15 luglio 2019, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
ST/10755/2019/INIT
GU L 191 del 17.7.2019, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 191/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1207 DEL CONSIGLIO
del 15 luglio 2019
che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509. |
(2) |
In conformità dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone e delle entità designate di cui agli allegati XV, XVI, XVII e XVIII di tale regolamento. |
(3) |
Una persona che era elencata in entrambi gli allegati XIII e XV dovrebbe essere rimossa dall'allegato XV. È opportuno aggiornare la voce riguardante un'entità inserita nell'allegato XVI. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) n. 2017/1509 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
ALLEGATO
Il regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come segue:
1. |
nell'allegato XV, la Parte (a) [«Persone fisiche designate in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a)»] è modificata come segue:
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2. |
nell'allegato XVI, Parte (b) («Persone giuridiche, entità e organismi»), la voce riguardante le entità seguenti è sostituita come segue:
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