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nella sottosezione 3 («Prova della posizione doganale di merci unionali rilasciata da un emittente autorizzato») sono inseriti i seguenti articoli da 128 bis a 128 quinquies:
«Articolo 128 bis
Formalità al rilascio di un documento “T2L” o “T2LF”, di una fattura o di un documento di trasporto da parte di un emittente autorizzato
[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]
1. Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato fa una copia di ciascun documento “T2L” o “T2LF” emesso. Le autorità doganali determinano le modalità secondo le quali detta copia è presentata a fini di controllo e conservata per almeno tre anni.
2. L'autorizzazione di cui all'articolo 128, paragrafo 2, specifica in particolare quanto segue:
a)
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l'ufficio doganale incaricato della preautenticazione dei formulari “T2L” o “T2LF” utilizzati per la redazione dei documenti interessati ai fini dell'articolo 128 ter, paragrafo 1;
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b)
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le condizioni alle quali l'emittente autorizzato stabilisce che i formulari sono stati utilizzati correttamente;
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c)
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le categorie o i movimenti di merci esclusi;
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d)
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il termine e le modalità che l'emittente autorizzato deve rispettare per informare l'ufficio doganale competente al fine di permettergli di effettuare eventuali controlli necessari prima della partenza delle merci;
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e)
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il recto dei documenti commerciali o la casella “C. Ufficio di partenza” sul recto dei formulari utilizzati per compilare il documento “T2L” o “T2LF” e, se del caso, il formulario complementare, sono preventivamente timbrati con il timbro dell'ufficio doganale di cui al paragrafo 2, lettera a), e firmati da un funzionario di tale ufficio; oppure
i)
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sono preventivamente timbrati con il timbro dell'ufficio doganale di cui al paragrafo 2, lettera a), e firmati da un funzionario di detto ufficio; oppure
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ii)
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sono timbrati dall'emittente autorizzato con un timbro speciale. Il timbro può essere prestampato sui formulari quando la stampa è affidata ad una tipografia autorizzata a tal fine. Le caselle 1 e 2, 4, 5 e 6 che recano il timbro speciale devono essere compilate con le seguenti informazioni:
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stemma o altri simboli o lettere che caratterizzano il paese,
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ufficio doganale competente,
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emittente autorizzato, e
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numero di autorizzazione.
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f)
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Al più tardi al momento della spedizione delle merci l'emittente autorizzato compila e firma il formulario. Indica inoltre nella casella “D. Controllo dell'ufficio di partenza” del documento “T2L” o “T2LF”, o in un punto chiaramente visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio doganale competente, la data di compilazione del documento e una delle seguenti diciture:
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Εγκεκριμένος αποστολέας
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Pooblaščeni pošiljatelj
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Articolo 128 ter
Agevolazioni per un emittente autorizzato
[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]
1. Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato può essere dispensato dalla firma dei documenti “T2L” o “T2LF” o dei documenti commerciali utilizzati recanti il timbro speciale di cui all'articolo 128 bis, paragrafo 2, lettera e), punto ii), del presente regolamento e compilati avvalendosi di un sistema elettronico o automatico di elaborazione dei dati. Tale dispensa può essere accordata a condizione che l'emittente autorizzato abbia previamente presentato a tali autorità un impegno scritto con il quale si riconosce responsabile delle conseguenze giuridiche inerenti all'emissione di tutti i documenti “T2L” o “T2LF” o di tutti i documenti commerciali recanti il timbro speciale.
2. I documenti “T2L” o “T2LF” o i documenti commerciali redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1 recano, invece della firma dell'emittente autorizzato, una delle seguenti diciture:
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Fritaget for underskrift
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Freistellung von der Unterschriftsleistung
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Δεν απαιτείται υπογραφή
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Van ondertekening vrijgesteld
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Dispensada a assinatura
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Vapautettu allekirjoituksesta
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Befriad från underskrift
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Allkirjanõudest loobutud
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Aláírás alól mentesítve
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Zwolniony ze składania podpisu
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Articolo 128 quater
Autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza
(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)
Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare le compagnie di navigazione a redigere il manifesto di cui all'articolo 199, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, inteso a dimostrare la posizione doganale di merci unionali, al più tardi il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima del suo arrivo al porto di destinazione.
Articolo 128 quinquies
Condizioni per l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza
(Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 153, paragrafo 2, del codice)
1. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato alla decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione inteso a dimostrare la posizione doganale delle merci unionali, al più tardi, il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione, è accordata esclusivamente alle compagnie di navigazione internazionali che soddisfano le seguenti condizioni:
a)
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sono stabilite nell'Unione;
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b)
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emettono regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove;
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c)
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non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale;
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d)
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utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informazioni tra i porti di partenza e di destinazione nel territorio doganale dell'Unione;
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e)
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effettuano un numero significativo di viaggi tra gli Stati membri secondo itinerari riconosciuti.
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2. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono concesse soltanto se:
a)
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le autorità doganali possono assicurare la vigilanza del regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata; e
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b)
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la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare controlli efficaci.
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3. Se la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono considerati soddisfatti.
4. Al ricevimento della domanda, le autorità doganali dello Stato membro nel quale la compagnia di navigazione è stabilita ne danno notifica agli Stati membri sul cui territorio sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti.
Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali autorizzano l'uso della procedura semplificata di cui all'articolo 128 quater.
Tale autorizzazione è valida negli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di trasporto effettuate tra i porti indicati nella suddetta autorizzazione.
5. La semplificazione si applica come segue:
a)
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il manifesto per il porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione;
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b)
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la compagnia di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figurano all'articolo 126 bis;
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c)
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il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentato alle autorità doganali del porto di partenza al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, e in ogni caso prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione. Le autorità doganali possono chiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto;
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d)
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il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio di dati è presentato alle autorità doganali del porto di destinazione. Le autorità doganali possono chiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto.
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6. Sono effettuate le seguenti notifiche:
a)
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la compagnia di navigazione notifica alle autorità doganali qualsiasi infrazione e irregolarità;
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b)
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le autorità doganali del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione e irregolarità alle autorità doganali del porto di partenza e all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.»;».
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