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Document 32016R0341R(05)

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016)

C/2019/2297

GU L 96 del 5.4.2019, p. 55–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/corrigendum/2019-04-05/oj

5.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/55


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69 del 15 marzo 2016 )

Alla pagina 7, articolo 13, paragrafo 6,

anziché:

«6.   Se un emittente autorizzato utilizza il timbro speciale di cui all'articolo 129 bis, paragrafo 2, lettera e), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, tale timbro è approvato dalle autorità doganali e corrisponde al modello riportato nell'allegato 72-04, parte II, capo II, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Si applicano le sezioni 23 e 23.1 dell'allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.»,

leggasi:

«6.   Se un emittente autorizzato utilizza il timbro speciale di cui all'articolo 128 bis, paragrafo 2, lettera e), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, tale timbro è approvato dalle autorità doganali e corrisponde al modello riportato nell'allegato 72-04, parte II, capo II, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Si applicano le sezioni 23 e 23.1 dell'allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.».

Alla pagina 29, articolo 55, punto 13, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446,

anziché:

«13)

sono inseriti i seguenti articoli da 129 bis a 129 quinquies:

«Articolo 129 bis

Formalità al rilascio di un documento “T2L” o “T2LF”, di una fattura o di un documento di trasporto da parte di un emittente autorizzato

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1.   Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato fa una copia di ciascun documento “T2L” o “T2LF” emesso. Le autorità doganali determinano le modalità secondo le quali detta copia è presentata a fini di controllo e conservata per almeno tre anni.

2.   L'autorizzazione di cui all'articolo 128, paragrafo 2, specifica in particolare quanto segue:

a)

l'ufficio doganale incaricato della preautenticazione dei formulari “T2L” o “T2LF” utilizzati per la redazione dei documenti interessati ai fini dell'articolo 129 ter, paragrafo 1;

b)

le condizioni alle quali l'emittente autorizzato stabilisce che i formulari sono stati utilizzati correttamente;

c)

le categorie o i movimenti di merci esclusi;

d)

il termine e le modalità che l'emittente autorizzato deve rispettare per informare l'ufficio doganale competente al fine di permettergli di effettuare eventuali controlli necessari prima della partenza delle merci;

e)

il recto dei documenti commerciali o la casella “C. Ufficio di partenza” sul recto dei formulari utilizzati per compilare il documento “T2L” o “T2LF” e, se del caso, il formulario complementare, sono preventivamente timbrati con il timbro dell'ufficio doganale di cui al paragrafo 2, lettera a), e firmati da un funzionario di tale ufficio; oppure

i)

sono preventivamente timbrati con il timbro dell'ufficio doganale di cui al paragrafo 2, lettera a), e firmati da un funzionario di detto ufficio; oppure

ii)

sono timbrati dall'emittente autorizzato con un timbro speciale. Il timbro può essere prestampato sui formulari quando la stampa è affidata ad una tipografia autorizzata a tal fine. Le caselle 1 e 2, 4, 5 e 6 che recano il timbro speciale devono essere compilate con le seguenti informazioni:

stemma o altri simboli o lettere che caratterizzano il paese,

ufficio doganale competente,

data;

emittente autorizzato, e

numero di autorizzazione.

f)

Al più tardi al momento della spedizione delle merci l'emittente autorizzato compila e firma il formulario. Indica inoltre nella casella “D. Controllo dell'ufficio di partenza” del documento “T2L” o “T2LF”, o in un punto chiaramente visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio doganale competente, la data di compilazione del documento e una delle seguenti diciture:

Expedidor autorizado

Godkendt afsender

Zugelassener Versender

Εγκεκριμένος αποστολέας

Authorised consignor

Expéditeur agréé

Speditore autorizzato

Toegelaten afzender

Expedidor autorizado

Hyväksytty lähettäjä

Godkänd avsändare

Schválený odesílatel

Volitatud kaubasaatja

Atzītais nosūtītājs

Įgaliotas siuntėjas

Engedélyezett feladó

Awtorizzat li jibgħat

Upoważniony nadawca

Pooblaščeni pošiljatelj

Schválený odosielateľ

Одобрен изпращач

Expeditor agreat

Ovlašteni pošiljatelj.

Articolo 129 ter

Agevolazioni per un emittente autorizzato

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1.   Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato può essere dispensato dalla firma dei documenti “T2L” o “T2LF” o dei documenti commerciali utilizzati recanti il timbro speciale di cui all'allegato 11 del presente regolamento e compilati avvalendosi di un sistema elettronico o automatico di elaborazione dei dati. Tale dispensa può essere accordata a condizione che l'emittente autorizzato abbia previamente presentato a tali autorità un impegno scritto con il quale si riconosce responsabile delle conseguenze giuridiche inerenti all'emissione di tutti i documenti “T2L” o “T2LF” o di tutti i documenti commerciali recanti il timbro speciale.

2.   I documenti “T2L” o “T2LF” o i documenti commerciali redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1 recano, invece della firma dell'emittente autorizzato, una delle seguenti diciture:

Dispensa de firma

Fritaget for underskrift

Freistellung von der Unterschriftsleistung

Δεν απαιτείται υπογραφή

Signature waived

Dispense de signature

Dispensa dalla firma

Van ondertekening vrijgesteld

Dispensada a assinatura

Vapautettu allekirjoituksesta

Befriad från underskrift

Podpis se nevyžaduje

Allkirjanõudest loobutud

Derīgs bez paraksta

Leista nepasirašyti

Aláírás alól mentesítve

Firma mhux meħtieġa

Zwolniony ze składania podpisu

Opustitev podpisa

Oslobodenie od podpisu

Освободен от подпис

Dispensă de semnătură

Oslobođeno potpisa.

Articolo 129 quater

Autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare le compagnie di navigazione a redigere il manifesto di cui all'articolo 199, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, inteso a dimostrare la posizione doganale di merci unionali, al più tardi il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima del suo arrivo al porto di destinazione.

Articolo 129 quinquies

Condizioni per l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1.   Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato alla decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione inteso a dimostrare la posizione doganale delle merci unionali, al più tardi, il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione, è accordata esclusivamente alle compagnie di navigazione internazionali che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono stabilite nell'Unione;

b)

emettono regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove;

c)

non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale;

d)

utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informazioni tra i porti di partenza e di destinazione nel territorio doganale dell'Unione;

e)

effettuano un numero significativo di viaggi tra gli Stati membri secondo itinerari riconosciuti.

2.   Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono concesse soltanto se:

a)

le autorità doganali possono assicurare la vigilanza del regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata; e

b)

la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare controlli efficaci.

3.   Se la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono considerati soddisfatti.

4.   Al ricevimento della domanda, le autorità doganali dello Stato membro nel quale la compagnia di navigazione è stabilita ne danno notifica agli Stati membri sul cui territorio sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti.

Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali autorizzano l'uso della procedura semplificata di cui all'articolo 129 quater.

Tale autorizzazione è valida negli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di trasporto effettuate tra i porti indicati nella suddetta autorizzazione.

5.   La semplificazione si applica come segue:

a)

il manifesto per il porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione;

b)

la compagnia di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figurano all'articolo 126 bis;

c)

il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentato alle autorità doganali del porto di partenza al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, e in ogni caso prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione. Le autorità doganali possono chiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto;

d)

il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio di dati è presentato alle autorità doganali del porto di destinazione. Le autorità doganali possono chiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto.

6.   Sono effettuate le seguenti notifiche:

a)

la compagnia di navigazione notifica alle autorità doganali qualsiasi infrazione e irregolarità;

b)

le autorità doganali del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione e irregolarità alle autorità doganali del porto di partenza e all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.»;»,

leggasi:

«13)

nella sottosezione 3 («Prova della posizione doganale di merci unionali rilasciata da un emittente autorizzato») sono inseriti i seguenti articoli da 128 bis a 128 quinquies:

«Articolo 128 bis

Formalità al rilascio di un documento “T2L” o “T2LF”, di una fattura o di un documento di trasporto da parte di un emittente autorizzato

[Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

1.   Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato fa una copia di ciascun documento “T2L” o “T2LF” emesso. Le autorità doganali determinano le modalità secondo le quali detta copia è presentata a fini di controllo e conservata per almeno tre anni.

2.   L'autorizzazione di cui all'articolo 128, paragrafo 2, specifica in particolare quanto segue:

a)

l'ufficio doganale incaricato della preautenticazione dei formulari “T2L” o “T2LF” utilizzati per la redazione dei documenti interessati ai fini dell'articolo 128 ter, paragrafo 1;

b)

le condizioni alle quali l'emittente autorizzato stabilisce che i formulari sono stati utilizzati correttamente;

c)

le categorie o i movimenti di merci esclusi;

d)

il termine e le modalità che l'emittente autorizzato deve rispettare per informare l'ufficio doganale competente al fine di permettergli di effettuare eventuali controlli necessari prima della partenza delle merci;

e)

il recto dei documenti commerciali o la casella “C. Ufficio di partenza” sul recto dei formulari utilizzati per compilare il documento “T2L” o “T2LF” e, se del caso, il formulario complementare, sono preventivamente timbrati con il timbro dell'ufficio doganale di cui al paragrafo 2, lettera a), e firmati da un funzionario di tale ufficio; oppure

i)

sono preventivamente timbrati con il timbro dell'ufficio doganale di cui al paragrafo 2, lettera a), e firmati da un funzionario di detto ufficio; oppure

ii)

sono timbrati dall'emittente autorizzato con un timbro speciale. Il timbro può essere prestampato sui formulari quando la stampa è affidata ad una tipografia autorizzata a tal fine. Le caselle 1 e 2, 4, 5 e 6 che recano il timbro speciale devono essere compilate con le seguenti informazioni:

stemma o altri simboli o lettere che caratterizzano il paese,

ufficio doganale competente,

data;

emittente autorizzato, e

numero di autorizzazione.

f)

Al più tardi al momento della spedizione delle merci l'emittente autorizzato compila e firma il formulario. Indica inoltre nella casella “D. Controllo dell'ufficio di partenza” del documento “T2L” o “T2LF”, o in un punto chiaramente visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio doganale competente, la data di compilazione del documento e una delle seguenti diciture:

Expedidor autorizado

Godkendt afsender

Zugelassener Versender

Εγκεκριμένος αποστολέας

Authorised consignor

Expéditeur agréé

Speditore autorizzato

Toegelaten afzender

Expedidor autorizado

Hyväksytty lähettäjä

Godkänd avsändare

Schválený odesílatel

Volitatud kaubasaatja

Atzītais nosūtītājs

Įgaliotas siuntėjas

Engedélyezett feladó

Awtorizzat li jibgħat

Upoważniony nadawca

Pooblaščeni pošiljatelj

Schválený odosielateľ

Одобрен изпращач

Expeditor agreat

Ovlašteni pošiljatelj

Articolo 128 ter

Agevolazioni per un emittente autorizzato

[Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

1.   Fino alla data di introduzione del sistema di prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'emittente autorizzato può essere dispensato dalla firma dei documenti “T2L” o “T2LF” o dei documenti commerciali utilizzati recanti il timbro speciale di cui all'articolo 128 bis, paragrafo 2, lettera e), punto ii), del presente regolamento e compilati avvalendosi di un sistema elettronico o automatico di elaborazione dei dati. Tale dispensa può essere accordata a condizione che l'emittente autorizzato abbia previamente presentato a tali autorità un impegno scritto con il quale si riconosce responsabile delle conseguenze giuridiche inerenti all'emissione di tutti i documenti “T2L” o “T2LF” o di tutti i documenti commerciali recanti il timbro speciale.

2.   I documenti “T2L” o “T2LF” o i documenti commerciali redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1 recano, invece della firma dell'emittente autorizzato, una delle seguenti diciture:

Dispensa de firma

Fritaget for underskrift

Freistellung von der Unterschriftsleistung

Δεν απαιτείται υπογραφή

Signature waived

Dispense de signature

Dispensa dalla firma

Van ondertekening vrijgesteld

Dispensada a assinatura

Vapautettu allekirjoituksesta

Befriad från underskrift

Podpis se nevyžaduje

Allkirjanõudest loobutud

Derīgs bez paraksta

Leista nepasirašyti

Aláírás alól mentesítve

Firma mhux meħtieġa

Zwolniony ze składania podpisu

Opustitev podpisa

Oslobodenie od podpisu

Освободен от подпис

Dispensă de semnătură

Oslobođeno potpisa.

Articolo 128 quater

Autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza

(Articolo 153, paragrafo 2, del codice)

Fino alla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare le compagnie di navigazione a redigere il manifesto di cui all'articolo 199, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, inteso a dimostrare la posizione doganale di merci unionali, al più tardi il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima del suo arrivo al porto di destinazione.

Articolo 128 quinquies

Condizioni per l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione dopo la partenza

(Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e articolo 153, paragrafo 2, del codice)

1.   Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell'ambito del CDU di cui all'allegato alla decisione di esecuzione 2014/255/UE, l'autorizzazione a redigere il manifesto della compagnia di navigazione inteso a dimostrare la posizione doganale delle merci unionali, al più tardi, il giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione, è accordata esclusivamente alle compagnie di navigazione internazionali che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

sono stabilite nell'Unione;

b)

emettono regolarmente la prova della posizione doganale di merci unionali, o le rispettive autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere agli obblighi giuridici connessi all'utilizzo di tali prove;

c)

non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate alla legislazione doganale o fiscale;

d)

utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informazioni tra i porti di partenza e di destinazione nel territorio doganale dell'Unione;

e)

effettuano un numero significativo di viaggi tra gli Stati membri secondo itinerari riconosciuti.

2.   Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono concesse soltanto se:

a)

le autorità doganali possono assicurare la vigilanza del regime ed effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata; e

b)

la persona interessata tiene scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare controlli efficaci.

3.   Se la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono considerati soddisfatti.

4.   Al ricevimento della domanda, le autorità doganali dello Stato membro nel quale la compagnia di navigazione è stabilita ne danno notifica agli Stati membri sul cui territorio sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti.

Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali autorizzano l'uso della procedura semplificata di cui all'articolo 128 quater.

Tale autorizzazione è valida negli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di trasporto effettuate tra i porti indicati nella suddetta autorizzazione.

5.   La semplificazione si applica come segue:

a)

il manifesto per il porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione;

b)

la compagnia di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figurano all'articolo 126 bis;

c)

il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentato alle autorità doganali del porto di partenza al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, e in ogni caso prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione. Le autorità doganali possono chiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto;

d)

il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio di dati è presentato alle autorità doganali del porto di destinazione. Le autorità doganali possono chiedere una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati quando non hanno accesso a un sistema d'informazione approvato dalle autorità doganali in cui figuri detto manifesto.

6.   Sono effettuate le seguenti notifiche:

a)

la compagnia di navigazione notifica alle autorità doganali qualsiasi infrazione e irregolarità;

b)

le autorità doganali del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione e irregolarità alle autorità doganali del porto di partenza e all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.»;».


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