Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1966

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1966 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Uhlen Laubach» (DOP)

    C/2018/8579

    GU L 316 del 13.12.2018, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1966/oj

    13.12.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 316/5


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1966 DELLA COMMISSIONE

    del 6 dicembre 2018

    che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Uhlen Laubach» (DOP)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «Uhlen Laubach» presentata dalla Germania è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

    (2)

    Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    (3)

    Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Uhlen Laubach» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La denominazione «Uhlen Laubach» (DOP) è protetta.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2018

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Phil HOGAN

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  GU C 277 del 7.8.2018, pag. 13.


    Top