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Document 32018R1604
Council Implementing Regulation (EU) 2018/1604 of 25 October 2018 implementing Regulation (EU) No 1284/2009 imposing certain specific restrictive measures in respect of the Republic of Guinea
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1604 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che attua il regolamento (UE) n. 1284/2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1604 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che attua il regolamento (UE) n. 1284/2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea
ST/12715/2018/INIT
GU L 268 del 26.10.2018, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1604 DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2018
che attua il regolamento (UE) n. 1284/2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea (1), in particolare l'articolo 15 bis, paragrafo 4,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1284/2009. |
(2) |
Le informazioni relative al rango militare di due delle persone elencate nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 dovrebbero essere aggiornate. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1284/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018
Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS
ALLEGATO
ALLEGATO II
ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3
|
Nome (ed eventuali pseudonimi) |
Informazioni sull'identità |
Motivi |
1. |
Capitano Moussa Dadis CAMARA |
d.d.n.: 1.1.64 o 29.12.68 Pass: R0001318 |
Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea |
2. |
Colonnello Moussa Tiégboro CAMARA |
d.d.n.: 1.1.68 Pass: 7190 |
Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea |
3. |
Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif DIABY |
d.d.n.: 26.2.57 Pass: 13683 |
Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea |
4. |
Tenente Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ |
|
Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea |
5. |
Colonnello Jean-Claude PIVI (alias Coplan) |
d.d.n.: 1.1.60 |
Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea |