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Document 22018D0384

    Decisione del Comitato misto SEE, n. 163/2016, del 26 agosto 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/384]

    GU L 73 del 15.3.2018, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/384/oj

    15.3.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 73/38


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 163/2016

    del 26 agosto 2016

    che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/384]

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (1).

    (2)

    La direttiva 2014/90/UE abroga, a decorrere dal 18 settembre 2016, la direttiva 96/98/CE (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 18 settembre 2016.

    (3)

    Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il capitolo XXXII dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

    1.

    dopo il punto 1 (Direttiva 96/98/CE del Consiglio) è inserito il seguente punto:

    «2.

    32014 L 0090: Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).»

    2.

    Il testo del punto 1 (Direttiva 96/98/CE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 18 settembre 2016.

    Articolo 2

    Il testo della direttiva 2014/90/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 27 agosto 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2016

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Bergdis ELLERTSDÓTTIR


    (1)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146.

    (2)  GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

    (*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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