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Document 22018D0383
Decision of the EEA Joint Committee No 162/2016 of 8 July 2016 amending Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms [2018/383]
Decisione del Comitato misto SEE, n. 162/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2018/383]
Decisione del Comitato misto SEE, n. 162/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2018/383]
GU L 73 del 15.3.2018, p. 36–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 73/36 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 162/2016
dell’8 luglio 2016
che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2018/383]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE includendo la decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico (1). |
(2) |
Il protocollo 31 dell’accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2016, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 17 (Trasmissione telematica di dati) del protocollo 31 dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: «A decorrere dal 1o gennaio 2016, gli Stati EFTA partecipano ai progetti e alle attività del programma dell’Unione di cui al paragrafo 6, lettera d).» |
2. |
Dopo il paragrafo 5 è inserito il seguente paragrafo:
|
3. |
Al paragrafo 6 è inserito quanto segue:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdis ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 318 del 4.12.2015, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.