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Document 22018D0371

    Decisione del Comitato misto SEE, n. 149/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/371]

    GU L 73 del 15.3.2018, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/371/oj

    15.3.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 73/22


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 149/2016

    dell’8 luglio 2016

    che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/371]

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/138 della Commissione, del 2 febbraio 2016, concernente la non approvazione della sostanza attiva 3-decen-2-one in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/139 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva metsulfuron-metile come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/146 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina come sostanza candidata alla sostituzione in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (3).

    (4)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/147 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva iprovalicarb in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (4).

    (5)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/177 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che approva la sostanza attiva benzovindiflupyr come sostanza candidata alla sostituzione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (5).

    (6)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/182 della Commissione, dell’11 febbraio 2016, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva piraflufen-etile in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6).

    (7)

    Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/183 della Commissione, dell’11 febbraio 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018 (7).

    (8)

    Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

    1.

    al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

    «—

    32016 R 0138: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/138 della Commissione, del 2 febbraio 2016 (GU L 27 del 3.2.2016, pag. 5),

    32016 R 0139: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/139 della Commissione, del 2 febbraio 2016 (GU L 27 del 3.2.2016, pag. 7),

    32016 R 0146: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/146 della Commissione, del 4 febbraio 2016 (GU L 30 del 5.2.2016, pag. 7),

    32016 R 0147: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/147 della Commissione, del 4 febbraio 2016 (GU L 30 del 5.2.2016, pag. 12),

    32016 R 0177: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/177 della Commissione, del 10 febbraio 2016 (GU L 35 dell’11.2.2016, pag. 1),

    32016 R 0182: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/182 della Commissione, dell’11 febbraio 2016 (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 40).»

    2.

    Al punto 13zzze (Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32016 R 0183: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/183 della Commissione, dell’11 febbraio 2016 (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 44).»

    3.

    Dopo il punto 13zzzzzt (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2198 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

    «13zzzzzu.

    32016 R 0138: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/138 della Commissione, del 2 febbraio 2016, concernente la non approvazione della sostanza attiva 3-decen-2-one in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 27 del 3.2.2016, pag. 5).

    13zzzzzq13zzzzzv.

    32016 R 0139: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/139 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva metsulfuron-metile come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 27 del 3.2.2016, pag. 7).

    13zzzzzr13zzzzzw.

    32016 R 0146: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/146 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina come sostanza candidata alla sostituzione in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 30 del 5.2.2016, pag. 7).

    13zzzzzs13zzzzzx.

    32016 R 0147: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/147 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva iprovalicarb in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 30 del 5.2.2016, pag. 12).

    13zzzzzt13zzzzzy.

    32016 R 0177: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/177 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che approva la sostanza attiva benzovindiflupyr come sostanza candidata alla sostituzione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 35 dell’11.2.2016, pag. 1).

    13zzzzzu13zzzzzz.

    32016 R 0182: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/182 della Commissione, dell’11 febbraio 2016, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva piraflufen-etile in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 40).»

    Articolo 2

    I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/138, (UE) 2016/139, (UE) 2016/146, (UE) 2016/147, (UE) 2016/177, (UE) 2016/182 e (UE) 2016/183 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEEo  (*1).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Bergdís ELLERTSDÓTTIR


    (1)  GU L 27 del 3.2.2016, pag. 5.

    (2)  GU L 27 del 3.2.2016, pag. 7.

    (3)  GU L 30 del 5.2.2016, pag. 7.

    (4)  GU L 30 del 5.2.2016, pag. 12.

    (5)  GU L 35 dell’11.2.2016, pag. 1.

    (6)  GU L 37 del 12.2.2016, pag. 40.

    (7)  GU L 37 del 12.2.2016, pag. 44.

    (*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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