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Document 22018D0371
Decision of the EEA Joint Committee No 149/2016 of 8 July 2016 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2018/371]
Decisione del Comitato misto SEE, n. 149/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/371]
Decisione del Comitato misto SEE, n. 149/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/371]
GU L 73 del 15.3.2018, p. 22–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 73/22 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 149/2016
dell’8 luglio 2016
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/371]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/138 della Commissione, del 2 febbraio 2016, concernente la non approvazione della sostanza attiva 3-decen-2-one in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/139 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva metsulfuron-metile come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/146 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina come sostanza candidata alla sostituzione in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (3). |
(4) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/147 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva iprovalicarb in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (4). |
(5) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/177 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che approva la sostanza attiva benzovindiflupyr come sostanza candidata alla sostituzione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (5). |
(6) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/182 della Commissione, dell’11 febbraio 2016, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva piraflufen-etile in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6). |
(7) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/183 della Commissione, dell’11 febbraio 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018 (7). |
(8) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:
1. |
al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:
|
2. |
Al punto 13zzze (Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
|
3. |
Dopo il punto 13zzzzzt (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2198 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/138, (UE) 2016/139, (UE) 2016/146, (UE) 2016/147, (UE) 2016/177, (UE) 2016/182 e (UE) 2016/183 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEEo (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdís ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 27 del 3.2.2016, pag. 5.
(2) GU L 27 del 3.2.2016, pag. 7.
(3) GU L 30 del 5.2.2016, pag. 7.
(4) GU L 30 del 5.2.2016, pag. 12.
(5) GU L 35 dell’11.2.2016, pag. 1.
(6) GU L 37 del 12.2.2016, pag. 40.
(7) GU L 37 del 12.2.2016, pag. 44.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.