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Document 22018D0366
Decision of the EEA Joint Committee No 144/2016 of 8 July 2016 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2018/366]
Decisione del Comitato misto SEE, n. 144/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/366]
Decisione del Comitato misto SEE, n. 144/2016, dell’8 luglio 2016, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/366]
GU L 73 del 15.3.2018, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 73/16 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 144/2016
dell’8 luglio 2016
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE [2018/366]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/371 della Commissione, del 15 marzo 2016, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/372 della Commissione, del 15 marzo 2016, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia (2). |
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(4) |
Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 109 (Regolamento (UE) 2015/2314 della Commissione) del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
«110. |
32016 R 0371: Regolamento (UE) 2016/371 della Commissione, del 15 marzo 2016, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 12). |
111. |
32016 R 0372: Regolamento (UE) 2016/372 della Commissione, del 15 marzo 2016, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 16).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) 2016/371 e (UE) 2016/372 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2016.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Bergdís ELLERTSDÓTTIR
(1) GU L 70 del 16.3.2016, pag. 12.
(2) GU L 70 del 16.3.2016, pag. 16.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.